Mirco Mion, Presidente di AGEFIS, partecipa, il 17 dicembre 2013 a Verona, all'evento GEODAY IV organizzato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona e dalla Società Cooperativa Geometri Veronesi.
Il ruolo che può svolgere il geometra nell'attuale contesto edilizio, caratterizzato dalla forte complementarietà tra immobili e fisco, è davvero strategico: tra i professionisti tecnici, è l'unico in grado di svolgere attività di consulenza fiscale e tributaria in maniera complementare alla consulenza tecnica e immobiliare.
1. IL GEOMETRA E LA FISCALITA’
IMMOBILIARE: OLTRE ALLE COMPETENZE,
LA CONSULENZA
INTERVENTO DEL PRESIDENTE DI AGEFIS
MIRCO MION
CONVEGNO GEODAY IV
VERONA, 17 DICEMBRE 2013
2. VERONA, 17 DICEMBRE 2013 | GEODAY IV
Il geometra e la fiscalità immobiliare: oltre alle competenze, la consulenza
Focus fiscale su ristrutturazioni, ampliamenti, barriere architettoniche alla luce delle novità del Piano casa
IL GEOMETRA E LA FISCALITA’ IMMOBILIARE: OLTRE ALLE COMPETENZE, LA
CONSULENZA
Il ruolo che può svolgere il geometra nell’attuale contesto edilizio, caratterizzato dalla forte
complementarietà tra immobili e fisco, è davvero strategico: tra i professionisti tecnici, è
l’unico in grado di svolgere attività di consulenza fiscale e tributaria in maniera
complementare alla consulenza tecnica e immobiliare.
PARTE 1 - La “via italiana” all’edilizia
Tutte le Regioni, fatta eccezione per l’Emilia Romagna, hanno prorogato il proprio Piano
Casa, dilazionando le scadenze previste a fine anno per consentire agli italiani di
soddisfare in autonomia le specifiche esigenze abitative, che si tratti di ampliare casa
oppure demolire e ricostruire – in meglio – un edificio esistente.
Come noto, il Piano Casa fu varato nel 2009 dall’allora premier Silvio Berlusconi, e
prevedeva – sinteticamente: la possibilità di ampliare le nuove case di oltre un terzo del
volume e di ingrandire quelle esistenti del 20%; obbligatorio, poi, per tutti puntare su
risparmio energetico, bioedilizio e idrico. I provvedimenti sarebbero stati realizzati
attraverso le leggi regionali.
All’epoca, il Governo indicava come ratio del provvedimento la volontà di rilanciare un
settore strategico (purtroppo già in crisi) come quello edilizio anche attraverso la
semplificazione burocratica e procedurale, che in nessun caso, tuttavia, deve mostrarsi
poco rispettosa di un rapporto equilibrato tra i cittadini e il territorio.
Del resto, è la stessa intuizione che molte Regioni avevano avuto già sul finire degli anni
Novanta, ben prima – quindi – dell’avvio del Piano Casa: le leggi sul recupero dei sottotetti
e degli scantinati, ad esempio, hanno avuto un importante ruolo di “apripista” circa la
possibilità di incentivare l’utilizzo di spazi già presenti nel tessuto urbano, ma ormai
abbandonati o decisamente poco “vissuti”.
La mia idea è che - ancora oggi, alla fine del 2013 - quella originaria intuizione continui
ad essere valida. Nel 2013, a distanza di circa 3 lustri da quei primi tentativi di
incentivazione urbanistica ed edilizia locale, e a quasi 1 dalla sua introduzione, il Piano
Casa ha compiutamente assunto la fisionomia di uno strumento utile e strategico:
è utile nella misura in cui – grazie ad interpretazioni corrette dell’idea-chiave del bonus
volumetrico – molte Regioni sono riuscite a scoraggiare interventi di basso profilo
favorendo, invece, l’innovazione, in primis quella edilizia ed energetica;
è strategico rispetto alle politiche di rilancio del Paese: per riprendere a crescere, nel
prossimo futuro l’economia italiana dovrà puntare soprattutto sul settore delle
riqualificazioni, unica voce in attivo del comparto edilizio negli ultimi cinque anni.
Secondo i dati forniti dall’ANCE – Associazione nazionale costruttori edili – dal 2008 al
2013 il fatturato generato dagli interventi di manutenzione è cresciuto del 17,2%,
passando – in valore assoluto – da 24,4 miliardi di euro (circa un quarto del fatturato
delle imprese edili, di poco al di sotto dei 170 miliardi) agli attuali 48,9 miliardi, pari al
37,3% di un mercato il cui valore complessivo è sceso a 131,1 miliardi
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Il geometra e la fiscalità immobiliare: oltre alle competenze, la consulenza
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Il dato si spiega principalmente con l’azione – in larga parte congiunta - di due fattori:
1. la stagnazione delle compravendite immobiliari, che spinge chi già possiede una casa a
“sistemarla” piuttosto che ad acquistarne una nuova;
2. il prolungamento delle politiche di agevolazione fiscale previste per gli interventi di
ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici. Sempre secondo le stime
dell’ANCE, il provvedimento con cui a giugno il Governo è intervenuto sui bonus vale –
da solo – ben 2,4 miliardi di euro: per il settore, una vera e propria boccata di
ossigeno!
Accanto ai bonus fiscali sono stati messi in campo altri importanti provvedimenti a sostegno
dell’attività edilizia, come ad esempio, l’abrogazione dell’IMU sulle case dei costruttori
invendute e - soprattutto - la semplificazione delle procedure per demolire gli immobili
esistenti sostituendoli con strutture nuove, della medesima volumetria.
NORMATIVA EDILIZIA
Sino al 20.8.2013
Dal 21.8.2013
Art. 3, comma 1, lettera d) DPR
6.6.2001 n. 380
Ristrutturazione edilizia: demolizione e
ricostruzione con stessa volumetria e
sagoma del preesistente
Ristrutturazione edilizia:
demolizione e ricostruzione con
stessa volumetria del preesistente
Agevolazioni del 50-65%
Per accedere alle agevolazioni
occorre rispettare la stessa volumetria
e sagoma del preesistente
Per accedere alle agevolazioni
occorre rispettare la stessa
volumetria ma non la sagoma
del preesistente
Aliquota Iva
Iva del 10%, ridotta al 4% se “prima
casa”
Iva del 10%
Fonte: I portolani AGEFIS n. 8 – Bonus casa, Ecobonus e Bonus mobili
E’ innegabile che questi provvedimenti rappresentino la “via italiana all’edilizia” del Terzo
Millennio; un’edilizia che guarda al futuro: al recupero degli edifici, alle ristrutturazioni, al
risparmio energetico, all’adeguamento antisismico, all’utilizzo di strumenti e materiali
sostenibili. Sono questi i settori nei quali occorre investire, sia perché non possiamo più
permetterci di compromettere ulteriormente il territorio, sia perché non possiamo più
permetterci di non prendere in seria considerazione le stime inerenti le ricadute positive in
termini di nuovi investimenti e creazione di posti di lavoro.
Il più recente studio di settore che il Cresme ha presentato alla commissione Ambiente della
Camera ci informa che – entro la fine dell’anno - gli incentivi fiscali per le ristrutturazioni e
per il risparmio energetico avranno prodotto investimenti per 19 miliardi di euro e
garantito 189.088 posti di lavoro diretti e 283.638 occupati considerando anche l'indotto.
Per avere un ordine di grandezza, parliamo di una cifra superiore di un punto percentuale
di Pil! Così come non possiamo più permetterci di ignorare che il patrimonio edilizio
italiano è tra i più energivori d'Europa, e che secondo le stime del Censis il 55% delle
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Il geometra e la fiscalità immobiliare: oltre alle competenze, la consulenza
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famiglie italiane risiede in abitazioni costruite prima del 1971, quando venivano adottate
tipologie di costruzione incapaci di garantire – oggi – i parametri di efficienza energetica
richiesti dall’Unione europea attraverso il “Piano 20 – 20 – 20”, un insieme di misure
pensate per il periodo successivo al termine del Protocollo di Kyoto. Il Piano prevede la
riduzione dell’emissione di gas serra del 20%, l’innalzamento del 20% della quota di
energia prodotta da fonti rinnovabili per portare il risparmio energetico al 20%, tutto da
realizzare entro il 2020. Con l'obiettivo di arrivare, nel 2050, a creare un edificio a
impatto quasi zero. E, infine, non possiamo più permetterci di non chiedere a voce alta la
stabilizzazione della politica delle agevolazioni fiscali sulle riqualificazioni edilizie, la più
importante misura anticiclica introdotta negli ultimi, drammatici anni, e che ha letteralmente
salvato il comparto dell’edilizia.
PARTE 2 – Piano Casa e bonus fiscali: un connubio perfetto
In termini generali, Piano Casa e bonus fiscali rappresentano un connubio perfetto: le opere
di ampliamento e ristrutturazione edilizia fruiscono, infatti, di specifiche detrazioni fiscali (a
seconda dei casi, del 36% o del 50%) rese permanenti dal DL n. 201/2011 e detraibili
dall’Irpef, alle quali si sommano alcune novità recentemente introdotte.
Il DL n. 83/2012 ha elevato, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno
2013, la misura della detrazione (50%, invece di quella ordinaria del 36%) e l’importo
massimo di spesa ammessa al beneficio (96.000 euro per unità immobiliare, invece che
48.000 euro);
PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA
SPESA
% DETRAZIONE
RIPARTIZIONE
TETTO MAX DI SPESA
01.01.2012 - 25.06.2012
36%
10 rate annuali
€ 48.000
26.06.2012 - 31.12.2013
50%
10 rate annuali
€ 96.000
01.01.2014 in poi
36%
10 rate annuali
€ 48.000
Fonte: I portolani AGEFIS n. 8 – Bonus casa, Ecobonus e Bonus mobili
Il DL n. 63/2013 ha esteso questi maggiori benefici alle spese effettuate entro il 31
dicembre 2013 e introdotto altre due importanti novità:
• una detrazione del 65% sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in
vigore del Dl 63/2013) al 31 dicembre 2013, per gli interventi di riqualificazione
energetica di edifici già esistenti;
• una detrazione del 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 (data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto) al 31 dicembre 2013 per interventi di
adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta
pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive;
• un’ulteriore detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di
classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di
ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute
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dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013. La
detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e
ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA
SPESA
% DETRAZIONE
RIPARTIZIONE
TETTO MAX DI SPESA
06.06.2013 - 31.12.2013
50%
10 rate annuali
€ 10.000
Fonte: I portolani AGEFIS n. 8 – Bonus casa, Ecobonus e Bonus mobili
Infine, un accenno alla misure previste dalla Legge di stabilità .
La Legge di stabilità proroga di dodici mesi (fino al 31 dicembre 2014) la possibilità di
usufruire dei bonus fiscali per i lavori di ristrutturazione edilizia (incluso l’acquisto di
elettrodomestici e mobili) e risparmio energetico, applicando le medesime regole in vigore
sino ad adesso: 50% per le ristrutturazioni, 65% per il miglioramento energetico. Il Governo
ha inoltre fornito indicazioni per il biennio seguente: nel 2015 le detrazioni potrebbero
essere ridotte e rimodulate (50% per le ristrutturazioni, 40% per il risparmio energetico),
mentre nel 2016 per entrambe le agevolazioni sarà adottata l’aliquota del 36%. I termini
sono prorogati per i lavori realizzati su parti comuni: per tali interventi, i fabbricati
condominiali (inclusi i cosiddetti “super condomini”) potranno continuare a usufruire delle
agevolazioni Irpef con l’aliquota al 65% fino a giugno 2015 e della detrazione al 50% fino
a giugno 2016.
TABELLA DI DETTAGLIO
Detrazione per riqualificazione energetica:
65% per spese sostenute entro il 31 dicembre 2014 su edifici singoli;
65% per spese sostenute entro il 30 giugno 2015 su parti comuni di edifici;
50% per spese sostenute entro il 31 dicembre 2015 su edifici singoli;
50% per spese sostenute entro il 30 giugno 2016 su parti comuni di edifici;
36% per spese sostenute dopo il 31 dicembre 2015 su edifici singoli;
36% per spese sostenute dopo il 30 giugno 2016 su parti comuni di edifici.
Detrazione per ristrutturazioni edilizie e bonus arredo:
50% per spese sostenute entro il 31 dicembre 2014 su edifici singoli;
50% per spese sostenute entro il 30 giugno 2015 su parti comuni di edifici;
40% per spese sostenute entro il 31 dicembre 2015 su edifici singoli;
40% per spese sostenute entro il 30 giugno 2016 su parti comuni di edifici;
36% per spese sostenute dopo il 31 dicembre 2015 su edifici singoli;
36% per spese sostenute dopo il 30 giugno 2016 su parti comuni di edifici.
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PARTE 3 – Interventi ammessi a detrazione: ristrutturazioni, ampliamenti, barriere
architettoniche
L’Agenzia delle Entrate ha indicato nel dettaglio tutti gli interventi ammessi alla detrazione;
in questa sede ci limitiamo ad analizzare - da un punto di vista fiscale – quelli che rientrano
nel perimetro del presente intervento: ristrutturazioni, ampliamenti e barriere architettoniche.
Ampliamenti e ristrutturazioni
Una larga parte di questi interventi rientra tra quelli per i quali è possibile usufruire delle
detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie (50%) e per gli interventi di
riqualificazione energetica (65%), prorogate per tutto il 2014 dalla Legge di Stabilità.
Sono considerati interventi detraibili quelli effettuati su un edificio esistente (laddove
l’esistenza è attestata da un’iscrizione o da una richiesta d’iscrizione al catasto o dalla
presenza di ricevute di versamento dell’ICI, IMU se dovuta), limitatamente alle spese
sostenute per lavori effettuati sul volume esistente (la volumetria di riferimento è quella
approvata in origine, nella fase di costruzione dell’edificio). E’ il caso, ad esempio, della
realizzazione di tramezze interne, del rifacimento del tetto, dell’impianto elettrico o idrotermo-sanitario, o della sostituzione di serramenti.
Sono invece esclusi dalla detrazione quelli che comportano un ampliamento volumetrico,
considerato al pari di una “nuova costruzione”. Ciò significa che, ad esempio, se un
intervento di recupero del sottotetto effettuato mediante l’innalzamento dell’altezza interna
abitabile comporta anche un aumento di volume, saranno detraibili esclusivamente le spese
effettuate per gli interventi eseguiti sul volume esistente, mentre quelli che riguardano il
nuovo volume saranno considerati come nuova costruzione e pertanto non detraibili.
Quindi: se si realizzano tramezze la loro spesa sarà detraibile da terra fino alla quota del
tetto preesistente, mentre la parte imputabile all’ampliamento – o “nuova costruzione” – non
sarà detraibile.
Analogamente, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione di un fabbricato con ampliamento
di volume, in attuazione del Piano Casa è esclusa l’applicabilità delle detrazioni del 50% e
del 65%.
Diversamente, se l’intervento di ampliamento è eseguito nell’ambito di una ristrutturazione
che non comporta la demolizione dell’edificio originario, le detrazioni spettano
esclusivamente per le spese imputabili ai lavori sulla porzione preesistente del fabbricato.
Infine, sono sempre esclusi dal beneficio gli interventi di riqualificazione energetica globale,
per i quali l’agevolazione è subordinata al rispetto di valori limite di fabbisogno energetico
primario annuo da calcolarsi in riferimento all’intero edificio, comprensivo della porzione
ottenuta dall’ampliamento.
Sono invece agevolati gli interventi energetici per i quali la detrazione è subordinata alle
caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi o dei singoli impianti. Se tali interventi
sono realizzati a servizio dell’intero edificio, sarà necessario individuare le spese riferibili
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alla porzione esistente del fabbricato, mediante la ripartizione proporzionale basata sulle
quote millesimali.
Barriere architettoniche
Per ciò che concerne l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’Agenzia delle Entrate ha
stabilito che rientrano nella categoria degli interventi agevolati:
quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche, come ad esempio
ascensori o montacarichi;
i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscano la mobilità interna ed esterna delle
persone portatrici di handicap grave, ai sensi della legge 104/1992.
Danno diritto alla detrazione gli interventi finalizzati:
alla realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione;
alla sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità
immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento
delle barriere architettoniche.
In merito all’argomento “detrazione”, è utile tenere conto di due importanti disposizioni:
la prima riguarda l’impossibilità di fruire contemporaneamente della detrazione del 19%
prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
La detrazione del 19%, infatti, può essere usufruita solo sull’eventuale eccedenza della
quota di spesa per la quale è stata richiesta la detrazione del 36% (o del 50%, qualora
sussistano le condizioni);
la seconda fa riferimento ai limiti di applicabilità, nel senso che la detrazione è prevista
solo per gli interventi finalizzati a favorire la mobilità interna ed esterna del disabile
effettuati sugli immobili. In base a questo principio, sono esclusi dalla detrazione, ad
esempio, le spese inerenti l’acquisto di strumenti o beni mobili come telefoni a viva voce,
touch screen, computer, eccetera. Questa tipologia di beni rientra, infatti, nella
categoria dei sussidi tecnici ed informatici per i quali è comunque prevista la detrazione
Irpef del 19%.
Mi permetto di tornare sul concetto che ho indicato come “limite di applicabilità” perché è
un concetto che ritroviamo annidato in tutte le misure previste dalla disciplina delle
agevolazioni fiscali, non solo in quella relative all’eliminazione delle barriere
architettoniche. Poiché il provvedimento è stato voluto principalmente per rilanciare il settore
edilizio, è fondamentale che l’intervento sia effettuato sugli edifici, sebbene poi da questo
stesso intervento possano discendere degli utili – e graditissimi – corollari. L’esempio più
calzante è certamente quello legato al bonus mobili: è possibile ottenere la detrazione Irpef
del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici solo se destinati ad arredare un
immobile oggetto di ristrutturazione. Il requisito fondamentale per ottenere la detrazione è,
quindi, la realizzazione di una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari
residenziali, sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. E, ovviamente, effettuarla
entro i limiti temporali stabiliti dalla legge. Di contro, la medesima detrazione non è prevista
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per quanti – ad esempio - installano un impianto di allarme in casa, perché l’installazione
non è da intendersi come ristrutturazione: secondo quanto chiarito dai funzionari del Fisco
della Direzione regionale delle Entrate del Veneto, “allo stato degli atti, non rientrano gli
interventi diretti a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
agevolabili ai sensi della lettera f) dell’articolo 16-bis del DPR 917/1986”.
Una lettura restrittiva che nel prossimo futuro potrebbe interessare anche altre voci indicate
dal comma 1 dell’articolo 16 bis, rendendo ancora più evidente la necessità, per i
contribuenti, di adottare comportamenti prudenziali, primo fra tutti la richiesta di una
consulenza tecnica per scegliere la soluzione edilizia effettivamente più conveniente, anche
in termini di ricadute fiscali.
PARTE 4 – Il valore della consulenza tecnico-fiscale
Sia che si tratti di ristrutturazioni, ampliamenti o barriere architettoniche, sapete da cosa
occorre partire per scegliere l’intervento migliore da effettuare, sia in termini economici che
in termini fiscali? Dalla dichiarazione dei redditi.
A mio parere, ciò che spesso non è adeguatamente sottolineato nei dibattiti sul tema è che
la convenienza offerta dall’applicazione della detrazione per gli interventi di ristrutturazione
edilizia è decisamente soggettiva, perché fortemente condizionata dalla capacità di reddito
di ciascun contribuente. Non è certo un caso che ogni geometra fiscalista - dopo avere
verificato che il cliente rientri tra i soggetti legittimati ad usufruire della detrazione e che le
sue richieste siano in linea con le condizioni di accesso allo sconto fiscale – assuma
prioritariamente l’impegno di valutarne la capienza Irpef in relazione al reddito, che
potrebbe non essere sempre in grado di accogliere – in tutto o in parte - anche queste
detrazioni. Ad esempio, se il cliente ha già portato in detrazione somme terze fino a
concorrenza dell’imposta dovuta, non sarà possibile portare in detrazione ulteriori somme,
quali appunto quelle relative alle spese di ristrutturazione edilizia.
In altre parole, non sempre la capienza riesce a contenere l’ammontare effettivo delle
detrazioni che il contribuente potrebbe legittimamente dedurre. Nei casi in cui l’ammontare
delle detrazioni supera l’imposta dovuta, si parla di “detrazione che non trova capienza”.
Vanificando – in tutto o in parte - la possibilità per il contribuente di usufruire delle
detrazioni disposte dalla legge.
Solo in una fase successiva alla misurazione della capienza sarà quindi possibile compiere
gli altri passi, che riguarderanno:
l’individuazione degli ambiti principali nei quali potrebbero essere eseguiti i lavori, così
da verificare l’opportunità di poter usufruire delle aliquote agevolate (4% e 10%)
previste in edilizia;
la predisposizione, gestione e conservazione di tutta la documentazione necessaria per
la detrazione sulle spese per il recupero del patrimonio edilizio;
la compilazione dei dati richiesti dal Modello 730 al fine di fruire delle detrazioni
previste dalla legge;
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la verifica dei limiti di legge previsti per detrarre oneri e spese.
PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA
% DETRAZIONE
RIPARTIZIONE
01.01.2012 - 05.06.2013
55%
10 rate annuali
06.06.2013 - 31.12.2013
65%
10 rate annuali
06.06.2013 - 30.06.2014
(condomìni)
65%
10 rate annuali
Fonte: I portolani AGEFIS n. 8 – Bonus casa, Ecobonus e Bonus mobili
TIPO DI INTERVENTO
VALORE MAX DELLA
DETRAZIONE FISCALE
SPESA MAX
AGEVOLABILE
FINO AL 30.06.2013
SPESA MAX AGEVOLABILE
DAL 01.07.2013
€ 181.818,18
SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
€ 60.000
€ 92.307,69
55% di € 109.090,90 =
65% di € 92.307,69 =
€ 60.000
€ 54.545,45
€ 30.000
65% di € 92.307,69 =
€ 109.090,90
€ 60.000
55% di € 109.090,90 =
€ 46.153,84
55% di € 54.545,45 =
65% di € 46.153,84 =
€ 30.000
SOLARI
€ 92.307,69
€ 60.000
INSTALLAZIONE DI PANNELLI
€ 60.000
€ 100.000
€ 60.000
INTERVENTI SULL'INVOLUCRO
65% di € 153.846,15 =
€ 109.090,90
€ 100.000
55 % € 181.818,18€ =
€ 100.000
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
€ 153.846,15
€ 30.000
Fonte: I portolani AGEFIS n. 8 – Bonus casa, Ecobonus e Bonus mobili
PARTE 5 – La gestione della fiscalità immobiliare: il ruolo strategico del geometra
professionista
Da quanto illustrato sinora, appare evidente che l’edilizia italiana – complice la crisi – sta
attraversando una fase di profonda trasformazione. L’auspicio è che diventi un comparto
fortemente innovativo, capace di guidare la ripresa economica di un Paese che sembra –
finalmente – guardare al settore delle riqualificazioni come un settore trainante, da
sostenere in maniera convinta e continuativa, non certo con provvedimenti una tantum.
Solo favorendo la diversificazione e il miglioramento della prestazione energetica degli
edifici sarà possibile rispondere alle direttive europee in tema ambientale, promuovere
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10. VERONA, 17 DICEMBRE 2013 | GEODAY IV
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Focus fiscale su ristrutturazioni, ampliamenti, barriere architettoniche alla luce delle novità del Piano casa
sviluppo e occupazione, frenare la contrazione del comparto edilizio, consentire alle
famiglie di ridurre notevolmente i costi legati ai consumi energetici senza deprimerli.
Solo incentivando il recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di
ristrutturazione, demolizione totale o parziale, restauro, risanamento conservativo,
manutenzione ordinaria e straordinaria, sarà possibile porre le basi per una seria politica
di riconversione urbana, auspicabile soprattutto nelle zone dove sono già presenti immobili
danneggiati o sottoposti a degrado, come ad esempio nei centri e nelle borgate storiche o
nelle periferie.
In un simile contesto – fortemente caratterizzato dalla complementarietà tra fisco e immobili
– il ruolo che può svolgere il geometra non è solo di primo piano: è strategico. Tra i
professionisti di area tecnica, è l’unico in grado di svolgere attività di consulenza fiscale e
tributaria in maniera complementare alla consulenza tecnica e immobiliare. E’ l’unico che
può garantire a ciascun cliente un’analisi energetica, edile e fiscale personalizzata,
necessaria per ottimizzare e massimizzare esigenze di vario tipo quale benessere,
funzionalità, risparmio e vantaggio economico.
Per farlo, è necessario che ai tradizionali percorsi professionali affianchi attività formative
specificamente orientate alla fiscalità immobiliare, che gli consentano di ampliare la propria
sfera consulenziale per affiancare il cliente dalla fase della progettazione e delle attività ad
essa connessa, sino alla redazione e all’invio delle pratiche delle dichiarazioni fiscali
necessarie per usufruire dei benefici previsti a norma di legge. Una tipologia consulenziale
che pone il geometra nella condizione di svolgere un ruolo di primissimo piano nella
sensibilizzazione ad un uso efficiente delle risorse, al rispetto e alla tutela dell’ambiente e
del territorio.
Modernizzare e rilanciare il Paese adottando un modello di sviluppo sostenibile per
l’ambiente e la società si deve e si può. Con il contributo determinante dei geometri.
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