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Dal 2013 nuovo contributo sui licenziamenti (ticket).

      Dal 2013 i datori di lavoro che licenziano i propri dipendenti, indipendentemente dalla
legittimità del licenziamento o meno, devono pagare un contributo aggiuntivo (ticket) all’INPS per
finanziare la nuova riforma degli ammortizzatori sociali (Aspi).
      L’importo del contributo è variabile in relazione all’anzianità di servizio.

Regole di applicazione:
   • sono soggetti tutti i datori di lavoro in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo
      indeterminato per licenziamento (per cause diverse dalle dimissioni)
   • si applica anche nel caso di recesso da parte del datore di lavoro alla fine dell’apprendistato.
   • Non si applica, fino al 31 dicembre 2016, nei soli casi in cui sia dovuto il contributo di ingresso
      alla mobilità i datori di lavoro sono esonerati a versare la tassa in questione.
   • per il biennio 2013-2015, il ticket non andrà versato nei seguenti casi: licenziamenti effettuati
      in conseguenza di cambi di appalto (regolamentati dai CCNL); interruzione di rapporto di
      lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle
      attività e chiusura del cantiere.

Quanto costa:
il ticket è pari al 41% del massimale mensile del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici
mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità' aziendale non sono
compresi i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato se il rapporto a termine è stato
trasformato a tempo indeterminato o se è avvenuta una riassunzione a tempo indeterminato entro
sei mesi dalla cessazione del rapporto a termine precedente.
Un licenziamento, dal 2013 comporta quindi una tassa (ticket) di importo variabile, compreso tra un
minimo di 459 euro e un massimo di 1.377 euro (41% di 1.119 x 1 o 2 o 3 anni di anzianità di
servizio).




                              Aumento aliquote gestione separata
       A decorrere dal 2013 le aliquote previste per la contribuzione alle gestione separata subiranno
un aumento. A regime, dal 2018, le aliquote saranno pari al 33,72% (dal 27,72% attuale) per gli
iscritti alla sola gestione separata e al 24% (dal 18% attuale) per gli iscritti ad altra gestione
contributiva obbligatoria.
• per gli iscritti alla sola gestione separata nel 2013 l’aliquota contributiva rimane ferma al 27,72%
• Per gli iscritti ad altre forme pensionistiche l’aliquota è del 20% già a partire dal 2013;




          C.so Garibaldi, 16 – 25122 Brescia Tel. 030/2400052- fax 030/2055317 – info@orasilavora.it - C.F. SLITMS73H17L424B – P.IVA 03545470175
 Iscritto n. 682 Ordine Consulenti del Lavoro di Brescia - Delegato BS01294FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro – Ag. per il Lavoro Aut. Min. 19009 del
                                                                           23/07/07
Aumento aliquote e novità in apprendistato
     A decorrere dal 2013 le aliquote previste per la contribuzione degli apprendisti aumentano del
1,61%, per effetto dell’estensione dell ASpI anche agli apprendisti.
     Dal 2013 il numero di apprendisti che è possibile assumere:
         • non può superare il rapporto 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in
            servizio presso il datore di lavoro che occupi più di 10 dipendenti;
         • resta il rapporto uno a uno per i datori di lavoro fino a 10 dipendenti;
         • per le imprese artigiane si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8
            agosto 1985, n. 443 (legge quadro sull’Artigianato);
         • se non vi fossero lavoratori qualificati, o ve ne fossero meno di tre, il datore di lavoro
            può comunque assumere fino a tre apprendisti.

      I datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a
dieci unità, possono effettuare una nuova assunzione di apprendisti solo se hanno mantenuto a
tempo indeterminato, nei 36 mesi precedenti, almeno il 30% degli apprendisti in forza (dal
18/07/2015 la percentuale di conferma sarà fissata nella misura del 50%)
      Dal computo sono esclusi gli apprendisti il cui rapporto sia cessato:
              • durante il periodo di prova;
              • per dimissioni dell’apprendista;
              • per licenziamento per giusta causa.

      Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia rispettato la predetta percentuale di conferma
ovvero non abbia confermato nessun apprendista è comunque concessa la possibilità di procedere
all’assunzione di un solo lavoratore con contratto di apprendistato.

     Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo
indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.



                            Aumento aliquote lavoratori a termine
A decorrere dal 2013, ai rapporti di lavoro subordinato a termine si applica un contributo
addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali (in pratica aumenta il costo contributivo del 1,40%).
Il contributo addizionale è escluso per i lavoratori a termine assunti:
     • in sostituzione di lavoratori assenti;
     • per attività stagionali contemplate nell’elenco di cui al DPR n.1525/63 (all.1) e per quelle
        previste dai CCNL.
      Nei limiti delle ultime sei mensilità il contributo addizionale e' restituito, successivamente al
decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo
indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con
contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del
precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle




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mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del
precedente rapporto di lavoro a termine.




       Aumento aliquote settori esclusi da disoccupazione
     A decorrere dal 2013, gradualmente e fino al 2017, vi sarà un aumento delle aliquote per il
finanziamento dell’Aspi, che a regime sarà del 1,61% della retribuzione imponibile.
     Di seguito si riportano alcuni aumenti della contribuzione dal 2013:
         • soci coop ex DPR 602/70 – terziario (impiegati e operai): + 0,32%
         • lavoratori dello spettacolo ex ENPALS: +0,32%




                                           ASPI (ex disoccupazione)

      A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori subordinati, anche soci lavoratori di cooperativa
e gli apprendisti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione spetta
un'indennità mensile di disoccupazione. Restano esclusi gli operai agricoli a tempo determinato o
indeterminato, per i quali restano in vigore le vecchie normative.

     L'indennità e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
     a) siano in stato di disoccupazione;
     b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel
biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione;
     c) possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli
ultimi dodici mesi (mini-ASpI).


      Sono esclusi dalla fruizione dell’ASpi i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per
dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia
intervenuta mediante accordo di conciliazione presso la DTL, laddove previsto.
      L’Aspi e' rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni,
comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per
il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
       L'indennità mensile e' pari al 75% della retribuzione mensile se quest’ultima non è superiore,
nel 2013, all'importo di 1.180 euro mensili (annualmente rivalutato); se superiore l’importo è
incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto
importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare il massimale mensile previsto.
      Dopo 6 mesi, l’Aspi si riduce del 15%, e dopo 12 mesi si riduce di un ulteriore 15%.




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Le nuove norme prevedono un graduale aumento della durata della prestazione, collegata all’età
anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, distribuito nell’arco
dei prossimi tre anni.

Nel periodo transitorio la durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti
termini:
a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013:
    • otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
    • dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;

b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014:
    • otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
    • dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a
        cinquantacinque anni;
    • quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei
        limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;

c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015:
    • dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
    • dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a
        cinquantacinque anni,
    • sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei
        limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

A regime, dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere
da tale data:
    a. per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l'indennità viene corrisposta per un
       periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a
       titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente la
       data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della
       prestazione;

     b. per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per
        un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi
        due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di
        disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione
        del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico della prestazione.

Si precisa che nelle ipotesi sopra descritte che abbiano una previsione di durata della prestazione
superiore ai dodici mesi, per determinare la durata stessa della prestazione nei limiti delle settimane
di contribuzione negli ultimi due anni, così come già precedentemente illustrato per il diritto, sono
utili tutte le settimane di contribuzione, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente
erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge
389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori
addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a
permanere le regole vigenti.




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La mini ASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di
contribuzione ma “ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato
luogo ad erogazione della prestazione”.


La nuova formulazione, facendo salve le specifiche direttive INPS, peraltro preannunciate con la
circolare n. 140/2012, sembrerebbe escludere le ipotesi legate al recesso per morte del lavoratore o
anche, quelle dovute al licenziamento per il raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione
di vecchiaia o a quella anticipata.




                                                        Computo Disabili
     Dal 2013 non rientrano nella base di computo i lavoratori con contratto a tempo determinato di
durata non superiore a sei mesi (precedentemente erano nove mesi).
     Ai fini del calcolo della base occupazionale i lavoratori a tempo determinato devono
essere computati pro quota (ad es. due lavoratori a tempo determinato impiegati anche
contestualmente per 6 mesi a tempo pieno vanno calcolati come una unità).




      Effetti fiscali della Riforma Fornero e Decreto Stabilità

Aumento detrazioni per figli a carico
Dal 2013 le detrazioni fiscali per figli a carico sono così variate:
    • da 800 a 950 per ogni figlio a carico di età superiore ai tre anni;
    • da 900 a 1.220 per ogni figlio minore di 3 anni;
    • da 220 a 400 per ogni figlio a carico portatore di handicap;


Si sottolinea che le detrazioni sono una diminuzione della tassazione. Si ricorda inoltre che la
detrazione spetta in proporzione al reddito percepito e l'applicazione del complesso rapporto
previsto dalla legge, il beneficio della detrazione diventa inversamente proporzionale al reddito
complessivo, fino a scomparire in presenza di redditi alti.
La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente
separati ovvero, in accordo, spetta al genitore con il reddito complessivo più elevato.




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Riduzione deducibilità dei costi delle autovetture
E’ stata modificata, dal 01/01/2013, la percentuale di deducibilità degli autoveicoli strumentali di
imprese e lavoratori autonomi e delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti,
collaboratori e amministratori, come di seguito riepilogato:

                 Percentuale di deducibilità                                    Fino al 31/12/2012                 Dal 01/01/2013
                 autovetture ad uso strumentale                                 40%                                20%
                 fringe benefit dipendenti                                      90%                                70%
                 autovetture ad uso strumentale per
                                                                                80%                                80%
                 agenti e rappresentanti
                 autovetture ad uso strumentale per
                                                                                100%                               100%
                 tassisti, autoscuole e autonoleggi


Inoltre si fa presente che:
• i limiti di deducibilità del costo per le autovetture rimane di €18.075,99 (€25.822,84 per gli
    agenti e rappresentanti di commercio);
• per le autovetture l'I.V.A. rimane deducibile per il 40% (e 60% indeducibile).

Franchigia deduzione della quota SSN € 40
Per effetto dell'introduzione della franchigia di € 40, le somme inferiori o uguali ad € 40 del
contributo al SSN incluse nelle polizze assicurative Auto non potranno essere dedotte come onere
deducibile in dichiarazione dei redditi. Se ne tenga conto anche al fine dei fringe benefit.




                                                           Estensione CIGS
Dal 1º gennaio 2013 possono ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, e quindi sono
obbligate a versare i relativi contributi (+1,20%), anche le seguenti imprese:
-       imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti;
-       agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
-       imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
-       imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
-       imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.



                          Lavoro occasionale accessorio (Voucher)
Dal 2013 il limite di reddito percepibile dal lavoratore in un anno solare mediante i voucher si riduce
da 5.000 a 3.000 euro netti.
Rimane invariato, invece, il limite di reddito annuo erogabile dallo stesso Committente allo stesso
lavoratore, pari a €2.000.




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Agevolazioni assunzioni over 50 e donne
Dal 1° gennaio 2013, al datore di lavoro spetta uno sgravio contributivo nella misura del 50% dei
contributi a suo carico per l’assunzione sia a tempo determinato che indeterminato che in
somministrazione di:
   • lavoratori con età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi;
   • donne di ogni età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in
       regioni individuate con apposito decreto (territori ammissibili ai finanziamenti Ue);
   • donne di ogni età, prive di impiego regolarmente retribuito da 24 mesi, ovunque residenti;

Lo sgravio spetta:
    • per 12 mesi in caso di assunzioni con contratto a termine o in somministrazione a tempo
       indeterminato; Lo sgravio viene prolungato a 18 mesi in caso di trasformazione a tempo
       indeterminato del contratto a termine;
    • per 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato.


Gli incentivi non spettano se:
•    l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo di legge o di CCNL, anche se il lavoratore viene
     utilizzato mediante contratto di somministrazione.
•    l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato, o
     cessato da un precedente rapporto a termine.
•    il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni
     dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la
     trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità
     sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure sia effettuata presso una diversa
     unità produttiva.
•    Il datore di lavoro che assume risulti in rapporto di collegamento o controllo o che presenti
     assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che nei sei mesi
     precedenti abbia licenziato gli stessi lavoratori oggetto dell’assunzione. In caso di
     somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore.


Ai fini delle determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, la riforma prevede il cumulo
dei periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
subordinato o somministrato. Il cumulo è escluso, invece, per le prestazioni in somministrazione
effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla
medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.




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DVR
        Il documento di valutazione dei rischi (DVR) effettuato mediante procedure standardizzate da
  datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, può essere redatto entro il termine (prorogato) al
  30 giugno 2013. Gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione
  dei rischi.




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    lavoro, bandi, agevolazioni e altro ancora seguici su:




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Novità Lavoro 2013

  • 1. Dal 2013 nuovo contributo sui licenziamenti (ticket). Dal 2013 i datori di lavoro che licenziano i propri dipendenti, indipendentemente dalla legittimità del licenziamento o meno, devono pagare un contributo aggiuntivo (ticket) all’INPS per finanziare la nuova riforma degli ammortizzatori sociali (Aspi). L’importo del contributo è variabile in relazione all’anzianità di servizio. Regole di applicazione: • sono soggetti tutti i datori di lavoro in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per licenziamento (per cause diverse dalle dimissioni) • si applica anche nel caso di recesso da parte del datore di lavoro alla fine dell’apprendistato. • Non si applica, fino al 31 dicembre 2016, nei soli casi in cui sia dovuto il contributo di ingresso alla mobilità i datori di lavoro sono esonerati a versare la tassa in questione. • per il biennio 2013-2015, il ticket non andrà versato nei seguenti casi: licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto (regolamentati dai CCNL); interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Quanto costa: il ticket è pari al 41% del massimale mensile del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità' aziendale non sono compresi i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato se il rapporto a termine è stato trasformato a tempo indeterminato o se è avvenuta una riassunzione a tempo indeterminato entro sei mesi dalla cessazione del rapporto a termine precedente. Un licenziamento, dal 2013 comporta quindi una tassa (ticket) di importo variabile, compreso tra un minimo di 459 euro e un massimo di 1.377 euro (41% di 1.119 x 1 o 2 o 3 anni di anzianità di servizio). Aumento aliquote gestione separata A decorrere dal 2013 le aliquote previste per la contribuzione alle gestione separata subiranno un aumento. A regime, dal 2018, le aliquote saranno pari al 33,72% (dal 27,72% attuale) per gli iscritti alla sola gestione separata e al 24% (dal 18% attuale) per gli iscritti ad altra gestione contributiva obbligatoria. • per gli iscritti alla sola gestione separata nel 2013 l’aliquota contributiva rimane ferma al 27,72% • Per gli iscritti ad altre forme pensionistiche l’aliquota è del 20% già a partire dal 2013; C.so Garibaldi, 16 – 25122 Brescia Tel. 030/2400052- fax 030/2055317 – info@orasilavora.it - C.F. SLITMS73H17L424B – P.IVA 03545470175 Iscritto n. 682 Ordine Consulenti del Lavoro di Brescia - Delegato BS01294FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro – Ag. per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/07
  • 2. Aumento aliquote e novità in apprendistato A decorrere dal 2013 le aliquote previste per la contribuzione degli apprendisti aumentano del 1,61%, per effetto dell’estensione dell ASpI anche agli apprendisti. Dal 2013 il numero di apprendisti che è possibile assumere: • non può superare il rapporto 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro che occupi più di 10 dipendenti; • resta il rapporto uno a uno per i datori di lavoro fino a 10 dipendenti; • per le imprese artigiane si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro sull’Artigianato); • se non vi fossero lavoratori qualificati, o ve ne fossero meno di tre, il datore di lavoro può comunque assumere fino a tre apprendisti. I datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a dieci unità, possono effettuare una nuova assunzione di apprendisti solo se hanno mantenuto a tempo indeterminato, nei 36 mesi precedenti, almeno il 30% degli apprendisti in forza (dal 18/07/2015 la percentuale di conferma sarà fissata nella misura del 50%) Dal computo sono esclusi gli apprendisti il cui rapporto sia cessato: • durante il periodo di prova; • per dimissioni dell’apprendista; • per licenziamento per giusta causa. Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia rispettato la predetta percentuale di conferma ovvero non abbia confermato nessun apprendista è comunque concessa la possibilità di procedere all’assunzione di un solo lavoratore con contratto di apprendistato. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Aumento aliquote lavoratori a termine A decorrere dal 2013, ai rapporti di lavoro subordinato a termine si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (in pratica aumenta il costo contributivo del 1,40%). Il contributo addizionale è escluso per i lavoratori a termine assunti: • in sostituzione di lavoratori assenti; • per attività stagionali contemplate nell’elenco di cui al DPR n.1525/63 (all.1) e per quelle previste dai CCNL. Nei limiti delle ultime sei mensilità il contributo addizionale e' restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle C.so Garibaldi, 16 – 25122 Brescia Tel. 030/2400052- fax 030/2055317 – info@orasilavora.it - C.F. SLITMS73H17L424B – P.IVA 03545470175 Iscritto n. 682 Ordine Consulenti del Lavoro di Brescia - Delegato BS01294FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro – Ag. per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/07
  • 3. mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. Aumento aliquote settori esclusi da disoccupazione A decorrere dal 2013, gradualmente e fino al 2017, vi sarà un aumento delle aliquote per il finanziamento dell’Aspi, che a regime sarà del 1,61% della retribuzione imponibile. Di seguito si riportano alcuni aumenti della contribuzione dal 2013: • soci coop ex DPR 602/70 – terziario (impiegati e operai): + 0,32% • lavoratori dello spettacolo ex ENPALS: +0,32% ASPI (ex disoccupazione) A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori subordinati, anche soci lavoratori di cooperativa e gli apprendisti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione spetta un'indennità mensile di disoccupazione. Restano esclusi gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali restano in vigore le vecchie normative. L'indennità e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione; b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione; c) possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi (mini-ASpI). Sono esclusi dalla fruizione dell’ASpi i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta mediante accordo di conciliazione presso la DTL, laddove previsto. L’Aspi e' rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. L'indennità mensile e' pari al 75% della retribuzione mensile se quest’ultima non è superiore, nel 2013, all'importo di 1.180 euro mensili (annualmente rivalutato); se superiore l’importo è incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare il massimale mensile previsto. Dopo 6 mesi, l’Aspi si riduce del 15%, e dopo 12 mesi si riduce di un ulteriore 15%. C.so Garibaldi, 16 – 25122 Brescia Tel. 030/2400052- fax 030/2055317 – info@orasilavora.it - C.F. SLITMS73H17L424B – P.IVA 03545470175 Iscritto n. 682 Ordine Consulenti del Lavoro di Brescia - Delegato BS01294FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro – Ag. per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/07
  • 4. Le nuove norme prevedono un graduale aumento della durata della prestazione, collegata all’età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, distribuito nell’arco dei prossimi tre anni. Nel periodo transitorio la durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini: a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013: • otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni; • dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni; b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014: • otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni; • dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni; • quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni; c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015: • dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni; • dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, • sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni. A regime, dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da tale data: a. per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della prestazione; b. per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico della prestazione. Si precisa che nelle ipotesi sopra descritte che abbiano una previsione di durata della prestazione superiore ai dodici mesi, per determinare la durata stessa della prestazione nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, così come già precedentemente illustrato per il diritto, sono utili tutte le settimane di contribuzione, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti. C.so Garibaldi, 16 – 25122 Brescia Tel. 030/2400052- fax 030/2055317 – info@orasilavora.it - C.F. SLITMS73H17L424B – P.IVA 03545470175 Iscritto n. 682 Ordine Consulenti del Lavoro di Brescia - Delegato BS01294FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro – Ag. per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/07
  • 5. La mini ASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione ma “ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione”. La nuova formulazione, facendo salve le specifiche direttive INPS, peraltro preannunciate con la circolare n. 140/2012, sembrerebbe escludere le ipotesi legate al recesso per morte del lavoratore o anche, quelle dovute al licenziamento per il raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata. Computo Disabili Dal 2013 non rientrano nella base di computo i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi (precedentemente erano nove mesi). Ai fini del calcolo della base occupazionale i lavoratori a tempo determinato devono essere computati pro quota (ad es. due lavoratori a tempo determinato impiegati anche contestualmente per 6 mesi a tempo pieno vanno calcolati come una unità). Effetti fiscali della Riforma Fornero e Decreto Stabilità Aumento detrazioni per figli a carico Dal 2013 le detrazioni fiscali per figli a carico sono così variate: • da 800 a 950 per ogni figlio a carico di età superiore ai tre anni; • da 900 a 1.220 per ogni figlio minore di 3 anni; • da 220 a 400 per ogni figlio a carico portatore di handicap; Si sottolinea che le detrazioni sono una diminuzione della tassazione. Si ricorda inoltre che la detrazione spetta in proporzione al reddito percepito e l'applicazione del complesso rapporto previsto dalla legge, il beneficio della detrazione diventa inversamente proporzionale al reddito complessivo, fino a scomparire in presenza di redditi alti. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, in accordo, spetta al genitore con il reddito complessivo più elevato. C.so Garibaldi, 16 – 25122 Brescia Tel. 030/2400052- fax 030/2055317 – info@orasilavora.it - C.F. SLITMS73H17L424B – P.IVA 03545470175 Iscritto n. 682 Ordine Consulenti del Lavoro di Brescia - Delegato BS01294FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro – Ag. per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/07
  • 6. Riduzione deducibilità dei costi delle autovetture E’ stata modificata, dal 01/01/2013, la percentuale di deducibilità degli autoveicoli strumentali di imprese e lavoratori autonomi e delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, collaboratori e amministratori, come di seguito riepilogato: Percentuale di deducibilità Fino al 31/12/2012 Dal 01/01/2013 autovetture ad uso strumentale 40% 20% fringe benefit dipendenti 90% 70% autovetture ad uso strumentale per 80% 80% agenti e rappresentanti autovetture ad uso strumentale per 100% 100% tassisti, autoscuole e autonoleggi Inoltre si fa presente che: • i limiti di deducibilità del costo per le autovetture rimane di €18.075,99 (€25.822,84 per gli agenti e rappresentanti di commercio); • per le autovetture l'I.V.A. rimane deducibile per il 40% (e 60% indeducibile). Franchigia deduzione della quota SSN € 40 Per effetto dell'introduzione della franchigia di € 40, le somme inferiori o uguali ad € 40 del contributo al SSN incluse nelle polizze assicurative Auto non potranno essere dedotte come onere deducibile in dichiarazione dei redditi. Se ne tenga conto anche al fine dei fringe benefit. Estensione CIGS Dal 1º gennaio 2013 possono ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, e quindi sono obbligate a versare i relativi contributi (+1,20%), anche le seguenti imprese: - imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti; - agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti; - imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; - imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; - imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti. Lavoro occasionale accessorio (Voucher) Dal 2013 il limite di reddito percepibile dal lavoratore in un anno solare mediante i voucher si riduce da 5.000 a 3.000 euro netti. Rimane invariato, invece, il limite di reddito annuo erogabile dallo stesso Committente allo stesso lavoratore, pari a €2.000. C.so Garibaldi, 16 – 25122 Brescia Tel. 030/2400052- fax 030/2055317 – info@orasilavora.it - C.F. SLITMS73H17L424B – P.IVA 03545470175 Iscritto n. 682 Ordine Consulenti del Lavoro di Brescia - Delegato BS01294FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro – Ag. per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/07
  • 7. Agevolazioni assunzioni over 50 e donne Dal 1° gennaio 2013, al datore di lavoro spetta uno sgravio contributivo nella misura del 50% dei contributi a suo carico per l’assunzione sia a tempo determinato che indeterminato che in somministrazione di: • lavoratori con età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi; • donne di ogni età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni individuate con apposito decreto (territori ammissibili ai finanziamenti Ue); • donne di ogni età, prive di impiego regolarmente retribuito da 24 mesi, ovunque residenti; Lo sgravio spetta: • per 12 mesi in caso di assunzioni con contratto a termine o in somministrazione a tempo indeterminato; Lo sgravio viene prolungato a 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine; • per 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato. Gli incentivi non spettano se: • l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo di legge o di CCNL, anche se il lavoratore viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. • l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato, o cessato da un precedente rapporto a termine. • il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure sia effettuata presso una diversa unità produttiva. • Il datore di lavoro che assume risulti in rapporto di collegamento o controllo o che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che nei sei mesi precedenti abbia licenziato gli stessi lavoratori oggetto dell’assunzione. In caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore. Ai fini delle determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, la riforma prevede il cumulo dei periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Il cumulo è escluso, invece, per le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. C.so Garibaldi, 16 – 25122 Brescia Tel. 030/2400052- fax 030/2055317 – info@orasilavora.it - C.F. SLITMS73H17L424B – P.IVA 03545470175 Iscritto n. 682 Ordine Consulenti del Lavoro di Brescia - Delegato BS01294FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro – Ag. per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/07
  • 8. DVR Il documento di valutazione dei rischi (DVR) effettuato mediante procedure standardizzate da datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, può essere redatto entro il termine (prorogato) al 30 giugno 2013. Gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Per aggiornamenti in materia di novità legislative, offerte di lavoro, bandi, agevolazioni e altro ancora seguici su: C.so Garibaldi, 16 – 25122 Brescia Tel. 030/2400052- fax 030/ 2055317 – info@orasilavora.it - C.F. SLITMS73H17L424B – P.IVA 0354 5470175 Iscritto n. 682 Ordine Consulenti del Lavoro di Brescia - De legato BS01294FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro – Ag. p er il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/07