1. Relatore: Candidata:
Prof. VIRGILIO D’ANTONIO GABRIELLA FRANCIA
Anno Accademico 2007/2008
2. STATO MODERNO (XVI sec.) termina il
sistema dei privilegi degli stampatori
difesa per gli autori dagli utilizzi illeciti
delle loro opere.
Tutela delle opere d’ingegno
COPYRIGHT (anglosassone)
DROIT D’AUTEUR (europeo)
3. Diritto d’autore moderno
Materialità del supporto
XX sec. “rivoluzione” digitale
Dematerializzazione del supporto
OPERA MULTIMEDIALE
DIGITALE
Facilità di riproduzione
•
Facilità di trasmissione
•
Manipolabilità
•
Semplicità di combinazione fra differenti opere
•
Facilità di memorizzazione di grande quantità di dati
•
Lettura di informazioni o testi attraverso percorsi differenti rispetto al testo
•
stampato
Equivalence of works in digital form (Samuelson)
•
4. RIVOLUZIONE DIGITALE cambiamento
delle forme di tutela delle opere nel
diritto d’autore.
MINACCIA per titolari
INTERNET di diritti su contenuti
protetti delle opere
immesse in rete
vulnerabilità delle
OPPORTUNITA’ di opere pubblicate in
informazione, Internet veniva
condivisione e considerata un
crescita culturale fattore di blocco allo
sviluppo economico
del settore
dell’informazione.
5. Report of the working group on intellectual property right
WCT (Wipo Copyright Treaty) + WPPT (Wipo Phonograms and Performances Treaty)
1998 DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT
a)
Misure tecnologiche di protezione
a.
Controllo di accesso VS Controllo di utilizzo
Responsabilità dei providers
b.
2001 DIRETTIVA 2001/29/CE
b)
Diritti dei titolari delle opere creative
a.
Diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e distribuzione
b.
Eccezioni e limitazioni al diritto d’autore
c.
Entrambe contengono provvedimenti per rendere illegale la
violazione dell’ACCESSO ad opere con protezione tecnologica.
ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE PER GLI AUTORI
ALTE BARRIERE ALL’ACCESSO PER GLI UTENTI
6. DRM (DIGITAL RIGHT MANAGEMENT):
particolare forma di distribuzione e fruizione
di contenuti digitali, assistita da protezioni
tecnologiche software o hardware in grado di
definire, gestire, tutelare e accompagnare i
diritti di accesso e utilizzo sui contenuti
digitali stessi.
CRITTOGRAFIA DIGITALE: consente di
predeterminare chi sono gli utenti che accedono
ad una determinata opera digitale, e i metodi di
fruizione dell’opera stessa.
7. MULTINAZIONALI DELL’INFORMAZIONE
Sfruttano potere di controllo sull’accesso alle opere
multimediali per potenziare i diritti di esclusiva degli autori.
Pongono barriere all’entrata del mercato informatico di
riferimento.
Puntano all’ottenimento di nuovi strumenti legislativi per la
legittimazione dell’utilizzo di misure tecnologiche di
protezione.
La giurisprudenza ha cercato di mantenere un equilibrio
fra diritto d’autore e misure tecnologiche di protezione,
ottenendo però:
delle esigenze dell’autore, legittimando
Sovratutela
sempre più DRM e scavalcando anche la legislatura
riguardante il fair use di opere protette.
dell’equilibrio delle parti a favore dei
Sbilanciamento
proprietari dei diritti e delle multinazionali.
8. Difende le libere utilizzazioni come possibili soluzioni
per riempire la perdita di spazi di libertà, e si chiede
“non se la proprietà creativa debba essere tutelata, ma
in che modo”
INTERNET
9. “[…] mai come ora nella nostra storia così pochi soggetti hanno
avuto il diritto legale di controllare ad un livello tanto esteso lo
sviluppo della cultura.”
SOLUZIONI AUSPICABILI
•Rivedere il concetto di proprietà alla luce dei cambiamenti nella società
dell’informazione;
•Legalizzare nuove creazioni nate dalla tecnologia del “catturare e
condividere” per generare un mercato più creativo e competitivo, per
diffondere nuova cultura ed esaltare la vecchia;
•Tentare di ridurre il raggio d’azione del copyright per contrastare
l’aumento di controllo attivato da tecnologia e mercato.
«Chi riceve un’idea da me, riceve una conoscenza che non toglie
nulla alla mia, così come chi accende la sua candela con la mia si fa
luce senza per questo lasciarmi al buio. Che le idee circolino
liberamente, una dopo l’altra, in tutto il mondo, perché gli uomini
possano a vicenda trarne istruzione morale e miglioramento
personale, senza negare un fatto voluto espressamente da una
natura benevola, che le ha fatte come il fuoco, libere di diffondersi
ovunque senza perdere in nessun punto la propria intensità […]. Le
invenzioni non possono dunque, per loro natura, essere soggette a
un regime di proprietà». (Thomas Jefferson)