La connessione tra visto di ingresso e permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno, l'autorità rilasciante, la procedure ordinaria; i motivi ostativi, il provvedimento di rigetto o revoca. La 241 del 1990 e la partecipazione dello straniero. La durata e cenni sul rinnovo del permesso di soggiorno.
Parole inclusive: le parole cambiano il mondo o il mondo cambia le parole?
Diritto dell'immigrazione parte 2
1. L’immigrazione
spunti per una introduzione allo studio del
diritto all’immigrazione
Parte 2
a cura del Dr. Michele RANA
2. Dopo l’ingresso...
• permane una stretta connessione tra
l’ingresso e il primo soggiorno (motivo,
data di ingresso, valico)
• inizia una sorta di “dialogo” tra i due enti
maggiormente interessati al controllo
dell’immigrazione nella provincia
(Prefettura-Sportello Unico per
l’Immigrazione e Questura)
• si modificano con provvedimenti situazione
giuridiche soggettive (es. diritto alla
circolazione, diritto all’unità familiare)
3. Art. 5, commi 1 e 2 D. Lgs.
286/98
“Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4,
che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a
norma del presente testo unico … […] Il permesso di
soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione, al questore
della provincia in cui lo straniero si trova entro otto
giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello
Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti”.
4. Dal visto di ingresso al permesso
di soggiorno
Cos’è il permesso di soggiorno ?
Il permesso di soggiorno è un’autorizzazione
amministrativa rilasciata dal Questore della
provincia in cui lo straniero dimora la quale gli, se ha
fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato di
permanere in Italia, alle condizioni e nei limiti previsti
dalla normativa vigente.
5. Con la domanda
di permesso di soggiorno
si avvia
un procedimento amministrativo ad
istanza di parte.
Legge 241 del 1990 (norma generale e di
principio).
Trasparenza, accesso, termini finali,
partecipazione e comunicazione dell/all’
interessato
6. Procedura ordinaria per il rilascio
del (primo) permesso di soggiorno
(p.s.e.)
Lo straniero:
a) entro 8 gg. dall’ingresso si reca presso Poste Italiane
e compila un kit(formulario) a cui allega a seconda
della tipologia del p.s.e. dei documenti (fotocopia
del passaporto nella pagina dei dati anagrafici, del
visto di ingresso e del timbro di ingresso –
documenti che comprovino i mezzi di sussistenza
compreso il viaggio di ritorno tranne nei casi di p.s.
per motivi familiari ovvero per lavoro)
7. b) lo straniero versa il contributo di soggiorno
(da 80 a 200 euro a seconda della durata del
permesso di soggiorno oltre i 72 euro di
costo ordinario)
c) riceve una ricevuta di kit postale con due
numeri (uno di pratica e uno di assicurata)
con i quali è possibile seguire il
procedimento sul sito della Polizia di Stato
d) riceve un appuntamento per recarsi in
Questura e rilasciare i rilievi dattiloscopici
(lo stesso avviene in caso di rinnovo)
e) il kit nel frattempo raggiunge la Questura
9. • f) lo straniero si reca in Questura, rilascia le
impronte ed integra con le fotografie la
domanda
• g) si avvia l’istruttoria, si richiedono
eventualmente integrazioni per vizi
amministrativi sanabili ovvero difetto di
documentazione a comprova di status
• h) il permesso di soggiorno viene decretato
dal Questore ovvero dai funzionari da lui
delegati (viene ordinato al Poligrafico dello
Stato della produzione tramite sistemi
telematici)
11. • i) il permesso di soggiorno giunge Questura
e “viene preso in carico”
• l) parte un sms al cellulare indicato dallo
straniero con l’appuntamento per il ritiro
• m) lo straniero si presenta allo sportello
della Questura per il ritiro del permesso di
soggiorno
Il procedimento di rilascio del permesso di
soggiorno si deve chiudere nel termine di
20 gg (termine ordinatorio)
12. Art. 5, comma 9 bis del D. Lgs. 286
del 1998 (L. 22.12.2011 n. 214)
(l’attesa del permesso di soggiorno)
“In attesa del rilascio o del rinnovo del
permesso di soggiorno, anche se non venga
rispettato il termine di venti giorni di cui al
precedente comma, il lavoratore può
legittimamente soggiornare nel territorio
dello Stato e svolgere temporaneamente
l’attività lavorativa…”
13. P.S.E. Tale documento consiste in una smart card,
resistente all’usura; a tal fine i dati stampati sono protetti da una
sottilepellicola trasparente che viene applicata…
… su entrambi i lati in fase di emissione, e riporta:
• le generalità del titolare; • la foto; • la tipologia del documento;
• la data di emissione e di validità dello stesso;
• le generalità dei figli;
14. Durata del permesso di
soggiorno
In linea generale la durata del permesso di
soggiorno è pari a quella del visto di
ingresso (ad eccezione del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro che può
essere rinnovato finché lo straniero è ancora
occupato e un anno ulteriore per motivi di
attesa occupazione).
15. Durata del permesso di
soggiorno
Art. 5, comma 3, del D. Lgs. 286 del 1998
• 3 mesi: per visite, affari e turismo (ma in
luogo della richiesta del p.s. di effettua una
dichiarazione di presenza ai fini del
soggiorno);
• 1 anno: per studio e formazione
(rinnovabile di anno in anno per corsi
pluriannuali)
16. • 9 mesi per lavoro stagionale (uno o più
contratti)
• 1 anno per contratti di lavoro di subordinato
a tempo determinato
• 2 anni per contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato
• 2 anni per svolgimento di lavoro autonomo
17. Cause ostative al
rilascio/rinnovo del permesso di
soggiorno. La revoca.
Art. 5, comma 5, D. Lgs. 286/98
“Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo
sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno
è stato rilasciato, esso è revocato, quando
mancano o vengono a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel
territorio dello Stato…”
18. Requisiti per l’ingresso
art. 4, comma 3, del D. Lgs. 286 del
1998:
• La disponibilità di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e,
fatta eccezione per i permessi di soggiorno
per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel
Paese di provenienza
19. Requisiti per l’ ingresso
art. 4, comma 3, del D. Lgs. 286
del 1998:
• Lo straniero non deve essere considerato una
minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato;
• Lo straniero condannato, anche con sentenza
non definitiva, adottata (2) a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati previsti dall'articolo 380,
commi 1 e 2, del codice di procedura penale…
20. ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la
libertà sessuale, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia
e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da impiegare in
attività illecite.
21. Requisiti per l’ingresso
art. 4, comma 3, del D. Lgs. 286
del 1998
• gli stranieri espulsi, salvo che abbiano
ottenuto la speciale autorizzazione o che sia
trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli
segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai
fini del respingimento o della non ammissione
per gravi motivi di ordine pubblico, di
sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali
22. Per chi invece chiede un permesso di
soggiorno per motivi familiari (oppure nel
passato lo ha ottenuto con tale motivazione
– ricongiunto - o ha fatto rincongiungere
suoi familiari) vi sono dei temperamenti
all’applicazione degli automatismi
23. Il Rifiuto e la Revoca del p.s.
sono:
Provvedimenti amministrativi e cioè, al pari del
provvedimento positivo di rilascio, atti finali
capaci di mostrare all’interessato la volontà della
P.A., di incidere sulle sue situazioni giuridiche
soggettive (diritto di circolare liberamente) e sono
dunque ricorribili per via giurisdizionale (entro 60
gg.) e gerarchica (entro 30 gg.).
Va garantita la partecipazione
dell’interessato (presentazione di memorie e
documenti) e l’accesso agli atti del
procedimento (Legge 241 del 1990)
24. IL RINNOVO del PERMESSO
Art. 5 comma 4 del D. Lgs. 286 del 1998
“Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui
dimora, almeno sessanta giorni prima della
scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse
condizioni previste dal presente testo unico.”
.
25. IL RINNOVO del PERMESSO
Per tutte
• TAR Veneto n. 966 del 13 marzo 2008
• Cons. Stato, sez. VI, dec. 20.03.2007 n.
2594
Affermano che il termine dei 60 giorni
antecedenti alla scadenza è un termine
provvisorio e che alla luce dell’art. 13,
comma 2(60 gg. dopo la scadenza) si è
introdotto un periodo di tolleranza
26. art. 13, comma 2, D. Lgs. 286 del
98
Il Prefetto dispone l’espulsione
amministrativa...(tra gli altri casi) quando il
permesso di soggiorno
“...è scaduto da più di sessanta giorni e non
ne è stato chiesto il rinnovo ...”
27. DUE CASI EMBLEMATICI ( 2
paradigmi normativi e sociali)
INGRESSO E SOGGIORNO
Il permesso di Il permesso di
soggiorno per soggiorno per
motivi di lavoro motivi
familiari –
ricongiungime
nto o coesione
28. Dal visto di ingresso al permesso
di soggiorno
• La caratteristica degli ingressi di lunga
durata è che qualcuno in Italia “chiama” lo
straniero ancora all’estero
• La “chiamata” è effettuata per il tramite
della Prefettura: il “chiamante” chiede alla
Prefettura una speciale autorizzazione a
“chiamare” che si chiama nulla-osta.
• Quando il “chiamante” ha ottenuto il nulla-
osta, lo straniero può chiedere il visto
30. Dal visto di ingresso al permesso
di soggiorno
Chi è il “chiamante”?
• Nel caso di un permesso di soggiorno per motivi
familiari, il “chiamante” è un familiare già
presente in Italia in modo regolare. La procedura
si chiama “ricongiungimento familiare”
• Nel caso del lavoro, il “chiamante” è il datore di
lavoro, che stipula un contratto di lavoro a
distanza. Avviene attraverso i “decreti flussi”
31. I motivi di lavoro
subordinato
1) Atto di indirizzo (perlomeno ogni 3 anni):
documento di programmazione relativo alla
politica dell’immigrazione (art. 3, comma 1
T.U.I. – D. Lgs. 286 del 1998);
2) Quote perlomeno annuali di ingressi per motivi
di lavoro (art. 3, comma 4, T.U.I.) stabilite con
decreto (c.d. “decreto flussi”);
3) Sportello Unico per l’Immigrazione (oggi
identificabile con gli Uffici della Prefettura) a cui
i datori di lavoro si devono rivolgere.
32. I motivi di lavoro
subordinato
4) Il datore di lavoro deve presentare richiesta
nominativa di nulla osta al lavoro; idonea
documentazione relativa alle modalità di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore
straniero; la proposta di contratto di
soggiorno con specificazione delle relative
condizioni; dichiarazione di impegno a
comunicare ogni variazione concernente il
rapporto di lavoro.
33. I motivi di lavoro
subordinato
5) Lo Sportello Unico per l’Immigrazione dopo aver
sentito anche il Questore (parere) concede,
nell’ambito delle quote assegnate, il nulla osta al
lavoro e lo trasmette agli uffici consolari e alle
ambasciate competenti;
Accertamenti sul datore di lavoro e sul lavoratore; per il
lavoratore vedi sopra; per il datore di lavoro art. 20,
comma 5 bis e comma 12 del T.U.I.
introdotto con il D. Lgs. 109 del 2012. Attuazione
della direttiva 2009/52/CE che introduce norme
minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei
confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini
di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare.
34. I motivi di lavoro
subordinato
6) Rilascio del visto di ingresso; lo straniero
fa ingresso ed entro 8 gg. si reca allo
Sportello Unico per l’Immigrazione per la
firma del contratto di soggiorno;
7) Consegna del modello 209 che deve essere
spedito per la richiesta del permesso di
soggiorno (vedi sopra)
35. I motivi di lavoro
…
e l’attesa occupazione
Una recente modifica (Legge 92 del 2012)
affrontando misure sulla crescita in questo periodo
di crisi ha portato la durata del “permesso di
soggiorno per attesa occupazione” da 6 mesi ad un
anno (art. 22, comma 11, del D. Lgs. 286/98) fatta
salva la durata delle eventuali misure di sostegno
al reddito…
“La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al
lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari
legalmente soggiornanti”
36. I motivi di lavoro
autonomo
Cos’è il lavoro autonomo per il D. Lgs. 286
del 1998 (T.U.I.) ?
Art. 26, comma 2: “…attività industriale, professionale,
artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o
di persone o accedere a cariche societarie …”
Rientrano nei flussi e nelle quote...
37. I motivi di lavoro
autonomo
I requisiti specifici per l’ingresso (verificati
dalla rappresentanza consolare all’estero)
• dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio
dell'attività che intende intraprendere
• essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana
per l'esercizio della singola attività, compresi, ove
richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri
• essere in possesso di una attestazione dell'autorità
competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari
che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio
dell'attività che lo straniero intende svolgere
38. • dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa
e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di
importo superiore al livello minimo previsto dalla legge
per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
39. Art. 27 del D.Lgs. 286 del 1998
Alcune categorie di lavoratori particolari
(es. dirigenti o personale altamente
specializzato, i professori universitari,
traduttori e interpreti, lavoratori marittimi,
artisti, ballerini, impiegati in spettacoli,
sportivi, infermieri professionali…)
Vista la loro specializzazione, la loro scelta che è fatta
evidentemente intuitu personae ovvero la loro
appetibilità sono previste facilitazioni (comunicazioni
allo Sportello al posto del nulla osta….NON sono
sottoposti evidentemente alle quote !