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La delibera di Regione Lombardia del 5 luglio, pubblicata sul BURL dell'8 luglio scorso che divieta la pesca e il consumo delle anguille nel Lago di Garda
Delibera Regione Lombardia divieto pesca anguilla Lago di Garda
Delibera Regione Lombardia divieto pesca anguilla Lago di Garda
1. Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 08 luglio 2022
– 257 –
D.d.s. 5 luglio 2022 - n. 9770
Proroga del divieto di pesca dell’anguilla (anguilla anguilla)
nel lago di Garda ad integrazione dell’ordinanza del Ministero
della Salute del 16 giugno 2022 pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale n. 151 del 30 giugno 2022
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AGRICOLTURA, FORESTE CACCIA E PESCA - BRESCIA
Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in
materia di pesca a Regione Lombardia,tra cui:
• la l.r. 8 luglio 2015 - n. 19 «Riforma del sistema delle autono-
mie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della
specificità dei territori montani in attuazione della legge 7
aprile 2014,n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane,sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni)»;
• la l.r. 25 marzo 2016 n. 7 «Modifiche alla legge regionale 5 di-
cembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in mate-
ria di agricoltura,foreste,pesca e sviluppo rurale) e alla legge
regionale 16 agosto 1993,n. 26 (Norme per la protezione del-
la fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e
disciplina dell’attività venatoria) conseguenti alle disposizioni
della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regio-
nale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli
2 e 5 della l.r.n. 19/2015 e all’art.3 della l.r.n. 32/2015;
• la d.g.r. 30 marzo 2016 n. X/4998 «Prime determinazioni in
merito all’effettivo trasferimento delle funzioni delle Provin-
ce e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo
alla Regione ai sensi della l.r. n. 19/2015 e della l.r. 32/2015.
Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934», che ha in-
dicato la data del 1 aprile 2016 per l’avvio delle funzioni in
materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;
Visti:
• la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico del-
le leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale);
• il regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5 (Regolamen-
to per la tutela della fauna ittica e per la disciplina di pesca
nelle acque del lago di Garda);
Premesso che:
• con ordinanza del Ministero della Salute del 17 maggio 2011
«Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana
connesso al consumo di anguille contaminate provenienti
dal lago di Garda» è stato stabilito il divieto, per un anno, di
immissione sul mercato e di commercializzazione di anguille
contaminate provenienti dal lago di Garda destinate all’a-
limentazione umana per la presenza di PCB diossina-simili
oltre i limiti previsti dal regolamento (CE) 1881/2006;
• con successive ordinanze ministeriali (18 maggio 2012,
7 giugno 2013, 13 giugno 2014, 21 maggio 2015, 08 giu-
gno 2016, 24 maggio 2017, 11 maggio 2018, 21 mag-
gio 2019, 15 giugno 2020, 08 giugno 2021) è stata proroga-
ta la citata ordinanza del 17 maggio 2011;
• con successivi decreti regionali (n. 6245 del 1° luglio 2016,
n. 7504 del 23 giugno 2017, n. 8751 del 14 giugno 2018,
n. 8862 del 19 giugno 2019, n. 7145 del 18 giugno 2020 e
n. 9573 del 13 luglio 2021) è stato prorogato il divieto di
pesca dell’anguilla, sia professionale che sportivo-dilettan-
tistica, sul lago di Garda per tutta la durata del divieto di
cui alle ordinanze ministeriali sopra richiamate,disponendo
la rimozione degli attrezzi denominati «cogoli» utilizzati negli
impianti fissi di cattura, divieto istituito nel precedente quin-
quennio con atti provinciali;
• sentita la sede territoriale di Verona di Regione Veneto e Pro-
vincia Autonoma di Trento in data 5 luglio 2022 ;
Valutato opportuno, in continuità a quanto precedentemen-
te assunto, dare piena efficacia all’ordinanza del Ministero del-
la Salute del 16 giugno 2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
serie ordinaria n. 151 del 30 giugno 2022 , con la quale è stata
ulteriormente prorogata l’ordinanza ministeriale del 17 maggio
2011 e successive modificazioni, recante misure urgenti di ge-
stione del rischio per la salute umana connessa al consumo di
anguille contaminate provenienti dal lago di Garda;
Ritenuto pertanto necessario disporre per la parte di lago di
Garda di competenza di Regione Lombardia, il divieto di pesca
dell’anguilla (Anguilla anguilla), sia professionale che sportivo-
dilettantistica, il divieto di trattenimento e detenzione sul luogo
di pesca (inclusa l’imbarcazione e il relativo sito di approdo) di
esemplari di anguilla, l’obbligo dell’immediata liberazione in lo-
co dei capi eventualmente catturati, il divieto d’uso e di riposi-
zionamento dell’attrezzo denominato Cogolo di cui all’articolo
11 comma 1 lett b) punto 3) del regolamento regionale 9 di-
cembre 2013 n. 5 – Regolamento per la tutela della fauna ittica
e per la disciplina di pesca nelle acque del lago di Garda;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento nei termini previsti dall’art. 2 comma 2 della leg-
ge n. 241/1990;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in par-
ticolare la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021 «IV Provvedimento
organizzativo 2021», con la quale è stato assegnato a Galbiati
Enzo l’incarico di 2 Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste,
Caccia e Pesca – Brescia;
DECRETA
1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integran-
te e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di prorogare il divieto di pesca dell’anguilla (Anguilla an-
guilla), sia professionale che sportivo-dilettantistica, sul Lago di
Garda, nella parte di competenza di Regione Lombardia, per
l’intera durata di validità dell’Ordinanza del Ministero della Sa-
lute 16 giugno 2022 che ha prorogato di ulteriori dodici mesi,
a partire dal 20 giugno 2022 l’ordinanza ministeriale 17 mag-
gio 2011 di istituzione del divieto di immissione sul mercato e
commercializzazione delle anguille del Lago di Garda destinate
all’alimentazione umana;
3. di stabilire:
a) il divieto di trattenimento e detenzione sul luogo di pesca
(inclusa l’imbarcazione e il relativo sito di approdo) di
esemplari di anguilla;
b) l’obbligo dell’immediata liberazione in loco dei capi even-
tualmente catturati;
c) il divieto d’uso e di riposizionamento dell’attrezzo denomi-
nato Cogolo di cui all’articolo 1 comma 1 lett b) punto 3)
del regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5 – Regola-
mento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina di
pesca nelle acque del lago di Garda;
4. di dare atto che le sopraccitate misure rimarranno in vigore
per tutto il periodo di efficacia dell’ordinanza del Ministero della
Salute sopra richiamata;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento a Regio-
ne Veneto, alla Provincia autonoma di Trento, alla Direzione Ge-
nerale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, alla Direzione
Generale Welfare, al Corpo di Polizia Provinciale di Brescia, al
Corpo Forestale dello Stato,alla ATS di Brescia;
6. di comunicare i contenuti del presente provvedimento ai
Comuni bresciani rivieraschi del Benaco, alle associazioni di pe-
sca dilettantistica ed ai rappresentanti di categoria dei pesca-
tori di professione;
7. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà
essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del
provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt.26 e 27 del d.lgs.n. 33/2013;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL di
Regione Lombardia.
Il dirigente
Enzo Galbiati