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11 ottobre 2019
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
«ART & LAW CONVERSATION»
IL DIRITTO D’AUTORE E L’ARTE CONTEMPORANEA:
RIFLESSIONI SULLE MODALITÀ DI TUTELA DELLE NUOVE FORME
ESPRESSIVE, PROFILI GIURIDICI ED ESPERIENZE CONDIVISE
ELSA – THE EUROPEAN LAW STUDENTS’ ASSOCIATION
BOLOGNA
2
ART LAW
3
ART LAW
 attività di due diligence;
 contratti di compravendita di opere;
 assistenza nella vendita e nell’acquisto in Italia
e all’estero;
 donazioni, eredità, atti di liberalità e passaggi
generazionali di singole opere d’arte e/o di intere
collezioni;
 procedure di dichiarazione di interesse culturale,
di acquisti coattivi, prelazione d’acquisto da parte
dello Stato italiano e assistenza nell’iter
procedurale davanti al MiBACT;
 esportazione e importazione, temporanea o
definitiva di opere d’arte dall’Italia;
 tutele giuridiche per l’autenticità di opere d’arte;
 diritto di seguito;
 costituzione di fondazioni e trust di opere d’arte;
 contratti di assicurazione, di deposito e di
noleggio;
 contratti di prestito per mostre ed esibizioni
 gestione dell’investimento in arte;
 sponsorizzazioni culturali e altre forme di
mecenatismo;
 tutela del marchio e del merchandising
culturale;
 assistenza nella voluntary disclosure;
 art lending.
4
PRINCIPALI QUESTIONI LEGALI
La disciplina dei beni culturali e la tutela degli autori
D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
Codice dei beni culturali
Legge 22 aprile 1941 n. 633
Legge autore
5
SI DEFINISCONO BENI CULTURALI
…le cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico,
etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate in base alla legge quali
testimonianze aventi valore di civiltà (art. 2 Codice).
di appartenenza pubblica:
beni culturali ex lege (salvo che, di
massima, attraverso l’apposito
procedimento, non si riconosca
l’inesistenza di tale interesse inerente al
bene);
di appartenenza privata:
beni culturali in forza dell’apposito
provvedimento di dichiarazione dell’interesse
culturale «particolarmente importante» avviato dal
Soprintendente e dichiarata da parte del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (art. 13
e ss. Codice).
6
BENI CULTURALI
E’ esclusa dalla protezione la produzione artistica più recente, ovvero quelli «che siano opera
di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 70 anni», nonché le cose che
presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per
l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione «che siano opera di autore vivente
o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni» (art. 10 co. 5 Codice).
7
DISCIPLINA DEI BENI CULTURALI
La protezione accordata ai beni culturali comporta alcune limitazioni (al diritto di
proprietà):
(i) divieto di usi non compatibili con il carattere storico o artistico del bene;
(ii) denuncia di trasferimenti di proprietà e detenzione (e diritto di prelazione a
favore dello Stato in caso di vendita);
(iii) facoltà di ispezione da parte della Soprintendenza al fine di accertare lo stato di
conservazione e di custodia del bene;
(iv) divieto di rimozione o demolizione (incluso smembramento di collezioni e scarto
di documenti di archivio);
(v) impegno a garantire la conservazione;
…
8
(vi) uscita definitiva dal territorio italiano:
 è vietata l’uscita definitiva per tutti i beni
vincolati, ovvero quelli di proprietà privata, per
effetto del provvedimento di dichiarazione
dell’interesse culturale, e quelli di appartenenza
pubblica;
CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI
9
 è soggetta ad autorizzazione ministeriale preventiva (i.e. attestato di libera circolazione, di
durata quinquennale): le cose che siano opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga a
oltre settant’anni e il cui valore sia superiore a Euro 13.500, nelle quali sia presumibile
l’esistenza di un interesse culturale la cui effettività non sia stata però ancora verificata, e alcuni
beni elencati nell’art. 11 del Codice, quali fotografie ed esemplari di opere cinematografiche, auto
d’epoca con più di 75 anni, ecc.;
CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI
10
Diniego dell’attestato di libera circolazione: deve essere sostenuto da adeguata
argomentazione e da relazioni di supporto sviluppate in maniera esaustiva, con motivazioni
puntuali, riferimenti bibliografici aggiornati e l’associazione ad uno o più dei principi di
rilevanza definiti dalla nuova circolare:
(i) qualità artistica dell’opera;
(ii) rarità (in senso qualitativo e/o quantitativo);
(iii) rilevanza della rappresentazione;
(iv) appartenenza ad un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico,
monumentale;
(v) testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo;
(vi) testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di
relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione e/o provenienza straniera.
CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI
Il diniego comporta avvio del procedimento di dichiarazione culturale.
11
CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI
 è libera l’uscita definitiva per le opere artistiche e degli
oggetti d’arte (a) di autori viventi o la cui esecuzione non
risalga a oltre settant’anni, nonché quelle (b) di autori
non più viventi e la cui esecuzione risalga ad oltre
settant’anni il cui valore sia inferiore a Euro 13.500
(ma occorre dichiarazione comprovante i requisiti).
12
CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI
(vii) uscita temporanea dal territorio italiano:
 per tutti i beni culturali sottratti o meno all’uscita definitiva, previo rilascio
dell’attestato di circolazione temporanea, per gli scopi tassativamente stabiliti,
quali ad esempio la realizzazione di mostre/esposizioni d’arte oppure a fini di studio
e rilascio di certificati di autenticità da parte di esperti, archivi o fondazioni.
13
CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI
(viii) entrata temporanea nel territorio italiano:
 le cose che siano opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga a oltre
settant’anni, nelle quali sia presumibile l’esistenza di un interesse culturale la cui
effettività non sia stata però ancora verificata, e beni elencati nell’art. 11 del Codice,
quali fotografie ed esemplari di opere cinematografiche, auto d’epoca con più di 75
anni, ecc., possono essere certificate dall’ufficio di esportazione, a domanda, sulla
base della documentazione comprovante i requisiti; i certificati hanno valore
quinquennale (e possono essere prorogati).
Art. 1 Legge sul diritto d’autore («LDA»)
tutela l’opera dell’ingegno “qualunque ne sia il modo e la forma di espressione”,
ovvero il risultato dell’attività e dell’espressione artistica del suo autore,
disinteressandosi del valore artistico dell’opera (rimesso alla valutazione di altre
discipline, come la filosofia dell’arte e l’estetica)
a condizione che l’opera abbia «carattere creativo», inteso come apporto personale,
capacità di intervenire in modo da evocare suggestioni ed emozioni oltre la mera perizia
tecnica e l’esperienza pratica acquisita.
LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
Art. 2 LDA:
«In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per
sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la
scenografia;
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, […];
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice
fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale
dell'autore […].
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle
banche di dati non si estende al loro contenuto […] .
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.»
LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
Design
Affinché siano tutelate dalla LDA, richiesto anche requisito del “valore artistico”, inteso come
idoneità ad essere considerate oggetti artistici per quanto utili, dotati di un valore intrinseco e di
un autonomo riconoscimento.
L’apprezzamento del valore artistico non può dipendere da valutazioni astratte e “soggettive”, che
in quanto tali risultano incompatibili con la necessità di certezza del diritto.
Per la giurisprudenza il valore artistico sussiste se:
- inserimento del prodotto in una corrente artistica;
- presenza in musei di arte contemporanea;
- perdurare del successo del prodotto presso la collettività e gli ambienti, perché storicizzano il
giudizio e lo ancorano a criteri di obbiettività (senza tuttavia spostare il momento valutativo in ambito
esterno e successivo all’opera);
- pubblicazione sulle pagine di numerosi quotidiani e riviste di settore nonché su monografie;
- critiche favorevoli di esperti e designers.
LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
Il diritto d’autore nasce immediatamente con la creazione dell’opera ed è indipendente
dalla circostanza che l’opera riporti:
- il nome dell’autore
oppure
- il simbolo
Non è necessaria alcuna registrazione.
L’idea, per poter essere protetta è necessario che sia rappresentata all’esterno e si consolidi in
un’espressione nuova, compiuta ed originale e che rappresenti un autonomo e specifico risultato
creativo, un’autonoma e definitiva creazione intellettuale.
LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
“E’ reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi è in essa indicato come tale, nelle forme
d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera
stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente
conosciuti come equivalenti al nome vero” (Art. 8 LDA)
LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
LDA incoraggia la produzione artistica attribuendo all’autore una privativa / incentivo di
carattere economico per tutte le utilizzazioni possibili (sistema delle esclusive).
DIRITTI PATRIMONIALI
DIRITTI MORALI
in quanto compatibili con la natura dell’opera
La durata dei diritti economici sulle opere protette è di 70 anni oltre la morte dell’autore;
i diritti morali non sono invece soggetti ad alcuna limitazione temporale e alla morte
dell’autore potranno di norma essere esercitati dai discendenti.
LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
Diritto di pubblicazione
«L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo,
originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi
indicati negli articoli seguenti» (art. 12 LDA)
Prima pubblicazione: la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione
LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
Diritto di riproduzione
« … la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte
dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la
fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione» (art. 13 LDA)
LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
Riproduzione in catalogo
?
LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
Diritto di trascrizione
“Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l’uso dei mezzi atti a trasformare l’opera orale in opera scritta o
riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente” (art. 14 LDA)
F fissare un’opera orale su un supporto materiale
Diritto di esecuzione
“Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la
rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera
musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera
orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia
ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di
lucro.
Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei,
archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle
opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo” (art. 15 LDA)
LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
Diritto di comunicazione al pubblico
« … ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza e comprende la comunicazione al pubblico
via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la
messa disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente» (art. 16 LDA)
LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
Diritto di distribuzione
« … la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a
qualsiasi titolo, dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio
degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli stati extracomunitari» (art. 17 LDA)
Principio dell’esaurimento:
«Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella
Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di
trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal
titolare del diritto o con il suo consenso» (art. 17 co. 2 LDA)
LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
Diritto di elaborare
«… comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4
[aggiunte, adattamenti, riduzioni, variazioni].
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione» (art. 18 LDA)
L’autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.
LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
“Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di
carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma
letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli
adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale” (Art. 4 LDA)
LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
Diritto di noleggiare
«…la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate
dal diritto d’autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini
del conseguimento di un beneficio economico o commerciale
diretto o indiretto» (art. 18-bis co.1 LDA) da parte di qualsiasi
soggetto
≠
Diritto di dare in prestito
“… la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate
dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un
periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al
comma 1.” (art. 18-bis co.2 LDA)
LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
Indipendenza dei diritti
«I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti.
L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti» (art. 19 LDA)
LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
Sfruttamento dei diritti patrimoniali
«I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale,
possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge…»
(art. 107 LDA)
«La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto» (art. 110 LDA) tra le parti.
«La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti
di utilizzazione» (art. 109 LDA)
LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
Diritto di seguito
Art. 144 e ss. LDA
Il diritto spettante all'autore di opere artistiche e manoscritti, nonché ai loro eredi, fino al 70esimo anno
successivo alla morte dell'ideatore, di riscuotere una percentuale sul prezzo di ogni vendita consecutive
alla prima.
Si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di
venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte, come
le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte.
Il diritto di seguito non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l’opera direttamente
dall’autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro.
La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.
LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
Libere utilizzazioni
Art 65 e ss. LDA
- riproduzione per uso di critica e discussione e per uso personale a condizione che tale
possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera
- se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l’utilizzo deve avvenire per finalità
illustrative e per fini non commerciali
- riproduzione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini a bassa
risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico, purché tale utilizzo
non sia a scopo di lucro
LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
Diritti morali
(Art. 20 LDA)
L’autore conserva il diritto
- di rivelarsi e rivendicare la paternità dell’opera
e
- di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, e a ogni atto a danno
dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione
Tuttavia l’autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per
impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.
Il diritto morale è inalienabile (art. 22 LDA) e, dopo la morte, può essere fatto valere dai parenti
prossimi (art. 23 LDA)
LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
Ritiro dell’opera dal commercio - diritto personale e non trasmissibile
«L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo di
indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera
medesima.
… deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri …
Entro il termine di 1 anno a decorrere dall’ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all’autorità
giudiziaria per opporsi all’esercizio della pretesa dell’autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno»
(art. 142 LDA)
LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
OPERE PARTICOLARI
Forma d’arte destinata agli spazi pubblici per essere fruita da un largo pubblico di persone.
Di solito la realizzazione di un’opera d’arte pubblica avviene in due fasi: (i) sviluppo del progetto artistico
(disegni, tavole, schizzi, etc.) e (ii) costruzione/installazione dell’opera.
Da un punto di vista negoziale, merita attenzione la regolamentazione dei diritti d’autore ovvero il diritto di
riprodurre e di esporre in pubblico l’opera e di autorizzare le eventuali modifiche al progetto dell’opera.
L’opera potrebbe essere realizzata con il contributo indistinguibile di più artisti; nel qual caso l’opera
sarebbe in comunione tra tutti gli artisti e l’approvazione di ciascuno potrebbe essere necessaria per esercitare i
diritti economici d’autore sull’opera d’arte stessa.
Il contratto dovrebbe inoltre regolare l’uso delle immagini che riproducono l’opera e prevedere clausole che
proteggano l’integrità dell’opera negli spazi pubblici contro danneggiamenti atmosferici, del tempo,
ambientali e dagli atti di vandalismo, compresi gli obblighi di assicurazione e di manutenzione e i lavori di
restauro a carico del proprietario.
PUBLIC ART
Opera d’arte in genere tridimensionale; comprende media, oggetti
e forme espressive di qualsiasi tipo installati in un determinato
ambiente.
Cracking Art: atto creativo rappresentato dalla collocazione di esemplari degli
animali in plastica che, nel caso di specie, costituiscono di per sé opere d’arte, in
determinati contesti, variabili, quanto a luogo, al momento in cui ciò avviene e alle
relative modalità.
Dal combinarsi di tali fattori si desume il significato e il
messaggio della singola opera-installazione ed è evidente che il
significato del messaggio che il pubblico percepisce cambia a
seconda che il medesimo animale sia collocato un contesto diverso.
Il diritto d’autore insisterebbe quindi sulle singole opere d’arte che compongono l’installazione e sulla stessa
installazione nel suo complesso che a seconda dei momenti e dei contesti può cambiare.
Pertanto le singole opere d’arte create in comunione tra più artisti non possono essere utilizzate, senza
l’accordo di tutti i coautori, per installazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle realizzate con il comune
consenso.
INSTALLAZIONE
Opera non elencata tra le opere espressamente tutelate.
Opera cinematografica? Manca il ruolo del produttore che finanzia l’opera sperando nei ritorni economici generati dalla distribuzione della
pellicola nelle sale. Video clip? Manca la finalità promozionale caratteristica dei video musicali, realizzati per promuovere la canzone che ne sta
alla base. Più adeguato appare invece l’inquadramento come opere dell’arte figurativa, con tutti i diritti (come se fosse un
quadro).
La realizzazione di video d’artista spesso presuppone, tuttavia, la collaborazione e l’interazione di più
soggetti (regista, sceneggiatore, soggettisti, direttore delle luci, interpreti, autori della musica, ecc.).
Opere in comunione; più raramente opere collettive.
Spesso le opere di video arte incorporano opere precedenti, lo
sfruttamento del video realizzato con tali contributi presuppone, di norma,
l’accordo degli autori delle opere utilizzate.
Facilmente riproducibili: watermark / certificati di autenticità;
Velocemente obsolescenti, comportando successivi riversamenti; occorre
consenso a tali riproduzioni.
VIDEOARTE
Forma d’arte che prende “in prestito” immagini della cultura
popolare, della pubblicità, dei mass media e delle opere d’arte di altri
artisti, sia di pubblico dominio (come nel caso dell’opera
“L.H.O.O.Q.” di Marcel Duchamp) sia ancora protette da diritti
d’autore e le incorpora all’interno di nuove opere d’arte.
Nel caso in cui invece l’artista utilizzi un’opera preesistente per
crearne una nuova, LDA fa salvi i diritti dell’autore sull’opera
originaria e subordina al suo consenso l’utilizzo della stessa opera
originaria o elementi di quest’ultima per la creazione della nuova
opera d’arte .
APPROPRIATION ART
Rielaborazione di un’opera seria la quale, conservando, in via manifesta,
l’esterna figura ne rovescia però le vicende e gli effetti, per provocare riso o
pianto
non ha autonoma tutela nel nostro diritto d’autore. La sua liceità
la si ricaverebbe dagli artt. 21 e 33 della Costituzione e dall’art. 70,
co. 1, LDA, nei limiti in cui la parodia abbia uno scopo effettivo di
critica o di discussione sull’opera parodiata.
Per essere lecita attuare un rovesciamento concettuale dell’opera
parodiata che consiste nel contributo creativo dell’autore della
parodia e che fa della parodia stessa un’opera distinta e
autonoma rispetto a quella parodiata.
PARODIA
STREET ART
Tutte le espressioni artistiche realizzate in un contesto urbano, a prescindere dalla tecnica adottata e dal
tipo di supporto (per lo più di proprietà altrui, visibili e accessibili a chiunque)
disegni, ritratti, sculture, installazioni, firme e tag
restano generalmente escluse le opere prive di contenuto artistico come i simboli e le scritte propri delle
bande criminali, dei simpatizzanti politici e/o dei tifosi sportivi.
Legge Autore
L. 22.04.1941 n. 633 e succ. mod.
Codice dei beni culturali
D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e succ. mod.
INQUADRAMENTO GIURIDICO
(CO)AUTORI
Capita poi spesso che uno street artist interagisca con una precedente opera, sovrapponendo la
propria opera alla prima.
In questo caso si tratta, il più delle volte, di un’opera elaborata e l’esercizio dei diritti su tale opera
complessa generalmente presuppone l’accordo degli artisti coinvolti.
Qualsiasi uso di un’opera di street art da parte di terzi, senza l’autorizzazione dell’artista, costituisce
una violazione dei diritti di quest’ultimo.
Integrità e DIRITTI MORALI
Integrità dell’opera, come voluta e immaginata dall’autore, non solo come modifiche materiali ma
anche come modifiche che alterino comunque le modalità di presentazione al pubblico
INTEGRITÀ E BENI CULTURALI
Ciò purché, ovviamente, le opere non siano protette come beni culturali; in tal caso,
infatti, “non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non
compatibili con il carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla
loro conservazione” e la loro eventuale rimozione o demolizione, anche con successiva
ricostruzione, deve essere autorizzata.
LICEITÀ DELL’OPERA
Non costituisce un requisito di protezione delle opere:
“L’opera dell’ingegno è protetta dalla Legge Autore anche quando
contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon
costume”.
In passato hanno beneficiato in Italia di tutela un inno fascista, una
parodia a sfondo volgare, il “Mein Kamppf” di Hitler….
La tutela tuttavia viene invece validamente negata nel caso in cui l’opera violi un altro diritto di
proprietà intellettuale.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
Via Bigli, 2 – 20121 Milano
Tel. +39.02.303049 Fax +39.02.76281352
g.cavagna@negri-clementi.it
www.negri-clementi.it
Per news in tema di proprietà intellettuale
è possibile iscriversi al gruppo su LinkedIn
“TIP TAP - Thoughts on Intellectual Property
and Thoughts on Art Protection”:
https://www.linkedin.com/groups/12120681/

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«ART & LAW CONVERSATION»

  • 1. 11 ottobre 2019 Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana «ART & LAW CONVERSATION» IL DIRITTO D’AUTORE E L’ARTE CONTEMPORANEA: RIFLESSIONI SULLE MODALITÀ DI TUTELA DELLE NUOVE FORME ESPRESSIVE, PROFILI GIURIDICI ED ESPERIENZE CONDIVISE ELSA – THE EUROPEAN LAW STUDENTS’ ASSOCIATION BOLOGNA
  • 3. 3 ART LAW  attività di due diligence;  contratti di compravendita di opere;  assistenza nella vendita e nell’acquisto in Italia e all’estero;  donazioni, eredità, atti di liberalità e passaggi generazionali di singole opere d’arte e/o di intere collezioni;  procedure di dichiarazione di interesse culturale, di acquisti coattivi, prelazione d’acquisto da parte dello Stato italiano e assistenza nell’iter procedurale davanti al MiBACT;  esportazione e importazione, temporanea o definitiva di opere d’arte dall’Italia;  tutele giuridiche per l’autenticità di opere d’arte;  diritto di seguito;  costituzione di fondazioni e trust di opere d’arte;  contratti di assicurazione, di deposito e di noleggio;  contratti di prestito per mostre ed esibizioni  gestione dell’investimento in arte;  sponsorizzazioni culturali e altre forme di mecenatismo;  tutela del marchio e del merchandising culturale;  assistenza nella voluntary disclosure;  art lending.
  • 4. 4 PRINCIPALI QUESTIONI LEGALI La disciplina dei beni culturali e la tutela degli autori D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali Legge 22 aprile 1941 n. 633 Legge autore
  • 5. 5 SI DEFINISCONO BENI CULTURALI …le cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (art. 2 Codice). di appartenenza pubblica: beni culturali ex lege (salvo che, di massima, attraverso l’apposito procedimento, non si riconosca l’inesistenza di tale interesse inerente al bene); di appartenenza privata: beni culturali in forza dell’apposito provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale «particolarmente importante» avviato dal Soprintendente e dichiarata da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (art. 13 e ss. Codice).
  • 6. 6 BENI CULTURALI E’ esclusa dalla protezione la produzione artistica più recente, ovvero quelli «che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 70 anni», nonché le cose che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione «che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni» (art. 10 co. 5 Codice).
  • 7. 7 DISCIPLINA DEI BENI CULTURALI La protezione accordata ai beni culturali comporta alcune limitazioni (al diritto di proprietà): (i) divieto di usi non compatibili con il carattere storico o artistico del bene; (ii) denuncia di trasferimenti di proprietà e detenzione (e diritto di prelazione a favore dello Stato in caso di vendita); (iii) facoltà di ispezione da parte della Soprintendenza al fine di accertare lo stato di conservazione e di custodia del bene; (iv) divieto di rimozione o demolizione (incluso smembramento di collezioni e scarto di documenti di archivio); (v) impegno a garantire la conservazione; …
  • 8. 8 (vi) uscita definitiva dal territorio italiano:  è vietata l’uscita definitiva per tutti i beni vincolati, ovvero quelli di proprietà privata, per effetto del provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale, e quelli di appartenenza pubblica; CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI
  • 9. 9  è soggetta ad autorizzazione ministeriale preventiva (i.e. attestato di libera circolazione, di durata quinquennale): le cose che siano opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga a oltre settant’anni e il cui valore sia superiore a Euro 13.500, nelle quali sia presumibile l’esistenza di un interesse culturale la cui effettività non sia stata però ancora verificata, e alcuni beni elencati nell’art. 11 del Codice, quali fotografie ed esemplari di opere cinematografiche, auto d’epoca con più di 75 anni, ecc.; CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI
  • 10. 10 Diniego dell’attestato di libera circolazione: deve essere sostenuto da adeguata argomentazione e da relazioni di supporto sviluppate in maniera esaustiva, con motivazioni puntuali, riferimenti bibliografici aggiornati e l’associazione ad uno o più dei principi di rilevanza definiti dalla nuova circolare: (i) qualità artistica dell’opera; (ii) rarità (in senso qualitativo e/o quantitativo); (iii) rilevanza della rappresentazione; (iv) appartenenza ad un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale; (v) testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo; (vi) testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione e/o provenienza straniera. CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI Il diniego comporta avvio del procedimento di dichiarazione culturale.
  • 11. 11 CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI  è libera l’uscita definitiva per le opere artistiche e degli oggetti d’arte (a) di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre settant’anni, nonché quelle (b) di autori non più viventi e la cui esecuzione risalga ad oltre settant’anni il cui valore sia inferiore a Euro 13.500 (ma occorre dichiarazione comprovante i requisiti).
  • 12. 12 CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI (vii) uscita temporanea dal territorio italiano:  per tutti i beni culturali sottratti o meno all’uscita definitiva, previo rilascio dell’attestato di circolazione temporanea, per gli scopi tassativamente stabiliti, quali ad esempio la realizzazione di mostre/esposizioni d’arte oppure a fini di studio e rilascio di certificati di autenticità da parte di esperti, archivi o fondazioni.
  • 13. 13 CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI (viii) entrata temporanea nel territorio italiano:  le cose che siano opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga a oltre settant’anni, nelle quali sia presumibile l’esistenza di un interesse culturale la cui effettività non sia stata però ancora verificata, e beni elencati nell’art. 11 del Codice, quali fotografie ed esemplari di opere cinematografiche, auto d’epoca con più di 75 anni, ecc., possono essere certificate dall’ufficio di esportazione, a domanda, sulla base della documentazione comprovante i requisiti; i certificati hanno valore quinquennale (e possono essere prorogati).
  • 14. Art. 1 Legge sul diritto d’autore («LDA») tutela l’opera dell’ingegno “qualunque ne sia il modo e la forma di espressione”, ovvero il risultato dell’attività e dell’espressione artistica del suo autore, disinteressandosi del valore artistico dell’opera (rimesso alla valutazione di altre discipline, come la filosofia dell’arte e l’estetica) a condizione che l’opera abbia «carattere creativo», inteso come apporto personale, capacità di intervenire in modo da evocare suggestioni ed emozioni oltre la mera perizia tecnica e l’esperienza pratica acquisita. LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
  • 15. Art. 2 LDA: «In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell’architettura; 6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, […]; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore […]. 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto […] . 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.» LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
  • 16. Design Affinché siano tutelate dalla LDA, richiesto anche requisito del “valore artistico”, inteso come idoneità ad essere considerate oggetti artistici per quanto utili, dotati di un valore intrinseco e di un autonomo riconoscimento. L’apprezzamento del valore artistico non può dipendere da valutazioni astratte e “soggettive”, che in quanto tali risultano incompatibili con la necessità di certezza del diritto. Per la giurisprudenza il valore artistico sussiste se: - inserimento del prodotto in una corrente artistica; - presenza in musei di arte contemporanea; - perdurare del successo del prodotto presso la collettività e gli ambienti, perché storicizzano il giudizio e lo ancorano a criteri di obbiettività (senza tuttavia spostare il momento valutativo in ambito esterno e successivo all’opera); - pubblicazione sulle pagine di numerosi quotidiani e riviste di settore nonché su monografie; - critiche favorevoli di esperti e designers. LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
  • 17. Il diritto d’autore nasce immediatamente con la creazione dell’opera ed è indipendente dalla circostanza che l’opera riporti: - il nome dell’autore oppure - il simbolo Non è necessaria alcuna registrazione. L’idea, per poter essere protetta è necessario che sia rappresentata all’esterno e si consolidi in un’espressione nuova, compiuta ed originale e che rappresenti un autonomo e specifico risultato creativo, un’autonoma e definitiva creazione intellettuale. LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
  • 18. “E’ reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero” (Art. 8 LDA) LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
  • 19. LDA incoraggia la produzione artistica attribuendo all’autore una privativa / incentivo di carattere economico per tutte le utilizzazioni possibili (sistema delle esclusive). DIRITTI PATRIMONIALI DIRITTI MORALI in quanto compatibili con la natura dell’opera La durata dei diritti economici sulle opere protette è di 70 anni oltre la morte dell’autore; i diritti morali non sono invece soggetti ad alcuna limitazione temporale e alla morte dell’autore potranno di norma essere esercitati dai discendenti. LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
  • 20. Diritto di pubblicazione «L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti» (art. 12 LDA) Prima pubblicazione: la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
  • 21. Diritto di riproduzione « … la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione» (art. 13 LDA) LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
  • 22. Riproduzione in catalogo ? LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
  • 23. Diritto di trascrizione “Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l’uso dei mezzi atti a trasformare l’opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente” (art. 14 LDA) F fissare un’opera orale su un supporto materiale Diritto di esecuzione “Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale. Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro. Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” (art. 15 LDA) LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
  • 24. Diritto di comunicazione al pubblico « … ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente» (art. 16 LDA) LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
  • 25. Diritto di distribuzione « … la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli stati extracomunitari» (art. 17 LDA) Principio dell’esaurimento: «Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso» (art. 17 co. 2 LDA) LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
  • 26. Diritto di elaborare «… comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4 [aggiunte, adattamenti, riduzioni, variazioni]. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione» (art. 18 LDA) L’autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta. LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
  • 27. “Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale” (Art. 4 LDA) LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
  • 28. Diritto di noleggiare «…la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto» (art. 18-bis co.1 LDA) da parte di qualsiasi soggetto ≠ Diritto di dare in prestito “… la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.” (art. 18-bis co.2 LDA) LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
  • 29. Indipendenza dei diritti «I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti» (art. 19 LDA) LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
  • 30. Sfruttamento dei diritti patrimoniali «I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge…» (art. 107 LDA) «La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto» (art. 110 LDA) tra le parti. «La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione» (art. 109 LDA) LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
  • 31. Diritto di seguito Art. 144 e ss. LDA Il diritto spettante all'autore di opere artistiche e manoscritti, nonché ai loro eredi, fino al 70esimo anno successivo alla morte dell'ideatore, di riscuotere una percentuale sul prezzo di ogni vendita consecutive alla prima. Si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte. Il diritto di seguito non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore. LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
  • 32. Libere utilizzazioni Art 65 e ss. LDA - riproduzione per uso di critica e discussione e per uso personale a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera - se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l’utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali - riproduzione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico, purché tale utilizzo non sia a scopo di lucro LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
  • 33. Diritti morali (Art. 20 LDA) L’autore conserva il diritto - di rivelarsi e rivendicare la paternità dell’opera e - di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, e a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione Tuttavia l’autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione. Il diritto morale è inalienabile (art. 22 LDA) e, dopo la morte, può essere fatto valere dai parenti prossimi (art. 23 LDA) LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
  • 34. Ritiro dell’opera dal commercio - diritto personale e non trasmissibile «L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima. … deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri … Entro il termine di 1 anno a decorrere dall’ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all’autorità giudiziaria per opporsi all’esercizio della pretesa dell’autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno» (art. 142 LDA) LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
  • 36. Forma d’arte destinata agli spazi pubblici per essere fruita da un largo pubblico di persone. Di solito la realizzazione di un’opera d’arte pubblica avviene in due fasi: (i) sviluppo del progetto artistico (disegni, tavole, schizzi, etc.) e (ii) costruzione/installazione dell’opera. Da un punto di vista negoziale, merita attenzione la regolamentazione dei diritti d’autore ovvero il diritto di riprodurre e di esporre in pubblico l’opera e di autorizzare le eventuali modifiche al progetto dell’opera. L’opera potrebbe essere realizzata con il contributo indistinguibile di più artisti; nel qual caso l’opera sarebbe in comunione tra tutti gli artisti e l’approvazione di ciascuno potrebbe essere necessaria per esercitare i diritti economici d’autore sull’opera d’arte stessa. Il contratto dovrebbe inoltre regolare l’uso delle immagini che riproducono l’opera e prevedere clausole che proteggano l’integrità dell’opera negli spazi pubblici contro danneggiamenti atmosferici, del tempo, ambientali e dagli atti di vandalismo, compresi gli obblighi di assicurazione e di manutenzione e i lavori di restauro a carico del proprietario. PUBLIC ART
  • 37. Opera d’arte in genere tridimensionale; comprende media, oggetti e forme espressive di qualsiasi tipo installati in un determinato ambiente. Cracking Art: atto creativo rappresentato dalla collocazione di esemplari degli animali in plastica che, nel caso di specie, costituiscono di per sé opere d’arte, in determinati contesti, variabili, quanto a luogo, al momento in cui ciò avviene e alle relative modalità. Dal combinarsi di tali fattori si desume il significato e il messaggio della singola opera-installazione ed è evidente che il significato del messaggio che il pubblico percepisce cambia a seconda che il medesimo animale sia collocato un contesto diverso. Il diritto d’autore insisterebbe quindi sulle singole opere d’arte che compongono l’installazione e sulla stessa installazione nel suo complesso che a seconda dei momenti e dei contesti può cambiare. Pertanto le singole opere d’arte create in comunione tra più artisti non possono essere utilizzate, senza l’accordo di tutti i coautori, per installazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle realizzate con il comune consenso. INSTALLAZIONE
  • 38. Opera non elencata tra le opere espressamente tutelate. Opera cinematografica? Manca il ruolo del produttore che finanzia l’opera sperando nei ritorni economici generati dalla distribuzione della pellicola nelle sale. Video clip? Manca la finalità promozionale caratteristica dei video musicali, realizzati per promuovere la canzone che ne sta alla base. Più adeguato appare invece l’inquadramento come opere dell’arte figurativa, con tutti i diritti (come se fosse un quadro). La realizzazione di video d’artista spesso presuppone, tuttavia, la collaborazione e l’interazione di più soggetti (regista, sceneggiatore, soggettisti, direttore delle luci, interpreti, autori della musica, ecc.). Opere in comunione; più raramente opere collettive. Spesso le opere di video arte incorporano opere precedenti, lo sfruttamento del video realizzato con tali contributi presuppone, di norma, l’accordo degli autori delle opere utilizzate. Facilmente riproducibili: watermark / certificati di autenticità; Velocemente obsolescenti, comportando successivi riversamenti; occorre consenso a tali riproduzioni. VIDEOARTE
  • 39. Forma d’arte che prende “in prestito” immagini della cultura popolare, della pubblicità, dei mass media e delle opere d’arte di altri artisti, sia di pubblico dominio (come nel caso dell’opera “L.H.O.O.Q.” di Marcel Duchamp) sia ancora protette da diritti d’autore e le incorpora all’interno di nuove opere d’arte. Nel caso in cui invece l’artista utilizzi un’opera preesistente per crearne una nuova, LDA fa salvi i diritti dell’autore sull’opera originaria e subordina al suo consenso l’utilizzo della stessa opera originaria o elementi di quest’ultima per la creazione della nuova opera d’arte . APPROPRIATION ART
  • 40. Rielaborazione di un’opera seria la quale, conservando, in via manifesta, l’esterna figura ne rovescia però le vicende e gli effetti, per provocare riso o pianto non ha autonoma tutela nel nostro diritto d’autore. La sua liceità la si ricaverebbe dagli artt. 21 e 33 della Costituzione e dall’art. 70, co. 1, LDA, nei limiti in cui la parodia abbia uno scopo effettivo di critica o di discussione sull’opera parodiata. Per essere lecita attuare un rovesciamento concettuale dell’opera parodiata che consiste nel contributo creativo dell’autore della parodia e che fa della parodia stessa un’opera distinta e autonoma rispetto a quella parodiata. PARODIA
  • 41. STREET ART Tutte le espressioni artistiche realizzate in un contesto urbano, a prescindere dalla tecnica adottata e dal tipo di supporto (per lo più di proprietà altrui, visibili e accessibili a chiunque) disegni, ritratti, sculture, installazioni, firme e tag restano generalmente escluse le opere prive di contenuto artistico come i simboli e le scritte propri delle bande criminali, dei simpatizzanti politici e/o dei tifosi sportivi.
  • 42. Legge Autore L. 22.04.1941 n. 633 e succ. mod. Codice dei beni culturali D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e succ. mod. INQUADRAMENTO GIURIDICO
  • 43. (CO)AUTORI Capita poi spesso che uno street artist interagisca con una precedente opera, sovrapponendo la propria opera alla prima. In questo caso si tratta, il più delle volte, di un’opera elaborata e l’esercizio dei diritti su tale opera complessa generalmente presuppone l’accordo degli artisti coinvolti.
  • 44. Qualsiasi uso di un’opera di street art da parte di terzi, senza l’autorizzazione dell’artista, costituisce una violazione dei diritti di quest’ultimo.
  • 45. Integrità e DIRITTI MORALI Integrità dell’opera, come voluta e immaginata dall’autore, non solo come modifiche materiali ma anche come modifiche che alterino comunque le modalità di presentazione al pubblico
  • 46. INTEGRITÀ E BENI CULTURALI Ciò purché, ovviamente, le opere non siano protette come beni culturali; in tal caso, infatti, “non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione” e la loro eventuale rimozione o demolizione, anche con successiva ricostruzione, deve essere autorizzata.
  • 47. LICEITÀ DELL’OPERA Non costituisce un requisito di protezione delle opere: “L’opera dell’ingegno è protetta dalla Legge Autore anche quando contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume”. In passato hanno beneficiato in Italia di tutela un inno fascista, una parodia a sfondo volgare, il “Mein Kamppf” di Hitler…. La tutela tuttavia viene invece validamente negata nel caso in cui l’opera violi un altro diritto di proprietà intellettuale.
  • 48. GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana Via Bigli, 2 – 20121 Milano Tel. +39.02.303049 Fax +39.02.76281352 g.cavagna@negri-clementi.it www.negri-clementi.it Per news in tema di proprietà intellettuale è possibile iscriversi al gruppo su LinkedIn “TIP TAP - Thoughts on Intellectual Property and Thoughts on Art Protection”: https://www.linkedin.com/groups/12120681/

Notas del editor

  1. Possedere una collezione d’arte avvicina lo studio professionale ad una clientela e ad un target ‘alto’ e serve ad accreditarsi su un entourage fatto di collezionisti. È più facile spiegare ad un collezionista il servizio offerto specifico Art Law se lo stesso studio si presenta come un collezionista, perché parlano la stessa lingua.
  2. È stato uno dei primi studi legali in Italia a capire l’importanza e le potenzialità del rap- porto tra arte e diritto. Due settori solo in apparenza distanti e incompatibili ma che hanno in realtà molti punti in comune. Questa specializzazione è frutto della for- te passione per l’arte e la cultura di Gian- franco Negri-Clementi, tramandata negli anni alla figlia Annapaola, che ha pensato di abbinare l’arte e il diritto con l’obiettivo di dare più ordine e chiarezza ad un merca- to spesso opaco e complesso come quello dell’Arte.
  3. Pubblici: ovvero dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico (art. 10 co. 1 e 2 Codice), incluse le raccolte dei musei, gli archivi e le raccolte librarie. Privati: (art. 10 co. 3 Codice), Recente riforma innalzato termini Scopo: non porre limiti eccessivi alla libertà dell’artista e alla commerciabilità delle opere dell’ingegno, pregiudicando di fatto gravemente gli interessi economici dell’autore per i limiti posti dal Codice alla libera circolazione sul mercato dei beni culturali.
  4. Pubblici: ovvero dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico (art. 10 co. 1 e 2 Codice), incluse le raccolte dei musei, gli archivi e le raccolte librarie. Privati: (art. 10 co. 3 Codice), Recente riforma innalzato termini Scopo: non porre limiti eccessivi alla libertà dell’artista e alla commerciabilità delle opere dell’ingegno, pregiudicando di fatto gravemente gli interessi economici dell’autore per i limiti posti dal Codice alla libera circolazione sul mercato dei beni culturali.
  5. La competenza relativa al rilascio di autorizzazioni di esportazione/importazione per beni culturali mobili è attribuita all’Ufficio Esportazione della Soprintendenza, ufficio preposto al controllo e al rilascio delle relative autorizzazioni, che rilascia, a domanda, le seguenti certificazioni:
  6. L’ufficio - entro 3 giorni, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi 10 giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti; - entro 40 giorni, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio l’attestato di libera circolazione (con validità quinquennale e redatto in tre originali) art. 70 Codice: l’ufficio di esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell’attestato, può proporre al Ministero l’acquisto coattivo del bene per il valore indicato nella denuncia; se rinuncia, può acquistarlo la Regione. Il mancato acquisto non pregiudica la possibilità di negare il rilascio dell’attestato e di promuovere il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale L’interessato può evitare l’acquisto, rinunciando all’uscita del bene e ritirarlo.
  7. La competenza relativa al rilascio di autorizzazioni di esportazione/importazione per beni culturali mobili è attribuita all’Ufficio Esportazione della Soprintendenza, ufficio preposto al controllo e al rilascio delle relative autorizzazioni, che rilascia, a domanda, le seguenti certificazioni:
  8. «Nei casi di cui al co. 4 [uscita non soggetta ad autorizzazione], l’interessato ha l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione […], che le cose da trasferire all’estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l’autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all’art. 10, co. 3, lettera d-bis [interesse eccezionale], avvia il procedimento di cui all’art. 14 [dichiarazione dell’interesse culturale], che si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione» (art. 65 co. 4 Codice). Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita definitiva: «a) delle cose di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d) [le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni]; b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1» (art. 65 co. 4 Codice).
  9. Si discute se sussista anche requisito novità, intesa come (a) oggettiva, ovvero nell’atto di produrre qualcosa che prima non esisteva, o (b) soggettiva, in base al quale LDA tenderebbe a premiare unicamente lo sforzo creativo in sé considerato, a prescindere dall’apporto nuovo della creazione quale contributo allo sviluppo del progresso nella società. Per la giurisprudenza, il concetto giuridico di creatività non richiede una novità assoluta, ma solo una personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie delle opere protette (articolo 2 della Legge Autore), consistente anche in nozioni e idee semplici.
  10. In questo senso, la protezione del diritto d’autore si configura come tutela della forma, in cui l’idea dell’artista è comunicata per mezzo dell’opera d’arte portata a conoscenza del pubblico con la prima pubblicazione, la quale costituisce la prima forma di esercizio delle facoltà esclusive di utilizzazione dell’opera riservate per legge al suo autore. Ciò che rileva dunque non è tanto l’idea ispiratrice che, una volta portata a conoscenza del pubblico diventa liberamente utilizzabile (sebbene in forma differente rispetto alla forma originaria), ma l’opera d’arte nella sua individuale e personale rappresentazione artistica.
  11. Art. 9 LDA: “Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché questi non si sia rivelato”
  12. anche se l’opera d’arte tende a soddisfare anche interessi di natura differente rispetto a quelli prettamente economici, come ad esempio, il bisogno di realizzazione individuale o la necessità interiore di espressione del sé e della propria esperienza artistica, in una forma tangibile ed esteriore, ovvero espressa nell’oggetto materiale che incorpora l’opera d’arte.
  13. Lo stesso vale su sito internet
  14. Lecito farla, illecito sfruttarla (senza il consenso dell'autore originale)
  15. Opere: «… gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell’art. 2, come i quadri, i collages, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati come opere d’arte e originali Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore» (art. 145 LDA)
  16. Non sembrerebbe rientrare nel diritto di rivendicare la paternità dell’opera, il diritto di disconoscerla in caso, ad esempio, di opere d’arte false, anche se una recente sentenza del Tribunale di Milano ha ravvisato nei diritti morali anche quello di disconoscere opere falsamente attribuite all’autore, esercitabile anche dagli eredi (nel caso di specie, si trattava delle opere d’arte di Piero Manzoni Un altro caso è quello dell’uso dell’opera d’arte in pubblicità che ne degrada il suo valore o ancora, nel caso di esposizione al pubblico di un’opera d’arte nel contesto di una mostra, quando quest’ultima non riflette l’ideologia e lo spirito artistico che ha dettato la creazione dell’opera d’arte, propria dell’autore, come l’inserimento della produzione artistica di un autore della Pop Art in una mostra dedicata all’arte povera. , ove un’opera d’arte figurativa sia riprodotta su un catalogo con attribuzione erronea ad altro pittore e con un titolo diverso da quello prescelto dall’artista, quest’ultimo ha il diritto di chiedere il ristoro della violazione del suo diritto morale d’autore»
  17. Ma accanto ai diritti economici occorre tenere ben presente i diritti morali d’autore che nelle installazioni pubbliche sono molto rilevanti per due ordini di ragioni: da un lato per le eventuali modifiche che si rendessero necessarie anche in corso d’opera dall’altro nelle ipotesi in cui il proprietario/committente decida di spostare l’opera oppure di rimuoverla dalla installazione pubblica. Tutti questi aspetti devono essere accuratamente disciplinati sia in termini di tempo (l’opera deve essere esposta almeno per un determinato periodo di tempo o ancora, ad esempio, l’opera non può essere rimossa e se rimossa l’artista deve essere contattato per approvare il luogo in cui l’opera stessa potrà essere conservata) oppure di luogo (l’opera deve essere esposta solo in quella piazza e non altrove). Diritto alla paternità dell’opera e alla sua integrità sono diritti morali dell’artista inalienabili e assoluti a protezione della propria identità e dignità artistica: in sostanza, dice la legge, l’artista conserva il diritto di rivendicare la paternità della propria opera (di essere riconosciuto come l’autore dell’opera d’arte) e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (per approfondimenti, si veda il paragrafo 6) .
  18. In un recente caso, il Tribunale di Torino ha avuto modo di affrontare un caso che ha coinvolto un gruppo di artisti (Gruppo Cracking Art) che lavorano ad installazioni site specific: nel caso esaminato, il giudice ha affermato che tutte le opere Cracking Art consistono nell’installazione di esemplari di animali in plastica all’interno di spazi pubblici all’aperto o al chiuso e si tratta di opere estemporanee destinate a esistere soltanto nel luogo e nel momento in cui vengono concepite creando le stesse una relazione tra l’oggetto “installato”, l’osservatore ed il contesto ambientale. Il giudice prosegue affermando L’artista Omar Aprile Ronda ha elaborato una filosofia detta “Cracking Art” che indaga lo studio e l’analisi delle origini antropologiche delle materie fossili (petrolio) e l’utilizzo della forma artistica dei suoi derivati plastici (sintesi naturali) in forme di simulacri evocativi della natura per restituire al petrolio (magma naturale) la sua antica immagine poetica e organica, in Tribunale di Torino, ordinanza 25 maggio 2009, in AIDA, 2009, 1313, p. 860.
  19. “Ho un amico che ha un amico che ha comprato un video, una volta” L’ironico titolo dell’opera dedicata al collezionismo di video da LOOP Barcelona, importante fiera di settore, rende bene l’idea della difficoltà di questa espressione artistica ad accreditarsi sul mercato.
  20. Non soggiace a tale regola la parodia dell’opera originaria che non costituisce “elaborazione creativa” dell’opera parodiata, ma opera originale che non richiede, per il suo sfruttamento, l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore sull’opera parodiata La parodia dunque non costituisce un’opera derivata (articolo 4 della Legge Autore) ricadente nei diritti esclusivi del suo autore (articolo 18 della Legge Autore): infatti l’articolo 4 della Legge Autore non comprende tra le elaborazioni creative che costituiscono un’opera derivata la parodia, sebbene l’elencazione di opere derivate contenuta in questo articolo non debba intendersi in senso tassativo. Infine, si osservi che quando il legislatore italiano ha attuato la Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione non ha tenuto conto dell’eccezione prevista all’articolo 5, comma 3, lettera k), che avrebbe consentito agli Stati membri di liberalizzare la riproduzione e la comunicazione al pubblico di opere protette allorché l’utilizzo fosse avvenuto a “scopo di caricatura, parodia o pastiche”
  21. Tutela delle opere: dal momento della creazione; a prescindere da qualsiasi registrazione o fissazione (tutelati format, personaggi di fantasia, composizioni floreali, telecronache di un evento sportivo, video d’artista…); purché presentino “carattere creativo”: è necessario che costituisca un apporto personale ed innovativo dell’autore, a prescindere dalla fonte ispiratrice del contenuto; è sufficiente un grado minimo di creatività per ottenere la tutela, ovvero che l’opera contenga in sé l’espressione della personalità del suo autore.
  22. (cfr. art. 12 Legge Autore)
  23. “… quale coacervo di valori intellettuali, politici, religiosi e professionali, e all’onore della persona, che deve ritenersi leso allorché la condotta dell’agente distorca la globalità e l’essenzialità dell’immagine del soggetto, determinando in altri un giudizio di disvalore e conseguentemente menomandone l’immagine”. “anche lo spostamento di un’opera…” . “La riduzione dell’altezza complessiva di una scultura, la sua collocazione in … e quindi a modificarne significativamente la percezione, e dunque il giudizio, da parte del pubblico, ledendo di conseguenza l’onore e la reputazione dell’autore in misura non trascurabile»
  24. 833 c.c.: Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.