1. MANOVRA di FERRAGOSTO
Manovra di Ferragosto/1
RIDOTTO il LIMITE per l’UTILIZZO
di DENARO CONTANTE
di Gioacchino Pantoni e Claudio Sabbatini
QUADRO NORMATIVO
L’art. 2, co. 4, D.L. 13.8.2011, n. 138, conv. con L’intervento avrà effetti anche in tema di accerta-
modif. dalla L. 14.9.2011, n. 148 (cd. Manovra di menti fiscali.
Ferragosto), al fine di combattere il riciclaggio di de- L’art. 2, co. 35-octies, D.L. 138/2011, ha istituito una
naro sporco, riduce – modificando l’art. 49, D.Lgs. nuova imposta di bollo per i trasferimenti all’este-
21.11.2007, n. 231 [CFF 2976] – da € 5.000 a € ro di denaro effettuati da banche e money transfer.
2.500 la soglia massima per l’utilizzo del contan- L’art. 2, co. 36-vicies ter, D.L. 138/2011, introduce
te e dei titoli al portatore. Analoga soglia vale per infine un meccanismo premiale per i soggetti che
l’emissione di assegni bancari e circolari privi della utilizzano, per l’attività d’impresa o professionale,
clausola di non trasferibilità. solo strumenti di pagamento tracciabili.
TRACCIABILITÀ dei MOVIMENTI FINANZIARI: la CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del
Manovra di Ferragosto contiene un importante sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
strumento in tema di prevenzione dell’utilizzo proventi di attività criminose e di finanziamento
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE
dei proventi di attività criminose e di finanzia- che ne reca misure di esecuzione, aveva modifi-
mento del terrorismo. La tracciabilità dei flussi cato, con decorrenza 30.4.2008, le regole relative
finanziari, infatti, è fondamentale per agevolare ai limiti di trasferimento del denaro contante e
le indagini contro i fenomeni di riciclaggio. quelle sulla disciplina degli assegni, riducendo
In estrema sintesi, viene ridotta da € 5.000 la soglia massima di utilizzo di contante (e di
a € 2.500 la soglia a partire dalla quale non è emissione di assegni trasferibili) da € 12.500 a
consentito l’utilizzo del denaro contante e dei € 4.999,99.
titoli al portatore. L’art. 32, D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con
Le limitazioni all’uso del denaro contante modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133, ha successiva-
e mezzi similari riguardano tutti i soggetti che mente cancellato gran parte delle disposizioni
pongono in essere delle transazioni: imprendi- introdotte a partire dalla fine di aprile del mede-
tori, professionisti e privati. simo anno, così che dal 25.6.2008 la situazione
era tornata, per alcuni versi, quasi simile a
EXCURSUS STORICO: la L. 197/1991, di conversione quella precedente all’entrata in vigore del D.Lgs.
del D.L. 143/1991, aveva per prima introdotto 231/2007. La novità più rilevante era consistita
alcune regole volte a contrastare il fenomeno nell’innalzamento del limite all’uso di contante
del riciclaggio di denaro costituente il frutto o il o di titoli trasferibili da € 4.999,99 a € 12.499,99.
provento di reati (il limite massimo di utilizzo di Il «ritorno al passato» era stato decretato dal
denaro contante era fissato a £ 20 milioni). nuovo Governo che aveva tacciato come atto
Successivamente, l’art. 49, D.Lgs. 231/2007 illiberale l’obbligo di utilizzare, in luogo del
[CFF 2976], in attuazione della Direttiva 2005/60/ contante, altre forme di pagamento. (1)
(1) Come si legge nella Relazione illustrativa al D.L. 112/2008 a commento delle modifiche arrecate dall’art. 32: «Le
modifiche del presente intervento nascono dall'esigenza di adeguare la normativa italiana a quella europea, al
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2. MANOVRA di FERRAGOSTO
Non passa molto tempo che il medesimo Ese- importo «pari o superiore a 5.000 euro».
cutivo, con l’art. 20, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. Si noti che il precedente testo vietava trasfe-
con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122, riporta, con rimenti «da» € 5.000 (quindi l’uso del contante
decorrenza dal 31.5.2010, la soglia massima a era ammesso fino a € 4.999,99), mentre l’art.
€ 4.999,99 e, ora (a partire dal 13.8.2011), con 2, co. 4, D.L. 138/2011 sembrerebbe consentire
l’art. 2, co. 4, D.L. 138/2011 abbassa la soglia l’utilizzo «fino a» € 2.500 (mentre il divieto
a € 2.499,99. (2) è confinato ad importi superiori, ossia da €
Resta comunque ferma la possibilità di mo- 2.500,01).
dificare gli importi tramite decreto del Ministro Sennonché, occorre considerare che la Mano-
dell’Economia e delle Finanze (art. 66, co. 7, vra di Ferragosto è intervenuta, impropriamente,
D.Lgs. 231/2007). su alcuni commi dell’art. 49, D.Lgs. 231/2007, in-
tendendo sostituire la precedente parola «5.000»
SOGLIA MASSIMA: non può non osservarsi come con «2.500», così che l’art. 49, co. 1, D.Lgs.
la tecnica legislativa utilizzata nella stesura del 231/2007 debba leggersi nel seguente modo: «È
D.L. 138/2011 sia quantomeno poco felice. La vietato il trasferimento di denaro contante o di
norma recita: «Ai fini dell’adeguamento delle libretti di deposito bancari o postali al portato-
disposizioni adottate in ambito comunitario (...) re o di titoli al portatore (...) quando il valore
le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al oggetto di trasferimento è complessivamente
portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, pari o superiore a 2.500 euro (...)».
12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro ASSEGNI e LIBRETTI: alla luce dell’attuale disciplina,
duemilacinquecento (...)». gli assegni bancari e postali di conto corrente,
Sarebbe stato molto meglio intervenire modi- nonché gli assegni circolari e i vaglia postali
ficando i commi menzionati, anziché prevedere, e cambiari devono essere emessi indicando il
come fa il testo riportato, che «le limitazioni nominativo del prenditore e devono riportare
all’uso del denaro contante (...) sono adeguate la clausola «non trasferibile» (3) quando il re-
all’importo di euro duemilacinquecento» lativo importo unitario (4) sia pari o superiore
Già nella circolare dei Presidenti delle Camere a € 2.500. (5)
20.4.2001, «Regole e raccomandazioni per la Gli assegni emessi a «me medesimo» si
formulazione tecnica dei testi legislativi», n. 3, possono emettere anche per somme superiori
lett. a), si legge che «è privilegiata la modifica a detta soglia, ma solo per la presentazione
testuale («novella») di atti legislativi vigenti, all’incasso.
evitando modifiche implicite o indirette». Con un intervento al co. 13, dell’art. 49, D.Lgs.
Invero, letteralmente la norma fissa una limi- 231/2007 è stato fissato al 30.9.2011 il termine
tazione all’uso di denaro contante all’importo di entro cui i libretti di deposito bancari o postali
€ 2.500, modificando le regole precedenti che al portatore con saldo pari o superiore a € 2.500
vietavano il trasferimento di contante per un dovevano essere estinti ovvero il loro saldo
fine di rendere più semplici le transazioni di importo inferiore a 12.500 euro, anche in considerazione del fatto che
l'Italia si distingue, nel confronto europeo, per lo scarso ricorso a mezzi di pagamento diversi dal contante. Per
quanto attiene ai limiti stabiliti dal legislatore italiano, solo in Francia sono rinvenibili disposizioni comparabili a
quelle italiane. Altri Stati membri non vietano l'uso del contante anche per importi elevati richiedendo agli ope-
ratori un vaglio critico sulle caratteristiche della transazione al fine di verificarne eventuali aspetti di anomalia».
(2) Le limitazioni non trovano applicazione se il trasferimento in contanti avviene per il tramite di un intermediario
abilitato che, a sua volta, accettando per iscritto l’incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante (art. 49,
co. 1 e 2, D.Lgs. 231/2007). La deroga si giustifica in quanto l’intermediario abilitato libera il solvens ancor prima
della consegna della somma nelle mani dell’accipiens; infatti, al destinatario viene comunicato che la somma per
il pagamento è stata posta a sua disposizione presso l’intermediario.
(3) Si ricorda che i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti
della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e
postali in forma libera. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per
ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo
di imposta di bollo, la somma di € 1,50.
(4) Il limite va inteso soltanto per il singolo assegno, mentre gli assegni utilizzati, anche per la medesima operazione,
non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento (circolare MEF 5.8.2010, n. 281178).
(5) Mutuando i chiarimenti forniti in passato in occasione di precedenti modifiche delle soglie (circolare MEF 20.3.2008,
n. 33124), si deve ritenere che gli assegni emessi fino al 12.8.2011, di importo pari o superiore a € 2.500, debbano
essere ritenuti validi ancorché incassati dopo tale data.
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3. MANOVRA di FERRAGOSTO
doveva essere ridotto entro tale importo. dell’importo trasferito (con un minimo di € 3).
Pertanto, i libretti al portatore emessi al Sono esclusi dal prelievo i trasferimenti
13.8.2011 non dovranno superare detto limite, effettuati da cittadini Ue, verso Paesi Ue o
mentre per quelli già esistenti alla data di entrata effettuati da soggetti muniti di matricola Inps
in vigore del D.L. 138/2011 si doveva, entro il e codice fiscale.
30.9.2011, alternativamente procedere alla loro Senza entrate nel merito della disposizione,
estinzione ovvero ridurre il relativo saldo ad si osserva che la norma risulta facilmente aggi-
una somma inferiore al predetto limite. rabile, potendo imputare il trasferimento ad un
Prima di tale ultima modifica era previsto, soggetto diverso dal reale ordinante. Per un ap-
per i libretti con saldo pari o superiore a € profondimento si veda E. Vial «Imposta di bollo
5.000, l’obbligo di estinguerli (ovvero di ridurne sui trasferimenti di denaro all’estero», ne «La
il saldo nel limite) entro il 30.6.2011. Settimana fiscale» n° 37/2011, pagg. 27-30.
MONEY TRANSFER e IMPOSTA di BOLLO: il co. CONTRASTO dell’EVASIONE FISCALE: i nuovi limiti
4-bis, dell’art. 2, D.L. 138/2011 abroga le speciali sopra individuati riguardano il valore oggetto
regole per i money transfer secondo cui (art. di trasferimento e si applicano anche alle cd.
49, co. 18 e 19, D.Lgs. 231/2007): «operazioni frazionate» (ossia per importi in-
era vietato il trasferimento di denaro con- feriori al limite) che appaiono artificiosamente
tante per importi pari o superiori a € 2.000, ripartite, salvo che il frazionamento non sia
effettuato per il tramite degli esercenti attività previsto dalla prassi commerciale o da accordi
di prestazione di servizi di pagamento nella contrattuali. (6)
forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, Sul punto si ricorda che i soggetti tenuti
limitatamente alle operazioni per le quali ci alla vigilanza degli obblighi antiriciclaggio (tra
si avvaleva di agenti in attività finanziaria; cui commercialisti, ma anche altri soggetti che
il trasferimento di denaro contante per im- si occupano della gestione contabile di terzi)
porti pari o superiori a € 2.000 e inferiori a devono prestare particolare attenzione alle
€ 2.500, effettuato per il tramite di esercenti informazioni di cui vengono a conoscenza (es.
attività di prestazione di servizi di pagamento tramite i movimenti contabili della cassa con-
nella forma dell’incasso e trasferimento dei tante che registrano nella contabilità del cliente)
fondi, nonché di agenti in attività finanziaria al fine di segnalare:
dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, era entro 30 giorni, al Ministero dell’Economia
consentito solo se il soggetto che ordinava e delle Finanze (MEF) (7) le infrazioni circa
l’operazione consegnava all’intermediario l’uso del contante delle quali hanno avuto co-
copia di documentazione idonea ad attestare noscenza. Il D.L. 138/2011 ha altresì previsto
la congruità dell’operazione rispetto al profilo che, dall’1.9.2011, le sanzioni per la violazione
economico dello stesso ordinante. della normativa di cui trattasi siano applicate
Dall’abrogazione delle suddette soglie deriva attraverso gli Uffici territoriali del MEF;
che anche ai money transfer e agli agenti in all’UIF le operazioni sospette. Ai sensi dell’art.
attività finanziaria è applicabile l’unica soglia di 41, co. 1, ultimo periodo, D.Lgs. 231/2007,
€ 2.499,99, senza obblighi di documentazione. rappresenta un elemento di sospetto,
A fronte di questa liberalizzazione di trasferi- da valutare caso per caso (circolare MEF
menti (senza richiedere, cioè, la documentazione 11.10.2010, n. 297944), «il ricorso frequente
di congruità), con l’art. 2, co. 35-octies, D.L. e ingiustificato a operazioni in contante,
138/2011, è stata istituita una nuova imposta di anche se non in violazione dei limiti di cui
bollo dovuta per i trasferimenti di denaro verso all’articolo 49 e, in particolare, il prelievo o
Paesi extra-Ue per il tramite di: il versamento in contante con intermediari
finanziari di importo pari o superiore a
banche;
15.000 euro».
agenzie di money transfer;
Inoltre, evidentemente, la stretta all’uso del
agenti in attività finanziaria. contante impone, per le transazioni commerciali,
L’importo è dovuto nella misura del 2% un maggior utilizzo di strumenti di pagamento
(6) Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia a P. Ceroli e C. Sabbatini «Tracciabilità dei pagamenti – Novità
della Manovra estiva 2010», ne «La Settimana fiscale» n° 23/2010, pagg. 27-31. In tale sede è stata fatta una pa-
noramica anche sugli aspetti sanzionatori, nonché sulla disciplina relativa ai pagamenti frazionati.
(7) Agli indirizzi riportati nell’Allegato alla circolare MEF 1.8.2008, n. 80414.
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4. MANOVRA di FERRAGOSTO
NOVITÀ in MATERIA di TRACCIABILITÀ
Utilizzo di denaro contante senza l’intervento di intermediari finanziari
Emissione di assegni senza clausola di non trasferibilità (salvo quelli
emessi a «me medesimo»)
Fino a € 2.499,99
Rilascio e conservazione di libretti di deposito al portatore con saldo non
superiore alla soglia di € 2.500. Quelli con saldo superiore andavano
chiusi (o il saldo andava ridotto entro detta soglia) entro il 30.9.2011
tracciabili. rispetto a quella che ha fatto l’acquisto.
Ciò dovrebbe: Inoltre, la stessa persona fisica raggiunta
ridurre la possibilità, da parte degli operatori da un accertamento induttivo da «spesometro»
economici, di effettuare operazioni «in nero» ben avrebbe potuto sostenere di non essere il
(con un immediato e diretto effetto di gettito reale acquirente.
nelle casse erariali); Riducendo il limite di utilizzo del contante
incrementare la mole di informazioni a dispo- al di sotto delle soglie di comunicazione delle
sizione del Fisco utilizzabili ai fini dell’accer- operazioni rilevanti ai fini Iva dovrebbe potersi
tamento sintetico puro (cd. «spesometro», collegare ogni singola operazione economica ad
previsto dall’art. 38, co. 4, D.P.R. 600/1973 una movimentazione finanziaria tracciata.
[CFF 6338]).
L’ampliamento dei trasferimenti che dovran- SANATORIA delle VIOLAZIONI: in sede di conver-
no essere effettuati per mezzo di strumenti sione in legge del D.L. 138/2011, al fine di con-
tracciabili consente anche di individuare, con sentire un’adeguata divulgazione del contenuto
sufficiente certezza, il soggetto che ha effettuato della nuova disciplina, consentendo altresì agli
un’operazione economica. intermediari finanziari di allineare i propri sistemi
Il riferimento va all’obbligo di comunica- di controllo interno, è stato inserito nell’art. 2,
zione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (art. D.L. 138/2011 il co. 4-bis, con il quale è stato
21, D.L. 78/2010 [CFF 1853], l’ultimo invio è
previsto che è esclusa l’applicazione delle san-
slittato al 31.12.2011) di importo superiore a € zioni di cui all’art. 58, D.Lgs. 231/2007 per le
3.000 o € 3.600: l’operatore economico dovrà violazioni commesse nel periodo dal 13.8.2011
trasmettere all’Amministrazione finanziaria, tra al 31.8.2011 e riferite alle limitazioni di importo
l’altro, la partita Iva o, in mancanza, il codice introdotte con la Manovra di Ferragosto.
fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/
committente. Scopo della mini-sanatoria è quello di evitare
La presenza di due limiti monetari (€ 3.000/€ che l’entrata in vigore della norma, nel bel mez-
3.600 (8) per la comunicazione e € 5.000 per l’uso zo del mese di agosto, crei problemi a chi non
di strumenti tracciabili) avrebbe potuto creare aveva avuto il tempo materiale di provvedere
problemi per gli operatori interessati. ai necessari adempimenti.
Si pensi al consumatore privato che comuni- Continuano, ovviamente, ad applicarsi le
ca al dettagliante, presso il quale ha effettuato sanzioni nel caso in cui in tale periodo non fosse
un acquisto di importo superiore a € 3.600, un stato rispettato il limite di € 4.999,99 previsto
codice fiscale errato o appartenente ad altro dalla precedente disciplina.
soggetto. Quindi le sanzioni sono escluse solo per quei
Oppure al dettagliante che, volutamente, co- trasferimenti di denaro che hanno comunque
munica il codice fiscale di una persona diversa rispettato la soglia previgente.
(8) Detto limite, che include idealmente un’Iva con aliquota al 20%, non è stato modificato in conseguenza dell’in-
nalzamento, a far data dal 17.9.2011, al 21% dell’aliquota ordinaria dell’Iva. Sul punto si esprimerà l’Agenzia
delle Entrate in un prossimo documento di prassi a commento degli obblighi di comunicazione delle operazioni
rilevanti ai fini Iva (art. 21, D.L. 78/2010), il cui primo invio è stato prorogato al 31.12.2011 (Provv. Agenzia Entrate
16.9.2011).
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5. MANOVRA di FERRAGOSTO
SANZIONI SCONTATE per CHI NON USA DENARO CONTANTE
Violazioni relative alla dichiarazione Sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta
dei redditi (art. 1, D.Lgs. 471/1997)
Omessa presentazione della dichia- Sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta
razione Iva (art. 5, D.Lgs. 471/1997)
Violazione degli obblighi di documen- Sanzione dal 100% al 200% dell’imposta dovuta
tazione e registrazione (art. 6, D.Lgs. 471/1997)
Le sanzioni (amministrative) sono ridotte alla metà per le imprese e i lavoratori autonomi (con ricavi
o compensi non superiori a € 5 milioni) che, nel corso del periodo d’imposta:
eseguono tutte le transazioni (attive e passive) con strumenti tracciabili;
riportano nelle dichiarazioni gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari
SANZIONI RIDOTTE per PICCOLE e MEDIE IMPRESE nomi con ricavi o compensi dichiarati non supe-
e LAVORATORI AUTONOMI : in sede di conver- riori a € 5 milioni i quali, congiuntamente:
sione in legge del D.L. 138/2011 è stata prevista per tutte le operazioni attive e passive ef-
una sorta di premio, in termini di minori san- fettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano
zioni in caso di accertamento, ai contribuenti di esclusivamente strumenti di pagamento
piccole e medie dimensioni che utilizzano nella diversi dal denaro contante;
loro attività solo forme di pagamento diverse
nelle dichiarazioni in materia di imposte sui
dal denaro contante.
redditi e Iva indicano gli estremi identificativi
In particolare, sono ridotte alla metà le san- dei rapporti con gli operatori finanziari.
zioni, previste dagli artt. 1, 5 e 6, D.Lgs. 471/1997
[CFF 1620 e 1621] e [CFF 9452], per le piccole Anche in questo caso si osserva che, lette-
e medie imprese e i lavoratori autonomi con ralmente, la norma consente lo «sconto» delle
ricavi o compensi dichiarati non superiori a € 5 sanzioni solo per chi farà acquisti, anche di
milioni che non utilizzano il contante, nel caso minimo ammontare, con strumenti tracciati.
in cui commettano omissioni nella presentazione Lo stesso dicasi per le operazioni attive: si
delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva (omessa dovrà rifiutare di accettare il denaro contante.
o infedele dichiarazione) nonché per quelle in Nulla viene detto per l’estinzione di obbli-
materia di documentazione e registrazione delle gazioni pecuniarie diverse dal pagamento (es.
operazioni Iva (tra cui la mancata emissione di compensazione ex artt. 1241 e segg. c.c.) o per
ricevute o scontrini). il pagamento di taluni beni o servizi che, nor-
Fruiscono di una riduzione (alla metà) delle malmente, avvengono in contanti (es. acquisto
sanzioni per eventuali violazioni relative alle di un biglietto per il trasporto pubblico urbano,
dichiarazioni dei redditi e dell’Iva (artt. 1, 5 e 6, marche da bollo o acquisti di modesta entità,
D.Lgs. 471/1997), le imprese e i lavoratori auto- come l’acquisto in cartoleria di una penna).
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