Civile Sent. Sez. 6 Num. 7191 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D'ASCOLA PASQUALE
Data pubblicazione: 13/04/2016
Motivazione di diniego di impugnativa della revoca del gratuito patrocinio: Trattandosi di una pronuncia resa in sentenza, doveva essere impugnata con il rimedio ordinario
dell'appello, senza che si potesse configurare la proposizione di un separato ricorso ex art. 99 - 170 TU spese di giustizia n. 115 del 2002.
GUIDA ALLA COMPENSAZIONE PER GLI AVVOCATI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO...
Cass. 7196 2016 contro ricorso 170: Motivazione di diniego di impugnativa della revoca del gratuito patrocinio
1. SENTENZA
sul ricorso 6390-2013 proposto da:
FIORDILINO ROSA FRDRS053L55C130U, n.q. di tutrice del Sig.
Calabrò Gioacchino, elettivamente domiciliata in RONLk, VIA
OSLAVIA 28, presso io studio dell'avvocato FABIO FEDERICO,
rappresentata e difesa dall'avvocato GERVASI NICOLO' giusta
procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
è contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in RONIA, VIA DEI
Civile Sent. Sez. 6 Num. 7191 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D'ASCOLA PASQUALE
Data pubblicazione: 13/04/2016
CortediCassazione-copianonufficiale
2. PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
avverso il provvedimento n. 888/2012 R.V.G. del TRIBUNALE di
TRAPANI, depositato il 05/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
udito l'Avvocato Nicolò Gervasi difensore della ricorrente che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso con liquidazione delle spese.
Svolgimento del processo
La ricorrente
rappresentante
giudizio
era convenuta,
del coautore di un
quale legale
omicidio, in un
promosso daidi risarcimento danni
superstiti di vittima della mafia.
Ha subito provvedimento di revoca del gratuito
patrocinio per avere resistito con colpa grave.
Ha proposto opposizione ex art. 170 TU spese di
giustizia, respinta dal tribunale di Trapani, che ha
rigettato il ricorso della istante con provvedimento
del Presidente, qui impugnato, reso il 5 febbraio
2013.
Il ricorso, proposto contro il Ministero della
Giustizia, è stato notificato all'avvocatura
distrettuale dello Stato.
0"s
Ric. 2013 n. 06390 sez. M2 - ud. 18-11-2015
-2-
CortediCassazione-copianonufficiale
3. All'adunanza camerale del 16 maggio 2014 è stata
disposta rinotifica all'avvocatura generale.
L'ordinanza è stata ripetuta (provvedimento n.
10410/15), a causa di mancata comunicazione della
precedente, all'adunanza del 17 febbraio 2015.
Eseguita la notificazione del ricorso, il Ministero
intimato ha depositato atto di costituzione per la
partecipazione alla discussione orale.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile, dovendosi rilevare
d'ufficio che è stato erroneamente proposta
l'opposizione ex art. 170 Tu cit.
Risulta infatti dall'esposizione di cui al ricorso e
dagli atti allegati che la revoca dell'ammissione al
gratuito patrocinio è stata adottata con la sentenza
che ha deciso la causa risarcitoria e non con un
provvedimento interinale.
Dalla sentenza n. 601 del 2012 del tribunale di
Trapani emerge che il giudice monocratico con il capo
5 del dispositivo, preceduto da motivazione a pag. 17
e 18 della sentenza, ha ritenuto di disporre la
revoca con effetto ex tunc del gratuito patrocinio,
avendo ritenuto sussistente colpa grave nel resistere
in giudizio "alla luce della
Ric. 2013 n. 06390 sez. M2 - ud. 18-11-2015
-3-
CortediCassazione-copianonufficiale
4. pretestuosità e manifesta infondatezza delle difese
svolte".
Trattandosi di una pronuncia resa in sentenza, doveva
essere impugnata con il rimedio ordinario
dell'appello, senza che si potesse configurare la
proposizione di un separato ricorso ex art. 99 - 170
TU spese di giustizia n. 115 del 2002.
Il rilievo fa sì che, pronunciando sul ricorso, lo si
debba dichiarare inammissibile per questa ragione che
travolge l'ammissibilità del procedimento instaurato.
La novità del caso giustifica la compensazione delle
spese di lite.
E' applicabile il disposto di cui all'art. 1 quater
del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal
comma 17 dell'art. l della legge n. 228/12. .
PQM
La Corte, pronunciando sul ricorso, lo dichiara
inammissibile.
Spese compensate.
Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui
all'art. 1 quater del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115,
introdotto dal comma 17 dell'art. l della legge n.
228/12 per il versamento di ulteriore importo a
titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della
Ric. 2013 n. 06390 sez. M2 - ud. 18-11-2015
CortediCassazione-copianonufficiale