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IPPC
      La situazione in Sardegna:
ruolo degli enti, aspetti procedurali e
  calendario di presentazione delle
            domande di AIA



Docente: Gianfranco Vacca      Ottobre 2007
                                              1
Attivazione delle procedure per il rilascio
                 dell’AIA
 L’attivazione delle procedure per il rilascio delle AIA ha
    comportato una serie di adempimenti a carico della
                     Regione Sardegna:
 Emanazione linee guida (Delib. Giunta reg. 43/15
 dell’11.10.2006);
 Emanazione della modulistica per l’istanza di AIA
 (Regione - BURAS 24.11.2006 n. 38 – Suppl. Straor. n. 24);
 Attivazione del Comitato di coordinamento IPPC
 (Stipula Convenzione tra ARPAS-Province-RAS);
 Pubblicazione calendario per impianti esistenti per la
 presentazione delle domande di AIA
 (BURAS 4.06.2007 n. 19);

                                                              2
Risorse Finanziarie
La Regione ha destinato alle Province, in sede di prima
applicazione delle procedure IPPC, per gli anni 2006 e
2007, € 200.000/anno, così ripartiti:


       Cagliari               € 39.000,00
       Oristano               € 18.500,00
       Carbonia-Iglesias      € 25.500,00
       Ogliastra              € 13.200,00
       Medio Campidano        € 30.400,00
       Olbia Tempio           € 15.000,00
       Nuoro                  € 28.000,00
       Sassari                € 30.400,00
                                                          3
CENSIMENTO ATTIVITA’ IPPC REGIONALI
In Sardegna, da un primo esame, risultano n°70 atti vità
produttive di pertinenza regionale cosi distribuite:
Provincia di Cagliari:                            17
Provincia di Carbonia/Iglesias:                    9
Provincia di Medio Campidano:                     11
Provincia di Oristano:                             5
Provincia di Nuoro:                               11
Provincia di Ogliastra:                            2
Provincia di Olbia/Tempio:                         3
Provincia di Sassari :                            12

nonché ulteriori n°11 attività produttive di competenza
nonché           n°   attività
statale

                                                          4
CENSIMENTO ATTIVITA’ IPPC STATALI


                                                      4 centrali
Impianti IPPC di competenza statale                   1 raffineria
                                                      6 impianti chimici




   Cagliari          2 centrali, 1 raffineria, 3 impianti chimici

   Nuoro             1 centrale, 1 impianto chimico

   Sassari          1 centrale, 2 impianti chimici

                                                                     5
Ruolo degli enti
–   La Provincia è l’autorità competente al rilascio delle
    AIA; individua l’Ufficio responsabile del procedimento
    e definisce la procedura amministrativa nel rispetto
    delle linee guida regionali;
–   alla Regione spettano compiti di indirizzo,
    regolamentazione e coordinamento; presiede il
    Comitato di coordinamento IPPC;
–   la Regione, ove la provincia non provveda al rilascio
    dell’AIA entro i termini previsti, applica le procedure
    inerenti il potere sostitutivo;
–   l’ARPAS, svolge l’attività di vigilanza e controllo sul
    rispetto di quanto previsto nell’AIA e fornisce il
    necessario supporto tecnico-scientifico agli enti.
                                                              6
Schema di procedura per il rilascio dell’autorizzazione
   integrata ambientale (AIA) per impianti esistenti
             (art. 5 del d.lgs 59/2005 n. 59).


 • A seguito della pubblicazione del calendario (buras n.
   19 del 4.06.07) per la presentazione della domanda di
   autorizzazione integrata ambientale, i gestori della
   attività produttive indicate nell’all. I del d.lgs 59/05,
   sulla base alla tempistica ivi indicata, sono tenuti ad
   inoltrare formale istanza di AIA alla Provincia
   competente, la quale dovrà chiudere il procedimento
   entro i successivi 150 gg. (art. 5 co. 12)



                                                               7
Oneri di istruttoria
  Per quanto riguarda gli oneri di istruttoria la
  Regione Sardegna (Delib. Giunta reg. 43/15
  dell’11.10.2006) ha previsto, nelle more
  dell’emanazione del d.m. Ambiente, a titolo di
  acconto, il versamento alla Province dei seguenti
  importi:
 per gli impianti esistenti:      per gli impianti nuovi
micro impresa € 2.000,00         micro impresa € 1.000,00
piccole imprese € 4.000,00     piccole imprese € 2.000,00
medie imprese € 6.000,00       medie imprese € 4.000,00
grandi imprese € 10.000,00     grandi imprese € 8.000,00
                                                           8
ISTANZA DI AIA

• Domanda
• Elenco dei documenti a corredo della domanda
• N. 5 schede che raccolgono in modo sintetico tutte le
  informazioni impiantistiche e ambientali necessarie
• Allegati alle schede, costituiti da autorizzazioni,
  certificati, relazioni, elaborati cartografici, etc, di vario
  tipo, che completano le informazioni contenute nelle
  schede
• Sintesi non tecnica, espressamente prevista dall’art. 4
  comma 2 del d.lgs 59/05, che illustra in forma sintetica e
  di facile comprensione gli aspetti principali del
  procedimento di valutazione operato dal gestore ed è
  resa disponibile in forma integrale alla consultazione del
  pubblico interessato
• Attestazione del versamento relativo agli oneri di
  istruttoria
                                                                  9
Le schede allegate alla richiesta di AIA sono così
  suddivise:
• scheda 1 – informazioni generali;
• scheda 2 – dati e notizie sull’impianto IPPC
  attuale;
• scheda 3 – individuazione della proposta
  impiantistica ed effetti ambientali;
• scheda 4 – dati e notizie sull’impianto IPPC da
  autorizzare;
• scheda 5 – modalità di gestione degli aspetti
  ambientali e piano di monitoraggio.
                                                 10
la sintesi non tecnica allegata alla domanda di AIA dovrà
contenere:
 – una sommaria descrizione dell’impianto IPPC e delle
    attività svolte;
 – le materie prime e i combustibili utilizzati;
 – le principali emissioni inquinanti generate (aria,
    acqua, rifiuti, rumore, odori e altro);
 – una descrizione quali-quantitativa dei consumi
    energetici;
 – una sintesi degli interventi migliorativi che il gestore
    intende eventualmente pianificare e realizzare al fine
    di prevenire e ridurre l’inquinamento, con i relativi
    tempi di adeguamento;
 – una sintesi dei principali benefici ambientali attesi a
    seguito degli interventi proposti;
                                                         11
Dal punto di vista logico le cinque schede di cui
  sopra (ed i relativi allegati) corrispondono a
  cinque domande chiave che il gestore di un
  impianto dovrebbe porsi nella loro compilazione,
  ed in particolare:
• 1^ domanda: sulla base di quali atti
  amministrativi è esercitata la mia attività
  dell’impianto IPPC e qual è l’interazione con il
  territorio circostante? (scheda 1)
• 2^ domanda: come posso descrivere
  chiaramente l’impianto IPPC nel suo assetto
  attuale? Quali gli aspetti più rilevanti dal punto di
  vista ambientale? (scheda 2);

                                                      12
• 3^ domanda: quali sono i principali effetti
  ambientali dell’impianto IPPC? Quali sono le
  interazioni con l’ambiente esterno? Sono
  accettabili gli effetti indesiderati sull’ambiente
  esterno? (scheda 3);
• 4^ domanda: l’impianto IPPC esistente è
  autorizzabile ai sensi della direttiva IPPC o è
  necessario apportare modifiche impiantistiche
  per corrispondere ai requisiti della direttiva?
  (scheda 4);
• 5^ domanda: come si può garantire all’autorità
  competente che le soluzioni impiantistiche e di
  esercizio individuate come ottimali siano poi
  effettivamente realizzate nell’esercizio
  dell’impianto IPPC? (scheda 5).

                                                       13
Scheda 3 - Scelta del metodo
Nella compilazione della scheda 3, occorre indicare la
proposta impiantistica adottata, scelta sulla base dei
seguenti criteri:
 – se l’attività per la quale si richiede l’AIA è interamente
   o parzialmente (e comunque per le fasi rilevanti in
   termini di impatto ambientale) trattata nelle LG
   nazionali di settore, scegliere il metodo: Soluzione
   MTD soddisfacente (sez. 3.3),
 – se l’attività per la quale si richiede l’AIA è totalmente
   esclusa o solo parzialmente trattata (e comunque non
   per le fasi rilevanti) dalle LG nazionali di settore
   ovvero non esiste una LG naz., scegliere il metodo:
   Soluzione MTD applicabile (sez. 3.3 e 3.4).


                                                            14
Metodo di ricerca di una soluzione soddisfacente

Il metodo di ricerca di una soluzione soddisfacente
risponde alla necessità da parte del gestore e dell’Autorità
competente di avere un metodo condiviso di verifica della
proposta impiantistica. Il gestore ha quindi a disposizione
un elenco di criteri di soddisfazione e, per ognuno di essi,
un’indicazione di base del livello di soddisfazione.
I criteri di soddisfazione devono combinare le diverse
condizioni di applicazione dell’IPPC, sintetizzate nei tre
elementi cardine: approccio integrato, migliori tecniche
disponibili, il rispetto delle condizioni ambientali locali. Al
riguardo, sono stati individuati come criteri gli stessi principi
generali dell’IPPC richiamati dal d.lgs 59/05:
         • prevenzione dell’inquinamento mediante le migliori
           tecniche disponibili;
                                                               15
• assenza di fenomeni di inquinamento significativi;
       • produzione di rifiuti evitata o operato il recupero o
         l’eliminazione;
       • utilizzo efficiente dell’energia;
       • prevenzione degli incidenti e limitazione delle
         conseguenze;
       • adeguato ripristino del sito alla cessazione
         dell’attività.
• L’Autorità competente esaminerà la proposta del gestore
  e verificherà la condivisione dei livelli di soddisfazione
  ipotizzati e l’effettivo soddisfacimento.
• Il gestore sottopone la propria proposta, giustificando la
  scelta dei livelli adottati e documentando, attraverso le
  tabelle di questa sezione e le relazioni allegate, il
  soddisfacimento dei criteri.

                                                          16
Metodo d’individuazione della soluzione MTD
                  applicabile

• La procedura delineata consente di rispondere al
  criterio/principio di “prevenzione dell’inquinamento
  mediante le migliori tecniche” nel caso di LG nazionali
  non ancora pubblicate In tal caso, saranno riportati nella
  sezione 3.4 della scheda le azioni percorse, il confronto
  con i Bref applicabili al caso in esame, la generazione
  delle alternative, la valutazione qualitativa per ogni
  opzione delle emissioni e dei consumi, la valutazione
  qualitativa degli effetti di ogni scelta impiantistica
  alternativa ed infine l’effetto complessivo (qualitativo) in
  base al quale è stata prescelta la soluzione impiantistica,
  descritta nelle schede 2 e 3.

                                                           17
• Indicata la decisione in termini qualitativi sarà necessario
  dimostrare che la stessa “tenga” anche dal punto di vista
  del soddisfacimento dei criteri/principi rimanenti.
• Quest’ultimo punto viene compiuto attuando la
  procedura riferita nel “metodo della soluzione
  soddisfacente” per i criteri/principi restanti in termini
  quantitativi, laddove possibile.




                                                            18
APPLICAZIONE DELLE MTD
•   La scelta tecnica progettuale è di esclusiva
    competenza del gestore dell’impianto
•   L’applicazione delle MTD tende a valutare la
    complessiva performance ambientale
    dell’impianto e non unicamente i valori limite di
    emissione o i consumi
•   in alcuni casi potrebbe essere possibile
    raggiungere migliori livelli di emissione o
    consumo, ma a causa dei costi connessi o di
    altre considerazioni, essi non sono appropriati
    come MTD per l’intero settore o attività
•   occorre considerare le caratteristiche
    dell’ambiente circostante l’impianto                19
• occorre effettuare una attenta valutazione del
  singolo processo produttivo, confrontando la
  struttura impiantistica in oggetto, con quanto è
  contenuto nel MTD o nei BREF, integrandola
  con i vincoli posti dalle condizioni locali
  particolari (es. ambientali) che non trovano
  posto nei documenti di carattere generale
• l’autorità competente in considerazione delle
  norme di qualità ambientale, può richiedere al
  gestore l’applicazione di misure più rigorose di
  quelle ottenibili con l’applicazione delle MTD
• lo stato dell’ambiente e dei parametri ambientali
  determina la calibrazione della qualità ed entità
  degli interventi per la performance ambientale
  dell’impianto

                                                  20
In sede di applicazione delle MTD dovranno inoltre
    essere valutate:
•   dimensioni dell’impianto
•   età dell’impianto: differenze tra impianti nuovi ed esistenti
    - reale applicabilità tecnica ed economica di una specifica
    tecnica
•   materie prime impiegate: la scelta delle materie prime
    influenza le prestazioni ambientali in tutti i suoi aspetti.
    Possibilità di scelta: disponibilità, prezzi, qualità dei
    prodotti
•   qualità del prodotto finito: prestazioni ambientali
    influenzate dal tipo di prodotto e dalla sua qualità
    (quantità di rifiuti/scarti, consumo energetico …)
•   trattamento scarichi idrici: equivalenza tra trattamento
    diretto e indiretto se efficienza/percentuale di
    abbattimento analoga
•   chiusura dei cicli: es. elevati consumi idrici - riduzione dei
    consumi con chiusura del ciclo – problemi derivati -
    valutare vantaggi/svantaggi
                                                                21
Inoltre:
• le MTD pubblicate non devono essere considerate come
  “obbligatorie”
• la scelta dell’MTD, in sede di istanza di AIA è di
  pertinenza del gestore dell’impianto che deve comunque
  garantire la massima protezione dell’ambiente
• la reale applicabilità deve essere verificata per ogni
  singolo impianto, poiché le condizioni locali possono
  influire in modo determinante sia sotto il profilo tecnico
  che gestionale




                                                          22
• Il gestore contestualmente alla presentazione
  dell’istanza di AIA dovrà trasmettere copia della stessa
  anche all’ARPAS, alla Regione e al Comune (schema di
  domanda indicati 15 gg)
• La Provincia entro 15 gg dal ricevimento dell’istanza
  formalizza all’ARPAS la richiesta di redazione del
  documento istruttorio di cui al paragrafo 8.4.2 delle Linee
  guida regionali. L’ARPAS provvede ad redigere il
  documento entro 100 gg. (Conv. ARPAS 29.05.07)




                                                           23
• La Provincia entro 30 gg dal ricevimento dell’istanza
  comunica al gestore la data di avvio del procedimento, la
  sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti
  inerenti il procedimento (art. 5 co. 7), nonché i nominativi
  dei tecnici dell’ARPAS a cui è affidata la redazione del
  documento istruttorio (Conv. ARPAS 29.05.07)
• Il gestore, entro il termine di 15 gg., provvede alla
  pubblicazione su un quotidiano di diffusione regionale di
  un annuncio contenente l’indicazione della localizzazione
  dell’impianto, del nominativo del gestore e del luogo dove
  è possibile prendere visione degli atti e dei documenti
  inerenti il procedimento (art. 5 co.7)


                                                             24
• Entro 30 gg. dalla pubblicazione, i soggetti interessati
  possono presentare, in forma scritta, alla Provincia
  competente, osservazioni sulla domanda (art. 5 co. 8)
• La Provincia, in sede di istruttoria, può richiedere al
  gestore l’integrazione documentale, da presentarsi in un
  termine massimo di 30 gg. In questo caso, il termine di
  150 gg. previsto per il rilascio dell’AIA resta sospeso sino
  all’avvenuta presentazione della documentazione (art. 5
  co. 13)
• La Provincia, ai fini del rilascio dell’AIA, acquisito il
  documento istruttorio dall’ARPAS, convoca apposita
  conferenza dei servizi alla quale invita le amministrazioni
  competenti in materia ambientale (art. 5 co. 10)


                                                           25
• La Provincia, sulla base del documento istruttorio e sulle
  eventuali ulteriori osservazioni scaturite in sede di
  conferenza dei servizi rilascia l’autorizzazione integrata
  ambientale.
• In caso di impianti sottoposti a procedura di valutazione
  d’impatto ambientale (VIA) il termine dei 150 gg previsto
  per il rilascio dell’AIA è sospeso fino alla conclusione del
  procedimento di VIA (art. 5 co. 12)
• Qualora l’Autorità competente non provveda al rilascio
  dell’AIA nel termine previsto, si applica il potere
  sostitutivo dell’ente sovraordinato: Regione o Consiglio
  dei Ministri (art. 5 co. 17).

                                                             26
• L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni
  effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o
  autorizzazione ambientale, previsti dalle disposizioni di
  legge dalle relative norme di attuazione, salva la
  normativa in materia di rischi di incidente rilevante di cui
  al d.lgs 17.08.1999 n. 334 (art. 5 co. 14)
• Copia dell’autorizzazione integrata ambientale è resa
  pubblica presso l’Ufficio individuato dalla Provincia, dove
  è depositata la documentazione relativa alla domanda. di
  AIA(art. 5 co. 15)
• Il d.lgs 59/2005 prevede che l’autorizzazione integrata
  ambientale per impianti esistenti deve essere rilasciata
  entro il 30 ottobre 2007 (art. 5 co. 18).


                                                           27
Procedura provinciale
    Ufficio IPPC
•   E’ l’ufficio che ha in capo la responsabilità del
    procedimento e provvede al rilascio dell’AIA. Tale ufficio,
    che rappresenta il punto di riferimento sia per le imprese
    sia per gli enti pubblici e i soggetti interessati, dovrà
    provvedere, tra l’altro:
•   all’esame preliminare della richiesta di AIA e alla verifica
    della completezza della documentazione allegata;
•   a richiedere all’ARPAS la redazione del documento
    tecnico istruttorio;
•   alla predisposizione del provvedimento di AIA sulla base
    del citato documento tecnico e delle considerazioni
    emerse in sede di conferenza di servizi.

                                                               28
Ufficio Istruttore IPPC
• A seguito della Convenzione stipulata nel maggio 2007
  tra l’ARPAS le Province e la Regione, le Province hanno
  affidato all’ARPAS la redazione del documento tecnico
  istruttorio di cui al par. 8.4.2 delle Linee guida regionali,
  che verrà illustrato dalla stessa Agenzia in sede di
  conferenza di servizi di cui all’art. 5, comma 10, del
  d.lgs. 59/059.
• Nella fase istruttoria, l’ARPAS potrà anche effettuare
  sopralluoghi e verifiche in sede di impianto.




                                                              29
• Il gestore presenta l'istanza di AIA alla Provincia
  entro i termini fissati dalla stessa nell’apposito
  calendario.
• Entro il termine di 15 giorni dalla data di
  ricevimento della comunicazione di avvio del
  procedimento, il gestore provvede alla
  pubblicazione su un quotidiano a diffusione
  regionale di un annuncio contenente
  l'indicazione della localizzazione dell'impianto e
  del nominativo del gestore, nonché il luogo ove
  è possibile prendere visione degli atti.
• Nel caso di variazioni nella titolarità della
  gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il
  nuovo gestore ne danno comunicazione entro
  trenta giorni alla provincia competente, anche
  nelle forme dell'autocertificazione.
                                                    30
COMPITI DEL GESTORE
– Il gestore, prima di dare attuazione all’attività di
  autocontrollo ambientale prevista nell‘AIA, ne dà
  comunicazione alla Provincia.
– il gestore deve fornire l'assistenza necessaria per lo
  svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa
  all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere
  qualsiasi informazione necessaria.
– Il gestore trasmette alla Provincia e al Ministero
  dell'ambiente, per il tramite dell'APAT, entro il 30
  aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle
  emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente.



                                                        31
• Il calendario (BURAS del 4.06.2007 n. 19)
  precisa che i gestori degli impianti interessati
  devono trasmettere la domanda di AIA,
  corredata dalla prevista documentazione di cui
  alla determinazione regionale ds/da n. 1763/II
  del 16.11.2006, alla Provincia territorialmente
  competente nel rispetto dei termini ivi indicati;
• la predetta documentazione deve altresì essere
  contestualmente trasmessa anche all’ARPAS,
  alla Regione e al Comune competente;
• la documentazione a corredo della domanda di
  AIA deve, altresì, contenere l’attestazione del
  pagamento relativo all’anticipazione della tariffa
  per oneri di istruttoria.

                                                  32
MTD nazionali pubblicate (giugno 2007)

• Linee guida generali
• Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio
• 1.2. Raffinerie di petrolio e gas
• 1.3 Cokerie
• 2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali
  metallici.
• 2.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio
• 2.3 Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi
  mediante:
  a) laminazione a caldo;
  b) forgiatura con magli;
  c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso;
• 2.4 Fonderie di metalli ferrosi

                                                              33
• 2.5 Impianti:
       a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
       minerali
       b) di fusione e lega di metalli non ferrosi
• 3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro
• 3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali
• 3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici
• 5.1. Impianti per l'eliminazione di rifiuti pericolosi
• 5.2. Impianti di incenerimento di rifiuti urbani
• 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi




                                                                34
• 6.1 Impianti industriali per fabbricazione:
       a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre
       materie fibrose;
       b) di carta e cartoni produzione sup. 20 t/g.
• 6.4. a) Macelli aventi una capacità di produzione di
       carcasse di oltre 50 ton/g
• 6.5. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di
       carcasse
• 6.6. Impianti per l'allevamento di pollame o di suini




                                                              35
GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE



GIANFRANCO VACCA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
givacca@regione.sardegna.it




                                                   36

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  • 1. IPPC La situazione in Sardegna: ruolo degli enti, aspetti procedurali e calendario di presentazione delle domande di AIA Docente: Gianfranco Vacca Ottobre 2007 1
  • 2. Attivazione delle procedure per il rilascio dell’AIA L’attivazione delle procedure per il rilascio delle AIA ha comportato una serie di adempimenti a carico della Regione Sardegna: Emanazione linee guida (Delib. Giunta reg. 43/15 dell’11.10.2006); Emanazione della modulistica per l’istanza di AIA (Regione - BURAS 24.11.2006 n. 38 – Suppl. Straor. n. 24); Attivazione del Comitato di coordinamento IPPC (Stipula Convenzione tra ARPAS-Province-RAS); Pubblicazione calendario per impianti esistenti per la presentazione delle domande di AIA (BURAS 4.06.2007 n. 19); 2
  • 3. Risorse Finanziarie La Regione ha destinato alle Province, in sede di prima applicazione delle procedure IPPC, per gli anni 2006 e 2007, € 200.000/anno, così ripartiti: Cagliari € 39.000,00 Oristano € 18.500,00 Carbonia-Iglesias € 25.500,00 Ogliastra € 13.200,00 Medio Campidano € 30.400,00 Olbia Tempio € 15.000,00 Nuoro € 28.000,00 Sassari € 30.400,00 3
  • 4. CENSIMENTO ATTIVITA’ IPPC REGIONALI In Sardegna, da un primo esame, risultano n°70 atti vità produttive di pertinenza regionale cosi distribuite: Provincia di Cagliari: 17 Provincia di Carbonia/Iglesias: 9 Provincia di Medio Campidano: 11 Provincia di Oristano: 5 Provincia di Nuoro: 11 Provincia di Ogliastra: 2 Provincia di Olbia/Tempio: 3 Provincia di Sassari : 12 nonché ulteriori n°11 attività produttive di competenza nonché n° attività statale 4
  • 5. CENSIMENTO ATTIVITA’ IPPC STATALI 4 centrali Impianti IPPC di competenza statale 1 raffineria 6 impianti chimici Cagliari 2 centrali, 1 raffineria, 3 impianti chimici Nuoro 1 centrale, 1 impianto chimico Sassari 1 centrale, 2 impianti chimici 5
  • 6. Ruolo degli enti – La Provincia è l’autorità competente al rilascio delle AIA; individua l’Ufficio responsabile del procedimento e definisce la procedura amministrativa nel rispetto delle linee guida regionali; – alla Regione spettano compiti di indirizzo, regolamentazione e coordinamento; presiede il Comitato di coordinamento IPPC; – la Regione, ove la provincia non provveda al rilascio dell’AIA entro i termini previsti, applica le procedure inerenti il potere sostitutivo; – l’ARPAS, svolge l’attività di vigilanza e controllo sul rispetto di quanto previsto nell’AIA e fornisce il necessario supporto tecnico-scientifico agli enti. 6
  • 7. Schema di procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per impianti esistenti (art. 5 del d.lgs 59/2005 n. 59). • A seguito della pubblicazione del calendario (buras n. 19 del 4.06.07) per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, i gestori della attività produttive indicate nell’all. I del d.lgs 59/05, sulla base alla tempistica ivi indicata, sono tenuti ad inoltrare formale istanza di AIA alla Provincia competente, la quale dovrà chiudere il procedimento entro i successivi 150 gg. (art. 5 co. 12) 7
  • 8. Oneri di istruttoria Per quanto riguarda gli oneri di istruttoria la Regione Sardegna (Delib. Giunta reg. 43/15 dell’11.10.2006) ha previsto, nelle more dell’emanazione del d.m. Ambiente, a titolo di acconto, il versamento alla Province dei seguenti importi: per gli impianti esistenti: per gli impianti nuovi micro impresa € 2.000,00 micro impresa € 1.000,00 piccole imprese € 4.000,00 piccole imprese € 2.000,00 medie imprese € 6.000,00 medie imprese € 4.000,00 grandi imprese € 10.000,00 grandi imprese € 8.000,00 8
  • 9. ISTANZA DI AIA • Domanda • Elenco dei documenti a corredo della domanda • N. 5 schede che raccolgono in modo sintetico tutte le informazioni impiantistiche e ambientali necessarie • Allegati alle schede, costituiti da autorizzazioni, certificati, relazioni, elaborati cartografici, etc, di vario tipo, che completano le informazioni contenute nelle schede • Sintesi non tecnica, espressamente prevista dall’art. 4 comma 2 del d.lgs 59/05, che illustra in forma sintetica e di facile comprensione gli aspetti principali del procedimento di valutazione operato dal gestore ed è resa disponibile in forma integrale alla consultazione del pubblico interessato • Attestazione del versamento relativo agli oneri di istruttoria 9
  • 10. Le schede allegate alla richiesta di AIA sono così suddivise: • scheda 1 – informazioni generali; • scheda 2 – dati e notizie sull’impianto IPPC attuale; • scheda 3 – individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali; • scheda 4 – dati e notizie sull’impianto IPPC da autorizzare; • scheda 5 – modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio. 10
  • 11. la sintesi non tecnica allegata alla domanda di AIA dovrà contenere: – una sommaria descrizione dell’impianto IPPC e delle attività svolte; – le materie prime e i combustibili utilizzati; – le principali emissioni inquinanti generate (aria, acqua, rifiuti, rumore, odori e altro); – una descrizione quali-quantitativa dei consumi energetici; – una sintesi degli interventi migliorativi che il gestore intende eventualmente pianificare e realizzare al fine di prevenire e ridurre l’inquinamento, con i relativi tempi di adeguamento; – una sintesi dei principali benefici ambientali attesi a seguito degli interventi proposti; 11
  • 12. Dal punto di vista logico le cinque schede di cui sopra (ed i relativi allegati) corrispondono a cinque domande chiave che il gestore di un impianto dovrebbe porsi nella loro compilazione, ed in particolare: • 1^ domanda: sulla base di quali atti amministrativi è esercitata la mia attività dell’impianto IPPC e qual è l’interazione con il territorio circostante? (scheda 1) • 2^ domanda: come posso descrivere chiaramente l’impianto IPPC nel suo assetto attuale? Quali gli aspetti più rilevanti dal punto di vista ambientale? (scheda 2); 12
  • 13. • 3^ domanda: quali sono i principali effetti ambientali dell’impianto IPPC? Quali sono le interazioni con l’ambiente esterno? Sono accettabili gli effetti indesiderati sull’ambiente esterno? (scheda 3); • 4^ domanda: l’impianto IPPC esistente è autorizzabile ai sensi della direttiva IPPC o è necessario apportare modifiche impiantistiche per corrispondere ai requisiti della direttiva? (scheda 4); • 5^ domanda: come si può garantire all’autorità competente che le soluzioni impiantistiche e di esercizio individuate come ottimali siano poi effettivamente realizzate nell’esercizio dell’impianto IPPC? (scheda 5). 13
  • 14. Scheda 3 - Scelta del metodo Nella compilazione della scheda 3, occorre indicare la proposta impiantistica adottata, scelta sulla base dei seguenti criteri: – se l’attività per la quale si richiede l’AIA è interamente o parzialmente (e comunque per le fasi rilevanti in termini di impatto ambientale) trattata nelle LG nazionali di settore, scegliere il metodo: Soluzione MTD soddisfacente (sez. 3.3), – se l’attività per la quale si richiede l’AIA è totalmente esclusa o solo parzialmente trattata (e comunque non per le fasi rilevanti) dalle LG nazionali di settore ovvero non esiste una LG naz., scegliere il metodo: Soluzione MTD applicabile (sez. 3.3 e 3.4). 14
  • 15. Metodo di ricerca di una soluzione soddisfacente Il metodo di ricerca di una soluzione soddisfacente risponde alla necessità da parte del gestore e dell’Autorità competente di avere un metodo condiviso di verifica della proposta impiantistica. Il gestore ha quindi a disposizione un elenco di criteri di soddisfazione e, per ognuno di essi, un’indicazione di base del livello di soddisfazione. I criteri di soddisfazione devono combinare le diverse condizioni di applicazione dell’IPPC, sintetizzate nei tre elementi cardine: approccio integrato, migliori tecniche disponibili, il rispetto delle condizioni ambientali locali. Al riguardo, sono stati individuati come criteri gli stessi principi generali dell’IPPC richiamati dal d.lgs 59/05: • prevenzione dell’inquinamento mediante le migliori tecniche disponibili; 15
  • 16. • assenza di fenomeni di inquinamento significativi; • produzione di rifiuti evitata o operato il recupero o l’eliminazione; • utilizzo efficiente dell’energia; • prevenzione degli incidenti e limitazione delle conseguenze; • adeguato ripristino del sito alla cessazione dell’attività. • L’Autorità competente esaminerà la proposta del gestore e verificherà la condivisione dei livelli di soddisfazione ipotizzati e l’effettivo soddisfacimento. • Il gestore sottopone la propria proposta, giustificando la scelta dei livelli adottati e documentando, attraverso le tabelle di questa sezione e le relazioni allegate, il soddisfacimento dei criteri. 16
  • 17. Metodo d’individuazione della soluzione MTD applicabile • La procedura delineata consente di rispondere al criterio/principio di “prevenzione dell’inquinamento mediante le migliori tecniche” nel caso di LG nazionali non ancora pubblicate In tal caso, saranno riportati nella sezione 3.4 della scheda le azioni percorse, il confronto con i Bref applicabili al caso in esame, la generazione delle alternative, la valutazione qualitativa per ogni opzione delle emissioni e dei consumi, la valutazione qualitativa degli effetti di ogni scelta impiantistica alternativa ed infine l’effetto complessivo (qualitativo) in base al quale è stata prescelta la soluzione impiantistica, descritta nelle schede 2 e 3. 17
  • 18. • Indicata la decisione in termini qualitativi sarà necessario dimostrare che la stessa “tenga” anche dal punto di vista del soddisfacimento dei criteri/principi rimanenti. • Quest’ultimo punto viene compiuto attuando la procedura riferita nel “metodo della soluzione soddisfacente” per i criteri/principi restanti in termini quantitativi, laddove possibile. 18
  • 19. APPLICAZIONE DELLE MTD • La scelta tecnica progettuale è di esclusiva competenza del gestore dell’impianto • L’applicazione delle MTD tende a valutare la complessiva performance ambientale dell’impianto e non unicamente i valori limite di emissione o i consumi • in alcuni casi potrebbe essere possibile raggiungere migliori livelli di emissione o consumo, ma a causa dei costi connessi o di altre considerazioni, essi non sono appropriati come MTD per l’intero settore o attività • occorre considerare le caratteristiche dell’ambiente circostante l’impianto 19
  • 20. • occorre effettuare una attenta valutazione del singolo processo produttivo, confrontando la struttura impiantistica in oggetto, con quanto è contenuto nel MTD o nei BREF, integrandola con i vincoli posti dalle condizioni locali particolari (es. ambientali) che non trovano posto nei documenti di carattere generale • l’autorità competente in considerazione delle norme di qualità ambientale, può richiedere al gestore l’applicazione di misure più rigorose di quelle ottenibili con l’applicazione delle MTD • lo stato dell’ambiente e dei parametri ambientali determina la calibrazione della qualità ed entità degli interventi per la performance ambientale dell’impianto 20
  • 21. In sede di applicazione delle MTD dovranno inoltre essere valutate: • dimensioni dell’impianto • età dell’impianto: differenze tra impianti nuovi ed esistenti - reale applicabilità tecnica ed economica di una specifica tecnica • materie prime impiegate: la scelta delle materie prime influenza le prestazioni ambientali in tutti i suoi aspetti. Possibilità di scelta: disponibilità, prezzi, qualità dei prodotti • qualità del prodotto finito: prestazioni ambientali influenzate dal tipo di prodotto e dalla sua qualità (quantità di rifiuti/scarti, consumo energetico …) • trattamento scarichi idrici: equivalenza tra trattamento diretto e indiretto se efficienza/percentuale di abbattimento analoga • chiusura dei cicli: es. elevati consumi idrici - riduzione dei consumi con chiusura del ciclo – problemi derivati - valutare vantaggi/svantaggi 21
  • 22. Inoltre: • le MTD pubblicate non devono essere considerate come “obbligatorie” • la scelta dell’MTD, in sede di istanza di AIA è di pertinenza del gestore dell’impianto che deve comunque garantire la massima protezione dell’ambiente • la reale applicabilità deve essere verificata per ogni singolo impianto, poiché le condizioni locali possono influire in modo determinante sia sotto il profilo tecnico che gestionale 22
  • 23. • Il gestore contestualmente alla presentazione dell’istanza di AIA dovrà trasmettere copia della stessa anche all’ARPAS, alla Regione e al Comune (schema di domanda indicati 15 gg) • La Provincia entro 15 gg dal ricevimento dell’istanza formalizza all’ARPAS la richiesta di redazione del documento istruttorio di cui al paragrafo 8.4.2 delle Linee guida regionali. L’ARPAS provvede ad redigere il documento entro 100 gg. (Conv. ARPAS 29.05.07) 23
  • 24. • La Provincia entro 30 gg dal ricevimento dell’istanza comunica al gestore la data di avvio del procedimento, la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti inerenti il procedimento (art. 5 co. 7), nonché i nominativi dei tecnici dell’ARPAS a cui è affidata la redazione del documento istruttorio (Conv. ARPAS 29.05.07) • Il gestore, entro il termine di 15 gg., provvede alla pubblicazione su un quotidiano di diffusione regionale di un annuncio contenente l’indicazione della localizzazione dell’impianto, del nominativo del gestore e del luogo dove è possibile prendere visione degli atti e dei documenti inerenti il procedimento (art. 5 co.7) 24
  • 25. • Entro 30 gg. dalla pubblicazione, i soggetti interessati possono presentare, in forma scritta, alla Provincia competente, osservazioni sulla domanda (art. 5 co. 8) • La Provincia, in sede di istruttoria, può richiedere al gestore l’integrazione documentale, da presentarsi in un termine massimo di 30 gg. In questo caso, il termine di 150 gg. previsto per il rilascio dell’AIA resta sospeso sino all’avvenuta presentazione della documentazione (art. 5 co. 13) • La Provincia, ai fini del rilascio dell’AIA, acquisito il documento istruttorio dall’ARPAS, convoca apposita conferenza dei servizi alla quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale (art. 5 co. 10) 25
  • 26. • La Provincia, sulla base del documento istruttorio e sulle eventuali ulteriori osservazioni scaturite in sede di conferenza dei servizi rilascia l’autorizzazione integrata ambientale. • In caso di impianti sottoposti a procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA) il termine dei 150 gg previsto per il rilascio dell’AIA è sospeso fino alla conclusione del procedimento di VIA (art. 5 co. 12) • Qualora l’Autorità competente non provveda al rilascio dell’AIA nel termine previsto, si applica il potere sostitutivo dell’ente sovraordinato: Regione o Consiglio dei Ministri (art. 5 co. 17). 26
  • 27. • L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione ambientale, previsti dalle disposizioni di legge dalle relative norme di attuazione, salva la normativa in materia di rischi di incidente rilevante di cui al d.lgs 17.08.1999 n. 334 (art. 5 co. 14) • Copia dell’autorizzazione integrata ambientale è resa pubblica presso l’Ufficio individuato dalla Provincia, dove è depositata la documentazione relativa alla domanda. di AIA(art. 5 co. 15) • Il d.lgs 59/2005 prevede che l’autorizzazione integrata ambientale per impianti esistenti deve essere rilasciata entro il 30 ottobre 2007 (art. 5 co. 18). 27
  • 28. Procedura provinciale Ufficio IPPC • E’ l’ufficio che ha in capo la responsabilità del procedimento e provvede al rilascio dell’AIA. Tale ufficio, che rappresenta il punto di riferimento sia per le imprese sia per gli enti pubblici e i soggetti interessati, dovrà provvedere, tra l’altro: • all’esame preliminare della richiesta di AIA e alla verifica della completezza della documentazione allegata; • a richiedere all’ARPAS la redazione del documento tecnico istruttorio; • alla predisposizione del provvedimento di AIA sulla base del citato documento tecnico e delle considerazioni emerse in sede di conferenza di servizi. 28
  • 29. Ufficio Istruttore IPPC • A seguito della Convenzione stipulata nel maggio 2007 tra l’ARPAS le Province e la Regione, le Province hanno affidato all’ARPAS la redazione del documento tecnico istruttorio di cui al par. 8.4.2 delle Linee guida regionali, che verrà illustrato dalla stessa Agenzia in sede di conferenza di servizi di cui all’art. 5, comma 10, del d.lgs. 59/059. • Nella fase istruttoria, l’ARPAS potrà anche effettuare sopralluoghi e verifiche in sede di impianto. 29
  • 30. • Il gestore presenta l'istanza di AIA alla Provincia entro i termini fissati dalla stessa nell’apposito calendario. • Entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, il gestore provvede alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo ove è possibile prendere visione degli atti. • Nel caso di variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni alla provincia competente, anche nelle forme dell'autocertificazione. 30
  • 31. COMPITI DEL GESTORE – Il gestore, prima di dare attuazione all’attività di autocontrollo ambientale prevista nell‘AIA, ne dà comunicazione alla Provincia. – il gestore deve fornire l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria. – Il gestore trasmette alla Provincia e al Ministero dell'ambiente, per il tramite dell'APAT, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente. 31
  • 32. • Il calendario (BURAS del 4.06.2007 n. 19) precisa che i gestori degli impianti interessati devono trasmettere la domanda di AIA, corredata dalla prevista documentazione di cui alla determinazione regionale ds/da n. 1763/II del 16.11.2006, alla Provincia territorialmente competente nel rispetto dei termini ivi indicati; • la predetta documentazione deve altresì essere contestualmente trasmessa anche all’ARPAS, alla Regione e al Comune competente; • la documentazione a corredo della domanda di AIA deve, altresì, contenere l’attestazione del pagamento relativo all’anticipazione della tariffa per oneri di istruttoria. 32
  • 33. MTD nazionali pubblicate (giugno 2007) • Linee guida generali • Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio • 1.2. Raffinerie di petrolio e gas • 1.3 Cokerie • 2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici. • 2.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio • 2.3 Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo; b) forgiatura con magli; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso; • 2.4 Fonderie di metalli ferrosi 33
  • 34. • 2.5 Impianti: a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali b) di fusione e lega di metalli non ferrosi • 3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro • 3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali • 3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici • 5.1. Impianti per l'eliminazione di rifiuti pericolosi • 5.2. Impianti di incenerimento di rifiuti urbani • 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi 34
  • 35. • 6.1 Impianti industriali per fabbricazione: a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) di carta e cartoni produzione sup. 20 t/g. • 6.4. a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 ton/g • 6.5. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse • 6.6. Impianti per l'allevamento di pollame o di suini 35
  • 36. GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE GIANFRANCO VACCA ASSESSORATO REGIONALE DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE givacca@regione.sardegna.it 36