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“ il Buongiorno si vede dal front – office
Percorso Formativo per Dipendenti di assicurazione   2011



                  IV MODULO


       “ PROTEZIONE DELL’ABITAZIONE “
       INCENDIO
       FURTO
       RCG

       Docente: Roberta Patruno
                                                      1
                        Sez. prov.le SNA BARI
“ il Buongiorno si vede dal front – office
Percorso Formativo per Dipendenti di assicurazione         2011




Lettura :

L’importanza di formare il Front office
                             da “L’Agente di Assicurazione”



Informativa precontrattuale e norme di comportamento
degli Intermediari assicurativi                 da “ Assinform “



                                                            2
                        Sez. prov.le SNA BARI
“ il Buongiorno si vede dal front – office
Percorso Formativo per Dipendenti di assicurazione   2011




Fonti :

Codice della Assicurazioni ( D lgs.n°209 / 2005 )

Reg. ISVAP n° 5 /2006

Reg. ISVAP n° 35/2010


                                                     3
                      Sez. prov.le SNA BARI
Situazione di mercato multirischi abitazione in Europa



In FRANCIA :
* nel 2001 ( Fonte F.F.S.A ) l’ 80 % delle famiglie aveva una polizza Multirischi
  con un premio di oltre € 250,00
•Saliva al 95 % nelle famiglie proprietarie della casa
• la raccolta premi (anno 2003 sfiorava 5miliardi euro


In GRAN BRETAGNA :
•Nel 2001 ( fonte ABI) il 75 % delle famiglie aveva una polizza “ home contents “
 che si aggoiungeva alla copertura “building insurance “
• la garanzia furto è presente nella quasi totalità delle polizze “home contents “
•La raccolta premi “home contents “ supera oggi i 5miliardi di euro




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                                    Sez. prov.le SNA BARI
Situazione di mercato multirischi abitazione in Italia


Esiste un mercato mutirischi abitazione ?

•28 milioni di abitazioni
• oltre 22 milioni di famiglie


Secondo indagine di mercato ( Eurisko 2001) sarebbe assicurato :

•Il 22 % delle abitazioni contro il rischio di Incendio
• il 17% delle stesse contro il rischio di Furto
•Il 10% delle famiglie per la R.C. vita privata
•Il 4 % delle medesime per la copertuta assistenza
• il 3 % delle stesse con polizza Tutela Legale




                                                                   5
                                 Sez. prov.le SNA BARI
Quindi In italia NON HANNO un ‘Assicurazione :



•INCENDIO quasi 4 famiglie su 5

•FURTO      quasi 5 su 6

•R.C.        9 famiglie su 10

•ASSISTENZA 24 famiglie su 25

•TUTELA LEGALE 32 famiglie su 33

             C’è un vasto mercato potenziale !
                                                          6
                    Coordinamento formazione SNA Puglia
Riflessione . . .

In Francia e Gran Bretagna
•Si verificano meno incendi ?
• Meno eventi atmosferici ?
•Meno furti ?
•Meno danni a terzi per fatti riconducibili alla vita domestica ,o sportiva ?

•In Italia
 nel solo 2004 il ramo incendio/eventi naturali ha registrato oltre 260.000
sinistri assicurati (una media di 700 denunce al giorno !
                                     ( Fonte assinform su dati Ania )
nel 2003 (Fonte polizia di stato ) si sono avuti :
 piu di 173.000 furti nelle abitazioni
 piu di 165.000 borseggi
 quasi 29.000 scippi
 quasi 42.000 rapine
                           e molti non presentano denuncia !



                                                                                7
                                    Coordinamento formazione SNA Puglia
Quali le cause del sottosviluppo nell’assicurazione ?


Per ass. Incendio : un errore nella vendita :viene offerta disolito solo incendio on request
Mentre la polizza comprende eventi assai piu sentiti quali scoppi, acqua condotta,
fenomeni elettrici

Per ass.ne Furto -
- l’errata sottovalutazione del rischio furto nelle aree considerate
“isole felici “ rispetto alle metropoli “pericolose”
-lLa convinzione che siano assicurabili solo le abitazioni con chiusure e
   protezioni molto efficienti (come bunker o caveau bancari) ecc…

Per Ass.ne R.C. –
mancata conoscenza da parte dei clienti delle Leggi e della giurisprudenza
in materia di RC in generale e del capofamiglia/famiglia in particolare

e… argomentazioni di vendita generiche che non fanno leva sugli effettivi stili di vita
dei nostri clienti ( ad es. un libero professionista ha esigenze diverse da un dipendente )
e sulla tipologia delle famiglie ( stato di famiglia ,numero di figli, reddito ecc.)



                                                                                     8
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Quanto vale il mercato mutirischi Abitazione –
        conclusioni

In premi , piu del fatturato complessivo dell’insieme dei rami “property “
e aiutano l’agenzia nel cumulo provvigionale

Negli ultimi anni la concorrenza nella mutirischi Abitazioni si svilupperà sempre
di più :negli ultimi 3 anni oltre 10 Compagnie hanno rinnovato la gamma
dei prodotti

Occore ATTIVARSI e muoversi con prontezza e sistematicità :
*completando la gamma di garanzie sul portafoglio Abitazioni in essere
*conquistando i clienti “ solo auto “ in Ptfg
* offrendo con sistematicità la protezione ai nostri clienti.

 ……ricordiamo : la concorrenza di Poste Italiane e Banche.!!



Quali sono i nostri punti di FORZA ??

                                                                                    9
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                                            Sez. prov.le SNA BARI
Risk M      RISK MANAGEMENT persone



         Il metodo che permette di esaminare le esposizioni ai rischi nella
         vita della famiglia , ( con la stessa metodologia e meticolosità
         quantitativa che applica il Risk management nel caso delle attività
         aziendali complesse ) ai fini di una pianificazione che consenta di
         minimizzare con sufficiente efficacia l’impatto negativo di natura
         economica sui bilanci della famiglia.




         NB. tenere presente la “percezione soggettiva “ delle priorità
         tra i bisogni del cliente !




                                                                                 11
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Risk M
              LE FASI :


         1. DEFINIZIONE DELCONTESTO

         2. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

         3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

         4. TRATTAMENTO /GESTIONE DEL
            RISCHIO

         5. CONTROLLO DEL PROCESSO DI
            RISK MANAGEMENT
                                                         12
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Risk M
         1. DEFINIZIONE DELCONTESTO
            * a chi è rivolta ? Tipo nucleo familiare ?
               i rapporti tra i componenti ?
               le modalità di condivisione delle risorse
            reddituali
               legami patrimoniali ecc.

         2. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO “ puro “
            (molteplici ) :
            rischio premorienza , invalidità, salute
           ai fini interventi medici, inabilità
           temp., furto della proprietà, danni da
           incendio e calamità naturali, r.c. t.
           ecc.
                                                                  13
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Risk M
         3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

            rischio = frequenza x gravità
            “ se l’evento dannoso capita,sono in grado di sopportarne le
           conseguenze ? “



         4. TRATTAMENTO /GESTIONE DEL RISCHIO
              eliminazione
              riduzione     : prevenzione e protezione
              assunzione in proprio : totale o parziale
              assicurazione

         “ l’incertezza della dimensione del danno diventa un costo
           certo ,conosciuto cioè il premio di polizza ! “

                                                                         14
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Risk M

         5. CONTROLLO DEL PROCESSO DI RISK
           MANAGEMENT

           la famiglia come ente dinamico !
            cambia casa , compra arredamento, assumono
           collaboratori, ecc.

           o cambiano i prodotti !




         Ricordiamoci : le regole di una comunicazione
           efficace !
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Risk M          Perche un Risk management ?


                    DEFINIZIONE DELCONTESTO

                    IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

         Servizio   VALUTAZIONE DEL RISCHIO                      Qualità del
         al                                                      Portafoglio
         cliente    TRATTAMENTO /GESTIONE DEL RISCHIO

                    CONTROLLO DEL PROCESSO




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SERVIZIO AL CLIENTE :
Risk M   Ha un’alta valenza commerciale:

          fidelizza il cliente, riducendo la volatilità del portafoglio Clienti
          consente di acquisire il Cliente nella sua totalità
          garantisce una maggiore correttezza della procedura di
         “adeguatezza” dei contratti.
         Non è un camuffamento del vero ruolo dell’assicuratore: se il cliente e
         l’assicuratore collaborano veramente nel determinare il piano di gestione
         dei rischi, il risultato è economicamente premiante per entrambe le Parti.



         QUALITA’ DEL PORTAFOGLIO :

          Il Risk Management mette in grado l’Assicuratore di valutare
         correttamente la qualità del rischio.
          Si attua una riduzione della frequenza e della gravità del rischio: grande
         attenzione alla prevenzione.
          Si diversificano i rischi del singolo Cliente: è meno probabile che
         accadano sinistri in tutti i rami allo stesso Cliente.


                                                                                        17
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Origine             ASSICURAZIONE INCENDIO
Inc
          ORIGINI E CENNI STORICI

          Il concetto assicurativo trae le sue origini dal bisogno di sicurezza insito nell’uomo .
          Teoria di Maslow

          Il primo contratto incendio è stato stipulato ad Amburgo nel 1591
          Incendio di Londra del 1666
          Nel 1667 a Londra viene istituito il primo ufficio per l’Assicurazione INCENDIO e nel
          1676 nasce ad Amburgo la Hamburger Generale
          A Londra nel 1681 viene fondato il FIRE OFFICE primo esempio di Compagnia per
          l’assicurazione incendio
          In Francia nel 1786 sorge la COMPAGNIE Royale dAssurance
          In Italia a trento nel 1821 viene fondato ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE , nel 1825
          a Napoli La Società Assicurazioni diverse e a Milano La Compagnia Di assicurazione
          di Milano.
          Successivamente sorgeranno SOCIETA REALE MUTUA,
          ASSICURAZIONI GENERALI, RIUN. ADRIATICA DI SICURTA etc…



                                                                                              18
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Contratto

            51 ARTICOLI DEDICATI ALL’ASSICURAZIONE
                        DAL 1882 AL 1932
                         C
                     O DI
                 C
                               L
                     E      VI
                         CI
                           E



             DEFINIZIONE
             Il contratto di assicurazione (art. 1882 del
             Codice Civile) è un atto mediante il quale
             l’assicuratore, verso il pagamento di un
             premio, si obbliga a rivalere l‘Assicurato in
             caso dl danno ad esso prodotto da un
             sinistro
                                                                               19
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LE CARATTERISTICHE
Contratto

   •         Il contratto di assicurazione rientra tra i contratti definiti
            giuridicamente SINALLAGMATICI cioè, a prestazioni
                                  corrispettive.
                                 OBBLIGAZIONI

             Da parte dell’Assicurato:
             Fornire tutte le dichiarazioni inerenti relative alle circostanze de rischio ai
             fini della sua valutazione artt. 1892 – 1893 – 1894 del C.C. ;
             Pagare il relativo premio in via anticipata art. 1901 del C.C.;
             Informare l’Assicuratore di tutte le circostanze sopraggiunte nel corso del
             contratto che possono aggravare il rischio art. 1898 del C.C. ;
             Adoperarsi al fine di limitare il danno art. 1914 del C.C.

             Da parte dell’Assicuratore:
             Il pagamento dell’indennizzo nei modi e nei termini stabiliti dal contratto



                                                                                               20
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Contratto      Il contratto di assicurazione rientra tra i contratti definiti
                         giuridicamente PER ADESIONE cioè, con
            norme già
            predisposte da una delle parti.

       •    I contratti per adesione sono sottoposti dalla legge a un regime di protezione
       •    per il contraente più debole in quanto aderisce a delle norme predisposte
       •    dall’altra parte artt.1341- 1342-1932 del C.C :
       •    Art. 1341C.C. dispone che le condizioni contrattuali sono valide ed efficaci
       •     nei confronti dell’altra parte se questa ne ha avuto conoscenza adottando
       •    ordinaria diligenza. Stabilisce inoltre che le clausole inserite a favore di
       •    chi ha predisposto il contratto devono essere approvate espressamente.
       •    Art. 1342 C.C. stabilisce per i contratti predisposti su appositi stampati,
       •     le clausole aggiuntive prevalgono su quelle predisposte anche se non
       •    annullate
       •    Art. 1932 C.C. precisa le norme inderogabili del contratto (deroghe alle
       •    Disposizioni in esso contenuto devono essere a favore dell’Assicurato)

                                                                                             21
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I REQUISITI
Contratto

      •     Un contratto è valido quando prevede tutti i requisiti previsti dall’art.
            1325 del Codice Civile. (oggetto, causa, forma, accordo fra le parti),

      •     OGGETTO: Identificazione del rischio cioè possibilità del verificarsi
            dell’evento dannoso per l’Assicurato;
      •     CAUSA; Eliminazione dell’evento dannoso ( funzione indennitaria);
      •     FORMA: Il contratto di assicurazione deve essere provato per
            iscritto
      •     ACCORDO FRA LE PARTI: si ha accordo fra le parti quando chi ha
            formulato la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra
            parte ( la validità della proposta è di 15 giorni)




                                                                                22
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Contratto
                               IL CONTRATTO
                                   Le parti e i termini
            Le parti :
            ASSICURATORE : Impresa autorizzata a esercitare l’attività
            CONTRAENTE : il soggetto che stipula il contratto (firma) e
                           corrisponde il premio
            ASSICURATO : Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione


            I termini :
             PREMIO        : il costo della copertura ( la somma dovuta dal Contraente alla
                                     Compagnia )
            POLIZZA       : il documento che prova l’assicurazione

            SINISTRO      :   il verificarsi del fatto dannoso per il
                                      quale è prestata la garanzia assicurativa

             INDENNIZZO :     la somma dovuta dalla Compagnia in
                                   caso di sinistro
                                                                                       23
                                               Coordinamento Formazione SNA - Puglia
A    Esercitazione :

1. Quali sono le 5 fasi per processo di Risk
   management ?

2. Quali sono gli elementi per valutare un rischio ?

3. Come si può incidere sulla frequenza?
   E sulla gravità ?

4. Quali sono i requisiti di un contratto ?


5. Quali sono le parti di un contratto ?


                                                        24
                                Sez. prov.le SNA BARI
Esercitazione :
1. Quali sono le 5 fasi per processo di Risk management ?
   DEFINIZIONE DELCONTESTO -IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
   VALUTAZIONE DEL RISCHIO- TRATTAMENTO /GESTIONE DEL RISCHIO
      CONTROLLO DEL PROCESSO

2. Quali sono gli elementi per valutare un rischio ?
                   frequenza e gravità
3. Come si può incidere sulla frequenza? Prevenzione.
   E sulla gravità ? Protezione

4. Quali sono i requisiti di un contratto ?
Oggetto – Causa - forma- accordo tra le parte

5. Quali sono le parti di un contratto ?
Assicuratore Contraente Assicurato




                                                                        25
                                                Sez. prov.le SNA BARI
CGA              CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
          Le condizioni generali di assicurazioni si dividono in due gruppi:
           -- CONDIZIONI GENERALI
           -- CONDIZIONI SPECIFICHE



               GENERALI
      comuni a tutti i rami- sono riferite ai seguenti articoli

      * Dichiarazioni relative alle circostanza del rischio (Artt. 1892-1893-1894 C.C.)
      * Assicurazioni presso diversi assicuratori (Art. 1910 C.C.)
      * Pagamento del premio (Artt. 1901 – 1453 C.C.)
      * Modifiche dell’assicurazione
      * Aggravamento del rischio (Art. 1898 C.C.)
      * Diminuzione del rischio (Art. 1897 C.C.)
      * Recesso in caso di sinistro
      * proroga dell’assicurazione (Art. 1899 C.C.)
      * Oneri fiscali   ecc…

                                                                                    26
                                                          Sez. Prov.le SNA BARI
CGA
      Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
          Artt.1892-1893-1894 del C.C

      Sono le dichiarazioni che il Contraente DEVE rendere all’Assicuratore in
      modo tale da che questi possa conoscere e valutare il rischio;
                                                        ------ATT.NE :ADEGUATEZZA !
              Le dichiarazioni non conformi alla reale situazione del rischio
      possono comportare la perdita al diritto all’indennizzo;

      Le dichiarazioni inesatte o reticenti possono essere rese con:
               COLPA LIEVE (: rese senza tenere conto di una diligente
      attenzione );
          Contratto annullabile, indennizzo ridotto, diritto di impugnazione tre mesi);
               COLPA GRAVE (: rese senza utilizzo della diligenza del buon padre

                                      di famiglia )
                   DOLO: ( rese in modo volontario al fine di ledere)
           Contatto nullo, nessun indennizzo, diritto di impugnazione tre mesi)
      .
                                                                                  27
                                                       Sez. prov.le SNA BARI
CGA   Art. 1892 Dichiarazioni inesatte
      Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a
      circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non
      lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero
      stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il
      contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
      L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre
      mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la
      reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
      L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in
      corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al
      premio convenuto per il primo anno.
       Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal
      comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
      Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido
      per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la
      dichiarazione inesatta o la reticenza.


                                                                            28
                                                   Sez. prov.le SNA BARI
Art.1893 Dichiarazioni inesatte e reticenti senza
CGA   dolo o colpa grave

      Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni
      inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto,
      ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante
      dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha
      conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
      Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la
      reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia
      dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in
      proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che
      sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

      Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di
      terzi
      Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi [c.c. 1890, 1891, 1932],
      se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle
      reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le
      disposizioni degli articoli 1892 e 1893
                                                                              29
                                                    Sez. prov.le SNA BARI
CGA
      Assicurazione presso diversi assicuratori
      art. 1910 C.C.

      Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio esistono più
      assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore
      comunicazione agli altri assicuratori degli altri contratti stipulati.

      In caso di sinistro, l‘Assicurato deve darne avviso a tutti gli altri
      assicuratori, e può richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo
      dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente
      considerato.
      Qualora la somma degli indennizzi (escluso quello dovuto
      dall’assicuratore insolvente)superi l’ammontare del danno,
      l’Assicuratore è tenuto a pagare soltanto la sua quota
      proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il
      proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale
      con gli altri assicuratori.

      •                                                                        30
                                                Sez. prov.le SNA BARI
Pagamento del premio art 19101 C.C.
CGA

      Questo articolo stabilisce che se il Contraente non paga il premio o la
      prima rata di premio, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del
      giorno in cui il Contraente provvede al pagamento del premio
      Prevede un periodo di mora di quindici giorni, durane il quale la
      copertura del rischio è operante;
      Qualora il pagamento del premio non venisse effettuato e l’Assicuratore
      non agisse, entro sei mesi dalla scadenza del premio stesso il contratto si
      intende risolto di diritto ma l’Assicuratore ha comunque il diritto di agire
      per la riscossione della rata insoluta;
      Nel caso in cui il contratto fosse risolto di diritto il debitore non potrà
      adempiere alla propria obbligazione (art. 1453 C.C.)

      INIZIO GARANZIA           DECADENZA    -                           PRESCRIZIONE

      1   2   3         4   5    6 -     7       8        9       10     11     12
      mesi mora                   SOSPENSIONE COPERTURA                RISOLUZIONE CONTRATTUALE




                                                                                          31
                                                              Sez. prov.le SNA BARI
CGA    Aggravamento del rischio art. 1898 C.C.

      L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni
      aggravamento del rischio. Gli aggravamenti non noti o non accettati
      dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
      all’indennizzo, nonché la stessa cessazione del’assicurazione;
      L’Assicuratore ha la facoltà di recedere entro un mese da quando ne ha
      avuto avviso o ne è venuto a conoscenza;
      Qualora l’aggravamento fosse stato tale che l’Assicuratore non avrebbe
      consentito l’assicurazione il recesso ha effetto immediato;
      Spettano comunque all’Assicuratore i premi relativi al periodo di
      assicurazione in corso;
      Nel caso in cui entro i termini sopra indicatisi verificasse un sinistro verranno
      applicate le disposizioni degli artt. 1892-1893-1894 C.C.
      •Aggravamento notevole – non       avrebbe assicurato
                                                     danno non risarcito
      •Non notevole -     solo aumento premio
                                                      danno proporzione
                                                                                     32
                                                          Sez. prov.le SNA BARI
CGA
      Diminuzione del rischio art. 1897 C.C.

      Nel caso di diminuzione dl rischio, l’Assicuratore è tenuto a
      ridurre le rate di premio (all’annualità ) successive alla
      comunicazione dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di
      recesso.




      Occorre distinguere tra aggravamento –diminuzione di
      rischio e variazione delle somme assicurate;
      Nel caso di aggravamento di rischio si verifica una
      variazione del grado di danno;
      Nel caso di variazione di somme assicurate varia l’entità del
      danno



                                                                           33
                                                   Sez. prov.le SNA BARI
CGA
      Recesso in caso di sinistro - ( Dir.EU n°13/93)
      Dopo ogni sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o
      rifiuto all’indennizzo,l’Assicuratore può recedere dal
      contratto con preavviso di 30 giorni. In tale caso
      l’Assicuratore, entro 15 giorni dalla data di efficacia dl
      recesso, rimborsa la parte di premio netto, relativa al
      periodo di rischio non corso.



      Proroga dell’assicurazione

      In mancanza di disdetta ,mediante lettera raccomandata
      spedita almeno 60 / 30 giorni prima della scadenza
      dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno




                                                                          34
                                                  Sez. prov.le SNA BARI
B Esercitazione :
1.Quali sono gli artt. del C. C. sulle dichiarazioni relative alle circostante
   del rischio ?
2.Le dichiarazioni dell’assicurato relative alle circostanze del rischio
   non sono influenti in caso di sinistro , sono invece importanti
   dichiarazioni relative alle caratteristiche dei fabbricati e alle norme di
   sicurezza antifurto .
                         Vero o falso

3.Gli aggravamenti non noti o non accettati dall’Assicuratore possono
    comportare ai fini dell’indennizzo la
 a )perdita totale
b) parziale
c) Totale o parziale , secondo la fattispecie

4. Da quando l’assicuratore prende atto sul contratto della diminuzione
    di rischio comunicata dal cliente ?
5. Quando si può richiedere il recesso in caso di sinistro ?
6. Entro quale termine l’assicuratore può agire in caso di mancato
    pagamento ?
7. In caso di dolo dell’assicurato , il contratto è nullo o annullabile ?
                                                                       35
                                              Sez. prov.le SNA BARI
Esercitazione :
1. Quali sono gli art del C. C. sulle dichiarazioni relative alle circostante del
   rischio ? 1892- 1893 – 1894

2.Le dichiarazioni dell’assicurato relative alle circostanze del rischio non sono
   influenti in caso di sinistro :sono invece importanti dichiarazioni relative
   alle caratteristiche dei fabbricati e alle norme di sicurezza antifurto .
                    Vero o falso     falso

3.Gli aggravamenti non noti o non accettati dall’Assicuratore possono
    comportare ai fini dell’indennizzo la
a )perdita totale
b) parziale
c) Totale o parziale secondo fattispecie         c)

4. Da quando l’assicuratore prende atto sul contratto della diminuzione di
    rischio comunicata dal cliente ? Annualità
5. Quando si può richiedere il recesso in caso di sinistro ?
Entro 60gg dalla comunicazione del pagamento o mancato pagamento
6. Entro quale termine l’assicuratore può agire in caso di mancato
    pagamento ? 6 mesi .
8. In caso di dolo dell’assicurato , il contratto è nullo o annullabile ?
    nullo                                                                 36
                                                 Sez. prov.le SNA BARI
CONDIZIONI SPECIFICHE DI RAMO


     AMBITO OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA
     OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
     VALUTAZIONE DEL DANNO .




AMBITO OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA

* Oggetto dell’assicurazione /cosa assicuriamo
* Esclusioni
* Forma e tipo di garanzia
 * Trasloco delle cose assicurate
 * Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza ( Art. 1891 C.C. )
 * colpa grave e dolo
* indicizzazione
    ecc..                                       segue
                                                                      37
                                            Sez. prov.le SNA BARI
OBBLIGHI DELL ‘ ASSICURATO

•Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro ( Art. 1913
C.c. )
•Obblighi di salvataggio ( Art. 1914 C.C.)

•Inadempimento degli obblighi ( Art. 1915 C.C.)
•Conservare ,fino ad avvenuta liquidazione del danno
    le tracce e i residui del sinistro

• dare dimostrazione della qualità,quantità e valore
delle cose preesistenti e tenere a disposizione della
Società e/o periti ogni documento ed OGNI ALTRO
ELEMENTO DI PROVA che la Società e i periti
ritenessero necessari

• presentare , a richiesta, tutti i documenti che si
possono ottenere dalle Autorità competenti in relazione
al sinistro

                              V. SINISTRI !                      38
                                         Sez. prov.le SNA BARI
VALUTAZIONE DEL DANNO


•procedura per la valutazione del danno

* mandato dei periti

•valore delle cose assicurate (Artt. 1908 - 1909 C.C.)

* Indennizzo pagabile

•assicurazione parziale (art. 1907 C.C.)

* limite di indennizzo (Art. 1914 C.C.)

* forma dell’assicurazione

 * pagamento dell’indennizzo
* anticipo indennizzo ( secondo poll )
* Gestione delle vertenze

                             V. SINISTRI !
                                                                         39
                                                 Sez. prov.le SNA BARI
differenza tra

POLIZZA A RISCHI NOMINATI
POLIZZA ALL RISKS

Le esculsioni :

Nella Pol. R.N. le esclusioni riguardano le tipologie di eventi
che ,pur essendo “nominati”,la Compagnia non desidera
assicurare.
Alcune esclusioni sono :
--derogabili attraverso apposite garanzie (disolito
“aggiuntive “ es.scioperi,sommosse)
--non derogabili mai (atti di guerra)

Nella pol. AR
Le esclusioni riguardano le tipologie di eventi che ,nell’ambito
della dizione”tutti i danni materiali e diretti”,la Compagnia
non intende comunque assicurare (es. deturpamento muri )
                                                                  40
                            Coordinamento formazione SNA Puglia
OGGETTO - Rischi Nominati

Art. 11 CGA – testo ANIA
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati
alle cose assicurate , anche se di proprietà di terzi ,da :
•Incendio
•Fulmine
•Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
•Caduta di aeromobili ,loro parti o cose trasportate


E’ ASSICURATO ESCLUSIVAMENTE IL RISCHIO
“NOMINATO” ,
QUELLO NON NOMINATO NON E’ COMPRESO,SENZA
ALCUN BISOGNO CHE L’ESCLUSIONE SIA
CONTRATTUALMENTE FORMALIZZATA.




                                                                    41
                              Coordinamento formazione SNA Puglia
Art. 2697 C.C. Onere della Prova
“ Chi vuol far valere un diritto in giudizio
deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento .Chi eccepisce l’inefficacia di
tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si
è modificato o estinto deve provare i fatti
su cui l’eccezione si fonda “


L’assicurato per avere diritto al
risarcimento debba dimostrare :
*il danno subito
*l’evento verificatosi
*il rapporto causale tra danno e evento
                                                            42
                      Coordinamento formazione SNA Puglia
OGGETTO                    -        ALL RISKS
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e
diretti alle cose assicurate poste nelle ubicazioni indicate in
polizza ed anche se di proprietà di terzi,determinati da
qualsiasi evento ,qualunque ne sia la causa “

L’aspetto più importante consiste nel trasferimento
sull’assicuratore degli ONERI PROBATORI circa la
indennizzabilità del sinistro.
Ogni danno verificatosi per una causa rimasta ignota ,perché
non individuata né accertata (come la maggior parte degli
incendi ) ,potrebbe non essere in garanzia con una pol R.N.
invece sarà sempre indennizzabile con una pol. A.R.
L’assicurato deve solo provare il danno ;incombe
sull’assicuratore ,che volesse negare l’indennizzo,provare
che l’evento causativo del danno è escluso o che fra evento
assicurato e danno manca il nesso di causalità.
v. Franchigie !
                                                                  43
                         Coordinamento formazione SNA Puglia
VALORE DEI BENI ED
            AMMONTARE DEL DANNO


 FORMA DI GARANZIA
 • VALORE INTERO    V.I.       Att.ne art. 1907 C.C. !!
 • PRIMO RISCHIO ASSOLUTO P.R.A.
 • PRIMO RISCHIO RELATIVO      Att.ne art. 1907 C.C. !




 TIPO DI GARANZIA
 • VALORE A NUOVO
 • VALORE REALE (vetustà , stato conservazione,etc..)
 • VALORE COMMERCIALE ( domanda-offerta )


                                                                  44
                                          Sez. prov.le SNA BARI
LA REGOLA PROPORZIONALE
Art. 1907 C.C.“ se l’assicurazione copre solo una parte del valore
che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro ,l’assicuratore risponde
Dei danni in proporzione della parte suddetta ,a meno che non sia
diversamente convenuto.

     100


                 50
                                                        30
                             SINISTRO                                15


   valore     somma                                   danno      indennizzo
              assicurata


      Valore : somma assicurata = danno : X ( Indennizzo)

      Indennizzo = danno accertato x somma assicurata
                         valore accertato
                                                                          45
                                             Sez. prov.le SNA BARI
Esercizio

                                                    ?
210       70          SINISTRO        90
         somma
valore   assicurata                              indennizzo
                                    danno



150                      SINISTRO                        ?
          150
                                        50
         somma
valore                                 danno            indennizzo
         assicurata

                                                             ?
 90        150           SINISTRO
                                            50
         somma                         danno            indennizzo
valore   assicurata                                              46
                                     Sez. prov.le SNA BARI
CALCOLO INDENNIZZO

In base al VALORE REALE DEL BENE

                   Degrado 20%



Valore a nuovo                        Valore reale
 € 15.000,00                            € 12.000,00

DANNO € 5.000,00                 INDENNIZZO € 4000,00


 In base al VALORE A NUOVO DEL BENE

 DANNO € 5.000,00                  INDENNIZZO € 5 .000,00

                                                           47
                                   Sez. prov.le SNA BARI
IL VALORE
Fabbricato : valore puro di              ricostruzione a nuovo della costruzione
che ospita l’abitazione e l’eventuale ufficio/studio professionale privato adibita per
almeno 2/3 - ¾ a civile abitazione . Incluso impianti, tappezzeria,moquette ecc.
recinzioni,cancelli,piscine, cortili,strade private interne, pannelli solari (alcune
poll)      V.DEFINIZIONE POL!


Nel calcolo :
* importo medio del valore di costruzione partendo dal valore mc del
prezziario della Cam .Comm. Provincia di ubicazione

•volume del fabbricato e event. Box, cantine ,solai,etc.
  + beni comuni (per la parte pro-quota)

•qualità di finitura

Att.ne valore commerciale !
( valore di mercato comprende anche terreno ,il pregio dell’area, valore
delle urbanizzazioni,ecc.
                                                                                    48
                                                       Sez. prov.le SNA BARI
Contenuto : destinato ad uso domestico
( ad es. moobili,arredo,suppellettili,vettovaglie,alimenti,eletrodomestici,
tende frangisole ,apparecchiature elettroniche, ecc.)
  ed uso personale ( abbigliamento, documenti, gioielli e preziosi,oggetti
pregiati ) ed inoltre titoli credito effetti cambiari,collezioni ecc.
  V. DEFINIZIONI POL.

Nel calcolo :
prezzi medi di mercato di beni analoghi a quelli persi a causa
dell’evento.

In genere si può prima istanza porre il valore del contenuto pari a
¼ - 1/3 del valore di costruzione .


Nb. Documentazione comprovante il valore dei beni particolare
pregio !
                                                                       49
.
                                              Sez. prov.le SNA BARI
C       Esercitazione :
1. Cos a deve dimostrare l’assicurato nella polizza a rischi nominati ?

2. A chi spetta l’onere della prova nel contratto a rischi nominati ?

3. Nelle polizze su base All risks sono assicurati tutti i danni materiali
    determinati da qualsiasi evento,qualunque ne sia la causa ?

4. L’aspetto piu importante dell’impostazione all risks consiste nel
    trasferimento sull’assicuratore degli oneri probatori circa la
    indennizzabilità ? Vero o falso

5. Come si definisce il V.I. e PRA ?

6.Qual è l’art del CC sulla regola proporzionale ?

7. Cos a stabilisce ?



                                                                    50
                                           Sez. prov.le SNA BARI
Esercitazione :
1. Cos a deve dimostrare l’assicurato nella polizza a rischi nominati ?
 danno – evento – rapporto causale tra danno ed evento
2. A chi spetta l’onere della prova nel contratto a rischi nominati ?
    Assicurato
3. Nelle polizze su base All risks sono assicurati tutti i danni materiali
    determinati da qualsiasi evento,qualunque ne sia la causa ?
Vero o falso                    falso ( materiali e diretti )
4. L’aspetto piu importante dell’impostazione all risks consiste nel
    trasferimento sull’assicuratore degli oneri probatori circa la
    indennizzabilità ?
Vero o falso vero
5. Come si definisce il V.I. e PRA ?
6.Qual è l’art del CC sulla regola proporzionale ? 1907
7. Cos a stabilisce ? .“ se l’assicurazione copre solo una parte del
    valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro
    ,l’assicuratore risponde Dei danni in proporzione della parte
    suddetta ,a meno che non sia diversamente convenuto.


                                                                    51
                                           Sez. prov.le SNA BARI
Segue


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        Sez. prov.le SNA BARI

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  • 1. “ il Buongiorno si vede dal front – office Percorso Formativo per Dipendenti di assicurazione 2011 IV MODULO “ PROTEZIONE DELL’ABITAZIONE “ INCENDIO FURTO RCG Docente: Roberta Patruno 1 Sez. prov.le SNA BARI
  • 2. “ il Buongiorno si vede dal front – office Percorso Formativo per Dipendenti di assicurazione 2011 Lettura : L’importanza di formare il Front office da “L’Agente di Assicurazione” Informativa precontrattuale e norme di comportamento degli Intermediari assicurativi da “ Assinform “ 2 Sez. prov.le SNA BARI
  • 3. “ il Buongiorno si vede dal front – office Percorso Formativo per Dipendenti di assicurazione 2011 Fonti : Codice della Assicurazioni ( D lgs.n°209 / 2005 ) Reg. ISVAP n° 5 /2006 Reg. ISVAP n° 35/2010 3 Sez. prov.le SNA BARI
  • 4. Situazione di mercato multirischi abitazione in Europa In FRANCIA : * nel 2001 ( Fonte F.F.S.A ) l’ 80 % delle famiglie aveva una polizza Multirischi con un premio di oltre € 250,00 •Saliva al 95 % nelle famiglie proprietarie della casa • la raccolta premi (anno 2003 sfiorava 5miliardi euro In GRAN BRETAGNA : •Nel 2001 ( fonte ABI) il 75 % delle famiglie aveva una polizza “ home contents “ che si aggoiungeva alla copertura “building insurance “ • la garanzia furto è presente nella quasi totalità delle polizze “home contents “ •La raccolta premi “home contents “ supera oggi i 5miliardi di euro 4 Sez. prov.le SNA BARI
  • 5. Situazione di mercato multirischi abitazione in Italia Esiste un mercato mutirischi abitazione ? •28 milioni di abitazioni • oltre 22 milioni di famiglie Secondo indagine di mercato ( Eurisko 2001) sarebbe assicurato : •Il 22 % delle abitazioni contro il rischio di Incendio • il 17% delle stesse contro il rischio di Furto •Il 10% delle famiglie per la R.C. vita privata •Il 4 % delle medesime per la copertuta assistenza • il 3 % delle stesse con polizza Tutela Legale 5 Sez. prov.le SNA BARI
  • 6. Quindi In italia NON HANNO un ‘Assicurazione : •INCENDIO quasi 4 famiglie su 5 •FURTO quasi 5 su 6 •R.C. 9 famiglie su 10 •ASSISTENZA 24 famiglie su 25 •TUTELA LEGALE 32 famiglie su 33 C’è un vasto mercato potenziale ! 6 Coordinamento formazione SNA Puglia
  • 7. Riflessione . . . In Francia e Gran Bretagna •Si verificano meno incendi ? • Meno eventi atmosferici ? •Meno furti ? •Meno danni a terzi per fatti riconducibili alla vita domestica ,o sportiva ? •In Italia nel solo 2004 il ramo incendio/eventi naturali ha registrato oltre 260.000 sinistri assicurati (una media di 700 denunce al giorno ! ( Fonte assinform su dati Ania ) nel 2003 (Fonte polizia di stato ) si sono avuti : piu di 173.000 furti nelle abitazioni piu di 165.000 borseggi quasi 29.000 scippi quasi 42.000 rapine e molti non presentano denuncia ! 7 Coordinamento formazione SNA Puglia
  • 8. Quali le cause del sottosviluppo nell’assicurazione ? Per ass. Incendio : un errore nella vendita :viene offerta disolito solo incendio on request Mentre la polizza comprende eventi assai piu sentiti quali scoppi, acqua condotta, fenomeni elettrici Per ass.ne Furto - - l’errata sottovalutazione del rischio furto nelle aree considerate “isole felici “ rispetto alle metropoli “pericolose” -lLa convinzione che siano assicurabili solo le abitazioni con chiusure e protezioni molto efficienti (come bunker o caveau bancari) ecc… Per Ass.ne R.C. – mancata conoscenza da parte dei clienti delle Leggi e della giurisprudenza in materia di RC in generale e del capofamiglia/famiglia in particolare e… argomentazioni di vendita generiche che non fanno leva sugli effettivi stili di vita dei nostri clienti ( ad es. un libero professionista ha esigenze diverse da un dipendente ) e sulla tipologia delle famiglie ( stato di famiglia ,numero di figli, reddito ecc.) 8 Coordinamento formazione SNA Puglia
  • 9. Quanto vale il mercato mutirischi Abitazione – conclusioni In premi , piu del fatturato complessivo dell’insieme dei rami “property “ e aiutano l’agenzia nel cumulo provvigionale Negli ultimi anni la concorrenza nella mutirischi Abitazioni si svilupperà sempre di più :negli ultimi 3 anni oltre 10 Compagnie hanno rinnovato la gamma dei prodotti Occore ATTIVARSI e muoversi con prontezza e sistematicità : *completando la gamma di garanzie sul portafoglio Abitazioni in essere *conquistando i clienti “ solo auto “ in Ptfg * offrendo con sistematicità la protezione ai nostri clienti. ……ricordiamo : la concorrenza di Poste Italiane e Banche.!! Quali sono i nostri punti di FORZA ?? 9 Coordinamento formazione SNA Puglia
  • 10.                                                              10 Sez. prov.le SNA BARI
  • 11. Risk M RISK MANAGEMENT persone Il metodo che permette di esaminare le esposizioni ai rischi nella vita della famiglia , ( con la stessa metodologia e meticolosità quantitativa che applica il Risk management nel caso delle attività aziendali complesse ) ai fini di una pianificazione che consenta di minimizzare con sufficiente efficacia l’impatto negativo di natura economica sui bilanci della famiglia. NB. tenere presente la “percezione soggettiva “ delle priorità tra i bisogni del cliente ! 11 Sez. prov.le SNA BARI
  • 12. Risk M LE FASI : 1. DEFINIZIONE DELCONTESTO 2. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO 3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 4. TRATTAMENTO /GESTIONE DEL RISCHIO 5. CONTROLLO DEL PROCESSO DI RISK MANAGEMENT 12 Sez. prov.le SNA BARI
  • 13. Risk M 1. DEFINIZIONE DELCONTESTO * a chi è rivolta ? Tipo nucleo familiare ? i rapporti tra i componenti ? le modalità di condivisione delle risorse reddituali legami patrimoniali ecc. 2. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO “ puro “ (molteplici ) : rischio premorienza , invalidità, salute ai fini interventi medici, inabilità temp., furto della proprietà, danni da incendio e calamità naturali, r.c. t. ecc. 13 Sez. prov.le SNA BARI
  • 14. Risk M 3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO rischio = frequenza x gravità “ se l’evento dannoso capita,sono in grado di sopportarne le conseguenze ? “ 4. TRATTAMENTO /GESTIONE DEL RISCHIO eliminazione riduzione : prevenzione e protezione assunzione in proprio : totale o parziale assicurazione “ l’incertezza della dimensione del danno diventa un costo certo ,conosciuto cioè il premio di polizza ! “ 14 Sez. prov.le SNA BARI
  • 15. Risk M 5. CONTROLLO DEL PROCESSO DI RISK MANAGEMENT la famiglia come ente dinamico ! cambia casa , compra arredamento, assumono collaboratori, ecc. o cambiano i prodotti ! Ricordiamoci : le regole di una comunicazione efficace ! 15 Sez. prov.le SNA BARI
  • 16. Risk M Perche un Risk management ? DEFINIZIONE DELCONTESTO IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO Servizio VALUTAZIONE DEL RISCHIO Qualità del al Portafoglio cliente TRATTAMENTO /GESTIONE DEL RISCHIO CONTROLLO DEL PROCESSO 16 Sez. prov.le SNA BARI
  • 17. SERVIZIO AL CLIENTE : Risk M Ha un’alta valenza commerciale:  fidelizza il cliente, riducendo la volatilità del portafoglio Clienti  consente di acquisire il Cliente nella sua totalità  garantisce una maggiore correttezza della procedura di “adeguatezza” dei contratti. Non è un camuffamento del vero ruolo dell’assicuratore: se il cliente e l’assicuratore collaborano veramente nel determinare il piano di gestione dei rischi, il risultato è economicamente premiante per entrambe le Parti. QUALITA’ DEL PORTAFOGLIO :  Il Risk Management mette in grado l’Assicuratore di valutare correttamente la qualità del rischio.  Si attua una riduzione della frequenza e della gravità del rischio: grande attenzione alla prevenzione.  Si diversificano i rischi del singolo Cliente: è meno probabile che accadano sinistri in tutti i rami allo stesso Cliente. 17 Sez. prov.le SNA BARI
  • 18. Origine ASSICURAZIONE INCENDIO Inc ORIGINI E CENNI STORICI Il concetto assicurativo trae le sue origini dal bisogno di sicurezza insito nell’uomo . Teoria di Maslow Il primo contratto incendio è stato stipulato ad Amburgo nel 1591 Incendio di Londra del 1666 Nel 1667 a Londra viene istituito il primo ufficio per l’Assicurazione INCENDIO e nel 1676 nasce ad Amburgo la Hamburger Generale A Londra nel 1681 viene fondato il FIRE OFFICE primo esempio di Compagnia per l’assicurazione incendio In Francia nel 1786 sorge la COMPAGNIE Royale dAssurance In Italia a trento nel 1821 viene fondato ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE , nel 1825 a Napoli La Società Assicurazioni diverse e a Milano La Compagnia Di assicurazione di Milano. Successivamente sorgeranno SOCIETA REALE MUTUA, ASSICURAZIONI GENERALI, RIUN. ADRIATICA DI SICURTA etc… 18 Coordinamento formazione SNA Puglia
  • 19. Contratto 51 ARTICOLI DEDICATI ALL’ASSICURAZIONE DAL 1882 AL 1932 C O DI C L E VI CI E DEFINIZIONE Il contratto di assicurazione (art. 1882 del Codice Civile) è un atto mediante il quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l‘Assicurato in caso dl danno ad esso prodotto da un sinistro 19 Coordinamento formazione SNA Puglia
  • 20. LE CARATTERISTICHE Contratto • Il contratto di assicurazione rientra tra i contratti definiti giuridicamente SINALLAGMATICI cioè, a prestazioni corrispettive. OBBLIGAZIONI Da parte dell’Assicurato: Fornire tutte le dichiarazioni inerenti relative alle circostanze de rischio ai fini della sua valutazione artt. 1892 – 1893 – 1894 del C.C. ; Pagare il relativo premio in via anticipata art. 1901 del C.C.; Informare l’Assicuratore di tutte le circostanze sopraggiunte nel corso del contratto che possono aggravare il rischio art. 1898 del C.C. ; Adoperarsi al fine di limitare il danno art. 1914 del C.C. Da parte dell’Assicuratore: Il pagamento dell’indennizzo nei modi e nei termini stabiliti dal contratto 20 Coordinamento formazione SNA Puglia
  • 21. Contratto Il contratto di assicurazione rientra tra i contratti definiti giuridicamente PER ADESIONE cioè, con norme già predisposte da una delle parti. • I contratti per adesione sono sottoposti dalla legge a un regime di protezione • per il contraente più debole in quanto aderisce a delle norme predisposte • dall’altra parte artt.1341- 1342-1932 del C.C : • Art. 1341C.C. dispone che le condizioni contrattuali sono valide ed efficaci • nei confronti dell’altra parte se questa ne ha avuto conoscenza adottando • ordinaria diligenza. Stabilisce inoltre che le clausole inserite a favore di • chi ha predisposto il contratto devono essere approvate espressamente. • Art. 1342 C.C. stabilisce per i contratti predisposti su appositi stampati, • le clausole aggiuntive prevalgono su quelle predisposte anche se non • annullate • Art. 1932 C.C. precisa le norme inderogabili del contratto (deroghe alle • Disposizioni in esso contenuto devono essere a favore dell’Assicurato) 21 Coordinamento formazione SNA Puglia
  • 22. I REQUISITI Contratto • Un contratto è valido quando prevede tutti i requisiti previsti dall’art. 1325 del Codice Civile. (oggetto, causa, forma, accordo fra le parti), • OGGETTO: Identificazione del rischio cioè possibilità del verificarsi dell’evento dannoso per l’Assicurato; • CAUSA; Eliminazione dell’evento dannoso ( funzione indennitaria); • FORMA: Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto • ACCORDO FRA LE PARTI: si ha accordo fra le parti quando chi ha formulato la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte ( la validità della proposta è di 15 giorni) 22 Coordinamento formazione SNA Puglia
  • 23. Contratto IL CONTRATTO Le parti e i termini Le parti : ASSICURATORE : Impresa autorizzata a esercitare l’attività CONTRAENTE : il soggetto che stipula il contratto (firma) e corrisponde il premio ASSICURATO : Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione I termini : PREMIO : il costo della copertura ( la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia ) POLIZZA : il documento che prova l’assicurazione SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa INDENNIZZO : la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro 23 Coordinamento Formazione SNA - Puglia
  • 24. A Esercitazione : 1. Quali sono le 5 fasi per processo di Risk management ? 2. Quali sono gli elementi per valutare un rischio ? 3. Come si può incidere sulla frequenza? E sulla gravità ? 4. Quali sono i requisiti di un contratto ? 5. Quali sono le parti di un contratto ? 24 Sez. prov.le SNA BARI
  • 25. Esercitazione : 1. Quali sono le 5 fasi per processo di Risk management ? DEFINIZIONE DELCONTESTO -IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO VALUTAZIONE DEL RISCHIO- TRATTAMENTO /GESTIONE DEL RISCHIO CONTROLLO DEL PROCESSO 2. Quali sono gli elementi per valutare un rischio ? frequenza e gravità 3. Come si può incidere sulla frequenza? Prevenzione. E sulla gravità ? Protezione 4. Quali sono i requisiti di un contratto ? Oggetto – Causa - forma- accordo tra le parte 5. Quali sono le parti di un contratto ? Assicuratore Contraente Assicurato 25 Sez. prov.le SNA BARI
  • 26. CGA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Le condizioni generali di assicurazioni si dividono in due gruppi: -- CONDIZIONI GENERALI -- CONDIZIONI SPECIFICHE GENERALI comuni a tutti i rami- sono riferite ai seguenti articoli * Dichiarazioni relative alle circostanza del rischio (Artt. 1892-1893-1894 C.C.) * Assicurazioni presso diversi assicuratori (Art. 1910 C.C.) * Pagamento del premio (Artt. 1901 – 1453 C.C.) * Modifiche dell’assicurazione * Aggravamento del rischio (Art. 1898 C.C.) * Diminuzione del rischio (Art. 1897 C.C.) * Recesso in caso di sinistro * proroga dell’assicurazione (Art. 1899 C.C.) * Oneri fiscali ecc… 26 Sez. Prov.le SNA BARI
  • 27. CGA Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Artt.1892-1893-1894 del C.C Sono le dichiarazioni che il Contraente DEVE rendere all’Assicuratore in modo tale da che questi possa conoscere e valutare il rischio; ------ATT.NE :ADEGUATEZZA ! Le dichiarazioni non conformi alla reale situazione del rischio possono comportare la perdita al diritto all’indennizzo; Le dichiarazioni inesatte o reticenti possono essere rese con: COLPA LIEVE (: rese senza tenere conto di una diligente attenzione ); Contratto annullabile, indennizzo ridotto, diritto di impugnazione tre mesi); COLPA GRAVE (: rese senza utilizzo della diligenza del buon padre di famiglia ) DOLO: ( rese in modo volontario al fine di ledere) Contatto nullo, nessun indennizzo, diritto di impugnazione tre mesi) . 27 Sez. prov.le SNA BARI
  • 28. CGA Art. 1892 Dichiarazioni inesatte Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 28 Sez. prov.le SNA BARI
  • 29. Art.1893 Dichiarazioni inesatte e reticenti senza CGA dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi [c.c. 1890, 1891, 1932], se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893 29 Sez. prov.le SNA BARI
  • 30. CGA Assicurazione presso diversi assicuratori art. 1910 C.C. Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio esistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione agli altri assicuratori degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro, l‘Assicurato deve darne avviso a tutti gli altri assicuratori, e può richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma degli indennizzi (escluso quello dovuto dall’assicuratore insolvente)superi l’ammontare del danno, l’Assicuratore è tenuto a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. • 30 Sez. prov.le SNA BARI
  • 31. Pagamento del premio art 19101 C.C. CGA Questo articolo stabilisce che se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente provvede al pagamento del premio Prevede un periodo di mora di quindici giorni, durane il quale la copertura del rischio è operante; Qualora il pagamento del premio non venisse effettuato e l’Assicuratore non agisse, entro sei mesi dalla scadenza del premio stesso il contratto si intende risolto di diritto ma l’Assicuratore ha comunque il diritto di agire per la riscossione della rata insoluta; Nel caso in cui il contratto fosse risolto di diritto il debitore non potrà adempiere alla propria obbligazione (art. 1453 C.C.) INIZIO GARANZIA DECADENZA - PRESCRIZIONE 1 2 3 4 5 6 - 7 8 9 10 11 12 mesi mora SOSPENSIONE COPERTURA RISOLUZIONE CONTRATTUALE 31 Sez. prov.le SNA BARI
  • 32. CGA Aggravamento del rischio art. 1898 C.C. L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione del’assicurazione; L’Assicuratore ha la facoltà di recedere entro un mese da quando ne ha avuto avviso o ne è venuto a conoscenza; Qualora l’aggravamento fosse stato tale che l’Assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione il recesso ha effetto immediato; Spettano comunque all’Assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso; Nel caso in cui entro i termini sopra indicatisi verificasse un sinistro verranno applicate le disposizioni degli artt. 1892-1893-1894 C.C. •Aggravamento notevole – non avrebbe assicurato danno non risarcito •Non notevole - solo aumento premio danno proporzione 32 Sez. prov.le SNA BARI
  • 33. CGA Diminuzione del rischio art. 1897 C.C. Nel caso di diminuzione dl rischio, l’Assicuratore è tenuto a ridurre le rate di premio (all’annualità ) successive alla comunicazione dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. Occorre distinguere tra aggravamento –diminuzione di rischio e variazione delle somme assicurate; Nel caso di aggravamento di rischio si verifica una variazione del grado di danno; Nel caso di variazione di somme assicurate varia l’entità del danno 33 Sez. prov.le SNA BARI
  • 34. CGA Recesso in caso di sinistro - ( Dir.EU n°13/93) Dopo ogni sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto all’indennizzo,l’Assicuratore può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. In tale caso l’Assicuratore, entro 15 giorni dalla data di efficacia dl recesso, rimborsa la parte di premio netto, relativa al periodo di rischio non corso. Proroga dell’assicurazione In mancanza di disdetta ,mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 / 30 giorni prima della scadenza dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno 34 Sez. prov.le SNA BARI
  • 35. B Esercitazione : 1.Quali sono gli artt. del C. C. sulle dichiarazioni relative alle circostante del rischio ? 2.Le dichiarazioni dell’assicurato relative alle circostanze del rischio non sono influenti in caso di sinistro , sono invece importanti dichiarazioni relative alle caratteristiche dei fabbricati e alle norme di sicurezza antifurto . Vero o falso 3.Gli aggravamenti non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare ai fini dell’indennizzo la a )perdita totale b) parziale c) Totale o parziale , secondo la fattispecie 4. Da quando l’assicuratore prende atto sul contratto della diminuzione di rischio comunicata dal cliente ? 5. Quando si può richiedere il recesso in caso di sinistro ? 6. Entro quale termine l’assicuratore può agire in caso di mancato pagamento ? 7. In caso di dolo dell’assicurato , il contratto è nullo o annullabile ? 35 Sez. prov.le SNA BARI
  • 36. Esercitazione : 1. Quali sono gli art del C. C. sulle dichiarazioni relative alle circostante del rischio ? 1892- 1893 – 1894 2.Le dichiarazioni dell’assicurato relative alle circostanze del rischio non sono influenti in caso di sinistro :sono invece importanti dichiarazioni relative alle caratteristiche dei fabbricati e alle norme di sicurezza antifurto . Vero o falso falso 3.Gli aggravamenti non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare ai fini dell’indennizzo la a )perdita totale b) parziale c) Totale o parziale secondo fattispecie c) 4. Da quando l’assicuratore prende atto sul contratto della diminuzione di rischio comunicata dal cliente ? Annualità 5. Quando si può richiedere il recesso in caso di sinistro ? Entro 60gg dalla comunicazione del pagamento o mancato pagamento 6. Entro quale termine l’assicuratore può agire in caso di mancato pagamento ? 6 mesi . 8. In caso di dolo dell’assicurato , il contratto è nullo o annullabile ? nullo 36 Sez. prov.le SNA BARI
  • 37. CONDIZIONI SPECIFICHE DI RAMO AMBITO OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA OBBLIGHI DELL’ASSICURATO VALUTAZIONE DEL DANNO . AMBITO OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA * Oggetto dell’assicurazione /cosa assicuriamo * Esclusioni * Forma e tipo di garanzia * Trasloco delle cose assicurate * Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza ( Art. 1891 C.C. ) * colpa grave e dolo * indicizzazione ecc.. segue 37 Sez. prov.le SNA BARI
  • 38. OBBLIGHI DELL ‘ ASSICURATO •Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro ( Art. 1913 C.c. ) •Obblighi di salvataggio ( Art. 1914 C.C.) •Inadempimento degli obblighi ( Art. 1915 C.C.) •Conservare ,fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce e i residui del sinistro • dare dimostrazione della qualità,quantità e valore delle cose preesistenti e tenere a disposizione della Società e/o periti ogni documento ed OGNI ALTRO ELEMENTO DI PROVA che la Società e i periti ritenessero necessari • presentare , a richiesta, tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità competenti in relazione al sinistro V. SINISTRI ! 38 Sez. prov.le SNA BARI
  • 39. VALUTAZIONE DEL DANNO •procedura per la valutazione del danno * mandato dei periti •valore delle cose assicurate (Artt. 1908 - 1909 C.C.) * Indennizzo pagabile •assicurazione parziale (art. 1907 C.C.) * limite di indennizzo (Art. 1914 C.C.) * forma dell’assicurazione * pagamento dell’indennizzo * anticipo indennizzo ( secondo poll ) * Gestione delle vertenze V. SINISTRI ! 39 Sez. prov.le SNA BARI
  • 40. differenza tra POLIZZA A RISCHI NOMINATI POLIZZA ALL RISKS Le esculsioni : Nella Pol. R.N. le esclusioni riguardano le tipologie di eventi che ,pur essendo “nominati”,la Compagnia non desidera assicurare. Alcune esclusioni sono : --derogabili attraverso apposite garanzie (disolito “aggiuntive “ es.scioperi,sommosse) --non derogabili mai (atti di guerra) Nella pol. AR Le esclusioni riguardano le tipologie di eventi che ,nell’ambito della dizione”tutti i danni materiali e diretti”,la Compagnia non intende comunque assicurare (es. deturpamento muri ) 40 Coordinamento formazione SNA Puglia
  • 41. OGGETTO - Rischi Nominati Art. 11 CGA – testo ANIA La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate , anche se di proprietà di terzi ,da : •Incendio •Fulmine •Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi •Caduta di aeromobili ,loro parti o cose trasportate E’ ASSICURATO ESCLUSIVAMENTE IL RISCHIO “NOMINATO” , QUELLO NON NOMINATO NON E’ COMPRESO,SENZA ALCUN BISOGNO CHE L’ESCLUSIONE SIA CONTRATTUALMENTE FORMALIZZATA. 41 Coordinamento formazione SNA Puglia
  • 42. Art. 2697 C.C. Onere della Prova “ Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento .Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda “ L’assicurato per avere diritto al risarcimento debba dimostrare : *il danno subito *l’evento verificatosi *il rapporto causale tra danno e evento 42 Coordinamento formazione SNA Puglia
  • 43. OGGETTO - ALL RISKS La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate poste nelle ubicazioni indicate in polizza ed anche se di proprietà di terzi,determinati da qualsiasi evento ,qualunque ne sia la causa “ L’aspetto più importante consiste nel trasferimento sull’assicuratore degli ONERI PROBATORI circa la indennizzabilità del sinistro. Ogni danno verificatosi per una causa rimasta ignota ,perché non individuata né accertata (come la maggior parte degli incendi ) ,potrebbe non essere in garanzia con una pol R.N. invece sarà sempre indennizzabile con una pol. A.R. L’assicurato deve solo provare il danno ;incombe sull’assicuratore ,che volesse negare l’indennizzo,provare che l’evento causativo del danno è escluso o che fra evento assicurato e danno manca il nesso di causalità. v. Franchigie ! 43 Coordinamento formazione SNA Puglia
  • 44. VALORE DEI BENI ED AMMONTARE DEL DANNO FORMA DI GARANZIA • VALORE INTERO V.I. Att.ne art. 1907 C.C. !! • PRIMO RISCHIO ASSOLUTO P.R.A. • PRIMO RISCHIO RELATIVO Att.ne art. 1907 C.C. ! TIPO DI GARANZIA • VALORE A NUOVO • VALORE REALE (vetustà , stato conservazione,etc..) • VALORE COMMERCIALE ( domanda-offerta ) 44 Sez. prov.le SNA BARI
  • 45. LA REGOLA PROPORZIONALE Art. 1907 C.C.“ se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro ,l’assicuratore risponde Dei danni in proporzione della parte suddetta ,a meno che non sia diversamente convenuto. 100 50 30 SINISTRO 15 valore somma danno indennizzo assicurata Valore : somma assicurata = danno : X ( Indennizzo) Indennizzo = danno accertato x somma assicurata valore accertato 45 Sez. prov.le SNA BARI
  • 46. Esercizio ? 210 70 SINISTRO 90 somma valore assicurata indennizzo danno 150 SINISTRO ? 150 50 somma valore danno indennizzo assicurata ? 90 150 SINISTRO 50 somma danno indennizzo valore assicurata 46 Sez. prov.le SNA BARI
  • 47. CALCOLO INDENNIZZO In base al VALORE REALE DEL BENE Degrado 20% Valore a nuovo Valore reale € 15.000,00 € 12.000,00 DANNO € 5.000,00 INDENNIZZO € 4000,00 In base al VALORE A NUOVO DEL BENE DANNO € 5.000,00 INDENNIZZO € 5 .000,00 47 Sez. prov.le SNA BARI
  • 48. IL VALORE Fabbricato : valore puro di ricostruzione a nuovo della costruzione che ospita l’abitazione e l’eventuale ufficio/studio professionale privato adibita per almeno 2/3 - ¾ a civile abitazione . Incluso impianti, tappezzeria,moquette ecc. recinzioni,cancelli,piscine, cortili,strade private interne, pannelli solari (alcune poll) V.DEFINIZIONE POL! Nel calcolo : * importo medio del valore di costruzione partendo dal valore mc del prezziario della Cam .Comm. Provincia di ubicazione •volume del fabbricato e event. Box, cantine ,solai,etc. + beni comuni (per la parte pro-quota) •qualità di finitura Att.ne valore commerciale ! ( valore di mercato comprende anche terreno ,il pregio dell’area, valore delle urbanizzazioni,ecc. 48 Sez. prov.le SNA BARI
  • 49. Contenuto : destinato ad uso domestico ( ad es. moobili,arredo,suppellettili,vettovaglie,alimenti,eletrodomestici, tende frangisole ,apparecchiature elettroniche, ecc.) ed uso personale ( abbigliamento, documenti, gioielli e preziosi,oggetti pregiati ) ed inoltre titoli credito effetti cambiari,collezioni ecc. V. DEFINIZIONI POL. Nel calcolo : prezzi medi di mercato di beni analoghi a quelli persi a causa dell’evento. In genere si può prima istanza porre il valore del contenuto pari a ¼ - 1/3 del valore di costruzione . Nb. Documentazione comprovante il valore dei beni particolare pregio ! 49 . Sez. prov.le SNA BARI
  • 50. C Esercitazione : 1. Cos a deve dimostrare l’assicurato nella polizza a rischi nominati ? 2. A chi spetta l’onere della prova nel contratto a rischi nominati ? 3. Nelle polizze su base All risks sono assicurati tutti i danni materiali determinati da qualsiasi evento,qualunque ne sia la causa ? 4. L’aspetto piu importante dell’impostazione all risks consiste nel trasferimento sull’assicuratore degli oneri probatori circa la indennizzabilità ? Vero o falso 5. Come si definisce il V.I. e PRA ? 6.Qual è l’art del CC sulla regola proporzionale ? 7. Cos a stabilisce ? 50 Sez. prov.le SNA BARI
  • 51. Esercitazione : 1. Cos a deve dimostrare l’assicurato nella polizza a rischi nominati ? danno – evento – rapporto causale tra danno ed evento 2. A chi spetta l’onere della prova nel contratto a rischi nominati ? Assicurato 3. Nelle polizze su base All risks sono assicurati tutti i danni materiali determinati da qualsiasi evento,qualunque ne sia la causa ? Vero o falso falso ( materiali e diretti ) 4. L’aspetto piu importante dell’impostazione all risks consiste nel trasferimento sull’assicuratore degli oneri probatori circa la indennizzabilità ? Vero o falso vero 5. Come si definisce il V.I. e PRA ? 6.Qual è l’art del CC sulla regola proporzionale ? 1907 7. Cos a stabilisce ? .“ se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro ,l’assicuratore risponde Dei danni in proporzione della parte suddetta ,a meno che non sia diversamente convenuto. 51 Sez. prov.le SNA BARI
  • 52. Segue 52 Sez. prov.le SNA BARI