Esperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superiore
Storia istituzionale del Medioevo 6
1. Dal notaio al giurista
La sapienza giuridica e il Comune
Enrica Salvatori
Università di Pisa
a.a. 2012-2013
venerdì 26 aprile 13
2. Il Rinascimento Giuridico
• SECOLO XII: Rinascimento Giuridico Medievale
• nasce una figura nuova: il giurista.
• chi sa leggere dei testi normativi e li sa interpretare, che va ad una scuola per
imparare a leggere i testi di legge vigenti e ad interpretarli.
• Prima non esiste un’attività scolastica d’illustrazione e spiegazione di testi normativi
e d’interpretazione di tali testi; esistono persone pratiche delle leggi e delle
consuetudini
• Il giurista, come lo intendiamo noi, nasce soltanto nel XII secolo con la scuola di
Bologna, con l’insegnamento del diritto e la riscoperta del diritto romano-
giustinianeo.
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3. X-XI secolo
• Le persone “pratiche” del diritto sono i notai, gli avvocati o causidici o i giudici
(talvolta anche “gramatici”)
• capaci di gestire il diritto in un mondo fatto prevalentemente di
• consuetudini tramandate oralmente
• pochissime norme scritte
• e che ha quasi dimenticato la legge romana --> diritto volgare = il diritto romano
praticato che ha avuto origine da un testo scritto, ma che ormai ha una applicazione
consuetudinaria
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4. X-XI secolo - Italia
• Diritto “volgare”
• Diritto longobardo: Editto di Rotari
• in teoria vige il principio della personalità del diritto: per ciascuno si segue il
diritto di nascita
• di fatto l’applicazione è spesso legata al territorio
• in alcune zone d’Italia si applica di più il diritto romano e in altre si applica di più il
diritto longobardo.
• nel territorio lombardo-toscano prevale il diritto longobardo
• nel territorio romano e ravennate prevale nettamente il diritto romano e si è
preservata maggiormente la memoria delle regole romane provenienti dal diritto
romano scritto
• in Italia meridionale il diritto longobardo è molto diffuso
FORTE PARTICOLARISMO GIURIDICO di cui notai e giudici sono “esperti”
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5. Professioni di legge
1060 giugno 20
Signum + manus suprascripte Adalasie que hanc cartam offersionis fieri
rogavit ut supra
Signum +++ manuum Bonelli et Ugonis et Guidonis lege romana vivencium
testium
Signum ++ manuum Galianelli et Gualteri testium
(ST) Ego qui supra Ubaldus notarius et iudex sacri palacii scriptor uius
cartule offersionis pos traditam complevi et dedi
1153 marzo 10, Milano
Constat me Iohannem qui dicor Ferrarius quondam Andrei et Pasquam iugales de
Burgo Porte Verceline civitatis Mediolanensis, qui professi sumus lege vivere
longobardorum
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6. Corpus Iuris Civilis
• Codice: raccolta delle Costituzioni imperiali emanate dall’imperatore
• Novelle: la raccolta delle Costituzioni imperiali emanate dopo il Codice
• Istituzioni: un manuale di diritto con valore normativo
• Digesto: raccolta dei frammenti giurisprudenziali dei giuristi romani
Il Digesto ricompare in Italia nell'XI secolo
Digestum vetus (i primi 24 libri del Digesto) venne usato dai compilatori di
un’importante collezione canonistica, la Britannica, a Roma nel 1090.
Matrice
legislativa
Matrice
dottrinale
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7. Irnerio
Irnerio (a cavallo tra XI e XII): porta alla luce e sistema i libri delle leggi romane
(libri legales) su richiesta della contessa Matilde di Canossa. Divisione diversa in 5
libri:
• 1° i primi 24 libri del Digesto (che ha 50 libri) Digestum Vetus
• 2° i libri dal 24 al 38 Infortiatum
• 3° i libri dal 39 al 50 Digestum Novum;
• 4° i primi 9 libri del Codex (fatto di 12 libri) Codex
• 5° gli ultimi tre libri del Codex (diritto amministrativo e tributario-fiscale) +
Institutiones, le 134 Novellae
Irnerio inserisce nei punti del Codice che trattano di argomento analogo una sintetica
redazione della norma giuridica enunciata nelle Novelle: un frammento aggiuntivo che
favorisce la conoscenza del diritto. Irnerio denomina tale suo frammento
"Autententica". Le "Autentiche" redatte da Irnerio vennero tramandate entro i
manoscritti del Codice e circolarono con la stessa rilevanza normativa degli altri
frammenti. Col tempo si diede alla tradizione delle glosse marginali, lo stesso valore
del testo giustinianeo, dato che le glosse servivano per 'interpretarne' la sostanza (Pene
Vidari)
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8. Irnerio & co.
• Irnerio cominciò a spiegare il Corpus iuris civilis, il cui commento era dato in note a
margine del testo, le glossae.
• Simili sviluppi probabilmente anche a Pisa (lettera 1124-1127) e nel sud della
Francia
• Quattro allievi di Irnerio, giuristi, proseguirono la sua iniziativa: i glossatori
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10. Il diritto canonico
• Nella prima metà del XII i giuristi furono imitati dai cultori del diritto della Chiesa
• Graziano (Chiusi, forse monaco) attorno al 1140 raccolse tutti i vari canoni e decreti,
costituendo una raccolta che eliminò tutte le precedenti: il Decretum
• Cerca di conciliare il contenuto di testi diversi, dai canoni alle lettere papali, dai
riferimento al Vecchio e Nuovo Testamento, ai testi dei padri della chiesa, allo stesso
Corpus iuris civilis.
• Col fiorire delle università italiane e della dottrina giuridica, il Decretum ricevette
molte glosse e fu oggetto di studio.
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11. Le Università
• Dal XII le università crebbero di numero e cambiarono il mondo
• I maestri, con le glosse e le pubbliche dispute (in latino), costituirono un gruppo
coerente, pronto al confrontarsi e a ragionare secondo schemi comuni
• Lo studio del diritto romano servì a formare specialisti dei rapporti giuridici e della
legislazione, che si moltiplicarono dappertutto in Europa a partire dal XII
• Si assunsero il compito di chiarire i rapporti tra tutti i centri che si erano sviluppati
in seguito alla crisi del potere pubblico: enorme successo
• Regime di concorrenza tra le varie sedi universitarie: si contendevano i miglior
insegnanti
• Lo studio del diritto romano è utile alla città / comune ma anche all’Impero
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12. I notai medievali e il diritto romano
Nel corso dell’XI secolo nella prassi notarile e nella prassi giudiziaria si nota una
ripresa netta del diritto giustinianeo: --- 1076 Placito di Marturi ---
• si cercano i libri del diritto romano
• motivo pratico: garantire la liceità dell’atto
• uso combinato del diritto romano e del diritto canonico
• se il diritto canonico e il diritto romano dicono la stessa cosa il cliente è meglio
garantito perché agisce secondo entrambe le leggi, utraque lex
• questo produce il diritto “Comune”, lo ius comune (si applica ovunque in Europa)
• il notaio assume un'importanza tutta particolare soprattutto in Italia nel corso del XII
secolo.
• In Italia è più sentito che altrove il nesso con la romanità: senso del pubblicum
tramandato dall'Impero che aveva i suoi notai Sacri Palatii.
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13. Breve storia del “notaio”
• notarius romano: schiavo o il liberto incaricato da privati cittadini di scrivere sotto
dettatura, prendere appunti in occasione di discorsi in pubblico
• si aggiunse poi la funzione di cancellieri nei tribunali; si istituirono corpi di notarii in
molti degli uffici dello Stato
• idem nella Chiesa, che ebbe dal sec. III un corpo di notarii (origine della
Cancelleria pontificia).
• la redazione di atti per conto dei privati rientrava nelle mansioni dei tabelliones,
pubblici funzionari; gli atti redatti dai tabelliones non avevano di per sé pubblica fede,
che era data solo dal deposito (insinuatio) del documento nell'ufficio deputato.
• dal basso Impero sopravvivono oltre l'età longobarda il notarius civitatis
(funzionario nominato dalla curia cittadina) e il notarius ecclesiae (funzionario al
servizio di una chiesa o di un monastero)
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14. Ipotesi sul notaio medievale
1. discende dal tabellio romano: ipotesi che sottovaluta il fenomeno del notariato
longobardo + sottolinea la sopravvivenza del tabellio;
2. origine franca, estensione dell'ufficio di scrittore di placiti e di giudicati;
3. origine longobarda: dal notarius ecclesiae (solo indirettamente dal notarius
romano)
Nel sec. VIII la nuova aristocrazia fondiaria longobarda diede vita a intense attività di
scambio della proprietà fondiaria; il notariato legittimava e garantiva giuridicamente, il
passaggio dei beni
• Notarius civitatis
• Notarius ecclesiae
• Notarius Sacri Palatii (cancelleria)
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15. Publica Fides
Tra il sec. XI e il XII il notaio italiano ottenne la publica fides:
• gli atti notarili non ebbero più bisogno, per essere validi, di essere sottoscritti da un
giudice
• nuove necessità di documentazione della nascente società comunale e degli stessi
comuni cittadini
• la necessità di dare autenticità ai loro atti li spinge a rivolgersi ai notai che diventano
un elemento fondante dello stesso comune (e del ceto dirigente comunale)
• fin dal secolo XII in molte città italiane i notai si costituiscono in corporazioni o
collegi, con propri statuti e ordinamenti (ammissione alla professione, modi di
redazione e di conservazione degli atti)
• spesso gli stessi collegi istituiscono scuole per la formazione;
• alla fine del sec. XII l'ars notariae incomincia a essere insegnata
nelle università come le altre dottrine giuridiche
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16. La legge consuetudinaria
• per diritto consuetudinario si intende il diritto vincolante, tramandato oralmente,
formatosi con la tradizione e la pratica nell'ambito di una comunità giuridica.
• nelle fonti tale diritto viene indicato come Consuetudine o costume: consuetudo (in
ambito francofono coutumes.
• nel processo evolutivo del diritto, quando la legge non più adatta alle condizioni
sociali viene meno, la consuetudine riprende il sopravvento, per lasciare più tardi il
posto a una nuova legge più rispondente alle nuove esigenze.
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17. Commercio e Navigazione
Diritto di tipo consuetudinario
Il mondo economico non ebbe bisogno delle elaborazioni dottrinali che
caratterizzarono la riscoperta del diritto romano.
Il diritto relativo al commercio e alla navigazione non ebbe radici nel diritto romano.
La collegantia veneziana esiste già dal X sec.: un socio mette il capitale, uno arma la
nave e poi si dividono i frutti
Limitate le capacità di organismi centrali di regolamentare i contratti commerciali
(cause giudiziarie)
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18. Bibliografia
• Attilio Bartoli Langeli, ‘A proposito di storia del notariato italiano. Appunti sull’istituto, il ceto e
l’ideologia notarile’, Il pensiero politico, X (1977), pp. 101–197.
• Attilio Bartoli Langeli, ‘Il notaio’, in ‘Il notaio’, Ceti, modelli, comportamenti nella socità medievale
(secoli XII-XIV) (Pistoia, 2001) pp. 23–42.
• Giorgio Cencetti, ‘Dal Tabellione Romano al Notaio Medievale’, in ‘Dal Tabellione Romano al
Notaio Medievale’, l notariato veronese attraverso i secoli. Catalogo della mostra in Castelvecchio
(Collegio notarile di Verona: Verona, 1966) pp. XIX–XXIX.
• Consiglio nazionale del notariato, Studio bolognese e formazione del notariato. Convegno
organizzato dal consiglio notarile di Bologna con il patrocinio della Università degli studi di Bologna
(Bologna, 6 maggio 1989, palazzo dei Notai), (Giuffré: Milano, 1992).
• Gian Giacomo Fissore, ‘La diplomatica del documento comunale fra notariato e cancelleria. Gli atti
del comune di Asti e la loro collocazione nel quadro dei rapporti fra notai e potere’, Studi medievali, 18
(1978), pp. 211–244.
• Gian Giacomo Fissore, ‘Il notaio ufficiale pubblico dei Comuni italiani’, in Il notariato italiano del
periodo comunale, a cura di Pierre Racine, Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano, 1999, pp.
47-56. http://scrineum.unipv.it/biblioteca/fissore.html
• Antonella Rovere, ‘Notariato e comune. Procedure autenticatorie delle copie a Genova nel XII
secolo’, Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s. XXXVII/2 (1997), pp. 93–113.
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