Misure accompagnamento. MIUR Ufficio scolastico regionale per la Toscana. Formazione esami stato. Incontro per i Dirigenti Scolastici ed i referenti. Firenze, 21 e 28 Marzo 2019. OM 205/2019. Novità, criticità.
XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
Formazione esame stato II ciclo per DS e referenti
1. Esame di stato del 2° ciclo 2019
Misure accompagnamento per i Dirigenti e i referenti
Firenze IIS Da Vinci – 21 marzo 2019
Scandicci, IIS Russel –Newton - 28 marzo 2019
Dirigente tecnico Luca Salvini
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
2. PUNTI DI ATTENZIONE
• Costituzione Commissione
• Ammissione
• Credito
• Prove scritte e QdR
• Colloquio
• Candidati con disabilità e Colloquio
• Candidati con DSA
• Pubblicazione esito
• Modelli di Diploma e del curricolo dello studente
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3. COSTITUZIONE COMMISSIONI
• Una commissione ogni due classi (art. 1, c. 1)
• Commissario interno correttore di prova non assegnata al commissario
esterno (art. 2, c. 2)
• Commissari interni individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline
(art. 1, c. 3)
• Elenco regionale dei presidenti, costituito secondo i termini definiti a cura
della DG degli ordinamenti SVSNI (punto 2 della nota 26/03/2019, n. 1522)
• Condizioni personali ostative all’incarico di presidente o commissario
– …
– Avere in corso procedimenti disciplinari
– Essere incorsi, nell’ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla
sanzione minima
– …
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4. AMMISSIONE CANDIDATI INTERNI
… Sono ammessi all'esame di Stato, salvo quanto previsto
dall'art. 4, co. 6, del d.P.R. n. 249 del 1998, gli studenti in
possesso dei seguenti requisiti:
• votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline, valutate con l'attribuzione di un unico
voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di
comportamento non inferiore a sei decimi. … Nel caso di
votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un
gruppo di discipline, il CdC può deliberare, con adeguata
motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione (art. 2, c. 1, lett. a).
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5. CREDITO SCOLASTICO (1)
• … in sede di scrutinio finale il CdC attribuisce il punteggio per il credito maturato nel
secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici
per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Premesso che
la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito
scolastico, il CdC in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito
scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'Allegato A del d.lgs.
62 del 2017. … lo stesso Allegato A reca la tabella di conversione del credito
conseguito nel terzo e nel quarto anno di corso e nel terzo anno di corso. … i docenti, ai
fini dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano
l'intera scala decimale di valutazione. (art. 8, c. 1)
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6. CREDITO SCOLASTICO (2)
• Al fine di mettere gli studenti del quinto anno in condizione di avere contezza
della propria situazione, i consigli di classe provvederanno ad effettuare
tempestivamente e, comunque, non più tardi dello scrutinio di valutazione
intermedia, la conversione del credito scolastico conseguito
complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente,
verbalizzandone l’esito. Inoltre, le scuole avranno cura di comunicare agli
studenti e alle famiglie il credito complessivo del terzo e del quarto anno,
come risultante dalla suddetta operazione di conversione, mediante i consueti
canali di comunicazione scuola- famiglia (Nota CapoDip. 4 ottobre 2018, n.
3050)
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7. CREDITO V e TABELLA CONVERSIONE 2018/2019
Somma crediti
conseguiti per il III e
per il IV anno
Nuovo credito
attribuito per il III e
IV anno (totale)
6 15
7 16
8 17
9 18
10 19
11 20
12 21
13 22
14 23
15 24
16 25
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Media dei voti
Fasce di credito III
ANNO
Fasce di credito
IV ANNO
Fasce di credito
V ANNO
M < 6 - - 7-8
M = 6 7-8 8-9 9-10
6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11
7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12
8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14
9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15
8. PROVE SCRITTE e QdR
• Sono stati adottati, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 17 del
d.lgs. n.62/2017, con DM 26/11/2018, n. 769, i quadri di
riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove
scritte e la definizione delle griglie di valutazione, al fine di
uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame
per l’attribuzione dei punteggi.
• Strumenti di fondamentale importanza, sia per guidare il
lavoro della commissione di esperti (di cui al comma 8
dell’art. 17) incaricata di elaborare le proposte di prova fra le
quali il Ministro sceglie i testi della prima e della seconda
prova scritta, sia per orientare, da parte dei consigli di classe
e dei singoli docenti, l’attività di preparazione degli studenti e
l’elaborazione delle simulazioni di prova.
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9. COLLOQUIO (1)
• Il colloquio … ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale,
educativo e professionale dello studente. A tal fine, la commissione propone al
candidato, secondo le modalità specificate di seguito, di analizzare testi,
documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei
contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di
utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in
maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. Nell'ambito
del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve
relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs.
n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della 1. 30 dicembre
2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare
natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze
specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica
orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità
di studio e/o di lavoro post-diploma. …. Parte del colloquio è inoltre dedicata
alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e
Costituzione», inseriti nel percorso scolastico secondo quanto previsto
all'art. 1 del d.l. n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla 1. n.169 del
2008, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza
con gli obiettivi del PTOF.
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10. COLLOQUIO (2)
• Il colloquio prende avvio dai materiali di cui al comma 1, secondo periodo,
scelti dalla commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i licei e alle
Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, in un'unica soluzione
temporale e alla presenza dell'intera commissione. La commissione cura
l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento
delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Si
precisa che i materiali costituiscono solo spunto di avvio del colloquio, che si
sviluppa in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare
che possa esplicitare al meglio il conseguimento del profilo educativo,
culturale e professionale dello studente. Affinché il coinvolgimento sia quanto
più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l'esame in tutte
le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche
relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
• La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1,
secondo periodo, da proporre al candidato ha l'obiettivo di favorire la
trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella
predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la
commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in
coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare
le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto
delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
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11. COLLOQUIO (3)
• Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non
linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL,
il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della disciplina
coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro
interno.
• La commissione d'esame dedica un'apposita sessione alla preparazione del
colloquio. Al fine di garantire trasparenza e pari opportunità per tutti i
candidati, la commissione predispone per ogni classe, in coerenza con il
documento del consiglio di classe, un numero di buste, contenenti i
materiali di cui al comma 1, secondo periodo, pari al numero dei
candidati, aumentato almeno di due unità, così da assicurare che anche
l'ultimo candidato possa esercitare la scelta di cui al quinto periodo. Il
presidente della commissione cura che le buste garantiscano la riservatezza
del materiale ivi contenuto e che le stesse siano adeguatamente custodite. Il
giorno del colloquio, il presidente, alla presenza del candidato, prende tre
buste e le sottopone allo stesso. Il candidato sceglie una delle buste della
tema. I materiali delle buste scelte dai candidati non possono essere
riproposti in successivi colloqui. Alla fine di ogni sessione, il presidente
assicura la conservazione e l'integrità delle buste ancora chiuse contenenti i
materiali di cui al comma 1, secondo periodo.
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12. CANDIDATICON DISABILITÀ
Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le
stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo
individualizzato” (art. 20, c. 1, OM 205/2019).
Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. n. 62 del 2017, la commissione d'esame,
sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa
alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista
per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove
differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla
base del piano educativo individualizzato e con le modalità di
valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente,
determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo
ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello
svolgimento di prove differenziate.
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13. COLLOQUIO CANDIDATI CON DISABILITÀ
Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di
apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20
del d.lgs. n. 62 del 2017 (art. 19, c. 8, OM 205).
Si possono verificare 2 possibilità:
• Candidato con disabilità per il quale vengono predisposte prove
equipollenti; in questo caso dovranno essere predisposte
generalmente almeno tre proposte per ciascun allievo con
disabilità.
• allievo con disabilità per il quale vengono predisposte prove
differenziate, ma non equipollenti; in questo caso, in coerenza con
la documentazione fornita dal Consiglio di classe, la commissione
stabilirà la modalità di svolgimento del colloquio, così come per il
numero e la tipologia di quelle scritte; al candidato verrà rilasciato
un attestato di credito formativo, ma non il diploma.
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14. CANDIDATI CON DSA
Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA
possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per
l'effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti
compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che
siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o
comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame,
senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. I
candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi
della prova registrati in formati "mp3".
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15. PUBBLICAZIONE ESITO ESAME
L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale
conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita
dalla commissione, è pubblicato, contemporaneamente per tutti
i candidati di ciascuna classe, all'albo dell'istituto sede della
commissione, con la sola indicazione della dizione "Non
diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
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16. MODELLI DEL DIPLOMA E DEL CURRICOLO DELLO STUDENTE
• Il decreto ministeriale che adotta, ai sensi dell’art. 21 del DLgs
62/2017, i modelli del diploma finale e del curriculum dello
studente sarà emanato orientativamente entro il mese di
marzo.
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