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Milano, 12 luglio 2010


DAL FISCO CHIARIMENTI SUL “NON PROFIT”

Con tre documenti di prassi (risoluzioni nn.38/E, 57/E e 58/E emanate nei mesi di maggio e giugno)
l’Agenzia delle Entrate fornisce utili indicazioni operative per gli enti di tipo associativo, con
particolare riguardo ai soggetti che operano nel settore dello sport dilettantistico (tra questi ultimi vi
rientrano anche le società di capitali sportive dilettantistiche).

Risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010
L’Agenzia delle Entrate, in risposta a diversi quesiti formulati da un’Associazione nazionale, fornisce
importanti indicazioni in merito a talune problematiche riguardanti il comparto sportivo dilettantistico
(associazioni e società di capitali sportive dilettantistiche). In sintesi i chiarimenti forniti.


                                 Assegnando valore di interpretazione autentica alla previsione
                                 contenuta nell’art.35 co.5 D.L. n.207/08, l’Agenzia delle Entrate
                                 riconosce esplicitamente come tale provvedimento abbia realizzato un
   Ampliata la nozione di        ampliamento del novero delle prestazioni riconducibili nell’ambito
“esercizio diretto di attività   dell’“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” nonché, di
  sportiva dilettantistica”      conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore
                                 sopra richiamato, eliminando, di fatto, il requisito del collegamento
                                 fra l’attività resa dal percipiente e l’effettuazione della manifestazione
                                 sportiva.
                                 Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive
                                 dilettantistiche nei confronti dei “frequentatori e/o praticanti” che non
                                 rivestono la qualifica di soci, l’Agenzia ritiene che la disposizione
Società di capitali sportive
                                 agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari
dilettantistiche individuati i
                                 delle attività risultino “tesserati dalle rispettive organizzazioni
  soggetti destinatari delle
                                 nazionali” (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione
    cessioni e prestazioni
                                 sportiva)”. Per le società di capitali sportive dilettantistiche, quindi,
     decommercializzate
                                 viene operata una ragionevole identificazione degli iscritti e dei
                                 partecipanti nella figura dei “tesserati” al fine di poter godere della de
                                 commercializzazione dei proventi in base all’art.148 co.3 del Tuir.


Decommercializzazione dei        Le prestazioni di “bagno turco e idromassaggio” rese agli associati da
 proventi: bagno turco ed        parte di associazioni sportive dilettantistiche non possono essere
    idromassaggio mai            ricondotte tra le attività decommercializzate ai sensi dell’art.148, co.3,
   conformi alle finalità        del Tuir. Ciò in quanto l’Agenzia delle Entrate nega che tali
   istituzionali dell’ente       prestazioni siano rese “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”.
In tema di clausole riguardanti il divieto di distribuzione di utili che
                                 debbono essere inserite negli statuti degli enti di tipo associativo per
                                 poter godere delle agevolazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate
                                 ribadisce che ai fini della interpretazione di tale nozione possono
   Divieto alla indiretta
                                 soccorrere i criteri stabiliti all'art.10, co.6, dello stesso D.Lgs.
  distribuzione di utili: è
                                 n.460/97, previsti in modo diretto per le Onlus. Le Entrate chiariscono
  norma antielusiva che
                                 che l’applicazione di tale disposizione non è automatica ma poiché
ammette la disapplicazione
                                 riveste mero carattere indiziario e, pertanto, ad essa risulta applicabile
                                 l’istituto dell’interpello preventivo ai sensi dell’art.37bis, co.8, del
                                 DPR n.600/73, con apposita istanza alla Direzione regionale
                                 competente.



SPORT E FISCO: STOP AI LIMITI PER LA DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE DI
PUBBLICITA’ (Risoluzione n. 57/E del 23 giugno 2010)

Sconto possibile anche oltre i 200.000€ per le imprese-sponsor che destinano spese di pubblicità alle
associazioni e società sportive dilettantistiche.
Nessun limite massimo, infatti, si applica alla deducibilità integrale prevista dalla norma per le somme
corrisposte. Lo precisa, con la risoluzione n. 57 del 23 giugno 2010, l’Agenzia delle Entrate.
Una novità positiva questa anche per il mondo sportivo dilettantistico in vista della ripresa dell’attività.
Migliaia di piccoli club, infatti, potranno ora reperire con maggiore facilità, grazie alle
sponsorizzazioni, i fondi necessari, per esempio, per l’iscrizione e la partecipazione ai vari campionati.
L’importo massimo di 200.000€, introdotto dalla Finanziaria 2003 istitutiva dell’incentivo, dispone una
“presunzione assoluta” circa la natura delle somme erogate che costituiscono, quindi, in ogni caso ed
entro tale limite, spese di pubblicità integralmente deducibili dal reddito d’impresa. Pertanto, nel caso
in cui il soggetto erogante versi alle società e associazioni sportive dilettantistiche un corrispettivo
superiore al limite annuo complessivo di 200.000€, la somma in eccesso sarà comunque deducibile da
parte dell’impresa erogante, a condizione che sussistano i requisiti richiesti per fruire
dell’agevolazione, ossia i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione
dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante; a fronte dell’erogazione delle somme, deve essere
riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.
La deducibilità integrale per le spese di pubblicità, quindi, indipendentemente dall’importo resta
strettamente subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
     - i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine
          o dei prodotti del soggetto erogante;
     - a fronte dell’erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del
          beneficiario della medesima erogazione.



SALVO DALL’ABROGAZIONE IL REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO PER GLI ENTI
NON COMMERCIALI (Risoluzione n. 58/E del 24 giugno 2010)

L’abrogazione del regime contabile semplificato previsto dall’art. 3, commi da 165 a 170, della L. n.
662/96, a seguito dell’entrata in vigore del regime dei contribuenti minimi, non produce effetti in
ordine agli adempimenti contabili cui sono tenuti gli enti non commerciali. Il richiamo contenuto
nell’art. 20 del DPR n. 600/73 è, infatti, volto esclusivamente ad individuare le modalità con le quali gli
enti non commerciali che determinano il reddito in misura forfetaria sono tenuti ad adempiere agli
obblighi contabili, non ad estendere gli effetti a tali soggetti che per loro natura non sono destinatari di
tale regime. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58 del 24 giugno 2010.
QUESTIONARI AL TERZO SETTORE PER AGEVOLARE GLI ACCERTAMENTI DELLE
ENTRATE

In risposta ad un quesito dell’01.07.2010 presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, in
cui si chiedeva quali fossero le finalità dell’indagine messa in atto dal Fisco con l’invio, tra l’altro, di
questionari indirizzati ai soci delle associazioni/società sportive dilettantistiche e dei circoli privati,
l’Agenzia delle Entrate ha riferito che i propri obiettivi sono il recupero dell’evasione pregressa e
fuoriuscita dei soggetti privi dei requisiti di appartenenza al non profit.
Le informazioni acquisite saranno utili, a detta dell’Agenzia delle Entrate, a tutelare le vere forme
associazionistiche e a contrastare l’uso distorto dell’associazionismo.



S.C.F. – SOCIETA’ CONSORTILE FONOGRAFICI

In riferimento alla società in oggetto, alcune associazioni e società sportive dilettantistiche ci hanno
segnalato la visita di loro funzionari per la determinazione e l’incasso di una somma, a titolo di
compenso, per l’acquisizione di licenza per la comunicazione di fonogrammi.
S.C.F. opera, dal 2000, in difesa dei produttori discografici e degli artisti esecutori e si rifà ad un
quadro normativo riguardante la protezione dei diritti fonografici.
Opera in maniera distaccata dalla SIAE.
Come normativa di riferimento si rifanno alla Legge sui diritti d’autore n. 633 del 1941, introdotto con
il Decreto Legislativo n. 685/1994, in particolare agli articoli 72-73-73bis.
Tali articoli, attribuiscono al produttore fonografico ed all’artista esecutore il diritto ad un equo
compenso per le utilizzazioni dei fonogrammi (di tipo cinematografico, radio e televisivo, via satellite e
tutte le pubbliche utilizzazioni).
Dobbiamo fare alcune considerazioni, premesso che:
     - Gli art. 73 e 73bis della legge 633 del 1941 indicano che gli equi compensi per i soggetti sopra
          citati siano riscossi solo in caso di pubblica diffusione a scopo di lucro e non.
     - Gli art. 71septies e 71octies della medesima legge e successive modificazioni (Diritti per le
          registrazioni private non a scopo di lucro) indicano chiaramente che il compenso, per la
          riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e videogrammi, è
          esigibile su una quota pagata dall’acquirente finale sul prezzo di vendita al rivenditore
          per i supporti audio-video e apparecchi di registrazione audio. Tale compenso viene riscosso
          dalla SIAE, che a sua volta provvede a ripartirlo, per l’audio, al netto delle spese, per il 50%
          agli autori e il 50% ai produttori (per i video le percentuali sono diverse). I produttori,
          successivamente, ai sensi del comma 2 del 71octies, devono corrispondere il 50% del
          compenso ad essi attribuito agli artisti interpreti ed esecutori.

I Circoli privati e le associazioni/società sportive dilettantistiche, non rientrano nella classificazione di
pubblico esercizio prevista dal TULPS (Testo Unico di Pubblica Sicurezza) e sono senza scopo di
lucro; rientrano, quindi, nella riproduzione privata.
In questo caso l’equo compenso è già stato pagato nel prezzo del supporto audio acquistato (CD,
ecc….).
Va detto, inoltre, che i funzionari S.C.F. (consorzio privato) non hanno alcun potere di accesso e
verifica nei confronti di un’associazione o società non profit.
Si dovessero, successivamente accertare, a favore di S.C.F., eventuali legittimità alle richieste, sarà
opportuno, come già operato in altri casi, visto che non risulta essere monopolista, che la stessa S.C.F.
per eventuali richieste alle associazioni o società non profit (Circoli, As.d., S.S.D. a R.L., ecc…), legate
agli enti di promozione sportiva e agli enti di promozione sociale e culturale, debba transitare
attraverso un accordo ufficiale, in sede di concertazione, con gli stessi ENTI ed il CONI.

Riteniamo, quindi, che fino a quando non ci siano ulteriori chiarimenti in merito ed eventuali accordi
concertati, si debba evitare di prendere iniziative individuali in risposta alle richieste sopra citate.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza.


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Newsletter fiscale luglio 2010

  • 1. Milano, 12 luglio 2010 DAL FISCO CHIARIMENTI SUL “NON PROFIT” Con tre documenti di prassi (risoluzioni nn.38/E, 57/E e 58/E emanate nei mesi di maggio e giugno) l’Agenzia delle Entrate fornisce utili indicazioni operative per gli enti di tipo associativo, con particolare riguardo ai soggetti che operano nel settore dello sport dilettantistico (tra questi ultimi vi rientrano anche le società di capitali sportive dilettantistiche). Risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010 L’Agenzia delle Entrate, in risposta a diversi quesiti formulati da un’Associazione nazionale, fornisce importanti indicazioni in merito a talune problematiche riguardanti il comparto sportivo dilettantistico (associazioni e società di capitali sportive dilettantistiche). In sintesi i chiarimenti forniti. Assegnando valore di interpretazione autentica alla previsione contenuta nell’art.35 co.5 D.L. n.207/08, l’Agenzia delle Entrate riconosce esplicitamente come tale provvedimento abbia realizzato un Ampliata la nozione di ampliamento del novero delle prestazioni riconducibili nell’ambito “esercizio diretto di attività dell’“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” nonché, di sportiva dilettantistica” conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore sopra richiamato, eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l’attività resa dal percipiente e l’effettuazione della manifestazione sportiva. Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei “frequentatori e/o praticanti” che non rivestono la qualifica di soci, l’Agenzia ritiene che la disposizione Società di capitali sportive agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari dilettantistiche individuati i delle attività risultino “tesserati dalle rispettive organizzazioni soggetti destinatari delle nazionali” (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione cessioni e prestazioni sportiva)”. Per le società di capitali sportive dilettantistiche, quindi, decommercializzate viene operata una ragionevole identificazione degli iscritti e dei partecipanti nella figura dei “tesserati” al fine di poter godere della de commercializzazione dei proventi in base all’art.148 co.3 del Tuir. Decommercializzazione dei Le prestazioni di “bagno turco e idromassaggio” rese agli associati da proventi: bagno turco ed parte di associazioni sportive dilettantistiche non possono essere idromassaggio mai ricondotte tra le attività decommercializzate ai sensi dell’art.148, co.3, conformi alle finalità del Tuir. Ciò in quanto l’Agenzia delle Entrate nega che tali istituzionali dell’ente prestazioni siano rese “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”.
  • 2. In tema di clausole riguardanti il divieto di distribuzione di utili che debbono essere inserite negli statuti degli enti di tipo associativo per poter godere delle agevolazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che ai fini della interpretazione di tale nozione possono Divieto alla indiretta soccorrere i criteri stabiliti all'art.10, co.6, dello stesso D.Lgs. distribuzione di utili: è n.460/97, previsti in modo diretto per le Onlus. Le Entrate chiariscono norma antielusiva che che l’applicazione di tale disposizione non è automatica ma poiché ammette la disapplicazione riveste mero carattere indiziario e, pertanto, ad essa risulta applicabile l’istituto dell’interpello preventivo ai sensi dell’art.37bis, co.8, del DPR n.600/73, con apposita istanza alla Direzione regionale competente. SPORT E FISCO: STOP AI LIMITI PER LA DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE DI PUBBLICITA’ (Risoluzione n. 57/E del 23 giugno 2010) Sconto possibile anche oltre i 200.000€ per le imprese-sponsor che destinano spese di pubblicità alle associazioni e società sportive dilettantistiche. Nessun limite massimo, infatti, si applica alla deducibilità integrale prevista dalla norma per le somme corrisposte. Lo precisa, con la risoluzione n. 57 del 23 giugno 2010, l’Agenzia delle Entrate. Una novità positiva questa anche per il mondo sportivo dilettantistico in vista della ripresa dell’attività. Migliaia di piccoli club, infatti, potranno ora reperire con maggiore facilità, grazie alle sponsorizzazioni, i fondi necessari, per esempio, per l’iscrizione e la partecipazione ai vari campionati. L’importo massimo di 200.000€, introdotto dalla Finanziaria 2003 istitutiva dell’incentivo, dispone una “presunzione assoluta” circa la natura delle somme erogate che costituiscono, quindi, in ogni caso ed entro tale limite, spese di pubblicità integralmente deducibili dal reddito d’impresa. Pertanto, nel caso in cui il soggetto erogante versi alle società e associazioni sportive dilettantistiche un corrispettivo superiore al limite annuo complessivo di 200.000€, la somma in eccesso sarà comunque deducibile da parte dell’impresa erogante, a condizione che sussistano i requisiti richiesti per fruire dell’agevolazione, ossia i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante; a fronte dell’erogazione delle somme, deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione. La deducibilità integrale per le spese di pubblicità, quindi, indipendentemente dall’importo resta strettamente subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: - i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante; - a fronte dell’erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione. SALVO DALL’ABROGAZIONE IL REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (Risoluzione n. 58/E del 24 giugno 2010) L’abrogazione del regime contabile semplificato previsto dall’art. 3, commi da 165 a 170, della L. n. 662/96, a seguito dell’entrata in vigore del regime dei contribuenti minimi, non produce effetti in ordine agli adempimenti contabili cui sono tenuti gli enti non commerciali. Il richiamo contenuto nell’art. 20 del DPR n. 600/73 è, infatti, volto esclusivamente ad individuare le modalità con le quali gli enti non commerciali che determinano il reddito in misura forfetaria sono tenuti ad adempiere agli obblighi contabili, non ad estendere gli effetti a tali soggetti che per loro natura non sono destinatari di tale regime. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58 del 24 giugno 2010.
  • 3. QUESTIONARI AL TERZO SETTORE PER AGEVOLARE GLI ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE In risposta ad un quesito dell’01.07.2010 presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, in cui si chiedeva quali fossero le finalità dell’indagine messa in atto dal Fisco con l’invio, tra l’altro, di questionari indirizzati ai soci delle associazioni/società sportive dilettantistiche e dei circoli privati, l’Agenzia delle Entrate ha riferito che i propri obiettivi sono il recupero dell’evasione pregressa e fuoriuscita dei soggetti privi dei requisiti di appartenenza al non profit. Le informazioni acquisite saranno utili, a detta dell’Agenzia delle Entrate, a tutelare le vere forme associazionistiche e a contrastare l’uso distorto dell’associazionismo. S.C.F. – SOCIETA’ CONSORTILE FONOGRAFICI In riferimento alla società in oggetto, alcune associazioni e società sportive dilettantistiche ci hanno segnalato la visita di loro funzionari per la determinazione e l’incasso di una somma, a titolo di compenso, per l’acquisizione di licenza per la comunicazione di fonogrammi. S.C.F. opera, dal 2000, in difesa dei produttori discografici e degli artisti esecutori e si rifà ad un quadro normativo riguardante la protezione dei diritti fonografici. Opera in maniera distaccata dalla SIAE. Come normativa di riferimento si rifanno alla Legge sui diritti d’autore n. 633 del 1941, introdotto con il Decreto Legislativo n. 685/1994, in particolare agli articoli 72-73-73bis. Tali articoli, attribuiscono al produttore fonografico ed all’artista esecutore il diritto ad un equo compenso per le utilizzazioni dei fonogrammi (di tipo cinematografico, radio e televisivo, via satellite e tutte le pubbliche utilizzazioni). Dobbiamo fare alcune considerazioni, premesso che: - Gli art. 73 e 73bis della legge 633 del 1941 indicano che gli equi compensi per i soggetti sopra citati siano riscossi solo in caso di pubblica diffusione a scopo di lucro e non. - Gli art. 71septies e 71octies della medesima legge e successive modificazioni (Diritti per le registrazioni private non a scopo di lucro) indicano chiaramente che il compenso, per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e videogrammi, è esigibile su una quota pagata dall’acquirente finale sul prezzo di vendita al rivenditore per i supporti audio-video e apparecchi di registrazione audio. Tale compenso viene riscosso dalla SIAE, che a sua volta provvede a ripartirlo, per l’audio, al netto delle spese, per il 50% agli autori e il 50% ai produttori (per i video le percentuali sono diverse). I produttori, successivamente, ai sensi del comma 2 del 71octies, devono corrispondere il 50% del compenso ad essi attribuito agli artisti interpreti ed esecutori. I Circoli privati e le associazioni/società sportive dilettantistiche, non rientrano nella classificazione di pubblico esercizio prevista dal TULPS (Testo Unico di Pubblica Sicurezza) e sono senza scopo di lucro; rientrano, quindi, nella riproduzione privata. In questo caso l’equo compenso è già stato pagato nel prezzo del supporto audio acquistato (CD, ecc….). Va detto, inoltre, che i funzionari S.C.F. (consorzio privato) non hanno alcun potere di accesso e verifica nei confronti di un’associazione o società non profit.
  • 4. Si dovessero, successivamente accertare, a favore di S.C.F., eventuali legittimità alle richieste, sarà opportuno, come già operato in altri casi, visto che non risulta essere monopolista, che la stessa S.C.F. per eventuali richieste alle associazioni o società non profit (Circoli, As.d., S.S.D. a R.L., ecc…), legate agli enti di promozione sportiva e agli enti di promozione sociale e culturale, debba transitare attraverso un accordo ufficiale, in sede di concertazione, con gli stessi ENTI ed il CONI. Riteniamo, quindi, che fino a quando non ci siano ulteriori chiarimenti in merito ed eventuali accordi concertati, si debba evitare di prendere iniziative individuali in risposta alle richieste sopra citate. Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza. Studio Cassinis