1. Medicina legale e diritto del lavoro: definizione di mobbing.
Cosimo Loré
scienze-forensi.it
Il fenomeno del mobbing è così diffuso nel mondo del lavoro ed
anche in ambito di vita privata da meritare a pieno titolo l'inserimento
tra le malattie sociali (the social illnesses) alla stregua di altre
patologie la cui insorgenza ed incidenza sono fortemente correlate
con situazioni ambientali e rapporti interpersonali, quali le affezioni
cardiovascolari e neoplastiche, gli infortuni domestici, stradali e
lavorativi, le dipendenze da tabacco, alcool e altre sostanze
stupefacenti e psicotrope, le patologie infettive e professionali, la
prostituzione.
Propedeutico ad ogni altro approccio è quindi lo studio
epidemiologico e medico-sociale preliminare ad ogni ulteriore analisi
criminologico-vittimologica utile ad una adeguata definizione
scientifica e precisa valutazione clinica sul piano medico-legale.
In effetti, nel più recente ed autorevole Trattato di medicina legale
e scienze affini diretto da Giusto Giusti per i tipi di Cedam, al capitolo
su Stress e sforzo Fabio Buzzi, a proposito di condizioni di
insoddisfazione e di frustrazione nel contesto professionale e di
conflitti con i colleghi e i superiori, introduce tra le fattispecie di
interesse teorico-pratico medico-legale il mobbing per indicare la
sistematica persecuzione di un lavoratore da parte di superiori o
colleghi con serie conseguenze sul piano psico-somatico.
Il tema di pertinenza squisitamente medico-legale comune ad
ognuna delle prefigurate analisi risulta in sostanza la tutela del diritto
alla salute che nel fenomeno in oggetto si dimostra violata per la
sussistenza di condizioni di sofferenza cronica strutturatesi in forma
di alterazioni peggiorative permanenti della integrità psico-fisica del
lavoratore perseguitato continuativamente da uno (in genere il
superiore: mobbing verticale) o più soggetti (i colleghi: mobbing
orizzontale).
2. Evidente la necessità di un altro elemento di stima peculiarmente
medico-legale: il nesso di causalità che deve legare la causa
(molestie, atteggiamenti indifferenti, comportamenti aggressivi,
diffamazioni e ingiurie, boicottaggi e dispetti) agli effetti espressi dalla
tipica catena di eventi: fastidio, sospetto, emarginazione,
diminuzione del prestigio, senso di colpa, perdita di stima, stress
prolungato, sofferenza morale, somatizzazione organica.
Non secondario appare il contributo del medico legale
imprescindibile ogniqualvolta si debba procedere alla valutazione del
danno alla persona (con accezione più moderna: danno biologico),
in questa fattispecie particolarmente impegnativo e complesso sì da
richiedere interventi peritali interdisciplinari a cominciare dal parere
di esperti di psicologia, sociologia, medicina del lavoro ed ergonomia.
Prioritaria e assai discrezionale si presenta in tali casi la
formulazione della delicata diagnosi differenziale tra fisiologiche
difficoltà nell'inserimento e nella progressione in ambito lavorativo
(l'oscillazione inevitabile tra disadattamento e adattamento, tra strain
e coping, alla ricerca di un sopportabile se non soddisfacente
equilibrio) e situazioni di reale patologia sociale con obiettivi segni di
correlato danno biologico.
Altra ipotesi da valutare è l'analoga condizione di riduzione della
capacità lavorativa accompagnata da comparsa di quadri morbosi
rappresentata dal cosiddetto burn out in cui si può arrivare alla
estinzione di ogni abilità attitudinale del lavoratore a seguito di attività
eccezionalmente faticose o frustranti o di ambienti eccessivamente
sfavorevoli (assistenza a tossicodipendenti, disabili gravi, malati
terminali e infetti o su scenari di miseria, epidemia, guerra).
Riferimenti bibliografici.
Si rimanda all’indice bibliografico dell’opera di Harald Ege, La
valutazione peritale del danno da mobbing, Milano, Giuffrè, 2002
In rete si segnala l’ampia accurata analisi reperibile all’indirizzo
http://dirittolavoro.altervista.org/link3.html (lì 27 novembre 2004)