4. Contratto di Somministrazione Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di Informazione, Formazione Addestramento a carico dell'utilizzatore.
68. Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART. 73 Informazione e formazione Il datore di lavoro provvede, affinché (...) i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata (...) relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. Non presenti
69. RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART. 73 2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. Non presenti
70. RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART. 73 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone Non presenti
71. RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART.164 Informazione e formazione Il datore di lavoro provvede affinché: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unita‘produttiva; Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro a carico del datore di lavoro164, per la violazione dell' art 164 comma 1, lettera b); con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).
72. RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART.164 Informazione e formazione b) i formazione adeguata, in particolare lavoratori ricevano una sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire. Arresto fino ad un mese o ammenda da 150 a 600 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).a carico del preposto
73. Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART. 169 Informazione formazione e addestramento a) Fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato; Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a) a carico del datore di lavoro
74. Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART. 169 Informazione formazione e addestramento b) Assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività. Arresto fino ad un mese o ammenda da euro 150 ad euro 600 a carico del preposto per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a).
75. Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART. 169 Informazione formazione e addestramento 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi
76. TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART .177 Informazione e formazione Il datore di Lavoro a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista; b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a). Arresto da tre a sei mesi o ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 perla violazione violazione dell' art 177, comma 1lettera b);a carico del datore di lavoro e dirigente. Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 177, comma 1, lettera a) a carico del datore e del dirigente.
77. TITOLO VIII AGENTI FISICI RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART 184 Informazione e formazione Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione rischi in particolare per quanto riguarda: a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione nonché ai potenziali rischi associati; Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 per la violazione dell' art. 184 per il datore di lavoro e i dirigenti
78. TITOLO VIII AGENTI FISICI RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART 184 Informazione e formazione c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici; Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 per la violazione dell' art. 184 per il datore di lavoro e i dirigenti
79. TITOLO VIII AGENTI FISICI protezione contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART 195 Informazione e formazione Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall' esposizione al rumore Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell' art. 195 per il datore di lavoro e i dirigenti.
80. TITOLO VIII AGENTI FISICI protezione contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, (...), informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) gli agenti can cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione dell‘art 239, comma 2, l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 per la violazione dell'art 239, comma 1 a carico del datore l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell' art 239, comma 1 a carico del preposto
81. TITOLO VIII AGENTI FISICI protezione contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART 239 Informazione e formazione c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione dell‘art 239, comma 2, l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 per la violazione dell'art 239, comma 1 a carico del datore l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell' art 239, comma 1 a carico del preposto
82. TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART 239 Informazione e formazione 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione dell' art 239 comma 2, comma 1 a carico del datore l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell' art 239, comma 1 a carico del preposto.
83. TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART 239 Informazione e formazione 3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione dell' art 239 comma 2, comma 1 a carico del datore l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell' art 239, comma 1 a carico del preposto.
84. TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGI CI RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART 278 Informazione e formazione a) Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a carico del preposto.
85. TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI RIF. NORM. . OBBLIGO SANZ. ART 278 Informazione e formazione c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze. Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a carico del preposto.
86. TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART. 278 Informazione e formazione Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a carico del preposto
87. TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART 278 Informazione e formazione c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze. Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a carico del preposto
88. TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI RIF. NORM. OBBLIGO SANZ. ART 278 Informazione e formazione 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a carico del preposto