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giugno2013
L.P.
nr.
2
LEGGE PROVINCIALE
16 aprile 2013, n. 6
LEGGE PROVINCIALE
22 aprile 2013 N. 7
Cremazione
Modificazioni della legge provinciale
20 giugno 2008, n. 7
(Disciplina della cremazione
e altre disposizioni in materia cimiteriale)
Discipline Bionaturali
Norme in materia
di discipline bionaturali
Prevenzione e contrasto del mobbing e
promozione del benessere organizzativo
sul luogo di lavoro e modificazioni della
legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13,
in materia di pari opportunità
LEGGE PROVINCIALE
14 marzo 2013, n. 2
Contrasto al mobbing
L.P.
nr.
6
L.P.
nr.
7
404
L.P.
nr.
2
LEGGE PROVINCIALE
14 marzo 2013, n. 2
Prevenzione e contrasto
del mobbing e promozione
del benessere organizzativo
sul luogo di lavoro
e modificazioni della legge
provinciale 18 giugno 2012,
n. 13, in materia di pari
opportunità
Contrasto
al mobbing
L.P.
nr.
8
pag.1pag.1
L.P.
nr.
2
Introduzione
La consigliera provinciale
Sara Ferrari (Pd),
prima firmataria del
disegno di legge 272/XIV:
“Il Parlamento europeo fin dal 2001 chiede
agli Stati membri di dotarsi di una legge in
materia di mobbing, ma l'Italia non lo ha an-
cora fatto, per questo motivo alcune regioni
hanno ritenuto opportuno legiferare in meri-
to alle violenze psicologiche sul posto di lavoro.
Tutte queste leggi regionali, e ora anche quella trentina, hanno accentrato l'attenzione
sulla tutela del lavoratore mobbizzato attraverso la prevenzione, tralasciando le garanzie
legali, perché sono di competenza statale. Lo scopo della nuova legge dunque è quello
di avviare una responsabilizzazione pubblica di un fenomeno vissuto fino ad oggi come
evento esclusivamente privato, infatti finora il lavoratore poteva rivolgersi ad un sinda-
cato, ad una associazione di categoria o ad un avvocato. Da oggi si inizia a costruire un
percorso di presa in carico pubblica: il lavoratore non sara' lasciato solo, potrà rivol-
gersi ai "punti unici di accesso dell'integrazione socio sanitaria", quegli uffici dei servizi
sociali che sono presenti in ogni sede delle comunità di valle (per Trento il Comune) e
lì potrà ricevere informazioni sui servizi messi in atto dalla Provincia. Si viene orientati
verso la consigliera di parità e verso l'Uopsal, l'ufficio dell’Azienda sanitaria che si occupa
dell'accertamento dei fatti ma anche del percorso di assistenza socio sanitaria psicolo-
gica e neurologica, nonché della diagnosi e certificazione. La legge prevede campagne
informative e corsi di formazione, affinché tutti conoscano il problema, ne sappiano ri-
conoscere i reali segnali e li possano affrontare o meglio prevenire. È istituito inoltre
un osservatorio, per indagare un fenomeno ancora troppo sommerso, al fine di avan-
zare suggerimenti alla pubblica amministrazione, di proporre regolamentazioni interne
o codici di condotta nei luoghi di lavoro. Dunque in sintesi la legge istituisce azioni di
monitoraggio, prevenzione, formazione, offre servizi di orientamento, consulenza, ac-
certamento, assistenza”.
pag.2
L.P.
nr.
2
“Mi sono attivata per una mia personale
proposta legislativa in materia di mob-
bing, in seguito alla sollecitazione di
cittadini che mi hanno sottoposto do-
lorosi casi concreti avvenuti nel nostro
territorio. Il mobbing è un fenomeno che non danneggia solo il “mobbizzato”, ma
anche le aziende che vedono compromesso un clima di lavoro sereno e profi-
cuo. Il danno è poi calcolabile sul piano sanitario e assistenziale, in circa il 190%
della retribuzione annua lorda di ciascun soggetto colpito. E allora, vista la lacuna
legislativa nazionale,  mi sembra del tutto opportuno che la Provincia Autonoma 
di Trento - al pari di altre Regioni come Lazio, Abruzzo, Umbria, Veneto e anche
la Regione speciale Friuli Venezia Giulia – si doti di una propria legge che quan-
to meno responsabilizzi la collettività, coordini gli interventi necessari, diffonda
l’opera di prevenzione e di contrasto, sostenga le vittime del mobbing e assicuri
loro il necessario ascolto, faccia adeguata formazione del personale. Credo che la
legge approvata dal nostro Consiglio provinciale vada accolta come una prova di
civiltà e un impegno forte, nonostante i ridotti spazi di competenza legislativa della
nostra autonomia speciale in questa materia”.
La consigliera provinciale
Caterina Dominici (Patt),
presentatrice del disegno
di legge 276/XIV:
L.P.
nr.
8
pag.3
Introduzione
pag.3
L.P.
nr.
2
“Essere vittima di mobbing coinvolge in
modo allargato tutte le condizioni dell’esi-
stenza di una persona, non solo quelle lavo-
rative, ma anche quelle affettive, relazionali,
familiari, sociali, producendo un peggiora-
mento di tutta la vita del soggetto e della sua famiglia. L’aggiornamento multidisciplinare
e interdisciplinare degli operatori presuppone la costruzione di percorsi capaci di indi-
viduare strumenti relazionali efficaci e sono certamente tra gli interventi più importanti
da inserire in una dimensione normativa come questa, che non ha la competenza per
incidere ad altri livelli. I servizi di ascolto e di primo intervento si reggono sulla validità e
le sensibilità del personale addetto, sulla loro capacità di individuare soluzioni precise e
veloci, accanto a modalità empaticamente rassicuratorie. Perché non è facile ammettere
di essere vittime di comportamenti vessatori sul posto di lavoro. Il coraggio di mettere
la propria fragilità nelle mani di un Servizio, è un passo faticoso e impone un’accoglienza
professionalmente capace. La scommessa di questo disegno di legge è anche quella
di facilitare queste denunce, definendo strumenti di tutela e rinforzo nei confronti delle
vittime, ed equi percorsi giudiziari per i mobber, contando sul fatto che venga emanata
al più presto una legge nazionale specifica sul mobbing”.
Il consigliere provinciale
Salvatore Panetta (Upt),
primo firmatario del
disegno di legge 283/XIV:
pag.4
L.P.
nr.
2
demansionamento o completa inattivita;
assegnazione di eccessivi carichi di lavo-
ro;
frasi ingiuriose e aggressioni verbali;
assegnazione a turni e mansioni penose;
critiche continue e umilianti;
isolamento dei colleghi;
collocamento in postazioni di lavoro ini-
donee;
trasferimento o distacco illegittimi;
minaccia o esercizio illegittimo del pote-
re disciplinare;
abuso di controlli;
rifiuto arbitrario di lavoro straordinario;
esclusione ingiustificata da benefici e in-
carichi;
sottrazione di strumenti di lavoro;
rifiuto di permessi o ferie o sistematica
collocazione in periodi non graditi;
licenziamento ingiustificato;
molestie in genere, da quelle sessuali a
quelle per motivi di religione, convinzio-
ni personali, handicap, età, orientamento
sessuale, razza o origine etnica.
Cosa s’intende per “mobbing”:
La definizione. Il mobbing è un insieme di
comportamenti vessatori messi in atto da
parte di superiori e/o colleghi nei confronti
di un lavoratore, prolungati nel tempo e le-
sivi della dignità personale e professionale
nonché della salute psicofisica dello stes-
so. Per poter parlare di mobbing, l’attività
deve essere compiuta con intenti persecu-
tori, deve essere funzionale all’esclusione
del lavoratore dal gruppo di lavoro, deve
essere causa di negative ripercussioni
psico-fisiche. Si parla di straining quando
la molestia si traduce in uno o alcuni atti
isolati, senza la caratteristica della continu-
ità nel tempo. Il mobbing può provocare
disturbi da disadattamento lavorativo e di-
sturbi post-traumatici da stress.
Le tipologie. Il mobbing può essere ver-
ticale discendente (c.d. bossing) quando
è commesso dal superiore gerarchico,
verticale ascendente se a commetterlo è il
sottoposto, oppure orizzontale, se ne sono
responsabili dei colleghi di pari livello.
L’etimologia. Il termine “mobbing” (dal
verbo inglese to mob, che significa assal-
tare, aggredire, ma anche dal latino “mo-
bile vulgus”, che significa folla, gentaglia)
fu usato per la prima volta dall’etologo
Konrad Lorenz, per indicare nel mondo
animale il comportamento di gruppi che
portano danni a degli individui singoli.
Comportamenti vessatori
L.P.
nr.
2
pag.5
A livello di Unione europea – stando a un
sondaggio effettuato proprio dall’Ue nel
2000 – è stato rilevato che 12milioni di
lavoratori dichiarano di essere stati vittime
di mobbing nei precedenti dodici mesi. Il
Paese più interessato sarebbe l'Inghilterra,
con un’incidenza del 16%, mentre in
Italia si scende al 4%.
Circa ⅓delle vessazioni avrebbe una du-
rata superiore ai 2 anni.
Le dimensioni del fenomeno
La maggioranza di chi si dichiara “mob-
bizzato” - in Italia - sarebbe residente al
Nord, con predominanza di donne e di la-
voratori con profilo impiegatizio. I precari
sarebbero più colpiti rispetto ai dipendenti
in pianta fissa. Un dato riferito al Trentino:
nell’ente Provincia Autonoma di Trento – e
nell’ultima dozzina di anni – si sono verifi-
cati 5ricorsi al giudice civile e/o del la-
voro per presunti casi di mobbing: 2 sono
ancora in definizione, nei restanti 3 ci
sono state delle condanne al risarcimen-
to del danno, ma per singoli atti ille-
gittimi e senza il riconoscimento
della vera e propria fattispecie
del mobbing.
pag.6
L.P.
nr.
2
La legislazione esistente
in materia
Responsabilità penale. La legislazione
penale italiana attualmente non prevede
uno specifico reato di mobbing. Per la pu-
nizione dei singoli comportamenti in cui
esso si sostanzia, ci si rifà quindi ad altri
reati previsti dal nostro codice penale,
come quelli di “violenza privata”, “lesioni
personali”, “estorsione”, “abuso d’uffi-
cio”, “atti persecutori” (stalking), “violenza
sessuale”. Il mobbing può anche essere
punito in base al reato di “maltrattamen-
ti contro famigliari e conviventi” (art. 572
c.p.: “Chiunque … maltratta una persona
… sottoposta alla sua autorità, o a lui affi-
data per ragione di educazione, istruzione,
cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio
di una professione o di un'arte, è punito
con …”). In quest’ultimo caso, la giurispru-
denza tende ad applicare il reato a casi di
mobbing solamente nei pochi casi in cui il
rapporto di lavoro presenta caratteristiche
para-familiari (es: la collaboratrice dome-
stica, il garzone di bottega…).
Responsabilità civile. Chi commette mob-
bing lavorativo può essere chiamato a ri-
sarcire il danno (anzitutto patrimoniale, ma
poi anche morale e biologico), per avere
violato gli obblighi connessi al contratto di
lavoro. Il riferimento è al principio genera-
le stabilito dall’articolo 2087 del codice ci-
vile: “L’imprenditore e tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro, l’espe-
rienza e la tecnica, sono necessarie a tu-
telare l’integrità fisica e la personalità mo-
rale dei prestatori di lavoro”. Un principio,
quest’ultimo, strettamente collegato con
quanto afferma la Costituzione in tema di
diritto alla salute (art. 32) e di rispetto della
sicurezza, della libertà e della dignità uma-
na nell'esplicazione dell'iniziativa economi-
ca (art. 41).
Normative regionali. In tema di mobbing
hanno legiferato diverse Regioni italiane,
naturalmente nei limiti delle proprie com-
petenze, che non riguardano né l’ambito
penalistico né quello delle responsabilità
civili. Hanno così introdotto strumenti per
l’informazione, la prevenzione, l’assistenza
alle persone e la conoscenza del fenome-
no enti come Abruzzo, Umbria, Friuli Vene-
zia Giulia, Veneto, Molise e Lazio.
pag.7
L.P.
nr.
2
impegna la Provincia Autonoma di Trento a iniziative di contrasto al fenomeno del
mobbing, finalizzate al “benessere organizzativo” nei luoghi di lavoro e alla tutela
dell’integrità psico-fisica del lavoratore, a partire anzitutto dall’ambiente lavorativo
pubblico. C’è da dire che alcuni enti (come l’Università di Trento) si sono dotati della fi-
gura del consigliere di fiducia, che si mette a disposizione del personale e contribuisce
alla buona applicazione di codici di condotta antimobbing;
istituisce il Coordinamento provinciale antimobbing, con durata pari alla legislatura
e senza indennità per i componenti. Vi faranno parte dirigenti Pat, presidente del Co-
mitato in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, un medico del lavoro, uno
psicologo, il responsabile dell’Uopsal (Unità operativa di prevenzione e sicurezza negli
ambienti di lavoro, articolazione dell’Azienda sanitaria provinciale), la Consigliera di
parità nel lavoro, un rappresentante dei sindacati, uno degli imprenditori, uno dell’Inail
(Istituto assicurazione contro gli infortuni sul lavoro);
indica i compiti del Coordinamento antimobbing: monitoraggio del fenomeno in Tren-
tino, attivazione di studi, iniziative informative, valutazione dei servizi antimobbing esi-
stenti e formulazione di proposte alla Giunta provinciale, promozione di buone prati-
che e di codici di autoregolamentazione nelle aziende;
prevede l’informazione, il primo ascolto e l’orientamento dei cittadini attraverso i punti
unici di accesso ai servizi sociosanitari (ossia i servizi sociali delle Comunità e del Co-
mune di Trento);
prevede corsi di formazione e aggiornamento degli operatori;
assegna all’Azienda sanitaria provinciale e alla Consigliera di parità nel lavoro compiti
di consulenza e supporto ai lavoratori/lavoratrici colpiti da mobbing. La consigliera
potrà anche attivare apposite procedure di conciliazione.
Cosa prevede la legge:
pag.8
L.P.
nr.
2
L’iter della legge
in Consiglio provinciale:
La legge è stata approvata dal Consiglio
provinciale il 7 marzo 2013. La discussio-
ne è stata animata, diversi gruppi hanno
contestato la reale efficacia di questa leg-
ge: il voto segreto ha infine prodotto 19
sì, 8 contrari e 6 astenuti. Il testo è entrato
in vigore il 3 aprile 2013. In precedenza - il
21 gennaio 2013 - la II Commissione per-
manente, presieduta da Caterina Domini-
ci (Patt), aveva espresso voto favorevole
(astenuto Mauro Delladio, Pdl) al testo
unificato dei 3 disegni di legge in campo.
In ordine di presentazione, si tratta del ddl
272/XIV di Sara Ferrari, Andrea Rudari,
Mattia Civico, Margherita Cogo, Michele
Nardelli e Luca Zeni (Pd), poi del ddl 276/
XIV di Caterina Dominici, quindi del ddl
283/XIV di Salvatore Panetta, Giorgio Lu-
nelli, Renzo Anderle, Gianfranco Zanon e
Marco Depaoli (Upt).
“Nonostante una delibera del Consiglio d’Europa del 2000 vincolasse gli Stati membri
a dotarsi di una normativa corrispondente, nell’ordinamento legislativo italiano non c’è
ancora uno specifico riferimento al mobbing. Sulla scia di quanto già adottato da alcune
Regioni, la L.P. 14 marzo 2013, n. 2, ha il merito di portare anche dentro il quadro norma-
tivo provinciale l’attenzione a questo importante aspetto della tutela della dignità e della
salute dei lavoratori e di farlo in un momento in cui le priorità relative all’occupazione e
all’economia rischiano di spingerlo in secondo piano. Benché la legge approvata man-
tenga solo una parte degli interventi che erano stati progettati nei disegni di legge poi
unificati e che avrebbero potuto presentare importanti ricadute operative, è positivo che
la legge fissi alcuni principi di fondo volti alla prevenzione del fenomeno, alla tutela delle
persone oggetto di molestie sul lavoro e alla promozione del benessere organizzativo.
Vengono date prime indicazioni di assistenza e si pongono le basi per il monitoraggio
del fenomeno e si fissa l’impegno per la progettazione di iniziative di studio, di informa-
zione e di sensibilizzazione. Importante è il richiamo al “benessere organizzativo” che,
pur avendo con il mobbing una relazione non diretta, costituisce un contesto che rap-
presenta un valido antidoto alla crescita di condizioni di violenza morale e che dovrebbe
costituire il vero obiettivo delle azioni di promozione. La legge provinciale costituisce
quindi solo un primo passo, ma importante, perché di mobbing e di molestie sul lavoro
(così come di benessere organizzativo) si facciano carico le politiche, in primo luogo
quelle per la salute e per il lavoro, con il coinvolgimento delle parti sociali e di tutti i sog-
getti interessati. E’ auspicabile che le politiche e i soggetti coinvolti sappiano investire
per cogliere appieno le opportunità che essa offre”.
Il punto di vista di Graziano Maranelli, direttore dell'Unità operativa
per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (Uopsal) dell'Azienda
sanitaria provinciale (Apss):
Il testo della legge:
pag.9
L.P.
nr.
2
Il testo della legge:
LEGGE PROVINCIALE
14 marzo 2013, n. 2
Prevenzione
e contrasto del mobbing
e promozione del benessere
organizzativo
sul luogo di lavoro
e modificazioni della legge
provinciale 18 giugno 2012,
n. 13, in materia di pari
opportunità
(b.u. 19 marzo 2013, n. 12)
pag.9
Art. 1
Finalità
1.	 La Provincia autonoma di Trento, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea,
promuove azioni per la prevenzione e il contrasto del mobbing, volte a favorire il benessere
organizzativo e a preservare l'integrità psico-fisica e relazionale della persona sul luogo di
lavoro.
2.	 In particolare la Provincia, con le misure previste da questa legge, contrasta l'insorgenza e
la diffusione di ogni forma reiterata e vessatoria di violenza morale o psichica nell'ambito
del contesto lavorativo attuata dal datore di lavoro o da altro personale nei confronti di un
lavoratore, idonea a comprometterne la salute, la professionalità o la dignità.
3.	 Per i fini del comma 1 la Provincia attua, in collaborazione con le parti sociali, con il coordi-
namento provinciale antimobbing previsto dall'articolo 2 e con le strutture sanitarie e socio-
sanitarie, azioni di prevenzione, formazione, sostegno, informazione, studio e assistenza.
4.	 Per le informazioni e i documenti formati in attuazione di questa legge è garantita l'osservan-
za della riservatezza, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Art. 2
Coordinamento provinciale antimobbing
1. 	 Per l'attuazione degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 e al fine di promuovere azioni e un con-
fronto coordinato tra i soggetti coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto del mobbing,
la Provincia istituisce il coordinamento provinciale antimobbing.
2. 	 Il coordinamento è composto da:
a) 	i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di lavoro e sanità nonché il
dirigente dell'Agenzia del lavoro o loro delegati;
pag.10
L.P.
nr.
2
b) 	il presidente del comitato in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro previsto
dall'articolo 51 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela
della salute), o suo delegato;
c) 	 un medico del lavoro e uno psicologo con specifiche competenze nelle problematiche
previste da questa legge individuati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
d) 	il responsabile dell'unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro o
suo delegato;
e) 	 un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresen-
tative a livello provinciale;
f) 	 un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro;
g) 	la consigliera di parità nel lavoro;
h) 	un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), qualora l'istituto abbia espresso la propria disponibilità a partecipare al coordina-
mento.
3. 	 La Giunta provinciale all'atto della nomina del coordinamento individua la struttura provincia-
le competente per l'attività di segreteria. Il coordinamento sceglie il presidente tra i compo-
nenti indicati nel comma 2, lettera a), e stabilisce le proprie regole di funzionamento.
4. 	 Ai lavori del coordinamento possono partecipare, su richiesta del presidente, in relazione ai
temi trattati nelle singole riunioni e in aggiunta ai componenti, funzionari della Provincia o di
altre amministrazioni pubbliche esperti nelle questioni trattate o soggetti esterni.
5. 	 I componenti del coordinamento restano in carica per la durata della legislatura. A essi non
compete alcun compenso o rimborso spesa.
Art. 3
Funzioni del coordinamento provinciale antimobbing
1. 	 Il coordinamento provinciale antimobbing svolge i seguenti compiti:
a) 	monitoraggio del mobbing nei luoghi di lavoro anche attraverso il raccordo operativo
con l'osservatorio per la salute previsto dall'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela
L.P.
nr.
2
pag.11
L.P.
nr.
2
della salute, con le strutture provinciali interessate, con istituzioni, enti pubblici e privati,
nonché con associazioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto del mobbing e nel
sostegno e nell'assistenza delle vittime;
b) 	monitoraggio delle azioni sul mobbing promosse dai comitati unici di garanzia della Pro-
vincia, dei relativi enti pubblici strumentali e degli enti locali previsti dall'articolo 17 della
legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (Promozione della parità di trattamento e della
cultura delle pari opportunità tra donne e uomini);
c) 	 formulazione di proposte alla Giunta provinciale in ordine agli interventi finalizzati all'at-
tuazione di questa legge, evidenziando le criticità organizzative e gestionali che possono
favorire l'insorgere e lo sviluppo del mobbing;
d) 	valutazione dei servizi esistenti in ambito provinciale per contrastare il mobbing;
e) 	promozione di studi, iniziative di sensibilizzazione e di informazione, in particolare con
riferimento alla predisposizione e all'aggiornamento dei materiali informativi divulgati se-
condo quanto previsto dall'articolo 4.
2. 	 Per favorire il benessere organizzativo, anche attraverso l'eliminazione di disfunzioni organiz-
zative e informative, il coordinamento promuove la diffusione di buone prassi, di regolamen-
tazioni interne e codici di condotta, coinvolgendo direttamente le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e gli organismi rappresentativi dei datori di lavoro.
3. 	 Il coordinamento assicura la costante informativa sulle proprie attività alla Giunta provinciale
e le trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta.
Art. 4
Interventi di prima informazione e assistenza
1. 	 La Provincia assicura, attraverso il proprio sito istituzionale internet, la diffusione delle infor-
mazioni per la prevenzione e il contrasto del mobbing e per l'orientamento del lavoratore
presso le competenti strutture pubbliche e private.
2. 	 I punti unici di accesso per l'integrazione socio-sanitaria previsti dall'articolo 21 della legge
provinciale sulla tutela della salute distribuiscono il materiale informativo e svolgono attività
di primo ascolto e orientamento sulle misure previste da questa legge.
L.P.
nr.
2
3. 	 Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa di rispettivo riferimento, la consigliera di parità
nel lavoro e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari svolgono le funzioni di consulenza,
accertamento e assistenza a favore dei lavoratori che lamentano il mobbing.
Art. 5
Interventi in materia di formazione e aggiornamento
1. 	 La Provincia promuove iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento multidiscipli-
nare e interprofessionale degli operatori che a vario titolo sono impegnati nella prevenzione
e contrasto del mobbing, nonché nel sostegno e nell'assistenza alle vittime della conflittualità
sul lavoro.
2. 	 Per i fini del comma 1 la Provincia realizza e promuove, anche per il tramite dell'Agenzia del
lavoro, corsi di formazione e aggiornamento per prevenire, riconoscere e contrastare com-
portamenti che compromettono il benessere organizzativo e che provocano disagio negli
ambienti di lavoro.
3. 	 I corsi sono rivolti, in particolare:
a) 	 ai soggetti che operano nei servizi preposti alla tutela e sicurezza del lavoro e alla tutela
della salute;
b) 	agli operatori delle associazioni sindacali dei lavoratori e degli organismi rappresentativi
dei datori di lavoro;
c) 	 ai responsabili della gestione del personale nel settore pubblico e privato.
Art. 6
Interventi della Provincia nell'ambito lavorativo pubblico
1. 	 La Provincia adotta, anche attraverso specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rap-
presentanza negoziale, misure finalizzate a favorire il benessere organizzativo e a contrastare
il mobbing nell'ambito lavorativo pubblico.
2. 	La Provincia formula direttive ai propri enti strumentali, alle società da essa partecipate e
controllate, nonché alle fondazioni da essa istituite volte all'adozione, nel rispetto della rela-
tiva autonomia gestionale e organizzativa, di analoghe regole organizzative in funzione della
salvaguardia della salute fisica e psichica, nonché della dignità e della personalità delle lavo-
ratrici e dei lavoratori.
Art. 7
Informazioni sull'attuazione della legge
1. 	 Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del
Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge.
Art. 8
Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2012
1.	 Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2012 è inserito il seguente:
"3 bis. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sulle pari
opportunità"."
2.	 Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 13 del 2012 è inserito il seguente:
"3 bis. La consigliera svolge inoltre attività di supporto, consulenza, anche promuovendo proce-
dure di conciliazione, a favore delle parti datoriali e delle/dei lavoratrici/ori in relazione a ogni
forma di discriminazione legata al mobbing, al fine di favorire l'attuazione di quanto previsto
dalla legge provinciale in materia di mobbing."
pag.12
L.P.
nr.
2
Art. 9
Disposizione finanziaria
1. 	Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 di questa legge, con ri-
ferimento ai corsi di formazione e aggiornamento realizzati per il tramite dell'Agenzia del
lavoro, vi provvede l'agenzia con il proprio bilancio, mentre con riferimento ai corsi rivolti
al personale provinciale, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in
bilancio sulle unità previsionali di base 15.20.140 (Oneri di gestione e formazione del perso-
nale) e 15.20.210 (Indennità al personale e altre spese generali in conto capitale), a seguito di
riduzione di spese disposte per i fini dell'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006,
n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).
L’iter dei disegni di legge che stanno alla base della legge provinciale 2/2013 può essere se-
guito sul sito internet del Consiglio provinciale (www.consiglio.provincia.tn.it). Nella banca
dati “codice provinciale” si trova il testo della legge e verranno pubblicati anche i regolamenti
attuativi oggi non ancora adottati dalla Giunta provinciale, nonchè tutte le future modifiche alla
legge provinciale 2 del 2013.
Ecco anche il codice QR per un’eventuale consultazione diretta delle pagine web relative, tra-
mite smartphone.
Segui l’iter della legge:
pag.13
I cittadini interessati a ricevere gratuitamente questo e i prossimi
numeri di “Leggi per voi”, possono farne richiesta al Consiglio della
Provincia Autonoma di Trento, telefonando allo 0461/213226, scriven-
do all’Ufficio stampa presso palazzo Trentini, in via Manci, 27 a Trento,
oppure inviando una mail a: ufficiostampa@consiglio.provincia.tn.it
giugno2013
7giornidalConsiglioProvinciale-ConsigliodellaProvinciaautonomadiTrento.AnnoXVIIInr.404-giugno2013.Spedizioneinabbonamentopostale-70%NE/TN-TassaPagata/TaxeParçue/Economy/Compatto.
404

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Provincia autonoma di Trento estratto L.P. 2/2013 sul contrasto al fenomeno del mobbing nei posti di lavoro di “LEGGI PER VOI” quaderno edito dall'Ufficio stampa del Consiglio provinciale Giugno 2013

  • 1. giugno2013 L.P. nr. 2 LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 2013, n. 6 LEGGE PROVINCIALE 22 aprile 2013 N. 7 Cremazione Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale) Discipline Bionaturali Norme in materia di discipline bionaturali Prevenzione e contrasto del mobbing e promozione del benessere organizzativo sul luogo di lavoro e modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, in materia di pari opportunità LEGGE PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 2 Contrasto al mobbing L.P. nr. 6 L.P. nr. 7 404
  • 2. L.P. nr. 2 LEGGE PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 2 Prevenzione e contrasto del mobbing e promozione del benessere organizzativo sul luogo di lavoro e modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, in materia di pari opportunità Contrasto al mobbing
  • 3. L.P. nr. 8 pag.1pag.1 L.P. nr. 2 Introduzione La consigliera provinciale Sara Ferrari (Pd), prima firmataria del disegno di legge 272/XIV: “Il Parlamento europeo fin dal 2001 chiede agli Stati membri di dotarsi di una legge in materia di mobbing, ma l'Italia non lo ha an- cora fatto, per questo motivo alcune regioni hanno ritenuto opportuno legiferare in meri- to alle violenze psicologiche sul posto di lavoro. Tutte queste leggi regionali, e ora anche quella trentina, hanno accentrato l'attenzione sulla tutela del lavoratore mobbizzato attraverso la prevenzione, tralasciando le garanzie legali, perché sono di competenza statale. Lo scopo della nuova legge dunque è quello di avviare una responsabilizzazione pubblica di un fenomeno vissuto fino ad oggi come evento esclusivamente privato, infatti finora il lavoratore poteva rivolgersi ad un sinda- cato, ad una associazione di categoria o ad un avvocato. Da oggi si inizia a costruire un percorso di presa in carico pubblica: il lavoratore non sara' lasciato solo, potrà rivol- gersi ai "punti unici di accesso dell'integrazione socio sanitaria", quegli uffici dei servizi sociali che sono presenti in ogni sede delle comunità di valle (per Trento il Comune) e lì potrà ricevere informazioni sui servizi messi in atto dalla Provincia. Si viene orientati verso la consigliera di parità e verso l'Uopsal, l'ufficio dell’Azienda sanitaria che si occupa dell'accertamento dei fatti ma anche del percorso di assistenza socio sanitaria psicolo- gica e neurologica, nonché della diagnosi e certificazione. La legge prevede campagne informative e corsi di formazione, affinché tutti conoscano il problema, ne sappiano ri- conoscere i reali segnali e li possano affrontare o meglio prevenire. È istituito inoltre un osservatorio, per indagare un fenomeno ancora troppo sommerso, al fine di avan- zare suggerimenti alla pubblica amministrazione, di proporre regolamentazioni interne o codici di condotta nei luoghi di lavoro. Dunque in sintesi la legge istituisce azioni di monitoraggio, prevenzione, formazione, offre servizi di orientamento, consulenza, ac- certamento, assistenza”.
  • 4. pag.2 L.P. nr. 2 “Mi sono attivata per una mia personale proposta legislativa in materia di mob- bing, in seguito alla sollecitazione di cittadini che mi hanno sottoposto do- lorosi casi concreti avvenuti nel nostro territorio. Il mobbing è un fenomeno che non danneggia solo il “mobbizzato”, ma anche le aziende che vedono compromesso un clima di lavoro sereno e profi- cuo. Il danno è poi calcolabile sul piano sanitario e assistenziale, in circa il 190% della retribuzione annua lorda di ciascun soggetto colpito. E allora, vista la lacuna legislativa nazionale,  mi sembra del tutto opportuno che la Provincia Autonoma  di Trento - al pari di altre Regioni come Lazio, Abruzzo, Umbria, Veneto e anche la Regione speciale Friuli Venezia Giulia – si doti di una propria legge che quan- to meno responsabilizzi la collettività, coordini gli interventi necessari, diffonda l’opera di prevenzione e di contrasto, sostenga le vittime del mobbing e assicuri loro il necessario ascolto, faccia adeguata formazione del personale. Credo che la legge approvata dal nostro Consiglio provinciale vada accolta come una prova di civiltà e un impegno forte, nonostante i ridotti spazi di competenza legislativa della nostra autonomia speciale in questa materia”. La consigliera provinciale Caterina Dominici (Patt), presentatrice del disegno di legge 276/XIV:
  • 5. L.P. nr. 8 pag.3 Introduzione pag.3 L.P. nr. 2 “Essere vittima di mobbing coinvolge in modo allargato tutte le condizioni dell’esi- stenza di una persona, non solo quelle lavo- rative, ma anche quelle affettive, relazionali, familiari, sociali, producendo un peggiora- mento di tutta la vita del soggetto e della sua famiglia. L’aggiornamento multidisciplinare e interdisciplinare degli operatori presuppone la costruzione di percorsi capaci di indi- viduare strumenti relazionali efficaci e sono certamente tra gli interventi più importanti da inserire in una dimensione normativa come questa, che non ha la competenza per incidere ad altri livelli. I servizi di ascolto e di primo intervento si reggono sulla validità e le sensibilità del personale addetto, sulla loro capacità di individuare soluzioni precise e veloci, accanto a modalità empaticamente rassicuratorie. Perché non è facile ammettere di essere vittime di comportamenti vessatori sul posto di lavoro. Il coraggio di mettere la propria fragilità nelle mani di un Servizio, è un passo faticoso e impone un’accoglienza professionalmente capace. La scommessa di questo disegno di legge è anche quella di facilitare queste denunce, definendo strumenti di tutela e rinforzo nei confronti delle vittime, ed equi percorsi giudiziari per i mobber, contando sul fatto che venga emanata al più presto una legge nazionale specifica sul mobbing”. Il consigliere provinciale Salvatore Panetta (Upt), primo firmatario del disegno di legge 283/XIV:
  • 6. pag.4 L.P. nr. 2 demansionamento o completa inattivita; assegnazione di eccessivi carichi di lavo- ro; frasi ingiuriose e aggressioni verbali; assegnazione a turni e mansioni penose; critiche continue e umilianti; isolamento dei colleghi; collocamento in postazioni di lavoro ini- donee; trasferimento o distacco illegittimi; minaccia o esercizio illegittimo del pote- re disciplinare; abuso di controlli; rifiuto arbitrario di lavoro straordinario; esclusione ingiustificata da benefici e in- carichi; sottrazione di strumenti di lavoro; rifiuto di permessi o ferie o sistematica collocazione in periodi non graditi; licenziamento ingiustificato; molestie in genere, da quelle sessuali a quelle per motivi di religione, convinzio- ni personali, handicap, età, orientamento sessuale, razza o origine etnica. Cosa s’intende per “mobbing”: La definizione. Il mobbing è un insieme di comportamenti vessatori messi in atto da parte di superiori e/o colleghi nei confronti di un lavoratore, prolungati nel tempo e le- sivi della dignità personale e professionale nonché della salute psicofisica dello stes- so. Per poter parlare di mobbing, l’attività deve essere compiuta con intenti persecu- tori, deve essere funzionale all’esclusione del lavoratore dal gruppo di lavoro, deve essere causa di negative ripercussioni psico-fisiche. Si parla di straining quando la molestia si traduce in uno o alcuni atti isolati, senza la caratteristica della continu- ità nel tempo. Il mobbing può provocare disturbi da disadattamento lavorativo e di- sturbi post-traumatici da stress. Le tipologie. Il mobbing può essere ver- ticale discendente (c.d. bossing) quando è commesso dal superiore gerarchico, verticale ascendente se a commetterlo è il sottoposto, oppure orizzontale, se ne sono responsabili dei colleghi di pari livello. L’etimologia. Il termine “mobbing” (dal verbo inglese to mob, che significa assal- tare, aggredire, ma anche dal latino “mo- bile vulgus”, che significa folla, gentaglia) fu usato per la prima volta dall’etologo Konrad Lorenz, per indicare nel mondo animale il comportamento di gruppi che portano danni a degli individui singoli. Comportamenti vessatori
  • 7. L.P. nr. 2 pag.5 A livello di Unione europea – stando a un sondaggio effettuato proprio dall’Ue nel 2000 – è stato rilevato che 12milioni di lavoratori dichiarano di essere stati vittime di mobbing nei precedenti dodici mesi. Il Paese più interessato sarebbe l'Inghilterra, con un’incidenza del 16%, mentre in Italia si scende al 4%. Circa ⅓delle vessazioni avrebbe una du- rata superiore ai 2 anni. Le dimensioni del fenomeno La maggioranza di chi si dichiara “mob- bizzato” - in Italia - sarebbe residente al Nord, con predominanza di donne e di la- voratori con profilo impiegatizio. I precari sarebbero più colpiti rispetto ai dipendenti in pianta fissa. Un dato riferito al Trentino: nell’ente Provincia Autonoma di Trento – e nell’ultima dozzina di anni – si sono verifi- cati 5ricorsi al giudice civile e/o del la- voro per presunti casi di mobbing: 2 sono ancora in definizione, nei restanti 3 ci sono state delle condanne al risarcimen- to del danno, ma per singoli atti ille- gittimi e senza il riconoscimento della vera e propria fattispecie del mobbing.
  • 8. pag.6 L.P. nr. 2 La legislazione esistente in materia Responsabilità penale. La legislazione penale italiana attualmente non prevede uno specifico reato di mobbing. Per la pu- nizione dei singoli comportamenti in cui esso si sostanzia, ci si rifà quindi ad altri reati previsti dal nostro codice penale, come quelli di “violenza privata”, “lesioni personali”, “estorsione”, “abuso d’uffi- cio”, “atti persecutori” (stalking), “violenza sessuale”. Il mobbing può anche essere punito in base al reato di “maltrattamen- ti contro famigliari e conviventi” (art. 572 c.p.: “Chiunque … maltratta una persona … sottoposta alla sua autorità, o a lui affi- data per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con …”). In quest’ultimo caso, la giurispru- denza tende ad applicare il reato a casi di mobbing solamente nei pochi casi in cui il rapporto di lavoro presenta caratteristiche para-familiari (es: la collaboratrice dome- stica, il garzone di bottega…). Responsabilità civile. Chi commette mob- bing lavorativo può essere chiamato a ri- sarcire il danno (anzitutto patrimoniale, ma poi anche morale e biologico), per avere violato gli obblighi connessi al contratto di lavoro. Il riferimento è al principio genera- le stabilito dall’articolo 2087 del codice ci- vile: “L’imprenditore e tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’espe- rienza e la tecnica, sono necessarie a tu- telare l’integrità fisica e la personalità mo- rale dei prestatori di lavoro”. Un principio, quest’ultimo, strettamente collegato con quanto afferma la Costituzione in tema di diritto alla salute (art. 32) e di rispetto della sicurezza, della libertà e della dignità uma- na nell'esplicazione dell'iniziativa economi- ca (art. 41). Normative regionali. In tema di mobbing hanno legiferato diverse Regioni italiane, naturalmente nei limiti delle proprie com- petenze, che non riguardano né l’ambito penalistico né quello delle responsabilità civili. Hanno così introdotto strumenti per l’informazione, la prevenzione, l’assistenza alle persone e la conoscenza del fenome- no enti come Abruzzo, Umbria, Friuli Vene- zia Giulia, Veneto, Molise e Lazio.
  • 9. pag.7 L.P. nr. 2 impegna la Provincia Autonoma di Trento a iniziative di contrasto al fenomeno del mobbing, finalizzate al “benessere organizzativo” nei luoghi di lavoro e alla tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore, a partire anzitutto dall’ambiente lavorativo pubblico. C’è da dire che alcuni enti (come l’Università di Trento) si sono dotati della fi- gura del consigliere di fiducia, che si mette a disposizione del personale e contribuisce alla buona applicazione di codici di condotta antimobbing; istituisce il Coordinamento provinciale antimobbing, con durata pari alla legislatura e senza indennità per i componenti. Vi faranno parte dirigenti Pat, presidente del Co- mitato in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, un medico del lavoro, uno psicologo, il responsabile dell’Uopsal (Unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, articolazione dell’Azienda sanitaria provinciale), la Consigliera di parità nel lavoro, un rappresentante dei sindacati, uno degli imprenditori, uno dell’Inail (Istituto assicurazione contro gli infortuni sul lavoro); indica i compiti del Coordinamento antimobbing: monitoraggio del fenomeno in Tren- tino, attivazione di studi, iniziative informative, valutazione dei servizi antimobbing esi- stenti e formulazione di proposte alla Giunta provinciale, promozione di buone prati- che e di codici di autoregolamentazione nelle aziende; prevede l’informazione, il primo ascolto e l’orientamento dei cittadini attraverso i punti unici di accesso ai servizi sociosanitari (ossia i servizi sociali delle Comunità e del Co- mune di Trento); prevede corsi di formazione e aggiornamento degli operatori; assegna all’Azienda sanitaria provinciale e alla Consigliera di parità nel lavoro compiti di consulenza e supporto ai lavoratori/lavoratrici colpiti da mobbing. La consigliera potrà anche attivare apposite procedure di conciliazione. Cosa prevede la legge:
  • 10. pag.8 L.P. nr. 2 L’iter della legge in Consiglio provinciale: La legge è stata approvata dal Consiglio provinciale il 7 marzo 2013. La discussio- ne è stata animata, diversi gruppi hanno contestato la reale efficacia di questa leg- ge: il voto segreto ha infine prodotto 19 sì, 8 contrari e 6 astenuti. Il testo è entrato in vigore il 3 aprile 2013. In precedenza - il 21 gennaio 2013 - la II Commissione per- manente, presieduta da Caterina Domini- ci (Patt), aveva espresso voto favorevole (astenuto Mauro Delladio, Pdl) al testo unificato dei 3 disegni di legge in campo. In ordine di presentazione, si tratta del ddl 272/XIV di Sara Ferrari, Andrea Rudari, Mattia Civico, Margherita Cogo, Michele Nardelli e Luca Zeni (Pd), poi del ddl 276/ XIV di Caterina Dominici, quindi del ddl 283/XIV di Salvatore Panetta, Giorgio Lu- nelli, Renzo Anderle, Gianfranco Zanon e Marco Depaoli (Upt). “Nonostante una delibera del Consiglio d’Europa del 2000 vincolasse gli Stati membri a dotarsi di una normativa corrispondente, nell’ordinamento legislativo italiano non c’è ancora uno specifico riferimento al mobbing. Sulla scia di quanto già adottato da alcune Regioni, la L.P. 14 marzo 2013, n. 2, ha il merito di portare anche dentro il quadro norma- tivo provinciale l’attenzione a questo importante aspetto della tutela della dignità e della salute dei lavoratori e di farlo in un momento in cui le priorità relative all’occupazione e all’economia rischiano di spingerlo in secondo piano. Benché la legge approvata man- tenga solo una parte degli interventi che erano stati progettati nei disegni di legge poi unificati e che avrebbero potuto presentare importanti ricadute operative, è positivo che la legge fissi alcuni principi di fondo volti alla prevenzione del fenomeno, alla tutela delle persone oggetto di molestie sul lavoro e alla promozione del benessere organizzativo. Vengono date prime indicazioni di assistenza e si pongono le basi per il monitoraggio del fenomeno e si fissa l’impegno per la progettazione di iniziative di studio, di informa- zione e di sensibilizzazione. Importante è il richiamo al “benessere organizzativo” che, pur avendo con il mobbing una relazione non diretta, costituisce un contesto che rap- presenta un valido antidoto alla crescita di condizioni di violenza morale e che dovrebbe costituire il vero obiettivo delle azioni di promozione. La legge provinciale costituisce quindi solo un primo passo, ma importante, perché di mobbing e di molestie sul lavoro (così come di benessere organizzativo) si facciano carico le politiche, in primo luogo quelle per la salute e per il lavoro, con il coinvolgimento delle parti sociali e di tutti i sog- getti interessati. E’ auspicabile che le politiche e i soggetti coinvolti sappiano investire per cogliere appieno le opportunità che essa offre”. Il punto di vista di Graziano Maranelli, direttore dell'Unità operativa per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (Uopsal) dell'Azienda sanitaria provinciale (Apss):
  • 11. Il testo della legge: pag.9 L.P. nr. 2 Il testo della legge: LEGGE PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 2 Prevenzione e contrasto del mobbing e promozione del benessere organizzativo sul luogo di lavoro e modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, in materia di pari opportunità (b.u. 19 marzo 2013, n. 12) pag.9 Art. 1 Finalità 1. La Provincia autonoma di Trento, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, promuove azioni per la prevenzione e il contrasto del mobbing, volte a favorire il benessere organizzativo e a preservare l'integrità psico-fisica e relazionale della persona sul luogo di lavoro. 2. In particolare la Provincia, con le misure previste da questa legge, contrasta l'insorgenza e la diffusione di ogni forma reiterata e vessatoria di violenza morale o psichica nell'ambito del contesto lavorativo attuata dal datore di lavoro o da altro personale nei confronti di un lavoratore, idonea a comprometterne la salute, la professionalità o la dignità. 3. Per i fini del comma 1 la Provincia attua, in collaborazione con le parti sociali, con il coordi- namento provinciale antimobbing previsto dall'articolo 2 e con le strutture sanitarie e socio- sanitarie, azioni di prevenzione, formazione, sostegno, informazione, studio e assistenza. 4. Per le informazioni e i documenti formati in attuazione di questa legge è garantita l'osservan- za della riservatezza, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Art. 2 Coordinamento provinciale antimobbing 1. Per l'attuazione degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 e al fine di promuovere azioni e un con- fronto coordinato tra i soggetti coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto del mobbing, la Provincia istituisce il coordinamento provinciale antimobbing. 2. Il coordinamento è composto da: a) i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di lavoro e sanità nonché il dirigente dell'Agenzia del lavoro o loro delegati;
  • 12. pag.10 L.P. nr. 2 b) il presidente del comitato in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro previsto dall'articolo 51 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), o suo delegato; c) un medico del lavoro e uno psicologo con specifiche competenze nelle problematiche previste da questa legge individuati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari; d) il responsabile dell'unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro o suo delegato; e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresen- tative a livello provinciale; f) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro; g) la consigliera di parità nel lavoro; h) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), qualora l'istituto abbia espresso la propria disponibilità a partecipare al coordina- mento. 3. La Giunta provinciale all'atto della nomina del coordinamento individua la struttura provincia- le competente per l'attività di segreteria. Il coordinamento sceglie il presidente tra i compo- nenti indicati nel comma 2, lettera a), e stabilisce le proprie regole di funzionamento. 4. Ai lavori del coordinamento possono partecipare, su richiesta del presidente, in relazione ai temi trattati nelle singole riunioni e in aggiunta ai componenti, funzionari della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche esperti nelle questioni trattate o soggetti esterni. 5. I componenti del coordinamento restano in carica per la durata della legislatura. A essi non compete alcun compenso o rimborso spesa. Art. 3 Funzioni del coordinamento provinciale antimobbing 1. Il coordinamento provinciale antimobbing svolge i seguenti compiti: a) monitoraggio del mobbing nei luoghi di lavoro anche attraverso il raccordo operativo con l'osservatorio per la salute previsto dall'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela L.P. nr. 2
  • 13. pag.11 L.P. nr. 2 della salute, con le strutture provinciali interessate, con istituzioni, enti pubblici e privati, nonché con associazioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto del mobbing e nel sostegno e nell'assistenza delle vittime; b) monitoraggio delle azioni sul mobbing promosse dai comitati unici di garanzia della Pro- vincia, dei relativi enti pubblici strumentali e degli enti locali previsti dall'articolo 17 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini); c) formulazione di proposte alla Giunta provinciale in ordine agli interventi finalizzati all'at- tuazione di questa legge, evidenziando le criticità organizzative e gestionali che possono favorire l'insorgere e lo sviluppo del mobbing; d) valutazione dei servizi esistenti in ambito provinciale per contrastare il mobbing; e) promozione di studi, iniziative di sensibilizzazione e di informazione, in particolare con riferimento alla predisposizione e all'aggiornamento dei materiali informativi divulgati se- condo quanto previsto dall'articolo 4. 2. Per favorire il benessere organizzativo, anche attraverso l'eliminazione di disfunzioni organiz- zative e informative, il coordinamento promuove la diffusione di buone prassi, di regolamen- tazioni interne e codici di condotta, coinvolgendo direttamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori e gli organismi rappresentativi dei datori di lavoro. 3. Il coordinamento assicura la costante informativa sulle proprie attività alla Giunta provinciale e le trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta. Art. 4 Interventi di prima informazione e assistenza 1. La Provincia assicura, attraverso il proprio sito istituzionale internet, la diffusione delle infor- mazioni per la prevenzione e il contrasto del mobbing e per l'orientamento del lavoratore presso le competenti strutture pubbliche e private. 2. I punti unici di accesso per l'integrazione socio-sanitaria previsti dall'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute distribuiscono il materiale informativo e svolgono attività di primo ascolto e orientamento sulle misure previste da questa legge.
  • 14. L.P. nr. 2 3. Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa di rispettivo riferimento, la consigliera di parità nel lavoro e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari svolgono le funzioni di consulenza, accertamento e assistenza a favore dei lavoratori che lamentano il mobbing. Art. 5 Interventi in materia di formazione e aggiornamento 1. La Provincia promuove iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento multidiscipli- nare e interprofessionale degli operatori che a vario titolo sono impegnati nella prevenzione e contrasto del mobbing, nonché nel sostegno e nell'assistenza alle vittime della conflittualità sul lavoro. 2. Per i fini del comma 1 la Provincia realizza e promuove, anche per il tramite dell'Agenzia del lavoro, corsi di formazione e aggiornamento per prevenire, riconoscere e contrastare com- portamenti che compromettono il benessere organizzativo e che provocano disagio negli ambienti di lavoro. 3. I corsi sono rivolti, in particolare: a) ai soggetti che operano nei servizi preposti alla tutela e sicurezza del lavoro e alla tutela della salute; b) agli operatori delle associazioni sindacali dei lavoratori e degli organismi rappresentativi dei datori di lavoro; c) ai responsabili della gestione del personale nel settore pubblico e privato. Art. 6 Interventi della Provincia nell'ambito lavorativo pubblico 1. La Provincia adotta, anche attraverso specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rap- presentanza negoziale, misure finalizzate a favorire il benessere organizzativo e a contrastare il mobbing nell'ambito lavorativo pubblico. 2. La Provincia formula direttive ai propri enti strumentali, alle società da essa partecipate e controllate, nonché alle fondazioni da essa istituite volte all'adozione, nel rispetto della rela- tiva autonomia gestionale e organizzativa, di analoghe regole organizzative in funzione della salvaguardia della salute fisica e psichica, nonché della dignità e della personalità delle lavo- ratrici e dei lavoratori. Art. 7 Informazioni sull'attuazione della legge 1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge. Art. 8 Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2012 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2012 è inserito il seguente: "3 bis. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sulle pari opportunità"." 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 13 del 2012 è inserito il seguente: "3 bis. La consigliera svolge inoltre attività di supporto, consulenza, anche promuovendo proce- dure di conciliazione, a favore delle parti datoriali e delle/dei lavoratrici/ori in relazione a ogni forma di discriminazione legata al mobbing, al fine di favorire l'attuazione di quanto previsto dalla legge provinciale in materia di mobbing." pag.12
  • 15. L.P. nr. 2 Art. 9 Disposizione finanziaria 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 di questa legge, con ri- ferimento ai corsi di formazione e aggiornamento realizzati per il tramite dell'Agenzia del lavoro, vi provvede l'agenzia con il proprio bilancio, mentre con riferimento ai corsi rivolti al personale provinciale, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sulle unità previsionali di base 15.20.140 (Oneri di gestione e formazione del perso- nale) e 15.20.210 (Indennità al personale e altre spese generali in conto capitale), a seguito di riduzione di spese disposte per i fini dell'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). L’iter dei disegni di legge che stanno alla base della legge provinciale 2/2013 può essere se- guito sul sito internet del Consiglio provinciale (www.consiglio.provincia.tn.it). Nella banca dati “codice provinciale” si trova il testo della legge e verranno pubblicati anche i regolamenti attuativi oggi non ancora adottati dalla Giunta provinciale, nonchè tutte le future modifiche alla legge provinciale 2 del 2013. Ecco anche il codice QR per un’eventuale consultazione diretta delle pagine web relative, tra- mite smartphone. Segui l’iter della legge: pag.13
  • 16. I cittadini interessati a ricevere gratuitamente questo e i prossimi numeri di “Leggi per voi”, possono farne richiesta al Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, telefonando allo 0461/213226, scriven- do all’Ufficio stampa presso palazzo Trentini, in via Manci, 27 a Trento, oppure inviando una mail a: ufficiostampa@consiglio.provincia.tn.it giugno2013 7giornidalConsiglioProvinciale-ConsigliodellaProvinciaautonomadiTrento.AnnoXVIIInr.404-giugno2013.Spedizioneinabbonamentopostale-70%NE/TN-TassaPagata/TaxeParçue/Economy/Compatto. 404