SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 30
CORSO DI FORMAZIONE
GENERALE PER I LAVORATORI
secondo il D.Lgs. 81/2008 e l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Dalla legge alla prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali
Prima parte
Responsabili del corso
Dott. Oliviero Gessaroli (R.S.P.P.)
Dott. Vincenzo Musumeci (M. C.)
Prof. Ing. Alessandro Alessandrini (A.S.P.P.)
1
1. Quadro normativo
2. Concetto di rischio;
3. Danno;
4. Prevenzione;
5. Protezione;
6. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
7. Organizzazione della prevenzione aziendale;
8. Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
1 Schema generale del corso
2
Un fenomeno da risolvere
L’Italia è gravata da un inaccettabile fenomeno
infortunistico.
Sebbene appena superiore alla media europea,
l’incidenza di infortuni in Italia è molto al di
sopra di paesi come l’Inghilterra.
Questo fenomeno costa al paese quasi 1000 morti all’anno per
infortunio, altrettanti per malattie professionali e oltre il 3% del
prodotto interno lordo.
Quadro normativo
3
Quadro normativo Costituzione, Codice Civile
La normativa Italiana in materia di igiene e sicurezza discende dai principi
cardine di Costituzione e Codice Civile:
 L’art.2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili del singolo anche nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e quindi anche il
luogo di
lavoro.
 L’art. 4 riconosce il diritto al lavoro e quindi è necessario promuovere
un idoneo (salubre) ambiente di lavoro.
 L’art. 35 tutela del lavoro.
 L’art. 38 obbligo di assicurare al lavoratore in caso di infortunio i
mezzi adeguati al soddisfacimento delle esigenze della vita.
 L’art. 41 l’iniziativa economica privata è libera ma “non può svolgersi in
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana”.
Quadro normativo
4
Costituzione, Codice Civile
 Articolo 2087 Codice Civile (1942) dispone che l’imprenditore adotti
“nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro”.
 Questa norma contempla un obbligo che non si limita a richiedere l’osservanza
di singole disposizioni, ma investe la professionalità dell’imprenditore e dei suoi
collaboratori rendendolo garante della sicurezza dei lavoratori che dirige, coordina
ed organizza.
 Le norme emanate dopo il 1942 non hanno escluso l’operatività della norma in
esame ma anzi ogni norma speciale che disponga l’adozione di particolari cautele
la rafforza.
Quadro normativo
5
Normativa italiana
 547/55, 302/96, (prevenzione infortuni)
 303/56 (igiene)
 164/56, 320/56, 321/56, 322/56
Contengono comandi o divieti con finalità di tutelare il
lavoratore da ogni singola macchina o attrezzatura. (tutte
abrogate dal decreto 81/08)
Quadro normativo
6
Statuto dei lavoratori 300/70
TITOLO I
Della libertà e dignità del lavoratore
1. L’art. 9 dello statuto “tutela della salute e dell’integrità fisica” stabilisce
che i lavoratori hanno diritto di controllare attraverso le proprie
rappresentanze l’applicazione delle norme sugli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di
tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Quadro normativo
Il lavoratore è qui considerato come il soggetto più titolato ad
individuare le situazioni di rischio insite nel proprio lavoro ed a
suggerire gli accorgimenti atti a individuare le misure
antinfortunistiche
7
D.P.R. 1124/65 INAIL
Questo decreto ha istituito l’assicurazione sociale obbligatoria
con la funzione di garantire ai lavoratori in caso di infortunio o
malattia professionale, prestazioni sanitarie … adeguate.
Pertanto il Datore di lavoro viene esonerato dalla
responsabilità civile conseguente all’evento lesivo (infortunio
o malattia professionale) subito dai propri dipendenti, salvi i
casi in cui gli sia riconosciuta una responsabilità per aver
commesso reati con violazione delle norme di prevenzione e
igiene del lavoro.
Quadro normativo
8
La normativa di igiene e sicurezza si è evoluta dagli anni ’90
anche grazie alle norme della Comunità Europea, le principali
fonti della Comunità sono:
I trattati Istitutivi
regolamenti: sono cogenti e direttamente applicabili;
direttive: devono essere recepite dai singoli stati membri;
Decisioni: sono cogenti verso i singoli stati membri
destinatari;
Raccomandazioni e pareri: sono indicazioni non vincolanti.
Quadro normativo
9
Le direttive europee sulla sicurezza 89/391/CE e tante
altre sono state recepite dal D.Lgs 626/94.
Successivi D.Lgs hanno modificato il D.lgs 626/94
recependo altre direttive quali quelle relative alle
sostanze chimiche, ai cancerogeni, alle atmosfere
esplosive, al rumore, all’amianto, e agli agenti fisici.
Decreti particolari hanno recepito le direttive sui
cantieri e sulle macchine.
Fino al 2008 anno in cui entra in vigore il testo unico 81/08.
Quadro normativo
10
Per molti anni si è tentato di accorpare e semplificare la
normativa di igiene e sicurezza in un unico
provvedimento.
Nel 2008 è stato pubblicato per la prima volta con
questo scopo il D.Lgs. 81/2008 da molti definito come
“testo unico” modificato e integrato nel 2009 con il
D.Lgs. 106/09.
In verità buona parte della normativa è ancora fuori dal
Testo Unico e saranno necessari ulteriori accorpamenti.
Quadro normativo
11
• Il D.Lgs. 81/08 si articola in tredici Titoli e 51 Allegati.
• Il Titolo I (che sarà oggetto del presente corso) (artt. da 1 a
61) disciplina, anche mediante rinvio a tre Allegati (da I a
III), i principi comuni a tutti i settori di attività rientranti nel
campo di applicazione del TU. Nell'ambito di questo Titolo,
le disposizioni di diretto interesse per le imprese sono
contenute nel Capo III (artt. da 15 a 54), relativo alla
“Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”.
Quadro normativo
16
Quadro normativo
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
Capo I - Disposizioni generali;
Capo II - Sistema Istituzionale;
Capo III - Gestione della Prevenzione nei luoghi di lavoro;
Sezione I - Misure di Tutela e Obblighi;
Sezione II - Valutazione dei rischi;
Sezione III - Servizio di Prevenzione e Protezione;
Sezione IV - Formazione Informazione e Addestramento;
Sezione V - Sorveglianza Sanitaria;
Sezione VI - Gestione delle Emergenze;
Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei RLS;
Sezione VIII - Documentazione tecnico-amministrativa e
statistiche degli infortuni e delle malattie professionali;
Capo IV - Disposizioni Penali;
Sezione I - Sanzioni;
Sezione II - Disposizioni in tema di processi penali;
17
• FINALITA’
• Il D.Lgs ha operato il riassetto e la riforma delle norme in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
curandone il riordino e il coordinamento in un unico testo
normativo in conformità alle norme comunitarie, alle
convenzioni internazionali vigenti all’art. 117 della
costituzione.
• Il D.Lgs persegue anche un’altra finalità che è quella di
garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio
nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali anche con
riguardo alle differenze di genere, di età e delle condizioni dei
lavoratori immigrati.
Quadro normativo
12
Il decreto legislativo è stato elaborato nel pieno rispetto della filosofia
delle direttive comunitarie in materia e del D.Lgs. 626/94, il quale, come
noto, trova i suoi capisaldi nella programmazione della sicurezza in
azienda, da realizzare tramite la partecipazione di tutti i soggetti delle
comunità di lavoro attraverso:
 la conoscenza;
 l’organizzazione;
 la riduzione del rischio fino ad livello accettabile;
 le misure preventive e protettive;
 concreta attuazione;
 informazione e formazione.
Quadro normativo
13
• Questa norma ma anche già la 626/94 attua il passaggio dal
principio della massima sicurezza “ragionevolmente fattibile” che
tiene in maggior considerazione i fattori di carattere economico
come quelli inerenti al costo delle misure di sicurezza da attuare,
a quello più rigoroso della massima sicurezza “tecnologicamente”
fattibile secondo cui prevalgono le esigenze di sicurezza dei
lavoratori sulle motivazioni economiche del datore di lavoro.
• Ciò comporta da un lato che siano messe fuori uso le attrezzature
sprovviste dei dispositivi di sicurezza e, dall’altro, che siano
effettuati gli adattamenti indispensabili alle macchine per
applicare i dispositivi. Il datore di lavoro quindi non può
esonerarsi da questi adempimenti invocando l’impossibilità
pratica di realizzare il dispositivo o la onerosità che tali
adeguamenti e sostituzioni comportano.
Quadro normativo
14
• Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure,
anche onerose atte a garantire la massima sicurezza
tecnologicamente possibile; in caso di impossibilità deve
astenersi dall’uso di attrezzature e dall’esercizio di attività
che creino situazioni di pericolo.
• Nel caso di esistenza di plurime modalità operative il datore
di lavoro il dirigente ed il preposto hanno l’obbligo di
privilegiare quella che è caratterizzata dalla minor
pericolosità per l’incolumità dei lavoratori.
• L’impossibilità di eliminare i rischi è una ipotesi residuale
che emerge solo dopo che il datore di lavoro ha verificato
tutti i possibili rimedi tecnologici in materia di sicurezza e
salute del lavoro .
Quadro normativo
15
Quadro normativo organigramma UNIVERSITA’
Dirigenti:
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORI DIPARTIMENTO
Preposti:
COORDINATORI ATTIVITA LAVORATIVE
Datore di Lavoro:
RETTORE
Lavoratori:
PERSONALE STRUTTURATO
NON STRUTTURATO, STUDENTI, …
18
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività,
ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in
quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa.
Quadro normativo definizioni
Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si
intende il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione,…
19
DATORE DI LAVORO
DIRIGENTE
persona che, in ragione delle competenze professionali e di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
Quadro normativo definizioni
Per i dirigenti formazione specifica parallela a quella dei lavoratori
divisa i tre moduli specifici richiamati sempre dall’accordo
Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
20
PREPOSTO
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa
Non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del DL,
essendo tale figura individuabile già sulla base dei compiti concretamente
svolti dal lavoratore.
 È conveniente però che sia redatta e pubblicata una lista delle persone
individuate come preposti, indicando, per ognuno di questi e in modo
preciso, i soggetti nei confronti dei quali si intende esercitato tale ruolo.
 Anche per loro è prevista una formazione in base all’accordo Conferenza
Stato Regioni del 21 dicembre 2011 che aggiunge 8 ore a quella prevista
per i lavoratori.
Quadro normativo definizioni
21
LAVORATORE
Il lavoratore è una persona che svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al sol fine di apprendere un mestiere, un’arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Vengono equiparati alla figura del lavoratore:
 i lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto;
 l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 e seguenti del c.c;
 soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento (art. 18 della l. 24 giugno 1997, n. 196), promosse al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
 l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi
di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori,attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici.
Quadro normativo
22
AZIENDA
L’azienda è il complesso della struttura organizzata dal Datore
di Lavoro pubblico o privato.
L’azienda si differenzia dall’unità produttiva.
UNITÀ PRODUTTIVA
L’unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzati
alla produzione di
beni o all’erogaone di servizi, dotati di autonomia finanziaria e
tecnico funzionale.
Quadro normativo
23
Art. 3. - Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di
attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e le
lavoratrici subordinati ed autonomi, nonché ai soggetti ad essi
equiparati.
Quadro normativo definizioni
Per una dettagliata descrizione dell’ambito di applicazione si rimanda
al testo del decreto.
24
LA LEGISLAZIONE RELATIVA A DETERMINATE CATEGORIE DI LAVORI
Il nostro ordinamento giuridico tutela determinate categorie di lavoratori mediante principi stabiliti dalla
costituzione e con leggi protettive speciali in particolare di seguito ci si riferirà alle leggi di tutela dei minori e delle
lavoratrici madri.
Il lavoro dei minori è regolato dal D.Lgs 345/1999 come modificato dal D.Lgs 262/2000 che hanno accolto la
direttiva europea 94/33/CE relativa alla “protezione dei giovani sul lavoro”
In base alla suddetta normativa i requisiti necessari affinché si possa instaurare un rapporto di lavoro con un minore
sono:
• compimento del 15° anno di età
• assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione che attualmente è 16 anni. In definitiva è questa l’età di
accesso al lavoro.
I bambini (quindi sotto i 16 anni) non possono lavorare. Possono essere però impiegati in attività lavorative di
carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore dello spettacolo, ma deve esserci l’assenso scritto
dei genitori e l’autorizzazione della direzione provinciale del lavoro.
Gli adolescenti (fra 16 e 18 anni) sono tutelati dai D.Lgs., sopra citati, che ne vieta l’impiego in lavorazioni
potenzialmente pregiudizievoli per il pieno sviluppo fisico. (il D.Lgs. riporta un elenco di tali lavorazioni).
All’adolescente devono essere assicurate una visita medica preventiva e visite mediche periodiche che assicurino
l’idoneità alla mansione, inoltre è vietato il lavoro notturno ( 22 - 6 o 23 - 7).
Quadro normativo
25
Il Testo Unico per la tutela ed il sostegno della maternità e
paternità D.Lgs 151/2001
In particolare il testo unico sulla maternità dispone:
astensione obbligatoria.
E' vietato adibire al lavoro le donne:
durante i due mesi precedenti la data presunta del parto,
salvo quanto previsto all'articolo 20;
ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
durante i tre mesi dopo il parto;
durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto,
qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di
maternità dopo il parto.
Quadro normativo
26
Divieto di adibire le lavoratrici a lavori faticosi
E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai
lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri
sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad
aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il
rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco
di cui all'allegato B.
La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto
il divieto.
La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi
ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice,
accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla
salute della donna.
Quadro normativo
27
La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione
corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo
del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal
lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto
all'articolo 17.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto
fino a sei mesi.
obbligo di valutazione del rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in merito
a:
Agenti fisici, qualora possano comportare lesioni del feto e/o rischino di provocare il
distacco della placenta;
Agenti chimici e biologici, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che
essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro;
Processi o Condizioni di lavoro
(l’elenco dettagliato si può ritrovare nell’allegato C del decreto citato)
Quadro normativo
28
I risultati della valutazione dei rischi e delle conseguenti
misure di prevenzione e protezione adottate devono essere
portate a conoscenza delle lavoratrici e dei loro
rappresentanti per la sicurezza
Permessi retribuiti
Il D.lgs 151/2001 prevede anche il diritto delle lavoratrici a
permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali
accertamenti clinici e visite mediche specialistiche nel caso in
cui debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
Le lavoratrici sono tenute ad informare del proprio stato di
gravidanza il datore di lavoro il quale dovrà prescrivere le
misure di tutela della sicurezza e della salute previste dal
D.Lgs 151/2001 che solo in parte sono riportate sopra.
Quadro normativo
29
NORME TECNICHE UNI E CEI
«norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione
internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di
normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.
A livello internazionale esistono:
ISO norma internazionale;
EN norma europea (contribuisce all’ISO);
ANSI norma americana (contribuisce all’ISO).
In Italia l’organismo preposto allo studio, alla pubblicazione ed alla diffusione delle
norme tecniche nazionali è L’UNI “ente Nazionale Italiano di Unificazione” e per il
settore elettronico ed elettrotecnico il CEI “Comitato Elettrotecnico Italiano”.
Le norme tecniche sono documenti volontari elaborati consensualmente dalle parti
interessate (produttori, venditori, laboratori di prova, utilizzatori e consumatori) e
definiscono lo “stato dell’arte” di prodotti, processi, servizi, per migliorare
l’economicità, la produzione l’utilizzo la commercialità e la sicurezza d’uso.
Quadro normativo
30

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Concetti base sicurezza
Concetti base sicurezzaConcetti base sicurezza
Concetti base sicurezzaDario
 
Gli obblighi formativi, di Veronica Galli
Gli obblighi formativi, di Veronica GalliGli obblighi formativi, di Veronica Galli
Gli obblighi formativi, di Veronica GalliPrimariaLSantucci
 
Formazione generale lavoratori
Formazione generale lavoratoriFormazione generale lavoratori
Formazione generale lavoratoriZenone Iapovitti
 
Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di LavoroTutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di LavoroCisl Palermo Trapani
 
Sicurezza sul Lavoro: dlsg 81/2008
Sicurezza sul Lavoro: dlsg 81/2008Sicurezza sul Lavoro: dlsg 81/2008
Sicurezza sul Lavoro: dlsg 81/2008Studio Synthesis
 
Testo unico 81/08
Testo unico 81/08Testo unico 81/08
Testo unico 81/08Dario
 
48 2015 mog procedure semplificate il dm 13-02-2014 -dagazzini vr
48   2015   mog procedure semplificate il dm 13-02-2014 -dagazzini vr48   2015   mog procedure semplificate il dm 13-02-2014 -dagazzini vr
48 2015 mog procedure semplificate il dm 13-02-2014 -dagazzini vrhttp://www.studioingvolpi.it
 
Manuale sulla sicurezza in ospedale
Manuale sulla sicurezza in ospedaleManuale sulla sicurezza in ospedale
Manuale sulla sicurezza in ospedale7segmementi
 
La normativa della sicurezza, parte prima, di Veronica Galli
La normativa della sicurezza, parte prima, di Veronica GalliLa normativa della sicurezza, parte prima, di Veronica Galli
La normativa della sicurezza, parte prima, di Veronica GalliPrimariaLSantucci
 
delega di funzioni 81/08
delega di funzioni 81/08delega di funzioni 81/08
delega di funzioni 81/08Dario
 
Rischio elettrico, di Veronica Gallo
Rischio elettrico, di Veronica GalloRischio elettrico, di Veronica Gallo
Rischio elettrico, di Veronica GalloPrimariaLSantucci
 
Il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoroIl sistema legislativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoroSafer - Formazione e Consulenza
 
Normativa Testo unico 81
Normativa Testo unico 81Normativa Testo unico 81
Normativa Testo unico 81mauro_sabella
 
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoroSicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Sicurezza e salute nei luoghi di lavorogiuseppe cipriano
 
209 2015 prevenzione incendi il sistema di gestione della sicurezza antin...
209   2015   prevenzione incendi il sistema di gestione della sicurezza antin...209   2015   prevenzione incendi il sistema di gestione della sicurezza antin...
209 2015 prevenzione incendi il sistema di gestione della sicurezza antin...http://www.studioingvolpi.it
 
TESTO UNICO DELLA SICUREZZA D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
TESTO UNICO DELLA SICUREZZA  D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81   TESTO UNICO DELLA SICUREZZA  D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
TESTO UNICO DELLA SICUREZZA D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 Targetservicessolutions
 
L'illuminazione, di Veronica Galli
L'illuminazione, di Veronica GalliL'illuminazione, di Veronica Galli
L'illuminazione, di Veronica GalliPrimariaLSantucci
 

La actualidad más candente (20)

Concetti base sicurezza
Concetti base sicurezzaConcetti base sicurezza
Concetti base sicurezza
 
D. lgs 81 08
D. lgs 81 08D. lgs 81 08
D. lgs 81 08
 
Gli obblighi formativi, di Veronica Galli
Gli obblighi formativi, di Veronica GalliGli obblighi formativi, di Veronica Galli
Gli obblighi formativi, di Veronica Galli
 
Formazione generale lavoratori
Formazione generale lavoratoriFormazione generale lavoratori
Formazione generale lavoratori
 
Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di LavoroTutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
 
Sicurezza sul Lavoro: dlsg 81/2008
Sicurezza sul Lavoro: dlsg 81/2008Sicurezza sul Lavoro: dlsg 81/2008
Sicurezza sul Lavoro: dlsg 81/2008
 
Testo unico 81/08
Testo unico 81/08Testo unico 81/08
Testo unico 81/08
 
48 2015 mog procedure semplificate il dm 13-02-2014 -dagazzini vr
48   2015   mog procedure semplificate il dm 13-02-2014 -dagazzini vr48   2015   mog procedure semplificate il dm 13-02-2014 -dagazzini vr
48 2015 mog procedure semplificate il dm 13-02-2014 -dagazzini vr
 
Modulo formazione generale
Modulo formazione generaleModulo formazione generale
Modulo formazione generale
 
397 ulss vicenza-rischi_panificatori_manuale
397   ulss vicenza-rischi_panificatori_manuale397   ulss vicenza-rischi_panificatori_manuale
397 ulss vicenza-rischi_panificatori_manuale
 
Manuale sulla sicurezza in ospedale
Manuale sulla sicurezza in ospedaleManuale sulla sicurezza in ospedale
Manuale sulla sicurezza in ospedale
 
La normativa della sicurezza, parte prima, di Veronica Galli
La normativa della sicurezza, parte prima, di Veronica GalliLa normativa della sicurezza, parte prima, di Veronica Galli
La normativa della sicurezza, parte prima, di Veronica Galli
 
delega di funzioni 81/08
delega di funzioni 81/08delega di funzioni 81/08
delega di funzioni 81/08
 
Rischio elettrico, di Veronica Gallo
Rischio elettrico, di Veronica GalloRischio elettrico, di Veronica Gallo
Rischio elettrico, di Veronica Gallo
 
Il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoroIl sistema legislativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
 
Normativa Testo unico 81
Normativa Testo unico 81Normativa Testo unico 81
Normativa Testo unico 81
 
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoroSicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
 
209 2015 prevenzione incendi il sistema di gestione della sicurezza antin...
209   2015   prevenzione incendi il sistema di gestione della sicurezza antin...209   2015   prevenzione incendi il sistema di gestione della sicurezza antin...
209 2015 prevenzione incendi il sistema di gestione della sicurezza antin...
 
TESTO UNICO DELLA SICUREZZA D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
TESTO UNICO DELLA SICUREZZA  D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81   TESTO UNICO DELLA SICUREZZA  D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
TESTO UNICO DELLA SICUREZZA D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
 
L'illuminazione, di Veronica Galli
L'illuminazione, di Veronica GalliL'illuminazione, di Veronica Galli
L'illuminazione, di Veronica Galli
 

Destacado

Smau Milano 2014 Massimo Farina - Smart City
Smau Milano 2014 Massimo Farina - Smart CitySmau Milano 2014 Massimo Farina - Smart City
Smau Milano 2014 Massimo Farina - Smart CitySMAU
 
DOCFLOW IMPROVE e il D.lgs 81/2008 su salute e sicurezza in materia di lavoro
DOCFLOW IMPROVE e il D.lgs 81/2008 su salute e sicurezza in materia di lavoroDOCFLOW IMPROVE e il D.lgs 81/2008 su salute e sicurezza in materia di lavoro
DOCFLOW IMPROVE e il D.lgs 81/2008 su salute e sicurezza in materia di lavoroDOCFLOW
 
Galleria fotografica - gioco su Vasco da Gama
Galleria fotografica - gioco su Vasco da GamaGalleria fotografica - gioco su Vasco da Gama
Galleria fotografica - gioco su Vasco da GamaMara Beber
 
Marketing Immobiliare: Come Trovare Clienti Senza Spendere 1 euro in Pubblicità
Marketing Immobiliare: Come Trovare Clienti Senza Spendere 1 euro in PubblicitàMarketing Immobiliare: Come Trovare Clienti Senza Spendere 1 euro in Pubblicità
Marketing Immobiliare: Come Trovare Clienti Senza Spendere 1 euro in PubblicitàFrancesco Bersani
 
Le Smart Communities come motore di sviluppo delle imprese del territorio: ...
 	Le Smart Communities come motore di sviluppo delle imprese del territorio: ... 	Le Smart Communities come motore di sviluppo delle imprese del territorio: ...
Le Smart Communities come motore di sviluppo delle imprese del territorio: ...SMAU
 
Il nuovo accordo per la formazione rspp
Il nuovo accordo per la formazione rsppIl nuovo accordo per la formazione rspp
Il nuovo accordo per la formazione rsppRiccardo Borghetto
 
Sicurezza sui luoghi di lavoro ; D.Lgs. n° 81/2008
Sicurezza sui luoghi di lavoro ; D.Lgs. n° 81/2008Sicurezza sui luoghi di lavoro ; D.Lgs. n° 81/2008
Sicurezza sui luoghi di lavoro ; D.Lgs. n° 81/2008Luciano Cassese
 
[Infographic] How will Internet of Things (IoT) change the world as we know it?
[Infographic] How will Internet of Things (IoT) change the world as we know it?[Infographic] How will Internet of Things (IoT) change the world as we know it?
[Infographic] How will Internet of Things (IoT) change the world as we know it?InterQuest Group
 

Destacado (13)

Smau Milano 2014 Massimo Farina - Smart City
Smau Milano 2014 Massimo Farina - Smart CitySmau Milano 2014 Massimo Farina - Smart City
Smau Milano 2014 Massimo Farina - Smart City
 
56 asl fi-sgsl_verifica_efficacia_novelli
56   asl fi-sgsl_verifica_efficacia_novelli56   asl fi-sgsl_verifica_efficacia_novelli
56 asl fi-sgsl_verifica_efficacia_novelli
 
Il fallimento delle app
Il fallimento delle appIl fallimento delle app
Il fallimento delle app
 
54 asl fi-sgsl_verifica_efficacia_iacometti
54   asl fi-sgsl_verifica_efficacia_iacometti54   asl fi-sgsl_verifica_efficacia_iacometti
54 asl fi-sgsl_verifica_efficacia_iacometti
 
DOCFLOW IMPROVE e il D.lgs 81/2008 su salute e sicurezza in materia di lavoro
DOCFLOW IMPROVE e il D.lgs 81/2008 su salute e sicurezza in materia di lavoroDOCFLOW IMPROVE e il D.lgs 81/2008 su salute e sicurezza in materia di lavoro
DOCFLOW IMPROVE e il D.lgs 81/2008 su salute e sicurezza in materia di lavoro
 
D1 M3 U8 R67
D1 M3 U8 R67D1 M3 U8 R67
D1 M3 U8 R67
 
Galleria fotografica - gioco su Vasco da Gama
Galleria fotografica - gioco su Vasco da GamaGalleria fotografica - gioco su Vasco da Gama
Galleria fotografica - gioco su Vasco da Gama
 
Marketing Immobiliare: Come Trovare Clienti Senza Spendere 1 euro in Pubblicità
Marketing Immobiliare: Come Trovare Clienti Senza Spendere 1 euro in PubblicitàMarketing Immobiliare: Come Trovare Clienti Senza Spendere 1 euro in Pubblicità
Marketing Immobiliare: Come Trovare Clienti Senza Spendere 1 euro in Pubblicità
 
Le Smart Communities come motore di sviluppo delle imprese del territorio: ...
 	Le Smart Communities come motore di sviluppo delle imprese del territorio: ... 	Le Smart Communities come motore di sviluppo delle imprese del territorio: ...
Le Smart Communities come motore di sviluppo delle imprese del territorio: ...
 
Il nuovo accordo per la formazione rspp
Il nuovo accordo per la formazione rsppIl nuovo accordo per la formazione rspp
Il nuovo accordo per la formazione rspp
 
Sicurezza sui luoghi di lavoro ; D.Lgs. n° 81/2008
Sicurezza sui luoghi di lavoro ; D.Lgs. n° 81/2008Sicurezza sui luoghi di lavoro ; D.Lgs. n° 81/2008
Sicurezza sui luoghi di lavoro ; D.Lgs. n° 81/2008
 
LinkedIn per giornalisti
LinkedIn per giornalistiLinkedIn per giornalisti
LinkedIn per giornalisti
 
[Infographic] How will Internet of Things (IoT) change the world as we know it?
[Infographic] How will Internet of Things (IoT) change the world as we know it?[Infographic] How will Internet of Things (IoT) change the world as we know it?
[Infographic] How will Internet of Things (IoT) change the world as we know it?
 

Similar a Base dia presentazione1 29 04 2013 a

209 11122017 vademecum-sicurezza_nellxambiente_di_lavoro
209   11122017   vademecum-sicurezza_nellxambiente_di_lavoro209   11122017   vademecum-sicurezza_nellxambiente_di_lavoro
209 11122017 vademecum-sicurezza_nellxambiente_di_lavorohttp://www.studioingvolpi.it
 
A1 normativa sicurezza def
A1 normativa sicurezza defA1 normativa sicurezza def
A1 normativa sicurezza defpaola barone
 
Corso di prevenzione incendio (vvff)
Corso di prevenzione incendio (vvff)Corso di prevenzione incendio (vvff)
Corso di prevenzione incendio (vvff)Mattia Tierno
 
1. evoluzione normativa
1. evoluzione normativa1. evoluzione normativa
1. evoluzione normativaautoformazione
 
Le novità del testo unico – sicurezza sul lavoro
Le novità del testo unico – sicurezza sul lavoroLe novità del testo unico – sicurezza sul lavoro
Le novità del testo unico – sicurezza sul lavoroVittorio Campione
 
Radioprotezione per odontoiatri - Modulo D
Radioprotezione per odontoiatri - Modulo DRadioprotezione per odontoiatri - Modulo D
Radioprotezione per odontoiatri - Modulo Daccademiatn
 
Lucidi lezione 2013 breve
Lucidi lezione 2013 breveLucidi lezione 2013 breve
Lucidi lezione 2013 brevegabriele oliva
 
Sicurezza e salute per lavoratori su videoterminali
Sicurezza e salute per lavoratori su videoterminaliSicurezza e salute per lavoratori su videoterminali
Sicurezza e salute per lavoratori su videoterminaliBruno Marzemin
 
Ud a 2 normativa_2012
Ud a 2 normativa_2012Ud a 2 normativa_2012
Ud a 2 normativa_2012alexperoni
 

Similar a Base dia presentazione1 29 04 2013 a (20)

324 ministero-lavoro-costruzioni
324   ministero-lavoro-costruzioni324   ministero-lavoro-costruzioni
324 ministero-lavoro-costruzioni
 
209 11122017 vademecum-sicurezza_nellxambiente_di_lavoro
209   11122017   vademecum-sicurezza_nellxambiente_di_lavoro209   11122017   vademecum-sicurezza_nellxambiente_di_lavoro
209 11122017 vademecum-sicurezza_nellxambiente_di_lavoro
 
A1 normativa sicurezza def
A1 normativa sicurezza defA1 normativa sicurezza def
A1 normativa sicurezza def
 
A1 normativa sicurezza def
A1 normativa sicurezza defA1 normativa sicurezza def
A1 normativa sicurezza def
 
372 vvf valutazione_rischio_incendio
372  vvf valutazione_rischio_incendio372  vvf valutazione_rischio_incendio
372 vvf valutazione_rischio_incendio
 
315 vvf valutazione-rischio_incendio
315   vvf valutazione-rischio_incendio315   vvf valutazione-rischio_incendio
315 vvf valutazione-rischio_incendio
 
28 15022018 sicurezza-antincendio_italiano
28   15022018  sicurezza-antincendio_italiano28   15022018  sicurezza-antincendio_italiano
28 15022018 sicurezza-antincendio_italiano
 
21 2015 sicurezza-antincendio_italiano
21   2015   sicurezza-antincendio_italiano21   2015   sicurezza-antincendio_italiano
21 2015 sicurezza-antincendio_italiano
 
Corso di prevenzione incendio (vvff)
Corso di prevenzione incendio (vvff)Corso di prevenzione incendio (vvff)
Corso di prevenzione incendio (vvff)
 
Sicurezza sul Lavoro
Sicurezza sul LavoroSicurezza sul Lavoro
Sicurezza sul Lavoro
 
News SSL 10 2017
News SSL 10 2017News SSL 10 2017
News SSL 10 2017
 
La sicurezza 2009 2010
La sicurezza 2009 2010La sicurezza 2009 2010
La sicurezza 2009 2010
 
04 sirs articolo-19_n_4
04   sirs articolo-19_n_404   sirs articolo-19_n_4
04 sirs articolo-19_n_4
 
1. evoluzione normativa
1. evoluzione normativa1. evoluzione normativa
1. evoluzione normativa
 
Le novità del testo unico – sicurezza sul lavoro
Le novità del testo unico – sicurezza sul lavoroLe novità del testo unico – sicurezza sul lavoro
Le novità del testo unico – sicurezza sul lavoro
 
Radioprotezione per odontoiatri - Modulo D
Radioprotezione per odontoiatri - Modulo DRadioprotezione per odontoiatri - Modulo D
Radioprotezione per odontoiatri - Modulo D
 
Lucidi lezione 2013 breve
Lucidi lezione 2013 breveLucidi lezione 2013 breve
Lucidi lezione 2013 breve
 
Sicurezza e salute per lavoratori su videoterminali
Sicurezza e salute per lavoratori su videoterminaliSicurezza e salute per lavoratori su videoterminali
Sicurezza e salute per lavoratori su videoterminali
 
Ud a 2 normativa_2012
Ud a 2 normativa_2012Ud a 2 normativa_2012
Ud a 2 normativa_2012
 
79 sicurezza sul lavoro - ripartiamo da qui
79   sicurezza sul lavoro - ripartiamo da qui79   sicurezza sul lavoro - ripartiamo da qui
79 sicurezza sul lavoro - ripartiamo da qui
 

Último

Ticonzero news 148.pdf aprile 2024 Terza cultura
Ticonzero news 148.pdf aprile 2024 Terza culturaTiconzero news 148.pdf aprile 2024 Terza cultura
Ticonzero news 148.pdf aprile 2024 Terza culturaPierLuigi Albini
 
Storia dell’Inghilterra nell’Età Moderna.pptx
Storia dell’Inghilterra nell’Età Moderna.pptxStoria dell’Inghilterra nell’Età Moderna.pptx
Storia dell’Inghilterra nell’Età Moderna.pptxOrianaOcchino
 
La seconda guerra mondiale per licei e scuole medie
La seconda guerra mondiale per licei e scuole medieLa seconda guerra mondiale per licei e scuole medie
La seconda guerra mondiale per licei e scuole medieVincenzoPantalena1
 
biblioverifica ijf24 Festival Internazionale del Giornalismo 2024
biblioverifica ijf24 Festival Internazionale del Giornalismo 2024biblioverifica ijf24 Festival Internazionale del Giornalismo 2024
biblioverifica ijf24 Festival Internazionale del Giornalismo 2024Damiano Orru
 
La produzione e la gestione degli Open Data
La produzione e la gestione degli Open DataLa produzione e la gestione degli Open Data
La produzione e la gestione degli Open DataGianluigi Cogo
 
IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla Cresima
IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla CresimaIL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla Cresima
IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla CresimaRafael Figueredo
 
Terza cultura w la scienza Italo Calvino.pdf
Terza cultura w la scienza Italo Calvino.pdfTerza cultura w la scienza Italo Calvino.pdf
Terza cultura w la scienza Italo Calvino.pdfPierLuigi Albini
 
Esame finale - riunione genitori 2024.pptx
Esame finale - riunione genitori 2024.pptxEsame finale - riunione genitori 2024.pptx
Esame finale - riunione genitori 2024.pptxfedericodellacosta2
 

Último (8)

Ticonzero news 148.pdf aprile 2024 Terza cultura
Ticonzero news 148.pdf aprile 2024 Terza culturaTiconzero news 148.pdf aprile 2024 Terza cultura
Ticonzero news 148.pdf aprile 2024 Terza cultura
 
Storia dell’Inghilterra nell’Età Moderna.pptx
Storia dell’Inghilterra nell’Età Moderna.pptxStoria dell’Inghilterra nell’Età Moderna.pptx
Storia dell’Inghilterra nell’Età Moderna.pptx
 
La seconda guerra mondiale per licei e scuole medie
La seconda guerra mondiale per licei e scuole medieLa seconda guerra mondiale per licei e scuole medie
La seconda guerra mondiale per licei e scuole medie
 
biblioverifica ijf24 Festival Internazionale del Giornalismo 2024
biblioverifica ijf24 Festival Internazionale del Giornalismo 2024biblioverifica ijf24 Festival Internazionale del Giornalismo 2024
biblioverifica ijf24 Festival Internazionale del Giornalismo 2024
 
La produzione e la gestione degli Open Data
La produzione e la gestione degli Open DataLa produzione e la gestione degli Open Data
La produzione e la gestione degli Open Data
 
IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla Cresima
IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla CresimaIL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla Cresima
IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla Cresima
 
Terza cultura w la scienza Italo Calvino.pdf
Terza cultura w la scienza Italo Calvino.pdfTerza cultura w la scienza Italo Calvino.pdf
Terza cultura w la scienza Italo Calvino.pdf
 
Esame finale - riunione genitori 2024.pptx
Esame finale - riunione genitori 2024.pptxEsame finale - riunione genitori 2024.pptx
Esame finale - riunione genitori 2024.pptx
 

Base dia presentazione1 29 04 2013 a

  • 1. CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI secondo il D.Lgs. 81/2008 e l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 Dalla legge alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali Prima parte Responsabili del corso Dott. Oliviero Gessaroli (R.S.P.P.) Dott. Vincenzo Musumeci (M. C.) Prof. Ing. Alessandro Alessandrini (A.S.P.P.) 1
  • 2. 1. Quadro normativo 2. Concetto di rischio; 3. Danno; 4. Prevenzione; 5. Protezione; 6. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 7. Organizzazione della prevenzione aziendale; 8. Organi di vigilanza, controllo e assistenza. 1 Schema generale del corso 2
  • 3. Un fenomeno da risolvere L’Italia è gravata da un inaccettabile fenomeno infortunistico. Sebbene appena superiore alla media europea, l’incidenza di infortuni in Italia è molto al di sopra di paesi come l’Inghilterra. Questo fenomeno costa al paese quasi 1000 morti all’anno per infortunio, altrettanti per malattie professionali e oltre il 3% del prodotto interno lordo. Quadro normativo 3
  • 4. Quadro normativo Costituzione, Codice Civile La normativa Italiana in materia di igiene e sicurezza discende dai principi cardine di Costituzione e Codice Civile:  L’art.2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili del singolo anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e quindi anche il luogo di lavoro.  L’art. 4 riconosce il diritto al lavoro e quindi è necessario promuovere un idoneo (salubre) ambiente di lavoro.  L’art. 35 tutela del lavoro.  L’art. 38 obbligo di assicurare al lavoratore in caso di infortunio i mezzi adeguati al soddisfacimento delle esigenze della vita.  L’art. 41 l’iniziativa economica privata è libera ma “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Quadro normativo 4
  • 5. Costituzione, Codice Civile  Articolo 2087 Codice Civile (1942) dispone che l’imprenditore adotti “nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.  Questa norma contempla un obbligo che non si limita a richiedere l’osservanza di singole disposizioni, ma investe la professionalità dell’imprenditore e dei suoi collaboratori rendendolo garante della sicurezza dei lavoratori che dirige, coordina ed organizza.  Le norme emanate dopo il 1942 non hanno escluso l’operatività della norma in esame ma anzi ogni norma speciale che disponga l’adozione di particolari cautele la rafforza. Quadro normativo 5
  • 6. Normativa italiana  547/55, 302/96, (prevenzione infortuni)  303/56 (igiene)  164/56, 320/56, 321/56, 322/56 Contengono comandi o divieti con finalità di tutelare il lavoratore da ogni singola macchina o attrezzatura. (tutte abrogate dal decreto 81/08) Quadro normativo 6
  • 7. Statuto dei lavoratori 300/70 TITOLO I Della libertà e dignità del lavoratore 1. L’art. 9 dello statuto “tutela della salute e dell’integrità fisica” stabilisce che i lavoratori hanno diritto di controllare attraverso le proprie rappresentanze l’applicazione delle norme sugli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Quadro normativo Il lavoratore è qui considerato come il soggetto più titolato ad individuare le situazioni di rischio insite nel proprio lavoro ed a suggerire gli accorgimenti atti a individuare le misure antinfortunistiche 7
  • 8. D.P.R. 1124/65 INAIL Questo decreto ha istituito l’assicurazione sociale obbligatoria con la funzione di garantire ai lavoratori in caso di infortunio o malattia professionale, prestazioni sanitarie … adeguate. Pertanto il Datore di lavoro viene esonerato dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo (infortunio o malattia professionale) subito dai propri dipendenti, salvi i casi in cui gli sia riconosciuta una responsabilità per aver commesso reati con violazione delle norme di prevenzione e igiene del lavoro. Quadro normativo 8
  • 9. La normativa di igiene e sicurezza si è evoluta dagli anni ’90 anche grazie alle norme della Comunità Europea, le principali fonti della Comunità sono: I trattati Istitutivi regolamenti: sono cogenti e direttamente applicabili; direttive: devono essere recepite dai singoli stati membri; Decisioni: sono cogenti verso i singoli stati membri destinatari; Raccomandazioni e pareri: sono indicazioni non vincolanti. Quadro normativo 9
  • 10. Le direttive europee sulla sicurezza 89/391/CE e tante altre sono state recepite dal D.Lgs 626/94. Successivi D.Lgs hanno modificato il D.lgs 626/94 recependo altre direttive quali quelle relative alle sostanze chimiche, ai cancerogeni, alle atmosfere esplosive, al rumore, all’amianto, e agli agenti fisici. Decreti particolari hanno recepito le direttive sui cantieri e sulle macchine. Fino al 2008 anno in cui entra in vigore il testo unico 81/08. Quadro normativo 10
  • 11. Per molti anni si è tentato di accorpare e semplificare la normativa di igiene e sicurezza in un unico provvedimento. Nel 2008 è stato pubblicato per la prima volta con questo scopo il D.Lgs. 81/2008 da molti definito come “testo unico” modificato e integrato nel 2009 con il D.Lgs. 106/09. In verità buona parte della normativa è ancora fuori dal Testo Unico e saranno necessari ulteriori accorpamenti. Quadro normativo 11
  • 12. • Il D.Lgs. 81/08 si articola in tredici Titoli e 51 Allegati. • Il Titolo I (che sarà oggetto del presente corso) (artt. da 1 a 61) disciplina, anche mediante rinvio a tre Allegati (da I a III), i principi comuni a tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del TU. Nell'ambito di questo Titolo, le disposizioni di diretto interesse per le imprese sono contenute nel Capo III (artt. da 15 a 54), relativo alla “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”. Quadro normativo 16
  • 13. Quadro normativo TITOLO I - PRINCIPI COMUNI Capo I - Disposizioni generali; Capo II - Sistema Istituzionale; Capo III - Gestione della Prevenzione nei luoghi di lavoro; Sezione I - Misure di Tutela e Obblighi; Sezione II - Valutazione dei rischi; Sezione III - Servizio di Prevenzione e Protezione; Sezione IV - Formazione Informazione e Addestramento; Sezione V - Sorveglianza Sanitaria; Sezione VI - Gestione delle Emergenze; Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei RLS; Sezione VIII - Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali; Capo IV - Disposizioni Penali; Sezione I - Sanzioni; Sezione II - Disposizioni in tema di processi penali; 17
  • 14. • FINALITA’ • Il D.Lgs ha operato il riassetto e la riforma delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro curandone il riordino e il coordinamento in un unico testo normativo in conformità alle norme comunitarie, alle convenzioni internazionali vigenti all’art. 117 della costituzione. • Il D.Lgs persegue anche un’altra finalità che è quella di garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali anche con riguardo alle differenze di genere, di età e delle condizioni dei lavoratori immigrati. Quadro normativo 12
  • 15. Il decreto legislativo è stato elaborato nel pieno rispetto della filosofia delle direttive comunitarie in materia e del D.Lgs. 626/94, il quale, come noto, trova i suoi capisaldi nella programmazione della sicurezza in azienda, da realizzare tramite la partecipazione di tutti i soggetti delle comunità di lavoro attraverso:  la conoscenza;  l’organizzazione;  la riduzione del rischio fino ad livello accettabile;  le misure preventive e protettive;  concreta attuazione;  informazione e formazione. Quadro normativo 13
  • 16. • Questa norma ma anche già la 626/94 attua il passaggio dal principio della massima sicurezza “ragionevolmente fattibile” che tiene in maggior considerazione i fattori di carattere economico come quelli inerenti al costo delle misure di sicurezza da attuare, a quello più rigoroso della massima sicurezza “tecnologicamente” fattibile secondo cui prevalgono le esigenze di sicurezza dei lavoratori sulle motivazioni economiche del datore di lavoro. • Ciò comporta da un lato che siano messe fuori uso le attrezzature sprovviste dei dispositivi di sicurezza e, dall’altro, che siano effettuati gli adattamenti indispensabili alle macchine per applicare i dispositivi. Il datore di lavoro quindi non può esonerarsi da questi adempimenti invocando l’impossibilità pratica di realizzare il dispositivo o la onerosità che tali adeguamenti e sostituzioni comportano. Quadro normativo 14
  • 17. • Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure, anche onerose atte a garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile; in caso di impossibilità deve astenersi dall’uso di attrezzature e dall’esercizio di attività che creino situazioni di pericolo. • Nel caso di esistenza di plurime modalità operative il datore di lavoro il dirigente ed il preposto hanno l’obbligo di privilegiare quella che è caratterizzata dalla minor pericolosità per l’incolumità dei lavoratori. • L’impossibilità di eliminare i rischi è una ipotesi residuale che emerge solo dopo che il datore di lavoro ha verificato tutti i possibili rimedi tecnologici in materia di sicurezza e salute del lavoro . Quadro normativo 15
  • 18. Quadro normativo organigramma UNIVERSITA’ Dirigenti: DIRETTORE GENERALE DIRETTORI DIPARTIMENTO Preposti: COORDINATORI ATTIVITA LAVORATIVE Datore di Lavoro: RETTORE Lavoratori: PERSONALE STRUTTURATO NON STRUTTURATO, STUDENTI, … 18 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
  • 19. Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Quadro normativo definizioni Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,… 19 DATORE DI LAVORO
  • 20. DIRIGENTE persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Quadro normativo definizioni Per i dirigenti formazione specifica parallela a quella dei lavoratori divisa i tre moduli specifici richiamati sempre dall’accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011. 20
  • 21. PREPOSTO persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa Non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del DL, essendo tale figura individuabile già sulla base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore.  È conveniente però che sia redatta e pubblicata una lista delle persone individuate come preposti, indicando, per ognuno di questi e in modo preciso, i soggetti nei confronti dei quali si intende esercitato tale ruolo.  Anche per loro è prevista una formazione in base all’accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 che aggiunge 8 ore a quella prevista per i lavoratori. Quadro normativo definizioni 21
  • 22. LAVORATORE Il lavoratore è una persona che svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al sol fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Vengono equiparati alla figura del lavoratore:  i lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto;  l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 e seguenti del c.c;  soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (art. 18 della l. 24 giugno 1997, n. 196), promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;  l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. Quadro normativo 22
  • 23. AZIENDA L’azienda è il complesso della struttura organizzata dal Datore di Lavoro pubblico o privato. L’azienda si differenzia dall’unità produttiva. UNITÀ PRODUTTIVA L’unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogaone di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Quadro normativo 23
  • 24. Art. 3. - Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici subordinati ed autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Quadro normativo definizioni Per una dettagliata descrizione dell’ambito di applicazione si rimanda al testo del decreto. 24
  • 25. LA LEGISLAZIONE RELATIVA A DETERMINATE CATEGORIE DI LAVORI Il nostro ordinamento giuridico tutela determinate categorie di lavoratori mediante principi stabiliti dalla costituzione e con leggi protettive speciali in particolare di seguito ci si riferirà alle leggi di tutela dei minori e delle lavoratrici madri. Il lavoro dei minori è regolato dal D.Lgs 345/1999 come modificato dal D.Lgs 262/2000 che hanno accolto la direttiva europea 94/33/CE relativa alla “protezione dei giovani sul lavoro” In base alla suddetta normativa i requisiti necessari affinché si possa instaurare un rapporto di lavoro con un minore sono: • compimento del 15° anno di età • assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione che attualmente è 16 anni. In definitiva è questa l’età di accesso al lavoro. I bambini (quindi sotto i 16 anni) non possono lavorare. Possono essere però impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore dello spettacolo, ma deve esserci l’assenso scritto dei genitori e l’autorizzazione della direzione provinciale del lavoro. Gli adolescenti (fra 16 e 18 anni) sono tutelati dai D.Lgs., sopra citati, che ne vieta l’impiego in lavorazioni potenzialmente pregiudizievoli per il pieno sviluppo fisico. (il D.Lgs. riporta un elenco di tali lavorazioni). All’adolescente devono essere assicurate una visita medica preventiva e visite mediche periodiche che assicurino l’idoneità alla mansione, inoltre è vietato il lavoro notturno ( 22 - 6 o 23 - 7). Quadro normativo 25
  • 26. Il Testo Unico per la tutela ed il sostegno della maternità e paternità D.Lgs 151/2001 In particolare il testo unico sulla maternità dispone: astensione obbligatoria. E' vietato adibire al lavoro le donne: durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; durante i tre mesi dopo il parto; durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. Quadro normativo 26
  • 27. Divieto di adibire le lavoratrici a lavori faticosi E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. Quadro normativo 27
  • 28. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi. obbligo di valutazione del rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in merito a: Agenti fisici, qualora possano comportare lesioni del feto e/o rischino di provocare il distacco della placenta; Agenti chimici e biologici, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro; Processi o Condizioni di lavoro (l’elenco dettagliato si può ritrovare nell’allegato C del decreto citato) Quadro normativo 28
  • 29. I risultati della valutazione dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate devono essere portate a conoscenza delle lavoratrici e dei loro rappresentanti per la sicurezza Permessi retribuiti Il D.lgs 151/2001 prevede anche il diritto delle lavoratrici a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali accertamenti clinici e visite mediche specialistiche nel caso in cui debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro. Le lavoratrici sono tenute ad informare del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro il quale dovrà prescrivere le misure di tutela della sicurezza e della salute previste dal D.Lgs 151/2001 che solo in parte sono riportate sopra. Quadro normativo 29
  • 30. NORME TECNICHE UNI E CEI «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria. A livello internazionale esistono: ISO norma internazionale; EN norma europea (contribuisce all’ISO); ANSI norma americana (contribuisce all’ISO). In Italia l’organismo preposto allo studio, alla pubblicazione ed alla diffusione delle norme tecniche nazionali è L’UNI “ente Nazionale Italiano di Unificazione” e per il settore elettronico ed elettrotecnico il CEI “Comitato Elettrotecnico Italiano”. Le norme tecniche sono documenti volontari elaborati consensualmente dalle parti interessate (produttori, venditori, laboratori di prova, utilizzatori e consumatori) e definiscono lo “stato dell’arte” di prodotti, processi, servizi, per migliorare l’economicità, la produzione l’utilizzo la commercialità e la sicurezza d’uso. Quadro normativo 30