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                         Distretto 108-Ia1

  ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE

                 APPRENDISTATO
                     Cap. I-5




                          illustrazione di Gianni Chiostri




         Comitato Assise Italo Francesi
                 Vademecum
GIOVANI e LAVORO: ISTRUZIONI per l’ USO
          contributi di Filomena Janniciello e Alberto Grattagliano
Sintesi dei Contenuti

L’Apprendistato, questo ruolo fondamentale per l’avviamento al lavoro: tipologie, normative,
                          informazioni pratiche ed a chi rivolgersi.


                                                 Indice


                                COS’È L’APPRENDISTATO

                           TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO

                INFORMAZIONI PRATICHE SULL’APPRENDISTATO
                                        A CHI SI APPLICA ?

              QUALE È LA DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO?

   COME AVVIENE LA FORMAZIONE DURANTE IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO?

                                 E L’ORARIO LAVORATIVO?

              QUALI SONO I DIRITTI PREVIDENZIALI DELL’APPRENDISTA?

                   A CHI RIVOLGERSI PER L’APPRENDISTATO

          DOMANDE E RISPOSTE SUL TEMA DELL’APPRENDISTATO
                (A CURA DELLA PROVINCIA DI LECCO)




                          contributi di Filomena Janniciello e Alberto Grattagliano
Cos’è l’Apprendistato

L’apprendistato è un contratto a contenuto formativo ovvero uno speciale rapporto di lavoro rivolto agli
adolescenti ed ai giovani in cerca di occupazione, che favorisce in modo particolare l’aspetto formativo e di
apprendimento di un mestiere.
Per il giovane apprendista il contratto di apprendistato è contemporaneamente un periodo di lavoro e di
formazione:
   un periodo di lavoro, perché è chiamato a fornire il proprio contributo lavorativo collaborando alla
realizzazione dei prodotti e/o servizi dell’impresa;
   un periodo di formazione perché il contratto di apprendistato prevede che il datore di lavoro oltre a versare
un corrispettivo per l’attività svolta dall’apprendista, impartisca, direttamente o tramite soggetti in possesso
di idonee conoscenze, gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale.

Le spiccate finalità formative del contratto di apprendistato non solo favoriscono la crescita professionale e
personale dell’apprendista ma agevolano anche il suo inserimento nel mondo del lavoro. La formazione è
finalizzata infatti sia all’acquisizione di una specifica professionalità sia allo sviluppo di competenze di base
e trasversali indispensabili per affrontare in modo competitivo un mercato del lavoro sempre più esigente e
complesso.
http://www.form-azione.it/apprendistato/apprendistato.htm

Tipologie di Apprendistato

Il contratto di apprendistato è uno dei contratti di lavoro con funzione formativa ed è disciplinato
attualmente dal recente d.lgs. n.276 del 2003, che individua tre forme di apprendistato:

   •   Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
   •   Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una
       formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale
   •   Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Ognuna delle tipologie è regolata dalle Regioni e dai Contratti Collettivi di Lavoro.
Il rapporto di lavoro sorto dall'accordo fra le parti è di tipo misto comportando l'onere in capo al datore di
lavoro di una effettiva formazione professionale,sia mediante il trasferimento di competenze tecnico-
scientifiche sia mediante l'affiancamento pratico per l'apprendimento di abilità operative, nonché la
retribuzione per il lavoro svolto. L'assunzione di apprendisti richiede la stipula di un contratto di lavoro in
forma scritta con allegato il Piano Formativo Individuale, mentre il numero degli apprendidsti assunti non
può superare quello dei lavoratori dipendenti qualificati effettivi. I contratti collettivi determinano la durata
del rapporto di apprendistato, comunque per legge non inferiore a due anni e non superiore a sei anni.
Possono essere assunti soggetti con età tra i 15 ed i 30 anni non compiuti.

Le principali differenze tra i tre citati rapporti di apprendistato riguardano, come detto, l’età e la formazione.

Con il primo tipo di apprendistato possono essere assunti, da parte di qualunque datore di lavoro, giovani dai
quindici ai diciott’anni (l’età massima si ricava dalla legge delega sulla riforma della scuola), affinché questi
possano acquisire la maggiore professionalità che deriva dal contatto con il mondo del lavoro al quale è
finalizzata la formazione stessa. La durata massima è di tre anni e la finalità è il conseguimento di una
qualifica professionale. La durata effettiva è determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di
studio, ai crediti professionali e formativi acquisiti. I principi sui quali si fonda l’apprendistato per
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione sono:
    a) la forma scritta del contratto, indicante la prestazione lavorativa oggetto del rapporto, il piano
        formativo individuale, la qualifica che sarà acquisita al termine del rapporto in esito alla formazione
        aziendale ed extra-aziendale;
    b) il divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo;

                                contributi di Filomena Janniciello e Alberto Grattagliano
c) la possibilità del datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di
        apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile;
    d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa
        o di un giustificato motivo.
La regolamentazione della formazione dovrà basarsi su principi strettamente correlati con la riforma della
scuola. In particolare sono da sottolineare anche il rinvio ai contratti collettivi per la determinazione delle
modalità di erogazione della formazione in azienda, la previsione di un monte ore di formazione interna ed
esterna all’azienda, nonché la registrazione delle competenze acquisite durante la formazione sul “libretto
formativo”, che sarà istituito dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Istruzione.

Il contratto di apprendistato professionalizzante è il più comune e la sua operatività è subordinata alla
regolamentazione, da parte della Regione in cui si svolge l’attività lavorativa, dei profili formativi. Fino
all'approvazione della legge regionale, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai
contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La fascia d’età interessata da questo contratto è quella compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Se il giovane
è già in possesso di una qualifica il contratto può essere stipulato fin dal diciassettesimo anno di età.
La durata dell’apprendistato professionalizzante è stabilita dalla contrattazione collettiva, in ragione del tipo
di qualificazione da conseguire e comunque non può essere superiore a sei anni, né inferiore ai due.
Anche questo tipo di apprendistato deve essere stipulato per iscritto, con l’indicazione della prestazione
oggetto del contratto, del piano formativo individuale e dell’eventuale qualifica che potrà essere acquisita al
termine del rapporto, sulla base degli esiti della formazione interna e/o esterna. Il compenso dell’apprendista
non può essere stabilito secondo tariffe di cottimo e valgono gli stessi principi già esposti per quanto attiene
al licenziamento durante il rapporto ed al libero recesso (ai sensi dell’art. 2118 del codice civile) al termine
del periodo di apprendistato.
È inoltre possibile sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e
formazione con quelli dell’apprendistato professionalizzante, purché nel limite massimo di durata di sei anni.
Per questa tipologia di contratto la regolamentazione dei profili formativi deve seguire una serie di criteri e
principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, esterna e/o interna all’azienda di almeno 120 ore annue,
per l’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, per la determinazione – anche nell’ambito
degli enti bilaterali – delle modalità di erogazione e dell’articolazione della formazione. A tal fine si deve
tenere conto della capacità formativa interna dell’azienda rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna o interna
all’impresa, della qualificazione ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel “libretto formativo”;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Il contratto di apprendistato è finalizzato al conseguimento di una qualifica, nonché alla stabilizzazione del
rapporto di lavoro, perciò in assenza di specifica comunicazione di recesso da parte del datore di lavoro, alla
fine dell’apprendistato, il rapporto di lavoro che prosegua dopo tale termine si considera a tutti gli effetti a
tempo indeterminato.

Il terzo tipo di apprendistato è solo genericamente abbozzato e si inserisce nell’ambito della riforma
scolastica. Con questo contratto “per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione” possono
essere assunti giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, per il conseguimento di titoli di studio
di livello secondario o universitari e «dell’alta formazione», nonché per la specializzazione tecnica superiore
(rivolta a riqualificare e ampliare l’offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non
occupati, nell’ambito del sistema di formazione integrata superiore). Per i soggetti in possesso di una
qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. La
regolamentazione dei profili formativi e della durata dell’apprendistato sono rimesse alle Regioni, in accordo
con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori, le università e le altre istituzioni formative.

Per tutti i tre tipi di apprendistato sopra descritti, per i quali sono previsti sia per il datore di lavoro, sia per il
lavoratore, interessanti sgravi contributivi, la categoria di inquadramento dell’apprendista non potrà essere
                                  contributi di Filomena Janniciello e Alberto Grattagliano
inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali è finalizzato il contratto

Normative della Regione Piemonte
http://www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/

Regione Autonoma della Valle d’Aosta
http://www.regione.vda.it/amministrazione/struttura/infomappa_i.asp?codmap=204


Interventi della Finanziaria 2008

http://www.governoinforma.it/azione-di-governo/i-temi-dellazione-di-governo/finanziaria-2008/lavoro.aspx


Informazioni pratiche sull’Apprendistato
Nell'attuale contesto socio-economico italiano, l'apprendistato è oggetto di profonda rivalutazione e si avvia a
diventare uno degli strumenti centrali per la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro.
Soprattutto per i giovani a bassa scolarità, l'apprendistato rappresenta una delle principali strade di
avviamento al lavoro.
Al fine di valorizzarlo nelle sue piene potenzialità, è stata varata la Legge n. 196 del 1997, il cui merito
principale è stato quello di aver restituito al contratto di apprendistato un ruolo centrale nelle politiche della
formazione e del lavoro.
Questo 'ritorno alle origini', ha risvegliato l'interesse dei giovani ma anche degli imprenditori verso un istituto
che può offrire risultati importanti a livello d'inserimento lavorativo.

A chi si applica ?

L’apprendista deve avere un’età compresa tra i 16 e i 24 anni. L’età massima è elevata a 26 anni per le
assunzioni in particolari aree geografiche (Obiettivi 1 e 2 stabiliti dalla Commissione Europea) e per i
portatori di handicap; nel settore artigiano e per qualifiche ad alto contenuto professionale i contratti
nazionali possono elevare il limite di età fino a 29 anni.

Quale è la durata del contratto di apprendistato?

La durata del rapporto di lavoro è fissata dai contratti collettivi, sempre però entro i limiti stabiliti dalla legge:
almeno 18 mesi e un massimo di 4 anni, fino a 5 anni nel settore artigiano. I periodi di apprendistato prestati
presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini del computo della durata massima dell’apprendistato, purchè
non separati tra loro da interruzioni superiori all’anno e si riferiscano alle stesse attività produttive. Può
essere concordato tra le parti un periodo di prova, che sarà regolato dall’articolo 2096 del codice civile e che
non potrà superare la durata di massimo 2 mesi.

Come avviene la formazione durante il contratto di apprendistato?

La formazione dell’apprendista dovrà essere effettuata all’esterno dell’impresa presso Centri di Formazione
Professionale che dovranno poi certificare l’avvenuta formazione e il livello di formazione raggiunto. Il
collegamento tra l’apprendistato sul luogo di lavoro e la formazione esterna è reso possibile dalla presenza di
un tutore.

E l’orario lavorativo?

L’orario lavorativo dell’apprendista non potrà superare le 8 ore giornaliere e le 44 ore settimanali. Ciò vuol
dire che le ore di straordinario, previo consenso del lavoratore in quanto facoltative, potranno essere
                                 contributi di Filomena Janniciello e Alberto Grattagliano
effettuate per un numero massimo di 4 ore settimanali non collegate al normale orario di lavoro non essendo
possibile, per legge, prolungare oltre le 8 ore l’attività giornaliera. Le ore di insegnamento teorico
complementari, previste dalla legge come obbligatorie, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e
computate nell’orario di lavoro. E’ fatto espresso divieto per gli apprendisti di prestare attività lavorativa
nelle fasce orarie notturne dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

Quali sono i diritti previdenziali dell’apprendista?

1) I contributi previdenziali che il datore di lavoro deve versare sono ridotti rispetto a quelli degli altri
lavoratori dipendenti. Per favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro l’apprendista beneficia di
agevolazioni contributive per l’anno successivo al giorno dell’assunzione a tempo indeterminato

2) Infortunio e malattia professionale: In base alla normativa vigenti sono tutelati tutti quei lavoratori
appartenenti alle categorie per le quali è previsto l’obbligo di tale assicurazione

3) Malattia: Non è prevista l’indennità economica di malattia per i periodi di assenza dal lavoro ma solo le
prestazioni di assistenza sanitaria generica, specialistica, ambulatoriale, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica.

4) Maternità Spetta, senza alcun requisito minimo contributivo, la indennità di maternità obbligatoria
facoltativa. L’apprendista ha diritto agli assegni familiari.

5) Disoccupazione. Non è prevista l’indennità di disoccupazione in quanto non viene versato il relativo
contributo.

Per chi vuole approfondire l’argomento:

Circolare Ministeriale del 25/01/2006, n.2: http://gazzette.comune.jesi.an.it/2006/31/17.htm

Circolare Ministeriale del 15/07/2005, n.30: http://www.cgil.it/politiche-lavoro/LeggiNormative/Index.htm

A cura della Dr.ssa Filomena Ianniciello.

La Dott.ssa Filomena Ianniciello è laureata in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli.
Per qualche anno ha svolto l’attività di consulente legale su tematiche relative agli aspetti normativi del
diritto del lavoro e del diritto amministrativo.


A CHI RIVOLGERSI PER L’APPRENDISTATO

Regione Piemonte

Per conoscere l’apprendistato:
http://www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/index.htm

Consultare i Servizi Informa Giovani:

Coordinamento Informa Giovani Piemonte e Valle d’Aosta.
http://www.informagiovanipiemontevda.it/

Città di Torino: http://www.comune.torino.it/infogio/cig/icr.htm

Città di Aosta: http://www.informagiovaniaosta.it/

                                 contributi di Filomena Janniciello e Alberto Grattagliano
Città di Biella: http://www.informagiovanibiella.it/infogio/

Città di Vercelli: http://www.informagiovanivercelli.it/

Città di Novara: http://www.comune.novara.it/servizi/giovani/giovanincontra.php

Città di Verbania: http://www.informagiovani.comune.verbania.it/

Domande e Risposte sul tema dell’Apprendistato (a cura della provincia di Lecco)

   1. COME SI COMPONE IL PERCORSO FORMATIVO DELL’APPRENDISTA?

Il percorso formativo dipende dalla legge di riferimento con cui l’apprendista è stato assunto (legge Treu, n.
196/97 per gli apprendisti in diritto dovere o in extra-obbligo, oppure legge Biagi, n. 30/2003 e successivo
Dlgs 276/03, con i quali è stato introdotto l’apprendistato professionalizzante), nonché dal titolo di studio
dell’apprendista, dal tipo di contratto e dall’annualità di riferimento dello stesso.
Per la maggior parte degli apprendisti, i contratti nazionali prevedono una formazione della durata di 120
ore; per gli apprendisti meccanici Confapi e Confindustria la formazione annuale ha una durata di 160 ore.
In entrambi i casi il modello formativo da seguire è a catalogo, cioè il percorso formativo si compone di un
certo numero di moduli da scegliere nell’ambito di un catalogo messo a punto dall’Ente Erogatore.
   2. DOVE DEVE ANDARE L’APPRENDISTA PER SEGUIRE IL CORSO?

Nel caso degli apprendisti assunti in base alla legge Treu, la convocazione avviene a cura della Provincia di
Lecco che provvede anche a segnalare l’agenzia formativa responsabile dello svolgimento del modulo
trasversale da 48 ore (168 ore per i minorenni senza qualifica). Successivamente, l’azienda indicherà
all’agenzia formativa i moduli professionalizzanti prescelti dal catalogo in base alla mansione effettivamente
svolta dall’apprendista e ai fabbisogni formativi rilevati.
Per gli apprendisti assunti in base alla legge Biagi, la Provincia provvede ad informare l’azienda delle
opportunità formative offerte nell’ambito dell’obbligo di formazione cui sono soggetti gli apprendisti e che
ricade in capo ad essa. Pertanto l’azienda, se riterrà opportuno avvalersi delle iniziative messe in atto dalla
Provincia, procederà alla scelta dei moduli (sia del trasversale che di quelli professionalizzanti).
   3. SONO ANCORA PREVISTI GLI SCONTI FORMATIVI (PERCORSO ABBREVIATO) IN
      BASE AL TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO DALL’APPRENDISTA?

Per l’apprendistato professionalizzante (legge Biagi, DLgs 276/03 art. 49) non sono previsti gli sconti
formativi.
Per l’apprendistato extra–obbligo formativo (legge Treu, L. 196/97 art. 16), invece, c’è ancora la possibilità
di fruire degli sconti formativi. In particolare, gli apprendisti in possesso di un diploma quinquennale di
scuola superiore (dichiarato al momento dell’assunzione), hanno diritto a 48 ore di sconto formativo, mentre
gli apprendisti con diploma triennale di scuola superiore o con qualifica regionale triennale hanno diritto a 24
ore di sconto formativo.
Gli sconti formativi vanno fruiti esclusivamente nella scelta dei moduli formativi a catalogo da 24 ore (quindi
2 moduli a catalogo in meno per l’apprendista con diploma quinquennale, un modulo a catalogo in meno per
gli apprendisti con qualifica triennale).
   4. IL MIO APPRENDISTA HA CONSEGUITO UN ATTESTATO DI SPECIALIZZAZIONE
      (O DI QUALIFICA) REGIONALE. DEVE COMUNQUE SEGUIRE IL CORSO? PUÒ
      AVERE SCONTI FORMATIVI (PERCORSO ABBREVIATO)?


                               contributi di Filomena Janniciello e Alberto Grattagliano
L’apprendista deve comunque seguire il corso, salvo verificare se ha diritto a sconti formativi in base al titolo
di studio eventualmente posseduto e alla legge di riferimento in base alla quale è stato assunto.
   5. AL TERMINE DEL CORSO VIENE RILASCIATA UNA CERTIFICAZIONE
      ALL’APPRENDISTA? CHE VALORE HA LA CERTIFICAZIONE RILASCIATA?

Viene rilasciato un attestato al termine di ciascun percorso formativo, che serve per dimostrare
l’assolvimento dell’obbligo di formazione da parte dell’azienda e dell’apprendista. In ogni caso, l’approccio
metodologico utilizzato dalla Provincia di Lecco e condiviso dalla Commissione Provinciale Unica per le
politiche del lavoro è finalizzato, tra l’altro, alla dichiarazione delle competenze acquisite, attraverso il
superamento di una prova di verifica connessa alle competenze sviluppate nei singoli moduli, che può essere
ottenuta dall’apprendista su richiesta formale alla Provincia.
   6. I TUTOR AZIENDALI SONO OBBLIGATI ALLA FORMAZIONE? COME SI ARTICOLA
      IL PERCORSO DI FORMAZIONE DEI TUTOR AZIENDALI?

La formazione è obbligatoria e si articola in percorsi da 8 ore (legge Treu) e da 12 ore (legge Biagi). Sono
disponibili anche ore di assistenza individualizzata al tutor aziendale per accompagnarlo nell’attività di
predisposizione del piano formativo individuale dell’apprendista, di monitoraggio e valutazione delle
competenze sviluppate dall’apprendista nel corso dei moduli formativi frequentati.
   7. SE UN TUTOR AZIENDALE HA FATTO GIÀ IL CORSO DI 8 ORE NELL’AMBITO DI
      UN PROGETTO PRECEDENTE, DEVE FARE NUOVAMENTE IL CORSO?

No, se la formazione ricevuta riguarda apprendisti assunti con la legge Treu. Deve completare il percorso
formativo con un modulo da 4 ore (o della durata prevista dal CCNL di riferimento) se l’apprendista è stato
assunto con la legge Biagi.
   8. SE UN’AZIENDA HA PIÙ APPRENDISTI E QUESTI VENGONO CONVOCATI TUTTI
      PER LO STESSO CORSO, È POSSIBILE CHIEDERE DI AVVIARLI ALLA
      FORMAZIONE UNO PER VOLTA IN CORSI DIVERSI?

Si è possibile: per aziende con meno di 15 dipendenti sarà avviato alla formazione un apprendista per volta.
   9. SE UN APPRENDISTA HA GIÀ SEGUITO UN CERTO MODULO FORMATIVO IN UNA
      PASSATA EDIZIONE, DEVE SEGUIRLO NUOVAMENTE?

No, se la prova di verifica finale è stata superata con un punteggio di almeno 70/100. Deve in ogni caso
frequentare altri Moduli formativi per il numero di ore annue previsto dal proprio Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro e dal Piano Formativo Individuale.
   10. IL MIO APPRENDISTA HA GIA’ EFFETTUATO NELL’ANNO IN CORSO ATTIVITA’
      DI FORMAZIONE ATTINENTI AL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PRESSO
      ALTRI ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATI. E’ POSSIBILE CONSIDERARE LA
      FORMAZIONE CONSEGUITA AL FINE DELL’ADEMPIMENTO DELLA FORMAZIONE
      FORMALE STABILITA IN 120 ORE ANNUE?

Certo: la Circolare n. 40/2004 del Ministero del Lavoro e del Welfare considera “formazione formale” la
formazione effettuata attraverso strutture accreditate o all’interno dell’impresa secondo percorsi strutturati di
formazione. L’obbligo di formazione per l’apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento
della formazione a distanza e strumenti di e-learning. Ad esempio se l’apprendista nell’anno 2007 ha
frequentato presso enti di formazione accreditati un corso di informatica della durata di 40 ore e un corso di
sicurezza sul lavoro della durata di 6 ore, coerenti con il Piano Formativo Individuale, avrà assolto 46 ore di
obbligo formativo sulle 120 ore annue di formazione previste (fa fede la data di assunzione dell’apprendista).




                                contributi di Filomena Janniciello e Alberto Grattagliano

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Apprendistato

  • 1. International Association of Lions and Leo Clubs Distretto 108-Ia1 ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE APPRENDISTATO Cap. I-5 illustrazione di Gianni Chiostri Comitato Assise Italo Francesi Vademecum GIOVANI e LAVORO: ISTRUZIONI per l’ USO contributi di Filomena Janniciello e Alberto Grattagliano
  • 2. Sintesi dei Contenuti L’Apprendistato, questo ruolo fondamentale per l’avviamento al lavoro: tipologie, normative, informazioni pratiche ed a chi rivolgersi. Indice COS’È L’APPRENDISTATO TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO INFORMAZIONI PRATICHE SULL’APPRENDISTATO A CHI SI APPLICA ? QUALE È LA DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO? COME AVVIENE LA FORMAZIONE DURANTE IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO? E L’ORARIO LAVORATIVO? QUALI SONO I DIRITTI PREVIDENZIALI DELL’APPRENDISTA? A CHI RIVOLGERSI PER L’APPRENDISTATO DOMANDE E RISPOSTE SUL TEMA DELL’APPRENDISTATO (A CURA DELLA PROVINCIA DI LECCO) contributi di Filomena Janniciello e Alberto Grattagliano
  • 3. Cos’è l’Apprendistato L’apprendistato è un contratto a contenuto formativo ovvero uno speciale rapporto di lavoro rivolto agli adolescenti ed ai giovani in cerca di occupazione, che favorisce in modo particolare l’aspetto formativo e di apprendimento di un mestiere. Per il giovane apprendista il contratto di apprendistato è contemporaneamente un periodo di lavoro e di formazione: un periodo di lavoro, perché è chiamato a fornire il proprio contributo lavorativo collaborando alla realizzazione dei prodotti e/o servizi dell’impresa; un periodo di formazione perché il contratto di apprendistato prevede che il datore di lavoro oltre a versare un corrispettivo per l’attività svolta dall’apprendista, impartisca, direttamente o tramite soggetti in possesso di idonee conoscenze, gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale. Le spiccate finalità formative del contratto di apprendistato non solo favoriscono la crescita professionale e personale dell’apprendista ma agevolano anche il suo inserimento nel mondo del lavoro. La formazione è finalizzata infatti sia all’acquisizione di una specifica professionalità sia allo sviluppo di competenze di base e trasversali indispensabili per affrontare in modo competitivo un mercato del lavoro sempre più esigente e complesso. http://www.form-azione.it/apprendistato/apprendistato.htm Tipologie di Apprendistato Il contratto di apprendistato è uno dei contratti di lavoro con funzione formativa ed è disciplinato attualmente dal recente d.lgs. n.276 del 2003, che individua tre forme di apprendistato: • Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione • Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale • Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Ognuna delle tipologie è regolata dalle Regioni e dai Contratti Collettivi di Lavoro. Il rapporto di lavoro sorto dall'accordo fra le parti è di tipo misto comportando l'onere in capo al datore di lavoro di una effettiva formazione professionale,sia mediante il trasferimento di competenze tecnico- scientifiche sia mediante l'affiancamento pratico per l'apprendimento di abilità operative, nonché la retribuzione per il lavoro svolto. L'assunzione di apprendisti richiede la stipula di un contratto di lavoro in forma scritta con allegato il Piano Formativo Individuale, mentre il numero degli apprendidsti assunti non può superare quello dei lavoratori dipendenti qualificati effettivi. I contratti collettivi determinano la durata del rapporto di apprendistato, comunque per legge non inferiore a due anni e non superiore a sei anni. Possono essere assunti soggetti con età tra i 15 ed i 30 anni non compiuti. Le principali differenze tra i tre citati rapporti di apprendistato riguardano, come detto, l’età e la formazione. Con il primo tipo di apprendistato possono essere assunti, da parte di qualunque datore di lavoro, giovani dai quindici ai diciott’anni (l’età massima si ricava dalla legge delega sulla riforma della scuola), affinché questi possano acquisire la maggiore professionalità che deriva dal contatto con il mondo del lavoro al quale è finalizzata la formazione stessa. La durata massima è di tre anni e la finalità è il conseguimento di una qualifica professionale. La durata effettiva è determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio, ai crediti professionali e formativi acquisiti. I principi sui quali si fonda l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione sono: a) la forma scritta del contratto, indicante la prestazione lavorativa oggetto del rapporto, il piano formativo individuale, la qualifica che sarà acquisita al termine del rapporto in esito alla formazione aziendale ed extra-aziendale; b) il divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo; contributi di Filomena Janniciello e Alberto Grattagliano
  • 4. c) la possibilità del datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile; d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. La regolamentazione della formazione dovrà basarsi su principi strettamente correlati con la riforma della scuola. In particolare sono da sottolineare anche il rinvio ai contratti collettivi per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione in azienda, la previsione di un monte ore di formazione interna ed esterna all’azienda, nonché la registrazione delle competenze acquisite durante la formazione sul “libretto formativo”, che sarà istituito dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Istruzione. Il contratto di apprendistato professionalizzante è il più comune e la sua operatività è subordinata alla regolamentazione, da parte della Regione in cui si svolge l’attività lavorativa, dei profili formativi. Fino all'approvazione della legge regionale, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La fascia d’età interessata da questo contratto è quella compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Se il giovane è già in possesso di una qualifica il contratto può essere stipulato fin dal diciassettesimo anno di età. La durata dell’apprendistato professionalizzante è stabilita dalla contrattazione collettiva, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire e comunque non può essere superiore a sei anni, né inferiore ai due. Anche questo tipo di apprendistato deve essere stipulato per iscritto, con l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale e dell’eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, sulla base degli esiti della formazione interna e/o esterna. Il compenso dell’apprendista non può essere stabilito secondo tariffe di cottimo e valgono gli stessi principi già esposti per quanto attiene al licenziamento durante il rapporto ed al libero recesso (ai sensi dell’art. 2118 del codice civile) al termine del periodo di apprendistato. È inoltre possibile sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell’apprendistato professionalizzante, purché nel limite massimo di durata di sei anni. Per questa tipologia di contratto la regolamentazione dei profili formativi deve seguire una serie di criteri e principi direttivi: a) previsione di un monte ore di formazione formale, esterna e/o interna all’azienda di almeno 120 ore annue, per l’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali; b) rinvio ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, per la determinazione – anche nell’ambito degli enti bilaterali – delle modalità di erogazione e dell’articolazione della formazione. A tal fine si deve tenere conto della capacità formativa interna dell’azienda rispetto a quella offerta dai soggetti esterni; c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna o interna all’impresa, della qualificazione ai fini contrattuali; d) registrazione della formazione effettuata nel “libretto formativo”; e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate. Il contratto di apprendistato è finalizzato al conseguimento di una qualifica, nonché alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, perciò in assenza di specifica comunicazione di recesso da parte del datore di lavoro, alla fine dell’apprendistato, il rapporto di lavoro che prosegua dopo tale termine si considera a tutti gli effetti a tempo indeterminato. Il terzo tipo di apprendistato è solo genericamente abbozzato e si inserisce nell’ambito della riforma scolastica. Con questo contratto “per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione” possono essere assunti giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, per il conseguimento di titoli di studio di livello secondario o universitari e «dell’alta formazione», nonché per la specializzazione tecnica superiore (rivolta a riqualificare e ampliare l’offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell’ambito del sistema di formazione integrata superiore). Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. La regolamentazione dei profili formativi e della durata dell’apprendistato sono rimesse alle Regioni, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori, le università e le altre istituzioni formative. Per tutti i tre tipi di apprendistato sopra descritti, per i quali sono previsti sia per il datore di lavoro, sia per il lavoratore, interessanti sgravi contributivi, la categoria di inquadramento dell’apprendista non potrà essere contributi di Filomena Janniciello e Alberto Grattagliano
  • 5. inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto Normative della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/ Regione Autonoma della Valle d’Aosta http://www.regione.vda.it/amministrazione/struttura/infomappa_i.asp?codmap=204 Interventi della Finanziaria 2008 http://www.governoinforma.it/azione-di-governo/i-temi-dellazione-di-governo/finanziaria-2008/lavoro.aspx Informazioni pratiche sull’Apprendistato Nell'attuale contesto socio-economico italiano, l'apprendistato è oggetto di profonda rivalutazione e si avvia a diventare uno degli strumenti centrali per la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro. Soprattutto per i giovani a bassa scolarità, l'apprendistato rappresenta una delle principali strade di avviamento al lavoro. Al fine di valorizzarlo nelle sue piene potenzialità, è stata varata la Legge n. 196 del 1997, il cui merito principale è stato quello di aver restituito al contratto di apprendistato un ruolo centrale nelle politiche della formazione e del lavoro. Questo 'ritorno alle origini', ha risvegliato l'interesse dei giovani ma anche degli imprenditori verso un istituto che può offrire risultati importanti a livello d'inserimento lavorativo. A chi si applica ? L’apprendista deve avere un’età compresa tra i 16 e i 24 anni. L’età massima è elevata a 26 anni per le assunzioni in particolari aree geografiche (Obiettivi 1 e 2 stabiliti dalla Commissione Europea) e per i portatori di handicap; nel settore artigiano e per qualifiche ad alto contenuto professionale i contratti nazionali possono elevare il limite di età fino a 29 anni. Quale è la durata del contratto di apprendistato? La durata del rapporto di lavoro è fissata dai contratti collettivi, sempre però entro i limiti stabiliti dalla legge: almeno 18 mesi e un massimo di 4 anni, fino a 5 anni nel settore artigiano. I periodi di apprendistato prestati presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini del computo della durata massima dell’apprendistato, purchè non separati tra loro da interruzioni superiori all’anno e si riferiscano alle stesse attività produttive. Può essere concordato tra le parti un periodo di prova, che sarà regolato dall’articolo 2096 del codice civile e che non potrà superare la durata di massimo 2 mesi. Come avviene la formazione durante il contratto di apprendistato? La formazione dell’apprendista dovrà essere effettuata all’esterno dell’impresa presso Centri di Formazione Professionale che dovranno poi certificare l’avvenuta formazione e il livello di formazione raggiunto. Il collegamento tra l’apprendistato sul luogo di lavoro e la formazione esterna è reso possibile dalla presenza di un tutore. E l’orario lavorativo? L’orario lavorativo dell’apprendista non potrà superare le 8 ore giornaliere e le 44 ore settimanali. Ciò vuol dire che le ore di straordinario, previo consenso del lavoratore in quanto facoltative, potranno essere contributi di Filomena Janniciello e Alberto Grattagliano
  • 6. effettuate per un numero massimo di 4 ore settimanali non collegate al normale orario di lavoro non essendo possibile, per legge, prolungare oltre le 8 ore l’attività giornaliera. Le ore di insegnamento teorico complementari, previste dalla legge come obbligatorie, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro. E’ fatto espresso divieto per gli apprendisti di prestare attività lavorativa nelle fasce orarie notturne dalle ore 22.00 alle ore 6.00. Quali sono i diritti previdenziali dell’apprendista? 1) I contributi previdenziali che il datore di lavoro deve versare sono ridotti rispetto a quelli degli altri lavoratori dipendenti. Per favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro l’apprendista beneficia di agevolazioni contributive per l’anno successivo al giorno dell’assunzione a tempo indeterminato 2) Infortunio e malattia professionale: In base alla normativa vigenti sono tutelati tutti quei lavoratori appartenenti alle categorie per le quali è previsto l’obbligo di tale assicurazione 3) Malattia: Non è prevista l’indennità economica di malattia per i periodi di assenza dal lavoro ma solo le prestazioni di assistenza sanitaria generica, specialistica, ambulatoriale, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica. 4) Maternità Spetta, senza alcun requisito minimo contributivo, la indennità di maternità obbligatoria facoltativa. L’apprendista ha diritto agli assegni familiari. 5) Disoccupazione. Non è prevista l’indennità di disoccupazione in quanto non viene versato il relativo contributo. Per chi vuole approfondire l’argomento: Circolare Ministeriale del 25/01/2006, n.2: http://gazzette.comune.jesi.an.it/2006/31/17.htm Circolare Ministeriale del 15/07/2005, n.30: http://www.cgil.it/politiche-lavoro/LeggiNormative/Index.htm A cura della Dr.ssa Filomena Ianniciello. La Dott.ssa Filomena Ianniciello è laureata in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli. Per qualche anno ha svolto l’attività di consulente legale su tematiche relative agli aspetti normativi del diritto del lavoro e del diritto amministrativo. A CHI RIVOLGERSI PER L’APPRENDISTATO Regione Piemonte Per conoscere l’apprendistato: http://www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/index.htm Consultare i Servizi Informa Giovani: Coordinamento Informa Giovani Piemonte e Valle d’Aosta. http://www.informagiovanipiemontevda.it/ Città di Torino: http://www.comune.torino.it/infogio/cig/icr.htm Città di Aosta: http://www.informagiovaniaosta.it/ contributi di Filomena Janniciello e Alberto Grattagliano
  • 7. Città di Biella: http://www.informagiovanibiella.it/infogio/ Città di Vercelli: http://www.informagiovanivercelli.it/ Città di Novara: http://www.comune.novara.it/servizi/giovani/giovanincontra.php Città di Verbania: http://www.informagiovani.comune.verbania.it/ Domande e Risposte sul tema dell’Apprendistato (a cura della provincia di Lecco) 1. COME SI COMPONE IL PERCORSO FORMATIVO DELL’APPRENDISTA? Il percorso formativo dipende dalla legge di riferimento con cui l’apprendista è stato assunto (legge Treu, n. 196/97 per gli apprendisti in diritto dovere o in extra-obbligo, oppure legge Biagi, n. 30/2003 e successivo Dlgs 276/03, con i quali è stato introdotto l’apprendistato professionalizzante), nonché dal titolo di studio dell’apprendista, dal tipo di contratto e dall’annualità di riferimento dello stesso. Per la maggior parte degli apprendisti, i contratti nazionali prevedono una formazione della durata di 120 ore; per gli apprendisti meccanici Confapi e Confindustria la formazione annuale ha una durata di 160 ore. In entrambi i casi il modello formativo da seguire è a catalogo, cioè il percorso formativo si compone di un certo numero di moduli da scegliere nell’ambito di un catalogo messo a punto dall’Ente Erogatore. 2. DOVE DEVE ANDARE L’APPRENDISTA PER SEGUIRE IL CORSO? Nel caso degli apprendisti assunti in base alla legge Treu, la convocazione avviene a cura della Provincia di Lecco che provvede anche a segnalare l’agenzia formativa responsabile dello svolgimento del modulo trasversale da 48 ore (168 ore per i minorenni senza qualifica). Successivamente, l’azienda indicherà all’agenzia formativa i moduli professionalizzanti prescelti dal catalogo in base alla mansione effettivamente svolta dall’apprendista e ai fabbisogni formativi rilevati. Per gli apprendisti assunti in base alla legge Biagi, la Provincia provvede ad informare l’azienda delle opportunità formative offerte nell’ambito dell’obbligo di formazione cui sono soggetti gli apprendisti e che ricade in capo ad essa. Pertanto l’azienda, se riterrà opportuno avvalersi delle iniziative messe in atto dalla Provincia, procederà alla scelta dei moduli (sia del trasversale che di quelli professionalizzanti). 3. SONO ANCORA PREVISTI GLI SCONTI FORMATIVI (PERCORSO ABBREVIATO) IN BASE AL TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO DALL’APPRENDISTA? Per l’apprendistato professionalizzante (legge Biagi, DLgs 276/03 art. 49) non sono previsti gli sconti formativi. Per l’apprendistato extra–obbligo formativo (legge Treu, L. 196/97 art. 16), invece, c’è ancora la possibilità di fruire degli sconti formativi. In particolare, gli apprendisti in possesso di un diploma quinquennale di scuola superiore (dichiarato al momento dell’assunzione), hanno diritto a 48 ore di sconto formativo, mentre gli apprendisti con diploma triennale di scuola superiore o con qualifica regionale triennale hanno diritto a 24 ore di sconto formativo. Gli sconti formativi vanno fruiti esclusivamente nella scelta dei moduli formativi a catalogo da 24 ore (quindi 2 moduli a catalogo in meno per l’apprendista con diploma quinquennale, un modulo a catalogo in meno per gli apprendisti con qualifica triennale). 4. IL MIO APPRENDISTA HA CONSEGUITO UN ATTESTATO DI SPECIALIZZAZIONE (O DI QUALIFICA) REGIONALE. DEVE COMUNQUE SEGUIRE IL CORSO? PUÒ AVERE SCONTI FORMATIVI (PERCORSO ABBREVIATO)? contributi di Filomena Janniciello e Alberto Grattagliano
  • 8. L’apprendista deve comunque seguire il corso, salvo verificare se ha diritto a sconti formativi in base al titolo di studio eventualmente posseduto e alla legge di riferimento in base alla quale è stato assunto. 5. AL TERMINE DEL CORSO VIENE RILASCIATA UNA CERTIFICAZIONE ALL’APPRENDISTA? CHE VALORE HA LA CERTIFICAZIONE RILASCIATA? Viene rilasciato un attestato al termine di ciascun percorso formativo, che serve per dimostrare l’assolvimento dell’obbligo di formazione da parte dell’azienda e dell’apprendista. In ogni caso, l’approccio metodologico utilizzato dalla Provincia di Lecco e condiviso dalla Commissione Provinciale Unica per le politiche del lavoro è finalizzato, tra l’altro, alla dichiarazione delle competenze acquisite, attraverso il superamento di una prova di verifica connessa alle competenze sviluppate nei singoli moduli, che può essere ottenuta dall’apprendista su richiesta formale alla Provincia. 6. I TUTOR AZIENDALI SONO OBBLIGATI ALLA FORMAZIONE? COME SI ARTICOLA IL PERCORSO DI FORMAZIONE DEI TUTOR AZIENDALI? La formazione è obbligatoria e si articola in percorsi da 8 ore (legge Treu) e da 12 ore (legge Biagi). Sono disponibili anche ore di assistenza individualizzata al tutor aziendale per accompagnarlo nell’attività di predisposizione del piano formativo individuale dell’apprendista, di monitoraggio e valutazione delle competenze sviluppate dall’apprendista nel corso dei moduli formativi frequentati. 7. SE UN TUTOR AZIENDALE HA FATTO GIÀ IL CORSO DI 8 ORE NELL’AMBITO DI UN PROGETTO PRECEDENTE, DEVE FARE NUOVAMENTE IL CORSO? No, se la formazione ricevuta riguarda apprendisti assunti con la legge Treu. Deve completare il percorso formativo con un modulo da 4 ore (o della durata prevista dal CCNL di riferimento) se l’apprendista è stato assunto con la legge Biagi. 8. SE UN’AZIENDA HA PIÙ APPRENDISTI E QUESTI VENGONO CONVOCATI TUTTI PER LO STESSO CORSO, È POSSIBILE CHIEDERE DI AVVIARLI ALLA FORMAZIONE UNO PER VOLTA IN CORSI DIVERSI? Si è possibile: per aziende con meno di 15 dipendenti sarà avviato alla formazione un apprendista per volta. 9. SE UN APPRENDISTA HA GIÀ SEGUITO UN CERTO MODULO FORMATIVO IN UNA PASSATA EDIZIONE, DEVE SEGUIRLO NUOVAMENTE? No, se la prova di verifica finale è stata superata con un punteggio di almeno 70/100. Deve in ogni caso frequentare altri Moduli formativi per il numero di ore annue previsto dal proprio Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal Piano Formativo Individuale. 10. IL MIO APPRENDISTA HA GIA’ EFFETTUATO NELL’ANNO IN CORSO ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ATTINENTI AL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PRESSO ALTRI ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATI. E’ POSSIBILE CONSIDERARE LA FORMAZIONE CONSEGUITA AL FINE DELL’ADEMPIMENTO DELLA FORMAZIONE FORMALE STABILITA IN 120 ORE ANNUE? Certo: la Circolare n. 40/2004 del Ministero del Lavoro e del Welfare considera “formazione formale” la formazione effettuata attraverso strutture accreditate o all’interno dell’impresa secondo percorsi strutturati di formazione. L’obbligo di formazione per l’apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di e-learning. Ad esempio se l’apprendista nell’anno 2007 ha frequentato presso enti di formazione accreditati un corso di informatica della durata di 40 ore e un corso di sicurezza sul lavoro della durata di 6 ore, coerenti con il Piano Formativo Individuale, avrà assolto 46 ore di obbligo formativo sulle 120 ore annue di formazione previste (fa fede la data di assunzione dell’apprendista). contributi di Filomena Janniciello e Alberto Grattagliano