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ORDINE PROVINCIALE
dei MEDICI CHIRURGHI e degli ODONTOIATRI
di ASTI
e
ASL ASTI




CARTELLA CLINICA

              Centro Culturale S. Secondo
              Asti - 7 novembre 2009 ore 8,30
ORDINE PROVINCIALE
  Asti, 7 novembre 2009             DEI MEDICI CHIRURGHI
Centro Culturale S.Secondo          E DEGLI ODONTOIATRI
                                    DI ASTI

                                    ASL ASTI




                                   CARTELLA CLINICA
                                   Inquadramento g
                                     q           generale

                             a cura di
                             Marco Perelli Ercolini



                                                           mpe 2009
Un mio collegiale saluto

               a tutti i Colleghi presenti
                              g p
mpe 2009
… si dice che fu proprio Ippocrate ad inventare la
cartella clinica, t i
   t ll li i teorizzando sulla necessità di
                      d    ll        ità
osservare razionalmente i pazienti prendendone in
considerazione e annotandone l'aspetto e i sintomi:
l esame
l'esame complessivo deve estendersi anche al
passato (anámnesis, ricordo), per poter individuare il
male (diágnosis, conoscenza) e ipotizzarne
ragionevolmente il decorso (prógnosis, previsione)
                           (prógnosis previsione)…



                                                 mpe 2009
mpe 2009
Ippocrate:
cartella clinica di Apollonio




                                mpe 2009
Nell’ esasperazione del concetto di diritto alla salute,
non del diritto alla tutela della salute, il contenzioso
in medicina è in notevole aumento e, per lo più, il
contendere affiora dopo discreti lassi di tempo e con
                                                e,
valutazioni tecniche ex post, si basa su quanto è scritto
nella cartella clinica, quale documento ufficiale di ciò
                                                       ò
che è stato fatto


                     La valutazione della condotta di norma
                     L    l t i      d ll    d tt
                     è basata su pareri espressi da professionisti
                     del settore, nonché medici legali, coadiuvati
                     da periti di parte
                                                          mpe 2009
… e la Cartella clinica
    da
    d supporto clinico
            t li i
    è oggi un importante strumento
    di difesa del medico …



                   Legge regione Veneto 34 / 2007
                   L        i    V t

                   art. 2 - Funzione della documentazione clinica.
                      1. La d
                      1 L documentazione clinica ha la funzione di
                                       t i       li i h l f i           di:
                               g) tutelare gli interessi legali delle parti interessate


mpe 2009
LA CARTELLA CLINICA
E
IL CONSENSO INFORMATO
SONO DUE MOMENTI
DELL ATTIVITA
DELL’ATTIVITA’ DEL MEDICO
ORA CON IMPORTANTI RISVOLTI GIURIDICI



                                  mpe 2009
ATTENZIONE ALLA




                 CARTELLA CLINICA


mpe 2009
Centralità del paziente




         Centralità
della documentazione clinica
Esiste

una regolamentazione

sulla compilazione
         p

della CARTELLA CLINICA ?
                       mpe 2009
NON ESISTE ALCUNA CODIFICAZIONE

DI COME DEBBA ESSERE COMPILATA

UNA CARTELLA CLINICA, ANCHE SE

PER UNA ANALISI STATISTICA E PER

CONTROLLI DI RAFFRONTO POTREB-
                       POTREB-

BERO ESSERE MOLTO UTILI

DEI MODELLI   STANDARD



                                   mpe 2009
LA CARTELLA CLINICA

          NELLA PRATICA COR-
                        COR-

RENTE E’ S SSO CONSIDERATA
         SPESSO CO S

COME LA CENERENTOLA DELL’AT-
                    DELL’AT-
                    DELL AT
                         AT-

TIVITA’ OSPEDALIERA


                                 mpe 2009
IL POLIMORFISMO DEL-
                DEL-

LA CARTELLA CLINICA

TROVA GIUSTIFICAZIONE ANCHE NELLE

ESIGENZE DIVERSE DI DOCUMENTAZIONE

DA PARTE DI CIASCUN SANITARIO SECON-
                              SECON-

DO LA PROPRIA SPECIALIZZAZIONE


                                       mpe 2009
Cosa prevede il
Codice deontologico
sulla   CARTELLA CLINICA ?


                         mpe 2009
Nuovo Codice di Deontologia art. 26


La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta
chiaramente,
chiaramente con puntualità e diligenza nel rispetto delle regole della
                             diligenza,
buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo
alla condizione patologica e al suo decorso le attività diagnostico
                                    decorso,
terapeutiche praticate.
             praticate.

La
L cartella clinica d
     t ll   li i   deve registrare i modi e i tempi d ll informazioni
                           i t         di     t   i delle i f    i i
nonché i termini del consenso del paziente, o di chi ne esercita la tutela,
alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre registrare il
                             terapeutiche;
consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con particolare
riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo sperimentale.
                                                  sperimentale.

                                                                   mpe 2009
Cosa prevede la Legge

sulla   CARTELLA CLINICA ?



                         mpe 2009
R.D. 30 settembre 1938 numero 1631 art 24
   RD                                 art.


       VIENE FATTO CARICO AL PRIMARIO SOTTO

LA PERSONALE RESPONSABILITA’ DELLA REGOLARE

TENUTA DELLE CARTELLE CLINICHE E DEI REGISTRI

NOSOLOGICI


                                         mpe 2009
D.P.R. 27 marzo 1969 numero 128 art. 7


          IL PRIMARIO E’ RESPONSABILE DELLA REGOLARE
          COMPILAZIONE DELLE CARTELLE CLINICHE, DEI
          REGISTRI NOSOLOGICI E DELLA LORO CONSER-
                                           CONSER-
          VAZIONE, FINO ALLA CONSEGNA ALL’ARCHIVIO
          CENTRALE

Per quanto di competenza anche l’Aiuto (ora Dirigente di
                                    l Aiuto
Struttura) che collabora e sostituisce il Primario in caso di
assenza o di impedimento, è tenuto a quanto sopra
                p                       q          p
                                                      mpe 2009
D.P.R. 27 marzo 1969 numero 128 art. 2


    LA DIREZIONE SANITARIA DEVE ESSERE FORNITA

DI UN ARCHIVIO CLINICO E IL DIRETTORE SANITARIO

DEVE VIGILARE SULL’ ARCHIVIO DELLE CARTELLE

CLINICHE E SULLE CERTIFICAZIONI SANITARIE RIGUAR-
                                          RIGUAR-

DANTI I MALATI ASSISTITI IN OSPEDALE

                                               mpe 2009
IN MANCANZA DI CHIARE NORME PER LA CUSTODIA DELLA
      CARTELLA CLINICA DALLA SUA COMPILAZIONE ALLA ARCHIVIAZIO-
                                                     ARCHIVIAZIO-
      NE CHE NE GARANTISCANO SIA LA INTEGRITA’ DELLE DOCUMEN-
                                                       DOCUMEN-
     TAZIONI SIA L’ACCESSO AI SOLI AVENTI DIRITTO SI PUO’ FARE RI-
                                                               RI-
     FERIMENTO A QUANTO PREVISTO PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
                   Q
     PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI:


      IL DIRETTORE DI OGNI UNITA’ OPERATIVA, INDIVI-
                                             INDIVI-
DUATO DALL’AZIENDA QUALE INCARICATO, PUO’ DELE-
                                              DELE-
GARE A PROPRI COLLABORATORI IL COMPITO DI CU-    CU-
RARE LA DILIGENTE CUSTODIA DELLA CARTELLA CLI-  CLI-
NICA E L’OSSERVANZA DELLE MISURE MINIME DI SICU-
                                               SICU-
REZZA SINO ALLA CONSEGNA ALL’ARCHIVIO CENTRALE

                                                                mpe 2009
IN CASO DI SMARRIMENTO O DI DISTRUZIONE

O COMUNQUE DI CATTIVA GESTIONE DELLE CARTELLE

CLINICHE,
CLINICHE LA RESPONSABILITA DI TALI EVENIENZE E’
            RESPONSABILITA’                  E

IMPUTABILE ALL’AMMINISTRAZIONE DELL’OSPEDALE

IN SENSO CIVILISTICO, MENTRE LA PERSONA FISICA

RESPONSABILE DIRETTAMENTE ALLA CONSERVAZIONE

POTREBBE INCORRERE IN RESPONSABILITA’ DI NATURA

PENALE
                                                   mpe 2009
D.P.R. 14 marzo 1974 numero 225
                    D PR
                    (norma ora abrogata)


        E’ COMPITO DELLA INFERMIERA PROFESSIONALE
        E

        DI CONSERVARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE

        CLINICA SINO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA

        AGLI ARCHIVI CENTRALI

con possibilità per quanto di competenza di apporre
sulle schede cliniche dei rilievi
                                                      mpe 2009
Art. 92 - Cartelle cliniche

1-       Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati
redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla
disciplina
di i li applicabile, sono adottati opportunii accorgimenti per
               li bil          d tt ti        t            i     ti
assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi
al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati ivi
                                                       interessati,
comprese informazioni relative a nascituri.
                                  nascituri.

                                                                    mpe 2009
Art. 92 - Cartelle cliniche

2 - Eventuali   richieste di presa visione o di rilascio di copia della
cartella e dell acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di
            dell’acclusa
soggetti diversi dall’interessato possono essere accolte, in tutto o in
p
parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
                              g                              necessità:

    a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi
    dell’articolo 26,
    d ll’ ti l 26, comma 4, llettera e), di rango parii a quello
                                        tt     )                        ll
    dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o
    in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
                                                 inviolabile;

    b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso al documenti
    amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari
    a quella dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della
    personalità o iin un altro di itt o libertà f d
             lità         lt diritto lib tà fondamentale e iinviolabile.
                                                          t l inviolabile.
                                                                   i l bil
                                                                       mpe 2009
DECRETO LEGISLATIVO 196 articolo 4
Trattamento dei dati sensibili in ospedale
                                    p

Il Direttore generale “titolare” nomina “responsabile”
ciascun Direttore di struttura complessa e con la stessa
lettera di nomina impartisce le opportune istruzioni per
lo svolgimento dei compiti
                   compiti.
Il Direttore di struttura complessa, quale responsabile
provvede a nominare come “incaricati” tutti quei dipendenti assegnati alla propria
struttura che effettuano materialmente il trattamento dei dati.
Anche tali nomine avvengono mediante la consegna di lettere di incarico personali,
che contengono indicazioni molto dettagliate sui comportamenti che devono essere
tenuti dai destinatari.


                                                                          mpe 2009
Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34
                      (BUR n. 108/2007)




NORME IN MATERIA DI TENUTA, NFORMATIZZAZIONE E CONSERVAZIONE
DELLE CARTELLE CLINICHE
E SUI MODULI DI CONSENSO INFORMATO

      Art. 1 - Finalità
      Art. 2 - Funzione della documentazione clinica
      Art. 3 - Cartella clinica ospedaliera e territoriale
      Art. 4 - Soggetti obbligati all’apertura, tenuta e conservazione della cartella clinica
      Art. 5 - Moduli di consenso informato
      Art. 6 - Documentazione sanitaria
      Art. 7 - Dematerializzazione della documentazione
      Art. 8 - Convenzione con l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
      Art. 9 - Norma finanziaria




                                                                                                mpe 2009
mpe 2009
mpe 2009
mpe 2009
La cartella clinica costituisce un
“buco nero” all'interno del lavoro
 buco        all interno
routinario del medico ospedaliero.
                       ospedaliero.

                 Va tuttavia tenuto presente che da
                 fondamentale strumento per pervenire
                 ad una diagnosi affidabile e per
                 dimostrare la correttezza dell'iter
                 diagnostico e clinico spesso diviene
                                 clinico,
                 prova documentale di errori, omissioni,
                 scelte cliniche parziali od immotivate.
                        cl n che parz al     immotivate.
                                              mmot vate
                                                   vate.

La cartella clinica può divenire elemento di accusa (se
compilata male) o di t t l (
     il t      l )      tutela (se compilata i modo
                                          il t in    d
corretto) in un mondo sanitario dominato dalla ricerca
del colpevole e basato purtroppo sulla medicina
                    basato, purtroppo,
difensiva e non sulla medicina del consenso
                                   consenso.       mpe 2009
UNA DEFINIZIONE
                              DI CARTELLA CL N C
                              D C R ELL CLINICA

LA CARTELLA CLINICA E’ UN INSIEME DI DOCUMENTI NEI QUALI
                    E

VIENE REGISTRATO DAI MEDICI E INFERMIERI UN COMPLESSO DI

INFORMAZIONI SOPRATTUTTO SANITARIE MA ANCHE ANAGRAFICHE
                         SANITARIE,         ANAGRAFICHE,

SOCIALI, AMBIENTALI, GIURIDICHE CONCERNENTI UN DETERMINATO

PAZIENTE ALLO SCOPO DI POTERNE RILEVARE CIO’ CHE LO RIGUARDA

IN SENSO DIAGNOSTICOTERAPEUTICO ANCHE IN TEMPI SUCCESSIVI AL

FINE DI PREDISPORRE GLI OPPORTUNI INTERVENTI MEDICI E POTERNE

                                                           ,
ANCHE USUFRUIRE PER LE VARIE INDAGINI DI NATURA SCIENTIFICA,

STATISTICA,   MEDICO LEGALE   E   PER L’INSEGNAMENTO   NONCHE’

AMMINISTRATIVA

                                                         mpe 2009
UNA DEFINIZIONE CHE CONSIDERA E
 RACCOGLIE TUTTE LE VARIE FUNZIONI DELLA
 CARTELLA CLINICA
 ( in chiave giuridica )


           La
           L cartella clinica è il documento contenente
                t ll   li i        d      t     t    t

           tutti gli atti e le annotazioni concernenti

           le prestazioni sanitarie effettuate sulla
              p

           persona ricoverata



mpe 2009
LE CARTELLE CLINICHE, UNITAMENTE AI
RELATIVI REFERTI VANNO CONSERVATE
         REFERTI,
-ILLIMITATAMENTE-
 ILLIMITATAMENTE-

                    Circolare Ministero della Sanità
                19 dicembre 1986 n. 9002/AG 454/260
                rif. D.P.R. 1409/1963 art 8 (Archivi di Stato)
                rif D P R             art.8



    ATTO UFFICIALE INDISPENSABILE A
  GARANTIRE LA CERTEZZA DEL DIRITTO

La cartella infermieristica, comprendente i dati
sanitari registrati dal personale infermieristico, ove
                                  infermieristico
prevista dai regolamenti dei presidi sanitari, diventa
parte integrante della cartella clinica
p          g
                                                                 mpe 2009
È strano come uno strumento quotidiano
di lavoro, la cartella clinica, sia
negletto e trascurato.


   • Negletto, perché pochi Medici lo usano e
     Negletto,
   non lo valorizzano come sarebbe doveroso
   e come converrebbe.

   • Trascurato, perché -all'interno del lavoro
     Trascurato,
   medico-
   medico- la tenuta e la compilazione della
   cartella viene considerata una noia e non un
   dovere, spiacevole ma dovere.
                                                mpe 2009
!
    !

    mpe 2009
?
e così anche nelle
altre parti della
cartella
                     mpe 2009
L
            La cartella clinica ospedaliera è un
                                  p
atto pubblico di fede privilegiata, con valore
                      privilegiata,
probatorio contrastabile solo con querela di
falso.
f l



…. i ogni caso l attestazioni non sono vincolanti i
    in     i       le tt t i i                i   l ti in
caso di contestazione sulla responsabilità medesima
di chi la redatta, in base al principio che nessuno può
          redatta
precostituire prova a favore di se stesso.
                    Cassazione sez.III civ. 18 sett.1980
                                                     mpe 2009
LA NATURA DELLA
                   CARTELLA CLINICA




LA CARTELLA CLINICA E’ ANCHE

UNA COSTANTE CERTIFICAZIONE


          DI CIO’ CHE SI RILEVA

          E DI CIO’ CHE SI FA

                                  mpe 2009
UN RITARDO NELLA COMPILAZIONE OVVERO

LA MANCATA COMPILAZIONE DELLA CARTELLA

CLINICA PUO CONFIGURARSI COME
        PUO’

UNA OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO, MENTRE
                         UFFICIO,

UNA COMPILAZIONE NON VERITIERA E’

UN FALSO IDEOLOGICO E UNA SUA CORREZIONE

POSTUMA UN FALSO MATERIALE

                                    mpe 2009
CARTELLA CLINICA     NON GENUINA
                                 CONTRAFFATTA
                                 ALTERATA
                                 ERRATA


IL FALSO MATERIALE SI HA QUANDO IL

DOCUMENTO   RISULTA FALSIFICATO NELLA SUA

ESSENZA   MATERIALE, MENTRE IL FALSO
          MATERIALE

IDEOLOGICO SI ESTRINSECA       QUANDO IL

DOCUMENTO E’ FALSIFICATO NEL SUO CONTENUTO

                                           mpe 2009
2° ricovero

                             1° ricovero




mpe 2009
                         ?
CARTELLA CLINICA               SOPPRESSIONE
                                                   DISTRUZIONE
                                                   OCCULTAMENTO




IL PRIMARIO E’ RESPONSABILE DELLA CORRETTA
COMPILAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE SINO
ALLA CONSEGNA ALLA DIREZIONE SANITARIA
PER LA ARCHIVIAZIONE

           IL PRIMARIO NON PUO’ NASCONDERE LA CARTELLA
           CLINICA IN MODO DA RENDERLA INDISPONIBILE
                 Cassazione sez. V penale - 14 dic. 2004, n. 48086

mpe 2009
?
cancellazione errata


   dato
   d t non completato
                 l t t
   pressione arteriosa
   non rilevata


cancellazione errata


                   mpe 2009
LA CARTELLA CLINICA NON DEVE PRESENTARE

     ABRASIONI, CORREZIONI, ADATTAMENTI

   E SOPRATTUTTO COMPLETAMENTI TARDIVI

DOVENDOSI RISPETTARE QUELLA REGOLARITA’

FORMALE CHE SERVE A GARANTIRE LA SERIETA’

E LA AUTENTICITA’ DEL DOCUMENTO


                                   mpe 2009
Il DPR 445/2000
 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
                  di documentazione amministrativa -




Art.
Art. 7 - stabilisce le modalità di
redazione e stesura di atti pubblici
che non devono contenere lacune,
aggiunte, abbreviazioni, correzioni,
aggiunte abbreviazioni correzioni
alterazioni o abrasioni e nel caso
sia necessario apportare variazioni
                  pp
è necessario che la precedente
stesura resti leggibile.
              leggibile.

mpe 2009
!
cancellazione errata




               mpe 2009
cancellazione
effettuata in
maniera corretta




         mpe 2009
modo
m d corretto di cancellazione
         tt          ll i




                                mpe 2009
LA CARTELLA CLINICA PER POTER ESSERE

RITENUTA   -REGOLARMENTE-
            REGOLARMENTE-    COMPILATA

DEVE ESSERE REDATTA

             IN MODO INTELLEGGIBILE

             E CON GRAFIA

                   CHIARA E LEGGIBILE




                                       mpe 2009
abbreviazioni non d tutti
 bb   i i i
comprensibili
                  da    i
                            ?
                            mpe 2009
LA CARTELLA CLINICA E’ IL DIARIO DEL DECORSO
  DELLA MALATTIA E DI ALTRI FATTI CLINICI RILEVANTI;
  I FATTI DEBBONO ESSERE ANNOTATI CONTESTUAL-
                                  CONTESTUAL-
  MENTE AL LORO VERIFICARSI.
                VERIFICARSI.


      CIASCUNA ANNOTAZIONE PRESENTA, SINGOLAR-
                                     SINGOLAR-
      MENTE, AUTONOMO VALORE DOCUMENTALE DEFI-
           ,                             DEFI-
NITIVO CHE SI REALIZZA NEL MOMENTO STESSO IN CUI
VENGONO TRASCRITTE E QUALSIASI SUCCESSIVA
ALTERAZIONE, APPORTATA DURANTE LA PROGRESSIVA
FORMAZIONE DEL COMPLESSO DOCUMENTO, COSTITUI-
                                    COSTITUI-
SCE FALSITA’, ANCORCHE’ IL DOCUMENTO SIA ANCORA
NELLA MATERIALE DISPONIBILITA’ DEL SUO AUTORE,
IN ATTESA DI TRASMISSIONE ALLA DIREZIONE SANITARIA
                                                 mpe 2009
SOGGETTI CHE POSSONO REDIGERE
                                                    LA CARTELLA CLINICA

La cartella clinica può essere redatta da:
             • il Direttore/Responsabile di Struttura
             • il Personale Medico dipendente
Hanno titolo (ed obbligo) nella compilazione anche gli esercenti una profes-
sione sanitaria chiamati a consulenza.

    Il Personale Infermieristico dipendente redige anzitutto la cartella infermieristica, quale
    parte integrante a tutti gli effetti, sanitari e giuridici, della cartella clinica, alla cui
    compilazione comunque partecipano, annotando le attività svolte, quali i rilievi obiettivi
                               partecipano                        svolte
    strumentali dei parametri vitali, la preparazione e la somministrazione della terapia.

I Medici specializzandi e i Laureati / volontari hanno l’obbligo di trascrivere
in cartella clinica gli atti sanitari loro delegati, con la medesima autonomia
gradualmente consentita nella esecuzione delle prestazioni.
                                                      prestazioni
                                                                                         mpe 2009
Durante la custodia va posta attenzione:
                                          p

                            9 al segreto
                            9 alle manomissioni
                            9 alle distruzioni

La cartella clinica è un atto riservato dell'attività sanitaria, per cui
chiunque venga a conoscenza di notizie in essa contenute, deve
ritenersi obbligato al segreto e quindi soggetto alla disciplina giuridica.
                                                                        giuridica.
Anche in caso di circolazione all'interno dell'Ospedale della Cartella
clinica per motivi vari, giustificati e ufficiali (compiti di istituto, doveri di
ufficio, ecc.), vanno prese le dovute cautele onde prevenire una
          ecc.
illegittima divulgazione dei dati contenuti.
                                   contenuti.
                                                                           mpe 2009
IN CASO DI SMARRIMENTO O DI

DISTRUZIONE O COMUNQUE DI CATTIVA GESTIONE

DELLE CARTELLE CLINICHE, LA RESPONSABILITA’ DI

TALI EVENIENZE E IMPUTABILE ALL’AMMINISTRAZIO-
               E’           ALL’AMMINISTRAZIO-
                            ALL AMMINISTRAZIO

NE DELL’OSPEDALE IN SENSO CIVILISTICO, MENTRE

LA PERSONA FISICA RESPONSABILE DIRETTAMENTE

ALLA CONSERVAZIONE POTREBBE INCORRERE IN RE-
                                         RE-

SPONSABILITA’ DI NATURA PENALE
                                            mpe 2009
PROPRIETA’ E POSSESSO
               DELLA CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA



La cartella clinica ospedaliera è di proprietà del paziente, che
gode però di un b
   d      ò        bene iindisponibile, ma il possesso è d ll
                           di     ibil                     della
Struttura.

In qualsiasi momento il paziente, maggiorenne e non
interdetto, ha il diritto di poter visionare la propria cartella
                             p                  p p
clinica e di averne copia, ma non l’originale.

Solamente il magistrato per d
S l       t         i t t         doverii di ufficio può di
                                               ffi i   ò disporre
l’acquisizione della cartella clinica in originale.

                                                             mpe 2009
IL PAZIENTE HA DIRITTO DI AVERE, OGNI VOLTA
CHE LO DESIDERI, PIENA VISIONE O COPIA INTEGRALE
DELLA     CARTELLA CLINICA MA NON PUO’ FARSI
                   CLINICA,       PUO
CONSEGNARE L’ORIGINALE E PORTARSELO A CASA,
INFATTI HA IL DIRITTO DELLA PROPRIETA’ , MA NON
QUELLO DEL POSSESSO


                                            mpe 2009
LA CARTELLA CLINICA PUO’ ESSERE RILASCIATA


 • AL DIRETTO INTERESSATO
 • AL TUTORE O CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’
 • A PERSONA FORNITA DI DELEGA (compreso il medico curante)
 • ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
 • AGLI ENTI PREVIDENZIALI (INAIL - INPS)
 • AL S.S.N.
 • AGLI EREDI LEGITTIMI (con riserve per determinate notizie)
 • AI MEDICI A SCOPO SCIENTIFICO-STATISTICO
                     SCIENTIFICO-
                            (purchè sia mantenuto l’anonimato)


                                                            mpe 2009
Newsletter - 25 novembre 2008




Cartelle cliniche dei defunti accessibili ai familiari

I dati contenuti all'interno delle cartelle cliniche dei defunti e di eventuali verbali dell' autopsia devono
                                                                                                  p
essere accessibili ai familiari.

Lo ha stabilito il Garante accogliendo il ricorso di un uomo che, a seguito dell'improvvisa scomparsa
della sorella, aveva più volte richiesto all'azienda ospedaliera p
             ,        p                                 p         presso la q quale era deceduta, la
                                                                                                   ,
comunicazione dei dati personali contenuti in una cartella clinica e nel verbale dell'autopsia. L'ospedale
aveva inizialmente chiesto all'interessato, richiamando il Codice in materia di protezione dei dati
personali, di chiarire le ragioni che giustificavano la visione della cartella clinica della sorella. L'uomo
aveva risposto di ritenere la p p richiesta motivata, oltre che da q
          p                    propria                    ,             questioni di affetto familiare, da
                                                                                                        ,
esigenze di tutela della propria salute: la conoscenza di un'eventuale origine ereditaria o genetica del
male che aveva colpito la sorella avrebbe potuto consentirgli eventuali rimedi preventivi. Anche davanti
a tali motivazioni l'ospedale continuava, tuttavia, ad opporsi alle richieste dell'uomo.

Nella propria decisione del Garante ribadisce che il Codice tutela l'interesse dei familiari ad accedere
alle documentazioni contenenti i dati personali di persone decedute. Il provvedimento chiarisce anche
che la norma, sulla base della quale l'ospedale fondava il proprio diniego alle richieste dell'uomo,
disciplina la richiesta di accesso ai dati p
      p                                    personali di un defunto da p
                                                                      parte di una ppersona diversa
dall'interessato (o comunque non legittimata all'accesso in quanto familiare). Il Garante ha perciò
ordinato all'azienda ospedaliera di fornire riscontro alle richieste dell'interessato entro un termine
stabilito.                                                                                             mpe 2009
LA CARTELLA CLINICA
NON PUO’ ESSERE RILASCIATA


  • A TERZI SE NON MUNITI DI DELEGA           (compresi il
                                coniuge o i parenti stretti)
  • AL MEDICO CURANTE senza l’autorizzazione
                            del paziente
  • AI PATRONATI
  • AI MINISTERI, PUBBLICI UFFICIALI, INCARICATI
   DI PUBBLICO SERVIZIO ECC
               SERVIZIO, ECC.          solo notizie a
         seguito di precisi quesiti d’ordine sanitario


                                                               mpe 2009
L’ ILLEGITTIMA DIVULGAZIONE DEL CONTENUTO

DELLA CARTELLA CLINICA PUO’ CONDURRE A

CONSEGUENZE PER VIOLAZIONE DEL SEGRETO

PROFESSIONALE O DI QUELLO D’ UFFICIO

                                       mpe 2009
LA CARTELLA CLINICA

              INFORMATIZZATA

mpe 2009
CARTELLA

CLINICA

ELETTRONICA




              mpe 2009
L INFORMATIZZAZIONE
L’INFORMATIZZAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA
O DELLA SCHEDA SANITARIA NON E’ UNA
INNOVAZIONE BANALE E PRIVA DI RISCHI


INFATTI DEVE ESSERE GARANTITA:
                    GARANTITA:
  • LA IDENTIFICAZIONE DEL COMPILATORE
  • LA SICUREZZA CONTRO LE MANOMISSIONI
  • LA TUTELA ALLE INTROMISSIONI
  • LA TUTELA ALLA SEGRETEZZA




                                         mpe 2009
mpe 2009
L’INFORMATIZZAZIONE PUO’ GARANTIRE
  AI PAZIENTI UN MAGGIOR LIVELLO QUALITATIVO
  DELLE PRESTAZIONI PER LA POSSIBILITA’ DI
  AVERE GLI ESAMI E LA REFERTAZIONE IN TEMPO
  REALE DA TUTTE LE POSTAZIONI DI LAVORO,
                                  LAVORO
  NONCHE’ DI ESEGUIRE RAPIDI CONSULTI

RIMANGONO DEI PUNTI INTERROGATIVI SULLA DIARIA
E LA VISIONE DI INSIEME DELLE VARIE PARTI DELLA
CARTELLA CLINICA CARTACEA
CARTE A C INICA
         UN ALTRO VANTAGGIO DELL’INFORMATIZZA-
                             DELL’INFORMATIZZA-
         ZIONE E’ LA RACCOLTA E L’ARCHIVIAZIONE
         DEI DATI CON POSSIBILITA’ DI CONFRONTI O
         UTILIZZAZIONE A SCOPO SCIENTIFICO
                                             mpe 2009
CARTELLA CLINICA CARTACEA


• è trasportabile
• ha basse esigenze tecnologiche (luce)
• la penna è facile da usare, e rientra tra le conoscenze di
                        usare
  base di quasi tutti
• l’accesso ai dati è molto diretto se non sono tantissimi
  l accesso
  (es.blocco di fogli)
• la carta è un supporto informale: inserimento
  dell’informazione libero nella forma e nel contenuto
• grande facilità e libertà di scrittura
                                                    mpe 2009
CARTELLA CLINICA CARTACEA

• il lettore può avere difficoltà nell’interpretazione della cartella
• senza una struttura formale dei dati si fanno più errori (es.
  omissione di dati); moduli prestampati riducono gli errori ma
  anche la libertà
• la ricerca all’interno della cartella è difficoltosa
          - mancano “pezzi”
          - certi esami devono essere ripetuti
• ripercussioni sulla qualità ed il costo dell’intervento sanitario
• ricerca tra le cartelle è difficoltosa e l’operazione è lenta e
  costosa, spesso non effettuabile
                                                                 mpe 2009
CARTELLA CLINICA ELETTRONICA

• basso ingombro dei dati
• facile duplicabilità dei dati
• trasportabilità (virtuale, tramite reti)
• accesso contemporaneo di più utenti
• protezione dell’accesso da utenti non autorizzati


                                                      mpe 2009
CARTELLA CLINICA ELETTRONICA

• imposizione di formalizzazioni dei dati, che p rendere
     p                                      ,   può
  faticoso l’inserimento
• sicurezza: una volta superate le barriere, i dati sono p
                           p                             più
  facilmente trafugabili di quelli cartacei




                                                           mpe 2009
PROBLEMA IN CASO DI
                CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA

In caso di supporto elettronico non vanno dimenticate le
difficoltà per le sottoscrizioni del paziente a determinate
procedure diagnostico-terapeutiche specialmente nel caso
             diagnostico-
in cui siano obbligatoriamente previste per legge come per
                  g              p       p    gg        p
emotrasfusioni, prelievi per accertamento di Hiv, ecc. (non
                                                  ecc.
esiste ancora l’obbligo per tutti alla firma digitale
                   l obbligo
certificata).
certificata).
                                                       mpe 2009
CARTELLA CLINICA


     CONCLUDENDO



               mpe 2009
LA CARTELLA CLINICA E’ UN DOCUMENTO
               CHE RIVESTE NON SOLO IMPORTANZA
•    CLINICA PER LA DIAGNOSI E CURA E LA RICERCA,
         MA ANCHE
•    MEDICO LEGALE
         E
•    AMMINISTRATIVA
( amministrazione-controllo finanziario-management )
  amministrazione-          finanziario-



Non va dimenticato l’interesse pubblico dell atto medico
                   l interesse          dell’atto
                                                       mpe 2009
mpe 2009 - OMCEO Lecco
CARTELLA CLINICA
Inquadramento generale

ASTI, 7 novembre 2009
ASTI

                                             ORDINE PROVINCIALE
                         DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
                                                          DI ASTI
                                                                e
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Dossier: cartella clinica strumento di difesa del medico

  • 1. ORDINE PROVINCIALE dei MEDICI CHIRURGHI e degli ODONTOIATRI di ASTI e ASL ASTI CARTELLA CLINICA Centro Culturale S. Secondo Asti - 7 novembre 2009 ore 8,30
  • 2. ORDINE PROVINCIALE Asti, 7 novembre 2009 DEI MEDICI CHIRURGHI Centro Culturale S.Secondo E DEGLI ODONTOIATRI DI ASTI ASL ASTI CARTELLA CLINICA Inquadramento g q generale a cura di Marco Perelli Ercolini mpe 2009
  • 3. Un mio collegiale saluto a tutti i Colleghi presenti g p mpe 2009
  • 4. … si dice che fu proprio Ippocrate ad inventare la cartella clinica, t i t ll li i teorizzando sulla necessità di d ll ità osservare razionalmente i pazienti prendendone in considerazione e annotandone l'aspetto e i sintomi: l esame l'esame complessivo deve estendersi anche al passato (anámnesis, ricordo), per poter individuare il male (diágnosis, conoscenza) e ipotizzarne ragionevolmente il decorso (prógnosis, previsione) (prógnosis previsione)… mpe 2009
  • 6. Ippocrate: cartella clinica di Apollonio mpe 2009
  • 7. Nell’ esasperazione del concetto di diritto alla salute, non del diritto alla tutela della salute, il contenzioso in medicina è in notevole aumento e, per lo più, il contendere affiora dopo discreti lassi di tempo e con e, valutazioni tecniche ex post, si basa su quanto è scritto nella cartella clinica, quale documento ufficiale di ciò ò che è stato fatto La valutazione della condotta di norma L l t i d ll d tt è basata su pareri espressi da professionisti del settore, nonché medici legali, coadiuvati da periti di parte mpe 2009
  • 8. … e la Cartella clinica da d supporto clinico t li i è oggi un importante strumento di difesa del medico … Legge regione Veneto 34 / 2007 L i V t art. 2 - Funzione della documentazione clinica. 1. La d 1 L documentazione clinica ha la funzione di t i li i h l f i di: g) tutelare gli interessi legali delle parti interessate mpe 2009
  • 9. LA CARTELLA CLINICA E IL CONSENSO INFORMATO SONO DUE MOMENTI DELL ATTIVITA DELL’ATTIVITA’ DEL MEDICO ORA CON IMPORTANTI RISVOLTI GIURIDICI mpe 2009
  • 10. ATTENZIONE ALLA CARTELLA CLINICA mpe 2009
  • 11. Centralità del paziente Centralità della documentazione clinica
  • 12. Esiste una regolamentazione sulla compilazione p della CARTELLA CLINICA ? mpe 2009
  • 13. NON ESISTE ALCUNA CODIFICAZIONE DI COME DEBBA ESSERE COMPILATA UNA CARTELLA CLINICA, ANCHE SE PER UNA ANALISI STATISTICA E PER CONTROLLI DI RAFFRONTO POTREB- POTREB- BERO ESSERE MOLTO UTILI DEI MODELLI STANDARD mpe 2009
  • 14. LA CARTELLA CLINICA NELLA PRATICA COR- COR- RENTE E’ S SSO CONSIDERATA SPESSO CO S COME LA CENERENTOLA DELL’AT- DELL’AT- DELL AT AT- TIVITA’ OSPEDALIERA mpe 2009
  • 15. IL POLIMORFISMO DEL- DEL- LA CARTELLA CLINICA TROVA GIUSTIFICAZIONE ANCHE NELLE ESIGENZE DIVERSE DI DOCUMENTAZIONE DA PARTE DI CIASCUN SANITARIO SECON- SECON- DO LA PROPRIA SPECIALIZZAZIONE mpe 2009
  • 16. Cosa prevede il Codice deontologico sulla CARTELLA CLINICA ? mpe 2009
  • 17. Nuovo Codice di Deontologia art. 26 La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente, chiaramente con puntualità e diligenza nel rispetto delle regole della diligenza, buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso le attività diagnostico decorso, terapeutiche praticate. praticate. La L cartella clinica d t ll li i deve registrare i modi e i tempi d ll informazioni i t di t i delle i f i i nonché i termini del consenso del paziente, o di chi ne esercita la tutela, alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre registrare il terapeutiche; consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo sperimentale. sperimentale. mpe 2009
  • 18. Cosa prevede la Legge sulla CARTELLA CLINICA ? mpe 2009
  • 19. R.D. 30 settembre 1938 numero 1631 art 24 RD art. VIENE FATTO CARICO AL PRIMARIO SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA’ DELLA REGOLARE TENUTA DELLE CARTELLE CLINICHE E DEI REGISTRI NOSOLOGICI mpe 2009
  • 20. D.P.R. 27 marzo 1969 numero 128 art. 7 IL PRIMARIO E’ RESPONSABILE DELLA REGOLARE COMPILAZIONE DELLE CARTELLE CLINICHE, DEI REGISTRI NOSOLOGICI E DELLA LORO CONSER- CONSER- VAZIONE, FINO ALLA CONSEGNA ALL’ARCHIVIO CENTRALE Per quanto di competenza anche l’Aiuto (ora Dirigente di l Aiuto Struttura) che collabora e sostituisce il Primario in caso di assenza o di impedimento, è tenuto a quanto sopra p q p mpe 2009
  • 21. D.P.R. 27 marzo 1969 numero 128 art. 2 LA DIREZIONE SANITARIA DEVE ESSERE FORNITA DI UN ARCHIVIO CLINICO E IL DIRETTORE SANITARIO DEVE VIGILARE SULL’ ARCHIVIO DELLE CARTELLE CLINICHE E SULLE CERTIFICAZIONI SANITARIE RIGUAR- RIGUAR- DANTI I MALATI ASSISTITI IN OSPEDALE mpe 2009
  • 22. IN MANCANZA DI CHIARE NORME PER LA CUSTODIA DELLA CARTELLA CLINICA DALLA SUA COMPILAZIONE ALLA ARCHIVIAZIO- ARCHIVIAZIO- NE CHE NE GARANTISCANO SIA LA INTEGRITA’ DELLE DOCUMEN- DOCUMEN- TAZIONI SIA L’ACCESSO AI SOLI AVENTI DIRITTO SI PUO’ FARE RI- RI- FERIMENTO A QUANTO PREVISTO PER LA TUTELA DELLA PRIVACY Q PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI: IL DIRETTORE DI OGNI UNITA’ OPERATIVA, INDIVI- INDIVI- DUATO DALL’AZIENDA QUALE INCARICATO, PUO’ DELE- DELE- GARE A PROPRI COLLABORATORI IL COMPITO DI CU- CU- RARE LA DILIGENTE CUSTODIA DELLA CARTELLA CLI- CLI- NICA E L’OSSERVANZA DELLE MISURE MINIME DI SICU- SICU- REZZA SINO ALLA CONSEGNA ALL’ARCHIVIO CENTRALE mpe 2009
  • 23. IN CASO DI SMARRIMENTO O DI DISTRUZIONE O COMUNQUE DI CATTIVA GESTIONE DELLE CARTELLE CLINICHE, CLINICHE LA RESPONSABILITA DI TALI EVENIENZE E’ RESPONSABILITA’ E IMPUTABILE ALL’AMMINISTRAZIONE DELL’OSPEDALE IN SENSO CIVILISTICO, MENTRE LA PERSONA FISICA RESPONSABILE DIRETTAMENTE ALLA CONSERVAZIONE POTREBBE INCORRERE IN RESPONSABILITA’ DI NATURA PENALE mpe 2009
  • 24. D.P.R. 14 marzo 1974 numero 225 D PR (norma ora abrogata) E’ COMPITO DELLA INFERMIERA PROFESSIONALE E DI CONSERVARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CLINICA SINO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA AGLI ARCHIVI CENTRALI con possibilità per quanto di competenza di apporre sulle schede cliniche dei rilievi mpe 2009
  • 25. Art. 92 - Cartelle cliniche 1- Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina di i li applicabile, sono adottati opportunii accorgimenti per li bil d tt ti t i ti assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati ivi interessati, comprese informazioni relative a nascituri. nascituri. mpe 2009
  • 26. Art. 92 - Cartelle cliniche 2 - Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di dell’acclusa soggetti diversi dall’interessato possono essere accolte, in tutto o in p parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità: g necessità: a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’articolo 26, d ll’ ti l 26, comma 4, llettera e), di rango parii a quello tt ) ll dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; inviolabile; b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso al documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o iin un altro di itt o libertà f d lità lt diritto lib tà fondamentale e iinviolabile. t l inviolabile. i l bil mpe 2009
  • 27. DECRETO LEGISLATIVO 196 articolo 4 Trattamento dei dati sensibili in ospedale p Il Direttore generale “titolare” nomina “responsabile” ciascun Direttore di struttura complessa e con la stessa lettera di nomina impartisce le opportune istruzioni per lo svolgimento dei compiti compiti. Il Direttore di struttura complessa, quale responsabile provvede a nominare come “incaricati” tutti quei dipendenti assegnati alla propria struttura che effettuano materialmente il trattamento dei dati. Anche tali nomine avvengono mediante la consegna di lettere di incarico personali, che contengono indicazioni molto dettagliate sui comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari. mpe 2009
  • 28. Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 (BUR n. 108/2007) NORME IN MATERIA DI TENUTA, NFORMATIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE CARTELLE CLINICHE E SUI MODULI DI CONSENSO INFORMATO Art. 1 - Finalità Art. 2 - Funzione della documentazione clinica Art. 3 - Cartella clinica ospedaliera e territoriale Art. 4 - Soggetti obbligati all’apertura, tenuta e conservazione della cartella clinica Art. 5 - Moduli di consenso informato Art. 6 - Documentazione sanitaria Art. 7 - Dematerializzazione della documentazione Art. 8 - Convenzione con l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri Art. 9 - Norma finanziaria mpe 2009
  • 32. La cartella clinica costituisce un “buco nero” all'interno del lavoro buco all interno routinario del medico ospedaliero. ospedaliero. Va tuttavia tenuto presente che da fondamentale strumento per pervenire ad una diagnosi affidabile e per dimostrare la correttezza dell'iter diagnostico e clinico spesso diviene clinico, prova documentale di errori, omissioni, scelte cliniche parziali od immotivate. cl n che parz al immotivate. mmot vate vate. La cartella clinica può divenire elemento di accusa (se compilata male) o di t t l ( il t l ) tutela (se compilata i modo il t in d corretto) in un mondo sanitario dominato dalla ricerca del colpevole e basato purtroppo sulla medicina basato, purtroppo, difensiva e non sulla medicina del consenso consenso. mpe 2009
  • 33. UNA DEFINIZIONE DI CARTELLA CL N C D C R ELL CLINICA LA CARTELLA CLINICA E’ UN INSIEME DI DOCUMENTI NEI QUALI E VIENE REGISTRATO DAI MEDICI E INFERMIERI UN COMPLESSO DI INFORMAZIONI SOPRATTUTTO SANITARIE MA ANCHE ANAGRAFICHE SANITARIE, ANAGRAFICHE, SOCIALI, AMBIENTALI, GIURIDICHE CONCERNENTI UN DETERMINATO PAZIENTE ALLO SCOPO DI POTERNE RILEVARE CIO’ CHE LO RIGUARDA IN SENSO DIAGNOSTICOTERAPEUTICO ANCHE IN TEMPI SUCCESSIVI AL FINE DI PREDISPORRE GLI OPPORTUNI INTERVENTI MEDICI E POTERNE , ANCHE USUFRUIRE PER LE VARIE INDAGINI DI NATURA SCIENTIFICA, STATISTICA, MEDICO LEGALE E PER L’INSEGNAMENTO NONCHE’ AMMINISTRATIVA mpe 2009
  • 34. UNA DEFINIZIONE CHE CONSIDERA E RACCOGLIE TUTTE LE VARIE FUNZIONI DELLA CARTELLA CLINICA ( in chiave giuridica ) La L cartella clinica è il documento contenente t ll li i d t t t tutti gli atti e le annotazioni concernenti le prestazioni sanitarie effettuate sulla p persona ricoverata mpe 2009
  • 35. LE CARTELLE CLINICHE, UNITAMENTE AI RELATIVI REFERTI VANNO CONSERVATE REFERTI, -ILLIMITATAMENTE- ILLIMITATAMENTE- Circolare Ministero della Sanità 19 dicembre 1986 n. 9002/AG 454/260 rif. D.P.R. 1409/1963 art 8 (Archivi di Stato) rif D P R art.8 ATTO UFFICIALE INDISPENSABILE A GARANTIRE LA CERTEZZA DEL DIRITTO La cartella infermieristica, comprendente i dati sanitari registrati dal personale infermieristico, ove infermieristico prevista dai regolamenti dei presidi sanitari, diventa parte integrante della cartella clinica p g mpe 2009
  • 36. È strano come uno strumento quotidiano di lavoro, la cartella clinica, sia negletto e trascurato. • Negletto, perché pochi Medici lo usano e Negletto, non lo valorizzano come sarebbe doveroso e come converrebbe. • Trascurato, perché -all'interno del lavoro Trascurato, medico- medico- la tenuta e la compilazione della cartella viene considerata una noia e non un dovere, spiacevole ma dovere. mpe 2009
  • 37. ! ! mpe 2009
  • 38. ? e così anche nelle altre parti della cartella mpe 2009
  • 39. L La cartella clinica ospedaliera è un p atto pubblico di fede privilegiata, con valore privilegiata, probatorio contrastabile solo con querela di falso. f l …. i ogni caso l attestazioni non sono vincolanti i in i le tt t i i i l ti in caso di contestazione sulla responsabilità medesima di chi la redatta, in base al principio che nessuno può redatta precostituire prova a favore di se stesso. Cassazione sez.III civ. 18 sett.1980 mpe 2009
  • 40. LA NATURA DELLA CARTELLA CLINICA LA CARTELLA CLINICA E’ ANCHE UNA COSTANTE CERTIFICAZIONE DI CIO’ CHE SI RILEVA E DI CIO’ CHE SI FA mpe 2009
  • 41. UN RITARDO NELLA COMPILAZIONE OVVERO LA MANCATA COMPILAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA PUO CONFIGURARSI COME PUO’ UNA OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO, MENTRE UFFICIO, UNA COMPILAZIONE NON VERITIERA E’ UN FALSO IDEOLOGICO E UNA SUA CORREZIONE POSTUMA UN FALSO MATERIALE mpe 2009
  • 42. CARTELLA CLINICA NON GENUINA CONTRAFFATTA ALTERATA ERRATA IL FALSO MATERIALE SI HA QUANDO IL DOCUMENTO RISULTA FALSIFICATO NELLA SUA ESSENZA MATERIALE, MENTRE IL FALSO MATERIALE IDEOLOGICO SI ESTRINSECA QUANDO IL DOCUMENTO E’ FALSIFICATO NEL SUO CONTENUTO mpe 2009
  • 43. 2° ricovero 1° ricovero mpe 2009 ?
  • 44. CARTELLA CLINICA SOPPRESSIONE DISTRUZIONE OCCULTAMENTO IL PRIMARIO E’ RESPONSABILE DELLA CORRETTA COMPILAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE SINO ALLA CONSEGNA ALLA DIREZIONE SANITARIA PER LA ARCHIVIAZIONE IL PRIMARIO NON PUO’ NASCONDERE LA CARTELLA CLINICA IN MODO DA RENDERLA INDISPONIBILE Cassazione sez. V penale - 14 dic. 2004, n. 48086 mpe 2009
  • 45. ? cancellazione errata dato d t non completato l t t pressione arteriosa non rilevata cancellazione errata mpe 2009
  • 46. LA CARTELLA CLINICA NON DEVE PRESENTARE ABRASIONI, CORREZIONI, ADATTAMENTI E SOPRATTUTTO COMPLETAMENTI TARDIVI DOVENDOSI RISPETTARE QUELLA REGOLARITA’ FORMALE CHE SERVE A GARANTIRE LA SERIETA’ E LA AUTENTICITA’ DEL DOCUMENTO mpe 2009
  • 47. Il DPR 445/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Art. Art. 7 - stabilisce le modalità di redazione e stesura di atti pubblici che non devono contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, aggiunte abbreviazioni correzioni alterazioni o abrasioni e nel caso sia necessario apportare variazioni pp è necessario che la precedente stesura resti leggibile. leggibile. mpe 2009
  • 50. modo m d corretto di cancellazione tt ll i mpe 2009
  • 51. LA CARTELLA CLINICA PER POTER ESSERE RITENUTA -REGOLARMENTE- REGOLARMENTE- COMPILATA DEVE ESSERE REDATTA IN MODO INTELLEGGIBILE E CON GRAFIA CHIARA E LEGGIBILE mpe 2009
  • 52. abbreviazioni non d tutti bb i i i comprensibili da i ? mpe 2009
  • 53. LA CARTELLA CLINICA E’ IL DIARIO DEL DECORSO DELLA MALATTIA E DI ALTRI FATTI CLINICI RILEVANTI; I FATTI DEBBONO ESSERE ANNOTATI CONTESTUAL- CONTESTUAL- MENTE AL LORO VERIFICARSI. VERIFICARSI. CIASCUNA ANNOTAZIONE PRESENTA, SINGOLAR- SINGOLAR- MENTE, AUTONOMO VALORE DOCUMENTALE DEFI- , DEFI- NITIVO CHE SI REALIZZA NEL MOMENTO STESSO IN CUI VENGONO TRASCRITTE E QUALSIASI SUCCESSIVA ALTERAZIONE, APPORTATA DURANTE LA PROGRESSIVA FORMAZIONE DEL COMPLESSO DOCUMENTO, COSTITUI- COSTITUI- SCE FALSITA’, ANCORCHE’ IL DOCUMENTO SIA ANCORA NELLA MATERIALE DISPONIBILITA’ DEL SUO AUTORE, IN ATTESA DI TRASMISSIONE ALLA DIREZIONE SANITARIA mpe 2009
  • 54. SOGGETTI CHE POSSONO REDIGERE LA CARTELLA CLINICA La cartella clinica può essere redatta da: • il Direttore/Responsabile di Struttura • il Personale Medico dipendente Hanno titolo (ed obbligo) nella compilazione anche gli esercenti una profes- sione sanitaria chiamati a consulenza. Il Personale Infermieristico dipendente redige anzitutto la cartella infermieristica, quale parte integrante a tutti gli effetti, sanitari e giuridici, della cartella clinica, alla cui compilazione comunque partecipano, annotando le attività svolte, quali i rilievi obiettivi partecipano svolte strumentali dei parametri vitali, la preparazione e la somministrazione della terapia. I Medici specializzandi e i Laureati / volontari hanno l’obbligo di trascrivere in cartella clinica gli atti sanitari loro delegati, con la medesima autonomia gradualmente consentita nella esecuzione delle prestazioni. prestazioni mpe 2009
  • 55. Durante la custodia va posta attenzione: p 9 al segreto 9 alle manomissioni 9 alle distruzioni La cartella clinica è un atto riservato dell'attività sanitaria, per cui chiunque venga a conoscenza di notizie in essa contenute, deve ritenersi obbligato al segreto e quindi soggetto alla disciplina giuridica. giuridica. Anche in caso di circolazione all'interno dell'Ospedale della Cartella clinica per motivi vari, giustificati e ufficiali (compiti di istituto, doveri di ufficio, ecc.), vanno prese le dovute cautele onde prevenire una ecc. illegittima divulgazione dei dati contenuti. contenuti. mpe 2009
  • 56. IN CASO DI SMARRIMENTO O DI DISTRUZIONE O COMUNQUE DI CATTIVA GESTIONE DELLE CARTELLE CLINICHE, LA RESPONSABILITA’ DI TALI EVENIENZE E IMPUTABILE ALL’AMMINISTRAZIO- E’ ALL’AMMINISTRAZIO- ALL AMMINISTRAZIO NE DELL’OSPEDALE IN SENSO CIVILISTICO, MENTRE LA PERSONA FISICA RESPONSABILE DIRETTAMENTE ALLA CONSERVAZIONE POTREBBE INCORRERE IN RE- RE- SPONSABILITA’ DI NATURA PENALE mpe 2009
  • 57. PROPRIETA’ E POSSESSO DELLA CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA La cartella clinica ospedaliera è di proprietà del paziente, che gode però di un b d ò bene iindisponibile, ma il possesso è d ll di ibil della Struttura. In qualsiasi momento il paziente, maggiorenne e non interdetto, ha il diritto di poter visionare la propria cartella p p p clinica e di averne copia, ma non l’originale. Solamente il magistrato per d S l t i t t doverii di ufficio può di ffi i ò disporre l’acquisizione della cartella clinica in originale. mpe 2009
  • 58. IL PAZIENTE HA DIRITTO DI AVERE, OGNI VOLTA CHE LO DESIDERI, PIENA VISIONE O COPIA INTEGRALE DELLA CARTELLA CLINICA MA NON PUO’ FARSI CLINICA, PUO CONSEGNARE L’ORIGINALE E PORTARSELO A CASA, INFATTI HA IL DIRITTO DELLA PROPRIETA’ , MA NON QUELLO DEL POSSESSO mpe 2009
  • 59. LA CARTELLA CLINICA PUO’ ESSERE RILASCIATA • AL DIRETTO INTERESSATO • AL TUTORE O CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’ • A PERSONA FORNITA DI DELEGA (compreso il medico curante) • ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA • AGLI ENTI PREVIDENZIALI (INAIL - INPS) • AL S.S.N. • AGLI EREDI LEGITTIMI (con riserve per determinate notizie) • AI MEDICI A SCOPO SCIENTIFICO-STATISTICO SCIENTIFICO- (purchè sia mantenuto l’anonimato) mpe 2009
  • 60. Newsletter - 25 novembre 2008 Cartelle cliniche dei defunti accessibili ai familiari I dati contenuti all'interno delle cartelle cliniche dei defunti e di eventuali verbali dell' autopsia devono p essere accessibili ai familiari. Lo ha stabilito il Garante accogliendo il ricorso di un uomo che, a seguito dell'improvvisa scomparsa della sorella, aveva più volte richiesto all'azienda ospedaliera p , p p presso la q quale era deceduta, la , comunicazione dei dati personali contenuti in una cartella clinica e nel verbale dell'autopsia. L'ospedale aveva inizialmente chiesto all'interessato, richiamando il Codice in materia di protezione dei dati personali, di chiarire le ragioni che giustificavano la visione della cartella clinica della sorella. L'uomo aveva risposto di ritenere la p p richiesta motivata, oltre che da q p propria , questioni di affetto familiare, da , esigenze di tutela della propria salute: la conoscenza di un'eventuale origine ereditaria o genetica del male che aveva colpito la sorella avrebbe potuto consentirgli eventuali rimedi preventivi. Anche davanti a tali motivazioni l'ospedale continuava, tuttavia, ad opporsi alle richieste dell'uomo. Nella propria decisione del Garante ribadisce che il Codice tutela l'interesse dei familiari ad accedere alle documentazioni contenenti i dati personali di persone decedute. Il provvedimento chiarisce anche che la norma, sulla base della quale l'ospedale fondava il proprio diniego alle richieste dell'uomo, disciplina la richiesta di accesso ai dati p p personali di un defunto da p parte di una ppersona diversa dall'interessato (o comunque non legittimata all'accesso in quanto familiare). Il Garante ha perciò ordinato all'azienda ospedaliera di fornire riscontro alle richieste dell'interessato entro un termine stabilito. mpe 2009
  • 61. LA CARTELLA CLINICA NON PUO’ ESSERE RILASCIATA • A TERZI SE NON MUNITI DI DELEGA (compresi il coniuge o i parenti stretti) • AL MEDICO CURANTE senza l’autorizzazione del paziente • AI PATRONATI • AI MINISTERI, PUBBLICI UFFICIALI, INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO ECC SERVIZIO, ECC. solo notizie a seguito di precisi quesiti d’ordine sanitario mpe 2009
  • 62. L’ ILLEGITTIMA DIVULGAZIONE DEL CONTENUTO DELLA CARTELLA CLINICA PUO’ CONDURRE A CONSEGUENZE PER VIOLAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE O DI QUELLO D’ UFFICIO mpe 2009
  • 63. LA CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA mpe 2009
  • 65. L INFORMATIZZAZIONE L’INFORMATIZZAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA O DELLA SCHEDA SANITARIA NON E’ UNA INNOVAZIONE BANALE E PRIVA DI RISCHI INFATTI DEVE ESSERE GARANTITA: GARANTITA: • LA IDENTIFICAZIONE DEL COMPILATORE • LA SICUREZZA CONTRO LE MANOMISSIONI • LA TUTELA ALLE INTROMISSIONI • LA TUTELA ALLA SEGRETEZZA mpe 2009
  • 67. L’INFORMATIZZAZIONE PUO’ GARANTIRE AI PAZIENTI UN MAGGIOR LIVELLO QUALITATIVO DELLE PRESTAZIONI PER LA POSSIBILITA’ DI AVERE GLI ESAMI E LA REFERTAZIONE IN TEMPO REALE DA TUTTE LE POSTAZIONI DI LAVORO, LAVORO NONCHE’ DI ESEGUIRE RAPIDI CONSULTI RIMANGONO DEI PUNTI INTERROGATIVI SULLA DIARIA E LA VISIONE DI INSIEME DELLE VARIE PARTI DELLA CARTELLA CLINICA CARTACEA CARTE A C INICA UN ALTRO VANTAGGIO DELL’INFORMATIZZA- DELL’INFORMATIZZA- ZIONE E’ LA RACCOLTA E L’ARCHIVIAZIONE DEI DATI CON POSSIBILITA’ DI CONFRONTI O UTILIZZAZIONE A SCOPO SCIENTIFICO mpe 2009
  • 68. CARTELLA CLINICA CARTACEA • è trasportabile • ha basse esigenze tecnologiche (luce) • la penna è facile da usare, e rientra tra le conoscenze di usare base di quasi tutti • l’accesso ai dati è molto diretto se non sono tantissimi l accesso (es.blocco di fogli) • la carta è un supporto informale: inserimento dell’informazione libero nella forma e nel contenuto • grande facilità e libertà di scrittura mpe 2009
  • 69. CARTELLA CLINICA CARTACEA • il lettore può avere difficoltà nell’interpretazione della cartella • senza una struttura formale dei dati si fanno più errori (es. omissione di dati); moduli prestampati riducono gli errori ma anche la libertà • la ricerca all’interno della cartella è difficoltosa - mancano “pezzi” - certi esami devono essere ripetuti • ripercussioni sulla qualità ed il costo dell’intervento sanitario • ricerca tra le cartelle è difficoltosa e l’operazione è lenta e costosa, spesso non effettuabile mpe 2009
  • 70. CARTELLA CLINICA ELETTRONICA • basso ingombro dei dati • facile duplicabilità dei dati • trasportabilità (virtuale, tramite reti) • accesso contemporaneo di più utenti • protezione dell’accesso da utenti non autorizzati mpe 2009
  • 71. CARTELLA CLINICA ELETTRONICA • imposizione di formalizzazioni dei dati, che p rendere p , può faticoso l’inserimento • sicurezza: una volta superate le barriere, i dati sono p p più facilmente trafugabili di quelli cartacei mpe 2009
  • 72. PROBLEMA IN CASO DI CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA In caso di supporto elettronico non vanno dimenticate le difficoltà per le sottoscrizioni del paziente a determinate procedure diagnostico-terapeutiche specialmente nel caso diagnostico- in cui siano obbligatoriamente previste per legge come per g p p gg p emotrasfusioni, prelievi per accertamento di Hiv, ecc. (non ecc. esiste ancora l’obbligo per tutti alla firma digitale l obbligo certificata). certificata). mpe 2009
  • 73. CARTELLA CLINICA CONCLUDENDO mpe 2009
  • 74. LA CARTELLA CLINICA E’ UN DOCUMENTO CHE RIVESTE NON SOLO IMPORTANZA • CLINICA PER LA DIAGNOSI E CURA E LA RICERCA, MA ANCHE • MEDICO LEGALE E • AMMINISTRATIVA ( amministrazione-controllo finanziario-management ) amministrazione- finanziario- Non va dimenticato l’interesse pubblico dell atto medico l interesse dell’atto mpe 2009
  • 75. mpe 2009 - OMCEO Lecco
  • 76. CARTELLA CLINICA Inquadramento generale ASTI, 7 novembre 2009 ASTI ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI ASTI e ASL ASTI