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FORMAZIONE  INFORMAZIONE  ADDESTRAMENTO
La Formazione ,[object Object]
L’Addestramento ,[object Object]
Contratto di Somministrazione Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito  di un contratto di  somministrazione di lavoro  tutti gli obblighi di Informazione, Formazione  Addestramento a carico dell'utilizzatore.
Distacco del lavoratore  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Lavoratori a progetto ,[object Object],[object Object],[object Object]
Prestazioni occasionali di tipo accessorio ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Prestazioni occasionali di tipo accessorio ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Lavoro a domicilio ,[object Object],[object Object]
Lavoro a domicilio ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Contratto collettivo per i dipendenti da proprietari di fabbricati ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Art.18 Comma 1. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ADEGUATA INFORMAZIONE  Art 36 Comma 1 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ADEGUATA INFORMAZIONE  Art 36 Comma 2 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ADEGUATA INFORMAZIONE  Art 36 Comma 3 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ADEGUATA INFORMAZIONE  Art 36 Comma 4 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ADEGUATA INFORMAZIONE violazione art. 36, commi 1, 2 e 3 ,[object Object],[object Object],[object Object]
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti  ADEGUATA FORMAZIONE  Art 37 comma 1 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ADEGUATA FORMAZIONE  Articolo 37 Comma 1 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ADEGUATA FORMAZIONE  Articolo 37 Comma 2   ,[object Object],[object Object]
ADEGUATA FORMAZIONE  Articolo 37 Comma 3 ,[object Object],[object Object]
ADEGUATA FORMAZIONE  Articolo 37 Comma 4 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ADEGUATA FORMAZIONE  Articolo 37 Comma 5 ,[object Object],[object Object]
ADEGUATA FORMAZIONE  Sanzioni Tolte ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Obblighi e sanzioni TITOLO I  PRINCIPI COMUNI
Lavoratori autonomi  Art. 3 Campo di applicazione Comma 11.   ,[object Object]
Lavoratori Autonomi Art. 21 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Lavoratori autonomi attrezzature di Lavoro Art. 73. Informazione e formazione ,[object Object],[object Object],[object Object]
Formazione e Addestramento DPI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Autonomi ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Art 21 comma 2 ,[object Object],[object Object],[object Object]
Sistema di qualificazione delle imprese e dei  lavoratori autonomi art. 27 ,[object Object]
Sistema di qualificazione delle imprese e dei  lavoratori autonomi art. 27 ,[object Object]
Sostegno Art . 52   ,[object Object],[object Object]
Sostegno Art. 52 ,[object Object],[object Object]
Preposto Articolo 2  Definizioni ,[object Object],[object Object]
Preposti Articolo 19  Obblighi del preposto ,[object Object],[object Object]
Preposti Articolo 19 Obblighi del preposto ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Rappresentanti dei lavoratori  Art.2 Definizioni ,[object Object]
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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Responsabile del Lavoratori per la Sicurezza  Interni  Art.37 Comma 11 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Responsabile del Lavoratori per la Sicurezza  Interni  Art.37 Comma 11 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Responsabili Lavoratori per la Sicurezza Territoriali  Art.48 Comma 7 ,[object Object]
RLS Territoriali  art.48 Comma 7 ,[object Object]
Addetti alle Emergenze   ,[object Object]
Addetti Emergenza Art.37 Comma 9 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Art 37 Comma 12 ,[object Object],[object Object]
Art 37 Comma 13 ,[object Object],[object Object]
Art 37 Comma 14 Libretto formativo del cittadino ,[object Object],[object Object]
Art 37 Comma 14 Libretto formativo del cittadino ,[object Object]
Che cosa è il libretto formativo del cittadino? ,[object Object],[object Object]
Funzioni del Libretto Formativo del cittadino ,[object Object]
A chi è utile? ,[object Object],[object Object]
Libretto Formativo del cittadino ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Libretto Formativo Sez.1 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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Compiti del servizio di prevenzione e protezione Articolo 33 ,[object Object]
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Articolo 32 Capacità e requisiti  ,[object Object]
Articolo 34  Svolgimento diretto   ,[object Object],[object Object]
Articolo 34  Svolgimento diretto   ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Sanzioni  Svolgimento diretto   ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Art. 13 Vigilanza ,[object Object]
Titolo XII  DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI  PROCEDURA PENALE Art. 298.   ,[object Object],[object Object]
Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali   RIF. NORM.  OBBLIGO SANZ. ART. 73 Informazione e  formazione Il datore di lavoro provvede, affinché (...) i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata (...) relativamente:  a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. Non presenti
RIF. NORM.  OBBLIGO SANZ. ART. 73 2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui  rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle  attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente  circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui  cambiamenti di tali attrezzature.  Non presenti
RIF. NORM.  OBBLIGO SANZ. ART. 73 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso  delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione  adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in  modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere  causati ad altre persone Non presenti
RIF. NORM.  OBBLIGO SANZ. ART.164 Informazione e  formazione Il datore di lavoro provvede affinché: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di  sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unita‘produttiva;  Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro a carico del datore di lavoro164, per la violazione dell' art 164 comma 1, lettera b);  con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).
RIF. NORM.  OBBLIGO SANZ. ART.164 Informazione e  formazione b) i  formazione adeguata, in particolare lavoratori ricevano una sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché  i comportamenti generali e  specifici da seguire. Arresto fino ad un mese o  ammenda da 150 a 600 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).a carico del  preposto
Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi RIF. NORM.  OBBLIGO SANZ. ART. 169  Informazione formazione e addestramento  a) Fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;  Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a) a carico del datore di lavoro
Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi RIF. NORM.  OBBLIGO SANZ. ART. 169  Informazione formazione e addestramento  b) Assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività. Arresto fino ad un mese o  ammenda da euro 150 ad euro 600 a carico del preposto per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a).
Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi RIF. NORM.  OBBLIGO SANZ. ART. 169  Informazione formazione e addestramento  2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento  adeguato in merito alle corrette  manovre e procedure da adottare  nella movimentazione manuale dei carichi
TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI RIF. NORM.  OBBLIGO SANZ. ART .177  Informazione e formazione Il datore di Lavoro a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per  riguarda: 1) le misure applicabili al posto di  lavoro, in base all'analisi dello  stesso di cui all'articolo 174;  2) le modalità di svolgimento  dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della  vista;  b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare  in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a). Arresto da tre a sei mesi o ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 perla violazione violazione dell' art 177, comma 1lettera b);a carico del datore di lavoro e dirigente. Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 177, comma 1, lettera a) a carico del datore e del dirigente.
TITOLO VIII  AGENTI FISICI RIF. NORM.  OBBLIGO SANZ. ART 184  Informazione e formazione Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione rischi in particolare per quanto riguarda: a) alle misure adottate in  applicazione del presente titolo; b) all'entità e al significato dei  valori limite di esposizione nonché ai potenziali rischi  associati;  Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 per la violazione dell' art. 184 per il datore di lavoro e i dirigenti
TITOLO VIII  AGENTI FISICI RIF. NORM.  OBBLIGO SANZ. ART 184  Informazione e formazione c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici; Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 per la violazione dell' art. 184 per il datore di lavoro e i dirigenti
TITOLO VIII  AGENTI FISICI  protezione contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro RIF. NORM.  OBBLIGO SANZ. ART 195  Informazione e formazione Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall' esposizione al rumore Arresto da  quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la  violazione dell' art. 195 per il datore di lavoro e i dirigenti.
TITOLO VIII  AGENTI FISICI  protezione contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro RIF. NORM.  OBBLIGO SANZ. 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, (...), informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) gli agenti can cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione dell‘art 239, comma 2, l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 per la violazione dell'art 239, comma 1 a carico del datore l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell' art  239, comma 1 a carico del preposto
TITOLO VIII  AGENTI FISICI  protezione contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro RIF. NORM.  OBBLIGO SANZ. ART  239 Informazione e formazione c) le misure igieniche da osservare;  d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per  ridurre al minimo le conseguenze. Il datore di lavoro e il dirigente  sono puniti:  con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione dell‘art 239, comma 2, l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 per la violazione dell'art 239, comma 1 a carico del datore l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell' art  239, comma 1 a carico del preposto
TITOLO IX  SOSTANZE PERICOLOSE RIF. NORM.  OBBLIGO SANZ. ART  239 Informazione e formazione 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000  euro per la violazione dell' art 239 comma 2, comma 1 a carico del datore l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell' art  239, comma 1 a carico del preposto.
TITOLO IX  SOSTANZE PERICOLOSE RIF. NORM.  OBBLIGO SANZ. ART  239 Informazione e formazione 3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite  prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000  euro per la violazione dell' art 239 comma 2, comma 1 a carico del datore l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell' art  239, comma 1 a carico del preposto.
TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGI CI RIF. NORM.  OBBLIGO SANZ. ART 278 Informazione e formazione a) Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;  b) le precauzioni da prendere per evitare  l'esposizione; Arresto  da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro  Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a carico del preposto.
TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI RIF. NORM.  . OBBLIGO SANZ. ART 278 Informazione e formazione c) le misure igieniche da osservare;  d) la funzione degli indumenti di lavoro e  protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;  e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le  conseguenze. Arresto  da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro  Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a carico del preposto.
TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI RIF. NORM.  OBBLIGO SANZ. ART. 278 Informazione e formazione Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;  Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro  Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a  carico del preposto
TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI RIF. NORM.  OBBLIGO SANZ. ART 278 Informazione e formazione c) le misure igieniche da osservare;  d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze. Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro  Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a  carico del preposto
TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI RIF. NORM.  OBBLIGO SANZ. ART 278 Informazione e formazione 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute con frequenza almeno quinquennale, e  comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro  Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a  carico del preposto

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Informazione Lavoratori

  • 1. FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO
  • 2.
  • 3.
  • 4. Contratto di Somministrazione Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di Informazione, Formazione Addestramento a carico dell'utilizzatore.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25. Obblighi e sanzioni TITOLO I PRINCIPI COMUNI
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
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  • 35.
  • 36.
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  • 65.
  • 66.
  • 67.
  • 68. Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART. 73 Informazione e formazione Il datore di lavoro provvede, affinché (...) i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata (...) relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. Non presenti
  • 69. RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART. 73 2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. Non presenti
  • 70. RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART. 73 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone Non presenti
  • 71. RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART.164 Informazione e formazione Il datore di lavoro provvede affinché: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unita‘produttiva; Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro a carico del datore di lavoro164, per la violazione dell' art 164 comma 1, lettera b); con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).
  • 72. RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART.164 Informazione e formazione b) i formazione adeguata, in particolare lavoratori ricevano una sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire. Arresto fino ad un mese o ammenda da 150 a 600 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).a carico del preposto
  • 73. Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART. 169 Informazione formazione e addestramento a) Fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato; Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a) a carico del datore di lavoro
  • 74. Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART. 169 Informazione formazione e addestramento b) Assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività. Arresto fino ad un mese o ammenda da euro 150 ad euro 600 a carico del preposto per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a).
  • 75. Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART. 169 Informazione formazione e addestramento 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi
  • 76. TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART .177 Informazione e formazione Il datore di Lavoro a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista; b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a). Arresto da tre a sei mesi o ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 perla violazione violazione dell' art 177, comma 1lettera b);a carico del datore di lavoro e dirigente. Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 177, comma 1, lettera a) a carico del datore e del dirigente.
  • 77. TITOLO VIII AGENTI FISICI RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART 184 Informazione e formazione Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione rischi in particolare per quanto riguarda: a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione nonché ai potenziali rischi associati; Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 per la violazione dell' art. 184 per il datore di lavoro e i dirigenti
  • 78. TITOLO VIII AGENTI FISICI RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART 184 Informazione e formazione c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici; Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 per la violazione dell' art. 184 per il datore di lavoro e i dirigenti
  • 79. TITOLO VIII AGENTI FISICI protezione contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART 195 Informazione e formazione Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall' esposizione al rumore Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell' art. 195 per il datore di lavoro e i dirigenti.
  • 80. TITOLO VIII AGENTI FISICI protezione contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, (...), informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) gli agenti can cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione dell‘art 239, comma 2, l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 per la violazione dell'art 239, comma 1 a carico del datore l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell' art 239, comma 1 a carico del preposto
  • 81. TITOLO VIII AGENTI FISICI protezione contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART 239 Informazione e formazione c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione dell‘art 239, comma 2, l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 per la violazione dell'art 239, comma 1 a carico del datore l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell' art 239, comma 1 a carico del preposto
  • 82. TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART 239 Informazione e formazione 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione dell' art 239 comma 2, comma 1 a carico del datore l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell' art 239, comma 1 a carico del preposto.
  • 83. TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART 239 Informazione e formazione 3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione dell' art 239 comma 2, comma 1 a carico del datore l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell' art 239, comma 1 a carico del preposto.
  • 84. TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGI CI RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART 278 Informazione e formazione a) Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a carico del preposto.
  • 85. TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI RIF. NORM. . OBBLIGO SANZ. ART 278 Informazione e formazione c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze. Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a carico del preposto.
  • 86. TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART. 278 Informazione e formazione Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a carico del preposto
  • 87. TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART 278 Informazione e formazione c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze. Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a carico del preposto
  • 88. TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART 278 Informazione e formazione 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a carico del preposto