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Ing. Massimiliano Vannutelli   1




Il 20 Agosto 2009 è entrato in vigore il
D.Lgs. 106/2009 pubblicato nel
supplemento n° 180 della Gazzetta
Ufficiale del 5 Agosto 2009 con il
seguente titolo:

“Disposizioni integrative e correttive del
 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
 tutela della salute e della sicurezza nei
             luoghi di lavoro”
                              Ing. Massimiliano Vannutelli   2




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Con tale decreto il Governo ha apportato
alcune importanti modifiche al nuovo Testo
Unico sulla sicurezza pubblicato nella tarda
primavera del 2009.

                      09 Aprile 2009
                      D.Lgs. n. 81/2008


       Decreto correttivo 3 agosto 2009
              D.Lgs n. 106/2009

                                          Ing. Massimiliano Vannutelli   3




Il Decreto correttivo consta di 149 articoli che
  intervengono sul D.Lgs. n. 81/2008 cercando
          di raggiungere due obiettivi:


 Correggere i molti errori
 Correggere i molti errori           Superare le difficoltà
 materiali e tecnici presenti       operative, le criticità e
 nella attuale disciplina.           le lacune evidenziate
 Approvata, come noto, a               dai primi mesi di
 Camere oramai sciolte e               applicazione delle
                                          nuove regole.
 in tutta fretta.




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Le principali novità introdotte
            dal D.lgs. 106/09
   Art. 14 ; SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
   Art. 16 ; DELEGA DI FUNZIONI
   Art. 25 ; MEDICO COMPETENTE
   Art. 26 ; OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O
   D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
   Art. 27 ; QUALIFICAZIONE DEGLI APPALTATORI
   Art. 17 - 28 - 29 ; VALUTAZIONE DEI RISCHI
   Art. 30 ; MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
   Art. 32 - 34 ; RSPP
   Art. 51 ; ORGANISMI PARITETICI

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                                  ART. 14
“SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE”
 L’articolo viene riscritto integralmente Viene in particolare ridefinito il
                            integralmente.
             REITERAZIONE.
 concetto di REITERAZIONE

 Ora bastano più violazioni della “stessa indole” (dopo la prima ed entro i 5
 anni) per incappare nella sospensione dell’attività.
 Si ricorda che le violazioni che danno luogo a sospensione dell’attività
 imprenditoriale non comprendono più le violazioni dell’orario di lavoro, già
 abrogate nel 2008, ma solo quelle relative a personale irregolare e gravi e
 reiterate violazioni su sicurezza e salute. Inoltre si può avere sospensione
 solo della “parte dell’attività imprenditoriale interessata alle violazioni” e
 non tutta l’azienda.
 Una novità è quella che non si possono chiudere le attività con un solo
 dipendente:
 “11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si
 applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato
 dall’impresa.
 dall’impresa
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ART. 14
“SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE”
 Quando si può applicare il provvedimento della SOSPENSIONE dell’ATTIVITA’
 IMPRENDITORIALE?
   Se si riscontra l’impiego di personale irregolare in misura pari o superiore
 al 20% del totale presente sul luogo di lavoro;
   In caso di gravi e reiterate violazioni, da identificare con apposito decreto
 attuativo; nel frattempo vale l’all. I del D.Lgs. 81/08.

 Esempi di gravi violazioni:
   Mancata elaborazione del DVR, POS e PGE
   Mancata nomina del RSPP
   Mancata formazione ed addestramento
   Mancata fornitura di DPI contro le cadute dall’alto
   Mancanza di protezioni verso il vuoto
   Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti
   Violazioni che espongono al rischio di amianto
   Ecc.
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                                ART. 14
“SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE”
 Inoltre possono essere previste delle SANZIONI ACCESSORIE, previste anche
 nel D.Lgs. 231/01:
   Provvedimento interdittivo alla contrattazione con le P.A. e alla
 partecipazione a gare pubbliche entro il limite massimo di 2 anni.

 Gli Organi titolari del potere di sospensione sono:
   DPL (Direzione Provinciale del Lavoro)
   ASL
   Comando Provinciale dei VV.F.

 In caso di inosservanza del provvedimento di sospensione è previsto per il
 DdL:
    Arresto fino a 6 mesi in caso di grave e reiterate violazioni
    Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 € a 6400 € in caso di lavoro
 irregolare

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ART. 16
                     “DELEGA DI FUNZIONI”
Si chiarisce che il delegante può effettuare la “vigilanza” sulla
DELEGA anche mediante l’adozione del modello organizzativo e
            (D.Lgs. 231/01)
gestionale (D.Lgs. 231/01):
“L’obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed
efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”.

Inoltre è possibile una subdelega ma solo una volta:
                        subdelega,
“Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare
specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime
condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente
non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto
espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la
delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni
delegate.”

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                                    ART. 16
                     “DELEGA DI FUNZIONI”
N.B.: lo strumento della DELEGA non deve essere visto
dal DdL come un modo per DERESPONSABILIZZARSI, ma
solo come un modo per organizzare meglio il lavoro

“con la DELEGA non si distribuiscono le responsabilità,
ma si attribuiscono i poteri da cui conseguono
determinate responsabilità”.




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ART. 16
                “DELEGA DI FUNZIONI”
La S.C.C. ha sempre affermato che una delega per essere valida
deve essere giustificata dal ricorrere di almeno 4 condizioni:
1. La dimensione aziendale (il piccolo imprenditore non può
    delegare se sempre presente in azienda)
2. Il delegato deve essere tecnicamente, professionalmente
    idoneo e adeguato alle incombenze demandate (altrimenti si
    configura il reato di culpa in eligendo)
3. Il DdL deve creare un sistema di controllo sul delegato
    (altrimenti si configura il reato di culpa in vigilando)
4. I poteri delegati devono essere effettivi, anche sotto il profilo
    economico, quando se ne ponga la necessità.


                                        Ing. Massimiliano Vannutelli               11




                            ART. 25
                “MEDICO COMPETENTE”
Sparisce il limite di 15 dipendenti per quanto attiene al luogo di
custodia delle cartelle.

Si può ora concordare tra DdL e MC il luogo di custodia delle
cartelle sanitarie e di rischio.


Ciò significa che in entrambi i casi si può ora sempre concordare
tra datore di lavoro e medico competente il luogo di custodia
delle stesse (in precedenza nelle aziende sotto i 15 dipendenti
era sempre di competenza del medico).

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ART. 42
 “INIDONEITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA”

 La modifica apportata dal Decreto Correttivo ha risolto il
 problema dei numerosi contenziosi nati tra azienda e lavoratore
 nel caso in cui lo stesso venga adibito ad una mansione di livello
 inferiore: ora è esplicitamente previsto che il trattamento
 retributivo deve essere corrispondente alla mansione di
 provenienza.

 Rimane comunque la possibilità di licenziare il lavoratore nel
 caso in cui non sia possibile individuare una mansione
 alternativa.


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                                 ART. 26
“OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O
     D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE”
Si va verso un D U V R I (Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali)
a due livelli, uno con rischi “standard” tipici del contratto e uno che
approfondisce i rischi “specifici”.

Ciò significa che in tutti i casi in cui il DdL non coincide con il committente, il
soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da
interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia della prestazione che potrebbe potenzialmente derivare
dall’esecuzione del contratto mentre il soggetto presso il quale deve essere
eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto
documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in
cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

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Nel caso di appalti brevissimi o di sola natura intellettuale,
mere forniture di materiali o attrezzature nonché lavori o
servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che
essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei
rischi particolari, di cui all’allegato XI del D.Lgs 81/08, non si
applica il DUVRI.


Gli obblighi
La prima e principale novità è l’estensione degli obblighi non solo
all’affidamento di lavori ma anche all’affidamento di servizi e di
forniture.



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I costi della sicurezza
Nel comma 5 è stato chiarito, inoltre, che i costi della sicurezza
che il potenziale appaltatore deve evidenziare in sede di offerta
sono unicamente quelli relativi agli apprestamenti e alle
procedure attuate per eliminare o per ridurre i rischi per la
sicurezza dovuti alle interferenze. È stato introdotto il concetto,
già presente per i cantieri temporanei e mobili, che questi costi
non possono essere soggetti a ribasso.

La pubblica amministrazione
Altra novità riguarda l’applicazione di questo articolo alla
Pubblica Amministrazione. Infatti, è stato definito una volta
per tutte che, nel caso debba essere elaborato il DUVRI,
l’obbligo di questa elaborazione ricade sul soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto.
                                              Ing. Massimiliano Vannutelli   16




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ART. 27
   “SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E
          DEI LAVORATORI AUTONOMI”
Viene introdotta una sorta di “patente a punti in edilizia esauriti i quali non
                                patente             edilizia”
si può dichiarare di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali.

Il concetto di “patente” vuole emulare il successo di quanto introdotto nel
codice stradale, utilizzando la stessa strategia.

Lo scopo        è quello di mettere fuori mercato le aziende non
                                       norme.
sicure che violano sistematicamente le norme.

I punti sono utilizzati per la VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICO
PROFESSIONALE delle imprese edili che sono valutate sulla base della
formazione effettuata e dell’assenza di sanzioni. Le sanzioni comporteranno
la perdita di punti rispetto a quelli inizialmente assegnati. L’azzeramento
comporterà l’impossibilità per aziende e autonomi di operare nella legalità.
Non sappiamo ancora come funzionerà tecnicamente il meccanismo che sarà
stabilito da un futuro decreto.                       Ing. Massimiliano Vannutelli 17




                           ART. 17, 28, 29
                “VALUTAZIONE DEI RISCHI”
La valutazione del rischio “stress lavoro correlato” viene posticipata
a decorrere dalla disponibilità di metodologie riconosciute dalla Commissione
Consultiva in materia di Salute e Sicurezza e comunque, in mancanza di queste,
dal 1 agosto 2010.
Per quanto concerne invece l’apposizione della DATA CERTA al DVR si è
stabilito che è possibile non più soltanto tramite le procedure applicabili ai
supporti informatici di cui all’articolo 53 (Es. posta elettronica certificata) ma
anche dalla compresenza delle firme di DDL, RSPP, RLS e MC (se presente).
Nel d.lgs. 81/08 mancava un termine entro il quale redigere il documento di
valutazione rischi per le nuove attività, ora c’è: 90 gg dall’inizio dell’attività.

Per quanto attiene poi alle modifiche al DVR per cambiamenti, modifiche o
infortuni, viene stabilito un limite massimo di tempo di 30 gg.



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“VALUTAZIONE DEI RISCHI”
Il nuovo provvedimento, infatti, ha introdotto a decorrere dallo scorso 20
agosto 2009 un nuovo regime che mira, soprattutto, a correggere le
diverse incongruenze e imprecisioni emerse durante questi primi
mesi di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, garantendo maggiori tutele
per i volontari e per la sempre più crescente platea dei cosiddetti
lavoratori atipici impiegati nei rapporti di somministrazione di
manodopera, di appalti, di lavoro a termine ecc. Tuttavia, non tutti i
problemi sono stati risolti; infatti, per esempio, rimane ancora la questione
della semplificazione degli adempimenti a carico delle piccole e medie
imprese che, invece, costituiva uno dei principi fondamentali della legge
delega n. 123/2007.

   Indelegabilità : Il D.Lgs 106/2009 ha lasciato intatto il principio in base
al quale il datore di lavoro non può delegare a terzi gli obblighi di
valutazione di tutti i rischi e di redazione del relativo documento (art. 17,
d.lgs. n. 81/2008)
                                                           Ing. Massimiliano Vannutelli   19




È stato confermato che il Datore di           È stato finalmente codificato in
lavoro,     anche nella scelta delle          modo chiaro anche il principio
attrezzature di lavoro e delle                secondo il quale, all’interno del
sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione
                                              processo di valutazione dei rischi,
dei luoghi di lavoro, ha l’obbligo di         deve essere riservata una
valutare tutti i rischi per la sicurezza      maggiore attenzione a “quelli
e la salute dei lavoratori.                   connessi alla specifica tipologia
(compresi quei gruppi di lavoratori           contrattuale attraverso cui viene
esposti a rischi particolari, oppure le       resa la prestazione di lavoro”
lavoratrici in stato di gravidanza)

 I datori di lavoro e i consulenti sono chiamati a rivedere i contenuti dei DVR
    già elaborati al fine di accertare se nella valutazione sono stati analizzati
   anche i cosiddetti RISCHI DA FLESSIBILITA’ e individuate le relative
                                misure di prevenzione
                                                           Ing. Massimiliano Vannutelli   20




                                                                                               10
Ing. Massimiliano Vannutelli   21




LUOGHI E ATTREZZATURE DI LAVORO


ART. 62 (Luoghi di lavoro) :     MODIFICHE


             Esclusi: CAMPI, BOSCHI E I TERRENI FACENTI PARTE DI
             UN’AZIENDA AGRICOLA E FORESTALE



ART. 69 (Attrezzature di lavoro) :       MODIFICHE


             Correzioni che riguardano essenzialmente la nozione
             d’impianto    (inteso come complesso di macchine, di
             attrezzature e di componenti necessari all’attuazione di un
             processo produttivo) e il regime delle verifiche e dei
             controlli.

                                                   Ing. Massimiliano Vannutelli   22




                                                                                       11
ART. 71
              “ATTREZZATURE DI LAVORO”
Relativamente agli obblighi del DdL, il comma 11 dovrebbe
risolvere l’annoso problema dalla 1° verifica e poi delle
verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento
(es. paranchi, gru a ponte monotrave/bitrave ecc.)

“… La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL, che vi
provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il DdL può avvalersi delle ASL e/o di soggetti
pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le
successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente
periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta,
decorso inutilmente il quale il DdL può avvalersi di soggetti pubblici
o privati abilitati…”
                                         Ing. Massimiliano Vannutelli   23




                           ART. 72
      “OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI
            CONCEDENTI IN USO”
Ribadisce, anche se sotto una forma leggermente diversa
rispetto alla prima stesura del T.U., che le macchine non
certificate CE secondo la propria direttiva di prodotto, devono
essere accompagnate, all’atto della vendita, noleggio,
concessione in uso o locazione finanziaria, da una
attestazione di conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’All.
V., rilasciata dal cedente sotto la propria responsabilità.

Se trattasi di noleggio o concessione in uso, il cedente dovrà
acquisire agli atti il nominativo e le eventuali
abilitazioni dei lavoratori che utilizzeranno tali
macchine (es. carrelli elevatori a noleggio, escavatori ecc.)
                                         Ing. Massimiliano Vannutelli   24




                                                                             12
ART. 73
      “INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED
            ADDESTRAMENTO”
Segue il comma 7 dell’art. 71, e si mette in risalto che riguardo
alle attrezzature di lavoro il DdL provvede affinché i lavoratori
incaricati all’uso dispongano di ogni necessaria informazione e
istruzione (es. MUM) e ricevano una formazione e un
addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza
relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature e
alle situazioni anormali prevedibili.

   Tutte le formazioni sulle attrezzature di lavoro (es.
carrelli elevatori, mezzi d’opera, ecc.) devono sempre
essere seguite da addestramenti on the job.

                                      Ing. Massimiliano Vannutelli               25




      PROTEZIONE DALL’AMIANTO

ART. 251 (Misure di prevenzione e protezione) :



     La protezione offerta dal DPI deve essere tale da
     garantire all’utilizzatore, in ogni caso, che la stima
     della concentrazione di amianto nell’aria
     filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione
     misurata nell’aria ambiente per il FPO, sia non
     superiore a un decimo del valore limite 0,1 fibre per
     centimetro cubo di aria. (misurato come media
     ponderata nel tempo di riferimento di otto ore)

                                                  Ing. Massimiliano Vannutelli   26




                                                                                      13
I CRITERI DI REDAZIONE DEL
   DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

         La scelta dei criteri è rimessa al DATORE DI LAVORO




                                                  PRIVO DI
                                                  CONTENUTI
   SEMPLICE
                                                  SUPERFLUI

                  COMPRENSIBILE
                  PER TUTTI I SOGGETTI
                  INTERESSATI

                                                Ing. Massimiliano Vannutelli   27




Per quanto riguarda invece , la DATA DEL DOCUMENTO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, è stato introdotto il
principio dell’alternatività tra la data certa e la cosiddetta
“data attestata” attraverso la:

“sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di
lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla
sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione
protezione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o
dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e
del medico competente, ove nominato”




                                                Ing. Massimiliano Vannutelli   28




                                                                                    14
Il nuovo termine per la redazione del DVR


    Il D.Lgs. 106/2009 comma 3-bis



“ In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di
lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la
valutazione dei rischi elaborando il relativo documento
ENTRO 90 GIORNI dalla data di inizio della propria
attività ”


                                                Ing. Massimiliano Vannutelli   29




     LE MODALITA’ DI TENUTA
            DEL DVR



           Può essere tenuto, oltre che sul tradizionale
           supporto cartaceo anche su quello
           informatico




           Deve essere custodito,  presso l’unità
           produttiva alla quale si riferisce la
           valutazione dei rischi.

                                                Ing. Massimiliano Vannutelli   30




                                                                                    15
Ing. Massimiliano Vannutelli   31




Ing. Massimiliano Vannutelli               32




                                                16
“MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE”
Qualcosa cambia anche nell’applicazione delle misure di
prevenzione e protezione definite nei Documenti di Valutazione
dei Rischi.

Es: Rischi fisici – RUMORE (art. 192)
“Se a seguito della valutazione dei rischi risulta che i valori
INFERIORI SUPERIORI di azione sono superati, il DdL elabora
ed applica un programma di misure tecniche ed organizzative
volte a ridurre l’esposizione al rumore…




                                                    Ing. Massimiliano Vannutelli               33




                                      ART. 30
        “MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI
                   GESTIONE”
L’unica modifica è quella che ci saranno procedure semplificate anche per i MOG (Modelli
di Organizzazione e di Gestione)

E’ stato introdotto il comma 5-bis:

“ La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la
efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono
recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.”.




                                                                Ing. Massimiliano Vannutelli   34




                                                                                                    17
ART. 32, 34
                                 “RSPP”

                    32)
REQUISITI RSPP (art 32)

L’elenco degli   esentati   dalla formazione per diventare RSPP comprende,
GIUSTAMENTE anche i laureati in ingegneria della sicurezza.


                                           34)
SVOLGIMENTO DIRETTO COMPITI DELL’RSPP (art 34)

Vi sono novità interessanti per le aziende micro (cioè fino a 5 addetti). Il
datore di lavoro può svolgere direttamente la funzione di addetto antincendio
e primo soccorso e questo a prescindere che lo stesso sia o meno RSPP.



                                                     Ing. Massimiliano Vannutelli   35




                               ART. 51
                  “ORGANISMI PARITETICI”

Con il decreto correttivo del D.Lgs 81/08 tali
organismi, oltre a svolgere attività di formazione,
anche attraverso l’impiego di fondi interprofessionali,
sono diventati enti idonei alla validazione dei sistemi
di organizzazione e gestione della sicurezza di cui
all’art. 30, della quale gli organi di vigilanza possono
tener conto ai fini della programmazione delle proprie
attività.


                                                     Ing. Massimiliano Vannutelli   36




                                                                                         18
Su POS e imprese in cantiere
    chiariti gli obblighi di tutela
    nelle forniture di materiali
La consegna del calcestruzzo in cantiere, sia con autobetoniera, sia con pompa,
qualora l’operatore non intervenga nella posa in opera,              deve essere
considerata unicamente una mera fornitura.                   Il recepimento nel
decreto correttivo dell’emendamento proposto è, pertanto, certamente un
risultato molto importante per le categorie dei produttori di calcestruzzo e dei
costruttori. Con questa modifica al Testo Unico, che ha ribaditoil principio
della separazione delle responsabilità tra le imprese che
eseguono i lavori e le aziende fornitrici di materiali e di
attrezzature e ha chiarito quali siano i diversi ruoli e le responsabilità delle
due parti coinvolte, il Governo ha contribuito ad aumentare i livelli di sicurezza in
cantiere.

                                                           Ing. Massimiliano Vannutelli   37




   Documentazione di cantiere:
   via libera alle semplificazioni con qualche
   contraddizione
ll D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, ha ridotto la quantità di
documentazione che le imprese devono trasmettere
al committente o al responsabile dei lavori in
occasione della verifica dell’idoneità tecnico
professionale, introducendo un’inversione di tendenza a
quanto iniziato con il D.Lgs. n. 494/1996 e culminato con il
D.Lgs. n. 81/2008.

Documentazione che, aggiungendosi a quella relativa
all’organizzazione generale di cantiere, forma una massa
cartacea di non facile gestione, in particolare per le piccole e
medie imprese di costruzioni.
                                                           Ing. Massimiliano Vannutelli   38




                                                                                               19
Documentazione che deve produrre l’impresa affidataria per se
stessa o per i subappaltatori ai fini dell’autorizzazione al
subappalto

   Imprese

1) Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
   dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e
   alle casse edili.
2) Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti
3) Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia
   dell’appalto con data di rilascio non antecedente sei mesi
4) DVR o autocertificazione
5) DURC di cui al D.M. 24 ottobre 2007
6) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
   interdittivi di cui all’art. 14, d.lgs. n. 81/2008


                                                       Ing. Massimiliano Vannutelli   39




     Lavoratori autonomi
  1) Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con
     oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto.

  2) Specifica documentazione attestante la conformità alle
     disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 di macchine, di
     attrezzature e di opere provvisionali.

  3) Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione.

  4) Attestati inerenti alla propria formazione e alla relativa idoneità
     sanitaria se espressamente previsti dal d.lgs. n. 81/2008

  5) Documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24
     ottobre 2007



                                                       Ing. Massimiliano Vannutelli   40




                                                                                           20
Documentazione gestita dall’impresa affidataria per
l’organizzazione generale di cantiere
(* in rosso quelli che devono essere conservati in cantiere)



1) Concessione edilizia e DIA
2) Autorizzazione comunale di deroga alle emissioni rumorose in
    osservanza alla vigente normativa in materia di inquinamento acustico
3) Permesso comunale di autorizzazione all’occupazione del suolo
    pubblico
4) Cartello anagrafico di cantiere
5) Denuncia di nuovo lavoro INAIL
6) Richiesta e autorizzazione al subappalto
7) Copia del PSC
8) Trasmissione e dichiarazione di presa visione del PSC e degli
    eventuali aggiornamenti da parte dei subappaltatori
9) Copia della notifica preliminare e degli aggiornamenti che deve essere
    conservata in cantiere
10) POS dell’impresa affidataria
11) POS dei subappaltatori
                                                               Ing. Massimiliano Vannutelli   41




Documentazione gestita dall’impresa affidataria per
l’organizzazione generale di cantiere
12) Verbale di messa a disposizione del PSC e del POS ai RLS
13) Piani di sicurezza e similari per attività particolari, se previste (es. bonifica
    amianto, lavori in quota su fune, demolizioni estese ecc..)
14) Copia conforme libro matricola o comunicazione telematica
15) Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico
16) Denuncia a ISPESL e ARPA dell’impianto elettrico di terra
17) Denuncia a ISPESL e ARPA dell’impianto di protezione contro le scariche
    atmosferiche
18) Copia dell’autorizzazione ministeriale e libretto d’uso dei ponteggi istallati
19) Progetto del ponteggio (nei casi previsti)
20) Disegno esecutivo del ponteggio
21) Libretto di istruzioni (uso e montaggio) dei trabattelli
22) Attestati inerenti alla formazione degli operatori dei mezzi di
    sollevamento
23) Attestati inerenti alla formazione dei ponteggiatori e degli addetti ai lavori
    in quota su fune
24) Attestati di formazione di DdL, Dirigenti e Preposti.

                                                               Ing. Massimiliano Vannutelli   42




                                                                                                   21
Documentazione gestita dall’impresa affidataria per
l’organizzazione generale di cantiere

25) Calcolo per la valutazione del rischio di fulminazione del ponteggio,
    della gru a torre o altro
26) Schede di sicurezza dei preparati chimici
27) Documento di valutazione del rischio da esposizione a rumore
28) Registro delle verifiche trimestrali di funi di cantiere
29) Documenti di valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni
    mano-braccio e corpo intero
30) Contratti di subappalto
31) Assicurazione RCT e RCO
32) Verifiche periodiche estintori
33) Certificato di idoneità alla mansione
34) Verbale di messa a disposizione dei DPI ai lavoratori
35) Libretti di uso e manutenzione delle macchine e delle attrezzature
    utilizzate in cantiere



                                                    Ing. Massimiliano Vannutelli      43




     GRAZIE PER
   L’ATTENZIONE
               Per eventuali informazioni e/o chiarimenti:
                     massimiliano@vannutelli.com



                                                       Ing. Massimiliano Vannutelli   44




                                                                                           22

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Dlgs106 09

  • 1. Ing. Massimiliano Vannutelli 1 Il 20 Agosto 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. 106/2009 pubblicato nel supplemento n° 180 della Gazzetta Ufficiale del 5 Agosto 2009 con il seguente titolo: “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” Ing. Massimiliano Vannutelli 2 1
  • 2. Con tale decreto il Governo ha apportato alcune importanti modifiche al nuovo Testo Unico sulla sicurezza pubblicato nella tarda primavera del 2009. 09 Aprile 2009 D.Lgs. n. 81/2008 Decreto correttivo 3 agosto 2009 D.Lgs n. 106/2009 Ing. Massimiliano Vannutelli 3 Il Decreto correttivo consta di 149 articoli che intervengono sul D.Lgs. n. 81/2008 cercando di raggiungere due obiettivi: Correggere i molti errori Correggere i molti errori Superare le difficoltà materiali e tecnici presenti operative, le criticità e nella attuale disciplina. le lacune evidenziate Approvata, come noto, a dai primi mesi di Camere oramai sciolte e applicazione delle nuove regole. in tutta fretta. Ing. Massimiliano Vannutelli 4 2
  • 3. Le principali novità introdotte dal D.lgs. 106/09 Art. 14 ; SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE Art. 16 ; DELEGA DI FUNZIONI Art. 25 ; MEDICO COMPETENTE Art. 26 ; OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE Art. 27 ; QUALIFICAZIONE DEGLI APPALTATORI Art. 17 - 28 - 29 ; VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 30 ; MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE Art. 32 - 34 ; RSPP Art. 51 ; ORGANISMI PARITETICI Ing. Massimiliano Vannutelli 5 ART. 14 “SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE” L’articolo viene riscritto integralmente Viene in particolare ridefinito il integralmente. REITERAZIONE. concetto di REITERAZIONE Ora bastano più violazioni della “stessa indole” (dopo la prima ed entro i 5 anni) per incappare nella sospensione dell’attività. Si ricorda che le violazioni che danno luogo a sospensione dell’attività imprenditoriale non comprendono più le violazioni dell’orario di lavoro, già abrogate nel 2008, ma solo quelle relative a personale irregolare e gravi e reiterate violazioni su sicurezza e salute. Inoltre si può avere sospensione solo della “parte dell’attività imprenditoriale interessata alle violazioni” e non tutta l’azienda. Una novità è quella che non si possono chiudere le attività con un solo dipendente: “11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa. dall’impresa Ing. Massimiliano Vannutelli 6 3
  • 4. ART. 14 “SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE” Quando si può applicare il provvedimento della SOSPENSIONE dell’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE? Se si riscontra l’impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale presente sul luogo di lavoro; In caso di gravi e reiterate violazioni, da identificare con apposito decreto attuativo; nel frattempo vale l’all. I del D.Lgs. 81/08. Esempi di gravi violazioni: Mancata elaborazione del DVR, POS e PGE Mancata nomina del RSPP Mancata formazione ed addestramento Mancata fornitura di DPI contro le cadute dall’alto Mancanza di protezioni verso il vuoto Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti Violazioni che espongono al rischio di amianto Ecc. Ing. Massimiliano Vannutelli 7 ART. 14 “SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE” Inoltre possono essere previste delle SANZIONI ACCESSORIE, previste anche nel D.Lgs. 231/01: Provvedimento interdittivo alla contrattazione con le P.A. e alla partecipazione a gare pubbliche entro il limite massimo di 2 anni. Gli Organi titolari del potere di sospensione sono: DPL (Direzione Provinciale del Lavoro) ASL Comando Provinciale dei VV.F. In caso di inosservanza del provvedimento di sospensione è previsto per il DdL: Arresto fino a 6 mesi in caso di grave e reiterate violazioni Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 € a 6400 € in caso di lavoro irregolare Ing. Massimiliano Vannutelli 8 4
  • 5. ART. 16 “DELEGA DI FUNZIONI” Si chiarisce che il delegante può effettuare la “vigilanza” sulla DELEGA anche mediante l’adozione del modello organizzativo e (D.Lgs. 231/01) gestionale (D.Lgs. 231/01): “L’obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”. Inoltre è possibile una subdelega ma solo una volta: subdelega, “Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.” Ing. Massimiliano Vannutelli 9 ART. 16 “DELEGA DI FUNZIONI” N.B.: lo strumento della DELEGA non deve essere visto dal DdL come un modo per DERESPONSABILIZZARSI, ma solo come un modo per organizzare meglio il lavoro “con la DELEGA non si distribuiscono le responsabilità, ma si attribuiscono i poteri da cui conseguono determinate responsabilità”. Ing. Massimiliano Vannutelli 10 5
  • 6. ART. 16 “DELEGA DI FUNZIONI” La S.C.C. ha sempre affermato che una delega per essere valida deve essere giustificata dal ricorrere di almeno 4 condizioni: 1. La dimensione aziendale (il piccolo imprenditore non può delegare se sempre presente in azienda) 2. Il delegato deve essere tecnicamente, professionalmente idoneo e adeguato alle incombenze demandate (altrimenti si configura il reato di culpa in eligendo) 3. Il DdL deve creare un sistema di controllo sul delegato (altrimenti si configura il reato di culpa in vigilando) 4. I poteri delegati devono essere effettivi, anche sotto il profilo economico, quando se ne ponga la necessità. Ing. Massimiliano Vannutelli 11 ART. 25 “MEDICO COMPETENTE” Sparisce il limite di 15 dipendenti per quanto attiene al luogo di custodia delle cartelle. Si può ora concordare tra DdL e MC il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio. Ciò significa che in entrambi i casi si può ora sempre concordare tra datore di lavoro e medico competente il luogo di custodia delle stesse (in precedenza nelle aziende sotto i 15 dipendenti era sempre di competenza del medico). Ing. Massimiliano Vannutelli 12 6
  • 7. ART. 42 “INIDONEITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA” La modifica apportata dal Decreto Correttivo ha risolto il problema dei numerosi contenziosi nati tra azienda e lavoratore nel caso in cui lo stesso venga adibito ad una mansione di livello inferiore: ora è esplicitamente previsto che il trattamento retributivo deve essere corrispondente alla mansione di provenienza. Rimane comunque la possibilità di licenziare il lavoratore nel caso in cui non sia possibile individuare una mansione alternativa. Ing. Massimiliano Vannutelli 13 ART. 26 “OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE” Si va verso un D U V R I (Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali) a due livelli, uno con rischi “standard” tipici del contratto e uno che approfondisce i rischi “specifici”. Ciò significa che in tutti i casi in cui il DdL non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbe potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto mentre il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. Ing. Massimiliano Vannutelli 14 7
  • 8. Nel caso di appalti brevissimi o di sola natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari, di cui all’allegato XI del D.Lgs 81/08, non si applica il DUVRI. Gli obblighi La prima e principale novità è l’estensione degli obblighi non solo all’affidamento di lavori ma anche all’affidamento di servizi e di forniture. Ing. Massimiliano Vannutelli 15 I costi della sicurezza Nel comma 5 è stato chiarito, inoltre, che i costi della sicurezza che il potenziale appaltatore deve evidenziare in sede di offerta sono unicamente quelli relativi agli apprestamenti e alle procedure attuate per eliminare o per ridurre i rischi per la sicurezza dovuti alle interferenze. È stato introdotto il concetto, già presente per i cantieri temporanei e mobili, che questi costi non possono essere soggetti a ribasso. La pubblica amministrazione Altra novità riguarda l’applicazione di questo articolo alla Pubblica Amministrazione. Infatti, è stato definito una volta per tutte che, nel caso debba essere elaborato il DUVRI, l’obbligo di questa elaborazione ricade sul soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Ing. Massimiliano Vannutelli 16 8
  • 9. ART. 27 “SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI” Viene introdotta una sorta di “patente a punti in edilizia esauriti i quali non patente edilizia” si può dichiarare di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali. Il concetto di “patente” vuole emulare il successo di quanto introdotto nel codice stradale, utilizzando la stessa strategia. Lo scopo è quello di mettere fuori mercato le aziende non norme. sicure che violano sistematicamente le norme. I punti sono utilizzati per la VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE delle imprese edili che sono valutate sulla base della formazione effettuata e dell’assenza di sanzioni. Le sanzioni comporteranno la perdita di punti rispetto a quelli inizialmente assegnati. L’azzeramento comporterà l’impossibilità per aziende e autonomi di operare nella legalità. Non sappiamo ancora come funzionerà tecnicamente il meccanismo che sarà stabilito da un futuro decreto. Ing. Massimiliano Vannutelli 17 ART. 17, 28, 29 “VALUTAZIONE DEI RISCHI” La valutazione del rischio “stress lavoro correlato” viene posticipata a decorrere dalla disponibilità di metodologie riconosciute dalla Commissione Consultiva in materia di Salute e Sicurezza e comunque, in mancanza di queste, dal 1 agosto 2010. Per quanto concerne invece l’apposizione della DATA CERTA al DVR si è stabilito che è possibile non più soltanto tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53 (Es. posta elettronica certificata) ma anche dalla compresenza delle firme di DDL, RSPP, RLS e MC (se presente). Nel d.lgs. 81/08 mancava un termine entro il quale redigere il documento di valutazione rischi per le nuove attività, ora c’è: 90 gg dall’inizio dell’attività. Per quanto attiene poi alle modifiche al DVR per cambiamenti, modifiche o infortuni, viene stabilito un limite massimo di tempo di 30 gg. Ing. Massimiliano Vannutelli 18 9
  • 10. “VALUTAZIONE DEI RISCHI” Il nuovo provvedimento, infatti, ha introdotto a decorrere dallo scorso 20 agosto 2009 un nuovo regime che mira, soprattutto, a correggere le diverse incongruenze e imprecisioni emerse durante questi primi mesi di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, garantendo maggiori tutele per i volontari e per la sempre più crescente platea dei cosiddetti lavoratori atipici impiegati nei rapporti di somministrazione di manodopera, di appalti, di lavoro a termine ecc. Tuttavia, non tutti i problemi sono stati risolti; infatti, per esempio, rimane ancora la questione della semplificazione degli adempimenti a carico delle piccole e medie imprese che, invece, costituiva uno dei principi fondamentali della legge delega n. 123/2007. Indelegabilità : Il D.Lgs 106/2009 ha lasciato intatto il principio in base al quale il datore di lavoro non può delegare a terzi gli obblighi di valutazione di tutti i rischi e di redazione del relativo documento (art. 17, d.lgs. n. 81/2008) Ing. Massimiliano Vannutelli 19 È stato confermato che il Datore di È stato finalmente codificato in lavoro, anche nella scelta delle modo chiaro anche il principio attrezzature di lavoro e delle secondo il quale, all’interno del sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione processo di valutazione dei rischi, dei luoghi di lavoro, ha l’obbligo di deve essere riservata una valutare tutti i rischi per la sicurezza maggiore attenzione a “quelli e la salute dei lavoratori. connessi alla specifica tipologia (compresi quei gruppi di lavoratori contrattuale attraverso cui viene esposti a rischi particolari, oppure le resa la prestazione di lavoro” lavoratrici in stato di gravidanza) I datori di lavoro e i consulenti sono chiamati a rivedere i contenuti dei DVR già elaborati al fine di accertare se nella valutazione sono stati analizzati anche i cosiddetti RISCHI DA FLESSIBILITA’ e individuate le relative misure di prevenzione Ing. Massimiliano Vannutelli 20 10
  • 11. Ing. Massimiliano Vannutelli 21 LUOGHI E ATTREZZATURE DI LAVORO ART. 62 (Luoghi di lavoro) : MODIFICHE Esclusi: CAMPI, BOSCHI E I TERRENI FACENTI PARTE DI UN’AZIENDA AGRICOLA E FORESTALE ART. 69 (Attrezzature di lavoro) : MODIFICHE Correzioni che riguardano essenzialmente la nozione d’impianto (inteso come complesso di macchine, di attrezzature e di componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo) e il regime delle verifiche e dei controlli. Ing. Massimiliano Vannutelli 22 11
  • 12. ART. 71 “ATTREZZATURE DI LAVORO” Relativamente agli obblighi del DdL, il comma 11 dovrebbe risolvere l’annoso problema dalla 1° verifica e poi delle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento (es. paranchi, gru a ponte monotrave/bitrave ecc.) “… La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL, che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il DdL può avvalersi delle ASL e/o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il DdL può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati…” Ing. Massimiliano Vannutelli 23 ART. 72 “OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO” Ribadisce, anche se sotto una forma leggermente diversa rispetto alla prima stesura del T.U., che le macchine non certificate CE secondo la propria direttiva di prodotto, devono essere accompagnate, all’atto della vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria, da una attestazione di conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’All. V., rilasciata dal cedente sotto la propria responsabilità. Se trattasi di noleggio o concessione in uso, il cedente dovrà acquisire agli atti il nominativo e le eventuali abilitazioni dei lavoratori che utilizzeranno tali macchine (es. carrelli elevatori a noleggio, escavatori ecc.) Ing. Massimiliano Vannutelli 24 12
  • 13. ART. 73 “INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO” Segue il comma 7 dell’art. 71, e si mette in risalto che riguardo alle attrezzature di lavoro il DdL provvede affinché i lavoratori incaricati all’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione (es. MUM) e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature e alle situazioni anormali prevedibili. Tutte le formazioni sulle attrezzature di lavoro (es. carrelli elevatori, mezzi d’opera, ecc.) devono sempre essere seguite da addestramenti on the job. Ing. Massimiliano Vannutelli 25 PROTEZIONE DALL’AMIANTO ART. 251 (Misure di prevenzione e protezione) : La protezione offerta dal DPI deve essere tale da garantire all’utilizzatore, in ogni caso, che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il FPO, sia non superiore a un decimo del valore limite 0,1 fibre per centimetro cubo di aria. (misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore) Ing. Massimiliano Vannutelli 26 13
  • 14. I CRITERI DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE La scelta dei criteri è rimessa al DATORE DI LAVORO PRIVO DI CONTENUTI SEMPLICE SUPERFLUI COMPRENSIBILE PER TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI Ing. Massimiliano Vannutelli 27 Per quanto riguarda invece , la DATA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, è stato introdotto il principio dell’alternatività tra la data certa e la cosiddetta “data attestata” attraverso la: “sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione protezione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato” Ing. Massimiliano Vannutelli 28 14
  • 15. Il nuovo termine per la redazione del DVR Il D.Lgs. 106/2009 comma 3-bis “ In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento ENTRO 90 GIORNI dalla data di inizio della propria attività ” Ing. Massimiliano Vannutelli 29 LE MODALITA’ DI TENUTA DEL DVR Può essere tenuto, oltre che sul tradizionale supporto cartaceo anche su quello informatico Deve essere custodito, presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. Ing. Massimiliano Vannutelli 30 15
  • 16. Ing. Massimiliano Vannutelli 31 Ing. Massimiliano Vannutelli 32 16
  • 17. “MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” Qualcosa cambia anche nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione definite nei Documenti di Valutazione dei Rischi. Es: Rischi fisici – RUMORE (art. 192) “Se a seguito della valutazione dei rischi risulta che i valori INFERIORI SUPERIORI di azione sono superati, il DdL elabora ed applica un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore… Ing. Massimiliano Vannutelli 33 ART. 30 “MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE” L’unica modifica è quella che ci saranno procedure semplificate anche per i MOG (Modelli di Organizzazione e di Gestione) E’ stato introdotto il comma 5-bis: “ La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”. Ing. Massimiliano Vannutelli 34 17
  • 18. ART. 32, 34 “RSPP” 32) REQUISITI RSPP (art 32) L’elenco degli esentati dalla formazione per diventare RSPP comprende, GIUSTAMENTE anche i laureati in ingegneria della sicurezza. 34) SVOLGIMENTO DIRETTO COMPITI DELL’RSPP (art 34) Vi sono novità interessanti per le aziende micro (cioè fino a 5 addetti). Il datore di lavoro può svolgere direttamente la funzione di addetto antincendio e primo soccorso e questo a prescindere che lo stesso sia o meno RSPP. Ing. Massimiliano Vannutelli 35 ART. 51 “ORGANISMI PARITETICI” Con il decreto correttivo del D.Lgs 81/08 tali organismi, oltre a svolgere attività di formazione, anche attraverso l’impiego di fondi interprofessionali, sono diventati enti idonei alla validazione dei sistemi di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’art. 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. Ing. Massimiliano Vannutelli 36 18
  • 19. Su POS e imprese in cantiere chiariti gli obblighi di tutela nelle forniture di materiali La consegna del calcestruzzo in cantiere, sia con autobetoniera, sia con pompa, qualora l’operatore non intervenga nella posa in opera, deve essere considerata unicamente una mera fornitura. Il recepimento nel decreto correttivo dell’emendamento proposto è, pertanto, certamente un risultato molto importante per le categorie dei produttori di calcestruzzo e dei costruttori. Con questa modifica al Testo Unico, che ha ribaditoil principio della separazione delle responsabilità tra le imprese che eseguono i lavori e le aziende fornitrici di materiali e di attrezzature e ha chiarito quali siano i diversi ruoli e le responsabilità delle due parti coinvolte, il Governo ha contribuito ad aumentare i livelli di sicurezza in cantiere. Ing. Massimiliano Vannutelli 37 Documentazione di cantiere: via libera alle semplificazioni con qualche contraddizione ll D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, ha ridotto la quantità di documentazione che le imprese devono trasmettere al committente o al responsabile dei lavori in occasione della verifica dell’idoneità tecnico professionale, introducendo un’inversione di tendenza a quanto iniziato con il D.Lgs. n. 494/1996 e culminato con il D.Lgs. n. 81/2008. Documentazione che, aggiungendosi a quella relativa all’organizzazione generale di cantiere, forma una massa cartacea di non facile gestione, in particolare per le piccole e medie imprese di costruzioni. Ing. Massimiliano Vannutelli 38 19
  • 20. Documentazione che deve produrre l’impresa affidataria per se stessa o per i subappaltatori ai fini dell’autorizzazione al subappalto Imprese 1) Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili. 2) Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti 3) Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto con data di rilascio non antecedente sei mesi 4) DVR o autocertificazione 5) DURC di cui al D.M. 24 ottobre 2007 6) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14, d.lgs. n. 81/2008 Ing. Massimiliano Vannutelli 39 Lavoratori autonomi 1) Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto. 2) Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 di macchine, di attrezzature e di opere provvisionali. 3) Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione. 4) Attestati inerenti alla propria formazione e alla relativa idoneità sanitaria se espressamente previsti dal d.lgs. n. 81/2008 5) Documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007 Ing. Massimiliano Vannutelli 40 20
  • 21. Documentazione gestita dall’impresa affidataria per l’organizzazione generale di cantiere (* in rosso quelli che devono essere conservati in cantiere) 1) Concessione edilizia e DIA 2) Autorizzazione comunale di deroga alle emissioni rumorose in osservanza alla vigente normativa in materia di inquinamento acustico 3) Permesso comunale di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico 4) Cartello anagrafico di cantiere 5) Denuncia di nuovo lavoro INAIL 6) Richiesta e autorizzazione al subappalto 7) Copia del PSC 8) Trasmissione e dichiarazione di presa visione del PSC e degli eventuali aggiornamenti da parte dei subappaltatori 9) Copia della notifica preliminare e degli aggiornamenti che deve essere conservata in cantiere 10) POS dell’impresa affidataria 11) POS dei subappaltatori Ing. Massimiliano Vannutelli 41 Documentazione gestita dall’impresa affidataria per l’organizzazione generale di cantiere 12) Verbale di messa a disposizione del PSC e del POS ai RLS 13) Piani di sicurezza e similari per attività particolari, se previste (es. bonifica amianto, lavori in quota su fune, demolizioni estese ecc..) 14) Copia conforme libro matricola o comunicazione telematica 15) Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico 16) Denuncia a ISPESL e ARPA dell’impianto elettrico di terra 17) Denuncia a ISPESL e ARPA dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 18) Copia dell’autorizzazione ministeriale e libretto d’uso dei ponteggi istallati 19) Progetto del ponteggio (nei casi previsti) 20) Disegno esecutivo del ponteggio 21) Libretto di istruzioni (uso e montaggio) dei trabattelli 22) Attestati inerenti alla formazione degli operatori dei mezzi di sollevamento 23) Attestati inerenti alla formazione dei ponteggiatori e degli addetti ai lavori in quota su fune 24) Attestati di formazione di DdL, Dirigenti e Preposti. Ing. Massimiliano Vannutelli 42 21
  • 22. Documentazione gestita dall’impresa affidataria per l’organizzazione generale di cantiere 25) Calcolo per la valutazione del rischio di fulminazione del ponteggio, della gru a torre o altro 26) Schede di sicurezza dei preparati chimici 27) Documento di valutazione del rischio da esposizione a rumore 28) Registro delle verifiche trimestrali di funi di cantiere 29) Documenti di valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni mano-braccio e corpo intero 30) Contratti di subappalto 31) Assicurazione RCT e RCO 32) Verifiche periodiche estintori 33) Certificato di idoneità alla mansione 34) Verbale di messa a disposizione dei DPI ai lavoratori 35) Libretti di uso e manutenzione delle macchine e delle attrezzature utilizzate in cantiere Ing. Massimiliano Vannutelli 43 GRAZIE PER L’ATTENZIONE Per eventuali informazioni e/o chiarimenti: massimiliano@vannutelli.com Ing. Massimiliano Vannutelli 44 22