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Avv. Nicola Canestrini
Trento, 24 aprile 2015
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(1259 a.C.)
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Editor's Notes

  1. trattato di Qadeš ("Kinza" in lingua ittita) fu il trattato siglato nel 1259 a.C. tra il re degli Ittiti Hattusili III e il faraone egizio Ramesse II in seguito alla Battaglia di Qadeš del 1274 a.C. più antico trattato di pace esistente copia è esposta nella sede dell'Onu a New York. sostanziale parità delle loro forze l'accordo Ramesse sposò una principessa ittita, Maat-hor Neferura, figlia di Hattusili. seconda ondata di popolazioni indoeuropee che travolse gli ittiti (turchi) e quindi poco effetto per egizi
  2. adattamento diritto interno: automatico at 10 costituzione (estradizione implica un giudizio politico caso per caso quindi difficile si formino “principi internazionali generalmente riconosciuti”): l’ordinamento si adatta automaticamente e costantentemente incorporazione dei trattati: firma - ordine di esecuzione interno (anche “piena esecuzione al trattato) - ratifica (previa eventuale autorizzazione camere; possono coincidere) - entrata in vigore (es. deposito di numero minimo di ratifiche) rango? art 10 costituzionale, se pattizio norma di attuazione “reistetne” sucostituzionalke pecche prevalgono su nome successive di pari rango 8art. 117/1)
  3. prevalenza fonti: convenzioni, norme di diritto internazionale internazionale, poi legge penale italiana (art 696 cpp) usi: estradizione implica un giudizio politico caso per caso quindi difficile si formino “principi internazionali generalmente riconosciuti” reciprocità: reciprocità internazionale di fatto. “equivalenza di concezione repressiva” - norme penali anche diverse e diversamente sanzionate (qualificazione giuridica e causa di non punibilità o estinzione della pena) convenzione europea limita processuale a > 1 anno esecutiva > 4 mesi NB specialità 699 cpp art 14 conv europea: no restrizione libertà persona per fatto diverso anteriore rispetto a quello per il quale estradizione concessa (art 14 anche processo). eccezioni: estradizione suppletiva (art 710); oltre 45 gg nell stato richiedente dopo estinzione pena; rientro volontario nello stato dopo essersene allontanato. Misure di sicurezza (si), misure di prevenzione (si / no). extraconvenzionale se non eslcusa cittadini italiani: cp Non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali. cost: cittadino solo se prevista (no per reati politici; per straniero art. 10/4 cost)
  4. processuale: per processo esecutiva: per scontare pena attiva: Italia richiede passiva: Italia richiesta
  5. Charles-Louis de Secondat, barone de La Brède e di Montesquieu ”spirito delle leggi” - legislativo esecutivo giudiziario La c.d. garanzia giurisdizionale concerne la verifica circa l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda ( art. 704 c.p.p.) e condizioni ostative (ai sensi dell' art. 705, 1° co., c.p.p.) sussiste il divieto di estradare nel caso di pendenza in Italia di procedimento penale per gli stessi fatti,) mira alla tutela della libertà personale dell'estradando ( art. 13 Cost.): essa risponde al requisito costituzionale della precostituzione del giudice naturale ( art. 25, 1° co., Cost.) r fase amministrativa: atto di alta amministrazione ("una politica flessibile da parte dello Stato richiesto e [per] consentire adattamenti, nel tempo, in base a considerazioni di politica criminale") valutazione politiche (connotazione garantistica, dal momento che il Ministro della Giustizia può solo, discrezionalmente, rifiutare di concedere l'estradizione, mentre il contrario provvedimento risulta precluso all'organo governativo nel caso di pronuncia negativa da parte della Corte d'Appello ( art. 701, 1° e 3° co., c.p.p.) L'ampiezza di tale cognizione rimane circoscritta entro i limiti in cui residuano in capo al ministro "ambiti di valutazione propria e dunque profili di sindacabilità del relativo provvedimento, sia in virtù di specifiche previsioni ( artt. 697, 2° co., 698, 2° co., e 699, 3° e 4° co., c.p.p.), sia in via più generale, dal momento che l'estradizione non è resa obbligatoria né dal consenso dell'interessato, né dalla decisione favorevole della Corte d'Appello, la quale pertanto non è vincolante ( art. 701, 3° co., c.p.p.)" 48 , a meno che diversamente risulti (come dispone l' art. 696 c.p.p.) in disposizioni di diritto internazionale pattizio.
  6. Corte di Appello competenza art 701/4 l provvedimento con il quale il Ministro della Giustizia è un provvedimento di alta amministrazione, come tale caratterizzato da ampia discrezionalità, ma non sottratto al sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute dall'autorità politico-amministrativa in ordine alla concessione "in concreto" dell'estradizione, per la quale l'autorità giudiziaria ha già valutato la sussistenza dei relativi presupposti. Ne consegue che il Ministro della Giustizia, preso atto delle determinazioni dell'autorità giudiziaria in ordine alle condizioni legittimanti l'estradizione, è tenuto a valutare, nell'esercizio del suo potere latamente discrezionale, quali siano in concreto le condizioni dell'estradando, anche in considerazione del reato per il quale l'estradizione viene richiesta, le condizioni soggettive dell'interessato (in particolare, il suo stato di salute), la quantità e qualità della pena che, in caso di condanna, verrebbe concretamente erogata, a fronte di quanto già scontato in Italia dall'interessato. In definitiva, la valutazione del Ministro della Giustizia, lungi dall'ancorarsi a mere considerazioni di "opportunità politica", deve conseguire a parametri oggettivi (quali quelli sopra indicati), da verificare nel caso sul quale occorre provvedere.
  7. fuga motivata per “genere e la gravità del reato ascritto”? “tale motivazione, basandosi su un astratto pericolo di fuga, riconducibile al tipo e alla entità dei fatti contestati, non tenendo conto delle circostanze particolari e concrete della vicenda procedimentale e della personalità dello C., finisce per essere apodittica e assertiva, poichè priva di qualsiasi riferimento al caso concreto” con conseguente difetto di motivazione (Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31/10/2013) 09-01-2014, n. 620). In termini, ex multis, Cass. pen. Sez. VI Sent., 09-04-2008, n. 28758 (rv. 240322): “In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura d'estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo d'allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d'inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente. Tuttavia, la sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondato su elementi concreti, specifichi e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d'allontanamento clandestino da parte dell'estradando. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca della custodia in carcere e nella quale il pericolo di fuga era stato desunto dalla prospettiva che costui avrebbe dovuto scontare nello Stato richiedente una consistente pena con la sentenza di condanna posta a base della domanda estradizionale). (Annulla con rinvio, App. Torino, 8 Gennaio 2008)”. problema cittadino straniero in italia
  8. sussistenza di essi va presunta dai documenti che le convenzioni indicano e che devono essere allegati alla domanda, sulla base di una procedura "semplificata" - rispetto a quanto previsto dall'art. 705 c.p.p. , comma 1, - che trova la sua giustificazione nel reciproco riconoscimento di una comune cultura giuridica e di un rapporto di affidabilità tra Stati che sottoscrivono una comune convenzione in cui è preventivamente operata una scelta in ordine all'effettivo riconoscimento del diritto ad un "processo giusto" in favore dell'estradando. In tali casi, tuttavia, l'esame non dovrà limitarsi alla verifica dell'avvenuta trasmissione dei documenti ovvero ad un controllo meramente formale, in quanto la presunzione di sussistenza dei gravi indizi può risultare superata quando i fatti allegati appaiano del tutto inconciliabili con essa: l'esame dovrà essere condotto accertando che dalla documentazione trasmessa risultino evocate le ragioni per le quali si ritiene probabile che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione. In questo modo, a differenza di quanto accade per il regime previsto dall'art. 705 c.p.p. , comma 1, la parte richiesta non deve nè valutare autonomamente tale presupposto, nè rielaborare criticamente il materiale trasmesso (in questo senso, Sez. 6^, 23 settembre 2005, n. 34355, Ilie Petre; Sez. 6^, 3 ottobre 2007, n. 44852, Pallasà; Sez. 6^, 9 aprile 2009, n. 17913, Mirosevich; Sez. 6^, 21 maggio 2008, n. 30896, Dosti; Sez. 6^, 22 gennaio 2010, n. 8609, Maksymenko; Sez. 6^, 28 maggio 2013, n. 26290, Paredes Morales;). Read more: http://www.canestrinilex.com/risorse/estradizione-convenzionale-e-valutazione-degli-indizi-cass-4317014/#ixzz3YDxJWj1b
  9. sub 1 Costituisce “ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di estradizione per l'estero, la nozione di reato politico a fini estradizionali trova fondamento non nell'art. 8 c.p. , nel quale il reato politico è definito in funzione repressiva, bensì nelle norme costituzionali, che lo assumono in una più ampia funzione di garanzia della persona umana, finalizzata a limitare il diritto punitivo dello Stato straniero (così, da ultimo, Sez. 6, n. 31123 del 19/06/2003, Baazaoui, Rv. 226520). In tale ottica va ribadito che la norma di riferimento non possa essere costituita da quella contenuta nell'art. 8 c.p. , dato che, in maniera incongrua, si farebbe dipendere la nozione costituzionale da una definizione prevista da una disposizione di legge ordinaria (che, peraltro, risponde ad una logica di ampliamento della pretesa punitiva statuale), ma debba essere rappresentata da quelle dettate dall'art. 10 Cost. , comma 4, e art. 26 Cost. , comma 2, che vietano, in generale, l'estradizione per reati politici tanto degli stranieri quanto dei cittadini: norme queste con le quale, nell'impostazione generale della Carta fondamentale, si è inteso garantire il cittadino o lo straniero dalle inammissibili pretese punitive avanzate da Stati esteri. Tuttavia, per poter definire l'inammissibilità di tali pretese, da cui consegue il divieto di estradizione, non è possibile considerare aspetti di natura meramente "soggettiva", connessi cioè alle finalità o agli scopi delle condotte incriminate, che finirebbero per lasciare all'interprete margini di eccessiva discrezionali, ma occorre valorizzare elementi di natura "oggettiva". Così, in un'ottica sostanziale, i reati sono qualificabili come politici in ragione dell'interesse giuridico che risulti leso (si pensi ai delitti di manifestazione di pensiero che siano stati consumati all'estero per contrastare regimi illiberali e tutelare libertà fondamentali), purchè risultino ispirati dalla volontà di affermare valori di libertà e democrazia protetti dalla nostra Costituzione (..). sub 2 sub 3 ¬ ¬ quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona (705/2 lett. c che rimanda all’art. 698 c.p.p). La Corte europea ha costantemente ribadito che l'espulsione verso un Paese in cui il soggetto può essere esposto al rischio di tortura o trattamenti inumani e degradanti, fa sorgere una responsabilità dello Stato espellente (conclusione che merita considerazione anche quando affermata in ipotesi in cui l'espulsione, piuttosto che una sanzione penale, rappresenta la conseguenza del rigetto della procedura di asilo). In particolare, si segnalano le sent. 5 settembre 2013, I. c. Svezia e K.A.B. c. Svezia (con dispositivi opposti, vista la diversa probabilità in concreto di sottoposizione a trattamenti contrari all'art. 3 Cedu per i ricorrenti), nonché la sent. 19 settembre 2013, R.J. c. Francia, in cui si afferma come, anche in caso di dubbio circa la possibilità di trattamenti inumani e degradanti, le autorità nazionali non possano procedere ad espellere il richiedente asilo. La Corte europea relativamente alla questione relativa alla violazione dell'art. 3 CEDU, richiama sempre i generali e ormai consolidati principi applicabili in tema di estradizione, risalenti alla sent. 7.7.1989, Soering c. Regno Unito l'estero è peraltro ostativo ad una pronuncia favorevole della corte d'appello non solo la certezza ma anche il solo pericolo concreto che l'estradando sia sottoposto ad un trattamento avente (…) un obiettivo carattere inumano e degradante (con riferimento alle con riferimento alle condizioni di salute: Cassazione penale, sez. VI, 12 luglio 2004, n. 35892, S., Cass. pen. 2006, 1 155). Infine, anche la Corte di Cassazione con sentenza 32685/10 (ud. 8/7/2010 – dep. 3/9/2010) ha rigettato l’impugnazione della pubblica accusa contro la decisione della CA Roma che aveva negato l’estradizione verso la Turchia con la seguente motivazione: “Infondato è pure il terzo motivo, che censura la decisione della Corte d’appello per essersi fondata su una situazione precedente e non più attuale, utilizzando come riscontro documenti di Amnesty International del 1989 e ignorando l’evoluzione che si è determinata nella Repubblica di Turchia. A prescindere dalla genericità del rilievo, non avendo il ricorrente neppure prospettato, non che documentato, che attualmente la situazione dei diritti umani in Turchia è conforme allo standard richiesto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, rileva il Collegio che la Corte d’appello si è fondata su una sentenza del Tribunale olandese del 2006, che è confortata non soltanto da relazioni e rapporti risalenti nel tempo, ma da documenti e prese di posizione istituzionali internazionali, oltre che da analisi e rapporti di organizzazioni non governative, internazionalmente riconosciute come affidabili, che hanno documentato anche per gli anni più recenti “denunce di tortura e altri maltrattamenti e di eccessivo impiego della forza da parte delle forze dell’ordine” (rapporti sui diritti umani 2008 e 2009 di Amnesty International) e “pochi progressi per migliorare la situazione dei diritti umani”, con segnalazione “di casi di tortura e altri maltrattamenti e ... di processi iniqui, soprattutto ai sensi della legislazione antiterrorismo” (rapporto 2010). Sull’utilizzabilità di tali rapporti, come fonti di documentazione di situazioni di violazione di diritti umani, va ricordato che proprio i rapporti di organizzazioni non governative (come Amnesty International e Human Rights Watch) sono stati ritenuti utilizzabili anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per affermare che l’espulsione verso un Paese dove si pratica la tortura integra una violazione dell’art. 3 della Cedu (caso Saadi c. Italia, sentenza 28 febbraio 2008 della Grande Camera della Corte europea). In conclusione, correttamente la Corte d’appello di Roma ha negato la sussistenza delle condizioni per accogliere la domanda di estradizione di N.S., avanzata dalla Repubblica Turca, in presenza di “ragione per ritenere che l’imputato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque atti a configurare violazione di uno dei diritti fondamentali della persona” (art. 698.1 c.p.p.). Altrettanto correttamente il concreto pericolo di tali atti nei confronti dell’estradando è stato desunto dalla pregressa esperienza di tortura patita dallo stesso S., accertata con sentenza del tribunale di Maastricht, e dall’esame dei rapporti di affidabili organizzazioni non governative, sulla situazione di mancato rispetto dei diritti umani in Turchia, con particolare riferimento all’art. 3 della CEDU (L. 4 agosto 1955, n. 848), che non soltanto vieta torture, pene e trattamenti inumani e degradanti, ma prescrive anche il divieto di refoulement, ovvero di rimpatrio a rischio di persecuzione, divieto assoluto, che si applica ad ogni persona, senza considerazione né del suo status né del tipo d’imputazione o di condanna, ed indipendentemente dalla natura del trasferimento, comprese l’estradizione o l’espulsione.”
  10. processuale: per processo esecutiva: per scontare pena attiva: Italia richiede passiva: Italia richiesta
  11. grazie