Diffida aia italcementi tavolo tecnico d'angelo giorgio
Slides ippc-_lezione_28-06-08
1. IPPC
La situazione in Sardegna:
ruolo degli enti, aspetti procedurali e
calendario di presentazione delle
domande di AIA
Docente: Gianfranco Vacca Ottobre 2007
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2. Attivazione delle procedure per il rilascio
dell’AIA
L’attivazione delle procedure per il rilascio delle AIA ha
comportato una serie di adempimenti a carico della
Regione Sardegna:
Emanazione linee guida (Delib. Giunta reg. 43/15
dell’11.10.2006);
Emanazione della modulistica per l’istanza di AIA
(Regione - BURAS 24.11.2006 n. 38 – Suppl. Straor. n. 24);
Attivazione del Comitato di coordinamento IPPC
(Stipula Convenzione tra ARPAS-Province-RAS);
Pubblicazione calendario per impianti esistenti per la
presentazione delle domande di AIA
(BURAS 4.06.2007 n. 19);
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3. Risorse Finanziarie
La Regione ha destinato alle Province, in sede di prima
applicazione delle procedure IPPC, per gli anni 2006 e
2007, € 200.000/anno, così ripartiti:
Cagliari € 39.000,00
Oristano € 18.500,00
Carbonia-Iglesias € 25.500,00
Ogliastra € 13.200,00
Medio Campidano € 30.400,00
Olbia Tempio € 15.000,00
Nuoro € 28.000,00
Sassari € 30.400,00
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4. CENSIMENTO ATTIVITA’ IPPC REGIONALI
In Sardegna, da un primo esame, risultano n°70 atti vità
produttive di pertinenza regionale cosi distribuite:
Provincia di Cagliari: 17
Provincia di Carbonia/Iglesias: 9
Provincia di Medio Campidano: 11
Provincia di Oristano: 5
Provincia di Nuoro: 11
Provincia di Ogliastra: 2
Provincia di Olbia/Tempio: 3
Provincia di Sassari : 12
nonché ulteriori n°11 attività produttive di competenza
nonché n° attività
statale
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6. Ruolo degli enti
– La Provincia è l’autorità competente al rilascio delle
AIA; individua l’Ufficio responsabile del procedimento
e definisce la procedura amministrativa nel rispetto
delle linee guida regionali;
– alla Regione spettano compiti di indirizzo,
regolamentazione e coordinamento; presiede il
Comitato di coordinamento IPPC;
– la Regione, ove la provincia non provveda al rilascio
dell’AIA entro i termini previsti, applica le procedure
inerenti il potere sostitutivo;
– l’ARPAS, svolge l’attività di vigilanza e controllo sul
rispetto di quanto previsto nell’AIA e fornisce il
necessario supporto tecnico-scientifico agli enti.
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7. Schema di procedura per il rilascio dell’autorizzazione
integrata ambientale (AIA) per impianti esistenti
(art. 5 del d.lgs 59/2005 n. 59).
• A seguito della pubblicazione del calendario (buras n.
19 del 4.06.07) per la presentazione della domanda di
autorizzazione integrata ambientale, i gestori della
attività produttive indicate nell’all. I del d.lgs 59/05,
sulla base alla tempistica ivi indicata, sono tenuti ad
inoltrare formale istanza di AIA alla Provincia
competente, la quale dovrà chiudere il procedimento
entro i successivi 150 gg. (art. 5 co. 12)
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8. Oneri di istruttoria
Per quanto riguarda gli oneri di istruttoria la
Regione Sardegna (Delib. Giunta reg. 43/15
dell’11.10.2006) ha previsto, nelle more
dell’emanazione del d.m. Ambiente, a titolo di
acconto, il versamento alla Province dei seguenti
importi:
per gli impianti esistenti: per gli impianti nuovi
micro impresa € 2.000,00 micro impresa € 1.000,00
piccole imprese € 4.000,00 piccole imprese € 2.000,00
medie imprese € 6.000,00 medie imprese € 4.000,00
grandi imprese € 10.000,00 grandi imprese € 8.000,00
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9. ISTANZA DI AIA
• Domanda
• Elenco dei documenti a corredo della domanda
• N. 5 schede che raccolgono in modo sintetico tutte le
informazioni impiantistiche e ambientali necessarie
• Allegati alle schede, costituiti da autorizzazioni,
certificati, relazioni, elaborati cartografici, etc, di vario
tipo, che completano le informazioni contenute nelle
schede
• Sintesi non tecnica, espressamente prevista dall’art. 4
comma 2 del d.lgs 59/05, che illustra in forma sintetica e
di facile comprensione gli aspetti principali del
procedimento di valutazione operato dal gestore ed è
resa disponibile in forma integrale alla consultazione del
pubblico interessato
• Attestazione del versamento relativo agli oneri di
istruttoria
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10. Le schede allegate alla richiesta di AIA sono così
suddivise:
• scheda 1 – informazioni generali;
• scheda 2 – dati e notizie sull’impianto IPPC
attuale;
• scheda 3 – individuazione della proposta
impiantistica ed effetti ambientali;
• scheda 4 – dati e notizie sull’impianto IPPC da
autorizzare;
• scheda 5 – modalità di gestione degli aspetti
ambientali e piano di monitoraggio.
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11. la sintesi non tecnica allegata alla domanda di AIA dovrà
contenere:
– una sommaria descrizione dell’impianto IPPC e delle
attività svolte;
– le materie prime e i combustibili utilizzati;
– le principali emissioni inquinanti generate (aria,
acqua, rifiuti, rumore, odori e altro);
– una descrizione quali-quantitativa dei consumi
energetici;
– una sintesi degli interventi migliorativi che il gestore
intende eventualmente pianificare e realizzare al fine
di prevenire e ridurre l’inquinamento, con i relativi
tempi di adeguamento;
– una sintesi dei principali benefici ambientali attesi a
seguito degli interventi proposti;
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12. Dal punto di vista logico le cinque schede di cui
sopra (ed i relativi allegati) corrispondono a
cinque domande chiave che il gestore di un
impianto dovrebbe porsi nella loro compilazione,
ed in particolare:
• 1^ domanda: sulla base di quali atti
amministrativi è esercitata la mia attività
dell’impianto IPPC e qual è l’interazione con il
territorio circostante? (scheda 1)
• 2^ domanda: come posso descrivere
chiaramente l’impianto IPPC nel suo assetto
attuale? Quali gli aspetti più rilevanti dal punto di
vista ambientale? (scheda 2);
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13. • 3^ domanda: quali sono i principali effetti
ambientali dell’impianto IPPC? Quali sono le
interazioni con l’ambiente esterno? Sono
accettabili gli effetti indesiderati sull’ambiente
esterno? (scheda 3);
• 4^ domanda: l’impianto IPPC esistente è
autorizzabile ai sensi della direttiva IPPC o è
necessario apportare modifiche impiantistiche
per corrispondere ai requisiti della direttiva?
(scheda 4);
• 5^ domanda: come si può garantire all’autorità
competente che le soluzioni impiantistiche e di
esercizio individuate come ottimali siano poi
effettivamente realizzate nell’esercizio
dell’impianto IPPC? (scheda 5).
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14. Scheda 3 - Scelta del metodo
Nella compilazione della scheda 3, occorre indicare la
proposta impiantistica adottata, scelta sulla base dei
seguenti criteri:
– se l’attività per la quale si richiede l’AIA è interamente
o parzialmente (e comunque per le fasi rilevanti in
termini di impatto ambientale) trattata nelle LG
nazionali di settore, scegliere il metodo: Soluzione
MTD soddisfacente (sez. 3.3),
– se l’attività per la quale si richiede l’AIA è totalmente
esclusa o solo parzialmente trattata (e comunque non
per le fasi rilevanti) dalle LG nazionali di settore
ovvero non esiste una LG naz., scegliere il metodo:
Soluzione MTD applicabile (sez. 3.3 e 3.4).
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15. Metodo di ricerca di una soluzione soddisfacente
Il metodo di ricerca di una soluzione soddisfacente
risponde alla necessità da parte del gestore e dell’Autorità
competente di avere un metodo condiviso di verifica della
proposta impiantistica. Il gestore ha quindi a disposizione
un elenco di criteri di soddisfazione e, per ognuno di essi,
un’indicazione di base del livello di soddisfazione.
I criteri di soddisfazione devono combinare le diverse
condizioni di applicazione dell’IPPC, sintetizzate nei tre
elementi cardine: approccio integrato, migliori tecniche
disponibili, il rispetto delle condizioni ambientali locali. Al
riguardo, sono stati individuati come criteri gli stessi principi
generali dell’IPPC richiamati dal d.lgs 59/05:
• prevenzione dell’inquinamento mediante le migliori
tecniche disponibili;
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16. • assenza di fenomeni di inquinamento significativi;
• produzione di rifiuti evitata o operato il recupero o
l’eliminazione;
• utilizzo efficiente dell’energia;
• prevenzione degli incidenti e limitazione delle
conseguenze;
• adeguato ripristino del sito alla cessazione
dell’attività.
• L’Autorità competente esaminerà la proposta del gestore
e verificherà la condivisione dei livelli di soddisfazione
ipotizzati e l’effettivo soddisfacimento.
• Il gestore sottopone la propria proposta, giustificando la
scelta dei livelli adottati e documentando, attraverso le
tabelle di questa sezione e le relazioni allegate, il
soddisfacimento dei criteri.
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17. Metodo d’individuazione della soluzione MTD
applicabile
• La procedura delineata consente di rispondere al
criterio/principio di “prevenzione dell’inquinamento
mediante le migliori tecniche” nel caso di LG nazionali
non ancora pubblicate In tal caso, saranno riportati nella
sezione 3.4 della scheda le azioni percorse, il confronto
con i Bref applicabili al caso in esame, la generazione
delle alternative, la valutazione qualitativa per ogni
opzione delle emissioni e dei consumi, la valutazione
qualitativa degli effetti di ogni scelta impiantistica
alternativa ed infine l’effetto complessivo (qualitativo) in
base al quale è stata prescelta la soluzione impiantistica,
descritta nelle schede 2 e 3.
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18. • Indicata la decisione in termini qualitativi sarà necessario
dimostrare che la stessa “tenga” anche dal punto di vista
del soddisfacimento dei criteri/principi rimanenti.
• Quest’ultimo punto viene compiuto attuando la
procedura riferita nel “metodo della soluzione
soddisfacente” per i criteri/principi restanti in termini
quantitativi, laddove possibile.
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19. APPLICAZIONE DELLE MTD
• La scelta tecnica progettuale è di esclusiva
competenza del gestore dell’impianto
• L’applicazione delle MTD tende a valutare la
complessiva performance ambientale
dell’impianto e non unicamente i valori limite di
emissione o i consumi
• in alcuni casi potrebbe essere possibile
raggiungere migliori livelli di emissione o
consumo, ma a causa dei costi connessi o di
altre considerazioni, essi non sono appropriati
come MTD per l’intero settore o attività
• occorre considerare le caratteristiche
dell’ambiente circostante l’impianto 19
20. • occorre effettuare una attenta valutazione del
singolo processo produttivo, confrontando la
struttura impiantistica in oggetto, con quanto è
contenuto nel MTD o nei BREF, integrandola
con i vincoli posti dalle condizioni locali
particolari (es. ambientali) che non trovano
posto nei documenti di carattere generale
• l’autorità competente in considerazione delle
norme di qualità ambientale, può richiedere al
gestore l’applicazione di misure più rigorose di
quelle ottenibili con l’applicazione delle MTD
• lo stato dell’ambiente e dei parametri ambientali
determina la calibrazione della qualità ed entità
degli interventi per la performance ambientale
dell’impianto
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21. In sede di applicazione delle MTD dovranno inoltre
essere valutate:
• dimensioni dell’impianto
• età dell’impianto: differenze tra impianti nuovi ed esistenti
- reale applicabilità tecnica ed economica di una specifica
tecnica
• materie prime impiegate: la scelta delle materie prime
influenza le prestazioni ambientali in tutti i suoi aspetti.
Possibilità di scelta: disponibilità, prezzi, qualità dei
prodotti
• qualità del prodotto finito: prestazioni ambientali
influenzate dal tipo di prodotto e dalla sua qualità
(quantità di rifiuti/scarti, consumo energetico …)
• trattamento scarichi idrici: equivalenza tra trattamento
diretto e indiretto se efficienza/percentuale di
abbattimento analoga
• chiusura dei cicli: es. elevati consumi idrici - riduzione dei
consumi con chiusura del ciclo – problemi derivati -
valutare vantaggi/svantaggi
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22. Inoltre:
• le MTD pubblicate non devono essere considerate come
“obbligatorie”
• la scelta dell’MTD, in sede di istanza di AIA è di
pertinenza del gestore dell’impianto che deve comunque
garantire la massima protezione dell’ambiente
• la reale applicabilità deve essere verificata per ogni
singolo impianto, poiché le condizioni locali possono
influire in modo determinante sia sotto il profilo tecnico
che gestionale
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23. • Il gestore contestualmente alla presentazione
dell’istanza di AIA dovrà trasmettere copia della stessa
anche all’ARPAS, alla Regione e al Comune (schema di
domanda indicati 15 gg)
• La Provincia entro 15 gg dal ricevimento dell’istanza
formalizza all’ARPAS la richiesta di redazione del
documento istruttorio di cui al paragrafo 8.4.2 delle Linee
guida regionali. L’ARPAS provvede ad redigere il
documento entro 100 gg. (Conv. ARPAS 29.05.07)
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24. • La Provincia entro 30 gg dal ricevimento dell’istanza
comunica al gestore la data di avvio del procedimento, la
sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti
inerenti il procedimento (art. 5 co. 7), nonché i nominativi
dei tecnici dell’ARPAS a cui è affidata la redazione del
documento istruttorio (Conv. ARPAS 29.05.07)
• Il gestore, entro il termine di 15 gg., provvede alla
pubblicazione su un quotidiano di diffusione regionale di
un annuncio contenente l’indicazione della localizzazione
dell’impianto, del nominativo del gestore e del luogo dove
è possibile prendere visione degli atti e dei documenti
inerenti il procedimento (art. 5 co.7)
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25. • Entro 30 gg. dalla pubblicazione, i soggetti interessati
possono presentare, in forma scritta, alla Provincia
competente, osservazioni sulla domanda (art. 5 co. 8)
• La Provincia, in sede di istruttoria, può richiedere al
gestore l’integrazione documentale, da presentarsi in un
termine massimo di 30 gg. In questo caso, il termine di
150 gg. previsto per il rilascio dell’AIA resta sospeso sino
all’avvenuta presentazione della documentazione (art. 5
co. 13)
• La Provincia, ai fini del rilascio dell’AIA, acquisito il
documento istruttorio dall’ARPAS, convoca apposita
conferenza dei servizi alla quale invita le amministrazioni
competenti in materia ambientale (art. 5 co. 10)
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26. • La Provincia, sulla base del documento istruttorio e sulle
eventuali ulteriori osservazioni scaturite in sede di
conferenza dei servizi rilascia l’autorizzazione integrata
ambientale.
• In caso di impianti sottoposti a procedura di valutazione
d’impatto ambientale (VIA) il termine dei 150 gg previsto
per il rilascio dell’AIA è sospeso fino alla conclusione del
procedimento di VIA (art. 5 co. 12)
• Qualora l’Autorità competente non provveda al rilascio
dell’AIA nel termine previsto, si applica il potere
sostitutivo dell’ente sovraordinato: Regione o Consiglio
dei Ministri (art. 5 co. 17).
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27. • L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni
effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o
autorizzazione ambientale, previsti dalle disposizioni di
legge dalle relative norme di attuazione, salva la
normativa in materia di rischi di incidente rilevante di cui
al d.lgs 17.08.1999 n. 334 (art. 5 co. 14)
• Copia dell’autorizzazione integrata ambientale è resa
pubblica presso l’Ufficio individuato dalla Provincia, dove
è depositata la documentazione relativa alla domanda. di
AIA(art. 5 co. 15)
• Il d.lgs 59/2005 prevede che l’autorizzazione integrata
ambientale per impianti esistenti deve essere rilasciata
entro il 30 ottobre 2007 (art. 5 co. 18).
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28. Procedura provinciale
Ufficio IPPC
• E’ l’ufficio che ha in capo la responsabilità del
procedimento e provvede al rilascio dell’AIA. Tale ufficio,
che rappresenta il punto di riferimento sia per le imprese
sia per gli enti pubblici e i soggetti interessati, dovrà
provvedere, tra l’altro:
• all’esame preliminare della richiesta di AIA e alla verifica
della completezza della documentazione allegata;
• a richiedere all’ARPAS la redazione del documento
tecnico istruttorio;
• alla predisposizione del provvedimento di AIA sulla base
del citato documento tecnico e delle considerazioni
emerse in sede di conferenza di servizi.
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29. Ufficio Istruttore IPPC
• A seguito della Convenzione stipulata nel maggio 2007
tra l’ARPAS le Province e la Regione, le Province hanno
affidato all’ARPAS la redazione del documento tecnico
istruttorio di cui al par. 8.4.2 delle Linee guida regionali,
che verrà illustrato dalla stessa Agenzia in sede di
conferenza di servizi di cui all’art. 5, comma 10, del
d.lgs. 59/059.
• Nella fase istruttoria, l’ARPAS potrà anche effettuare
sopralluoghi e verifiche in sede di impianto.
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30. • Il gestore presenta l'istanza di AIA alla Provincia
entro i termini fissati dalla stessa nell’apposito
calendario.
• Entro il termine di 15 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di avvio del
procedimento, il gestore provvede alla
pubblicazione su un quotidiano a diffusione
regionale di un annuncio contenente
l'indicazione della localizzazione dell'impianto e
del nominativo del gestore, nonché il luogo ove
è possibile prendere visione degli atti.
• Nel caso di variazioni nella titolarità della
gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il
nuovo gestore ne danno comunicazione entro
trenta giorni alla provincia competente, anche
nelle forme dell'autocertificazione.
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31. COMPITI DEL GESTORE
– Il gestore, prima di dare attuazione all’attività di
autocontrollo ambientale prevista nell‘AIA, ne dà
comunicazione alla Provincia.
– il gestore deve fornire l'assistenza necessaria per lo
svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa
all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere
qualsiasi informazione necessaria.
– Il gestore trasmette alla Provincia e al Ministero
dell'ambiente, per il tramite dell'APAT, entro il 30
aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle
emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente.
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32. • Il calendario (BURAS del 4.06.2007 n. 19)
precisa che i gestori degli impianti interessati
devono trasmettere la domanda di AIA,
corredata dalla prevista documentazione di cui
alla determinazione regionale ds/da n. 1763/II
del 16.11.2006, alla Provincia territorialmente
competente nel rispetto dei termini ivi indicati;
• la predetta documentazione deve altresì essere
contestualmente trasmessa anche all’ARPAS,
alla Regione e al Comune competente;
• la documentazione a corredo della domanda di
AIA deve, altresì, contenere l’attestazione del
pagamento relativo all’anticipazione della tariffa
per oneri di istruttoria.
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33. MTD nazionali pubblicate (giugno 2007)
• Linee guida generali
• Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio
• 1.2. Raffinerie di petrolio e gas
• 1.3 Cokerie
• 2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali
metallici.
• 2.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio
• 2.3 Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi
mediante:
a) laminazione a caldo;
b) forgiatura con magli;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso;
• 2.4 Fonderie di metalli ferrosi
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34. • 2.5 Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
minerali
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi
• 3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro
• 3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali
• 3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici
• 5.1. Impianti per l'eliminazione di rifiuti pericolosi
• 5.2. Impianti di incenerimento di rifiuti urbani
• 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi
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35. • 6.1 Impianti industriali per fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre
materie fibrose;
b) di carta e cartoni produzione sup. 20 t/g.
• 6.4. a) Macelli aventi una capacità di produzione di
carcasse di oltre 50 ton/g
• 6.5. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di
carcasse
• 6.6. Impianti per l'allevamento di pollame o di suini
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36. GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE
GIANFRANCO VACCA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
givacca@regione.sardegna.it
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