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Il Ministro
                   dello Sviluppo Economico
          VISTO l'art. 14, comma 1, Legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha
istituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato il
Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica;
          VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante “Riordino
della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca
scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei
ricercatori”;
        VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59”;
        VISTA la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato, contenente indirizzi per la concessione delle
agevolazioni del Fondo Speciale Rotativo per l’Innovazione Tecnologica;
         VISTA la circolare 26 ottobre 2001, n. 1035030 del Ministero delle
Attività Produttive, che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle
agevolazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;
         VISTO il Decreto 10 luglio 2008 del Ministro dello Sviluppo
Economico relativo all’adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla nuova
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione;
         VISTO il Decreto 16 gennaio 2009 del Ministro dello Sviluppo
Economico che, tenuto conto delle risorse disponibili, stabilisce per l’anno
2009 gli interventi da realizzare, ai sensi dall’art. 2 comma 3 del Decreto 10
luglio 2008;
          CONSIDERATO che il Programma Operativo Nazionale (PON) FESR
Ricerca e Competitività 2007 – 2013 approvato dalla Commissione europea con
decisione C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 prevede all’asse II, obiettivo
operativo 4.2.1.1 la realizzazione di interventi finalizzati a favorire le attività di
ricerca e sviluppo sperimentale;
DECRETA
                                       Art. 1
                    (Ambito operativo e risorse disponibili)
1. Il presente bando disciplina la concessione delle agevolazioni a favore di
   programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche
   attività non preponderanti di ricerca industriale, attuati da imprese start up
   come definite al successivo art. 2 del presente decreto, e finalizzati alla
   realizzazione di innovazioni di prodotto e/o processo nei settori tecnologici
   così come individuati nell’ art. 3 del presente decreto.
2. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
   10 luglio 2008 (nel seguito “Direttiva”), per attività di ricerca industriale e di
   sviluppo sperimentale s'intendono quelle rivolte rispettivamente:
   a) ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi
      prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei
      prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di
      componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in
      particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei
      prototipi di cui alla lettera b);
   b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi
      di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché
      di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad
      apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purché tali
      interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti;
      rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili
      per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti
      tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il
      prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo
      elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
      L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di
      progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi,
      così generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non
      comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche
      apportate a prodotti, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre
operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino
      miglioramenti.
3. Le risorse disponibili per il presente bando sono pari a 35 milioni di Euro a
   valere sul Fondo Speciale Rotativo per l’Innovazione Tecnologica (FIT).
   Sono, inoltre, disponibili risorse aggiuntive pari a 20 milioni di euro a valere
   sul PON Ricerca e Competitività 2007-2013, destinate a programmi per i
   quali almeno il 75% delle spese ammissibili sia sostenuto da unità produttive
   dei soggetti beneficiari ubicate nei territori delle regioni dell’obiettivo
   Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia).


                                       Art. 2
                               (Soggetti beneficiari)
1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente bando tutti i soggetti
   di cui alle lettere a), b), c), e d) dell’ articolo 3, comma 1 della Direttiva, nelle
   forme e con le modalità nella stessa indicate, a condizione che i soggetti
   richiedenti risultino formalmente costituiti entro la data di pubblicazione sulla
   Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto e, alla data di
   presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’articolo 5, siano
   costituiti da non oltre cinque anni solari. A tal riguardo, per data di
   costituzione si intende la data dell’atto costitutivo per i soggetti costituiti in
   forma societaria ovvero la data di iscrizione al Registro delle imprese per tutti
   gli altri soggetti.
2. Il predetto requisito circa la data di costituzione, nel caso di domanda
   presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere soddisfatto da tutti i
   soggetti richiedenti, ad eccezione degli Organismi di ricerca; nel caso di
   domanda presentata da consorzi o società consortili, deve essere soddisfatto
   da tutti i soggetti costituenti il consorzio stesso, ad eccezione degli Organismi
   di ricerca.
Art. 3
   (Programmi ammissibili, spese ammissibili e agevolazioni concedibili)
1. I programmi ammissibili alle agevolazioni del presente bando devono
   riguardare la realizzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo nei
   seguenti settori tecnologici:
   a) biotecnologie, ovvero l’applicazione della scienza e della tecnologia agli
      organismi viventi o a loro parti, prodotti e modelli, al fine di alterare i
      materiali viventi e non viventi, per produrre conoscenza, beni e servizi.
      Sono, comunque, escluse dalle agevolazioni le attività non consentite
      dalla vigente legislazione nazionale (come ad esempio quelle finalizzate
      alla produzione industriale di organismi geneticamente modificati o
      quelle che prevedono la manipolazione genetica di embrioni umani);
   b) ICT, limitatamente a: Internet dei contenuti (contenuti
      multidimensionali, multimediali e multimodali), Internet dei servizi
      (piattaforme aperte per servizi di "Internet del futuro") e Internet delle
      cose (componenti e oggetti intelligenti);
   c) materiali innovativi;
   d) sistemi robotici ad elevata interazione con l’uomo e con l’ambiente;
      domotica; sistemi meccatronici per la generazione, la trasmissione ed il
      controllo del moto;
   e) tecnologie, processi e sistemi di gestione e controllo per la produzione e
      l’utilizzo ecosostenibile di energia, combustibili e prodotti finiti o
      semilavorati, basati sullo sfruttamento di fonti rinnovabili e/o
      sull’utilizzo di materie prime o seconde di origine naturale.
2. Possono essere ammessi alle agevolazioni i programmi i cui costi sono non
   inferiori ad euro 500.000,00 e non superiori ad euro 2.000.000,00. Qualora il
   programma sia agevolato con le risorse a valere sul PON Ricerca e
   Competitività 2007-2013, fermo restando quanto previsto al precedente
   articolo 1, comma 3, le eventuali agevolazioni relative ai costi sostenuti in
   unità produttive non ubicate nei territori delle regioni dell’obiettivo
   Convergenza sono concesse a valere sulle risorse del Fondo Speciale Rotativo
   per l’Innovazione Tecnologica (FIT).
3. Con riferimento alla durata dei programmi ammissibili, si applica quanto
   previsto all’articolo 5 della Direttiva, fatti salvi, per i programmi agevolati con
   le risorse a valere sul PON Ricerca e Competitività 2007-2013, eventuali
   termini di ultimazione più restrittivi imposti dall’utilizzo delle predette risorse.
4. I programmi non possono essere avviati prima della data di presentazione della
    domanda e, comunque, devono essere avviati non oltre sei mesi dalla data di
    pubblicazione della graduatoria di cui all’articolo 5, comma 1 nella Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica Italiana.
5. Le agevolazioni sono concesse in relazione ai costi così come definiti
   all’articolo 5, comma 4 della Direttiva.
6. Qualora il programma sia agevolato con le risorse a valere sul PON Ricerca e
   Competitività 2007-2013, a quanto definito dalla Direttiva relativamente ai
   costi agevolabili di cui al comma precedente sono applicate le limitazioni e le
   modalità di imputazione previste per l’utilizzo di risorse FESR dal Decreto
   del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le
   norme sull’ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati dai fondi
   strutturali per la fase di programmazione 2007-2013 e sue eventuali
   successive modifiche.
7. La misura e le modalità per la concessione delle agevolazioni sono quelle
   stabilite dall’articolo 4 della Direttiva.
                                       Art. 4
                         (Presentazione delle domande)
1. Gli interventi previsti dal presente bando sono attuati secondo quanto
   stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la
   procedura valutativa, con procedimento a graduatoria.
2. La domanda di agevolazioni deve essere presentata con le modalità di cui ai
   successivi commi 4 e 5 a partire dal sessantesimo giorno successivo alla
   pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
   Italiana e sino al centottantesimo giorno dalla medesima data.
3. Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale o
   successivamente al termine finale di cui al comma 2 non saranno prese in
   considerazione.
4. Il Modulo per la richiesta delle agevolazioni e la Scheda tecnica, i cui
   modelli sono riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto, devono essere
   compilati utilizzando esclusivamente, pena l'invalidità della domanda, lo
   specifico software predisposto dal Ministero, disponibile all’indirizzo
   http://www.innovazione.incentivialleimprese.it/Legge46,            secondo        le
   istruzioni ivi contenute, allegando, in formato elettronico non modificabile,
   il Piano di sviluppo del programma secondo lo schema di cui all’allegato 3,
   la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle dimensioni
   dell’impresa, secondo lo schema di cui all’allegato 4, la dichiarazione
   sostitutiva di atto notorio attestante la data di costituzione dell’impresa e gli
   altri elementi utili per la formazione della graduatoria di cui all’articolo 5,
   comma 1, secondo lo schema di cui all’allegato 5 e, ove ne ricorrano i
   termini, la certificazione di cui all’art. 5, comma 3, lettera b), rilasciata da un
   revisore dei conti esterno. Il Modulo per la richiesta delle agevolazioni e la
   Scheda tecnica devono essere stampati su carta comune in formato A4,
   utilizzando la specifica funzione di stampa prevista dal software; le relative
   pagine devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali
   apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dei
   soggetti richiedenti. Sull'ultima pagina di ciascun singolo documento deve
   essere apposta la firma del legale rappresentante della società o di un suo
   procuratore speciale con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del
   decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,
   allegando fotocopia del documento di identità. La domanda, in bollo e
   completa degli allegati previsti, deve essere presentata, pena l'invalidità, nei
   termini di cui al comma 2 e a mezzo raccomandata A/R, al seguenti
   indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per
   l’incentivazione delle attività imprenditoriali, Divisione VIII, già Ufficio XI
   della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese,
   Via del Giorgione 2b, 00197 Roma. Quale data di presentazione della
   domanda si assume la data di spedizione.
5. Nel caso di domanda presentata congiuntamente da più soggetti, il Modulo per
   la richiesta delle agevolazioni deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti
   di tutti i soggetti richiedenti, i quali provvederanno a designare uno dei
   soggetti medesimi quale capofila con il compito di raccogliere e coordinare la
   documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il
   Ministero dello sviluppo economico. Inoltre, al Modulo per la richiesta delle
agevolazioni devono essere allegate le Schede tecniche compilate da ciascuno
   dei soggetti richiedenti.
6. I soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare tutte le variazioni riguardanti i
   dati esposti nella Scheda Tecnica avvenute successivamente alla sua
   presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del
   calcolo degli indicatori di cui al successivo articolo 5, commi 3 e 4, ed
   intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la
   pubblicazione della graduatoria, la relativa domanda sarà esclusa dalle
   agevolazioni.

                                      Art. 5
                 (Criteri per la formazione della graduatoria)
1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 4 comma
   2, il Ministero dello sviluppo economico, previo parere del Comitato tecnico
   di cui al comma 3 dell’art. 6 della Direttiva, forma una graduatoria di merito
   dei programmi ammissibili alla successiva attività istruttoria, secondo un
   ordine decrescente del punteggio determinato secondo i criteri di cui ai
   successivi commi 3 e 4 e nel limite delle risorse disponibili maggiorate del
   20%.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, ai fini della formazione della
   graduatoria di cui al comma 1, si avvale per la valutazione dei programmi di
   specifici gruppi di lavoro, costituiti da esperti nelle diverse discipline
   scientifiche, individuati nell’ambito dell’Albo degli esperti in innovazione
   tecnologica.
3. Il punteggio che ciascun programma consegue e che determina la posizione
   dello stesso nella graduatoria di cui al comma 1 è ottenuto sommando i valori
   dei seguenti indicatori, fino ad un punteggio massimo complessivo di 20
   punti, fatte salve le eventuali maggiorazioni riconoscibili di cui al successivo
   comma 4:
   a) livello qualitativo dell’innovazione oggetto del programma, sia in termini
      di originalità che di complessità progettuale: fino a 15 punti;
   b) programma presentato da impresa le cui spese di R&S rappresentino
      almeno il 15% del totale delle spese operative in almeno uno dei tre anni
precedenti la presentazione della domanda di agevolazioni oppure, nel
       caso di una start up senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del
       periodo fiscale corrente al momento della domanda, quale certificato da
       un revisore dei conti esterno: 5 punti.
  Nel caso di domande presentate congiuntamente, il punteggio è riconosciuto
  solo se tutti i richiedenti posseggono il predetto requisito.
  La dimostrazione del possesso del predetto requisito non è richiesta per gli
  organismi di ricerca.
4. Possono, inoltre, essere riconosciute le seguenti maggiorazioni del punteggio
   ottenuto ai sensi del precedente comma 3:
  a) 5% per i programmi finalizzati a realizzare prevalentemente una
     “innovazione di prodotto”;
  b) 5% per i programmi che comportano l’affidamento di commesse a
     organismi di ricerca per un importo non inferiore al 20% dei costi
     ammissibili del programma di sviluppo sperimentale ovvero per le
     domande presentate congiuntamente a organismi di ricerca che
     sostengano i costi del programma nella misura minima sopra indicata;
  c) 5% qualora le imprese richiedenti posseggano il requisito della titolarità
     femminile, intendendosi a tal riguardo: imprese individuali in cui il
     titolare sia una donna, società di persone costituite in maggioranza, sia
     numerica che di capitale, da donne, società di capitali, ivi comprese le
     società cooperative, costituite in maggioranza, sia numerica che di
     capitale, da donne e in cui anche la maggioranza dei componenti
     dell’organo di amministrazione sia costituito da donne.
  Le predette maggiorazioni sono cumulabili.
5. In caso di parità di punteggio tra più programmi, prevale il programma con il
   minor costo presentato.
6. La comunicazione ai soggetti interessati circa l’esito della graduatoria si
   considera effettuata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
   Repubblica Italiana del decreto del Ministero dello sviluppo economico di
   approvazione della graduatoria di cui al comma 1. Successivamente alla
   predetta pubblicazione, il Ministero provvede a trasmettere, ai fini degli
adempimenti istruttori di cui all’articolo 6, commi 5 e 6 della Direttiva, le
   relative domande al gestore prescelto dal soggetto richiedente tra quelli
   indicati nell’allegato n. 6 al presente decreto.


                                     Art. 6
                           (Monitoraggio e controlli)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della Direttiva, i soggetti
   beneficiari, i cui programmi sono stati agevolati con le risorse a valere sul
   PON Ricerca e Competitività 2007-2013, sono tenuti a corrispondere a tutte
   le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici effettuate dal
   Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento (CE)
   1083/2006, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati.
   Gli stessi soggetti sono, inoltre, tenuti ad acconsentire e a favorire lo
   svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero nonché da competenti
   organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell’Unione
   europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al
   fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per
   il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in
   particolare, dall’art. 60 del regolamento (CE) 1083/2006, nonché dell’art. 16
   del regolamento (CE) 1828/2006. Indicazioni riguardanti le modalità, i tempi
   e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attività di
   verifica saranno contenute nel decreto di concessione di cui all’articolo 6,
   comma 8 della Direttiva.
2. Relativamente ai programmi agevolati con le risorse a valere sul PON
   Ricerca e Competitività 2007-2013, i soggetti beneficiari sono tenuti ad
   aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le
   modalità allo scopo individuate dal Ministero, evidenziando che lo stesso è
   realizzato con il concorso di risorse del FESR, in applicazione dell’articolo
   69 del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006.
Art. 7
                               (Divieto di cumulo)
 Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre
 agevolazioni pubbliche, individuate come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 del
 Trattato, concesse per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo
 “de minimis”, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 379 del 28.12.2006.


                                      Art. 8
                               (Disposizioni finali)
 Per quanto non diversamente disposto dal presente bando si applicano le
 modalità e i criteri previsti dalla Direttiva.
 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 Italiana.


Roma,


                                                        IL MINISTRO

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Decreto Ministero Innovazione 2009

  • 1. Il Ministro dello Sviluppo Economico VISTO l'art. 14, comma 1, Legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha istituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato il Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica; VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”; VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”; VISTA la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, contenente indirizzi per la concessione delle agevolazioni del Fondo Speciale Rotativo per l’Innovazione Tecnologica; VISTA la circolare 26 ottobre 2001, n. 1035030 del Ministero delle Attività Produttive, che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46; VISTO il Decreto 10 luglio 2008 del Ministro dello Sviluppo Economico relativo all’adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; VISTO il Decreto 16 gennaio 2009 del Ministro dello Sviluppo Economico che, tenuto conto delle risorse disponibili, stabilisce per l’anno 2009 gli interventi da realizzare, ai sensi dall’art. 2 comma 3 del Decreto 10 luglio 2008; CONSIDERATO che il Programma Operativo Nazionale (PON) FESR Ricerca e Competitività 2007 – 2013 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 prevede all’asse II, obiettivo operativo 4.2.1.1 la realizzazione di interventi finalizzati a favorire le attività di ricerca e sviluppo sperimentale;
  • 2. DECRETA Art. 1 (Ambito operativo e risorse disponibili) 1. Il presente bando disciplina la concessione delle agevolazioni a favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, attuati da imprese start up come definite al successivo art. 2 del presente decreto, e finalizzati alla realizzazione di innovazioni di prodotto e/o processo nei settori tecnologici così come individuati nell’ art. 3 del presente decreto. 2. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 luglio 2008 (nel seguito “Direttiva”), per attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale s'intendono quelle rivolte rispettivamente: a) ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b); b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi, così generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre
  • 3. operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 3. Le risorse disponibili per il presente bando sono pari a 35 milioni di Euro a valere sul Fondo Speciale Rotativo per l’Innovazione Tecnologica (FIT). Sono, inoltre, disponibili risorse aggiuntive pari a 20 milioni di euro a valere sul PON Ricerca e Competitività 2007-2013, destinate a programmi per i quali almeno il 75% delle spese ammissibili sia sostenuto da unità produttive dei soggetti beneficiari ubicate nei territori delle regioni dell’obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia). Art. 2 (Soggetti beneficiari) 1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente bando tutti i soggetti di cui alle lettere a), b), c), e d) dell’ articolo 3, comma 1 della Direttiva, nelle forme e con le modalità nella stessa indicate, a condizione che i soggetti richiedenti risultino formalmente costituiti entro la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto e, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’articolo 5, siano costituiti da non oltre cinque anni solari. A tal riguardo, per data di costituzione si intende la data dell’atto costitutivo per i soggetti costituiti in forma societaria ovvero la data di iscrizione al Registro delle imprese per tutti gli altri soggetti. 2. Il predetto requisito circa la data di costituzione, nel caso di domanda presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere soddisfatto da tutti i soggetti richiedenti, ad eccezione degli Organismi di ricerca; nel caso di domanda presentata da consorzi o società consortili, deve essere soddisfatto da tutti i soggetti costituenti il consorzio stesso, ad eccezione degli Organismi di ricerca.
  • 4. Art. 3 (Programmi ammissibili, spese ammissibili e agevolazioni concedibili) 1. I programmi ammissibili alle agevolazioni del presente bando devono riguardare la realizzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo nei seguenti settori tecnologici: a) biotecnologie, ovvero l’applicazione della scienza e della tecnologia agli organismi viventi o a loro parti, prodotti e modelli, al fine di alterare i materiali viventi e non viventi, per produrre conoscenza, beni e servizi. Sono, comunque, escluse dalle agevolazioni le attività non consentite dalla vigente legislazione nazionale (come ad esempio quelle finalizzate alla produzione industriale di organismi geneticamente modificati o quelle che prevedono la manipolazione genetica di embrioni umani); b) ICT, limitatamente a: Internet dei contenuti (contenuti multidimensionali, multimediali e multimodali), Internet dei servizi (piattaforme aperte per servizi di "Internet del futuro") e Internet delle cose (componenti e oggetti intelligenti); c) materiali innovativi; d) sistemi robotici ad elevata interazione con l’uomo e con l’ambiente; domotica; sistemi meccatronici per la generazione, la trasmissione ed il controllo del moto; e) tecnologie, processi e sistemi di gestione e controllo per la produzione e l’utilizzo ecosostenibile di energia, combustibili e prodotti finiti o semilavorati, basati sullo sfruttamento di fonti rinnovabili e/o sull’utilizzo di materie prime o seconde di origine naturale. 2. Possono essere ammessi alle agevolazioni i programmi i cui costi sono non inferiori ad euro 500.000,00 e non superiori ad euro 2.000.000,00. Qualora il programma sia agevolato con le risorse a valere sul PON Ricerca e Competitività 2007-2013, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1, comma 3, le eventuali agevolazioni relative ai costi sostenuti in unità produttive non ubicate nei territori delle regioni dell’obiettivo Convergenza sono concesse a valere sulle risorse del Fondo Speciale Rotativo per l’Innovazione Tecnologica (FIT).
  • 5. 3. Con riferimento alla durata dei programmi ammissibili, si applica quanto previsto all’articolo 5 della Direttiva, fatti salvi, per i programmi agevolati con le risorse a valere sul PON Ricerca e Competitività 2007-2013, eventuali termini di ultimazione più restrittivi imposti dall’utilizzo delle predette risorse. 4. I programmi non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda e, comunque, devono essere avviati non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui all’articolo 5, comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 5. Le agevolazioni sono concesse in relazione ai costi così come definiti all’articolo 5, comma 4 della Direttiva. 6. Qualora il programma sia agevolato con le risorse a valere sul PON Ricerca e Competitività 2007-2013, a quanto definito dalla Direttiva relativamente ai costi agevolabili di cui al comma precedente sono applicate le limitazioni e le modalità di imputazione previste per l’utilizzo di risorse FESR dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013 e sue eventuali successive modifiche. 7. La misura e le modalità per la concessione delle agevolazioni sono quelle stabilite dall’articolo 4 della Direttiva. Art. 4 (Presentazione delle domande) 1. Gli interventi previsti dal presente bando sono attuati secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la procedura valutativa, con procedimento a graduatoria. 2. La domanda di agevolazioni deve essere presentata con le modalità di cui ai successivi commi 4 e 5 a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sino al centottantesimo giorno dalla medesima data. 3. Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale o successivamente al termine finale di cui al comma 2 non saranno prese in considerazione.
  • 6. 4. Il Modulo per la richiesta delle agevolazioni e la Scheda tecnica, i cui modelli sono riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto, devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l'invalidità della domanda, lo specifico software predisposto dal Ministero, disponibile all’indirizzo http://www.innovazione.incentivialleimprese.it/Legge46, secondo le istruzioni ivi contenute, allegando, in formato elettronico non modificabile, il Piano di sviluppo del programma secondo lo schema di cui all’allegato 3, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle dimensioni dell’impresa, secondo lo schema di cui all’allegato 4, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di costituzione dell’impresa e gli altri elementi utili per la formazione della graduatoria di cui all’articolo 5, comma 1, secondo lo schema di cui all’allegato 5 e, ove ne ricorrano i termini, la certificazione di cui all’art. 5, comma 3, lettera b), rilasciata da un revisore dei conti esterno. Il Modulo per la richiesta delle agevolazioni e la Scheda tecnica devono essere stampati su carta comune in formato A4, utilizzando la specifica funzione di stampa prevista dal software; le relative pagine devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dei soggetti richiedenti. Sull'ultima pagina di ciascun singolo documento deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, allegando fotocopia del documento di identità. La domanda, in bollo e completa degli allegati previsti, deve essere presentata, pena l'invalidità, nei termini di cui al comma 2 e a mezzo raccomandata A/R, al seguenti indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali, Divisione VIII, già Ufficio XI della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, Via del Giorgione 2b, 00197 Roma. Quale data di presentazione della domanda si assume la data di spedizione. 5. Nel caso di domanda presentata congiuntamente da più soggetti, il Modulo per la richiesta delle agevolazioni deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti, i quali provvederanno a designare uno dei soggetti medesimi quale capofila con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico. Inoltre, al Modulo per la richiesta delle
  • 7. agevolazioni devono essere allegate le Schede tecniche compilate da ciascuno dei soggetti richiedenti. 6. I soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella Scheda Tecnica avvenute successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori di cui al successivo articolo 5, commi 3 e 4, ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione della graduatoria, la relativa domanda sarà esclusa dalle agevolazioni. Art. 5 (Criteri per la formazione della graduatoria) 1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 4 comma 2, il Ministero dello sviluppo economico, previo parere del Comitato tecnico di cui al comma 3 dell’art. 6 della Direttiva, forma una graduatoria di merito dei programmi ammissibili alla successiva attività istruttoria, secondo un ordine decrescente del punteggio determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi 3 e 4 e nel limite delle risorse disponibili maggiorate del 20%. 2. Il Ministero dello sviluppo economico, ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 1, si avvale per la valutazione dei programmi di specifici gruppi di lavoro, costituiti da esperti nelle diverse discipline scientifiche, individuati nell’ambito dell’Albo degli esperti in innovazione tecnologica. 3. Il punteggio che ciascun programma consegue e che determina la posizione dello stesso nella graduatoria di cui al comma 1 è ottenuto sommando i valori dei seguenti indicatori, fino ad un punteggio massimo complessivo di 20 punti, fatte salve le eventuali maggiorazioni riconoscibili di cui al successivo comma 4: a) livello qualitativo dell’innovazione oggetto del programma, sia in termini di originalità che di complessità progettuale: fino a 15 punti; b) programma presentato da impresa le cui spese di R&S rappresentino almeno il 15% del totale delle spese operative in almeno uno dei tre anni
  • 8. precedenti la presentazione della domanda di agevolazioni oppure, nel caso di una start up senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del periodo fiscale corrente al momento della domanda, quale certificato da un revisore dei conti esterno: 5 punti. Nel caso di domande presentate congiuntamente, il punteggio è riconosciuto solo se tutti i richiedenti posseggono il predetto requisito. La dimostrazione del possesso del predetto requisito non è richiesta per gli organismi di ricerca. 4. Possono, inoltre, essere riconosciute le seguenti maggiorazioni del punteggio ottenuto ai sensi del precedente comma 3: a) 5% per i programmi finalizzati a realizzare prevalentemente una “innovazione di prodotto”; b) 5% per i programmi che comportano l’affidamento di commesse a organismi di ricerca per un importo non inferiore al 20% dei costi ammissibili del programma di sviluppo sperimentale ovvero per le domande presentate congiuntamente a organismi di ricerca che sostengano i costi del programma nella misura minima sopra indicata; c) 5% qualora le imprese richiedenti posseggano il requisito della titolarità femminile, intendendosi a tal riguardo: imprese individuali in cui il titolare sia una donna, società di persone costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale, da donne, società di capitali, ivi comprese le società cooperative, costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale, da donne e in cui anche la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione sia costituito da donne. Le predette maggiorazioni sono cumulabili. 5. In caso di parità di punteggio tra più programmi, prevale il programma con il minor costo presentato. 6. La comunicazione ai soggetti interessati circa l’esito della graduatoria si considera effettuata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Ministero dello sviluppo economico di approvazione della graduatoria di cui al comma 1. Successivamente alla predetta pubblicazione, il Ministero provvede a trasmettere, ai fini degli
  • 9. adempimenti istruttori di cui all’articolo 6, commi 5 e 6 della Direttiva, le relative domande al gestore prescelto dal soggetto richiedente tra quelli indicati nell’allegato n. 6 al presente decreto. Art. 6 (Monitoraggio e controlli) 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della Direttiva, i soggetti beneficiari, i cui programmi sono stati agevolati con le risorse a valere sul PON Ricerca e Competitività 2007-2013, sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici effettuate dal Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento (CE) 1083/2006, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono, inoltre, tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell’Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dall’art. 60 del regolamento (CE) 1083/2006, nonché dell’art. 16 del regolamento (CE) 1828/2006. Indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attività di verifica saranno contenute nel decreto di concessione di cui all’articolo 6, comma 8 della Direttiva. 2. Relativamente ai programmi agevolati con le risorse a valere sul PON Ricerca e Competitività 2007-2013, i soggetti beneficiari sono tenuti ad aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero, evidenziando che lo stesso è realizzato con il concorso di risorse del FESR, in applicazione dell’articolo 69 del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006.
  • 10. Art. 7 (Divieto di cumulo) Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, individuate come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato, concesse per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 379 del 28.12.2006. Art. 8 (Disposizioni finali) Per quanto non diversamente disposto dal presente bando si applicano le modalità e i criteri previsti dalla Direttiva. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, IL MINISTRO