SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 31
Ordine degli Avvocati di Verona
Progetto di Formazione sul Processo
Telematico

LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE
E LA NOTIFICA A MEZZO PEC
Avv. Francesco Tregnaghi
7 febbraio 2014 14:30
Sala Convegni Banco Popolare
Via San Cosimo, 10 Verona
Avvertenza importante: si tratta di slides fatte per un convegno e destinate ad
essere ampiamente commentate. Chi non avesse sentito il commento sia
avvertito che il senso può non essere immediatamente percepibile
Comunicazioni Ufficio → Avvocato

Relazione 7.2.2014

L'art 16 D.L. “Crescitalia” 179/2012 ha stabilito
che “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le
notificazioni a cura della cancelleria sono
effettuate esclusivamente per via telematica
all'indirizzo di posta elettronica certificata
risultante da pubblici elenchi o comunque
accessibili
alle
pubbliche
amministrazioni,
secondo la normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici.”
Sono le PEC che riceviamo quotidianamente
Avv. Francesco Tregnaghi - Verona
Le Comunicazioni art 136 cpc
Il “biglietto” di cancelleria (art 45 disp. att) viene
descritto come “forma abbreviata di comunicazione”
“l biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario,
che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta
elettronica certificata...”

Relazione 7.2.2014

Questa la via ordinaria. Sussidiariamente “se non è
possibile procedere ai sensi del comma che precede, il
biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso
all'ufficiale giudiziario per la notifica”
Le PEC di “comunicazione” hanno oggetto siffatto:
“POSTA
CERTIFICATA:
COMUNICAZIONE
9058/2013/CC”
Avv. Francesco Tregnaghi - Verona
Le Notificazioni art 137 cpc
“Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti,
sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza
di parte o su richiesta del pubblico ministero o del
cancelliere.”

Relazione 7.2.2014

Unica differenza che residua: la comunicazione
contiene una notizia (es rinvio udienza) o parte di
un provvedimento (es. dispositivo di sentenza).
La notificazione è quella che riguarda l'atto intero
Si presenta con oggetto “Tribunale Ordinario
di ... Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012”

Avv. Francesco Tregnaghi - Verona

Art 16 Decreto “Crescitalia” dice che vanno fatte
come le comunicazioni: via PEC.
La sottoscrizione digitale delle comunicazioni

Relazione 7.2.2014

Non sembra, ma c'è. Nel messaggio, non negli
allegati
Anche se la
sottoscrizione
presente non è certo
del cancelliere.
La firma del gestore
del servizio PEC
garantisce solo che il
messaggio non è
stato alterato dopo
l'invio. La
provenienza non
sarà dubbia, ma...
Avv. Francesco Tregnaghi - Verona
Il valore legale delle comunicazioni
Nonostante quanto detto prima, Il Ministero della Giustizia tramite D.G.S.I.A. con la nota
0002528.U del 31 gennaio 2012 ha comunicato alle Corti d'Appello, Tribunali e COA
indicati nella detta nota che, “…a DECORRERE DAL 31 GENNAIO 2012 LE
COMUNICAZIONI INVIATE TRAMITE PEC AVRANNO PIENO VALORE LEGALE…”
Non pare prescritta la richiesta sottoscrizione digitale (che, detto tra noi, se attuata tramite
sottoscrizione degli allegati con trasformazione degli stessi in file .p7m li renderebbe
incomprensibili a troppi destinatari). Potrebbe essere “fonte regolamentare” ad ignorare la
necessità di sottoscrizione? Alla giurisprudenza....
Consideriamo per prudenza, perciò, che notifiche / comunicazione dell'ufficio abbiano
pieno valore legale, con piena decorrenza dei termini che ne fossero dipendenti, quali ad
esempio il termine lungo per impugnare, o termine per reclamo cautelare ex art. 669terdecies.

Relazione 7.2.2014

ATTENZIONE, PERTANTO, E COSTANTE CONTROLLO DELLA PEC
Ricordo, allo scopo, che:
● La PEC si riceve come normalissima email. Se si configura il client di posta (Outlook
express, thunderbird, etc..) si riceve contemporaneamente alla posta normale, senza
dover ogni volta ricordarsi di accedere alla webmail, inserire password, etc.
● Può essere ricevuta su quanti computer si desideri (quello del nostro ufficio, quello
della segretaria/collaboratore, quello di casa)
● Può essere ricevuta da qualsiasi smartphone: aggiungiamola
Avv. Francesco Tregnaghi - Verona
Ma la vera novità di oggi, e che è certamente
utilizzabile a partire dal 15.12.2013, è la

Notifica in proprio dell'Avvocato a mezzo
Posta Elettronica Certificata

Relazione 7.2.2014

Che cercheremo di approfondire con particolare
riguardo all'aspetto pratico

Avv. Francesco Tregnaghi - Verona
Prerequisiti
L'Avvocato che voglia notificare a mezzo P.E.C.
deve avere:
●

●

●

Relazione 7.2.2014

●

●

L'autorizzazione alla notifica in proprio del
C.d.O. presso cui è iscritto;
un proprio indirizzo P.E.C. che risulti da
pubblici elenchi (per noi, il Reg.Ind.E.)
la procura alle liti ex art. 83 cpc (previa o
contestuale)
un indirizzo di PEC del destinatario tratto da
pubblici elenchi.
Un dispositivo di firma digitale valido (e
Avv. Francesco Tregnaghi - Verona
funzionante!)
Atti da notificare: 1
DOCUMENTI INFORMATICI
(art 21 C.A.D.): ovvero atti creati direttamente in
forma elettronica. Per ora creati dall'avvocato
(citazione, precetto). In futuro, con le copie
autentiche digitali, anche provenienti dal giudice.
Per creare il nostro atto occorrerà:

Relazione 7.2.2014

●

●

digitarlo come d'uso con l'elaboratore di testi
Esportarlo in .pdf con funzione apposita
dell'elaboratore testi o utilità esterna (c.d.
“stampante virtuale” pdf)
Sottoscriverlo digitalmente, con l'apposito
software fornito col dispositivo di firma

Avv. Francesco Tregnaghi - Verona

●
Atti da notificare: 2
copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico

(art 22 CAD): ovvero scansioni di atti “di carta”
provenienti da terzi (ad. es. sentenze, decreti
ingiuntivi)
Per notificare un atto cartaceo altrui occorrerà

Relazione 7.2.2014

●

Scansionarlo in un unico file .pdf “immagine”
Sottoscriverlo digitalmente per autentica (nuovo
art 18 Dm 44/2011), con l'apposito software
fornito con dispositivo di firma, inserendo la
dichiarazione di conformità all'originale nella
relazione di notificazione

Avv. Francesco Tregnaghi - Verona

●
LA PROCURA ALLE LITI
quando necessaria, dovrà essere “speciale” ovvero
menzionare l'atto da notificare, e si dovrà considerare
come apposta “in calce” a tale atto, come previsto dal
novellato art.18 DM 44/2011. Potrà essere:

Relazione 7.2.2014

●

un documento informatico sottoscritto con
firma digitale dal cliente, oppure
copia informatica della procura rilasciata su
supporto cartaceo, sottoscritta dal cliente e
autenticata di pugno dall'avvocato, per poi
essere ulteriormente “autenticata” tramite
apposizione della firma digitale da parte
dell'avvocato (doppia firma per autentica)

Avv. Francesco Tregnaghi - Verona

●
LA RELATA DI NOTIFICA
deve essere un documento informatico (no scansioni
del cartaceo). In pratica un .pdf “di testo” creato con
elaboratore testi, esportato e firmato

●

Avrà un contenuto minimo essenziale (simile ad una
relata usuale), sempre necessariamente presente
Potrà avere ulteriori contenuti eventuali ma
altrettanto obbligatori secondo le circostanze, come:
indicazione del procedimento e del relativo Ufficio,
(giudice, sezione e ruolo), se già incardinato

–
Relazione 7.2.2014

–

attestazione di conformità se si notificano copie
informatiche di atti originariamente formati su
supporto analogico (cartacei)

Avv. Francesco Tregnaghi - Verona

●
RELAZIONE DI NOTIFICA
Io sottoscritto Avv. [NOME, COGNOME e CF] iscritto all’albo degli Avvocati presso
l’Ordine degli Avvocati di Verona, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nonché
in virtù dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della stessa legge
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona, giusta delibera del [DATA ED ESTREMI
DELLA DELIBERA AUTORIZZATIVA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE], quale difensore
della [DATI DELLA PARTE DIFESA DALL’AVVOCATO NOTIFICATORE], per la quale si
procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti che [si allega ai sensi dell’art.
83, 3° comma c.p.c.] oppure [a margine/in calce dell'atto ____]
NOTIFICO
l’allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO
(inserire qui l’eventuale domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di
opposizione a decreto ingiuntivo)] all’indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI
DESTINAZIONE] estratto [INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA]
- dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO];
- dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (relativo ad avvocati/consulenti:
consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/)
- dall'Indice delle amministrazioni pubbliche, brevemente IndicePA o IPA, consultabile
dal sito www.indicepa.gov.it
- dall'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti),
consultabile al sito www.inipec.gov.it

Avv. Francesco Tregnaghi - Verona

Relazione 7.2.2014

contenuto minimo della relata
contenuto eventuale della relata
DICHIARO
che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento
pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI AL
QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA
NOTIFICA – SEZIONE – GIUDICE - RG DEL PROCEDIMENTO
E ANNO]
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis
comma 2 e 6 comma 1della L. 53/94 così come modificata dalla
lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n.
179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228
e dell’art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
e ss.mm. che l’atto notificato è copia fotoriprodotta conforme
all’originale [DESCRIZIONE BREVE] da cui è stata estratta.

Avv. Francesco Tregnaghi - Verona

Relazione 7.2.2014

ATTESTO
La marca da bollo!
Poteva mancare un omaggio alla burocrazia delle tasse? Certo che no!
L'art. 10 della legge 53/1994 prevede una marca da applicare alle notifiche in
proprio
Euro 2,60 per le notifiche fino a due destinatari,
Euro 7,70 per le notifiche da tre a sei destinatari,
Euro 12,40 per atti aventi sei o più destinatari.

.... che al momento non esistono! (e rischiano di essere costosi)

Relazione 7.2.2014

●

●

se si estrae copia cartacea, si ritiene che la marca possa essere apposta ed
annullata sulla stampata della relata
in ogni caso irregolarità di bollo non inficia validità ed efficacia dell'atto, ma
espone solo alla sanzione tributaria (da 100% a 500% della somma evasa art.
25 DPR 642/72 richiamato da art 10 L. 53/94)

Avv. Francesco Tregnaghi - Verona

La novella di fine 2012 NON ha abolito l'obbligo: ma ha stabilito che “Quando
l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al
periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici.”
Il messaggio PEC
A questo punto non resta che confezionare il messaggio PEC

●

●

●

controllando che abbia come mittente il nostro indirizzo PEC indicato al
ReGIndE tramite l'Ordine
inserendo l'indirizzo PEC del destinatario che abbiamo indicato in relata
allegando tutti i file firmati (estensione .p7m) e quindi almeno un atto e la
relata, eventualmente altri atti (esempio precetto oltre al titolo) e procura
inserendo obbligatoriamente nell'oggetto del messaggio il testo
“notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”. Riterrei che di seguito
sia possibile aggiungere il nome delle parti e/o una breve descrizione della
natura dell'atto notificato: ciò al fine di evitare problemi di archiviazione

Relazione 7.2.2014

Verificato tutto ciò, possiamo spedire il messaggio ed attendere (in caso di esito
positivo) le due ricevute
di ACCETTAZIONE del messaggio (emesso dal gestore della nostra PEC)
di CONSEGNA emessa e firmata dal gestore della PEC del destinatario, che
deve essere di tipo “completo”

Avv. Francesco Tregnaghi - Verona

●
La ricevuta di consegna COMPLETA
Esistono tre tipi di ricevuta di consegna

1) Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna
E’ caratterizzata dal fatto di contenere i dati di certificazione del
gestore certificato del destinatario e l'intero messaggio originale in
allegato

Relazione 7.2.2014

3) Ricevuta Sintetica di Avvenuta Consegna. Contiene in allegato soltanto i
dati di certificazione del gestore certificato del destinatario del messaggio

Il tipo di ricevuta rilasciata dipende dal settaggio generale della
nostra casella. Di solito per default è completa

Avv. Francesco Tregnaghi - Verona

2) Ricevuta Breve di Avvenuta Consegna. E’ caratterizzata dal fatto di
contenere in allegato i dati di certificazione del gestore certificato del
destinatario ed il testo del messaggio originale; eventuali file allegati
risulteranno ‘sintetizzati’ nei rispettivi Hash .
Come verificare se la ricevuta è “completa”

Avv. Francesco Tregnaghi - Verona

Relazione 7.2.2014

Un sistema empirico è quello di esaminare la ricevuta di
consegna di una PEC di prova: deve contenere in allegato il
messaggio originale
La conservazione della ricevuta di
consegna
La conservazione della ricevuta, intesa come documento
informatico (file) è importantissima per l'uso diretto o per la
verifica successiva della regolarità del procedimento.

●

Relazione 7.2.2014

●

●

NON basta certamente lasciarla nella casella di posta in
entrata del “client” di posta o webmail, anche se gestore
deve conservarla per 30 mesi
E' necessario ANCHE salvarla come file autonomo sul
disco fisso
E' altrettanto necessario che la directory di salvataggio sia
soggetta a backup automatico regolare
E' utile archiviarle ad intervalli regolari su CD-Rom da
conservare in luogo sicuro, possibilmente lontano dai PC

Avv. Francesco Tregnaghi - Verona

●
Relazione 7.2.2014

Salvataggio / gestione cartelle
La prova della notifica telematica è fornita, a stretto
rigore, solo dal file della “ricevuta di CONSEGNA
completa” generata dal gestore della P.E.C. del
destinatario, e ricevuta dal notificante.
Questa, per essere usata, deve essere salvata per
essere “esibita” a chi di dovere: Giudice, Cancelliere,
U.G.
Il file, generalmente in formato “.eml” deve essere poi:
●consegnato con un deposito telematico: non ancora
possibile (ma dovrebbe divenirlo a breve, forse febbraio).
●portato al destinatario a mezzo supporto informatico (in
pratica CD-ROM o chiavetta USB). Di fatto non ancora
praticabile

E allora?

Avv. Francesco Tregnaghi - Verona

Relazione 7.2.2014

La prova della notifica
La stampata di una ricevuta di consegna, in termini
informatici, è priva di significato perché perde ogni
certificazione connessa alla firma digitale del gestore del
servizio.
L'art 9, comma 1 bis della legge notifiche in proprio (L.
53/1994), però, autorizza l'avvocato notificatore ad
autenticare la copia cartacea della notifica “Qualora non
si possa procedere al deposito con modalità telematiche”
(art. 9 comma 1 Bis L.53)
A tal fine sarà necessario stampare:
(1) il messaggio di PEC di invio della notificazione;
(2) tutti gli atti allegati;
(3) la ricevuta di accettazione della PEC;
(4) la ricevuta di avvenuta consegna della PEC;

Avv. Francesco Tregnaghi - Verona

Relazione 7.2.2014

La prova “cartacea”
Va apposta su ciascun documento stampato
La legge dice “ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo
7
marzo
2005,
n.
82.”
("Codice
dell'amministrazione digitale", n.d.r.)
L'Unione Lombarda degli Ordini propone la seguente formula:
<<Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9
comma 1-bis, 3 bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come
modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater,
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art.
1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del
D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità
della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è
stata estratta
[INDICAZIONE DEL NOME E FIRMA DELL’AVVOCATO]>>

Avv. Francesco Tregnaghi - Verona

Relazione 7.2.2014

La formula di autentica
Avv. Francesco Tregnaghi - Verona

Relazione 7.2.2014

Un timbro
Il registro delle notifiche in proprio
La notifica in proprio a mezzo PEC

Relazione 7.2.2014

Il nuovo testo della L. 53/1994, art 8, comma 4bis, è esplicito: “Le disposizioni del presente
articolo non si applicano alle notifiche effettuate a
mezzo posta elettronica certificata“

Avv. Francesco Tregnaghi - Verona

NON VA INSERITA NEL REGISTRO
cronologico
Il momento di perfezionamento
La notifica si perfeziona (art 3 bis, comma 3 L.53):

per il destinatario, nel momento in cui
viene generata la ricevuta di avvenuta
CONSEGNA prevista dall'articolo 6, comma
2, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (art. 3
bis, comma 3, L. 53/1994)

Avv. Francesco Tregnaghi - Verona

Relazione 7.2.2014

per il notificante, nel momento in cui viene
generata la ricevuta di ACCETTAZIONE
prevista dall'articolo 6, comma 1, del D.P.R.
11 febbraio 2005, n. 68
http://www.tregnaghi.it/Pag/check-list_notifica.html o google “check-list notifiche PEC”

Avv. Francesco Tregnaghi - Verona

Relazione 7.2.2014

La check-list di controllo
Ho ricevuto una notifica...
Se l'utilità del dispositivo di firma (Dike per Infocert) è
correttamente configurata, dovrebbe aprire il file,
verificarne l'integrità
e mostrare le sottoscrizioni
connesse. Altrimenti si avvia, e dal suo interno si sceglie
l'allegato da leggere / verificare
Ed ancora è possibile farlo online (su un PC in cui
nessuna utilità è installata, o da tablet/smartphone)
https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php

Relazione 7.2.2014

http://postecert.poste.it/verificatore/servletverificatorep7m?tipoOp=10

Forse varrebbe la pena mettere uno di questi link nella mail,
quando la spediamo, o “copia di cortesia” in PDF. Ma non è
un obbligo.
Dettagli qui http://www.tregnaghi.it/faq/leggereunfilefirmato.html

Avv. Francesco Tregnaghi - Verona

Come leggo il file allegati in formato .p7m?
Un'interessante rivisitazione dell'art.
170, comma 4, cpc
●

Relazione 7.2.2014

●

Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante
scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della
parte o del procuratore.
Ergo, le possiamo notificare ai Colleghi a mezzo PEC, per depositarle con comodo prima dell'esame del Giudice. Può essere utile per cause
in fori lontani e memorie in ritardo in attesa attivazione depositi PCT
I vantaggi sulla notifica ordinaria

●

La velocità!

I costi di notifica (la sola marca, contro i costi postali di
raccomandata AR / CAD)
● I costi di copia autentica (ne basterà una per quanti siano i
destinatari)
● La maggior percentuale di successo (insuccesso solo per
caselle piene o non rinnovate)
● La immediata certezza dell'esito positivo o negativo
● Niente code agli uffici (UNEP o POSTE)
● Possibile a qualsiasi ora (effetti discussi tra le 21 e 7)

Avv. Francesco Tregnaghi - Verona

Relazione 7.2.2014

●
Grazie della attenzione
Avv. Francesco Tregnaghi
Mail: avv.francesco@tregnaghi.it
www.tregnaghi.it

Relazione 7.2.2014

twitter: @effetiverona

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Profili del processo esecutivo telematico
Profili del processo esecutivo telematicoProfili del processo esecutivo telematico
Profili del processo esecutivo telematicoEdoardo Ferraro
 
Tregnaghi notifica pec in pratica
Tregnaghi notifica pec in praticaTregnaghi notifica pec in pratica
Tregnaghi notifica pec in praticaRenato Savoia
 
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PEC
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PECProcesso Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PEC
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PECEdoardo Ferraro
 
Le notifiche via PEC - Lo stato dell'arte
Le notifiche via PEC - Lo stato dell'arteLe notifiche via PEC - Lo stato dell'arte
Le notifiche via PEC - Lo stato dell'arteEdoardo Ferraro
 
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo TelematicoBrevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo TelematicoEdoardo Ferraro
 
Corso Breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso Breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiCorso Breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso Breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiEdoardo Ferraro
 
Corso breve sulle notifiche via PEC
Corso breve sulle notifiche via PECCorso breve sulle notifiche via PEC
Corso breve sulle notifiche via PECAlberto Vigani
 
Le notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Le notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiLe notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Le notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiEdoardo Ferraro
 
04 Paolo Lessio, Processo civile telematico
04 Paolo Lessio, Processo civile telematico04 Paolo Lessio, Processo civile telematico
04 Paolo Lessio, Processo civile telematicopaolo.lessio
 
Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni ...
Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni ...Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni ...
Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni ...Edoardo Ferraro
 
Processo Penale Telematico - Le Norme
Processo Penale Telematico - Le NormeProcesso Penale Telematico - Le Norme
Processo Penale Telematico - Le NormeEdoardo Ferraro
 
Il titolo esecutivo telematico
Il titolo esecutivo telematicoIl titolo esecutivo telematico
Il titolo esecutivo telematicoEdoardo Ferraro
 
Il deposito degli atti introduttivi como 20.11.15
Il deposito degli atti introduttivi   como 20.11.15Il deposito degli atti introduttivi   como 20.11.15
Il deposito degli atti introduttivi como 20.11.15Edoardo Ferraro
 
PCT PAT e PTT a confronto
PCT PAT e PTT a confrontoPCT PAT e PTT a confronto
PCT PAT e PTT a confrontoEdoardo Ferraro
 
Cesare Del Moro, La procura telematica
Cesare Del Moro, La procura telematicaCesare Del Moro, La procura telematica
Cesare Del Moro, La procura telematicaAndrea Rossetti
 
Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Civile Telematico - Anno 2017
Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Civile Telematico - Anno 2017Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Civile Telematico - Anno 2017
Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Civile Telematico - Anno 2017Edoardo Ferraro
 
Poteri di autentica dell'avvocato - Torino 22.06.17
Poteri di autentica dell'avvocato - Torino 22.06.17Poteri di autentica dell'avvocato - Torino 22.06.17
Poteri di autentica dell'avvocato - Torino 22.06.17Edoardo Ferraro
 
PCT, avvocato domiciliatario e parametri ex DM 55/2014
PCT, avvocato domiciliatario e parametri ex DM 55/2014 PCT, avvocato domiciliatario e parametri ex DM 55/2014
PCT, avvocato domiciliatario e parametri ex DM 55/2014 Giorgio Galbiati
 
La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PEC
La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PECLa normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PEC
La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PECFrancesco Minazzi
 

La actualidad más candente (19)

Profili del processo esecutivo telematico
Profili del processo esecutivo telematicoProfili del processo esecutivo telematico
Profili del processo esecutivo telematico
 
Tregnaghi notifica pec in pratica
Tregnaghi notifica pec in praticaTregnaghi notifica pec in pratica
Tregnaghi notifica pec in pratica
 
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PEC
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PECProcesso Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PEC
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PEC
 
Le notifiche via PEC - Lo stato dell'arte
Le notifiche via PEC - Lo stato dell'arteLe notifiche via PEC - Lo stato dell'arte
Le notifiche via PEC - Lo stato dell'arte
 
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo TelematicoBrevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico
 
Corso Breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso Breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiCorso Breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso Breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
 
Corso breve sulle notifiche via PEC
Corso breve sulle notifiche via PECCorso breve sulle notifiche via PEC
Corso breve sulle notifiche via PEC
 
Le notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Le notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiLe notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Le notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
 
04 Paolo Lessio, Processo civile telematico
04 Paolo Lessio, Processo civile telematico04 Paolo Lessio, Processo civile telematico
04 Paolo Lessio, Processo civile telematico
 
Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni ...
Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni ...Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni ...
Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni ...
 
Processo Penale Telematico - Le Norme
Processo Penale Telematico - Le NormeProcesso Penale Telematico - Le Norme
Processo Penale Telematico - Le Norme
 
Il titolo esecutivo telematico
Il titolo esecutivo telematicoIl titolo esecutivo telematico
Il titolo esecutivo telematico
 
Il deposito degli atti introduttivi como 20.11.15
Il deposito degli atti introduttivi   como 20.11.15Il deposito degli atti introduttivi   como 20.11.15
Il deposito degli atti introduttivi como 20.11.15
 
PCT PAT e PTT a confronto
PCT PAT e PTT a confrontoPCT PAT e PTT a confronto
PCT PAT e PTT a confronto
 
Cesare Del Moro, La procura telematica
Cesare Del Moro, La procura telematicaCesare Del Moro, La procura telematica
Cesare Del Moro, La procura telematica
 
Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Civile Telematico - Anno 2017
Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Civile Telematico - Anno 2017Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Civile Telematico - Anno 2017
Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Civile Telematico - Anno 2017
 
Poteri di autentica dell'avvocato - Torino 22.06.17
Poteri di autentica dell'avvocato - Torino 22.06.17Poteri di autentica dell'avvocato - Torino 22.06.17
Poteri di autentica dell'avvocato - Torino 22.06.17
 
PCT, avvocato domiciliatario e parametri ex DM 55/2014
PCT, avvocato domiciliatario e parametri ex DM 55/2014 PCT, avvocato domiciliatario e parametri ex DM 55/2014
PCT, avvocato domiciliatario e parametri ex DM 55/2014
 
La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PEC
La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PECLa normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PEC
La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PEC
 

Similar a Francesco Tregnaghi: Le comunicazioni telematiche e la notifica e mezzo pec.

Tregnaghi notifica pec in pratica 13.6.2013
Tregnaghi notifica pec in pratica 13.6.2013Tregnaghi notifica pec in pratica 13.6.2013
Tregnaghi notifica pec in pratica 13.6.2013Francesco Tregnaghi
 
Notificazioni e comunicazioni telematiche
Notificazioni e comunicazioni telematicheNotificazioni e comunicazioni telematiche
Notificazioni e comunicazioni telematicheDaniele Lussana
 
Il Processo Penale Telematico dal 15 dicembre 2014. Quale sarà il reale impatto?
Il Processo Penale Telematico dal 15 dicembre 2014. Quale sarà il reale impatto?Il Processo Penale Telematico dal 15 dicembre 2014. Quale sarà il reale impatto?
Il Processo Penale Telematico dal 15 dicembre 2014. Quale sarà il reale impatto?Francesco Paolo Micozzi
 
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiCorso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiEdoardo Ferraro
 
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Giurisprudenza 2016
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Giurisprudenza 2016Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Giurisprudenza 2016
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Giurisprudenza 2016Edoardo Ferraro
 
Avvocato digitale e processo telematico
Avvocato digitale e processo telematicoAvvocato digitale e processo telematico
Avvocato digitale e processo telematicoEdoardo Ferraro
 
Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...
Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...
Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...MARIANNA VALLETTA
 
L'avvocato digitale e processi telematici a confronto
L'avvocato digitale e processi telematici a confrontoL'avvocato digitale e processi telematici a confronto
L'avvocato digitale e processi telematici a confrontoEdoardo Ferraro
 
P. Dell'antico - Fatturazione elettronica: gli adempimenti per le imprese
P. Dell'antico - Fatturazione elettronica: gli adempimenti per le impreseP. Dell'antico - Fatturazione elettronica: gli adempimenti per le imprese
P. Dell'antico - Fatturazione elettronica: gli adempimenti per le impreseCamera di Commercio di Pisa
 
Gli aspetti pratici e le criticità del PCT
Gli aspetti pratici e le criticità del PCTGli aspetti pratici e le criticità del PCT
Gli aspetti pratici e le criticità del PCTEdoardo Ferraro
 
La digitalizzazione (urgente) della giustizia - Convegno 14 Gennaio 2010
La digitalizzazione (urgente) della giustizia - Convegno 14 Gennaio 2010La digitalizzazione (urgente) della giustizia - Convegno 14 Gennaio 2010
La digitalizzazione (urgente) della giustizia - Convegno 14 Gennaio 2010marco scialdone
 
Lo Studio Legale Evoluto - Vicenza, 29 maggio 2019
Lo Studio Legale Evoluto - Vicenza, 29 maggio 2019Lo Studio Legale Evoluto - Vicenza, 29 maggio 2019
Lo Studio Legale Evoluto - Vicenza, 29 maggio 2019Edoardo Ferraro
 
Lo Studio Legale Evoluto
Lo Studio Legale EvolutoLo Studio Legale Evoluto
Lo Studio Legale EvolutoEdoardo Ferraro
 
Il processo civile telematico: prassi e normativa
Il processo civile telematico: prassi e normativaIl processo civile telematico: prassi e normativa
Il processo civile telematico: prassi e normativaEmilio Curci
 

Similar a Francesco Tregnaghi: Le comunicazioni telematiche e la notifica e mezzo pec. (20)

Tregnaghi notifica pec in pratica 13.6.2013
Tregnaghi notifica pec in pratica 13.6.2013Tregnaghi notifica pec in pratica 13.6.2013
Tregnaghi notifica pec in pratica 13.6.2013
 
Notificazioni e comunicazioni telematiche
Notificazioni e comunicazioni telematicheNotificazioni e comunicazioni telematiche
Notificazioni e comunicazioni telematiche
 
Il Processo Penale Telematico dal 15 dicembre 2014. Quale sarà il reale impatto?
Il Processo Penale Telematico dal 15 dicembre 2014. Quale sarà il reale impatto?Il Processo Penale Telematico dal 15 dicembre 2014. Quale sarà il reale impatto?
Il Processo Penale Telematico dal 15 dicembre 2014. Quale sarà il reale impatto?
 
Processo Penale Telematico
Processo Penale TelematicoProcesso Penale Telematico
Processo Penale Telematico
 
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiCorso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
 
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Giurisprudenza 2016
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Giurisprudenza 2016Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Giurisprudenza 2016
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Giurisprudenza 2016
 
Avvocato digitale e processo telematico
Avvocato digitale e processo telematicoAvvocato digitale e processo telematico
Avvocato digitale e processo telematico
 
C. Fantini - PEC e Firma digitale
C. Fantini - PEC e Firma digitaleC. Fantini - PEC e Firma digitale
C. Fantini - PEC e Firma digitale
 
Clini ferrara copia
Clini ferrara   copiaClini ferrara   copia
Clini ferrara copia
 
Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...
Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...
Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...
 
Il Processo Tributario Telematico (PTT)
Il Processo Tributario Telematico (PTT)Il Processo Tributario Telematico (PTT)
Il Processo Tributario Telematico (PTT)
 
L'avvocato digitale e processi telematici a confronto
L'avvocato digitale e processi telematici a confrontoL'avvocato digitale e processi telematici a confronto
L'avvocato digitale e processi telematici a confronto
 
P. Dell'antico - Fatturazione elettronica: gli adempimenti per le imprese
P. Dell'antico - Fatturazione elettronica: gli adempimenti per le impreseP. Dell'antico - Fatturazione elettronica: gli adempimenti per le imprese
P. Dell'antico - Fatturazione elettronica: gli adempimenti per le imprese
 
PEC (CdO Roma)
PEC (CdO Roma)PEC (CdO Roma)
PEC (CdO Roma)
 
Gli aspetti pratici e le criticità del PCT
Gli aspetti pratici e le criticità del PCTGli aspetti pratici e le criticità del PCT
Gli aspetti pratici e le criticità del PCT
 
La digitalizzazione (urgente) della giustizia - Convegno 14 Gennaio 2010
La digitalizzazione (urgente) della giustizia - Convegno 14 Gennaio 2010La digitalizzazione (urgente) della giustizia - Convegno 14 Gennaio 2010
La digitalizzazione (urgente) della giustizia - Convegno 14 Gennaio 2010
 
Lo Studio Legale Evoluto - Vicenza, 29 maggio 2019
Lo Studio Legale Evoluto - Vicenza, 29 maggio 2019Lo Studio Legale Evoluto - Vicenza, 29 maggio 2019
Lo Studio Legale Evoluto - Vicenza, 29 maggio 2019
 
“Le firme nei processi di fatturazione elettronica”
“Le firme nei processi di fatturazione elettronica” “Le firme nei processi di fatturazione elettronica”
“Le firme nei processi di fatturazione elettronica”
 
Lo Studio Legale Evoluto
Lo Studio Legale EvolutoLo Studio Legale Evoluto
Lo Studio Legale Evoluto
 
Il processo civile telematico: prassi e normativa
Il processo civile telematico: prassi e normativaIl processo civile telematico: prassi e normativa
Il processo civile telematico: prassi e normativa
 

Último

Esame finale - riunione genitori 2024.pptx
Esame finale - riunione genitori 2024.pptxEsame finale - riunione genitori 2024.pptx
Esame finale - riunione genitori 2024.pptxfedericodellacosta2
 
Esperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superiore
Esperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superioreEsperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superiore
Esperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superiorevaleriodinoia35
 
La produzione e la gestione degli Open Data
La produzione e la gestione degli Open DataLa produzione e la gestione degli Open Data
La produzione e la gestione degli Open DataGianluigi Cogo
 
Storia dell’Inghilterra nell’Età Moderna.pptx
Storia dell’Inghilterra nell’Età Moderna.pptxStoria dell’Inghilterra nell’Età Moderna.pptx
Storia dell’Inghilterra nell’Età Moderna.pptxOrianaOcchino
 
lezione di fisica_I moti nel piano_Amaldi
lezione di fisica_I moti nel piano_Amaldilezione di fisica_I moti nel piano_Amaldi
lezione di fisica_I moti nel piano_Amaldivaleriodinoia35
 
La seconda guerra mondiale per licei e scuole medie
La seconda guerra mondiale per licei e scuole medieLa seconda guerra mondiale per licei e scuole medie
La seconda guerra mondiale per licei e scuole medieVincenzoPantalena1
 
IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla Cresima
IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla CresimaIL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla Cresima
IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla CresimaRafael Figueredo
 
Ticonzero news 148.pdf aprile 2024 Terza cultura
Ticonzero news 148.pdf aprile 2024 Terza culturaTiconzero news 148.pdf aprile 2024 Terza cultura
Ticonzero news 148.pdf aprile 2024 Terza culturaPierLuigi Albini
 

Último (8)

Esame finale - riunione genitori 2024.pptx
Esame finale - riunione genitori 2024.pptxEsame finale - riunione genitori 2024.pptx
Esame finale - riunione genitori 2024.pptx
 
Esperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superiore
Esperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superioreEsperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superiore
Esperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superiore
 
La produzione e la gestione degli Open Data
La produzione e la gestione degli Open DataLa produzione e la gestione degli Open Data
La produzione e la gestione degli Open Data
 
Storia dell’Inghilterra nell’Età Moderna.pptx
Storia dell’Inghilterra nell’Età Moderna.pptxStoria dell’Inghilterra nell’Età Moderna.pptx
Storia dell’Inghilterra nell’Età Moderna.pptx
 
lezione di fisica_I moti nel piano_Amaldi
lezione di fisica_I moti nel piano_Amaldilezione di fisica_I moti nel piano_Amaldi
lezione di fisica_I moti nel piano_Amaldi
 
La seconda guerra mondiale per licei e scuole medie
La seconda guerra mondiale per licei e scuole medieLa seconda guerra mondiale per licei e scuole medie
La seconda guerra mondiale per licei e scuole medie
 
IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla Cresima
IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla CresimaIL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla Cresima
IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla Cresima
 
Ticonzero news 148.pdf aprile 2024 Terza cultura
Ticonzero news 148.pdf aprile 2024 Terza culturaTiconzero news 148.pdf aprile 2024 Terza cultura
Ticonzero news 148.pdf aprile 2024 Terza cultura
 

Francesco Tregnaghi: Le comunicazioni telematiche e la notifica e mezzo pec.

  • 1. Ordine degli Avvocati di Verona Progetto di Formazione sul Processo Telematico LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE E LA NOTIFICA A MEZZO PEC Avv. Francesco Tregnaghi 7 febbraio 2014 14:30 Sala Convegni Banco Popolare Via San Cosimo, 10 Verona Avvertenza importante: si tratta di slides fatte per un convegno e destinate ad essere ampiamente commentate. Chi non avesse sentito il commento sia avvertito che il senso può non essere immediatamente percepibile
  • 2. Comunicazioni Ufficio → Avvocato Relazione 7.2.2014 L'art 16 D.L. “Crescitalia” 179/2012 ha stabilito che “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.” Sono le PEC che riceviamo quotidianamente Avv. Francesco Tregnaghi - Verona
  • 3. Le Comunicazioni art 136 cpc Il “biglietto” di cancelleria (art 45 disp. att) viene descritto come “forma abbreviata di comunicazione” “l biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata...” Relazione 7.2.2014 Questa la via ordinaria. Sussidiariamente “se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica” Le PEC di “comunicazione” hanno oggetto siffatto: “POSTA CERTIFICATA: COMUNICAZIONE 9058/2013/CC” Avv. Francesco Tregnaghi - Verona
  • 4. Le Notificazioni art 137 cpc “Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.” Relazione 7.2.2014 Unica differenza che residua: la comunicazione contiene una notizia (es rinvio udienza) o parte di un provvedimento (es. dispositivo di sentenza). La notificazione è quella che riguarda l'atto intero Si presenta con oggetto “Tribunale Ordinario di ... Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012” Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Art 16 Decreto “Crescitalia” dice che vanno fatte come le comunicazioni: via PEC.
  • 5. La sottoscrizione digitale delle comunicazioni Relazione 7.2.2014 Non sembra, ma c'è. Nel messaggio, non negli allegati Anche se la sottoscrizione presente non è certo del cancelliere. La firma del gestore del servizio PEC garantisce solo che il messaggio non è stato alterato dopo l'invio. La provenienza non sarà dubbia, ma... Avv. Francesco Tregnaghi - Verona
  • 6. Il valore legale delle comunicazioni Nonostante quanto detto prima, Il Ministero della Giustizia tramite D.G.S.I.A. con la nota 0002528.U del 31 gennaio 2012 ha comunicato alle Corti d'Appello, Tribunali e COA indicati nella detta nota che, “…a DECORRERE DAL 31 GENNAIO 2012 LE COMUNICAZIONI INVIATE TRAMITE PEC AVRANNO PIENO VALORE LEGALE…” Non pare prescritta la richiesta sottoscrizione digitale (che, detto tra noi, se attuata tramite sottoscrizione degli allegati con trasformazione degli stessi in file .p7m li renderebbe incomprensibili a troppi destinatari). Potrebbe essere “fonte regolamentare” ad ignorare la necessità di sottoscrizione? Alla giurisprudenza.... Consideriamo per prudenza, perciò, che notifiche / comunicazione dell'ufficio abbiano pieno valore legale, con piena decorrenza dei termini che ne fossero dipendenti, quali ad esempio il termine lungo per impugnare, o termine per reclamo cautelare ex art. 669terdecies. Relazione 7.2.2014 ATTENZIONE, PERTANTO, E COSTANTE CONTROLLO DELLA PEC Ricordo, allo scopo, che: ● La PEC si riceve come normalissima email. Se si configura il client di posta (Outlook express, thunderbird, etc..) si riceve contemporaneamente alla posta normale, senza dover ogni volta ricordarsi di accedere alla webmail, inserire password, etc. ● Può essere ricevuta su quanti computer si desideri (quello del nostro ufficio, quello della segretaria/collaboratore, quello di casa) ● Può essere ricevuta da qualsiasi smartphone: aggiungiamola Avv. Francesco Tregnaghi - Verona
  • 7. Ma la vera novità di oggi, e che è certamente utilizzabile a partire dal 15.12.2013, è la Notifica in proprio dell'Avvocato a mezzo Posta Elettronica Certificata Relazione 7.2.2014 Che cercheremo di approfondire con particolare riguardo all'aspetto pratico Avv. Francesco Tregnaghi - Verona
  • 8. Prerequisiti L'Avvocato che voglia notificare a mezzo P.E.C. deve avere: ● ● ● Relazione 7.2.2014 ● ● L'autorizzazione alla notifica in proprio del C.d.O. presso cui è iscritto; un proprio indirizzo P.E.C. che risulti da pubblici elenchi (per noi, il Reg.Ind.E.) la procura alle liti ex art. 83 cpc (previa o contestuale) un indirizzo di PEC del destinatario tratto da pubblici elenchi. Un dispositivo di firma digitale valido (e Avv. Francesco Tregnaghi - Verona funzionante!)
  • 9. Atti da notificare: 1 DOCUMENTI INFORMATICI (art 21 C.A.D.): ovvero atti creati direttamente in forma elettronica. Per ora creati dall'avvocato (citazione, precetto). In futuro, con le copie autentiche digitali, anche provenienti dal giudice. Per creare il nostro atto occorrerà: Relazione 7.2.2014 ● ● digitarlo come d'uso con l'elaboratore di testi Esportarlo in .pdf con funzione apposita dell'elaboratore testi o utilità esterna (c.d. “stampante virtuale” pdf) Sottoscriverlo digitalmente, con l'apposito software fornito col dispositivo di firma Avv. Francesco Tregnaghi - Verona ●
  • 10. Atti da notificare: 2 copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico (art 22 CAD): ovvero scansioni di atti “di carta” provenienti da terzi (ad. es. sentenze, decreti ingiuntivi) Per notificare un atto cartaceo altrui occorrerà Relazione 7.2.2014 ● Scansionarlo in un unico file .pdf “immagine” Sottoscriverlo digitalmente per autentica (nuovo art 18 Dm 44/2011), con l'apposito software fornito con dispositivo di firma, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione Avv. Francesco Tregnaghi - Verona ●
  • 11. LA PROCURA ALLE LITI quando necessaria, dovrà essere “speciale” ovvero menzionare l'atto da notificare, e si dovrà considerare come apposta “in calce” a tale atto, come previsto dal novellato art.18 DM 44/2011. Potrà essere: Relazione 7.2.2014 ● un documento informatico sottoscritto con firma digitale dal cliente, oppure copia informatica della procura rilasciata su supporto cartaceo, sottoscritta dal cliente e autenticata di pugno dall'avvocato, per poi essere ulteriormente “autenticata” tramite apposizione della firma digitale da parte dell'avvocato (doppia firma per autentica) Avv. Francesco Tregnaghi - Verona ●
  • 12. LA RELATA DI NOTIFICA deve essere un documento informatico (no scansioni del cartaceo). In pratica un .pdf “di testo” creato con elaboratore testi, esportato e firmato ● Avrà un contenuto minimo essenziale (simile ad una relata usuale), sempre necessariamente presente Potrà avere ulteriori contenuti eventuali ma altrettanto obbligatori secondo le circostanze, come: indicazione del procedimento e del relativo Ufficio, (giudice, sezione e ruolo), se già incardinato – Relazione 7.2.2014 – attestazione di conformità se si notificano copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico (cartacei) Avv. Francesco Tregnaghi - Verona ●
  • 13. RELAZIONE DI NOTIFICA Io sottoscritto Avv. [NOME, COGNOME e CF] iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Verona, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona, giusta delibera del [DATA ED ESTREMI DELLA DELIBERA AUTORIZZATIVA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE], quale difensore della [DATI DELLA PARTE DIFESA DALL’AVVOCATO NOTIFICATORE], per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti che [si allega ai sensi dell’art. 83, 3° comma c.p.c.] oppure [a margine/in calce dell'atto ____] NOTIFICO l’allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO (inserire qui l’eventuale domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo)] all’indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto [INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA] - dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO]; - dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (relativo ad avvocati/consulenti: consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/) - dall'Indice delle amministrazioni pubbliche, brevemente IndicePA o IPA, consultabile dal sito www.indicepa.gov.it - dall'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti), consultabile al sito www.inipec.gov.it Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 7.2.2014 contenuto minimo della relata
  • 14. contenuto eventuale della relata DICHIARO che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI AL QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE – GIUDICE - RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO] ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che l’atto notificato è copia fotoriprodotta conforme all’originale [DESCRIZIONE BREVE] da cui è stata estratta. Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 7.2.2014 ATTESTO
  • 15. La marca da bollo! Poteva mancare un omaggio alla burocrazia delle tasse? Certo che no! L'art. 10 della legge 53/1994 prevede una marca da applicare alle notifiche in proprio Euro 2,60 per le notifiche fino a due destinatari, Euro 7,70 per le notifiche da tre a sei destinatari, Euro 12,40 per atti aventi sei o più destinatari. .... che al momento non esistono! (e rischiano di essere costosi) Relazione 7.2.2014 ● ● se si estrae copia cartacea, si ritiene che la marca possa essere apposta ed annullata sulla stampata della relata in ogni caso irregolarità di bollo non inficia validità ed efficacia dell'atto, ma espone solo alla sanzione tributaria (da 100% a 500% della somma evasa art. 25 DPR 642/72 richiamato da art 10 L. 53/94) Avv. Francesco Tregnaghi - Verona La novella di fine 2012 NON ha abolito l'obbligo: ma ha stabilito che “Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici.”
  • 16. Il messaggio PEC A questo punto non resta che confezionare il messaggio PEC ● ● ● controllando che abbia come mittente il nostro indirizzo PEC indicato al ReGIndE tramite l'Ordine inserendo l'indirizzo PEC del destinatario che abbiamo indicato in relata allegando tutti i file firmati (estensione .p7m) e quindi almeno un atto e la relata, eventualmente altri atti (esempio precetto oltre al titolo) e procura inserendo obbligatoriamente nell'oggetto del messaggio il testo “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”. Riterrei che di seguito sia possibile aggiungere il nome delle parti e/o una breve descrizione della natura dell'atto notificato: ciò al fine di evitare problemi di archiviazione Relazione 7.2.2014 Verificato tutto ciò, possiamo spedire il messaggio ed attendere (in caso di esito positivo) le due ricevute di ACCETTAZIONE del messaggio (emesso dal gestore della nostra PEC) di CONSEGNA emessa e firmata dal gestore della PEC del destinatario, che deve essere di tipo “completo” Avv. Francesco Tregnaghi - Verona ●
  • 17. La ricevuta di consegna COMPLETA Esistono tre tipi di ricevuta di consegna 1) Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna E’ caratterizzata dal fatto di contenere i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario e l'intero messaggio originale in allegato Relazione 7.2.2014 3) Ricevuta Sintetica di Avvenuta Consegna. Contiene in allegato soltanto i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario del messaggio Il tipo di ricevuta rilasciata dipende dal settaggio generale della nostra casella. Di solito per default è completa Avv. Francesco Tregnaghi - Verona 2) Ricevuta Breve di Avvenuta Consegna. E’ caratterizzata dal fatto di contenere in allegato i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario ed il testo del messaggio originale; eventuali file allegati risulteranno ‘sintetizzati’ nei rispettivi Hash .
  • 18. Come verificare se la ricevuta è “completa” Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 7.2.2014 Un sistema empirico è quello di esaminare la ricevuta di consegna di una PEC di prova: deve contenere in allegato il messaggio originale
  • 19. La conservazione della ricevuta di consegna La conservazione della ricevuta, intesa come documento informatico (file) è importantissima per l'uso diretto o per la verifica successiva della regolarità del procedimento. ● Relazione 7.2.2014 ● ● NON basta certamente lasciarla nella casella di posta in entrata del “client” di posta o webmail, anche se gestore deve conservarla per 30 mesi E' necessario ANCHE salvarla come file autonomo sul disco fisso E' altrettanto necessario che la directory di salvataggio sia soggetta a backup automatico regolare E' utile archiviarle ad intervalli regolari su CD-Rom da conservare in luogo sicuro, possibilmente lontano dai PC Avv. Francesco Tregnaghi - Verona ●
  • 20. Relazione 7.2.2014 Salvataggio / gestione cartelle
  • 21. La prova della notifica telematica è fornita, a stretto rigore, solo dal file della “ricevuta di CONSEGNA completa” generata dal gestore della P.E.C. del destinatario, e ricevuta dal notificante. Questa, per essere usata, deve essere salvata per essere “esibita” a chi di dovere: Giudice, Cancelliere, U.G. Il file, generalmente in formato “.eml” deve essere poi: ●consegnato con un deposito telematico: non ancora possibile (ma dovrebbe divenirlo a breve, forse febbraio). ●portato al destinatario a mezzo supporto informatico (in pratica CD-ROM o chiavetta USB). Di fatto non ancora praticabile E allora? Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 7.2.2014 La prova della notifica
  • 22. La stampata di una ricevuta di consegna, in termini informatici, è priva di significato perché perde ogni certificazione connessa alla firma digitale del gestore del servizio. L'art 9, comma 1 bis della legge notifiche in proprio (L. 53/1994), però, autorizza l'avvocato notificatore ad autenticare la copia cartacea della notifica “Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche” (art. 9 comma 1 Bis L.53) A tal fine sarà necessario stampare: (1) il messaggio di PEC di invio della notificazione; (2) tutti gli atti allegati; (3) la ricevuta di accettazione della PEC; (4) la ricevuta di avvenuta consegna della PEC; Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 7.2.2014 La prova “cartacea”
  • 23. Va apposta su ciascun documento stampato La legge dice “ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.” ("Codice dell'amministrazione digitale", n.d.r.) L'Unione Lombarda degli Ordini propone la seguente formula: <<Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis, 3 bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta [INDICAZIONE DEL NOME E FIRMA DELL’AVVOCATO]>> Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 7.2.2014 La formula di autentica
  • 24. Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 7.2.2014 Un timbro
  • 25. Il registro delle notifiche in proprio La notifica in proprio a mezzo PEC Relazione 7.2.2014 Il nuovo testo della L. 53/1994, art 8, comma 4bis, è esplicito: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata“ Avv. Francesco Tregnaghi - Verona NON VA INSERITA NEL REGISTRO cronologico
  • 26. Il momento di perfezionamento La notifica si perfeziona (art 3 bis, comma 3 L.53): per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta CONSEGNA prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (art. 3 bis, comma 3, L. 53/1994) Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 7.2.2014 per il notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di ACCETTAZIONE prevista dall'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
  • 27. http://www.tregnaghi.it/Pag/check-list_notifica.html o google “check-list notifiche PEC” Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 7.2.2014 La check-list di controllo
  • 28. Ho ricevuto una notifica... Se l'utilità del dispositivo di firma (Dike per Infocert) è correttamente configurata, dovrebbe aprire il file, verificarne l'integrità e mostrare le sottoscrizioni connesse. Altrimenti si avvia, e dal suo interno si sceglie l'allegato da leggere / verificare Ed ancora è possibile farlo online (su un PC in cui nessuna utilità è installata, o da tablet/smartphone) https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php Relazione 7.2.2014 http://postecert.poste.it/verificatore/servletverificatorep7m?tipoOp=10 Forse varrebbe la pena mettere uno di questi link nella mail, quando la spediamo, o “copia di cortesia” in PDF. Ma non è un obbligo. Dettagli qui http://www.tregnaghi.it/faq/leggereunfilefirmato.html Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Come leggo il file allegati in formato .p7m?
  • 29. Un'interessante rivisitazione dell'art. 170, comma 4, cpc ● Relazione 7.2.2014 ● Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Ergo, le possiamo notificare ai Colleghi a mezzo PEC, per depositarle con comodo prima dell'esame del Giudice. Può essere utile per cause in fori lontani e memorie in ritardo in attesa attivazione depositi PCT
  • 30. I vantaggi sulla notifica ordinaria ● La velocità! I costi di notifica (la sola marca, contro i costi postali di raccomandata AR / CAD) ● I costi di copia autentica (ne basterà una per quanti siano i destinatari) ● La maggior percentuale di successo (insuccesso solo per caselle piene o non rinnovate) ● La immediata certezza dell'esito positivo o negativo ● Niente code agli uffici (UNEP o POSTE) ● Possibile a qualsiasi ora (effetti discussi tra le 21 e 7) Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 7.2.2014 ●
  • 31. Grazie della attenzione Avv. Francesco Tregnaghi Mail: avv.francesco@tregnaghi.it www.tregnaghi.it Relazione 7.2.2014 twitter: @effetiverona