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GUIDE ALLA
                    SICUREZZA SUL LAVORO



       MANUALE GENERALE DI
  SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO




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Informazione dei lavoratori ai sensi del
  D.lgs. 81/08 e successive modifiche
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Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it

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                           Consulente in Sicurezza Sul Lavoro
                         Tecnico Competente in materia acustica
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1      DECRETO LEGISLATIVO 81/08 E SS.MM ........................................................ 3
1.1       la norma .......................................................................................................................................................... 3
1.2       a chi e’ rivolta ................................................................................................................................................ 3
1.3       Le “nuove figure” ......................................................................................................................................... 4
1.4       Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ............................................................................... 5
1.5       Il Servizio di Prevenzione e Protezione .................................................................................................. 7
1.6       Il Medico Competente e la sorveglianza sanitaria ............................................................................... 8
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PREVIGENTE ................................ 9
3. GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI .................................................................. 10
4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ................................................. 12
4.1       aspetti generali ........................................................................................................................................... 12
4.2       Requisiti dei Dispositivi di protezione individuale ............................................................................ 13
5. INFORMAZIONE ............................................................................................... 15
6. FORMAZIONE .................................................................................................. 16
7. ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO E RAPPORTO CON LE AZIENDE . 17
8. PREVENZIONE INCENDI E PIANI D’EMERGENZA ........................................ 18
8.1       L’incendio..................................................................................................................................................... 18
8.2       lotta agli incendi “azioni” ......................................................................................................................... 19
8.3       Agenti estinguenti ...................................................................................................................................... 20
8.4       Mezzi di estinzione fissi ............................................................................................................................ 21
8.5       Mezzi di estinzione mobili (estintori) .................................................................................................... 22
8.6       Regole fondamentali di prevenzione degli incendi ........................................................................... 23
8.7       il piano di emergenza ................................................................................................................................ 24
9. TUTELA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA .................................................... 25
9.1       Registro infortuni ....................................................................................................................................... 25
10. APPALTI, LAVORATORI AUTONOMI E RISCHI CONNESSI ......................... 26
11. PRINCIPALI TIPI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE ..................................... 28
11.1    valutazione dei rischi (linee guida ispesl) ....................................................................................... 28
11.2    principali fonti di rischio ...................................................................................................................... 29
  11.2.1 rischi per la sicurezza .......................................................................................................................... 29
  11.2.2 rischi per la salute. ............................................................................................................................... 30
  11.2.3 rischi trasversali o organizzativi. ........................................................................................................ 31
11.3    misure di prevenzione e protezione .................................................................................................. 32
12. SEGNALETICA ................................................................................................. 33
12.1          segnali di obbligo o prescrizione ....................................................................................................... 33
12.2          segnali di pericolo o avvertimento .................................................................................................... 33
12.3          segnali di salvataggio ed antincendio .............................................................................................. 35
12.4          segnali di divieto .................................................................................................................................... 35
13. IL PRIMO SOCCORSO ..................................................................................... 36
13.1    Premessa .................................................................................................................................................. 36
13.2    Le fasi del soccorso .............................................................................................................................. 36
  13.2.1 prima valutazione e Allerta dei mezzi di soccorso ......................................................................... 36
  13.2.2 Valutazione approfondita..................................................................................................................... 37
  13.2.3 intervento di primo soccorso .............................................................................................................. 38




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1 DECRETO LEGISLATIVO 81/08 E SS.MM

1.1 LA NORMA
La norma di riferimento è: Decreto legislativo 81/08, relativo al miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, recante attuazione di direttive
comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro. Il decreto 81/08 denominato impropriamente “testo unico per la
sicurezza” ha rivisto una grossa parte della normativa abrogando, integrando e
rivedendola e raccogliendola in un unico corpo normativo. Tra le norme previgenti più
importanti vi era il D.lgs 626/94 che grosso modo riportava già la maggior parte delle
nuove disposizioni. Le disposizioni contenute nei suddetti decreti sono state applicate
in tutti i settori, sia pubblici che privati.


1.2 A CHI E’ RIVOLTA
Lavoratore
Per lavoratore, deve intendersi la persona che presta la propria opera alle dipendenze
di un datore di lavoro, con rapporto di lavoro subordinato.
Sono considerati lavoratori anche:
 i soci lavoratori di cooperative
 i soci lavoratori di società, anche di fatto
 gli utenti dei servizi di orientamento o formazione scolastica, universitaria e
    professionale, avviati presso datori di lavoro con scopo di perfezionare le loro scelte
    professionali
 i partecipanti a corsi di formazione professionale, nei quali si faccia uso di:
    - macchine
    - laboratori
    - apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere
    - agenti chimici
    - agenti fisici e biologici.
Sono esclusi dall’applicazione della normativa i lavoratori addetti ai servizi domestici e
familiari.
Datore di lavoro
Sono coinvolti dal provvedimento:
 tutti i datori di lavoro in generale, indipendentemente dal settore di appartenenza;
 società, anche in forma cooperativa, con soci lavoratori.

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1.3 LE “NUOVE FIGURE”
Il decreto 626/94 prima, ed il D.lgs 81/08 ora prevedono la presenza di alcuni soggetti
aventi il compito di collaborare con il datore di lavoro nell’attività, di prevenzione e tutela
della sicurezza sul lavoro.
Queste figure sono le seguenti:
 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi
 il Medico competente, qualora sia previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria.




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1.4 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Il Rappresentante per la sicurezza è una figura di nuova istituzione introdotta dal
decreto 626/94. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle
rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento
o in assenza di dette rappresentanze eletto tra i lavoratori .
A tale soggetto, che svolge un ruolo di tramite tra datore di lavoro e lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza in azienda, sono attribuite una
serie di funzioni.
Le più importanti riguardano l’obbligo di
 avvertire il responsabile dell’azienda degli eventuali rischi per la salute e la sicurezza
   individuati nei luoghi di lavoro
 promuovere, elaborare ed attuare le misure di prevenzione idonee a tutelare la
   salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
In altre parole,
 il datore di lavoro collabora con il rappresentante al fine di ottimizzare il livello di
   sicurezza in azienda
 il rappresentante, a sua volta, segnala al responsabile dell’azienda le eventuali
   carenze riscontrate nelle attrezzature e nei dispositivi di protezione utilizzati dai
   lavoratori.
Nelle aziende ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di
lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice
almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una
apposita riunione
Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi,;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione


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e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei
rischi e le misure di prevenzione relative
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata,
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche delle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati
o) può fare ricorso alle autorità competenti (in casi particolari)
Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele
previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al
documento di sicurezza aziendale nonché al registro degli infortuni sul lavoro.




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1.5 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Si tratta di un organo composto da esperti in materia di sicurezza sul lavoro, coordinati
da un responsabile.
Il servizio può essere:
 interno, nel caso in cui sia affidato a lavoratori dipendenti dell’azienda oppure
 esterno, se affidato a persone non dipendenti.
La funzione principale di tale organo è quella di collaborare con il datore di lavoro per
migliorare, ove possibile, il livello di sicurezza e salute in azienda, attraverso l’esercizio
di un’attività di prevenzione, controllo ed informazione per quanto riguarda la presenza
di eventuali fattori di rischio sul luogo di lavoro.
Nota Bene: in molti casi, la legge consente al datore di lavoro di svolgere direttamente e
personalmente i compiti assegnati al Servizio di prevenzione e protezione.
Il datore di lavoro in linea di massima può svolgere il compito di R.S.P.P. fino a 30
dipendenti (10 per l’agricoltura).
Il compito Di R.S.P.P. può essere affidato a terze persone interne od esterne all’azienda
in possesso di requisiti ormai definiti dalla normativa vigente.




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1.6 IL MEDICO COMPETENTE E LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Il medico competente è presente in azienda solamente qualora esista l’obbligo di
sorveglianza sanitaria, per esempio nei casi di azienda con:
 addetti a lavorazione per le quali è prevista l’assicurazione obbligatoria contro la
   silicosi e l’asbestosi
 lavoratori adibiti a lavori in cassoni ad aria compressa
 lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti
 addetti a lavorazioni industriali nelle quali si adoperano o si producono sostanze
   tossiche o infettanti
 lavoratori delle miniere e delle cave
 conduttori di generatori a vapore
 addetti a fabbricazione di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti affini
 addetti all’impiego di gas tossici
 lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici, rumore, piombo e amianto
 Esposizione a sostanze di cui al D.P.R. 303/56;
 Esposizione ai video terminali;
 Movimentazione manuale dei carichi;
 Altri casi previsti dalla normativa
Al medico competente è richiesto soprattutto di:
 collaborare con il datore di lavoro nell’attività dei progettazione ed attuazione della
   prevenzione aziendale
 effettuare accertamenti sanitari prima dell’assunzione del lavoratore, finalizzati a
   constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui è destinato
 effettuare accertamenti periodici intesi a controllare ed esprimere il giudizio di
   idoneità dei lavoratori alle diverse mansioni svolte in azienda
 tenere una cartella sanitaria per quei particolari lavoratori sottoposti a sorveglianza
   sanitaria
 collaborare con il datore di lavoro per l’organizzazione del pronto soccorso
   aziendale.




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2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PREVIGENTE

Al solo scopo di informazione si riporta il quadro normativo previdente il D.lgs 81/08 che nela sostanza li
ha inglobati nella maggior parte
 Costituzione (artt. 32, 35, 41,: norme generali per salute dei lavoratori)
 Codice Civile ( artt. 2050,2087 norme generali per salute dei lavoratori)
 D.P.R. 547/55 - (norme di prevenzione infortuni ) testo unico
    Macchine - strutture - Impianti - prodotti - nocivi - DPI-
    Introduce la segnaletica, la formazione (rendere edotti) le vie d’emergenza - la
    messa a terra ed è stato in parte modificato dal D.lgs. 626/94
 D.P.R. 303/56 (norme generali per l’igiene del lavoro)
    Individuazione delle attività a rischio e sorveglianza sanitaria
    Servizi igienici e Presidi sanitari
    Requisiti degli ambienti di lavoro (altezza, volume, illuminazione, ecc)
 D.P.R. 164/56 (Norme di sicurezza nei cantieri edili)
 Legge 966/65 (certificato di prevenzione incendi e controllo VVFF)
 Legge n° 300/70 (statuto dei lavoratori)
 Legge 186(demanda alle norme CEI la disciplina degli impianti elettrici);
 DM 16/02/82 (elenco delle attività soggette al controllo di VVFF)
 Legge 46/90 (Impianti tecnologici)
 D.L.gs 277/91 (protezione contro il rischio amianto, piombo, rumore)
    - Individuazione del medico competente
    - Metodi di campionatura (rumore, piombo, amianto)
    - Registro degli esposti
    - Informazione e formazione
 D.Lgs 626/94- 242/96 (miglioramento della salute e sicurezza del lavoro)
 D.Lgs 493/96 (segnaletica di sicurezza)
 D.Lgs 25/02 –(protezione agenti chimici )
 D.lgs 195/03 (requisiti dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione)
 D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 (disposizioni sul pronto soccorso aziendale, cassetta p. )




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3. GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Con l’emanazione del decreto 626/94 e il successivo D.lgs81/08 la posizione del
lavoratore viene attribuito un ruolo attivo all’interno dell’azienda in materia di sicurezza.
Ai lavoratori, infatti, sono imposti degli obblighi specifici - il cui mancato rispetto
comporta l’applicazione di sanzioni - tutti quanti finalizzati al miglioramento del livello di
sicurezza in azienda e della sua salute sui luoghi di lavoro.
La norma di carattere generale, fondamento di questi obblighi, è basata sul principio
che “il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla propria formazione ed
alle proprie istruzioni”.
Il D.lgs 81/08 (Obblighi dei lavoratori) così recita:
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute
e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni
e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e
dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i
dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali
condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso
di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali
deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;




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h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento
di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.




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4. DISPOSITIVI            DI        PROTEZIONE                           INDIVIDUALE


4.1 ASPETTI GENERALI
 I lavoratori devono essere protetti con adeguati DPI contro agenti ed effetti nocivi
   all'igiene, alla salute e alla loro incolumità fisica.
 Il datore di lavoro deve mettere a disposizione i DPI appropriati ai rischi inerenti alle
   lavorazioni e operazioni effettuate, qualora siano insufficienti i mezzi tecnici di
   protezione.
 I DPI devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità, e essere
   mantenuti in buono stato di conservazione".
 Il lavoratore è obbligato a servirsi dei DPI messi a sua disposizione nei casi in cui
   non sono possibili misure di sicurezza collettive.
 Occorre        comunque           dare       priorità        all'intervento       Tecnico        sugli         impianti   e
   sull'organizzazione, in modo da ridurre il più possibile il ricorso ai DPI
 è necessario istruire i lavoratori circa i limiti di impiego ed il corretto modo di usare i
   DPI a loro disposizione, tenendo presente le istruzioni dei fabbricanti
 I DPI vanno custoditi in luogo adatto e accessibile, e mantenuti in condizioni di
   perfetta efficienza.
 Ricordarsi che quando i rischi lavorativi non possono essere eliminati utilizzando
   mezzi tecnici o misure di protezione collettiva con i quali intervenire su macchine,
   impianti o processo produttivo, allora, e solo allora, è necessario ricorrere all'uso di
   mezzi di protezione individuali.




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4.2 REQUISITI DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Dispositivi di protezione messi a disposizione dei lavoratori devono sempre soddisfare i
seguenti requisiti:
 Adattabilità Alla Persona
 Resistenza Agli Agenti Specifici;
 Assenza Di Parti Pericolose;
 Facilità Di Indosso;
 Semplicità Di Confezione Per Consentire Operazioni Di Pulizia, Disinfezione,
   Manutenzione;
 Confort Per Renderlo Gradito All’operatore (Peso, Ingombro, Non Limitante L’attività
   Lavorativa, Ecc.).
 Essere Disponibili Per Ciascun Lavoratore
 Essere Disponibili In Numero Sufficiente Per Le Attività Da Svolgere.
 Proteggere Le Specifiche Parti Del Corpo Dai Rischi Inerenti Alle Lavorazioni
   Effettuate




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                      D.P.I.                                                   Fasi di lavoro

Scarpe                                                     Fasi con rischio di caduta di oggetti o
antinfortunistiche                                         punture ai piedi


Occhiali di protezione                                     Fasi con proiezione di oggetti


                                                           Dove presente rischio di caduta di
Casco Protettivo
                                                           oggetti dall’alto


                                                           manipolazione di oggetti taglienti e/o
Guanti di sicurezza;
                                                           insudicianti

                                                           in relazione all’agente nocivo (acidi,
Tute protettive                                            solventi, ecc) – ignifughe x uso di fiamme
                                                           libere
Indumenti rifrangenti                                      Lavori con rischio d’investimento
                                                           Lavori all’aperto esposti ad agenti
Indumenti di
                                                           atmosferici, getto, lavori con schizzi
protezione
                                                           d’acqua
                                                           particolari lavorazioni con rischio di
Cinture di sicurezza
                                                           caduta


Inserti auricolari e/o                                     lavorazioni con esposizione al rumore
cuffie                                                     (vedi D.Lgs 277/91)


Mascherine                                                 Lavori con esposizione a polveri e/o
respiratorie                                               agenti nocivi




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5. INFORMAZIONE

Il datore di lavoro provvede a fornire a tutti i lavoratori una corretta ed adeguata
informazione in merito ai seguenti argomenti:
 I rischi connessi all’attività
 Le misure di prevenzione e protezione adottate ;
 L’organizzazione aziendale della sicurezza (normative e procedure aziendali)
 Funzioni, compiti, responsabilità del responsabile del servizio di prevenzione e
   protezione, del medico competente, del rappresentante dei lavoratori e dei
   componenti il servizio di prevenzione e protezione (pronto soccorso, antincendio ,
   ecc.) ;
 I pericoli e le misure di sicurezza connessi all’uso di sostanze pericolose sulla base
   delle schede di sicurezza;
 Le procedure di emergenza ( pronto soccorso, prevenzione e lotta agli incendi,
   evacuazione ) ;
 Condizioni di impiego in sicurezza delle attrezzature anche in condizioni anomale
 Sul corretto uso dei DPI e sulla loro funzione;
 Sulla movimentazione dei carichi;
 Sulla sorveglianza sanitaria (se prevista );
L’informazione può avvenire tramite riunioni, cartellonistica, opuscoli informativi e ogni
altro mezzo di comunicazione disponibile.




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6. FORMAZIONE
La formazione specifica alla mansione svolta dal lavoratore avviene                                         nei seguenti
momenti:
 All’atto dell’assunzione
 Ogni qual volta c’è un cambio di mansioni
 All’introduzione di nuove attrezzature, macchine, tecnologie o preparati e sostanze
   pericolose;
 Periodicamente
La formazione specifica alla mansione avviene sul posto di lavoro tramite affiancamento
di personale esperto e formato.
In oltre si prevede una formazione specifica per i lavoratori coinvolti attivamente nella
prevenzione e protezione dai rischi negli ambienti di lavoro.
Una specifica formazione mirata va impartita alle seguenti figure :
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 addetti alla squadra antincendio, evacuazione e pronto soccorso e
 addetti al servizio di prevenzione e protezione
I programmi di formazione vengono concertati con l’Organismo Paritetico Territoriale se
già operante o in mancanza di essi seguendo quanto disposto dalla Normativa vigente
con scadenze almeno semestrali.




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7. ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO E RAPPORTO CON LE AZIENDE
Gli organi di vigilanza e controllo inerenti il rispetto delle Norme di Igiene e sicurezza del
lavoro possono essere cosi schematizzati:


A.U.S.L. = Aziende Unità Sanitarie Locali
Ad essa sono affidati tutti i compiti di vigilanza, prevenzione e repressione in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro.
In particolare svolge compiti di :
  rilascio di autorizzazioni all’uso dei locali e all’esercizio di alcune attività
  Parei igienico sanitari per agibilità/abitabilità
  Idoneità dei lavoratori al lavoro
  pareri preventivi di esercizio attività
In Generale svolge tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, assorbendo anche molti
i compiti in materia che in precedenza venivano svolti dagli ispettorati del lavoro.


ISPETTORATO DEL LAVORO
La nuova normativa ha tolto le funzioni di controllo in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro agli ispettorati del lavoro tranne che per i cantieri temporanei e mobili lasciando la
loro la parte amministrativa contributiva.


I.S.P.E.S.L. =istituto superiore Prevenzione e Sicurezza lavoro
A questo ente sono affidati i compiti di omologazione e collaudo di impianti che possono
presentare rischio per la sicurezza del lavoro quali impianti di terra, centrali termiche,
contenitori di gas, gru, ascensori, ecc


VIGILI DEL FUOCO
Rilasciano autorizzazioni (certificato di prevenzione incendio) all’esercizio di attività
consideravate pericolose ai fini della prevenzione incendi. Hanno anche compiti ispettivi
in materia




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8. PREVENZIONE INCENDI E PIANI D’EMERGENZA


8.1 L’INCENDIO
L’incendio e una rapida ossidazione con sviluppo di:
CALORE E FIAMME con danni a strutture, cose e persone
GAS - FUMO con danni a persone (segue elenco di gas e fumi)
   SOSTANZA CHE SI
                                          CONDIZIONI INCENDIO                                   EFFETTO
      SVILUPPA
Ossido di carbonio (cO)           Carenza di ossigeno, luoghi chiusi               Letale

Anidride carbonica (CO2)          In presenza di ossigeno                          Asfissiante
                                  Materiali contenenti zolfo (lana,
Idrogeno solforato                                                                 Tossico x sistema nervoso
                                  gomma, pelli carni).
Anidride solforosa                Materiali contenenti zolfo + ossigeno            Irritante per le mucose
                                  Materiali contenenti azoto (acrilici,            irritante,     -   0.25%-0.65%
Ammoniaca
                                  lana, seta)                                      mortale
                                  Materiali. contenenti lana, seta ,
                                                                                   Tossico - 0.3% mortale
Acido cianidrico                  resine      acriliche,      uretaniche
                                  poliammidiche con scarso ossigeno
                                  Materiali contenenti cloro (mat.
Acido cloridrico                                                                   Irritante-1500 ppmm letale
                                  Plastici)
                                                                                   0.02% letale, esplosivo,
Perossido di azoto                Nitrati organici nitro cellulosa
                                  Mat. Contenenti cloro in assenza di
Fosgene                                                               altamente tossico
                                  ossigeno (mat. Plastici).-...,



Durante un incendio, in cui si sospetta la presenza di una sostanza tossica intervenire

con auto respiratori Il pericolo maggiore per le persone è rappresentato da gas e fumi.

Affinché si manifesti un incendio occorrono tre “ingredienti”: Comburente (ossigeno)

combustibile e sorgente d’innesco




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                         Combustibile                 INCENDIO



                                             Fonte d’innesco




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8.2 LOTTA AGLI INCENDI “AZIONI”
I modi per estinguere un incendio possono essere così raggruppati:


Separazione: allontanare il combustibile dall’incendio
 mezzi meccanici se possibile
 forti getti d’acqua
 sabbia e/o polveri lanciati con forza
 ripari o barriere (porte taglia fuoco, strutture rei..., ecc)


soffocamento : eliminazione contatto diretto con comburente
 materiali incombustibili o inerti (coperte, ecc)
 acqua
 schiuma
 sabbia e/o polveri
 co2


raffreddamento: riduzione temperatura. sotto temperatura di accensione
 acqua
 schiuma
 polveri
 co2


inibizione chimica : blocco chimico della reazione di combustibile.
 idrocraburi alogenati




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8.3 AGENTI ESTINGUENTI

Acqua e schiuma
 Non devono essere usate su parti in tensione, a eccezione dell’acqua frazionata in
   impianti fissi.
 Non possono essere usate a temperatura inferiore a 0° C.
 Provocano danni a materiali e app. che temono l’umidità.


Anidride carbonica
 Può provocare ustioni da freddo (-70 C°)
 Presenta pericolo di asfissia in locali angusti (aerare dopo uso)
 Provoca danni se usata su materiali e apparecchiature che non sopportano sbalzi di
temperatura.


Polvere
 può provocare irritazioni alle vie respiratorie e agli occhi in locali angusti o in caso di
investimento diretto, raramente dermatosi.
 E sconsigliabile l’uso in presenza di materiali e apparecchiature danneggiabili da
infiltrazioni di polvere
 Per l’impiego su parti in tensione occorre adottare polveri che abbiano superato la
prova di dielettricità.
Dopo l’erogazione è necessario un minuzioso intervento di pulizia.


Halon (idrocarburi alogenati)
Gli idrocarburi alogenati sono caratterizzati da una temperatura di ebollizione molto
bassa che permette loro di liberare, a contatto con la fiamma, grandi quantità di vapori.
Questi vapori, notevolmente più pesanti dell’aria, si depositano sul combustibile e gli
impediscono di reagire con il comburente, bloccando chimicamente la combustione.




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8.4 MEZZI DI ESTINZIONE FISSI

Impianti di estinzione automatica tipo sprinkler ,
 collocato al soffitto ed è costituito da punti di erogazione con valvola a rottura termica
 Ad acqua, ad Halon o anidride carbonica.
 collegati a centraline con rilevatori di fumi e calore.


idranti
 A parete in apposite cassette - a colonna, posizionate all’esterno.
 In vicinanza delle uscite - raggio di 30 metri circa.
 L’utilizzo degli indranti ed inparticolare di quelli a colonna è riservato al personale che
ha ricevuto particolare formazione (squadre aziendali di lotta agli incendi)


Naspi
 Di più semplice utilizzo sono i “naspi” simili agli idranti ma con tubazione semirigida e
pronti all’utilizzo senza srotolare tutta la tubazione, come avviene per gli idranti.
 Possono essere facilmente utilizzabili da tutti.
 Vengono ubicati in alberghi, scuole , ecc.




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8.5 MEZZI DI ESTINZIONE MOBILI (ESTINTORI)
Gli estintori sono mezzi di pronto intervento dei principi di incendio. costituiti da un
robusto recipiente metallico contenente la sostanza estinguente
Possono essere Carrellati (non superiore a 300 Kg); oe portatili (non superiore a 20
Kg);


Regole fondamentali per l’uso degli estintori
Nell’utilizzo degli estintori occorre rispettare alcune precise
regole:
1. Non erogare controvento ne contro persone;
2. Erogare con precisione ;
3. Agire con progressione iniziando lo spegnimento dal
focolaio più vicino sino a raggiungere quello principale , dirigendo il getto alla base della
fiamma ed avvicinandosi il più possibile senza pericoli alla persona;
4. Non erogare sostanze conduttrici elettricamente                                    (acqua, schiuma, ecc.) su
apparecchi e impianti in tensione.


Utilizzo contemporaneo di più estintori
Quando è possibile l’impiego contemporaneo di due o più estintori, gli operatori devono
agire parallelamente o formando un angolo di massimo 90°


Erogazione su liquido in fiamme
In caso di erogazione su liquido infiammato in recipiente aperto operare in modo da
evitare spandimenti del liquido, facendo rimbalzare l’estinguente sul lato interno del
recipiente opposto a quello del lato di erogazione.




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8.6 REGOLE FONDAMENTALI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI
Per eliminare o ridurre i rischi di incendi è necessario tener presente quanto segue:
 mantenere sgombre da ostacoli le vie di accesso ai presidi antincendio e le uscite
    di sicurezza;
   non fumare, saldare, smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi ove esista
    pericolo di incendio e di esplosione per presenza di gas, vapori e polveri facilmente
    incendiabili o esplosive;
   evitare l’accumulo di materiali infiammabili (es. legno, carta, stracci) in luoghi dove,
    per condizioni ambientali o per lavorazioni svolte, esiste pericolo di incendio;
   non causare spandimenti effettuando il travaso di liquidi infiammabili e se ciò
    dovesse accadere, provvedere immediatamente ad asciugarli;
   non esporre le bombole di gas combustibile e comburente a forti fonti di calore
    (raggi solari compresi) ed escludere nel modo più assoluto l’uso di fiamme per
    individuare eventuali perdite;
   al termine del lavoro, prima di uscire dai locali, assicurarsi di non aver dimenticato
    accesi apparecchi elettrici o a fiamma libera;
   occorre ricordare sempre che un corto circuito è una causa primaria di incendio
    perciò, nel caso che si riscontino delle anomalie negli impianti elettrici, è necessario
    segnalarle subito ai propri superiori: non sostituire mai di propria iniziativa i conduttori
    regolamentari con conduttori di fortuna ed in particolare con trecciola o cavetti
    telefonici, ecc.;
   leggere e tenere a mente le istruzioni d’uso degli estintori che sono posti nei locali
    in cui si lavora; in caso di incendio, infatti si potrebbe non avere il tempo necessario
    per farlo.




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8.7 IL PIANO DI EMERGENZA
Per garantire un intervento efficace e coordinato, ogni azienda deve disporre di un
piano di emergenza in cui vengono definiti i comportamenti da tenere in caso di
incendio e di emergenza, individuando tra il personale interno, chi deve intervenire e
come intervenire.
il datore di lavoro:
1. Designa       preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
gestione dell’emergenza,
2. Organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti Informa tutti i
lavoratori circa le misure predisposte e i comportamenti.
3. Programma gli interventi e dà istruzioni, affinché i lavoratori in caso di pericolo grave
ed immediato abbandonino la loro attività e mettersi al sicuro
4. Prende provvedimenti affinché chiunque, in caso di pericolo grave ed immediato per
la propria ed altrui sicurezza, possa prendere misure adeguate alle proprie capacità e
mezzi , al fine di evitare le conseguenze di tale pericolo.
Dopo aver designato gli addetti alla prevenzione e lotta agli incendi e al pronto
soccorso, il piano d’emergenza diventa operativo.
Occorre quindi effettuare esercitazioni simulate almeno due volte l’anno.




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9. TUTELA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA

La legge che definisce il concetto di tutela assicurativa obbligatoria e il Decreto del
Presidente della Repubblica                n° 1124 del 30/06/1965 meglio noto come “Testo Unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.”
I soggetti tutelati sono tutti i lavoratori individuati dall’art.1.
L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in
occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro,
assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal
lavoro per più di tre giorni.
L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate in tabelle le
quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella
stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste. La tabella predetta può
essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità,
sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative


9.1 REGISTRO INFORTUNI
Il datore di lavoro tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli
infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel
registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le
cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del
lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello è conservato sul luogo di lavoro a
disposizione dell'organo di vigilanza.




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10. APPALTI, LAVORATORI AUTONOMI E RISCHI CONNESSI

In linea generale, si deve rilevare che l’affidamento di determinati lavori ad imprese
appaltatrici, come, ad esempio, quelli relativi alla manutenzione degli impianti, può
essere fonte di gravi pericoli, perché l’impresa che svolge i lavori non conosce i possibili
rischi dell’ambiente in cui si trova ad operare e le eventuali sostanze pericolose o
nocive in esso presenti. Le disposizioni per il coordinamento delle imprese per quanto
attiene all’adozione delle misure di sicurezza in caso di appalto previste dalla
legislazione antimafia per gli appalti pubblici prima e dal decreto legislativo n. 81/08 poi,
sinora sono state spesso disattese, anche se non mancano settori in cui uno sforzo di
coordinamento è stato realizzato.
Vi sono, comunque, alcuni settori maggiormente esposti ai rischi connessi al sistema
del lavoro in appalto. L’edilizia e la cantieristica navale, in particolare, sono i settori
maggiormente esposti a questo tipo di rischi, in quanto svolgono attività tali da
richiedere il concentramento di più imprese appaltatrici e subappaltatrici per brevi tempi
negli stessi luoghi di lavoro.
La questione del sistema degli appalti risulta essere particolarmente sentita da parte
delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore edile, nel quale si è
registrato un forte aumento di ditte individuali, di lavoratori autonomi e di lavoro nero, la
mancanza di professionalità e di misure di prevenzione da parte delle ditte appaltatrici e
la mancanza di controlli delle imprese committenti. Questa situazione, hanno
denunciato le stesse organizzazioni imprenditoriali, può determinare l’espulsione dal
mercato delle imprese più qualificate e operanti nel rispetto della normativa
prevenzionistica.
Ricapitolando:
Nel settore delle costruzioni è frequente affidare a più ditte esecutrici le varie tipologia di
opere (carpentieri, idraulici, elettricisti, ecc.) che si trovano ad operare e convivere nello
stesso ambiente di lavoro.
Un’altra forma di appalto, anche se meno evidente, è quello che si stabilisce tra il
titolare di una qualsiasi attività e imprese esterne che prestano la loro opera per suo
conto (imprese di pulizia, manutentori, ecc.)
In entrambi i casi esistono dei rischi per la sicurezza connessi:
   alla non conoscenza dell’ambiente
   alla non conoscenza delle attività delle altre imprese presenti;
   all’interferenza delle attività, materiali, impianti sostanze,


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   alla mancanza di preparazione a causa dei tempi di intervento molto ravvicinati.
S’impongono quindi delle misure di prevenzione per ridurre questi rischi specifici, in
particolare una concertazione preventiva allo svolgimento dei lavori mediante
convocazione di apposita riunione al fine di garantire uno scambio di informazioni
necessarie allo svolgimento.
Nel caso di affidamento dei lavori all'interno di aziende, Enti, ecc., ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce adempimenti precisi sia a carico dei datori
di lavoro committenti che dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei
lavori o della prestazione d'opera, aggiudicati.
Questi adempimenti possono essere riassunti in:
   verifica dei requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore e/o del subappaltatore
   informazioni alla ditta appaltatrice da parte del datore di lavoro committente
   cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti;
   coordinamento della prevenzione a carico del datore di lavoro committente




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11. PRINCIPALI TIPI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE


11.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI (LINEE GUIDA ISPESL)

La "valutazione del rischio", così come prevista del D. L.gs. 81/08, va intesa come
l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate
per addivenire ad una Stima' del Rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la
sicurezza e la salute del personale, in relazione allo svolgimento delle lavorazioni.
La valutazione del Rischio è pertanto una operazione complessa che richiede,
necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di
operazioni, successive e conseguenti tra loro, che dovranno prevedere:
   l'identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo;
    l'individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo
    svolgimento delle lavorazioni;
    la stima dell'entità dei rischi di esposizione connessi con le situazioni di interesse
    prevenzionistico individuate.
Tale processo di valutazione può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro
considerato, ai seguenti risultati:
   assenza di rischio di esposizione;
   presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla
    normativa;
   presenza di un rischio di esposizione.
Nel primo caso non sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle lavorazioni.
Nel secondo caso la situazione deve essere mantenuta sotto controllo periodico. Nel
terzo caso si dovranno attuare i necessari interventi.




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11.2 PRINCIPALI FONTI DI RISCHIO

11.2.1 RISCHI PER LA SICUREZZA
I Rischi per la Sicurezza, o Rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del
potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più
o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza
di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica,
etc.).
Le cause di tali rischi sono da ricercare, almeno nella maggioranza dei casi, in un non
idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti: l'ambiente di lavoro; le
macchine e/o le apparecchiature utilizzate; le modalità operative; l'organizzazione del
lavoro, etc.
Esempi di rischi per la sicurezza:
 aree di transito,
 spazi di lavoro,
 scale,
 macchine,
 attrezzi manuali,
 manipolazione manuale di oggetti,
 impianti elettrici,
 apparecchi a pressione,
 reti e apparecchi distribuzione gas,
 apparecchi di sollevamento,
 mezzi di trasporto,
 rischio di incendio,
 rischio esplosioni ,
 rischi chimici.




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11.2.2 RISCHI PER LA SALUTE.
I Rischi per la salute, o Rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della
potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni
o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di fattori ambientali di
rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con seguente esposizione del personale
addetto.
Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni
igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle
lavorazioni (caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da modalità
operative.
Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o di protezione nei
confronti di tali tipi di rischio deve mirare alla ricerca di un
"Idoneo equilibrio bio-ambientale tra UOMO E AMBIENTE DI LAVORO".
Si riportano una serie di esempi di rischi per la salute:
 esposizioni ad agenti cancerogeni,
 esposizioni ad agenti biologici,
 ventilazione,
 climatizazione,
 esposizione a rumore,
 esposizioni a vibrazioni,
 microclima,
 esposizione a radiazioni ionizanti /non ionizanti,
 illuminazione,
 carico di lavoro fisico,
 carico di lavoro mentale,
 videoterminali




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11.2.3 RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI.
Tali rischi, sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il
rapporto tra "l'operatore" e "l'organizzazione del lavoro" in cui é inserito. Il rapporto in
parola é peraltro immerso in un "quadro" di compatibilità ed interazioni che é di tipo oltre
che ergonomico anche psicologico ed organizzativo.
La coerenza di tale "quadro", peraltro può essere analizzata anche all'interno di possibili
trasversalità tra rischi per la sicurezza e rischi per la salute.
Alcuni esempi di rischi traversali possono essere:
 organizzazione del lavoro,
 compiti, funzioni e responsabilità,
 analisi pianificazione e controllo,
 informazione, formazione,
 partecipazione,
 norme e procedimenti di lavoro,
 manutenzione e collaudi,
 dispositivi di protezione individuali,
 emergenza pronto soccorso,
 sorveglianza sanitaria




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11.3 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori come
riportato D.Lgs 81/08 sono:
 valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
 eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze .........;
 riduzione dei rischi alla fonte;
 programmazione della prevenzione ........
 sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, ...........
 rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, ........
 priorità delle misure di protezione collettiva ..................
 limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti
 utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
 controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
 allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari
 misure igieniche;
 misure di protezione collettiva ed individuale;
 misure di emergenza .........
 regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, ...
 informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ..
 istruzioni adeguate ai lavoratori.
si sottolinea il fatto che gli interventi devono seguire la scala di priorità: AMBIENTE -
MACCHINA –UOMO agendo cioè prima alla fonte del rischio e solo in ultima analisi
sull’uomo con dispositivi di protezione individuale.




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12. SEGNALETICA

La segnaletica deve essere sempre ben visibile, posizionata in maniera strategica e
conforme alla normativa vigente.
La funzione della segnaletica di sicurezza è quella di attirare in modo rapido e
facilmente comprensibile l’attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare
determinati pericoli. I segnali di sicurezza si identificano secondo la loro forma e colore
secondo la seguente tabella:
 Occorre precisare che l’efficacia della segnaletica di sicurezza dipende da                                       una
corretta informazione circa il suo significato, e che non sostituisce le misure di
protezione


12.1 SEGNALI DI OBBLIGO O PRESCRIZIONE
I segnali di obbligo sono di forma tondeggiante e di colore blu ed informano i lavoratori
circa un comportamento da tenere (indossare il casco, le scarpe, ecc.) Alcuni esempi:




    Protezione               Casco di protezione                  Protezione                    Protezione
 obbligatoria degli             obbligatoria                     obbligatoria              obbligatoria delle vie
       occhi                                                      dell'udito                   respiratorie




    Protezione                   Protezione                 Protezione contro le                Passaggio
  obbligatoria del          obbligatoria del viso                 cadute                     obbligatorio per i
       corpo                                                                                      pedoni


12.2 SEGNALI DI PERICOLO O AVVERTIMENTO
I segnali di pericolo sono triangolari e di colore giallo e nero ed informano il lavoratore di
un pericolo (carichi sospesi, sostanze tossiche, ecc.) alcuni esempi:




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    Materiale             Materiale esplosivo              Sostanze velenose              Sostanze corrosive
  infiammabile




  Carrelli di               Tensione elettrica             Pericolo generico                   Raggi laser
movimentazione                 pericolosa




Campo magnetico           Pericolo di inciampo Caduta con dislivello                       Rischio biologico
    intenso




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12.3 SEGNALI DI SALVATAGGIO ED ANTINCENDIO
I segnali di salvataggio ed antincendio sono rettangolari e di colore verde (salvataggio)
e rosso (antincendio) ed informano il lavoratore circa l’ubicazione dei mezzi di
estinzione, le uscite di sicurezza, ecc.




 Percorso/Uscita di          Percorso/Uscita di               Percorso/Uscita di             Percorso/Uscita di
    emergenza                   emergenza                        emergenza                      emergenza




 Lancia antincendio                  Scala                          Estintore                  Telefono per gli
                                                                                                 antincendio

12.4 SEGNALI DI DIVIETO
I segnali di divieto sono di forma tondeggiante, con bordo e fascia trasversale rossi su
fondo bianco ed informano i lavoratori sui comportamenti vietati




    usare fiamme libere                     Vietato ai pedoni                            Vietato fumare




   Vietato ai carrelli di                       Non toccare                   Divieto di accesso alle persone
     movimentazione                                                                   non autorizzate




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13. IL PRIMO SOCCORSO


13.1 PREMESSA
Ogni persona può essere di fondamentale aiuto in caso di incidenti e infortuni accorsi a
colleghi di lavoro, famigliari, amici o persone circostanti. Intervenire in soccorso di un
malcapitato vuol dire adoperarsi, nei limiti delle proprie capacità, a limitare i danni
dell’incidente e in alcuni casi a salvare una vita umana. Il fatto di non essere
soccorritore professionale non esime nessuno dal prestare il proprio soccorso, che può
in taluni casi limitarsi ad allertare tempestivamente i mezzi di soccorso professionale.
Intervenire in caso di richiesta di soccorso è un preciso dovere del cittadino e omettere
il soccorso è penalmente punito dall’art 593 del codice penale.

13.2 LE FASI DEL SOCCORSO
Il primo soccorso può essere distinto nelle seguenti fasi.

13.2.1 PRIMA VALUTAZIONE E ALLERTA DEI MEZZI DI SOCCORSO
Chiunque si accorga di un incidente valuta se la situazione richiede l’intervento dei
mezzi di soccorso professionali o può essere risolto in maniera diretta.
I casi in cui si può pensare di risolvere da soli il “modesto infortunio” dipendono dalla
capacità del soccorritore e dall’entità del danno.
In casi dubbi conviene sempre rivolgersi a un medico.
In caso di inoltro di richiesta di soccorso occorre essere precisi, chiari e sintetici nel
descrivere la situazione:
   -   La natura dell’incidente (sul lavoro, domestico, stradale)
   -   Il numero delle persone da soccorrere
   -   Se ci sono danni evidenti (perdita di coscienza, amputazioni, fratture.)
   -   Se ci sono ustionati
   -   Se ci sono arresti cardio- respiratori
   -   L’indirizzo esatto e l’eventuale percorso per raggiungerlo
Và ricordato che è ormai attivo in quasi tutte le zone il numero unico 118 per le
chiamate di soccorso.
Se la natura dell’infortunio lo permette si può trasportare con mezzo proprio l’infortunato
al pronto soccorso più vicino.




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13.2.2 VALUTAZIONE APPROFONDITA
In attesa dei mezzi di soccorso si può approfondire l’analisi dello stato dell’infortunato,
valutando:
   -   se respira normalmente;
   -   se il cuore batte normalmente;
   -   se sono presenti ferite evidenti;
   -   se le pupille sono dilatate in maniere anomala
   -   se la temperatura del corpo sale o scende bruscamente;
   -   se ci sono ustioni estese;
   -   se ci sono fratture;
   -   se ha perso coscienza o è in stato confusionale
   -   se ha ingerito prodotti venefici;
   -   se ci sono segni di trauma cranici.
Se sono presenti una o più di queste situazioni probabilmente l’infortunato è in serio
pericolo di vita. Un         vostro efficace           intervento sino all’arrivo dei soccorsi potrebbe
ridurre le conseguenze dell’infortunio. L’acquisizione delle nozioni elementari riportate
nel presente manuale potrebbero diminuire le conseguenze dell’infortunio.
La fase di valutazione dell’incidente è fondamentale e può essere utile ricostruire la
scena dell’infortunio per aiutare i soccorritori nell’intervento.




                                                         37
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13.2.3 INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO
Il primo soccorso si deve limitare a semplici manovre facili da ricordare e che non
aggravino la situazione.
In alcune circostanze è meglio “non fare” che “improvvisare”.
Un soccorritore coscienzioso deve impedire che altri “improvvisati soccorritori”
aggravino la situazione intervenendo a sproposito.
Si riportano alcuni esempi di interventi da NON FARE:
 NON muovere infortunati che potrebbero aver riportato fratture;
 NON praticare somministrazioni di farmaci senza esplicita indicazione dell’infortunato
   (farmaci salvavita)
 NON somministrare bevande o cibo
 NON rimuovere vestiti in caso di ustione
 NON somministrare bevande (latte o acqua) in caso di avvelenamento
 NON tentare di estrarre le persone da auto incidentate a meno di serio pericolo
   (esplosione, incendio).
Si DEVE FARE:
 Mettere in posizione di sicurezza (se possibile)
 Assistere la persona senza abbandonarla fino all’arrivo dei soccorsi
 Slacciare indumenti che blocchino la respirazione
 Coprire il corpo se la temperatura scende
 Mettere in atto, compatibilmente con le proprie capacità le misure di primo soccorso.
Attenzione prima di intervenire lavarsi accuratamente le mani e indossare guanti.
Oltre la possibilità di infettare la ferita esiste la possibilità di essere infettati da virus tipo
epatite o AIDS.


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                                                            produttore che se ne riserva i diritti.




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  • 2. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 1 DECRETO LEGISLATIVO 81/08 E SS.MM ........................................................ 3 1.1 la norma .......................................................................................................................................................... 3 1.2 a chi e’ rivolta ................................................................................................................................................ 3 1.3 Le “nuove figure” ......................................................................................................................................... 4 1.4 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ............................................................................... 5 1.5 Il Servizio di Prevenzione e Protezione .................................................................................................. 7 1.6 Il Medico Competente e la sorveglianza sanitaria ............................................................................... 8 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PREVIGENTE ................................ 9 3. GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI .................................................................. 10 4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ................................................. 12 4.1 aspetti generali ........................................................................................................................................... 12 4.2 Requisiti dei Dispositivi di protezione individuale ............................................................................ 13 5. INFORMAZIONE ............................................................................................... 15 6. FORMAZIONE .................................................................................................. 16 7. ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO E RAPPORTO CON LE AZIENDE . 17 8. PREVENZIONE INCENDI E PIANI D’EMERGENZA ........................................ 18 8.1 L’incendio..................................................................................................................................................... 18 8.2 lotta agli incendi “azioni” ......................................................................................................................... 19 8.3 Agenti estinguenti ...................................................................................................................................... 20 8.4 Mezzi di estinzione fissi ............................................................................................................................ 21 8.5 Mezzi di estinzione mobili (estintori) .................................................................................................... 22 8.6 Regole fondamentali di prevenzione degli incendi ........................................................................... 23 8.7 il piano di emergenza ................................................................................................................................ 24 9. TUTELA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA .................................................... 25 9.1 Registro infortuni ....................................................................................................................................... 25 10. APPALTI, LAVORATORI AUTONOMI E RISCHI CONNESSI ......................... 26 11. PRINCIPALI TIPI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE ..................................... 28 11.1 valutazione dei rischi (linee guida ispesl) ....................................................................................... 28 11.2 principali fonti di rischio ...................................................................................................................... 29 11.2.1 rischi per la sicurezza .......................................................................................................................... 29 11.2.2 rischi per la salute. ............................................................................................................................... 30 11.2.3 rischi trasversali o organizzativi. ........................................................................................................ 31 11.3 misure di prevenzione e protezione .................................................................................................. 32 12. SEGNALETICA ................................................................................................. 33 12.1 segnali di obbligo o prescrizione ....................................................................................................... 33 12.2 segnali di pericolo o avvertimento .................................................................................................... 33 12.3 segnali di salvataggio ed antincendio .............................................................................................. 35 12.4 segnali di divieto .................................................................................................................................... 35 13. IL PRIMO SOCCORSO ..................................................................................... 36 13.1 Premessa .................................................................................................................................................. 36 13.2 Le fasi del soccorso .............................................................................................................................. 36 13.2.1 prima valutazione e Allerta dei mezzi di soccorso ......................................................................... 36 13.2.2 Valutazione approfondita..................................................................................................................... 37 13.2.3 intervento di primo soccorso .............................................................................................................. 38 2
  • 3. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 1 DECRETO LEGISLATIVO 81/08 E SS.MM 1.1 LA NORMA La norma di riferimento è: Decreto legislativo 81/08, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il decreto 81/08 denominato impropriamente “testo unico per la sicurezza” ha rivisto una grossa parte della normativa abrogando, integrando e rivedendola e raccogliendola in un unico corpo normativo. Tra le norme previgenti più importanti vi era il D.lgs 626/94 che grosso modo riportava già la maggior parte delle nuove disposizioni. Le disposizioni contenute nei suddetti decreti sono state applicate in tutti i settori, sia pubblici che privati. 1.2 A CHI E’ RIVOLTA Lavoratore Per lavoratore, deve intendersi la persona che presta la propria opera alle dipendenze di un datore di lavoro, con rapporto di lavoro subordinato. Sono considerati lavoratori anche:  i soci lavoratori di cooperative  i soci lavoratori di società, anche di fatto  gli utenti dei servizi di orientamento o formazione scolastica, universitaria e professionale, avviati presso datori di lavoro con scopo di perfezionare le loro scelte professionali  i partecipanti a corsi di formazione professionale, nei quali si faccia uso di: - macchine - laboratori - apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere - agenti chimici - agenti fisici e biologici. Sono esclusi dall’applicazione della normativa i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Datore di lavoro Sono coinvolti dal provvedimento:  tutti i datori di lavoro in generale, indipendentemente dal settore di appartenenza;  società, anche in forma cooperativa, con soci lavoratori. 3
  • 4. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 1.3 LE “NUOVE FIGURE” Il decreto 626/94 prima, ed il D.lgs 81/08 ora prevedono la presenza di alcuni soggetti aventi il compito di collaborare con il datore di lavoro nell’attività, di prevenzione e tutela della sicurezza sul lavoro. Queste figure sono le seguenti:  il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi  il Medico competente, qualora sia previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria. 4
  • 5. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 1.4 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Il Rappresentante per la sicurezza è una figura di nuova istituzione introdotta dal decreto 626/94. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento o in assenza di dette rappresentanze eletto tra i lavoratori . A tale soggetto, che svolge un ruolo di tramite tra datore di lavoro e lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza in azienda, sono attribuite una serie di funzioni. Le più importanti riguardano l’obbligo di  avvertire il responsabile dell’azienda degli eventuali rischi per la salute e la sicurezza individuati nei luoghi di lavoro  promuovere, elaborare ed attuare le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. In altre parole,  il datore di lavoro collabora con il rappresentante al fine di ottimizzare il livello di sicurezza in azienda  il rappresentante, a sua volta, segnala al responsabile dell’azienda le eventuali carenze riscontrate nelle attrezzature e nei dispositivi di protezione utilizzati dai lavoratori. Nelle aziende ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente ove previsto; d) il rappresentante per la sicurezza. 4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione Il rappresentante per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi,; c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione 5
  • 6. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata, h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche delle autorità competenti; l) partecipa alla riunione periodica di cui m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione; n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati o) può fare ricorso alle autorità competenti (in casi particolari) Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di sicurezza aziendale nonché al registro degli infortuni sul lavoro. 6
  • 7. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 1.5 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Si tratta di un organo composto da esperti in materia di sicurezza sul lavoro, coordinati da un responsabile. Il servizio può essere:  interno, nel caso in cui sia affidato a lavoratori dipendenti dell’azienda oppure  esterno, se affidato a persone non dipendenti. La funzione principale di tale organo è quella di collaborare con il datore di lavoro per migliorare, ove possibile, il livello di sicurezza e salute in azienda, attraverso l’esercizio di un’attività di prevenzione, controllo ed informazione per quanto riguarda la presenza di eventuali fattori di rischio sul luogo di lavoro. Nota Bene: in molti casi, la legge consente al datore di lavoro di svolgere direttamente e personalmente i compiti assegnati al Servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro in linea di massima può svolgere il compito di R.S.P.P. fino a 30 dipendenti (10 per l’agricoltura). Il compito Di R.S.P.P. può essere affidato a terze persone interne od esterne all’azienda in possesso di requisiti ormai definiti dalla normativa vigente. 7
  • 8. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 1.6 IL MEDICO COMPETENTE E LA SORVEGLIANZA SANITARIA Il medico competente è presente in azienda solamente qualora esista l’obbligo di sorveglianza sanitaria, per esempio nei casi di azienda con:  addetti a lavorazione per le quali è prevista l’assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l’asbestosi  lavoratori adibiti a lavori in cassoni ad aria compressa  lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti  addetti a lavorazioni industriali nelle quali si adoperano o si producono sostanze tossiche o infettanti  lavoratori delle miniere e delle cave  conduttori di generatori a vapore  addetti a fabbricazione di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti affini  addetti all’impiego di gas tossici  lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici, rumore, piombo e amianto  Esposizione a sostanze di cui al D.P.R. 303/56;  Esposizione ai video terminali;  Movimentazione manuale dei carichi;  Altri casi previsti dalla normativa Al medico competente è richiesto soprattutto di:  collaborare con il datore di lavoro nell’attività dei progettazione ed attuazione della prevenzione aziendale  effettuare accertamenti sanitari prima dell’assunzione del lavoratore, finalizzati a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui è destinato  effettuare accertamenti periodici intesi a controllare ed esprimere il giudizio di idoneità dei lavoratori alle diverse mansioni svolte in azienda  tenere una cartella sanitaria per quei particolari lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria  collaborare con il datore di lavoro per l’organizzazione del pronto soccorso aziendale. 8
  • 9. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PREVIGENTE Al solo scopo di informazione si riporta il quadro normativo previdente il D.lgs 81/08 che nela sostanza li ha inglobati nella maggior parte  Costituzione (artt. 32, 35, 41,: norme generali per salute dei lavoratori)  Codice Civile ( artt. 2050,2087 norme generali per salute dei lavoratori)  D.P.R. 547/55 - (norme di prevenzione infortuni ) testo unico Macchine - strutture - Impianti - prodotti - nocivi - DPI- Introduce la segnaletica, la formazione (rendere edotti) le vie d’emergenza - la messa a terra ed è stato in parte modificato dal D.lgs. 626/94  D.P.R. 303/56 (norme generali per l’igiene del lavoro) Individuazione delle attività a rischio e sorveglianza sanitaria Servizi igienici e Presidi sanitari Requisiti degli ambienti di lavoro (altezza, volume, illuminazione, ecc)  D.P.R. 164/56 (Norme di sicurezza nei cantieri edili)  Legge 966/65 (certificato di prevenzione incendi e controllo VVFF)  Legge n° 300/70 (statuto dei lavoratori)  Legge 186(demanda alle norme CEI la disciplina degli impianti elettrici);  DM 16/02/82 (elenco delle attività soggette al controllo di VVFF)  Legge 46/90 (Impianti tecnologici)  D.L.gs 277/91 (protezione contro il rischio amianto, piombo, rumore) - Individuazione del medico competente - Metodi di campionatura (rumore, piombo, amianto) - Registro degli esposti - Informazione e formazione  D.Lgs 626/94- 242/96 (miglioramento della salute e sicurezza del lavoro)  D.Lgs 493/96 (segnaletica di sicurezza)  D.Lgs 25/02 –(protezione agenti chimici )  D.lgs 195/03 (requisiti dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione)  D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 (disposizioni sul pronto soccorso aziendale, cassetta p. ) 9
  • 10. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 3. GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI Con l’emanazione del decreto 626/94 e il successivo D.lgs81/08 la posizione del lavoratore viene attribuito un ruolo attivo all’interno dell’azienda in materia di sicurezza. Ai lavoratori, infatti, sono imposti degli obblighi specifici - il cui mancato rispetto comporta l’applicazione di sanzioni - tutti quanti finalizzati al miglioramento del livello di sicurezza in azienda e della sua salute sui luoghi di lavoro. La norma di carattere generale, fondamento di questi obblighi, è basata sul principio che “il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla propria formazione ed alle proprie istruzioni”. Il D.lgs 81/08 (Obblighi dei lavoratori) così recita: 1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. In particolare i lavoratori: a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; 10
  • 11. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. 11
  • 12. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 4.1 ASPETTI GENERALI  I lavoratori devono essere protetti con adeguati DPI contro agenti ed effetti nocivi all'igiene, alla salute e alla loro incolumità fisica.  Il datore di lavoro deve mettere a disposizione i DPI appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni e operazioni effettuate, qualora siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione.  I DPI devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità, e essere mantenuti in buono stato di conservazione".  Il lavoratore è obbligato a servirsi dei DPI messi a sua disposizione nei casi in cui non sono possibili misure di sicurezza collettive.  Occorre comunque dare priorità all'intervento Tecnico sugli impianti e sull'organizzazione, in modo da ridurre il più possibile il ricorso ai DPI  è necessario istruire i lavoratori circa i limiti di impiego ed il corretto modo di usare i DPI a loro disposizione, tenendo presente le istruzioni dei fabbricanti  I DPI vanno custoditi in luogo adatto e accessibile, e mantenuti in condizioni di perfetta efficienza.  Ricordarsi che quando i rischi lavorativi non possono essere eliminati utilizzando mezzi tecnici o misure di protezione collettiva con i quali intervenire su macchine, impianti o processo produttivo, allora, e solo allora, è necessario ricorrere all'uso di mezzi di protezione individuali. 12
  • 13. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 4.2 REQUISITI DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Dispositivi di protezione messi a disposizione dei lavoratori devono sempre soddisfare i seguenti requisiti:  Adattabilità Alla Persona  Resistenza Agli Agenti Specifici;  Assenza Di Parti Pericolose;  Facilità Di Indosso;  Semplicità Di Confezione Per Consentire Operazioni Di Pulizia, Disinfezione, Manutenzione;  Confort Per Renderlo Gradito All’operatore (Peso, Ingombro, Non Limitante L’attività Lavorativa, Ecc.).  Essere Disponibili Per Ciascun Lavoratore  Essere Disponibili In Numero Sufficiente Per Le Attività Da Svolgere.  Proteggere Le Specifiche Parti Del Corpo Dai Rischi Inerenti Alle Lavorazioni Effettuate 13
  • 14. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it D.P.I. Fasi di lavoro Scarpe Fasi con rischio di caduta di oggetti o antinfortunistiche punture ai piedi Occhiali di protezione Fasi con proiezione di oggetti Dove presente rischio di caduta di Casco Protettivo oggetti dall’alto manipolazione di oggetti taglienti e/o Guanti di sicurezza; insudicianti in relazione all’agente nocivo (acidi, Tute protettive solventi, ecc) – ignifughe x uso di fiamme libere Indumenti rifrangenti Lavori con rischio d’investimento Lavori all’aperto esposti ad agenti Indumenti di atmosferici, getto, lavori con schizzi protezione d’acqua particolari lavorazioni con rischio di Cinture di sicurezza caduta Inserti auricolari e/o lavorazioni con esposizione al rumore cuffie (vedi D.Lgs 277/91) Mascherine Lavori con esposizione a polveri e/o respiratorie agenti nocivi 14
  • 15. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 5. INFORMAZIONE Il datore di lavoro provvede a fornire a tutti i lavoratori una corretta ed adeguata informazione in merito ai seguenti argomenti:  I rischi connessi all’attività  Le misure di prevenzione e protezione adottate ;  L’organizzazione aziendale della sicurezza (normative e procedure aziendali)  Funzioni, compiti, responsabilità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, del rappresentante dei lavoratori e dei componenti il servizio di prevenzione e protezione (pronto soccorso, antincendio , ecc.) ;  I pericoli e le misure di sicurezza connessi all’uso di sostanze pericolose sulla base delle schede di sicurezza;  Le procedure di emergenza ( pronto soccorso, prevenzione e lotta agli incendi, evacuazione ) ;  Condizioni di impiego in sicurezza delle attrezzature anche in condizioni anomale  Sul corretto uso dei DPI e sulla loro funzione;  Sulla movimentazione dei carichi;  Sulla sorveglianza sanitaria (se prevista ); L’informazione può avvenire tramite riunioni, cartellonistica, opuscoli informativi e ogni altro mezzo di comunicazione disponibile. 15
  • 16. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 6. FORMAZIONE La formazione specifica alla mansione svolta dal lavoratore avviene nei seguenti momenti:  All’atto dell’assunzione  Ogni qual volta c’è un cambio di mansioni  All’introduzione di nuove attrezzature, macchine, tecnologie o preparati e sostanze pericolose;  Periodicamente La formazione specifica alla mansione avviene sul posto di lavoro tramite affiancamento di personale esperto e formato. In oltre si prevede una formazione specifica per i lavoratori coinvolti attivamente nella prevenzione e protezione dai rischi negli ambienti di lavoro. Una specifica formazione mirata va impartita alle seguenti figure :  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  addetti alla squadra antincendio, evacuazione e pronto soccorso e  addetti al servizio di prevenzione e protezione I programmi di formazione vengono concertati con l’Organismo Paritetico Territoriale se già operante o in mancanza di essi seguendo quanto disposto dalla Normativa vigente con scadenze almeno semestrali. 16
  • 17. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 7. ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO E RAPPORTO CON LE AZIENDE Gli organi di vigilanza e controllo inerenti il rispetto delle Norme di Igiene e sicurezza del lavoro possono essere cosi schematizzati: A.U.S.L. = Aziende Unità Sanitarie Locali Ad essa sono affidati tutti i compiti di vigilanza, prevenzione e repressione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare svolge compiti di :  rilascio di autorizzazioni all’uso dei locali e all’esercizio di alcune attività  Parei igienico sanitari per agibilità/abitabilità  Idoneità dei lavoratori al lavoro  pareri preventivi di esercizio attività In Generale svolge tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, assorbendo anche molti i compiti in materia che in precedenza venivano svolti dagli ispettorati del lavoro. ISPETTORATO DEL LAVORO La nuova normativa ha tolto le funzioni di controllo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro agli ispettorati del lavoro tranne che per i cantieri temporanei e mobili lasciando la loro la parte amministrativa contributiva. I.S.P.E.S.L. =istituto superiore Prevenzione e Sicurezza lavoro A questo ente sono affidati i compiti di omologazione e collaudo di impianti che possono presentare rischio per la sicurezza del lavoro quali impianti di terra, centrali termiche, contenitori di gas, gru, ascensori, ecc VIGILI DEL FUOCO Rilasciano autorizzazioni (certificato di prevenzione incendio) all’esercizio di attività consideravate pericolose ai fini della prevenzione incendi. Hanno anche compiti ispettivi in materia 17
  • 18. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 8. PREVENZIONE INCENDI E PIANI D’EMERGENZA 8.1 L’INCENDIO L’incendio e una rapida ossidazione con sviluppo di: CALORE E FIAMME con danni a strutture, cose e persone GAS - FUMO con danni a persone (segue elenco di gas e fumi) SOSTANZA CHE SI CONDIZIONI INCENDIO EFFETTO SVILUPPA Ossido di carbonio (cO) Carenza di ossigeno, luoghi chiusi Letale Anidride carbonica (CO2) In presenza di ossigeno Asfissiante Materiali contenenti zolfo (lana, Idrogeno solforato Tossico x sistema nervoso gomma, pelli carni). Anidride solforosa Materiali contenenti zolfo + ossigeno Irritante per le mucose Materiali contenenti azoto (acrilici, irritante, - 0.25%-0.65% Ammoniaca lana, seta) mortale Materiali. contenenti lana, seta , Tossico - 0.3% mortale Acido cianidrico resine acriliche, uretaniche poliammidiche con scarso ossigeno Materiali contenenti cloro (mat. Acido cloridrico Irritante-1500 ppmm letale Plastici) 0.02% letale, esplosivo, Perossido di azoto Nitrati organici nitro cellulosa Mat. Contenenti cloro in assenza di Fosgene altamente tossico ossigeno (mat. Plastici).-..., Durante un incendio, in cui si sospetta la presenza di una sostanza tossica intervenire con auto respiratori Il pericolo maggiore per le persone è rappresentato da gas e fumi. Affinché si manifesti un incendio occorrono tre “ingredienti”: Comburente (ossigeno) combustibile e sorgente d’innesco Comburente Combustibile INCENDIO Fonte d’innesco 18
  • 19. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 8.2 LOTTA AGLI INCENDI “AZIONI” I modi per estinguere un incendio possono essere così raggruppati: Separazione: allontanare il combustibile dall’incendio  mezzi meccanici se possibile  forti getti d’acqua  sabbia e/o polveri lanciati con forza  ripari o barriere (porte taglia fuoco, strutture rei..., ecc) soffocamento : eliminazione contatto diretto con comburente  materiali incombustibili o inerti (coperte, ecc)  acqua  schiuma  sabbia e/o polveri  co2 raffreddamento: riduzione temperatura. sotto temperatura di accensione  acqua  schiuma  polveri  co2 inibizione chimica : blocco chimico della reazione di combustibile.  idrocraburi alogenati 19
  • 20. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 8.3 AGENTI ESTINGUENTI Acqua e schiuma  Non devono essere usate su parti in tensione, a eccezione dell’acqua frazionata in impianti fissi.  Non possono essere usate a temperatura inferiore a 0° C.  Provocano danni a materiali e app. che temono l’umidità. Anidride carbonica  Può provocare ustioni da freddo (-70 C°)  Presenta pericolo di asfissia in locali angusti (aerare dopo uso)  Provoca danni se usata su materiali e apparecchiature che non sopportano sbalzi di temperatura. Polvere  può provocare irritazioni alle vie respiratorie e agli occhi in locali angusti o in caso di investimento diretto, raramente dermatosi.  E sconsigliabile l’uso in presenza di materiali e apparecchiature danneggiabili da infiltrazioni di polvere  Per l’impiego su parti in tensione occorre adottare polveri che abbiano superato la prova di dielettricità. Dopo l’erogazione è necessario un minuzioso intervento di pulizia. Halon (idrocarburi alogenati) Gli idrocarburi alogenati sono caratterizzati da una temperatura di ebollizione molto bassa che permette loro di liberare, a contatto con la fiamma, grandi quantità di vapori. Questi vapori, notevolmente più pesanti dell’aria, si depositano sul combustibile e gli impediscono di reagire con il comburente, bloccando chimicamente la combustione. 20
  • 21. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 8.4 MEZZI DI ESTINZIONE FISSI Impianti di estinzione automatica tipo sprinkler ,  collocato al soffitto ed è costituito da punti di erogazione con valvola a rottura termica  Ad acqua, ad Halon o anidride carbonica.  collegati a centraline con rilevatori di fumi e calore. idranti  A parete in apposite cassette - a colonna, posizionate all’esterno.  In vicinanza delle uscite - raggio di 30 metri circa.  L’utilizzo degli indranti ed inparticolare di quelli a colonna è riservato al personale che ha ricevuto particolare formazione (squadre aziendali di lotta agli incendi) Naspi  Di più semplice utilizzo sono i “naspi” simili agli idranti ma con tubazione semirigida e pronti all’utilizzo senza srotolare tutta la tubazione, come avviene per gli idranti.  Possono essere facilmente utilizzabili da tutti.  Vengono ubicati in alberghi, scuole , ecc. 21
  • 22. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 8.5 MEZZI DI ESTINZIONE MOBILI (ESTINTORI) Gli estintori sono mezzi di pronto intervento dei principi di incendio. costituiti da un robusto recipiente metallico contenente la sostanza estinguente Possono essere Carrellati (non superiore a 300 Kg); oe portatili (non superiore a 20 Kg); Regole fondamentali per l’uso degli estintori Nell’utilizzo degli estintori occorre rispettare alcune precise regole: 1. Non erogare controvento ne contro persone; 2. Erogare con precisione ; 3. Agire con progressione iniziando lo spegnimento dal focolaio più vicino sino a raggiungere quello principale , dirigendo il getto alla base della fiamma ed avvicinandosi il più possibile senza pericoli alla persona; 4. Non erogare sostanze conduttrici elettricamente (acqua, schiuma, ecc.) su apparecchi e impianti in tensione. Utilizzo contemporaneo di più estintori Quando è possibile l’impiego contemporaneo di due o più estintori, gli operatori devono agire parallelamente o formando un angolo di massimo 90° Erogazione su liquido in fiamme In caso di erogazione su liquido infiammato in recipiente aperto operare in modo da evitare spandimenti del liquido, facendo rimbalzare l’estinguente sul lato interno del recipiente opposto a quello del lato di erogazione. 22
  • 23. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 8.6 REGOLE FONDAMENTALI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI Per eliminare o ridurre i rischi di incendi è necessario tener presente quanto segue:  mantenere sgombre da ostacoli le vie di accesso ai presidi antincendio e le uscite di sicurezza;  non fumare, saldare, smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi ove esista pericolo di incendio e di esplosione per presenza di gas, vapori e polveri facilmente incendiabili o esplosive;  evitare l’accumulo di materiali infiammabili (es. legno, carta, stracci) in luoghi dove, per condizioni ambientali o per lavorazioni svolte, esiste pericolo di incendio;  non causare spandimenti effettuando il travaso di liquidi infiammabili e se ciò dovesse accadere, provvedere immediatamente ad asciugarli;  non esporre le bombole di gas combustibile e comburente a forti fonti di calore (raggi solari compresi) ed escludere nel modo più assoluto l’uso di fiamme per individuare eventuali perdite;  al termine del lavoro, prima di uscire dai locali, assicurarsi di non aver dimenticato accesi apparecchi elettrici o a fiamma libera;  occorre ricordare sempre che un corto circuito è una causa primaria di incendio perciò, nel caso che si riscontino delle anomalie negli impianti elettrici, è necessario segnalarle subito ai propri superiori: non sostituire mai di propria iniziativa i conduttori regolamentari con conduttori di fortuna ed in particolare con trecciola o cavetti telefonici, ecc.;  leggere e tenere a mente le istruzioni d’uso degli estintori che sono posti nei locali in cui si lavora; in caso di incendio, infatti si potrebbe non avere il tempo necessario per farlo. 23
  • 24. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 8.7 IL PIANO DI EMERGENZA Per garantire un intervento efficace e coordinato, ogni azienda deve disporre di un piano di emergenza in cui vengono definiti i comportamenti da tenere in caso di incendio e di emergenza, individuando tra il personale interno, chi deve intervenire e come intervenire. il datore di lavoro: 1. Designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di gestione dell’emergenza, 2. Organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti Informa tutti i lavoratori circa le misure predisposte e i comportamenti. 3. Programma gli interventi e dà istruzioni, affinché i lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato abbandonino la loro attività e mettersi al sicuro 4. Prende provvedimenti affinché chiunque, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria ed altrui sicurezza, possa prendere misure adeguate alle proprie capacità e mezzi , al fine di evitare le conseguenze di tale pericolo. Dopo aver designato gli addetti alla prevenzione e lotta agli incendi e al pronto soccorso, il piano d’emergenza diventa operativo. Occorre quindi effettuare esercitazioni simulate almeno due volte l’anno. 24
  • 25. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 9. TUTELA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA La legge che definisce il concetto di tutela assicurativa obbligatoria e il Decreto del Presidente della Repubblica n° 1124 del 30/06/1965 meglio noto come “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.” I soggetti tutelati sono tutti i lavoratori individuati dall’art.1. L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate in tabelle le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative 9.1 REGISTRO INFORTUNI Il datore di lavoro tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello è conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza. 25
  • 26. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 10. APPALTI, LAVORATORI AUTONOMI E RISCHI CONNESSI In linea generale, si deve rilevare che l’affidamento di determinati lavori ad imprese appaltatrici, come, ad esempio, quelli relativi alla manutenzione degli impianti, può essere fonte di gravi pericoli, perché l’impresa che svolge i lavori non conosce i possibili rischi dell’ambiente in cui si trova ad operare e le eventuali sostanze pericolose o nocive in esso presenti. Le disposizioni per il coordinamento delle imprese per quanto attiene all’adozione delle misure di sicurezza in caso di appalto previste dalla legislazione antimafia per gli appalti pubblici prima e dal decreto legislativo n. 81/08 poi, sinora sono state spesso disattese, anche se non mancano settori in cui uno sforzo di coordinamento è stato realizzato. Vi sono, comunque, alcuni settori maggiormente esposti ai rischi connessi al sistema del lavoro in appalto. L’edilizia e la cantieristica navale, in particolare, sono i settori maggiormente esposti a questo tipo di rischi, in quanto svolgono attività tali da richiedere il concentramento di più imprese appaltatrici e subappaltatrici per brevi tempi negli stessi luoghi di lavoro. La questione del sistema degli appalti risulta essere particolarmente sentita da parte delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore edile, nel quale si è registrato un forte aumento di ditte individuali, di lavoratori autonomi e di lavoro nero, la mancanza di professionalità e di misure di prevenzione da parte delle ditte appaltatrici e la mancanza di controlli delle imprese committenti. Questa situazione, hanno denunciato le stesse organizzazioni imprenditoriali, può determinare l’espulsione dal mercato delle imprese più qualificate e operanti nel rispetto della normativa prevenzionistica. Ricapitolando: Nel settore delle costruzioni è frequente affidare a più ditte esecutrici le varie tipologia di opere (carpentieri, idraulici, elettricisti, ecc.) che si trovano ad operare e convivere nello stesso ambiente di lavoro. Un’altra forma di appalto, anche se meno evidente, è quello che si stabilisce tra il titolare di una qualsiasi attività e imprese esterne che prestano la loro opera per suo conto (imprese di pulizia, manutentori, ecc.) In entrambi i casi esistono dei rischi per la sicurezza connessi:  alla non conoscenza dell’ambiente  alla non conoscenza delle attività delle altre imprese presenti;  all’interferenza delle attività, materiali, impianti sostanze, 26
  • 27. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it  alla mancanza di preparazione a causa dei tempi di intervento molto ravvicinati. S’impongono quindi delle misure di prevenzione per ridurre questi rischi specifici, in particolare una concertazione preventiva allo svolgimento dei lavori mediante convocazione di apposita riunione al fine di garantire uno scambio di informazioni necessarie allo svolgimento. Nel caso di affidamento dei lavori all'interno di aziende, Enti, ecc., ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce adempimenti precisi sia a carico dei datori di lavoro committenti che dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori o della prestazione d'opera, aggiudicati. Questi adempimenti possono essere riassunti in:  verifica dei requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore e/o del subappaltatore  informazioni alla ditta appaltatrice da parte del datore di lavoro committente  cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti;  coordinamento della prevenzione a carico del datore di lavoro committente 27
  • 28. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 11. PRINCIPALI TIPI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE 11.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI (LINEE GUIDA ISPESL) La "valutazione del rischio", così come prevista del D. L.gs. 81/08, va intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per addivenire ad una Stima' del Rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale, in relazione allo svolgimento delle lavorazioni. La valutazione del Rischio è pertanto una operazione complessa che richiede, necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro, che dovranno prevedere:  l'identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo;  l'individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni;  la stima dell'entità dei rischi di esposizione connessi con le situazioni di interesse prevenzionistico individuate. Tale processo di valutazione può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai seguenti risultati:  assenza di rischio di esposizione;  presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa;  presenza di un rischio di esposizione. Nel primo caso non sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle lavorazioni. Nel secondo caso la situazione deve essere mantenuta sotto controllo periodico. Nel terzo caso si dovranno attuare i necessari interventi. 28
  • 29. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 11.2 PRINCIPALI FONTI DI RISCHIO 11.2.1 RISCHI PER LA SICUREZZA I Rischi per la Sicurezza, o Rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.). Le cause di tali rischi sono da ricercare, almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti: l'ambiente di lavoro; le macchine e/o le apparecchiature utilizzate; le modalità operative; l'organizzazione del lavoro, etc. Esempi di rischi per la sicurezza:  aree di transito,  spazi di lavoro,  scale,  macchine,  attrezzi manuali,  manipolazione manuale di oggetti,  impianti elettrici,  apparecchi a pressione,  reti e apparecchi distribuzione gas,  apparecchi di sollevamento,  mezzi di trasporto,  rischio di incendio,  rischio esplosioni ,  rischi chimici. 29
  • 30. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 11.2.2 RISCHI PER LA SALUTE. I Rischi per la salute, o Rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con seguente esposizione del personale addetto. Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni (caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da modalità operative. Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o di protezione nei confronti di tali tipi di rischio deve mirare alla ricerca di un "Idoneo equilibrio bio-ambientale tra UOMO E AMBIENTE DI LAVORO". Si riportano una serie di esempi di rischi per la salute:  esposizioni ad agenti cancerogeni,  esposizioni ad agenti biologici,  ventilazione,  climatizazione,  esposizione a rumore,  esposizioni a vibrazioni,  microclima,  esposizione a radiazioni ionizanti /non ionizanti,  illuminazione,  carico di lavoro fisico,  carico di lavoro mentale,  videoterminali 30
  • 31. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 11.2.3 RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI. Tali rischi, sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra "l'operatore" e "l'organizzazione del lavoro" in cui é inserito. Il rapporto in parola é peraltro immerso in un "quadro" di compatibilità ed interazioni che é di tipo oltre che ergonomico anche psicologico ed organizzativo. La coerenza di tale "quadro", peraltro può essere analizzata anche all'interno di possibili trasversalità tra rischi per la sicurezza e rischi per la salute. Alcuni esempi di rischi traversali possono essere:  organizzazione del lavoro,  compiti, funzioni e responsabilità,  analisi pianificazione e controllo,  informazione, formazione,  partecipazione,  norme e procedimenti di lavoro,  manutenzione e collaudi,  dispositivi di protezione individuali,  emergenza pronto soccorso,  sorveglianza sanitaria 31
  • 32. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 11.3 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori come riportato D.Lgs 81/08 sono:  valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;  eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze .........;  riduzione dei rischi alla fonte;  programmazione della prevenzione ........  sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, ...........  rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, ........  priorità delle misure di protezione collettiva ..................  limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti  utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;  controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;  allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari  misure igieniche;  misure di protezione collettiva ed individuale;  misure di emergenza .........  regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, ...  informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ..  istruzioni adeguate ai lavoratori. si sottolinea il fatto che gli interventi devono seguire la scala di priorità: AMBIENTE - MACCHINA –UOMO agendo cioè prima alla fonte del rischio e solo in ultima analisi sull’uomo con dispositivi di protezione individuale. 32
  • 33. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 12. SEGNALETICA La segnaletica deve essere sempre ben visibile, posizionata in maniera strategica e conforme alla normativa vigente. La funzione della segnaletica di sicurezza è quella di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l’attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli. I segnali di sicurezza si identificano secondo la loro forma e colore secondo la seguente tabella:  Occorre precisare che l’efficacia della segnaletica di sicurezza dipende da una corretta informazione circa il suo significato, e che non sostituisce le misure di protezione 12.1 SEGNALI DI OBBLIGO O PRESCRIZIONE I segnali di obbligo sono di forma tondeggiante e di colore blu ed informano i lavoratori circa un comportamento da tenere (indossare il casco, le scarpe, ecc.) Alcuni esempi: Protezione Casco di protezione Protezione Protezione obbligatoria degli obbligatoria obbligatoria obbligatoria delle vie occhi dell'udito respiratorie Protezione Protezione Protezione contro le Passaggio obbligatoria del obbligatoria del viso cadute obbligatorio per i corpo pedoni 12.2 SEGNALI DI PERICOLO O AVVERTIMENTO I segnali di pericolo sono triangolari e di colore giallo e nero ed informano il lavoratore di un pericolo (carichi sospesi, sostanze tossiche, ecc.) alcuni esempi: 33
  • 34. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it Materiale Materiale esplosivo Sostanze velenose Sostanze corrosive infiammabile Carrelli di Tensione elettrica Pericolo generico Raggi laser movimentazione pericolosa Campo magnetico Pericolo di inciampo Caduta con dislivello Rischio biologico intenso 34
  • 35. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 12.3 SEGNALI DI SALVATAGGIO ED ANTINCENDIO I segnali di salvataggio ed antincendio sono rettangolari e di colore verde (salvataggio) e rosso (antincendio) ed informano il lavoratore circa l’ubicazione dei mezzi di estinzione, le uscite di sicurezza, ecc. Percorso/Uscita di Percorso/Uscita di Percorso/Uscita di Percorso/Uscita di emergenza emergenza emergenza emergenza Lancia antincendio Scala Estintore Telefono per gli antincendio 12.4 SEGNALI DI DIVIETO I segnali di divieto sono di forma tondeggiante, con bordo e fascia trasversale rossi su fondo bianco ed informano i lavoratori sui comportamenti vietati usare fiamme libere Vietato ai pedoni Vietato fumare Vietato ai carrelli di Non toccare Divieto di accesso alle persone movimentazione non autorizzate 35
  • 36. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 13. IL PRIMO SOCCORSO 13.1 PREMESSA Ogni persona può essere di fondamentale aiuto in caso di incidenti e infortuni accorsi a colleghi di lavoro, famigliari, amici o persone circostanti. Intervenire in soccorso di un malcapitato vuol dire adoperarsi, nei limiti delle proprie capacità, a limitare i danni dell’incidente e in alcuni casi a salvare una vita umana. Il fatto di non essere soccorritore professionale non esime nessuno dal prestare il proprio soccorso, che può in taluni casi limitarsi ad allertare tempestivamente i mezzi di soccorso professionale. Intervenire in caso di richiesta di soccorso è un preciso dovere del cittadino e omettere il soccorso è penalmente punito dall’art 593 del codice penale. 13.2 LE FASI DEL SOCCORSO Il primo soccorso può essere distinto nelle seguenti fasi. 13.2.1 PRIMA VALUTAZIONE E ALLERTA DEI MEZZI DI SOCCORSO Chiunque si accorga di un incidente valuta se la situazione richiede l’intervento dei mezzi di soccorso professionali o può essere risolto in maniera diretta. I casi in cui si può pensare di risolvere da soli il “modesto infortunio” dipendono dalla capacità del soccorritore e dall’entità del danno. In casi dubbi conviene sempre rivolgersi a un medico. In caso di inoltro di richiesta di soccorso occorre essere precisi, chiari e sintetici nel descrivere la situazione: - La natura dell’incidente (sul lavoro, domestico, stradale) - Il numero delle persone da soccorrere - Se ci sono danni evidenti (perdita di coscienza, amputazioni, fratture.) - Se ci sono ustionati - Se ci sono arresti cardio- respiratori - L’indirizzo esatto e l’eventuale percorso per raggiungerlo Và ricordato che è ormai attivo in quasi tutte le zone il numero unico 118 per le chiamate di soccorso. Se la natura dell’infortunio lo permette si può trasportare con mezzo proprio l’infortunato al pronto soccorso più vicino. 36
  • 37. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 13.2.2 VALUTAZIONE APPROFONDITA In attesa dei mezzi di soccorso si può approfondire l’analisi dello stato dell’infortunato, valutando: - se respira normalmente; - se il cuore batte normalmente; - se sono presenti ferite evidenti; - se le pupille sono dilatate in maniere anomala - se la temperatura del corpo sale o scende bruscamente; - se ci sono ustioni estese; - se ci sono fratture; - se ha perso coscienza o è in stato confusionale - se ha ingerito prodotti venefici; - se ci sono segni di trauma cranici. Se sono presenti una o più di queste situazioni probabilmente l’infortunato è in serio pericolo di vita. Un vostro efficace intervento sino all’arrivo dei soccorsi potrebbe ridurre le conseguenze dell’infortunio. L’acquisizione delle nozioni elementari riportate nel presente manuale potrebbero diminuire le conseguenze dell’infortunio. La fase di valutazione dell’incidente è fondamentale e può essere utile ricostruire la scena dell’infortunio per aiutare i soccorritori nell’intervento. 37
  • 38. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 13.2.3 INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO Il primo soccorso si deve limitare a semplici manovre facili da ricordare e che non aggravino la situazione. In alcune circostanze è meglio “non fare” che “improvvisare”. Un soccorritore coscienzioso deve impedire che altri “improvvisati soccorritori” aggravino la situazione intervenendo a sproposito. Si riportano alcuni esempi di interventi da NON FARE:  NON muovere infortunati che potrebbero aver riportato fratture;  NON praticare somministrazioni di farmaci senza esplicita indicazione dell’infortunato (farmaci salvavita)  NON somministrare bevande o cibo  NON rimuovere vestiti in caso di ustione  NON somministrare bevande (latte o acqua) in caso di avvelenamento  NON tentare di estrarre le persone da auto incidentate a meno di serio pericolo (esplosione, incendio). Si DEVE FARE:  Mettere in posizione di sicurezza (se possibile)  Assistere la persona senza abbandonarla fino all’arrivo dei soccorsi  Slacciare indumenti che blocchino la respirazione  Coprire il corpo se la temperatura scende  Mettere in atto, compatibilmente con le proprie capacità le misure di primo soccorso. Attenzione prima di intervenire lavarsi accuratamente le mani e indossare guanti. Oltre la possibilità di infettare la ferita esiste la possibilità di essere infettati da virus tipo epatite o AIDS. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it I Diritti sono riservati e tutelati dalle Norme sulla proprietà intellettuale . Vietata la ING. FARELLA ANTONIO riproduzione e/o memorizzazione su Consulente in Sicurezza Sul Lavoro Tecnico Competente in materia acustica supporti magnetici neppure parzialmente senza l’esplicita autorizzazione del produttore che se ne riserva i diritti. 38