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La rivoluzione
nel settore
sociosanitario
pugliese
Benvenuti
Sono Antonio Cantoro
In Artemide mi occupo di ricerca e sviluppo, e in particolare
del progetto Welfare 4.0, i servizi pensati per le realtà del
settore sanitario e sociosanitario
2
Chi siamo
Artemide è un consorzio di imprese che dal 1995, con una
crescita costante negli anni, favorisce lo sviluppo del territorio
locale attraverso l'erogazione di servizi innovativi alle imprese.
Artemide è specializzato in consulenza direzionale, finanziaria,
organizzativa e per lo sviluppo d'impresa.
Con oltre 700 tra aziende e professionisti partner è in grado di
offrire servizi di qualità che rispondono alle esigenze delle
imprese che vogliono crescere, produrre reddito e benessere.
3
Rivoluzione
sociosanitaria?
Con legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 la Puglia ha emanato la «Nuova disciplina in materia di
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private».
Con legge regionale 12 dicembre 2017 n. 53 (modificata da ultimo dalla l.r. 53/2018) la Puglia ha dato
avvio alla “Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle
persone non autosufficienti”, istituendo le rsa estensiva e di mantenimento e dando così nuova forma
alla residenzialità per persone non autosufficienti, anziani, persone affette da demenza, disabili.
4
Rivoluzione
sociosanitaria?
Con i regolamenti regionali 21 gennaio 2019 n. 4 e 5, attuativi della l.r. 9/2017, è stata definita la
nuova regolamentazione rispettivamente della «assistenza residenziale e semiresidenziale ai
soggetti non autosufficienti» attraverso le nuove residenze sanitarie assistenziali (rsa) «estensiva» e
«di mantenimento» e ill centro diurno per soggetti non autosufficienti e della «assistenza residenziale
e semiresidenziale per soggetti disabili» con le nuove rsa per disabili e il centro diurno socioeducativo
e riabilitativo per disabili.
5
Sì, una rivoluzione
Le leggi e i regolamenti introdotti tra il 2017 e il 2019 hanno così:
● ridisegnato il panorama della assistenza sociosanitaria in
Puglia
● sanitarizzato di fatto e in larga parte un settore che finora –
caso pressoché unico in Italia – era rimasto in un orizzonte
ibrido e senza contorni definiti
● sbloccato l’accreditamento di centinaia di strutture
6
Finalmente
l’accreditamento
La sostanza di questa rivoluzione normativa sta tutta qui
L’accreditamento
L’accreditamento istituzionale è «il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture
pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito
e per conto del servizio sanitario».
Sostanzialmente una struttura può essere autorizzata, e quindi erogare servizi privatamente
(ovvero con retta a carico dell’interessato) oppure può richiedere di essere accreditata e in
questo caso la Regione dichiara che quella struttura è idonea a fornire prestazioni con rette
(parzialmente o interamente) a carico del Sistema sanitario regionale.
8
Per molti anni in Puglia gli accreditamenti delle
strutture sociosanitarie sono rimasti bloccati
perché la normativa-quadro nazionale prevede
che le Regioni non possano accreditare strutture
sanitarie o sociosanitarie se prima non ne hanno
stabilito il fabbisogno.
Con i regolamenti 4 e 5 i fabbisogni sono stati
definiti.
L’accreditamento
In questi anni – essendo bloccati gli
accreditamenti, ma dovendo comunque le Asl
assicurare livelli minimi di assistenza a anziani
non autosufficienti e disabili – le Asl hanno
sottoscritto accordi contrattuali con le strutture
sociosanitarie in modo da bypassare il blocco
degli accreditamenti nelle more della
definizione dei fabbisogni.
9
(Ri)partiamo dal fabbisogno
Definito il numero di posti richiesti dal Sistema sanitario regionale
I nuovi fabbisogni
L’impianto dei regolamenti 4 e 5
La nuova normativa infatti ha previsto un
rapporto tra posti accreditabili e posti
autorizzabili di 1:1,3, per cui nei fatti potranno
essere autorizzati 0,3 posti in più per ogni
posto letto del fabbisogno di accreditamento:
si è partiti cioè dal fabbisogno di posti letto e
posti diurno da accreditare e si è calcolato un
30% aggiuntivo destinato al mercato privato.
11
I requisiti «ulteriori»
La normativa prevede che le strutture che
intendano accreditarsi devono dimostrare di
possedere i requisiti minimi, strutturali,
organizzativi e tecnologici, indispensabili per
ottenere l’autorizzazione all’esercizio e quindi
operare, e devono inoltre dimostrare il
possesso dei «requisiti ulteriori».
Avranno un termine per adeguarsi che varierà
a seconda del tipo di requisito.
Quanti
posti
Il fabbisogno regionale di
posti letto e posti in diurno
per anziani non
autosufficienti, calcolato
sulla popolazione residente
Istat 2015
12
Quanti
posti
Il fabbisogno regionale di
posti letto e posti in diurno
per disabili, calcolato sulla
popolazione residente Istat
2015
13
Fatti salvi
I regolamenti 4 e 5, determinato il fabbisogno, fanno salvi i posti
di:
● rsa pubbliche e private già autorizzate, già con parere di
compatibilità non scaduto, già inserite in atti di
programmazione regionale
● rssa contrattualizzate e delle Asp
● Bisceglie e Foggia della Casa divina provvidenza
● pazienti psichiatrici attualmente in rssa
14
Fatte salve
Il regolamento 5 ha fatto salve inoltre:
● le comunità socioriabilitativa ex art. 57 già autorizzate al
funzionamento e contrattualizzate con le Asl, a cui vanno i
posti letto di rsa di mantenimento – nuclei di tipo B – per
persone disabili con moderato impegno assistenziale o
disabili privi di sostegno familiare
15
Come ripartire
i posti disponibili
Innanzitutto
Vengono calcolati
preliminarmente i posti che
godono di riserva (rsa, rssa
convenzionate…), che vanno a
preintesa per la conversione
30 per cento
Della quota restante il 30% va
ai Dss in cui si registra un
esubero di posti letto già
contrattualizzati: massimo un
nucleo da 20 alle rssa non
contrattualizzate
70 per cento
Il restante 70% va ai Dss carenti
e parzialmente carenti di posti
già contrattualizzati: massimo
un nucleo da 20 con
preferenza per le non
contrattualizzate
16
Come ripartire
ciò che resta
In caso di resti
«Al fine di garantire la
maggiore prossimità tra il
luogo di cura e quello di
residenza, tali posti letto
saranno distribuiti anche nei
Dss viciniori».
Posti inferiori a 10
I residui di posti inferiori a 10
unità non saranno assegnati e
concorreranno a formare un
residuo di posti su base
regionale a disposizione della
Giunta.
Residuo finale
Ciò che resta al termine di questo
processo va alla possibilità di
realizzare nuove strutture
residenziali e semiresidenziali
17
Atti ricognitivi
Il 25 novembre la Giunta ha varato le deliberazioni 2152, 2153 e
2154 con cui:
● effettua la ricognizione delle strutture esistenti, di quelle
contrattualizzate, delle altre che godono di riserva di posti
● recepisce gli esiti di sentenze del Tar (su esternalizzazione e
contratti libero-professionali al personale)
● chiariscono i tempi di preintese e adeguamenti dei requisiti
18
Atti ricognitivi
I posti di rsa estensiva saranno ripartiti così:
● il 50% alle rsa accreditate ai sensi del regolamento 3/2005
● il 50% alle rssa contrattualizzate
Avranno la precedenza le strutture pubbliche, tenuto conto di
criteri di localizzazione uniforme a livello provinciale.
19
Le preintese
Le tappe del percorso di conversione delle strutture che hanno
riserva di posti sono:
● martedì 17 sono state sentite le associazioni di categoria
● le strutture firmaranno il Piano di conversione
● il Piano andrà in Giunta
● le strutture avranno 30 giorni di tempo (dalla delibera di
Giunta) per chiedere la conversione
● tutto dovrà concludersi entro il 31 gennaio 2020
20
I tempi per gli
adeguamenti
6 mesi e 3 anni
per i «requisiti
organizzativi e tecnologici
minimi e specifici»
e per i «requisiti strutturali
minimi e specifici»
(salvo deroga)
Le strutture possono decidere di mantenere i requisiti
strutturali della normativa previgente.
Se tuttavia all’atto della verifica non dimostrano di
possedere quei requisiti dovranno adeguarsi ai
requisiti della nuova normativa.
21
I tempi per gli
adeguamenti
Le deliberazioni 2153 e 2154 chiariscono che – considerato il ritardo con cui sono stati
pubblicati i manuali per l’accreditamento rispetto ai regolamenti 4 e 5 – il «termine
ultimo per l’adeguamento ai requisiti per la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e
per l’accreditamento» è l’8 febbraio 2020.
Lo stesso termine vale per le strutture che – pur non contrattualizzate finora –
«parteciperanno ai posti disponibili ai fini dell’accreditamento».
22
Che cosa è richiesto
per l’accreditamento
Il regolamento 16, l’Organismo tecnicamente accreditante, le griglie
Come andrà l’accreditamento
Il Regolamento 23 luglio 2019 n. 16
Sono stati approvati dalla Giunta i Manuali di
accreditamento:
- per le strutture ospedaliere;
- per le strutture di assistenza territoriale
extra-ospedaliera;
- per le strutture che erogano prestazioni in
regime ambulatoriale;
- per le strutture di medicina di laboratorio.
24
Quanti manuali
Sono stati approvati dalla Giunta i Manuali di
accreditamento per:
● Anziani non autosufficienti
● Persone con disabilità giovani e adulte
● Persone con patologie psichiatriche
● Persone con dipendenze patologiche
● Persone con patologie terminali con
necessità di cure residenziali
● Persone con patologie con necessità di
assistenza domiciliare
Come andrà l’accreditamento
I requisiti «ulteriori»
I Manuali stabiliscono i «requisiti ulteriori per
l’accreditamento istituzionale» e sono
articolati in “Criteri”, declinati in “Requisiti” a cui
corrispondono le “Evidenze”.
Le Evidenze sono individuate in relazione alle
quattro fasi del ciclo di Deming (PDCA), ossia:
- “Plan” (pianificazione/programmazione);
- “Do” (attuazione/implementazione);
- “Check” (monitoraggio/controllo);
- “Act” (azione volta al miglioramento della
qualità)
25
I requisiti «ulteriori»
I requisiti comuni sono sostanzialmente
relativi a: attuazione di un sistema di gestione
delle strutture sanitarie e sociosanitarie;
aspetti strutturali; competenze del personale;
comunicazione; processi di miglioramento e
innovazione.
I requisiti specifici riguardano in particolare: la
qualità e le modalità di erogazione delle
prestazioni e dei servizi; l’appropriatezza
clinica e la sicurezza (gestione del rischio
clinico…); l’umanizzazione delle cure.
Come andrà l’accreditamento
26
Nei fatti
● Il requisito della fase Plan deve essere
autocertificata all’atto della domanda di
accreditamento
● Il requisito della fase Do entro 12 mesi
● I requisiti delle fasi Chack e Act entro
18 mesi
I tempi di attuazione
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del regolamento, limitatamente alle evidenze
previste per la prima fase di “Plan”;
b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento,
limitatamente alle evidenze previste per la
seconda fase di “Do”;
c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento le
evidenze previste per la terza e quarta fase di
“Check” e di “Act” (tutte).
Come andrà l’accreditamento
27
Nei fatti
L’Ota è in fase di implementazione. Nelle
more della formazione del personale che è
stato assunto, la Regione si avvarrà dei
Dipartimenti di prevenzione delle Asl per le
verifiche nelle strutture.
L’Organismo tecnicamente
accreditante
La l.r. 9/2017 ha definito il quadro normativo
nel quale realizzare il nuovo sistema di
valutazione e verifica dei requisiti funzionali al
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento istituzionale alle strutture
del servizio sanitario regionale.
La l.r. 65/2017 ha assegnato le funzioni in
materia di Ota – Organismo tecnicamente
accreditante all’Aress, Agenzia regionale
socio-sanitaria.
Le griglie
Ai fini dell’accreditamento sono state definite dall’Aress le griglie di autovalutazione che ciascun
gestore dovrà compilare e attestare ai sensi della normativa sulle autocertificazioni dichiarando
così di possedere quanto richiesto.
Le griglie di autovalutazione saranno la base della verifica che l’Ota (o in questa prima fase i
Dipartimenti di prevenzione delle Asl) effettueranno nelle struttura che chiederanno
l’accreditamento.
I Dipartimenti di prevenzione verificheranno i requisiti minimi, organizzativi , tecnologici,
strutturali, e poi i requisiti «ulteriori» per l’accreditamento.
28
Quali requisiti per
l’accreditamento
A partire dall’articolo 8-quater del decreto legislativo 502/1992 e proseguendo con gli
atti di programmazione nazionale e regionale i regolamenti 4 e 5 individuano
all’articolo 8 i requisiti per l’accreditamento (ripresi poi e dettagliati nel regolamento 16
e nelle griglie Ota).
29
8.2 OBIETTIVO 2 - PRESTAZIONI E SERVIZI
8.2.1. La carta dei servizi
8.2.2. Struttura della carta dei servizi
8.2.3. Eleggibilità e presa in carico dei pazienti
8.2.4. Continuità assistenziale
8.2.5. Gestione della documentazione
8.2.6. Struttura della documentazione
8.2.7. Controllo della documentazione
8.2.8. Approvazione ed emissione dei documenti
8.2.9. Distribuzione dei documenti modificati
8.2.10. Gestione del dato
8.2.11. Registrazione dei dati
8.2.12. Motivazione delle registrazioni
8.2.13. Conservazione dei documenti
8.2.14. Verifica dei risultati
8.2.15. Valutazione dei risultati e del servizio da parte
dell’organizzazione
8.2.16. Criteri di registrazione dei dati
8.1 OBIETTIVO 1 - SISTEMA DI GESTIONE
8.1.1. Politica, obiettivi e piano di attività
8.1.2. Obiettivi della struttura
8.1.3. Obiettivi generali
8.1.4. Obiettivi specifici
8.1.5. Diffusione - Condivisione - Motivazione
8.1.6. Risorse umane
8.1.7. Controllo del sistema per misurazioni
8.1.8. Miglioramento della qualità
8.1.9. Obiettivi del miglioramento
8.1.10. Metodologia di raccolta suggerimenti utenti
8.1.11. Metodologie di confronto con comitati od
associazioni
Il dettaglio dei requisiti
30
OBIETTIVO 3 - ASPETTI STRUTTURALI
8.3.1. Idoneità all’uso della struttura
8.3.2. Gestione delle attrezzature
8.3.3. Programmazione degli acquisti di attrezzature
8.3.4. Inventario delle attrezzature
8.3.5. Manutenzione
8.3.6. Manutenzione preventiva e controlli di
funzionalità e sicurezza
8.3.7. Archivio manutenzioni eseguite
OBIETTIVO 4 - COMPETENZE DEL PERSONALE
8.4.1. Formazione
8.4.2 .Inserimento,affiancamento, addestramento
8.4.3. Formazione e aggiornamento
Il dettaglio dei requisiti
31
OBIETTIVO 5 - COMUNICAZIONE
8.5.1. Comunicazione
8.5.2. Comunicazione interna
OBIETTIVO 6 – APPROPRIATEZZA CLINICA E
SICUREZZA
8.6.1. Approccio alla pratica clinica secondo evidenze
8.6.2. Promozione sicurezza e gestione dei rischi
8.6.3. Programma per la gestione del rischio clinico e
modalità di gestione degli eventi avversi.
8.6.4. Strategie sistematiche di comunicazione,
formazione e sviluppo di competenze
7 PROCESSI DI MIGLIORAMENTO ED INNOVAZIONE
8.7.1. Programmi e progetti di miglioramento
8.7.2. Mantenimento dei miglioramenti acquisiti
8.7.3. Continuità del miglioramento
Che cosa può fare
il Consorzio Artemide
I nostri servizi per le strutture sanitarie che vogliono accreditarsi
La consulenza per le strutture sociosanitarie e
sanitarie che intendano richiedere
l’accreditamento istituzionale alla Regione
Puglia ai sensi della nuova normativa di
settore è chiavi-in-mano e comprende:
● FASE 1: il primo contatto con il Gestore
per avviare una raccolta documentale
finalizzata alla verifica preliminare dei
requisiti strutturali;
● FASE 2: primo audit in struttura:
● FASE 3: studio e implementazione;
○ analisi dei processi aziendali,
valutazione dell’organizzazione;
La nostra consulenza
33
○ definizione delle attività
necessarie all’adeguamento del
sistema aziendale ai «requisiti
ulteriori»;
○ personalizzazione delle
procedure necessarie ai fini
dell’accreditamento;
● FASE 4: secondo audit in struttura o in
vdc al fine di ottenere chiarimenti,
verificare la fattibilità delle
implementazioni previste;
○ FASE 5: revisione e editing finale
dei manuali;
○ FASE 6: in struttura la
presentazione del manuale al
Gestore e allo staff di direzione;
■ condivisione in sede e
approvazione della
documentazione prodotta
con il management;
■ compilazione della
check-list di
autovalutazione;
La nostra consulenza
34
○ FASE 7: consulenza telefonica o
telematica durante il primo anno
dalla sottoscrizione del contratto
su documentazione e attuazione
delle procedure e su eventuali
aggiornamenti normativi.
Il punto di forza
della consulenza
35
Nella consulenza è inclusa la possibilità di partecipazione gratuita a seminari di aggiornamento sulla
normativa di settore, tenuti presso la sede del Consulente o in modalità a distanza per mezzo di
sistema di videoconferenza (quattro ore annue).
36
Grazie!
Domande? Informazioni?
Potete contattarmi all’indirizzo antonio.cantoro@artemide.org

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La rivoluzione sociosanitaria in Puglia

  • 2. Benvenuti Sono Antonio Cantoro In Artemide mi occupo di ricerca e sviluppo, e in particolare del progetto Welfare 4.0, i servizi pensati per le realtà del settore sanitario e sociosanitario 2
  • 3. Chi siamo Artemide è un consorzio di imprese che dal 1995, con una crescita costante negli anni, favorisce lo sviluppo del territorio locale attraverso l'erogazione di servizi innovativi alle imprese. Artemide è specializzato in consulenza direzionale, finanziaria, organizzativa e per lo sviluppo d'impresa. Con oltre 700 tra aziende e professionisti partner è in grado di offrire servizi di qualità che rispondono alle esigenze delle imprese che vogliono crescere, produrre reddito e benessere. 3
  • 4. Rivoluzione sociosanitaria? Con legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 la Puglia ha emanato la «Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private». Con legge regionale 12 dicembre 2017 n. 53 (modificata da ultimo dalla l.r. 53/2018) la Puglia ha dato avvio alla “Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti”, istituendo le rsa estensiva e di mantenimento e dando così nuova forma alla residenzialità per persone non autosufficienti, anziani, persone affette da demenza, disabili. 4
  • 5. Rivoluzione sociosanitaria? Con i regolamenti regionali 21 gennaio 2019 n. 4 e 5, attuativi della l.r. 9/2017, è stata definita la nuova regolamentazione rispettivamente della «assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti» attraverso le nuove residenze sanitarie assistenziali (rsa) «estensiva» e «di mantenimento» e ill centro diurno per soggetti non autosufficienti e della «assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili» con le nuove rsa per disabili e il centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili. 5
  • 6. Sì, una rivoluzione Le leggi e i regolamenti introdotti tra il 2017 e il 2019 hanno così: ● ridisegnato il panorama della assistenza sociosanitaria in Puglia ● sanitarizzato di fatto e in larga parte un settore che finora – caso pressoché unico in Italia – era rimasto in un orizzonte ibrido e senza contorni definiti ● sbloccato l’accreditamento di centinaia di strutture 6
  • 7. Finalmente l’accreditamento La sostanza di questa rivoluzione normativa sta tutta qui
  • 8. L’accreditamento L’accreditamento istituzionale è «il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del servizio sanitario». Sostanzialmente una struttura può essere autorizzata, e quindi erogare servizi privatamente (ovvero con retta a carico dell’interessato) oppure può richiedere di essere accreditata e in questo caso la Regione dichiara che quella struttura è idonea a fornire prestazioni con rette (parzialmente o interamente) a carico del Sistema sanitario regionale. 8
  • 9. Per molti anni in Puglia gli accreditamenti delle strutture sociosanitarie sono rimasti bloccati perché la normativa-quadro nazionale prevede che le Regioni non possano accreditare strutture sanitarie o sociosanitarie se prima non ne hanno stabilito il fabbisogno. Con i regolamenti 4 e 5 i fabbisogni sono stati definiti. L’accreditamento In questi anni – essendo bloccati gli accreditamenti, ma dovendo comunque le Asl assicurare livelli minimi di assistenza a anziani non autosufficienti e disabili – le Asl hanno sottoscritto accordi contrattuali con le strutture sociosanitarie in modo da bypassare il blocco degli accreditamenti nelle more della definizione dei fabbisogni. 9
  • 10. (Ri)partiamo dal fabbisogno Definito il numero di posti richiesti dal Sistema sanitario regionale
  • 11. I nuovi fabbisogni L’impianto dei regolamenti 4 e 5 La nuova normativa infatti ha previsto un rapporto tra posti accreditabili e posti autorizzabili di 1:1,3, per cui nei fatti potranno essere autorizzati 0,3 posti in più per ogni posto letto del fabbisogno di accreditamento: si è partiti cioè dal fabbisogno di posti letto e posti diurno da accreditare e si è calcolato un 30% aggiuntivo destinato al mercato privato. 11 I requisiti «ulteriori» La normativa prevede che le strutture che intendano accreditarsi devono dimostrare di possedere i requisiti minimi, strutturali, organizzativi e tecnologici, indispensabili per ottenere l’autorizzazione all’esercizio e quindi operare, e devono inoltre dimostrare il possesso dei «requisiti ulteriori». Avranno un termine per adeguarsi che varierà a seconda del tipo di requisito.
  • 12. Quanti posti Il fabbisogno regionale di posti letto e posti in diurno per anziani non autosufficienti, calcolato sulla popolazione residente Istat 2015 12
  • 13. Quanti posti Il fabbisogno regionale di posti letto e posti in diurno per disabili, calcolato sulla popolazione residente Istat 2015 13
  • 14. Fatti salvi I regolamenti 4 e 5, determinato il fabbisogno, fanno salvi i posti di: ● rsa pubbliche e private già autorizzate, già con parere di compatibilità non scaduto, già inserite in atti di programmazione regionale ● rssa contrattualizzate e delle Asp ● Bisceglie e Foggia della Casa divina provvidenza ● pazienti psichiatrici attualmente in rssa 14
  • 15. Fatte salve Il regolamento 5 ha fatto salve inoltre: ● le comunità socioriabilitativa ex art. 57 già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Asl, a cui vanno i posti letto di rsa di mantenimento – nuclei di tipo B – per persone disabili con moderato impegno assistenziale o disabili privi di sostegno familiare 15
  • 16. Come ripartire i posti disponibili Innanzitutto Vengono calcolati preliminarmente i posti che godono di riserva (rsa, rssa convenzionate…), che vanno a preintesa per la conversione 30 per cento Della quota restante il 30% va ai Dss in cui si registra un esubero di posti letto già contrattualizzati: massimo un nucleo da 20 alle rssa non contrattualizzate 70 per cento Il restante 70% va ai Dss carenti e parzialmente carenti di posti già contrattualizzati: massimo un nucleo da 20 con preferenza per le non contrattualizzate 16
  • 17. Come ripartire ciò che resta In caso di resti «Al fine di garantire la maggiore prossimità tra il luogo di cura e quello di residenza, tali posti letto saranno distribuiti anche nei Dss viciniori». Posti inferiori a 10 I residui di posti inferiori a 10 unità non saranno assegnati e concorreranno a formare un residuo di posti su base regionale a disposizione della Giunta. Residuo finale Ciò che resta al termine di questo processo va alla possibilità di realizzare nuove strutture residenziali e semiresidenziali 17
  • 18. Atti ricognitivi Il 25 novembre la Giunta ha varato le deliberazioni 2152, 2153 e 2154 con cui: ● effettua la ricognizione delle strutture esistenti, di quelle contrattualizzate, delle altre che godono di riserva di posti ● recepisce gli esiti di sentenze del Tar (su esternalizzazione e contratti libero-professionali al personale) ● chiariscono i tempi di preintese e adeguamenti dei requisiti 18
  • 19. Atti ricognitivi I posti di rsa estensiva saranno ripartiti così: ● il 50% alle rsa accreditate ai sensi del regolamento 3/2005 ● il 50% alle rssa contrattualizzate Avranno la precedenza le strutture pubbliche, tenuto conto di criteri di localizzazione uniforme a livello provinciale. 19
  • 20. Le preintese Le tappe del percorso di conversione delle strutture che hanno riserva di posti sono: ● martedì 17 sono state sentite le associazioni di categoria ● le strutture firmaranno il Piano di conversione ● il Piano andrà in Giunta ● le strutture avranno 30 giorni di tempo (dalla delibera di Giunta) per chiedere la conversione ● tutto dovrà concludersi entro il 31 gennaio 2020 20
  • 21. I tempi per gli adeguamenti 6 mesi e 3 anni per i «requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici» e per i «requisiti strutturali minimi e specifici» (salvo deroga) Le strutture possono decidere di mantenere i requisiti strutturali della normativa previgente. Se tuttavia all’atto della verifica non dimostrano di possedere quei requisiti dovranno adeguarsi ai requisiti della nuova normativa. 21
  • 22. I tempi per gli adeguamenti Le deliberazioni 2153 e 2154 chiariscono che – considerato il ritardo con cui sono stati pubblicati i manuali per l’accreditamento rispetto ai regolamenti 4 e 5 – il «termine ultimo per l’adeguamento ai requisiti per la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento» è l’8 febbraio 2020. Lo stesso termine vale per le strutture che – pur non contrattualizzate finora – «parteciperanno ai posti disponibili ai fini dell’accreditamento». 22
  • 23. Che cosa è richiesto per l’accreditamento Il regolamento 16, l’Organismo tecnicamente accreditante, le griglie
  • 24. Come andrà l’accreditamento Il Regolamento 23 luglio 2019 n. 16 Sono stati approvati dalla Giunta i Manuali di accreditamento: - per le strutture ospedaliere; - per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera; - per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale; - per le strutture di medicina di laboratorio. 24 Quanti manuali Sono stati approvati dalla Giunta i Manuali di accreditamento per: ● Anziani non autosufficienti ● Persone con disabilità giovani e adulte ● Persone con patologie psichiatriche ● Persone con dipendenze patologiche ● Persone con patologie terminali con necessità di cure residenziali ● Persone con patologie con necessità di assistenza domiciliare
  • 25. Come andrà l’accreditamento I requisiti «ulteriori» I Manuali stabiliscono i «requisiti ulteriori per l’accreditamento istituzionale» e sono articolati in “Criteri”, declinati in “Requisiti” a cui corrispondono le “Evidenze”. Le Evidenze sono individuate in relazione alle quattro fasi del ciclo di Deming (PDCA), ossia: - “Plan” (pianificazione/programmazione); - “Do” (attuazione/implementazione); - “Check” (monitoraggio/controllo); - “Act” (azione volta al miglioramento della qualità) 25 I requisiti «ulteriori» I requisiti comuni sono sostanzialmente relativi a: attuazione di un sistema di gestione delle strutture sanitarie e sociosanitarie; aspetti strutturali; competenze del personale; comunicazione; processi di miglioramento e innovazione. I requisiti specifici riguardano in particolare: la qualità e le modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi; l’appropriatezza clinica e la sicurezza (gestione del rischio clinico…); l’umanizzazione delle cure.
  • 26. Come andrà l’accreditamento 26 Nei fatti ● Il requisito della fase Plan deve essere autocertificata all’atto della domanda di accreditamento ● Il requisito della fase Do entro 12 mesi ● I requisiti delle fasi Chack e Act entro 18 mesi I tempi di attuazione Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”; b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”; c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte).
  • 27. Come andrà l’accreditamento 27 Nei fatti L’Ota è in fase di implementazione. Nelle more della formazione del personale che è stato assunto, la Regione si avvarrà dei Dipartimenti di prevenzione delle Asl per le verifiche nelle strutture. L’Organismo tecnicamente accreditante La l.r. 9/2017 ha definito il quadro normativo nel quale realizzare il nuovo sistema di valutazione e verifica dei requisiti funzionali al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale alle strutture del servizio sanitario regionale. La l.r. 65/2017 ha assegnato le funzioni in materia di Ota – Organismo tecnicamente accreditante all’Aress, Agenzia regionale socio-sanitaria.
  • 28. Le griglie Ai fini dell’accreditamento sono state definite dall’Aress le griglie di autovalutazione che ciascun gestore dovrà compilare e attestare ai sensi della normativa sulle autocertificazioni dichiarando così di possedere quanto richiesto. Le griglie di autovalutazione saranno la base della verifica che l’Ota (o in questa prima fase i Dipartimenti di prevenzione delle Asl) effettueranno nelle struttura che chiederanno l’accreditamento. I Dipartimenti di prevenzione verificheranno i requisiti minimi, organizzativi , tecnologici, strutturali, e poi i requisiti «ulteriori» per l’accreditamento. 28
  • 29. Quali requisiti per l’accreditamento A partire dall’articolo 8-quater del decreto legislativo 502/1992 e proseguendo con gli atti di programmazione nazionale e regionale i regolamenti 4 e 5 individuano all’articolo 8 i requisiti per l’accreditamento (ripresi poi e dettagliati nel regolamento 16 e nelle griglie Ota). 29
  • 30. 8.2 OBIETTIVO 2 - PRESTAZIONI E SERVIZI 8.2.1. La carta dei servizi 8.2.2. Struttura della carta dei servizi 8.2.3. Eleggibilità e presa in carico dei pazienti 8.2.4. Continuità assistenziale 8.2.5. Gestione della documentazione 8.2.6. Struttura della documentazione 8.2.7. Controllo della documentazione 8.2.8. Approvazione ed emissione dei documenti 8.2.9. Distribuzione dei documenti modificati 8.2.10. Gestione del dato 8.2.11. Registrazione dei dati 8.2.12. Motivazione delle registrazioni 8.2.13. Conservazione dei documenti 8.2.14. Verifica dei risultati 8.2.15. Valutazione dei risultati e del servizio da parte dell’organizzazione 8.2.16. Criteri di registrazione dei dati 8.1 OBIETTIVO 1 - SISTEMA DI GESTIONE 8.1.1. Politica, obiettivi e piano di attività 8.1.2. Obiettivi della struttura 8.1.3. Obiettivi generali 8.1.4. Obiettivi specifici 8.1.5. Diffusione - Condivisione - Motivazione 8.1.6. Risorse umane 8.1.7. Controllo del sistema per misurazioni 8.1.8. Miglioramento della qualità 8.1.9. Obiettivi del miglioramento 8.1.10. Metodologia di raccolta suggerimenti utenti 8.1.11. Metodologie di confronto con comitati od associazioni Il dettaglio dei requisiti 30
  • 31. OBIETTIVO 3 - ASPETTI STRUTTURALI 8.3.1. Idoneità all’uso della struttura 8.3.2. Gestione delle attrezzature 8.3.3. Programmazione degli acquisti di attrezzature 8.3.4. Inventario delle attrezzature 8.3.5. Manutenzione 8.3.6. Manutenzione preventiva e controlli di funzionalità e sicurezza 8.3.7. Archivio manutenzioni eseguite OBIETTIVO 4 - COMPETENZE DEL PERSONALE 8.4.1. Formazione 8.4.2 .Inserimento,affiancamento, addestramento 8.4.3. Formazione e aggiornamento Il dettaglio dei requisiti 31 OBIETTIVO 5 - COMUNICAZIONE 8.5.1. Comunicazione 8.5.2. Comunicazione interna OBIETTIVO 6 – APPROPRIATEZZA CLINICA E SICUREZZA 8.6.1. Approccio alla pratica clinica secondo evidenze 8.6.2. Promozione sicurezza e gestione dei rischi 8.6.3. Programma per la gestione del rischio clinico e modalità di gestione degli eventi avversi. 8.6.4. Strategie sistematiche di comunicazione, formazione e sviluppo di competenze 7 PROCESSI DI MIGLIORAMENTO ED INNOVAZIONE 8.7.1. Programmi e progetti di miglioramento 8.7.2. Mantenimento dei miglioramenti acquisiti 8.7.3. Continuità del miglioramento
  • 32. Che cosa può fare il Consorzio Artemide I nostri servizi per le strutture sanitarie che vogliono accreditarsi
  • 33. La consulenza per le strutture sociosanitarie e sanitarie che intendano richiedere l’accreditamento istituzionale alla Regione Puglia ai sensi della nuova normativa di settore è chiavi-in-mano e comprende: ● FASE 1: il primo contatto con il Gestore per avviare una raccolta documentale finalizzata alla verifica preliminare dei requisiti strutturali; ● FASE 2: primo audit in struttura: ● FASE 3: studio e implementazione; ○ analisi dei processi aziendali, valutazione dell’organizzazione; La nostra consulenza 33 ○ definizione delle attività necessarie all’adeguamento del sistema aziendale ai «requisiti ulteriori»; ○ personalizzazione delle procedure necessarie ai fini dell’accreditamento; ● FASE 4: secondo audit in struttura o in vdc al fine di ottenere chiarimenti, verificare la fattibilità delle implementazioni previste;
  • 34. ○ FASE 5: revisione e editing finale dei manuali; ○ FASE 6: in struttura la presentazione del manuale al Gestore e allo staff di direzione; ■ condivisione in sede e approvazione della documentazione prodotta con il management; ■ compilazione della check-list di autovalutazione; La nostra consulenza 34 ○ FASE 7: consulenza telefonica o telematica durante il primo anno dalla sottoscrizione del contratto su documentazione e attuazione delle procedure e su eventuali aggiornamenti normativi.
  • 35. Il punto di forza della consulenza 35 Nella consulenza è inclusa la possibilità di partecipazione gratuita a seminari di aggiornamento sulla normativa di settore, tenuti presso la sede del Consulente o in modalità a distanza per mezzo di sistema di videoconferenza (quattro ore annue).
  • 36. 36 Grazie! Domande? Informazioni? Potete contattarmi all’indirizzo antonio.cantoro@artemide.org