1. Nota integrativa
Art. 2423, 1- gli amministratori devono redigere il
bilancio di esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa.
D.lgs 213/1998, art. 16, comma 1, lettera a) – a
decorrere dal 1° gennaio 2002:
a) il quinto comma dell’art. 2423 del codice civile è
sostituito dal seguente: “il bilancio è redatto in unità
di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota
integrativa che può essere redatta in migliaia di
euro”.
2. Nota integrativa
Ha la funzione di “integrare” le informazioni
contenute nello stato patrimoniale e nel conto
economico e, di spiegare le scelte operate dagli
amministratori in sede di redazione del bilancio.
3. Nota integrativa
Il contenuto della nota integrativa è previsto da una
serie di norme del codice civile e di altre leggi,
L’art. 2427 del c.c prevede 22 punti che devono
essere inseriti nella nota integrativa. Alcune
informazioni riguardano la stato patrimoniale, mentre
altre sono riferite al conto economico
4. Nota integrativa
Deve essere fornita un’informativa esauriente,
seppure sintetica.
La nota integrativa deve illustrare i criteri operativi
utilizzati nella redazione del bilancio d’esercizio, in
particolare per quanto riguarda:
la valutazione delle voci di bilancio;
le rettifiche di valore
5. Nota integrativa
Gli amministratori, quindi, per ciascuna voce di
bilancio, devono:
evidenziare gli elementi considerati nella
valutazione;
illustrare i criteri alternativi di valutazione;
motivare la scelta effettuata.
6. Nota integrativa
La nota integrativa deve anche indicare i criteri adottati
per le rettifiche di valore.
Possono essere considerate rettifiche le seguenti voci
del bilancio di esercizio:
rivalutazioni e svalutazioni di poste attive sia relative
a beni strumentali sia relative ad attività finanziarie;
ammortamenti;
accantonamenti ai fondi portati in deduzione dalle
poste dell’attivo;
sopravvenienze e insussistenze passive.
7. Nota integrativa
Movimenti delle immobilizzazioni: bisogna
specificare per ciascuna voce:
il costo,
le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e
svalutazioni;
le acquisizioni, gli spostamenti da una a un’altra voce,
le alienazioni avvenute nell’esercizio,
le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni
effettuati nell’esercizio;
il totale delle rivalutazioni riguardanti le
immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.
8. Nota integrativa
Movimenti delle immobilizzazioni: Per ciascuna voce, il valore
contabile all’inizio del periodo di riferimento è costituito dalla
somma algebrica dei seguenti elementi:
costo storico;
rivalutazioni precedenti;
svalutazioni precedenti;
ammortamenti precedenti.
Il valore contabile finale dell’esercizio è invece dato dalla somma
algebrica del valore iniziale e delle seguenti variazioni avvenute
nel periodo:
acquisizioni;
spostamenti da una ad altra voce;
alienazioni;
rivalutazioni, svalutazioni;
ammortamenti.
9. Nota integrativa
Costi pluriennali
Art. 2427, 1: “la composizione delle voci “costi di
impianto e di ampliamento” e “costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicità”. Nonché le ragioni
dell’iscrizione e i rispettivi criteri di ammortamento.
Gli amministratori devono dettagliare nella nota
integrativa la composizione delle voci relative ai costi
pluriennali patrimonializzati. Le ragioni dell’iscrizione
di questi costi devono fare riferimento all’utilità
economica futura di cui l’azienda potrà disporre.
10. Nota integrativa
Art. 2427: Riduzioni di valore delle immobilizzazioni
immateriali
Doc 24 – la svalutazione delle immobilizzazioni
immateriali di cui all’art. 2426 comma 1 n. 3) vanno
esplicitate in N.I.
in nota integrativa va indicato il valore corrente delle
immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata a
fine esercizio, le differenze rispetto a riduzioni di valore
applicate in esercizi precedenti e l’influenza di tali
riduzioni sui risultati d’esercizio e sugli indici di
redditività.
11. Nota integrativa
Altre voci dell’attivo e del passivo da evidenziare le
variazioni intervenute nella consistenza delle altre
voci dell’attivo e del passivo; in particolare:
i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti;
le voci in cui si articola l’attivo circolante;
i ratei e i risconti attivi;
il patrimonio netto;
i fondi per rischi e oneri;
il trattamento di fine rapporto di lavoro;
i debiti;
i ratei e i risconti passivi.
12. Nota integrativa
Partecipazioni: riportare l’elenco delle partecipazioni,
possedute direttamente o per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona, in imprese
controllate e collegate, indicando per ciascuna:
la denominazione,
la sede,
il capitale,
il patrimonio netto,
l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio,
la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il
corrispondente credito.
13. Nota integrativa
Crediti e debiti: riportare distintamente per ciascuna voce,:
l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua
superiore a cinque anni, dei debiti assistiti da garanzie reali
su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle
garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree
geografiche.
debiti e crediti tributari per imposte sul reddito: fornire
informazioni sulle variazioni significative intervenute rispetto
all’esercizio precedente,
la descrizione delle principali differenze temporanee che
hanno determinato la rilevazione delle imposte anticipate
nella voce “crediti per imposte anticipate”, iscritta nell’attivo
dello stato patrimoniale (C II 4 – ter).
14. Nota integrativa
Ratei, risconti, altri fondi e riserve: riportare la
composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei
e risconti passivi” e della voce “altri fondi” dello SP,
quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché
la composizione della voce “altre riserve”.
15. Nota integrativa
Oneri finanziari patrimonializzati: indicare
l’ammontare degli oneri finanziari imputati
nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato
patrimoniale, distintamente per ogni voce.
la nota integrativa deve illustrare l’ammontare degli
interessi passivi patrimonializzati
16. Nota integrativa
Impegni e garanzie: indicare gli impegni non
risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla
composizione e natura di tali impegni e dei conti
d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la
situazione patrimoniale e finanziaria della società,
specificando quelli relativi a imprese controllate,
collegate, controllanti e a imprese sottoposte al
controllo di queste ultime
I conti d’ordine servono per tenere memoria di
seguenti aspetti:
beni dati a terzi e/o ricevuti da terzi;
impegni assunti;
garanzie prestate.
17. Nota integrativa
Ripartizione dei ricavi: indicare, se significativa, la ripartizione
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di
attività e secondo aree geografiche.
Proventi da partecipazioni: rilevare l’ammontare dei proventi
da partecipazioni, indicati nell’art. 2425, n. 15, diversi dai
dividendi.
Suddivisione degli interessi: riportare la suddivisione degli
interessi e altri oneri finanziari, indicati nell’art. 2425, n. 17,
relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri.
Proventi e oneri straordinari: indicare la composizione delle
voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari” del conto
economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile.
18. Nota integrativa
Fiscalità differita e anticipata: riportare in un apposito
prospetto:
la descrizione delle differenze temporanee che hanno
comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate;
L’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in
bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi
precedenti
19. Nota integrativa
Numero medio dei dipendenti: rilevare il numero
medio dei dipendenti, ripartito per categoria
Per la determinazione del numero medio occorre
fare riferimento non solo al conteggio dei dipendenti,
ma anche al periodo di tempo che ciascun
dipendente ha trascorso presso l’impresa.
Compensi agli amministratori e ai sindaci: riportare
l’ammontare dei compensi spettanti agli
amministratori e ai sindaci, cumulativamente per
ciascuna categoria
20. Nota integrativa
Numero e valore di ogni categoria di azioni: elencare il
numero e il valore di ciascuna categoria di azioni della
società e il numero e il valore nominale delle nuove
azioni della società sottoscritte durante l’esercizio.
Altri titoli emessi: riepilogare le azioni di godimento, le
obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili
emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti
che essi attribuiscono.
Altri strumenti finanziari emessi: riportare il numero e
le caratteristiche degli altri strumenti finanziari
emessi dalla società.
21. Nota integrativa
Finanziamenti effettuati dai soci: riportare i
finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti
per scadenza e con la separata indicazione di quelli
con la clausola di postergazione rispetto agli altri
creditori.
Patrimoni destinati a uno specifico affare: Le s.p.a.
possono costituire uno o più patrimoni destinati in via
esclusiva a uno specifico affare, fino al limite
massimo del 10% del patrimonio netto.
22. Nota integrativa
Relativamente alle operazioni di leasing, anche dopo
la riforma permane il metodo patrimoniale, tuttavia in
nota integrativa va inserito un apposito prospetto con
indicazione di tutti i dati relativi alla contabilizzazione
con metodo finanziario
23. Nota integrativa
Deroghe alle norme sul bilancio e alle valutazioni: La
nota integrativa deve motivare la deroga e deve
indicarne l’influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato
economico
Variazione dei criteri di valutazione: il cambiamento
dei principi contabili deve effettuarsi in casi
eccezionali, sia per frequenza che per natura
dell’evento motivante, e la motivazione nonché
l’effetto del cambiamento devono essere
propriamente evidenziati.
24. Nota integrativa
Modifiche alle voci di bilancio: Le voci precedute da
numeri arabi possono essere raggruppate quando
esso favorisce la chiarezza del bilancio e in questo
caso la nota integrativa deve contenere
distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Il raggruppamento delle voci di bilancio è possibile
soltanto quando:
gli importi non sono rilevanti;
l’accorpamento consente una maggiore chiarezza del
bilancio.
25. Nota integrativa
Comparazione con il periodo precedente: per ogni voce dello
stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato
l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.
Variazione criteri di ammortamento: Eventuali modifiche dei
criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono
essere motivate nella nota integrativa.
Ammortamento dell’avviamento: l’ammortamento superiore a
5 anni deve essere motivato nella nota integrativa.
Valutazione dei beni fungibili: la differenza tra valore ottenuto
con l’applicazione dei metodi consentiti e i costi correnti deve
essere indicata nella nota integrativa.