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La riforma del mercato del lavoro
alla luce dei c.d. Decreti Sviluppo
(d.l. n. 83/2012 e d.l. n. 179/2012)
           prof. Francesco Basenghi
       Università di Modena e Reggio Emilia
           francesco.basenghi@unimore.it




       Vignola, 7 febbraio 2013
Bilanciamento tra flessibilità “in entrata” e
            flessibilità “in uscita”
attuato attraverso:
- riaffermazione della centralità del lavoro subordinato a
  tempo indeterminato
- contrazione degli spazi di utilizzabilità delle figure
  contrattuali flessibili (anche non subordinate)
- allentamento delle rigidità in tema di licenziamento
  illegittimo
La novellazione dell’art. 1 del d. lgs. n. 368 del 2001 e la sua rilevanza sistematica

Prima:
“Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”

Ora:
“Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di
     rapporto di lavoro”



Effetti:
- legittimazione degli orientamenti fondati sulla riconducibilità generale al contratto
    di lavoro subordinato a tp. indeterminato dei contratti “abusivi” e/o “irregolari”
- contratto d’opera (art. 2222 ss. cod. civ.)

- contratto a progetto (art. 61 d. lgs. n. 276 del 2003)
Obiettivo: limitazione delle pratica abusive (le c.d. “false partite iva”)


Strumento: previsione di una presunzione relativa di collaborazione coordinata e
   continuativa (quindi tendenzialmente a progetto) in presenza di almeno due dei tre
   indicatori di legge:


-   che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi
    annui per due anni consecutivi;
-   che il corrispettivo derivante dalla collaborazione costituisca più dell'80 per cento dei
    corrispettivi in toto percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni consecutivi;
-   che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi
    del committente.
Forte depotenziamento della previsione data la presenza di rilevanti limiti operativi.


La presunzione relativa non opera:
-   quando il prestatore non sia titolare di posizione fiscale ai fini I.V.A. (“professione
    abituale”, anche se non esclusiva);
-   quando le prestazioni siano rese “nell'esercizio di attività professionali per le quali
    l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri,
    albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni” (da
    definire con decreto del Min. lav.),
nonchè
-   quando il prestatore sia titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo complessivo
    (anche da più committenti) non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del
    versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 1 della l. n. 233 del 1990 e
-   quando la prestazione sia “connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite
    attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite
    attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività”
-Novità su cinque ordini di istituti


-A) Definizione del requisito del progetto
-I rapporto di collaborazione devono essere riconducibili ad uno o più
progetti specifici. “Il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un
determinato risultato finale”.
-Sul piano formale, si chiede la “descrizione del progetto, con individuazione
del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende
conseguire”
-Viene superato il riferimento ai “programmi di lavoro o fasi di esso”.
-Obbligazione di risultato?
A) Definizione del requisito del progetto.
-Il progetto non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto
sociale del committente (necessità di definire in modo puntuale il singolo
opus per escludere il potere conformativo just in time del committente).
Previsione pacifica già in passato.
-Il progetto non può comportare “lo svolgimento di compiti meramente
esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale”. Superamento della tradizionale
lettura giurisprudenziale in tema di indifferenza del tipo contrattuale
rispetto ai contenuti dell’attività svolta.
B) Definizione del corrispettivo
Rinvio alla contrattazione collettiva per le definizione dei compensi
specifici proporzionati alla quantità e qualità del lavoro.
In mancanza di contratti collettivi, “il compenso non puo' essere inferiore, a
parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle
retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria
applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di
competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a
progetto”.
Dubbi sul funzionamento della previsione: a) con riferimento alla
irrilevanza dell’elemento temporale (“indipendentemente dal tempo
impiegato per l’esecuzione dell’attività”); b) individuazione del contratto
collettivo di riferimento.
C) Recesso


Ammesso ex lege il recesso ante tempus per giusta causa.
Ammesso, in presenza di previsione contrattuale, il recesso libero,
prima della scadenza, da parte del solo collaboratore
Ammesso il recesso del committente prima della scadenza solo in
presenza di profili oggettivi di inidoneità professionale del
collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.
D) Conversione

La mancata individuazione di uno specifico progetto
determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato ex tunc. Validazione dell’orientamento
giurisprudenziale più restrittivo (presunzione assoluta e/o
sanzione)
La conversione è prevista anche “nel caso in cui l'attività del
collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta
dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve
le prestazioni di elevata professionalità che possono essere
individuate dai contratti collettivi”.
E) Incremento aliquote contributive


Si prevede il progressivo innalzamento delle aliquote fino al
raggiungimento del 33% a partire dal 2018.

La curva dell’incremento è stata resa più dolce con il decreto
sviluppo, prevedendo il blocco per il 2013.
Accesso al credito di imposta per assunzioni a tempo
indeterminato di personale altamente qualificato


-Procedure agevolate
-Concessione del credito in via prioritaria rispetto alle altre imprese
Revisione della disciplina di cui al d. lgs. n. 368 del 2001

-primo contratto di 12 mesi “acausale” (non prorogabile)
-per le s.u. innovative è prevista la possibilità di assumere per i primi
4 anni dalla costituzione con causale “presunta” per “attività inerenti
o strumentali all’oggetto sociale”. La previsione si estende anche alla
somministrazione di lavoro.
-durata del contratto per le s.u. innovative compreso tra 6 mesi e 36
mesi (ma anche meno di 6, nel rispetto della disciplina generale)
-aumento termini temporali prolungabilità di fatto del rapporto
senza conversione
-aumento termini temporali “cuscinetto” in caso di rinnovazione
(sempre derogabili da c. coll. di qualsiasi livello). Non si applica
nessun termine in caso di s.u. innovative (anche rapporti in
sequenza)
-inapplicabilità delle ordinarie limitazioni quantitative previste dalla
contrattazione collettiva
-computabilità della somministrazione ai fini del superamento dei
36 mesi di durata massima complessiva dei rapporti
-superabilità del limite dei 36 mesi con contratto convalidato
davanti alla DTL fino al compimento massimo del periodo di
esonero della disciplina ordinaria (di regola 48 mesi) previsto per le
s.u. innovative
-in caso di s.u. innovative, impossibilità di passare a forme di
collaborazione parasubordinata dopo un contratto a termine, pena
la conversione
-aumento dei tempi di impugnabilità del termine
-contributo addizionale 1,4% recuperabile in caso di conversione
Relativamente alle s.u. innovative si prevedono anche regole particolari
per la retribuzione

La retribuzione e' costituita:
-da una parte che non puo' essere inferiore al minimo tabellare previsto,
per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo
applicabile (ma determinati ad hoc dalle o.s. anche in sede di II° livello,
tenuto conto della esigenze di promozione delle s.u.);
-da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a efficienza o
redditivita’ o produttivita’ o ad altri parametri di rendimento concordati
tra le parti.
Gli stessi contratti possono contenere disposizioni finalizzate
“all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle
esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo
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Startup Innovative Decreto Sviluppo : intervento Prof. Basenghi su Assunzioni

  • 1. La riforma del mercato del lavoro alla luce dei c.d. Decreti Sviluppo (d.l. n. 83/2012 e d.l. n. 179/2012) prof. Francesco Basenghi Università di Modena e Reggio Emilia francesco.basenghi@unimore.it Vignola, 7 febbraio 2013
  • 2. Bilanciamento tra flessibilità “in entrata” e flessibilità “in uscita” attuato attraverso: - riaffermazione della centralità del lavoro subordinato a tempo indeterminato - contrazione degli spazi di utilizzabilità delle figure contrattuali flessibili (anche non subordinate) - allentamento delle rigidità in tema di licenziamento illegittimo
  • 3. La novellazione dell’art. 1 del d. lgs. n. 368 del 2001 e la sua rilevanza sistematica Prima: “Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato” Ora: “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” Effetti: - legittimazione degli orientamenti fondati sulla riconducibilità generale al contratto di lavoro subordinato a tp. indeterminato dei contratti “abusivi” e/o “irregolari”
  • 4. - contratto d’opera (art. 2222 ss. cod. civ.) - contratto a progetto (art. 61 d. lgs. n. 276 del 2003)
  • 5. Obiettivo: limitazione delle pratica abusive (le c.d. “false partite iva”) Strumento: previsione di una presunzione relativa di collaborazione coordinata e continuativa (quindi tendenzialmente a progetto) in presenza di almeno due dei tre indicatori di legge: - che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; - che il corrispettivo derivante dalla collaborazione costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi in toto percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni consecutivi; - che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
  • 6. Forte depotenziamento della previsione data la presenza di rilevanti limiti operativi. La presunzione relativa non opera: - quando il prestatore non sia titolare di posizione fiscale ai fini I.V.A. (“professione abituale”, anche se non esclusiva); - quando le prestazioni siano rese “nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni” (da definire con decreto del Min. lav.), nonchè - quando il prestatore sia titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo complessivo (anche da più committenti) non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 1 della l. n. 233 del 1990 e - quando la prestazione sia “connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività”
  • 7. -Novità su cinque ordini di istituti -A) Definizione del requisito del progetto -I rapporto di collaborazione devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici. “Il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale”. -Sul piano formale, si chiede la “descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire” -Viene superato il riferimento ai “programmi di lavoro o fasi di esso”. -Obbligazione di risultato?
  • 8. A) Definizione del requisito del progetto. -Il progetto non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente (necessità di definire in modo puntuale il singolo opus per escludere il potere conformativo just in time del committente). Previsione pacifica già in passato. -Il progetto non può comportare “lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Superamento della tradizionale lettura giurisprudenziale in tema di indifferenza del tipo contrattuale rispetto ai contenuti dell’attività svolta.
  • 9. B) Definizione del corrispettivo Rinvio alla contrattazione collettiva per le definizione dei compensi specifici proporzionati alla quantità e qualità del lavoro. In mancanza di contratti collettivi, “il compenso non puo' essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto”. Dubbi sul funzionamento della previsione: a) con riferimento alla irrilevanza dell’elemento temporale (“indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività”); b) individuazione del contratto collettivo di riferimento.
  • 10. C) Recesso Ammesso ex lege il recesso ante tempus per giusta causa. Ammesso, in presenza di previsione contrattuale, il recesso libero, prima della scadenza, da parte del solo collaboratore Ammesso il recesso del committente prima della scadenza solo in presenza di profili oggettivi di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.
  • 11. D) Conversione La mancata individuazione di uno specifico progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex tunc. Validazione dell’orientamento giurisprudenziale più restrittivo (presunzione assoluta e/o sanzione) La conversione è prevista anche “nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi”.
  • 12. E) Incremento aliquote contributive Si prevede il progressivo innalzamento delle aliquote fino al raggiungimento del 33% a partire dal 2018. La curva dell’incremento è stata resa più dolce con il decreto sviluppo, prevedendo il blocco per il 2013.
  • 13. Accesso al credito di imposta per assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato -Procedure agevolate -Concessione del credito in via prioritaria rispetto alle altre imprese
  • 14. Revisione della disciplina di cui al d. lgs. n. 368 del 2001 -primo contratto di 12 mesi “acausale” (non prorogabile) -per le s.u. innovative è prevista la possibilità di assumere per i primi 4 anni dalla costituzione con causale “presunta” per “attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale”. La previsione si estende anche alla somministrazione di lavoro. -durata del contratto per le s.u. innovative compreso tra 6 mesi e 36 mesi (ma anche meno di 6, nel rispetto della disciplina generale)
  • 15. -aumento termini temporali prolungabilità di fatto del rapporto senza conversione -aumento termini temporali “cuscinetto” in caso di rinnovazione (sempre derogabili da c. coll. di qualsiasi livello). Non si applica nessun termine in caso di s.u. innovative (anche rapporti in sequenza) -inapplicabilità delle ordinarie limitazioni quantitative previste dalla contrattazione collettiva
  • 16. -computabilità della somministrazione ai fini del superamento dei 36 mesi di durata massima complessiva dei rapporti -superabilità del limite dei 36 mesi con contratto convalidato davanti alla DTL fino al compimento massimo del periodo di esonero della disciplina ordinaria (di regola 48 mesi) previsto per le s.u. innovative -in caso di s.u. innovative, impossibilità di passare a forme di collaborazione parasubordinata dopo un contratto a termine, pena la conversione -aumento dei tempi di impugnabilità del termine -contributo addizionale 1,4% recuperabile in caso di conversione
  • 17. Relativamente alle s.u. innovative si prevedono anche regole particolari per la retribuzione La retribuzione e' costituita: -da una parte che non puo' essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile (ma determinati ad hoc dalle o.s. anche in sede di II° livello, tenuto conto della esigenze di promozione delle s.u.); -da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a efficienza o redditivita’ o produttivita’ o ad altri parametri di rendimento concordati tra le parti. Gli stessi contratti possono contenere disposizioni finalizzate “all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realta' produttiva“.