SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE (SSDL) CANCELLATE DAL DECRETO LEGGE DIGNITA’
Il nuovo governo fa un passo indietro sulle agevolazioni previste sull’attività sportiva dilettantistica lucrativa
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Milano, 31 luglio 2018
SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE (SSDL) CANCELLATE DAL
DECRETO LEGGE DIGNITA’
Il nuovo governo fa un passo indietro sulle agevolazioni previste sull’attività sportiva dilettantistica
lucrativa
La Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) aveva introdotto, con i commi 353-361, la possibilità di
costituire un nuovo soggetto giuridico, ovvero le società sportive dilettantistiche lucrative ma il
Decreto Dignità ha abrogato l’intera disciplina delle SSDL.
In sostanza era stata riconosciuta la possibilità, per le società sportive dilettantistiche, di svolgere
attività lucrativa e di essere assoggettate ad una tassazione di favore, in quanto avrebbero pagato
un’imposta IRES pari alla metà di quella ordinaria e, quindi, solo il 12% a fronte del 24%.
Altro beneficio riconosciuto prevedeva l’applicazione dell’aliquota iva del 10% per i servizi resi nei
confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali
società. Requisito indispensabile per usufruire di entrambi i benefici fiscali era, ovviamente, il
riconoscimento da parte del CONI delle società stesse. Tuttavia, è necessario chiarire che nonostante le
previsioni normative poste in essere dalla Legge di Bilancio, questo nuovo soggetto giuridico non
aveva sicuramente ancora avuto un seguito effettivo, in quanto il Coni non aveva ancora approvato le
modalità di riconoscimento ed i requisiti che le società dovessero avere per potersi affiliare alle
Federazioni e ai vari Enti di promozione sportiva e, di conseguenza, fruire delle agevolazioni
esaminate.
Altre disposizioni con carattere di novità, che erano state introdotte, riguardavano le collaborazioni
coordinate e continuative che si sarebbero instaurate con queste nuove società e l’innalzamento da
7.500 a 10.000 euro dei rimborsi spese e indennità non soggette a tassazione.
Il motivo dell’abrogazione di quanto previsto in sede di Legge di Bilancio 2018, ad eccezione
dell’innalzamento a 10.000 dei rimborsi spese esenti da tassazione, risiede nel fatto che, secondo il
nuovo Governo, lo sport dilettantistico non debba avere fini di lucro.
Tuttavia, per chi lavora nel mondo dello sport, è noto il fatto che spesso manchino riferimenti
normativi, disposizioni chiare e ad hoc per un mondo che sia in ambito lavorativo, che in ambito
fiscale, fa fatica ad adattarsi alle leggi generali o che spesso viene utilizzato come strumento elusivo, e
probabilmente, quanto la Legge di Bilancio aveva introdotto poteva rappresentare il primo passo di un
intervento consapevole e mirato.
Infine, per completezza, è opportuno ricordare che tutti i fondi che erano stati stanziati per le
agevolazioni per le SSDL, saranno destinati ad interventi in favore delle società sportive dilettantistiche
non lucrative, per mezzo di un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
che sarà gestito dall’Ufficio per lo Sport.
UN AGGIORNAMENTO IMPORTANTE DELLE ULTIME ORE: il Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport On. Giancarlo Giorgetti, ha precisato in
questi giorni che il tema delle imprese sportive è un tema importante, che bisogna parlarne con
cognizione di causa e che sarà la scommessa del futuro. Occorrerà, però, mantenere separati ruoli e
competenze e non mischiare aspetti fiscali con aspetti gestionali. Tutto ciò fa ben sperare che si possa
lavorare fin da subito per una chiara e definitiva legiferazione del comparto sportivo e che ciò possa
essere incluso nella Legge di Bilancio 2019, che verrà approvata a fine dicembre 2018.
Vi terremo, come sempre, informati.
2. 2
ACCERTAMENTO BANCARIO ESTESO SUI CONTI DI SOCI, AMMINISTRATORI E
PROCURATORI. INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA
In sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 37, comma 3,
DPR 600/1973, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie di conti correnti bancari acquisiti dagli
Istituti di cr4edito non può ritenersi limitata, in caso di Società di capitali, ai conti formalmente intestati
all’ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali,
allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia
dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro
singoli dati. Ne consegue, in ordine alla distribuzione dell’onere probatorio, che una volta dimostrata la
pertinenza alla Società dei rapporti intestati alle persone fisiche con essa collegate, l’Ufficio non è
tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni
aziendali, ma al contrario la corretta interpretazione dell’art. 32, DPR 600/1973, impone alla Società
contribuente di dimostrare l’estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività d’impresa
fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di
ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia
estranea a fatti imponibili.
La presunzione legale relativa posta dalla detta norma vincola l’Ufficio tributario ad assumere per certo
che i movimenti bancari effettuati sui conti correnti intestati al contribuente siano a lui imputabili,
senza che risulti necessario procedere all’analisi delle singole operazioni, la quale è posta a carico del
contribuente, in virtù dell’inversione dell’onere della prova (Cassazione – ordinanza n. 15875 – 16
maggio/15 giugno 2018; Cassazione – sentenza n. 15448 – 19 aprile/13 giugno 2018)
FATTURAZIONE ELETTRONICA 2018/2019: NUOVA CIRCOLARE DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE
Fattura elettronica 2018: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella Circolare di domande e
risposte
Pubblicata in data 02.07.2018 la Circolare 13/E/2018 dell'Agenzia delle Entrate con le risposte ai
quesiti delle associazioni di categoria e dei contribuenti sulla fatturazione elettronica. Il documento di
prassi segue l’emanazione del D.L. 79 del 28 giugno 2018, che ha prorogato dal 1° gennaio 2019
l’obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di carburante presso gli impianti stradali di
distribuzione. Di seguito i principali chiarimenti forniti nel documento di prassi:
Le disposizioni della fatturazione elettronica non derogano ai termini di emissione dei
documenti, ma considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate
al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui
l’invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta.
In caso di scarto di una fattura da parte del SdI, è possibile un nuovo inoltro nei cinque
giorni successivi alla notifica di scarto; la fattura elettronica, relativa al file scartato, va nuovamente
inviata tramite SdI con la data ed il numero del documento originario, ovvero con un nuovo numero e
data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In
ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell’imposta.
Vanno documentate con fattura elettronica tutte le operazioni effettuate tra soggetti
passivi d’imposta “residenti o stabiliti” nel territorio dello Stato. Infatti, in ambito comunitario
l’Italia è stata autorizzata ad accettare come “fatture” documenti o messaggi solo in formato
elettronico, purché ad emetterli siano soggetti passivi “residenti o stabiliti” sul territorio italiano,
mentre l’obbligo non vale per i soggetti non residenti anche se “identificati” in Italia. Gli “identificati”
potranno comunque decidere di ricevere una fattura elettronica.
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L’insieme delle norme in tema di fatturazione elettronica non incide sugli obblighi di
registrazione previsti dal DPR n. 633/1972. Vista la natura non modificabile, del documento elettronico
inviato tramite SdI, la numerazione e l’integrazione della fattura possono essere effettuate con la
predisposizione di un altro documento da allegare al file della fattura.
Le copie digitali delle fatture potranno essere conservate non solo in formato XML, ma in uno
qualsiasi dei formati (per esempio Pdf, Jpg o Txt) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 3 dicembre 2013 in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale.
È obbligatorio emettere fattura tramite il Sistema di Interscambio solo per chi opera nei
confronti di una stazione appaltante pubblica, per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la
qualifica di subcontraente. Sono, pertanto, esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i
contribuenti che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale,
come chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà.
Fatto salvo il rinvio al 1° gennaio 2019 per le cessioni di carburante effettuate dagli impianti
stradali di distribuzione, vanno documentate con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio
destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, ossia impiegati nei veicoli
che circolano normalmente su strada. Sono conseguentemente escluse dall’obbligo le cessioni di
benzina e gasolio destinati, ad esempio, ad imbarcazioni, aeromobili, veicoli agricoli di varia tipologia
(come i trattori agricoli e forestali).
FATTURAZIONE ELETTRONICA 2018: CHIARITE LE MODALITA’ DI REGISTRAZIONE
L'Agenzia delle Entrate nelle nuova Circolare sulla fattura elettronica ha chiarito come devono essere
registrati tali documenti
Ancora dubbi da una parte e chiarimenti dall'altra sulla fatturazione elettronica, in un susseguirsi di
quesiti e risposte sfociato poi nella Circolare n. 13 del 2 luglio 2018. In una delle domande, è stato
chiesto se ai fini della registrazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute a partire dal
prossimo 1° gennaio 2019, le stesse, dopo l’invio tramite SdI, previa stampa, possano essere
trattate come quelle analogiche.
Le Entrate hanno ribadito come l’insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica con la
Legge n. 205/2017 - fatto salvo il disposto dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 127 del 2015 - non ha inciso
sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute dettati dagli articoli 23 e 25 del D.P.R.
n. 633/1972.
Restano, dunque, valide non solo tali disposizioni, ma anche le delucidazioni fornite in passato
sulle stesse tramite molteplici documenti di prassi cui si rinvia.
Si evidenzia, peraltro, con specifico riferimento all’articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972, vista la natura
del documento elettronico transitato tramite SdI - di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile -
che la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa possa essere effettuata
secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza, ossia, ad esempio, predisponendo un altro
documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per
l’integrazione sia gli estremi della stessa.
FATTURAZIONE ELETTRONICA 2018 VERSO SOGGETTI ESTERI: ECCO COSA FARE
Fatturazione elettronica 2018: cosa fare in caso di operazioni con soggetti esteri identificati in Italia.
Chiarimenti delle Entrate
Come noto, l'obbligo di fatturazione elettronica scatterà a partire dal 1° gennaio 2019.
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul tema con la Circolare 13/E/2018 del 2 luglio, dove
ha risposto ai quesiti posti da contribuenti ed operatori. In una delle domande è stato chiesto se
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le operazioni effettuate da e verso i soggetti identificati in Italia siano da documentare o meno con
fattura elettronica.
Le Entrate hanno chiarito che "le operazioni tra soggetti diversi, ad esempio cessioni da e verso
soggetti comunitari ed extracomunitari non rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica,
ma costituiranno oggetto di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle
relative fatture.
Andando con ordine nella risposta, per prima cosa il documento di prassi ricorda che nella decisione di
esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, l’Italia è stata autorizzata ad accettare
come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi
“stabiliti” sul territorio italiano, diversi da soggetti che beneficiano della franchigia delle piccole
imprese, nonché a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti sul territorio
italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario.
L’articolo 1, comma 3, del DL 127/2015 dispone che l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda “le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel
territorio dello Stato”.
Relativamente al trattamento dei soggetti identificati in Italia a fini IVA, ai sensi della normativa
comunitaria, tra i soggetti “stabiliti” non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente
identificati, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione.
La norma nazionale sulla fatturazione elettronica deve essere, quindi, interpretata in senso conforme
alla decisione di autorizzazione, oltre che alla direttiva IVA e
ai principi di proporzionalità e neutralità fiscale. Pertanto, in base alla decisione di deroga solo i
soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica.
Di converso, la decisione non richiede che il soggetto ricevente la fattura debba essere stabilito sul
territorio nazionale. Non è, quindi, incompatibile con la decisione di deroga (e con il principio di
proporzionalità) la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti
identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della
fattura ove ne facciano richiesta.
SPESE PER ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI: LIMITI DI DETRAIBILITA’ IN
DICHIARAZIONE
Dichiarazione dei redditi 2018: le regole per il funzionamento del bonus mobili
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, è riconosciuta una detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le
quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero
(cosiddetto “bonus mobili”). Per beneficiare del bonus mobili è necessario che l’intervento
sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria. Come chiarito dall’Agenzia
delle Entrate nella Circolare guida 7/E/2018 rientrano in tale categoria, ad esempio:
gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia (quale l’installazione di una
stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili sempreché
sostituiscano componenti essenziali di impianti preesistenti, al fine di ottenere risparmi energetici);
la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente
essenziale dell’impianto di riscaldamento.
La fruizione del bonus mobili spetta anche a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici
residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, a condizione che i mobili acquistati siano
finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita
a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all’arredo della propria unità immobiliare. Non possono,
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invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all’ulteriore detrazione per l’acquisto di
mobili e grandi elettrodomestici:
la realizzazione di posti auto o box pertinenziali;
gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di
atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di
cui al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d), del DPR 380/2001 (rispettivamente manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).
Il collegamento tra l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e l’arredo dell’immobile oggetto
degli interventi edilizi deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso. L’acquisto di
mobili o di grandi elettrodomestici è, pertanto, agevolabile anche se i beni sono destinati all’arredo di
un ambiente diverso da quello oggetto di predetti interventi, purché l’immobile sia comunque oggetto
degli specifici interventi edilizi sopra richiamati. Il bonus mobili spetta anche qualora i mobili e i
grandi elettrodomestici siano destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato tale
acquisto sia effettuato sulle pertinenze dell’immobile stesso, anche se autonomamente accatastate.
Il sostenimento delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere antecedente
al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che i lavori siano stati già
avviati. La data di inizio lavori deve essere, quindi, anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione
siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. Qualora l’acquisto dei mobili e grandi
elettrodomestici sia destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente
ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data
di “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.
La detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 10.000, indipendentemente
dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il predetto
limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”, comprensiva delle
pertinenze, o alla parte comune oggetto dell’intervento. Al contribuente che esegue gli interventi su più
unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte. Nel caso di interventi di recupero
edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di
un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi
elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi
edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati nel 2017, invece, si deve tener conto, ai
fini della verifica del limite di spesa di euro 10.000, delle eventuali spese sostenute nell’anno 2016 se
collegate ad interventi edilizi effettuati nel medesimo anno.
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in dieci quote annuali di pari importo. A
differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la
detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente, né
in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio. Ciò anche nel caso in cui,
con la cessione dell’immobile, vengano trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle
spese di recupero del patrimonio edilizio.
SEMPLIFICAZIONI FISCALI 2018 NEL DECRETO DIGNITA’
Decreto dignità 2018: split payment, redditometro e spesometro. Ecco le semplificazioni fiscali previste
nel decreto approvato il 2 luglio 2018
Redditometro, spesometro, split payment: ecco le semplificazioni fiscali contenute nel cd. Decreto
dignità approvato nel corso del Consiglio dei Ministri n.8 del 2 luglio 2018.
In particolare,
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in merito alle Disposizioni in materia di accertamento sintetico e redditometro è stato
previsto l'aggiornamento dello strumento di accertamento del reddito delle persone fisiche previsto
dall’art. 38, comma quinto, del D.P.R. 600/73 stabilendo che il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, possa emanare il decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva dopo
aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli
aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità
di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti. Invece, il decreto ministeriale del 16
settembre 2015, attualmente vigente, non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno di
imposta 2016 e successivi.
Il successivo articolo contiene disposizioni sullo spesometro. Com'è noto l'articolo 21, comma
1, del D.L. n. 78 del 2010 prevede che i contribuenti trasmettano telematicamente all’Agenzia delle
Entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate entro l’ultimo giorno del secondo
mese successivo ad ogni trimestre. A sua volta, l’articolo 1-ter del D.L. n. 148 del 2017 prevede come
facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale. Con specifico riferimento alle
comunicazioni dei predetti dati relativi al terzo trimestre del 2018, il comma 1 dell’articolo in esame
interviene prevedendo che gli stessi possano essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate
entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre. Il comma 2 chiarisce
che, per coloro che optino per l’invio a cadenza semestrale, i termini sono fissati rispettivamente al
30 settembre del medesimo anno per il primo semestre e al 28 febbraio dell’anno successivo per il
secondo semestre.
Infine, si prevede l’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle PA i
cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi
dell’articolo 25 del DPR 600/1973.
REDDITOMETRO 2018: COSA HA CAMBIATO IL DECRETO DIGNITA’
Il Decreto dignità prevede un nuovo decreto con gli elementi indicativi di capacità contributiva
Il Decreto contiene norme sul lavoro, sul contrasto alla delocalizzazione delle imprese che hanno
ricevuto aiuti di Stato, il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse, e alcuni articoli sulla
semplificazione fiscale.
In merito a questo ultimo punto, le novità sono le seguenti:
termini di invio slittati per coloro che optano per l’invio a cadenza semestrale dello
spesometro al 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre
al 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre
abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono
assoggettati a ritenute alla fonte
emanazione di un nuovo decreto con gli elementi di capacità contributiva utilizzabili ai fini
del cd "redditometro".
In particolare, in merito all'accertamento analitico basato sul redditometro, il Decreto Dignità prevede
che il MEF possa emanare il decreto che individua gli elementi indicativi di capacità
contributiva dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei
consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito
complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.
Invece, il Decreto Ministeriale il 16 settembre 2015, attualmente vigente non ha più effetto per i
controlli ancora da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi. Si ricorda che tale Decreto basava
gli indici di capacità contributiva in funzione:
del nucleo familiare
dell'area territoriale di appartenenza dal contribuente.
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Stando a quanto previsto, il nuovo Decreto dovrebbe tenere conto della capacità di spesa e della
propensione al risparmio del contribuente, permettendo così di superare alcune delle criticità del
precedente Decreto.
DECRETO DIGNITA’: COSA CAMBIA PER LE IMPRESE CHE DELOCALIZZANO
Delocalizzazione delle imprese 2018: cosa prevede il Decreto con le misure urgenti
Forti restrizioni alla delocalizzazione nel cd. "Decreto Dignità" approvato il 2 luglio 2018 e
approdato in Gazzetta il 13 luglio. Benché "svuotato" della norma sulla proroga del termine di
introduzione della fattura elettronica per i carburanti (finita in un decreto light approvato il 27 giugno
2018) tra le novità contenute nel decreto ci sono misure contro il fenomeno della “delocalizzazione ”
produttiva delle imprese, ovvero lo spostamento in altri Paesi di processi produttivi o di fasi di
lavorazione.
Pur in mancanza di una statistica ufficiale, come si evince dal comunicato stampa con cui è stato
presentato il decreto, sono molte le imprese, per lo più appartenenti a multinazionali o a gruppi
industriali di rilevanti dimensioni in termini di fatturato ed occupazione, che negli ultimi anni hanno
scelto di delocalizzare le attività al di fuori del territorio nazionale. Quello che si intende fare è
scongiurare o comunque sanzionare casi, come quelli registrati anche in tempi recenti, che vedono
importanti imprese beneficiarie di aiuti in “ricerca, sviluppo e innovazione” ridurre o interrompere
attività oggetto di agevolazione nell’arco del decennio, vanificando il beneficio collettivo in termini di
ricadute economiche e industriali che aveva determinato la scelta di sostegno pubblico.
Le norme contenute nel decreto in commento, ponendo limiti più stringenti alle imprese, ridefinisce
divieti e sanzioni. Per prima cosa le norme ampliano l’ambito oggettivo di applicazione del vincolo
della delocalizzazione rispetto alla disciplina vigente, essendo quest’ultima
limitata alle delocalizzazioni effettuate in Paesi non appartenenti all’Unione europea
riferita esclusivamente a imprese beneficiarie di contributi in conto capitale,
condizionata al verificarsi di una riduzione di personale pari almeno al 50%.
Una particolare attenzione è stata data al super/iperammortamento prevedendo un meccanismo di
“recapture” delle agevolazioni concesse per i casi in cui nel corso della fruizione del beneficio i beni
agevolati formino oggetto di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione. In particolare, la norma
stabilisce che, in caso di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione all’estero dei beni per i quali si
è fruito dell’agevolazione, l’impresa è tenuta a restituire, attraverso una variazione in aumento del
reddito imponibile, i benefici fiscali applicati nei periodi d’imposta precedenti.
Per quanto riguarda le novità più significative, si segnalano:
in caso di delocalizzazione dell’attività economica o attività analoga o di una loro parte per
la quale siano stati concessi aiuti di Stato, l’impresa beneficiaria
o decade dal beneficio concesso
o è sottoposta a sanzioni pecuniarie di importo da due a quattro volte quello del
beneficio fruito.
l'arco temporale di mantenimento obbligatorio delle attività economiche che hanno
beneficiato del sostegno pubblico pari a 10 anni
stante la molteplicità delle tipologie di aiuti, le diverse amministrazioni potranno individuare
le modalità attraverso le quali verrà attuato il controllo del rispetto del vincolo, nonché le modalità per
la restituzione dei benefici, unitamente agli interessi, calcolati al tasso di riferimento vigente all’atto
dell’erogazione del beneficio e maggiorati sino a 5 punti percentuali.
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MINI VOLUNTARY: EFFETTI SOLO SE SI PERFEZIONA LA PROCEDURA
Procedura di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero: cosa succede se si
perfeziona o meno la mini voluntary
La procedura si perfeziona con il versamento integrale dell’importo dovuto e i relativi effetti si
producono in capo al contribuente al momento del versamento in un’unica soluzione o dell’ultima rata.
E' questo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 12/E/2018 di chiarimenti. In
particolare, l’avvenuto perfezionamento consente al contribuente di sanare la propria posizione fiscale
con esclusivo riferimento alle violazioni regolarizzate tramite la procedura stessa. Pertanto, il
perfezionamento della procedura non preclude l’esercizio dell’azione accertatrice, effettuabile
entro gli ordinari termini di decadenza,
su imposte (per esempio IVA e IVIE), violazioni ed annualità non rientranti nell’ambito
applicativo della procedura.
Attenzione: l’esito negativo della regolarizzazione può essere determinato da:
mancato assolvimento da parte del contribuente di alcuni adempimenti come la mancata
o tardiva presentazione dell’istanza nei termini, le ipotesi della mancata produzione della
documentazione a corredo dell’istanza, del mancato versamento in autoliquidazione degli importi
dovuti (anche di una sola rata) o della carenza del versamento effettuato rispetto al dovuto;
inammissibilità o improcedibilità della procedura come quando viene rilevata
l’insussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi o temporali per accedere alla procedura oppure la
presenza di una delle cause di inammissibilità;
regolarizzazione di attività che siano state già oggetto della voluntary disclosure.
AUMENTO ALIQUOTE IVA: IL GOVERNO DICHIARA LE PROPRIE INTENZIONI
Sterilizzazione aumento Iva: il Governo troverà la soluzione nella Legge di Bilancio 2019
In data 5 luglio 2018 il sottosegretario all'Economia, Massimo Garavaglia, risponde al quesito posto dal
Deputato Luca Pastorino in merito a quali misure, a carattere compensativo, si abbia intenzione di
mettere in campo per sterilizzare l’aumento delle aliquote IVA.
Secondo Pastorino negli ultimi tempi, si sarebbero susseguiti annunci di vari Ministri ed esponenti
della maggioranza parlamentare che, tuttavia, non avrebbero chiarito la natura e l'entità dei fondi
necessari per evitare che dal prossimo 1° gennaio 2019 prenda avvio il graduale aumento dell’imposta.
Secondo quanto previsto l’Iva dovrebbe salire prima dal 22% al 24% per poi stabilizzarsi, nel 2020, al
25,5%, determinando un incremento del carico fiscale a carico di famiglie e imprese, per il solo 2019,
pari a 15,7 miliardi di euro, che a sua volta determinerebbe, secondo il Deputato, uno scenario
catastrofico sia in termini sociali, che in termini economici.
Nella risposta fornita viene ribadito il fatto che la sterilizzazione delle clausole che comporterebbero
l’aumento dell’imposta indiretta è priorità del Governo. L’argomento verrà, infatti, affrontato nella
Nota di aggiornamento al Def e troverà spazio in via definitiva nella Legge di Bilancio 2019.
Per il sottosegretario Garavaglia la sterilizzazione delle clausole è parte di una strategia di politica
economica articolata, che assicurerà la progressiva riduzione dell'incidenza del debito pubblico sul PIL
ed eviterà peggioramenti dell'indebitamento netto strutturale delle Amministrazioni pubbliche.
All'interno di questo scenario il Governo valuterà, in coerenza con le regole europee in materia di
bilancio, il percorso di aggiustamento fiscale per il prossimo anno e per quelli successivi. In base a
quanto riferito, è già stato avviato un dialogo con la Commissione Europea con l'intento di fissare un
obiettivo di deficit coerente con l'obiettivo del Governo di favorire la crescita e l'occupazione.
Il tutto dovrà transitare da una ricomposizione della spesa, in particolare quella corrente, che consenta
di favorire gli investimenti pubblici e, per questa via, innalzare lo sviluppo ed il potenziale del Paese.
La composizione della manovra di finanza pubblica, su cui sembra che il Governo stia già lavorando,
rifletterà questa impostazione.
9. 9
LA SCADENZA DEL 31 LUGLIO 2018 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA O UNICA
RATA DELLE SOMME DOVUTE PER LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
NOTIFICATE NEL 2017
Il D.L. 148/2017 ha offerto ai contribuenti la possibilità di presentare la definizione agevolata (c.d.
“Rottamazione-bis”) relativamente a tre profili di cartelle/avvisi, differenziati a seconda della data in
cui è stato affidato il carico all’agente della riscossione:
a) carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017;
b) carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016;
c) carichi per i quali erano in corso piani di rateazione alla data del 24 ottobre 2016 non in regola
con i pagamenti delle rate scadute alla data del 31 dicembre 2016.
In questi giorni l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sta inviando a coloro che hanno presentato la
Dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018 gli importi del debito da pagare per la definizione
delle cartelle con la ripartizione delle somme in base al numero delle rate richieste, il prospetto di
sintesi con il totale del debito ante rottamazione, il mandato per l’addebito diretto delle somme dovute
da consegnare all’Istituto di credito ed il bollettino postale RAV (le modalità di pagamento tra addebito
diretto in conto corrente e bollettino postale RAV sono alternative).
TIPOLOGIA
ROTTAMAZIONE
SCADENZE DI VERSAMENTO
Carichi affidati dall’ 01/01/2017
al 30/09/2017
Versamento delle somme dovute va effettuato in unica soluzione entro il
31/07/2018 ovvero in un massimo di 5 rate aventi scadenza la prima il
31/07/2018, la seconda il 30/09/2018, la terza il 31/10/2018, la quarta il
30/11/2018 e l’eventuale quinta il 28/02/2019
Carichi affidati dall’ 01/01/2000
al 31/12/2016, per i quali non è
stata presentata la domanda di
definizione entro il 21/04/2017
Versamento delle somme dovute va effettuato in unica soluzione entro il
31/10/2018 ovvero in un massimo di 3 rate aventi scadenza la prima il
31/10/2018, la seconda il 30/11/2018 e l’eventuale terza il 28/02/2019
Carichi affidati dall’ 01/01/2000
al 31/12/2016, per i quali era in
essere una rateizzazione al
24/10/2016 e vi erano rate
scadute al 31/12/2016
Versamento delle rate scadute e non pagate già comunicate dall’Agenzia delle
Entrate-Riscossione in unica soluzione entro il 31/07/2018. Successivo
versamento delle somme dovute ai fini della rottamazione, comunicate dalla
AdER entro il 30/09/2018 a seguito dell’avvenuto pagamento delle rate scadute,
in unica soluzione entro il 31/10/2018 ovvero in un massimo di 3 rate aventi
scadenza la prima il 31/10/2018, la seconda il 30/11/2018 e l’eventuale terza il
28/02/2019
DAL 1° LUGLIO 2018 DIVIETO DI UTILIZZO DEL CONTANTE PER IL PAGAMENTO
DELLE RETRIBUZIONI
Dallo scorso 1° luglio 2018 non sarà più consentito, ai datori di lavoro privati ed ai committenti, pagare
la retribuzione ed i compensi (o loro acconti) in contanti, pena l’applicazione di una sanzione da 1.000
a 5.000 euro.
È la Legge di Bilancio 2018 a prevedere che dal 1° luglio 2018 sia vietato corrispondere
retribuzioni/compensi (o loro anticipi) in contanti ai lavoratori/collaboratori, pena l’applicazione di una
sanzione da 1.000 a 5.000 euro. Il fine della norma è quello di contrastare il fenomeno, ancora diffuso
in alcune realtà, della corresponsione al lavoratore di una retribuzione inferiore rispetto a quella
stabilita dalla contrattazione collettiva di riferimento. L’obbligo di pagamento della
retribuzione/compenso (o loro anticipazioni) tramite sistemi tracciabili è stato, pertanto, introdotto al
fine di tutelare i lavoratori/collaboratori. La finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche
10. 10
dalla previsione normativa in base alla quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non
costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Ambito applicativo
Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro (a prescindere dalla forma giuridica) ed i committenti non possono
più corrispondere la retribuzione/compenso ai lavoratori (dipendenti, collaboratori e soci di
cooperativa), o loro anticipi, per mezzo di denaro contante.
In assenza di chiarimenti, ad oggi non ancora emanati, si ritiene che rientrino tra le somme soggette al
pagamento tracciabile, oltre alla retribuzione tabellare prevista dal CCNL di riferimento, le mensilità
supplementari, i superminimi e tutti gli importi di natura retributiva previsti dal contratto applicabile al
rapporto di lavoro.
Forme di pagamento ammesse
La retribuzione (o il compenso) dovrà essere corrisposta ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro (o
committenti), tramite banca/ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento:
bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
strumenti di pagamento elettronico;
pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto
un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato
impedimento, ad un suo delegato (per “comprovato impedimento” si intende la circostanza in cui il
delegato a ricevere il pagamento è il coniuge/convivente/familiare, in linea retta o collaterale, del
lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni).
Si fa poi presente che nella Nota INL n. 4538 del 22 maggio 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato
che il divieto in esame si intende violato quando:
la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle sopra indicate;
il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di
pagamento (fattispecie che si verifica, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga
successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso).
Di conseguenza, ai fini della contestazione, è necessario verificare non solo che il datore di lavoro abbia disposto il
pagamento utilizzando i suddetti strumenti, ma che lo stesso sia andato a buon fine.
Prestazioni coinvolte
Rientrano nel campo di applicazione della norma:
tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094, cod. civ. (ai sensi del quale “È
prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa,
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell'imprenditore”), indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento del rapporto
(pertanto, la norma si applica ai contratti a tempo indeterminato e determinato, di lavoro intermittente o
apprendistato, etc.);
i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 2222, cod. civ., e
i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Si ritiene che il suddetto obbligo si estenda anche agli anticipi di cassa corrisposti al lavoratore ad
esempio, in occasione di una trasferta anche se su questo punto, come su altre fattispecie analoghe, si
attendono gli opportuni chiarimenti ufficiali.
Esclusioni
Il divieto al pagamento in contanti delle retribuzioni non si applica ai rapporti di lavoro:
11. 11
instaurati con le P.A. (di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001);
domestico (di cui alla L. 339/1958) o comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei
CCNL per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Il divieto in esame non si applica, inoltre, ai compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti
autonomi di natura occasionale.
Aspetti sanzionatori
Come già anticipato in premessa, i datori di lavoro/committenti che violano l’obbligo in esame e che,
pertanto, effettuano il pagamento delle retribuzioni/compensi utilizzando denaro contante sono soggetti
ad una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
In riferimento alla contestazione dell’illecito al trasgressore l’INL ha chiarito che trovano applicazione
le disposizioni di cui alla L. 689/1981 e al D.Lgs. 124/2004 ad eccezione del potere di diffida in quanto
si tratta di un illecito non materialmente sanabile.
L’importo della sanzione potrà essere ridotto a 1/3 della misura massima di 5.000 euro, a condizione
che il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. Inoltre, entro 30 giorni dalla
notifica del verbale di contestazione e notificazione adottato dagli Organi di vigilanza sarà possibile
presentare:
ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’INL ovvero
scritti difensivi.
Va, infine, ricordato che nel caso la retribuzione/compenso sia superiore a 2.999,99 euro, si ritiene
trovi applicazione l’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio) che dispone il
divieto al trasferimento di denaro contante qualora sia di importo pari o superiore a 3.000 euro, pena
una sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro.
In merito al coordinamento tra le due disposizioni sanzionatorie, si attendono puntuali indicazioni
ministeriali.
ZONE TERREMOTATE: NUOVO INTERVENTO DEL MISE
Terremoto all'Aquila: il Ministero dello Sviluppo Economico agevola la ripresa economica delle zone
colpite dal sisma
Nuove agevolazioni per le PMI colpite dal sisma dell'Aquila del 2009. Il Ministero dello Sviluppo
Economico con un comunicato stampa del 9 luglio 2018 ha informato che sono disponibili 10 milioni
di euro per le Micro-PMI che realizzano attività imprenditoriali attraverso la valorizzazione del
patrimonio naturale, storico e culturale che contribuiscano a rafforzare l'attrattività e l'offerta turistica
del territorio del cratere sismico aquilano.
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 70% delle
spese ammissibili, considerando sia le spese per gli investimenti che di gestione relative all'avvio
dell'attività. Il contributo concesso sulle spese di gestione può arrivare fino ad un massimo del 30% del
contributo concesso in conto investimenti.
In generale, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento, finalizzati alla creazione
di nuove imprese o all'ampliamento e/o riqualificazione di imprese esistenti che abbiano per oggetto:
la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico e culturale;
la creazione di micro-sistemi turistici integrati con accoglienza diffusa;
la commercializzazione dell'offerta turistica attraverso progetti e servizi innovativi.
Lo strumento agevolativo finanzia programmi di investimento, sostenuti successivamente alla data di
presentazione della domanda e comunque entro 18 mesi dalla data della determinazione di concessione
delle agevolazioni, compresi tra un minimo di euro 25.000,00 ed un massimo di euro 1.000.000,00.
Come indicato sul sito del MISE, le voci di spesa ammissibili:
12. 12
per gli investimenti:
o a) ristrutturazione di immobili entro il limite massimo del 50% del valore
complessivo degli investimenti previsti, elevato al 70% per i programmi di investimento aventi ad
oggetto lo svolgimento di attività di ricettività turistica;
o b) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;
o c) beni immateriali ad utilità pluriennale.
per la gestione:
o a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri
costi inerenti al processo produttivo;
o b) utenze e canoni di locazione per immobili;
o c) oneri finanziari connessi all'avvio dell'attività agevolata;
o d) prestazioni di servizi;
o e) costo del lavoro, relativo all'incremento di personale connesso all'attività
agevolata;
o f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario,
funzionale alla realizzazione dell'attività agevolata.
CESSIONI DI CARBURANTE: ASSONIME FA IL PUNTO
Fattura elettronica, scheda carburante e tracciabilità dei pagamenti nella nuova Circolare
dell’Associazione delle società per azioni Italiane
Pubblicata in data 7 luglio 2018 la Circolare n°17 di Assonime in cui vengono analizzati gli attuali
obblighi di documentazione e di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante effettuati
dai soggetti IVA.
Come noto, è stato prorogato al 1° gennaio 2019 l’obbligo, precedentemente previsto per il 1° luglio
2018, di emettere fatture elettroniche per le cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati
come carburanti per motori. Resta, tuttavia, invariato l’obbligo di pagamento con mezzi tracciati
previsto dalla Legge di Bilancio 2018. In particolare, i commi 922-923 della L.205/2017 limitano la
deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto di carburante per autotrazione a quelle effettuate
esclusivamente mediante:
carte di credito,
carte di debito
carte prepagate
emesse da operatori finanziari. Nel testo in esame si legge anche che altri metodi di pagamento,
possano essere ritenuti ugualmente idonei purché individuati con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle Entrate.
Con il provvedimento n° 73203 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018, sono stati
individuati altri mezzi di pagamento tracciabili, quali:
gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui,
rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e al DPR 14 marzo 2001, n. 144, e
successive modificazioni e integrazioni;
i mezzi di pagamento elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio
2014, n. 8/2014, punto 5.Tra questi vi sono: addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino
postale, carte di debito, di credito, prepagate e qualsiasi strumento di pagamento elettronico che
consenta anche l’addebito in conto corrente.
Una delle alternative possibili è data dalla sottoscrizione di un contratto di netting con la compagnia
petrolifera. Il contratto di netting è un contratto di somministrazione che si fonda sostanzialmente su
due accordi distinti:
13. 13
quello tra il cliente finale e la compagnia petrolifera e
quello tra quest’ultima e il distributore di carburante.
Lo strumento attraverso il quale tutto si concretizza è dato da una tessera magnetica che non può essere
considerata un mezzo di pagamento bensì un semplice “strumento di raccolta dei dati dei rifornimenti”
che permette alla compagnia petrolifera di emettere, periodicamente, una fattura riepilogativa. Così
facendo, per le aziende ci sarà una sola fattura, a cui seguirà un unico pagamento, a fronte di tutti i
rifornimenti fatti dai propri dipendenti. Viene meno l’obbligo della scheda carburante in considerazione
del fatto che si è davanti ad un contratto di somministrazione di beni (di cui all’articolo 1559 del c.c.) e,
quindi, non si tratta di una cessione di beni assimilabile a quelle che delimitano il campo di
applicabilità della scheda carburante.
Tuttavia, affinché si possa operare correttamente la detrazione dell’Iva è necessario, come ribadito
dall’Agenzia, utilizzare una modalità di pagamento tracciata; nelle motivazioni del provvedimento del
4 aprile 2018 si legge infatti: “le forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore…
troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento
avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate
nei contratti c.d. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la
società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale
utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera
(si vedano, al riguardo, le Circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 e n. 42/E del 9 novembre 2012)”.
BREXIT WHITE PAPER: ECCO IL TESTO
Sul sito della Farnesina è stato pubblicato il testo del White Paper che regola l’uscita dalla Comunità
Europea del Regno Unito
Il documento tanto atteso è stato reso noto il 12 luglio u.s., 104 pagine per illustrare in cinque punti
chiave gli obiettivi del piano.
La premessa illustra lo scopo principale che il documento si propone, rispettare il risultato del
referendum del 2016 e la decisione della maggioranza dei cittadini del Regno Unito di uscire
dall’Europa riprendendo il controllo delle leggi, dei confini e della finanza.
Sulla circolazione dei beni il White Paper prevede il mantenimento di grandi aree di libero
scambio con regole comuni, mentre più dura è la linea per la circolazione delle persone, capitali e
servizi.
Per poter operare all’estero le Banche dovranno aprire una sede nel Paese dove vogliono operare, in
quanto viene prevista la perdita del diritto di accesso automatico al mercato dell’Unione Europea.
Anche la libera circolazione delle persone finirà, anche se verranno create regole che faciliteranno la
mobilità di studenti, lavoratori qualificati, turisti e chi ha un’attività economica.
Nulla dovrebbe cambiare per chi lavora e vive in Inghilterra e neanche per gli inglesi che lavorano
all’estero.
Anche la Corte di Giustizia Europea non avrà più giurisdizione diretta sulla Gran Bretagna, anche se in
caso di controversie la Corte UE avrà l’ultima parola.
Gli accordi definitivi dovrebbero essere siglati entro il prossimo mese di ottobre.
Il Regno Unito vorrebbe restare nei fatti nell’Unione per la circolazione delle merci, mentre vorrebbe
limitare la circolazione delle persone, servizi e capitali.
14. 14
FALSE EMAIL DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: NUOVI TENTATIVI DI TRUFFA
Agenzia delle Entrate-Riscossione informa i contribuenti di mittenti falsi con presunti avvisi di
pagamento
Ancora tentativi di phising a danno dei contribuenti. Con un comunicato stampa, Agenzia delle
Entrate-Riscossione ha informato che sta ricevendo diverse segnalazioni dai contribuenti destinatari di
messaggi di posta elettronica, con mittente “pendenze@equiriscossione.it”, che contengono presunti
avvisi bonari per conto di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Invece, Agenzia delle Entrate-
Riscossione è assolutamente estranea all'invio di questi messaggi, pertanto raccomanda di
non tenere conto delle e-mail ricevute,
eliminarle,
non accedere al dominio del mittente,
non dare seguito alle richieste riportate nel testo delle e-mail ricevute.
Attenzione al fatto che all’interno dei messaggi non sono presenti link o allegati, perciò probabilmente
il mittente si aspetta che il destinatario si colleghi al sito equiriscossione.it.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa ha informato i contribuenti di prestare
attenzione alle mail truffa inviate in nome dell’Agenzia delle Entrate e che, corredate da una falsa
notifica di “rimborsi fiscali”, in realtà recapitano in allegato un virus informatico a danno dei
cittadini.
Negli ultimi giorni, infatti, sono state segnalate delle false mail, apparentemente provenienti
dall’assistenza catastale e ipotecaria dell’Agenzia assistenzaweb@agenziaentrate.it, ma in realtà
inviate da un indirizzo contraffatto e non riconducibile alle Entrate.
Nel testo del messaggio di posta elettronica, che contiene il logo dell’Agenzia, si comunica
il riconoscimento di un rimborso, per il quale è necessario scaricare un modulo allegato all’e-mail. In
realtà, le mail in questione non provengono da un indirizzo direttamente collegato all’Agenzia, ma
nascondono un evidente tentativo di truffa.
Pertanto, le Entrate raccomandano ai cittadini che hanno ricevuto tali mail di eliminare
immediatamente questi messaggi e di non cliccare sui collegamenti presenti in quanto contengono dei
pericolosi virus informatici.
ANCHE LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SI ADEGUA AL REGOLAMENTO
PRIVACY
A decorrere dal 1° luglio 2018 le cause pregiudiziali davanti alla Corte di Giustizia Europea saranno
rese anonime
La Corte di Giustizia Europea, attraverso un Comunicato stampa del 29 giugno 2018, ha comunicato
che a decorrere dal 1° luglio le cause pregiudiziali da essa trattate saranno rese anonime.
Prima di passare ad illustrare il Comunicato stampa, forniamo brevemente una definizione di causa
pregiudiziale.
È tale la questione, che pur potendo costituire oggetto autonomo di una decisione, si inserisce come un
passaggio obbligato nell'iter logico-giuridico che conduce alla decisione della causa principale, e che
perciò, per decidere su quest'ultima, non si può fare a meno di decidere. Nello specifico, la questione
pregiudiziale sorge quando il convenuto eccepisce un fatto o una situazione giuridica diversi ed
indipendenti dal fatto costitutivo affermato dall'attore a fondamento della propria domanda ma
presupposti di esso, in quanto la loro accertata sussistenza esclude che tale fatto possa produrre
conseguenze giuridiche (rif. https://www.brocardi.it/dizionario/3653.html).
La materia della causa pregiudiziale a livello comunitario è disciplinata dall’Art. 267 TFUE, che
recita:
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
15. 15
a) sull’interpretazione dei trattati;
b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle Istituzioni, dagli Organi o dagli Organismi
dell'Unione.
Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un Organo giurisdizionale di uno degli Stati
membri, tale Organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una
decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti ad un Organo
giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di
diritto interno, tale Organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte. Quando una questione del
genere è sollevata in un giudizio pendente davanti ad un Organo giurisdizionale nazionale e riguardante
una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.
La scelta dei Giudici comunitari – volta a rafforzare la protezione dei dati delle persone fisiche -
trova la sua fonte normativa nel nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
(RGPD).
Nel Comunicato vengono richiamate una serie di pronunce emesse dalla stessa Corte in materia di
diritto alla deindicizzazione nei motori di ricerca oltre a quelle relative alla legittimità della
conservazione dei dati personali da parte dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, ecc.,
ed in tale ottica si ritiene che il rafforzamento della protezione dei dati debba esprimersi anche, e
soprattutto, “in un contesto caratterizzato dalla moltiplicazione degli strumenti di ricerca e diffusione”.
Tale decisione ha riguardo alle sole persone fisiche coinvolte nelle cause pregiudiziali e consiste
nella sostituzione dei dati anagrafici con iniziali, in tutti i documenti pubblicati. Ma, poiché il
ricorso acritico alle iniziali delle persone fisiche (nome e cognome) di per sé non garantisce un
completo anonimato, le due iniziali utilizzate non rappresenteranno il nome e cognome della parte
ricorrente, ma saranno diverse dal nome e cognome reali di tale parte. Per facilitare l’individuazione
della causa la Corte aggiungerà alle due iniziali un elemento distintivo, tra parentesi. La scelta di tale
elemento distintivo può ricadere sul nome di una persona giuridica che, pur non essendo parte della
causa, ne è in essa menzionata oppure ne è interessata; oppure, ancora, l’elemento distintivo potrà
riferirsi all’oggetto o alla questione centrale della controversia.
Se invece la causa verte tra persone fisiche e persone giuridiche, il segno distintivo coinciderà con il
nome di una delle persone fisiche.
Qualora la persona giuridica sia una autorità pubblica che si trova in qualità di parte spesso davanti alla
Corte, quest’ultima apporrà un ulteriore elemento distintivo.
Nel caso in cui la causa verta tra persone giuridiche, non si applica quanto sopra esposto ad eccezione
del caso in cui siano le stesse persone giuridiche siano a farne espressa richiesta oppure nei casi in cui
la Corte lo ritenga giustificato da particolari ragioni.
AUTRASPORTATORI 2018: IL MEF PUBBLICA LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Agevolazioni fiscali autotrasportatori: deduzioni forfettarie e recupero del contributo del SSN
Dopo due settimane dalla scadenza del termine del pagamento IRPEF del 2 luglio, è arrivato il
comunicato annuale delle Entrate/MEF per gli autotrasportatori. Come ogni anno, gli importi
riguardano le deduzioni forfettarie giornaliere per gli autotrasportatori di merci per conto terzi
in contabilità semplificata
in ordinaria per opzione (non quelli in ordinaria per obbligo).
Molte le strette alle deduzioni. In particolare, il comunicato stampa del MEF (Ministero Economia e
Finanze) del 16 luglio 2018, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore
oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista
una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del
16. 16
TUIR), per il periodo d’imposta 2017, nella misura di 38,00 euro. La deduzione spetta una sola volta
per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.
all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello
riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
Per quanto riguarda il recupero del contributo al SSN (Servizio Sanitario Nazionale), le imprese di
autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2018 fino ad un massimo di
300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2017 come
contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i
danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a
pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Anche quest’anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo “6793”.
Infine, con specifico riferimento alla compilazione della dichiarazione dei redditi 2018, così come
indicato nelle istruzioni del modello REDDITI, la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati
personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2018 PF e SP,
utilizzando
nel rigo RF55 i codici 43 e 44
nel rigo RG22 i codici 16 e 17.
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED INFISSI: IVA SU TAPPARELLE, ZANZARIERE ED
INFERRIATE
Tapparelle, zanzariere e inferriate: la Circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento IVA
Nel caso di lavori sulle tapparelle, questi scontano l'IVA come parte di beni significativi oppure no? E
le inferriate? A queste domande, ha risposto l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 15/E del 12
luglio 2018. Infatti, la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha fornito una norma di interpretazione
autentica in merito ai beni significativi, legando l'aliquota IVA all’autonomia funzionale delle
componenti staccate rispetto ai beni significativi indicati nel D.M.29 dicembre 1999.
In particolare, nel merito delle tapparelle o analoghi sistemi oscuranti come gli scuri o le veneziane,
il documento di prassi chiarisce che le stesse siano funzionalmente autonome rispetto agli infissi.
Ciò, in quanto, a differenza degli infissi, idonei a consentire l’isolamento ed il completamento degli
immobili, le tapparelle sono installate allo scopo di proteggere gli infissi esterni dagli agenti
atmosferici ed a preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore. Pertanto, il valore/costo delle
tapparelle va ricompreso nel valore della prestazione di servizio soggetta ad IVA con applicazione
dell’aliquota nella misura del 10%.
In altri termini, in relazione all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli
infissi comprendenti le tapparelle, l’IVA al 10% si applica su una base imponibile costituita dal
corrispettivo pattuito per l’intervento di manutenzione, comprensivo del costo delle tapparelle.
Gli infissi sono interamente soggetti ad IVA con aliquota del 10% solo se il loro valore non supera la
metà del valore dell’intera prestazione compreso, come precisato nel documento di prassi, il valore
delle tapparelle, mentre l’eventuale eccedenza di valore degli infissi resta soggetto ad IVA con aliquota
ordinaria.
Le stesse considerazioni valgono anche per gli interventi di manutenzione aventi ad oggetto
l’installazione di zanzariere e di inferriate o grate di sicurezza. In particolare, le zanzariere non
concorrono come gli infissi all’isolamento e al completamento dell’immobile, bensì le stesse sono
installate al fine di proteggere gli ambienti interni contro le zanzare e altri insetti. In considerazione di
detta autonomia funzionale rispetto agli infissi, il valore delle zanzariere non assume rilievo ai fini
della determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA del 10% Il costo/corrispettivo imputabile
alle zanzariere deve essere, quindi, compreso nel corrispettivo pattuito per la prestazione oggetto
dell’intervento di manutenzione.
17. 17
Anche le zanzariere non assumono autonoma rilevanza rispetto agli infissi, qualora siano
strutturalmente integrati negli stessi. In tal caso, ai fini dell’individuazione della quota parte della base
imponibile soggetta ad aliquota nella misura ordinaria e della quota parte soggetta ad aliquota nella
misura del 10% il valore degli infissi è comprensivo del valore delle zanzariere.
Infine, per quanto riguarda le grate di sicurezza installate al fine di prevenire atti illeciti da parte di
terzi, non possono essere considerate alla stregua di parti/componenti separate degli infissi, in quanto
costituiscono esse stesse dei beni diversi ed indipendenti dagli infissi esterni e/o interni dell’abitazione.
Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10% all’intervento di manutenzione avente ad
oggetto l’installazione degli infissi e delle grate di sicurezza, il valore delle grate non assume
autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore degli infissi, bensì nel valore complessivo della
prestazione soggetta all’aliquota del 10%.
SISMA CENTRO ITALIA: PROROGHE E SOSPENSIONI VERSAMENTI IMPOSTE E
CONTRIBUTI
A favore dei soggetti colpiti dal sisma 2016 del Centro Italia, proroga del termine per la riscossione dei
tributi al 16 gennaio 2019 e sospensione del versamento canone Rai fino al 31 dicembre 2020
Proroga al 16 gennaio 2019, invece del 31 maggio 2018, del termine per la riscossione dei tributi a
favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e dagli esercenti attività
agricole residenti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati
dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, senza applicazione di sanzioni ed
interessi, e con possibilità di rateizzazione fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a
decorrere sempre dalla nuova data.
Questa una delle proroghe previste dal Decreto Legge del 29 maggio 2018 n. 55, pubblicato in G.U.
del 29.05.2018 n. 123, emanato per assicurare la continuità delle agevolazioni in favore delle
popolazioni colpite dal sisma, che nella seduta del 19 luglio 2018 ha avuto il via libera della
Camera, che lo ha approvato in via definitiva con 398 a favore, 98 astenuti e nessun voto contrario.
Tra le principali novità della legge di conversione (inserita già dal Senato dopo la sua approvazione del
29.06.2018) è la proroga al 31 dicembre 2018 dello stato di emergenza, con uno stanziamento di 300
milioni di euro. La proroga potrà essere estesa con deliberazione del Consiglio dei Ministri per
ulteriori 12 mesi.
Altra novità, il nuovo articolo 1-quinquies (Linee guida per gli adempimenti connessi alla
ricostruzione), con il quale si prevede che, al fine di assicurare la corretta ed omogenea attuazione
della normativa relativa agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con particolare
riferimento alla decretazione d’urgenza ed alle ordinanze del Commissario straordinario e del Capo del
Dipartimento della protezione civile, nonché di fornire indicazioni utili per l’interpretazione ed il
coordinamento della medesima normativa, il Commissario straordinario del Governo, ai fini della
ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, provvede, sentiti il Capo del Dipartimento della protezione
civile, i soggetti attuatori di cui all’articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ed il Ministero
dell’Economia e delle Finanze per gli aspetti finanziari, alla predisposizione ed alla successiva
pubblicazione, nel proprio sito internet istituzionale, di linee guida contenenti l’indicazione delle
procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.
Le linee guida verranno aggiornate periodicamente, con frequenza almeno trimestrale, in rapporto allo
stato di aggiornamento dei provvedimenti adottati.
Vediamo in particolare le altre proroghe e sospensioni previste dal Decreto:
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - scadenza prorogata anche per i
contributi previdenziali ed assistenziali (e dei premi di assicurazione) sospesi che, infatti, saranno
18. 18
dovuti, senza sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 60 rate
mensili di pari importo (anziché 24), a decorrere dal 31 gennaio 2019.
CARTELLE DI PAGAMENTO - viene stabilito che i termini per la notifica delle cartelle
di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento dell’Agenzia
delle Entrate e dagli avvisi di addebito dell’Inps riprendono a decorrere dal 1° gennaio
2019 (anziché dal 1° giugno 2018).
ATTIVITA' ESECUTIVE - sempre dal 1° gennaio 2019 riprendono anche le attività
esecutive da parte degli agenti della riscossione e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e
decadenza relativi all’attività degli enti creditori, compresi quelli degli enti locali.
CANONE RAI - sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020, la
ripresa del versamento può avvenire anche, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante
rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio
2021.
L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata, comporta
l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni ed interessi e la
cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. Viene demandato all'Agenzia delle Entrate il
compito di emanare un provvedimento, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, per definire le modalità di rimborso delle somme eventualmente già versate a
titolo di canone di abbonamento RAI nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in
vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non
sono dovuti interessi.
UTENZE DOMESTICHE - prorogata al 1° gennaio 2019 la sospensione dei pagamenti delle
fatture relative alle utenze domestiche per coloro che hanno dichiarato l’inagibilità del fabbricato,
della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda.
SPORT BONUS: AL VIA LE DOMANDE PER USUFRUIRE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Le imprese che erogano somme destinate a finanziare la ristrutturazione degli impianti sportivi
pubblici, anche se dati in concessione, ed intendono sfruttare lo sconto fiscale loro concesso dall’ultima
Legge di Bilancio, possono presentare l’istanza in relazione alla “prima finestra”. L’annuncio è sul sito
della presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport.
La richiesta va inviata a ufficiosport@pec.governo.it tramite posta elettronica certificata, utilizzando
l’apposito modulo, reperibile sul sito dell’Ufficio per lo Sport, nel quale devono indicare l’importo ed il
beneficiario dell’erogazione liberale.
SPORT E PERIFERIE: CRITERI E MODALITA’ DI GESTIONE DEL FONDO
Sono stati individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse del fondo sport e periferie previsto
dalla Legge 205/2017. L’annuncio è sul sito della presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo
Sport.
Al fine di selezionare le richieste di intervento da finanziare, entro il 30 settembre di ogni anno
l’Ufficio per lo Sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale un bando denominato “Bando
Sport e Periferie”.
Le richieste vanno presentate a mezzo posta elettronica certificata entro 30 giorni dalla pubblicazione
del bando. Nei successivi 45 giorni la Commissione giudicatrice pubblicherà la graduatoria sul sito
internet istituzionale dell’Ufficio dello Sport (D.P.C.M. 4 maggio 2018).
19. 19
DECRETO MILLEPROROGHE: APPROVATO IL DECRETO LEGGE
Approvato nel Consiglio dei Ministri n.11 del 24 luglio 2018, il decreto contenente le proroghe: ecco
le novità
Dagli enti territoriali al bonus cultura, dallo sport alle banche, sono molti i settori coinvolti dalle
proroghe contenute nel D.L. approvato il 24 luglio 2018. In particolare, il Consiglio dei Ministri n.11
del 24 luglio 2018, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato il decreto legge Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative. Sperando che tale D.L. abbia un iter più veloce rispetto
al Decreto Dignità, che ha impiegato più di 11 giorni per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
come indicato nel comunicato stampa del Governo, le principali disposizioni contenute nel D.L. sono le
seguenti:
Enti territoriali
Si confermano per tutto il 2018 le disposizioni concernenti le modalità
di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province
e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, nonché i
trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal
Ministero dell’interno. Inoltre, si proroga al 31 ottobre 2018 il
mandato dei Presidenti di provincia e dei Consigli provinciali in
scadenza entro quella data e si anticipa, allo stesso giorno, il mandato
dei Presidenti e dei Consigli provinciali in scadenza entro il 31
dicembre 2018. In tal modo, si potranno tenere il 31 ottobre 2018 tutte
le elezioni provinciali previste entro la fine dell’anno, semplificando le
procedure e contenendone i costi (election day provinciale).
Giustizia
Al fine di completare le complesse misure organizzative in atto per
l’attuazione delle nuove norme in materia di intercettazioni, introdotte
dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, anche relativamente
all’individuazione e all’adeguamento dei locali idonei per le cosiddette
“sale di ascolto”, alla predisposizione di apparati elettronici e digitali e
all’adeguamento delle attività e delle misure organizzative degli uffici,
il termine di applicazione di dette disposizioni viene prorogato al 31
marzo 2019. Inoltre, in relazione alle nuove norme contenute nella
legge 23 giugno 2017, n. 103, che estendono il regime della
multivideoconferenza anche ai processi con detenuti non in regime di
“41 bis”, constatata la necessità di una revisione organizzativa e
informatica di tutta la precedente architettura giudiziaria, con
l’aumento dei livelli di sicurezza informatica, e di incrementare il
numero di aule negli uffici giudiziari e di “salette” negli istituti di
pena, si prevede il differimento dell’efficacia delle stesse norme
fino al 15 febbraio 2019.Infine, si prevede la proroga al 31 dicembre
2021 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della
sezione distaccata di Ischia nel circondario del tribunale di Napoli.
Infrastrutture
Si prevede la proroga al 31 dicembre 2019 del termine entro cui il
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
deve individuare le modalità di impiego delle economie derivanti dai
finanziamenti dei programmi di edilizia scolastica.
Istruzione/
Università
Per consentire il regolare avvio dell’anno scolastico 2018/2019 nel
sistema della formazione italiana nel mondo, assicurando la copertura
di almeno 183 posti, compresi 40 nelle scuole statali all’estero e 28
posti nelle scuole europee, in attesa della definizione delle nuove
20. 20
procedure introdotte dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, si
proroga, per quest’anno, la possibilità di ricorrere alle graduatorie
vigenti nell’anno scolastico 2017/2018.
Cultura
Al fine di tenere conto di un parere del Consiglio di Stato, si assicura
la necessaria copertura legislativa all’estensione per il 2018 del
cosiddetto “bonus cultura” per i diciottenni, prevista dalla legge di
bilancio per il 2018
Salute
Si consente, anche per l’anno 2018, l’utilizzo delle risorse finanziarie,
a valere sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale,
accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose,
secondo la proposta di riparto delle risorse finanziarie per l’anno 2018
della Conferenza delle regioni e province autonome. Inoltre, allo scopo
di salvaguardare la partecipazione di investimenti stranieri alla
realizzazione di strutture sanitarie per la regione Sardegna, si prevede
un’estensione al periodo 2018-2020 delle deroghe in materia di
riduzione della spesa per prestazioni sanitarie.
Eventi sismici
Si amplia il termine per la presentazione, da parte dei soggetti
destinatari dei procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, dei dati
relativi all’ammontare dei danni subìti per effetto degli eventi sismici
verificatisi nella regione Abruzzo. Inoltre, si estende al 2019 la
percentuale, già prevista per l’anno 2018, di partecipazione alla
riduzione del Fondo di solidarietà comunale per i Comuni rientranti
nell’area cratere del sisma dell’Emilia Romagna del 2012 e di quello
de L’Aquila del 2009.
Sport
Al fine di consentire la compiuta realizzazione e consegna delle opere
per l’Universiade di Napoli del 2019, si proroga il termine ultimo di
realizzazione delle stesse al 30 maggio 2019. Inoltre, si individua ex
lege nel Direttore dell’Agenzia regionale Universiade 2019 il
Commissario straordinario per la realizzazione dell’evento.
Banche popolari e
gruppi bancari
cooperativi
Le disposizioni prorogano dagli attuali 90 giorni a 180 giorni il
termine per l’adesione delle banche di credito cooperativo (Bcc) al
contratto di coesione che dà vita al gruppo bancario cooperativo. Il
termine decorre dal provvedimento di accertamento della Banca
d’Italia in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge
per la stipula del contratto di coesione. Inoltre, si proroga al 31
dicembre 2018 la scadenza per l’adeguamento delle banche popolari a
quanto stabilito dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia.
INVERSIONE CONTABILE PER LA ASD CON COMMITTENTE IN GERMANIA
Una ASD esegue, per conto di un’agenzia tedesca, corsi di kite surf.
Che tipo di fattura deve emettere la ASD all’agenzia tedesca?
La ASD emette fattura all’agenzia tedesca con questa dicitura: “Operazione non soggetta ad Iva ai
sensi dell’art. 7-ter, comma 1, lettera a, del DPR 633/72; inversione contabile, ai sensi dell’art. 21,
comma 6-bis, lettera a, del DPR 633/72”.
Trattandosi, infatti, di una prestazione di servizi B2B – ovvero di prestazione resa ad un soggetto
passivo Iva in altro Stato UE, iscritto al Sistema elettronico di scambio di dati sull’Iva (Vies) – si
prevede la tassazione del servizio nello Stato del committente. Per questo motivo, l’operatore italiano
21. 21
dovrà emettere fattura senza l’applicazione dell’Iva con riferimento normativo all’art. 7-ter del DPR
633/72 e con la dicitura “inversione contabile” (conosciuta anche come “reverse charge”).
CREDITO DI IMPOSTA SU INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2018: ECCO LE REGOLE
Ecco le istruzioni su come fare la domanda per accedere al Bonus pubblicità (sotto forma di credito
d'imposta del 75% o 90%); pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018 il Decreto attuativo del Bonus pubblicità
2018 (DPCM del 16.05.2018 n. 90) contenente le regole e beneficiari del credito d'imposta,
sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali, inizialmente previsto dal Dl n. 50/2017 e, poi, modificato dal collegato fiscale
(legge 172/2017).
Come previsto dal DPCM del 16.05.2018 n. 90, possono beneficiare del credito d'imposta:
i soggetti titolari di reddito d'impresa
i titolari di lavoro autonomo
gli enti non commerciali
che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore complessivo superi di almeno
l’1% gli investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Come
specificato nel testo, per “stessi mezzi di informazione” si intendono non le singole testate
giornalistiche o radiotelevisive, ma il tipo di canale informativo stampa/ emittenti radio-televisive.
Una cosa a cui prestare attenzione è il fatto che nel caso di investimenti pubblicitari su entrambi i
mezzi di informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario per il quale si chiede il
credito d’imposta è verificato e calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, in ragione
dei rispettivi incrementi percentuali.
In generale, il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, è pari al
75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese,
PMI e start-up innovative. Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel
caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle
risorse stanziate.
Per quanto riguarda gli investimenti agevolabili, sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti
in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti
televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore
superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di
informazione nell’anno precedente (investimenti incrementali).
Inoltre, in sede di prima attuazione, sono altresì agevolabili gli investimenti pubblicitari incrementali
sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017,
purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli
stessi mezzi di informazione nel 2016
Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della
programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi
di qualunque tipologia, nonché quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di
inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di
denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto:
delle spese accessorie,
dei costi di intermediazione
di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale
o connesso.
22. 22
Modalità di accesso all'agevolazione
Per accedere al credito d’imposta, gli interessati, nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo di ciascun
anno, devono presentare un’apposita comunicazione telematica (con le modalità che saranno
definite dal dipartimento per l’Informazione e l’Editoria).
Per l’anno in corso, la comunicazione telematica deve essere presentata a partire dal sessantesimo
giorno ed entro il novantesimo giorno successivo al 24 luglio 2018 (data di pubblicazione del
presente decreto, e quindi dal 22 settembre al 22 ottobre 2018), mentre per gli investimenti
incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 la comunicazione va effettuata in modo
separato.
La comunicazione dovrà contenere:
i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);
il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso
dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi
andranno esposti distintamente per le due tipologie di media;
il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; ;
l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in
valore assoluto;
l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il possesso del requisito consistente
nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della
fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.
RISTRUTTURAZIONI: ECCO COME INDIVIDUARE IL VALORE DEI BENI
SIGNIFICATIVI
Valore dei beni significativi 2018: Circolare dell'Agenzia delle Entrate per la corretta determinazione
dell'importo
Come si determina il valore dei beni significativi nelle ristrutturazioni edilizie? A rispondere a questa
domanda ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la recente Circolare 15/E/2018. Infatti, l’articolo 7,
comma 1, lettera b), della Legge 488/99 e il DM 29.12.1999 non contengono alcuna previsione in
merito alla determinazione del valore da imputare ai beni significativi. Una prima interpretazione è
stata fornita con la Circolare 71/E/2000, ma la norma di interpretazione autentica è stata introdotta solo
dall’articolo 1, comma 19 della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), in base al quale il valore dei
beni significativi “deve tener conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni
stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi
e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi”.
Pertanto, se il bene significativo fornito nell’ambito dell’intervento agevolato è prodotto dal
prestatore stesso ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA applicabile, il valore del bene è
costituito dal relativo costo di produzione, comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione
del medesimo bene, il costo di produzione non può, in particolare, essere inferiore al costo delle
materie prime utilizzate ed al costo della manodopera impiegata.
Per quanto riguarda il costo di produzione assumono rilevanza
i costi direttamente imputabili al prodotto,
i costi indiretti (c.d. costi generali di produzione) sostenuti nel corso della produzione dei beni
(come l’ammortamento di beni materiali e immateriali che contribuiscono alla produzione, le
manutenzioni e le riparazioni, ecc.), ad esclusione dei costi generali ed amministrativi e dei costi di
distribuzione dei prodotti.
23. 23
Attenzione: si precisa che nel caso in cui il fornitore dei beni significativi sia un’impresa individuale, il
valore della manodopera impiegata può essere determinato tenendo conto della remunerazione del
titolare dell’impresa.
CENTOMILA EURO PER LO SPORT BOLOGNESE
Entro il 7 settembre 2018 gli interessati potranno inoltrare la domanda di partecipazione al bando al
Comune di Bologna – Area Economia e Lavoro, presentando i propri progetti, che dovranno contenere
proposte concrete per l'ambito sportivo e/o motorio.
Il Comune di Bologna ha emanato un bando da 100 mila euro per la concessione di contributi
economici per la realizzazione di attività ludico-motorie e sportive.
Lo scopo è quello di promuovere e sostenere progetti di attività sportive in un'ottica di
valorizzazione dei percorsi partecipativi promossi dal Comune di Bologna ed in corso di realizzazione
nell’ambito dei Laboratori di Quartiere e dei Piani di Zona. I progetti di attività sportive che verranno
ammessi al finanziamento per l’anno 2018 dovranno prevedere azioni di alto livello qualitativo che
abbiano anche la finalità di contrastare forme di marginalità, di dispersione scolastica e povertà
educative, nonché contenere un'attività che si ricolleghi e diffonda la conoscenza della partecipazione
della Città di Bologna come sede ospitante dei Campionati Europei di Calcio Under 21 del 2019.
Soggetti ammessi e tempistiche
La domanda di partecipazione al bando può essere presentata da:
società e associazioni sportive dilettantistiche, polisportive e associazioni senza scopo di
lucro, che prevedano tra le finalità del proprio statuto la promozione dell'attività sportiva, aventi sede
legale nel Comune di Bologna;
enti di promozione sportiva con sede legale nel Comune di Bologna;
federazioni sportive, Coni, CIP e altri enti sportivi nazionali per attività che si svolgano
prevalentemente nel territorio del Comune di Bologna.
L'invio delle domande potrà essere effettuato entro il 7 settembre 2018, esse dovranno pervenire al
Comune di Bologna - Area Economia e Lavoro - U.I. Attività Produttive e Commercio tramite
l'indirizzo di posta elettronica suap@pec.comune.bologna.it.
I contributi verranno assegnati in seguito alla valutazione dei vari progetti per mano di un'apposita
commissione valutatrice, la quale predisporrà una graduatoria basata sui punteggi raccolti grazie
precisi criteri (illustrati per esteso nel testo del bando, consultabile insieme agli altri documenti su
promozionesport@comune.bologna.it).
L'ammontare totale dei contributi, come già accennato, è pari a 100 mila euro. Il contributo stanziato
non potrà essere superiore all'80% del disavanzo previsto nel piano finanziario del progetto, risultante
dalla differenza tra le spese e le entrate previste (escluso il contributo richiesto). Il contributo massimo
stanziabile dal Comune di Bologna è di 10 mila euro per ogni progetto.
LA PREVENZIONE DEGLI ANNEGAMENTI NELLE PISCINE PUBBLICHE
L'ISO ha pubblicato una serie di linee guida riguardanti i dispositivi tecnologici anti annegamento nei
quali si evince che il personale incaricato di vigilare sulla sicurezza in piscina non deve mai fare
affidamento esclusivamente su questi dispositivi: è sempre necessario l’intervento umano per
soccorrere chi si trova in difficoltà.
I dati epidemiologici attualmente disponibili dimostrano che, nonostante la presenza di personale
deputato al salvataggio dei bagnanti, l’annegamento è ancora un problema concreto per le piscine
pubbliche.
Studi dimostrano che i rischi esistono sempre e che per numerosi motivi (fisiologici, cognitivi,
architettonici, organizzativi ecc.) i bagnini possono trovarsi in difficoltà quando osservano i nuotatori.
24. 24
Informare i bagnanti può contribuire a garantire la loro sicurezza, così come agire preventivamente
per evitare che si verifichi un incidente.
Al di là del fattore umano, tuttavia, il mercato offre un’altra possibilità: sistemi computerizzati
programmati per individuare potenziali incidenti in acqua. Ad ammonire circa l’utilizzo di tali sistemi,
tuttavia, è l’International Organization for Standardization che ha pubblicato una serie di linee
guida, requisiti di sicurezza e metodi di controllo per utilizzare al meglio questi dispositivi.
Tuttavia, installare simili dispositivi non può essere un pretesto per ridurre il fattore umano nelle
piscine. Questi dispositivi, del resto, non sono in grado di prevedere tutti i potenziali incidenti che
possono verificarsi in acqua. Sebbene l’attuale stato dell’arte non consenta un’efficacia del 100%, per
diversi anni queste tecnologie hanno dimostrato il loro valore in tutto il mondo, aiutando
regolarmente i bagnini ad identificare potenziali incidenti.
Tra le buone pratiche da seguire quando si ha a che fare con detti dispositivi, spiega l’ISO, bisogna
tenere presente che, mentre è possibile adattarli ad una piscina già esistente, considerarli in fase di
progettazione è la strada migliore. Al fine di migliorare realmente i livelli di prevenzione, inoltre, i
sistemi computerizzati sono progettati per monitorare continuamente l’invaso, rilevare in maniera
matematica le masse solide, senza traiettoria, che giacciono sul fondo della piscina, innescare
elettronicamente un allarme in caso di riscontro positivo, limitare i falsi allarmi differenziando
automaticamente le masse solide dal gioco di luci e ombre proiettato sul fondo e distinguendo, senza la
necessità di alcun intervento umano, le masse solide immobili sopra e sotto la superficie dell’acqua.
Il personale incaricato di vigilare sulla sicurezza in piscina non deve, però, mai fare affidamento
esclusivamente su questi dispositivi, poiché hanno dei limiti e, come tutte le macchine o i software,
possono essere compromessi. Il loro scopo è assistere il bagnino nel rilevare gli incidenti da
annegamento e reagire il più velocemente possibile, risparmiando secondi preziosi.
VALIDO L’AVVISO RECAPITATO AL PARENTE
Ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., la validità della notificazione non postula necessariamente un
rapporto di convivenza con il destinatario dell’atto (intesa, in senso stretto, come appartenenza allo
stesso nucleo familiare), poiché l’espressione usata dalla norma comprende non soltanto ogni persona
in rapporto di stabile convivenza con il destinatario – ma anche i soggetti a lui legati da vincoli di
parentela comportanti diritti e doveri reciproci e, con questi, la presunzione che l’atto sarà da essi
subito consegnato al destinatario. Ne consegue che, nel caso in cui la persona di famiglia, reperita
dall’ufficiale giudiziario nella casa d’abitazione del destinatario, accetti di ricevere l’atto senza riserve,
la validità della notificazione può essere esclusa soltanto se il destinatario, il quale neghi di avere
ricevuto l’atto, dia la dimostrazione che la presenza in casa del familiare era del tutto occasionale e
momentanea, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione dell’atto da lui
ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica (cfr. sentenze n. 25984/2017 e n. 939/1988).
Cassazione ordinanza n. 18716 – 31 maggio 2018 -13 luglio 2018.
LE CARATTERISTICHE PER L’ACCESSORIETA’ DI UNA PRESTAZIONE
Si configura una prestazione unica nel caso in cui uno o più elementi confluiscano nella prestazione
principale, mentre una prestazione deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale
quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori
condizioni del servizio principale offerto dal prestatore, di guisa che anche la fatturazione di un unico
prezzo non potrebbe escludere l’autonomia delle prestazioni. Le commissioni di delega, in quanto
percepite per lo svolgimento di attività essenziali, necessarie ed indispensabili per la corretta
esecuzione del rapporto assicurativo, sono esenti Iva. Spetta al giudice della controversia accertare alla
luce di questi elementi di interpretazione, se l’operazione controversa debba essere considerata ai fini
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Iva, come un’unica prestazione, ovvero come costituita da prestazioni indipendenti, vale a dire una
prestazione assicurativa esente da imposta ed una prestazione imponibile che integra un diverso
servizio sotto il profilo economico, o se una delle dette due prestazioni sia la prestazione principale
della quale l’altra è accessoria, di modo che a questa si applica la stessa disciplina tributaria della
prestazione principale (cfr. sentenze n. 2885/2017, n. 5885/2017 e n. 22429/2016). Cassazione –
ordinanza n. 18427 – 18 maggio 2018 – 12 luglio 2018.
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