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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “CARLO GALLINI”
VOGHERA
27058 VOGHERA (PV) Corso Rosselli, 22 – cod. fisc. e IVA 00535380182
Tel. Ist. 0383/343611 - FAX 0383/366690-363161
Posta Elettronica (e-mail): istituto.gallini@tin.it
Sito INTERNET: www.gallini.org
Certificazione UNI EN 1SO 9001:2008 – n. 6376/2 del 16/06/2009
GEST. MOD. 03 01 ed. 2 rev. 0
1
ALLEGATO 2 al P. O. F
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Anno scolastico 2009 – 2010
Il presente documento è composto da n° 17 pagine
Voghera, 08/10/2009
f.to Il Dirigente Scolastico
(dott. Luigi Toscani)
INFORMAZIONI ALL'UTENZA
Il presente documento, redatto entro il 15 Ottobre di ogni anno scolastico, viene pubblicizzato mediante affissione
all'albo dell'Istituto entro il 31 Ottobre; viene depositato in copia presso la Segreteria Didattica alla quale può essere
richiesto il rilascio di fotocopie al costo di €. 0,20 al foglio.
2
PREMESSA
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, emanato con D.P.R.24/6/1998, n° 249, e le
successive modifiche e integrazioni, introdotte con D.P.R. 21/11/2007, n° 235, costituiscono la premessa al
presente Regolamento applicativo degli artt. 4 (disciplina), 5 (impugnazioni), 5 bis (patto educativo di
corresponsabilità) della succitata legge.
PARTE PRIMA
1) La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza critica.
2) La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
3) Nella scuola ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo della potenzialità di ciascuno e il recupero
delle situazioni di svantaggio.
4) Il progetto e l’azione educativa della scuola sono fondati sulla qualità delle relazioni fra docenti e studenti,
contribuiscono allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l’educazione alla
consapevolezza, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.
5) La scuola persegue gli obiettivi culturali e professionali previsti dal P.O.F. e adeguati all’evoluzione delle
conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.
6) All’interno della scuola vi è libertà di pensiero, di espressione, di coscienza e di religione, rispetto
reciproco di tutte le persone che la compongono quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni
barriera ideologica, sociale e culturale.
PARTE SECONDA
1) Tutto il personale della scuola opera al fine di fornire allo studente una formazione culturale e
professionale qualificata, rispettosa dell’identità di ciascuno e aperta alle pluralità delle idee.
2) Sarà compito della scuola organizzare attività di orientamento al fine di consentire allo studente le scelte
più razionali. L’attività di orientamento sarà attuata in ingresso, in itinere e in uscita.
3) La scuola fornirà agli studenti tutte le informazioni di carattere tecnico, culturale e professionale che ritiene
necessarie a valorizzare le inclinazioni personali di ciascuno con sviluppo di temi, progetti e iniziative
autonome. L’attività di informazione verrà effettuata tramite comunicazione scritta del Preside o dei
Docenti, comunicazione verbale, affissione all’albo della Scuola.
4) Le informazioni fornite agli studenti riguarderanno anche le norme e le decisioni che regolano la vita della
scuola.
5) E’ compito di docenti e del Capo Istituto operare in modo da promuovere la solidarietà tra le varie
componenti della Scuola.
6) La Scuola rispetterà il diritto dello studente alla riservatezza, nel rispetto delle norme attualmente in vigore.
7) Al fine di far partecipare attivamente gli studenti alla vita della Scuola questi eleggeranno i loro
rappresentanti negli Organi Collegiali previsti dalle attuali norme e previsti nella successiva parte VII del
presente Regolamento.
In particolare potranno esprimere la loro opinione nei Consigli di Classe in cui si tratterà di:
programmazione didattico - educativa, criteri di valutazione e scelta dei libri di testo.
Relativamente all’organizzazione della Scuola ed all’acquisto di materiale didattico, gli studenti
esprimeranno le loro opinioni attraverso i loro rappresentanti eletti nei Consigli di Classe, nel Consiglio
d’Istituto e nella Giunta Esecutiva.
8) Il docente effettuerà le verifiche secondo i criteri stabiliti nella programmazione didattico - educativa del
Collegio Docenti e del Consiglio di Classe ed attribuirà allo studente una valutazione tempestiva e
trasparente, in modo da attivare un processo di autovalutazione che induca lo studente ad individuare i suoi
punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
Pertanto, nelle verifiche orali la valutazione di norma deve essere immediata e comunque partecipata entro
la lezione successiva; nelle verifiche formative (test o altro) la valutazione deve essere fatta nel più breve
tempo possibile; nelle verifiche sommative la valutazione deve essere fatta entro 15 giorni e comunque
prima della verifica successiva.
3
Sia per le verifiche orali che per quelle scritte saranno sempre esposti agli studenti i criteri di valutazione.
9) Quando una scelta da farsi influisca in modo rilevante nella vita della scuola, gli studenti possono essere
chiamati ad esprimere la loro opinione previa consultazione di apposite assemblee studentesche o del
comitato degli studenti.
10) La scuola organizza attività curriculari integrative e attività aggiuntive facoltative secondo tempi e
modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti; gli studenti
eserciteranno autonomamente il diritto di scelta tra tali attività.
11) Saranno sempre rispettate le abitudini di vita, la cultura e la religione degli eventuali studenti stranieri che
frequenteranno l’Istituto; saranno promosse e favorite iniziative rivolte all’accoglienza, alla tutela della
lingua e cultura e saranno realizzate attività atte a favorire l’integrazione.
12) La scuola organizza attività di recupero del debito formativo e di prevenzione all’insuccesso scolastico, nel
rispetto delle esigenze di ogni allievo e secondo quanto deliberato dal Collegio docenti.
13) Al fine di fornire una qualificata formazione professionale e tecnica, la scuola si impegna ad assicurare
un’adeguata strumentazione tecnologica di supporto alle varie discipline.
14) Sarà compito della scuola potenziare o porre progressivamente e in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona;
b) un servizio didattico – educativo di qualità;
c) offerte formative aggiuntive e integrative anche mediante il sostegno di iniziative assunte dagli
studenti;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti che dovranno essere adeguati a tutti gli studenti anche con
handicap;
e) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
15) La scuola, al fine di potenziare il legame con gli ex studenti e con le loro associazioni, favorisce tutte quelle iniziative
culturali, tecniche, professionali o semplicemente conviviali che da questi possono pervenire.
PARTE TERZA
1) Apertura
1.1 L’Istituto osserva, nei giorni lavorativi, l’orario di apertura, affisso all’albo, disposto dal Dirigente
Scolastico, in relazione alla contrattazione d’Istituto.
2) Ingresso
2.1 Al mattino l'ingresso degli studenti nelle aule avviene dal primo suono della campana e prosegue fino al
secondo suono che segnala l'inizio effettivo delle lezioni.
2.2 Gli insegnanti devono essere presenti in aula al suono della prima campana.
2.3 Quando gli studenti vengono autorizzati ad entrare in anticipo per il maltempo, la loro vigilanza è affidata
al personale ausiliario in servizio.
2.4 Agli alunni è consentito entrare soltanto nelle aule a loro specificatamente assegnate.
3) Ritardi
3.1 Non sono ammessi ritardi oltre le ore 8.55.
3.2 Per i ritardi fino alle ore 8.55 sarà cura del docente della prima ora ammettere lo studente, firmare il
permesso regolarmente compilato e firmato da un genitore e annotare sul registro di classe l’avvenuta
ammissione.
3.3 Nel caso lo studente fosse privo di giustificazione dovrà essere ammesso alle lezioni, con annotazione sul
registro, di un docente delegato dal Dirigente Scolastico.
3.4 Per eccezionali e motivati ritardi oltre le ore 8.55 l’ammissione è curata da un docente delegato dal
Dirigente Scolastico a cui lo studente consegnerà il permesso regolarmente compilato e firmato da un
genitore. Il libretto, firmato da un docente delegato, sarà mostrato al docente in servizio, che provvederà ad
annotare sul registro di classe l’avvenuta ammissione.
4) Giustificazione delle assenze
4.1 Sarà cura del docente della prima ora giustificare le assenze degli alunni, debitamente motivate sul
LIBRETTO PERSONALE
4.2 Le assenze degli alunni, se considerate "non giustificate", saranno valutate negativamente all'atto
dell’assegnazione del voto in condotta.
4
4.3 Per i minorenni la giustificazione deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci; se riguarda
un’assenza per malattia superiore a cinque giorni consecutivi deve essere accompagnata da certificato
medico.
4.4 Non sono ammesse entrate tardive o uscite anticipate se non per eccezionali e fondati motivi che i genitori
sono invitati a confermare anche telefonicamente.
4.5 E' compito dell'insegnante controllare la regolarità delle giustificazioni e degli eventuali permessi di entrata
- uscita fuori orario, da annotare accuratamente sul Giornale di Classe.
4.6 In mancanza di Libretto Personale l'alunno potrà essere autorizzato alla riammissione - dopo l’assenza o il
ritardo- nonché all'uscita anticipata, con riserva di regolarizzare la circostanza nel giorno successivo.
4.7 E’ facoltà del Dirigente Scolastico o suo delegato informare le famiglie dei problemi conseguenti
all'irregolare frequenza scolastica degli alunni, minorenni o maggiorenni che siano, nonché appurare la
fondatezza delle assenze giudicate dubbie o strategiche.
5) Uscite
5.1 Gli studenti non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni della propria classe o conferire
con estranei senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.
5.2 Gli allievi sono invitati ad astenersi dal chiedere di uscire durante lo svolgimento delle lezioni se non per
eccezionali necessità e, comunque, con l'approvazione dell'insegnante.
5.3 Per le uscite anticipate, sempre e solo autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, lo
studente dovrà consegnare la richiesta, regolarmente compilata e firmata, entro le ore 8.50. Lo studente
mostrerà il permesso, autorizzato, al docente in servizio che provvederà ad annotare sul registro l’avvenuta
autorizzazione.
5.4 Non sono ammesse uscite prima delle ore 11.40 (salvo motivati casi eccezionali).
5.5 L’uscita per improvviso malore, da annotare sempre sul Giornale di Classe, dovrà essere autorizzata dal
Preside o suo delegato dopo aver preso le precauzioni più opportune, possibilmente concordate con la
famiglia.
5.6 A richiesta scritta del genitore e sotto la piena e consapevole responsabilità dello stesso, la Scuola può
autorizzare limitate uscite dalle lezioni per consentire agli studenti la partecipazione a significative attività
sportive.
6) Comportamento degli studenti
6.1 La frequenza degli studenti è obbligatoria per le lezioni e per tutte le attività didattiche curriculari
programmate che spesso sostituiscono le lezioni stesse quali ricerche, lavori di gruppo, incontri culturali,
visite guidate, gite e simili.
6.2 Il comportamento degli studenti deve essere educato e corretto, funzionale all’attività scolastica e sempre
improntato alle regole del vivere civile.
6.3 Particolare rispetto deve essere osservato per i beni di proprietà pubblica (arredi, sussidi didattici, strumenti
ed apparecchiature, libri, ...) e individuale.
6.4 L’abbigliamento degli studenti deve essere decoroso
6.5 Ciascun allievo è responsabile in proprio ed in solido con altri dei danni derivanti dalle sue azioni; ne
risponde pecuniariamente e, in caso di dolo o colpa grave, anche disciplinarmente.
6.6 Gli studenti sono invitati a non portare a Scuola oggetti di valore ed a ben custodire quelli di uso personale,
per scongiurare il verificarsi di fatti incresciosi; la Scuola non può rispondere degli oggetti incustoditi o
dimenticati - ancora meno se sottratti- comunque non ritirati dal personale ausiliario a cui è opportuno
rivolgersi in caso di smarrimento o ritrovamento.
6.7 Durante l'intervallo gli studenti possono restare nelle aule, possono accedere ai corridoi immediatamente
adiacenti e nei servizi, devono comunque, rimanere all'interno dell'area scolastica e comportarsi in modo
da evitare di arrecare danno o pregiudizio alle persone o cose.
6.8 Sulla condotta degli allievi vigileranno gli insegnanti incaricati secondo turni prestabiliti e il personale
ausiliario che collabora e interviene in via subordinata.
6.9 Gli studenti sono tenuti a rispettare il personale ausiliario e ad osservare quanto da parte loro verrà
richiesto nell'assolvimento delle proprie mansioni; detto personale risponde solo al Preside ed al
Responsabile Amministrativo per quanto attiene ai propri compiti ed alle responsabilità connesse.
6.10 Aule speciali, laboratori, spogliatoi, vengono chiusi a cura dell’ insegnante o dell'ausiliario che ne ha la
responsabilità quando la classe si allontana.
6.11 Nei locali scolastici è vietato fumare per tutti, nel rispetto delle norme vigenti in materia sui locali pubblici;
è previsto che tali norme vanno osservate e fatte osservare da chiunque.
5
6.12 E' vietato agli studenti accedere in Sala Insegnanti, nei laboratori, in palestra o in altre aule
momentaneamente vuote, se non espressamente autorizzati.
6.12 I trasferimenti in Palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, previsti dall'orario delle lezioni, devono
avvenire nel modo più corretto, ordinato e sollecito possibile per non disturbare le altre classi e sottrarre
tempo alle lezioni.
PARTE QUARTA
1) Disciplina
1.1 Sono considerati comportamenti che individuano mancanze disciplinari:
a) l’assenza ingiustificata
b) l’entrata in ritardo senza giustificato motivo
c) ritardare l’ingresso in classe nel cambio di aule o alla fine dell’intervallo
d) abbandonare la scuola durante le lezioni senza opportuna autorizzazione
e) l’uscita dall’aula durante le ore di lezione o tra la fine e l’inizio delle lezioni senza l’autorizzazione
del docente subentrante
f) un comportamento maleducato, scorretto che turbi il quieto vivere e il normale andamento delle
lezioni
g) mancanza di rispetto nei confronti del patrimonio della scuola (arredi, impianti e strutture ecc..)
h) furti di beni della scuola, di compagni o di altri componenti
i) mancanza di rispetto nei confronti del docente e del personale della scuola
j) fumare in qualsiasi locale della scuola
k) accedere ai locali di cui al punto 6.11 della Parte Terza senza opportuna autorizzazione
l) l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici nel corso delle lezioni e delle attività didattiche
1.2 Le sanzioni disciplinari previste per le infrazioni di cui al comma precedente, commisurate alla
gravità della mancanza e alla situazione personale dello studente, sono le seguenti:
a) rimprovero verbale del docente
b) rimprovero scritto del docente su libretto personale
c) note sul registro di classe
d) rimprovero verbale del Preside
e) rimprovero scritto del Preside
f) sospensione dalle lezioni per un periodo massimo di 15 giorni
g) per violazione del divieto di uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici, potranno essere
inflitte le seguenti sanzioni:
1. ritiro temporaneo dei cellulari e altri dispositivi con contestuale ammonizione scritta (nota sul
registro);
2. in caso di reiterazioni o comportamenti particolarmente gravi, sospensione dalle lezioni per i
giorni stabiliti dal Consiglio di Classe.
Per le sanzioni di cui ai punti c), e) f), è sempre offerta allo studente la possibilità di convertirle in attività a
favore della comunità, da effettuarsi in orari non coincidenti con quello delle lezioni, quale:
- riparazione del danno in caso di danneggiamento al patrimonio
- lavori in serra o azienda da definire con il responsabile del reparto
- lavori nella biblioteca della scuola da definire con i docenti responsabili
- altra proposta che lo studente possa fare e che sia ritenuta idonea dal Consiglio di classe
- altre proposte del Consiglio di classe.
1.3 La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato
invitato a esporre le proprie ragioni.
1.4 Nessuna punizione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.
1.5 Non verrà mai sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva della personalità altrui.
1.6 Le sanzioni saranno sempre temporanee e commisurate alla gravità delle infrazioni commesse; il livello di
gravità è rimesso al giudizio del docente e, nel caso di infrazioni ripetute, del Preside e del consiglio di
classe.
1.7 Le sanzioni, che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un
periodo non superiore a 15 giorni, sono adottate dal Consiglio di Classe e comminate soltanto in caso di
gravi o reiterate infrazioni disciplinari. I Consiglio di Classe opera nella composizione allargata a tutte le
componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora
6
faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente
surroga. Durante il suddetto periodo di allontanamento un docente sarà incaricato dal Consiglio di classe a
mantenere un rapporto con lo studente e i suoi genitori al fine di preparare il rientro nella comunità
scolastica. Per le sospensioni relative a un giorno, il Consiglio di Classe opera in seduta ristretta alla sola
componente docente.
1.8 Le sanzioni, che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un
periodo superiore a 15 giorni, sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe
necessarie:
1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es.
violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una
concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento
fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata
dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di
pericolo.
Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di
fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono
risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari
accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente
acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la
scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e
l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e
al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
1.9 Le sanzioni, che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine
dell’anno scolastico sono irrogate da parte del Consiglio d’Istituto. Sono previste alle seguenti condizioni,
tutte congiuntamente ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la
persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da
determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella
comunità durante l’anno scolastico;
1.10 Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti 1.8 e 1.9, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni
determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità
dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo
scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non
comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero
di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di
scrutinio.
1.11 Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame
di stato conclusivo del corso di studi. Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 1.9 ed al ricorrere
delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo
scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.
1.12 Le sanzioni disciplinari di cui ai punti 1.8, 1.9, 1.11 possono essere irrogate soltanto previa verifica, da
parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la
responsabilità disciplinare dello studente.
1.13 La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso
necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il
rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità
della sanzione medesima.
1.14 Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo
scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui “non
siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità
durante l’anno scolastico”.
1.15 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalle
commissioni medesime e sono applicate anche ai candidati esterni.
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2) Impugnazioni
2.1 Contro le sanzioni disciplinari di cui al punto 1.8, 1.9, 1.11 è ammesso ricorso da parte di chiunque vi
abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione all’Organo di Garanzia
interno all’istituto.
2.2 L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
2.3 Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro i dieci giorni, la sanzione non potrà che ritenersi
confermata.
2.4 L’Organo di Garanzia, sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, sarà costituito da uno studente, un
genitore, due docenti e dal Dirigente stesso. Sarà eletto dal Consiglio d’Istituto all’interno delle sue
componenti.
2.5 L’Organo di Garanzia decide – su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse – anche su
conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento recante modifiche
e integrazioni allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 21/11/2007, n° 235).
2.6 In materia di violazione dello Statuto è possibile indirizzare, da parte di chiunque ne abbia interesse, un
reclamo al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Il termine della proposizione di tale reclamo è di
quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’organo di garanzia della scuola o dallo
spirare del termine di decisione ad esso attribuito. La decisione è subordinata al parere vincolante
dell’organo di garanzia regionale, che ha il compito di verificare la corretta applicazione della normativa e
dei regolamenti e svolge la propria attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo. L’Organo di
Garanzia regionale deve esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni.
3) Patto educativo di corresponsabilità
3.1 Le famiglie si assumo l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli, quando questi
violano i doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto e dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
3.2 I genitori prendono atto e accettano formalmente l’assunzione di responsabilità dei comportamenti scorretti
e dei danni arrecati, che in caso di dolo comporterà il risarcimento del/i danno/i, all’atto dell’iscrizione;
l’accettazione del “Patto” avviene contestualmente alla firma della domanda d’iscrizione.
PARTE QUINTA
1) Uso della biblioteca
1.1 Possono accedere alla consultazione e al prestito dei libri gli studenti, il personale in servizio nell'Istituto
ed eventuali estranei autorizzati dal Capo Istituto; l’accesso degli studenti è da concordare con i signori
docenti..
1.2 Sono esclusi dal prestito vocabolari, atlanti, manuali tecnici, opere di elevato valore, enciclopedie, nonché
più di tre volumi per volta.
1.3 La durata del prestito non può eccedere le due settimane e in caso di ulteriore necessità è ammissibile una
sola proroga di ulteriori due settimane.
1.4 Chi si avvale del prestito, è responsabile della integrità dei volumi che deve restituire nei termini stabiliti;
in caso di smarrimento o danneggiamento è tenuto a risarcire il prezzo d'acquisto aggiornato.
1.5 Quando la consultazione o il prestito riguarda opere tecniche o riviste custodite nei reparti, occorre
rivolgersi agli I.T.P. responsabili dei reparti stessi ed osservare gli adempimenti prescritti.
2) Uso della Palestra e campetto annesso
2.1 La palestra è utilizzata dagli studenti della Scuola per la normale attività didattica e per quella pomeridiana
del gruppo sportivo.
2.2 Gli studenti convittori che, durante la ricreazione pomeridiana, intendano svolgere attività sportive,
possono far uso della palestra solamente negli orari dedicati al gruppo sportivo e, comunque, vigilati dai
docenti competenti o dall’Istitutore incaricato.
2.3 Palestra, attrezzature sportive, campetto di calcio e spazi annessi possono eccezionalmente essere utilizzati
da esterni solo se autorizzati ed alle condizioni poste a tutela delle persone e delle cose.
3) Uso di aule speciali e laboratori didattici
3.1 L'uso dei laboratori e delle aule speciali nei momenti della normale attività didattica e durante l'orario
scolastico avviene in presenza e sotto la responsabilità del docente in servizio.
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3.2 La cura e la sorveglianza delle attrezzature e del materiale sono assicurate dagli insegnanti, dai tecnici e
dagli ausiliari che hanno il compito di segnalare prontamente eventuali danneggiamenti e relativi
responsabili.
3.3 Eventuale utilizzazione da parte di esterni deve essere preventivamente approvata dal Consiglio di Istituto
ed esercitata nel rispetto delle condizioni cautelative prescritte.
4) Uso dei locali dell'Istituto in orario extrascolastico
4.1 E' consentito agli studenti, durante l'orario di apertura della Scuola, utilizzare i locali scolastici per
svolgere attività programmate e, comunque, orientate alle finalità citate nella premessa del presente
Regolamento.
5) Danni ad ambienti, arredi, attrezzature.
5.1 Eventuali ammanchi o danneggiamenti saranno risarciti da coloro che li hanno provocati.
5.2 Qualora non si possa risalire al diretto responsabile, il risarcimento sarà posto a carico di tutti coloro che
hanno utilizzato ciò che è stato danneggiato.
PARTE SESTA
Rapporti fra studenti e genitori con Presidenza, Segreteria, Docenti, Organi Collegiali.
1) Servizio di Segreteria
1.1 Il Direttore S.G.A., nel rispetto dei “criteri generali” indicati dal Consiglio di Istituto e dalle “direttive di
massima” impartite dal Dirigente Scolastico, definisce annualmente l’orario di apertura al pubblico della
Segreteria.
1.2 I tempi massimi entro cui rilasciare i certificati richiesti e definire gli atti amministrativi sono quelli
indicati nella CARTA DEI SERVIZI.
3) Rapporti fra Scuola e famiglia
3.1 I colloqui tra insegnanti e genitori si svolgono in base a quanto stabilito dal Collegio Docenti all'inizio di
ogni anno scolastico.
3.2 Normalmente i docenti dedicano ciascuno un'ora settimanale al ricevimento dei parenti degli allievi.
3.3 Possono essere programmate udienze generali, una per quadrimestre, per facilitare i genitori impegnati con
il lavoro o residenti in località lontane e mal collegate con l'Istituto.
3.4 Il Collegio Docenti stabilisce ogni anno modalità e frequenza delle notizie da dare alle famiglie
sull'andamento degli allievi.
3.5 Gli insegnanti cureranno la puntuale consegna agli studenti degli elaborati corretti e valutati, da far firmare
ad un genitore per presa visione; cureranno, altresì, i rapporti con le famiglie anche attraverso opportune
comunicazioni da far visionare sul LIBRETTO PERSONALE.
3.6 I docenti tutti, quelli designati coordinatori di classe in particolare, sono invitati a controllare
frequentemente le assenze e l'andamento scolastico degli allievi, segnalando in Presidenza eventuali
anomalie da riscontrare prontamente con le famiglie nell'intento di reprimerle efficacemente.
3.7 L’affissione all’Albo e la circolazione di comunicati da parte di esterni devono essere autorizzati dal
Preside che ne valuta l'opportunità e la compatibilità con le finalità indicate nella premessa del presente
Regolamento.
PARTE SETTIMA
Funzioni, modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni degli Organi Collegiali. Compiti dei membri della
comunità scolastica.
1) Assemblee studentesche (vedi D.P.R. 416/74, artt. 42-43-44 - D.L.297/94 artt. 12-13-14)
1.1 Le assemblee studentesche “costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento
dei problemi della Scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”.
1.2 Gli studenti possono chiedere mensilmente una Assemblea di Classe di non oltre due ore consecutive ed
una d'Istituto di non oltre cinque ore, rispettivamente con un preavviso di tre e di cinque giorni,
salvaguardando l'ultimo mese di lezioni.
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1.3 Il Preside autorizza dopo aver valutato la liceità dell'O.d.G. e, per le Assemblee di Classe disponibilità
degli insegnanti - ogni volta diversi - ad interrompere la loro attività didattica, a vigilare gli allievi in classe
ed ad intervenire, su invito degli stessi, per la corretta e proficua trattazione degli argomenti.
1.4 Le assemblee d'Istituto, non più di quattro all'anno, possono essere articolate per classi parallele e svolgersi
anche in idonei locali extra - scolastici; il regolamento dell'Assemblea e l’eventuale partecipazione di
esperti e/o uditori esterni vanno preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico, sentiti i coordinatori.
1.5 Al termine delle riunioni gli studenti sono invitati a redigere e consegnare in Presidenza le verbalizzazioni
degli argomenti trattati, specie quando emergono richieste o proposte rivolte agli altri componenti od
organi della comunità scolastica.
1.6 In sostituzione dell'Assemblea può essere autorizzata un'attività alternativa di tipo seminariale o culturale
quale, ad esempio, la visione di uno spettacolo teatrale o cinematografico.
1.7 Il Preside può autorizzare incontri fra studenti rappresentanti volti ad evitare assenze collettive
ingiustificabili.
2) Assemblee dei genitori (vedi D.P.R. 416/74, art. 45 - D.L.297/94 art. 15)
2.1 Costituiscono occasioni per dibattere i problemi degli studenti, per partecipare alla vita della Scuola, per
definire concrete proposte didattico - educative funzionali alla migliore formazione degli allievi.
2.2 Le Assemblee dei genitori possono essere di Classe e d'Istituto, possono svolgersi nei locali della Scuola ed
al di fuori delle lezioni; vengono gestite dai promotori in base ad un Regolamento preventivamente
approvato dal Consiglio d'Istituto.
2.3 La Scuola si impegna a divulgare adeguatamente le convocazioni delle Assemblee, a rilasciare ai
promotori copia degli atti richiesti, a fornire ogni più utile supporto e collaborazione.
3) Comitato degli studenti e Comitato dei genitori
3.1 I rappresentanti degli studenti e quelli dei genitori eletti nei Consigli di Classe possono esprimere
rispettivamente un Comitato degli Studenti ed un Comitato dei genitori aventi la funzione di promuovere il
più ampio coinvolgimento delle proprie componenti nella vita della Scuola.
3.2 Detti Comitati, autorizzati a chiedere al Preside le Assemblee di Istituto delle proprie componenti,
assicurano l’ordinato svolgimento delle Assemblee nel rispetto del proprio Regolamento, nonché
l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti; provvedono alla verbalizzazione delle riunioni e
all'esecuzione delle deliberazioni.
3) Consigli di classe (vedi D.P.R. 416/74, art. 3 - D.L.297/94 art. 5)
3.1 Rappresentano la sede di più diretta collaborazione delle componenti scolastiche per la migliore
realizzazione degli obiettivi didattici; hanno il compito di agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra
docenti, genitori e alunni, nonché formulare proposte in ordine all'azione educativa e didattica.
3.2 Con la sola presenza dei docenti, ai Consigli di Classe competono le valutazioni periodiche e finali degli
alunni, nonché il coordinamento della didattica e dei rapporti interdisciplinari.
3.3 Si riuniscono, di norma, in base al calendario programmato dal Collegio Docenti all'inizio di ogni anno
scolastico e vengono convocati dal Preside, anche su richiesta motivata della maggioranza dei loro membri,
con un prefissato ordine del giorno da trattare.
4) Collegio Docenti (vedi D.P.R. 416/74, art. 4 - D.L.297/94 art. 7)
4.1 Ha potere deliberante sulla materia affidate dall’art. 4 del D.P.R. 416/74 alla sua competenza
5) Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva (vedi D.P.R.416/74, artt.5-6 - D.L.297/94 artt. 8-10)
5.1 Il predetto Organo Collegiale esercita le competenze che il D.L. 297/94 artt. 8-10 gli assegna ed elegge nel
suo seno una Giunta Esecutiva, presieduta dal Dirigente Scolastico.
5.2 Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente o, in caso di assenza-impedimento dal Vice Presidente o
dal membro più anziano; l’iniziativa della convocazione invece spetta, in primo luogo, al Dirigente
Scolastico e, in via subordinata ad almeno 1/3 dei membri in carica. L’Avviso di convocazione, con
l’O.d.G., di norma, è inviato con 5 giorni di preavviso nei casi di urgenza segnalati dal Dirigente
Scolastico.
5.3 La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico con 3 giorni di preavviso e con 1 giorno di
preavviso per urgenza e necessità; non è previsto un O.d.G. preventivo.
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6) Organo di Garanzia
6.1 E’ eletto ai sensi dell’art. 5, comma 1, del DPR 21/11/2007 n° 235, per esprimersi in merito alle
impugnazioni delle sanzioni disciplinari, che comportino allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica, nonché sui conflitti che sorgano nella scuola in merito all’applicazione del regolamento. E’
composto da: 2 docenti, 1 studente, 1 genitore e il Dirigente scolastico. Studente, genitore e docenti sono
eletti dal Consiglio d’Istituto nell’ambito dei suoi componenti.
PARTE OTTAVA
1) Regolamento gite – visite
1.1 Le gite (quali viaggi d'istruzione) e le visite guidate, che non sono da intendere come momenti di mera
evasione, vengono inserite nella programmazione didattico-educativa per il loro indiscusso valore culturale
e formativo; pertanto vengono organizzate e gestite dalla Scuola, nell'osservanza dei criteri e dei limiti
stabiliti dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto.
1.2 Con tali presupposti la partecipazione a gite e visite va considerata obbligatoria sia per gli studenti tenuti a
frequentare le lezioni che tali attività integrano e sostituiscono, sia per i docenti designati quali
accompagnatori che nell'occasione prestano un servizio connesso alle loro funzioni.
1.3 Nel corso dell'anno scolastico possono essere effettuate:
a) una gita per classe a carattere tecnico e/o culturale, entro i limiti di un giorno per prime e seconde,
di due giorni per terze, di tre giorni per quarte, di 5 giorni per le quinte, eccezionalmente elevabili
di un ulteriore giorno per le prime, le seconde, le quarte e le quinte in caso di particolari esigenze e
di dichiarata disponibilità da parte del docente accompagnatore designato;
b) visite guidate a carattere eminentemente tecnico, della durata massima di una giornata, in numero
non superiore a due per le prime, seconde, terze e quarte, a tre per le quinte.
1.4 I Consigli di classe o interclasse deliberano, nelle sedute di Ottobre – Novembre, circa l’attuazione delle
visite guidate e dei viaggi d’istruzione (gite); nel caso di delibera favorevole all’attuazione:
- propongono le visite aziendali che intendono attuare nel corso dell’anno scolastico, la data
approssimativa di attuazione e i docenti accompagnatori che avranno il compito della preparazione
didattica delle visite medesime;
- propongono alcune mete, didatticamente significative, per l’attuazione del viaggio d’istruzione.
1.5 Il referente “Viaggi di istruzione e visite aziendali”, nominato all'inizio di ogni anno dal Collegio docenti
provvede a:
a) redigere entro novembre, viste le proposte dei consigli di classe o interclasse, il piano delle visite aziendali
e degli itinerari di massima fra cui scegliere le gite;
b) coordinare le scelte operate dai Consigli di Classe di Novembre;
1.6 I Consigli di Classe entro Gennaio, viste le preferenze, esprimeranno un parere in merito agli itinerari dei
viaggi di istruzione proposti dal Referente e designeranno l'accompagnatore.
1.7 L'effettuazione della gita è subordinata all’adesione di un numero “adeguato”, nell’ambito della classe; di
norma almeno il 51%; eventuali, motivate deroghe, sentito il Consiglio di Classe, possono essere disposte
dal Dirigente Scolastico.
1.8 In relazione al numero globale degli alunni componenti la comitiva, gli insegnanti che accompagnano le
classi possono essere affiancati da un I.T.P. disponibile; pertanto viene esclusa la partecipazione di genitori
e di estranei.
1.9 Gli accompagnatori collaborano con il Referente per la definizione dei programmi particolareggiati (orari,
spostamenti, itinerari, visite ...) che poi faranno scrupolosamente rispettare (con particolare riguardo all'ora
di ritorno) per evitare disagi; tali programmi saranno notificati alle famiglie all'atto in cui le medesime
saranno invitate ad autorizzare la partecipazione dei figli minorenni.
1.10 Il raggiungimento delle località prescelte e gli eventuali spostamenti avverranno normalmente in
autopullman, eccezionalmente con altro mezzo.
1.11 Le spese per gite e visite saranno a totale carico delle famiglie; le quote di partecipazione, definite in
relazione agli itinerari prescelti, saranno raccolte in ogni classe con la consueta modalità per essere versate
sul c/c bancario intestato all'Istituto.
1.12 In caso di defezione, la quota versata potrà essere restituita, totalmente o parzialmente, a condizione che
non si verifichi alcun aggravio per gli studenti partecipanti.
1.13 Tutte le spese relative a gite e visite saranno liquidate ai fornitori dei servizi esclusivamente dalla Scuola,
previa emissione di regolare fattura; gli accompagnatori percepiranno rimborsi e compensi come stabilito
da contrattazione interna alla scuola.
11
1.14 Nell’intento di rendere concrete e proficue le finalità educative e formative di gite e visite, si invitano i
docenti e gli alunni, in relazione al carattere specifico delle iniziative, a sviluppare ricerche e lavori di
riferimento, personali o di gruppo, aventi carattere preparatorio e di effettiva verifica.
1.15 Per tutto ciò che non risulti espressamente previsto nel presente regolamento si farà riferimento alla
normativa scolastica vigente.
PARTE NONA
1) Regolamento veglia
1.1 L'organizzazione e la gestione finanziaria della tradizionale VEGLIA D'ISTITUTO sono riservate agli
studenti delle classi quinte che agiscono attraverso un COMITATO appositamente eletto e responsabile del
proprio operato anche verso terzi.
1.2 L'assemblea degli studenti delle classi quinte, nella sua riunione iniziale, stabilisce l'entità e le modalità di
versamento del contributo di adesione a carico di ogni allievo ed elegge il COMITATO costituito da n. 2
allievi per classe.
1.3 Il COMITATO ha il compito di organizzare e svolgere tutte le attività attinenti alla Veglia e al Giornalino
relativo; potrà chiedere la collaborazione di altri studenti ed è tenuto a riferire della sua attività sia in sede
preventiva che consuntiva.
1.4 Tutti gli studenti concorrono in ugual misura nella ripartizione degli utili o perdite secondo le modalità
prefissate dall'Assemblea.
1.5 Qualora singoli studenti o intere classi non volessero concorrere, la organizzazione e la gestione finanziaria
della VEGLIA si concentrano sugli altri studenti aderenti che, comunque, non devono scendere al di sotto
di un rappresentante per classe.
1.6 Ogni studente di quinta ha diritto a n° 2 biglietti di ingresso ed al giornalino gratuiti
1.7 Il biglietto omaggio è offerto anche agli studenti diplomati negli anni precedenti se lo richiedono.
1.8 A ciascun dipendente dell'Istituto (anche non insegnante), se accetta l'invito a partecipare alla VEGLIA,
sono riservati n. 2 biglietti omaggio.
1.9 Al COMITATO è riconosciuto un compenso forfetario complessivo del 20% sugli utili, da ripartire fra i
suoi componenti, nonché il rimborso delle spese sostenute per conto della VEGLIA e regolarmente
documentate.
1.10 L'Assemblea può stabilire di utilizzare gli eventuali utili come segue:
a) quale contributo a favore degli aderenti alla Veglia per la loro partecipazione alla gita scolastica,
nonché alle visite aziendali;
b) quale concorso per altre attività culturali (spettacoli ...), ricreative (cene ...), e simili;
c) quale sussidio a favore di alunni bisognosi da far gestire al Consiglio d'Istituto per "buoni libro",
"buoni mensa" o altro.
1.11 Giornalino pre - veglia, anche se di contenuto ironico - goliardico, deve sempre rispondere ai principi della
buona educazione, della correttezza e del rispetto per la dignità delle persone e delle istituzioni; ne
risponde il COMITATO a cui può essere vietata la distribuzione nell'Istituto se prima di stamparlo non sarà
visionato e autorizzato dalla Direzione.
1.12 Per quanto non espressamente previsto nel presente REGOLAMENTO si fa riferimento all'ordinamento
giuridico generale anche extrascolastico.
PARTE DECIMA
1) Regolamento Convitto
Il Convitto annesso all'I.T.A.S. "C. Gallini" è l'istituzione che assicura il carattere residenziale dei corsi di
studio, consentendo agli allievi di frequentare la scuola con maggior comodità e profitto; rappresenta un
mezzo idoneo a rendere più proficui sia l'insegnamento, sia l'opera educativa di formazione umana e
sociale degli allievi.
Esso contribuisce a :
a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano il disadattamento degli
studenti;
b) facilitare la frequenza alla scuola agli alunni provenienti da zone la cui ubicazione determini
situazioni di particolare disagio;
12
c) garantire, attraverso la predisposizione di servizi collettivi, la piena ed omogenea funzione
educativa della scuola.
Il Convitto è parte integrante dell'Istituto al quale è annesso a norma dell'art. 20 della Legge 20/6/1931 n.
889.
1.1 La direzione del Convitto è affidata al Preside dell'Istituto o, in assenza, a un sostituto, che si avvalgono
dell'opera del personale Educativo previsto dalla pianta organica. L'incarico della vigilanza generale del
Convitto è conferito, dal Consiglio di Istituto, di norma al Coordinatore degli Istitutori individuato
nell'Educatore in ruolo di grado più elevato, eccezionalmente e con delibera motivata, ad un altro Istitutore
di ruolo. Il Coordinatore coadiuva il Capo di Istituto secondo le direttive impartite dal medesimo nella sua
competenza.
1.2 I genitori degli alunni aspiranti all'ammissione in Convitto devono inoltrare domanda, entro i termini di
iscrizione all'anno scolastico successivo, in carta semplice, firmata da chi esercita la patria potestà,
indirizzata al Preside, con la quale si impegnano al pagamento della retta e di quanto altro dovuto, e
dichiarano di essere a conoscenza delle norme che regolano la vita convittuale ed i rapporti scuola-
famiglia. Qualora si tratti di studenti maggiorenni, la domanda deve essere firmata dall'interessato e
controfirmata, per garanzia, da un genitore. Per coloro che, per qualsiasi ragione, fossero stati allontanati
da altri collegi, l'accoglimento della domanda è subordinato alla deliberazione della Giunta Esecutiva.
Alla domanda di ammissione deve essere allegato un certificato medico attestante che non esistono
impedimenti alla vita collegiale sotto il profilo sanitario. La Direzione, prima di ammettere definitivamente
l'allievo, può far eseguire una visita di controllo dall'Ufficiale sanitario.
1.3 Il Consiglio di Istituto, con propria delibera, indica il numero massimo di convittori da ammettere in
relazione alle strutture esistenti, in modo da garantire una convivenza funzionale ai fini di quella
formazione umana che il Convitto si prefigge, pur nel rispetto della personalità degli ospiti. Se le domande
di ammissione sono superiori alla disponibilità dei posti, la Giunta Esecutiva, integrata dal Coordinatore,
procede alla formazione di una graduatoria, tenendo presenti i seguenti criteri:
a) condizioni economico-sociali della famiglia;
b) difficoltà di raggiungere la sede scolastica;
c) merito scolastico;
d) residenza in provincia di Pavia o in province prive di Istituti tecnici agrari.
1.4 La retta è fissata annualmente dal Consiglio di Istituto, tenendo presente che le norme amministrative e
contabili dispongono che entrate e spese per il funzionamento del Convitto devono risultare a pareggio, e
deve essere versata in rate anticipate secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto e tramite conto
corrente postale.
La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del Sanitario del Convitto ed alle medicine
(escluse le specialità), alla lavatura e stiratura ed al rammendo degli effetti del corredo, nonché ad usufruire
di tutte le attrezzature pertinenti alla vita convittuale. Come previsto dalle norme vigenti, essa copre tutte le
spese generali inerenti al funzionamento, ad eccezione delle spese per il personale.
1.5 Ogni nuovo convittore, all'atto dell'accettazione del posto in Convitto, è tenuto al versamento della I^ rata
della retta pari a € 824,00 (in nessun caso restituibile), a garanzia dell'impegno assunto.
1.6 Non è consentita la restituzione di quote di rette già versate, salvo il caso di alunno che sia costretto ad
abbandonare il Convitto per provate ragioni di salute o per altri motivi la cui valutazione è rimessa al
Consiglio di Istituto.
1.7 Il Consiglio di Istituto, se il bilancio del Convitto lo consente, ha la facoltà di accordare riduzioni di retta a
giovani di disagiate condizioni economiche, che risultino meritevoli per profitto e condotta.
1.8 Il pasto è eguale per tutti; la somministrazione del vitto speciale è concessa in caso di necessità
riconosciuta dal sanitario del Convitto. Alla formazione del menù provvede, sulla base di una tabella
dietetica approvata dal sanitario, il Direttore del Convitto con la collaborazione del Coordinatore o di un
suo rappresentante, del cuoco e di tre allievi del Convitto eletti dalla comunità dei convitto.
1.9 Alla mensa del Convitto possono essere ammessi il personale della scuola e gli studenti che ne facciano
richiesta, nei limiti delle disponibilità ricettive. Essa può rimanere aperta, se necessario, anche durante le
sessioni d'esame. Il prezzo del pasto è fissato annualmente dal Consiglio di Istituto.
1.10 Ogni convittore deve essere fornito di corredo personale, nonché di biancheria da letto in quantità tale da
consentire il cambio.
1.11 Il Convitto rimane aperto per tutta la durata delle lezioni.
1.12 La vita del Convitto è regolata da un orario, subordinato all'orario scolastico, fissato dalla Giunta
Esecutiva, sentito il parere degli Istitutori e di tre rappresentanti dei convittori.
Durante la ricreazione i convittori possono uscire dal cortile interno, sostare nelle immediate adiacenze,
visitare l'azienda agraria ed usufruire degli impianti sportivi, accedere alla camerata per giustificati motivi.
13
L’accesso in palestra è consentito a condizione che sia in servizio un docente di educazione fisica
dell’Istituto o anche da un istitutore (come previsto dal CCNL) che esercitino vigilanza.
I convittori potranno assistere alle trasmissioni televisive, durante le ore di ricreazione e nelle ore serali, di
norma non oltre le ore 23.
Possono inoltre proiettare videocassette, noleggiate a proprie spese, con l'obbligo di sottoporle per
l’approvazione all'Istitutore in servizio. E' consentita la proiezione di un solo film nell'ambito della serata,
tra le ore 20 e le 23, a seconda della durata dello stesso.
1.13 Ai convittori sono concesse un massimo di 10 ore settimanali di libera uscita pomeridiana, autogestite e
programmate giornalmente dalle ore 16,15 alle ore 19.10. Per i soli convittori maggiorenni, si possono
aggiungere ulteriori 10 ore di libera uscita serale, dalle ore 20.00 alle ore 22.00. Tali libere uscite sono
subordinate a una dichiarazione annuale con la quale il convittore maggiorenne e i genitori, entrambi
sottoscriventi, sollevano l’Amministrazione e tutto il personale del Convitto da ogni responsabilità per fatti
o incidenti che si possono verificare, per qualsiasi ragione, durante la permanenza all’esterno.
1.14 I convittori sono tenuti a lasciare il Convitto nel giorno antecedente il festivo entro le ore 13,30 nonché
entro le ore 17 qualora siano previste lezioni pomeridiane. Il rientro in Convitto è consentito dalle ore 7.30
del giorno di ripresa delle lezioni. In caso di impossibilitato rientro, la famiglia è tenuta a darne tempestiva
comunicazione all'Istitutore di servizio, motivando l'eccezionale circostanza.
Per necessità particolari possono essere concessi permessi per rientrare in famiglia, compatibilmente con
gli orari e le esigenze scolastiche. Detti permessi sono subordinati ad una richiesta scritta e motivata dei
genitori, controfirmata dagli stessi se il convittore è maggiorenne.
1.15 Le richieste di uscita a carattere eccezionale debbono essere sottoposte all'approvazione della Direzione,
quelle infrasettimanali di libera uscita all'approvazione dell'Istitutore in servizio. Possono essere sospese in
qualunque momento, qualora il comportamento dei beneficiari ne fornisca il motivo, nonché per esigenze
particolari della Scuola o del Convitto.
1.16 I convittori devono contribuire al buon funzionamento del Convitto, comportarsi con senso di
responsabilità in ogni occasione e mantenere ovunque un contegno improntato a senso di civismo. In
particolare sono tenuti a seguire le prescrizioni e le indicazioni del personale Educativo, a rispettare
l'orario, a frequentare regolarmente le lezioni e a non assentarsi se non per malattia o per altre motivate
ragioni.
Nell'intento di rendere proficui i rapporti scuola-famiglia, i genitori degli alunni convittori sono tenuti a
conferire con gli Istitutori almeno una volta al mese, possibilmente al sabato entro le ore 13.00.
Quando vengono effettuati cortei, manifestazioni e simili per i quali viene chiesto il permesso di uscita
dalla scuola, per gli alunni convittori la richiesta sarà fatta dall'Istitutore in servizio a condizione che
all’inizio dell’a. s. la famiglia abbia espressamente sottoscritto autorizzazione in questo senso.
1.17 Durante le ore di studio il convittore è tenuto ad adempiere al suo dovere di studente ed a mantenere un
comportamento adeguato evitando di causare disturbo ai compagni.
I convittori impegnati in eventuali ricerche o lavori di gruppo dovranno in ogni caso agire nel rispetto del
diritto allo studio degli altri compagni. In casi particolari, e con preavviso all'Istitutore, potrà essere
utilizzata un’aula della scuola, od altro locale idoneo, per lavori di gruppo fra più convittori, anche con
l’eventuale partecipazione di alunni non convittori, purché appartenenti all'Istituto.
1.18 Ogni convittore è tenuto a rispettare gli ambienti, i mobili, gli arredi e quanto altro in dotazione al
Convitto. In caso di danni il responsabile è tenuto al risarcimento, che sarà a carico di tutti i convittori nel
caso che non venga individuato il responsabile.
1.19 E' fatto divieto ai convittori di circolare con mezzi di locomozione a motore propri o altrui in tutti gli spazi
pertinenti all'Istituto.
1.20 Verso i convittori che, nonostante l'opera di convincimento per facilitare il loro inserimento nella comunità,
recidivamente disattendono le norme di vita convittuale, si può intervenire a seconda della gravità della
mancanza, con:
a) richiamo verbale e/o sospensione dei permessi di uscita;
b) richiamo scritto, di cui viene data comunicazione alla famiglia;
c) allontanamento temporaneo dal Convitto (fino a 10 giorni);
d) allontanamento permanente dal Convitto nel corso dell'anno.
Il provvedimento di cui alla lettera a) è disposto dal Direttore del Convitto o dagli Istitutori; quello di cui
alla lettera b) e c) dal Direttore su proposta degli Istitutori; quello di cui alla lettera d) dal Comitato di
disciplina del Convitto, le cui conclusioni devono essere sottoposte a delibera del Consiglio di Istituto.
1.21 Il comitato di disciplina del Convitto è composto dal Dirigente Scolastico, dal Coordinatore, da un altro
Istitutore, da un rappresentante dei Convittori designato. Al convittore che ha commesso la grave
infrazione deve essere fatta per iscritto la contestazione dell'addebito mossogli, con l'invito a presentare
14
giustificazioni e prove a suo discarico. Il convittore ha facoltà di esprimere verbalmente e per iscritto al
Comitato le sue dichiarazioni, di indicare testimoni e produrre documenti, nonché di essere presente in
tutte le fasi della procedura e di farsi assistere dal genitore o da altra persona di propria fiducia scelta
nell'ambito delle componenti scolastiche.
1.22 In considerazione delle finalità che il Convitto si prefigge e tenuto conto del numero limitato di posti, non
sono riammessi in Convitto:
a) coloro che sono dichiarati respinti nell'anno scolastico precedente;
b) coloro che hanno mantenuto comportamento scorretto o dimostrato insofferenza alla vita
collegiale e scarso impegno per lo studio.
Per i ripetenti la Giunta Esecutiva può deliberare la loro riammissione solo nel caso in cui il Consiglio di
classe dichiari l'esistenza di cause e condizioni particolari che possono avere impedito un rendimento
scolastico normale.
Per i casi del punto b) delibera la Giunta Esecutiva su proposta del Direttore e del Coordinatore.
1.23 Il servizio sanitario è affidato dal Consiglio di Istituto ad un medico di provata capacità. L'onorario del
sanitario è a carico del bilancio dell'Istituto. Il medico visita e cura i convittori quando se ne presenti la
necessità; approva la tabella dietetica; esegue di sua iniziativa o a richiesta ispezioni igieniche ai locali.
Propone l'allontanamento dal Convitto degli alunni non adatti alla vita in comune, il ricovero in ospedale
di alunni sospetti di malattie infettive, le disinfezioni straordinarie e le cautele necessarie per tutelare
l'igiene del Convitto.
E’ Presente nella Scuola, in servizio stabile, un infermiere con il seguente orario di servizio: dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 10.00 alle 17.00.
1.24 Il Direttore del Convitto può adottare provvedimenti di emergenza per assicurare il funzionamento e la
sicurezza del Convitto.
1.25 Eventuali variazioni e modifiche del presente regolamento possono essere deliberate esclusivamente dal
Consiglio di Istituto.
PARTE UNDICESIMA
1) REGOLAMETO PER L’USO DEL LABORATORIO LINGUISTICO
1. L’aula del laboratorio linguistico rimane chiusa a chiave per tutto il tempo in cui non viene utilizzata.
2. Le chiavi sono in possesso dei docenti di lingue straniere che regolano l’accesso degli alunni durante le
ore di lezione curricolari e durante le attività extracurricolari pomeridiane.
3. Il personale ausiliario che viene incaricato per le pulizie del locale vi accede negli orari preposti mediante
una propria chiave.
4. L’armadietto contenente materiale didattico, all’interno del locale, è accessibile solo ai docenti di lingue
che possiedono le chiavi.
5. Solamente il docente manovra alla consolle, mentre gli alunni, nelle loro postazioni, regolano il volume e
utilizzano le apposite cuffie che vengono indossate su indicazione dell’insegnante.
6. Le venticinque postazioni vengono assegnante a ciascun alunno rispettando rigorosamente il numero con
cui lo stesso è iscritto nel registro di classe; pertanto quando gli studenti prendono posto sono invitati a
controllarne lo stato di manutenzione ed a dare tempestiva segnalazione di eventuali manomissioni o
danni materiali che in tal caso saranno imputabili a chi li ha preceduti.
7. Esistono degli stampati dove viene regolarmente preso nota del nome della classe, dell’ora di lezione e
della data in cui si tiene la lezione stessa a cura del docente che accompagna i ragazzi e che vi appone la
propria firma.
8. Gli allievi devono comportarsi in modo educato e corretto, rispettare le attrezzature presenti e non
arrecare danni.
9. Una copia del regolamento sul funzionamento del laboratorio è appesa alla bacheca che è posta a lato
della porta dell’aula.
2) REGOLAMENTO PER L’USO DEL LABORATORIO INFORMATICO
1. Il laboratorio Informatico (aula 27), affidato alla vigilanza di un coordinatore, è a disposizione di tutti gli
insegnanti a condizione che venga utilizzato per scopi didattici e nell’osservanza del presente
Regolamento.
2. I docenti che intendono utilizzarlo per attività curriculari all’inizio di ogni anno comunicano al
coordinatore i giorni e gli orari in cui vogliono farne uso con le classi.
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3. Il coordinatore, vagliate le richieste, predispone un orario da osservare e portare a conoscenza di tutti gli
interessati.
4. I Docenti assegneranno a ciascuno allievo della classe un posto di lavoro che resterà fisso per tutto l’anno
scolastico, tenendo presente quanto segue:
• ogni computer costituisce una postazione di lavoro con numerazione progressiva da 1 a 10;
• ad ogni postazione lavoreranno gli studenti il cui numero di elenco coincida con il numero attributo
al computer da 1 a 10 nonché da 11 in poi;
pertanto:
alla postazione n° 1 lavoreranno gli studenti con il numero di elenco 1-11-21,
alla postazione n° 2 lavoreranno gli studenti con il numero di elenco 2-12-22,
alla postazione n° 3 lavoreranno gli studenti con il numero di elenco 3-13-23,
l’allievo con il numero d’elenco 18 lavorerà alla postazione n° 8.
5. L’allievo che eccezionalmente volesse cambiare il posto assegnato, dovrà preventivamente essere
autorizzato dal Docente.
6. Le attrezzature vanno utilizzate osservando le prescrizioni del Docente con l’eventuale collaborazione
dell’Assistente Tecnico e/o dell’I. T. P.; chiunque modificherà le configurazioni dell’hardware e le
caratteristiche del software sarà ritenuto responsabile e risponderà dell’accaduto prima al Docente e,
all’occorrenza, al Capo Istituto.
7. Gli studenti che volessero accedere a procedure diverse da quelle inerenti l’attività didattica in corso,
dovranno essere preventivamente autorizzati dal Docente.
8. Tutte le attrezzature presenti nell’aula devono essere usate con diligenza; gli interventi per rimuovere
eventuali anomalie devono essere effettuati da personale competente.
9. Eventuali danni arrecati per negligenza saranno addebitati ai responsabili.
10. Gli allievi segnaleranno al Docente, all’inizio di ogni lezione, le eventuali anomalie riscontrate nella
postazione di lavoro assegnata, diversamente a loro imputabili.
11. Le presenti norme vanno osservate anche nel caso di utilizzazione delle aule per attività non curriculari,
nonché nel caso che le medesime vengano usate da Enti esterni regolarmente autorizzati.
3) REGOLAMENTO PER L’USO DEI LABORATORI DI CHIMICA
I laboratori possono rappresentare luogo di particolare pericolo per l’incolumità fisica del personale che
vi opera, il cui comportamento dovrà essere improntato alla massima attenzione nell’uso dei macchinari e
delle attrezzature, sempre nel rispetto della normativa vigente.
Accesso ai locali
Uso delle attrezzature
Accesso ai locali
Sono considerati locali del laboratorio:
- i laboratori didattici,
- i laboratori di preparazione delle esercitazioni e di analisi in conto terzi;
- la cantina di microvinificazione.
L’accesso ai locali del laboratorio è consentito solo alle persone espressamente autorizzate dal D.S. con
documento scritto.
Si intendono comunque autorizzati tutti i docenti di chimica, nonché gli I.T.P. responsabili delle
esercitazioni di chimica, gli aiutanti tecnici e il personale ausiliario espressamente indicato dal D.S.G.A.
Il D.S. nomina all’inizio di ogni anno scolastico il coordinatore delle attività di laboratorio.
I docenti non espressamente autorizzati che intendono accedere ai locali ed usufruire delle attrezzature
per periodi limitati, devono avanzare, previo accordo con il coordinatore del laboratorio, richiesta scritta
al D.S. o in sua vece al preposto alla sicurezza del laboratorio; nella richiesta devono essere indicati: data,
ora, classe, personale coinvolto, attrezzatura che si desidera utilizzare, nonché breve descrizione dei
lavori che si intende eseguire.
In ottemperanza a quanto previsto, il docente che intende accedere ai locali del laboratorio ed usufruire
delle attrezzature per periodi limitati, deve prendere accordi con il personale, in particolare con quello
responsabile delle attrezzature più complesse, nonché con il D.S.G.A. per l’autorizzazione alla
collaborazione degli aiutanti tecnici e del personale ausiliario ove necessario.
Tutto il personale dell’istituto, nonché terzi, che per motivi non espressamente legati alle attività di
laboratorio, devono comunque accedere ai locali di quest’ultimo, sono tenuti a sostare solo nel corridoio
di entrata dei locali adibiti alla preparazione delle esercitazioni o nell’ufficio attiguo.
16
Il personale addetto ai controlli di sicurezza, alla manutenzione e riparazione dei locali o delle
attrezzature, ha libero accesso solo se accompagnato dal personale autorizzato. E dopo aver preso visione
e controfirmato il decalogo sulle norme di comportamento per gli utenti esterni (Allegato A/bis).
I locali del laboratorio devono rimanere chiusi quando non vi si svolge attività didattica o non è presente
il personale addetto. In assenza di tale personale è vietato a chiunque accedere nei reparti o nei laboratori.
Gli studenti accedono ai locali solo se accompagnati da un docente responsabile; nel caso specifico dei
laboratori adibiti alla preparazione delle esercitazioni e all’attività di analisi in conto terzi, il docente
responsabile ha cura che l’accesso degli studenti avvenga per piccoli gruppi.
Eventuali visite devono essere autorizzate dal coordinatore delle attività di laboratorio e comunque
guidate da personale autorizzato.
Uso delle attrezzature e dei prodotti chimici
L’uso di qualunque attrezzatura e dei prodotti chimici è consentito solo ai docenti di chimica, agli I.T.P.
responsabili delle esercitazioni di chimica ed agli aiutanti tecnici.
Detto personale, in possesso di formazione propria specifica necessaria per la nomina nella mansione,
viene ogni anno informato ai sensi dell’art. 36 SEZ. IV del D. leg. 81/08.
Al personale ausiliario sono attribuiti compiti di mera pulizia dei locali previa formale informazione a
cura del responsabile di laboratorio sui rischi per la sicurezza e la salute dei presenti nel laboratorio.
Il personale autorizzato di cui al punto 2.1 si intende anche qualificato e quindi responsabile del proprio
operato soprattutto per ciò che concerne le norme di sicurezza.
Nei locali del laboratorio, è obbligatorio l’uso del camice, occhiali, guanti o quanto altro si renda di volta
in volta necessario alla protezione individuale.
Nei laboratori è vietato fumare e mangiare.
I docenti a qualsiasi titolo responsabili del lavoro svolto dagli studenti all’interno dei locali del
laboratorio devono:
informare gli studenti e le relative famiglie sulle norme di comportamento da osservare come previsto
negli allegati “A” e “B”;
ad ogni esercitazione informare gli studenti dei rischi connessi all’uso di prodotti e attrezzature.
Per le apparecchiature più complesse, ove si richiede una specifica specializzazione da parte
dell’operatore, viene nominato un responsabile al quale è demandato, l’utilizzo, il controllo periodico e la
manutenzione ordinaria.
ALLEGATO “A”
NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI
Gli studenti devono eseguire solo ciò che è stato indicato dal docente responsabile.
Gli studenti sono collegialmente responsabili dei danni provocati al materiale di uso comune fatto salvo i casi di
palese responsabilità individuale.
In caso di sottrazione, mancata riconsegna o scarsa diligenza nell’utilizzo del materiale e delle attrezzature date in
consegna all’alunno o da lui utilizzate durante l’esercitazione, l’insegnante o l’ITP dovranno tempestivamente
farne rapporto alla Dirigenza per i necessari provvedimenti.
Gli studenti non possono manovrare macchine, usare attrezzature e/o prodotti chimici se non dietro personale
controllo dell’insegnante.
All’inizio di ogni esercitazione ciascuno studente deve controllare che il proprio posto di lavoro sia in condizioni
normali e che le varie attrezzature siano funzionali; se riscontra anomalie è tenuto ad informare l’insegnante o
l’ITP.
Al termine dell’esercitazione le varie attrezzature e utensilerie vanno riconsegnate in perfetta efficienza
all’Insegnante o ITP responsabile che dovrà fare i necessari controlli coadiuvato dall’aiutante tecnico.
In laboratorio è vietato:
fumare;
mangiare;
tenere comportamenti tali da mettere in pericolo la propria incolumità o quella altrui;
aspirare soluzioni dalle pipette utilizzando la bocca;
spostare e/o asportare materiali
usare sostanze senza prima accertarsi delle caratteristiche e modalità d’uso presso l’insegnante;
smaltire i reflui senza consultare l’insegnante;
usare mezzi antincendio senza necessità;
toccare con le mani bagnate parti elettriche anche se ritenute ben protette .
17
In laboratorio è obbligatorio:
attenersi sempre alle norme di sicurezza illustrate dagli insegnanti;
indossare il camice;
usare guanti, occhiali o quanto altro si renda di volta in volta necessario per la propria protezione
individuale;
usare idonei mezzi di protezione dal fuoco per chi porta i capelli lunghi.
PARTE DODICESIMA
1) OSSERVAZIONI
Le eventuali osservazioni da parte dei genitori, degli studenti, degli alunni e del personale della scuola possono
essere comunicate, nel rispetto degli ambiti professionali secondo le seguenti modalità
1. Genitori/alunni colloqui con professori durante l’orario di ricevimento
colloqui con il docente coordinatore durante l’orario di ricevimento o su
appuntamento
segreteria didattica durante l’orario di apertura al pubblico
Direttore dei Servizi Amministrativi previo appuntamento
Dirigente Scolastico previo appuntamento
Gli studenti potranno formalizzare le loro osservazioni nel verbale dell’Assemblea di Classe e, se pertinenti
all’Ordine del Giorno, nel verbale dei Consigli di Classe, esclusivamente tramite gli studenti eletti
Rappresentati di Classe
I genitori potranno formalizzare le loro osservazioni, se pertinenti all’Ordine del Giorno, nel verbale del
Consiglio di Classe, esclusivamente tramite i genitori eletti Rappresentanti di Classe
Le eventuali osservazioni di carattere generale potranno essere presentate alla segreteria in forma scritta.
Genitori e alunni potranno, inoltre, comunicare le loro valutazioni circa l’attività della scuola attraverso un
questionario di carattere generale (Custumer Satisfaction) somministrato entro il mese di Maggio di ogni
anno scolastico.
2. Personale della scuola Segreteria, Direttore dei Servizi Amministrativi, Dirigente Scolastico
Le osservazioni possono essere comunicate verbalmente oppure formalizzate alla segreteria/al Direttore dei
Servizi Amministrativi/al Dirigente Scolastico per iscritto.
CONCLUSIONI
I componenti della comunità scolastica sono tutti tenuti ad osservare e far rispettare le norme contenute nel
presente regolamento, oltre che quelle più generali previste dalla legislazione vigente; al loro senso di
responsabilità e autodisciplina sono affidate la qualità e l'efficacia del servizio scolastico.
Al presente regolamento non possono essere apportate variazioni od integrazioni se non approvate dal Consiglio
d'Istituto a maggioranza assoluta.
In caso di discordanza con la normativa vigente, peraltro in continua evoluzione, prevale ovviamente la lettera e lo
spirito di quest'ultima.

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  • 1. ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “CARLO GALLINI” VOGHERA 27058 VOGHERA (PV) Corso Rosselli, 22 – cod. fisc. e IVA 00535380182 Tel. Ist. 0383/343611 - FAX 0383/366690-363161 Posta Elettronica (e-mail): istituto.gallini@tin.it Sito INTERNET: www.gallini.org Certificazione UNI EN 1SO 9001:2008 – n. 6376/2 del 16/06/2009 GEST. MOD. 03 01 ed. 2 rev. 0 1 ALLEGATO 2 al P. O. F REGOLAMENTO D’ISTITUTO Anno scolastico 2009 – 2010 Il presente documento è composto da n° 17 pagine Voghera, 08/10/2009 f.to Il Dirigente Scolastico (dott. Luigi Toscani) INFORMAZIONI ALL'UTENZA Il presente documento, redatto entro il 15 Ottobre di ogni anno scolastico, viene pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'Istituto entro il 31 Ottobre; viene depositato in copia presso la Segreteria Didattica alla quale può essere richiesto il rilascio di fotocopie al costo di €. 0,20 al foglio.
  • 2. 2 PREMESSA Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, emanato con D.P.R.24/6/1998, n° 249, e le successive modifiche e integrazioni, introdotte con D.P.R. 21/11/2007, n° 235, costituiscono la premessa al presente Regolamento applicativo degli artt. 4 (disciplina), 5 (impugnazioni), 5 bis (patto educativo di corresponsabilità) della succitata legge. PARTE PRIMA 1) La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 2) La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 3) Nella scuola ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo della potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. 4) Il progetto e l’azione educativa della scuola sono fondati sulla qualità delle relazioni fra docenti e studenti, contribuiscono allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l’educazione alla consapevolezza, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale. 5) La scuola persegue gli obiettivi culturali e professionali previsti dal P.O.F. e adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva. 6) All’interno della scuola vi è libertà di pensiero, di espressione, di coscienza e di religione, rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. PARTE SECONDA 1) Tutto il personale della scuola opera al fine di fornire allo studente una formazione culturale e professionale qualificata, rispettosa dell’identità di ciascuno e aperta alle pluralità delle idee. 2) Sarà compito della scuola organizzare attività di orientamento al fine di consentire allo studente le scelte più razionali. L’attività di orientamento sarà attuata in ingresso, in itinere e in uscita. 3) La scuola fornirà agli studenti tutte le informazioni di carattere tecnico, culturale e professionale che ritiene necessarie a valorizzare le inclinazioni personali di ciascuno con sviluppo di temi, progetti e iniziative autonome. L’attività di informazione verrà effettuata tramite comunicazione scritta del Preside o dei Docenti, comunicazione verbale, affissione all’albo della Scuola. 4) Le informazioni fornite agli studenti riguarderanno anche le norme e le decisioni che regolano la vita della scuola. 5) E’ compito di docenti e del Capo Istituto operare in modo da promuovere la solidarietà tra le varie componenti della Scuola. 6) La Scuola rispetterà il diritto dello studente alla riservatezza, nel rispetto delle norme attualmente in vigore. 7) Al fine di far partecipare attivamente gli studenti alla vita della Scuola questi eleggeranno i loro rappresentanti negli Organi Collegiali previsti dalle attuali norme e previsti nella successiva parte VII del presente Regolamento. In particolare potranno esprimere la loro opinione nei Consigli di Classe in cui si tratterà di: programmazione didattico - educativa, criteri di valutazione e scelta dei libri di testo. Relativamente all’organizzazione della Scuola ed all’acquisto di materiale didattico, gli studenti esprimeranno le loro opinioni attraverso i loro rappresentanti eletti nei Consigli di Classe, nel Consiglio d’Istituto e nella Giunta Esecutiva. 8) Il docente effettuerà le verifiche secondo i criteri stabiliti nella programmazione didattico - educativa del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe ed attribuirà allo studente una valutazione tempestiva e trasparente, in modo da attivare un processo di autovalutazione che induca lo studente ad individuare i suoi punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Pertanto, nelle verifiche orali la valutazione di norma deve essere immediata e comunque partecipata entro la lezione successiva; nelle verifiche formative (test o altro) la valutazione deve essere fatta nel più breve tempo possibile; nelle verifiche sommative la valutazione deve essere fatta entro 15 giorni e comunque prima della verifica successiva.
  • 3. 3 Sia per le verifiche orali che per quelle scritte saranno sempre esposti agli studenti i criteri di valutazione. 9) Quando una scelta da farsi influisca in modo rilevante nella vita della scuola, gli studenti possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione previa consultazione di apposite assemblee studentesche o del comitato degli studenti. 10) La scuola organizza attività curriculari integrative e attività aggiuntive facoltative secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti; gli studenti eserciteranno autonomamente il diritto di scelta tra tali attività. 11) Saranno sempre rispettate le abitudini di vita, la cultura e la religione degli eventuali studenti stranieri che frequenteranno l’Istituto; saranno promosse e favorite iniziative rivolte all’accoglienza, alla tutela della lingua e cultura e saranno realizzate attività atte a favorire l’integrazione. 12) La scuola organizza attività di recupero del debito formativo e di prevenzione all’insuccesso scolastico, nel rispetto delle esigenze di ogni allievo e secondo quanto deliberato dal Collegio docenti. 13) Al fine di fornire una qualificata formazione professionale e tecnica, la scuola si impegna ad assicurare un’adeguata strumentazione tecnologica di supporto alle varie discipline. 14) Sarà compito della scuola potenziare o porre progressivamente e in essere le condizioni per assicurare: a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona; b) un servizio didattico – educativo di qualità; c) offerte formative aggiuntive e integrative anche mediante il sostegno di iniziative assunte dagli studenti; d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti che dovranno essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap; e) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 15) La scuola, al fine di potenziare il legame con gli ex studenti e con le loro associazioni, favorisce tutte quelle iniziative culturali, tecniche, professionali o semplicemente conviviali che da questi possono pervenire. PARTE TERZA 1) Apertura 1.1 L’Istituto osserva, nei giorni lavorativi, l’orario di apertura, affisso all’albo, disposto dal Dirigente Scolastico, in relazione alla contrattazione d’Istituto. 2) Ingresso 2.1 Al mattino l'ingresso degli studenti nelle aule avviene dal primo suono della campana e prosegue fino al secondo suono che segnala l'inizio effettivo delle lezioni. 2.2 Gli insegnanti devono essere presenti in aula al suono della prima campana. 2.3 Quando gli studenti vengono autorizzati ad entrare in anticipo per il maltempo, la loro vigilanza è affidata al personale ausiliario in servizio. 2.4 Agli alunni è consentito entrare soltanto nelle aule a loro specificatamente assegnate. 3) Ritardi 3.1 Non sono ammessi ritardi oltre le ore 8.55. 3.2 Per i ritardi fino alle ore 8.55 sarà cura del docente della prima ora ammettere lo studente, firmare il permesso regolarmente compilato e firmato da un genitore e annotare sul registro di classe l’avvenuta ammissione. 3.3 Nel caso lo studente fosse privo di giustificazione dovrà essere ammesso alle lezioni, con annotazione sul registro, di un docente delegato dal Dirigente Scolastico. 3.4 Per eccezionali e motivati ritardi oltre le ore 8.55 l’ammissione è curata da un docente delegato dal Dirigente Scolastico a cui lo studente consegnerà il permesso regolarmente compilato e firmato da un genitore. Il libretto, firmato da un docente delegato, sarà mostrato al docente in servizio, che provvederà ad annotare sul registro di classe l’avvenuta ammissione. 4) Giustificazione delle assenze 4.1 Sarà cura del docente della prima ora giustificare le assenze degli alunni, debitamente motivate sul LIBRETTO PERSONALE 4.2 Le assenze degli alunni, se considerate "non giustificate", saranno valutate negativamente all'atto dell’assegnazione del voto in condotta.
  • 4. 4 4.3 Per i minorenni la giustificazione deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci; se riguarda un’assenza per malattia superiore a cinque giorni consecutivi deve essere accompagnata da certificato medico. 4.4 Non sono ammesse entrate tardive o uscite anticipate se non per eccezionali e fondati motivi che i genitori sono invitati a confermare anche telefonicamente. 4.5 E' compito dell'insegnante controllare la regolarità delle giustificazioni e degli eventuali permessi di entrata - uscita fuori orario, da annotare accuratamente sul Giornale di Classe. 4.6 In mancanza di Libretto Personale l'alunno potrà essere autorizzato alla riammissione - dopo l’assenza o il ritardo- nonché all'uscita anticipata, con riserva di regolarizzare la circostanza nel giorno successivo. 4.7 E’ facoltà del Dirigente Scolastico o suo delegato informare le famiglie dei problemi conseguenti all'irregolare frequenza scolastica degli alunni, minorenni o maggiorenni che siano, nonché appurare la fondatezza delle assenze giudicate dubbie o strategiche. 5) Uscite 5.1 Gli studenti non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni della propria classe o conferire con estranei senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. 5.2 Gli allievi sono invitati ad astenersi dal chiedere di uscire durante lo svolgimento delle lezioni se non per eccezionali necessità e, comunque, con l'approvazione dell'insegnante. 5.3 Per le uscite anticipate, sempre e solo autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, lo studente dovrà consegnare la richiesta, regolarmente compilata e firmata, entro le ore 8.50. Lo studente mostrerà il permesso, autorizzato, al docente in servizio che provvederà ad annotare sul registro l’avvenuta autorizzazione. 5.4 Non sono ammesse uscite prima delle ore 11.40 (salvo motivati casi eccezionali). 5.5 L’uscita per improvviso malore, da annotare sempre sul Giornale di Classe, dovrà essere autorizzata dal Preside o suo delegato dopo aver preso le precauzioni più opportune, possibilmente concordate con la famiglia. 5.6 A richiesta scritta del genitore e sotto la piena e consapevole responsabilità dello stesso, la Scuola può autorizzare limitate uscite dalle lezioni per consentire agli studenti la partecipazione a significative attività sportive. 6) Comportamento degli studenti 6.1 La frequenza degli studenti è obbligatoria per le lezioni e per tutte le attività didattiche curriculari programmate che spesso sostituiscono le lezioni stesse quali ricerche, lavori di gruppo, incontri culturali, visite guidate, gite e simili. 6.2 Il comportamento degli studenti deve essere educato e corretto, funzionale all’attività scolastica e sempre improntato alle regole del vivere civile. 6.3 Particolare rispetto deve essere osservato per i beni di proprietà pubblica (arredi, sussidi didattici, strumenti ed apparecchiature, libri, ...) e individuale. 6.4 L’abbigliamento degli studenti deve essere decoroso 6.5 Ciascun allievo è responsabile in proprio ed in solido con altri dei danni derivanti dalle sue azioni; ne risponde pecuniariamente e, in caso di dolo o colpa grave, anche disciplinarmente. 6.6 Gli studenti sono invitati a non portare a Scuola oggetti di valore ed a ben custodire quelli di uso personale, per scongiurare il verificarsi di fatti incresciosi; la Scuola non può rispondere degli oggetti incustoditi o dimenticati - ancora meno se sottratti- comunque non ritirati dal personale ausiliario a cui è opportuno rivolgersi in caso di smarrimento o ritrovamento. 6.7 Durante l'intervallo gli studenti possono restare nelle aule, possono accedere ai corridoi immediatamente adiacenti e nei servizi, devono comunque, rimanere all'interno dell'area scolastica e comportarsi in modo da evitare di arrecare danno o pregiudizio alle persone o cose. 6.8 Sulla condotta degli allievi vigileranno gli insegnanti incaricati secondo turni prestabiliti e il personale ausiliario che collabora e interviene in via subordinata. 6.9 Gli studenti sono tenuti a rispettare il personale ausiliario e ad osservare quanto da parte loro verrà richiesto nell'assolvimento delle proprie mansioni; detto personale risponde solo al Preside ed al Responsabile Amministrativo per quanto attiene ai propri compiti ed alle responsabilità connesse. 6.10 Aule speciali, laboratori, spogliatoi, vengono chiusi a cura dell’ insegnante o dell'ausiliario che ne ha la responsabilità quando la classe si allontana. 6.11 Nei locali scolastici è vietato fumare per tutti, nel rispetto delle norme vigenti in materia sui locali pubblici; è previsto che tali norme vanno osservate e fatte osservare da chiunque.
  • 5. 5 6.12 E' vietato agli studenti accedere in Sala Insegnanti, nei laboratori, in palestra o in altre aule momentaneamente vuote, se non espressamente autorizzati. 6.12 I trasferimenti in Palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, previsti dall'orario delle lezioni, devono avvenire nel modo più corretto, ordinato e sollecito possibile per non disturbare le altre classi e sottrarre tempo alle lezioni. PARTE QUARTA 1) Disciplina 1.1 Sono considerati comportamenti che individuano mancanze disciplinari: a) l’assenza ingiustificata b) l’entrata in ritardo senza giustificato motivo c) ritardare l’ingresso in classe nel cambio di aule o alla fine dell’intervallo d) abbandonare la scuola durante le lezioni senza opportuna autorizzazione e) l’uscita dall’aula durante le ore di lezione o tra la fine e l’inizio delle lezioni senza l’autorizzazione del docente subentrante f) un comportamento maleducato, scorretto che turbi il quieto vivere e il normale andamento delle lezioni g) mancanza di rispetto nei confronti del patrimonio della scuola (arredi, impianti e strutture ecc..) h) furti di beni della scuola, di compagni o di altri componenti i) mancanza di rispetto nei confronti del docente e del personale della scuola j) fumare in qualsiasi locale della scuola k) accedere ai locali di cui al punto 6.11 della Parte Terza senza opportuna autorizzazione l) l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici nel corso delle lezioni e delle attività didattiche 1.2 Le sanzioni disciplinari previste per le infrazioni di cui al comma precedente, commisurate alla gravità della mancanza e alla situazione personale dello studente, sono le seguenti: a) rimprovero verbale del docente b) rimprovero scritto del docente su libretto personale c) note sul registro di classe d) rimprovero verbale del Preside e) rimprovero scritto del Preside f) sospensione dalle lezioni per un periodo massimo di 15 giorni g) per violazione del divieto di uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici, potranno essere inflitte le seguenti sanzioni: 1. ritiro temporaneo dei cellulari e altri dispositivi con contestuale ammonizione scritta (nota sul registro); 2. in caso di reiterazioni o comportamenti particolarmente gravi, sospensione dalle lezioni per i giorni stabiliti dal Consiglio di Classe. Per le sanzioni di cui ai punti c), e) f), è sempre offerta allo studente la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità, da effettuarsi in orari non coincidenti con quello delle lezioni, quale: - riparazione del danno in caso di danneggiamento al patrimonio - lavori in serra o azienda da definire con il responsabile del reparto - lavori nella biblioteca della scuola da definire con i docenti responsabili - altra proposta che lo studente possa fare e che sia ritenuta idonea dal Consiglio di classe - altre proposte del Consiglio di classe. 1.3 La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato invitato a esporre le proprie ragioni. 1.4 Nessuna punizione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto. 1.5 Non verrà mai sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui. 1.6 Le sanzioni saranno sempre temporanee e commisurate alla gravità delle infrazioni commesse; il livello di gravità è rimesso al giudizio del docente e, nel caso di infrazioni ripetute, del Preside e del consiglio di classe. 1.7 Le sanzioni, che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni, sono adottate dal Consiglio di Classe e comminate soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. I Consiglio di Classe opera nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora
  • 6. 6 faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga. Durante il suddetto periodo di allontanamento un docente sarà incaricato dal Consiglio di classe a mantenere un rapporto con lo studente e i suoi genitori al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica. Per le sospensioni relative a un giorno, il Consiglio di Classe opera in seduta ristretta alla sola componente docente. 1.8 Le sanzioni, che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 1.9 Le sanzioni, che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico sono irrogate da parte del Consiglio d’Istituto. Sono previste alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico; 1.10 Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti 1.8 e 1.9, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. 1.11 Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi. Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 1.9 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. 1.12 Le sanzioni disciplinari di cui ai punti 1.8, 1.9, 1.11 possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. 1.13 La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. 1.14 Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui “non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”. 1.15 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalle commissioni medesime e sono applicate anche ai candidati esterni.
  • 7. 7 2) Impugnazioni 2.1 Contro le sanzioni disciplinari di cui al punto 1.8, 1.9, 1.11 è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione all’Organo di Garanzia interno all’istituto. 2.2 L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. 2.3 Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro i dieci giorni, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. 2.4 L’Organo di Garanzia, sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, sarà costituito da uno studente, un genitore, due docenti e dal Dirigente stesso. Sarà eletto dal Consiglio d’Istituto all’interno delle sue componenti. 2.5 L’Organo di Garanzia decide – su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse – anche su conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento recante modifiche e integrazioni allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 21/11/2007, n° 235). 2.6 In materia di violazione dello Statuto è possibile indirizzare, da parte di chiunque ne abbia interesse, un reclamo al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Il termine della proposizione di tale reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. La decisione è subordinata al parere vincolante dell’organo di garanzia regionale, che ha il compito di verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti e svolge la propria attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo. L’Organo di Garanzia regionale deve esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni. 3) Patto educativo di corresponsabilità 3.1 Le famiglie si assumo l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli, quando questi violano i doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto e dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. 3.2 I genitori prendono atto e accettano formalmente l’assunzione di responsabilità dei comportamenti scorretti e dei danni arrecati, che in caso di dolo comporterà il risarcimento del/i danno/i, all’atto dell’iscrizione; l’accettazione del “Patto” avviene contestualmente alla firma della domanda d’iscrizione. PARTE QUINTA 1) Uso della biblioteca 1.1 Possono accedere alla consultazione e al prestito dei libri gli studenti, il personale in servizio nell'Istituto ed eventuali estranei autorizzati dal Capo Istituto; l’accesso degli studenti è da concordare con i signori docenti.. 1.2 Sono esclusi dal prestito vocabolari, atlanti, manuali tecnici, opere di elevato valore, enciclopedie, nonché più di tre volumi per volta. 1.3 La durata del prestito non può eccedere le due settimane e in caso di ulteriore necessità è ammissibile una sola proroga di ulteriori due settimane. 1.4 Chi si avvale del prestito, è responsabile della integrità dei volumi che deve restituire nei termini stabiliti; in caso di smarrimento o danneggiamento è tenuto a risarcire il prezzo d'acquisto aggiornato. 1.5 Quando la consultazione o il prestito riguarda opere tecniche o riviste custodite nei reparti, occorre rivolgersi agli I.T.P. responsabili dei reparti stessi ed osservare gli adempimenti prescritti. 2) Uso della Palestra e campetto annesso 2.1 La palestra è utilizzata dagli studenti della Scuola per la normale attività didattica e per quella pomeridiana del gruppo sportivo. 2.2 Gli studenti convittori che, durante la ricreazione pomeridiana, intendano svolgere attività sportive, possono far uso della palestra solamente negli orari dedicati al gruppo sportivo e, comunque, vigilati dai docenti competenti o dall’Istitutore incaricato. 2.3 Palestra, attrezzature sportive, campetto di calcio e spazi annessi possono eccezionalmente essere utilizzati da esterni solo se autorizzati ed alle condizioni poste a tutela delle persone e delle cose. 3) Uso di aule speciali e laboratori didattici 3.1 L'uso dei laboratori e delle aule speciali nei momenti della normale attività didattica e durante l'orario scolastico avviene in presenza e sotto la responsabilità del docente in servizio.
  • 8. 8 3.2 La cura e la sorveglianza delle attrezzature e del materiale sono assicurate dagli insegnanti, dai tecnici e dagli ausiliari che hanno il compito di segnalare prontamente eventuali danneggiamenti e relativi responsabili. 3.3 Eventuale utilizzazione da parte di esterni deve essere preventivamente approvata dal Consiglio di Istituto ed esercitata nel rispetto delle condizioni cautelative prescritte. 4) Uso dei locali dell'Istituto in orario extrascolastico 4.1 E' consentito agli studenti, durante l'orario di apertura della Scuola, utilizzare i locali scolastici per svolgere attività programmate e, comunque, orientate alle finalità citate nella premessa del presente Regolamento. 5) Danni ad ambienti, arredi, attrezzature. 5.1 Eventuali ammanchi o danneggiamenti saranno risarciti da coloro che li hanno provocati. 5.2 Qualora non si possa risalire al diretto responsabile, il risarcimento sarà posto a carico di tutti coloro che hanno utilizzato ciò che è stato danneggiato. PARTE SESTA Rapporti fra studenti e genitori con Presidenza, Segreteria, Docenti, Organi Collegiali. 1) Servizio di Segreteria 1.1 Il Direttore S.G.A., nel rispetto dei “criteri generali” indicati dal Consiglio di Istituto e dalle “direttive di massima” impartite dal Dirigente Scolastico, definisce annualmente l’orario di apertura al pubblico della Segreteria. 1.2 I tempi massimi entro cui rilasciare i certificati richiesti e definire gli atti amministrativi sono quelli indicati nella CARTA DEI SERVIZI. 3) Rapporti fra Scuola e famiglia 3.1 I colloqui tra insegnanti e genitori si svolgono in base a quanto stabilito dal Collegio Docenti all'inizio di ogni anno scolastico. 3.2 Normalmente i docenti dedicano ciascuno un'ora settimanale al ricevimento dei parenti degli allievi. 3.3 Possono essere programmate udienze generali, una per quadrimestre, per facilitare i genitori impegnati con il lavoro o residenti in località lontane e mal collegate con l'Istituto. 3.4 Il Collegio Docenti stabilisce ogni anno modalità e frequenza delle notizie da dare alle famiglie sull'andamento degli allievi. 3.5 Gli insegnanti cureranno la puntuale consegna agli studenti degli elaborati corretti e valutati, da far firmare ad un genitore per presa visione; cureranno, altresì, i rapporti con le famiglie anche attraverso opportune comunicazioni da far visionare sul LIBRETTO PERSONALE. 3.6 I docenti tutti, quelli designati coordinatori di classe in particolare, sono invitati a controllare frequentemente le assenze e l'andamento scolastico degli allievi, segnalando in Presidenza eventuali anomalie da riscontrare prontamente con le famiglie nell'intento di reprimerle efficacemente. 3.7 L’affissione all’Albo e la circolazione di comunicati da parte di esterni devono essere autorizzati dal Preside che ne valuta l'opportunità e la compatibilità con le finalità indicate nella premessa del presente Regolamento. PARTE SETTIMA Funzioni, modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni degli Organi Collegiali. Compiti dei membri della comunità scolastica. 1) Assemblee studentesche (vedi D.P.R. 416/74, artt. 42-43-44 - D.L.297/94 artt. 12-13-14) 1.1 Le assemblee studentesche “costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della Scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”. 1.2 Gli studenti possono chiedere mensilmente una Assemblea di Classe di non oltre due ore consecutive ed una d'Istituto di non oltre cinque ore, rispettivamente con un preavviso di tre e di cinque giorni, salvaguardando l'ultimo mese di lezioni.
  • 9. 9 1.3 Il Preside autorizza dopo aver valutato la liceità dell'O.d.G. e, per le Assemblee di Classe disponibilità degli insegnanti - ogni volta diversi - ad interrompere la loro attività didattica, a vigilare gli allievi in classe ed ad intervenire, su invito degli stessi, per la corretta e proficua trattazione degli argomenti. 1.4 Le assemblee d'Istituto, non più di quattro all'anno, possono essere articolate per classi parallele e svolgersi anche in idonei locali extra - scolastici; il regolamento dell'Assemblea e l’eventuale partecipazione di esperti e/o uditori esterni vanno preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico, sentiti i coordinatori. 1.5 Al termine delle riunioni gli studenti sono invitati a redigere e consegnare in Presidenza le verbalizzazioni degli argomenti trattati, specie quando emergono richieste o proposte rivolte agli altri componenti od organi della comunità scolastica. 1.6 In sostituzione dell'Assemblea può essere autorizzata un'attività alternativa di tipo seminariale o culturale quale, ad esempio, la visione di uno spettacolo teatrale o cinematografico. 1.7 Il Preside può autorizzare incontri fra studenti rappresentanti volti ad evitare assenze collettive ingiustificabili. 2) Assemblee dei genitori (vedi D.P.R. 416/74, art. 45 - D.L.297/94 art. 15) 2.1 Costituiscono occasioni per dibattere i problemi degli studenti, per partecipare alla vita della Scuola, per definire concrete proposte didattico - educative funzionali alla migliore formazione degli allievi. 2.2 Le Assemblee dei genitori possono essere di Classe e d'Istituto, possono svolgersi nei locali della Scuola ed al di fuori delle lezioni; vengono gestite dai promotori in base ad un Regolamento preventivamente approvato dal Consiglio d'Istituto. 2.3 La Scuola si impegna a divulgare adeguatamente le convocazioni delle Assemblee, a rilasciare ai promotori copia degli atti richiesti, a fornire ogni più utile supporto e collaborazione. 3) Comitato degli studenti e Comitato dei genitori 3.1 I rappresentanti degli studenti e quelli dei genitori eletti nei Consigli di Classe possono esprimere rispettivamente un Comitato degli Studenti ed un Comitato dei genitori aventi la funzione di promuovere il più ampio coinvolgimento delle proprie componenti nella vita della Scuola. 3.2 Detti Comitati, autorizzati a chiedere al Preside le Assemblee di Istituto delle proprie componenti, assicurano l’ordinato svolgimento delle Assemblee nel rispetto del proprio Regolamento, nonché l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti; provvedono alla verbalizzazione delle riunioni e all'esecuzione delle deliberazioni. 3) Consigli di classe (vedi D.P.R. 416/74, art. 3 - D.L.297/94 art. 5) 3.1 Rappresentano la sede di più diretta collaborazione delle componenti scolastiche per la migliore realizzazione degli obiettivi didattici; hanno il compito di agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti, genitori e alunni, nonché formulare proposte in ordine all'azione educativa e didattica. 3.2 Con la sola presenza dei docenti, ai Consigli di Classe competono le valutazioni periodiche e finali degli alunni, nonché il coordinamento della didattica e dei rapporti interdisciplinari. 3.3 Si riuniscono, di norma, in base al calendario programmato dal Collegio Docenti all'inizio di ogni anno scolastico e vengono convocati dal Preside, anche su richiesta motivata della maggioranza dei loro membri, con un prefissato ordine del giorno da trattare. 4) Collegio Docenti (vedi D.P.R. 416/74, art. 4 - D.L.297/94 art. 7) 4.1 Ha potere deliberante sulla materia affidate dall’art. 4 del D.P.R. 416/74 alla sua competenza 5) Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva (vedi D.P.R.416/74, artt.5-6 - D.L.297/94 artt. 8-10) 5.1 Il predetto Organo Collegiale esercita le competenze che il D.L. 297/94 artt. 8-10 gli assegna ed elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, presieduta dal Dirigente Scolastico. 5.2 Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente o, in caso di assenza-impedimento dal Vice Presidente o dal membro più anziano; l’iniziativa della convocazione invece spetta, in primo luogo, al Dirigente Scolastico e, in via subordinata ad almeno 1/3 dei membri in carica. L’Avviso di convocazione, con l’O.d.G., di norma, è inviato con 5 giorni di preavviso nei casi di urgenza segnalati dal Dirigente Scolastico. 5.3 La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico con 3 giorni di preavviso e con 1 giorno di preavviso per urgenza e necessità; non è previsto un O.d.G. preventivo.
  • 10. 10 6) Organo di Garanzia 6.1 E’ eletto ai sensi dell’art. 5, comma 1, del DPR 21/11/2007 n° 235, per esprimersi in merito alle impugnazioni delle sanzioni disciplinari, che comportino allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, nonché sui conflitti che sorgano nella scuola in merito all’applicazione del regolamento. E’ composto da: 2 docenti, 1 studente, 1 genitore e il Dirigente scolastico. Studente, genitore e docenti sono eletti dal Consiglio d’Istituto nell’ambito dei suoi componenti. PARTE OTTAVA 1) Regolamento gite – visite 1.1 Le gite (quali viaggi d'istruzione) e le visite guidate, che non sono da intendere come momenti di mera evasione, vengono inserite nella programmazione didattico-educativa per il loro indiscusso valore culturale e formativo; pertanto vengono organizzate e gestite dalla Scuola, nell'osservanza dei criteri e dei limiti stabiliti dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto. 1.2 Con tali presupposti la partecipazione a gite e visite va considerata obbligatoria sia per gli studenti tenuti a frequentare le lezioni che tali attività integrano e sostituiscono, sia per i docenti designati quali accompagnatori che nell'occasione prestano un servizio connesso alle loro funzioni. 1.3 Nel corso dell'anno scolastico possono essere effettuate: a) una gita per classe a carattere tecnico e/o culturale, entro i limiti di un giorno per prime e seconde, di due giorni per terze, di tre giorni per quarte, di 5 giorni per le quinte, eccezionalmente elevabili di un ulteriore giorno per le prime, le seconde, le quarte e le quinte in caso di particolari esigenze e di dichiarata disponibilità da parte del docente accompagnatore designato; b) visite guidate a carattere eminentemente tecnico, della durata massima di una giornata, in numero non superiore a due per le prime, seconde, terze e quarte, a tre per le quinte. 1.4 I Consigli di classe o interclasse deliberano, nelle sedute di Ottobre – Novembre, circa l’attuazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione (gite); nel caso di delibera favorevole all’attuazione: - propongono le visite aziendali che intendono attuare nel corso dell’anno scolastico, la data approssimativa di attuazione e i docenti accompagnatori che avranno il compito della preparazione didattica delle visite medesime; - propongono alcune mete, didatticamente significative, per l’attuazione del viaggio d’istruzione. 1.5 Il referente “Viaggi di istruzione e visite aziendali”, nominato all'inizio di ogni anno dal Collegio docenti provvede a: a) redigere entro novembre, viste le proposte dei consigli di classe o interclasse, il piano delle visite aziendali e degli itinerari di massima fra cui scegliere le gite; b) coordinare le scelte operate dai Consigli di Classe di Novembre; 1.6 I Consigli di Classe entro Gennaio, viste le preferenze, esprimeranno un parere in merito agli itinerari dei viaggi di istruzione proposti dal Referente e designeranno l'accompagnatore. 1.7 L'effettuazione della gita è subordinata all’adesione di un numero “adeguato”, nell’ambito della classe; di norma almeno il 51%; eventuali, motivate deroghe, sentito il Consiglio di Classe, possono essere disposte dal Dirigente Scolastico. 1.8 In relazione al numero globale degli alunni componenti la comitiva, gli insegnanti che accompagnano le classi possono essere affiancati da un I.T.P. disponibile; pertanto viene esclusa la partecipazione di genitori e di estranei. 1.9 Gli accompagnatori collaborano con il Referente per la definizione dei programmi particolareggiati (orari, spostamenti, itinerari, visite ...) che poi faranno scrupolosamente rispettare (con particolare riguardo all'ora di ritorno) per evitare disagi; tali programmi saranno notificati alle famiglie all'atto in cui le medesime saranno invitate ad autorizzare la partecipazione dei figli minorenni. 1.10 Il raggiungimento delle località prescelte e gli eventuali spostamenti avverranno normalmente in autopullman, eccezionalmente con altro mezzo. 1.11 Le spese per gite e visite saranno a totale carico delle famiglie; le quote di partecipazione, definite in relazione agli itinerari prescelti, saranno raccolte in ogni classe con la consueta modalità per essere versate sul c/c bancario intestato all'Istituto. 1.12 In caso di defezione, la quota versata potrà essere restituita, totalmente o parzialmente, a condizione che non si verifichi alcun aggravio per gli studenti partecipanti. 1.13 Tutte le spese relative a gite e visite saranno liquidate ai fornitori dei servizi esclusivamente dalla Scuola, previa emissione di regolare fattura; gli accompagnatori percepiranno rimborsi e compensi come stabilito da contrattazione interna alla scuola.
  • 11. 11 1.14 Nell’intento di rendere concrete e proficue le finalità educative e formative di gite e visite, si invitano i docenti e gli alunni, in relazione al carattere specifico delle iniziative, a sviluppare ricerche e lavori di riferimento, personali o di gruppo, aventi carattere preparatorio e di effettiva verifica. 1.15 Per tutto ciò che non risulti espressamente previsto nel presente regolamento si farà riferimento alla normativa scolastica vigente. PARTE NONA 1) Regolamento veglia 1.1 L'organizzazione e la gestione finanziaria della tradizionale VEGLIA D'ISTITUTO sono riservate agli studenti delle classi quinte che agiscono attraverso un COMITATO appositamente eletto e responsabile del proprio operato anche verso terzi. 1.2 L'assemblea degli studenti delle classi quinte, nella sua riunione iniziale, stabilisce l'entità e le modalità di versamento del contributo di adesione a carico di ogni allievo ed elegge il COMITATO costituito da n. 2 allievi per classe. 1.3 Il COMITATO ha il compito di organizzare e svolgere tutte le attività attinenti alla Veglia e al Giornalino relativo; potrà chiedere la collaborazione di altri studenti ed è tenuto a riferire della sua attività sia in sede preventiva che consuntiva. 1.4 Tutti gli studenti concorrono in ugual misura nella ripartizione degli utili o perdite secondo le modalità prefissate dall'Assemblea. 1.5 Qualora singoli studenti o intere classi non volessero concorrere, la organizzazione e la gestione finanziaria della VEGLIA si concentrano sugli altri studenti aderenti che, comunque, non devono scendere al di sotto di un rappresentante per classe. 1.6 Ogni studente di quinta ha diritto a n° 2 biglietti di ingresso ed al giornalino gratuiti 1.7 Il biglietto omaggio è offerto anche agli studenti diplomati negli anni precedenti se lo richiedono. 1.8 A ciascun dipendente dell'Istituto (anche non insegnante), se accetta l'invito a partecipare alla VEGLIA, sono riservati n. 2 biglietti omaggio. 1.9 Al COMITATO è riconosciuto un compenso forfetario complessivo del 20% sugli utili, da ripartire fra i suoi componenti, nonché il rimborso delle spese sostenute per conto della VEGLIA e regolarmente documentate. 1.10 L'Assemblea può stabilire di utilizzare gli eventuali utili come segue: a) quale contributo a favore degli aderenti alla Veglia per la loro partecipazione alla gita scolastica, nonché alle visite aziendali; b) quale concorso per altre attività culturali (spettacoli ...), ricreative (cene ...), e simili; c) quale sussidio a favore di alunni bisognosi da far gestire al Consiglio d'Istituto per "buoni libro", "buoni mensa" o altro. 1.11 Giornalino pre - veglia, anche se di contenuto ironico - goliardico, deve sempre rispondere ai principi della buona educazione, della correttezza e del rispetto per la dignità delle persone e delle istituzioni; ne risponde il COMITATO a cui può essere vietata la distribuzione nell'Istituto se prima di stamparlo non sarà visionato e autorizzato dalla Direzione. 1.12 Per quanto non espressamente previsto nel presente REGOLAMENTO si fa riferimento all'ordinamento giuridico generale anche extrascolastico. PARTE DECIMA 1) Regolamento Convitto Il Convitto annesso all'I.T.A.S. "C. Gallini" è l'istituzione che assicura il carattere residenziale dei corsi di studio, consentendo agli allievi di frequentare la scuola con maggior comodità e profitto; rappresenta un mezzo idoneo a rendere più proficui sia l'insegnamento, sia l'opera educativa di formazione umana e sociale degli allievi. Esso contribuisce a : a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano il disadattamento degli studenti; b) facilitare la frequenza alla scuola agli alunni provenienti da zone la cui ubicazione determini situazioni di particolare disagio;
  • 12. 12 c) garantire, attraverso la predisposizione di servizi collettivi, la piena ed omogenea funzione educativa della scuola. Il Convitto è parte integrante dell'Istituto al quale è annesso a norma dell'art. 20 della Legge 20/6/1931 n. 889. 1.1 La direzione del Convitto è affidata al Preside dell'Istituto o, in assenza, a un sostituto, che si avvalgono dell'opera del personale Educativo previsto dalla pianta organica. L'incarico della vigilanza generale del Convitto è conferito, dal Consiglio di Istituto, di norma al Coordinatore degli Istitutori individuato nell'Educatore in ruolo di grado più elevato, eccezionalmente e con delibera motivata, ad un altro Istitutore di ruolo. Il Coordinatore coadiuva il Capo di Istituto secondo le direttive impartite dal medesimo nella sua competenza. 1.2 I genitori degli alunni aspiranti all'ammissione in Convitto devono inoltrare domanda, entro i termini di iscrizione all'anno scolastico successivo, in carta semplice, firmata da chi esercita la patria potestà, indirizzata al Preside, con la quale si impegnano al pagamento della retta e di quanto altro dovuto, e dichiarano di essere a conoscenza delle norme che regolano la vita convittuale ed i rapporti scuola- famiglia. Qualora si tratti di studenti maggiorenni, la domanda deve essere firmata dall'interessato e controfirmata, per garanzia, da un genitore. Per coloro che, per qualsiasi ragione, fossero stati allontanati da altri collegi, l'accoglimento della domanda è subordinato alla deliberazione della Giunta Esecutiva. Alla domanda di ammissione deve essere allegato un certificato medico attestante che non esistono impedimenti alla vita collegiale sotto il profilo sanitario. La Direzione, prima di ammettere definitivamente l'allievo, può far eseguire una visita di controllo dall'Ufficiale sanitario. 1.3 Il Consiglio di Istituto, con propria delibera, indica il numero massimo di convittori da ammettere in relazione alle strutture esistenti, in modo da garantire una convivenza funzionale ai fini di quella formazione umana che il Convitto si prefigge, pur nel rispetto della personalità degli ospiti. Se le domande di ammissione sono superiori alla disponibilità dei posti, la Giunta Esecutiva, integrata dal Coordinatore, procede alla formazione di una graduatoria, tenendo presenti i seguenti criteri: a) condizioni economico-sociali della famiglia; b) difficoltà di raggiungere la sede scolastica; c) merito scolastico; d) residenza in provincia di Pavia o in province prive di Istituti tecnici agrari. 1.4 La retta è fissata annualmente dal Consiglio di Istituto, tenendo presente che le norme amministrative e contabili dispongono che entrate e spese per il funzionamento del Convitto devono risultare a pareggio, e deve essere versata in rate anticipate secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto e tramite conto corrente postale. La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del Sanitario del Convitto ed alle medicine (escluse le specialità), alla lavatura e stiratura ed al rammendo degli effetti del corredo, nonché ad usufruire di tutte le attrezzature pertinenti alla vita convittuale. Come previsto dalle norme vigenti, essa copre tutte le spese generali inerenti al funzionamento, ad eccezione delle spese per il personale. 1.5 Ogni nuovo convittore, all'atto dell'accettazione del posto in Convitto, è tenuto al versamento della I^ rata della retta pari a € 824,00 (in nessun caso restituibile), a garanzia dell'impegno assunto. 1.6 Non è consentita la restituzione di quote di rette già versate, salvo il caso di alunno che sia costretto ad abbandonare il Convitto per provate ragioni di salute o per altri motivi la cui valutazione è rimessa al Consiglio di Istituto. 1.7 Il Consiglio di Istituto, se il bilancio del Convitto lo consente, ha la facoltà di accordare riduzioni di retta a giovani di disagiate condizioni economiche, che risultino meritevoli per profitto e condotta. 1.8 Il pasto è eguale per tutti; la somministrazione del vitto speciale è concessa in caso di necessità riconosciuta dal sanitario del Convitto. Alla formazione del menù provvede, sulla base di una tabella dietetica approvata dal sanitario, il Direttore del Convitto con la collaborazione del Coordinatore o di un suo rappresentante, del cuoco e di tre allievi del Convitto eletti dalla comunità dei convitto. 1.9 Alla mensa del Convitto possono essere ammessi il personale della scuola e gli studenti che ne facciano richiesta, nei limiti delle disponibilità ricettive. Essa può rimanere aperta, se necessario, anche durante le sessioni d'esame. Il prezzo del pasto è fissato annualmente dal Consiglio di Istituto. 1.10 Ogni convittore deve essere fornito di corredo personale, nonché di biancheria da letto in quantità tale da consentire il cambio. 1.11 Il Convitto rimane aperto per tutta la durata delle lezioni. 1.12 La vita del Convitto è regolata da un orario, subordinato all'orario scolastico, fissato dalla Giunta Esecutiva, sentito il parere degli Istitutori e di tre rappresentanti dei convittori. Durante la ricreazione i convittori possono uscire dal cortile interno, sostare nelle immediate adiacenze, visitare l'azienda agraria ed usufruire degli impianti sportivi, accedere alla camerata per giustificati motivi.
  • 13. 13 L’accesso in palestra è consentito a condizione che sia in servizio un docente di educazione fisica dell’Istituto o anche da un istitutore (come previsto dal CCNL) che esercitino vigilanza. I convittori potranno assistere alle trasmissioni televisive, durante le ore di ricreazione e nelle ore serali, di norma non oltre le ore 23. Possono inoltre proiettare videocassette, noleggiate a proprie spese, con l'obbligo di sottoporle per l’approvazione all'Istitutore in servizio. E' consentita la proiezione di un solo film nell'ambito della serata, tra le ore 20 e le 23, a seconda della durata dello stesso. 1.13 Ai convittori sono concesse un massimo di 10 ore settimanali di libera uscita pomeridiana, autogestite e programmate giornalmente dalle ore 16,15 alle ore 19.10. Per i soli convittori maggiorenni, si possono aggiungere ulteriori 10 ore di libera uscita serale, dalle ore 20.00 alle ore 22.00. Tali libere uscite sono subordinate a una dichiarazione annuale con la quale il convittore maggiorenne e i genitori, entrambi sottoscriventi, sollevano l’Amministrazione e tutto il personale del Convitto da ogni responsabilità per fatti o incidenti che si possono verificare, per qualsiasi ragione, durante la permanenza all’esterno. 1.14 I convittori sono tenuti a lasciare il Convitto nel giorno antecedente il festivo entro le ore 13,30 nonché entro le ore 17 qualora siano previste lezioni pomeridiane. Il rientro in Convitto è consentito dalle ore 7.30 del giorno di ripresa delle lezioni. In caso di impossibilitato rientro, la famiglia è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Istitutore di servizio, motivando l'eccezionale circostanza. Per necessità particolari possono essere concessi permessi per rientrare in famiglia, compatibilmente con gli orari e le esigenze scolastiche. Detti permessi sono subordinati ad una richiesta scritta e motivata dei genitori, controfirmata dagli stessi se il convittore è maggiorenne. 1.15 Le richieste di uscita a carattere eccezionale debbono essere sottoposte all'approvazione della Direzione, quelle infrasettimanali di libera uscita all'approvazione dell'Istitutore in servizio. Possono essere sospese in qualunque momento, qualora il comportamento dei beneficiari ne fornisca il motivo, nonché per esigenze particolari della Scuola o del Convitto. 1.16 I convittori devono contribuire al buon funzionamento del Convitto, comportarsi con senso di responsabilità in ogni occasione e mantenere ovunque un contegno improntato a senso di civismo. In particolare sono tenuti a seguire le prescrizioni e le indicazioni del personale Educativo, a rispettare l'orario, a frequentare regolarmente le lezioni e a non assentarsi se non per malattia o per altre motivate ragioni. Nell'intento di rendere proficui i rapporti scuola-famiglia, i genitori degli alunni convittori sono tenuti a conferire con gli Istitutori almeno una volta al mese, possibilmente al sabato entro le ore 13.00. Quando vengono effettuati cortei, manifestazioni e simili per i quali viene chiesto il permesso di uscita dalla scuola, per gli alunni convittori la richiesta sarà fatta dall'Istitutore in servizio a condizione che all’inizio dell’a. s. la famiglia abbia espressamente sottoscritto autorizzazione in questo senso. 1.17 Durante le ore di studio il convittore è tenuto ad adempiere al suo dovere di studente ed a mantenere un comportamento adeguato evitando di causare disturbo ai compagni. I convittori impegnati in eventuali ricerche o lavori di gruppo dovranno in ogni caso agire nel rispetto del diritto allo studio degli altri compagni. In casi particolari, e con preavviso all'Istitutore, potrà essere utilizzata un’aula della scuola, od altro locale idoneo, per lavori di gruppo fra più convittori, anche con l’eventuale partecipazione di alunni non convittori, purché appartenenti all'Istituto. 1.18 Ogni convittore è tenuto a rispettare gli ambienti, i mobili, gli arredi e quanto altro in dotazione al Convitto. In caso di danni il responsabile è tenuto al risarcimento, che sarà a carico di tutti i convittori nel caso che non venga individuato il responsabile. 1.19 E' fatto divieto ai convittori di circolare con mezzi di locomozione a motore propri o altrui in tutti gli spazi pertinenti all'Istituto. 1.20 Verso i convittori che, nonostante l'opera di convincimento per facilitare il loro inserimento nella comunità, recidivamente disattendono le norme di vita convittuale, si può intervenire a seconda della gravità della mancanza, con: a) richiamo verbale e/o sospensione dei permessi di uscita; b) richiamo scritto, di cui viene data comunicazione alla famiglia; c) allontanamento temporaneo dal Convitto (fino a 10 giorni); d) allontanamento permanente dal Convitto nel corso dell'anno. Il provvedimento di cui alla lettera a) è disposto dal Direttore del Convitto o dagli Istitutori; quello di cui alla lettera b) e c) dal Direttore su proposta degli Istitutori; quello di cui alla lettera d) dal Comitato di disciplina del Convitto, le cui conclusioni devono essere sottoposte a delibera del Consiglio di Istituto. 1.21 Il comitato di disciplina del Convitto è composto dal Dirigente Scolastico, dal Coordinatore, da un altro Istitutore, da un rappresentante dei Convittori designato. Al convittore che ha commesso la grave infrazione deve essere fatta per iscritto la contestazione dell'addebito mossogli, con l'invito a presentare
  • 14. 14 giustificazioni e prove a suo discarico. Il convittore ha facoltà di esprimere verbalmente e per iscritto al Comitato le sue dichiarazioni, di indicare testimoni e produrre documenti, nonché di essere presente in tutte le fasi della procedura e di farsi assistere dal genitore o da altra persona di propria fiducia scelta nell'ambito delle componenti scolastiche. 1.22 In considerazione delle finalità che il Convitto si prefigge e tenuto conto del numero limitato di posti, non sono riammessi in Convitto: a) coloro che sono dichiarati respinti nell'anno scolastico precedente; b) coloro che hanno mantenuto comportamento scorretto o dimostrato insofferenza alla vita collegiale e scarso impegno per lo studio. Per i ripetenti la Giunta Esecutiva può deliberare la loro riammissione solo nel caso in cui il Consiglio di classe dichiari l'esistenza di cause e condizioni particolari che possono avere impedito un rendimento scolastico normale. Per i casi del punto b) delibera la Giunta Esecutiva su proposta del Direttore e del Coordinatore. 1.23 Il servizio sanitario è affidato dal Consiglio di Istituto ad un medico di provata capacità. L'onorario del sanitario è a carico del bilancio dell'Istituto. Il medico visita e cura i convittori quando se ne presenti la necessità; approva la tabella dietetica; esegue di sua iniziativa o a richiesta ispezioni igieniche ai locali. Propone l'allontanamento dal Convitto degli alunni non adatti alla vita in comune, il ricovero in ospedale di alunni sospetti di malattie infettive, le disinfezioni straordinarie e le cautele necessarie per tutelare l'igiene del Convitto. E’ Presente nella Scuola, in servizio stabile, un infermiere con il seguente orario di servizio: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle 17.00. 1.24 Il Direttore del Convitto può adottare provvedimenti di emergenza per assicurare il funzionamento e la sicurezza del Convitto. 1.25 Eventuali variazioni e modifiche del presente regolamento possono essere deliberate esclusivamente dal Consiglio di Istituto. PARTE UNDICESIMA 1) REGOLAMETO PER L’USO DEL LABORATORIO LINGUISTICO 1. L’aula del laboratorio linguistico rimane chiusa a chiave per tutto il tempo in cui non viene utilizzata. 2. Le chiavi sono in possesso dei docenti di lingue straniere che regolano l’accesso degli alunni durante le ore di lezione curricolari e durante le attività extracurricolari pomeridiane. 3. Il personale ausiliario che viene incaricato per le pulizie del locale vi accede negli orari preposti mediante una propria chiave. 4. L’armadietto contenente materiale didattico, all’interno del locale, è accessibile solo ai docenti di lingue che possiedono le chiavi. 5. Solamente il docente manovra alla consolle, mentre gli alunni, nelle loro postazioni, regolano il volume e utilizzano le apposite cuffie che vengono indossate su indicazione dell’insegnante. 6. Le venticinque postazioni vengono assegnante a ciascun alunno rispettando rigorosamente il numero con cui lo stesso è iscritto nel registro di classe; pertanto quando gli studenti prendono posto sono invitati a controllarne lo stato di manutenzione ed a dare tempestiva segnalazione di eventuali manomissioni o danni materiali che in tal caso saranno imputabili a chi li ha preceduti. 7. Esistono degli stampati dove viene regolarmente preso nota del nome della classe, dell’ora di lezione e della data in cui si tiene la lezione stessa a cura del docente che accompagna i ragazzi e che vi appone la propria firma. 8. Gli allievi devono comportarsi in modo educato e corretto, rispettare le attrezzature presenti e non arrecare danni. 9. Una copia del regolamento sul funzionamento del laboratorio è appesa alla bacheca che è posta a lato della porta dell’aula. 2) REGOLAMENTO PER L’USO DEL LABORATORIO INFORMATICO 1. Il laboratorio Informatico (aula 27), affidato alla vigilanza di un coordinatore, è a disposizione di tutti gli insegnanti a condizione che venga utilizzato per scopi didattici e nell’osservanza del presente Regolamento. 2. I docenti che intendono utilizzarlo per attività curriculari all’inizio di ogni anno comunicano al coordinatore i giorni e gli orari in cui vogliono farne uso con le classi.
  • 15. 15 3. Il coordinatore, vagliate le richieste, predispone un orario da osservare e portare a conoscenza di tutti gli interessati. 4. I Docenti assegneranno a ciascuno allievo della classe un posto di lavoro che resterà fisso per tutto l’anno scolastico, tenendo presente quanto segue: • ogni computer costituisce una postazione di lavoro con numerazione progressiva da 1 a 10; • ad ogni postazione lavoreranno gli studenti il cui numero di elenco coincida con il numero attributo al computer da 1 a 10 nonché da 11 in poi; pertanto: alla postazione n° 1 lavoreranno gli studenti con il numero di elenco 1-11-21, alla postazione n° 2 lavoreranno gli studenti con il numero di elenco 2-12-22, alla postazione n° 3 lavoreranno gli studenti con il numero di elenco 3-13-23, l’allievo con il numero d’elenco 18 lavorerà alla postazione n° 8. 5. L’allievo che eccezionalmente volesse cambiare il posto assegnato, dovrà preventivamente essere autorizzato dal Docente. 6. Le attrezzature vanno utilizzate osservando le prescrizioni del Docente con l’eventuale collaborazione dell’Assistente Tecnico e/o dell’I. T. P.; chiunque modificherà le configurazioni dell’hardware e le caratteristiche del software sarà ritenuto responsabile e risponderà dell’accaduto prima al Docente e, all’occorrenza, al Capo Istituto. 7. Gli studenti che volessero accedere a procedure diverse da quelle inerenti l’attività didattica in corso, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Docente. 8. Tutte le attrezzature presenti nell’aula devono essere usate con diligenza; gli interventi per rimuovere eventuali anomalie devono essere effettuati da personale competente. 9. Eventuali danni arrecati per negligenza saranno addebitati ai responsabili. 10. Gli allievi segnaleranno al Docente, all’inizio di ogni lezione, le eventuali anomalie riscontrate nella postazione di lavoro assegnata, diversamente a loro imputabili. 11. Le presenti norme vanno osservate anche nel caso di utilizzazione delle aule per attività non curriculari, nonché nel caso che le medesime vengano usate da Enti esterni regolarmente autorizzati. 3) REGOLAMENTO PER L’USO DEI LABORATORI DI CHIMICA I laboratori possono rappresentare luogo di particolare pericolo per l’incolumità fisica del personale che vi opera, il cui comportamento dovrà essere improntato alla massima attenzione nell’uso dei macchinari e delle attrezzature, sempre nel rispetto della normativa vigente. Accesso ai locali Uso delle attrezzature Accesso ai locali Sono considerati locali del laboratorio: - i laboratori didattici, - i laboratori di preparazione delle esercitazioni e di analisi in conto terzi; - la cantina di microvinificazione. L’accesso ai locali del laboratorio è consentito solo alle persone espressamente autorizzate dal D.S. con documento scritto. Si intendono comunque autorizzati tutti i docenti di chimica, nonché gli I.T.P. responsabili delle esercitazioni di chimica, gli aiutanti tecnici e il personale ausiliario espressamente indicato dal D.S.G.A. Il D.S. nomina all’inizio di ogni anno scolastico il coordinatore delle attività di laboratorio. I docenti non espressamente autorizzati che intendono accedere ai locali ed usufruire delle attrezzature per periodi limitati, devono avanzare, previo accordo con il coordinatore del laboratorio, richiesta scritta al D.S. o in sua vece al preposto alla sicurezza del laboratorio; nella richiesta devono essere indicati: data, ora, classe, personale coinvolto, attrezzatura che si desidera utilizzare, nonché breve descrizione dei lavori che si intende eseguire. In ottemperanza a quanto previsto, il docente che intende accedere ai locali del laboratorio ed usufruire delle attrezzature per periodi limitati, deve prendere accordi con il personale, in particolare con quello responsabile delle attrezzature più complesse, nonché con il D.S.G.A. per l’autorizzazione alla collaborazione degli aiutanti tecnici e del personale ausiliario ove necessario. Tutto il personale dell’istituto, nonché terzi, che per motivi non espressamente legati alle attività di laboratorio, devono comunque accedere ai locali di quest’ultimo, sono tenuti a sostare solo nel corridoio di entrata dei locali adibiti alla preparazione delle esercitazioni o nell’ufficio attiguo.
  • 16. 16 Il personale addetto ai controlli di sicurezza, alla manutenzione e riparazione dei locali o delle attrezzature, ha libero accesso solo se accompagnato dal personale autorizzato. E dopo aver preso visione e controfirmato il decalogo sulle norme di comportamento per gli utenti esterni (Allegato A/bis). I locali del laboratorio devono rimanere chiusi quando non vi si svolge attività didattica o non è presente il personale addetto. In assenza di tale personale è vietato a chiunque accedere nei reparti o nei laboratori. Gli studenti accedono ai locali solo se accompagnati da un docente responsabile; nel caso specifico dei laboratori adibiti alla preparazione delle esercitazioni e all’attività di analisi in conto terzi, il docente responsabile ha cura che l’accesso degli studenti avvenga per piccoli gruppi. Eventuali visite devono essere autorizzate dal coordinatore delle attività di laboratorio e comunque guidate da personale autorizzato. Uso delle attrezzature e dei prodotti chimici L’uso di qualunque attrezzatura e dei prodotti chimici è consentito solo ai docenti di chimica, agli I.T.P. responsabili delle esercitazioni di chimica ed agli aiutanti tecnici. Detto personale, in possesso di formazione propria specifica necessaria per la nomina nella mansione, viene ogni anno informato ai sensi dell’art. 36 SEZ. IV del D. leg. 81/08. Al personale ausiliario sono attribuiti compiti di mera pulizia dei locali previa formale informazione a cura del responsabile di laboratorio sui rischi per la sicurezza e la salute dei presenti nel laboratorio. Il personale autorizzato di cui al punto 2.1 si intende anche qualificato e quindi responsabile del proprio operato soprattutto per ciò che concerne le norme di sicurezza. Nei locali del laboratorio, è obbligatorio l’uso del camice, occhiali, guanti o quanto altro si renda di volta in volta necessario alla protezione individuale. Nei laboratori è vietato fumare e mangiare. I docenti a qualsiasi titolo responsabili del lavoro svolto dagli studenti all’interno dei locali del laboratorio devono: informare gli studenti e le relative famiglie sulle norme di comportamento da osservare come previsto negli allegati “A” e “B”; ad ogni esercitazione informare gli studenti dei rischi connessi all’uso di prodotti e attrezzature. Per le apparecchiature più complesse, ove si richiede una specifica specializzazione da parte dell’operatore, viene nominato un responsabile al quale è demandato, l’utilizzo, il controllo periodico e la manutenzione ordinaria. ALLEGATO “A” NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI Gli studenti devono eseguire solo ciò che è stato indicato dal docente responsabile. Gli studenti sono collegialmente responsabili dei danni provocati al materiale di uso comune fatto salvo i casi di palese responsabilità individuale. In caso di sottrazione, mancata riconsegna o scarsa diligenza nell’utilizzo del materiale e delle attrezzature date in consegna all’alunno o da lui utilizzate durante l’esercitazione, l’insegnante o l’ITP dovranno tempestivamente farne rapporto alla Dirigenza per i necessari provvedimenti. Gli studenti non possono manovrare macchine, usare attrezzature e/o prodotti chimici se non dietro personale controllo dell’insegnante. All’inizio di ogni esercitazione ciascuno studente deve controllare che il proprio posto di lavoro sia in condizioni normali e che le varie attrezzature siano funzionali; se riscontra anomalie è tenuto ad informare l’insegnante o l’ITP. Al termine dell’esercitazione le varie attrezzature e utensilerie vanno riconsegnate in perfetta efficienza all’Insegnante o ITP responsabile che dovrà fare i necessari controlli coadiuvato dall’aiutante tecnico. In laboratorio è vietato: fumare; mangiare; tenere comportamenti tali da mettere in pericolo la propria incolumità o quella altrui; aspirare soluzioni dalle pipette utilizzando la bocca; spostare e/o asportare materiali usare sostanze senza prima accertarsi delle caratteristiche e modalità d’uso presso l’insegnante; smaltire i reflui senza consultare l’insegnante; usare mezzi antincendio senza necessità; toccare con le mani bagnate parti elettriche anche se ritenute ben protette .
  • 17. 17 In laboratorio è obbligatorio: attenersi sempre alle norme di sicurezza illustrate dagli insegnanti; indossare il camice; usare guanti, occhiali o quanto altro si renda di volta in volta necessario per la propria protezione individuale; usare idonei mezzi di protezione dal fuoco per chi porta i capelli lunghi. PARTE DODICESIMA 1) OSSERVAZIONI Le eventuali osservazioni da parte dei genitori, degli studenti, degli alunni e del personale della scuola possono essere comunicate, nel rispetto degli ambiti professionali secondo le seguenti modalità 1. Genitori/alunni colloqui con professori durante l’orario di ricevimento colloqui con il docente coordinatore durante l’orario di ricevimento o su appuntamento segreteria didattica durante l’orario di apertura al pubblico Direttore dei Servizi Amministrativi previo appuntamento Dirigente Scolastico previo appuntamento Gli studenti potranno formalizzare le loro osservazioni nel verbale dell’Assemblea di Classe e, se pertinenti all’Ordine del Giorno, nel verbale dei Consigli di Classe, esclusivamente tramite gli studenti eletti Rappresentati di Classe I genitori potranno formalizzare le loro osservazioni, se pertinenti all’Ordine del Giorno, nel verbale del Consiglio di Classe, esclusivamente tramite i genitori eletti Rappresentanti di Classe Le eventuali osservazioni di carattere generale potranno essere presentate alla segreteria in forma scritta. Genitori e alunni potranno, inoltre, comunicare le loro valutazioni circa l’attività della scuola attraverso un questionario di carattere generale (Custumer Satisfaction) somministrato entro il mese di Maggio di ogni anno scolastico. 2. Personale della scuola Segreteria, Direttore dei Servizi Amministrativi, Dirigente Scolastico Le osservazioni possono essere comunicate verbalmente oppure formalizzate alla segreteria/al Direttore dei Servizi Amministrativi/al Dirigente Scolastico per iscritto. CONCLUSIONI I componenti della comunità scolastica sono tutti tenuti ad osservare e far rispettare le norme contenute nel presente regolamento, oltre che quelle più generali previste dalla legislazione vigente; al loro senso di responsabilità e autodisciplina sono affidate la qualità e l'efficacia del servizio scolastico. Al presente regolamento non possono essere apportate variazioni od integrazioni se non approvate dal Consiglio d'Istituto a maggioranza assoluta. In caso di discordanza con la normativa vigente, peraltro in continua evoluzione, prevale ovviamente la lettera e lo spirito di quest'ultima.