Le tabelle del Tribunale di Bassano per d.i. e sfratti
I contratti con i clienti.
1. Francesco Tregnaghi
(www.tregnaghi.it)
I contratti coi clienti.
Obblighi ed opportunità
2. Situazione ante art. 9 D.L. 1/2012
Già il D.L. "Bersani" 223/2006 aveva introdotto il 3° comma
dell'art. 2233 c.c., che recita "Sono nulli, se non redatti in
forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i
praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i
compensi professionali ".
Non ci aveva cambiato, in pratica nulla, perché il primo
comma diceva: "Il compenso, se non è convenuto dalle
parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli
usi, è determinato dal giudice"
No contratto scritto = applicazione tariffe
3. Il D.L. 1/2012
Articolo 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate)
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel
sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso
del professionista e' determinato con riferimento a parametri
stabiliti con decreto del Ministro vigilante...
Ancorché in conversione del D.L. sia caduto il divieto di
far riferimento ai parametri nei contratti con consumatori e
microimprese, resta la previsione dei parametri esclusivamente
come criterio per il giudice
No contratto = parametri?
Di fatto, in caso di contenzioso, sì ma...
4. Altri obblighi al conferimento
dell'incarico (sempre art 9 D.L. 1)
"Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle
forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento
dell'incarico professionale."
• Per noi, ex 2233 u.c., necessariamente per iscritto.
• E' chiaro che in caso di mancato patto scritto e controversia
col cliente il giudice finirebbe probabilmente per applicare i
parametri (molto penalizzanti rispetto alla tariffa 2004)
Ma esistono altri motivi per fare davvero un contratto
scritto, ancorché di massima negli importi
5. Altri obblighi della contrattazione
"Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di
complessità dell'incarico...."
Il contratto è un'ottima occasione per documentare che, ad
esempio, si è sconsigliato di agire o resistere, o si è reso nota
la difficoltà dell'incarico stragiudiziale.
In mancanza, un cliente che "dimentichi" gli avvisi di cautela o i
rischi "sostanziali" che gli abbiamo esplicitato (ma che non
voleva sentire nella furia del momento) potrebbe lamentare che
la difficoltà (e quindi i rischi di esito diverso dallo sperato) non
gli era stata rappresentata. Con conseguenti affermazioni di
responsabilità.
6. Gli "oneri ipotizzabili" in giudizio
".... fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione
dell'incarico"
Vale quanto detto sopra. Nel giudiziale è essenziale esplicitare
che
IN OGNI CASO:
• ci sono oneri previdenziali (cipa) e fiscali (IVA) nella
percentuale stabilita la momento del pagamento
• possono esserci da anticipare, oltre alle spese della nostra
parcella, le spese di uno o più CTU ed eventualmente CTP;
• possono esserci da anticipare spese per C.U. (facilmente
quantificabili all'atto dell'incarico)
• possono esserci altri carichi fiscali (tasse di trascrizione, ed
imposta di registro, nella misura determinata dall'ufficio)
7. Gli "oneri ipotizzabili" in giudizio - 2
Nell'incarico giudiziale, occorre anche avvertire al cliente che
può avere oneri indiretti anche
IN CASO DI VITTORIA, PUR SE TOTALE
• c'è ancora possibilità di compensazione, totale o parziale,
delle spese (art 92 co 1 cpc);
• le spese a suo favore saranno liquidate a parametri
ministeriali, e non necessariamente nella misura pattuita
(che, si spera, sia più alta)
8. Gli "oneri ipotizzabili" in giudizio - 3
Nell'incarico giudiziale, occorre anche avvertire al cliente che
IN CASO DI SCONFITTA:
• Si pagheranno normalmente le spese a controparte, senza
rifusione di quelle sostenute;
• Se è accolta la domanda in misura non superiore
all’eventuale proposta conciliativa, la parte che ha rifiutato
senza giustificato motivo la proposta è condannata al
pagamento delle spese del processo maturate dopo la
formulazione della proposta
• nelle cause avanti GdP, le spese, competenze ed onorari
liquidati dal giudice non possono superare il valore della
domanda .... segue....
9. Gli "oneri ipotizzabili" in giudizio - 3/2
...continua.... Nell'incarico giudiziale, occorre anche avvertire al
cliente che
IN CASO DI SCONFITTA
• Esiste la possibilità di responsabilità per aver agito o
resistito in giudizio con mala fede o colpa grave con
condanna al risarcimento dei danni (96 co 1);
• In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi
dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì
condannare la parte soccombente al pagamento, a favore
della controparte, di una somma equitativamente
determinata.
10. Altri obblighi di informazione - 1
• Si devono indicare i dati della polizza assicurativa per i danni
provocati nell'esercizio dell'attività professionale. (art 9 comma 4)
• In realtà il D.L. 1/2012 non rende l'assicurazione obbligatoria, ma
si deve ritenere obbligatorio indicare i dati se la polizza esiste;
• L'obbligatorietà della polizza è stata introdotta invece dall'art 5
(che chiede anche indicazione del massimale): D.P.R. 7 agosto
2012 , n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148. (GU n. 189 del 14-8-2012) con effetto
ad un anno dalla entrata in vigore (giorno dopo la pubbl. =
15.8.2013)
11. Altri obblighi di informazione - 2
• Si deve avvisare della possibilità, per la parte che abbia i necessari
requisiti reddituali, di ottenere il patrocinio a spese dello Stato
(arg ex art 40 Cod. Deont For. "Obbligo di informazione")
• Si deve avvisare, quando la mediazione è facoltativa, della
possibilità di percorre quella strada e delle agevolazioni fiscali
connesse. L'informativa va fatta obbligatoriamente per iscritto, pena
la annullabilità del contratto, ed allegata all'atto introduttivo
dell'eventuale giudizio (art. 4 co. 3, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28).
• Va fatta separata? Forse no, visto che il decreto "parametri"
sembra pretendere la produzione in giudizio del contratto . Art. 1 "6.
L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9,
comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
costituisce elemento di valutazione negativa da parte
dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso."
12. La misura del compenso
"In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al
cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata
all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole
prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e
contributi."
Non significa obbligo di avere la sfera di cristallo e di indovinare il totale
in un "forfettone" (cosa invece consigliabile per incarichi semplici e
normalmente senza sorprese, come i D.I.). Io ritengo che:
• sia ammissibile il richiamo ad un sistema tariffario qualsiasi (anche
quello vecchio, oltre che i parametri) purché esplicitato e con
riferimento al risultato dell'attività prevedibile;
• sia possibile una tariffazione a blocchi, che distingua tra varie fasi
(comprese le eventuali), con eventuale indicazione che per fasi non
previste si concorderà a parte.
• sia possibile aggiungere costi per attività stragiudiziale non
necessaria anche a margine di attività giudiziale (ad esempio, tot a
telefonata o conferenza)
13. Quando si va in mediazione
Occorre avvisare che la mancata partecipazione può
comportare:
1) Rischio di influenzare la decisione
L’art.8 del decr.lgsl 28/10 relativamente alla mancata partecipazione senza giustificato
motivo - della parte convocata – al procedimento di mediazione prevede che il giudice può
desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo
comma, del codice di procedura civile.
2) Condanna a favore dello Stato di somma pari al C.U.
art.8 del decr.lgsl 28/10 al comma 5° dispone che "il giudice condanna la parte costituita che,
nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo,
al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto per il giudizio"
Art 13 riproduce per mediazione in corso di causa
14. Ultimo avviso...
Informativa sulla privacy
Il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, all'art 13, prevede tutta
una lunga informativa.
Tocca anche a noi nei confronti dei clienti. La forma potrebbe
essere anche orale, ma tanto vale inserire la informazione a
preventivo-contratto
15. Possiamo scambiarci idee e contratti anche sulla mailing list
avvocativeronesiperlegnago@googlegroups.com
16. Uno schema di contratto per causa di cognizione ordinaria
a) per l’assistenza stragiudiziale tendente alla bonaria definizione della controversia, il tutto oltre anticipazioni
debitamente documentate, CNPA ed IVA (rispettivamente al 4% e 21% al momento della presente redazione, ma
suscettibili di variazioni per provvedimenti delle Autorità);
…............................. €
b) per la fase introduttiva giudiziale di primo grado (sino alla prima udienza di trattazione ex art. 183 cpc, ivi
comprese memorie istruttorie) il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA ed IVA;
…............................. €
c) solo in caso di ammissione di mezzi di prova orali (interrogatorio delle parti, assunzione di testimoni) il tutto
oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA ed IVA;
…................................ €
In caso di udienze istruttorie oltre la prima, per ogni ora o frazione dal momento di inizio fissato delle ulteriori
udienze sino al termine effettivo, oltre accessori di legge.
…................................. € /ora
d) solo in caso di ammissione consulenza tecnica d'ufficio (assistenza formulazione quesito, patrcipazione
udienza giuramento, nomina e contatti con consulente di parte) il tutto oltre anticipazioni debitamente
documentate, CNPA ed IVA
…................................. €
e) per la ulteriore fase giudiziale di primo grado (dalle memorie ax art. 183 cpc comprese e sino alla sentenza) il
tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA ed IVA;
…................................ €
f) per le consulenze e colloqui richiesti dal cliente, per tutta la durata della pratica, verrà applicata inoltre la tariffa
di € ____ all'ora per le telefonate (con addebito minimo di € 15) e di € ____ per i colloqui in studio (con addebito
minimo di € 40), il tutto oltre IVA e CIPA;
17. Possiamo scambiarci idee e contratti anche sulla mailing list
avvocativeronesiperlegnago@googlegroups.com
18. Possiamo scambiarci idee e contratti anche sulla mailing list
avvocativeronesiperlegnago@googlegroups.com