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D.A. IT6IGAB REPUBBLICAITALIAHA
ASSESSORATOREGIONTALETERRITORIOE AMBIENTE
L'ASSESSORE
Visto lo StatutodellaRegioneSiciliana;
Visto il D. Lgs. 3l marzo1998n. 112e successivemodificheedintegrazioni('Conferimentodi
funzionie compitiamministratividelloStatoalleregioniedaglientilocali,in attuazione
delcapoI dellaleggel5 marzo1997,n.59");
Visto il decretodel Ministerodell'ambientee dellatuteladelterritorio2l aprile1999,n. 163
("RegolamentorecantenormeperI'individuazionedeicriteriambientalie sanitariin base
ai qualii sindaciadottanole misuredi limitazionedellacircolazione");
Visto il decretolegislativo4 agosto1999,n. 351 ('Attuazionedella direttiva96l62lCEin
materiadi valutazionee di gestionedellaqualitàdell'ariaambiente");
Visto il decretolegislativo4 agosto1999,n. 372("Attuazionedelladirettiva96161lCErelativa
allaprevenzionee riduzioneintegratedell'inquinamento");
Visto I'art.7 deldecretoassessoriale232117&l l8 aprile2001che,per la RegioneSiciliana,
stabilisceun limiteperil parametroPolveritotalidi 50 mgA{rri;
Visto il decretodel Ministerodell'ambientee dellatuteladel territorio2 aprile2002,n. 60
("Recepimentodelladirettiva19991301CEdelConsigliodel22 aprile1999concernentei
valorilimitedi qualitàdell'ariaambienteper il biossidodi zolfo,il biossidodi azoto,gli
ossididi azoto,le particellee il piomboe delladirettiva20001691CErelativaai valori
limitedi qualitàdell'ariaambienteperil benzeneedil monossidodi carbonio");
Visto il decretodel Ministerodell'ambientee dellatuteladel territorioI ottobre2002,n.261
("Regolamentorecantele direttivetecnicheper la valutazionepreliminaredellaqualità
dell'ariaanbiente,i criteriper l'elaborazionedel pianoe dei programmidi cui agli
articoli7,8 e 9 deldecretolegislativo4 agosto1999,n. 351");
Visto il decretolegislativo2l maggio2004,n. 183("Attuazionedelladirettiva2002131C8.
relativaall'ozononell'aria");
Visto il decretodel Ministerodell'Ambientee dellaTuteladel Territorio3l gennaio2005
("Emanazionedi lineeguidaper I'individuazionee I'utilizzazionedellemiglioritecniche
disponibili,,perle attivitàelencatenell'allegatoI deldecretolegislativo4 agosto1999,n.
372");
Visto il decretolegislativo19 agosto2005, n. 195 ('Attuazionedelladirettiva2003l4lCe
sull'accessodelpubblicoall'informazioneambiental.');
Visto il D.A. n.305/GAB del 19 dicembre2005,col qualeè statacff'ettuatala valufazione
preliminaredellaqualitàdell'ariaambienteedè stataadottatalazonizzazionepreliminare
delterritorioregionale,ai fini dellaprotezionedellasaluteumanae degliecosistemi,ai
sensidegliarticoli7, 8 e 9 delD.Lgs.n. 35ll99;
Visto il decretolegislativo3 aprile2006,n.152,cheprovvedeal riordino,al coordinamentoed
all'integrazionedelledisposizionilegislativein materiadi tuteladell'ambiente,e che,con
la ParteV ('Norme in materiadi tuteladell'ariae di riduzionedelle emissioniin
atmosfera")hasostituitoedabrogatoil D.P.R.24 maggio1988,n. 203;
Visto il D.D.U.S.n.07 del l4 giugno2006,con il qualeè statoapprovatoil Pianod'azionecon
le misure da attuarenel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamentodei
valori limite e delle soglie d'allarme nell'Area ad elevatorischio di crisi ambientaledi
Siracusa,per iterritori dei comunidi Siracusa,Augusta,Melilli, Floridia,Solarino,Priolo
Gargallo(agglomeratoIT 19R2).
Visto il D.D.U.S.n. l9 del 5 settembre2006,con il qualeè statoapprovatoil Pianod'azione
con le misure da attuarenel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento
dei valori limite e delle soglied'allarme nell'Area ad elevatorischio di crisi ambientale
del Comprensoriodel Mela, p€r i territori dei comuni di Condrò, Gualtieri Sicaminò,
Milazzo, Pacedel Mela, San Filippo del Mela, SantaLucia del Mela e San Pier Niceto
(agglomeratoITI 9R3).
Visto I'articolo 271, comma 4, del sopracitato D. Lgs. 152106,secondoil quale "i piani e i
programmi previsti dall'articolo B del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e
dall'articolo 3 del decreto legislativo 2l maggio 2001, n. IB3, possono stabilire valori
limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di
esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'Allegato I alla parte quinta del
presente decreto e dalla normativa di cui al comma 3 purché ciò risulti necessario al
conseguimentodel valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria";
Consideratoche,ai sensidell'art.5 del D. Lgs. 35ll99,le regioni,"incontinuitàconl'attivitàdi
elaborazionedei Piani di risanamentoe tutela della qualità dell'aria di cui all'articolo I
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio l9BB, n. 203, ove non siano
disponibili misure rappresentative, dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato I per
tutte le zone e gli agglomeratf', devono provvedere ad "ffittuare misure
rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazioneprevisti dalla normativa vigente,
nonché indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualità dell
'aria
ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli articoli 7, B e 9,
tenendoconto delle direttive tecnicheemanatecon decreto del Ministro dell'ambiente":
Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 351199,le regioni "effettuanola
valutazione della qualità dell'aria ambiente secondo quanto stabilito dal presente
articolo";
Considerato infine che la normativa vigente, per risanare e mantenerela qualità dell'aria
ambiente,delegaalla regioneil compito di adottarepiani e programmila cui elaborazione
è molto complessa in ogni sua fase (programmazione,valutazione, applicazione,
verifica), riguardadiversediscipline scientificlre,e coinvolge diversi soggetti,pubblici e
privati, interessatialle proposte di risanamentoe alla messa in opera dei relativi
interventi;
Ritenuto necessarioprocedereall'adeguamentodella normativa regionale, adottando nuove
procedureche sianoin lineacon iprincipi stabilitidallo Statoe dall'UnioneEuropeain
materiadi tuteladellaqualitàdell'aria ambiente;
Ritenuto altresìche occoffa avviare gli strumenti di coordinamento necessariper pervenire
rapidamenteall'adozione di piani e programmi finalizzati a risanare e mantenere la
qualitàdell'ariaambientesul territorioregionale;
DECRETA
Articolo I
Il Pianoregionaledi coordinamentoper la tuteladellaqualitàdell'aria ambiente
l. Per le motivazioni e le finalità espostein premessaè approvato il "Piano regionale di
coordinamentoper la tutela della qualità dell'aria ambiente" della Regione Siciliana
(Allegato 1).
l.
Articolo 2
Limiti alle emissioni in atmosfera
l. In considerazionedel progressivomiglioramentoe dell'elevataefficaciadelle migliori
tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmentedisposto dalla
normativaregionaledi cui all'art.271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152106e/o dalla
normativastataledi settoreper specifichetipologie di impianti, nella regionesono fissati
per le polveritotali i seguentivalori limite massimidi emissione:
a) Aree ad elevato rischÍo di crisi ambientale
polveritotali(PTS): 20 mglNm3 (sogliadi rilevanza:0,1 Kg/h)
b) Altre aree
polveritotali(PTS): 40 mg/Nm3 (sogliadi rilevanza: 0,1 Kg/h).
Articolo 3
Istituzionedel Tavolotecnicoregionaledi coordinamentosulla qualitòdell'aria ambiente
E' istituito,pressoil DipartimentoRegionaleTerritorioe Ambiente,il'Tavolo tecnico
regionaledi coordinamentosulla qualità dell'aria ambiente",che avrà il compitodi
coordinare,nel rispettodellecompetenzepropriedei diversisoggettiistituzionaliche
operanonel campodella tutela della qualitàdell'aria, le iniziativefinalizzatea dare
attuazionealle direttiveeuropeeed alle noffnenazionaliche regolanola materia- in
particolareil D. Lgs.4 agosto1999,n.351, il D. Lgs.I ottobre2002,n.261,il D. Lgs.
21 maggio2004,n. 183,edil D. Lgs.3 aprile2006,n. 152- al fine di pervenireanche
all'adozionedei piani e dei programmiprevistidalla normativavigenteper risanaree
mantenerela qualitàdell'ariaambientenelterritorioregionale.
Nella predisposizioneégli strumentiattuativi(piani d'azionee programmi)si dovrà
tenereconto della necessitàdella collaborazionetra i diversi livelli istituzionali
(comunale,provinciale,regionale, nazionale),ciascunoper le propriecompetenzein fase
di programmazioneedattuazione.
Fanno parte del Tavolo tecnico regionale di coordinamentosulla qualità dell'aria
ambiente:
+ L'AssessoreRegionaleal Territorioe Ambiente(o suodelegato),chepresiedeil
tavolo;
* il DirigenteGeneraledel DipartimentoRegionaleTerritorioe Ambiente(o suo
delegato);
*" il DirigenteGeneraledelDipartimertoRegionaleUrbanistica(o suodelegato);
+ il DirigenteGeneraledelDipartimentoRegionaleIndustria(o suodelegato);
+ il DirigenteGeneraledel DipartimentoRegionaleTrasportie Comunicazioni(o
suodelegato);
+ il DirigenteGeneraledell'lspettoratoRegionaleSanitario(o suodelegato);
* il DirigenteGeneraledell'lspettoratoRegionaleVeterinario(o suodelegato);
+ il Dirigente Generaledell'OsservatorioEpidemiologicoRegionale(o suo
delegato);
il Direttore Generaledell'Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque (o suo
delegato);
il DirettoreGeneraledell'AgenziaRegionaleper la ProtezioneAmbientale(o suo
delegato);
+ il Direttoredell'Ufficio SpecialeperleAreead elevatorischiodi crisi ambientale
(o suodelegato);
+' i DirettoriGeneralidelleprovinceregionali(o lorodelegati);
'* i DirettoriGeneralideicomunicapoluogodi provincia(o lorodelegati);
2.
3.
+
+
4.
5.
+ un rappresentantedi A.N.C.l. Sicilia;
* da tre espertiscelti tra quelli designatidalle sezioniregionali delle associazioni
ambientalistericonosciutedal Ministero dell'ambientee dellatuteladel territorio;
+ un espertodesignatoda ognuno dei Rettori degli Atenei di Palermo, Catania,
Messinaed Enna;
+ il dirigente responsabiledel Servizio 3 'Tutela dall'inquinamento atmosferico"
del Dipartimento RegionaleTemitorioe Ambiente.
La partecipazioneal Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria
ambienteè a titolo gratuito,salvodiversastatuizionedellanormativaregionalevigente.
Il Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente potrà
esseredi volta in volta integratoda altri componenti,,in rappresentanzadegli enti di cui
soprae di altri enti e/o associazionidi categoria,in funzione di specificheesigenzeche
dovesseroemergereai fini di un correttosvolgimentodelle attività istituzionalidi cui al
comma 1, per dareseguitoagli adempimentiprevistidalle norrnein premessarichiamate.
Nell'ambito del Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria
ambiente sono comunque individuati nove Tavoli di settore provinciali, per il
coordinamentodelle iniziativeaventirefluenzein ambito provinciale.
Il Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente potrà
riunirsi periodicamentecon la presenzadi tutti i suoi componenti,per gli adempimentidi
caratteregenerale,e/o in gruppi ristretti per specifichetematichedi settore.
A supporto dell'attività del Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità
dell'aria ambiente saràattivato un Ufficio di Segreteriapressoil competenteservizio del
DipartimentoRegionaleTerritorioe Ambiente.
Il Dirigente Generaledel Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente provvederà
all'emanazionedei necessariprovvedimentiamministrativiattuativi.
Articolo 4
Raccolta e gestione dei dati sulla qualità dell'aria ambiente
La RegioneSicilianae le Provinceregionali organizzano,in attuazionedi quantoprevisto
dall'art.28l, comma7,del D. Lgs. 152106,irispettivi inventaridellefonti di emissioniin
aria ambiente,secondoquantoprevistodallanormativavigente.
L'AssessoratoRegionaleTerritorio e Ambiente - DipartimentoTerritorio e Ambiente
cura,con un approccioorientatoall'integrazione,alla trasparenza,,allaaccessibilitàe alla
fruibilità dell'informazione, l'attivazione e la gestione dell'Inventario Regionale delle
Sorgentidi Emissioniin Aria ambiente(l.R.S.E.A.),avvalendosidi Arpa, delle Province
regionali e delle Commissioniprovinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro
I'inquinamento.
L' Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissioni in Aria ambiente dovrà essere
conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, con riferimento in particolareal
decretolegislativo4 agosto1999,n. 351,al decretolegislativoI ottobre2002,n.261, ed
al decretolegislativo2l maggio 2004,n. 183.Gli inventaridelle emissionicostituiranno
moduli del SistemaInformativo RegionaleAmbientale (S.f.R.A.) e sarannoaggiornati
con le modalitàprevistedallanormativavigente.
L'AssessoratoRegionaleTerritorio e Ambiente - DipartimentoTerritorio e Ambiente,
avvalendosidi Arpa, delle Province regionali e delle Commissioniprovinciali per la
tutela dell'ambiente e la lotta contro I'inquinamento, predisporrà, entro sei mesi
dall'entratain vigore del presentedecreto,un programma di interventifinalizzati a dare
seguitoalle disposizionidi cui all'art. I I del D. Lgs.4 agosto1999,n. 351,ed all'art.7
del D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 183, affinché infornnzioni aggiornate sulla qualita
dell'aria ambiente siano messe regolarmente a disposizione del pubblico e degli
orsanismiinteressati.
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l.
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4.
Entroil 31 maggiodi ogni anno,a partiredal 2008,i gestoridei grandiimpiantidi
combustionetrasmettonoancheall'AssessoratoRegionaleTerritorioe Ambiente
DipartimentoTerritorioe Ambiente,la comunicazioneprevistadall'art.274 delD. Lgs.
152106,relativaalleemissionitotali- relativeall'annoprecedente- di biossidodi zolfo,
ossidi di azoto e polveri, nonché la quantità annua totale di energia prodotta
rispettivamentedallebiomasse,daglialtricombustibilisolidi,daicombustibililiquidi,dal
gasnaturalee daglialtri gas,riferitaal poterecalorificonetto,e la caratterizzazionedei
sistemidi abbattimentodelleemissioni.
I gestoridi impiantiche,ai sensidelpunto4,dell'allegatoII allapartequintadelD. Lgs.
152106,hannoobbligodi effettuareil monitoraggioin continuodelleemissionidovranno
provvedere,entro un anno dalla data del presentedecreto,a realizzarel'inoltro
giornalieroal DipartimentoRegionaleal Territorioe Ambientee ad ARPA Siciliadei
datiSME
ln attuazionedi quantoprevistodall'art.281,comma7, delD. Lgs. 152106,le domande
di autorizzazione,i provvedimentirelativi alle emissioni in atmosfera adottati
dall'Autoritàcompetentee i risultatidelleattivitàdi controllo,ai sensidel TitoloI della
ParteV del D. Lgs. 152106,nonchégli elenchidelleattivitàautorizzatein possesso
dell'Autoritàcompetente,sonomessia disposizionedel pubblicoai sensidi quanto
previstodaldecretolegislativo19agosto2005,n. 195.
Il DirigenteGeneraledel DipartimentoRegionaleTerritorioe Ambienteprovvederà
all'emanazionedeinecessariprovvedimentiamministrativiattuativi.
Articolo 5
Abrogazionedi norme
l. E'abrogatoI'art.7deldecretoassessorialen. 232117dell8l04l0l.
Il presentedecreto,senzaallegati,saràpubblicatoper estesosulla GazzettaUfficiale della
RegioneSiciliana.Il decretosarà pubblicato,completodegli allegati, sul sito internet
dell'AssessoratoRegionaleal Territorioe Ambiente.
Palermo,9 agosto2007
L'Assessore
(Avv. RossanaInterlandi)
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PIANO QUALITA ARIA REGIONE SICILIA DA 176GAB 9 AGOSTO 2007

  • 1. D.A. IT6IGAB REPUBBLICAITALIAHA ASSESSORATOREGIONTALETERRITORIOE AMBIENTE L'ASSESSORE Visto lo StatutodellaRegioneSiciliana; Visto il D. Lgs. 3l marzo1998n. 112e successivemodificheedintegrazioni('Conferimentodi funzionie compitiamministratividelloStatoalleregioniedaglientilocali,in attuazione delcapoI dellaleggel5 marzo1997,n.59"); Visto il decretodel Ministerodell'ambientee dellatuteladelterritorio2l aprile1999,n. 163 ("RegolamentorecantenormeperI'individuazionedeicriteriambientalie sanitariin base ai qualii sindaciadottanole misuredi limitazionedellacircolazione"); Visto il decretolegislativo4 agosto1999,n. 351 ('Attuazionedella direttiva96l62lCEin materiadi valutazionee di gestionedellaqualitàdell'ariaambiente"); Visto il decretolegislativo4 agosto1999,n. 372("Attuazionedelladirettiva96161lCErelativa allaprevenzionee riduzioneintegratedell'inquinamento"); Visto I'art.7 deldecretoassessoriale232117&l l8 aprile2001che,per la RegioneSiciliana, stabilisceun limiteperil parametroPolveritotalidi 50 mgA{rri; Visto il decretodel Ministerodell'ambientee dellatuteladel territorio2 aprile2002,n. 60 ("Recepimentodelladirettiva19991301CEdelConsigliodel22 aprile1999concernentei valorilimitedi qualitàdell'ariaambienteper il biossidodi zolfo,il biossidodi azoto,gli ossididi azoto,le particellee il piomboe delladirettiva20001691CErelativaai valori limitedi qualitàdell'ariaambienteperil benzeneedil monossidodi carbonio"); Visto il decretodel Ministerodell'ambientee dellatuteladel territorioI ottobre2002,n.261 ("Regolamentorecantele direttivetecnicheper la valutazionepreliminaredellaqualità dell'ariaanbiente,i criteriper l'elaborazionedel pianoe dei programmidi cui agli articoli7,8 e 9 deldecretolegislativo4 agosto1999,n. 351"); Visto il decretolegislativo2l maggio2004,n. 183("Attuazionedelladirettiva2002131C8. relativaall'ozononell'aria"); Visto il decretodel Ministerodell'Ambientee dellaTuteladel Territorio3l gennaio2005 ("Emanazionedi lineeguidaper I'individuazionee I'utilizzazionedellemiglioritecniche disponibili,,perle attivitàelencatenell'allegatoI deldecretolegislativo4 agosto1999,n. 372"); Visto il decretolegislativo19 agosto2005, n. 195 ('Attuazionedelladirettiva2003l4lCe sull'accessodelpubblicoall'informazioneambiental.'); Visto il D.A. n.305/GAB del 19 dicembre2005,col qualeè statacff'ettuatala valufazione preliminaredellaqualitàdell'ariaambienteedè stataadottatalazonizzazionepreliminare delterritorioregionale,ai fini dellaprotezionedellasaluteumanae degliecosistemi,ai sensidegliarticoli7, 8 e 9 delD.Lgs.n. 35ll99; Visto il decretolegislativo3 aprile2006,n.152,cheprovvedeal riordino,al coordinamentoed all'integrazionedelledisposizionilegislativein materiadi tuteladell'ambiente,e che,con la ParteV ('Norme in materiadi tuteladell'ariae di riduzionedelle emissioniin atmosfera")hasostituitoedabrogatoil D.P.R.24 maggio1988,n. 203;
  • 2. Visto il D.D.U.S.n.07 del l4 giugno2006,con il qualeè statoapprovatoil Pianod'azionecon le misure da attuarenel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamentodei valori limite e delle soglie d'allarme nell'Area ad elevatorischio di crisi ambientaledi Siracusa,per iterritori dei comunidi Siracusa,Augusta,Melilli, Floridia,Solarino,Priolo Gargallo(agglomeratoIT 19R2). Visto il D.D.U.S.n. l9 del 5 settembre2006,con il qualeè statoapprovatoil Pianod'azione con le misure da attuarenel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglied'allarme nell'Area ad elevatorischio di crisi ambientale del Comprensoriodel Mela, p€r i territori dei comuni di Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pacedel Mela, San Filippo del Mela, SantaLucia del Mela e San Pier Niceto (agglomeratoITI 9R3). Visto I'articolo 271, comma 4, del sopracitato D. Lgs. 152106,secondoil quale "i piani e i programmi previsti dall'articolo B del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 2l maggio 2001, n. IB3, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto e dalla normativa di cui al comma 3 purché ciò risulti necessario al conseguimentodel valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria"; Consideratoche,ai sensidell'art.5 del D. Lgs. 35ll99,le regioni,"incontinuitàconl'attivitàdi elaborazionedei Piani di risanamentoe tutela della qualità dell'aria di cui all'articolo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio l9BB, n. 203, ove non siano disponibili misure rappresentative, dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato I per tutte le zone e gli agglomeratf', devono provvedere ad "ffittuare misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazioneprevisti dalla normativa vigente, nonché indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualità dell 'aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli articoli 7, B e 9, tenendoconto delle direttive tecnicheemanatecon decreto del Ministro dell'ambiente": Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 351199,le regioni "effettuanola valutazione della qualità dell'aria ambiente secondo quanto stabilito dal presente articolo"; Considerato infine che la normativa vigente, per risanare e mantenerela qualità dell'aria ambiente,delegaalla regioneil compito di adottarepiani e programmila cui elaborazione è molto complessa in ogni sua fase (programmazione,valutazione, applicazione, verifica), riguardadiversediscipline scientificlre,e coinvolge diversi soggetti,pubblici e privati, interessatialle proposte di risanamentoe alla messa in opera dei relativi interventi; Ritenuto necessarioprocedereall'adeguamentodella normativa regionale, adottando nuove procedureche sianoin lineacon iprincipi stabilitidallo Statoe dall'UnioneEuropeain materiadi tuteladellaqualitàdell'aria ambiente; Ritenuto altresìche occoffa avviare gli strumenti di coordinamento necessariper pervenire rapidamenteall'adozione di piani e programmi finalizzati a risanare e mantenere la qualitàdell'ariaambientesul territorioregionale; DECRETA Articolo I Il Pianoregionaledi coordinamentoper la tuteladellaqualitàdell'aria ambiente l. Per le motivazioni e le finalità espostein premessaè approvato il "Piano regionale di coordinamentoper la tutela della qualità dell'aria ambiente" della Regione Siciliana (Allegato 1).
  • 3. l. Articolo 2 Limiti alle emissioni in atmosfera l. In considerazionedel progressivomiglioramentoe dell'elevataefficaciadelle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmentedisposto dalla normativaregionaledi cui all'art.271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152106e/o dalla normativastataledi settoreper specifichetipologie di impianti, nella regionesono fissati per le polveritotali i seguentivalori limite massimidi emissione: a) Aree ad elevato rischÍo di crisi ambientale polveritotali(PTS): 20 mglNm3 (sogliadi rilevanza:0,1 Kg/h) b) Altre aree polveritotali(PTS): 40 mg/Nm3 (sogliadi rilevanza: 0,1 Kg/h). Articolo 3 Istituzionedel Tavolotecnicoregionaledi coordinamentosulla qualitòdell'aria ambiente E' istituito,pressoil DipartimentoRegionaleTerritorioe Ambiente,il'Tavolo tecnico regionaledi coordinamentosulla qualità dell'aria ambiente",che avrà il compitodi coordinare,nel rispettodellecompetenzepropriedei diversisoggettiistituzionaliche operanonel campodella tutela della qualitàdell'aria, le iniziativefinalizzatea dare attuazionealle direttiveeuropeeed alle noffnenazionaliche regolanola materia- in particolareil D. Lgs.4 agosto1999,n.351, il D. Lgs.I ottobre2002,n.261,il D. Lgs. 21 maggio2004,n. 183,edil D. Lgs.3 aprile2006,n. 152- al fine di pervenireanche all'adozionedei piani e dei programmiprevistidalla normativavigenteper risanaree mantenerela qualitàdell'ariaambientenelterritorioregionale. Nella predisposizioneégli strumentiattuativi(piani d'azionee programmi)si dovrà tenereconto della necessitàdella collaborazionetra i diversi livelli istituzionali (comunale,provinciale,regionale, nazionale),ciascunoper le propriecompetenzein fase di programmazioneedattuazione. Fanno parte del Tavolo tecnico regionale di coordinamentosulla qualità dell'aria ambiente: + L'AssessoreRegionaleal Territorioe Ambiente(o suodelegato),chepresiedeil tavolo; * il DirigenteGeneraledel DipartimentoRegionaleTerritorioe Ambiente(o suo delegato); *" il DirigenteGeneraledelDipartimertoRegionaleUrbanistica(o suodelegato); + il DirigenteGeneraledelDipartimentoRegionaleIndustria(o suodelegato); + il DirigenteGeneraledel DipartimentoRegionaleTrasportie Comunicazioni(o suodelegato); + il DirigenteGeneraledell'lspettoratoRegionaleSanitario(o suodelegato); * il DirigenteGeneraledell'lspettoratoRegionaleVeterinario(o suodelegato); + il Dirigente Generaledell'OsservatorioEpidemiologicoRegionale(o suo delegato); il Direttore Generaledell'Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque (o suo delegato); il DirettoreGeneraledell'AgenziaRegionaleper la ProtezioneAmbientale(o suo delegato); + il Direttoredell'Ufficio SpecialeperleAreead elevatorischiodi crisi ambientale (o suodelegato); +' i DirettoriGeneralidelleprovinceregionali(o lorodelegati); '* i DirettoriGeneralideicomunicapoluogodi provincia(o lorodelegati); 2. 3. + +
  • 4. 4. 5. + un rappresentantedi A.N.C.l. Sicilia; * da tre espertiscelti tra quelli designatidalle sezioniregionali delle associazioni ambientalistericonosciutedal Ministero dell'ambientee dellatuteladel territorio; + un espertodesignatoda ognuno dei Rettori degli Atenei di Palermo, Catania, Messinaed Enna; + il dirigente responsabiledel Servizio 3 'Tutela dall'inquinamento atmosferico" del Dipartimento RegionaleTemitorioe Ambiente. La partecipazioneal Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambienteè a titolo gratuito,salvodiversastatuizionedellanormativaregionalevigente. Il Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente potrà esseredi volta in volta integratoda altri componenti,,in rappresentanzadegli enti di cui soprae di altri enti e/o associazionidi categoria,in funzione di specificheesigenzeche dovesseroemergereai fini di un correttosvolgimentodelle attività istituzionalidi cui al comma 1, per dareseguitoagli adempimentiprevistidalle norrnein premessarichiamate. Nell'ambito del Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente sono comunque individuati nove Tavoli di settore provinciali, per il coordinamentodelle iniziativeaventirefluenzein ambito provinciale. Il Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente potrà riunirsi periodicamentecon la presenzadi tutti i suoi componenti,per gli adempimentidi caratteregenerale,e/o in gruppi ristretti per specifichetematichedi settore. A supporto dell'attività del Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente saràattivato un Ufficio di Segreteriapressoil competenteservizio del DipartimentoRegionaleTerritorioe Ambiente. Il Dirigente Generaledel Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente provvederà all'emanazionedei necessariprovvedimentiamministrativiattuativi. Articolo 4 Raccolta e gestione dei dati sulla qualità dell'aria ambiente La RegioneSicilianae le Provinceregionali organizzano,in attuazionedi quantoprevisto dall'art.28l, comma7,del D. Lgs. 152106,irispettivi inventaridellefonti di emissioniin aria ambiente,secondoquantoprevistodallanormativavigente. L'AssessoratoRegionaleTerritorio e Ambiente - DipartimentoTerritorio e Ambiente cura,con un approccioorientatoall'integrazione,alla trasparenza,,allaaccessibilitàe alla fruibilità dell'informazione, l'attivazione e la gestione dell'Inventario Regionale delle Sorgentidi Emissioniin Aria ambiente(l.R.S.E.A.),avvalendosidi Arpa, delle Province regionali e delle Commissioniprovinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro I'inquinamento. L' Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissioni in Aria ambiente dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, con riferimento in particolareal decretolegislativo4 agosto1999,n. 351,al decretolegislativoI ottobre2002,n.261, ed al decretolegislativo2l maggio 2004,n. 183.Gli inventaridelle emissionicostituiranno moduli del SistemaInformativo RegionaleAmbientale (S.f.R.A.) e sarannoaggiornati con le modalitàprevistedallanormativavigente. L'AssessoratoRegionaleTerritorio e Ambiente - DipartimentoTerritorio e Ambiente, avvalendosidi Arpa, delle Province regionali e delle Commissioniprovinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro I'inquinamento, predisporrà, entro sei mesi dall'entratain vigore del presentedecreto,un programma di interventifinalizzati a dare seguitoalle disposizionidi cui all'art. I I del D. Lgs.4 agosto1999,n. 351,ed all'art.7 del D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 183, affinché infornnzioni aggiornate sulla qualita dell'aria ambiente siano messe regolarmente a disposizione del pubblico e degli orsanismiinteressati. 6. 7. 8. l. 2. 3. 4.
  • 5. Entroil 31 maggiodi ogni anno,a partiredal 2008,i gestoridei grandiimpiantidi combustionetrasmettonoancheall'AssessoratoRegionaleTerritorioe Ambiente DipartimentoTerritorioe Ambiente,la comunicazioneprevistadall'art.274 delD. Lgs. 152106,relativaalleemissionitotali- relativeall'annoprecedente- di biossidodi zolfo, ossidi di azoto e polveri, nonché la quantità annua totale di energia prodotta rispettivamentedallebiomasse,daglialtricombustibilisolidi,daicombustibililiquidi,dal gasnaturalee daglialtri gas,riferitaal poterecalorificonetto,e la caratterizzazionedei sistemidi abbattimentodelleemissioni. I gestoridi impiantiche,ai sensidelpunto4,dell'allegatoII allapartequintadelD. Lgs. 152106,hannoobbligodi effettuareil monitoraggioin continuodelleemissionidovranno provvedere,entro un anno dalla data del presentedecreto,a realizzarel'inoltro giornalieroal DipartimentoRegionaleal Territorioe Ambientee ad ARPA Siciliadei datiSME ln attuazionedi quantoprevistodall'art.281,comma7, delD. Lgs. 152106,le domande di autorizzazione,i provvedimentirelativi alle emissioni in atmosfera adottati dall'Autoritàcompetentee i risultatidelleattivitàdi controllo,ai sensidel TitoloI della ParteV del D. Lgs. 152106,nonchégli elenchidelleattivitàautorizzatein possesso dell'Autoritàcompetente,sonomessia disposizionedel pubblicoai sensidi quanto previstodaldecretolegislativo19agosto2005,n. 195. Il DirigenteGeneraledel DipartimentoRegionaleTerritorioe Ambienteprovvederà all'emanazionedeinecessariprovvedimentiamministrativiattuativi. Articolo 5 Abrogazionedi norme l. E'abrogatoI'art.7deldecretoassessorialen. 232117dell8l04l0l. Il presentedecreto,senzaallegati,saràpubblicatoper estesosulla GazzettaUfficiale della RegioneSiciliana.Il decretosarà pubblicato,completodegli allegati, sul sito internet dell'AssessoratoRegionaleal Territorioe Ambiente. Palermo,9 agosto2007 L'Assessore (Avv. RossanaInterlandi) 5. 6. 7. 8.