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MANOVRA di FERRAGOSTO



                                     Manovra di Ferragosto/1

         RIDOTTO il LIMITE per l’UTILIZZO
             di DENARO CONTANTE
                                  di Gioacchino Pantoni e Claudio Sabbatini


                                            QUADRO NORMATIVO

  L’art. 2, co. 4, D.L. 13.8.2011, n. 138, conv. con         L’intervento avrà effetti anche in tema di accerta-
  modif. dalla L. 14.9.2011, n. 148 (cd. Manovra di          menti fiscali.
  Ferragosto), al fine di combattere il riciclaggio di de-    L’art. 2, co. 35-octies, D.L. 138/2011, ha istituito una
  naro sporco, riduce – modificando l’art. 49, D.Lgs.         nuova imposta di bollo per i trasferimenti all’este-
  21.11.2007, n. 231 [CFF 2976] – da € 5.000 a €             ro di denaro effettuati da banche e money transfer.
  2.500 la soglia massima per l’utilizzo del contan-         L’art. 2, co. 36-vicies ter, D.L. 138/2011, introduce
  te e dei titoli al portatore. Analoga soglia vale per      infine un meccanismo premiale per i soggetti che
  l’emissione di assegni bancari e circolari privi della     utilizzano, per l’attività d’impresa o professionale,
  clausola di non trasferibilità.                            solo strumenti di pagamento tracciabili.



TRACCIABILITÀ dei MOVIMENTI FINANZIARI: la                       CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del
  Manovra di Ferragosto contiene un importante                   sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
  strumento in tema di prevenzione dell’utilizzo                 proventi di attività criminose e di finanziamento
  del sistema finanziario a scopo di riciclaggio                  del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE
  dei proventi di attività criminose e di finanzia-               che ne reca misure di esecuzione, aveva modifi-
  mento del terrorismo. La tracciabilità dei flussi               cato, con decorrenza 30.4.2008, le regole relative
  finanziari, infatti, è fondamentale per agevolare               ai limiti di trasferimento del denaro contante e
  le indagini contro i fenomeni di riciclaggio.                  quelle sulla disciplina degli assegni, riducendo
      In estrema sintesi, viene ridotta da € 5.000               la soglia massima di utilizzo di contante (e di
  a € 2.500 la soglia a partire dalla quale non è                emissione di assegni trasferibili) da € 12.500 a
  consentito l’utilizzo del denaro contante e dei                € 4.999,99.
  titoli al portatore.                                                L’art. 32, D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con
      Le limitazioni all’uso del denaro contante                 modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133, ha successiva-
  e mezzi similari riguardano tutti i soggetti che               mente cancellato gran parte delle disposizioni
  pongono in essere delle transazioni: imprendi-                 introdotte a partire dalla fine di aprile del mede-
  tori, professionisti e privati.                                simo anno, così che dal 25.6.2008 la situazione
                                                                 era tornata, per alcuni versi, quasi simile a
EXCURSUS STORICO: la L. 197/1991, di conversione                 quella precedente all’entrata in vigore del D.Lgs.
  del D.L. 143/1991, aveva per prima introdotto                  231/2007. La novità più rilevante era consistita
  alcune regole volte a contrastare il fenomeno                  nell’innalzamento del limite all’uso di contante
  del riciclaggio di denaro costituente il frutto o il           o di titoli trasferibili da € 4.999,99 a € 12.499,99.
  provento di reati (il limite massimo di utilizzo di            Il «ritorno al passato» era stato decretato dal
  denaro contante era fissato a £ 20 milioni).                    nuovo Governo che aveva tacciato come atto
     Successivamente, l’art. 49, D.Lgs. 231/2007                 illiberale l’obbligo di utilizzare, in luogo del
  [CFF 2976], in attuazione della Direttiva 2005/60/             contante, altre forme di pagamento. (1)


(1)   Come si legge nella Relazione illustrativa al D.L. 112/2008 a commento delle modifiche arrecate dall’art. 32: «Le
      modifiche del presente intervento nascono dall'esigenza di adeguare la normativa italiana a quella europea, al


                                                            13                                   N. 38 - 21 ottobre 2011
MANOVRA di FERRAGOSTO


          Non passa molto tempo che il medesimo Ese-                   importo «pari o superiore a 5.000 euro».
      cutivo, con l’art. 20, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv.                  Si noti che il precedente testo vietava trasfe-
      con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122, riporta, con              rimenti «da» € 5.000 (quindi l’uso del contante
      decorrenza dal 31.5.2010, la soglia massima a                    era ammesso fino a € 4.999,99), mentre l’art.
      € 4.999,99 e, ora (a partire dal 13.8.2011), con                 2, co. 4, D.L. 138/2011 sembrerebbe consentire
      l’art. 2, co. 4, D.L. 138/2011 abbassa la soglia                 l’utilizzo «fino a» € 2.500 (mentre il divieto
      a € 2.499,99. (2)                                                è confinato ad importi superiori, ossia da €
          Resta comunque ferma la possibilità di mo-                   2.500,01).
      dificare gli importi tramite decreto del Ministro                     Sennonché, occorre considerare che la Mano-
      dell’Economia e delle Finanze (art. 66, co. 7,                   vra di Ferragosto è intervenuta, impropriamente,
      D.Lgs. 231/2007).                                                su alcuni commi dell’art. 49, D.Lgs. 231/2007, in-
                                                                       tendendo sostituire la precedente parola «5.000»
SOGLIA MASSIMA: non può non osservarsi come                            con «2.500», così che l’art. 49, co. 1, D.Lgs.
  la tecnica legislativa utilizzata nella stesura del                  231/2007 debba leggersi nel seguente modo: «È
  D.L. 138/2011 sia quantomeno poco felice. La                         vietato il trasferimento di denaro contante o di
  norma recita: «Ai fini dell’adeguamento delle                         libretti di deposito bancari o postali al portato-
  disposizioni adottate in ambito comunitario (...)                    re o di titoli al portatore (...) quando il valore
  le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al                  oggetto di trasferimento è complessivamente
  portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8,                    pari o superiore a 2.500 euro (...)».
  12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre
  2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro                   ASSEGNI e LIBRETTI: alla luce dell’attuale disciplina,
  duemilacinquecento (...)».                                          gli assegni bancari e postali di conto corrente,
       Sarebbe stato molto meglio intervenire modi-                   nonché gli assegni circolari e i vaglia postali
  ficando i commi menzionati, anziché prevedere,                       e cambiari devono essere emessi indicando il
  come fa il testo riportato, che «le limitazioni                     nominativo del prenditore e devono riportare
  all’uso del denaro contante (...) sono adeguate                     la clausola «non trasferibile» (3) quando il re-
  all’importo di euro duemilacinquecento»                             lativo importo unitario (4) sia pari o superiore
       Già nella circolare dei Presidenti delle Camere                a € 2.500. (5)
  20.4.2001, «Regole e raccomandazioni per la                              Gli assegni emessi a «me medesimo» si
  formulazione tecnica dei testi legislativi», n. 3,                  possono emettere anche per somme superiori
  lett. a), si legge che «è privilegiata la modifica                   a detta soglia, ma solo per la presentazione
  testuale («novella») di atti legislativi vigenti,                   all’incasso.
  evitando modifiche implicite o indirette».                                Con un intervento al co. 13, dell’art. 49, D.Lgs.
       Invero, letteralmente la norma fissa una limi-                  231/2007 è stato fissato al 30.9.2011 il termine
  tazione all’uso di denaro contante all’importo di                   entro cui i libretti di deposito bancari o postali
  € 2.500, modificando le regole precedenti che                        al portatore con saldo pari o superiore a € 2.500
  vietavano il trasferimento di contante per un                       dovevano essere estinti ovvero il loro saldo


      fine di rendere più semplici le transazioni di importo inferiore a 12.500 euro, anche in considerazione del fatto che
      l'Italia si distingue, nel confronto europeo, per lo scarso ricorso a mezzi di pagamento diversi dal contante. Per
      quanto attiene ai limiti stabiliti dal legislatore italiano, solo in Francia sono rinvenibili disposizioni comparabili a
      quelle italiane. Altri Stati membri non vietano l'uso del contante anche per importi elevati richiedendo agli ope-
      ratori un vaglio critico sulle caratteristiche della transazione al fine di verificarne eventuali aspetti di anomalia».
(2)   Le limitazioni non trovano applicazione se il trasferimento in contanti avviene per il tramite di un intermediario
      abilitato che, a sua volta, accettando per iscritto l’incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante (art. 49,
      co. 1 e 2, D.Lgs. 231/2007). La deroga si giustifica in quanto l’intermediario abilitato libera il solvens ancor prima
      della consegna della somma nelle mani dell’accipiens; infatti, al destinatario viene comunicato che la somma per
      il pagamento è stata posta a sua disposizione presso l’intermediario.
(3)   Si ricorda che i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti
      della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e
      postali in forma libera. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per
      ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo
      di imposta di bollo, la somma di € 1,50.
(4)   Il limite va inteso soltanto per il singolo assegno, mentre gli assegni utilizzati, anche per la medesima operazione,
      non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento (circolare MEF 5.8.2010, n. 281178).
(5)   Mutuando i chiarimenti forniti in passato in occasione di precedenti modifiche delle soglie (circolare MEF 20.3.2008,
      n. 33124), si deve ritenere che gli assegni emessi fino al 12.8.2011, di importo pari o superiore a € 2.500, debbano
      essere ritenuti validi ancorché incassati dopo tale data.


N. 38 - 21 ottobre 2011                                        14
MANOVRA di FERRAGOSTO


      doveva essere ridotto entro tale importo.                      dell’importo trasferito (con un minimo di € 3).
          Pertanto, i libretti al portatore emessi al                    Sono esclusi dal prelievo i trasferimenti
      13.8.2011 non dovranno superare detto limite,                  effettuati da cittadini Ue, verso Paesi Ue o
      mentre per quelli già esistenti alla data di entrata           effettuati da soggetti muniti di matricola Inps
      in vigore del D.L. 138/2011 si doveva, entro il                e codice fiscale.
      30.9.2011, alternativamente procedere alla loro                    Senza entrate nel merito della disposizione,
      estinzione ovvero ridurre il relativo saldo ad                 si osserva che la norma risulta facilmente aggi-
      una somma inferiore al predetto limite.                        rabile, potendo imputare il trasferimento ad un
          Prima di tale ultima modifica era previsto,                 soggetto diverso dal reale ordinante. Per un ap-
      per i libretti con saldo pari o superiore a €                  profondimento si veda E. Vial «Imposta di bollo
      5.000, l’obbligo di estinguerli (ovvero di ridurne             sui trasferimenti di denaro all’estero», ne «La
      il saldo nel limite) entro il 30.6.2011.                       Settimana fiscale» n° 37/2011, pagg. 27-30.

MONEY TRANSFER e IMPOSTA di BOLLO: il co.                         CONTRASTO dell’EVASIONE FISCALE: i nuovi limiti
  4-bis, dell’art. 2, D.L. 138/2011 abroga le speciali              sopra individuati riguardano il valore oggetto
  regole per i money transfer secondo cui (art.                     di trasferimento e si applicano anche alle cd.
  49, co. 18 e 19, D.Lgs. 231/2007):                                «operazioni frazionate» (ossia per importi in-
      era vietato il trasferimento di denaro con-                   feriori al limite) che appaiono artificiosamente
      tante per importi pari o superiori a € 2.000,                 ripartite, salvo che il frazionamento non sia
      effettuato per il tramite degli esercenti attività            previsto dalla prassi commerciale o da accordi
      di prestazione di servizi di pagamento nella                  contrattuali. (6)
      forma dell’incasso e trasferimento dei fondi,                     Sul punto si ricorda che i soggetti tenuti
      limitatamente alle operazioni per le quali ci                 alla vigilanza degli obblighi antiriciclaggio (tra
      si avvaleva di agenti in attività finanziaria;                 cui commercialisti, ma anche altri soggetti che
      il trasferimento di denaro contante per im-                   si occupano della gestione contabile di terzi)
      porti pari o superiori a € 2.000 e inferiori a                devono prestare particolare attenzione alle
      € 2.500, effettuato per il tramite di esercenti               informazioni di cui vengono a conoscenza (es.
      attività di prestazione di servizi di pagamento               tramite i movimenti contabili della cassa con-
      nella forma dell’incasso e trasferimento dei                  tante che registrano nella contabilità del cliente)
      fondi, nonché di agenti in attività finanziaria                al fine di segnalare:
      dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, era                  entro 30 giorni, al Ministero dell’Economia
      consentito solo se il soggetto che ordinava                       e delle Finanze (MEF) (7) le infrazioni circa
      l’operazione consegnava all’intermediario                         l’uso del contante delle quali hanno avuto co-
      copia di documentazione idonea ad attestare                       noscenza. Il D.L. 138/2011 ha altresì previsto
      la congruità dell’operazione rispetto al profilo                   che, dall’1.9.2011, le sanzioni per la violazione
      economico dello stesso ordinante.                                 della normativa di cui trattasi siano applicate
      Dall’abrogazione delle suddette soglie deriva                     attraverso gli Uffici territoriali del MEF;
  che anche ai money transfer e agli agenti in                          all’UIF le operazioni sospette. Ai sensi dell’art.
  attività finanziaria è applicabile l’unica soglia di                   41, co. 1, ultimo periodo, D.Lgs. 231/2007,
  € 2.499,99, senza obblighi di documentazione.                         rappresenta un elemento di sospetto,
      A fronte di questa liberalizzazione di trasferi-                  da valutare caso per caso (circolare MEF
  menti (senza richiedere, cioè, la documentazione                      11.10.2010, n. 297944), «il ricorso frequente
  di congruità), con l’art. 2, co. 35-octies, D.L.                      e ingiustificato a operazioni in contante,
  138/2011, è stata istituita una nuova imposta di                      anche se non in violazione dei limiti di cui
  bollo dovuta per i trasferimenti di denaro verso                      all’articolo 49 e, in particolare, il prelievo o
  Paesi extra-Ue per il tramite di:                                     il versamento in contante con intermediari
                                                                        finanziari di importo pari o superiore a
      banche;
                                                                        15.000 euro».
      agenzie di money transfer;
                                                                        Inoltre, evidentemente, la stretta all’uso del
      agenti in attività finanziaria.                                contante impone, per le transazioni commerciali,
      L’importo è dovuto nella misura del 2%                        un maggior utilizzo di strumenti di pagamento


(6) Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia a P. Ceroli e C. Sabbatini «Tracciabilità dei pagamenti – Novità
    della Manovra estiva 2010», ne «La Settimana fiscale» n° 23/2010, pagg. 27-31. In tale sede è stata fatta una pa-
    noramica anche sugli aspetti sanzionatori, nonché sulla disciplina relativa ai pagamenti frazionati.
(7) Agli indirizzi riportati nell’Allegato alla circolare MEF 1.8.2008, n. 80414.




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MANOVRA di FERRAGOSTO



                                  NOVITÀ in MATERIA di TRACCIABILITÀ
 Utilizzo di denaro contante senza l’intervento di intermediari finanziari

 Emissione di assegni senza clausola di non trasferibilità (salvo quelli
 emessi a «me medesimo»)
                                                                                                      Fino a € 2.499,99

 Rilascio e conservazione di libretti di deposito al portatore con saldo non
 superiore alla soglia di € 2.500. Quelli con saldo superiore andavano
 chiusi (o il saldo andava ridotto entro detta soglia) entro il 30.9.2011




      tracciabili.                                                     rispetto a quella che ha fatto l’acquisto.
           Ciò dovrebbe:                                                   Inoltre, la stessa persona fisica raggiunta
           ridurre la possibilità, da parte degli operatori            da un accertamento induttivo da «spesometro»
           economici, di effettuare operazioni «in nero»               ben avrebbe potuto sostenere di non essere il
           (con un immediato e diretto effetto di gettito              reale acquirente.
           nelle casse erariali);                                          Riducendo il limite di utilizzo del contante
           incrementare la mole di informazioni a dispo-               al di sotto delle soglie di comunicazione delle
           sizione del Fisco utilizzabili ai fini dell’accer-           operazioni rilevanti ai fini Iva dovrebbe potersi
           tamento sintetico puro (cd. «spesometro»,                   collegare ogni singola operazione economica ad
           previsto dall’art. 38, co. 4, D.P.R. 600/1973               una movimentazione finanziaria tracciata.
           [CFF     6338]).
           L’ampliamento dei trasferimenti che dovran-              SANATORIA delle VIOLAZIONI: in sede di conver-
      no essere effettuati per mezzo di strumenti                     sione in legge del D.L. 138/2011, al fine di con-
      tracciabili consente anche di individuare, con                  sentire un’adeguata divulgazione del contenuto
      sufficiente certezza, il soggetto che ha effettuato              della nuova disciplina, consentendo altresì agli
      un’operazione economica.                                        intermediari finanziari di allineare i propri sistemi
           Il riferimento va all’obbligo di comunica-                 di controllo interno, è stato inserito nell’art. 2,
      zione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (art.               D.L. 138/2011 il co. 4-bis, con il quale è stato
      21, D.L. 78/2010 [CFF         1853], l’ultimo invio è
                                                                      previsto che è esclusa l’applicazione delle san-
      slittato al 31.12.2011) di importo superiore a €                zioni di cui all’art. 58, D.Lgs. 231/2007 per le
      3.000 o € 3.600: l’operatore economico dovrà                    violazioni commesse nel periodo dal 13.8.2011
      trasmettere all’Amministrazione finanziaria, tra                 al 31.8.2011 e riferite alle limitazioni di importo
      l’altro, la partita Iva o, in mancanza, il codice               introdotte con la Manovra di Ferragosto.
      fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/
      committente.                                                        Scopo della mini-sanatoria è quello di evitare
           La presenza di due limiti monetari (€ 3.000/€              che l’entrata in vigore della norma, nel bel mez-
      3.600 (8) per la comunicazione e € 5.000 per l’uso              zo del mese di agosto, crei problemi a chi non
      di strumenti tracciabili) avrebbe potuto creare                 aveva avuto il tempo materiale di provvedere
      problemi per gli operatori interessati.                         ai necessari adempimenti.
           Si pensi al consumatore privato che comuni-                    Continuano, ovviamente, ad applicarsi le
      ca al dettagliante, presso il quale ha effettuato               sanzioni nel caso in cui in tale periodo non fosse
      un acquisto di importo superiore a € 3.600, un                  stato rispettato il limite di € 4.999,99 previsto
      codice fiscale errato o appartenente ad altro                    dalla precedente disciplina.
      soggetto.                                                           Quindi le sanzioni sono escluse solo per quei
           Oppure al dettagliante che, volutamente, co-               trasferimenti di denaro che hanno comunque
      munica il codice fiscale di una persona diversa                  rispettato la soglia previgente.


(8)   Detto limite, che include idealmente un’Iva con aliquota al 20%, non è stato modificato in conseguenza dell’in-
      nalzamento, a far data dal 17.9.2011, al 21% dell’aliquota ordinaria dell’Iva. Sul punto si esprimerà l’Agenzia
      delle Entrate in un prossimo documento di prassi a commento degli obblighi di comunicazione delle operazioni
      rilevanti ai fini Iva (art. 21, D.L. 78/2010), il cui primo invio è stato prorogato al 31.12.2011 (Provv. Agenzia Entrate
      16.9.2011).


N. 38 - 21 ottobre 2011                                        16
MANOVRA di FERRAGOSTO



              SANZIONI SCONTATE per CHI NON USA DENARO CONTANTE
Violazioni relative alla dichiarazione                Sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta
dei redditi                                                         (art. 1, D.Lgs. 471/1997)

Omessa presentazione della dichia-                        Sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta
razione Iva                                                          (art. 5, D.Lgs. 471/1997)

Violazione degli obblighi di documen-                     Sanzione dal 100% al 200% dell’imposta dovuta
tazione e registrazione                                              (art. 6, D.Lgs. 471/1997)




Le sanzioni (amministrative) sono ridotte alla metà per le imprese e i lavoratori autonomi (con ricavi
o compensi non superiori a € 5 milioni) che, nel corso del periodo d’imposta:
   eseguono tutte le transazioni (attive e passive) con strumenti tracciabili;
   riportano nelle dichiarazioni gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari




SANZIONI RIDOTTE per PICCOLE e MEDIE IMPRESE                   nomi con ricavi o compensi dichiarati non supe-
  e LAVORATORI AUTONOMI : in sede di conver-                   riori a € 5 milioni i quali, congiuntamente:
  sione in legge del D.L. 138/2011 è stata prevista                per tutte le operazioni attive e passive ef-
  una sorta di premio, in termini di minori san-                   fettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano
  zioni in caso di accertamento, ai contribuenti di                esclusivamente strumenti di pagamento
  piccole e medie dimensioni che utilizzano nella                  diversi dal denaro contante;
  loro attività solo forme di pagamento diverse
                                                                   nelle dichiarazioni in materia di imposte sui
  dal denaro contante.
                                                                   redditi e Iva indicano gli estremi identificativi
      In particolare, sono ridotte alla metà le san-               dei rapporti con gli operatori finanziari.
  zioni, previste dagli artt. 1, 5 e 6, D.Lgs. 471/1997
  [CFF 1620 e 1621] e [CFF 9452], per le piccole                   Anche in questo caso si osserva che, lette-
  e medie imprese e i lavoratori autonomi con                  ralmente, la norma consente lo «sconto» delle
  ricavi o compensi dichiarati non superiori a € 5             sanzioni solo per chi farà acquisti, anche di
  milioni che non utilizzano il contante, nel caso             minimo ammontare, con strumenti tracciati.
  in cui commettano omissioni nella presentazione                  Lo stesso dicasi per le operazioni attive: si
  delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva (omessa           dovrà rifiutare di accettare il denaro contante.
  o infedele dichiarazione) nonché per quelle in                   Nulla viene detto per l’estinzione di obbli-
  materia di documentazione e registrazione delle              gazioni pecuniarie diverse dal pagamento (es.
  operazioni Iva (tra cui la mancata emissione di              compensazione ex artt. 1241 e segg. c.c.) o per
  ricevute o scontrini).                                       il pagamento di taluni beni o servizi che, nor-
      Fruiscono di una riduzione (alla metà) delle             malmente, avvengono in contanti (es. acquisto
  sanzioni per eventuali violazioni relative alle              di un biglietto per il trasporto pubblico urbano,
  dichiarazioni dei redditi e dell’Iva (artt. 1, 5 e 6,        marche da bollo o acquisti di modesta entità,
  D.Lgs. 471/1997), le imprese e i lavoratori auto-            come l’acquisto in cartoleria di una penna).




                                                          17                                 N. 38 - 21 ottobre 2011

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Utilizzo di denaro contante

  • 1. MANOVRA di FERRAGOSTO Manovra di Ferragosto/1 RIDOTTO il LIMITE per l’UTILIZZO di DENARO CONTANTE di Gioacchino Pantoni e Claudio Sabbatini QUADRO NORMATIVO L’art. 2, co. 4, D.L. 13.8.2011, n. 138, conv. con L’intervento avrà effetti anche in tema di accerta- modif. dalla L. 14.9.2011, n. 148 (cd. Manovra di menti fiscali. Ferragosto), al fine di combattere il riciclaggio di de- L’art. 2, co. 35-octies, D.L. 138/2011, ha istituito una naro sporco, riduce – modificando l’art. 49, D.Lgs. nuova imposta di bollo per i trasferimenti all’este- 21.11.2007, n. 231 [CFF 2976] – da € 5.000 a € ro di denaro effettuati da banche e money transfer. 2.500 la soglia massima per l’utilizzo del contan- L’art. 2, co. 36-vicies ter, D.L. 138/2011, introduce te e dei titoli al portatore. Analoga soglia vale per infine un meccanismo premiale per i soggetti che l’emissione di assegni bancari e circolari privi della utilizzano, per l’attività d’impresa o professionale, clausola di non trasferibilità. solo strumenti di pagamento tracciabili. TRACCIABILITÀ dei MOVIMENTI FINANZIARI: la CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del Manovra di Ferragosto contiene un importante sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei strumento in tema di prevenzione dell’utilizzo proventi di attività criminose e di finanziamento del sistema finanziario a scopo di riciclaggio del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE dei proventi di attività criminose e di finanzia- che ne reca misure di esecuzione, aveva modifi- mento del terrorismo. La tracciabilità dei flussi cato, con decorrenza 30.4.2008, le regole relative finanziari, infatti, è fondamentale per agevolare ai limiti di trasferimento del denaro contante e le indagini contro i fenomeni di riciclaggio. quelle sulla disciplina degli assegni, riducendo In estrema sintesi, viene ridotta da € 5.000 la soglia massima di utilizzo di contante (e di a € 2.500 la soglia a partire dalla quale non è emissione di assegni trasferibili) da € 12.500 a consentito l’utilizzo del denaro contante e dei € 4.999,99. titoli al portatore. L’art. 32, D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con Le limitazioni all’uso del denaro contante modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133, ha successiva- e mezzi similari riguardano tutti i soggetti che mente cancellato gran parte delle disposizioni pongono in essere delle transazioni: imprendi- introdotte a partire dalla fine di aprile del mede- tori, professionisti e privati. simo anno, così che dal 25.6.2008 la situazione era tornata, per alcuni versi, quasi simile a EXCURSUS STORICO: la L. 197/1991, di conversione quella precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. del D.L. 143/1991, aveva per prima introdotto 231/2007. La novità più rilevante era consistita alcune regole volte a contrastare il fenomeno nell’innalzamento del limite all’uso di contante del riciclaggio di denaro costituente il frutto o il o di titoli trasferibili da € 4.999,99 a € 12.499,99. provento di reati (il limite massimo di utilizzo di Il «ritorno al passato» era stato decretato dal denaro contante era fissato a £ 20 milioni). nuovo Governo che aveva tacciato come atto Successivamente, l’art. 49, D.Lgs. 231/2007 illiberale l’obbligo di utilizzare, in luogo del [CFF 2976], in attuazione della Direttiva 2005/60/ contante, altre forme di pagamento. (1) (1) Come si legge nella Relazione illustrativa al D.L. 112/2008 a commento delle modifiche arrecate dall’art. 32: «Le modifiche del presente intervento nascono dall'esigenza di adeguare la normativa italiana a quella europea, al 13 N. 38 - 21 ottobre 2011
  • 2. MANOVRA di FERRAGOSTO Non passa molto tempo che il medesimo Ese- importo «pari o superiore a 5.000 euro». cutivo, con l’art. 20, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. Si noti che il precedente testo vietava trasfe- con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122, riporta, con rimenti «da» € 5.000 (quindi l’uso del contante decorrenza dal 31.5.2010, la soglia massima a era ammesso fino a € 4.999,99), mentre l’art. € 4.999,99 e, ora (a partire dal 13.8.2011), con 2, co. 4, D.L. 138/2011 sembrerebbe consentire l’art. 2, co. 4, D.L. 138/2011 abbassa la soglia l’utilizzo «fino a» € 2.500 (mentre il divieto a € 2.499,99. (2) è confinato ad importi superiori, ossia da € Resta comunque ferma la possibilità di mo- 2.500,01). dificare gli importi tramite decreto del Ministro Sennonché, occorre considerare che la Mano- dell’Economia e delle Finanze (art. 66, co. 7, vra di Ferragosto è intervenuta, impropriamente, D.Lgs. 231/2007). su alcuni commi dell’art. 49, D.Lgs. 231/2007, in- tendendo sostituire la precedente parola «5.000» SOGLIA MASSIMA: non può non osservarsi come con «2.500», così che l’art. 49, co. 1, D.Lgs. la tecnica legislativa utilizzata nella stesura del 231/2007 debba leggersi nel seguente modo: «È D.L. 138/2011 sia quantomeno poco felice. La vietato il trasferimento di denaro contante o di norma recita: «Ai fini dell’adeguamento delle libretti di deposito bancari o postali al portato- disposizioni adottate in ambito comunitario (...) re o di titoli al portatore (...) quando il valore le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al oggetto di trasferimento è complessivamente portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, pari o superiore a 2.500 euro (...)». 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro ASSEGNI e LIBRETTI: alla luce dell’attuale disciplina, duemilacinquecento (...)». gli assegni bancari e postali di conto corrente, Sarebbe stato molto meglio intervenire modi- nonché gli assegni circolari e i vaglia postali ficando i commi menzionati, anziché prevedere, e cambiari devono essere emessi indicando il come fa il testo riportato, che «le limitazioni nominativo del prenditore e devono riportare all’uso del denaro contante (...) sono adeguate la clausola «non trasferibile» (3) quando il re- all’importo di euro duemilacinquecento» lativo importo unitario (4) sia pari o superiore Già nella circolare dei Presidenti delle Camere a € 2.500. (5) 20.4.2001, «Regole e raccomandazioni per la Gli assegni emessi a «me medesimo» si formulazione tecnica dei testi legislativi», n. 3, possono emettere anche per somme superiori lett. a), si legge che «è privilegiata la modifica a detta soglia, ma solo per la presentazione testuale («novella») di atti legislativi vigenti, all’incasso. evitando modifiche implicite o indirette». Con un intervento al co. 13, dell’art. 49, D.Lgs. Invero, letteralmente la norma fissa una limi- 231/2007 è stato fissato al 30.9.2011 il termine tazione all’uso di denaro contante all’importo di entro cui i libretti di deposito bancari o postali € 2.500, modificando le regole precedenti che al portatore con saldo pari o superiore a € 2.500 vietavano il trasferimento di contante per un dovevano essere estinti ovvero il loro saldo fine di rendere più semplici le transazioni di importo inferiore a 12.500 euro, anche in considerazione del fatto che l'Italia si distingue, nel confronto europeo, per lo scarso ricorso a mezzi di pagamento diversi dal contante. Per quanto attiene ai limiti stabiliti dal legislatore italiano, solo in Francia sono rinvenibili disposizioni comparabili a quelle italiane. Altri Stati membri non vietano l'uso del contante anche per importi elevati richiedendo agli ope- ratori un vaglio critico sulle caratteristiche della transazione al fine di verificarne eventuali aspetti di anomalia». (2) Le limitazioni non trovano applicazione se il trasferimento in contanti avviene per il tramite di un intermediario abilitato che, a sua volta, accettando per iscritto l’incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante (art. 49, co. 1 e 2, D.Lgs. 231/2007). La deroga si giustifica in quanto l’intermediario abilitato libera il solvens ancor prima della consegna della somma nelle mani dell’accipiens; infatti, al destinatario viene comunicato che la somma per il pagamento è stata posta a sua disposizione presso l’intermediario. (3) Si ricorda che i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50. (4) Il limite va inteso soltanto per il singolo assegno, mentre gli assegni utilizzati, anche per la medesima operazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento (circolare MEF 5.8.2010, n. 281178). (5) Mutuando i chiarimenti forniti in passato in occasione di precedenti modifiche delle soglie (circolare MEF 20.3.2008, n. 33124), si deve ritenere che gli assegni emessi fino al 12.8.2011, di importo pari o superiore a € 2.500, debbano essere ritenuti validi ancorché incassati dopo tale data. N. 38 - 21 ottobre 2011 14
  • 3. MANOVRA di FERRAGOSTO doveva essere ridotto entro tale importo. dell’importo trasferito (con un minimo di € 3). Pertanto, i libretti al portatore emessi al Sono esclusi dal prelievo i trasferimenti 13.8.2011 non dovranno superare detto limite, effettuati da cittadini Ue, verso Paesi Ue o mentre per quelli già esistenti alla data di entrata effettuati da soggetti muniti di matricola Inps in vigore del D.L. 138/2011 si doveva, entro il e codice fiscale. 30.9.2011, alternativamente procedere alla loro Senza entrate nel merito della disposizione, estinzione ovvero ridurre il relativo saldo ad si osserva che la norma risulta facilmente aggi- una somma inferiore al predetto limite. rabile, potendo imputare il trasferimento ad un Prima di tale ultima modifica era previsto, soggetto diverso dal reale ordinante. Per un ap- per i libretti con saldo pari o superiore a € profondimento si veda E. Vial «Imposta di bollo 5.000, l’obbligo di estinguerli (ovvero di ridurne sui trasferimenti di denaro all’estero», ne «La il saldo nel limite) entro il 30.6.2011. Settimana fiscale» n° 37/2011, pagg. 27-30. MONEY TRANSFER e IMPOSTA di BOLLO: il co. CONTRASTO dell’EVASIONE FISCALE: i nuovi limiti 4-bis, dell’art. 2, D.L. 138/2011 abroga le speciali sopra individuati riguardano il valore oggetto regole per i money transfer secondo cui (art. di trasferimento e si applicano anche alle cd. 49, co. 18 e 19, D.Lgs. 231/2007): «operazioni frazionate» (ossia per importi in- era vietato il trasferimento di denaro con- feriori al limite) che appaiono artificiosamente tante per importi pari o superiori a € 2.000, ripartite, salvo che il frazionamento non sia effettuato per il tramite degli esercenti attività previsto dalla prassi commerciale o da accordi di prestazione di servizi di pagamento nella contrattuali. (6) forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, Sul punto si ricorda che i soggetti tenuti limitatamente alle operazioni per le quali ci alla vigilanza degli obblighi antiriciclaggio (tra si avvaleva di agenti in attività finanziaria; cui commercialisti, ma anche altri soggetti che il trasferimento di denaro contante per im- si occupano della gestione contabile di terzi) porti pari o superiori a € 2.000 e inferiori a devono prestare particolare attenzione alle € 2.500, effettuato per il tramite di esercenti informazioni di cui vengono a conoscenza (es. attività di prestazione di servizi di pagamento tramite i movimenti contabili della cassa con- nella forma dell’incasso e trasferimento dei tante che registrano nella contabilità del cliente) fondi, nonché di agenti in attività finanziaria al fine di segnalare: dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, era entro 30 giorni, al Ministero dell’Economia consentito solo se il soggetto che ordinava e delle Finanze (MEF) (7) le infrazioni circa l’operazione consegnava all’intermediario l’uso del contante delle quali hanno avuto co- copia di documentazione idonea ad attestare noscenza. Il D.L. 138/2011 ha altresì previsto la congruità dell’operazione rispetto al profilo che, dall’1.9.2011, le sanzioni per la violazione economico dello stesso ordinante. della normativa di cui trattasi siano applicate Dall’abrogazione delle suddette soglie deriva attraverso gli Uffici territoriali del MEF; che anche ai money transfer e agli agenti in all’UIF le operazioni sospette. Ai sensi dell’art. attività finanziaria è applicabile l’unica soglia di 41, co. 1, ultimo periodo, D.Lgs. 231/2007, € 2.499,99, senza obblighi di documentazione. rappresenta un elemento di sospetto, A fronte di questa liberalizzazione di trasferi- da valutare caso per caso (circolare MEF menti (senza richiedere, cioè, la documentazione 11.10.2010, n. 297944), «il ricorso frequente di congruità), con l’art. 2, co. 35-octies, D.L. e ingiustificato a operazioni in contante, 138/2011, è stata istituita una nuova imposta di anche se non in violazione dei limiti di cui bollo dovuta per i trasferimenti di denaro verso all’articolo 49 e, in particolare, il prelievo o Paesi extra-Ue per il tramite di: il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a banche; 15.000 euro». agenzie di money transfer; Inoltre, evidentemente, la stretta all’uso del agenti in attività finanziaria. contante impone, per le transazioni commerciali, L’importo è dovuto nella misura del 2% un maggior utilizzo di strumenti di pagamento (6) Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia a P. Ceroli e C. Sabbatini «Tracciabilità dei pagamenti – Novità della Manovra estiva 2010», ne «La Settimana fiscale» n° 23/2010, pagg. 27-31. In tale sede è stata fatta una pa- noramica anche sugli aspetti sanzionatori, nonché sulla disciplina relativa ai pagamenti frazionati. (7) Agli indirizzi riportati nell’Allegato alla circolare MEF 1.8.2008, n. 80414. 15 N. 38 - 21 ottobre 2011
  • 4. MANOVRA di FERRAGOSTO NOVITÀ in MATERIA di TRACCIABILITÀ Utilizzo di denaro contante senza l’intervento di intermediari finanziari Emissione di assegni senza clausola di non trasferibilità (salvo quelli emessi a «me medesimo») Fino a € 2.499,99 Rilascio e conservazione di libretti di deposito al portatore con saldo non superiore alla soglia di € 2.500. Quelli con saldo superiore andavano chiusi (o il saldo andava ridotto entro detta soglia) entro il 30.9.2011 tracciabili. rispetto a quella che ha fatto l’acquisto. Ciò dovrebbe: Inoltre, la stessa persona fisica raggiunta ridurre la possibilità, da parte degli operatori da un accertamento induttivo da «spesometro» economici, di effettuare operazioni «in nero» ben avrebbe potuto sostenere di non essere il (con un immediato e diretto effetto di gettito reale acquirente. nelle casse erariali); Riducendo il limite di utilizzo del contante incrementare la mole di informazioni a dispo- al di sotto delle soglie di comunicazione delle sizione del Fisco utilizzabili ai fini dell’accer- operazioni rilevanti ai fini Iva dovrebbe potersi tamento sintetico puro (cd. «spesometro», collegare ogni singola operazione economica ad previsto dall’art. 38, co. 4, D.P.R. 600/1973 una movimentazione finanziaria tracciata. [CFF 6338]). L’ampliamento dei trasferimenti che dovran- SANATORIA delle VIOLAZIONI: in sede di conver- no essere effettuati per mezzo di strumenti sione in legge del D.L. 138/2011, al fine di con- tracciabili consente anche di individuare, con sentire un’adeguata divulgazione del contenuto sufficiente certezza, il soggetto che ha effettuato della nuova disciplina, consentendo altresì agli un’operazione economica. intermediari finanziari di allineare i propri sistemi Il riferimento va all’obbligo di comunica- di controllo interno, è stato inserito nell’art. 2, zione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (art. D.L. 138/2011 il co. 4-bis, con il quale è stato 21, D.L. 78/2010 [CFF 1853], l’ultimo invio è previsto che è esclusa l’applicazione delle san- slittato al 31.12.2011) di importo superiore a € zioni di cui all’art. 58, D.Lgs. 231/2007 per le 3.000 o € 3.600: l’operatore economico dovrà violazioni commesse nel periodo dal 13.8.2011 trasmettere all’Amministrazione finanziaria, tra al 31.8.2011 e riferite alle limitazioni di importo l’altro, la partita Iva o, in mancanza, il codice introdotte con la Manovra di Ferragosto. fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/ committente. Scopo della mini-sanatoria è quello di evitare La presenza di due limiti monetari (€ 3.000/€ che l’entrata in vigore della norma, nel bel mez- 3.600 (8) per la comunicazione e € 5.000 per l’uso zo del mese di agosto, crei problemi a chi non di strumenti tracciabili) avrebbe potuto creare aveva avuto il tempo materiale di provvedere problemi per gli operatori interessati. ai necessari adempimenti. Si pensi al consumatore privato che comuni- Continuano, ovviamente, ad applicarsi le ca al dettagliante, presso il quale ha effettuato sanzioni nel caso in cui in tale periodo non fosse un acquisto di importo superiore a € 3.600, un stato rispettato il limite di € 4.999,99 previsto codice fiscale errato o appartenente ad altro dalla precedente disciplina. soggetto. Quindi le sanzioni sono escluse solo per quei Oppure al dettagliante che, volutamente, co- trasferimenti di denaro che hanno comunque munica il codice fiscale di una persona diversa rispettato la soglia previgente. (8) Detto limite, che include idealmente un’Iva con aliquota al 20%, non è stato modificato in conseguenza dell’in- nalzamento, a far data dal 17.9.2011, al 21% dell’aliquota ordinaria dell’Iva. Sul punto si esprimerà l’Agenzia delle Entrate in un prossimo documento di prassi a commento degli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (art. 21, D.L. 78/2010), il cui primo invio è stato prorogato al 31.12.2011 (Provv. Agenzia Entrate 16.9.2011). N. 38 - 21 ottobre 2011 16
  • 5. MANOVRA di FERRAGOSTO SANZIONI SCONTATE per CHI NON USA DENARO CONTANTE Violazioni relative alla dichiarazione Sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta dei redditi (art. 1, D.Lgs. 471/1997) Omessa presentazione della dichia- Sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta razione Iva (art. 5, D.Lgs. 471/1997) Violazione degli obblighi di documen- Sanzione dal 100% al 200% dell’imposta dovuta tazione e registrazione (art. 6, D.Lgs. 471/1997) Le sanzioni (amministrative) sono ridotte alla metà per le imprese e i lavoratori autonomi (con ricavi o compensi non superiori a € 5 milioni) che, nel corso del periodo d’imposta: eseguono tutte le transazioni (attive e passive) con strumenti tracciabili; riportano nelle dichiarazioni gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari SANZIONI RIDOTTE per PICCOLE e MEDIE IMPRESE nomi con ricavi o compensi dichiarati non supe- e LAVORATORI AUTONOMI : in sede di conver- riori a € 5 milioni i quali, congiuntamente: sione in legge del D.L. 138/2011 è stata prevista per tutte le operazioni attive e passive ef- una sorta di premio, in termini di minori san- fettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano zioni in caso di accertamento, ai contribuenti di esclusivamente strumenti di pagamento piccole e medie dimensioni che utilizzano nella diversi dal denaro contante; loro attività solo forme di pagamento diverse nelle dichiarazioni in materia di imposte sui dal denaro contante. redditi e Iva indicano gli estremi identificativi In particolare, sono ridotte alla metà le san- dei rapporti con gli operatori finanziari. zioni, previste dagli artt. 1, 5 e 6, D.Lgs. 471/1997 [CFF 1620 e 1621] e [CFF 9452], per le piccole Anche in questo caso si osserva che, lette- e medie imprese e i lavoratori autonomi con ralmente, la norma consente lo «sconto» delle ricavi o compensi dichiarati non superiori a € 5 sanzioni solo per chi farà acquisti, anche di milioni che non utilizzano il contante, nel caso minimo ammontare, con strumenti tracciati. in cui commettano omissioni nella presentazione Lo stesso dicasi per le operazioni attive: si delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva (omessa dovrà rifiutare di accettare il denaro contante. o infedele dichiarazione) nonché per quelle in Nulla viene detto per l’estinzione di obbli- materia di documentazione e registrazione delle gazioni pecuniarie diverse dal pagamento (es. operazioni Iva (tra cui la mancata emissione di compensazione ex artt. 1241 e segg. c.c.) o per ricevute o scontrini). il pagamento di taluni beni o servizi che, nor- Fruiscono di una riduzione (alla metà) delle malmente, avvengono in contanti (es. acquisto sanzioni per eventuali violazioni relative alle di un biglietto per il trasporto pubblico urbano, dichiarazioni dei redditi e dell’Iva (artt. 1, 5 e 6, marche da bollo o acquisti di modesta entità, D.Lgs. 471/1997), le imprese e i lavoratori auto- come l’acquisto in cartoleria di una penna). 17 N. 38 - 21 ottobre 2011