2. Riferimenti normativi
Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, articoli 25 32
Legge 17 dicembre 2012, n. 221
Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, articolo 9,
comma 16
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3. 1. La nozione e i requisiti
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4. La nozione di start up innovativa (1)
Start up innovativa
Forma giuridica
In attività da non
più di 48 mesi
Requisiti
obbligatori
comulativi
Servizi e prodotti
innovativi
Sede degli affari
in Italia
Valore delle
produzione <5 mil
Divieto di
distribuzione utili
Costituzione no
attraverso
operazioni
straordinarie
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5. La nozione di start up innovativa (2)
Start up innovativa
Spese R&S uguali
o superiori al 15%
maggiore valore
fra costo e valore
della produzione
Impiego di
personale
qualificato
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Requisiti
obbligatori
alternativi
Titolare di
privativa
industriale o
software
6. La nozione di start up innovativa (3)
• Forma giuridica
Deve essere una società
di capitali
Srl , spa, sapa, cooperativa di diritto italiano
Società europea, residente in Italia
le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate
su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione
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7. La nozione di start up innovativa (4)
• Attività
La società
Deve avere per oggetto (esclusivo o
prevalente) lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico.
Qualsiasi attività economica da cui possa discendere l’introduzione di nuovi
prodotti o servizi, nonché nuovi metodi per produrli, distribuirli o usarli
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8. La nozione di start up innovativa (5)
• Anzianità
La società
Deve essere costituita e svolgere attività
d’impresa da non più di 4 anni
La qualifica di start up innovativa ha natura temporanea fino a 4 anni dalla
costituzione
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9. La nozione di start up innovativa (6)
• Sede
La società
Deve avere la sede principale dei propri affari
e interessi in Italia
Sede effettiva : luogo in cui si svolge l’amministrazione e la direzione della
società
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10. La nozione di start up innovativa (7)
• Valore della produzione
La società
Non può avere un totale del valore della
produzione annua superiore a 5 mil.
La verifica del parametro deve essere condotta a partire dal secondo anno
di attività della società
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11. La nozione di start up innovativa (8)
• Utili
La società
Non distribuisce utili finché permane la
qualifica di start up innovativa
Questo requisito ha lo scopo di rafforzare la struttura patrimoniale della
società e di favorire l’investimento degli utili nella ricerca e sviluppo
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12. La nozione di start up innovativa (9)
• Non deve essere la continuazione di
un’impresa esistente
La società
Non deve essere costituita attraverso
un’operazione straordinaria (fusione,
scissione, cessione o affittto d’azienda)
Questo requisito ha lo scopo di rafforzare la struttura patrimoniale della
società e di favorire l’investimento degli utili nella ricerca e sviluppo
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13. La nozione di start up innovativa (10)
• Start up innovativa, inoltre, deve soddisfare almeno uno dei
seguenti criteri:
• sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore
al 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della
produzione;
• impiegare personale altamente qualificato per almeno:
– un terzo della propria forza lavoro ( se si tratta di dottorati , soggetti che frequentano un
dottorato o soggetti che hanno svolto attività di ricerca qualificata per almeno 3 anni);
– due terzi della propria forza lavoro ( se si tratta di soggetti con laurea magistrale)
• essere titolare o licenziataria o depositaria di diritti di privativa
industriale connessi alla propria attività ovvero sia titolare dei
diritti relativi ad un programma per elaboratore originario
registrato presso il Registro pubblico
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14. La start up a vocazione sociale
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15. Start up innovativa a vocazione sociale
• E’ una società che:
rientra nella definizione di start up innovativa
opera in via esclusiva nei settori indicati
dall'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 24
marzo 2006 n. 155
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16. I settori “sociali”
assistenza sociale
assistenza sanitaria
educazione, istruzione e formazione
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
valorizzazione del patrimonio culturale
turismo sociale
formazione universitaria e post-universitaria
ricerca ed erogazione di servizi culturali
formazione extra-scolastica
servizi strumentali alle imprese sociali
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17. Come si diventa start up
innovative?
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18. Il regime pubblicitario (1)
• Oltre al possesso dei requisiti, è necessaria
l’iscrizione in una sezione speciale del registro
delle imprese
L’iscrizione avviene automaticamente a seguito
della domanda in formato elettronico
La domanda deve essere accompagnata da una
specifica autodichiarazione che attesta il possesso
dei requisiti per essere start up innovativa
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19. Il regime pubblicitario (2)
• Ogni anno il legale rappresentante deve
attestare il mantenimento dei requisiti
necessari per il mantenimento della qualifica.
Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e
comunque entro 6 mesi dalla chiusura
dell’esercizio
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20. 2. Strumenti per favorire il
finanziamento delle start up
innovative
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21. 2.1 Misure per favorire la
raccolta di capitale di rischio
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22. Categorie speciali di quote
Start up innovative
Agevolazioni fiscali per gli
investitori
Il crowdfunding
Work for equity
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23. 2.2.1 La creazione di categorie
speciali di quote
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24. Creazione di categorie speciali di quote
Tenendo conto degli specifici interessi dei fondatori e
degli altri investitori a titolo di capitale di rischio è
possibile “emettere”:
categorie di quote fornite di diritti diversi;
categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o
che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non
proporzionale alla partecipazione da questi detenuta
ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o
subordinati al verificarsi di particolari condizioni non
meramente potestative.
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25. Creazione di categorie speciali di quote
Diritti in tema di
amministrazione
Potere di nominare
direttamente gli
organi di gestione
Diritto di covendita
Diritto di veto
Potere di rilasciare
autorizzazioni o pareri
Diritti in tema di utili
Percentuale
maggiorata di
dividendo
Diritto ad essere
soddisfatti in via
prioritaria
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Divieto di
patto leonino
Divieto di
remunerazio
ne svincolata
al risultato
d’esercizio
26. Creazione di categorie speciali di quote
• A differenza dei diritti particolari attribuiti ai
soci ai sensi dell’art. 2468
I diritti delle categorie speciali di quote non sono
da ricondurre alla figura del socio
La circolazione della quota non estingue il diritto
ad essa connesso che si trasferisce senza che sia
necessario il consenso unanime degli altri soci
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27. Creazione di categorie speciali di quote
fornite di diritti diversi
senza diritto di voto
quote speciali di
srl
con voto limitato
con voto non proporzionale
alla partecipazione
Con il venir meno della qualifica (a causa del decorso del periodo di 48 mesi o della
perdita anticipata di uno dei requisiti) la possibilità di emettere quote fornite di diritti
diversi non è più percorribile e le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai
sensi dei commi 2, 3 dell'articolo 26, mantengono efficacia soltanto limitatamente alle
quote di partecipazione sottoscritte in precedenza (Cfr. art. 31, comma 4).
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29. Il crowdfunding
• Le prime esperienze risalgono agli anni 90
donation-based
reward –based
Lending-based
Recentemente si è avuta la diffusione dei sistemi
equity -based
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30. Offerta al pubblico
start up innovative in
forma di srl
le quote di
partecipazione
possono essere oggetto di offerta al
pubblico di prodotti finanziari
La normativa
esclude questa
possibilità per le
srl normali
L’offerta al pubblico delle quote di start up innovative comporta l’applicazione
delle discipline speciali in tema di investimenti di natura finanziaria (art. 93 bis e
ss. del TUIF)
Solo per le offerte al pubblico realizzate attraverso portali on
line, vengono previsti obblighi informativi e di
comportamento semplificati
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31. Il crowdfunding
portale per la raccolta di
capitali per le imprese
start-up innovative
È la piattaforma online
che ha come finalità
esclusiva la facilitazione
della raccolta di capitale
di rischio da parte delle
start-up
innovative,
comprese le start-up a
vocazione sociale”
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32. Imprese d’investimento e
banche autorizzate ai servizi
d’investimento
Chi può gestire il
portale?
Soggetti iscritti nel registro
Consob
La Consob ha previsto una specifica disciplina per le offerte
condotte esclusivamente attraverso i portali per la raccolta di
capitali, al fine di tutelare gli investitori diversi dai clienti
professionali.
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34. Le agevolazioni fiscali (1)
Per gli anni 2013, 2014 e 2015, è prevista una normativa di favore, che
consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche, rispettivamente, di
detrarre dall’imposta o dedurre dal proprio reddito imponibile le somme
investite a titolo di capitale di rischio in start-up innovative, sia direttamente
che indirettamente per il tramite di investitori professionali specializzati in
questo tipo d’investimento.
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35. Le agevolazioni fiscali (2)
start up a vocazione
sociale
Perso
ne
fisiche
investim
enti
2013
2014
2015
detrazione
del
25%
start up ad alto valore
tecnologico in ambito
energetico
altre start up innovative
Investimenti
agevolati
indiretti
diretti
start up
OICR
specializzate
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detrazione
del 19%
36. Le agevolazioni fiscali (3)
Ai fini del calcolo della detrazione spettante, valgono le seguenti
regole:
l’investimento effettuato nel periodo d’imposta assume rilevanza fino
all’importo massimo di 500.000 euro;
non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al
contribuente;
qualora l’imposta non fosse capiente, l'ammontare, in tutto o in parte,
non detratto nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in
detrazione dall'Irpef nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
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37. Le agevolazioni fiscali (4)
start up a vocazione
sociale
Perso
ne
giuridi
che
investi
menti
2013
2014
2015
deduzion
e del
27%
start up ad alto valore
tecnologico in ambito
energetico
altre
start
innovative
up
deduzion
e del 20%
Anche in questo caso l'investimento può essere effettuato sia direttamente sia
indirettamente.
La differenza rispetto alle persone fisiche, è l’allargamento della platea dei soggetti che
possono essere veicolo dell’investimento indiretto: oltre agli OICR è prevista la figura
delle“società che investono prevalentemente in start up innovative”.
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38. Le agevolazioni fiscali (5)
Limitazioni
Al fine di evitare distorsioni del
sistema, inoltre, l’agevolazione
in esame non trova applicazione
nei confronti né delle imprese
start-up innovative né degli
OICR o di altre società che
investano prevalentemente in
imprese start-up innovative.
L’investimento
massimo deducibile non
può eccedere, in ciascun
periodo d'imposta,
l'importo di euro
1.800.000.
start up innovative
OICR
sono il “veicolo” per applicare l’agevolazione
non possono mai beneficiare dell’agevolazione
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società d’investimento
39. Le agevolazioni fiscali (6)
L’ultimo aspetto rilevante, riguarda, infine, il vincolo posto in capo all’investitore ai
fini del godimento dell’agevolazione.
Tanto per le persone fisiche che per le persone giuridiche viene previsto l’obbligo di
mantenere l’investimento nella start up innovativa per almeno due anni.
L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale
termine, comporta la decadenza dall’agevolazione, con le seguenti conseguenze:
•le persone fisiche dovranno restituire l'importo detratto, unitamente agli
interessi legali;
•le persone giuridiche dovranno recuperare a tassazione l'importo dedotto,
maggiorato degli interessi legali.
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40. Le agevolazioni fiscali (7)
Investitori
persone fisiche
Investitori
persone giuridiche
obbligo di mantenere l’investimento per almeno
due anni
In caso contrario
restituzione dei benefici fiscali + interessi legali
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42. Work for equity (1)
Il work for equity permette alla
start up innovativa di remunerare
una
collaborazione
esterna
consentendo al fornitore, in luogo
del pagamento della prestazione,
di diventare socio oppure titolare
di
strumenti
finanziari
partecipativi della società.
.
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In questo modo il
fornitore
si
assume
anch’egli
il
rischio
d’impresa,
senza
appesantire la situazione
finanziaria della società .
43. Work for equity (2)
•
le azioni, le quote e gli
strumenti finanziari
partecipativi emessi a
fronte dell'apporto di opere
e servizi ovvero di crediti
maturati a seguito della
prestazione di opere e
servizi, ivi inclusi quelli
professionali
non concorrono alla formazione del
reddito complessivo del soggetto
che effettua l'apporto
Ne consegue che il fornitore di servizi (avvocato, notaio, commercialista etc..) è
esentato dal pagamento delle imposte sul bene o servizio fornito (e
regolarmente fatturati), qualora, anziché ricevere in cambio un compenso in
denaro, riceva una quota di partecipazione al capitale della società.
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44. Work for equity (3)
Work for equity
apporto
opere e servizi
crediti per opere e
servizi
L’operazione non è assimilata al pagamento
della prestazione e quindi esclusa da tassazione
In deroga all'articolo 9 del Tuir, risultano esenti da qualsivoglia imposizione,
non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano:
•né al momento dell'ultimazione dell'opera o del servizio;
•né al momento della emissione delle azioni, quote ovvero degli
strumenti finanziari.
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45. 2.3 La raccolta di quasi capitale
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46. L’emissione di strumenti finanziari
partecipativi (1)
• A seguito dell'apporto da parte
dei soci o di terzi anche di opera
o servizi le start up in forma di
srl
•
• Possono emettere strumenti
finanziari forniti di diritti
patrimoniali o anche di diritti
amministrativi, escluso il voto
nelle decisioni dei soci ai sensi
degli articoli 2479 e 2479-bis del
codice civile.
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Viene estesa anche alla
start up innovativa in
forma di srl la
possibilità, prevista per
le spa, le cooperative e
le sapa, di emettere
strumenti finanziari
partecipativi.
47. L’emissione di strumenti finanziari
partecipativi (2)
• Gli strumenti finanziari partecipativi
non sono parti del capitale sociale.
Essi,
pertanto,
non
attribuiscono la qualità di socio
e presentano ampia elasticità
per quanto riguarda i diritti
attribuibili ai possessori.
A fronte dell’apporto, gli strumenti finanziari
partecipativi possono essere forniti di diritti
patrimoniali o (anche) di diritti amministrativi, con
esclusione però del diritto di voto, che rimane
riservato ai soli soci.
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48. L’emissione di strumenti finanziari
partecipativi (3)
start up innovativa in
forma di srl
strumenti finanziari partecipativi
Gli apporti non sono imputati al capitale sociale della
società
Possono essere costituiti da: denaro, beni , crediti, opere e
servizi
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49. 2.4 La raccolta di finanziamenti
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50. L’accesso al Fondo di garanzia (1)
• Le start up per potersi svilupparsi, oltre al capitale di
rischio, devono poter disporre di tutti gli strumenti e i
canali di finanziamento di un’azienda normale. Ad
esempio, una volta avviata l’impresa, risulta
fondamentale il finanziamento bancario del capitale
circolante.
• Per contribuire a rimediare a questo problema il
legislatore interviene sul sistema delle garanzie,
prevedendo azioni specifiche del Fondo centrale di
garanzia per le PMI a sostegno dell’acceso al credito
delle start up innovative.
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51. L’accesso al Fondo di garanzia (2)
La garanzia è concessa
a titolo gratuito
Start up innovative
Concessa senza
valutazione dei dati
contabili di bilancio se
il soggetto finanziatore
non acquisisce garanzie
Priorità d’istruttoria
Il fondo copre fino
all’80% dell’ammontare
dell’esposizione per
capitale, interessi,
contrattuali e di mora
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53. Le risorse umane
• Le risorse umane sono l'elemento critico di una start up innovativa.
• Per questo motivo il legislatore introduce una serie di norme volte a:
– facilitare il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato;
– facilitare l’accesso al credito d’imposta per l’assunzione di
personale altamente qualificato.
– favorire attraverso un regime di favore il ricorso ai piani di
incentivazione;
– favorire attraverso un regime di favore la pratica del work for
capital;
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55. Contratti a termine
• La start up può assumere personale con contratti a
tempo determinato della durata minima di 6 mesi e
massima di 36 mesi.
– All’interno di questo arco temporale, i contratti
possono essere anche di breve durata e rinnovati più
volte, senza soluzione di continuità.
– Dopo 36 mesi, il contratto può essere ulteriormente
rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12
mesi, e quindi fino ad arrivare a 48 mesi
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57. Retribuzione
• La retribuzione dei lavoratori è costituita:
– da una parte fissa che non può essere inferiore al
minimo tabellare
– da una parte variabile in relazione efficienza,
redditività, produttività o altri parametri
individuati dalle parti
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59. Credito d’imposta
• Alle start-up innovative viene riconosciuto un credito
d’imposta per personale altamente qualificato, assunto
a tempo indeterminato, compreso quello assunto
attraverso i contratti di apprendistato.
– L’assunzione determina per la start up un credito
d'imposta, pari al 35% del costo aziendale di tale
personale, nel limite massimo di 200mila euro
annui per impresa.
– Le start up innovative hanno un accesso prioritario
al credito d’imposta.
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61. Piani di stock option (1)
• Le start-up innovative possono remunerare i propri collaboratori
(amministratori, dipendenti, collaboratori) con stock option
• Con l’assegnazione gratuita di stock option (opzioni call), l’impresa
concede ai propri collaboratori il diritto ad acquistare azioni o quote
della società ad un prezzo predeterminato (strike price).
– Le stock option saranno esercitate se il prezzo d’esercizio è inferiore al
valore dell’azione o quota sottostante. In caso contrario le opzioni
perdono di ogni valore.
• I piani di stock option hanno l’obiettivo di vincolare una parte del
salario ai risultati dell’impresa, stimolando così i dipendenti ad
incrementare la propria produttività al fine di migliorare l’efficienza
e la redditività dell’impresa.
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62. Piani di stock option (2)
• Nelle start up innovative, il regime fiscale e contributivo
che si applica a questi strumenti è particolarmente
vantaggioso.
In caso di assegnazione agli
amministratori, ai dipendenti e ai
collaboratori continuativi delle start-up
innovative
di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o
strumenti finanziari nel contesto di un
piano di incentivazione
il reddito di lavoro derivante
dall’attribuzione di tali strumenti
finanziari o diritti non concorre alla
formazione del reddito imponibile
di tali soggetti ai fini sia fiscali che
contributivi.
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63. Piani di stock option (3)
Beneficiari
Piani
d’incentivazio
ni interessati
•gli amministratori;
•i lavoratori legati da un rapporto di lavoro dipendente,
anche se a tempo determinato o part-time;
•i collaboratori a progetto
contenuto molto ampio; ad esempio possono prevedere:
•la diretta assegnazione di strumenti finanziari (anche sotto
forma di cd. restricted stock);
•l’attribuzione di opzioni di sottoscrizione o acquisto di
strumenti finanziari;
•la promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro (le
cd. restricted stock unit).
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64. Piani di stock option (4)
l’esenzione è applicabile esclusivamente
con riferimento all'attribuzione di
azioni, quote, strumenti finanziari
partecipativi o diritti
emessi dalla start-up innovativa
con i quali i destinatari del piano
d’incentivazione intrattengono il
proprio rapporto di lavoro,
nonché di quelli emessi da
società direttamente controllate
da una start-up innovativa
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65. Piani di stock option (5)
Condizione
Violazione del divieto
gli strumenti finanziari o i diritti oggetto
del piano di stock option, non possono
essere successivamente riacquistati dalla
start-up
innovativa,
dalla
società
emittente o da qualsiasi soggetto che
direttamente controlla o è controllato
dalla start-up innovativa, ovvero è
controllato dallo stesso soggetto che
controlla la start-up innovativa.
il reddito di lavoro che non ha
previamente
concorso
alla
formazione del reddito imponibile
dei
suddetti
soggetti
è
assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene
la cessione.
A tale fine, rileva il valore che gli strumenti finanziari e i diritti rilevanti
avevano al momento dell’assegnazione o dell’esercizio e non il diverso
valore che tali strumenti finanziari e diritti avevano al momento della
cessione.
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66. 4. Percorso più rapido e meno
gravoso nel caso in cui la start up
non decolla
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67. Regime delle perdite d’esercizio (1)
Start up innovative
Le perdite hanno
ridotto il capitale di
oltre 1/3?
rinvio a nuovo delle perdite
si ha tempo fino al termine del
secondo esercizio successivo per
ricapitalizzare o deliberare la
riduzione del capitale sociale, se la
perdita non diminuisce a meno di
un terzo
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68. Regime delle perdite d’esercizio (2)
Start up innovative
Le perdite hanno ridotto il
capitale di oltre 1/3 e
intaccato il minimo legale ?
rinvio a nuovo delle perdite
si ha tempo fino al termine
dell’esercizio
successivo
per
ricapitalizzare, trasformare o sciogliere
la società, se il capitale non risulta
reintegrato al di sopra del minimo
legale
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69. Società di comodo
• Alle start up innovative non si applica la disciplina
in materia di società di comodo e in perdita
sistemica.
– Senza questa agevolazione, le start up innovative,
caratterizzate da investimenti significativi e
mancanza di ricavi nei primi anni di vita,
sarebbero state costrette a ricorrere all’ interpello
disapplicativo, peraltro non sempre accolto, per
non subire prelievi d’imposta su base presuntiva.
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70. Società di comodo (2)
Start up innovative
non si applicano
disciplina società di comodo
disciplina società in perdita
sistemtica
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71. Default
Start up innovative
non sono sottoposte a
Fallimento e liquidazione
coatta amministrativa
sono sottoposte esclusivamente ai procedimenti di
composizione della crisi da sovraindebitamento e di
liquidazione del patrimonio
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72. Default (2)
al fine di promuovere il fresh-start dello start-upper prevede,
che una volta decorsi dodici mesi dall’iscrizione nel registro
delle imprese del decreto di apertura della procedura
liquidatoria, i dati relativi ai soci della start-up innovativa non
siano più accessibili al pubblico ma, esclusivamente,
all’autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza; restano
pubblici soltanto i dati relativi alla società di capitali
assoggettata alla procedura.
Per impedire agevoli condotte elusive è prevista l’applicazione
della norma anche chi organizza in banche dati le medesime
informazioni relative ai soci.
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73. • Grazie per l’attenzione
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74. Sebastiano Di Diego è dottore commercialista e docente di Economia
e gestione del-le imprese presso l’Università di Camerino. Presidente
di Hepta consulenza e amministratore delgato di DM Partners, svolge
attività in ambito di M&A, pianificazione societaria e fi-scale.
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