La seconda guerra mondiale per licei e scuole medie
Violenza e legislazione ..per adolescenti
1. Violenze sessuali spiegate ai ragazzi
Cosa sanno i nostri figli adolescenti di cosa può essere considerato
violenza? Cosa sanno del valore dei loro no e dei loro sì? Quanto
sono consapevoli che il loro consenso o dissenso è un diritto
inviolabile?
Se la violenza arriva in forma evidente e funesta, chiunque sa
riconoscerla. Ma quando arriva strisciante e subdola, per i giovani è
più difficile capire dove sono i confini tra ciò che è lecito chiedere e
ciò che è giusto ricevere.
Allora proviamo a parlare direttamente a loro di quali leggi li
proteggono dalla violenza sessuale e di cosa è violenza sessuale per
la legge.
2. 1996 x il Codice Penale
delitto contro la morale
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Fino al 1996, nel nostro codice penale, la violenza sessuale
era considerata un “reato contro la morale”, solo in
quell’anno ci fu una riforma importantissima che la spostò
nei “delitti contro la persona”.
Capite che grande differenza? Il 1996 non è tantissimo
tempo fa.
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Fino a quel momento, compiere una violenza sessuale non
era un grave atto di violenza verso la vittima, ma era
classificato come un comportamento immorale, in sostanza
una cosa che “non sta bene”, che offende l’ordine e la
civiltà, la rispettabilità dell’intera società. Insomma la vittima
era incredibilmente un problema secondario!
3. Nel 1996 si è presa coscienza che il senso comune era cambiato e che
la violenza sessuale doveva essere, prima di tutto, un delitto contro la
persona che la subisce. Quelle norme aggiunte al codice penale, in fondo
al libro sui “delitti contro la persona”, mettevano la violenza sessuale al
suo posto, insieme all’omicidio, alle lesioni personali, al sequestro di
persona, alla diffamazione, ad altri reati più o meno gravi, ma comunque
nei quali la vittima è al centro della tutela.
Nella stessa riforma, arrivarono altri concetti nuovi: violenza sessuale
non è solo un rapporto sessuale consumato, portato a termine,
completo, ma è ogni forma di invasione della sfera sessuale.
Ci credereste che alcuni si indignarono perché mettere le mani addosso
a una persona e magari toccarla nelle parti intime era ormai considerato
violenza? Che esagerazione, si diceva!
4. Gli articoli del codice penale
sull’argomento, poi, erano diventato
da uno a ben dieci.
Quindi si andavano a regolare e
specificare tante diverse situazioni,
rendendo la tutela più
efficace.
La norma principale è l’art. 609-bis del codice penale, che
punisce chiunque “con violenza o minaccia o mediante abuso
di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali“.
5. è violenza sessuale non solo costringere con violenza
fisica, ma anche minacciare una persona perché accetti di
avere un rapporto sessuale.
6. La minaccia è la promessa di un male ingiusto: ricattare
una persona con informazioni o immagini sul suo conto per
costringerla a un rapporto non voluto, è una violenza, né più
né meno di quella compiuta immobilizzandola fisicamente e
facendole subire il rapporto. Non c’è alcuna differenza, non
è meno grave.
Non solo, è sempre lo stesso reato anche approfittarsi di un
rapporto di forza con la persona. Un esempio? Un
professore che approfitta del suo ruolo per mettere le mani
addosso a uno studente, intimidendolo perché non parli o
approfittando di momenti in cui sono soli per motivi di studio,
compie una violenza sessuale. Identica anche questa a chi
costringe con la forza.
7. c’è un’altra espressione nel testo dell’articolo che
deve attirare la nostra attenzione: “atti sessuali“ .
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La norma non dice “rapporto sessuale”, ma usa un termine più
generico. Perché? Perché “atti sessuali” sono tutti quelli che
riguardano il sesso: violenza non è solo penetrazione, violenza è
entrare senza consenso nella sfera intima e sessuale di un altro,
in qualsiasi modo.
Un rapporto orale, un contatto fisico con le parti intime, ma anche
costringere a una performance di cybersex, a rispondere a una
conversazione erotica via chat o telefono. Dove c’è assenza di
consenso in una prestazione sessuale di qualsiasi tipo, c’è
violenza sessuale. E, senza aggravanti, parliamo di pene che
arrivano a 10 anni di reclusione!
Quindi è bene pensare molto a quello che si sta facendo prima di
cercare di ottenere una prestazione sessuale dalla ragazza o dal
ragazzo del quale avete ottenuto un filmato compromettente che
può metterla/o nei guai, minacciando di diffonderlo sui social!
8. Stesso discorso e stesse pene per chi si approfitta dell’inferiorità
fisica o psichica di una persona o traendola in inganno sostituendosi
con altra persona (si, d’accordo, quest’ultimo caso non è facile!!).
Quanto è valido il consenso a un atto sessuale di una persona
particolarmente fragile, con problemi di disabilità fisica o psichica?
Approfittarsi dell’inferiorità di un altro è anche questo un modo di
commettere violenza.
9. PROFILI FALSI IN SOCIAL NETWORK
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La sostituzione di persona poi, sembra tanto irreale, ma
quanto è diventata più concreta con i contatti via social
network tra persone che non si conoscono? Se qualcuno si
introducesse nell’account della persona con cui chattate da
tempo e vi desse un appuntamento? E se a
quell’appuntamento vi decideste ad avere contatti intimi con
quella persona, credendola quella con cui avete avuto
magari un rapporto coinvolgente via web? Ecco, se quella
persona fosse un’altra, presentatasi con l’inganno, starebbe
commettendo violenza sessuale. Dunque attenti anche a
non farvi venire idee balzane da bravi piccoli hacker!
10. LE AGGRAVANTI
Le aggravanti, cioè quelle situazioni che rendono il reato ancora più grave
per la legge e che quindi fanno aumentare la pena, che arriva così a un
massimo di 12 anni.
Alcune, forse, vi stupiranno, perché magari non avevate pensato alla
pericolosità di certe situazioni. Mi limiterò a quelle che possono essere più
interessanti per la vostra età.
Gli stessi fatti di cui abbiamo parlato sono più gravi se sono commessi:
11. 1) nei confronti di una persona che non ha ancora compiuto i
14 anni.
Capirete che, da mamma, mi viene semplicemente da dirvi: ma
prima dei 14 anni non potreste fare altro, non so, un cinema,
una partita a pallone? Ma so che l’argomento per voi può
essere debole, da quello che dicono le statistiche in giro.
Però occhio, fare sesso con una persona con meno di 14 anni,
se ne avete di più, può essere interpretato come reato, perché
anche il consenso dato può essere considerato non
perfettamente consapevole. Insomma, a meno di 14 anni, noi
grandi non ci fidiamo che siate sempre d’accordo anche se
così sembra! Perché? Eh… Perché siete sicuri di capire bene
cosa state facendo?
Ovviamente se poi si agisce con violenza o minaccia non c’è
niente da dire, ovvio che sia reato e anche più grave per l’età
della vittima.
12. 2) “Con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o
stupefacenti“.
Certo, costringere una persona a fare sesso con un’arma
puntata lo capiamo tutti che è violenza, ma avete pensato a
quando si spinge una persona a bere troppo, a farsi qualche
canna di troppo, ad assumere qualche sostanza? Oppure
semplicemente si approfitta del fatto che quella persona
abbia assunto queste sostanze anche di sua volontà
autonoma? Ecco, anche se quella persona “ci sta”, in quel
momento, non è detto che sia perfettamente cosciente di
quello che sta facendo.
Se vi rendete conto di non essere in voi, o se vi rendete
conto che la persona che vi attira non è in sé, lasciate
perdere.
Chi approfitta di queste situazioni, o peggio le provoca, è un
violentatore. Perché per fare sesso ci vuole la volontà libera
di due persone: una non basta MAI!
13. 3) “da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico
ufficiale o di incaricato di pubblico servizio“.
Che vuol dire? Che se qualcuno vi fa delle avance non
gradite, lasciandovi immaginare che dovete accettare
perché “tu non sai chi sono io”, quella persona vi sta usando
violenza.
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Una persona “travisata” è chi sta mascherando il proprio
aspetto fisico o le sue qualità, raccontandovi di essere
qualcun’altro, di avere una posizione di potere, di influenza.
Anche raccontandovi di avere meno anni di quelli che ha, o
raccontandovi balle attraverso un social network. Se quella
persona vi estorce il consenso a un rapporto sessuale sulla
base di queste pressioni, vi sta violentando.
14. 4) “nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni
sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore
anche adottivo, il tutore.“
La violenza sessuale è e resta tale anche se proviene da un
familiare. Anzi, in questo caso è considerata più grave. Vi sembra
ovvio? Si, ma allora perché accade tante volte che episodi di
violenza in famiglia siano più difficili da far emergere? Perché
dietro a situazioni del genere c’è molto di più di rapporti sessuali:
ci sono relazioni di forza, violenze psicologiche, silenzi di chi
dovrebbe intervenire, offesa e tradimento del ruolo di genitore o di
parente.
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C’è un peso psicologico enorme.Non ne possiamo parlare in
poche righe e quindi non ritengo di potermi rivolgere a chi si trova
in una situazione del genere. Allora mi rivolgo a chi non ci si trova
e potrebbe notare un indizio in un amico, una frase detta che può
essere una richiesta di aiuto. Una violenza sessuale in famiglia è
un reato gravissimo, se compiuta su una ragazzo con meno di 16
anni ancora più grave: se avete dubbi su qualcuno che vi è vicino,
parlate con un adulto di cui vi fidate.
15. 5) “all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto
d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona
offesa“.
Questa è un’aggravante inserita molto di recente, solo nel
2009. Cosa significa? Prima di tutto che voi a scuola dovete
essere tranquilli e protetti. Per voi la scuola deve essere un
posto sicuro, un luogo vostro dove muovervi sereni e dove
costruire i vostri rapporti con coetanei e adulti. Abusare
sessualmente di una persona all’interno della scuola che
frequenta di qualsiasi ordine e grado, o nelle immediate
vicinanze, quindi sfruttando l’ambiente scolastico, rende la
violenza più grave, perché il colpevole ha violato non solo la
vittima, ma anche quel luogo che la vittima deve poter vivere
come un ambiente sicuro e accogliente. Chi viene a cercarvi
a scuola, chi si approfitta del fatto di essere in una scuola,
sta usando una violenza gravissima.
16. ●
Le pene sono ancora aumentate, a un massimo di 14 anni,
se i fatti sono compiuti contro una persona con meno di 10
anni. Dieci anni, ci rendiamo conto? Cosa facevate e a cosa
pensavate voi a dieci anni? Sono sicura che eravate ancora
lì a porvi domande su cosa è sto “sesso” di cui parlano i più
grandi, oppure proprio non vi interessava nulla.
E addirittura prima? Quanto potevate sapere di sesso a
sette, cinque, nove anni? Ecco, pensate che anche questo
può capitare e sappiate che chi commette un delitto del
genere, sta violando la vita intera di una persona, fin
dall’infanzia.
17. Alle stesse identiche pene previste per la violenza
sessuale, può essere condannato chiunque abbia rapporti
sessuali ANCHE CONSENZIENTI con:
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- un minore degli anni 14;
- un minore degli anni 16 se l’altro è un genitore, un
ascendente, un parente, una persona che vive nella stessa
casa a qualsiasi titolo o che comunque ha affidato quel
minore anche provvisoriamente.
- un minorenne anche di 16 anni compiuti se l’altro è un
genitore, un ascendente, un parente, una persona che vive
nella stessa casa a qualsiasi titolo o che comunque ha
affidato quel minore anche provvisoriamente (ma la pena è
minore).
A prescindere dalla violenza, dalla volontà, dal consenso,
quando l’altra persona ha meno di 14 anni, non potrete mai
sostenere che era d’accordo. Così come se avete meno di
14 anni, il vostro consenso non è considerato valido e
potete mettere nei guai l’altro.
18. N.B.
Quando ne avete meno di 16 o comunque meno di 18 non
siete considerati in grado di stabilire se volete veramente
avere rapporti con persone che vivono nella vostra casa o ai
quali siete affidati.
Significa quindi che se avete sedici anni non potete far
l’amore con la ragazza o il ragazzo che ne ha 13 e mezzo?
Ecco, da mamma vi direi subito: NO, NON POTETE!!! Non
avete di meglio da fare? Ma è meglio che vi dia
informazioni, piuttosto che farvi la predica.
Si, potete (ahimè, potete…), infatti non è punibile il
minorenne che compie atti sessuali (ovviamente
consenzienti) con un minorenne che abbia compiuto gli anni
tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a
tre anni. Quindi fatevi due conti e… se ve ne andate al
cinema o a farvi una partita di pallone è meglio!