2. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
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3. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
CAPO VI
I BENI E I DIRITTI REALI
SEZ. I - LE COSE, I BENI E I DIRITTI REALI IN GENERALE
Le cose e i beni: la nozione di bene è meno vasta di quella di oggetto di diritto, che
può anche essere una relazione personale, un comportamento o un servizio.
Art. 810: âsono beni le cose che possono formare oggetto di dirittiâ.
La cosa è ciò che occupa uno spazio o che agisce sui sensi ed anche tutto ciò che ha
vita unicamente nel mondo dello spirito. Il bene si riferisce sempre alla cosa, ma non
tutte le cose sono beni (beni immateriali). Le res corporales hanno spesso una
relazione giuridica con lo spazio.
Patrimonio: è lâinsieme dei rapporti giuridici con diretta rilevanza economica di cui
una persona sia titolare; è composto di diritti ed obblighi aventi il proprio oggetto;
ogni persona ha un suo patrimonio; a volte la legge stacca alcuni beni da altri,
formando un patrimonio separato.
Il patrimonio autonomo si considera almeno temporaneamente collegato ad un
soggetto al quale non si riconosce una distinta capacitĂ giuridica. Le res in
patrimonio sono le cose che attualmente fanno parte del patrimonio di qualcuno, res
extra patrimonium il contrario. Unâaltra distinzione è fra le res in commercio e le res
extra commercium per indicare cose che sono o non sono suscettibili di rapporti
giuridici. Sono in commercio e fuori dal patrimonio le cose di nessuno (res nullius) e
le cose che sono state abbandonate (res derelictae animo derelinquendi). Non sono
invece fuori patrimonio le cose smarrite, perchĂŠ non câè stata rinunzia al diritto sopra
le stesse; cosicchÊ se vengono ritrovate il titolare può rivendicarne la proprietà . Sono
fuori commercio le c.d. res communes omnium e cioè: i beni in quantità superiore ai
bisogni della societĂ (aria, acqua del mare), le cose che il diritto vieta costituiscano
oggetto di rapporti giuridici (beni demaniali).
Beni immobili: sono per natura tutte le cose che non si possono trasportare da un
luogo ad un altro senza alterarne la consistenza, e quindi oltre al suolo, tutte le cose
che naturalmente o artificialmente fanno corpo con il suolo (art. 812). I diritti reali
che li riguardano sono sottoposti al regime immobiliare. Per la forma, lâart. 1350
richiede lâatto scritto per la validitĂ delle principali convenzioni che si riferiscono ai
diritti reali immobiliari. La pubblicitĂ si attua con la trascrizione; sono suscettibili di
ipoteca.
Beni mobili: la categoria è determinata per esclusione; infatti sono mobili tutti i beni
che non rientrano nella categoria degli immobili (art. 812); i negozi su tali beni sono
di regola a forma libera. La garanzia su un bene mobile si costituisce in pegno. Non è
ammessa la tutela possessoria per i beni mobili
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4. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
Cose specifiche e generiche: la prima è una data cosa individuata (species), cosa
generica è qualsiasi cosa di un dato tipo (genus). Se lâobbligazione di dare è generica,
il debitore deve consegnare al creditore una cosa rientrante nel genere indicato, ma
non inferiore alla media (art. 1178), nellâipotesi di cosa specifica, il debitore deve
dare esattamente la cosa di cui si tratta, anche se questa sia di qualitĂ scadente.
Cose fungibili o infungibili: quando le cose sono identiche o si valutano tali per
utilitĂ o valore si considerano fungibili. Rientrano in questa categoria tutte le cose
che vengono considerate a peso, numero o misura (ad es. il denaro). Il concetto di
fungibilitĂ o infungibilitĂ si applica anche ai fatti umani, per es. nelle obbligazioni.
La fungibilità non è propria solo delle cose generiche.
Cose consumabili ed inconsumabili: sono consumabili il denaro, i commestibili, le
bevande etc. Inconsumabili sono le cose che si prestano ad utilizzazioni ripetute. La
qualificazione corrisponde allâuso normale a cui è destinata la cosa. Lâimportanza
della distinzione sta nellâusufrutto: per le prime, lâusufruttuario può servirsene
secondo lâuso al quale sono destinate e alla fine dellâusufrutto le restituisce nello
stato in cui si troveranno (art. 916); per le seconde, lâusufruttuario ha sĂŹ il diritto di
servirsene, ma con lâobbligo di pagare, al termine dellâusufrutto, il valore della loro
consistenza iniziale (quasi usufrutto, art. 995)
Cose divisibili ed indivisibili: in senso giuridico sono divisibili quelle cose che
possono essere frazionate in parti omogenee, con il risultato che la parte si
differenzia dal tutto solo per la minor quantitĂ ed il proporzionale minor valore, e non
per la sua qualità o per la funzione a cui il bene è destinato.
Con questa indivisibilitĂ per natura esiste unâindivisibilitĂ per legge, che è stabilita in
relazione alla rilevanza sociale ed allâuso cui è destinato il bene (art. 1112), ad es.
sono indivisibili le parti in comune di un condominio; câè anche una indivisibilitĂ
convenzionale, quando le parti considerano indivisibile una prestazione che per
natura è divisibile (art. 1316).
Cose semplici: sono quelle che costituiscono un tutto unitario, nel quale la fusione
degli elementi che la compongono è cosÏ perfetta che questi ultimi hanno perduto la
loro individualitĂ ; e quella che empiricamente non appare composta.
Cose composte: sono quelle che risultano da piĂš elementi che conservano la loro
individualitĂ materiale. Lâelemento decisivo è dato dalla complementaritĂ
economica, nella quale ogni componente perde la sua individualitĂ . Lâunità è data
dalla funzione cui è destinato il bene.
AccessorietĂ : il rapporto di connessione per accessorietĂ si riferisce a cose che
conservano la loro individualitĂ materialmente differenziata senza fondersi nellâunitĂ
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5. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
di elementi complementari. Ci sono due tipi di connessione tra cosa principale ed
accessoria:
ď incorporazione: si ha quando una cosa viene naturalmente o artificialmente
compenetrata in unâaltra anche a scopo solo transitorio. Suo presupposto è
lâappartenenza di entrambe le cose alla stessa persona. Si aggiunge una cosa
allâaltra per completarla. La cosa incorporata perde la propria oggettivitĂ
economica e giuridica (ad es.: un bene mobile incorporato in uno immobile deve
considerarsi immobile);
ď la pertinenza (art. 817): consiste in un legame economico e giuridico per cui una
cosa è destinata in modo durevole al servizio o allâornamento di unâaltra. Questo
tipo di legame sorge nel momento della destinazione fatta in modo durevole. Câè
una pertinenza agraria, industriale, navale, etc. Eâ necessaria la volontĂ del
proprietario della cosa principale. Le pertinenze, dato che conservano piena
individualitĂ , possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (art.
818).
Le universalitĂ : sono costituite da una pluralitĂ di cose autonome che conservano la
loro distinta identitĂ , ma che sono unificate in vista di una particolare valutazione
fatta dai soggetti che ne dispongono, sono anche dette collettive. Possono essere:
universitates facti, chiamate dal codice universalitĂ di mobili, sono complessi di cose
omogenee che appartengono alla stessa persona, lâunificazione è data dalla
destinazione unitaria in vista di una comune funzione, ogni elemento conserva il suo
essere di cosa semplice; universitas iuris: universalitĂ di diritto, costituito da piĂš
rapporti giuridici considerati unitariamente, la pluralità dei rapporti è ridotta ad
unâunitĂ per volontĂ di legge senza che vi sia un nesso economico e senza la
necessitĂ di unâaggregazione materiale fra i suoi elementi eterogenei, comprende
anche elementi passivi, vi possono far parte anche beni mobili ed immobili.
Art. 816: âle universalitĂ sono una pluralitĂ di cose autonome materialmente e
giuridicamente distinte tra di loroâ.
Frutti naturali: provengono direttamente dalla cosa, sono tali i prodotti agricoli, parti
degli animali, prodotti di miniere e cave (art. 820). Fanno parte della cosa fino a che
non avviene la separazione che segue il momento dellâacquisto della proprietĂ sui
frutti per colui che abbia diritto agli stessi senza essere il proprietario della cosa. Il
possessore in buona fede fa suoi i frutti separati fino al giorno della domanda
giudiziale.
Frutti civili: sono quelli che si traggono dalla cosa come corrispettivo del godimento
che altri ne abbia, per es. gli interessi di capitali. Si acquistano de diem in diem.
I frutti possono formare oggetto di distinti rapporti ed atti giuridici.
Il regime particolare di alcuni beni: ai beni mobili registrati viene applicato un
criterio particolare per le alienazioni, la costituzione di garanzia e la pubblicitĂ simile
a quello per gli immobili.
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6. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
A regime particolare sono sottoposti anche beni appartenenti allo Stato e agli enti
pubblici; questi beni fanno parte o del demanio - composto di beni che sono destinati
a servizi pubblici etc; costituisce una proprietĂ pubblica incommerciabile, questi beni
non sono oggetto di ipoteca o di possesso privato - oppure del patrimonio dello Stato,
vi fanno parte tutti i beni che non fanno parte del demanio, può essere indisponibile
(ad es. foreste, cave) o disponibile, per esclusione lo sono tutti quei beni che non
sono destinati ad interesse pubblico.
Un bene demaniale può passare al patrimonio dello Stato o degli altri enti pubblici
territoriali, quando cessa la destinazione che è propria del demanio.
I diritti sulle cose: diritto reale per eccellenza è la proprietà , ma ci sono altri diritti,
limitati rispetto a questa, importanti, questi si dividono in diritti di godimento (ad es.
enfiteusi) e diritti di garanzia (ad es. ipoteca).
SEZ. II - LA PROPRIETAâ
Il contenuto del diritto di proprietĂ : lâart. 42 della Costituzione riconosce e garantisce
la proprietĂ privata. Ha una funzione sociale e si concretizza in unâattribuzione
esclusiva di un bene al titolare del diritto, in quanto affermazione di libertĂ .
Art. 832: âil proprietario ha diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno
ed esclusivo, entro i limiti e con lâosservanza degli obblighi stabiliti dallâordinamento
giuridicoâ.
Si richiede lâosservanza degli obblighi connessi con lâesercizio della proprietĂ , chi ha
il diritto di proprietĂ assume anche degli obblighi verso la societĂ costituita.
Per il carattere di pienezza del diritto di proprietà - che non è somma, ma sintesi di
facoltĂ - tutto rientra in ciò che è lecito: lâassenza e la forza del mio diritto si vedono
quando ci sia unâaltra persona che voglia usare per conto suo il bene che è mio, allora
sĂŹ che io la posso escludere. Il diritto di godere si esprime nellâaspetto dinamico
come diritto sui frutti del fondo, solo quando lâoggetto del negozio è a sua
disposizione lâatto è concretamente efficace. La pienezza riguarda il contenuto
normale del diritto; ci sono a volte limiti al godimento e al potere di disporre, questi
però sono visti con disfavore dalla legge. Es. ne è lo ius aedificandi, questa facoltĂ
spetta sÏ al proprietario, ma non ipso iure, in quanto è richiesta una concessione.
La proprietĂ esiste anche se mancano alcuni degli elementi che ne formano il
contenuto normale, ha in sĂŠ il carattere dellâelasticitĂ , fenomeno che comprende un
indeterminato numero di facoltĂ .
Eâ un diritto completo in quanto il proprietario può fare quello che crede senza però
recare danno agli altri. Sono proibiti gli atti emulativi (art. 833), con i quali il
proprietario verrebbe ad abusare del potere riconosciuto dalla legge e vada a
danneggiare gli altri.
La proprietà non è frazionabile, se talune facoltà che ne formano parzialmente il
contenuto passano ad altri soggetti, non si tratta di una della proprietĂ che viene a
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7. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
staccarsi.
Molto diffusa è la multiproprietà , che è un diritto di comproprietà perpetuo in capo
ad ogni contitolare ed è regolabile secondo le norme della comunione e del
condominio.
Eâ un diritto esclusivo (ius excludendi omnes alios): per far dichiarare inesistenti le
pretese di un terzo, basta che il proprietario dimostri la sua proprietĂ tramite lâazione
negatoria (art. 949). EsclusivitĂ vuol dire anche che sulla stessa cosa non possono
esistere piĂš diritti di proprietĂ . Il diritto di proprietĂ e lâazione diretta a farlo valere
(rivendica) non sono soggetti a prescrizione estintiva.
Estensione della proprietĂ immobiliare: il diritto sul terreno si estende anche al
sottosuolo, lâesercizio di questo diritto è limitato quando viene meno lâinteresse (art.
840). La zona in profondità a cui si estende il diritto non è determinabile a priori: di
regola è quella prima parte di terreno che è utilizzabile per lâattivitĂ agraria e per gli
edifici.
Discorso simile viene fatto per lo spazio sovrastante, la proprietĂ immobiliare ha per
oggetto uno spazio; tutto ciò che si trova in quello spazio è oggetto di proprietà come
proiezione dello stesso diritto di base, compreso il soprassuolo, in funzione, però,
dellâinteresse economico.
I vincoli del diritto pubblico: in maniera sempre crescente l proprietà privata è
limitata dallâinteresse pubblico. Lâespropriazione per pubblico interesse è prevista sia
dallâart. 42 della Costituzione sia dallâart. 834 del Codice. Tra i limiti di diritto
pubblico vanno ricordati quelli nel campo della proprietĂ fondiaria e quelle c.d.
servitĂš militari.
Limiti nellâinteresse privato e rapporto di vicinato: la regola è che ognuno può fare
quello che vuole nei suoi confini; purchÊ ciò non comporti una limitazione alla stessa
libertà del vicino. per quanto riguarda le immissioni (ad es. fumo) è stabilito il
criterio generale della normale tollerabilitĂ . Le norme dei limiti legali di buon
vicinato hanno carattere preventivo e si applicano indipendentemente dallâesistenza
di un danno; questi limiti non sono soggetti a prescrizione, sono reciproci, e quindi
senza corrispettivo, e tutelabili per mezzo dellâazione negatoria.
Quando i regolamenti sono esplicazione delle norme sulla distanza delle costruzioni
(art. 873), danno diritto di ottenere, oltre al risarcimento, la riduzione in pristino;
quando invece lâillegittimitĂ dipende dallâinosservanza di una norma, e tende ad
attuare finalitĂ di interesse generale, il diritto del privato si limita al risarcimento
(art. 872).
Distanze tra costruzioni: distanze legali sono imposte per le costruzioni, le
piantagioni, gli scavi, etc. per ragioni di interesse pubblico nei riguardi ad es. di
ferrovie, strade nazionali.
Art. 873: âtra edificio ed edificio si deve rispettare una distanza di almeno tre metriâ.
I regolamenti comunali possono di solito fissano limiti maggiori, ma mai distanze
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8. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
inferiori (art. 878). La norma non si applica ai muri di cinta. La legge concede al
proprietario confinante una facoltà di scelta: può ottenere la comunione del muro
(art. 875), oppure può costruire in aderenza (art. 877). Per pozzi, cisterne e buche
ecologiche la distanza deve essere almeno di due metri dal confine (art. 889); per
fossi e canali deve essere pari almeno alla profonditĂ massima dello scavo (art. 891).
Per le piantagioni: 3 m per gli alberi di alto fusto, uno e mezzo per gli alberi con
tronco di altezza inferiore ai 3 m, mezzo m per viti, siepi ed arbusti fruttiferi (art.
892). Il vicino può costringere il proprietario a tagliare i rami dellâalbero che
sporgano oltre il confine.
Apertura di luci e vedute: per aprire le luci non occorre rispettare distanze dal fondo
del vicino; le luci, dette di tolleranza, possono essere chiuse dal vicino che voglia
usare del diritto di chiedere la comunione del muro. I requisiti che la finestra deve
rispettare per essere aperte come luce sono elencati allâart. 901. Per aprire vedute
occorre la distanza di un metro e mezzo dal fondo vicino; una volta acquistato il
diritto di aprirle il proprietario del fondo non può portare alcuna sua costruzione a
una distanza minore di 3 m.
I diritti sulle acque: il proprietario deve fare in modo che le acque piovane vadano a
scolare nel proprio terreno. Bisogna distinguere tra:
ď acque pubbliche: sono demaniali (art. 822), ma lâutilizzazione e la gestione è
affidata alle regioni; esiste in ogni prefettura un elenco delle acque pubbliche,
lâiscrizione è fatta in base ad un duplice criteri: dellâimportanza del loro sviluppo
e dellâattitudine a soddisfare un pubblico generale interesse;
ď acque private: sono poche; si tratta di un bene di natura speciale; le norme che
disciplinano le acque private sono diverse se si tratta di
- acque sotterranee: esiste un diritto di sfruttamento che consiste nel portarle
in superficie, non possono essere sfruttate illimitatamente;
- acque superficiali (art. 909): il proprietario del suolo ha diritto di
utilizzare le acque in esso esistenti; non si può cambiare il corso delle acque se si
danneggiano altri fondi.
Miniere: offrono di solito materiali rari e preziosi, è lo Stato che rilascia permessi per
la ricerca e che riconosce diritti di godimento, sotto forma di concessioni.
Cave e torbiere. presentano maggiore facilitĂ di lavoro perchĂŠ il materiale da estrarre
affiora dal suolo. La materia è regolata da legislazioni regionali; di regola sono
oggetto di proprietĂ privata.
La comunione e il condominio: sappiamo che non possono esistere dei diritti di
proprietĂ sullo stesso bene, ma di uno stesso diritto possono essere titolari piĂš
soggetti assieme, e nulla vieta che anche la proprietĂ appartenga
contemporaneamente a piĂš persone, caso del condominio. Ogni condomino ha diritto
ad una quota ideale. La divisione ha carattere dichiarativa.
La comunione può essere: volontaria, quando nasce per accordo tra i partecipanti,
legale (o forzosa), se il suo titolo è nella legge, oppure incidentale, quando sorge per
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9. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
circostanze fortuite.
Fonte principale per la disciplina del rapporto è la volontà delle parti.
Ogni partecipante può usare per conto suo il bene comune, anche modificandolo per
trarne maggior possibilitĂ di godimento, purchĂŠ non si leda lâugual diritto degli altri
(art. 1102); può disporre dl suo diritto alienando la quota o cedendola ad altri (art.
1103), può chiedere lo scioglimento della comunione (art. 1111); gode degli utili e
partecipa alle spese in proporzione della sua quota. Lâamministrazione è attribuita
alla collettivitĂ ; a maggioranza essi deliberano per lâordinaria amministrazione, per i
fatti che eccedono questâultima occorrono i 2/3 dellâassemblea. La facoltĂ di alienare
è attribuita ad ogni partecipante che può esercitarla solo per la sua quota. Per
lâalienazione dellâintero bene comune ci vuole una deliberazione unanime. La
comunione si scioglie solo con la divisione della somma ricavata dalla vendita della
cosa stessa.
Condominio negli edifici: accanto alla proprietĂ spettante a ciascuno sul proprio
piano esiste una comunione forzosa di tutti i condomini su alcune parti del bene,
come il tetto e i muri maestri. Non ammette divisione e non è possibile la rinunzia
del condominio. La partecipazione a ciò che è proprietà comune è proporzionale al
valore della parte di piena proprietĂ . Il condominio, sia come comunione di case, sia
come ente di gestione, mira ad assicurare il buon funzionamento della situazione di
compenetrazione di diritti comuni ed individuali. Lâassemblea nomina un
amministratore, se i condomini sono piĂš di quattro, che dura in carica 1 anno, ma
lâassemblea può revocarlo. Se i condomini sono piĂš di dieci è obbligatorio stabilire
un regolamento.
SEZ. III - IL POSSESSO
Oggetto del possesso possono essere tutti i beni, mobili o immobili, nella relativa
tutela non sono compresi i beni demaniali.
Il possesso non è un diritto, non va infatti confuso con il ius possidendi, che è una
facoltĂ del proprietario, ma uno stato di fatto cui sono connesse numerose ed
importanti conseguenze giuridiche: il proprietario, quindi, ha, in quanto tale, il ius
possidendi, se è pure in possesso del bene, avrà altresÏ il ius possessionis, può
ottenere una difesa dal semplice stato di fatto. Esiste il compossesso tra piĂš soggetti
che esercitano insieme il possesso su di uno stesso bene.
Possesso e detenzione: lâart. 1140 definisce il possesso come un potere sulla cosa che
si manifesta in unâattivitĂ corrispondente allâesercizio in concreto di proprietĂ o di un
altro diritto reale. Eâ detto possesso dei diritti lâesercizio in concreto di un diritto
corrispondente a un diverso diritto reale sulla cosa altrui.
Eâ formato da due elementi: il corpus (relazione materiale con il bene) e lâanimus
(intenzione di tenere quella determinata cosa).
Si ha detenzione quando manca lâanimus di esercitare la proprietĂ o altro diritto sulla
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10. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
cosa; nei confronti della cosa esiste lâimplicito riconoscimento di una pertinente
posizione altrui e, in qualche caso, di una propria dipendenza da quella. Si avrĂ
detenzione e non possesso in chi tiene la cosa: a) nellâinteresse altrui a causa di un
rapporto di dipendenza; b) nellâinteresse altrui a titolo di amicizia; c) nellâinteresse
altrui per lâadempimento di una propria obbligazione; d) nellâinteresse proprio per
esercitare un diritto personale su cosa altrui. La legge presume il possesso in chi tiene
la cosa, mentre la detenzione va provata (art. 1141).
Acquisto, perdita e successione del possesso: il possesso si può acquistare
originariamente, cioè senza una trasmissione da parte di altri; non costituiscono
fondamento per il possesso gli atti che si compiono per lâaltrui tolleranza, ad es. per
cortesia (art. 1144).
PiÚ frequenti, però, sono i modi di acquisto derivativi, quali la consegna e la
successione. La prima può essere: effettiva quando materialmente si trasferisce il
posesso della cosa; simbolica, che si attua con il passaggio dei documenti della cosa;
consensuale o quando il vecchio possessore trasferisce ad altri il diritto a possedere,
conservando la detenzione (constitutum possessorium) o quando chi deteneva la cosa
a nome altrui in seguito ad accordo ne acquista il possesso a nome proprio (traditio
brevi manu).
Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore (art. 1143).
La successione nel possesso si attua a favore del solo erede ed avviene di diritto
senza interruzione. Il possesso passa ipso iure allâerede cosĂŹ comâera al de cuius.
La perdita del possesso avviene per il venir meno di uno o di tutti e due gli elementi
che la compongono (corpus e animus).
Possesso ad usucapionem: per lâusucapione e per lâesercizio dellâazione di
manutenzione, il possesso deve essere pacifico e pubblico; si chiede la continuitĂ - il
possesso non è continuo se egli ha abbandonato il bene - e la non interruzione, non ci
deve essere stata cioè azione di terzi.
Il possesso di buona fede: è quello di chi possiede ignorando di ledere lâaltrui diritto
(art. 1147); detta ignoranza non deve dipendere da grave negligenza (artt. 1147 e
535); si presume fino a prova contraria; è sufficiente la buona fede iniziale; si divide
in soggettiva (o psicologica), quando si basa su uno stato di ignoranza della
situazione giuridica, ed oggettiva (o etica), che è richiesta come dovere di
comportamento. Riguardo ai frutti prodotti dal bene che è oggetto di restituzione, in
seguito ad azione del proprietario avente diritto, si distingue se:
ď il possesso era in buona fede: il possessore fa suoi i frutti naturali fino al giorno in
cui il proprietario ha proposto la domanda giudiziale e quelli civili maturati fino
allo stesso giorno; egli deve restituire i frutti percetti o percipiendi nel periodo che
va dalla proposta della domanda alla restituzione della cosa (art. 1148);
ď il possesso era in mala fede: il possessore risponde per tutti i frutti percepiti o
percipiendi, dovendoli restituire in natura o nel loro valore.
Il possessore di buona fede ha un diritto di ritenzione sulla cosa che era in suo
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11. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
possesso (art. 1152).
Art. 1153: in tema di proprietĂ immobiliare questo articolo stabilisce dei requisiti: a)
deve esserci acquisto del possesso; b) deve esistere un titolo idoneo a trasferire la
proprietĂ ; c) lâacquisto deve essere fatto in buona fede nel momento della
trasmissione del possesso. Questâart. non si applica alle universalitĂ di beni mobili,
nĂŠ ai beni mobili registrati (art. 1156). Il possesso di buona fede produce lâacquisto
immediato del diritto sul bene, libero da qualunque peso (art. 1153). Se manca il
titolo, che è un negozio, il possessore di buona fede potrà acquistare il diritto per
mezzo dellâusucapione (art. 1161).
La difesa del possesso: per questa il possessore può intervenire immediatamente
mentre dura lâoffesa agendo per legittima difesa, oppure ha a disposizione due
speciali azioni possessorie competenti al possessore in quanto tale:
ď azione di reintegrazione (o di spoglio): compete a qualunque possessore o anche
detentore; viene concessa solo contro atti di privazione del possesso violenti o
clandestini compiuti con lâanimus spoliandi; va proposta entro lâanno dallo
spoglio o dal giorno in cui è stato scoperto; la restituzione è ordinata dal giudice
senza dilazione;
ď azione di manutenzione: è concessa solo al possessore di un bene immobile o di
una universalitĂ di mobili (art. 1170); il possessore deve avere i requisiti del
possesso ad usucapionem e deve durare dal almeno un anno; va proposta con
ricorso al pretore entro un anno dallâavvenuta turbativa, mira alla manutenzione
del possesso, chiedendosi al giudice lâimmediata cessazione delle molestie; le
turbative o le molestie di cui sopra possono essere di fatto o di diritto.
SEZ. IV - ACQUISTO E DIFESA DELLA PROPRIETAâ
I modi di acquisto: si distinguono in originari e derivativi.
ď Titolo originario: quando a fondamento del diritto di proprietĂ non si trova la
derivazione dal diritto di un precedente titolare.
ď Titolo derivativo: si attua mediante trasmissione o successione di diritti dallâuno
allâaltro soggetto.
La distinzione è molto importante, infatti, ad es., il principio nemo plus iuris ad
alium transferre potest quam ipse habet si applica solo ai modi di acquisto originari.
Essenziale presupposto per la difesa della proprietà è la dimostrazione da parte di chi
la pretende di averne un titolo.
Lâoccupazione: è possibile solo per i beni mobili, infatti i beni immobili non sono
mai res nullius, se non sono proprietĂ di privati, spettano al patrimonio dello Stato
(art. 827). Consiste nel materiale impossessamento della cosa, accompagnato
dallâintenzione di farla propria. Si possono occupare quelle cose che non sono di
proprietĂ di nessuno, o perchĂŠ non lo sono mai state oppure perchĂŠ abbandonate.
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12. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
Lâinvenzione: le cose smarrite non possono essere occupate semplicemente come
abbandonate: lo smarrire non implica perdita della proprietĂ . Il ritrovatore, che non
conosce il proprietario, deve consegnare la cosa al sindaco del luogo (art. 927 ss),
che renderĂ nota la consegna con la pubblicazione. Il proprietario sarĂ tenuto a
ripagare il ritrovatore se questi lo richiede. Trascorso un anno se il proprietario non si
è presentato, la cosa è del ritrovatore.
Il tesoro (art. 932) è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui
nessuno può provare di essere proprietario. Se la cosa è ritrovata in un fondo o in un
mobile altrui, si fa a metĂ .
Lâusucapione: con il passaggi del tempo le situazioni si consolidano, sia in senso
positivo, in quanto lâesercizio di fatto diventa diritto (usucapione), sia in senso
negativo, in quanto il mancato esercizio di un diritto ha per conseguenza la sua
perdita (prescrizione). Nel primo lâaccento è posto sullâinteresse che il soggetto per
lungo tempo ha dimostrato di avere per la cosa. Il diritto di proprietà è
imprescrittibile (art. 948) e tendenzialmente perpetuo, si perde però di fronte a chi
abbia il titolo per usucapione. Come per la prescrizione, presupposto dellâusucapione
è lâinerzia del titolare. Elemento primo è il possesso, non è richiesta necessariamente
la buona fede. Per usucapire la proprietĂ il possesso devâessere a titolo di proprietĂ ,
cioè con lâanimus rem sibi habendi. Non sono usucapibili i beni demaniali.
Il periodo normale per acquistare la proprietĂ su beni immobili (art. 1158) o
universalitĂ di beni mobili (art. 1160) è di 20 anni. Sempre per gli immobili câè
unâusucapione decennale a favore di chi abbia acquistato il possesso in buona fede,
in forza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietĂ . Questo
titolo deve essere trascritto, e dalla data della trascrizione decorre il decennio (art.
1159). Per le universalitĂ di beni mobili lâusucapione è decennale quando il possesso
si fonda su di un acquisto in buona fede con titolo idoneo (art. 1160). Per i beni
mobili lâusucapione si attua in 20 anni se il possesso sia stato acquistato in malafede,
in 10 anni se in buona fede ma manchi il titolo.
Circa le cause di impedimento, sospensione o interruzione si applicano i principi
generali adottati per la prescrizione. Eâ particolarmente rilevante tener presente che
nellâusucapione ordinaria ventennale per gli immobili non si applicano, riguardo al
terzo possessore, nĂŠ le cause di sospensione (art. 2942) nĂŠ lâimpedimento derivante
da condizione o termine (art. 1166).
Lâusucapione è interrotta di fatto quando il possessore è privato del possesso per oltre
1 anno (art. 1167).
Accessione, unione e commistione: sono modi di acquisto a titolo originario. Tutte e
tre si fanno rientrare nel concetto di accessione intesa come espansione della
proprietĂ . Lâaccessione deriva da un atto umano o da un evento naturale: ci può
essere un immobile che si unisce ad un altro immobile, o può essere di un mobile ad
un immobile (art. 934), o, infine, di un mobile ad un altro mobile (art. 939). La
specificazione è un fenomeno analogo allâaccessione solo che lâoggetto che viene
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13. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
aggiunto alla cosa è il lavoro, per cui la cosa non si accresce ma si trasforma.
Azioni a difesa della proprietĂ : sono dette anche petitorie e sono quattro:
ď rivendicazione: ha lo scopo di far conseguire al proprietario il possesso definitivo
della cosa con ogni suo incremento, viene esercitata da chi si pretende
proprietario, e non sia in possesso del bene, è imprescrittibile;
ď negatoria: ha lo scopo di tutelare la pienezza del diritto di proprietĂ sulla cosa, si
esercita solo contro le molestie cui corrisponda la pretesa di un diritto, è
sufficiente che il proprietario dia la prova del suo dominio;
ď azioni di confine: sono due:
1) di regolamento di confini: presuppone lâincertezza dei confini, si tratta
di unâazione con carattere duplice, nella quale entrambe le parti hanno
unâanaloga reciproca posizione di pretesa e di difesa; in caso di mancanza di
elementi il giudice dovrĂ attenersi alle mappe catastali (art. 950);
2) apposizione di termini: viene intentata dal proprietario quando si vuole
apporre segno materiale del confine, ha lo stesso duplice carattere della precedente,
è di competenza del pretore.
Azioni di nunciazione: spettano sia al possessore in quanto tale sia anche al titolare
del diritto, che abbia o no il possesso della cosa; sono due: denunzia di nuova opera,
diretta a impedire pericoli o limitazioni di godimento della cosa in seguito a nuove
attivitĂ da altri intraprese sul fondo vicino, e denunzia di danno temuto (art. 1172),
diretta contro il pericolo di danno grave e prossimo, derivante da un edificio, albero o
altre cose inanimate che siano però già esistenti sul fondo vicino.
SEZ. VI - LA PROPRIETAâ SUPERFICIARIA, LâENFITEUSI
La proprietĂ superficiaria: se ne parla perchĂŠ, quando viene a costruirsi il bene di
proprietĂ separata nel fondo altrui, il diritto di superficie si incorpora con la proprietĂ
dello stesso bene.
Enfiteusi: si ha quando il proprietario cede ad altri il godimento di un immobile, con
lâobbligo di pagare un canone e di migliorare il fondo. La costituzione fatta in
perpetuo o per lungo tempo. Il limite minimo è di 20 anni (art. 958) Può essere
costituita per contratto, per testamento o per usucapione.
Ci sono due soggetti che hanno entrambi obblighi e dritti: il proprietario che concede
agli altri il fondo (detto concedente) e colui che riceve il fondo (detto enfiteuta).
Lâenfiteuta deve migliorare il fondo (art. 960), deve pagare al concedente un canone
periodico, o in danaro o in natura e deve fare una ricognizione del diritto del
concedente (art. 969).
Importante per lâenfiteuta è il diritto di affrancazione o riscatto (art. 971), che
consiste nella facoltĂ di diventare proprietario puro e semplice del fondo.
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14. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
Lâenfiteuta perde il diritto per non uso durante 20 anni (art. 970) e per devoluzione,
che consiste nel diritto che il concedente ha di riavere il fondo libero quando
lâenfiteuta non adempie ai suoi obblighi. Lâenfiteusi, come diritto parziario, si
estingue per confusione, quando, per qualsiasi motivo, il concedente diventi anche
enfiteuta o questâultimo acquisti il dominio diretto.
Usi civici: sono diritti spettanti sulla proprietĂ altrui, sia pubblica che privata, a una
collettivitĂ di persone; sono considerati diritti collettivi di carattere pubblico e come
tali sono essenzialmente inalienabili e imprescrittibili.
Oneri reali: è ogni prestazione a carattere periodico che è dovuta dal soggetto solo in
quanto è nel godimento di un bene e consiste nel dare o nel fare qualche cosa. Il
rapporto con la cosa non è solo il mezzo per determinare la persona che deve fare la
prestazione; nellâonere reale il collegamento con la cosa costituisce lâunico titolo
dellâobbligo di prestazione.. Si estingue per il perimento o per lâabbandono del
fondo. Es. ne sono il censo, il canone enfiteutico.
SEZ. VII - I DIRITTI REALI SULLA COSA ALTRUI. LE SERVITUâ
Diritti limitati o parziari: non hanno lo stesso contenuto pieno ed esclusione della
proprietà ; la loro essenza non è una parte del diritto di proprietà , che rimane a questi
superiore; tutti questi diritti sono diritti reali, come diritti patrimoniali assoluti (erga
omnes).
Diritto di seguito: proprio di tutti i diritti reali su cosa altrui, appunto perchĂŠ seguono
la cosa.
I diritti sulla cosa altrui si distinguono in:
ď diritti di garanzia (pegno ed ipoteca): consistono nel vincolo giuridico cui è
assoggettata la cosa per la garanzia a vantaggio di un creditore e si fondano sul
valore di scambio della cosa;
ď diritti di godimento (servitĂš e usufrutto): conferiscono al titolare un ampio potere
sulla cosa e sono costituiti a favore di una persona determinata o di un soggetto
proprietario di un fondo.
I diritti reali su cosa altrui sono unicamente quelli tipici, previsti e regolati dalla
legge. Ad es. il tipo regolato è la servitÚ e non la singola servitÚ.
Le caratteristiche comuni: i diritti reali sopra la cosa altrui si esercitano senza
bisogno che il proprietario faccia alcunchĂŠ, il suo atteggiamento deve consistere in
un sopportare, lasciar fare o in un non fare. Una volta che i diritti parziari sulla cosa
lâaltrui non abbiano piĂš un proprio distinto titolare, si estinguono completamente.
La confusione (o consolidazione) si ha quando proprietĂ ed usufrutto si riuniscono
nella stessa persona, è una caratteristica causa di estinzione. Altra caratteristica dei
diritti reali parziali è che si estinguono anche per non uso ventennale. La servitÚ si
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15. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
può alienare solo insieme con la proprietà del fondo dominante.
La difesa di questi diritti è accordata con lâazione confessoria, che si esercita da chi
pretende di avere il diritto reale sulla cosa altrui contro il proprietario o contro chi ne
contesti lâesercizio.
Le servitĂš: lâart. 1027 la definisce come un peso, cioè come limitazione imposta al
godimento di un fondo, per lâutilitĂ di altro fondo appartenente ad altro proprietario.
Per utilitĂ si intende non solo un vantaggio economico, ma anche una maggiore
comoditĂ (art. 1028). Il contenuto delle servitĂš si concreta sempre nel vantaggio per
un fondo e nella restrizione di godimento per un altro fondo. Il proprietario che
subisce la servitÚ viene limitato nei suoi poteri. La servitÚ è costituita a vantaggio del
proprietario del fondo dominante contro una corrispondente limitazione nel diritto
del proprietario del fondo servente. La soggezione del fondo servente consiste in un
sopportare o in un non fare, ai quali corrisponde dalla parte del fondo dominante, un
ius habendi o facendi o prohibendi.
Altri requisiti sono: vicinanza dei fondi, per permettere utilitĂ diretta e perpetua
causa, deve cioè corrispondere ad una durevole utilità per il fondo dominante anche
se non è destinata ad essere perpetua.
Le caratteristiche giuridiche sono: lâinscindibilitĂ , cioè la servitĂš forma un tuttâuno
inscindibile con il fondo, e lâindivisibilitĂ , cioè non può essere acquistata, esercitata o
perduta se non interamente.
ServitĂš apparenti e non: sono apparenti quelle al cui esercizio sono destinate opere
visibili e permanenti; la caratteristica principale è lâesistenza di segni visibili, cioè
opere artificiali o tracce naturali; es. di servitĂš non apparenti: servitĂš di attingere
acqua o di pascolo.
ServitĂš continue: sono quelle per il cui esercizio non è necessario il fatto dellâuomo,
possono essere apparenti e non.
ServitĂš discontinue: sono quelle per il cui esercizio è necessaria lâattivitĂ dellâuomo,
anchâesse possono essere apparenti e non.
ServitĂš positive: sono quelle per le quali il fondo servente deve sopportare lâattivitĂ
del proprietario del fondo dominante.
ServitĂš negative: a causa delle quali viene proibito al proprietario del fondo servente
di esercitare una delle facoltĂ normalmente contenute nel suo diritto di proprietĂ .
ServitĂš coattive o legali: hanno la loro fonte nel comando legislativo. Sono previste
nellâipotesi nelle quali la legge attribuisce al proprietario il diritto di ottenere la
costituzione di una servitÚ coattivamente, cioè senza bisogno del consenso di chi la
deve subire (art. 1032). Non devono essere confuse con i limiti del buon vicinato,
perchĂŠ nelle servitĂš mancano la reciprocitĂ , la gratuitĂ , la nascita automatica e poi
perchÊ sono sempre poste a vantaggio di un fondo, mentre ciò non si può dire per
tutti gli altri limiti legali. AffinchÊ sorga la servitÚ è necessario che il diritto venga
determinato e attuato in concreto, cioè con un accordo, o quando le parti non si
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16. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
mettono dâaccordo, per mezzo di sentenza del giudice. Il proprietario del fondo
servente ha diritto a una indennitĂ .
Sono servitĂš coattive:
ď il passaggio coattivo (art. 1051 ss): limitazione del diritto che ha il proprietario di
escludere altre persone dal suo fondo; questo si deve concedere in tre ipotesi:
quando un fondo si trova tra due proprietĂ altrui e non ha una via dâaccesso sulla
strada pubblica, o quando la servitĂš è diretta allâampliamento del passaggio
esistente per far transitare autoveicoli, o quando un nuovo passaggio è concesso
nellâinteresse generale dellâagricoltura e dellâindustria;
ď la somministrazione coattiva di acqua (art. 1049 ss): è unâapplicazione di un
principio di solidarietĂ : il fondo deve fornire solo lâacqua che eccede ai suoi
bisogni e nella misura massima delle esigenze indispensabili del fondo
dominante;
ď acquedotto coattivo (art. 1033 ss): consiste nel diritto di far passare le acque
proprie attraverso fondi altrui.
ServitĂš volontarie: sono costituite per effetto di un atto di parte o per usucapione.
Possono costituirsi per titolo, cioè per contratto o testamento (art. 1058), questo
devâessere in forma scritta (art. 1350) e il titolo va sempre trascritto. Le servitĂš non
apparenti si costituiscono soltanto per titolo; quelle apparenti possono acquistarsi
anche per usucapione, per la quale valgono tutte le regole generali, e per destinazione
del padre di famiglia (art. 1061).
Lâesercizio e lâestinzione delle servitĂš: le norme per la servitĂš, contente nel codice,
hanno valore dispositivo. (art. 1063). Con lâacquisto della servitĂš si acquistano tutte
le facoltĂ accessorie per il suo esercizio. La servitĂš va usata in modo da soddisfare il
bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente (art. 1065).
Le servitĂš si estinguono per rinunzia, per scadenza del termine, per il verificarsi della
condizione risolutiva, per abbandono del fondo servente, per impossibilitĂ dâuso, per
confusione, per prescrizione (quando non se ne usi per ventâanni, secondo lâart.
1073).
SEZ. VIII - LâUSUFRUTTO, LâUSO E LâABITAZIONE
Definizione: frase tipica quando si parla di usufrutto è âususfructus est ius aliens
rebus utendi fruendi, salva rerum substantiaâ. Lâusufruttuario ha il diritto di usare e
di godere della cosa, ma non ha il diritto alla consumazione. La conservazione della
cosa non va intesa in senso materiale, ma deve far riferimento al criterio economico-
sociale della destinazione. Il proprietario del bene che è oggetto di usufrutto si
chiama nudo proprietario. In nessun caso la durata dellâusufrutto può eccedere la vita
dellâusufruttuario e lâusufrutto a favore di persona giuridica non può durare piĂš di 30
anni (art. 979). Lâart. 698 vieta lâusufrutto successivo, nel senso che il diritto
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17. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
sâintende estinto alla morte del primo chiamato.
Eâ un diritto reale, in quanto diritto che il soggetto ha direttamente sulla cosa,
appartenente alla categoria dei diritti di godimento sulla cosa altrui. Lâusufruttuario si
distingue dal conduttore, perchĂŠ il primo a difesa del suo diritto ha unâactio in rem,
ha il possesso, la prescrizione per non uso del suo diritto dura 20 anni, inoltre
lâusufrutto può essere sottoposto ad ipoteca. Si costituisce per volontĂ dellâuomo -
con atto tra vivi, o mortis causa - oppure per usucapione. A volte può costituirsi per
legge (usufrutto legale).
Oggetto: qualunque bene, mobile o immobile, può formare oggetto di usufrutto. Per
le cose consumabili la legge stabilisce che lâusufruttuario ne acquista la proprietĂ e al
termine dellâusufrutto sarĂ obbligato a pagarne il valore o consegnare altrettante cose
della medesima specie e qualitĂ (c.d. quasi usufrutto). Per le cose deteriorabili,
lâusufruttuario le utilizzerĂ secondo lo scopo al quale sono destinate e le restituirĂ poi
nello stato in cui si troveranno alla fine dellâusufrutto (art. 995). Per le universitas
iuris, lâusufruttuario è tenuto a pagare le annualitĂ e gli interesse dei debiti di cui il
complesso sia gravato, specialmente se si tratta di ereditĂ (art. 1010).
I diritti inerenti: lâusufruttuario ha il diritto di ottenere il possesso della cosa (art.
982) nello stato in cui si trova (art. 1002), fa suoi i frutti civili e naturali, può vendere
(art. 980) o ipotecare il suo diritto (art. 2810). Il nudo proprietario può alienare o
ipotecare la nuda proprietà , può esigere il pagamento degli interessi delle spese per
riparazioni straordinarie.
Obblighi nascenti: lâusufruttuario deve compiere a sue spese lâinventario e dare
idonea garanzia (art. 1002), deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (art
1001), deve custodire il bene ed amminstrarlo (art. 1004), deve consegnare la cosa
cessato lâusufrutto (art. 1001). Il nudo proprietario deve pagare i carichi posti sulla
proprietĂ e deve fare le riparazioni straordinarie.
Estinzione: lâusufrutto si estingue per: non uso ventennale, confusione, morte
dellâusufruttuario, allo scadere dei 30 anni se persona giuridica, totale deperimento
della cosa (art. 1014), grave abuso da parte dellâusufruttuario che ha alienato il bene
o che lo ha deteriorato (art. 1015).
Lâuso e lâabitazione: il primo è una specie di usufrutto limitato, i diritti dellâusuario è
limitato ad una modica perceptio, oltre al godimento naturale del bene egli ha diritto
solo alle rendite che gli forniscono i mezzi necessari alla vita sua e della propria
famiglia (art. 1021).
Lâabitazione, invece, è una particolaritĂ di uso che ha per oggetto una casa adibita
appunto ad abitazione per il titolare del diritto stesso; consiste nel solo diritto si
abitare direttamente la casa o lâappartamento che ne è oggetto, godimento che è
riconosciuto al solo titolare e ai membri della sua famiglia (art. 1022).
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18. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
CAPO VII
I DIRITTI DI OBBLIGAZIONE
SEZ. IX - I CONTRATTI IN GENERALE
Art. 1321: âil contratto è lâaccordo di due o piĂš parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimonialeâ.
I soggetti devono rispettare tanto i comandi imposti dalla legge (eteronomia), quanto
i precetti che essi stessi hanno volontariamente stabilito (autonomia).
Le parti possono seguire uno degli schemi previsti e regolati dalla legge (contratti
nominati o tipici), ma possono anche concludere contratti che non trovano
unâespressa disciplina nella legge (contratti innominati o atipici); però a volte i
contratti rappresentano la riunione in un unico atto di elementi di piĂš tipi contrattuali,
implicando una pluralitĂ di cause oltre ad una pluralitĂ di prestazioni (contratti misti).
Gli elementi e i requisiti del contratto: art. 1325: âi requisiti del contratto sono:
lâaccordo delle parti, la causa, lâoggetto e la forma quando è prescrittaâ.
Il contratto si forma quando câè il consenso di tutte le parti; consenso che consiste in
un accordo che si è venuto determinando tra i soggetti dopo trattative liberamente
condotte o altre volte in una semplice adesione.
In linea di massima è escluso il contratto con se stesso (art. 1395).
La formazione del consenso e la perfezione del contratto: alla base della formazione
del consenso troviamo sempre:
ď la proposta: dichiarazione di volontĂ che contiene tutti gli elementi del contratto,
emessa manifestando unâintenzione di obbligarsi (deve dirigersi ad un
destinatario);
ď lâaccettazione: dichiarazione diretta al proponente; essa deve essere definitiva,
incondizionata e pienamente conforme alla proposta.
Tra proposta ed accettazione deve esistere una direzione allo stesso fine.
Art. 1326: âil contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha
conoscenza dellâaccettazione dellâaltra parteâ, sempre che prima dellâaccettazione la
proposta non sia stata ritirata dallâofferente.
Art. 1335: âproposta, accettazione, loro revoca e ogni altra dichiarazione recettizia si
reputano conosciute nel momento in cui giungono allâindirizzo del destinatario, se
questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nellâimpossibilitĂ di averne
notiziaâ.
Nei contratti che richiedono una forma scritta, tanto la proposta quanto lâaccettazione
devono essere redatte per iscritto.
La proposta può essere fatta con unâofferta al pubblico, che contenga tutti gli
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19. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
elementi del contratto alla cui conclusione è diretta (art. 1336). Se mancano questi
elementi non si ha proposta, ma invito a fare delle proposte, Lâofferta al pubblico non
si può revocare come si revoca la proposta fatta individualmente.
NB: la proposta può essere revocata anche dopo lâaccettazione, se la revoca è fatta
prima che lâaccettazione sia conosciuta, ma se nel frattempo lâaccettante ha
intrapreso in buona fede lâesecuzione del contratto, ha diritto ai c.d. interessi
negativi; lâaccettazione può essere revocata senza responsabilitĂ solo se la revoca
giunga a conoscenza del proponente prima dellâaccettazione.
Eâ irrevocabile per legge la proposta di ogni contratto che importi obbligazioni a
carico del solo proponente: è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte
alla quale è destinata (art. 1333).
La revoca della proposta, o dellâaccettazione, rientrano nel normale libero
svolgimento della contrattazione; questa talvolta costituisce unâipotesi di culpa in
contrahendo: quando il soggetto si è comportato in mala fede deve risarcire il danno
(art. 1337).
Contratto preliminare: con questo i soggetti si impegnano a stringere
successivamente un dato rapporto tra loro, è un vero contratto dal quale sorgono
obbligazioni per le parti.
NB: non deve essere confuso con un altro contratto, molto diffuso nella pratica, detto
anche compromesso, che è un contratto definitivo (preliminare improprio) di
immediata efficacia, con lâimpegno di riprodurre il consenso in una forma
particolare.
Art. 1351: âil contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la
legge prescrive per il contratto definitivoâ.
Buona fede e responsabilità precontrattuale: alla base di ogni contratto è richiesta
sempre la buona fede in contrahendo, come si è visto nelle obbligazioni.
Art. 1337: âle parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del
contratto, devono comportarsi secondo buona fedeâ.
Anche nella fase preparatoria non bisogna comportarsi scorrettamente altrimenti si
incorre nella responsabilitĂ precontrattuale; questa si fa rientrare nella categoria della
responsabilitĂ extracontrattuale, perchĂŠ trova fondamento nella violazione di un
generale dovere di condotta.
Il risarcimento del danno subito dal contraente nelle ipotesi di attivitĂ fatta svolgere
ad es. con il miraggio di una contrattazione non seriamente ingaggiata, viene limitato
ai c.d. interessi negativi, che corrispondono alla diminuzione patrimoniale che il
soggetto non avrebbe subito se non avesse contratto.
Oggetto del contratto: questo e oggetto dellâobbligazione sono concetti assai vicini
tra loro. Quando lâobbligazione deriva da contratto, oggetto della prestazione e
oggetto del contratto hanno riferimento allo stesso bene. Non si deve dimenticare la
differenza tra impossibilitĂ originaria dellâoggetto che importa nullitĂ del contratto e
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20. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
impossibilitĂ sopravvenuta che importa estinzione dellâobbligazione o risoluzione del
contratto.
Eâ valido il contratto che abbia per oggetto cose future.
Eâ importante inoltre il problema della qualificazione - cioè la determinazione dei
criteri che il giudice deve seguire per qualificare come dellâuno o dellâaltro tipo il
contratto che gli sia sottoposto - per vedere se lâaccordo raggiunto rientri negli
schemi stabiliti dalla legge.
I limiti allâautonomia nellâinteresse delle parti: art. 2597: âchi esercita unâimpresa in
condizioni di monopolio legale ha lâobbligo di contrarre con chiunque richieda le
prestazioni che formano oggetto dellâimpresa, osservando la paritĂ di trattamentoâ.
Contratti di adesione: sono quelli che si formano su di uno schema prestabilito
dallâimprenditore, il cui testo non viene praticamente discusso dal cliente.
Lâart. 1341 sancisce la nullitĂ di alcune clausole di uso frequente tanto nelle
condizioni generali di contatto, quanto nei contratti conclusi su moduli o formulari,
che verrebbero a gravare in modo troppo oneroso sulla controparte (clausole
vessatorie o abusive).
Gli effetti e lâesecuzione del contratto: art. 1372: âil contratto ha forza di legge tra le
partiâ.
Il contratto è contemporaneamente un atto giuridico e un regolamento: crea un
rapporto e ne dĂ la disciplina. Dal contratto derivano conseguenze personali (contratti
obbligatori) oppure derivano immediatamente effetti reali (contratti con efficacia
reale).
La legge adotta diversi criteri per dirimere il conflitto tra diversi aventi causa dallo
stesso autore:
1) se si tratta di acquisto di un diritto immobiliare, è preferito chi per primo ha
trascritto lâatto;
2) se si tratta di un bene mobile, è preferito chi per primo ne ha ricevuto il possesso
in buona fede;
3) se si tratta di un credito, tra piÚ cessionari è preferito chi per primo ha notificato la
cessione al debitore;
4) nel caso si tratti di un diritto personale di godimento, concesso a diversa persona,
il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.
Il contratto è anche fonte del regolamento per la disciplina del rapporto: quindi va
eseguito come le parti hanno stabilito.
Art. 1375: âil contratto deve essere eseguito secondo buona fedeâ.
Lâinadempimento degli obblighi sorgenti dal contratto costituisce lâipotesi tipica di
responsabilitĂ contrattuale.
La relativitĂ del contratto: si intende appunto la limitazione degli effetti contrattuali
rispetto ai soggetti. Gli eredi, come continuatori della personalitĂ giuridica del loro
autore, subentrano in tutti i suoi rapporti patrimoniali, gli aventi causa, o successori a
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21. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
titolo particolare, subentrano solo nella posizione patrimoniale. Terzo è o lui che
rimane sostanzialmente estraneo al contratto: gli effetti diretto non toccano i terzi.
Il contratto per persona da nominare si ha quando una parte, nella conclusione
dellâaccordo, si riserva la facoltĂ di nominare effettivamente la persona destinata ad
acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto.
La dichiarazione di nomina, la procura e lâaccettazione, integrano il contratto, e
vanno perciò fatte nella stessa forma che le parti hanno usato per il contratto stesso
(art. 1403).
Il contratto può anche produrre effetti diretti a favore di terzi, la legge dichiara
generalmente valido ed efficace il contratto stipulato a favore di un terzo, purchĂŠ lo
stipulante vi abbia un interesse (art. 1411). Il terzo (detto beneficiario) non diventa
parte del contratto, ma acquista i diritti che a lui si riferiscono nel contratto concluso
tra lo stipulante (che è colui che vuole procurare il vantaggio al terzo) e il promittente
(che è colui che dovrĂ fare la prestazione al terzo): fino allâaccettazione però lo
stipulante può revocare la destinazione del suo atto.
Si può promettere ad altri la prestazione o lâazione di una terza persona.
Lâinterpretazione del contratto: è preceduta da un complesso di operazioni che
mirano ad accertare, per mezzo di prove, il fatto della dichiarazione e lâesistenza di
circostanze precedenti, concomitanti o susseguenti. Lâinterpretazione è autentica,
quando viene compiuta dalle parti per mezzo di un successivo negozio di
accertamento. Nellâinterpretazione di legge si deve ricercare il senso fatto palese dal
significato proprio delle parole e dalla intenzione del legislatore.
Importante è la differenza fra:
volontĂ legale, che è impersonale, obiettivata in un testo e precisata dallâesistenza di
tutte le altre norme dello stesso ordinamento, con le quali va collegata
(interpretazione sistematica);
volontà negoziale, che è una volontà puntuale rispetto alla quale la formula usata
rappresenta solo un modo di esprimersi.
Non è ammessa lâinterpretazione evolutiva di un contratto, se esiste una lacuna, essa
viene colmata in primo luogo dalla legge.
Art. 1366: âil contratto deve essere interpretato secondo buona fedeâ. Per
lâinterpretazione valgono le stesse regole del negozio.
Contratti consensuali e reali: nel diritto moderno i contratti si perfezionano di regola
con il semplice consenso delle parti (principio consensualistico, art. 1376). Ci sono
alcuni contratti speciali, per i quali il consenso non è sufficiente, nel senso che il
contratto è perfetto solo con la consegna della cosa, con la tradizione alla controparte
dellâoggetto del contratto Essi sono il comodato, definito dallâart. 1803 come il
contratto con il quale un parte consegna ad unâaltra una cosa, il mutuo, il deposito, il
pegno, etc. I contratti reali sono tutti unilaterali, cioè danno origine allâobbligazione
di una sola parte.
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22. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
Contratti obbligatori: locazione, mandato, comodato, deposito etc.
Contratti traslativi di diritti reali: compravendita, permuta, donazione, mutuo, etc.
Il criterio distintivo del contratto reale si riferisce alla formazione del contratto, cioè
al suo perfezionarsi, quello del contratto con efficacia reale si riferisce invece agli
effetti. La vendita di una determinata massa di cose è soggetta alle norme generali
sullâefficacia traslativa del consenso. Non câè efficacia reale immediata nella vendita
di cosa futura o di cose altrui, nella vendita alternativa, nella vendita sottoposta a
condizione sospensiva. Nel trasferimento a termine il rischio passa allâacquirente nel
momento del consenso.
I contratti ad esecuzione immediata: ricevono unâesecuzione immediata con la stessa
perfezione del negozio, i contratti ad esecuzione differita sono destinati ad avere
esecuzione solo in un momento ulteriore rispetto al tempo della loro perfezione.
Si distinguono inoltre i contratti a esecuzione istantanea, nei quali la vita del rapporto
obbligatorio che si pone in essere non è diretta a prolungarsi nel tempo, dai contratti
di durata.
Contratti aleatori e contratti commutativi: la distinzione si riferisce al rapporto tra la
prestazione e la controprestazione. Mentre tutti i contratti possono comprendere
qualche elemento di rischio, nei contratti aleatori è la stessa incertezza del contenuto
che si tiene presente alla conclusione dellâaccordo.
Si ha contratto aleatorio (o di sorte), quando la determinazione di quella che sarĂ la
prestazione o la controprestazione, dipende da un fattore dâincertezza, che può
volgere il vantaggio del contratto verso lâuna parte o piuttosto verso lâaltra. In altre
parole lâincertezza obiettiva dellâevento rischio incide sui contenuti del contratto, che
resta però sempre caratterizzato da prestazioni corrispettive. Es. possono essere: il
giuoco, la scommessa, la vendita di cosa futura, dove lâalea può riferirsi alla qualitĂ e
quantitĂ insieme, o soltanto alla qualitĂ .
Nei contratti commutativi le prestazioni vengono stabilite in precedenza come punto
dâarrivo delle trattative; ciascuno dei contraenti sa fin dal momento della conclusione
quale sarĂ lâammontare del sacrificio e conosce quale bene deve essergli corrisposto.
SEZ. X - IL SINALLAGMA E LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Sinallagma: anche i contratti unilaterali sono necessariamente negozi bilaterali; la
bilateralitĂ del contratto si riferisce, non alla pluralitĂ dei voleri che pongono in
essere il negozio, ma agli effetti obbligatori che ne sorgono.
Sinallagma è il legame reciproco che in alcuni contratti esiste tra prestazione e
controprestazione: la corrispettività è pertanto il segno di un rapporto tra prestazione
e controprestazione piĂš stretto della semplice coesistenza reciproca. Sono contratti
sinallagmatici, o a prestazioni corrispettive, quei contratti dai quali nellâambito di
uno stesso strumento negoziale sorgono contemporaneamente nellâuna e nellâaltra
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23. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
parte obblighi e diritti a prestazioni reciproche collegate tra loro da un rapporto di
interdipendenza. Esempi ne sono la compravendita, la permuta, etc.
Il sinallagma, cioè il legame tra le reciproche obbligazioni che sorgono
contemporaneamente dallo stesso contratto, si distingue in:
ď genetico: sta a significare il reciproco rapporto di giustificazione causale che deve
intercorrere tra le contrapposte obbligazioni nascenti dal contratto nel momento
della sua stipulazione;
ď funzionale: la prestazione di una parte rimane legate, non solo allâesistenza
originaria, ma anche al perdurare dellâobbligazione corrispondente della
controparte, e quindi allâadempimento o alla possibilitĂ di adempimento.
Ove manchi il rapporto di reciproca dipendenza delle obbligazioni, non câè vera
corrispettivitĂ anche se dallo stesso contratto sorgono obbligazioni a carico di
entrambe le parti. pertanto il deposito ed il mandato rimangono contratti unilaterali
anche quando sono a titolo oneroso, perchĂŠ lâattivitĂ del depositario o del mandatario
non trova la sua causa nel compenso, essendo piuttosto la fiducia lâelemento
fondamentale per lâuno o per lâaltro contratto. Questi contratti sono anche detti
bilaterali imperfetti.
Tutti i contratti corrispettivi sono onerosi, ma la preposizione inversa non vale,
perchĂŠ onerosi possono essere alcuni contratti unilaterali (ad es. il mutuo e il
deposito).
Art. 1333: âla proposta diretta a concludere un contratto da cui derivano obbligazioni
solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla
quale è destinataâ.
La risoluzione dei contratti: non tocca lâatto, ma le sue conseguenze, colpisce non il
negozio, ma il rapporto. CosĂŹ si spiega perchĂŠ in seguito allâinadempimento della
controparte si possa chiedere, oltre alla risoluzione, anche il risarcimento per lâaltrui
colpa contrattuale.
La risoluzione è:
ď volontaria: quando le parti con un nuovo consenso pongono fine alle conseguenze
del rapporto obbligatorio esistente tra di loro;
ď legale: è prevista generalmente per i soli contratti a prestazioni corrispettive.
La risoluzione è rimedio che si può far valere solo prima che il contratto stesso sia
compiutamente eseguito.
Già nella definizione di contratto si dice che il consenso può anche mirare
allâestinzione del rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321), e lâart. 1372 conferma
che il contratto si scioglie per mutuo consenso. Talora lo stesso contratto stabilisce il
diritto di recesso, ius poenitendi a favore di una o di ognuna delle parti, che è
collegato con la previsione di un corrispettivo da pagare: nellâipotesi il contratto si
risolve in seguito alla manifestazione unilaterale di volontĂ che trae riconoscimento
dallâanteriore accordo.
NB la facoltà di recesso può essere esercitata fino a quando il contratto non abbia
avuto un principio dâesecuzione.
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24. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
Una specie di diritto al ripensamento è regolato per i contratti conclusi fuori dai
locali commerciali. Nei contratti di durata indeterminata è comunemente ammessa
lâestinzione del rapporto per disdetta unilaterale.
La risoluzione per inadempimento e lâeccezione di inadempimento: quando il
soggetto che non ha adempiuto e che non è pronto ad adempiere chiede la
prestazione della controparte, questâultimo può assumere un atteggiamento passivo,
difendendosi con lâeccezione di inadempimento. Lâart. 1460 riconosce legittimo il
rifiuto a eseguire la propria prestazione quando esso è conforme a buona fede, ossia
quando è giustificato da un non lieve inadempimento dellâaltra parte. Lâart. 1461
riconosce inoltre ad ogni contraente il diritto di sospendere la prestazione da lui
dovuta quando le condizioni patrimoniali della controparte siano tali da porre in
evidente pericolo il conseguimento della controprestazione; ecco unâaltra
applicazione del criterio di tutela preventiva.
Lâeccezione di inadempimento ha quindi prima di tutto un carattere di tutela
immediata perchĂŠ essa non richiede il previo intervento del giudice. Il suo effetto
sarĂ soltanto sospensivo; ma sotto lâaspetto dellâurgenza essa soddisfa la
fondamentale esigenza di attuare subito una legittima difesa.
Lâinadempimento attribuisce al creditore insoddisfatto il diritto di agire per la
risoluzione dellâobbligo posto a proprio carico. Il contraente può scegliere tra la
risoluzione e lâadempimento coattivo; nella scelta è lasciato uno ius variandi, cioè,
una volta chiesto lâadempimento, il creditore insoddisfatto può mutare domanda per
ottenere invece la risoluzione, ma non è consentito che la domanda di risoluzione si
muti in richiesta di adempimento coattivo: è comunque riconosciuto il diritto di avere
in piĂš il risarcimento del danno per lâillecito comportamento della controparte (art.
1453). Quindi inadempimento si ha quando il soggetto non si è comportato a dovere
nello svolgimento di un punto importante del rapporto.
La risoluzione viene chiesta con domanda giudiziale. Essa è sempre conseguenza
della volontĂ della parte che la chiede in seguito allâinadempimento della
controparte, il giudice non può concedere dilazioni allâinadempiente, e anzi, dopo la
domanda di risoluzione, lo stesso inadempiente non può adempiere la propria
prestazione (art. 1453)
Lâazione giudiziale non è però necessaria. Dopo la scadenza del termine stabilito per
lâesecuzione, la parte soddisfatta può intimare per iscritto allâatra parte una diffida ad
adempiere entro un congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto
termine, il contratto si intenderĂ risoluto (art. 1454).
Ma neppure il procedimento monitorio è sempre necessario. Se ne prescinde nelle
due ipotesi che passiamo a indicare.
A) Quando i contraenti hanno inserito nel contratto una clausola risolutiva espressa
(o patto commissorio), prevedendo espressamente lâeffetto risolutivo in conseguenza
dellâaltrui inadempimento, la risoluzione si verifica in seguito alla semplice
dichiarazione della parte che se ne avvale (art. 1456).
B) Quando la prestazione deve eseguirsi entro un termine essenziale, la risoluzione
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25. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
opera di diritto, purchĂŠ lâinteressato allâadempimento non dichiari entro tre giorni
dalla scadenza di volere ugualmente esigere la prestazione (art. 1457).
Gli effetti della risoluzione sono di regola retroattivi, con obbligazioni restitutorie in
capo ai contraenti del rapporto risolto, e fatto salvo il risarcimento del danno che può
essere stato causato; non sono peraltro pregiudicati i diritti acquisiti dai terzi.
La risoluzione per impossibilitĂ sopravvenuta: dai contratti a prestazioni corrispettive
sorgono distinte obbligazioni nelle parti, e non è affatto detto che lâimpossibilitĂ di
adempiere una di esse sia accompagnata dallâimpossibilitĂ di eseguire la
controprestazione. Pure essendo le due obbligazioni distinte, esiste tra loro il vincolo
del sinallagma; la risoluzione per impossibilitĂ sopravvenuta si riferisce al sinallagma
nel suo complesso. Lâobbligazione che non può essere adempiuta si estingue in
applicazione di quanto stabilisce lâart. 1256; in forza della risoluzione del contratto
(art. 1463), cade anche lâobbligo della controprestazione, la quale non sarebbe affatto
divenuta impossibile; ma il contraente si libera perchĂŠ la sua obbligazione era unita
dal sinallagma funzionale con lâaltrui obbligazione.
LâimpossibilitĂ temporanea ha effetti solo di carattere sospensivo sullâobbligazione
colpita da impossibilitĂ di prestazione, e quindi nemmeno lâobbligazione per la
controprestazione si estingue.
Se lâimpossibilità è parziale, il creditore ha diritto a una corrispondente riduzione
della prestazione da lui dovuta.
Per la retroattivitĂ degli effetti della risoluzione per impossibilitĂ valgono le stesse
notazioni fatte a proposito della risoluzione per inadempimento.
La sopportazione del rischio e pericolo nel contratto: il danno maggiore sarĂ sempre
quello del proprietario, il problema del rischio nei contratti, però, riguarda solo
lâincidenza del fortuito nellâambito delle obbligazioni delle parti che si trovano
contrapposte in uno stesso rapporto contrattuale che avrebbe per suo oggetto la
prestazione divenuta impossibile. Le conseguenze economiche del fatto estraneo dal
quale dipende lâimpossibilitĂ della prestazione ricadono sopra il debitore che doveva
eseguire la prestazione. LâimpossibilitĂ sopravvenuta, che ha estinto lâobbligazione
impossibile, è causa di risoluzione anche dellâaltra.
Rispetto al contratto unilaterale è giusto che il rischio sia tutto a carico del creditore
che perde il diritto alla prestazione: si tratta di estinzione dellâobbligazione
unilaterale.
Nei contratti che trasferiscono la proprietĂ la conseguenza dannosa di un caso
fortuito è subita direttamente da colui che ha acquistato il diritto.
La risoluzione per eccessiva onerositĂ : la rescissione per lesione ultra dimidium
costituisce un rimedio per i piĂš gravi squilibri economici nella conclusione del
contratto, quando una parte abusi dello stato di bisogno di unâaltra.
Vediamo ora il diverso rimedio della risoluzione per i contratti destinati ad avere
efficacia nel tempo futuro quando lâobbligo di una prestazione, assunto
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26. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
contrattualmente, sia divenuto troppo oneroso per il sopravvenire di avvenimenti
straordinari e imprevedibili, quando cioè il rapporto tra le prestazioni nel momento
dellâesecuzione si trovi sproporzionato rispetto a quello che era il rapporto nel
momento della conclusione del contratto (art. 1467). Il rimedio della rescissione è un
provvedimento che va contro e oltre il risultato dellâaccordo stabilito dalle parti.
Queste sopravvenienze contrattuali trovano un riconoscimento limitato al verificarsi
di eventi che siano insieme straordinari e imprevedibili. La risoluzione ha effetto
relativamente alle sole prestazioni troppo onerose ancora da eseguire. Il rimedio
viene escluso per i contratti aleatori (art. 1468).
Anche per i contratti unilaterali è prevista la possibilità di ottenere una revisione.
La risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive può essere evitata dalla
controparte interessata con lâofferta di modificare equamente le clausole del contratto
al fine di eliminare la sopravvenuta onerositĂ .
La sentenza di risoluzione produce gli stessi effetti, sia tra le parti, sia di fronte a
terzi, che sono indicati dallâart. 1458 per la risoluzione da inadempimento.
SEZ. XI - VARIE FONTI DI OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI DA ATTO
LECITO
La promessa unilaterale: non è un tipo generico di fonte di obbligazione (art. 1987)
Art. 1334: âgli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a
conoscenza della persona alla quale sono destinatiâ.
La promessa di pagamento e la ricognizione di debito (art. 1988) sono promesse
obbligatorie non titolate. La promessa di pagamento non è una promessa costitutiva
di un nuovo debito, ma è la conferma di un precedente impegno. Lâimpegno
precedente troverĂ la sua fonte causale in un contratto o in unâaltra fonte di
obbligazione; si parla quindi di astrazione processuale dalla causa, nel senso che
questi negozi sono fatti valere senza bisogno di invocare il titolo che ne è alla base,
con inversione dellâonere della prova è sempre riconosciuta al debitore convenuto in
giudizio la facoltĂ di invocare la mancanza o i difetti del rapporto fondamentale.
La promessa al pubblico: colui che promette è vincolato dalla promessa appena è
resa pubblica (art. 1989). Eâ una promessa di una prestazione unilaterale che si farĂ
in una determinata circostanza, senza che sia necessaria la formazione di un
contratto; mentre lâofferta al pubblico è invece la proposta in incertam personam a
concludere un contratto, ed è sempre revocabile purchÊ la revoca abbia la stessa
pubblicitĂ dellâofferta; la promessa conserva efficacia per un anno (art. 1989) e
prima della scadenza non può essere revocata senza una giusta causa (art. 1990).
La gestione degli affari altrui: a nessuno è lecito ingerirsi nellâaltrui sfera di interessi,
tranne in alcuni casi nei quali lâintervento, pur senza incarico da parte del dominus, si
manifesta vantaggioso. La liceitĂ di questâintervento è subordinata ad alcuni
presupposti:
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27. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
1) lâaffare deve essere utiliter coeptum;
2) non deve essere iniziato contro la volontĂ del dominus;
3) il gestore deve avere coscienza che si tratta di affare altrui;
4) deve trattarsi di attivitĂ illecita;
5) è necessaria la capacitĂ dâagire del gestore (art. 2029).
La gestione può essere semplice, quando si agisce in nome proprio nellâinteresse
altrui, o rappresentativa, quando si agisce direttamente in nome del dominus.
Mandato preventivo, ratifica successiva, per volontĂ dellâinteressato, e gestione di
negozio, per forza di legge, producono per il dominus gli stessi effetti.
Il gestore è obbligato a continuare la gestione e condurre lâaffare iniziato fino al suo
compimento (art. 2028). Il dominus, invece, deve adempiere le obbligazioni sorte in
nome suo o tenere indenne il gestore delle obbligazioni da questi assunte e deve
corrispondere al gestore il rimborso di tutte le spese piĂš gli interesse (art. 2031).
Indebito oggettivo: si ha quando lâaccipiens non era creditore, ad es. quando chi deve
paga a chi non ha alcun credito; cioè lâaccipiens riceve un arricchimento in senso
assoluto perchÊ il credito non esisteva. Come conseguenza è dovuta la restituzione
(art. 2033).
Indebito soggettivo: si ha quando il solvens non era debitore, ad es. quando chi nulla
deve paga a chi è creditore di un terzo; cioè il credito esisteva, ma chi ha pagato non
era debitore. Come conseguenza lâobbligo di restituzione viene meno quando
lâaccipiens, ricevendo il pagamento, si è privato in buona fede del titolo o delle
garanzie del credito (art. 2036).
Azione generale di arricchimento (art. 2041): ha azione generale perchĂŠ i fatti che la
legittimano sono atipici e potenzialmente illimitati, ha inoltre natura di rimedio
sussidiario; punto di partenza non è tanto lâarricchimento, quanto lâimpoverimento
che si vuole evitare, ed equamente lo si evita sottraendo il corrispondente vantaggio a
chi lo ha conseguito senza causa. Non è proponibile quando il danneggiato possa
esercitare unâaltra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
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28. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
CAPO VIII
I PRINCIPALI CONTRATTI NOMINATI
SEZ. I - CONTRATTI DI ALIENAZIONE DEI BENI
La compravendita: scambio del bene con il pagamento del prezzo in denaro.
Art. 1470: âla vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietĂ
di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzoâ.
Alienazioni di proprietĂ si attuano anche attraverso, ad es., la permuta (manca il
prezzo), la donazione (manca il corrispettivo), il mutuo (si assume lâobbligo di
restituire il tantundem).
Vendita e rispettiva compera formano un contratto sinallagmatico, alle obbligazioni
del venditore corrispondono opposte obbligazioni del compratore. La vendita è un
tipico contratto consensuale, perchĂŠ si perfeziona con il semplice consenso delle
parti; ha efficacia traslativa, perchĂŠ il diritto passa immediatamente dal venditore al
compratore; può essere perfetta anche senza il pagamento di un prezzo o senza il
trasferimento materiale del possesso della cosa venduta. Gli elementi essenziali sono:
consenso, che presuppone la capacitĂ dei contraenti, la cosa e il prezzo. Ci possono
essere particolari divieti a comprare stabiliti dalla legge: ad es. gli amministratori non
possono acquistare i beni dei loro amministrati (art. 1471). La vendita non richiede
di regola forme determinate, se si eccettua la vendita di beni immobili, per la quale è
richiesto ad substantiam lâatto scritto (art. 1350).
Lâaccordo deve essere sulla cosa, sul prezzo e sul trasferimento del diritto.
Oggetto della compravendita: la cosa venduta può essere un bene materiale o un
diritto. Nella vendita di immobili la legge distingue il contratto a misura - il
immobile è venduto con lâindicazione della sua misura e per un prezzo stabilito per
ogni unità - dal contratto a corpo, che si ha quando il bene è venduto come unità a sÊ
per un prezzo globale.
LâereditĂ some complesso di diritti è alienabile solo dopo lâapertura della
successione, perchĂŠ qualsiasi contrattazione su di una futura ereditĂ violerebbe
lâinderogabile divieto dei patti successori; lâoggetto di tale vendita è la generalitĂ dei
diritti e obblighi ereditari di carattere patrimoniale; questa richiede sempre la forma
scritta (art. 1543) ad substantiam.
La compravendita di cosa generica è valida anche se fatta allo scoperto; cioè il
venditore si impegna efficacemente anche se non ha la disponibilitĂ dei beni venduti.
La vendita di cosa specifica presuppone di regola lâesistenza dellâoggetto al
momento del contratto e la sua disponibilità . La vendita di cosa futura è attuabile e
lâacquisto della relativa proprietĂ si verifica quando la cosa viene ad esistenza. La
vendita di cosa altrui è valida - intesa come cosciente accordo di negoziare un bene
non a disposizione del venditore - e vincolante, anche se non immediatamente
efficace rispetto al passaggio della proprietĂ del bene; il venditore deve procurare
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29. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
lâacquisto della cosa per il compratore (art. 1476): in caso di mancato acquisto è
tenuto ad un risarcimento.
Il prezzo: è quantificato in moneta, è elemento essenziale della vendita, deve essere
vero e certo. La sua fissazione è demandata, in genere, alla volontà delle parti, ma
può anche essere fatta da un terzo arbitratore, che può essere nominato dal presidente
del tribunale.
Obblighi del venditore (art. 1476): nella vendita con efficacia reale il venditore deve
consegnare la cosa; nella vendita obbligatoria, invece, il venditore deve fare
acquistare al compratore la proprietĂ della cosa; deve inoltre garantire il compratore
dallâevizione e dai vizi della cosa.
Art. 1510: âin mancanza di patto speciale e di usi contrari, la consegna deve avvenire
nel luogo dove il venditore aveva il domicilio, ovvero nel luogo dove la cosa si
trovava al momento del contrattoâ.
Evizione: si ha quando il compratore è privato del diritto sul bene acquistato, in
conseguenza di una pronunzia giudiziaria che accerta un difetto - anteriore alla
vendita - nel diritto del dante causa.
Si distinguono tre momenti:
A) pericolo di evizione: se vi è pericolo di rivendica della cosa acquistata, il
compratore può sospendere il pagamento del prezzo ancora dovuto (art. 1481);
B) evizione minacciata: il venditore è implicato nel giudizio petitorio instaurato
contro il compratore, attuale possessore e pertanto il compratore deve chiamare in
causa il suo autore;
C) evizione compiuta: è tale solo con il passaggio in giudicato della sentenza a favore
del terzo, il venditore deve tenere sollevato il compratore e deve restituire il prezzo
pagato, rimborsare le spese fatte e risarcire il danno (art. 1483).
Vizi e mancanza di qualità nella cosa venduta: il venditore è tenuto a garantire che la
cosa venduta sia immune da vizi che la rendano idonea allâuso cui è destinata o ne
diminuiscono in modo apprezzabile il valore (art. 1490).Il contenuto di questa
garanzia riguarda i vizi della cosa nella sia entitĂ materiale o nella sua funzione. Si
parla di vizi occulti, perchÊ la garanzia non è dovuta se i vizi erano conosciuti dal
compratore o erano facilmente riconoscibili (art. 1491). La garanzia è dovuta per
legge, e il patto che la esclude non vale se il venditore ha taciuto in mala fede i vizi
della cosa (art. 1490); in tal caso il compratore della cosa viziata può scegliere due
forme di risoluzione: la redibitoria, con la quale si richiede la restituzione del prezzo,
e la estimatoria, con la quale il compratore chiede una riduzione del prezzo.
Il venditore oltre a restituire il prezzo o una parte di esso è tenuto in ogni caso a
risarcire i danni quando non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (art.
1494).
Lâesercizio delle azioni edilizie è sottoposto a termini rigorosi, di decadenza e di
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30. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
prescrizione. Câè un termine di decadenza, di otto giorni dalla scoperta, per la
denunzia dei vizi al venditore, e un termine di prescrizione, di un anno dalla
consegna, per lâesercizio dellâazione relativa.
Conseguenze analoghe ai vizi si hanno riguardo alla mancanza delle qualitĂ
promesse o delle qualitĂ essenziali per lâuso a cui la cosa è destinata (ossia la
mancanza di qualitĂ inerente alla natura della merce concerne quegli elementi
sostanziali che influiscono sulla classificazione in una categoria piuttosto che in
unâaltra). In questi casi il contratto è sottoposto a risoluzione, che va regolata
secondo le norme della risoluzione per inadempimento; ma lâazione è soggetta alla
stessa decadenza e alla stessa prescrizione previste per la redibitoria (art. 1497). Se il
venditore ha garantito il buon funzionamento della cosa mobile, il termine di
decadenza per la denunzia è di trenta giorni dalla scoperta, e quello di prescrizione è
di sei mesi, sempre dalla scoperta (art. 1512)
Altro caso è quello nel quale sia stata consegnata una cosa diversa da quella pattuita;
lâazione contrattuale sarĂ sottoposta alle regole generali della risoluzione per
inadempimento. Il compratore avrĂ tutte le azioni contrattuali di nullitĂ e di
annullamento.
Obblighi del compratore: lâobbligo principale è di pagare il prezzo (art. 1498). A
carico del compratore sono pure le spese della vendita e le altre accessorie (art.
1475) salvo patto contrario. Il prezzo della vendita va pagato nel termine e nel luogo
fissati dal contratto. Se non câè un patto speciale, il pagamento va fatto nel luogo e
nel momento della consegna. Quando è stabilito un momento diverso, senza che sia
determinato il luogo, il prezzo va pagato al domicilio del venditore (art. 1498) in
quanto debiti portabili. Quando la cosa venduta produce frutti o altri proventi, il
compratore deve pagare al venditore gli interesse dal giorno del contratto sulla
somma dovuta, anche se questa non sia esigibile (art. 1499). Se non câè un termine
espressamente stabilito a favore di uno dei contraenti, le prestazioni sinallagmatiche
devono avvenire simultaneamente.
Conseguenze particolari dellâinadempimento nella compravendita di cose mobili: se
il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può
depositarla in un luogo di pubblico deposito, per conto e a spese dellâacquirente,
dandogliene sollecito avviso (art. 1514). Lâinadempimento di una delle due parti
offre fondamento alla risoluzione di diritto, che si attua rapidamente con mezzi assai
semplici: la risoluzione è piÚ che altro un mezzo difensivo.
La risoluzione avviene di diritto, sia a vantaggio del venditore, sia a vantaggio del
compratore, quando una delle parti abbia fatto lâofferta della propria prestazione e
lâaltra parte lasci poi scadere il termine senza adempiere. La risoluzione avviene ipso
iure, purchĂŠ entro otto giorni dalla scadenza lâinteressato comunichi allâinadempiente
che intende valersi della risoluzione legale (art. 1517). Eâ prevista in alcuni casi una
esecuzione in forma specifica per riparare in concreto alle conseguenze
dellâinadempimento del compratore o del venditore.
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31. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
Quando il compratore non paga il prezzo si può avere la vendita coattiva, che
consiste nel diritto che il venditore ha di far vendere la cosa ai pubblici incanti o al
prezzo corrente se si tratta di merce che ha un prezzo corrente, sempre per mezzo di
persona autorizzata. Il venditore ha poi diritto alla differenza tra il prezzo convenuto
e il ricavato netto della vendita, oltre al risarcimento di un eventuale maggior danno
(art. 1515).
La compera coattiva, o in danno, per inadempimento del venditore che non consegna
la cosa, è ammessa purchÊ si tratti di cose fungibili, aventi prezzo di mercato. Il
compratore ha diritto di ricevere la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo
stabilito nel contratto ineseguito, oltre al risarcimento dellâeventuale danno (art.
1516).
Come ulteriore mezzo di difesa del venditore che abbia effettuato una vendita a
pronti contanti, consegnando la cosa senza ricevere la controprestazione, la legge gli
consente di riprendere il possesso del bene (c.d. rivendicazione del venditore): egli
viene reintegrato nello stato anteriore al suo spossessamento per poter meglio far
valere i suoi diritti, purchè la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla
consegna e la cosa si trovi inalterata presso il compratore debitore (art. 1519).
Il patto di riscatto e di riservato dominio: tra i patti che i contraenti hanno facoltĂ di
inserire nella compravendita sono due i piĂš importanti.
ď Patto di riscatto: la vendita produce immediato effetto traslativo, ma è previsto il
ritorno della proprietĂ al venditore; con questo il venditore si riserva il diritto di
riavere la proprietĂ della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e
rimborsando le spese fatte dal compratore; lâesercizio del riscatto non dipende
però dal solo atto di volontĂ del venditore; per lâefficacia della dichiarazione è
necessario che essa sia accompagnata dal versamento di tutte le somme liquide
che il venditore deve restituire a norma dellâart. 1503.; il diritto di riscatto può
essere esercitato entro il termine massimo di due anni per i beni mobili e di cinque
per gli immobili, si possono stabilire termini piĂš brevi (art. 1501); il riscatto ha
efficacia reale e retroattiva..
ď Patto di riservato dominio: il definitivo trasferimento della proprietà è rinviato nel
tempo subordinatamente allâadempimento della prestazione del compratore; è una
forma particolare di vendita nella quale lâeffetto traslativo rimane strettamente
collegato allâeffettivo adempimento della controparte; pagato tutto il prezzo la
proprietĂ passa ipso facto.
Altre norme di legge tendono a impedire che il patto assuma carattere usuraio
recando un ingiustificato arricchimento, cosĂŹ il mancato pagamento di una sola rata,
che non superi lâottava parte del prezzo, non dĂ diritto alla risoluzione del contratto,
nonostante lâeventuale patto espresso (art. 1525).
Patto di retrovendita: in forza di questo le parti non prevedono la risoluzione della
primitiva vendita, ma si impegnano a fare eventualmente una nuova vendita in senso
inverso: deve cioè intervenire anche il consenso del compratore.
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32. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
Altre clausole o patti aggiunti e forme speciali di vendita:
ď patto di prelazione: consiste nella facoltĂ che il venditore si riserva, qualora il
compratore decida di rivendere la cosa, di ricomprarla, a paritĂ di condizioni; ha
efficacia obbligatoria, vincolando personalmente il solo contraente;
ď vendita con riserva di gradimento: è in sostanza una forma di opzione, per la
quale il solo venditore rimane vincolato, mentre lâobbligo del compratore è
sottoposto alla condizione meramente potestativa si volam;
ď vendita a prova (art. 1521): il contratto è vincolante per entrambe le parti, purchĂŠ
però la cosa abbia le qualitĂ pattuite o sia idonea allâuso cui è destinata, in caso di
contestazione si ricorrerĂ ad un perito;
ď vendita di massa: ha per oggetto un gruppo di cose, il trasferimento è immediato,
anche se il prezzo totale al momento della conclusione non è dato determinante.
La permuta: è il nome giuridico del baratto, in luogo del pagamento di un prezzo,
come nella vendita, si ha il reciproco trasferimento della proprietĂ di cose o di diritti
dallâuno allâaltro contraente (art. 1552).
Art. 1559: âla somministrazione è i contratto con il quale una parte, si obbliga verso
corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore di unâaltra, prestazioni periodiche o
continuative di coseâ.
SEZ. II - CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI PRESTITO
La locazione: la locazione di beni mobili si suole chiamare nolo o noleggio. Si
distingue la locazione ordinaria, nella quale il godimento delle cose non esige
lâattivitĂ del soggetto che ne riceve lâuso, dal contratto che ha per oggetto beni
produttivi, chiamato affitto.
Eâ un contratto consensuale, oltre ad essere un contratto obbligatorio, dato che ne
nasce un vincolo tra i soggetti. Eâ un contratto sinallagmatico in quanto le due parti, il
locatore e il conduttore, assumono lâobbligo di prestazioni corrispettive. Non câè
locazione se non câè prezzo. Il corrispettivo, che si paga periodicamente, è chiamato
anche pigione (per le case) o fitto (per i beni produttivi). Per la durata del rapporto
contrattuale di locazione prevede un limite massimo e una durata minima. Quando
nel contratto è fissato un termine, il rapporto di locazione non cessa con lo spirare del
tempo se una delle parti non comunica tempestivamente la disdetta. La locazione
superiore ai nove anni è atto eccedente lâordinaria amministrazione (art. 1572), per
cui il relativo contratto, se riguarda beni immobili, richiede la forma scritta (art.
1350) e la trascrizione (art. 2643).
Il contratto di locazione devâessere rispettato, di regola, anche dallâacquirente del
bene locato; questâultimo subentra in tutto il rapporto obbligatorio cosĂŹ comâera, cioè
nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione (art. 1602), si ha quindi
una successione ex lege nel contratto.
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33. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
Come contratto a prestazioni corrispettive, la locazione è sottoposta a norme sulla
cessione del contratto: con il consenso della controparte un diverso soggetto si
sostituisce a uno dei contraenti originari, rimanendo invariato il contenuto del
rapporto. Diverso è il subcontratto o sublocazione, con la quale si crea un nuovo
rapporto tra il conduttore e un terzo.
Obblighi del locatore:
ď deve consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione (art.
1578);
ď deve mantenere la cosa in buono stato locativo e deve eseguire le riparazioni
necessarie, ma non quelle di piccola manutenzione, che sono a carico del
conduttore;
ď deve garantire il pacifico godimento della cosa durante la locazione.
Obblighi del conduttore:
ď deve prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di
famiglia nel servirsene per lâuso determinato;
ď deve pagare il corrispettivo secondo i termini convenuti.
Art. 1592: âil conduttore non ha diritto a indennitĂ per i miglioramentiâ, al contrario
dellâusufruttuario.
Le addizioni: si distinguono dai miglioramenti perchĂŠ sono dei miglioramenti
estrinsechi, delle aggiunte; se sono separabili, il conduttore ha un ius tollendi, purchĂŠ
il locatore non preferisca esercitare il suo ius retinendi, nel qual caso deve dare un
indennizzo nella misura della minor somma tra lâimporto della spesa e il valore
attuale delle addizioni.
La locazione di case: durata minima di 4 anni per le abitazioni, di 6 per gli immobili
adibiti ad uso diverso dallâabitazione e di 9 per gli alberghi. Eâ vietata la
sublocazione di tutto il bene locato ad usi abitativi; la sublocazione parziale è invece
ammessa.
Lâaffitto: le norme che regolano lâaffitto, cioè la locazione di beni produttivi per
lâesercizio di unâattivitĂ del conduttore, dovrebbero in tesi essere ispirate al criterio
di facilitare la produttivitĂ dei beni anche nel pubblico interesse, questa esigenza va
comunque contemperata con la moderna legislazione in favore dei prestatori di
lavoro. La legge non consente il subaffitto senza il consenso del locatore (art. 1624).
Lâaffitto di fondi rustici: si distinguono due tipi:
ď affitto a coltivatore diretto: per coltivatori diretti si intendono tutti coloro che
coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia; per la durata si ha
un minimo di 15 anni, 6 anni per lâaffitto particellare per quei terreni classificati
come montani che non costituiscono da soli unitĂ produttiva; per i miglioramenti,
la facoltà di eseguirli è di entrambe le parti; è vietato il subaffitto;
ď affitto a conduttore non coltivatore: la durata minima è di 15 anni; è un contratto
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34. Appunti di
Diritto privato Visto su: Profland
commutativo; il prezzo è determinato e corrisposto in denaro.
Leasing: locazione con facoltĂ di comprare, consiste nella concessione in uso di beni.
Molto diffuso nel mercato finanziario. Può essere:
ď operativo: si guarda allo scopo perseguito dal produttore di beni per distribuirli
agli utilizzatori;
ď finanziari: si guarda piĂš allo scopo perseguito dallâutilizzatore per ottenere il
finanziamento per lâacquisto di beni strumentali senza versare subito il prezzo, ma
un canone periodico.
Alla scadenza del contratto lâutilizzatore può: restituire il bene, acquistarlo, rinnovare
il contratto.
Il comodato: è il contratto con il quale una parte consegna allâaltra una cosa mobile o
immobile, affinchĂŠ se ne serva per un tempo o per un uso determinato con lâobbligo
di restituire la stessa cosa ricevuta; è essenzialmente gratuito (art. 1803). Eâ un
contratto unilaterale perchĂŠ ne sorge il solo obbligo di restituire lo stesso bene
ricevuto. Il comodatario deve custodire il bene con la diligenza del buon padre di
famiglia. Eâ vietato il subcomodato. Il comodatario ha diritto al risarcimento dei
danni che gli siano arrecati dalla cosa ricevuta, qualora il comodante, a conoscenza
del vizio, non lo abbia avvertito. La cosa comodata deve essere restituita quando, ad
es., scade il temine del prestito o in caso di morte del comodatario.
Il mutuo: detto anche prestito di consumazione perchĂŠ la cosa data a prestito passa in
proprietĂ del mutuatario, con facoltĂ di consumarla a piacimento, con lâobbligo di
restituire la stessa quantitĂ dello stesso genere e della stessa qualitĂ del bene ricevuto.
Eâ un contratto reale. Sono oggetto del contratto beni fungibili e consumabili. Eâ un
contratto traslativo. Si applica la risoluzione per inadempimento. Se è di danaro è un
contratto a titolo oneroso, gli interessi dovuti sono quelli legali del dieci per cento, a
meno che non sia stato convenuto un tasso diverso. Il termine per la restituzione,
fissato nel contratto, si presume stipulato a favore di entrambe le parti.
Art. 1813: âil mutuo è il contratto con il quale una parte consegna allâaltra una
determinata quantitĂ di denaro e di altre cose fungibili, e lâaltra si obbliga a restituire
altrettante cose della stessa specie e qualitĂ â.
SEZ. III - CONTRATTI DI PRESTAZIONE DI SERVIGI
Il contratto dâopera: riguarda lâimpiego del lavoro di colui che assume lâimpegno, o
dei suoi dipendenti. La prestazione è sempre il risultato. Il rischio del risultato è
sempre a carico del prestatore dâopera. Può concernere anche un servizio. Il
corrispettivo può essere determinato dalle parti, dalle tariffe o dagli usi o anche, in
mancanza, dal giudice. Lâopera è valutata nel suo complesso. Se muore il prestatore
dellâopera il rapporto si estingue. Nelle professioni intellettuali i professionisti hanno
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