1. 3 1 O T T O B R E 2 0 1 83 1 O T T O B R E 2 0 1 8
ORE 14.30 – 18.30ORE 14.30 – 18.30
Sala ConferenzeSala Conferenze
Banco Popolare di Verona - Banco BPMBanco Popolare di Verona - Banco BPM
Via San Cosimo n. 10, VeronaVia San Cosimo n. 10, Verona
LO STUDIOLO STUDIO
LEGALE DIGITALELEGALE DIGITALE
L'evoluzione della professione tra norme e deontologiaL'evoluzione della professione tra norme e deontologia
Evento in collaborazione con
M O V I M E N T OM O V I M E N T O
F O R E N S EF O R E N S E
V E R O N AV E R O N A
2. A v v o c a t oA v v o c a t o
E d o a r d o F e r r a r oE d o a r d o F e r r a r o
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di PadovaConsigliere dell’Ordine degli Avvocati di Padova
Presidente MF PadovaPresidente MF Padova
Lo Studio Legale DigitaleLo Studio Legale Digitale
come evoluzione naturalecome evoluzione naturale
della professionedella professione
Evento in collaborazione con
M O V I M E N T OM O V I M E N T O
F O R E N S EF O R E N S E
V E R O N AV E R O N A
3. Un processo evolutivoUn processo evolutivo
Una nuova professione forense: sviluppo in fasi
L’evoluzione della professione forense è conseguenza ovvia della
digitalizzazione della nostra vita.
Il processo non è diventato telematico perché hanno
digitalizzato gli atti e i documenti, ma semplicemente perché
quegli atti e quei documenti sono oggi originali digitali, e il
processo si è adattato alla realtà.
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
4. Il Giurista nell’era digitale: chi è?
“La tecnologia non è più appannaggio esclusivo di scienziati, ingegneri e
addetti ai lavori, ma è entrata nelle case, negli uffici, negli studi
professionali e la portata rivoluzionaria di questa irruzione appare riflettersi
inevitabilmente nel campo del diritto, ponendo nuove sfide al giurista”;
“per queste ragioni, non può più considerarsi tale chi si ostini a non
volersi occupare dell’informatica, a rifiutare di capire come e quanto possa
servire a migliorare la qualità della vita, a non cercare di vederne le
applicazioni professionali”;
“Un avvocato che si rifiutasse di compiere questo sforzo si porrebbe allo
stesso livello di chi volesse comprendere il diritto vigente senza saper
essere uomo del suo tempo”.
Prof. Renato Borruso (1928 - 2014), Pres. Agg. Onorario Corte di Cassazione
“L’Informatica negli studi legali e nel processo civile”
pubblicazione dell'Unione Triveneta Avvocati
Un processo evolutivoUn processo evolutivo
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
5. … e infatti la Cassazione…
Cassazione Civile, Ord. Sez. 6, N. 22320 del 2017
“l'autorizzazione all'impiego della notifica col mezzo telematico implica
intuitivamente (ma di necessità) l'onere che il suo destinatario […] si doti
degli strumenti minimali per leggere una notifica che quei requisiti rispetti:
altrimenti pervenendosi alla bizantina o assurda conclusione che sarebbe
lecito per il notificante eseguire un'attività completamente inutile o la cui
funzionalità od utilità sarebbero rimesse alla mera condiscendenza o buona
volontà o discrezionalità del destinatario, ciò che contraddice ogni principio
processuale, prima che lo stesso buon senso”;
“la normativa sulle notifiche telematiche [...] costituisce la mera evoluzione
della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al
mutato contesto tecnologico ed alle relative esigenze legate al contesto
di operatività del professionista legale”.
Un processo evolutivoUn processo evolutivo
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
6. … o detto in modo brutale…
Oggi, il Giurista
non informatizzato è
un giurista analfabetaanalfabeta.
Prof. Ugo Pagallo
Docente di Filosofa del Diritto e Informatica Giuridica
presso l’Università degli Studi di Torino
Un processo evolutivoUn processo evolutivo
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
7. Redazione degli atti
Consultazioni dei fascicoli
Deposito degli atti giudiziari
Ricezione di comunicazioni e avvisi
Richiesta di copie
Pagamento del contributo unificato
Posta elettronica
Notifiche a mezzo PEC
Diffide e “raccomandate”
Come si è evolutoCome si è evoluto
lo studio legale?lo studio legale?
Avv.EdoardoFerraroAvv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
8. HARDWARE (computer, video, schermo,
tastiera, mouse, server, hard disk esterni, ecc.)
SOFTWARE (programmi informatici, gestionali,
redattori atti del PCT, agenda digitale, client di
posta elettronica, ecc.)
RETE INTERNET (fissa e mobile)
POSTA ELETTRONICA (ordinaria e certificata)
FIRMA DIGITALE
Lo studio legale digitaleLo studio legale digitale
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
9. Regole di base
LEGGERE LE NORME
AGGIORNAMENTO COSTANTE (computer
performanti, sistema operativo non “scaduto”,
redattori atti e software di firma aggiornati, ecc.)
TÙ IS MEGL CHE UAN - cit. Avv. Nicola Gargano
(avere sempre un sistema di riserva: firma
digitale, rete internet, pc… insomma un “piano B”)
Lo studio legale digitaleLo studio legale digitale
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
10. Regole di base
CONOSCERE GLI STRUMENTI
NON FIDARSI MAI DI “ME L’HA DETTO IL
CANCELLIERE” (di regola, il loro interesse è
“quello che è più comodo per loro”)
ANTIVIRUS (per evitare di perdere i dati di
studio a causa di virus o cryptolocker)
BACKUP (farlo “prima” dei guai, meglio se non
automatico)
Lo studio legale digitaleLo studio legale digitale
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
11. Regole di base
NON FIDARSI DEI “BIGLIETTI DI CANCELLERIA”
IMPARARE AD APRIRE E CONOSCERE LE PEC
(non solo come deposito telematico)
GUARDARE “L’AGENDA DELL’AVVOCATO”
… e, come favore personale…
NON CHIAMARE CINQUANTA VOLTE AL
GIORNO I VOSTRI REFERENTI INFORMATICI
Lo studio legale digitaleLo studio legale digitale
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
12. GLI ATTI DELL’AVVOCATO
SONO ATTI INFORMATICI O DIGITALI
NON PER OBBLIGO DI LEGGE
MA SEMPLICEMENTE PERCHÉ SI SCRIVONO COL COMPUTER
Come tali, vanno:
1. SALVATI
2. CONSERVATI NEL LORO FORMATO DIGITALE
3. EVENTUALMENTE CONSEGNATI AL COLLEGA
Il fatto di stampare gli atti è una
MERA COMODITÀ
Gli attiGli atti
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
13. Che tipo di atti informatici dobbiamo
obbligatoriamente conoscere?
L’ORIGINALE INFORMATICO
IL DUPLICATO INFORMATICO
LA COPIA INFORMATICA
DI UN ATTO ANALOGICO
LA COPIA INFORMATICA
DI UN ATTO INFORMATICO
Gli atti informaticiGli atti informatici
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
14. È quel documento che noi generiamo attraverso il nostro programma
di videoscrittura e che trasformiamo direttamente in formato PDF
senza scansione. Nasce quindi digitale e viene predisposto o per
essere depositato telematicamente o per essere notificato tramite
PEC.
La caratteristica di tale tipo di PDF è che consentirà di selezionare, una
parte o tutto, il testo in esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro
documento di word.
Tale tipo di documento informatico, prima di essere depositato
telematicamente o allegato alla PEC per essere notificato in proprio,
dovrà ESSERE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE; ciò che prima del PCT
firmavano a penna con il cartaceo adesso è obbligo firmarlo
digitalmente.
Tale tipo di documento informatico, essendo originale digitale, NON
RICHIEDE NESSUNA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ.
1. L’originale informatico1. L’originale informatico
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
15. Il duplicato informatico ha lo stesso valore dell’atto originale da cui
viene estratto: la sua struttura è identica a quella dell’originale sia dal
punto di vista informatico che dal punto di vista del contenuto.
Facendo la prova con l’impronta Hash del file, i duplicati avranno
sempre impronta identica a quella dell’originale.
È per tale motivo che se dal fascicolo informatico estraiamo i files
presenti quali duplicati informatici (da usare per notifica o deposito)
NON DOVREMO ATTESTARE ALCUNA CONFORMITÀ in quanto “I
duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni
effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti…” (art.
23 comma 1 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82).
I duplicati informatici NON VANNO PER NESSUN MOTIVO
ULTERIORMENTE FIRMATI DIGITALMENTE.
2. Il duplicato informatico2. Il duplicato informatico
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
16. È quel documento informatico che si ottiene in formato PDF dopo
aver effettuato la scansione di un documento cartaceo. Abbiamo il
nostro documento su carta, dobbiamo depositarlo telematicamente o
notificarlo tramite PEC e, per tale motivo, tramite scanner, ne creiamo
una copia informatica in PDF.
A differenza del documento informatico nativo digitale, il PDF così
ottenuto non consentirà di selezionare una parte o tutto il testo in
esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro documento di word.
L’originale sarà sempre il documento cartaceo dal quale, tramite
scansione, abbiamo ottenuto una copia informatica (stesso valore di
una fotocopia, ove non autenticato).
Non andranno sottoscritti digitalmente, ma autenticati sull’atto stesso
o su atto separato (in caso di notifica, sulla relata).
3. Copia informatica3. Copia informatica
da atto analogicoda atto analogico
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
17. La copia informatica dei nostri atti informatici presenti nel fascicolo
telematico è uguale all’originale depositato solamente dal punto di
vista del contenuto (il testo dell’atto), mentre è un atto “diverso” dal
punto di vista informatico.
In primo luogo non avrà la sottoscrizione digitale (il file sarà privo
dell’estensione .p7m). Inoltre, conterrà l’indicazione del fatto che
l’originale è firmato (la c.d. coccardina a margine).
La loro impronta Hash sarà sempre diversa da quella dell’originale:
ogni download di copia informatica produrrà un atto con impronta
diversa dal duplicato e dalle altre copie.
In caso di deposito telematico, potrà anche non essere autenticata
(non previsto da nessuna norma).
In caso di notifica a mezzo PEC, tali atti DOVRANNO ESSERE
AUTENTICATI nella relata di notifica. Le copie informatiche NON
VANNO ULTERIORMENTE FIRMATE DIGITALMENTE.
4. Copia informatica4. Copia informatica
da atto informaticoda atto informatico
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
18. In informatica, un link ipertestuale (anche detto hyperlink o
collegamento ipertestuale) è una connessione tra due
documenti o unità informative; nella sostanza, si crea una
raccordo tra un documento ed una ulteriore fonte di
informazioni nello stesso citata (immagine, documento, altra
sezione del documento stesso, sito internet, indirizzo email, ecc.),
al fine di consentire un rapido passaggio tra più fonti.
Per poter essere notato dal lettore, un collegamento ipertestuale
normalmente viene distinto per qualche peculiarità grafica: le più
tipiche sono la sottolineatura o il mutamento del colore del
testo (di solito in blu). L'attivazione di un collegamento viene
effettuata attraverso un clic del mouse, cui segue la
visualizzazione della destinazione del collegamento.
I link ipertestualiI link ipertestuali
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
19. Per gli avvocati, che di norma usano programmi di videoscrittura
(Word, LibreOffice, OpenOffice, ecc.), si accede dal pannello
INSERISCI oppure come comando sulla barra, di norma illustrato
come un mondo con anelli di catena o semplicemente con anelli
di catena.
I link ipertestualiI link ipertestuali
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
20. 1) Inserire in un folder l’atto con tutti i documenti predisposti
da allegare, già correttamente nominati.
2) Successivamente, si dovrà aprire l’atto con il proprio
programma di video scrittura.
3) Andrà selezionato nel testo, tenendo premuto il tasto sinistro
del mouse, le parole che diventeranno la fonte del collegamento
(ad es. doc. n. 01), come si vede nella foto 4.
I link ipertestuali:I link ipertestuali:
collegare un documentocollegare un documento
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
21. Cliccare su Applica e quindi salvare il file e convertirlo in PDF: i
link ipertestuali rimarranno presenti nel nuovo file.
I link ipertestuali:I link ipertestuali:
collegare un documentocollegare un documento
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
22. Selezionare la porzione di testo che sarà la destinazione della
navigazione (di norma il titolo della sezione che si intende
raggiungere).
I link ipertestuali:I link ipertestuali:
creare un indicecreare un indice
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
23. Successivamente si dovrà cliccare sul comando di inserimento
del segnalibro e si aprirà una finestra per l’inserimento del
nome del segnalibro.
I link ipertestuali:I link ipertestuali:
creare un indicecreare un indice
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
24. Quindi procedere come in precedenza per l’inserimento del link,
con destinazione non ad un file esterno ma verso una “sezione”
del documento stesso.
I link ipertestuali:I link ipertestuali:
creare un indicecreare un indice
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
25. Dal 27 aprile 2018 è in vigore il DM 37/2018 che modifica il
precedente DM 55/2014 in tema di liquidazione dei compensi
per l’attività degli avvocati.
Tra le novità introdotte:
1-bis . Il compenso determinato tenuto conto dei parametri
generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato
del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità
telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad
agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare,
quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e
dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno
dell’atto.
VADEMECUM PER LA CREAZIONE DEI LINK IPERTESTUALI
I link ipertestuali:I link ipertestuali:
perché farli?perché farli?
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
26. Inizialmente era consentito solo il protocollo CAdES, che crea una
busta crittografata “attorno” all'atto, che viene codificato e vede
aggiunta l'estensione .p7m dopo l’estensione del file (ad esempio il
file firmato muta da file.pdf a file.pdf.p7m): può essere usata per tutti
i files.
Con le specifiche tecniche del 16.04.14 (art. 12 – 19 bis), è
consentita anche la firma col protocollo PAdES (o “firma aggiunta al
PDF), che può essere “grafica” o “invisibile”.
Può essere usato solo per file PDF, e il vantaggio è dato dal fatto che
il file resta un PDF leggibile, con in alcuni casi l'aggiunta
dell'indicazione “_signed” dopo il nome del file.
Altro protocollo è lo XAdES, che potrà essere usato per i file .xml (ad
esempio le fatture elettroniche).
I protocolli di firma digitaleI protocolli di firma digitale
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
27. Da tenere sempre a mente che
SCADE
POTREBBE ROMPERSI
POTRESTE PERDERLA
IL CERTIFICATO È DI “NON RIPUDIO”: MOLTO
DIFFICILE DARE PROVA CONTRARIA
IDENTIFICA L’AVVOCATO ANCHE IN “ALTRI”
RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
La firma digitaleLa firma digitale
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
28. Da tenere sempre a mente che
SI TRATTA DI DOCUMENTI INFORMATICI
LA STAMPA DI EMAIL ORDINARIA E DI PEC FA
PROVA SOLO FINO AL DISCONOSCIMENTO
VA SALVATA NEI FORMATI CONSENTITI PER IL
DEPOSITO TELEMATICO (EML O MSG)
LE PEC “SCADONO”: QUANDO IL CERTIFICATO
VIENE RINNOVATO, NON FA PIÙ PIENA PROVA
SALVO CONSERVAZIONE
La posta elettronicaLa posta elettronica
(ordinaria e certificata)(ordinaria e certificata)
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
29. Da tenere sempre a mente che
SI POSSONO AVERE PIÙ PEC, MA SOLO UNA
VA COMUNICATA AL COA
MAI DISATTIVARE UNA PEC PRIMA DI AVER
SCARICATO L’ARCHIVIO
NON È SUFFICIENTE UN BACKUP, MA È
SICURAMENTE NECESSARIO
LE PEC VANNO “CONSERVATE” A NORMA DI
LEGGE
La posta elettronicaLa posta elettronica
(ordinaria e certificata)(ordinaria e certificata)
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
30. Art. 12 - Dovere di diligenza
L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e
diligenza, assicurando la qualità della prestazione
professionale.
Art. 13 - Dovere di segretezza e riservatezza
L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte
assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale
e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi
modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in
giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di
consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque
per ragioni professionali.
Brevi cenni deontologiciBrevi cenni deontologici
Codice Deontologico ForenseCodice Deontologico Forense
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
31. Art. 26 - Adempimento del mandato
1. L’accettazione di un incarico professionale presuppone la
competenza a svolgerlo.
2. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche
competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al
cliente e alla parte assistita la necessità di integrare
l’assistenza con altro collega in possesso di dette
competenze.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato,
ritardato o negligente compimento di atti inerenti al
mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e
rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
Brevi cenni deontologiciBrevi cenni deontologici
Codice Deontologico ForenseCodice Deontologico Forense
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
32. Art. 28 - Riserbo e segreto professionale
1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale
dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo
sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano
fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle
delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del
mandato.
Brevi cenni deontologiciBrevi cenni deontologici
Codice Deontologico ForenseCodice Deontologico Forense
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
33. Principio (g) - competenza professionale:
L’avvocato non può fornire consulenza o rappresentare
efficacemente il cliente se non ha un’adeguata formazione
professionale, formazione che deve essere permanente
come risposta ai rapidi mutamenti del diritto e della
pratica dell’avvocatura e del contesto economico e
tecnologico. Le norme professionali sottolineano che
l’avvocato non può accettare un incarico se non è
competente nella materia della controversia che è
sottoposta alla sua attenzione.
Brevi cenni deontologiciBrevi cenni deontologici
Codice Deontologico CCBECodice Deontologico CCBE
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
34. A v v o c a t oA v v o c a t o
E d o a r d o F e r r a r oE d o a r d o F e r r a r o
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di PadovaConsigliere dell’Ordine degli Avvocati di Padova
Presidente MF PadovaPresidente MF Padova
Fatturazione Elettronica:Fatturazione Elettronica:
verso la PA, B2B e B2Cverso la PA, B2B e B2C
Evento in collaborazione con
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F O R E N S EF O R E N S E
V E R O N AV E R O N A
35. La fatturazione elettronica obbligatoria tra privati e verso i
consumatori entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019.
Il primo passo è stato fatto nel 2014 con la fattura
elettronica obbligatoria verso la Pubblica Amministrazione
per tutti i rapporti con la PA, gli enti pubblici e poi verso le
società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa
Italiana.
Dal 2017 il Sistema di Interscambio (il sistema dell’Agenzia
delle Entrate utilizzato per lo scambio delle fatture
elettroniche) è stato messo a disposizione anche degli
operatori economici privati per poter trasmettere e/o
ricevere fatture elettroniche in modo facoltativo.
La fatturazione elettronica:La fatturazione elettronica:
normativa e scadenzenormativa e scadenze
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
36. L’Italia ha chiesto alla Commissione Europea di poter
introdurre nell’ordinamento nazionale l’obbligo di emettere
fatture elettroniche anche nel settore privato, come già
fatto con la PA, in parziale deroga a quando contenuto
nella Direttiva 2006/112/CE in materia di IVA.
Tale richiesta è stata motivata dalla volontà di:
1) incrementare la capacità dell’Amministrazione Finanziaria
di prevenire e contrastare l’evasione fiscale e le frodi IVA;
2) aumentare la semplificazione fiscale;
3) ridurre il numero degli adempimenti fiscali, grazie ad
una maggiore quantità di dati a disposizione del
Amministrazione Finanziaria.
La fatturazione elettronica:La fatturazione elettronica:
normativa e scadenzenormativa e scadenze
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
37. I termini per la fatturazione elettronica tra privati
1) emissione della fattura elettronica obbligatoria dal 1
luglio 2018 per le cessioni di benzina o gasolio
(ufficialmente rinviato al 1° gennaio 2019)
2) emissione della fattura elettronica obbligatoria dal
settembre 2018 nei confronti dei soggetti extra-UE per
quanto riguarda le fatture emesse in ambito tax free
shopping (ai sensi dell’art. 4-bis del Decreto Legge 22
ottobre 2016, n. 193)
3) emissione della fattura elettronica obbligatoria dal 1
gennaio 2019 per tutte le operazioni tra privati, persone
fisiche e giuridiche
La fatturazione elettronica:La fatturazione elettronica:
normativa e scadenzenormativa e scadenze
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
38. La fatturazione elettronica è un sistema digitale di
emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che
permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo.
Sarà importante iniziare a prendere confidenza con concetti
quali “conservazione a norma” delle fatture elettroniche (e
non solo di quelle) che fino ad ora sono stati trascurati:
cambia il modo di “produrre” la fattura, e di conservarla.
Il formato delle fatture è sostanzialmente un flusso di
dati strutturati in formato digitale con gli stessi contenuti
di una fattura cartacea, ma scritto in linguaggio XML...
KEEP CALM: non diventerete programmatori informatici
La fatturazione elettronica:La fatturazione elettronica:
come funziona?come funziona?
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
39. La fattura elettronica viene compilata tramite un software.
Viene firmata digitalmente (tramite firma elettronica
qualificata) dal soggetto che emette la fattura o dal suo
intermediario in modo da garantire origine e contenuto.
Chi emette la fattura dovrà poi inviarla al destinatario
tramite il Sistema di Interscambio che, per legge, è il
punto di passaggio obbligato per tutte le fatture
elettroniche emesse verso la PA e verso i privati.
Dopo i controlli tecnici automatici, il Sistema di
Interscambio provvede a recapitare il documento alla PA
o al soggetto privato a cui è indirizzato.
La fatturazione elettronica:La fatturazione elettronica:
come funziona?come funziona?
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
40. Va fatta una distinzione tra:
1) fattura elettronica B2B (tra soggetti privati con P. IVA)
2) fattura alla Pubblica Amministrazione
3) fattura verso consumatori (B2C)
Per sapere a chi recapitare la fattura elettronica il Sistema
di Interscambio leggerà un “codice” all'interno della fattura
stessa, che sarà diverso a seconda del tipo di destinatario:
1) B2B: tramite indirizzo PEC o Codice Destinatario SdI
2) PA: tramite il Codice Univoco dell'Ufficio
3) B2C: tramite il CF nel 'Cassetto' dell'Agenzia delle Entrate
Il consumatore potrà chiedere anche la copia cartacea.
La fatturazione elettronica:La fatturazione elettronica:
come funziona?come funziona?
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
41. Una volta che prodotta la fattura elettronica (il file .XML)
sarà necessario firmarla digitalmente tramite firma
elettronica qualificata e poi inviarla tramite il Sistema
d’Interscambio al destinatario.
Si potrà fare sia “manualmente” - tramite i programmi di
firma digitale e successivamente con invio a mezzo Posta
Elettronica Certificata al Sistema di Interscambio - che
tramite appositi software o programmi gestionali che
seguano in modo automatico tutta la procedura.
Successivamente si dovrà obbligatoriamente procedere
alla conservazione sostitutiva il documento elettronico per
10 anni tramite apposito sistema informatico.
La fatturazione elettronica:La fatturazione elettronica:
come funziona?come funziona?
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
42. La conservazione sostitutiva è una procedura informatica
che permette di conferire valore legale nel tempo a un
documento informatico equiparandolo all’originale
cartaceo. La normativa prevede che i lotti di fatture
elettroniche vengano conservati per 10 anni sia da chi
emette la fattura che da chi la riceve.
Vantaggi pratici della conservazione:
1. eliminazione dei costi di conservazione “cartacea”;
2. eliminazione del rischio di distruzione o perdita;
3. abbattimento dei tempi per ricerca e consultazione.
Per tale procedura si dovrà utilizzare un apposito
software.
La fatturazione elettronica:La fatturazione elettronica:
conservazione sostitutivaconservazione sostitutiva
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
43. Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione di fatture
elettroniche mediante il sistema di interscambio SdI fornito
dall’Agenzia delle Entrate viene esteso a tutte le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti
privati (partite IVA e consumatori finali).
Nel caso degli avvocati, tale obbligo entrerà in vigore nel
caso si tratti di prestazioni da e verso soggetti:
1) residenti;
2) stabiliti;
3) identificati nel territorio dello Stato.
La fatturazione elettronica:La fatturazione elettronica:
soggetti obbligatisoggetti obbligati
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
44. I soggetti NON obbligati all’emissione di fatture
elettroniche secondo la normativa sono:
1) coloro che applicano il regime forfettario (commi 54-
89, art. 1, legge 190/2014);
2) coloro che applicano il regime dei minimi o regime di
vantaggio (commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011);
3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese verso
non residenti, comunitari ed extra comunitari.
ATTENZIONE!
I soggetti esclusi sono esonerati dalla sola EMISSIONE di
fatture elettroniche: questi dovranno dovranno pertanto
attrezzarsi per ricevere le fatture elettroniche.
La fatturazione elettronica:La fatturazione elettronica:
soggetti “non” obbligatisoggetti “non” obbligati
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
45. Le presente presentazione è aggiornata al momento della sua
pubblicazione.
Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la
possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non
possono fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed
all'esattezza delle notizie riportate e declinano pertanto ogni
responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e
consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle
informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza
alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività
aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di
dati ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e
ciò anche qualora gli autori fossero stati espressamente messi al
corrente della possibilità del verificarsi di tali danni.
DisclaimerDisclaimer
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
46. KEEP CALMKEEP CALM
&&
TRUST IN YOUR PCTRUST IN YOUR PC
KEEP CALMKEEP CALM
&&
TRUST IN YOUR PCTRUST IN YOUR PC
M O V I M E N T OM O V I M E N T O
F O R E N S EF O R E N S E
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GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE