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Si informano i partecipanti che le norme UNI citate e gli stralci di esse proiettati sono acquistabili direttamente on-line dal sito: http://www.uni.com/it/ Alcune immagini e disegni sono state tratte da: “  LAVORI IN QUOTA “ della EPC LIBRI “  LA SICUREZZA NELLE COPERTURE “ della GRAFILL e da altre opere che saranno citate nel corso della proiezione stessa. Gli interessati non citati sono pregati di darne comunicazione. LA CAMBI EDILIZIA  DA' IL BENVENUTO A TUTTI I PRESENTI
Articolo   376.  Accesso per i lavori di riparazione e manutenzione a punti pericolosi. L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi. Art. 386. Cinture di sicurezza. I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.
L'integrazione data dal D.Lgs. 235/03 all'art. 34 del D.Lgs 626/94 fornisce una definizione di che cosa si intenda per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a  2  m rispetto ad un piano stabile. DEFINIZIONE DI LAVORO IN QUOTA
1)  L.R. 1/2005 Art. 82 Comma 16 2) D.P.G.R. 62R/2005 3) Deliberazione 20 marzo 2006, n° 191 Dispositivi di protezione individuali. Sistemi di arresto di caduta 6) UNI EN 517 Ganci di sicurezza NORME 4) UNI EN 363 5) UNI EN 516 Passerelle  piani di camminamento
LE NORME REGIONALI RIGUARDANTI LE PROTEZIONI DA CADUTA  PER I LAVORI IN QUOTA SONO COSTRITTIVE PERCHE' E'  “ CONDICIO SINE QUA NON” PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE AD EDIFICARE. 8)  ISPESEL a) linee guida cadute dall'alto b) linee guida protezione bordi 7) UNI EN 795 Dispositivi  di  ancoraggio requisiti  e prove Classe A (ancoraggi di tipo strutturale) Classe B (ancoraggi provvisori portatili) Classe C (ancoraggi su linee di ancoraggio flessibili) Classe D ( rotaie di ancoraggio rigide orizzontali) Classe E ( ancoraggi a corpo morto)
La Regione Toscana con il D.P.G.R. del 23 nov 2005, n° 62 (62/R) denominato “Regolamento di attuazione dell' art. 82, comma 16, della L.R. 3 gen. 2005 n° 1 (Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza,  prevede , all'art. 5, la redazione dell' Elaborato Tecnico della Copertura. Esso è praticamente  il progetto per l'accesso e  la manutenzione in sicurezza della copertura.
In dettaglio con questo progetto : a) si dimensionano percorso e accesso alla copertura atti a  garantire il passaggio di materiale ed eventuali apparecchiature di  manutenzione per impianti installati su di essa. b) si definiscono la tipologia della linea o linee vita o sistemi ad  essa  equivalenti. c) si dimensiona il fissaggio degli elementi alla struttura portante. d) si producono i certificati dei materiali ed elementi impiegati.
Art. 5 Elaborato tecnico della copertura 1. L’elaborato tecnico della copertura è redatto in fase di progettazione; a tale adempimento provvede il coordinatore per la progettazione di cui all’articolo 4 del dlgs. 494/1996 oppure, nei casi in cui tale . figura non sia prevista, il progettista dell’intervento. 2. L’elaborato tecnico della copertura è completato entro la fine dei lavori e, solo in caso di varianti in corso d’opera che interessino la copertura, aggiornato durante il corso dei lavori stessi; a tali adempimenti provvede il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 494/1996 oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il direttore dei lavori. 3. Per i lavori affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 della l.109/1994, l’elaborato tecnico della copertura fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 16, comma 5 della legge 109/1994. 4. L’elaborato tecnico della copertura, in relazione alle diverse fattispecie di cui all’articolo 6, deve avere i seguenti contenuti: a) elaborati grafici. ci in scala adeguata in cui sono indicate le caratteristiche e l’ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l’esecuzione dei lavori di copertura; b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure preventive e protettive di cui alla sezione II; nel caso di adozione di misure preventive e protettive di tipo provvisorio di cui all’articolo 7, comma 4, la relazione deve esplicitare le motivazioni che impediscono l’adozione di misure di tipo permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto; c) planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando il punto di accesso e la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto, specificando per ciascuno di essi la classe di appartenenza, il modello, la casa produttrice ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei; d) relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio; e) certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto eventualmente installati, secondo le norme UNI-EN 795 ed UNI-EN 517; f) dichiarazione di conformità dell’installatore riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere c) e d); g) manuale d’uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica; h) programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati. 30.11.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 43 L' elaborato tecnico della copertura  ETC  si integra  con il fascicolo dell'opera ove ne sia prevista la  redazione ai sensi del Dlgs n° 494/96
I documenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 devono  essere allegati alle istanze di permesso di costruire o alla DIA. I documenti di cui alle lettere a), b), c) d), e), f) devono  essere disponibili in sede di deposito della certificazione  di abitabilità. Tutti i documenti devono essere consegnati al proprietario o ad altro soggetto avente titolo.
D) QUANDO SI RENDE NECESSARIO L' ETC  (elaborato tecnico della copertura)? Ossia quando è  obbligatorio  progettare COPERTURE ACCESSIBILI  IN SICUREZZA? R) per gli edifici di nuova costruzione –  SEMPRE  - Per gli edifici esistenti in occasione di un intervento di  STRAORDINARIA  MANUTENZIONE  della copertura
E' il tragitto che un operatore deve compiere INTERNAMENTE o  ESTERNAMENTE al fabbricato per raggiungere il   punto di accesso  alla copertura,  ossia di quel punto che permette il passaggio in sicurezza, di  uno o più operatori e del materiale occorrente, alla copertura. Il punto di accesso alla copertura non deve essere necessariamente permanente. Esso può essere anche un' opera provvisoria quale ad esempio un ponteggio,  un trabattello etc rispettoso ovviamente della sicurezza. La circolare Regionale sottolinea .. che  per gli edifici nuovi la progettazione della sicurezza è contestuale  all'edificio e dunque una  SOLUZIONE DI TIPO PERMANANTE E'  SEMPRE POSSIBILE .
- DPGR 62/2005 - ART. 8 C.1,2,3 Art. 8 Percorsi di accesso alla copertura 1. I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni e tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza. 2. Lungo l’intero sviluppo dei percorsi è necessario: a) che gli ostacoli . fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo; b)  che sia garantita una illuminazione di almeno venti lux; c) che sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell’operatore. 3. E’ altresì necessario che: a) i percorsi orizzontali abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta dall’alto; b) i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili, scale portatili. 4. Nel caso di percorsi non permanenti devono essere individuate posizioni e spazi in grado di ospitare le soluzioni prescelte. 5.I percorsi di cui al comma 4 si realizzano tramite: a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco; b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota; c) apprestamenti. 30.11.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 43
PARAMETRI MINIMI DI UN PASSAGGIO A NORMA LUNGO L' INTERO PERCORSO DEVE ESSERE GARANTITO/A: 1) UN  CHIARORE  DI ALMENO 20 LUX 2) UNA LARGHEZZA DEL PASSAGGIO L >= 60 CM 3) ASSENZA DI OSTACOLI FISSI. Quando per motivi tecnici non è possibile eliminarli devono essere ben segnalati e protetti per non costituire pericolo. 4) DIMENSIONAMENTO STATICO PER I CARICHI DI ESERCIZIO 5) I PERCORSI ORIZZONTALI DEVONO AVERE I LATI DI AFFACCIO NE VUOTO  PROTETTI CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA  DALL' ALTO.
Il Superlucernario  ???????   ???  è costruito in poliuretano di colore nero, è dotato di vetrata isolante temperata ad alta resistenza agli agenti atmosferici e raccordo integrato. Ha una comoda apertura a libro che facilita l'accesso al tetto. L'anta può essere incernierata a destra o a sinistra a seconda delle esigenze. La parte inferiore del telaio del Superlucernario è antiscivolo per facilitare l'uscita, inoltre, l'anta è provvista di un bloccaggio di sicurezza per impedire la chiusura improvvisa del battente una volta aperto. Le dimensioni per il foro sono cm 49x76. ACCESSI ALLA COPERTURA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA
Dispositivi di protezione individuale. Dispositivo atto ad assicurare una persona ad un punto di ancoraggio in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza una caduta dall'alto. Imbracatura D.P.I. D.P.I. Anticaduta sono definiti dalla  UNI EN 363 D.P.I. Cinture di sicurezza Progettata per essere usata per  lavori dove è possibile la caduta ma di lieve entità. NON ADATTA PER I LAVORI IN QUOTA (è solo di trattenuta) E' ideata in maniera da distribuire il carico di caduta su tutto il corpo. Fronteggia cadute anche di alcuni metri. Per i lavori di copertura è preferibile usare l' anello posteriore di cui tutte le imbracature sono dotate.
CONNETTORI Infatti oltre a possedere una resistenza meccanica si deve poter  aprire con almeno due operazioni consecutive e intenzionali. CONNETTORE È un dispositivo che serve a collegare i vari componenti di un sistema anticaduta in maniera da evitare un distacco accidentale.
Deve essere fissato ANCORAGGI STRUTTURALI PUNTO DI ANCORAGGIO DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO ANCORAGGIO STRUTTURALE
TIPO” A” Sopporta una Fmax di trazione, nella direzione della pendenza del tetto pari a 1000 Kg TIPO” B” Progettato per sopportare forze di trazione di 1000 Kg sia nella direzione della pendenza della falda che in direzione perpendicolare ad essa. GANCI DI SICUREZZA - UNI-EN 517 GANCI
omissis ... ... ...
ANCORAGGI E DISPOSITIVI ANTICADUTA Gli ancoraggi  utilizzabili sulle coperture possono  essere suddivisi in : ANCORAGGI FISSI  ANCORAGGI MOBILI  ANCORAGGI DISPOSITIVI I dispositivi anticaduta possono essere: I dispostivi anticaduta fissi (di lunghezza fissa massima = 2mt) I dispostivi anticaduta regolabili  (di lunghezza variabile = 5-10-15-20mt)
Ultima versione pubblicata dall' organo UNI nel dicembre 2002 che è l' edizione italiana del ' 96 e contiene gli aggiornamenti del 2000 ACCESSORI E DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO NORMA UNI EN 795 PARAGRAFO 3.13 CLASSI Nota bene: I dispositivi di ancoraggio di classe A non possono essere utilizzati per costituire un dispositivo di CLASSE C (ossia linea vita flessibile)
ANCORAGGI FISSI A)  Un punto di ancoraggio fisso  con un cordino fisso L =  2 mt  delimita una zona operativa  di area circolare sicura con  raggio di  2  mt. B) Un punto di ancoraggio fisso  con un dispositivo anticaduta  guidato o retrattile delinea  una zona opertiva sicura  TRIANGOLARE con angolo  al centro non superiore a 30°.
DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE UNI EN 360  (lung var.= 5-10-15-20...) CARATTERISTICHE -  IMPIEGO - PRESTAZIONE DINAMICHE  - SVANTAGGI Modificano automaticamente la lunghezza del cordino di collegamento e bloccano ogni movimento che superi :  1,5 m/sec (Vedi Norma UNI EN 360). I dispositivi di tipo retrattile sono utilizzabili quando il raggio operativo concesso dai cordini fissi (max 2 mt) non è sufficiente. Il loro funzionamento è indipendente dal peso  della persona collegata, e bloccano l'allungamento quando la velocità di movimento supera il valore di 1,5 m/sec. 1) Non efficaci per interrompere una scivolata lenta. 2) la libertà di maggiore campo di azione distrae da un possibile movimento a pendolo in caso di caduta.
REQUISITI GENERALI PER I DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO Tutti i dispositivi di ancoraggio e punti di ancoraggio  devono essere progettati in modo da accettare il dispositivo di protezione  individuale e garantire che il dispositivo di protezione individuale, correttamente applicato, non possa staccarsi involontariamente Tutte le parti metalliche dei dispositivi di ancoraggio devono essere conformi al 4.4 della EN 362:1992 relativo alla protezione contro la corrosione. I dispositivi di ancoraggio a corpo morto non devono essere utilizzati dove la  distanza dal bordo del tetto sia minore di 2500 mm. I dispositivi di ancoraggio a corpo morto non devono essere utilizzati in presenza di rischio gelo o in condizioni di gelo.
REQUISITI SPECIFICI PER DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO E METODI  DI PROVA Tutti i dispositivi di ancoraggio per tutte le classi devono essere  provati sia con prove statiche che dinamiche  che non approfondiremo in questa sede e si rimandano i cultori ai  capitoli 4 e 5 della UNI EN 795
MARCATURA I dispositivi di prevenzione cadute per lavori in quota devono essere marcati  conformemente alla EN 365 e un'eventuale testo accompagnatorio deve essere nella lingua del paese di destinazione. Per i dispositivi di classe C e di classe E il fabbricante, o l' installatore, deve indicare chiaramente, su o accanto al dispositivo di  ancoraggio i seguenti parametri: a) il numero massimo di lavoratori collegabili b) l' esigenza di assorbitori di energia c) i requisiti relativi alla distanza dal suolo
INFORMAZIONI FORNITE DAL FABBRICANTE Le istruzioni per l' uso devono essere fornite nella/e  lingua/e del Paese di destinazione, e devono essere conformi alla EN 365. Il fabbricante deve includere la dichiarazione che i dispositivi di ancoraggio sono stati sottoposti a prova  in base alla  norma EN 795 e che salvo diversamente specificato, sono appropriati per l' utilizzo  da parte di una persona singola con un assorbitore di energia conforme alla EN 355. Inoltre: a) Per i dispositivi di ancoraggio di classe C (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali), le istruzioni per l' uso devono includere la  forza massima ammissibile in corrispondenza  degli ancoraggi strutturali di estremità e intermedi. b) Per i dispositivi di classe E (dispositivi di ancoraggio a corpo morto), è tassativo che le istruzioni per l' uso  contengano le seguenti linee guida : - i dispositivi di ancoraggio a corpo morto non devono essere utilizzati in presenza di rischio gelo o in condizioni di gelo; - uso dei dispositivi di ancoraggio a corpo morto  dove è presente una contaminazione della  copertura e/o del dispositivo di ancoraggio causata da olio, grasso ecc. o dalla crescita di alghe; - tipi di superficie di copertura sui quali è possibile utilizzare il dispositivo (ovvero le superfici sulle quali è stato provato un esito positivo); - i dispositivi di ancoraggio a corpo morto dovrebbero essere posizionati in modo da evitare aree di ristagno di acqua -se il dispositivo di ancoraggio a corpo morto deve essere utilizzato su un tetto coperto a pietrisco, tutte le pietre staccate devono essere rimosse (per esempio spazzando con una spazzola dura) prima di assemblare il dispositivo di ancoraggio.
...  Ancora su dispositivi di Classe E
Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Un' opera significativa e programmata RISULTATO : Non è affatto vero che l' installazione di una fune anticaduta e/o altri sistemi equivalenti eliminerà la messa in opera di sistemi provvisionali più complessi quali i ponteggi. È ovvio che il coordinatore della sicurezza può prevedere di utilizzare anche sistemi già installati.
COPERTURE PIANE Nel caso di copertura piana il rischio di caduta dall'alto è la fascia di 2 mt a ridosso della linea di gronda, se sono assenti punti pericolosi, quali aperture verso il vuoto come ad esempio la presenza di lucernari sfondabili. Quest'ultimi dovranno essere protetti con parapetti o quant'altro per la messa in sicurezza. Si precisa che la presenza di aperture verso il vuoto non protette su di una copertura rendono non praticabile l'intera copertura. Fatta salva la presenza di punti singolari di  pericolosità (di rischio di caduta) tale copertura può essere messa in sicurezza con un parapetto  normale come descritto all'art.26 del D.L. 574/55 H=1 mt oppure con sistema anticaduta:
ANCORAGGIO FISSO UNI-EN  795 CLASSE A (carico applicabile lungo qualsiasi direzione) ANCORAGGIO MOBILE - su supporto flessibile conforme a UNI-EN- 795  CLASSE C - su supporto rigido conforme a  UNI-EN- 795  CLASSE D ANCORAGGIO FISSO UNI-EN  517 TIPO A (carico applicabile lungo l'asse maggiore o pendenza della falda) TIPO B (carico applicabile anche trasversalmente alla pendenza delle falda) COPERTURE INCLINATE Ancoraggi utilizzabili sulle coperture a falde INCLINATE
COPERTURE INCLINATE L'utilizzazione di una serie di punti di ancoraggio singolo costringe l'operatore ad effettuare frequenti operazioni di sgancio e riaggancio nel passare da un ancoraggio a quello adiacente. Per evitare queste numerose operazioni e dunque muoversi più agevolmente è opportuno installare un sistema anticaduta  con ancoraggio mobile scorrevole su linea orizzontale.  Questo è il motivo per il quale la normativa stabilisce che: "L'impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili per le caratteristiche delle coperture." Pertanto, l'uso di linee UNI 795 CLASSE C è preferibile  ma per giustificarne il suo utilizzo è necessario una linea di colmo di  lunghezza L> 4 mt ed un'altezza linea di gronda rispetto al punto di possibile impatto tale da non vedere vanificato l'effetto anticaduta come vedremo più avanti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • 2. Articolo 376. Accesso per i lavori di riparazione e manutenzione a punti pericolosi. L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi. Art. 386. Cinture di sicurezza. I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.
  • 3. L'integrazione data dal D.Lgs. 235/03 all'art. 34 del D.Lgs 626/94 fornisce una definizione di che cosa si intenda per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. DEFINIZIONE DI LAVORO IN QUOTA
  • 4. 1) L.R. 1/2005 Art. 82 Comma 16 2) D.P.G.R. 62R/2005 3) Deliberazione 20 marzo 2006, n° 191 Dispositivi di protezione individuali. Sistemi di arresto di caduta 6) UNI EN 517 Ganci di sicurezza NORME 4) UNI EN 363 5) UNI EN 516 Passerelle piani di camminamento
  • 5. LE NORME REGIONALI RIGUARDANTI LE PROTEZIONI DA CADUTA PER I LAVORI IN QUOTA SONO COSTRITTIVE PERCHE' E' “ CONDICIO SINE QUA NON” PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE AD EDIFICARE. 8) ISPESEL a) linee guida cadute dall'alto b) linee guida protezione bordi 7) UNI EN 795 Dispositivi di ancoraggio requisiti e prove Classe A (ancoraggi di tipo strutturale) Classe B (ancoraggi provvisori portatili) Classe C (ancoraggi su linee di ancoraggio flessibili) Classe D ( rotaie di ancoraggio rigide orizzontali) Classe E ( ancoraggi a corpo morto)
  • 6. La Regione Toscana con il D.P.G.R. del 23 nov 2005, n° 62 (62/R) denominato “Regolamento di attuazione dell' art. 82, comma 16, della L.R. 3 gen. 2005 n° 1 (Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza, prevede , all'art. 5, la redazione dell' Elaborato Tecnico della Copertura. Esso è praticamente il progetto per l'accesso e la manutenzione in sicurezza della copertura.
  • 7. In dettaglio con questo progetto : a) si dimensionano percorso e accesso alla copertura atti a garantire il passaggio di materiale ed eventuali apparecchiature di manutenzione per impianti installati su di essa. b) si definiscono la tipologia della linea o linee vita o sistemi ad essa equivalenti. c) si dimensiona il fissaggio degli elementi alla struttura portante. d) si producono i certificati dei materiali ed elementi impiegati.
  • 8. Art. 5 Elaborato tecnico della copertura 1. L’elaborato tecnico della copertura è redatto in fase di progettazione; a tale adempimento provvede il coordinatore per la progettazione di cui all’articolo 4 del dlgs. 494/1996 oppure, nei casi in cui tale . figura non sia prevista, il progettista dell’intervento. 2. L’elaborato tecnico della copertura è completato entro la fine dei lavori e, solo in caso di varianti in corso d’opera che interessino la copertura, aggiornato durante il corso dei lavori stessi; a tali adempimenti provvede il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 494/1996 oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il direttore dei lavori. 3. Per i lavori affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 della l.109/1994, l’elaborato tecnico della copertura fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 16, comma 5 della legge 109/1994. 4. L’elaborato tecnico della copertura, in relazione alle diverse fattispecie di cui all’articolo 6, deve avere i seguenti contenuti: a) elaborati grafici. ci in scala adeguata in cui sono indicate le caratteristiche e l’ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l’esecuzione dei lavori di copertura; b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure preventive e protettive di cui alla sezione II; nel caso di adozione di misure preventive e protettive di tipo provvisorio di cui all’articolo 7, comma 4, la relazione deve esplicitare le motivazioni che impediscono l’adozione di misure di tipo permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto; c) planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando il punto di accesso e la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto, specificando per ciascuno di essi la classe di appartenenza, il modello, la casa produttrice ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei; d) relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio; e) certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto eventualmente installati, secondo le norme UNI-EN 795 ed UNI-EN 517; f) dichiarazione di conformità dell’installatore riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere c) e d); g) manuale d’uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica; h) programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati. 30.11.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 43 L' elaborato tecnico della copertura ETC si integra con il fascicolo dell'opera ove ne sia prevista la redazione ai sensi del Dlgs n° 494/96
  • 9. I documenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 devono essere allegati alle istanze di permesso di costruire o alla DIA. I documenti di cui alle lettere a), b), c) d), e), f) devono essere disponibili in sede di deposito della certificazione di abitabilità. Tutti i documenti devono essere consegnati al proprietario o ad altro soggetto avente titolo.
  • 10. D) QUANDO SI RENDE NECESSARIO L' ETC (elaborato tecnico della copertura)? Ossia quando è obbligatorio progettare COPERTURE ACCESSIBILI IN SICUREZZA? R) per gli edifici di nuova costruzione – SEMPRE - Per gli edifici esistenti in occasione di un intervento di STRAORDINARIA MANUTENZIONE della copertura
  • 11. E' il tragitto che un operatore deve compiere INTERNAMENTE o ESTERNAMENTE al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura, ossia di quel punto che permette il passaggio in sicurezza, di uno o più operatori e del materiale occorrente, alla copertura. Il punto di accesso alla copertura non deve essere necessariamente permanente. Esso può essere anche un' opera provvisoria quale ad esempio un ponteggio, un trabattello etc rispettoso ovviamente della sicurezza. La circolare Regionale sottolinea .. che per gli edifici nuovi la progettazione della sicurezza è contestuale all'edificio e dunque una SOLUZIONE DI TIPO PERMANANTE E' SEMPRE POSSIBILE .
  • 12. - DPGR 62/2005 - ART. 8 C.1,2,3 Art. 8 Percorsi di accesso alla copertura 1. I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni e tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza. 2. Lungo l’intero sviluppo dei percorsi è necessario: a) che gli ostacoli . fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo; b) che sia garantita una illuminazione di almeno venti lux; c) che sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell’operatore. 3. E’ altresì necessario che: a) i percorsi orizzontali abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta dall’alto; b) i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili, scale portatili. 4. Nel caso di percorsi non permanenti devono essere individuate posizioni e spazi in grado di ospitare le soluzioni prescelte. 5.I percorsi di cui al comma 4 si realizzano tramite: a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco; b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota; c) apprestamenti. 30.11.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 43
  • 13. PARAMETRI MINIMI DI UN PASSAGGIO A NORMA LUNGO L' INTERO PERCORSO DEVE ESSERE GARANTITO/A: 1) UN CHIARORE DI ALMENO 20 LUX 2) UNA LARGHEZZA DEL PASSAGGIO L >= 60 CM 3) ASSENZA DI OSTACOLI FISSI. Quando per motivi tecnici non è possibile eliminarli devono essere ben segnalati e protetti per non costituire pericolo. 4) DIMENSIONAMENTO STATICO PER I CARICHI DI ESERCIZIO 5) I PERCORSI ORIZZONTALI DEVONO AVERE I LATI DI AFFACCIO NE VUOTO PROTETTI CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL' ALTO.
  • 14. Il Superlucernario ??????? ??? è costruito in poliuretano di colore nero, è dotato di vetrata isolante temperata ad alta resistenza agli agenti atmosferici e raccordo integrato. Ha una comoda apertura a libro che facilita l'accesso al tetto. L'anta può essere incernierata a destra o a sinistra a seconda delle esigenze. La parte inferiore del telaio del Superlucernario è antiscivolo per facilitare l'uscita, inoltre, l'anta è provvista di un bloccaggio di sicurezza per impedire la chiusura improvvisa del battente una volta aperto. Le dimensioni per il foro sono cm 49x76. ACCESSI ALLA COPERTURA
  • 16. Dispositivi di protezione individuale. Dispositivo atto ad assicurare una persona ad un punto di ancoraggio in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza una caduta dall'alto. Imbracatura D.P.I. D.P.I. Anticaduta sono definiti dalla UNI EN 363 D.P.I. Cinture di sicurezza Progettata per essere usata per lavori dove è possibile la caduta ma di lieve entità. NON ADATTA PER I LAVORI IN QUOTA (è solo di trattenuta) E' ideata in maniera da distribuire il carico di caduta su tutto il corpo. Fronteggia cadute anche di alcuni metri. Per i lavori di copertura è preferibile usare l' anello posteriore di cui tutte le imbracature sono dotate.
  • 17. CONNETTORI Infatti oltre a possedere una resistenza meccanica si deve poter aprire con almeno due operazioni consecutive e intenzionali. CONNETTORE È un dispositivo che serve a collegare i vari componenti di un sistema anticaduta in maniera da evitare un distacco accidentale.
  • 18. Deve essere fissato ANCORAGGI STRUTTURALI PUNTO DI ANCORAGGIO DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO ANCORAGGIO STRUTTURALE
  • 19. TIPO” A” Sopporta una Fmax di trazione, nella direzione della pendenza del tetto pari a 1000 Kg TIPO” B” Progettato per sopportare forze di trazione di 1000 Kg sia nella direzione della pendenza della falda che in direzione perpendicolare ad essa. GANCI DI SICUREZZA - UNI-EN 517 GANCI
  • 21. ANCORAGGI E DISPOSITIVI ANTICADUTA Gli ancoraggi utilizzabili sulle coperture possono essere suddivisi in : ANCORAGGI FISSI ANCORAGGI MOBILI ANCORAGGI DISPOSITIVI I dispositivi anticaduta possono essere: I dispostivi anticaduta fissi (di lunghezza fissa massima = 2mt) I dispostivi anticaduta regolabili (di lunghezza variabile = 5-10-15-20mt)
  • 22. Ultima versione pubblicata dall' organo UNI nel dicembre 2002 che è l' edizione italiana del ' 96 e contiene gli aggiornamenti del 2000 ACCESSORI E DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO NORMA UNI EN 795 PARAGRAFO 3.13 CLASSI Nota bene: I dispositivi di ancoraggio di classe A non possono essere utilizzati per costituire un dispositivo di CLASSE C (ossia linea vita flessibile)
  • 23. ANCORAGGI FISSI A) Un punto di ancoraggio fisso con un cordino fisso L = 2 mt delimita una zona operativa di area circolare sicura con raggio di 2 mt. B) Un punto di ancoraggio fisso con un dispositivo anticaduta guidato o retrattile delinea una zona opertiva sicura TRIANGOLARE con angolo al centro non superiore a 30°.
  • 24. DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE UNI EN 360 (lung var.= 5-10-15-20...) CARATTERISTICHE - IMPIEGO - PRESTAZIONE DINAMICHE - SVANTAGGI Modificano automaticamente la lunghezza del cordino di collegamento e bloccano ogni movimento che superi : 1,5 m/sec (Vedi Norma UNI EN 360). I dispositivi di tipo retrattile sono utilizzabili quando il raggio operativo concesso dai cordini fissi (max 2 mt) non è sufficiente. Il loro funzionamento è indipendente dal peso della persona collegata, e bloccano l'allungamento quando la velocità di movimento supera il valore di 1,5 m/sec. 1) Non efficaci per interrompere una scivolata lenta. 2) la libertà di maggiore campo di azione distrae da un possibile movimento a pendolo in caso di caduta.
  • 25. REQUISITI GENERALI PER I DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO Tutti i dispositivi di ancoraggio e punti di ancoraggio devono essere progettati in modo da accettare il dispositivo di protezione individuale e garantire che il dispositivo di protezione individuale, correttamente applicato, non possa staccarsi involontariamente Tutte le parti metalliche dei dispositivi di ancoraggio devono essere conformi al 4.4 della EN 362:1992 relativo alla protezione contro la corrosione. I dispositivi di ancoraggio a corpo morto non devono essere utilizzati dove la distanza dal bordo del tetto sia minore di 2500 mm. I dispositivi di ancoraggio a corpo morto non devono essere utilizzati in presenza di rischio gelo o in condizioni di gelo.
  • 26. REQUISITI SPECIFICI PER DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO E METODI DI PROVA Tutti i dispositivi di ancoraggio per tutte le classi devono essere provati sia con prove statiche che dinamiche che non approfondiremo in questa sede e si rimandano i cultori ai capitoli 4 e 5 della UNI EN 795
  • 27. MARCATURA I dispositivi di prevenzione cadute per lavori in quota devono essere marcati conformemente alla EN 365 e un'eventuale testo accompagnatorio deve essere nella lingua del paese di destinazione. Per i dispositivi di classe C e di classe E il fabbricante, o l' installatore, deve indicare chiaramente, su o accanto al dispositivo di ancoraggio i seguenti parametri: a) il numero massimo di lavoratori collegabili b) l' esigenza di assorbitori di energia c) i requisiti relativi alla distanza dal suolo
  • 28. INFORMAZIONI FORNITE DAL FABBRICANTE Le istruzioni per l' uso devono essere fornite nella/e lingua/e del Paese di destinazione, e devono essere conformi alla EN 365. Il fabbricante deve includere la dichiarazione che i dispositivi di ancoraggio sono stati sottoposti a prova in base alla norma EN 795 e che salvo diversamente specificato, sono appropriati per l' utilizzo da parte di una persona singola con un assorbitore di energia conforme alla EN 355. Inoltre: a) Per i dispositivi di ancoraggio di classe C (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali), le istruzioni per l' uso devono includere la forza massima ammissibile in corrispondenza degli ancoraggi strutturali di estremità e intermedi. b) Per i dispositivi di classe E (dispositivi di ancoraggio a corpo morto), è tassativo che le istruzioni per l' uso contengano le seguenti linee guida : - i dispositivi di ancoraggio a corpo morto non devono essere utilizzati in presenza di rischio gelo o in condizioni di gelo; - uso dei dispositivi di ancoraggio a corpo morto dove è presente una contaminazione della copertura e/o del dispositivo di ancoraggio causata da olio, grasso ecc. o dalla crescita di alghe; - tipi di superficie di copertura sui quali è possibile utilizzare il dispositivo (ovvero le superfici sulle quali è stato provato un esito positivo); - i dispositivi di ancoraggio a corpo morto dovrebbero essere posizionati in modo da evitare aree di ristagno di acqua -se il dispositivo di ancoraggio a corpo morto deve essere utilizzato su un tetto coperto a pietrisco, tutte le pietre staccate devono essere rimosse (per esempio spazzando con una spazzola dura) prima di assemblare il dispositivo di ancoraggio.
  • 29. ... Ancora su dispositivi di Classe E
  • 30. Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Un' opera significativa e programmata RISULTATO : Non è affatto vero che l' installazione di una fune anticaduta e/o altri sistemi equivalenti eliminerà la messa in opera di sistemi provvisionali più complessi quali i ponteggi. È ovvio che il coordinatore della sicurezza può prevedere di utilizzare anche sistemi già installati.
  • 31. COPERTURE PIANE Nel caso di copertura piana il rischio di caduta dall'alto è la fascia di 2 mt a ridosso della linea di gronda, se sono assenti punti pericolosi, quali aperture verso il vuoto come ad esempio la presenza di lucernari sfondabili. Quest'ultimi dovranno essere protetti con parapetti o quant'altro per la messa in sicurezza. Si precisa che la presenza di aperture verso il vuoto non protette su di una copertura rendono non praticabile l'intera copertura. Fatta salva la presenza di punti singolari di pericolosità (di rischio di caduta) tale copertura può essere messa in sicurezza con un parapetto normale come descritto all'art.26 del D.L. 574/55 H=1 mt oppure con sistema anticaduta:
  • 32. ANCORAGGIO FISSO UNI-EN 795 CLASSE A (carico applicabile lungo qualsiasi direzione) ANCORAGGIO MOBILE - su supporto flessibile conforme a UNI-EN- 795 CLASSE C - su supporto rigido conforme a UNI-EN- 795 CLASSE D ANCORAGGIO FISSO UNI-EN 517 TIPO A (carico applicabile lungo l'asse maggiore o pendenza della falda) TIPO B (carico applicabile anche trasversalmente alla pendenza delle falda) COPERTURE INCLINATE Ancoraggi utilizzabili sulle coperture a falde INCLINATE
  • 33. COPERTURE INCLINATE L'utilizzazione di una serie di punti di ancoraggio singolo costringe l'operatore ad effettuare frequenti operazioni di sgancio e riaggancio nel passare da un ancoraggio a quello adiacente. Per evitare queste numerose operazioni e dunque muoversi più agevolmente è opportuno installare un sistema anticaduta con ancoraggio mobile scorrevole su linea orizzontale. Questo è il motivo per il quale la normativa stabilisce che: "L'impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili per le caratteristiche delle coperture." Pertanto, l'uso di linee UNI 795 CLASSE C è preferibile ma per giustificarne il suo utilizzo è necessario una linea di colmo di lunghezza L> 4 mt ed un'altezza linea di gronda rispetto al punto di possibile impatto tale da non vedere vanificato l'effetto anticaduta come vedremo più avanti.
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