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RICORSO STRAORDINARIO
AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EX ART. 8 D.P.R. 24 NOVEMBRE 1971, N. 1199
Per Cuscito Enzo nato a Gioia del Colle il 18.06.1975 C.F
CSCNZE75H18E038Y, residente in Gioia del Colle alla
via Gianrizzi n.48, nella qualità di coordinatore del
CIRCOLO DEL PARTITO DEMOCRATICO DI GIOIA DEL
COLLE, con sede in piazza Cesare Battisti n.18 (mail
enzocuscito@alice.it tel. 0803482756 cell. 3391602495), ai
fini del presente atto ricorrente
Contro Comune di Gioia del Colle, in persona del Sindaco
pro tempore sig. Pietro Longo, con sede in Gioia del
Colle alla piazza Margherita di Savoia n. 10;
Nonché nei confronti di
Dott. Dioguardi Giuseppe, Dirigente del 3° Settore del
Comune di Gioia del Colle, ivi domiciliato alla p.zza
Margherita di Savoia n. 10;
Ing. Nicola Bartolomeo Laruccia, Dirigente del 4°
Settore del Comune di Gioia del Colle, ivi domiciliato alla
p.zza Margherita di Savoia n. 10;
Ditta Gioia Scavi S.a.s. di Angelillo Vito e Petrera
Antonio con sede alla via Prisciantelli in Gioia del Colle;
Montrone Giuseppe nato a Laterza (TA) il 08/10/1963
ed ivi residente alla via Fontana 75.
1
*** *** ***
Per l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
1. Determinazione del responsabile del Settore (3°
Settore) - Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi -
Servizio Cultura e Pubblica Istruzione, del
Comune di Gioia del Colle avente ad oggetto
“Realizzazione scultura raffigurante il Santo
Patrono S. Filippo Neri. Impegno somme” - Nr.
Gen. 786 - Nr. Sett. 214 del 29/07/2010, affissa
all’albo Pretorio del Comune di Gioia del Colle (N.
1308 R.P.) in data 05/08/2010
e, ove occorra,
2. Determinazione del responsabile del Settore (4°
Settore) – Gestione ed Assetto del Territorio -
Servizio Lavori Pubblici Progettazione ed Appalti
del Comune di Gioia del Colle avente ad oggetto “
Lavori di realizzazione base per statua di San
Filippo Neri” - Nr. Gen. 884 - Nr. Sett. 318 del
03.09.2010, affissa all’albo Pretorio del Comune
di Gioia del Colle (N. 1510 R.P.) in data
20/09/2010
3. Determinazione del responsabile del Settore (3°
Settore) - Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi -
2
Servizio Cultura e Pubblica Istruzione, del
Comune di Gioia del Colle avente ad oggetto
“Realizzazione scultura raffigurante il Santo
Patrono S. Filippo Neri. Pagamento Artista”. - Nr.
Gen. 939 - Nr. Sett. 254 del 16/09/2010, affissa
all’albo Pretorio del Comune di Gioia del Colle (N.
1539 R.P.) in data 23/09/2010
per la declaratoria di illegittimità e, quindi, di
annullamenti degli stessi che, a parere del ricorrente, si
presenta viziato di legittimità per falso presupposto,
violazione di legge ed eccesso di potere come qui di seguito ci
si appresta a dimostrare per ragioni di
FATTO E DIRITTO
In data 27 aprile 2010 la Giunta Comunale di Gioia del Colle
adottava la delibera n. 77 avente ad oggetto “Incarico per la
realizzazione di scultura raffigurante S. Filippo Neri: atto di
indirizzo”. La delibera, dichiarata immediatamente eseguibile,
veniva pubblicata all’albo Pretorio del Comune di Gioia del
Colle dal 6/05/2010 al 21/05/2010. In tale atto la Giunta,
nell’evidenziare come S. Filippo Neri sia il Patrono di Gioia del
Colle e sia già stato oggetto di vari interventi atti ad
3
incrementare i momenti celebrativi in suo onore, ritiene di
“esprimere ulteriore devozione al Santo Patrono, che protesse
e salvò la nostra città in occasione del terribile terremoto del
lontano 1731, con l’acquisto di una scultura che Lo raffiguri
assieme a dei fanciulli, opera destinata ad abbellire il piazzale
antistante la scuola primaria a Lui intitolata” e afferma di
considerare: “la presente deliberazione un mero atto di
indirizzo, per cui non necessiterebbero i pareri di cui all’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000“ Di conseguenza non individua una
somma da mettere a disposizione per l’opera in programma,
ma nel contempo stabilisce:
“1. di commissionare all’artista Giuseppe Montrone nato a
Laterza il 08/10/1963 e ivi residente lo studio di una scultura
raffigurante San Filippo che lo stesso artista lo realizzerà;
2. di incaricare il Dirigente del Settore competente:
- a scegliere l’idea progettuale da realizzare fra quelle
proposte dall’artista Montrone;
- a provvedere all’impegno di spesa.
3. di dare atto che il costo dell’intervento sarà finanziato
dalla somma riveniente dalla mancata elargizione
dell’indennità di carica a cui il Sindaco Pietro Longo ha
rinunciato a seguito della nomina a Presidente del Consiglio
Provinciale di Bari”.
Si fa rilevare come tale atto di Giunta risulti carente di alcuni
elementi ritenuti essenziali ai fini della sua correttezza e
4
legittimità (quantificazione della somma da destinare, capitoli
di spesa da cui attingere, individuazione certa del “Dirigente
del Settore competente”), come meglio verrà specificato in
seguito. Di contro viene univocamente individuato colui che
sarà “l’artista” realizzatore dell’opera che dovrà raffigurare il
Santo assieme a dei fanciulli, come anche il luogo dove la
stessa sarà collocata. Tutto lasciava presupporre che la
Giunta avrebbe adottato un successivo provvedimento
ad integrazione della deliberazione n. 77 del
27/04/2010, sanandone le carenze ed esplicitando i
criteri di scelta dell’artista individuato, anche in
considerazione della natura di “atto di indirizzo” con la
quale surrettiziamente il provvedimento era stato adottato.
Infatti, nell’atto deliberativo si afferma espressamente che
“la presente deliberazione” costituisce “un mero atto di
indirizzo, per cui non necessitano i pareri di cui all’art. 49 del
D. Lgs. N. 267/2000”, anche se riesce difficile poter
considerare tale un atto che contiene già l’individuazione
dell’opera nei suoi tratti peculiari, la scelta dell’artista che la
eseguirà, scelta che non appare aver seguito alcuna
procedura di evidenza pubblica né basarsi su un curriculum
che avrebbe dovuto essere allegato all’atto. A suo tempo,
quindi, non si è ritenuto di impugnare tale atto deliberativo in
quanto ritenuto parte di un provvedimento più complesso per
il quale la Giunta avrebbe integrato in seguito gli elementi
5
indefiniti e carenti. Nulla di tutto ciò si è verificato. Si
giunge così al 29/07/2010 quando il Responsabile del 3°
Settore (Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi) redige la
Determinazione Nr. Gen. 786 - Nr. Sett. 214, avente ad
oggetto “Realizzazione scultura raffigurante il Santo Patrono
S. Filippo Neri. Impegno somme”. Determinazione di cui
col presente ricorso si chiede di dichiararne
l’illegittimità. La Determinazione viene affissa all’Albo
Pretorio in data 05/08/2010, a lavori già da tempo avviati
nella piazza dove doveva essere collocato il monumento con
la statua. Solo alla luce di questa Determinazione si riesce a
desumere che il “Responsabile del settore competente” è il
dott. Dioguardi, responsabile del 3° Settore e non, come era
presumibile che fosse, il Responsabile del 4° Settore
trattandosi di un’opera pubblica consistente nella
risistemazione di una piazza con l’erezione di un monumento
scultoreo. Il Dirigente responsabile del 3° Settore, con la
richiamata determinazione di spesa, autonomamente
stabilisce l’entità della somma da impegnare,
l’individuazione dei capitoli di spesa da interessare, le
modalità di esecuzione dell’intervento. Il tutto, a parere
dei ricorrenti, andando oltre i suoi poteri di autonomia
e, quindi, sconfinando in un eccesso di potere. Inoltre,
la citata determinazione di spesa, che qui viene impugnata,
nulla chiarisce circa l’utilizzo delle somme eventualmente
6
rivenienti dalle ipotetiche e inesistenti economie conseguenti
alla cosiddetta rinuncia all’indennità di carica da parte del
Sindaco. Tale circostanza fa supporre che lo stesso
estensore della determinazione di spesa non abbia
ritenuto legittima e praticabile la strada indicata dalla
Giunta Comunale nel suo atto deliberativo n77 del 27 aprile
c.a. Infatti, il Dirigente del 3° settore imputa la spesa
complessiva di € 27.825,77 (di cui € 21.120,00 per la
realizzazione dell’opera scultorea ed € 6.705,77 per la
collocazione della scultura ad opera dell’Ufficio Tecnico
Comunale) come di seguito:-----------------------------------
Per € 21.416,74 sul cap. 21501 art.502 bilancio 2010--------
Per € 6.409,03 sul cap. 21519 del bilancio 2010 ;------------
E’ appena il caso di far rilevare che il cap. 21501/502 del
bilancio di previsione 2010 del Comune di Gioia del Colle reca
la seguente intestazione: “Oneri di urbanizzazione,
valorizzazione e miglioramento patrimonio comunale.
Gestione beni demaniali e patrimoniali” con una disponibilità
complessiva di € 50.000,00; mentre il cap. 21519 del bilancio
di previsione 2010 del Comune di Gioia del Colle reca la
seguente intestazione: “Destinazione proventi alienazioni beni
patrimoniali (voci di entrata corrispondenti 473/472/222 )”
con una complessiva disponibilità prevista di € 1.100.000,00.
Orbene i proventi dall’alienazione di beni patrimoniali devono
avere una specifica destinazione che va individuata
7
contestualmente alla decisione di alienazione dei beni. Nel
caso che ci riguarda, non risulta affatto la destinazione
parziale per la realizzazione di un monumento a San Filippo,
che peraltro, non compare nemmeno nei PEG di pertinenza
del cap. 21501/502. La conclusione, allora è che, senza
alcuna indicazione e decisione della Giunta (o meglio
del Consiglio Comunale) il Dirigente del 3° Settore non
avrebbe potuto assumere decisioni autonome circa
l’utilizzo di risorse del bilancio di previsione. E, in ogni
caso, nulla c’entrano i predetti capitoli di spesa (e le
corrispondenti voci di entrata. Almeno per il secondo
dei due citati) con supposte e fantomatiche economie
rivenienti dalla mancata erogazione dell’indennità di
funzione al sindaco. La Determinazione di spesa,
oggetto del presente ricorso, va dichiarata illegittima e
pertanto è da annullare, non solo per le considerazioni di
fatto fin qui espresse, ma anche in via di diritto perché
basata su falso presupposto ed eccesso di potere anche
per le motivazioni che seguono. Nell’atto impugnato si
legge: “con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 27
aprile 2010 è stato selezionato Giuseppe Montrone, artista di
Laterza per la predetta realizzazione”. In realtà la richiamata
deliberazione non fa alcun accenno a procedure di selezione
atte ad orientare la scelta su Giuseppe Montrone.In assenza di
ulteriori atti e documenti, il Dirigente del 3° Settore
8
compare inaspettatamente come Dirigente
responsabile, nonostante nella deliberazione di Giunta n.
77/2010, il 3° Settore non fosse stato univocamente
individuato come settore competente a porre in essere gli atti
consequenziali al cosiddetto “atto di indirizzo” della Giunta
Comunale. Il Settore competente, anche se non indicato
esplicitamente nel corpo della delibera, avrebbe potuto
desumersi se la stessa fosse corredata dei pareri di cui all’art.
49 del D. Lgs. N. 267/2000 (in tal caso il Dirigente del
Settore competente avrebbe espresso il parere tecnico). Ma,
come già detto, tali pareri non si trovano a corredo della
delibera in questione. Nelle premesse della Determinazione di
spesa impugnata si legge ancora: “Visto che con la stessa
deliberazione si dava incarico al dirigente di scegliere l’idea
progettuale da realizzare fra quelle proposte dall’artista
Montrone”, ma lo stesso atto non dà conto di alcuna
procedura di scelta (fosse pure discrezionale)
eventualmente tra più idee progettuali che avrebbero
dovute essere presentate dall’artista, né tantomeno si fa
cenno a criteri in base ai quali il Dirigente “determina, preso
atto di quanto descritto in premessa: 1) di scegliere il gruppo
scultoreo raffigurante il Santo insieme a due fanciulli
dell’artista Giuseppe Montrone …” Il falso presupposto
allora va individuato in relazione alla più volte citata
deliberazione di Giunta Comunale n. 77/2010 laddove si
9
legge: “Ritenuto di esprimere ulteriore devozione al Santo
Patrono, che protesse e salvò la nostra città in occasione del
terribile terremoto del lontano 1731, con l’acquisto di una
scultura che lo raffiguri assieme a dei fanciulli…”. Infatti,
viene da chiedersi: si voleva acquistare un’opera già
realizzata e conosciuta, oppure si voleva commissionare la
realizzazione di un’opera frutto di una idea progettuale da
scegliere “fra quelle proposte dall’artista Montrone” (come
espresso al punto 1 del citato atto deliberativo)? Se così
fosse, si capisce come il Dirigente del 3° Settore non abbia
dovuto sobbarcarsi l’onere di scegliere fra varie idee
progettuali, come voleva formalmente l’atto deliberativo
presupposto alla sua Determinazione di spesa. Inoltre, la
Determinazione di spesa oggetto del presente ricorso,
va ulteriormente dichiarata illegittima perché inficiata
da eccesso di potere da parte del Dirigente del 3°
Settore. Infatti, al punto 2. del dispositivo si legge: “di
impegnare la somma complessiva di € 27.825,77 di cui €
21.120,00 per la realizzazione dell’opera scultorea ed €
6.705,77 per la collocazione della scultura ad opera
dell’Ufficio Tecnico Comunale come di
seguito:------------------------------------
per € 21.416,74 sul cap. 21501 art. 502 bilancio 2010-09-17
per € 6.409,03 sul cap. 21519 del bilancio 2010”------------
L’impegno di spesa, nella sua entità, viene stabilito
10
unilateralmente e direttamente dal Dirigente, in assenza
di una destinazione di somma (atto propedeutico e
necessario) da parte dell’Organo competente rappresentato
dalla Giunta e non dal Dirigente, come le norme contabili e il
Regolamento di contabilità comunale stabiliscono. E’ nei limiti
della somma destinata dalla Giunta che il Dirigente pone in
essere i propri atti gestionali. L’eccesso di potere del
Dirigente, a parere del ricorrente, si configura nell’aver
autonomamente impegnato risorse di bilancio senza
alcun indirizzo dell’Organo Esecutivo.---------------------
Ma vi è di più. Pur non quantificando l’ammontare della
spesa, al punto 3 della Delibera Giuntale n. 77/2010 si
afferma espressamente: “di dare atto che il costo
dell’intervento sarà finanziato dalla somma riveniente dalla
mancata elargizione dell’indennità di carica a cui il sindaco
Pietro Longo ha rinunciato a seguito della nomina a
Presidente del Consiglio Provinciale di Bari”. E’ di tutta
evidenza che tale affermazione costituisce un falso
presupposto che inficia poi la conseguente
Determinazione di spesa del Dirigente. Infatti, il sindaco
Pietro Longo è stato eletto consigliere provinciale e
Presidente del Consiglio provinciale già nello scorso anno
2009. Orbene, l’art. 82 del D. Lgs 267/2000, al comma 6,
dispone espressamente, come testualmente: “Le indennità di
funzione previste dal presente capo non sono tra loro
11
cumulabili. L’interessato opta per la percezione di una delle
due indennità, ovvero per la percezione del 50% di ciascuna”.
Il sindaco Pietro Longo, ricoprendo dal 2009 le cariche di
sindaco di Gioia del Colle e di Presidente del Consiglio
Provinciale, aveva già optato per l’indennità di funzione
relativa a quest’ultima carica e quindi necessariamente
già non percepiva indennità di funzione per la carica di
sindaco, ai sensi del citato art. 82 del Dlgs 267/2000.
Né poteva essere diversamente, pena indebita appropriazione
di denaro pubblico per compensi non spettanti. Di
conseguenza “la somma riveniente dalla mancata elargizione
dell’indennità di carica a cui il sindaco Pietro Longo ha
rinunciato a seguito della nomina a Presidente del Consiglio
Provinciale di Bari” non poteva trovare, come non trova,
allocazione nel bilancio di previsione 2010. Non corrisponde
a verità perciò l’affermazione che il costo
dell’intervento sarà finanziato con una inesistente
economia di bilancio.----------------------------
E ancora. Dimostrato che l’indennità non era iscritta in
bilancio, né lo poteva essere, a meno di commettere un
falso in bilancio, come è stata calcolata? Considerata la
cifra che successivamente si è potuto quantificare, tramite la
determina dirigenziale, il sindaco sembra essere sicuro e
certo della durata del suo mandato elettivo (sia come sindaco
che come presidente del consiglio provinciale) tale che la
12
ipotetica economia riveniente dalla mancata elargizione
dell‘indennità di carica sindacale possa essere sufficiente a
coprire i costi dell‘intervento? Si è pensato quindi di
impegnare una spesa certa con una economia
inesistente e, ove lo fosse, di incerta quantificazione.--
Queste ultime considerazioni, a parere del ricorrente,
sembrerebbero essere state fatte proprie dal Dirigente che ha
redatto la Determinazione di spesa impugnata, tanto è vero
che in essa non si ritrova più traccia della “mancata
elargizione di indennità di carica” al sindaco, per far fronte
alla spesa prevista, ma si attinge, con eccesso di potere
del Dirigente, in quanto non suffragato dalla
destinazione e dall’impegno della somma da parte della
Giunta Municipale, a capitoli di spesa che nulla hanno a
che vedere con l’indirizzo della Giunta. Infatti, si fa
ricorso alle disponibilità di bilancio sul cap. 21501 art 502
“Oneri di urbanizzazione, valorizzazione e miglioramento
patrimonio comunale. Gestione beni demaniali e patrimoniali“
quanto a € 21.416,74 e al cap. 21519 “Destinazione proventi
alienazioni beni patrimoniali” per € 6.409,03. Per tali capitoli
non sembra sia coinvolto alcun PEG di competenza del 3°
settore. Ma, ancor di più, fra i PEG 2010 approvati dalla
Giunta non à reperibile traccia di previsione di realizzazione di
un monumento. Altrettanto dicasi della conclamata assenza
di detta realizzazione nel programma annuale 2010 delle
13
OO.PP.
Ulteriori elementi aggiuntivi, che fanno ritenere illegittimi gli
atti qui impugnati per eccesso di potere, sviamento e falso
presupposto, emergono non appena si cerca di mettere in
relazione gli stessi, come ci si appresta a
dimostrare.----------
La Determinazione di spesa 786 del 29/07/2010 prevede la
scelta dell’opera “dell’artista Giuseppe Montrone nato a
Laterza il 08/10/1963 e ivi residente in via della Pace 26/a
con p.iva 02396220739 … (omissis)… di liquidare e pagare
la somma di € 21.120,00 destinata all’artista Giuseppe
Montrone alla consegna della scultura su presentazione di
fattura opportunamente siglata per regolarità dal
dirigente del terzo settore”. Poiché la liquidazione e il
pagamento viene condizionato alla presentazione di fattura
da parte dell’artista prescelto, è evidente che il Dirigente del
3° Settore era convinto di avere a che fare o con un soggetto
(impresa o professionista) con tanto di partita Iva. Senza
produrre ulteriori atti, l’opera veniva realizzata, consegnata e
installata nel mese di agosto 2010, tanto che viene
inaugurata dal Sindaco con tanto di festa e di pubblicità verso
la fine dello stesso mese. Sembra tutto concludersi con
tranquillità; se nonché si apprende, con somma meraviglia, e
solo dalla premessa contenuta nella Determinazione di spesa
n. Gen. 939 del 16.09.2010, che “con nota pervenuta il 14
14
settembre 2010 l’artista ha informato questa
Amministrazione che non è più in possesso di partita
Iva e che pertanto non può emettere fattura e che ha
spostato anche la propria residenza in via Fontana 75
int. 12”. Peccato però che il Montrone Giuseppe abbia
cessato la partita Iva non nell’intervallo di tempo che
intercorre tra la Determinazione del 29/07/2010 n. 786 (dove
lo si indica come titolare di partita Iva) e la Determinazione
del 16/09/2010, nel qual caso il Dirigente in questione non
avrebbe potuto che prendere atto di una circostanza
imprevista e sopravvenuta. La partita Iva n.
02396220739 già intestata a Montrone Giuseppe, da
notizie raccolte presso il sito dell’Agenzia delle Entrate
e la Camera di Commercio di Bari, risulta cessata sin
dal 31 dicembre 2009 unitamente alla cessazione
dell’attività da parte dello stesso Montrone Giuseppe, e
quindi molto tempo prima dell’affidamento dell’incarico
all’artista in questione, il quale però si guarda bene
dall’informare prima il Dirigente del Comune di Gioia del Colle
o, quantomeno, contestualmente alla ricezione dell’incarico.
Anche lo spostamento della residenza del Montrone da via
della Pace a via Fontana, comunicata dallo stesso solo il 14
settembre, risulterebbe avvenuta in data ben anteriore. La
Determinazione n. 786 del 29/07/2010, pertanto,
conterrebbe incongruenze, approssimazione e forse
15
anche temerarietà, oltre che essere basata su un falso
presupposto che ha comportato uno sviamento nella
determinazione della somma da impegnare, quantificata in €
21.120,00 (pari a € 17.600,00 più Iva 20% pari a € 3.520),
tant’è che lo stesso Dirigente è costretto a rettificarla con la
citata sua Determinazione del 16/09/2010.---------------------
Relativamente alla Determinazione n. Gen. 884 del
03/09/2010 si fa osservare che il Dirigente del 4° Settore,
Gestione ed Assetto del Territorio, con tale atto
amministrativo approva il preventivo di spesa presentato
dalla ditta Gioia Scavi S.a.s. di Gioia del Colle, finalizzato alla
realizzazione del basamento della statua realizzata dal
Montrone Giuseppe, e determina “di affidare l’esecuzione dei
lavori di che trattasi alla ditta Gioia Scavi S.a.s. di Gioia del
Colle per la somma di € 6.705,77, compreso iva al 20%”.
Contemporaneamente, nella premessa si legge: “Dato atto
che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo
l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria”. Il parere di regolarità
contabile interviene in data 17/09/2010. Da questa data,
perciò, potevano essere affidati i lavori ed eseguiti. Ma,
come si è avuto modo di evidenziare in precedenza,
tutti i lavori erano già stati eseguiti ed inaugurati nel
mese di agosto 2010, cioè circa un mese prima
dell’autorizzazione. La Determinazione n. 884 del
16
03/09/2010, pubblicata all’albo Pretorio in data
20/09/2010, a parere del ricorrente, è da ritenersi nulla e,
quindi, illegittima in quanto autorizzativa di lavori già
eseguiti da un mese, senza che il Dirigente responsabile
accenni minimamente a una sanatoria di cose già avvenute, e
pertanto prodotta in violazione di legge. Per tutto quanto
sopra detto la parte ricorrente rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, illegittimità
e, comunque, l’inefficacia dei seguenti atti:
1. Determinazione di spesa del 29/07/2010, Nr.
Gen. 786 - Nr. Sett. 214, affissa all’albo Pretorio
del Comune di Gioia del Colle (N. 1308 R.P.) in
data 05/08/2010, avente ad oggetto:
“Realizzazione scultura raffigurante il Santo
Patrono S. Filippo Neri. Impegno somme”
e quelle che sono seguite in ordine alla realizzazione
della base della statua e del pagamento dell’artista,
2. la Determinazione del responsabile del Settore
(4° Settore) – Gestione ed Assetto del Territorio
- Servizio Lavori Pubblici Progettazione ed
Appalti del Comune di Gioia del Colle avente ad
oggetto “ Lavori di realizzazione base per statua
di San Filippo Neri” - Nr. Gen. 884 - Nr. Sett. 318
del 03.09.2010, affissa all’albo Pretorio del
17
Comune di Gioia del Colle (N. 1510 R.P.) in data
20/09/2010;
3. la Determinazione del responsabile del Settore
(3° Settore) - Cultura, Pubblica Istruzione e
Servizi - Servizio Cultura e Pubblica Istruzione,
del Comune di Gioia del Colle avente ad oggetto
“Realizzazione scultura raffigurante il Santo
Patrono S. Filippo Neri. Pagamento Artista”. - Nr.
Gen. 939 - Nr. Sett. 254 del 16/09/2010, affissa
all’albo Pretorio del Comune di Gioia del Colle (N.
1539 R.P.) in data 23/09/2010
Poiché lesivi di interessi legittimi e diritti soggettivi fatti
valere dal ricorrente con il presente atto poiché affetti da
violazione di legge e/o eccesso di potere, unitamente ai
pareri di congruità tecnica e contabile oltre a tutti gli atti
antecedenti e/o conseguenti e/o comunque connessi ed
allegati.
PER QUESTI MOTIVI
Il ricorrente chiede l'annullamento degli atti impugnati.
Si depositano i seguenti documenti:
1) Determinazione del responsabile del Settore (3°
Settore) - Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi -
18
Servizio Cultura e Pubblica Istruzione, del Comune di
Gioia del Colle avente ad oggetto “Realizzazione
scultura raffigurante il Santo Patrono S. Filippo Neri.
Impegno somme” - Nr. Gen. 786 - Nr. Sett. 214 del
29/07/2010, affissa all’albo Pretorio del Comune di
Gioia del Colle (N. 1308 R.P.) in data 05/08/2010
2) la Determinazione del responsabile del Settore (4°
Settore) – Gestione ed Assetto del Territorio – Servizio
Lavori Pubblici Progettazione ed Appalti, del Comune di
Gioia del Colle avente ad oggetto “ Lavori di
realizzazione base per statua di San Filippo Neri” – Nr.
Gen. 884 – Nr. Sett. 318 del 03.09.2010, affissa all’albo
Pretorio del Comune di Gioia del Colle (N. 1510 R.P.) in
data 20/09/2010;
3) la Determinazione del responsabile del Settore (3°
Settore) - Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi -
Servizio Cultura e Pubblica Istruzione, del Comune di
Gioia del Colle avente ad oggetto “Realizzazione
scultura raffigurante il Santo Patrono S. Filippo Neri.
Pagamento Artista”. - Nr. Gen. 939 - Nr. Sett. 254 del
16/09/2010, affissa all’albo Pretorio del Comune di
Gioia del Colle (N. 1539 R.P.) in data 23/09/2010
4) Delibera. di Giunta Comunale di Gioia del Colle del
27 aprile 2010, n. 77, avente ad oggetto “Incarico per
la realizzazione di scultura raffigurante S. Filippo Neri:
19
atto di indirizzo”.
Gioia del Colle 23 novembre 2010
20
RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE
Su istanza del sig. Enzo Cuscito, nella qualità in atti, io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario –Tribunale Civile e Penale di Bari- Sez.
distaccata di Acquaviva delle Fonti
-Comune di Gioia del Colle, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in piazza
Margherita di Savoia n. 10, a mani
-Dott. Dioguardi Giuseppe Dirigente 3° Settore nella sede medesima del comune di
Gioia del Colle, piazza Margherita di Savoia.10.
-Ing. Nicola Bartolomeo Laruccia Dirigente 4° Settore nella sede medesima del
comune di Gioia del Colle, piazza Margherita di Savoia.10.
-Ditta Gioia Scavi S.a.s. di Angelillo Vito e Petrera Antonio con sede alla via
Prisciantelli in Gioia del Colle a mani
-Montrone Giuseppe nato a Laterza (TA) il 08/10/1963 ed ivi residente alla via
Fontana 75, int. 12 a mani
Gioia del Colle lì L’UFFICIALE GIUDIZIARIO
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  • 2. *** *** *** Per l’annullamento dei seguenti provvedimenti: 1. Determinazione del responsabile del Settore (3° Settore) - Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi - Servizio Cultura e Pubblica Istruzione, del Comune di Gioia del Colle avente ad oggetto “Realizzazione scultura raffigurante il Santo Patrono S. Filippo Neri. Impegno somme” - Nr. Gen. 786 - Nr. Sett. 214 del 29/07/2010, affissa all’albo Pretorio del Comune di Gioia del Colle (N. 1308 R.P.) in data 05/08/2010 e, ove occorra, 2. Determinazione del responsabile del Settore (4° Settore) – Gestione ed Assetto del Territorio - Servizio Lavori Pubblici Progettazione ed Appalti del Comune di Gioia del Colle avente ad oggetto “ Lavori di realizzazione base per statua di San Filippo Neri” - Nr. Gen. 884 - Nr. Sett. 318 del 03.09.2010, affissa all’albo Pretorio del Comune di Gioia del Colle (N. 1510 R.P.) in data 20/09/2010 3. Determinazione del responsabile del Settore (3° Settore) - Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi - 2
  • 3. Servizio Cultura e Pubblica Istruzione, del Comune di Gioia del Colle avente ad oggetto “Realizzazione scultura raffigurante il Santo Patrono S. Filippo Neri. Pagamento Artista”. - Nr. Gen. 939 - Nr. Sett. 254 del 16/09/2010, affissa all’albo Pretorio del Comune di Gioia del Colle (N. 1539 R.P.) in data 23/09/2010 per la declaratoria di illegittimità e, quindi, di annullamenti degli stessi che, a parere del ricorrente, si presenta viziato di legittimità per falso presupposto, violazione di legge ed eccesso di potere come qui di seguito ci si appresta a dimostrare per ragioni di FATTO E DIRITTO In data 27 aprile 2010 la Giunta Comunale di Gioia del Colle adottava la delibera n. 77 avente ad oggetto “Incarico per la realizzazione di scultura raffigurante S. Filippo Neri: atto di indirizzo”. La delibera, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva pubblicata all’albo Pretorio del Comune di Gioia del Colle dal 6/05/2010 al 21/05/2010. In tale atto la Giunta, nell’evidenziare come S. Filippo Neri sia il Patrono di Gioia del Colle e sia già stato oggetto di vari interventi atti ad 3
  • 4. incrementare i momenti celebrativi in suo onore, ritiene di “esprimere ulteriore devozione al Santo Patrono, che protesse e salvò la nostra città in occasione del terribile terremoto del lontano 1731, con l’acquisto di una scultura che Lo raffiguri assieme a dei fanciulli, opera destinata ad abbellire il piazzale antistante la scuola primaria a Lui intitolata” e afferma di considerare: “la presente deliberazione un mero atto di indirizzo, per cui non necessiterebbero i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000“ Di conseguenza non individua una somma da mettere a disposizione per l’opera in programma, ma nel contempo stabilisce: “1. di commissionare all’artista Giuseppe Montrone nato a Laterza il 08/10/1963 e ivi residente lo studio di una scultura raffigurante San Filippo che lo stesso artista lo realizzerà; 2. di incaricare il Dirigente del Settore competente: - a scegliere l’idea progettuale da realizzare fra quelle proposte dall’artista Montrone; - a provvedere all’impegno di spesa. 3. di dare atto che il costo dell’intervento sarà finanziato dalla somma riveniente dalla mancata elargizione dell’indennità di carica a cui il Sindaco Pietro Longo ha rinunciato a seguito della nomina a Presidente del Consiglio Provinciale di Bari”. Si fa rilevare come tale atto di Giunta risulti carente di alcuni elementi ritenuti essenziali ai fini della sua correttezza e 4
  • 5. legittimità (quantificazione della somma da destinare, capitoli di spesa da cui attingere, individuazione certa del “Dirigente del Settore competente”), come meglio verrà specificato in seguito. Di contro viene univocamente individuato colui che sarà “l’artista” realizzatore dell’opera che dovrà raffigurare il Santo assieme a dei fanciulli, come anche il luogo dove la stessa sarà collocata. Tutto lasciava presupporre che la Giunta avrebbe adottato un successivo provvedimento ad integrazione della deliberazione n. 77 del 27/04/2010, sanandone le carenze ed esplicitando i criteri di scelta dell’artista individuato, anche in considerazione della natura di “atto di indirizzo” con la quale surrettiziamente il provvedimento era stato adottato. Infatti, nell’atto deliberativo si afferma espressamente che “la presente deliberazione” costituisce “un mero atto di indirizzo, per cui non necessitano i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000”, anche se riesce difficile poter considerare tale un atto che contiene già l’individuazione dell’opera nei suoi tratti peculiari, la scelta dell’artista che la eseguirà, scelta che non appare aver seguito alcuna procedura di evidenza pubblica né basarsi su un curriculum che avrebbe dovuto essere allegato all’atto. A suo tempo, quindi, non si è ritenuto di impugnare tale atto deliberativo in quanto ritenuto parte di un provvedimento più complesso per il quale la Giunta avrebbe integrato in seguito gli elementi 5
  • 6. indefiniti e carenti. Nulla di tutto ciò si è verificato. Si giunge così al 29/07/2010 quando il Responsabile del 3° Settore (Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi) redige la Determinazione Nr. Gen. 786 - Nr. Sett. 214, avente ad oggetto “Realizzazione scultura raffigurante il Santo Patrono S. Filippo Neri. Impegno somme”. Determinazione di cui col presente ricorso si chiede di dichiararne l’illegittimità. La Determinazione viene affissa all’Albo Pretorio in data 05/08/2010, a lavori già da tempo avviati nella piazza dove doveva essere collocato il monumento con la statua. Solo alla luce di questa Determinazione si riesce a desumere che il “Responsabile del settore competente” è il dott. Dioguardi, responsabile del 3° Settore e non, come era presumibile che fosse, il Responsabile del 4° Settore trattandosi di un’opera pubblica consistente nella risistemazione di una piazza con l’erezione di un monumento scultoreo. Il Dirigente responsabile del 3° Settore, con la richiamata determinazione di spesa, autonomamente stabilisce l’entità della somma da impegnare, l’individuazione dei capitoli di spesa da interessare, le modalità di esecuzione dell’intervento. Il tutto, a parere dei ricorrenti, andando oltre i suoi poteri di autonomia e, quindi, sconfinando in un eccesso di potere. Inoltre, la citata determinazione di spesa, che qui viene impugnata, nulla chiarisce circa l’utilizzo delle somme eventualmente 6
  • 7. rivenienti dalle ipotetiche e inesistenti economie conseguenti alla cosiddetta rinuncia all’indennità di carica da parte del Sindaco. Tale circostanza fa supporre che lo stesso estensore della determinazione di spesa non abbia ritenuto legittima e praticabile la strada indicata dalla Giunta Comunale nel suo atto deliberativo n77 del 27 aprile c.a. Infatti, il Dirigente del 3° settore imputa la spesa complessiva di € 27.825,77 (di cui € 21.120,00 per la realizzazione dell’opera scultorea ed € 6.705,77 per la collocazione della scultura ad opera dell’Ufficio Tecnico Comunale) come di seguito:----------------------------------- Per € 21.416,74 sul cap. 21501 art.502 bilancio 2010-------- Per € 6.409,03 sul cap. 21519 del bilancio 2010 ;------------ E’ appena il caso di far rilevare che il cap. 21501/502 del bilancio di previsione 2010 del Comune di Gioia del Colle reca la seguente intestazione: “Oneri di urbanizzazione, valorizzazione e miglioramento patrimonio comunale. Gestione beni demaniali e patrimoniali” con una disponibilità complessiva di € 50.000,00; mentre il cap. 21519 del bilancio di previsione 2010 del Comune di Gioia del Colle reca la seguente intestazione: “Destinazione proventi alienazioni beni patrimoniali (voci di entrata corrispondenti 473/472/222 )” con una complessiva disponibilità prevista di € 1.100.000,00. Orbene i proventi dall’alienazione di beni patrimoniali devono avere una specifica destinazione che va individuata 7
  • 8. contestualmente alla decisione di alienazione dei beni. Nel caso che ci riguarda, non risulta affatto la destinazione parziale per la realizzazione di un monumento a San Filippo, che peraltro, non compare nemmeno nei PEG di pertinenza del cap. 21501/502. La conclusione, allora è che, senza alcuna indicazione e decisione della Giunta (o meglio del Consiglio Comunale) il Dirigente del 3° Settore non avrebbe potuto assumere decisioni autonome circa l’utilizzo di risorse del bilancio di previsione. E, in ogni caso, nulla c’entrano i predetti capitoli di spesa (e le corrispondenti voci di entrata. Almeno per il secondo dei due citati) con supposte e fantomatiche economie rivenienti dalla mancata erogazione dell’indennità di funzione al sindaco. La Determinazione di spesa, oggetto del presente ricorso, va dichiarata illegittima e pertanto è da annullare, non solo per le considerazioni di fatto fin qui espresse, ma anche in via di diritto perché basata su falso presupposto ed eccesso di potere anche per le motivazioni che seguono. Nell’atto impugnato si legge: “con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 27 aprile 2010 è stato selezionato Giuseppe Montrone, artista di Laterza per la predetta realizzazione”. In realtà la richiamata deliberazione non fa alcun accenno a procedure di selezione atte ad orientare la scelta su Giuseppe Montrone.In assenza di ulteriori atti e documenti, il Dirigente del 3° Settore 8
  • 9. compare inaspettatamente come Dirigente responsabile, nonostante nella deliberazione di Giunta n. 77/2010, il 3° Settore non fosse stato univocamente individuato come settore competente a porre in essere gli atti consequenziali al cosiddetto “atto di indirizzo” della Giunta Comunale. Il Settore competente, anche se non indicato esplicitamente nel corpo della delibera, avrebbe potuto desumersi se la stessa fosse corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 (in tal caso il Dirigente del Settore competente avrebbe espresso il parere tecnico). Ma, come già detto, tali pareri non si trovano a corredo della delibera in questione. Nelle premesse della Determinazione di spesa impugnata si legge ancora: “Visto che con la stessa deliberazione si dava incarico al dirigente di scegliere l’idea progettuale da realizzare fra quelle proposte dall’artista Montrone”, ma lo stesso atto non dà conto di alcuna procedura di scelta (fosse pure discrezionale) eventualmente tra più idee progettuali che avrebbero dovute essere presentate dall’artista, né tantomeno si fa cenno a criteri in base ai quali il Dirigente “determina, preso atto di quanto descritto in premessa: 1) di scegliere il gruppo scultoreo raffigurante il Santo insieme a due fanciulli dell’artista Giuseppe Montrone …” Il falso presupposto allora va individuato in relazione alla più volte citata deliberazione di Giunta Comunale n. 77/2010 laddove si 9
  • 10. legge: “Ritenuto di esprimere ulteriore devozione al Santo Patrono, che protesse e salvò la nostra città in occasione del terribile terremoto del lontano 1731, con l’acquisto di una scultura che lo raffiguri assieme a dei fanciulli…”. Infatti, viene da chiedersi: si voleva acquistare un’opera già realizzata e conosciuta, oppure si voleva commissionare la realizzazione di un’opera frutto di una idea progettuale da scegliere “fra quelle proposte dall’artista Montrone” (come espresso al punto 1 del citato atto deliberativo)? Se così fosse, si capisce come il Dirigente del 3° Settore non abbia dovuto sobbarcarsi l’onere di scegliere fra varie idee progettuali, come voleva formalmente l’atto deliberativo presupposto alla sua Determinazione di spesa. Inoltre, la Determinazione di spesa oggetto del presente ricorso, va ulteriormente dichiarata illegittima perché inficiata da eccesso di potere da parte del Dirigente del 3° Settore. Infatti, al punto 2. del dispositivo si legge: “di impegnare la somma complessiva di € 27.825,77 di cui € 21.120,00 per la realizzazione dell’opera scultorea ed € 6.705,77 per la collocazione della scultura ad opera dell’Ufficio Tecnico Comunale come di seguito:------------------------------------ per € 21.416,74 sul cap. 21501 art. 502 bilancio 2010-09-17 per € 6.409,03 sul cap. 21519 del bilancio 2010”------------ L’impegno di spesa, nella sua entità, viene stabilito 10
  • 11. unilateralmente e direttamente dal Dirigente, in assenza di una destinazione di somma (atto propedeutico e necessario) da parte dell’Organo competente rappresentato dalla Giunta e non dal Dirigente, come le norme contabili e il Regolamento di contabilità comunale stabiliscono. E’ nei limiti della somma destinata dalla Giunta che il Dirigente pone in essere i propri atti gestionali. L’eccesso di potere del Dirigente, a parere del ricorrente, si configura nell’aver autonomamente impegnato risorse di bilancio senza alcun indirizzo dell’Organo Esecutivo.--------------------- Ma vi è di più. Pur non quantificando l’ammontare della spesa, al punto 3 della Delibera Giuntale n. 77/2010 si afferma espressamente: “di dare atto che il costo dell’intervento sarà finanziato dalla somma riveniente dalla mancata elargizione dell’indennità di carica a cui il sindaco Pietro Longo ha rinunciato a seguito della nomina a Presidente del Consiglio Provinciale di Bari”. E’ di tutta evidenza che tale affermazione costituisce un falso presupposto che inficia poi la conseguente Determinazione di spesa del Dirigente. Infatti, il sindaco Pietro Longo è stato eletto consigliere provinciale e Presidente del Consiglio provinciale già nello scorso anno 2009. Orbene, l’art. 82 del D. Lgs 267/2000, al comma 6, dispone espressamente, come testualmente: “Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro 11
  • 12. cumulabili. L’interessato opta per la percezione di una delle due indennità, ovvero per la percezione del 50% di ciascuna”. Il sindaco Pietro Longo, ricoprendo dal 2009 le cariche di sindaco di Gioia del Colle e di Presidente del Consiglio Provinciale, aveva già optato per l’indennità di funzione relativa a quest’ultima carica e quindi necessariamente già non percepiva indennità di funzione per la carica di sindaco, ai sensi del citato art. 82 del Dlgs 267/2000. Né poteva essere diversamente, pena indebita appropriazione di denaro pubblico per compensi non spettanti. Di conseguenza “la somma riveniente dalla mancata elargizione dell’indennità di carica a cui il sindaco Pietro Longo ha rinunciato a seguito della nomina a Presidente del Consiglio Provinciale di Bari” non poteva trovare, come non trova, allocazione nel bilancio di previsione 2010. Non corrisponde a verità perciò l’affermazione che il costo dell’intervento sarà finanziato con una inesistente economia di bilancio.---------------------------- E ancora. Dimostrato che l’indennità non era iscritta in bilancio, né lo poteva essere, a meno di commettere un falso in bilancio, come è stata calcolata? Considerata la cifra che successivamente si è potuto quantificare, tramite la determina dirigenziale, il sindaco sembra essere sicuro e certo della durata del suo mandato elettivo (sia come sindaco che come presidente del consiglio provinciale) tale che la 12
  • 13. ipotetica economia riveniente dalla mancata elargizione dell‘indennità di carica sindacale possa essere sufficiente a coprire i costi dell‘intervento? Si è pensato quindi di impegnare una spesa certa con una economia inesistente e, ove lo fosse, di incerta quantificazione.-- Queste ultime considerazioni, a parere del ricorrente, sembrerebbero essere state fatte proprie dal Dirigente che ha redatto la Determinazione di spesa impugnata, tanto è vero che in essa non si ritrova più traccia della “mancata elargizione di indennità di carica” al sindaco, per far fronte alla spesa prevista, ma si attinge, con eccesso di potere del Dirigente, in quanto non suffragato dalla destinazione e dall’impegno della somma da parte della Giunta Municipale, a capitoli di spesa che nulla hanno a che vedere con l’indirizzo della Giunta. Infatti, si fa ricorso alle disponibilità di bilancio sul cap. 21501 art 502 “Oneri di urbanizzazione, valorizzazione e miglioramento patrimonio comunale. Gestione beni demaniali e patrimoniali“ quanto a € 21.416,74 e al cap. 21519 “Destinazione proventi alienazioni beni patrimoniali” per € 6.409,03. Per tali capitoli non sembra sia coinvolto alcun PEG di competenza del 3° settore. Ma, ancor di più, fra i PEG 2010 approvati dalla Giunta non à reperibile traccia di previsione di realizzazione di un monumento. Altrettanto dicasi della conclamata assenza di detta realizzazione nel programma annuale 2010 delle 13
  • 14. OO.PP. Ulteriori elementi aggiuntivi, che fanno ritenere illegittimi gli atti qui impugnati per eccesso di potere, sviamento e falso presupposto, emergono non appena si cerca di mettere in relazione gli stessi, come ci si appresta a dimostrare.---------- La Determinazione di spesa 786 del 29/07/2010 prevede la scelta dell’opera “dell’artista Giuseppe Montrone nato a Laterza il 08/10/1963 e ivi residente in via della Pace 26/a con p.iva 02396220739 … (omissis)… di liquidare e pagare la somma di € 21.120,00 destinata all’artista Giuseppe Montrone alla consegna della scultura su presentazione di fattura opportunamente siglata per regolarità dal dirigente del terzo settore”. Poiché la liquidazione e il pagamento viene condizionato alla presentazione di fattura da parte dell’artista prescelto, è evidente che il Dirigente del 3° Settore era convinto di avere a che fare o con un soggetto (impresa o professionista) con tanto di partita Iva. Senza produrre ulteriori atti, l’opera veniva realizzata, consegnata e installata nel mese di agosto 2010, tanto che viene inaugurata dal Sindaco con tanto di festa e di pubblicità verso la fine dello stesso mese. Sembra tutto concludersi con tranquillità; se nonché si apprende, con somma meraviglia, e solo dalla premessa contenuta nella Determinazione di spesa n. Gen. 939 del 16.09.2010, che “con nota pervenuta il 14 14
  • 15. settembre 2010 l’artista ha informato questa Amministrazione che non è più in possesso di partita Iva e che pertanto non può emettere fattura e che ha spostato anche la propria residenza in via Fontana 75 int. 12”. Peccato però che il Montrone Giuseppe abbia cessato la partita Iva non nell’intervallo di tempo che intercorre tra la Determinazione del 29/07/2010 n. 786 (dove lo si indica come titolare di partita Iva) e la Determinazione del 16/09/2010, nel qual caso il Dirigente in questione non avrebbe potuto che prendere atto di una circostanza imprevista e sopravvenuta. La partita Iva n. 02396220739 già intestata a Montrone Giuseppe, da notizie raccolte presso il sito dell’Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio di Bari, risulta cessata sin dal 31 dicembre 2009 unitamente alla cessazione dell’attività da parte dello stesso Montrone Giuseppe, e quindi molto tempo prima dell’affidamento dell’incarico all’artista in questione, il quale però si guarda bene dall’informare prima il Dirigente del Comune di Gioia del Colle o, quantomeno, contestualmente alla ricezione dell’incarico. Anche lo spostamento della residenza del Montrone da via della Pace a via Fontana, comunicata dallo stesso solo il 14 settembre, risulterebbe avvenuta in data ben anteriore. La Determinazione n. 786 del 29/07/2010, pertanto, conterrebbe incongruenze, approssimazione e forse 15
  • 16. anche temerarietà, oltre che essere basata su un falso presupposto che ha comportato uno sviamento nella determinazione della somma da impegnare, quantificata in € 21.120,00 (pari a € 17.600,00 più Iva 20% pari a € 3.520), tant’è che lo stesso Dirigente è costretto a rettificarla con la citata sua Determinazione del 16/09/2010.--------------------- Relativamente alla Determinazione n. Gen. 884 del 03/09/2010 si fa osservare che il Dirigente del 4° Settore, Gestione ed Assetto del Territorio, con tale atto amministrativo approva il preventivo di spesa presentato dalla ditta Gioia Scavi S.a.s. di Gioia del Colle, finalizzato alla realizzazione del basamento della statua realizzata dal Montrone Giuseppe, e determina “di affidare l’esecuzione dei lavori di che trattasi alla ditta Gioia Scavi S.a.s. di Gioia del Colle per la somma di € 6.705,77, compreso iva al 20%”. Contemporaneamente, nella premessa si legge: “Dato atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”. Il parere di regolarità contabile interviene in data 17/09/2010. Da questa data, perciò, potevano essere affidati i lavori ed eseguiti. Ma, come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, tutti i lavori erano già stati eseguiti ed inaugurati nel mese di agosto 2010, cioè circa un mese prima dell’autorizzazione. La Determinazione n. 884 del 16
  • 17. 03/09/2010, pubblicata all’albo Pretorio in data 20/09/2010, a parere del ricorrente, è da ritenersi nulla e, quindi, illegittima in quanto autorizzativa di lavori già eseguiti da un mese, senza che il Dirigente responsabile accenni minimamente a una sanatoria di cose già avvenute, e pertanto prodotta in violazione di legge. Per tutto quanto sopra detto la parte ricorrente rassegna le seguenti CONCLUSIONI Accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, illegittimità e, comunque, l’inefficacia dei seguenti atti: 1. Determinazione di spesa del 29/07/2010, Nr. Gen. 786 - Nr. Sett. 214, affissa all’albo Pretorio del Comune di Gioia del Colle (N. 1308 R.P.) in data 05/08/2010, avente ad oggetto: “Realizzazione scultura raffigurante il Santo Patrono S. Filippo Neri. Impegno somme” e quelle che sono seguite in ordine alla realizzazione della base della statua e del pagamento dell’artista, 2. la Determinazione del responsabile del Settore (4° Settore) – Gestione ed Assetto del Territorio - Servizio Lavori Pubblici Progettazione ed Appalti del Comune di Gioia del Colle avente ad oggetto “ Lavori di realizzazione base per statua di San Filippo Neri” - Nr. Gen. 884 - Nr. Sett. 318 del 03.09.2010, affissa all’albo Pretorio del 17
  • 18. Comune di Gioia del Colle (N. 1510 R.P.) in data 20/09/2010; 3. la Determinazione del responsabile del Settore (3° Settore) - Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi - Servizio Cultura e Pubblica Istruzione, del Comune di Gioia del Colle avente ad oggetto “Realizzazione scultura raffigurante il Santo Patrono S. Filippo Neri. Pagamento Artista”. - Nr. Gen. 939 - Nr. Sett. 254 del 16/09/2010, affissa all’albo Pretorio del Comune di Gioia del Colle (N. 1539 R.P.) in data 23/09/2010 Poiché lesivi di interessi legittimi e diritti soggettivi fatti valere dal ricorrente con il presente atto poiché affetti da violazione di legge e/o eccesso di potere, unitamente ai pareri di congruità tecnica e contabile oltre a tutti gli atti antecedenti e/o conseguenti e/o comunque connessi ed allegati. PER QUESTI MOTIVI Il ricorrente chiede l'annullamento degli atti impugnati. Si depositano i seguenti documenti: 1) Determinazione del responsabile del Settore (3° Settore) - Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi - 18
  • 19. Servizio Cultura e Pubblica Istruzione, del Comune di Gioia del Colle avente ad oggetto “Realizzazione scultura raffigurante il Santo Patrono S. Filippo Neri. Impegno somme” - Nr. Gen. 786 - Nr. Sett. 214 del 29/07/2010, affissa all’albo Pretorio del Comune di Gioia del Colle (N. 1308 R.P.) in data 05/08/2010 2) la Determinazione del responsabile del Settore (4° Settore) – Gestione ed Assetto del Territorio – Servizio Lavori Pubblici Progettazione ed Appalti, del Comune di Gioia del Colle avente ad oggetto “ Lavori di realizzazione base per statua di San Filippo Neri” – Nr. Gen. 884 – Nr. Sett. 318 del 03.09.2010, affissa all’albo Pretorio del Comune di Gioia del Colle (N. 1510 R.P.) in data 20/09/2010; 3) la Determinazione del responsabile del Settore (3° Settore) - Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi - Servizio Cultura e Pubblica Istruzione, del Comune di Gioia del Colle avente ad oggetto “Realizzazione scultura raffigurante il Santo Patrono S. Filippo Neri. Pagamento Artista”. - Nr. Gen. 939 - Nr. Sett. 254 del 16/09/2010, affissa all’albo Pretorio del Comune di Gioia del Colle (N. 1539 R.P.) in data 23/09/2010 4) Delibera. di Giunta Comunale di Gioia del Colle del 27 aprile 2010, n. 77, avente ad oggetto “Incarico per la realizzazione di scultura raffigurante S. Filippo Neri: 19
  • 20. atto di indirizzo”. Gioia del Colle 23 novembre 2010 20
  • 21. RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE Su istanza del sig. Enzo Cuscito, nella qualità in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario –Tribunale Civile e Penale di Bari- Sez. distaccata di Acquaviva delle Fonti -Comune di Gioia del Colle, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in piazza Margherita di Savoia n. 10, a mani -Dott. Dioguardi Giuseppe Dirigente 3° Settore nella sede medesima del comune di Gioia del Colle, piazza Margherita di Savoia.10. -Ing. Nicola Bartolomeo Laruccia Dirigente 4° Settore nella sede medesima del comune di Gioia del Colle, piazza Margherita di Savoia.10. -Ditta Gioia Scavi S.a.s. di Angelillo Vito e Petrera Antonio con sede alla via Prisciantelli in Gioia del Colle a mani -Montrone Giuseppe nato a Laterza (TA) il 08/10/1963 ed ivi residente alla via Fontana 75, int. 12 a mani Gioia del Colle lì L’UFFICIALE GIUDIZIARIO 21
  • 22. 22