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Piattaforma per il trattamento, la valorizzazione e lo stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi
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INDICE
SEZIONE I - INTRODUZIONE ......................................................................................................... 7
1 PREMESSA .................................................................................................................................. 8
1.1 ITER AUTORIZZATIVO .............................................................................................................. 10
1.2 LO STATO ATTUALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEL TERRITORIO ......................................... 13
1.2.1 Riferimenti normativi sullo smaltimento dei rifiuti e pianificazione nella Regione
Puglia ............................................................................................................................. 13
1.2.2 Il Territorio..................................................................................................................... 15
2 PRESENTAZIONE DELLA DELTA PETROLI S.P.A......................................................... 17
3 LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE............................................................ 18
4 DEFINIZIONE DEL PROGETTO .......................................................................................... 21
5 L’AREA DI STUDIO ................................................................................................................ 23
SEZIONE II - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO ......................................... 24
6 RIFERIMENTI NORMATIVI SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI .......................... 25
6.1 RIFERIMENTI NORMATIVI A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO ................................................ 25
6.1.1 Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. ........................................................ 25
6.1.2 Normative attuative del D.Lgs. 22/97 ............................................................................. 31
6.1.3 Decreto Legislativo n. 36 del 13/01/2003 ...................................................................... 33
6.1.4 Decreto ministeriale 3 agosto 2005 – Definizione dei criteri di ammissibilità dei
rifiuti in discarica .......................................................................................................... 39
6.2 RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI E PROVINCIALI............................................................... 45
6.2.1 Normativa regionale sui rifiuti ....................................................................................... 45
6.2.2 Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e s.m.i. ................................................................ 51
6.2.3 Ordinanza P.C.M. n. 3184 del 22 marzo 2002 ............................................................... 53
7 LA STRUTTURA DELLA PIANIFICAZIONE NELLA PUGLIA...................................... 55
7.1 IL PIANO DELLA REGIONE PUGLIA SUI RIFIUTI ........................................................................ 55
7.2 IL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NELLA REGIONE PUGLIA, N. 246 DEL
28/12/2006 E S.M.I .................................................................................................................. 68
7.3 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NELLA REGIONE PUGLIA ... 73
7.4 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ............................................................................................... 83
7.5 PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA............................................................................................. 84
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7.6 IL PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PER IL PAESAGGIO ED I BENI
AMBIENTALI ........................................................................................................................... 86
7.7 PIANO DI BACINO DELLA PUGLIA, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) ...................... 97
7.8 PIANO REGIONALE ATTIVITÀ ESTRATTIVE............................................................................ 101
7.9 STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE ................................................................................. 104
7.10 IL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI..................................................................................... 104
7.11 IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE ........................................................................................ 106
7.12 SITI D’IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) – ZONE A PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) ............... 113
8 RAPPORTI TRA PROGETTO, NORMATIVA E STRUMENTI PIANIFICATORI ..... 115
SEZIONE III - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE............................................. 119
9 PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DEI PRESUPPOSTI DELL’OPERA .................. 120
9.1 PREMESSA ............................................................................................................................. 120
9.2 INDIVIDUAZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEI RIFIUTI DA SMALTIRE ......................... 121
10 IL PROGETTO........................................................................................................................ 122
10.1 DESCRIZIONE DELLE LINEE DI TRATTAMENTO E RECUPERO ................................................... 123
10.1.1 Linea di selezione manuale .......................................................................................... 123
10.1.2 Linea di riduzione volumetrica per pressatura ............................................................ 125
10.1.3 Linea di riduzione volumetrica per triturazione........................................................... 125
10.1.4 Linea di disidratazione fanghi pompabili..................................................................... 127
10.1.5 Linea di omogeneizzazione ed inertizzazione ............................................................... 128
10.1.6 Disassemblaggio apparecchiature ............................................................................... 131
10.1.7 Linea trattamento rifiuti liquidi, percolato e acque reflue ........................................... 131
10.2 SERVIZI GENERALI DI STABILIMENTO .................................................................................... 132
10.2.1 Laboratorio e accettazione ........................................................................................... 132
10.2.2 Uffici, servizi igienici, spogliatoi, mensa...................................................................... 134
10.2.3 Impianto idrico ............................................................................................................. 134
10.2.4 Impianto antincendio .................................................................................................... 135
10.2.5 Reti di raccolta acque reflue ........................................................................................ 137
10.2.6 Sistema di aspirazione e trattamento dei flussi d’aria aspirati .................................... 141
10.3 STOCCAGGIO DEFINITIVO ............................................................................................. 149
10.4 STOCCAGGIO DEFINITIVO: SISTEMI DI PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO .......................... 156
10.4.1 Opere di impermeabilizzazione delle vasche................................................................ 157
10.4.2 Sistema di captazione del percolato ............................................................................. 159
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10.4.3 Sistema di captazione del biogas .................................................................................. 162
10.4.4 Opere di sistemazione finale ........................................................................................ 162
10.4.5 Sistema di regimazione delle acque meteoriche ........................................................... 164
10.4.6 Sistemi di sicurezza....................................................................................................... 165
10.4.7 Incendi .......................................................................................................................... 166
10.4.8 Esplosioni ..................................................................................................................... 166
10.4.9 Raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione;...................... 167
10.4.10 Sversamento accidentale nelle aree di servizio dell’impianto...................................... 167
10.4.11 Eventuali rotture del sistema di impermeabilizzazione ................................................ 168
10.4.12 Malfunzionamento del sistema di raccolta del percolato ed eventuali fuoriuscite
dello stesso ................................................................................................................... 170
10.4.13 Cedimenti e franamenti del materiale smaltito ............................................................ 171
10.4.14 Controllo sulla qualità delle acque .............................................................................. 172
10.4.15 Controllo sulla qualità dell’aria .................................................................................. 175
10.4.16 Controllo sui cedimenti ................................................................................................ 176
SEZIONE IV – QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE ............................................... 178
11 ATMOSFERA .......................................................................................................................... 179
11.1 CARATTERISTICHE METEOCLIMATICHE ................................................................................. 179
11.1.1 Caratteristiche termopluviometriche ............................................................................ 179
11.2 QUALITÀ DELL’ARIA ............................................................................................................. 181
11.3 ANALISI DEGLI IMPATTI E MISURE DI CONTENIMENTO ........................................................... 182
12 AMBIENTE IDRICO .............................................................................................................. 186
12.1 LINEAMENTI IDROGRAFICI..................................................................................................... 186
12.2 ANALISI DEGLI IMPATTI E MISURE DI CONTENIMENTO ........................................................... 186
13 SUOLO E SOTTOSUOLO ..................................................................................................... 190
13.1 STATO DI FATTO .................................................................................................................... 190
13.2 GEOLOGIA DELL’AREA .......................................................................................................... 192
13.3 ASSETTO STRUTTURALE ........................................................................................................ 192
13.4 CARATTERISTICHE DELL’AMMASSO ROCCIOSO ..................................................................... 193
13.5 SISMICITÀ DELL’AREA........................................................................................................... 194
13.6 PROPRIETÀ FISICO-MECCANICHE DELL’AMMASSO ROCCIOSO ................................................ 196
13.7 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO GENERALE E IDROGRAFIA SUPERFICIALE ....................... 198
13.8 DIREZIONI PRINCIPALI DI DEFLUSSO E PERMEABILITÀ DELL’AMMASSO ................................. 200
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13.9 USO DEL SUOLO .................................................................................................................... 202
13.10 QUALITÀ DELLE ACQUE DI FALDA ................................................................................. 202
13.11 ANALISI DEGLI IMPATTI E MISURE DI CONTENIMENTO ................................................... 205
14 FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI ..................................................................................... 208
14.1 VEGETAZIONE E FLORA ......................................................................................................... 208
14.1.1 Caratteristiche vegetazionali ........................................................................................ 209
14.2 FAUNA .................................................................................................................................. 210
14.2.1 Raccolta e organizzazione dei dati di base .................................................................. 210
14.2.2 Identificazione dei principali ambienti faunistici ......................................................... 210
14.3 ANALISI DEGLI IMPATTI E MISURE DI CONTENIMENTO ........................................................... 211
15 SALUTE PUBBLICA .............................................................................................................. 212
15.1 ANALISI DELLA STRUTTURA ANTROPICA ............................................................................... 212
15.2 ANALISI DEGLI IMPATTI E MISURE DI CONTENIMENTO ........................................................... 212
16 RUMORE E VIBRAZIONI .................................................................................................... 216
16.1 EMISSIONI SONORE ................................................................................................................ 216
16.1.1 Emissione sonore nel sito in esame .............................................................................. 218
16.2 VIBRAZIONI........................................................................................................................... 221
16.3 ANALISI DEGLI IMPATTI E MISURE DI CONTENIMENTO ........................................................... 221
17 RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI........................................................... 223
18 PAESAGGIO ........................................................................................................................... 224
18.1 ASPETTI PERCETTIVI DEL PAESAGGI ANTICHI ED ATTUALI ..................................................... 224
18.2 ANALISI DEGLI IMPATTI E MISURE DI CONTENIMENTO ........................................................... 224
19 APPENDICE ............................................................................................................................ 226
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ALLEGATI
1. ALLEGATO FOTOGRAFICO: CONFRONTO FOTOGRAFICO SITUAZIONE
ANNO 2003 E ANNO 2010
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE: CARTA STRADALE E 1:25.000
3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE: C.T.R. 1:10.000 E CATASTALE
4. COMUNI DELLA PROVINCIA DI BAT
5. SISTEMI PAESAGGISTICI DELL’AREA VASTA DI INTERVENTO
6. PROFONDITÀ DEI TERRENI
7. AREE SVANTAGGIATE DEI COMUNI CONFINANTI E LIMITROFI
8. COLTURE PREVALENTI
9. ATTITUDINE DEI SUOLI ALLO SPARGIMENTO DELLE ACQUE
10. ELABORATI GRAFICI ALLEGATI AL QUADRO DI RIFERIMENTO
PROGRAMMATICO:
10.1.1 Indicazione dei vincoli secondo il PUTT – Ambiti Territoriali Estesi
10.1.2.1 Indicazione dei vincoli secondo il PUTT – ATD - Vincoli Ex legge
1497/39
10.1.2.2 Indicazione dei vincoli secondo il PUTT – ATD – Decreto Galasso
10.1.2.3 Indicazione dei vincoli secondo il PUTT – ATD – Vincolo Idrogeologico
10.1.2.4 Indicazione dei vincoli secondo il PUTT – ATD – Beni Naturalistici
10.1.2.5 Indicazione dei vincoli secondo il PUTT – ATD – Beni Culturali
10.1.2.6 Indicazione dei vincoli secondo il PUTT – ATD – Idrologia Superficiale
10.1.2.7 Indicazione dei vincoli secondo il PUTT – ATD – Usi Civici
10.1.2.8 Indicazione dei vincoli secondo il PUTT – ATD – Vincoli Faunistici
10.1.2.9 Indicazione dei vincoli secondo il PUTT – ATD – Geomorfologia di base
10.1.3 Perimetrazione delle aree SIC, ZPS e Aree Naturali Protette
10.1.4 Carta Idrogeomorfologica
10.1.5.1 Perimetrazioni del PAI – Pericolosità idraulica – Rischio
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10.1.6.1 Piano di Tutela delle Acque – Acque superficiali a specifica destinazione
10.1.6.2 Piano di Tutela delle Acque – Zone di protezione speciale idrogeologica
10.1.6.3 Piano di Tutela delle Acque – Aree di vincolo d’uso degli acquiferi
10.1.6.4 Piano di Tutela delle Acque – Aree sensibili e relativi bacini scolanti
10.1.6.5 Piano di Tutela delle Acque – Opere di captazione destinate all’uso
potabile
10.1.7 Nuovo PRAE – Carta Giacimentologica
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1 PREMESSA
Il presente Studio di Impatto Ambientale riguarda la piattaforma per il trattamento,
la valorizzazione e lo stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi che sarà
realizzata e gestita dalla società DELTA PETROLI S.p.A nel comune di Minervino
Murge, in Provincia di Barletta-Andria-Trani, in località Murgetta Grande.
Il presente elaborato costituisce l’aggiornamento del SIA presentato dalla stessa
Delta Petroli S.p.A. in data 12 giugno 2003, in seguito al quale la Regione Puglia, con
Determinazione n. 18 del 27 gennaio 2004, ha espresso parere favorevole alla
compatibilità ambientale dell’intervento.
Per cause non ascrivibili alla volontà del soggetto proponente, il procedimento di
autorizzazione dell’impianto, la cui Conferenza dei Sevizi era stata avviata nel
Maggio del 2006, ha subito notevoli ritardi, nonostante il progetto fosse dotato di
tutti i pareri positivi ottenuti dai vari Enti (cfr. Allegato A/13).
Pertanto, durante il corso del procedimento sono venuti a scadere i termini di validità
della citata pronuncia di compatibilità ambientale che, come è noto, ha una durata di tre
anni.
La Provincia di Bari, autorità competente per il rilascio della Autorizzazione,
provvedeva, con determinazione n. 29 del 12 marzo 2008, a rilasciare un nuovo parere
di compatibilità ambientale relativamente all’intervento in oggetto ed a trasmettere lo
stesso, tra gli altri, anche al settore ecologia della regione Puglia.
Tale provvedimento, dal punto di vista amministrativo era supportato da un parere pro-
veritate rilasciato alla Provincia di Bari da un professionista di fiducia della
Amministrazione, e dal punto di vista tecnico, da una perizia giurata che attestava la
non intervenuta variazione dello stato dei luoghi e del quadro di riferimento
programmatico rispetto a quanto descritto nell’originario S.I.A. analizzato dalla regione
Puglia.
Successivamente la Provincia di Bari, con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 10
aprile 2008, autorizzava la Costruzione e l’Esercizio dell’Impianto (Autorizzazione
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10. Regione Puglia - Provincia di BAT – Comune di Minervino Murge 9
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Unica) nelle more dell’ottenimento della Autorizzazione Integrata Ambientale.
In data 15-01-07, la Società inoltrava alla Regione domanda per l’ottenimento
dell’A.I.A.. Seguiva l’invio di ulteriore documentazione integrativa, senza che tuttavia
fosse convocata la relativa Conferenza dei Servizi.
Il proponente, ancorchè in possesso di regolare autorizzazione alla realizzazione
dell’impianto, decideva di non attivarsi in tal senso, preferendo attendere l’ottenimento
dell’AIA.
In data 11 ottobre 2011 veniva convocata la prima Conferenza di Servizi nell’ambito
della procedura di AIA, durante la quale emergevano alcune perplessità in merito alla
validità formale del parere di compatibilità ambientale prodotto dalla Provincia di Bari
nel marzo 2008.
La Ditta Delta Petroli, allo scopo di eliminare ogni possibile vulnus dal
procedimento di autorizzazione della propria iniziativa imprenditoriale,
addiveniva alla decisione di attivare una nuova procedura di impatto ambientale
che, in ossequio a quanto previsto dalla L.R. 40/07, veniva nuovamente incardinata
presso la Regione Puglia.
Pertanto, nel presente documento, si propone l’aggiornamento dello Studio di
Impatto Ambientale precedentemente approvato, conformemente alla normativa ed
agli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale, regionale e provinciale,
sopraggiunti dal gennaio 2004 ad oggi.
Come si è accennato, il procedimento è di competenza regionale ai sensi dell’art. 3
comma 12 della L.R. 40/2007, che recita: il comma 5 dell’articolo 10 della legge
regionale 10 luglio 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione
al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale), è sostituito dal
seguente: “5 bis Le procedure di VIA conseguenti alle istanze di cui al comma 5 e le
procedure di VIA avviate con istanza presentata prima della data di entrata in vigore
della presente legge, nonché le relative istanze di integrazione e variazione progettuale
di interventi non ancora realizzati, anche se successive a tale data, sono di competenza
della Regione”.
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Si precisa sin d’ora che lo stato dei luoghi è assolutamente identico a quanto rilevato
nel 2003, come ampiamente supportato dalle foto riportate nell’Allegato fotografico 1 e
certificato espressamente dallo scrivente Prof. Ing. G. M. Baruchello.
Si precisa altresì che, come verrà dimostrato nei paragrafi seguenti, la normativa e la
programmazione nel frattempo sopraggiunti non hanno minimamente variato le
condizioni espresse nel citato decreto VIA (Determinazione n. 18 del 27 gennaio
2004).
Ne consegue che è possibile affermare che le verifiche svolte comprovano che il parere
di idoneità ambientale già espresso possa essere assolutamente confermato, anche
alla luce dei pareri, sempre positivi, successivamente acquisiti.
1.1 Iter autorizzativo
Lo Studio di Impatto Ambientale presentato nel 2003 ha ottenuto il parere positivo da
parte dei seguenti Enti:
− Regione Puglia Settore Ecologia: Determinazione n. 18 del 27 gennaio 2004.
Successivamente alla su citata autorizzazione, l’iniziativa in oggetto ha ottenuto i
seguenti pareri tutti positivi (cfr. allegato A/13):
− Comune di Minervino Murge, Settore 7° - Urbanistica e Ambiente:
Determinazione n. 8 del 12 febbraio 2004 (Raccolta Generale della Segreteria
Comunale, Determinazione n. 75 del 13 febbraio 2004) – Parere favorevole in
ordine alla compatibilità ambientale
− ASL BA/1 Ufficio Igiene Pubblica: Prot. DP m/467 del 31 luglio 2005 -
Parere igienico-sanitario favorevole;
− Acquedotto Pugliese S.p.A.: nota Prot. 4781TT/rr del 20 luglio 2004 –
Certificazione che la zona interessata non è canalizzata da rete di fognatura nera;
− Comune di Minervino Murge, Settore 7° - Urbanistica e Ambiente:
Determinazione n. 56 del 13 dicembre 2005 (Raccolta Generale della Segreteria
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Comunale, Determinazione n. 988 del 13 dicembre 2005) – Parere favorevole
sotto l’aspetto urbanistico;
− Comune di Minervino Murge: Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 31
maggio 2006 – Parere favorevole in ordine alla localizzazione;
− Regione Puglia: Delibera n. 951 del 19 giugno 2007 – Rilascio parere
paesaggistico favorevole.
− Provincia di Bari determinazione n. 29 del 12 marzo 2008 relativa alla
Compatibilità Ambientale dell’Intervento.
− Provincia di Bari determinazione n. 21 del 10/04/08 relativa alla
Autorizzazione Unica per impianto.
Rispetto all’originale progetto allegato al SIA approvato in data 27 gennaio 2004, per
specifica richiesta dell’ARPA Puglia con comunicazione prot. n. 3405 del 26/03/2004,
il progetto è stato definito a scala esecutiva.
La stessa ARPA ha poi provveduto ad approvare il progetto esecutivo, così come
riportato negli allegati al presente SIA, con comunicazione prot. n. 8727 del 30 luglio
2004.
Sempre successivamente all’approvazione del SIA sono state ottenute ulteriori
autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera:
− Comune di Minervino Murge, Settore 7° - Urbanistica e Ambiente:
Determinazione n. 44 del 28 luglio 2004 (Raccolta Generale della Segreteria
Comunale, Determinazione n. 668 del 28 luglio 2004)– Parere favorevole in ai
fini del rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
− Regione Puglia: Determinazione n. 120 del 23 marzo 2005 – Autorizzazione
alle emissioni in atmosfera.
In ultimo, su richiesta della Provincia nel corso della Conferenza dei Servizi è stato
aggiunto anche un ulteriore importante elemento, ovvero con la Delibera n. 951 del 19
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giugno 2007 della Regione Puglia, l’iniziativa ha ottenuto il Parere paesaggistico
favorevole.
La delibera, che si riporta integralmente in allegato A/13, evidenzia che,
successivamente al parere positivo espresso sul SIA, la Regione si è ulteriormente
espressa positivamente sull’iniziativa in oggetto.
Come si vede, pertanto, successivamente all’ottenimento della Valutazione di
Compatibilità Ambientale, l’iniziativa ha raccolto ulteriori e fondamentali pareri
positivi che vengono a formare un quadro totalmente affidabile sulla assoluta idoneità
tecnica e ambientale dell’iniziativa proposta dalla Delta Petroli S.p.A. a Minervino
Murge.
Infatti:
− il progetto è stato approvato dall’ARPA Puglia;
− sono state ottenute le autorizzazioni prescritte per le emissioni in atmosfera;
− la localizzazione è stata espressamente autorizzata dal Comune di Minervino
Murge e dalla Regione;
− Il progetto è stato autorizzato dalla provincia di Bari.
Ne discende che l’opera ha tutti i prescritti pareri positivi integrativi del SIA e tutti
successivi a questo.
Tutto ciò a riprovare che l’iniziativa è perfettamente congruente con la realtà territoriale
ed è espressamente approvata da tutti gli organi competenti.
Inoltre, in data 21/02/2007, la Delta Petroli ha presentato alla Regione Puglia la
documentazione per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del
D. Lgs. 59/05; con comunicazione Prot. n. 9687 del 18/06/2007 la Regione Puglia ha
comunicato l’avvio del procedimento di A.I.A. per l’impianto in oggetto.
Nell’elaborato A/13 si riporta copia delle autorizzazioni e dei pareri ottenuti dalla Delta
Petroli S.p.A. per l’impianto in oggetto.
Nello stesso elaborato è riportato, altresì, il verbale della recente conferenza di servizi
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(svoltasi il giorno 11 ottobre 2010) volta all’istruttoria dell’istanza finalizzata
all’ottenimento dell’A.I.A. dell’impianto in oggetto, nella quale sono state poste in
discussione, secondo quanto indicato nella nota di convocazione prot. 12259 del 21
settembre 2010, le problematiche relative agli adempimenti in materia di compatibilità
ambientale.
In tale occasione, come accennato, la ditta proponente ha informato la Conferenza di
aver deciso di ripresentare l’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale; gli Enti
hanno concordato tale iter procedurale.
Inoltre, sulla richiesta avanzata dalla società proponente relativamente alla unificazione
dei procedimenti di VIA e di AIA, l’Ufficio AIA si è riservato di interloquire con
l’Ufficio VIA regionale, al fine di verificarne la fattibilità.
1.2 Lo stato attuale della programmazione e del territorio
1.2.1 Riferimenti normativi sullo smaltimento dei rifiuti e pianificazione nella Regione
Puglia
Rispetto allo Studio di Impatto Ambientale approvato, dal 2004 ad oggi sono
sopravvenute le seguenti modifiche normative sia a livello nazionale che regionale:
− Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
In materia di smaltimento di rifiuti è stato abrogato il decreto Ronchi (D. Lgs. n.
22 del 5 febbraio 1997) ed emanato il D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 con il quale
è stata riformulata la normativa ambientale di 6 settori (gestione dei rifiuti e
bonifica dei siti contaminati; acque; suolo; aree protette, specie protette di flora e
fauna; danni ambientali; valutazione dell’impatto ambientale e valutazione
ambientale strategica; emissioni in atmosfera).
− Decreto Ministeriale 3 agosto 2005
Il Decreto 13 marzo 2003 – Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica è stato
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abrogato e sostituito con il Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 – Definizione dei
criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
− Legge Regionale n° 17 del 14 giugno 2007 – Disposizioni in campo
ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in
materia ambientale.
− Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione
Puglia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2009,
n. 2668.
Inoltre sono stati promulgati i seguenti atti di programmazione:
− Decreto Commissariale n° 187 del 09/12/2005 – Aggiornamento,
completamento e modifica al Piano Regionale di Gestione dei rifiuti della
Regione Puglia;
− Decreto Commissariale n° 246 del 28/12/2006 – Piano di Gestione dei rifiuti
Speciali nella Regione Puglia.
− Progetto di Piano di Tutela delle Acque - Approvato con Delibera del
Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009.
− Nuovo P.R.A.E. - Piano Regionale Attività Estrattive, adottato con Delibera
di Giunta Regionale n°2112 del 10/11/2009 ed approvato con Delibera Giunta
Regionale n°445 del 23/02/2010.
Si sottolinea, tra l’altro, che nel frattempo il comune di Minervino Murge è stato
inglobato nella Provinca di Barletta-Andria-Trani (BAT), istituita con la Legge 11
Giugno 2004 n. 148 (G.U. n. 138 del 15-6-2004), ma ufficialmente operativa dal 6
giugno 2009, quando si sono tenute le prime elezioni del Consiglio Provinciale.
In ogni caso sono fatti salvi tutti i pareri già ottenuti, rilasciati dai vari enti regionali e
dal Comune di Minervino Murge.
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Nel seguito del lavoro saranno evidenziate le innovazioni dagli stessi introdotti e i
rapporti con l’opera in esame.
1.2.2 Il Territorio
Lo Studio di Impatto Ambientale approvato, descriveva nel dettaglio lo stato dei
luoghi proponendo degli stessi anche una dettagliata relazione fotografica.
Con l’obiettivo di evidenziare che le caratteristiche del contesto non sono, nel
frattempo, mutate e che, quindi, l’opera non potrà avere ripercussioni sul territorio
diverse da quelle già ritenute a suo tempo accettabili nel citato decreto VIA, in
allegato si riporta un nuovo servizio fotografico (Confronto fotografico situazione
anno 2003 e anno 2010) ripreso dagli stessi punti di vista di quello svolto nel 2003
che attesta che lo stato dei luoghi si è mantenuto del tutto identico.
L’allegato fotografico include anche una visione satellitare dell’area in particolare e
vasta scala.
Nelle figure 1 e 2 dell’allegato fotografico viene mostrato l’interno della cava dismessa;
come è possibile verificare dal confronto tra le foto effettuate nel 2003 e quelle
effettuate recentemente la conformazione della cava non ha subito modifiche nel
corso degli anni.
La tavola 3 mostra il ciglio lato nord della cava, mentre le figure 4 e 5 il ciglio lato
ovest; nelle foto recenti è possibile individuare gli stessi fabbricati presenti nel 2003,
la conformazione del sito risulta essere la stessa, mentre la vegetazione risulta più
scarna nella situazione attuale, probabilmente a causa di un incendio di cui è possibile
riconoscere le tracce.
Le figure 6 e 7 mostrano la viabilità interna del sito in particolare una zona vicino alla
strada di accesso; anche in questo caso i fabbricati individuabili nelle foto recenti
sono gli stessi presenti nel 2003; come già accennato per le tavole precedenti, è
possibile scorgere le tracce lasciate da un incendio sulla vegetazione; in particolare
nella situazione attuale la stradina sterrata risulta meno definita e pulita in quanto è
ricoperta da sterpaglie.
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Le foto evidenziano anche le caratteristiche del contesto ambientale esterno all’area,
mostrando come questo sia sostanzialmente immutato nel corso degli anni.
Si nota, infine, la pratica inesistenza, nell’intorno significativo dell’opera, di
insediamenti di qualsiasi genere.
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2 PRESENTAZIONE DELLA DELTA PETROLI S.P.A.
Il soggetto che si interesserà della realizzazione e dell’esercizio della piattaforma per
rifiuti non pericolosi è la società:
DELTA PETROLI S.p.A., con SEDE LEGALE in Via Ostiense Km 9,300 – 00144
Roma, costituita nel 1979, con capitale sociale di € 361.900 interamente versato.
Presidente del Consiglio di Amministrazione: Sig. Umberto Morpurgo
La DELTA PETROLI S.p.A. è strutturata in quattro divisioni operative:
• Divisione Ecologia ed Impatto Ambientale
• Divisione Tecnologia e Risparmio Energetico
• Divisione Combustibili
• Divisione Edilizia ed Infrastrutture
La società DELTA PETROLI S.p.A. è certificata ISO 9002.
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19. Regione Puglia - Provincia di BAT – Comune di Minervino Murge 18
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3 LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
I soggetti che intendano realizzare impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e le
discariche devono presentare un progetto che deve contenere, tra l’altro, lo Studio
dell’Impatto Ambientale effettuato in conformità alla seconda parte del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche quando non sia richiesta la valutazione di
impatto ambientale (V.I.A.).
Il decreto sopra citato abroga il precedente Decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 1996, n. 210, con il quale era stato approvato l’atto di indirizzo e coordinamento
relativo alle condizioni, criteri e norme tecniche per l’applicazione della procedura di
valutazione d’impatto ambientale anche a quei progetti inclusi nell’allegato II alla
direttiva del Consiglio 85/337/CEE, non sottoposti alla procedura nell’ambito della
competenza del Ministero dell’Ambiente.
Il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce (Art. 24) che la procedura di valutazione di
impatto ambientale deve assicurare che:
a) nei processi di formazione delle decisioni relative alla realizzazione dei progetti
siano considerati gli obiettivi di proteggere la salute e di migliorare la qualità
della vita umana, al fine di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della
vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la
capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita, di
garantire l’uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile;
b) per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti sull’uomo, sulla
fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul
clima, sul paesaggio e sull’interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul
patrimonio culturale ed ambientale;
c) per ciascun progetto siano esplicitate le principali ragioni della scelta fra le
alternative proposte dal committente;
d) in ogni fase della procedura siano garantiti lo scambio di informazioni e la
consultazione tra il soggetto proponente e l’autorità competente;
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e) siano garantite l’informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento;
f) siano conseguite la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento
delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale.
Lo Studio di Impatto Ambientale deve essere predisposto secondo le indicazioni di cui
all’Allegato V della parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in particolare, deve
contenere (Art. 27):
a) la descrizione del progetto, con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla
sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
b) la descrizione delle misure previste ad evitare, ridurre e possibilmente compensare
gli effetti negativi rilevanti;
c) i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti sull’ambiente e sul
patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che
di esercizio;
d) una descrizione sommaria delle varie alternative prese in esame dal committente,
ivi compresa la cosiddetta “opzione zero”, con indicazione delle principali ragioni
della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale;
e) una valutazione del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista
ambientale, economico e sociale.
In ottemperanza di quanto stabilito dal suddetto Decreto lo Studio contiene, pertanto, le
elaborazioni eseguite allo scopo di verificare la fattibilità ambientale dell’impianto.
Lo studio si articola secondo i tre Quadri di riferimento: Programmatico, Progettuale e
Ambientale.
La metodologia di redazione di ciascun quadro è analoga e prevede la descrizione dei
diversi fattori costituenti il Quadro di Riferimento allo stato attuale nonché l’analisi
delle influenze esercitate dall’opera sulle componenti esaminate.
Il Quadro di Riferimento Programmatico esamina i rapporti tra il progetto e gli
strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.
Il Quadro di Riferimento Progettuale effettua una sintetica descrizione delle
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caratteristiche tecniche dell’impianto, definisce quali ne siano i presupposti e le
motivazioni, infine illustra i vantaggi o gli impatti derivanti da tale proposta nonché le
eventuali misure per la mitigazione e il contenimento di questi ultimi.
Il Quadro di Riferimento Ambientale analizza le caratteristiche attuali del territorio ed il
suo rapporto con il progetto.
L’analisi è stata sviluppata esaminando i potenziali impatti indotti dall’impianto sia
nella fase di realizzazione che in quella di esercizio nonché indicando gli accorgimenti
necessari ad eliminare, attenuare o minimizzare l’impatto stesso.
Tali disturbi sono stati analizzati in funzione delle loro caratteristiche e dello specifico
ambito di influenza rispetto a tutte le componenti ambientali previste dalla normativa,
ovvero:
• atmosfera,
• ambiente idrico,
• suolo e sottosuolo,
• flora, fauna ed ecosistemi,
• salute pubblica,
• rumori e vibrazioni,
• radiazioni,
• paesaggio.
Al fine pertanto di poter individuare, per ognuna di queste componenti, i possibili
ricettori dei disturbi indotti dall’opera e le possibili relazioni che intercorrono tra le
stesse, si è proceduto ad esaminare e a descrivere le caratteristiche peculiari
dell’ambiente nella parte di territorio interessata.
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4 DEFINIZIONE DEL PROGETTO
La piattaforma che si intende realizzare tratterà esclusivamente rifiuti non pericolosi
ai sensi della vigente normativa, e prevedrà due sezioni principali di trattamento.
La prima è composta da un impianto di trattamento e valorizzazione dei rifiuti,
articolato nelle seguenti linee:
• Area conferimento rifiuti;
• Linea per la cernita e selezione componenti di pregio;
• Linea di riduzione volumetrica per pressatura;
• Linea di riduzione volumetrica per triturazione;
• Linea di disidratazione fanghi pompabili;
• Linea di omogeneizzazione ed inertizzazione fanghi palabili;
• Linea per il trattamento del percolato prodotto dallo stoccaggio definitivo e delle
acque reflue;
• Disassemblaggio apparecchiature.
La seconda prevede uno stoccaggio temporaneo e lo stoccaggio definitivo per
rifiuti non pericolosi realizzato ai sensi della vigente normativa, ed è articolato in:
• Deposito temporaneo per alimentazione pressa;
• Deposito temporaneo per alimentazione triturazione;
• Deposito temporaneo per alimentazione inertizzazione fanghi palabili;
• Deposito temporaneo reflui liquidi per l’alimentazione della linea di trattamento;
• Stoccaggio rifiuti solidi;
• Stoccaggio fanghi palabili;
• Stoccaggio rifiuti liquidi e fanghi pompabili;
• Stoccaggio del percolato proveniente dalla discarica annessa all’impianto e da
impianti esterni;
• Stoccaggio dei materiali recuperati;
• Stoccaggio dei residui di processo da avviare in discarica;
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• Stoccaggio definitivo di rifiuti solidi non pericolosi in discarica.
Il progetto nel suo complesso è stato strutturato in base alle indicazioni contenute
all’art. 8 - Domanda di autorizzazione del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36,
pubblicato sulla G.U. n. 59 del 13/3/2003, in recepimento della direttiva Comunitaria
99/31/CE.
Nella descrizione del progetto fornita nel “Quadro di riferimento Progettuale” saranno
definite in dettaglio le diverse caratteristiche tecniche e progettuali.
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5 L’AREA DI STUDIO
L’area ricade nei limiti amministrativi del Comune di Minervino Murge, al confine
con quello di Canosa di Puglia, in località Murgetta Grande, tav. III - NW del foglio
176 dell’IGM denominato Lamalunga. È riportata al catasto nel foglio 8, particelle 4-
24-39-333-334.
Il sito è a meno di 300 m dalla S.P. n. 24 e dalla S.P. n. 143 per Canosa, e può essere
facilmente raggiunto sia dall’Autostrada A14 Adriatica che dall’Autostrada A16
Napoli – Canosa.
L’area in cui ricadrà l’opera è caratterizzata dalla presenza di una cava attualmente
dismessa, utilizzata in passato per l’estrazione di materiali lapidei.
L’estensione della fossa è pari a circa 15 ha.
I centri abitati più vicini sono quelli di Minervino Murge che dista circa 9 Km e
Canosa di Puglia che dista circa 6 Km.
Il contesto di allocazione dell’area si presenta in grado di reagire positivamente ad
eventuali impatti: non sono presenti centri abitati nell’intorno, la viabilità è in grado di
smaltire il traffico degli automezzi afferenti all’impianto e non sono rilevabili
particolari caratteri di emergenza ambientale.
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SEZIONE II - QUADRO DI RIFERIMENTO
PROGRAMMATICO
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6 RIFERIMENTI NORMATIVI SULLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI
6.1 Riferimenti normativi a livello nazionale ed europeo
6.1.1 Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.
In materia di smaltimento rifiuti la normativa di riferimento è il Decreto Legislativo n.
152 pubblicato in data 03/04/2006 (l’ultimo aggiornamento risale al 3 settembre
2010 con il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010). Con il presente decreto viene
riformulata la normativa ambientale di 6 settori (gestione dei rifiuti e bonifica siti
contaminati; acque; suolo; aree protette, specie protette di flora e fauna; danni
ambientali; valutazione dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica;
emissioni in atmosfera) che subisce una profonda trasformazione.
Il decreto n. 152 del 3 aprile 2006 è suddiviso in sei parti, in particolare la parte quarta
“disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle
direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie
esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli
inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso,
sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto” (Art. 177).
Il Titolo I della parte quarta del presente decreto ha per oggetto la “Gestione dei
Rifiuti” ed è composto da 40 articoli raggruppati in 5 capi:
1. Disposizioni generali;
2. Competenze;
3. Servizio di gestione integrata dei rifiuti;
4. Autorizzazioni ed iscrizioni;
5. Procedure semplificate.
Il Titolo II ha per oggetto la “Gestione degli Imballaggi”.
Il Titolo III ha per oggetto la “Gestione di Particolari Categorie di Rifiuti”.
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Il Titolo IV ha per oggetto la “Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani”.
Il Titolo V ha per oggetto la “Bonifica dei Siti Contaminati”.
Il Titolo VI ha per oggetto il “Sistema Sanzionatorio e Disposizioni Transitorie e
Finali”.
Il Decreto stabilisce (Art. 179 - 180) che le Pubbliche Amministrazioni devono
perseguire iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione
della produzione e della nocività dei rifiuti mediante:
• sviluppo di tecnologie pulite;
• la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo
da non contribuire o da contribuire il meno possibile ad incrementare la quantità o
la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
• sviluppo di tecniche per la rimozione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al
fine di favorirne il recupero;
• promozione di strumenti di analisi dell’impatto di ogni specifico prodotto
nell’ambiente durante il suo intero ciclo di vita;
• previsione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze
tecniche in materia;
• promozione di accordi e contratti di programma finalizzati allo specifico problema.
Le Pubbliche Amministrazioni (Art. 181) devono inoltre favorire:
a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
c) l’adozione di misure economiche e la previsione di condizioni d’appalto che
prescrivano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato
dei materiali medesimi;
d) l’utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.
inoltre possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti
economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori
interessati al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego e il riciclaggio e le atre forme di
recupero dei rifiuti.
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Secondo quanto espresso dall’Art. 182, i rifiuti da avviare allo smaltimento finale
devono essere il più possibile ridotti, sia in massa che in volume, potenziando la
prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero; è necessario poi
attuare lo smaltimento dei rifiuti con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di
impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del
rapporto tra costi e i benefici complessivi, in modo da garantire, tra le altre cose, lo
smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i
movimenti dei rifiuti stessi.
Inoltre la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere
autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero
energetico.
In riferimento all’Art. 184, i rifiuti si distinguono innanzitutto secondo l’origine, in:
• Rifiuti Urbani;
• Rifiuti Speciali;
e secondo le caratteristiche di pericolosità in:
• Rifiuti Pericolosi;
• Rifiuti non Pericolosi.
Sono Rifiuti Urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di
civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di
cui alla lettera a), assimilati, ai sensi dell’Art. 198 del medesimo Decreto, ai rifiuti
urbani per qualità e quantità;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o
sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
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provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
Sono Rifiuti Speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi
che derivano dalle attività di scavo,
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti provenienti da attività sanitarie;
i) i macchinari e la apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
m) il combustibile derivato dai rifiuti;
n) i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
Sono invece considerati pericolosi i rifiuti non domestici, indicati nell’elenco di cui
all’Allegato D sulla base degli allegati G, H ed I dello stesso D. Lsg 152/06 .
Viene riproposto (Art. 189) il Catasto dei rifiuti, in modo da assicurare un quadro
conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione
delle connesse attività di gestione dei rifiuti. Il Catasto è articolato in una sezione
Nazionale e in sezioni Regionali e delle Province autonome e ad esso dovranno
confluire tutti i dati relativi alla produzione, alla raccolta, al trasporto, al recupero ed
allo smaltimento dei rifiuti.
Il Decreto concede (Art. 191) ai Sindaci ed ai Presidenti delle Giunte Provinciali e
Regionali di autorizzare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti
anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, qualora ciò sia giustificato da
situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e
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dell’ambiente.
In riferimento alla redazione dei Piani di smaltimento, gli Articoli 195, 196, 197 e
198 individuano le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni.
In particolare, la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento dei Piani è competenza
delle Regioni, sentite le Province, i Comuni e le Autorità d’ambito.
I Piani regionali di gestione dei rifiuti devono prevedere in particolare:
- misure tese alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti;
- le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei
rifiuti, ad eccezione delle discariche, siano localizzati nelle aree destinate ad
insediamenti produttivi;
- la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio
regionale;
- le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti, a favorire il riutilizzo, il
riciclaggio, il recupero dei rifiuti e il recupero dai rifiuti di materiali e di energia.
E’ competenza delle Regioni la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti
anche pericolosi, compresa la raccolta differenziata, la definizione di criteri per
l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento dei rifiuti e la definizione dei criteri per l’individuazione dei
luoghi o impianti idonei allo smaltimento.
Come già anticipato, alle Province competono il controllo periodico su tutte le attività
di gestione di intermediazione e di commercio dei rifiuti, l’individuazione delle zone
idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti.
La gestione dei rifiuti urbani è organizzata (Art. 200) sulla base di Ambiti Territoriali
Ottimali (ATO) delimitati dal Piano Regionale allo scopo di superare la frammentazione
delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti.
Nell’Art 205 vengono definite le misure per incrementare la raccolta differenziata,
fissando i seguenti obiettivi di raccolta in ogni ATO:
- almeno il 35 % entro il 31/12/2006;
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31. Regione Puglia - Provincia di BAT – Comune di Minervino Murge 30
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- almeno il 45 % entro il 31/12/2008;
- almeno il 65 % entro il 31/12/2012.
Per quanto riguarda la definizione della procedura di autorizzazione delle attività di
smaltimento, il Decreto stabilisce che (Art. 208, 209, 210, 211, 212) i soggetti che
intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti,
anche pericolosi, devono presentare domanda alla Regione competente per territorio.
Nei suddetti articoli vengono descritti:
- tutto l’iter temporale-autorizzativo da seguire;
- gli elementi e le descrizioni che devono essere contenuti in ogni domanda;
- le procedure per il rinnovo delle autorizzazioni alla gestione degli impianti;
- le procedure per l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori obbligatoria per lo
svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e di gestione degli
impianti di smaltimento e di recupero.
Al titolo II (articoli 217 ÷ 226) del D. Lgs. 152 viene definita la disciplina della
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio immessi sul mercato nazionale e
di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego. In particolare, nell’Allegato E
della quarta parte del presente decreto vengono definiti gli obiettivi di recupero e di
riciclaggio dei rifiuti di imballaggio: entro il 31/12/2008 almeno il 60 % in peso dei
rifiuti da imballaggio sarà recuperato o incenerito in impianti di incenerimento con
recupero di energia; inoltre entro la medesima data sarà riciclato almeno il 55 % e fino
all’80 % in peso dei rifiuti di imballaggio, mentre per i materiali contenuti nei rifiuti di
imballaggio:
- 60 % in peso per il vetro;
- 60 % in peso per la carta e il cartone;
- 50 % in peso per i metalli;
- 26 % in peso per la plastica;
- 35 % in peso per il legno.
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6.1.2 Normative attuative del D.Lgs. 22/97
Fino all’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D.
Lgs. 152/06, restano in vigore quelli del D. Lgs. 22/97.
Il 5 Febbraio 1998 il Ministro dell’Ambiente di concerto con i Ministri della Sanità,
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e per le Politiche Agricole, ha emanato
un Decreto Ministeriale relativo all’individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del
D. Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
L’art.1, recependo quanto stabilito nell’art.31, comma 1 del D.Lgs. 22/97, indica che le
attività, i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti
individuati dal Decreto stesso, non devono costituire un pericolo per la salute dell’uomo
e recare pregiudizio all’ambiente, e in particolare non devono:
− creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
− causare inconvenienti da rumori ed odori;
− danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse;
Nello stesso articolo, al comma 3, è evidenziato che le attività di recupero disciplinate
dal decreto devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo
e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro; ed in particolare:
le acque di scarico risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti disciplinate dal decreto
devono rispettare le prescrizioni e i valori limite previsti dalla legge 10 marzo 1976, n.
319 e dai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 132 e 27 gennaio 1992, n. 133 e
successive modifiche ed integrazioni;
le emissioni in atmosfera risultanti dalle attività di recupero disciplinate dal decreto
devono, per quanto non previsto dal decreto stesso, essere conformi alle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203 e successive
modifiche ed integrazioni:
Si stabilisce, altresì, (comma 4), che le procedure semplificate disciplinate dal decreto
stesso, si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti
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individuati dai rispettivi codici descritti negli allegati al D.M. medesimo.
L’art. 2 definisce:
co-combustione: utilizzazione mista di combustibili e rifiuti, compreso il
combustibile derivato dai rifiuti (CDR);
impianto dedicato: impianto destinato esclusivamente al recupero energetico dei
rifiuti, compreso il combustibile da rifiuto (CDR);
impianto termico: impianto industriale per la produzione di energia, con esclusione
degli impianti termici per usi civili;
raccolta finalizzata: raccolta di frazioni omogenee di rifiuti speciali destinati ad
attività di recupero.
Nell’art. 3 “recupero di materia” al comma 1 è evidenziato che le attività di recupero
di cui all’Allegato 1 del D.M. stesso, devono garantire l’ottenimento di prodotti o di
materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi
alla normativa tecnica del settore o, comunque, nelle forme usualmente
commercializzate.
In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal
riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal decreto stesso non devono
presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie
ottenute dalla lavorazione di materie prime vergini.
Al comma 3 si ribadisce che restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie
prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono
destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo e di
produzione.
All’art. 4 “recupero energetico” sono individuati gli obiettivi minimi di recupero
energetico in forma di vapore e/o energia; in particolare per le attività di recupero
energetico si impone che al netto degli autoconsumi debbano garantire la produzione di
una quota minima di trasformazione del potere calorifico del rifiuto in energia termica
pari al 75 % in base annua, oppure una quota minima percentuale da determinare in
base alla seguente formula:
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16+[(potenza elettrica in MW)/5];
la precedente formula di calcolo non si utilizza quando la percentuale di recupero del
potere calorifero del rifiuto come energia elettrica supera il 27% su base annua;
se il limite di cui al precedente punto 1 non è raggiunto, l’attività di recupero di energia
dal rifiuto deve comunque garantire in schemi cogenerativi, un recupero complessivo
sotto forma di calore ed elettricità, non inferiore al 65% su base annua.
L’art. 5 “recupero ambientale” disciplina le attività di recupero ambientale, intese
come restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali, attraverso rimodellamenti
morfologici.
All’art. 6/7 “messa in riserva, quantità” disciplina le modalità con cui devono essere
stoccati i rifiuti da destinare ad una delle attività di recupero comprese negli allegati, 1 e
2 del D.M. stesso, nonché le relative quantità.
All’art. 8/9 “campionamenti e analisi, test di cessione” impone le modalità per il
prelievo di campioni e per la loro caratterizzazione, nonché le scadenze minime per
l’effettuazione dei test di cessione.
All’art. 10 “requisiti soggettivi” sono dettate i requisiti richiesti ai fini dell’applicazione
della procedura semplificata di cui all’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 22/97.
All’art. 11 “norme transitorie” sono dettati i tempi necessari all’adeguamento
dell’entrata in vigore delle nuove norme.
Negli allegati 1, 2, 3 al D.M. medesimo sono infine definite le norme tecniche generali
che individuano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun rifiuto e per ogni
attività e metodo di recupero, le condizioni specifiche in base alle quali l’esercizio di
tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all’art.33 del D.Lgs. 22/97.
6.1.3 Decreto Legislativo n. 36 del 13/01/2003
Il Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36 recepisce la Direttiva 1999/31/CE del
Consiglio del 26 Aprile 1999 relativa alle modalità realizzative e gestionali degli
stoccaggi definitivi.
Il Decreto è suddiviso in 17 articoli e 2 allegati, e stabilisce (art. 1) i requisiti operativi
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e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o
a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare
l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e
dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la
salute umana risultanti dall’intero ciclo di vita della discarica.
Viene introdotta una nuova classificazione delle discariche in tre categorie (art. 4):
• per rifiuti inerti;
• per rifiuti non pericolosi;
• per rifiuti pericolosi.
L’art 5 fissa gli Obiettivi di riduzione di conferimento dei rifiuti. Le Regioni, entro
un anno dovranno elaborare un programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da
smaltire in discarica per perseguire i seguenti obiettivi a livello di ATO o di Provincia:
• entro 5 anni 173 kg/anno per abitante;
• entro 8 anni 115 kg/anno per abitante;
• entro 15 anni 81 kg/anno per abitante.
All’art. 6 vengono indicate le tipologie di rifiuti non ammessi in discarica, tra i quali:
• rifiuti contenenti fluidi refrigeranti di CFC e HCFC, o contaminati da CFC o
HCFC in quantità superiore a 0,5% in peso riferito al materiale di supporto.
• pneumatici interi fuori uso dal 16 luglio 2003, salvo quelli usati come materiali di
ingegneria e dal 16 luglio 2006 anche quelli triturati;
• rifiuti con potere calorifico inferiore maggiore di 13000 KJ/Kg, a partire dal 1°
gennaio 2007.
L’art. 6 vieta inoltre la diluizione o la miscelazione dei rifiuti al solo fine di renderli
conformi ai criteri di ammissibilità dettati dall’art 7: “I rifiuti possono essere
collocati in discarica solo dopo trattamento”.
Tale disposizione non si applica:
a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle
finalità di cui all’articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per
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la salute umana e l’ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del
rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti
inerti che soddisfano i criteri stabiliti dalla normativa.
Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:
a) rifiuti urbani;
b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di
ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;
c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di
ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.
Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che
soddisfano i criteri fissati dalla normativa.
I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della
salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
Il sistema autorizzativo è regolato dagli articoli 8, 9 e 10.
L’art. 8 stabilisce che la domanda di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di
una discarica, completa di tutte le informazioni richieste dagli art. 27 e 28 del D.Lgs.
22/97 e s.m.i., deve contenere almeno i seguenti dati e informazioni:
• l’identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;
• la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, indicando il
Codice dell’Elenco Europeo dei Rifiuti;
• l’indicazione della capacità totale della discarica, espressa in termini di volume
utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell’assestamento dei rifiuti e
della perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas;
• la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche
e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una
dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove
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di laboratorio con riferimento al decreto 11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.127 del 1° giugno 1988;
• i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, con
particolare riferimento alle misure per prevenire l’infiltrazione di acqua all’interno
e alla conseguente formazione di percolato, anche in riferimento al precedente
punto c);
• la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi,
degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti;
• il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti
dall’allegato 2, nel quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche
adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della stessa;
• il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri
stabiliti dall’allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e
controllo successivi alla chiusura;
• il piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le
misure necessarie per prevenire rischi d’incidenti causati dal funzionamento della
discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa,
con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque
dall’inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre
misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all’ambiente; i
parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di
studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell’allegato 2;
• il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto
secondo i criteri stabiliti dall’allegato 2, nel quale devono essere previste le
modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla
destinazione d’uso prevista dell’area stessa;
• il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione
dell’impianto e dall’esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione
della garanzia finanziaria di cui all’articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché
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quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano
coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della
riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla
adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001;
• le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la
domanda di autorizzazione riguardi un’opera o un’attività sottoposta a tale
procedura;
• le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra
garanzia equivalente, ai sensi dell’articolo 14.
L’articolo 11 prevede specifiche disposizioni per quanto attiene le “procedure di
ammissione” in discarica. Al riguardo va evidenziato che l’autorizzazione all’esercizio
potrà essere rilasciata solo dopo l’accettazione da parte della Regione delle due garanzie
finanziarie relative alla gestione e alla post-gestione, secondo previste modalità.
Per quanto attiene alla “procedura di chiusura” di una discarica, salvo quanto indicato
dall’autorizzazione, l’articolo 12 prescrive specifiche disposizioni generali, mentre il
successivo articolo 13 detta prescrizioni per quanto riguarda la gestione operativa e
post-operativa della stessa. Quest’ultima viene imposta per un periodo non inferiore ai
trent’anni (art.8, lettera m)).
In merito alle garanzie finanziarie (art. 14) sono state considerate due tipi di garanzie:
una per la fase di gestione e una per la fase di post-gestione, la prima di tipo ambientale,
la seconda di tipo finanziario, entrambe determinate nell’ambito dell’autorizzazione.
Le garanzie richieste sono prestate ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 348/1982
(cauzione, ai sensi dell’art. 54 R.D. 827/24; fideiussione bancaria rilasciata da istituto di
cui all’art. 5 R.D.L. 375/36 e s.m.i., ovvero idonea polizza assicurativa).
Per quanto riguarda le discariche esistenti (art 17), cioè autorizzate alla data di entrata
in vigore del decreto in parola, potranno continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state
autorizzate fino al 16 luglio 2005. In ogni caso, per tali discariche, il titolare
dell’autorizzazione – o, su delega, il gestore – dovrà presentare all’autorità competente,
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entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo, un piano di adeguamento
della discarica secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, incluse le garanzie
finanziarie di gestione e post-gestione a concorrenza di quanto già eventualmente
prestato.
L’autorità competente all’approvazione del piano, nell’autorizzare la prosecuzione
dell’attività, fisserà il termine di adeguamento stabilendo il termine che non potrà essere
oltre il 16 luglio 2009. Nel caso di mancata approvazione del piano, cioè in presenza di
possibili gravi danni all’ambiente ed alla salute, l’autorità competente prescriverà
modalità e tempi di chiusura della discarica.
Sono state infine abrogate specifiche precedenti disposizioni che regolavano la materia.
Il provvedimento è corredato dai seguenti 2 allegati:
1. Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica;
2. Piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-
operativa, di sorveglianza e controllo, finanziario.
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6.1.4 Decreto ministeriale 3 agosto 2005 – Definizione dei criteri di ammissibilità dei
rifiuti in discarica
Il Decreto 3 agosto 2005 determina l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di
discarica così come definite all’art.4 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.
Secondo tale decreto il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la
caratterizzazione di base di ciascuna categoria di rifiuti conferiti in discarica, che
consiste nella determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la
raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di
sicurezza.
La caratterizzazione di base deve essere effettuata in corrispondenza del primo
conferimento, e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i
rifiuti e, comunque, almeno una volta l’anno.
Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi
soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono
considerati ammissibili nella corrispondente categoria.
All’Art. 6 sono elencati i rifiuti che possono essere smaltiti, senza caratterizzazione
analitica, nelle discariche per rifiuti non pericolosi. Essi sono:
a) i rifiuti urbani di cui all'Art.2, lettera b), del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36,
classificati come non pericolosi nel cap.20 dell'elenco europeo dei rifiuti e
sottoposti a trattamento, le porzioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti
separatamente e gli stessi rifiuti non pericolosi di altra origine ma di analoga
composizione;
b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva definita con decreto del
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio, di concerto con i Ministri
delle Attività Produttive e della Salute, sentito il parere della Conferenza Stato-
Regioni.
Nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno
una concentrazione di sostanza secca non inferiore a 25% e che, sottoposti a test di
cessione, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 dello
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stesso decreto.
Nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono altresì smaltiti rifiuti pericolosi stabili
non reattivi che:
a) sottoposti a test di cessione presentano un eluato conforme alle concentrazioni
fissate in tabella 5 dello stesso decreto;
b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale non superiore al 5% con
riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire
con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non
biodegradabili;
c) il pH sia non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al
25%;
d) tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi
biodegradabili.
Al comma 5 si specifica che in discarica per rifiuti non pericolosi è vietato il
conferimento di rifiuti che:
a) contengono PCB come definiti dal D.Lgs. 22 maggio 1999, n.209, in
concentrazione superiore a 10 mg/kg;
b) contengono diossine o furani in concentrazioni superiori a 0,002 mg/kg;
c) contengono altre sostanze classificate cancerogene di classe 1 e 2 ai sensi dei
disposti normativi in materia di classificazione, etichettatura d'imballaggio di
sostanze e preparati pericolosi (con esclusione dell'amianto) in concentrazione
superiore a 1/10 delle rispettive concentrazioni limite riportate all’Art.2 della
decisione della Commissione 532/2000/Ce e successive modifiche e integrazioni,
con una sommatoria massima per tutti i diversi composti pari allo 0,1%.
Possono essere inoltre smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi i seguenti
rifiuti:
a) i rifiuti contenenti fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro
classificazione, come pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenente
fibre minerali artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in
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celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere effettuata in modo
tale da evitare la frantumazione dei materiali.
Dette celle andranno realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche dei
rifiuti inerti. Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano
la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire
il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti
fibre minerali artificiali. Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata
la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in
modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire
un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso
dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte ad impedire contatto
tra rifiuti e persone;
b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono essere depositati
in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.
c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in
conformità con l'Art.7, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36 senza essere sottoposti a prove.
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Tabella 1 - "Tabella 5" del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005
Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi
Elemento o composto L/S =101/kg mg/l
As 0,2
Ba 10
Cd 0,02
Cr totale 1
Cu 5
Hg 0,005
Mo 1
Ni 1
Pb 1
Sb 0,07
Se 0,05
Zn 5
Cloruri 1500
Fluoruri 15
Cianuri 0,5
Solventi organici aromatici* 0,4
Solventi organici azotati* 0,2
Solventi organici clorurati* 2
Pesticidi totali non fosforati* 0,05
Pesticidi totali fosforati* 0,1
Solfati 2000
DOC ** 80
TDS*** 6000
* Le analisi di tali parametri sono disposte dall’autorità territorialmente competente esclusivamente
qualora la provenienza del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un eventuale superamento dei
limiti.
** Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH,possono
essere sottoposti ai test con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti
possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il
risultato della prova non supera 80mg/l. (E disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato
sulla norma prEN 14429).
*** E' possibile servirsi dei valori per il TDS (totale di solidi disciolti) in alternativa ai valori per solfato
e per il cloruro.
Nell’Art.8 è specificato che nelle discariche per rifiuti pericolosi. vengono smaltiti i
rifiuti pericolosi che soddisfano i seguenti requisiti:
a. sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme
alle concentrazioni fissate in tabella 6 dello stesso decreto;
b. contengono Pcb come definiti dal decreto 22 maggio 1999, n. 209, in
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concentrazione non superiore a 50 mg/kg;
c. contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla
tabella 4 in concentrazioni non superiori 0,01 mg/kg;
d. la percentuale di sostanza secca sul tal quale non deve essere inferiore al 25%;
e. il TOC non deve essere superiore al 6% con riferimento alle sostanze organiche
chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi,
di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili.
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