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Relatori:
Avv. Edoardo E. Artese
Dott. Fabio P. Prolo
FERRARI ARTESE
STUDIO LEGALE
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http://www.diricto.it
Illeciti 2.0: reati ed illeciti
civili sui social network
Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
Il concetto di Web 2.0
Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
La definizione di Web 2.0 è stata coniata da Tom
O’Reilly nel 2004 e si riferisce all’evoluzione in
senso social e di condivisione vissuta dalle
tecnologie Internet a partire dal nuovo millennio.
La dicitura 2.0 deriva dalla nomenclatura che
viene solitamente usata per distinguere le
versioni di un software.
Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
Da un punto di vista tecnico, non ci sono
particolari differenze tra Web 2.0 e Web
1.0.
La vera differenza è individuabile
nell’approccio che viene concesso all’utente
c.d. semplice.
Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
L’utente passivo 1.0 diventa utente attivo,
ovvero da fruitore di contenuti diventa
creatore di contenuti.
Si passa da siti ipertestuali statici, di mera
consultazione, a siti dinamici, modificati dalle
produzioni degli stessi utenti.
Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
L’essenza del concetto di Web 2.0 viene riassunta
dal c.d. paradigma delle tre P:
- Pubblicazione - l’utente diventa editore del
proprio spazio;
- Partecipazione - possibilità di aggregazione
senza limiti spazio temporali;
- Personalizzazione - possibilità di modificare
secondo esigenza le funzioni di un servizio;
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Per un maggior approfondimento
sull’argomento:
A. Fini – M. Cicognini «Web 2.0 e net
working», Erickson, 2009
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Il concetto di Social
Network
Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network
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In ambiente informatico, il termine social
network si riferisce a qualsiasi
piattaforma Web che permetta al suo
interno la creazione un identità sociale
individuale e la gestione di una propria
rete sociale.
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Social Media
I social network sono più propriamente
chiamati social media, visto che
nascono dall’unione del concetto
sociologico di social network a quello
informatico di new media.
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Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
Come hanno rilevato le ricercatrici americane Danah Boyd e
Nicole Ellison nel 2007, i social network (o social media) sono
caratterizzati da tre elementi:
• la presenza di uno spazio virtuale (forum) in cui l’utente può
costruire ed esibire un proprio profilo. Il profilo deve essere
accessibile, almeno in forma parziale, a tutti gli utenti dello
spazio;
• la possibilità di creare una lista di altri utenti (rete) con cui è
possibile entrare in contatto e comunicare;
• la possibilità di analizzare le caratteristiche della propria
rete, in particolare le connessioni degli altri utenti.
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I social network più diffusi
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Il concetto di illecito
nel nostro ordinamento
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Il termine illecito, in diritto, indica un comportamento
umano contrario all'ordinamento giuridico, che si
sostanzia nella violazione di un dovere o di un obbligo
imposto da una norma giuridica.
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Nell’Ordinamento Italiano esistono tre
tipologie di illeciti:
- Civili
- Penali
- Amministrativi
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ILLECITI CIVILI
Consistono nella violazione di una norma posta a
tutela di un interesse privato alla quale consegue una
sanzione risarcitoria.
Si dividono in CONTRATTUALI o EXTRA
CONTRATTUALI a seconda della fonte da cui derivi la
responsabilità (art. 1218 c.c. o art. 2043 c.c.).
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ILLECITI PENALI
Detti anche REATI, sono costituiti dalle condotte che
violano le norme poste a tutela dell'interesse pubblico.
Si dividono in DELITTI e CONTRAVVENZIONI.
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Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
ILLECITI AMMINISTRATIVI
Sono modellati sulla struttura del reato, ma
sono sanzionati dalla pubblica amministrazione
e non dall’Autorità giudiziaria.
Prevedono l'applicazione di sanzioni pecuniarie,
che possono poi essere accompagnate anche
da misure accessorie di diversa natura.
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Illeciti e social network
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Nell’analizzare i rapporti intercorrenti tra illecito
e social network, è necessario fare la seguente
distinzione preliminare:
- illeciti commessi dai social network;
- illeciti commessi tramite o all'interno dei social
network.
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illeciti commessi dai social network
In questa categoria facciamo rientrare quegli
illeciti che vengono commessi dalle società
che possiedono e gestiscono la piattaforma.
Possono essere:
- illeciti societari autonomi;
- illeciti connessi al servizio di social
networking offerto.
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Negli illeciti connessi al servizio di social networking
possiamo individuare tre figure di responsabilità:
- il social network come autore dell’illecito
(trattamento illecito di dati, illeciti contrattuali sui
servizi offerti, ecc.)
- il social network come concorrente nell’illecito
(mediante azione o mediante
omissione/negligenza)
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La responsabilità degli ISP
Sono definite Internet Service Provider tutte le aziende
che forniscono servizi in rete.
Il D. Lgs. 70/2003 divide gli ISP in:
- Mere conduit
- Cashing
- Hosting
I social network offrono un servizio di hosting ai
contenuti generati dagli utenti (UGC, user generated
content).
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Il social network è responsabile per i contenuti
pubblicati sulla sua piattaforma?
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Data inizio lavori: 2003 – Data fine lavori: ????
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Tendenzialmente, in capo agli ISP, si può
affermare che sussista:
- l’assenza di un obbligo di controllo preventivo
sui contenuti caricati dagli utenti;
- la loro responsabilità nei casi di mancato
intervento dopo la segnalazione di un illecito
(civile o penale).
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ECJ – C-131/12 del 13 maggio 2014
I providers di servizi di ricerca sul Web sono titolari dei
dati personali indicizzati anche se pubblicati su siti di
terzi.
Questa affermazione implica che l’interessato possa
rivolgersi ai motori di ricerca per impedire l’indicizzazione
delle informazioni riguardanti la sua persona pubblicate
su pagine web di terzi, facendo valere la propria volontà
che tali informazioni non siano conosciute dagli utenti di
Internet, ove egli reputi che la loro divulgazione possa
arrecargli pregiudizio o desideri che tali informazioni
siano dimenticate, anche quando si tratti di informazioni
pubblicate da terzi lecitamente (artt. 12 e 14 CE 95/46)
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Illeciti commessi tramite o all'interno dei social
network
Possono scaturire da:
- Utilizzo illecito del social network che travisa le
funzioni della piattaforma;
- Utilizzo illecito del social network che non travisa le
funzioni della piattaforma;
- Utilizzo lecito del social network considerato illecito
dall'ordinamento.
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Le singole fattispecie
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La responsabilità contrattuale all’interno dei social
network
Individuare fattispecie di illeciti contrattuali all’interno
di un social network non è semplice. Le piattaforme
sociali, infatti, rivolgono le loro funzioni principali alla
comunicazione e/o pubblicazione tralasciando l’e-
commerce.
All’interno dei social network, gli unici soggetti a
sottoscrivere contratti (di utilizzo) con gli utenti sono
le società sviluppatrici di App.
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Le condotte saranno tutelate sul modello classico
previsto dal codice civile.
In aggiunta, si verrà tutelati anche dalla disposizione
previste dalla Direttiva 2000/31/CE che disciplina il
commercio elettronico in territorio comunitario.
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Le fattispecie civili extracontrattuali
• La Concorrenza Sleale ex art. 2598 c.c.:
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni
distintivi [2563-2574] e dei diritti di brevetto [2584-2594],
compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o
segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i
segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente
i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro
mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con
l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti
sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a
determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o
dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o
indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi
della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui
azienda.
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Le piattaforme sociali offrono vari strumenti per
promuovere un’attività in modo indipendente e a costo
zero.
Prendendo ad esempio Facebook, non è raro che le
società sfruttino per fini promozionali le c.d. Pagine
Pubbliche o i c.d. Gruppi.
La mole di utenti che tocca un social network da forte
rilevanza concorrenziale a questi nuovi sistemi di
comunicazione.
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Questo aspetto non è sfuggito alla giurisprudenza che ha
operato un raccordo tra normativa vigente in materia di
concorrenza sleale e new media.
Il Tribunale di Torino ha infatti precisato come «i gruppi di
Facebook, ove usati nell’ambito di un’attività economica,
svolgono la funzione di segni distintivi atipici», garantendo così
le tutele previste dal Codice Civile (cfr. T. di Torino del 7 luglio
2011).
Questa sentenza stabilisce un principio che potrà poi essere
esteso ad altri strumenti e social network.
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• Violazione del diritto d’autore
Il diritto d’autore è tutelato dalla legge n. 633 del 22
aprile 1941 - "Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio" - nonché dal Titolo IX
del Libro Quinto del Codice civile italiano.
Le violazioni del diritto d’autore possono comportare
conseguenze sia in sede CIVILE che PENALE.
Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
Da un punto di vista civilistico la violazione
del diritto d’autore comporta una
responsabilità di natura risarcitoria.
L’aspetto che viene tutelato è il c.d. diritto
allo sfruttamento economico dell’opera.
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Nello specifico, i principali strumenti messi a
disposizione dal legislatore in sede civile sono:
1. Azioni di accertamento cautelare e con funzione
inibitoria.
2. Azioni per la distruzione o rimozione della violazione
3. Azione per il risarcimento del danno.
4. Azioni strumentali all'esercizio delle difese civili ex art.
161 LDA
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In materia penale la violazione del diritto d’autore è
considerata un DELITTO con pene detentive che,
nei casi più gravi, arrivano ai 3 anni di reclusione.
A disciplinare tali aspetti è la stessa Legge sul
Diritto d’Autore che dall’art. 171 ss. riporta le singole
fattispecie nonché le relative pene detentive e
pecuniarie.
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Per quanto riguarda l’aspetto social network invece:
«Il gestore di un social network non è tenuto a predisporre un
sistema di filtraggio delle informazioni per prevenire la
violazione dei diritti d’autore.» (cfr. CGE Sez. III 360 del 16
febbraio 2012)
L’utente sarà comunque responsabile delle proprie condotte e
– oltre alle conseguenze giuridiche – potrebbe essere escluso
dall’utilizzo del social network in caso di violazione dei diritti
d’autore altrui.
In sede penale si è addirittura stabilito che sia «da ritenersi
penalmente responsabile chiunque diffonda anche solo
parzialmente opere protette attraverso la pubblicazione delle
stesse su social network senza citarne espressamente il co-
autore» e che sia sufficiente il dolo generico per la
configurazione dell’illecito (cfr. T. di Genova sez. I 3443 del 13
luglio 2012).
Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
• Il diritto all'oblio
E’ una particolare forma di garanzia, sviluppatasi con
l’evoluzione del Web in senso 2.0.
Può essere tradotta nel
«diritto a non restare indeterminatamente esposti ai
danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una
notizia può arrecare all'onore e alla reputazione, salvo
che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni
di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico
all’informazione».
- Luca Fazzo, la Repubblica
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In particolare, il diritto all’oblio è ricompreso nei
c.d. diritti inviolabili, ossia in quei diritti che pur
non avendo esplicito riconoscimento
costituzionale, sono comunque garantiti da
disposizioni a carattere generale.
In Italia, la sua tutela è garantita dall’art. 2 della
Costituzione, secondo cui “La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità”.
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Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
Il diritto all’oblio è riconosciuto anche dalla Suprema Corte,
che – da ultimo – nel 2013 ha affermato che «per reiterare
legittimamente notizie attinenti a fatti remoti nel tempo, è
necessario il rilevante collegamento con la realtà attuale e la
concreta utilità della notizia, da esprimersi sempre nei vincoli
della c.d. continenza espositiva» (cfr. Cass. Civ. Sez. III
1611/13).
L’organo di tutela principale è il Garante della Protezione dei
Dati Personali, che è un’autorità amministrativa indipendente.
Il Garante non è competente per le richieste di risarcimento
danni, che sono invece affidate ai Tribunali Ordinari.
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All’interno dei social network, le violazioni del diritto all’oblio
potranno essere compiute:
- da singoli utenti, tramite la pubblicazione di una notizia
all’interno dello spazio personale che la piattaforma mette a
disposizione degli iscritti (ad es. bacheca). In tal caso la
rimozione si chiederà allo stesso social network mediante
segnalazione.
- dalle pagine pubbliche o profili social dei quotidiani -
sempre presenti sui social network - che si occupano della
continua pubblicazione delle notizie. In tal caso la rimozione si
chiederà, in primis, direttamente alle teste giornalistiche.
Sarà comunque necessario chiedere ai principali motori di
ricerca la deindicizzazione dei collegamenti agli articoli
illecitamente pubblicati tramite i social network (e non).
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Fattispecie amministrative
• L'incitazione all'odio in occasioni di manifestazioni
sportive ex art. 6 co. I L. 401/1989
Unica pronuncia rilevabile nel panorama giuridico del
nostro ordinamento, relativa alla violazione di fattispecie
amministrative connessa all’utilizzo di un social network,
riguarda i c.d. illeciti da tifoseria.
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Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
L’art. 6 co. I L. 401/1989, prevede che :
«L'autorità di pubblica sicurezza (possa) sempre ordinare il
divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni
agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o
che siano state condannate o che risultino denunciate per aver
preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa
di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze
abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con
scritte.»
Il provvedimento di divieto è il c.d. D.A.SPO., viene emesso
dal questore e la sua durata può andare da uno a cinque anni.
Può essere accompagnato dall'obbligo di presentazione ad un
ufficio di polizia in concomitanza temporale della
manifestazione vietata.
Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
«E’ illegittima la misura del divieto di accesso a
manifestazioni sportive – c.d. DA.SPO – nei confronti del
tifoso che ha utilizzato, tramite, un social network,
espressioni che ancorché sommamente sgradevoli, non
si può sostenere costituiscano un’induzione e/o un
incitamento diretto e specifico alla violenza, né che
risultino direttamente espresse in occasione, o
comunque nell’ambito di competizioni sportive, a pena,
in caso contrario, del rischio di una dilatazione eccessiva
dell’ambito applicativo delle ipotesi contemplate dall’art.
6, co. 1, della l. 401/1989 che invece risultano tassative
ed insuscettibili di interpretazioni analogiche od
estensive.» (cfr. T.A.R. di Firenze sez II n. 98/12)
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Fattispecie penali
I cybercrime tipici
• Spamming
La tutela è accordata dal c.d. Codice della Privacy (d. lgs. 196/2003):
- art. 130 c.d.p. «Comunicazioni indesiderate» che comporta l’intervento del
Garante
- art. 161 c.d.p. «Omessa o inidonea informativa all'interessato» che comporta
una sanzione amministrativa da Euro 6.000,00 a Euro 36.000,00
- art. 167 c.d.p. «Trattamento illecito di dati» che comporta una pena detentiva
che può arrivare fino a tre anni di reclusione.
• Trasmissione di virus informatici
- art. 615-quinques c.p. che prevede pene detentive fino a due anni oltre pene
pecuniarie.
• Accesso abusivo a sistema informatico
- art. 615-ter c.p. che prevede pene detentive fino a tre anni salvo rivesta una
posizione di garanzia.
• Phishing (ovvero la truffa)
- art. 615-ter c.p. che prevede pene detentive fino a tre anni oltre pene
pecuniarie.
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Pornografia minorile
Art. 600-ter. c.p.
1) Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche
o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare
ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la
multa da € 25.822 a € 258.228.(2)
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo
comma.
2) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi
mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il
materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o
informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli
anni diciotto, é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro
2.582 a euro 51.645.
3) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o
cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549 a € 5.164.(2)
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non
eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.(2)
Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
L’ordinamento considera materiale pedopornografico
«ogni contenuto idoneo ad eccitare le pulsioni erotiche
del fruitore».
Il materiale pedopornografico «autoprodotto» e la sua
pubblicazione sul social network. Il consenso dell’avente
diritto e la tutela dei soggetti deboli.
La detenzione di materiale pedopornografico nei cookies
o in file temporanei e la necessaria consapevolezza.
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Stalking, minacce e molestie
Art. 612-bis c.p. «Atti persecutori»
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni
chiunque, con condotte reiterate, minaccia o
molesta taluno in modo da cagionare un perdurante
e grave stato di ansia o di paura ovvero da
ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria
o di un prossimo congiunto o di persona al
medesimo legata da relazione affettiva ovvero da
costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini
di vita. […]»
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Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
Alla figura dello stalking vengono ricondotte diverse altre
ipotesi criminose quali la minaccia (art. 612 c.p.) e la molestia
660 c.p.). Lo stalking è, infatti, un’estensione di queste ultime.
L’elemento distintivo tra gli atti persecutori e le altre figure è la
reiterazione dei comportamenti offensivi.
Lo stalking è un reato abituale, a forma libera, di danno e di
evento.
Per la sua configurazione è infatti richiesto che le condotte
cagionino, alternativamente:
- Un perdurante e grave stato di ansia
- Un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo
congiunto
- Una sensibile modificazione delle abitudini di vita
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Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
Il cyber stalking
«Integrano la condotta tipica di atti persecutori, di cui all’art. 612 bis
c.p., le molestie perpetrate attraverso il reiterato invio alla persona
offesa di sms, mail oppure messaggi di posta elettronica sui social
network»
«gli atti di molestia […] possono concretarsi anche nella
trasmissione da parte dell’indagato, tramite Facebook, di un filmato
che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna»
- Cass Pen. Sez. VI n. 32404/2010
«Integrano l'elemento materiale del delitto di atti persecutori le condotte
riconducibili alle categorie del c.d. stalking vigilante (controllo sulla vita
quotidiana della vittima), del c.d. stalking comunicativo (consistente in
contatti per via epistolare o telefonica, Sms, scritte su muri ed altri
messaggi in luoghi frequentati dalla persona offesa) e del c.d. cyber
stalking, costituito dall'uso di tutte quelle tecniche di intrusione molesta
nella vita della vittima rese possibili dalle moderne tecnologie informatiche
e, segnatamente, dai social network»
- Trib. Termini Imerese Ordinanza del 9 febbraio 2011
Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network
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Ingiuria e diffamazione
Art. 594 c.p. «Ingiuria»
«Chiunque offende l'onore o il decoro di una
persona presente è punito con la reclusione fino a
sei mesi o con la multa fino a euro 516.»
Art. 595 c.p. «Diffamazione»
«Chiunque […] comunicando con più persone,
offende l'altrui reputazione, è punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro
1.032»
Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
L’offesa sul social network configura un reato di
ingiuria o di diffamazione?
A fare da spartiacque è la presenza della persona
offesa al momento dell’azione lesiva.
In dottrina, si è rilevato che, da un lato, il
destinatario delle affermazioni lesive potrebbe in
astratto sempre percepire direttamente l’offesa;
dall’altro lato, invece, che la presenza virtuale di un
soggetto è in realtà molto offuscata rispetto a quella
fisica, perdendo di importanza nell’indistinta massa
di utenti di una piattaforma sociale.
Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
La giurisprudenza ha superato ogni controversia
teorica applicando modelli reali al mondo virtuale.
Se l’affermazione lesiva sarà comunicata in privato
(ad es. in chat) sarà integrata la fattispecie
dell’ingiuria; se sarà, invece, comunicata
pubblicamente, sarà integrata la diffamazione (ad es.
wall).
La diffamazione, tuttavia, sarà sempre da ritenersi
aggravata ai sensi del comma 3 dell’art. 595 c.p.
integrando il social network i requisiti per essere
considerato «mezzo di pubblicità».
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Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
Sostituzione di persona
Art. 494 c.p.
«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un
vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in
errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui
persona , o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o
un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge
attribuisce effetti giuridici , è punito, se il fatto non
costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la
reclusione fino ad un anno»
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La sostituzione di persona è un reato plurioffensivo:
lesione della pubblica fede e vantaggio all’agente o
un danno ingiusto alla persona offesa.
L’elemento soggettivo è il dolo specifico: la
sostituzione deve essere illegittimamente voluta e
ricercata, deve concretizzarsi in atti fraudolenti.
L’elemento oggettivo è l’induzione in errore che
deve fondarsi su un atto commissivo.
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Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
In giurisprudenza:
«integra il reato di sostituzione di persona, la condotta di
colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica,
attribuendosi falsamente le generalità di un diverso
soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet,
nei confronti dei quali le false generalità siano declinate
e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui
generalità siano state abusivamente spese» (Cfr. Cass.
Civ. nn. 46674/2007 e 12479/2012)
Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
Violazione delle misure cautelari
Come stabilito dalla sentenza n. 37151 del 29 settembre
2010, qualora il soggetto cui è stato imposto il divieto di
comunicare con persone diverse dai familiari, ex art. 284
c.p.p., utilizzi Facebook per comunicare con terzi non
annoverati tra i conviventi, andrà incontro ad un
inasprimento delle misure a suo carico.
Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
L’utilizzo di Internet non è proibito tout court.
La giurisprudenza infatti riconosce un importante ruolo
rieducativo e conoscitivo al Web, limitandosi ad
impedire le sole comunicazioni illecite a terzi.
Il tribunale di Varese con la sentenza in data 8
novembre 2012, ad esempio, ha riconosciuto
all’imputato sottoposto alla misura cautelare degli
arresti domiciliari la possibilità di comunicazione
tramite social network con terzi estranei al nucleo
familiare ai fini dell’apprendimento scolastico.
Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
Le segnalazioni ai
social network
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Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
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Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
FINE
Avv. Edoardo E. Artese Dott. Fabio P. Prolo
edoardo.artese@fa-lex.com f.prolo@fa-lex.com
http://www.fa-lex.com
http://www.diricto.it
Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
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  • 2. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Il concetto di Web 2.0
  • 3. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo La definizione di Web 2.0 è stata coniata da Tom O’Reilly nel 2004 e si riferisce all’evoluzione in senso social e di condivisione vissuta dalle tecnologie Internet a partire dal nuovo millennio. La dicitura 2.0 deriva dalla nomenclatura che viene solitamente usata per distinguere le versioni di un software.
  • 4. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Da un punto di vista tecnico, non ci sono particolari differenze tra Web 2.0 e Web 1.0. La vera differenza è individuabile nell’approccio che viene concesso all’utente c.d. semplice.
  • 5. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo L’utente passivo 1.0 diventa utente attivo, ovvero da fruitore di contenuti diventa creatore di contenuti. Si passa da siti ipertestuali statici, di mera consultazione, a siti dinamici, modificati dalle produzioni degli stessi utenti.
  • 6. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo L’essenza del concetto di Web 2.0 viene riassunta dal c.d. paradigma delle tre P: - Pubblicazione - l’utente diventa editore del proprio spazio; - Partecipazione - possibilità di aggregazione senza limiti spazio temporali; - Personalizzazione - possibilità di modificare secondo esigenza le funzioni di un servizio;
  • 7. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Per un maggior approfondimento sull’argomento: A. Fini – M. Cicognini «Web 2.0 e net working», Erickson, 2009
  • 8. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Il concetto di Social Network
  • 9. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo In ambiente informatico, il termine social network si riferisce a qualsiasi piattaforma Web che permetta al suo interno la creazione un identità sociale individuale e la gestione di una propria rete sociale.
  • 10. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Social Media I social network sono più propriamente chiamati social media, visto che nascono dall’unione del concetto sociologico di social network a quello informatico di new media.
  • 11. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Come hanno rilevato le ricercatrici americane Danah Boyd e Nicole Ellison nel 2007, i social network (o social media) sono caratterizzati da tre elementi: • la presenza di uno spazio virtuale (forum) in cui l’utente può costruire ed esibire un proprio profilo. Il profilo deve essere accessibile, almeno in forma parziale, a tutti gli utenti dello spazio; • la possibilità di creare una lista di altri utenti (rete) con cui è possibile entrare in contatto e comunicare; • la possibilità di analizzare le caratteristiche della propria rete, in particolare le connessioni degli altri utenti.
  • 12. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo I social network più diffusi
  • 13. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Il concetto di illecito nel nostro ordinamento
  • 14. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Il termine illecito, in diritto, indica un comportamento umano contrario all'ordinamento giuridico, che si sostanzia nella violazione di un dovere o di un obbligo imposto da una norma giuridica.
  • 15. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Nell’Ordinamento Italiano esistono tre tipologie di illeciti: - Civili - Penali - Amministrativi
  • 16. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo ILLECITI CIVILI Consistono nella violazione di una norma posta a tutela di un interesse privato alla quale consegue una sanzione risarcitoria. Si dividono in CONTRATTUALI o EXTRA CONTRATTUALI a seconda della fonte da cui derivi la responsabilità (art. 1218 c.c. o art. 2043 c.c.).
  • 17. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo ILLECITI PENALI Detti anche REATI, sono costituiti dalle condotte che violano le norme poste a tutela dell'interesse pubblico. Si dividono in DELITTI e CONTRAVVENZIONI.
  • 18. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo ILLECITI AMMINISTRATIVI Sono modellati sulla struttura del reato, ma sono sanzionati dalla pubblica amministrazione e non dall’Autorità giudiziaria. Prevedono l'applicazione di sanzioni pecuniarie, che possono poi essere accompagnate anche da misure accessorie di diversa natura.
  • 19. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Illeciti e social network
  • 20. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Nell’analizzare i rapporti intercorrenti tra illecito e social network, è necessario fare la seguente distinzione preliminare: - illeciti commessi dai social network; - illeciti commessi tramite o all'interno dei social network.
  • 21. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo illeciti commessi dai social network In questa categoria facciamo rientrare quegli illeciti che vengono commessi dalle società che possiedono e gestiscono la piattaforma. Possono essere: - illeciti societari autonomi; - illeciti connessi al servizio di social networking offerto.
  • 22. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Negli illeciti connessi al servizio di social networking possiamo individuare tre figure di responsabilità: - il social network come autore dell’illecito (trattamento illecito di dati, illeciti contrattuali sui servizi offerti, ecc.) - il social network come concorrente nell’illecito (mediante azione o mediante omissione/negligenza)
  • 23. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo La responsabilità degli ISP Sono definite Internet Service Provider tutte le aziende che forniscono servizi in rete. Il D. Lgs. 70/2003 divide gli ISP in: - Mere conduit - Cashing - Hosting I social network offrono un servizio di hosting ai contenuti generati dagli utenti (UGC, user generated content).
  • 24. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Il social network è responsabile per i contenuti pubblicati sulla sua piattaforma?
  • 25. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Data inizio lavori: 2003 – Data fine lavori: ????
  • 26. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Tendenzialmente, in capo agli ISP, si può affermare che sussista: - l’assenza di un obbligo di controllo preventivo sui contenuti caricati dagli utenti; - la loro responsabilità nei casi di mancato intervento dopo la segnalazione di un illecito (civile o penale).
  • 27. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo ECJ – C-131/12 del 13 maggio 2014 I providers di servizi di ricerca sul Web sono titolari dei dati personali indicizzati anche se pubblicati su siti di terzi. Questa affermazione implica che l’interessato possa rivolgersi ai motori di ricerca per impedire l’indicizzazione delle informazioni riguardanti la sua persona pubblicate su pagine web di terzi, facendo valere la propria volontà che tali informazioni non siano conosciute dagli utenti di Internet, ove egli reputi che la loro divulgazione possa arrecargli pregiudizio o desideri che tali informazioni siano dimenticate, anche quando si tratti di informazioni pubblicate da terzi lecitamente (artt. 12 e 14 CE 95/46)
  • 28. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Illeciti commessi tramite o all'interno dei social network Possono scaturire da: - Utilizzo illecito del social network che travisa le funzioni della piattaforma; - Utilizzo illecito del social network che non travisa le funzioni della piattaforma; - Utilizzo lecito del social network considerato illecito dall'ordinamento.
  • 29. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Le singole fattispecie
  • 30. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo La responsabilità contrattuale all’interno dei social network Individuare fattispecie di illeciti contrattuali all’interno di un social network non è semplice. Le piattaforme sociali, infatti, rivolgono le loro funzioni principali alla comunicazione e/o pubblicazione tralasciando l’e- commerce. All’interno dei social network, gli unici soggetti a sottoscrivere contratti (di utilizzo) con gli utenti sono le società sviluppatrici di App.
  • 31. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Le condotte saranno tutelate sul modello classico previsto dal codice civile. In aggiunta, si verrà tutelati anche dalla disposizione previste dalla Direttiva 2000/31/CE che disciplina il commercio elettronico in territorio comunitario.
  • 32. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Le fattispecie civili extracontrattuali • La Concorrenza Sleale ex art. 2598 c.c.: Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [2563-2574] e dei diritti di brevetto [2584-2594], compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
  • 33. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Le piattaforme sociali offrono vari strumenti per promuovere un’attività in modo indipendente e a costo zero. Prendendo ad esempio Facebook, non è raro che le società sfruttino per fini promozionali le c.d. Pagine Pubbliche o i c.d. Gruppi. La mole di utenti che tocca un social network da forte rilevanza concorrenziale a questi nuovi sistemi di comunicazione.
  • 34. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Questo aspetto non è sfuggito alla giurisprudenza che ha operato un raccordo tra normativa vigente in materia di concorrenza sleale e new media. Il Tribunale di Torino ha infatti precisato come «i gruppi di Facebook, ove usati nell’ambito di un’attività economica, svolgono la funzione di segni distintivi atipici», garantendo così le tutele previste dal Codice Civile (cfr. T. di Torino del 7 luglio 2011). Questa sentenza stabilisce un principio che potrà poi essere esteso ad altri strumenti e social network.
  • 35. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo • Violazione del diritto d’autore Il diritto d’autore è tutelato dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 - "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" - nonché dal Titolo IX del Libro Quinto del Codice civile italiano. Le violazioni del diritto d’autore possono comportare conseguenze sia in sede CIVILE che PENALE.
  • 36. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Da un punto di vista civilistico la violazione del diritto d’autore comporta una responsabilità di natura risarcitoria. L’aspetto che viene tutelato è il c.d. diritto allo sfruttamento economico dell’opera.
  • 37. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Nello specifico, i principali strumenti messi a disposizione dal legislatore in sede civile sono: 1. Azioni di accertamento cautelare e con funzione inibitoria. 2. Azioni per la distruzione o rimozione della violazione 3. Azione per il risarcimento del danno. 4. Azioni strumentali all'esercizio delle difese civili ex art. 161 LDA
  • 38. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo In materia penale la violazione del diritto d’autore è considerata un DELITTO con pene detentive che, nei casi più gravi, arrivano ai 3 anni di reclusione. A disciplinare tali aspetti è la stessa Legge sul Diritto d’Autore che dall’art. 171 ss. riporta le singole fattispecie nonché le relative pene detentive e pecuniarie.
  • 39. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Per quanto riguarda l’aspetto social network invece: «Il gestore di un social network non è tenuto a predisporre un sistema di filtraggio delle informazioni per prevenire la violazione dei diritti d’autore.» (cfr. CGE Sez. III 360 del 16 febbraio 2012) L’utente sarà comunque responsabile delle proprie condotte e – oltre alle conseguenze giuridiche – potrebbe essere escluso dall’utilizzo del social network in caso di violazione dei diritti d’autore altrui. In sede penale si è addirittura stabilito che sia «da ritenersi penalmente responsabile chiunque diffonda anche solo parzialmente opere protette attraverso la pubblicazione delle stesse su social network senza citarne espressamente il co- autore» e che sia sufficiente il dolo generico per la configurazione dell’illecito (cfr. T. di Genova sez. I 3443 del 13 luglio 2012).
  • 40. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo • Il diritto all'oblio E’ una particolare forma di garanzia, sviluppatasi con l’evoluzione del Web in senso 2.0. Può essere tradotta nel «diritto a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all'onore e alla reputazione, salvo che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all’informazione». - Luca Fazzo, la Repubblica
  • 41. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo In particolare, il diritto all’oblio è ricompreso nei c.d. diritti inviolabili, ossia in quei diritti che pur non avendo esplicito riconoscimento costituzionale, sono comunque garantiti da disposizioni a carattere generale. In Italia, la sua tutela è garantita dall’art. 2 della Costituzione, secondo cui “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
  • 42. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Il diritto all’oblio è riconosciuto anche dalla Suprema Corte, che – da ultimo – nel 2013 ha affermato che «per reiterare legittimamente notizie attinenti a fatti remoti nel tempo, è necessario il rilevante collegamento con la realtà attuale e la concreta utilità della notizia, da esprimersi sempre nei vincoli della c.d. continenza espositiva» (cfr. Cass. Civ. Sez. III 1611/13). L’organo di tutela principale è il Garante della Protezione dei Dati Personali, che è un’autorità amministrativa indipendente. Il Garante non è competente per le richieste di risarcimento danni, che sono invece affidate ai Tribunali Ordinari.
  • 43. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo All’interno dei social network, le violazioni del diritto all’oblio potranno essere compiute: - da singoli utenti, tramite la pubblicazione di una notizia all’interno dello spazio personale che la piattaforma mette a disposizione degli iscritti (ad es. bacheca). In tal caso la rimozione si chiederà allo stesso social network mediante segnalazione. - dalle pagine pubbliche o profili social dei quotidiani - sempre presenti sui social network - che si occupano della continua pubblicazione delle notizie. In tal caso la rimozione si chiederà, in primis, direttamente alle teste giornalistiche. Sarà comunque necessario chiedere ai principali motori di ricerca la deindicizzazione dei collegamenti agli articoli illecitamente pubblicati tramite i social network (e non).
  • 44. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Fattispecie amministrative • L'incitazione all'odio in occasioni di manifestazioni sportive ex art. 6 co. I L. 401/1989 Unica pronuncia rilevabile nel panorama giuridico del nostro ordinamento, relativa alla violazione di fattispecie amministrative connessa all’utilizzo di un social network, riguarda i c.d. illeciti da tifoseria.
  • 45. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo L’art. 6 co. I L. 401/1989, prevede che : «L'autorità di pubblica sicurezza (possa) sempre ordinare il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o che siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte.» Il provvedimento di divieto è il c.d. D.A.SPO., viene emesso dal questore e la sua durata può andare da uno a cinque anni. Può essere accompagnato dall'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia in concomitanza temporale della manifestazione vietata.
  • 46. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo «E’ illegittima la misura del divieto di accesso a manifestazioni sportive – c.d. DA.SPO – nei confronti del tifoso che ha utilizzato, tramite, un social network, espressioni che ancorché sommamente sgradevoli, non si può sostenere costituiscano un’induzione e/o un incitamento diretto e specifico alla violenza, né che risultino direttamente espresse in occasione, o comunque nell’ambito di competizioni sportive, a pena, in caso contrario, del rischio di una dilatazione eccessiva dell’ambito applicativo delle ipotesi contemplate dall’art. 6, co. 1, della l. 401/1989 che invece risultano tassative ed insuscettibili di interpretazioni analogiche od estensive.» (cfr. T.A.R. di Firenze sez II n. 98/12)
  • 47. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Fattispecie penali I cybercrime tipici • Spamming La tutela è accordata dal c.d. Codice della Privacy (d. lgs. 196/2003): - art. 130 c.d.p. «Comunicazioni indesiderate» che comporta l’intervento del Garante - art. 161 c.d.p. «Omessa o inidonea informativa all'interessato» che comporta una sanzione amministrativa da Euro 6.000,00 a Euro 36.000,00 - art. 167 c.d.p. «Trattamento illecito di dati» che comporta una pena detentiva che può arrivare fino a tre anni di reclusione. • Trasmissione di virus informatici - art. 615-quinques c.p. che prevede pene detentive fino a due anni oltre pene pecuniarie. • Accesso abusivo a sistema informatico - art. 615-ter c.p. che prevede pene detentive fino a tre anni salvo rivesta una posizione di garanzia. • Phishing (ovvero la truffa) - art. 615-ter c.p. che prevede pene detentive fino a tre anni oltre pene pecuniarie.
  • 48. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Pornografia minorile Art. 600-ter. c.p. 1) Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822 a € 258.228.(2) Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. 2) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. 3) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549 a € 5.164.(2) Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.(2)
  • 49. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo L’ordinamento considera materiale pedopornografico «ogni contenuto idoneo ad eccitare le pulsioni erotiche del fruitore». Il materiale pedopornografico «autoprodotto» e la sua pubblicazione sul social network. Il consenso dell’avente diritto e la tutela dei soggetti deboli. La detenzione di materiale pedopornografico nei cookies o in file temporanei e la necessaria consapevolezza.
  • 50. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Stalking, minacce e molestie Art. 612-bis c.p. «Atti persecutori» «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. […]»
  • 51. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Alla figura dello stalking vengono ricondotte diverse altre ipotesi criminose quali la minaccia (art. 612 c.p.) e la molestia 660 c.p.). Lo stalking è, infatti, un’estensione di queste ultime. L’elemento distintivo tra gli atti persecutori e le altre figure è la reiterazione dei comportamenti offensivi. Lo stalking è un reato abituale, a forma libera, di danno e di evento. Per la sua configurazione è infatti richiesto che le condotte cagionino, alternativamente: - Un perdurante e grave stato di ansia - Un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto - Una sensibile modificazione delle abitudini di vita
  • 52. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Il cyber stalking «Integrano la condotta tipica di atti persecutori, di cui all’art. 612 bis c.p., le molestie perpetrate attraverso il reiterato invio alla persona offesa di sms, mail oppure messaggi di posta elettronica sui social network» «gli atti di molestia […] possono concretarsi anche nella trasmissione da parte dell’indagato, tramite Facebook, di un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna» - Cass Pen. Sez. VI n. 32404/2010 «Integrano l'elemento materiale del delitto di atti persecutori le condotte riconducibili alle categorie del c.d. stalking vigilante (controllo sulla vita quotidiana della vittima), del c.d. stalking comunicativo (consistente in contatti per via epistolare o telefonica, Sms, scritte su muri ed altri messaggi in luoghi frequentati dalla persona offesa) e del c.d. cyber stalking, costituito dall'uso di tutte quelle tecniche di intrusione molesta nella vita della vittima rese possibili dalle moderne tecnologie informatiche e, segnatamente, dai social network» - Trib. Termini Imerese Ordinanza del 9 febbraio 2011
  • 53. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Ingiuria e diffamazione Art. 594 c.p. «Ingiuria» «Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.» Art. 595 c.p. «Diffamazione» «Chiunque […] comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032»
  • 54. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo L’offesa sul social network configura un reato di ingiuria o di diffamazione? A fare da spartiacque è la presenza della persona offesa al momento dell’azione lesiva. In dottrina, si è rilevato che, da un lato, il destinatario delle affermazioni lesive potrebbe in astratto sempre percepire direttamente l’offesa; dall’altro lato, invece, che la presenza virtuale di un soggetto è in realtà molto offuscata rispetto a quella fisica, perdendo di importanza nell’indistinta massa di utenti di una piattaforma sociale.
  • 55. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo La giurisprudenza ha superato ogni controversia teorica applicando modelli reali al mondo virtuale. Se l’affermazione lesiva sarà comunicata in privato (ad es. in chat) sarà integrata la fattispecie dell’ingiuria; se sarà, invece, comunicata pubblicamente, sarà integrata la diffamazione (ad es. wall). La diffamazione, tuttavia, sarà sempre da ritenersi aggravata ai sensi del comma 3 dell’art. 595 c.p. integrando il social network i requisiti per essere considerato «mezzo di pubblicità».
  • 56. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Sostituzione di persona Art. 494 c.p. «Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona , o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici , è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno»
  • 57. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo La sostituzione di persona è un reato plurioffensivo: lesione della pubblica fede e vantaggio all’agente o un danno ingiusto alla persona offesa. L’elemento soggettivo è il dolo specifico: la sostituzione deve essere illegittimamente voluta e ricercata, deve concretizzarsi in atti fraudolenti. L’elemento oggettivo è l’induzione in errore che deve fondarsi su un atto commissivo.
  • 58. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo In giurisprudenza: «integra il reato di sostituzione di persona, la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese» (Cfr. Cass. Civ. nn. 46674/2007 e 12479/2012)
  • 59. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Violazione delle misure cautelari Come stabilito dalla sentenza n. 37151 del 29 settembre 2010, qualora il soggetto cui è stato imposto il divieto di comunicare con persone diverse dai familiari, ex art. 284 c.p.p., utilizzi Facebook per comunicare con terzi non annoverati tra i conviventi, andrà incontro ad un inasprimento delle misure a suo carico.
  • 60. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo L’utilizzo di Internet non è proibito tout court. La giurisprudenza infatti riconosce un importante ruolo rieducativo e conoscitivo al Web, limitandosi ad impedire le sole comunicazioni illecite a terzi. Il tribunale di Varese con la sentenza in data 8 novembre 2012, ad esempio, ha riconosciuto all’imputato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari la possibilità di comunicazione tramite social network con terzi estranei al nucleo familiare ai fini dell’apprendimento scolastico.
  • 61. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Le segnalazioni ai social network
  • 62. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
  • 63. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
  • 64. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
  • 65. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo
  • 66. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo FINE Avv. Edoardo E. Artese Dott. Fabio P. Prolo edoardo.artese@fa-lex.com f.prolo@fa-lex.com http://www.fa-lex.com http://www.diricto.it
  • 67. Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 Tu sei libero: di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera di creare opere derivate Alle seguenti condizioni: Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario. Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per scopi commerciali. Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest’opera, puoi distribuire l’opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa. In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest’opera. Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni. Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra LICENZA