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Detrazione 200 euro / 1
• La nuova detrazione spetta solo per i terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A e
se, nel caso di comuni parzialmente delimitati (PD), la detrazione spetta solo per i terreni
ubicati nella parte “svantaggiata” del territorio comunale;
• la detrazione spetta solo ai soggetti con la qualifica di coltivatore diretto o IAP, anche se
locati o dati in comodato a soggetti che a loro volta hanno qualifica conduttore
diretto/IAP;
• la detrazione di 200 euro è calcolata con riferimento a tutti i terreni condotti direttamente
dal soggetto, anche se ubicati sul territorio di più comuni di collina svantaggiata. Al
soggetto, quindi, non spettano 200 euro per ogni terreno né 200 euro per ogni comune di
ubicazione degli immobili posseduti, bensì 200 euro in totale
-segue-
Agg. 05/06/2015 3
IMU agricola
MEF - FAQ 28/5/2015
Detrazione 200 euro / 2
• La detrazione si suddivide sulla base dei principi della circolare n. 3/DF del 2012,
tenendo conto del valore dei terreni posseduti nei vari comuni, del periodo dell’anno
durante il quale sussistono le condizioni prescritte e delle quote di possesso;
• la detrazione si ripartisce per intero tra i soli possessori coltivatori diretti o IAP di cui
all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. In sintesi, se uno solo
dei possessori ha i requisiti richiesti dalla legge, solo a quest’ultimo spetta per intero la
detrazione;
• la detrazione deve tenere conto esclusivamente dei terreni che ricadono nelle zona
“svantaggiata” e, quindi, proporzionata al valore di questi soli terreni.
Agg. 05/06/2015 4
IMU agricola
MEF - FAQ 28/5/2015
Dichiarazione
La dichiarazione deve essere presentata per i terreni agricoli, nonché per quelli non
coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti nella previdenza
agricola, sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il diritto alle
agevolazioni.
Detto obbligo non sussiste qualora il comune è, comunque, in possesso delle informazioni
necessarie per verificare il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. Tale
evenienza si verifica sicuramente nel caso di terreni ubicati nei comuni classificati
totalmente montani e in quelli delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
L’obbligo dichiarativo, inoltre, viene meno anche in tutti quei casi in cui la condizione
soggettiva di coltivatore diretto o di IAP, iscritto nella previdenza agricola è stata già
dichiarata al comune.
Agg. 05/06/2015 5
IMU agricola
MEF - FAQ 28/5/2015
Versamenti
• la detrazione per i terreni di collina svantaggiata deve essere riportata nell’apposito
campo del modello F24 e del bollettino di conto corrente postale con esso compatibile
• il rimborso dell’imposta eventualmente versata spetta anche nel caso in cui il
contribuente possiede un terreno ubicato in un comune che:
• fino al 2013, sulla base della circolare n. 9 del 1993, era imponibile;
• per l’anno 2014, per effetto delle disposizioni recate dal D. M. 28 novembre 2014,
continua ad essere imponibile;
• a seguito del D. L. n. 4 del 2015 è divenuto esente.
Agg. 05/06/2015 6
IMU agricola
IFIEL – Nota 20/5/2015
Detrazione 200 euro
• Si tratta di una detrazione fissa che spetta al singolo CD o IAP, indipendentemente dal
numero di terreni condotti e dalla percentuale di possesso degli stessi.
• La detrazione non deve essere rapportata al numero dei terreni condotti ed alla
percentuale di possesso degli stessi.
• Invece, nel silenzio della norma, è possibile, in quanto coerente con la disciplina IMU,
proporzionare la detrazione in base ai mesi di possesso nell’anno, ovvero per i quali
permane la conduzione di CD o IAP.
Agg. 05/06/2015 7
IMU agricola
IFIEL – Nota 20/5/2015
Dichiarazione
• L’obbligo di presentazione sussiste anche per i casi di esenzione, in considerazione del
fatto che la disciplina Imu non ha richiamato la previsione contenuta nell’art. 10, co. 4
D.Lgs. n. 504/1992 che esonerava dalla dichiarazione gli immobili esenti ai sensi
dell’art. 7 del medesimo D.Lgs.
• Non c’è obbligo di dichiarazione nei casi di esenzione di cui all’art. 1, comma 1, lettere a
e a-bis D.L. n. 4/2015.
• Nel caso, invece, dei comuni parzialmente montani, in considerazione del fatto che qui
l’esenzione opera a condizione che il terreno sia posseduto da un CD iscritto nella
previdenza agricola, è necessaria la presentazione della dichiarazione allorquando
sussistono le condizioni previste per l’esenzione e la qualifica del possessore non sia
stata in passato già dichiarata al comune.
Agg. 05/06/2015 8
IMU agricola
MEF– Risoluzione 3/2/2015, n. 3/DF
Esenzione
• l’esenzione si applica, in base alla lett. a) dell’art. 1 D. L. n. 4/2015, a tutti terreni
agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani,
di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT e, ai sensi della successiva
lett. b), ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, purché posseduti e condotti dai
CD e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati
parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
• l'esenzione si applica anche ai terreni di cui alla lettera b), nel caso di concessione degli
stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a IAP, iscritti nella previdenza
agricola. In questo caso è indispensabile, che il soggetto che concede il terreno in affitto
o in comodato a un CD e IAP, iscritto nella previdenza agricola, abbia egli stesso la
qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola.
Agg. 05/06/2015 9
TASI
MEF – circolare 3/6/2015, n. 2/DF
Dichiarazione
• Per la TASI va utilizzato lo stesso modello di dichiarazione previsto per l’IMU.
• Nei casi in cui il contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull’immobile, egli può utilizzare la parte del modello di dichiarazione dedicata alle
“Annotazioni” per precisare il titolo (ad esempio “locatario”) in base al quale l’immobile
è occupato ed è sorta la propria obbligazione tributaria.
• La dichiarazione non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione e di affitto
registrati a partire dal 1° luglio 2010
• Non deve essere presentata anche nel caso in cui il comune ha previsto, ai fini
dell’applicazione dell’aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento
dell’agevolazione, consistenti nell’assolvimento da parte del contribuente di particolari
adempimenti formali e, comunque, non onerosi, quali, ad esempio, la consegna del
contratto di locazione o la presentazione di un’autocertificazione.
Agg. 05/06/2015 10
TASI
MEF – FAQ 3/6/2014, n. 2/DF
Problemi di carattere generale
• Il proprietario paga sia l’IMU che la TASI sempre nel rispetto del limite secondo il quale
la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013,
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobile
• La TASI va calcolata sui giorni di possesso o sui mesi, applicando, in quest’ultimo caso,
le regole dell’IMU (ossia conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la
detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni);
• la rata d’acconto TASI va calcolata seguendo le stesse regole dell’IMU e non è, quindi,
rapportata al periodo di riferimento (es. trimestre, semestre, ecc.);
• L’aliquota TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all’1 per mille senza
possibilità di aumento, né maggiorazione dello 0,8 per mille.
Agg. 05/06/2015 11
TASI
MEF – FAQ 3/6/2014, n. 2/DF
Base imponibile
• La base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU; pertanto, si
applicano tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU,
comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati
inagibili o inabitabili.
• sono esclusi dalla TASI i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti alla
previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’esercizio delle
attività agricole.
• Nel caso di aree edificabili non possedute da CD e da IAP, iscritti alla previdenza
agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è
dovuta: l’imposta complessiva è determinata con riferimento alle condizioni del
proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario
sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Agg. 05/06/2015 12
TASI
MEF – FAQ 3/6/2014, n. 2/DF
Suddivisione tra possessore e possessori/occupanti / 1
• Se un fabbricato è posseduto da 2 soggetti con percentuali di proprietà diverse (es.
comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il
soggetto B) quell’immobile è adibito ad abitazione principale, ognuno dei possessori
paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione
soggettiva. Il comune può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto
coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà non incide sulla
determinazione del tributo.
• Nel caso di un appartamento in multiproprietà facente parte di un immobile nel quale è
presente una sala condominiale autonomamente accatastata l’amministratore è tenuto al
versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di
multiproprietà, salvo poi si rivalersi nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle
quote di possesso.
Agg. 05/06/2015 13
TASI
MEF – FAQ 3/6/2014, n. 2/DF
Suddivisione tra possessore e possessori/occupanti / 2
• In caso di immobile locato, l’imposta complessiva deve essere determinata con
riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra
quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
• Nel caso in cui i fabbricati posseduti da ex IACP siano assoggettati a IMU, poiché non
hanno i requisiti dell’alloggio sociale, la TASI deve essere calcolata sul valore
complessivo dell’immobile con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi
dall’abitazione principale, sottraendo, poi, per intero l’eventuale detrazione prevista dal
Comune. L’importo così ottenuto deve essere versato in parte dal proprietario (IACP) e
in parte dall’assegnatario “occupante” secondo le quote deliberate dal Comune.
• In caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell’inquilino, il
proprietario è responsabile del mancato pagamento.
Agg. 05/06/2015 14
TASI
MEF – FAQ 3/6/2014, n. 2/DF
Abitazione principale e assimilate / 1
• In caso di proprietari di un immobile, per quote diverse, la detrazione TASI
eventualmente deliberata dal Comune deve essere ripartita in parti uguali tra i proprietari
che utilizzano l’immobile come abitazione principale
• In tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento
TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante. Ad esempio, l’imposta, in
capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando: -
l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale; - la detrazione eventualmente
prevista dal Comune per l’abitazione principale. Nulla è dovuto dal socio.
• Nel caso di un militare che ha la casa a Palermo, in comproprietà con la moglie, ma che,
per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma, dove risiede anche la moglie,
l’equiparazione ad abitazione principale vale solo per lui.
Agg. 05/06/2015 15
TASI
MEF – FAQ 3/6/2014, n. 2/DF
Abitazione principale e assimilate / 2
• Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge
assegnatario è considerato ai fini IMU titolare di un diritto di abitazione e, in quanto tale,
soggetto passivo del tributo. La stessa conclusione vale anche per la TASI.
• Ai fini IMU, in caso di assimilazione dell’unità immobiliare concessa in comodato
gratuito ad un parente in linea retta di primo grado che la abita, con riferimento alla
quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500, tale limite è da
riferirsi non solo all’abitazione ma anche alle pertinenze. Lo stessa regola vale per la
TASI.
• Nel caso in cui l’unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea
retta di primo grado, assimilata all’abitazione principale, è di proprietà di più soggetti la
detrazione ai fini IMU o TASI si applica in parti uguali tra i proprietari dell’immobile,
indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà.

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IMU TASI - Selezione di casi risolti - Studio Tributario Cinieri

  • 1. Agg. 05/06/2015 1 IMU-TASI 2015 casi risolti Saverio Cinieri Dottore Commercialista – Revisore Contabile – Giornalista pubblicista
  • 2. Agg. 05/06/2015 2 IMU agricola MEF - FAQ 28/5/2015 Detrazione 200 euro / 1 • La nuova detrazione spetta solo per i terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A e se, nel caso di comuni parzialmente delimitati (PD), la detrazione spetta solo per i terreni ubicati nella parte “svantaggiata” del territorio comunale; • la detrazione spetta solo ai soggetti con la qualifica di coltivatore diretto o IAP, anche se locati o dati in comodato a soggetti che a loro volta hanno qualifica conduttore diretto/IAP; • la detrazione di 200 euro è calcolata con riferimento a tutti i terreni condotti direttamente dal soggetto, anche se ubicati sul territorio di più comuni di collina svantaggiata. Al soggetto, quindi, non spettano 200 euro per ogni terreno né 200 euro per ogni comune di ubicazione degli immobili posseduti, bensì 200 euro in totale -segue-
  • 3. Agg. 05/06/2015 3 IMU agricola MEF - FAQ 28/5/2015 Detrazione 200 euro / 2 • La detrazione si suddivide sulla base dei principi della circolare n. 3/DF del 2012, tenendo conto del valore dei terreni posseduti nei vari comuni, del periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e delle quote di possesso; • la detrazione si ripartisce per intero tra i soli possessori coltivatori diretti o IAP di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. In sintesi, se uno solo dei possessori ha i requisiti richiesti dalla legge, solo a quest’ultimo spetta per intero la detrazione; • la detrazione deve tenere conto esclusivamente dei terreni che ricadono nelle zona “svantaggiata” e, quindi, proporzionata al valore di questi soli terreni.
  • 4. Agg. 05/06/2015 4 IMU agricola MEF - FAQ 28/5/2015 Dichiarazione La dichiarazione deve essere presentata per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti nella previdenza agricola, sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il diritto alle agevolazioni. Detto obbligo non sussiste qualora il comune è, comunque, in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. Tale evenienza si verifica sicuramente nel caso di terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani e in quelli delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L’obbligo dichiarativo, inoltre, viene meno anche in tutti quei casi in cui la condizione soggettiva di coltivatore diretto o di IAP, iscritto nella previdenza agricola è stata già dichiarata al comune.
  • 5. Agg. 05/06/2015 5 IMU agricola MEF - FAQ 28/5/2015 Versamenti • la detrazione per i terreni di collina svantaggiata deve essere riportata nell’apposito campo del modello F24 e del bollettino di conto corrente postale con esso compatibile • il rimborso dell’imposta eventualmente versata spetta anche nel caso in cui il contribuente possiede un terreno ubicato in un comune che: • fino al 2013, sulla base della circolare n. 9 del 1993, era imponibile; • per l’anno 2014, per effetto delle disposizioni recate dal D. M. 28 novembre 2014, continua ad essere imponibile; • a seguito del D. L. n. 4 del 2015 è divenuto esente.
  • 6. Agg. 05/06/2015 6 IMU agricola IFIEL – Nota 20/5/2015 Detrazione 200 euro • Si tratta di una detrazione fissa che spetta al singolo CD o IAP, indipendentemente dal numero di terreni condotti e dalla percentuale di possesso degli stessi. • La detrazione non deve essere rapportata al numero dei terreni condotti ed alla percentuale di possesso degli stessi. • Invece, nel silenzio della norma, è possibile, in quanto coerente con la disciplina IMU, proporzionare la detrazione in base ai mesi di possesso nell’anno, ovvero per i quali permane la conduzione di CD o IAP.
  • 7. Agg. 05/06/2015 7 IMU agricola IFIEL – Nota 20/5/2015 Dichiarazione • L’obbligo di presentazione sussiste anche per i casi di esenzione, in considerazione del fatto che la disciplina Imu non ha richiamato la previsione contenuta nell’art. 10, co. 4 D.Lgs. n. 504/1992 che esonerava dalla dichiarazione gli immobili esenti ai sensi dell’art. 7 del medesimo D.Lgs. • Non c’è obbligo di dichiarazione nei casi di esenzione di cui all’art. 1, comma 1, lettere a e a-bis D.L. n. 4/2015. • Nel caso, invece, dei comuni parzialmente montani, in considerazione del fatto che qui l’esenzione opera a condizione che il terreno sia posseduto da un CD iscritto nella previdenza agricola, è necessaria la presentazione della dichiarazione allorquando sussistono le condizioni previste per l’esenzione e la qualifica del possessore non sia stata in passato già dichiarata al comune.
  • 8. Agg. 05/06/2015 8 IMU agricola MEF– Risoluzione 3/2/2015, n. 3/DF Esenzione • l’esenzione si applica, in base alla lett. a) dell’art. 1 D. L. n. 4/2015, a tutti terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT e, ai sensi della successiva lett. b), ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, purché posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. • l'esenzione si applica anche ai terreni di cui alla lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a IAP, iscritti nella previdenza agricola. In questo caso è indispensabile, che il soggetto che concede il terreno in affitto o in comodato a un CD e IAP, iscritto nella previdenza agricola, abbia egli stesso la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola.
  • 9. Agg. 05/06/2015 9 TASI MEF – circolare 3/6/2015, n. 2/DF Dichiarazione • Per la TASI va utilizzato lo stesso modello di dichiarazione previsto per l’IMU. • Nei casi in cui il contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, egli può utilizzare la parte del modello di dichiarazione dedicata alle “Annotazioni” per precisare il titolo (ad esempio “locatario”) in base al quale l’immobile è occupato ed è sorta la propria obbligazione tributaria. • La dichiarazione non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1° luglio 2010 • Non deve essere presentata anche nel caso in cui il comune ha previsto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento dell’agevolazione, consistenti nell’assolvimento da parte del contribuente di particolari adempimenti formali e, comunque, non onerosi, quali, ad esempio, la consegna del contratto di locazione o la presentazione di un’autocertificazione.
  • 10. Agg. 05/06/2015 10 TASI MEF – FAQ 3/6/2014, n. 2/DF Problemi di carattere generale • Il proprietario paga sia l’IMU che la TASI sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile • La TASI va calcolata sui giorni di possesso o sui mesi, applicando, in quest’ultimo caso, le regole dell’IMU (ossia conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni); • la rata d’acconto TASI va calcolata seguendo le stesse regole dell’IMU e non è, quindi, rapportata al periodo di riferimento (es. trimestre, semestre, ecc.); • L’aliquota TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all’1 per mille senza possibilità di aumento, né maggiorazione dello 0,8 per mille.
  • 11. Agg. 05/06/2015 11 TASI MEF – FAQ 3/6/2014, n. 2/DF Base imponibile • La base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU; pertanto, si applicano tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili. • sono esclusi dalla TASI i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole. • Nel caso di aree edificabili non possedute da CD e da IAP, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta: l’imposta complessiva è determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
  • 12. Agg. 05/06/2015 12 TASI MEF – FAQ 3/6/2014, n. 2/DF Suddivisione tra possessore e possessori/occupanti / 1 • Se un fabbricato è posseduto da 2 soggetti con percentuali di proprietà diverse (es. comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B) quell’immobile è adibito ad abitazione principale, ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Il comune può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà non incide sulla determinazione del tributo. • Nel caso di un appartamento in multiproprietà facente parte di un immobile nel quale è presente una sala condominiale autonomamente accatastata l’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, salvo poi si rivalersi nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.
  • 13. Agg. 05/06/2015 13 TASI MEF – FAQ 3/6/2014, n. 2/DF Suddivisione tra possessore e possessori/occupanti / 2 • In caso di immobile locato, l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. • Nel caso in cui i fabbricati posseduti da ex IACP siano assoggettati a IMU, poiché non hanno i requisiti dell’alloggio sociale, la TASI deve essere calcolata sul valore complessivo dell’immobile con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale, sottraendo, poi, per intero l’eventuale detrazione prevista dal Comune. L’importo così ottenuto deve essere versato in parte dal proprietario (IACP) e in parte dall’assegnatario “occupante” secondo le quote deliberate dal Comune. • In caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell’inquilino, il proprietario è responsabile del mancato pagamento.
  • 14. Agg. 05/06/2015 14 TASI MEF – FAQ 3/6/2014, n. 2/DF Abitazione principale e assimilate / 1 • In caso di proprietari di un immobile, per quote diverse, la detrazione TASI eventualmente deliberata dal Comune deve essere ripartita in parti uguali tra i proprietari che utilizzano l’immobile come abitazione principale • In tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante. Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando: - l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale; - la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale. Nulla è dovuto dal socio. • Nel caso di un militare che ha la casa a Palermo, in comproprietà con la moglie, ma che, per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma, dove risiede anche la moglie, l’equiparazione ad abitazione principale vale solo per lui.
  • 15. Agg. 05/06/2015 15 TASI MEF – FAQ 3/6/2014, n. 2/DF Abitazione principale e assimilate / 2 • Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è considerato ai fini IMU titolare di un diritto di abitazione e, in quanto tale, soggetto passivo del tributo. La stessa conclusione vale anche per la TASI. • Ai fini IMU, in caso di assimilazione dell’unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado che la abita, con riferimento alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500, tale limite è da riferirsi non solo all’abitazione ma anche alle pertinenze. Lo stessa regola vale per la TASI. • Nel caso in cui l’unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado, assimilata all’abitazione principale, è di proprietà di più soggetti la detrazione ai fini IMU o TASI si applica in parti uguali tra i proprietari dell’immobile, indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà.