Le slide dell'evento formativo organizzato dal Movimento Forense Padova e dal Dipartimento Nazionale Previdenza Forense del Movimento Forense in tema di Rapporto CENSIS e nuova normativa sull'Equo Compenso per i professionisti.
Avvocatura Anno 2023 - Il Rapporto Censis e l'Equo Compenso
1. Evento accreditato con 3 crediti formativi in materia obbligatoria
dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova
AVVOCATURA ANNO 2023
Il Rapporto CENSIS
e l'equo compenso:
primi passi avanti
CON IL PATROCINIO DI
19 MAGGIO 2023
ORE 15:00 – 18:00
Sala Conferenze "Giacomo Levi Civita"
dell'Ordine degli Avvocati di Padova
Palazzo di Giustizia di Padova - Via N. Tommaseo n. 55
2. Evento accreditato con 3 crediti formativi in materia obbligatoria
dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova
PARTE 1
Il Rapporto CENSIS 2023
e i numeri dell’Avvocatura:
punto di partenza per una nuova legislazione
professionale e previdenziale.
CON IL PATROCINIO DI
Avv. Edoardo Ferraro
Delegato Cassa Forense del Foro di Padova
3. IL RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA 2023:
I NUMERI E LO STATO DELL'ARTE
Il Rapporto sull’Avvocatura 2023, predisposto in collaborazione con
il CENSIS, mira ancora una volta a fornire un quadro sullo stato
dell’Avvocatura italiana, evidenziando, in particolare, i vari profili di
analisi dei dati, suddivisi per redditi, territorio, materie trattate,
genere, età e prospettive.
Il Rapporto fornisce una valutazione complessiva, con puntuali
riflessioni sia sulle endemiche criticità, sia sui discreti, ma pur
sempre positivi, segnali di ripresa. Il primo dato che restituisce un
cauto fattore di fiducia è relativo al reddito, in crescita per l’anno
2021, dopo le note criticità derivate dal lungo periodo pandemico.
Avv.
Edoardo
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4. IL RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA 2023:
I NUMERI E LO STATO DELL'ARTE
Il reddito complessivo ai fini Irpef ed il reddito annuo medio degli
avvocati hanno, infatti, evidenziato una crescita, rispettivamente,
del 10,7% e del 12,2%. In particolare c'è stato un aumento
reddituale che ha interessato maggiormente i colleghi più giovani: i
40-44enni hanno, infatti, visto crescere il proprio reddito medio del
16,1% e i 30-34enni del 15,9%.
I redditi delle donne hanno registrato un tasso di crescita
maggiore rispetto a quello dei colleghi uomini: 13,2% contro
l’11,5%, anche se il divario di genere continua a persistere,
registrando significative differenze reddituali.
Avv.
Edoardo
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5. IL RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA 2023:
I NUMERI E LO STATO DELL'ARTE
Altro tema di significativo rilievo riguarda l’abbandono della
professione.
Da analizzare in relazione al dato che registra 8.257 nuove iscrizioni
a fronte delle 8.698 cancellazioni, determinando un saldo negativo
di 441 avvocati.
Tale fenomeno va però correttamente interpretato tenendo conto
delle nuove e diverse opportunità professionali, principalmente
nell’ambito del pubblico impiego, circostanza che ha indotto molti
avvocati a cogliere altre possibilità lavorative.
La maggior parte delle cancellazioni riguardano le colleghe donne.
Avv.
Edoardo
Ferraro
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6. IL RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA 2023:
I NUMERI E LO STATO DELL'ARTE
Non si può sottacere la disomogeneità delle diverse componenti
dell’Avvocatura, se si considera che nell’anno 2021 solo 16.800
avvocati hanno dichiarato un reddito superiore a 100.000 euro (in
lieve crescita rispetto all’anno 2020).
Al contrario, oltre 100.000 avvocati si collocano al di sotto dei
20.000 euro (e si innesta qui il problema della monocommittenza).
Anche in base a tali dati, al fine di mettere in sicurezza il futuro
previdenziale dell’Avvocatura, è intervenuta la recente riforma
previdenziale, deliberata dal Comitato dei Delegati in data
28.10.2022, attualmente al vaglio dei Ministeri Vigilanti.
Avv.
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7. IL RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA 2023:
QUANTI SONO GLI AVVOCATI?
Negli ultimi 40 anni, il numero dei professionisti legali in Italia ha
conosciuto un incremento tendenziale arrivando, nel 2022, a
registrare una media di 4,1 avvocati per 1.000 abitanti.
Agli inizi degli anni Novanta, questo rapporto sulla popolazione
italiana non raggiungeva il numero di un avvocato per 1.000
abitanti.
Secondo gli ultimi dati elaborati da Cassa Forense, il numero degli
avvocati iscritti nel 2022 è di 240.019. Dall’anno precedente,
tuttavia, il tasso annuo di crescita degli avvocati iscritti alla Cassa ha
registrato una variazione negativa di -0,7%.
Avv.
Edoardo
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8. IL RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA 2023:
UNA MEDIA DI 4,1 AVVOCATI PER 1000 ABITANTI
Avv.
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9. IL RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA 2023:
ATTIVI E PENSIONATI, UOMINI E DONNE
La maggior parte degli iscritti è rappresentata da avvocati attivi
(225.513) mentre solo una parte più residuale è data dai
pensionati contribuenti (14.506).
La distribuzione per genere vede una leggera prevalenza maschile
su quella femminile: in valore assoluto, gli iscritti alla Cassa Forense
nell’ultimo anno sono 126 mila uomini e 113 mila donne.
Per classe di età, la maggior parte della componente femminile si
ritrova tra le fasce più giovani (il 57,9% degli avvocati under 34 è
donna così come il 55,6% di chi ha un’età compresa tra i 35 e i 44
anni) mentre ben oltre la metà di chi è over 54 è uomo (63,6%).
Avv.
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10. IL RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA 2023:
UOMINI E DONNE E FASCE D'ETÀ
Avv.
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11. IL RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA 2023:
ETÀ, ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI
Negli ultimi due decenni, si assiste ad un “invecchiamento”
generalizzato della professione che coinvolge tutti gli avvocati
iscritti alla Cassa Forense a prescindere dal genere: l’età media di
un avvocato in Italia passa da 42,3 nel 2002 a 47,7 nel 2022.
Il saldo negativo tra iscrizioni e cancellazioni alla Cassa nel 2022,
inoltre, sembra rafforzare la deriva di invecchiamento progressivo.
A fronte di 8.257 nuove iscrizioni, vi sono state 8.698 cancellazioni
determinando un saldo negativo di 441 avvocati. Nel dettaglio,
però, sono soprattutto le donne a cancellarsi dalla professione,
5.873 in meno nell’ultimo anno.
Avv.
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12. IL RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA 2023:
ETÀ, ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI
Avv.
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13. IL RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA 2023:
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
Più di un avvocato su tre di quelli iscritti alla Cassa Forense si
colloca nell’Italia meridionale e nelle Isole (43,4%) e,
principalmente, in Calabria e in Campania dove il numero di
avvocati è rispettivamente di 6,8 e 6,2.
Segue un terzo degli avvocati che esercita la professione nel Nord
Italia (34,1%) dove la Liguria e la Lombardia registrano il tasso più
alto di avvocati per 1.000 abitanti (rispettivamente, 3,9 e 3,6).
Il restante 22,5% degli avvocati iscritti è distribuito nel Centro
Italia, con il Lazio capofila (14% sul totale degli avvocati in Italia e
5,9 avvocati per 1.000 abitanti).
Avv.
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14. IL RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA 2023:
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
Avv.
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15. IL RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA 2023:
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
Avv.
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16. IL RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA 2023:
FIGURE PROFESSIONALI
Un primo aspetto utile a delineare la dimensione dell’Avvocatura in
Italia è dato dalla grandezza dello studio legale e dal contributo
che proviene dal personale che vi è impegnato.
Dalla rilevazione Censis del 2023 emerge che il 67,8% delle
persone che lavorano stabilmente nello studio è rappresentato
dai titolari e dai collaboratori.
La tipologia di personale, però, si differenzia se viene analizzata con
riferimento al genere: il 20,9% degli uomini è un avvocato titolare
(a fronte del 13,9% delle donne). Le posizioni di maggiore
“prestigio” all’interno dello studio legale sono maschili.
Avv.
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17. IL RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA 2023:
FIGURE PROFESSIONALI
Avv.
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18. IL RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA 2023:
RISPETTO ALL'ANNO SCORSO C'È MAGGIOR OTTIMISMO
La comparazione tra le due indagini (quella del 2022 con i dati
riferiti al 2021 e quella attuale con i dati riferiti al 2022) rileva una,
seppur minima, valutazione più ottimistica della professione.
La quota di chi ritiene molto critico il lavoro forense a causa di un
generale senso di incertezza diminuisce di quasi 3 punti
percentuali, dal 28,4% al 25,5% fra il 2021 e il 2022.
Parallelamente, sebbene vi sia ancora un terzo degli avvocati che
reputa comunque difficile la propria condizione lavorativa anche se
con possibilità di soluzione (30,6% nel 2022), si rileva comunque un
decremento dall’ultimo anno (-2,3 punti percentuali).
Avv.
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19. IL RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA 2023:
RISPETTO ALL'ANNO SCORSO C'È MAGGIOR OTTIMISMO
Avv.
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20. IL RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA 2023:
IL PEGGIORAMENTO DELLA PROFESSIONE
Il peggioramento della propria condizione professionale è previsto
soprattutto dagli avvocati singoli (33,1% a fronte del valore medio
pari al 28,6%).
La quota di avvocati che afferma di aver preso in considerazione
l’idea di abbandonare la professione nell’ultimo anno raggiunge il
34% (era il 32,8% un anno fa).
Alla base di questa affermazione vi è soprattutto la consapevolezza
di un’attività che comporta costi eccessivi e alla quale non
corrisponde il giusto ritorno economico (62,3%) cui segue, con
molto scarto, una importante riduzione della clientela (11,8%).
Avv.
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21. IL RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA 2023:
IL PEGGIORAMENTO DELLA PROFESSIONE
Avv.
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22. IL RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA 2023:
LE CARATTERISTICHE IMPORTANTI (SECONDO GLI AVVOCATI)
Per più di un avvocato su tre, gli elementi che vengono ritenuti più
importanti per l’assistito sono la tempestività e la capacità di
risolvere le questioni in tempi certi (35,8%) e il contenimento dei
costi del servizio (33,8%).
Fanno seguito la reputazione dell’avvocato (31,9%), la condivisione
e la chiarezza delle informazioni con il cliente in tutte le fasi del
procedimento (31,5%) e la padronanza della materia trattata
(29,7%). Meno fondamentali sono l’approccio problem solving
(14,5%) e, più di tutti, la completezza dei preventivi, che viene
segnalata da meno del 10% degli avvocati.
Avv.
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23. IL RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA 2023:
LE CARATTERISTICHE IMPORTANTI (SECONDO GLI AVVOCATI)
Avv.
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24. IL RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA 2023:
PERCHÉ I CLIENTI CI APPREZZANO? (SECONDO GLI AVVOCATI)
Gli avvocati intervistati si ritengono apprezzati dalla propria
clientela per tratti sia professionali sia più propriamente
caratteriali.
Il 56,1% afferma di veder riconosciuta e stimata la propria
competenza, il 51,2% indica l’affidabilità e il 48,6% l’onestà.
All’opposto, qualità come il coraggio e l’essere esigenti non
trovano l’accordo degli avvocati e vengono indicate da una
percentuale inferiore al 2% del campione.
Avv.
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25. IL RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA 2023:
PERCHÉ I CLIENTI CI APPREZZANO? (SECONDO GLI AVVOCATI)
Avv.
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26. I REDDITI DELL'AVVOCATURA:
UN AUMENTO MAGGIORE RISPETTO AL PIL NAZIONALE
Laddove il PIL italiano è cresciuto del 7% nel 2021 rispetto al 2020,
il reddito complessivo ai fini Irpef e il reddito annuo medio degli
avvocati hanno registrato una crescita a due cifre: rispettivamente
+10,7% e +12,2%.
Il volume d’affari complessivo si è attestato sopra i 14 miliardi di
euro con una crescita sull’anno del 9,7%, mentre il dato medio
segna un incremento dell’11,1%.
Rispetto ai 42.386 euro del reddito medio annuo riferito al totale
degli iscritti alla Cassa, si rilevano i 41.464 euro degli iscritti attivi e
i 56.390 euro guadagnati dai pensionati contribuenti.
Avv.
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27. I REDDITI DELL'AVVOCATURA:
UN AUMENTO MAGGIORE RISPETTO AL PIL NAZIONALE
Avv.
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28. I REDDITI DELL'AVVOCATURA:
I REDDITI IN RELAZIONE ALL'ETÀ
Se si osservano i dati del reddito in base all’età degli avvocati, si
ravvisa un recupero più marcato fra le classi più giovani, o
comunque fino ai 44 anni. In particolare, la classe dei 40-44enni ha
visto crescere il proprio reddito medio del 16,1% e, a seguire, la
classe dei 30-34enni segna un balzo del 15,9%.
Resta comunque elevata la distanza in termini assoluti fra i redditi
degli avvocati più giovani, il reddito medio e il reddito conseguito
dagli avvocati più anziani: fatto 100 il reddito medio annuo di tutti
gli avvocati iscritti, quello dei 30-34enni è pari a 44, mentre quello
dei 60-64enni è 48 punti percentuali sopra il livello medio.
Avv.
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29. I REDDITI DELL'AVVOCATURA:
I REDDITI IN RELAZIONE ALL'ETÀ
Avv.
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30. I REDDITI DELL'AVVOCATURA:
I REDDITI IN RELAZIONE ALL'ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE
La sostanza della lettura sul reddito non cambia se alla classe d’età
degli avvocati si sostituiscono gli anni di anzianità professionale.
Anche in questo caso il maggiore recupero rispetto al 2020 può
essere ascritto alle classi più giovani (+13% fra chi ha un’anzianità
compresa fra i 5 e i 9 anni) sebbene tale recupero riesca solo in
parte a ridurre le distanze fra le diverse classi di anzianità.
Permane come dato di riferimento il numero minimo di anni di
attività professionale necessari per raggiungere il livello medio di
reddito dell’Avvocatura: solo dopo 15 anni di attività si ottiene un
risultato economico di poco superiore ai 40 mila euro annui.
Avv.
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31. I REDDITI DELL'AVVOCATURA:
I REDDITI IN RELAZIONE ALL'ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE
Avv.
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32. I REDDITI DELL'AVVOCATURA:
I REDDITI IN RELAZIONE ALLE “CLASSI DI REDDITO”
Prendendo come riferimento le classi di reddito e il numero delle
dichiarazioni pervenute, si riscontra anche in questo caso un
tendenziale miglioramento che interessa la parte bassa della
“piramide rovesciata” dei redditi.
Il peso percentuale delle posizioni nelle classi di reddito inferiori ai
10.300 euro passa dal 28,1% del 2020 al 24,4% del 2021, mentre
nella classe successiva (10.300-19.267 euro) la riduzione è
superiore a un punto e mezzo percentuale.
Avv.
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33. I REDDITI DELL'AVVOCATURA:
I REDDITI IN RELAZIONE ALLE “CLASSI DI REDDITO”
Cresce in termini relativi la classe centrale (19.267–50.300 euro)
che passa dal 28,9% al 33,2%; in questa classe si collocano oltre 74
mila avvocati iscritti.
Anche le altre classi, con redditi superiori ai 50 mila euro e
attribuiti a poco meno di 40 mila avvocati registrano un aumento
del peso relativo, sebbene di qualche decimale di punto (oltre
105.000 euro) o poco più di un punto (50.300–105.000 euro).
Avv.
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34. I REDDITI DELL'AVVOCATURA:
I REDDITI IN RELAZIONE ALLE “CLASSI DI REDDITO”
Avv.
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35. I REDDITI DELL'AVVOCATURA:
I REDDITI IN RELAZIONE ALLE AREE GEOGRAFICHE
Sempre in termini relativi si osserva una sostanziale omogeneità
della crescita fra le diverse aree territoriali. Fra le tre ripartizioni,
sono le regioni centrali a ottenere il tasso di crescita superiore alla
media nazionale (12,5% contro il 12,3%), mentre fra Nord e Sud è
quest’ultimo che si avvicina di più al valore del dato complessivo.
Tende invece ad aumentare la distanza fra la regione con il reddito
medio più alto, cioè la Lombardia (74.848 euro annui), e la regione
a più basso reddito, la Calabria (20.122 euro): la prima cresce
dell’11,2%, mentre la seconda, pur registrando un incremento del
9,8%, in realtà perde ancora terreno rispetto al dato nazionale.
Avv.
Edoardo
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36. I REDDITI DELL'AVVOCATURA:
I REDDITI IN RELAZIONE ALLE AREE GEOGRAFICHE
Avv.
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37. I REDDITI DELL'AVVOCATURA:
IL MIGLIOR RISULTATO DAL 2012
In ogni caso, il valore del reddito medio annuo del 2021
rappresenta il miglior risultato dell’Avvocatura da almeno dieci
anni: bisogna infatti risalire al 2012 per individuare un valore
superiore a quello registrato quest’anno (49.655 euro rivalutati).
Occorre però attendere i prossimi anni per poter confermare
l’ipotesi di un’inversione di tendenza e analizzare gli effetti
congiunti fra la diminuzione del numero degli avvocati attivi e un
maggiore volume d’affari collegato a un’estensione dell’area di
mercato dei servizi legali.
Avv.
Edoardo
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38. I REDDITI DELL'AVVOCATURA:
IL MIGLIOR RISULTATO DAL 2012
Avv.
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39. DONNE, GIOVANI E PROSPETTIVE:
IL FUTURO DELLA PROFESSIONE
Il Rapporto CENSIS, poi, approfondisce alcuni aspetti che hanno e
avranno un'enorme rilevanza nel corso dei prossimi anni, in
relazione allo sviluppo dell'Avvocatura nel suo complesso e, di
riflesso, in ottica previdenziale e assistenziale.
Si tratta di una analisi più approfondite
su come i giovani avvocati affrontano la professione;
sulla “femminilizzazione” della professione;
sui nuovi sbocchi professionali che possono aprirsi, in un
contesto molto ancorato alla tradizione.
Poiché i temi sono ampi, stiamo organizzano convegno ad hoc...
Avv.
Edoardo
Ferraro
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40. I NUMERI DELL'AVVOCATURA
IN VENETO E A PADOVA
Analizziamo, invece, i numeri degli avvocati in Veneto e nel nostro
foro più nello specifico.
Avv.
Edoardo
Ferraro
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41. I NUMERI DELL'AVVOCATURA IN VENETO:
NUMERI COMPLESSIVI E AVVOCATI ATTIVI 2022
Avv.
Edoardo
Ferraro
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42. I NUMERI DELL'AVVOCATURA IN VENETO:
REDDITI MEDI COMPLESSIVI E AVVOCATI ATTIVI 2021
Avv.
Edoardo
Ferraro
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43. I NUMERI DELL'AVVOCATURA IN VENETO:
VOLUMI D'AFFARI MEDI COMPLESSIVI E AVVOCATI ATTIVI 2021
Avv.
Edoardo
Ferraro
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44. I NUMERI DELL'AVVOCATURA IN VENETO:
REDDITI E VOLUMI D'AFFARI PER CLASSI D'IMPORTO 2021
Avv.
Edoardo
Ferraro
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45. I NUMERI DELL'AVVOCATURA A PADOVA:
ATTIVI E PENSIONATI NEL NOSTRO FORO 2022
Avv.
Edoardo
Ferraro
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46. I NUMERI DELL'AVVOCATURA A PADOVA:
REDDITI MEDI NEL NOSTRO FORO 2021
Avv.
Edoardo
Ferraro
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Previdenza
47. I NUMERI DELL'AVVOCATURA A PADOVA:
VOLUMI D'AFFARI MEDI NEL NOSTRO FORO 2021
Avv.
Edoardo
Ferraro
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48. I NUMERI DELL'AVVOCATURA IN VENETO:
RAFFRONTO FORO PER FORO
Avv.
Edoardo
Ferraro
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49. I NUMERI DELL'AVVOCATURA IN VENETO:
RAFFRONTO FORO PER FORO
Avv.
Edoardo
Ferraro
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50. LE FONTI:
RAPPORTO CENSIS E NUMERI DELL'AVVOCATURA
Tutti i dati, le tabelle e i grafici esposti nella presentazione sono
ricavati dal Rapporto CENSIS 2023 e dai “Numeri dell'Avvocatura
2022” che sono rinvenibili e scaricabili da tutti dal sito internet di
Cassa Forense.
Potrete scaricarli dai link qui di seguito:
RAPPORTO CENSIS 2023
L'AVVOCATURA IN BREVE 2022
I NUMERI DELL'AVVOCATURA 2022
I NUMERI DELL'AVVOCATURA VENETA 2022
Avv.
Edoardo
Ferraro
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51. Evento accreditato con 3 crediti formativi in materia obbligatoria
dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova
PARTE 2
Le nuove norme
sull'equo compenso
per le prestazioni professionali.
CON IL PATROCINIO DI
Avv. Claudia Antonello
Segretario Movimento Forense Padova
52. LA NORMA SULL'EQUO COMPENSO:
UN PERCORSO STORICO
Durante i primi anni duemila, i princìpi del diritto ad un equo
compenso, maturati fin dagli albori della scienza giuridica, deviano
verso una nuova sponda che intravede, e successivamente
equipara, l’attività professionale a quella commerciale, incidendo,
così, nel rapporto di committenza privata, attraverso l’esclusione
della nullità in caso di pattuizione del compenso in deroga ai
minimi, e in quello di committenza pubblica, attraverso la
prevalente importanza data al prezzo, quale elemento di
valutazione nelle gare, rispetto alla bontà e alla ricchezza
scientifica dell’opera prestata.
Avv.
Claudia
Antonello
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Previdenza
53. I DECRETI BERSANI E MONTI:
LA “COMMERCIALIZZAZIONE” DEL COMPENSO
Il decreto Bersani, D.L. 223/2006, convertito con L. 248/2006,
infatti, rivoluziona profondamente il sistema sino ad allora inteso e
praticato, superando in particolare l’inderogabilità dei minimi
tariffari e rendendo la professione più “commerciale”.
È con il decreto Monti, D.L. 1/2012, convertito con L. 27/2012, che
il compenso dell’avvocato viene “liberalizzato” come previsto dalla
norma precedente rinviando in via preferenziale al potere
negoziale delle parti la stipula di un vero e proprio contratto
d’opera professionale, pattuito tra cliente e avvocato al momento
del conferimento dell’incarico, previo preventivo obbligatorio.
Avv.
Claudia
Antonello
MF
Padova
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54. LA LEGGE FORENSE:
PATTUIZIONE DEL COMPENSO E PREVENTIVO SCRITTO
La L. 247/2012 sulla nuova disciplina dell’ordinamento della
professione forense, conferma quanto previsto dalla L. 27/2012,
intervenendo su quest’ultima in regime di specialità circoscritta alla
categoria degli avvocati.
In relazione al conferimento dell’incarico e alla relativa
determinazione del compenso dell’avvocato, legittima l’eventuale
pattuizione di un compenso inferiore ai minimi tariffari.
Una successiva modifica del 2017 impone poi l'obbligo scritto a
prescindere da qualunque vincolo riconducibile alla preliminare
volontà espressa dal solo cliente.
Avv.
Claudia
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55. LA PRIMA NORMA SULL'EQUO COMPENSO:
AGGIORNAMENTO DELLA LEGGE FORENSE
Un primo punto di svolta, mirato ad un giusto equilibrio tra il
compenso del professionista e l’attività da quest’ultimo prestata, è
rappresentato dalla L. 172/2017, che ha introdotto il principio
dell’equo compenso per l’avvocato, integrando la Legge Forense.
Il legislatore si è occupato della regolamentazione di un compenso
equo per l’avvocato, il cui presupposto poggiava sulla giusta
proporzione tra quantità e qualità di attività prestata rispetto al
contenuto e alle caratteristiche della prestazione: si è voluto offrire
una maggiore tutela al professionista che vede quale committente
un soggetto il cui status gli riconosce un forte potere contrattuale.
Avv.
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56. IL NUOVO ART. 13 BIS L. 247/2012:
CLAUSOLE VESSATORIE E NULLITÀ
L’art. 13 bis L. 247/2012, introduce quindi una regolamentazione
che vede l'avvocato sostanzialmente parificato al consumatore in
caso di rapporti “regolati da convenzioni” sottoscritte con banche,
assicurazioni e grandi imprese.
La stessa norma enuclea e considera vessatorie quelle clausole che
consistono:
a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente
le condizioni del contratto;
b) nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione
in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
Avv.
Claudia
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57. IL NUOVO ART. 13 BIS L. 247/2012:
CLAUSOLE VESSATORIE E NULLITÀ
c) nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni
aggiuntive che l’avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
d) nell’anticipazione delle spese della controversia a carico
dell’avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono all’avvocato la
rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla
prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta
giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o
di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
Avv.
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58. IL NUOVO ART. 13 BIS L. 247/2012:
CLAUSOLE VESSATORIE E NULLITÀ
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite
in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore
importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese
liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o
recuperate dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva
di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la
nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi
inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli
incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
Avv.
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59. IL NUOVO ART. 13 BIS L. 247/2012:
CLAUSOLE VESSATORIE E NULLITÀ
i) nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la
consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di
sottoscrizione del contratto.
Gli effetti previsti in caso di patologia del negozio giuridico, a
seguito della presenza delle clausole considerate vessatorie ai sensi
dei commi 4, 5 e 6, che comportano la lesione del diritto all’equo
compenso, producono, a vantaggio esclusivo dell’avvocato, la sola
nullità delle stesse, rimanendo valido il resto del contratto.
Avv.
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60. IL NUOVO ART. 13 BIS L. 247/2012:
ELIMINATA ANCHE L'AUTONOMIA DELLE PARTI
È evidente poi il fine del legislatore di tutelare l’equo compenso se
si considera che l’art. 1, comma 487, lett. b), L. 205/2017, ha
eliminato l’inciso, previsto in precedenza,
«salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e
approvazione»
tra le parole «vessatorie» e «le clausole», dimostrando, pertanto, la
bontà della ratio appena affermata e impedendo all’autonomia
negoziale delle parti di andare in deroga al principio tutelato.
Avv.
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61. PERCHÉ È STATA NECESSARIA
UNA NUOVA NORMA?
Avv.
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Le disposizioni di cui alla Legge Forense sono state sicuramente un
primo passo avanti, ma si sono scontrate con alcuni problemi, sia
normativi che relativi ai comportamenti degli stessi avvocati.
Tra questi, si possono elencare i seguenti:
Il campo di applicazione è comunque limitato solo agli avvocati.
Sebbene sia stato tolto l'inciso sulla trattativa tra le parti che
non rederebbe nulle le clausole, la prassi di accettare tali
accordi non è cessata.
Mancano elementi di dissuasione verso gli stessi professionisti.
Mancano forme di tutela collettiva.
62. LA NUOVA LEGGE SULL'EQUO COMPENSO:
LA LEGGE 21/04/2023, N. 49 - G.U. 05/05/2023
Avv.
Claudia
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Dopo uno stop alla fine della precedente legislatura, è stata
approvata definitivamente alla Camera legge n. 49 del 21/04/2023
sull’equo compenso, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 05/05/2023.
Lo scopo della legge è quello di assicurare a tutti i professionisti
(quindi con estensione e più tutele rispetto a quelle previste per i
soli avvocati nella Legge Forense) un compenso commisurato al
valore della prestazione e rafforzarne la tutela nel rapporto
contrattuale con specifiche imprese, che per natura, dimensioni o
fatturato, sono ritenute contraenti forti.
La legge si compone di 13 articoli e abroga l'art. 13 bis L. 247/2012.
63. DEFINIZIONE DI
EQUO COMPENSO
Avv.
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L'articolo 1 della nuova legge definisce l'equo compenso come la
corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e
qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche delle
prestazione professionale, nonché conforme ai compensi di cui:
al D.M. emanato in conformità alla legge forense (attualmente il
D.M. n. 55/2014), per gli avvocati;
al D.M. n. 140/2012, per i professionisti iscritti agli ordini e
collegi;
ad apposito decreto del Min. delle Imprese e del Made in Italy
(da approvarsi entro 60 gg.), per le professioni non ordinistiche.
64. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
SULL'EQUO COMPENSO
Avv.
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L’equo compenso trova applicazione ai rapporti professionali che
hanno ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale (art. 2230
c.c.), regolate da convenzioni e relative allo svolgimento anche in
forma associata o societaria delle attività professionali rese in
favore di:
imprese bancarie, assicurative e loro controllate, mandatarie;
imprese con più di 50 lavoratori;
imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.
Escluse agenti della riscossione e veicolo di cartolarizzazione.
65. CLAUSOLE VESSATORIE E
SANZIONE DELLA NULLITÀ
Avv.
Claudia
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La tutela del professionista fa perno sulla nullità delle clausole che
compromettono l’equità del compenso. In particolare sono nulle:
le clausole delle convenzioni che non prevedono un compenso
equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto anche
dei costi sostenuti dal prestatore d’opera;
le pattuizioni di compensi inferiori a quelli stabiliti dai
parametri di liquidazione;
le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti
nel corso della prestazione o che impongano anticipazione di
spese, o che attribuiscano al committente troppi vantaggi;
66. CLAUSOLE VESSATORIE E
SANZIONE DELLA NULLITÀ
Avv.
Claudia
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Sono nulle altresì le clausole o pattuizioni anche in documenti
distinti dalla convenzione che riservino al cliente:
la facoltà di modifica unilaterale del contratto;
la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli
elementi essenziali del contratto;
la facoltà di richiedere prestazioni aggiuntive gratuite;
l’anticipazione delle spese al professionista o la rinuncia al
rimborso;
la previsione di termini di pagamento oltre 60 giorni dalla
fattura;
67. CLAUSOLE VESSATORIE E
SANZIONE DELLA NULLITÀ
Avv.
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la previsione in caso di nuovo accordo sostitutivo di
applicazione dell’eventuale compenso inferiore pattuito anche
agli incarichi pendenti, non ancora definiti o fatturati;
la precisazione che il compenso pattuito per assistenza e
consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di
sottoscrizione del contratto;
la clausola che obbliga il professionista a corrispondere al
cliente o a terzi, compensi, corrispettivi o rimborsi per l’utilizzo
di software, banche dati, gestionali, servizi di assistenza tecnica,
di formazione.
68. CLAUSOLE VESSATORIE E
SANZIONE DELLA NULLITÀ
Avv.
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Da rilevare che è nulla anche la clausola che riconosce all’avvocato
il solo minor importo previsto dalla convenzione, quando il
giudice liquida al cliente le spese legali, in misura superiore al
detto importo.
In ogni caso, la nullità delle singole clausole non comporta la
nullità dell’intero contratto, destinato a rimanere valido per tutto il
resto delle pattuizioni.
69. AZIONE DI NULLITÀ:
COMPETENZA E PETITUM
Avv.
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L’azione a tutela del professionista potrà essere promossa davanti
al Tribunale del luogo di sua residenza o domicilio, impugnando la
convenzione, il contratto, l’esito della gara, l’affidamento, la
predisposizione di un elenco di fiduciari o qualsiasi altro accordo
che preveda un compenso inferiore ai valori determinati. La
domanda sarà finalizzata a far valere la nullità della pattuizione e
la richiesta di rideterminazione giudiziale del compenso.
Il giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, provvederà a
rideterminarlo, condannando il committente al pagamento della
differenza tra quanto versato e l’equo compenso.
70. AZIONE DI NULLITÀ:
LA PROVA, IL PARERE DI CONGRUITÀ E LA CTU
Avv.
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Ai fini della rideterminazione del compenso secondo i parametri
dei decreti ministeriali, il Tribunale può richiedere al professionista
di acquisire dall’ordine o collegio cui è iscritto il parere di congruità
del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova
delle caratteristiche, urgenza, pregio dell’attività, importanza,
natura, difficoltà e valore dell’affare, condizioni soggettive del
cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni
giuridiche e di fatto trattate.
Nel giudizio, il giudice può avvalersi, ove indispensabile, della
consulenza tecnica.
71. QUALCOSA DI NUOVO E FAVOREVOLE:
RISARCIMENTO DANNO E PRESUNZIONE
Avv.
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Il giudice, oltre a rideterminare il compenso, potrà condannare il
cliente anche al pagamento di un indennizzo a favore del
professionista fino al doppio della differenza, salvo il diritto al
risarcimento del maggior danno.
La nuova legge semplifica poi l’onere probatorio del professionista
che intende tutelare il diritto a ricevere un compenso equo:
introduce una presunzione semplice in base alla quale gli accordi
preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, si
presumono unilateralmente predisposti dalle imprese.
72. QUALCOSA DI NUOVO E FAVOREVOLE:
PRESCRIZIONE E MODELLI STANDARD
Avv.
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Previdenza
Altra facilitazione è data dalle norme prevedono che la prescrizione
decorra dal momento in cui cessa il rapporto con l’impresa. In
caso di pluralità di prestazioni rese con un unico incarico,
convenzione, contratto, etc…, la prescrizione decorre dal giorno
del compimento dell’ultima prestazione, tranne il caso di
prestazioni aventi carattere periodico.
Le imprese possono tuttavia adottare modelli standard di
convenzione, concordati con i Consiglio Nazionali degli ordini o
collegi, e in questo caso i compensi pattuiti nei modelli standard si
presumono equi fino a prova contraria.
73. NORMATIVA FONDAMENTALE:
IMPEDIRE CONCORRENZA SLEALE
Avv.
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Previdenza
Seguendo quelle che sono state le richieste delle rappresentanze
istituzionali e associative, la legge sull’equo compenso, non solo
punta a fornire uno strumento di tutela al professionista contro i
grandi committenti, ma vuole anche di impedire pratiche di
concorrenza sleale tra colleghi, che ribassando oltremodo i
compensi, sviliscono il valore della prestazione professionale.
Agli Ordini e ai Collegi sarà affidato quindi il compito di introdurre
norme deontologiche per sanzionare l’iscritto che viola le regole
sull’equo compenso.
74. ULTERIORE NOVITÀ:
PARERE DI CONGRUITÀ COME TITOLO ESECUTIVO
Avv.
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Previdenza
Altra rilevante novità a tutela dei professionisti, è nella possibilità di
esigere i compensi, avvalendosi del parere di congruità emesso
dall’ordine o dal collegio professionale, sui compensi o sugli
onorari richiesti.
Al parere di congruità è riconosciuto valore di titolo esecutivo,
anche per tutte le spese sostenute e documentate, purché
rilasciato nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo
e a condizione che il debitore non presenti opposizione
all'autorità giudiziaria entro 40 giorni (con rito semplificato) dalla
notificazione del parere a cura del professionista.
75. ULTERIORE NOVITÀ:
CLASS ACTION
Avv.
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La nuova legge consente anche la class action a difesa dei diritti
individuali omogenei dei professionisti, secondo le forme
disciplinate dal titolo VIII bis del libro quarto del Codice di
Procedura Civile.
Ferma restando la legittimazione del singolo professionista, l’azione
di classe può essere proposta dal Consiglio Nazionale del relativo
ordine professionale o dalle associazioni maggiormente
rappresentative...
… il Movimento Forense è tra queste associazioni...
76. ULTERIORE NOVITÀ:
L'OSSERVATORIO NAZIONALE SULL'EQUO COMPENSO
Avv.
Claudia
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Previdenza
Al fine di vigilare sull’osservanza delle disposizioni di cui alla legge
in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della
Giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso.
È compito dell’Osservatorio:
esprimere pareri sugli schemi di atti normativi che riguardano i
criteri di determinazione dell’equo compenso e le convenzioni;
formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);
segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi
applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in
materia di equo compenso.
77. UN “AIUTO” DALLA GIURISPRUDENZA:
SENT. CASS. N. 10466/2023 DEL 19/04/2023
Avv.
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Previdenza
In tema di compensi equi e corretti, un “aiuto” arriva dalla
giurisprudenza della Cassazione che con la sentenza n. 10466/2023
del 19/04/2023 che, in merito a giudizio promosso da un avvocato
che si era visto ridurre le spese di lite sotto i minimi di tariffa dai
giudici di merito, ha accolto il ricorso sottolineando come la cifra
liquidata fosse inferiore ai minimi tabellari fissati dall'art. 4 D.M. n.
55/2014, statuendo che “in assenza di diversa convenzione tra le
parti, ove la liquidazione delle spese di lite avvenga in base al
D.M. n. 55/2014, non è dato al giudice scendere al di sotto dei
valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”.
78. DISCLAIMER
Avv.
Edoardo
Ferrraro
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Avv.
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Previdenza
La presente presentazione è aggiornata al momento della sua pubblicazione.
Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità
di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non possono fornire alcuna
garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e
declinano pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto,
incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle
informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna
limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o
professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema
informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora gli autori fossero
stati espressamente messi al corrente della possibilità del verificarsi di tali
danni.
79. movimentoforensepadova@gmail.com
iscrizioni.mfpadova@gmail.com
GRAZIE PER L'ATTENZIONE
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CON IL PATROCINIO DI
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AVVOCATURA ANNO 2023
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Tribunale di Padova, Via Tommaseo n. 55 - Padova