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Il Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità
dell’aria ambiente della Regione Siciliana: aspetti generali, di merito e
quantitativi circa la copiatura dal Piano di Risanamento della Qualità
dell’Aria della Regione Veneto (anno 2000) e da altre fonti
documentali
Alcuni aspetti generali e di merito
Il Piano Regionale di Coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della
Regione Siciliana, approvato con il D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007 e che costituisce “piano di
settore del Piano regionale di tutela e risanamento ambientale”, risulta frutto di un collage di
capitoli, paragrafi, ecc. integralmente trascritti (rectius, copiati) da pubblicazioni già edite da altri
Enti ed Amministrazioni.
Non sarebbe neppure il caso di ricordare che nella redazione di un qualsiasi documento
pubblico, quando si riportano testualmente frasi o brani di altro autore, è regola generale, non solo
per ovvi motivi di correttezza deontologica e professionale, l’uso di forme di evidenziazione, quali
la virgolettatura, il carattere corsivo, ecc., accompagnate dalla citazione in maniera puntuale e
precisa della fonte originale da cui si è attinto.
Nel caso in oggetto gli autori hanno presentato il Piano nella forma di un documento originale,
corredato sì della consueta sezione di riferimenti bibliografici, ma come se il contenuto fosse il
frutto ex novo del proprio personale contributo elaborativo, quando invece si è in presenza di un
mero “assemblaggio”, operato con un “copia e incolla”, di porzioni di documenti di varia estrazione
e provenienza, alcuni dei quali persino di scarsa attinenza e molti altri anche temporalmente
superati.
Gli autori hanno utilizzato come “mirror” il Piano Regionale di Tutela e Risanamento della
Regione Veneto, datato anno 2000 e cioè “vecchio” di 7 anni, con ovvie e disastrose conseguenze
derivanti principalmente dal divario temporale tra i due documenti, dalle differenti caratteristiche
ambientali e dal diverso assetto amministrativo delle due Regioni, nonché dalla non conoscenza,
giusto il caso, che il Piano del Veneto era stato già bocciato dalla Comunità Europea (vedasi,
ALLEGATO 1, l’interrogazione presentata il 2 maggio 2006 al Consiglio Regionale del Veneto dal
consigliere regionale verde Gianfranco Bettin).
Del tutto inconsistente appare la pretesa giustificazione della parte accusante secondo cui la
“comunanza” di porzioni di testo – a dire il vero di notevole entità, come si dimostrerà appresso –
tra il documento “siciliano” e quello “veneto” consistente nell’identicità della sequenza e dei titoli
dei capitoli e dei paragrafi è stata una scelta obbligata dal dover rispettare lo schema riportato nel
DM n. 261 dell’ottobre 2002, per almeno due evidenti motivi:
1) lo schema del citato DM si rivela solo una traccia esemplificativa per la redazione dei
Piani e non certamente un obbligo da rispettare, in quanto, altrimenti, ci sarebbe stato un
espresso richiamo; in ogni caso, per fugare ogni possibile dubbio è sufficiente rifarsi alla
lettura degli indici dei Piani redatti dalle altre Regioni, laddove la traccia ministeriale è
stata sviluppata in vari casi in modo autonomo ed originale nella strutturazione dei
documenti, ma, soprattutto, laddove non si riscontrano anomale “comunanze” tra Piani
(ALLEGATO 2);
2) quel che emerge in tutta e preoccupante evidenza non è tanto che i titoli dei capitoli e dei
paragrafi del Piano siciliano e del Piano veneto risultano uguali, quanto, piuttosto, che ad
essere identici sono in porzioni più o meno estese i loro contenuti.
In particolare, per rendere più facile la lettura comparativa dei due testi riguardo alle parti
in comune alla lettera si è provveduto a fornire copia degli stessi in cui :
 Le parti che si sono evidenziate in giallo risultano testualmente identiche nei due Piani,
laddove gli “autori” siciliani si sono limitati alla semplice sostituzione di parole del tipo
“Veneto” , “ARPAV” , ecc., con “Sicilia”, “ARPA”, ecc.;
 Le parti che si sono evidenziate in rosso, oltre ad essere in comune, segnalano anche
macroscopiche incongruenze determinatesi con la trasposizione testuale dal Piano Veneto a
quello Siciliano. Per brevità, qui di seguito si citano solo alcune tra le più eclatanti, mentre
per le altre si rimanda alla lettura del testo:
a) parecchie Direttive Comunitarie e normative nazionali, all’epoca della redazione del
Piano Veneto (anno 2000) riportate in via di emanazione o vigenti, sono riferite come
tali pure al 2007, nonostante esse siano state nel frattempo emanate, recepite e persino
abrogate da altre successivamente intervenute;
b) documenti (p.e. il bollettino COP, il DOCUP, ecc.) che si riferiscono a strutture,
attività ed atti di programmazione della Regione Veneto sono inseriti come se in realtà
fossero e facessero parte del contesto siciliano;
c) caratteristiche e condizioni ambientali proprie del Veneto, (p.e. “il bacino aerologico
padano”, ”limitazione degli orari di riscaldamento degli impianti termici civili”,
“l’intero territorio pianeggiante”, le “comunità montane”, queste ultime, per inciso,
abolite in Sicilia da quasi 20 anni, ecc.) figurano nella descrizione di quelle siciliane;
d) tra le misure da adottare per il decongestionamento del traffico urbano da e verso i
centri storici è prevista la realizzazione di “percorsi ciclabili protetti…utilizzando gli
argini di fiumi e canali” (salvo a creare – ci si permetta la battuta - prima i fiumi ed i
canali da immettere nei centri storici dei Comuni siciliani !);
e) l’assetto amministrativo di regione a statuto ordinario del Veneto appare avere
sostituito le prerogative dello statuto speciale della Regione Siciliana (p.e. si fa
riferimento al Consiglio Regionale al posto dell’Assemblea Regionale, a competenze
della Giunta Regionale al posto di quelle dell’Assessore al ramo, ecc.);
 Gli “autori” non si sono astenuti neppure dal copiare la “Bibliografia” (presa pressoché per
intero dall’Annuario Arpa del 2005) ed il “Glossario”, tanto che in quest’ultimo vengono
riportati acronimi e sigle di organismi, strutture e documenti inesistenti in Sicilia (CISComitato di Indirizzo e Sorveglianza, DOCUP- Documento Unico di Programmazione
2000-2006 della Regione Veneto, SFMR-Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale,
TTZ-Tavoli Tecnici Zonali) e, di contro, non vengono inclusi acronimi e sigle citati nel
testo siciliano (TOFP-Tropospheric Ozone Forming Potentials, PGTL-Piano Generale dei
Trasporti e della Logistica, ecc.);
 Alla luce di quanto sopra, appare evidente che le parti suddette non siano state neppure
riviste dagli “autori”, anche considerato che risultano presenti gli stessi refusi del documento
del Veneto e, soprattutto, perché al cap. 1, § 1.6, sotto § 1.6.1, pag. 26, dopo l’ultimo
capoverso che recita “Per una trattazione di maggiore dettaglio sulla normativa inerente la
qualità dell’aria e le emissioni in atmosfera si rimanda al Cap. 4” è stato “dimenticato” il
link

http://serviziregionali.org/prtra/files/33/prtra/PRTRA-04.htm, che è giusto il

collegamento (interno) web al cap. 4 del Piano del Veneto. Per accedere dall’esterno al
capitolo basta anteporre www. all’indirizzo sopra riportato <servizigenerali.org/…. >;
 Le parti che sono state riquadrate in vari bordi colorati. risultano “prelevate”
integralmente, con lo stesso sistema del “copia ed incolla”, da varie pubblicazioni
(ALLEGATO n. 3) quali, per citarne alcune, : a) Annuari ARPA, capitolo “Atmosfera”
(2004, 2005, 2006, ecc.), b) Relazione sullo stato dell’ambiente della città di Palermo (2006,
Agenda 21), c) Carta climatica ed atlante climatologico della Sicilia, ecc., che gli “autori”
riportano tra le fonti bibliografiche o i documenti di riferimento. Come già detto, tuttavia,
non si è in presenza di spunti o di citazioni bibliografiche, ma di un vero e proprio copiato
di interi brani e capitoli. Altre parti, ancora, risultano “prelevate” persino da tesi di laurea di
Istituti Universitari non siciliani come anche da siti web di facile reperimento, che però non
figurano tra le fonti indicate.
 Alcuni Progetti da attuarsi in regime di convenzione, elaborati già negli anni passati da
Istituti Universitari e proposti all’Assessorato Territorio e Ambiente al fine di fornire
“Attività di supporto tecnico-scientifico” per la “redazione” del Piano, risultano inseriti, pur
rimasti del tutto invariati i soggetti proponenti ed il contenuto della proposta, non già per le
finalità originarie, bensì per la “revisione” e l’attuazione del Piano stesso. I soggetti
proponenti, che figurano tra gli “autori” del Piano, si sono limitati a ritoccare il titolo del
Progetto, sostituendo la parola “redazione”

con “revisione” (ALLEGATI n. 4-6). Per

qualche altro Progetto non si è persino ritenuto di cambiare il titolo. Inoltre, fanno parte
dell’elenco dei Progetti - non si comprende a quale titolo e finalità - un Progetto della
Regione Lombardia, corredato di tanto di stralcio di Decreto di approvazione del 2004 e di
citazione di varie Delibere della Giunta lombarda, un Progetto messo sulla carta dal Comune
di Palermo nel 2006 ed abortito già all’epoca ed un presunto Progetto “Analisi della
Climatologia Urbana e Qualità del Clima”, presunto nel senso che non è dato a comprendere
di cosa effettivamente si tratti, dato che si limita ad una sintetica spiegazione delle modalità
e dei criteri per classificare i climi della terra. Insomma, brani inseriti integralmente, tout
court, e nulla più.
 Se c’è un capitolo che più di altri lascia esterrefatti per via del livello di copiatura
pedissequa ed acritica mostrato dagli autori questo è probabilmente il sesto. Il capitolo,
trasposto tal quale, parola per parola, da quello del Piano del Veneto, riporta “Le azioni del
Piano”, ossia gli interventi e le misure da adottare per contenere e contrastare i fenomeni di
inquinamento sul territorio siciliano ed avviare le opere di risanamento. Il risultato è che ne
scaturisce un pot-pourri di dati siciliani e soluzioni venete.
 Tra le innumerevoli perplessità, a chi legge non può non sorgere una ovvia domanda: dove
sono, nel Piano, gli impianti industriali della Regione ? Dove sono i Petrolchimici, le
Centrali Termoelettriche, i Cementifici, la Distilleria più grande d’Europa, ecc. per finire
agli impianti di minori dimensione ed impatto sulla qualità dell’aria ?

Orbene, all’esame dei fatti, il Piano Regionale di Coordinamento per la tutela della qualità
dell’aria ambiente della Regione Siciliana possiede tutti i connotati antitetici per essere definito tale,
tanto meno quello di avere una qualche attinenza con i prerequisiti di un documento di
programmazione e pianificazione in materia di tutela e risanamento della qualità dell’aria, monco
qual è degli elementi fondamentali e costitutivi, ad iniziare dall’inventario delle emissioni, dalla
modellistica e, ovviamente, degli strumenti finanziari e delle risorse economiche (se si eccettuano i
500.000 euro che i Comuni siciliani dovrebbero stanziare, secondo gli “autori”, dal proprio bilancio
per le piste ciclabili lungo gli ipotetici e fantasiosi canali ed argini dei fiumi che si immettono nei
loro centri storici).
Ma – ci sarebbe da chiedersi e da chiedere - il Bilancio regionale e, soprattutto, quello dei Comuni
ne erano a conoscenza?
Il 12 marzo 2008, cioè a 7 mesi di distanza dall’approvazione del Piano, l’Assessore pro
tempore del Territorio e dell’Ambiente emanava il D.A. n. 43/GAB (ALLEGATO n. 7) con il quale
si apportavano correzioni ad alcune di quelle parti del Piano definite “refusi” e frutto di “errori
materiali non sostanziali”. Ben prima, ma senza alcun atto formale o correzione ufficiale, era stato
fatto sparire alla chetichella dal testo del Piano pubblicato nel sito dell’Assessorato il link al Piano
della

Regione

Veneto

http://serviziregionali.org/prtra/files/33/prtra/PRTRA-04.htm,

maldestramente dimenticato al § 1.6.1, pag. 26.
In realtà, per quanto riguarda i cosiddetti “refusi” si tratta di quei refusi irrilevanti citati nella
conferenza stampa di Legambiente del 21 novembre del 2007 al solo scopo di evidenziare che dal
“copia e incolla” del Piano veneto non si erano salvati neppure gli errori di battitura… del testo
veneto; per quanto riguarda i cosiddetti “errori materiali non sostanziali” resta incomprensibile
come e perché si possa arrivare a definire tali i riferimenti al “sistema aerologico padano”, alle
“piste ciclabili sugli argini di fiumi e canali”, alle limitazioni temporali di accensione del
riscaldamento domestico e ad altre risibilità del genere nel contesto siciliano, frutto anch’essi del
“copia e incolla” cieco ed indiscriminato.
Peraltro, le correzioni riguardano solo una piccola parte delle strafalcionerie messe
sinteticamente in evidenza nella citata conferenza stampa di Legambiente, non risultando prese in
considerazione tante altre parti di cui non era stata fatta esplicita menzione.
In definitiva, nel copia e incolla, i refusi da “refusi veneti” sono diventati “refusi siciliani”
e gli autori siciliani, con il citato D.A. n. 43, dopo 7 mesi li hanno corretti facendoli comparire come
propri errori di stampa.
Su questo aspetto specifico si rimanda al paragrafo “L’italiano stravolto dal Piano di
coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della Regione Siciliano”
Un’ultima chiosa : soltanto il 29/04/2009, il Capo di Gabinetto dell’Assessore pro tempore
era costretto a comunicare (ALLEGATO n. 8), con malcelato imbarazzo, che la Commissione
ispettiva assessoriale, appositamente costituita per far luce sui fatti “non aveva reso alcuna
relazione conclusiva”.
Un’affermazione criptica per cercare di stendere il velo su una vicenda insostenibile ed
indifendibile.
Rassegna stampa di copiature di rilievo nazionale ed internazionale e
di sentenze
In Germania chi sbaglia paga, e in fretta, specie se siede al vertice politico, e non conta quanto
stretti siano i suoi rapporti col capo dell’esecutivo.
In Sicilia, evidentemente, come dimostra la presente causa, la realtà è abbastanza diversa.
Come riportato dal quotidiano La Repubblica del 9 febbraio 2013 il ministro dell’Istruzione e
della Ricerca tedesco, Annette Schavan, si dimetteva dall’incarico dopo l’accusa di aver copiato
brani della sua tesi di dottorato ben 33 anni prima.
Già in precedenza – fonte sempre La Repubblica del 18 febbraio 2011 - una vicenda simile
aveva interessato un altro ministro tedesco, Karl Theodor zu Guttenberg, titolare del dicastero della
Difesa, accusato dall’Università di Bayreuth di avere attinto 76 pagine delle 475 della tesi di
dottorato in giurisprudenza da altre pubblicazioni senza che le stesse fossero state espressamente
indicate nei modi consoni.
Non è da meno il caso (La Repubblica del 2 aprile 2012) che ha travolto in Ungheria il Capo
dello Stato Pàl Schmitt, costretto a dimettersi per avere copiato, nel 1992, quasi tutta la tesi di
laurea sulla storia dei giochi olimpici dal lavoro di un esperto bulgaro, il dottor Georgiev.
Nella rassegna stampa che si allega non mancano neppure episodi che sono stati oggetto di
procedimenti giudiziari, valga per tutti la sentenza della terza sezione penale della Cassazione a
proposito di una tesi di laurea di una studentessa che ricalcava in tutto e per tutto quella di un altro
laureando di sei anni prima, avendo uguali il titolo, lo svolgimento e la bibliografia. In sostanza,
evidenziava la Suprema Corte annullando il titolo di laurea, la ragazza aveva fatto un lavoro di
semplice copia ed incolla. I giudici hanno così voluto richiamare l’attenzione alla crescente facilità
di plagiare il lavoro altrui, grazie alla diffusione di internet.
Ed effettivamente, in tema di copiature o presunte ispirazioni o improbabili riferimenti
casuali, ciò che in passato era possibile che emergesse soltanto nel caso di una conoscenza diretta
della fonte originaria, al giorno d’oggi, grazie alla rete ed ai motori di ricerca, da un termine
particolare o da un breve passo di un testo è possibile scoprire la più o meno “originalità” o
“autenticità” dello stesso.
Ormai, visto il dilagare del fenomeno, specie in ambito universitario, le Università di tutto il
mondo stanno correndo ai ripari dichiarando una vera guerra contro chi copia, tramite software
intelligenti che sono in grado di stanare lo scopiazzatore anche se, per esempio, ha cambiato o
spostato alcuni predicati nelle frasi o è ricorso a particolari artifizi.
Da ultimo, si evidenzia anche il caso di un copia ed incolla “esagerato” tra GIP e PM sul quale
è intervenuta la Suprema Corte (sentenza n. 22327, 8 giugno 2012) dichiarando inammissibile il
collage, intriso di aspetti del tutto non pertinenti estrapolati dall’istanza del PM o ancora peggio
provenienti da atti d’inchieste diverse, che il GIP aveva traslato nella sua richiesta. Il GIP in
questione nella sua ordinanza, infatti, aveva letteralmente ricopiato, in maniera fra l’altro maldestra,
l’istanza del Pubblico Ministero senza neanche virgolettare interi periodi usati dal PM (in un altro
caso similare il Giornale di Sicilia del 3 gennaio 2012 riportava che il Tribunale del Riesame di
Napoli aveva annullato un arresto predisposto dal GIP del Tribunale del capoluogo campano,
contestando, oltre ad una serie di errori, anche la copiatura maldestra della richiesta della Procura
laddove non aveva neppure sostituito le parole “questo PM” con “questo GIP”).

Giusto in riferimento a questi ultimi esempi, ma anche tutti gli altri riportati nella Rassegna
Stampa appaiono dello stesso tenore, questa difesa ritiene di avere fornito documentazione
perfettamente calzante a dimostrare la fondatezza delle proprie tesi anche nel merito del concetto e
della pratica, questa, ahinoi, sempre più dilagante, di copiatura di documenti altrui, di cui la vicenda
del Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della Regione
Siciliana si è rivelata un esempio clamoroso ed affatto decoroso per la Pubblica Amministrazione.
Ed è sorprendente che la traccia che di fatto ha consentito di comprendere quello che era
successo nella redazione del Piano siciliano l’hanno lasciata, come un’autoconfessione, gli stessi
autori, i quali, senza neppure curarsi di rileggere il testo da loro “assemblato”, hanno dimenticato al
cap. 1, § 1.6, sotto § 1.6.1, pag. 26, dopo l’ultimo capoverso che recita “Per una trattazione di
maggiore dettaglio sulla normativa inerente la qualità dell’aria e le emissioni in atmosfera si
rimanda al Cap. 4” il link http://serviziregionali.org/prtra/files/33/prtra/PRTRA-04.htm, che è
giusto il collegamento (interno) web al cap. 4 del Piano del Veneto.
Da lì a seguire, grazie ai motori di ricerca del web, è stato semplice rintracciare sia la fonte
“Piano Veneto”, sia le altre 27 fonti cui gli autori hanno pedissequamente attinto, traslandoli tali e
quali nel testo “siciliano”.
Nel documento che si allega, in cui si è effettuato il calcolo delle righe identiche riportate
dalle fonti esterne all’interno del Piano siciliano, prendendo a confronto il Piano veneto l’incidenza
è risultata del 47,26%, valore di per sé considerevole che è però lievitato all’89,57% quando nel
confronto si sono considerate tutte le altre fonti.
La conclusione, allora, alla luce di evidenze oggettive e documentate, ci porta a ribadire
alcune semplici considerazioni :
 ammesso (e non concesso) che le Regioni italiane si trovassero a dover seguire uno schema
obbligato (o “necessitato”) nella redazione dei Piani, in nessun’altra Regione è avvenuto un
caso di “comunanza” di contenuti tra Piani simile a quello del caso in questione;
 nessun’altra Regione ha sentito la necessità di prendere a “modello” o a “riferimento” o a
“fonte ispiratrice” il Piano di un’altra, tanto è vero che ognuna ha redatto in autonoma
originalità il suo schema ed il relativo contenuto;
 anche nella descrizione di parti a carattere generale, per esempio la descrizione delle
caratteristiche chimiche degli inquinanti atmosferici, delle nozioni sui fattori meteoclimatici,
delle procedure per la zonizzazione del territorio, gli interventi e le azioni da porre in
esecuzione, ecc., nessuna Regione si è sentita necessitata a rifarsi pedissequamente allo
scritto di un’altra.
Insomma, quel che risulta pacifico ed incontestabile è che il caso siciliano di
assemblaggio, collage e copiatura è stato e rimane unico in tutto il panorama della redazione
dei Piani da parte delle altre Regioni, e certamente il motivo ci sarà.
La più semplice delle considerazioni non può che rimandare a quelle ben note e, purtroppo,
riprovevoli pratiche che da sempre ed in svariati campi delle attività umane, per esempio a
cominciare da quelle scolastiche, spesso inducono ad appropriarsi in modo non corretto del lavoro
intellettivo altrui.

L’italiano stravolto dal Piano di coordinamento per la tutela della
qualità dell’aria ambiente della Regione Siciliano
Nella vicenda del Piano di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della
Regione Siciliano si è assistito ad un uso disinvolto di termini della lingua italiana, in particolare
“refuso” e “copiare”, del tutto snaturati dal loro effettivo significato etimologico.
E’ facile evidenziare che il primo dei due termini, “refuso”, è stato utilizzato per tentare di
giustificare la presenza di talune macroscopiche abnormità riportate nel Piano “siciliano”, semplici
parole o anche intere frasi, che, all’evidenza oggettiva, non hanno alcun collegamento, né
linguistico, nè logico, con la singola parola o la frase di cui sarebbero un “refuso”.
Analogo stravolgimento si è registrato per i termini “copiare” o “copiato”; in questo caso,
però, il tentativo è stato quello di negare che interi capitoli o paragrafi o sottoparagrafi o brani più o
meno estesi, riportati pedissequamente da altre fonti nel Piano “siciliano” senza rispetto delle regole
canoniche di riproduzione della fonte originale, possano essere definiti “copiatura”.
La notorietà ed il diffuso utilizzo di detti termini nell’accezione comune dovrebbero rendere
persino banale la questione etimologica sul loro effettivo significato.
Purtroppo, il motivo per cui è causa impone, invece, di richiamare per dovuta chiarezza le
definizioni che il dizionario della lingua italiana “Devoto e Oli” fornisce per i termini “refuso” e
“copiare”:
Refuso : errore di stampa dovuto a uno scambio o a uno spostamento di caratteri
Copiare : riprodurre uno scritto da un modello in modo pedissequo anche fraudolento
La semplice lettura comparativa del Piano “siciliano” e del Piano “veneto”, nella forma
documentale fornita da questa difesa al fine di un immediato e migliore esame visivo, con le parti
evidenziate in giallo che stanno ad indicare le righe pedissequamente “traslate” con copia ed incolla
dal modello elaborato in originale del Veneto all’assemblato siciliano, non lascia margini di dubbio
o di equivoco sul quel che è avvenuto riguardo al significato del termine “copiare”, come sopra
ricordato dal dizionario Devoto e Oli.
Sotto l’aspetto meramente quantitativo del conteggio delle righe “traslate” si è già evidenziato
trattarsi del 47,26%, che è una percentuale che non necessita di alcun commento.
Come si è anche sottolineato, estendendo il conteggio comparativo alle altre 27 fonti
documentali da cui gli autori siciliani hanno attinto pedissequamente, la percentuale schizza soltre
l’89%.
Ma è sotto l’aspetto della giustificazione della presunta presenza dei c.d. “refusi” che la
vicenda ha assunto livelli persino parossistici.
Per brevità di esposizione si prenderà come modello di riferimento il D.A. dell’Assessore pro
tempore dell’Assessorato Territorio e Ambiente n. 43/GAB del 12 marzo 2008 (ALLEGATO n. 7),
emanato proprio “per la correzione di alcuni refusi presenti nel testo [del Piano]” e si forniranno
una serie di esempi esplicativi (N.B. termini e/o frasi sono “traslati” assieme al contesto):
 pag. 91, cap. 2, riga 25, cassare “comunità montane” [refuso di che cosa?]; fonte originaria
Piano veneto, pag. 70, cap. 2, § 2.2.1;
 pag. 205, cap. 6, riga 35, cassare “protetti (zone off-road) da e verso i centri storici, utilizzando
ad esempio gli argini di fiumi e canali ” [refuso di che cosa?]; fonte originaria Piano veneto,
pag. 191, § 6.1.1;
 pag. 206, cap. 6, riga 21, sostituire la parola “incenti ” con “incentivi “ [refuso vero, ma copiato
tal quale dal testo veneto]; fonte originaria Piano veneto, pag. 192, § 6.1.2;
 pag. 207, cap. 6, § 6.1.3 riga 18, cassare “regionale e di bacino aerologico padano ” [refuso di
che cosa?]; fonte originaria Piano veneto, pag. 193, § 6.1.3;
 pag. 208, cap. 6, § 6.1.4, riga 31, sostituire la frase “sull’intero territorio pianeggiante della
regione ” con “prevalentemente sulle zone pianeggianti della regione” [refuso di che cosa?];
fonte originaria Piano veneto, pag. 195, § 6.1.4;
 pag. 212, cap. 6, § 6.2.1, riga 1, sostituire la frase “la revisione, l’aggiornamento e
l’integrazione dei provvedimenti per la mobilità sostenibile, per il raggiungimento degli
obiettivi fissati, saranno stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale” con “La revisione,
l’aggiornamento e l’integrazione dei provvedimenti per la mobilità sostenibile, per il
raggiungimento degli obiettivi fissati, saranno stabiliti seguendo le procedure vigenti nella
Regione Siciliana ed in linea con quanto previsto in merito alla normativa nazionale e della
U.E ” [refuso di che cosa?]; fonte originaria Piano veneto, pag. 199, § 6.2.1;
 pag. 212, cap. 6, § 6.2.1.1, riga 12, sostituire la frase “Le Province attivano entro il 1.7.2005
degli Osservatori di…” con “Le Province attivano entro il 1.7.2008” [possibile refuso se la frase
non fosse estratta assieme al contesto della fonte veneta]; fonte originaria Piano veneto, pag. 199,
§ 6.2.1.1;
 pag. 212, cap. 6, § 6.2.1.1, riga 30, sostituire la frase “20% nel 2007; 30% nel 2009” con “20%
nel 2009; 30% nel 2010” [possibile refuso se il passo non fosse estratto assieme al contesto della
fonte veneta]; fonte originaria Piano veneto, pag. 199, § 6.2.1.1;
 sostituire il § 6.4 del cap. 6 con il seguente: “I successivi aggiornamenti del Piano regionale di
coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente ed i piani ed i programmi attuativi
saranno adottati anche per quanto riguarda l’informazione al pubblico, seguendo le
procedure vigenti nella Regione Siciliana ed in linea con quanto previsto in merito alla
normativa nazionale e della U.E.” [refuso di che cosa?]; fonte originaria Piano veneto, pag. 219,
§ 6.4;
 sostituire il § 6.7 del cap. 6 con il seguente: “In fase di avviamento del piano con la prima
revisione saranno introdotti i risultati di alcune attività in corso di completamento (inventario
delle emissioni, mappatura delle zone A, B e C, analisi dei trend, simulazioni con modelli,
ecc.). La prima revisione del piano sarà eseguita nel 2008, e successivamente ogni tre anni.
Gli aggiornamenti del Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria
ambiente ed i piani ed i programmi attuativi saranno adottati seguendo le procedure vigenti
nella Regione Siciliana, anche per quanto riguarda l’informazione al pubblico, in linea con
quanto previsto in merito alla normativa nazionale e della U.E.” [refuso di che cosa?]; fonte
originaria Piano veneto, pag. 222, § 6.7.

Alla luce di quanto esaustivamente si è esposto, non sembra possano sussistere dubbi riguardo alla
pacifica evidenza dei fatti, alla loro quantificazione percentuale, persino agli aspetti semantici, tutti
concordi nel comprovare l’opera di copiatura e di assemblaggio con cui è stato maldestramente
costruito ciò che in modo improprio viene etichettato come Piano di coordinamento per la tutela
della qualità dell’aria ambiente della Regione Siciliano.

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Documento confutazione ctu aggiornato 24 12 12 _3_

  • 1. Il Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della Regione Siciliana: aspetti generali, di merito e quantitativi circa la copiatura dal Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Veneto (anno 2000) e da altre fonti documentali Alcuni aspetti generali e di merito Il Piano Regionale di Coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della Regione Siciliana, approvato con il D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007 e che costituisce “piano di settore del Piano regionale di tutela e risanamento ambientale”, risulta frutto di un collage di capitoli, paragrafi, ecc. integralmente trascritti (rectius, copiati) da pubblicazioni già edite da altri Enti ed Amministrazioni. Non sarebbe neppure il caso di ricordare che nella redazione di un qualsiasi documento pubblico, quando si riportano testualmente frasi o brani di altro autore, è regola generale, non solo per ovvi motivi di correttezza deontologica e professionale, l’uso di forme di evidenziazione, quali la virgolettatura, il carattere corsivo, ecc., accompagnate dalla citazione in maniera puntuale e precisa della fonte originale da cui si è attinto. Nel caso in oggetto gli autori hanno presentato il Piano nella forma di un documento originale, corredato sì della consueta sezione di riferimenti bibliografici, ma come se il contenuto fosse il frutto ex novo del proprio personale contributo elaborativo, quando invece si è in presenza di un mero “assemblaggio”, operato con un “copia e incolla”, di porzioni di documenti di varia estrazione e provenienza, alcuni dei quali persino di scarsa attinenza e molti altri anche temporalmente superati. Gli autori hanno utilizzato come “mirror” il Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Regione Veneto, datato anno 2000 e cioè “vecchio” di 7 anni, con ovvie e disastrose conseguenze derivanti principalmente dal divario temporale tra i due documenti, dalle differenti caratteristiche ambientali e dal diverso assetto amministrativo delle due Regioni, nonché dalla non conoscenza, giusto il caso, che il Piano del Veneto era stato già bocciato dalla Comunità Europea (vedasi, ALLEGATO 1, l’interrogazione presentata il 2 maggio 2006 al Consiglio Regionale del Veneto dal consigliere regionale verde Gianfranco Bettin). Del tutto inconsistente appare la pretesa giustificazione della parte accusante secondo cui la “comunanza” di porzioni di testo – a dire il vero di notevole entità, come si dimostrerà appresso –
  • 2. tra il documento “siciliano” e quello “veneto” consistente nell’identicità della sequenza e dei titoli dei capitoli e dei paragrafi è stata una scelta obbligata dal dover rispettare lo schema riportato nel DM n. 261 dell’ottobre 2002, per almeno due evidenti motivi: 1) lo schema del citato DM si rivela solo una traccia esemplificativa per la redazione dei Piani e non certamente un obbligo da rispettare, in quanto, altrimenti, ci sarebbe stato un espresso richiamo; in ogni caso, per fugare ogni possibile dubbio è sufficiente rifarsi alla lettura degli indici dei Piani redatti dalle altre Regioni, laddove la traccia ministeriale è stata sviluppata in vari casi in modo autonomo ed originale nella strutturazione dei documenti, ma, soprattutto, laddove non si riscontrano anomale “comunanze” tra Piani (ALLEGATO 2); 2) quel che emerge in tutta e preoccupante evidenza non è tanto che i titoli dei capitoli e dei paragrafi del Piano siciliano e del Piano veneto risultano uguali, quanto, piuttosto, che ad essere identici sono in porzioni più o meno estese i loro contenuti. In particolare, per rendere più facile la lettura comparativa dei due testi riguardo alle parti in comune alla lettera si è provveduto a fornire copia degli stessi in cui :  Le parti che si sono evidenziate in giallo risultano testualmente identiche nei due Piani, laddove gli “autori” siciliani si sono limitati alla semplice sostituzione di parole del tipo “Veneto” , “ARPAV” , ecc., con “Sicilia”, “ARPA”, ecc.;  Le parti che si sono evidenziate in rosso, oltre ad essere in comune, segnalano anche macroscopiche incongruenze determinatesi con la trasposizione testuale dal Piano Veneto a quello Siciliano. Per brevità, qui di seguito si citano solo alcune tra le più eclatanti, mentre per le altre si rimanda alla lettura del testo: a) parecchie Direttive Comunitarie e normative nazionali, all’epoca della redazione del Piano Veneto (anno 2000) riportate in via di emanazione o vigenti, sono riferite come tali pure al 2007, nonostante esse siano state nel frattempo emanate, recepite e persino abrogate da altre successivamente intervenute; b) documenti (p.e. il bollettino COP, il DOCUP, ecc.) che si riferiscono a strutture, attività ed atti di programmazione della Regione Veneto sono inseriti come se in realtà fossero e facessero parte del contesto siciliano; c) caratteristiche e condizioni ambientali proprie del Veneto, (p.e. “il bacino aerologico padano”, ”limitazione degli orari di riscaldamento degli impianti termici civili”, “l’intero territorio pianeggiante”, le “comunità montane”, queste ultime, per inciso, abolite in Sicilia da quasi 20 anni, ecc.) figurano nella descrizione di quelle siciliane;
  • 3. d) tra le misure da adottare per il decongestionamento del traffico urbano da e verso i centri storici è prevista la realizzazione di “percorsi ciclabili protetti…utilizzando gli argini di fiumi e canali” (salvo a creare – ci si permetta la battuta - prima i fiumi ed i canali da immettere nei centri storici dei Comuni siciliani !); e) l’assetto amministrativo di regione a statuto ordinario del Veneto appare avere sostituito le prerogative dello statuto speciale della Regione Siciliana (p.e. si fa riferimento al Consiglio Regionale al posto dell’Assemblea Regionale, a competenze della Giunta Regionale al posto di quelle dell’Assessore al ramo, ecc.);  Gli “autori” non si sono astenuti neppure dal copiare la “Bibliografia” (presa pressoché per intero dall’Annuario Arpa del 2005) ed il “Glossario”, tanto che in quest’ultimo vengono riportati acronimi e sigle di organismi, strutture e documenti inesistenti in Sicilia (CISComitato di Indirizzo e Sorveglianza, DOCUP- Documento Unico di Programmazione 2000-2006 della Regione Veneto, SFMR-Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, TTZ-Tavoli Tecnici Zonali) e, di contro, non vengono inclusi acronimi e sigle citati nel testo siciliano (TOFP-Tropospheric Ozone Forming Potentials, PGTL-Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, ecc.);  Alla luce di quanto sopra, appare evidente che le parti suddette non siano state neppure riviste dagli “autori”, anche considerato che risultano presenti gli stessi refusi del documento del Veneto e, soprattutto, perché al cap. 1, § 1.6, sotto § 1.6.1, pag. 26, dopo l’ultimo capoverso che recita “Per una trattazione di maggiore dettaglio sulla normativa inerente la qualità dell’aria e le emissioni in atmosfera si rimanda al Cap. 4” è stato “dimenticato” il link http://serviziregionali.org/prtra/files/33/prtra/PRTRA-04.htm, che è giusto il collegamento (interno) web al cap. 4 del Piano del Veneto. Per accedere dall’esterno al capitolo basta anteporre www. all’indirizzo sopra riportato <servizigenerali.org/…. >;  Le parti che sono state riquadrate in vari bordi colorati. risultano “prelevate” integralmente, con lo stesso sistema del “copia ed incolla”, da varie pubblicazioni (ALLEGATO n. 3) quali, per citarne alcune, : a) Annuari ARPA, capitolo “Atmosfera” (2004, 2005, 2006, ecc.), b) Relazione sullo stato dell’ambiente della città di Palermo (2006, Agenda 21), c) Carta climatica ed atlante climatologico della Sicilia, ecc., che gli “autori” riportano tra le fonti bibliografiche o i documenti di riferimento. Come già detto, tuttavia, non si è in presenza di spunti o di citazioni bibliografiche, ma di un vero e proprio copiato di interi brani e capitoli. Altre parti, ancora, risultano “prelevate” persino da tesi di laurea di Istituti Universitari non siciliani come anche da siti web di facile reperimento, che però non figurano tra le fonti indicate.
  • 4.  Alcuni Progetti da attuarsi in regime di convenzione, elaborati già negli anni passati da Istituti Universitari e proposti all’Assessorato Territorio e Ambiente al fine di fornire “Attività di supporto tecnico-scientifico” per la “redazione” del Piano, risultano inseriti, pur rimasti del tutto invariati i soggetti proponenti ed il contenuto della proposta, non già per le finalità originarie, bensì per la “revisione” e l’attuazione del Piano stesso. I soggetti proponenti, che figurano tra gli “autori” del Piano, si sono limitati a ritoccare il titolo del Progetto, sostituendo la parola “redazione” con “revisione” (ALLEGATI n. 4-6). Per qualche altro Progetto non si è persino ritenuto di cambiare il titolo. Inoltre, fanno parte dell’elenco dei Progetti - non si comprende a quale titolo e finalità - un Progetto della Regione Lombardia, corredato di tanto di stralcio di Decreto di approvazione del 2004 e di citazione di varie Delibere della Giunta lombarda, un Progetto messo sulla carta dal Comune di Palermo nel 2006 ed abortito già all’epoca ed un presunto Progetto “Analisi della Climatologia Urbana e Qualità del Clima”, presunto nel senso che non è dato a comprendere di cosa effettivamente si tratti, dato che si limita ad una sintetica spiegazione delle modalità e dei criteri per classificare i climi della terra. Insomma, brani inseriti integralmente, tout court, e nulla più.  Se c’è un capitolo che più di altri lascia esterrefatti per via del livello di copiatura pedissequa ed acritica mostrato dagli autori questo è probabilmente il sesto. Il capitolo, trasposto tal quale, parola per parola, da quello del Piano del Veneto, riporta “Le azioni del Piano”, ossia gli interventi e le misure da adottare per contenere e contrastare i fenomeni di inquinamento sul territorio siciliano ed avviare le opere di risanamento. Il risultato è che ne scaturisce un pot-pourri di dati siciliani e soluzioni venete.  Tra le innumerevoli perplessità, a chi legge non può non sorgere una ovvia domanda: dove sono, nel Piano, gli impianti industriali della Regione ? Dove sono i Petrolchimici, le Centrali Termoelettriche, i Cementifici, la Distilleria più grande d’Europa, ecc. per finire agli impianti di minori dimensione ed impatto sulla qualità dell’aria ? Orbene, all’esame dei fatti, il Piano Regionale di Coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della Regione Siciliana possiede tutti i connotati antitetici per essere definito tale, tanto meno quello di avere una qualche attinenza con i prerequisiti di un documento di programmazione e pianificazione in materia di tutela e risanamento della qualità dell’aria, monco qual è degli elementi fondamentali e costitutivi, ad iniziare dall’inventario delle emissioni, dalla modellistica e, ovviamente, degli strumenti finanziari e delle risorse economiche (se si eccettuano i 500.000 euro che i Comuni siciliani dovrebbero stanziare, secondo gli “autori”, dal proprio bilancio
  • 5. per le piste ciclabili lungo gli ipotetici e fantasiosi canali ed argini dei fiumi che si immettono nei loro centri storici). Ma – ci sarebbe da chiedersi e da chiedere - il Bilancio regionale e, soprattutto, quello dei Comuni ne erano a conoscenza? Il 12 marzo 2008, cioè a 7 mesi di distanza dall’approvazione del Piano, l’Assessore pro tempore del Territorio e dell’Ambiente emanava il D.A. n. 43/GAB (ALLEGATO n. 7) con il quale si apportavano correzioni ad alcune di quelle parti del Piano definite “refusi” e frutto di “errori materiali non sostanziali”. Ben prima, ma senza alcun atto formale o correzione ufficiale, era stato fatto sparire alla chetichella dal testo del Piano pubblicato nel sito dell’Assessorato il link al Piano della Regione Veneto http://serviziregionali.org/prtra/files/33/prtra/PRTRA-04.htm, maldestramente dimenticato al § 1.6.1, pag. 26. In realtà, per quanto riguarda i cosiddetti “refusi” si tratta di quei refusi irrilevanti citati nella conferenza stampa di Legambiente del 21 novembre del 2007 al solo scopo di evidenziare che dal “copia e incolla” del Piano veneto non si erano salvati neppure gli errori di battitura… del testo veneto; per quanto riguarda i cosiddetti “errori materiali non sostanziali” resta incomprensibile come e perché si possa arrivare a definire tali i riferimenti al “sistema aerologico padano”, alle “piste ciclabili sugli argini di fiumi e canali”, alle limitazioni temporali di accensione del riscaldamento domestico e ad altre risibilità del genere nel contesto siciliano, frutto anch’essi del “copia e incolla” cieco ed indiscriminato. Peraltro, le correzioni riguardano solo una piccola parte delle strafalcionerie messe sinteticamente in evidenza nella citata conferenza stampa di Legambiente, non risultando prese in considerazione tante altre parti di cui non era stata fatta esplicita menzione. In definitiva, nel copia e incolla, i refusi da “refusi veneti” sono diventati “refusi siciliani” e gli autori siciliani, con il citato D.A. n. 43, dopo 7 mesi li hanno corretti facendoli comparire come propri errori di stampa. Su questo aspetto specifico si rimanda al paragrafo “L’italiano stravolto dal Piano di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della Regione Siciliano” Un’ultima chiosa : soltanto il 29/04/2009, il Capo di Gabinetto dell’Assessore pro tempore era costretto a comunicare (ALLEGATO n. 8), con malcelato imbarazzo, che la Commissione ispettiva assessoriale, appositamente costituita per far luce sui fatti “non aveva reso alcuna relazione conclusiva”. Un’affermazione criptica per cercare di stendere il velo su una vicenda insostenibile ed indifendibile.
  • 6. Rassegna stampa di copiature di rilievo nazionale ed internazionale e di sentenze In Germania chi sbaglia paga, e in fretta, specie se siede al vertice politico, e non conta quanto stretti siano i suoi rapporti col capo dell’esecutivo. In Sicilia, evidentemente, come dimostra la presente causa, la realtà è abbastanza diversa. Come riportato dal quotidiano La Repubblica del 9 febbraio 2013 il ministro dell’Istruzione e della Ricerca tedesco, Annette Schavan, si dimetteva dall’incarico dopo l’accusa di aver copiato brani della sua tesi di dottorato ben 33 anni prima. Già in precedenza – fonte sempre La Repubblica del 18 febbraio 2011 - una vicenda simile aveva interessato un altro ministro tedesco, Karl Theodor zu Guttenberg, titolare del dicastero della Difesa, accusato dall’Università di Bayreuth di avere attinto 76 pagine delle 475 della tesi di dottorato in giurisprudenza da altre pubblicazioni senza che le stesse fossero state espressamente indicate nei modi consoni. Non è da meno il caso (La Repubblica del 2 aprile 2012) che ha travolto in Ungheria il Capo dello Stato Pàl Schmitt, costretto a dimettersi per avere copiato, nel 1992, quasi tutta la tesi di laurea sulla storia dei giochi olimpici dal lavoro di un esperto bulgaro, il dottor Georgiev. Nella rassegna stampa che si allega non mancano neppure episodi che sono stati oggetto di procedimenti giudiziari, valga per tutti la sentenza della terza sezione penale della Cassazione a proposito di una tesi di laurea di una studentessa che ricalcava in tutto e per tutto quella di un altro laureando di sei anni prima, avendo uguali il titolo, lo svolgimento e la bibliografia. In sostanza, evidenziava la Suprema Corte annullando il titolo di laurea, la ragazza aveva fatto un lavoro di semplice copia ed incolla. I giudici hanno così voluto richiamare l’attenzione alla crescente facilità di plagiare il lavoro altrui, grazie alla diffusione di internet. Ed effettivamente, in tema di copiature o presunte ispirazioni o improbabili riferimenti casuali, ciò che in passato era possibile che emergesse soltanto nel caso di una conoscenza diretta della fonte originaria, al giorno d’oggi, grazie alla rete ed ai motori di ricerca, da un termine particolare o da un breve passo di un testo è possibile scoprire la più o meno “originalità” o “autenticità” dello stesso. Ormai, visto il dilagare del fenomeno, specie in ambito universitario, le Università di tutto il mondo stanno correndo ai ripari dichiarando una vera guerra contro chi copia, tramite software intelligenti che sono in grado di stanare lo scopiazzatore anche se, per esempio, ha cambiato o spostato alcuni predicati nelle frasi o è ricorso a particolari artifizi. Da ultimo, si evidenzia anche il caso di un copia ed incolla “esagerato” tra GIP e PM sul quale è intervenuta la Suprema Corte (sentenza n. 22327, 8 giugno 2012) dichiarando inammissibile il
  • 7. collage, intriso di aspetti del tutto non pertinenti estrapolati dall’istanza del PM o ancora peggio provenienti da atti d’inchieste diverse, che il GIP aveva traslato nella sua richiesta. Il GIP in questione nella sua ordinanza, infatti, aveva letteralmente ricopiato, in maniera fra l’altro maldestra, l’istanza del Pubblico Ministero senza neanche virgolettare interi periodi usati dal PM (in un altro caso similare il Giornale di Sicilia del 3 gennaio 2012 riportava che il Tribunale del Riesame di Napoli aveva annullato un arresto predisposto dal GIP del Tribunale del capoluogo campano, contestando, oltre ad una serie di errori, anche la copiatura maldestra della richiesta della Procura laddove non aveva neppure sostituito le parole “questo PM” con “questo GIP”). Giusto in riferimento a questi ultimi esempi, ma anche tutti gli altri riportati nella Rassegna Stampa appaiono dello stesso tenore, questa difesa ritiene di avere fornito documentazione perfettamente calzante a dimostrare la fondatezza delle proprie tesi anche nel merito del concetto e della pratica, questa, ahinoi, sempre più dilagante, di copiatura di documenti altrui, di cui la vicenda del Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della Regione Siciliana si è rivelata un esempio clamoroso ed affatto decoroso per la Pubblica Amministrazione. Ed è sorprendente che la traccia che di fatto ha consentito di comprendere quello che era successo nella redazione del Piano siciliano l’hanno lasciata, come un’autoconfessione, gli stessi autori, i quali, senza neppure curarsi di rileggere il testo da loro “assemblato”, hanno dimenticato al cap. 1, § 1.6, sotto § 1.6.1, pag. 26, dopo l’ultimo capoverso che recita “Per una trattazione di maggiore dettaglio sulla normativa inerente la qualità dell’aria e le emissioni in atmosfera si rimanda al Cap. 4” il link http://serviziregionali.org/prtra/files/33/prtra/PRTRA-04.htm, che è giusto il collegamento (interno) web al cap. 4 del Piano del Veneto. Da lì a seguire, grazie ai motori di ricerca del web, è stato semplice rintracciare sia la fonte “Piano Veneto”, sia le altre 27 fonti cui gli autori hanno pedissequamente attinto, traslandoli tali e quali nel testo “siciliano”. Nel documento che si allega, in cui si è effettuato il calcolo delle righe identiche riportate dalle fonti esterne all’interno del Piano siciliano, prendendo a confronto il Piano veneto l’incidenza è risultata del 47,26%, valore di per sé considerevole che è però lievitato all’89,57% quando nel confronto si sono considerate tutte le altre fonti. La conclusione, allora, alla luce di evidenze oggettive e documentate, ci porta a ribadire alcune semplici considerazioni :  ammesso (e non concesso) che le Regioni italiane si trovassero a dover seguire uno schema obbligato (o “necessitato”) nella redazione dei Piani, in nessun’altra Regione è avvenuto un caso di “comunanza” di contenuti tra Piani simile a quello del caso in questione;
  • 8.  nessun’altra Regione ha sentito la necessità di prendere a “modello” o a “riferimento” o a “fonte ispiratrice” il Piano di un’altra, tanto è vero che ognuna ha redatto in autonoma originalità il suo schema ed il relativo contenuto;  anche nella descrizione di parti a carattere generale, per esempio la descrizione delle caratteristiche chimiche degli inquinanti atmosferici, delle nozioni sui fattori meteoclimatici, delle procedure per la zonizzazione del territorio, gli interventi e le azioni da porre in esecuzione, ecc., nessuna Regione si è sentita necessitata a rifarsi pedissequamente allo scritto di un’altra. Insomma, quel che risulta pacifico ed incontestabile è che il caso siciliano di assemblaggio, collage e copiatura è stato e rimane unico in tutto il panorama della redazione dei Piani da parte delle altre Regioni, e certamente il motivo ci sarà. La più semplice delle considerazioni non può che rimandare a quelle ben note e, purtroppo, riprovevoli pratiche che da sempre ed in svariati campi delle attività umane, per esempio a cominciare da quelle scolastiche, spesso inducono ad appropriarsi in modo non corretto del lavoro intellettivo altrui. L’italiano stravolto dal Piano di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della Regione Siciliano Nella vicenda del Piano di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della Regione Siciliano si è assistito ad un uso disinvolto di termini della lingua italiana, in particolare “refuso” e “copiare”, del tutto snaturati dal loro effettivo significato etimologico. E’ facile evidenziare che il primo dei due termini, “refuso”, è stato utilizzato per tentare di giustificare la presenza di talune macroscopiche abnormità riportate nel Piano “siciliano”, semplici parole o anche intere frasi, che, all’evidenza oggettiva, non hanno alcun collegamento, né linguistico, nè logico, con la singola parola o la frase di cui sarebbero un “refuso”. Analogo stravolgimento si è registrato per i termini “copiare” o “copiato”; in questo caso, però, il tentativo è stato quello di negare che interi capitoli o paragrafi o sottoparagrafi o brani più o meno estesi, riportati pedissequamente da altre fonti nel Piano “siciliano” senza rispetto delle regole canoniche di riproduzione della fonte originale, possano essere definiti “copiatura”. La notorietà ed il diffuso utilizzo di detti termini nell’accezione comune dovrebbero rendere persino banale la questione etimologica sul loro effettivo significato.
  • 9. Purtroppo, il motivo per cui è causa impone, invece, di richiamare per dovuta chiarezza le definizioni che il dizionario della lingua italiana “Devoto e Oli” fornisce per i termini “refuso” e “copiare”: Refuso : errore di stampa dovuto a uno scambio o a uno spostamento di caratteri Copiare : riprodurre uno scritto da un modello in modo pedissequo anche fraudolento La semplice lettura comparativa del Piano “siciliano” e del Piano “veneto”, nella forma documentale fornita da questa difesa al fine di un immediato e migliore esame visivo, con le parti evidenziate in giallo che stanno ad indicare le righe pedissequamente “traslate” con copia ed incolla dal modello elaborato in originale del Veneto all’assemblato siciliano, non lascia margini di dubbio o di equivoco sul quel che è avvenuto riguardo al significato del termine “copiare”, come sopra ricordato dal dizionario Devoto e Oli. Sotto l’aspetto meramente quantitativo del conteggio delle righe “traslate” si è già evidenziato trattarsi del 47,26%, che è una percentuale che non necessita di alcun commento. Come si è anche sottolineato, estendendo il conteggio comparativo alle altre 27 fonti documentali da cui gli autori siciliani hanno attinto pedissequamente, la percentuale schizza soltre l’89%. Ma è sotto l’aspetto della giustificazione della presunta presenza dei c.d. “refusi” che la vicenda ha assunto livelli persino parossistici. Per brevità di esposizione si prenderà come modello di riferimento il D.A. dell’Assessore pro tempore dell’Assessorato Territorio e Ambiente n. 43/GAB del 12 marzo 2008 (ALLEGATO n. 7), emanato proprio “per la correzione di alcuni refusi presenti nel testo [del Piano]” e si forniranno una serie di esempi esplicativi (N.B. termini e/o frasi sono “traslati” assieme al contesto):  pag. 91, cap. 2, riga 25, cassare “comunità montane” [refuso di che cosa?]; fonte originaria Piano veneto, pag. 70, cap. 2, § 2.2.1;  pag. 205, cap. 6, riga 35, cassare “protetti (zone off-road) da e verso i centri storici, utilizzando ad esempio gli argini di fiumi e canali ” [refuso di che cosa?]; fonte originaria Piano veneto, pag. 191, § 6.1.1;  pag. 206, cap. 6, riga 21, sostituire la parola “incenti ” con “incentivi “ [refuso vero, ma copiato tal quale dal testo veneto]; fonte originaria Piano veneto, pag. 192, § 6.1.2;  pag. 207, cap. 6, § 6.1.3 riga 18, cassare “regionale e di bacino aerologico padano ” [refuso di che cosa?]; fonte originaria Piano veneto, pag. 193, § 6.1.3;  pag. 208, cap. 6, § 6.1.4, riga 31, sostituire la frase “sull’intero territorio pianeggiante della regione ” con “prevalentemente sulle zone pianeggianti della regione” [refuso di che cosa?]; fonte originaria Piano veneto, pag. 195, § 6.1.4;
  • 10.  pag. 212, cap. 6, § 6.2.1, riga 1, sostituire la frase “la revisione, l’aggiornamento e l’integrazione dei provvedimenti per la mobilità sostenibile, per il raggiungimento degli obiettivi fissati, saranno stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale” con “La revisione, l’aggiornamento e l’integrazione dei provvedimenti per la mobilità sostenibile, per il raggiungimento degli obiettivi fissati, saranno stabiliti seguendo le procedure vigenti nella Regione Siciliana ed in linea con quanto previsto in merito alla normativa nazionale e della U.E ” [refuso di che cosa?]; fonte originaria Piano veneto, pag. 199, § 6.2.1;  pag. 212, cap. 6, § 6.2.1.1, riga 12, sostituire la frase “Le Province attivano entro il 1.7.2005 degli Osservatori di…” con “Le Province attivano entro il 1.7.2008” [possibile refuso se la frase non fosse estratta assieme al contesto della fonte veneta]; fonte originaria Piano veneto, pag. 199, § 6.2.1.1;  pag. 212, cap. 6, § 6.2.1.1, riga 30, sostituire la frase “20% nel 2007; 30% nel 2009” con “20% nel 2009; 30% nel 2010” [possibile refuso se il passo non fosse estratto assieme al contesto della fonte veneta]; fonte originaria Piano veneto, pag. 199, § 6.2.1.1;  sostituire il § 6.4 del cap. 6 con il seguente: “I successivi aggiornamenti del Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente ed i piani ed i programmi attuativi saranno adottati anche per quanto riguarda l’informazione al pubblico, seguendo le procedure vigenti nella Regione Siciliana ed in linea con quanto previsto in merito alla normativa nazionale e della U.E.” [refuso di che cosa?]; fonte originaria Piano veneto, pag. 219, § 6.4;  sostituire il § 6.7 del cap. 6 con il seguente: “In fase di avviamento del piano con la prima revisione saranno introdotti i risultati di alcune attività in corso di completamento (inventario delle emissioni, mappatura delle zone A, B e C, analisi dei trend, simulazioni con modelli, ecc.). La prima revisione del piano sarà eseguita nel 2008, e successivamente ogni tre anni. Gli aggiornamenti del Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente ed i piani ed i programmi attuativi saranno adottati seguendo le procedure vigenti nella Regione Siciliana, anche per quanto riguarda l’informazione al pubblico, in linea con quanto previsto in merito alla normativa nazionale e della U.E.” [refuso di che cosa?]; fonte originaria Piano veneto, pag. 222, § 6.7. Alla luce di quanto esaustivamente si è esposto, non sembra possano sussistere dubbi riguardo alla pacifica evidenza dei fatti, alla loro quantificazione percentuale, persino agli aspetti semantici, tutti concordi nel comprovare l’opera di copiatura e di assemblaggio con cui è stato maldestramente
  • 11. costruito ciò che in modo improprio viene etichettato come Piano di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della Regione Siciliano.