Criteri per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia - Ing. Davide Va...
Slide tonucci&partners 20.11.2012
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2. Commento sugli aspetti operativi del processo autorizzatorio.
Prospettive e Proposte
per la differenziazione e semplificazione normativa riguardante
gli impianti fotovoltaici sotto 1 MWh.
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3. Commenti sugli aspetti operativi del processo autorizzatorio
Gli impianti di produzione di energia da FER con una potenza nominale inferiore ad 1 MW godono di
un regime autorizzatorio semplificato.
In tal senso, la nuova legge sull’energia prevede che l’autorizzazione di operatività (in Rumeno
“autorizatia de infiintare”) non e’ necessaria per la realizzazione di nuove capacità di produzione di
energia, incluse le capacità di produzione di energia elettrica e termica in cogenerazione aventi una
potenza elettrica installata inferiore ad 1 MW.
In particolare, nel caso in cui l’impianto ha una potenza elettrica installata:
compresa tra 500 kW e 1 MW, il produttore ha l’obbligo di notificare all'autorità competente
(ANRE) le informazioni riguardo al progetto di investimento e di aggiornare periodicamente l’ente
circa lo status dei lavori di costruzione del relativo impianto;
inferiore a 500 kW, il distributore ha l’obbligo di notificare all'autorità competente (ANRE) i dati sul
progetto e l’aggiornamento sullo status dello sviluppo dello stesso.
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4. Sistema di promozione tramite certificati verdi vs tariffa incentivante
Ai sensi della Legge n. 220/2008 sul sistema di promozione: “L’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nelle
centrali elettriche con una potenza installata di 1 MW o 2 MW per centrale nel caso di cogenerazione ad alto
rendimento da biomassa può essere venduta ai distributori con licenze nelle aree dove sono siti a prezzi unici
regolamentati per ogni tipo di tecnologia. L'energia venduta ad un prezzo regolamentato non riceve i certificati verdi.
[...] I prezzi regolamentati ed il regime di commercializzazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sono
determinate dall’ANRE sulla base di una metodologia e devono essere notificate alla Commissione Europea ai sensi
della legge”.
Rappresentiamo che, ad oggi, non e’ stata adottata una metodologia dei prezzi regolamentati e, di conseguenza, i
produttori di impianti con potenza fino a 1 MW o 2 MW in caso di cogenerazione beneficiano solo dal sistema di
promozione tramite i CV.
Al riguardo, segnaliamo che e’ stata avanzata una Proposta da parte di ANRE (pubblicata sul sito istituzionale in data
15.11.2012) avente ad oggetto il sistema di prezzi regolamentati.
La Metodologia rappresenterebbe un’alternativa per i produttori di energia di FER, titolari di centrali elettriche con
potenza fino a 1 MW o 2 MW, che potranno optare sia per il sistema di promozione tramite CV sia per i prezzi
regolamentati.
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5. Proposta ANRE - Metodologia per la determinazione dei prezzi regolamentati
Ai sensi della Metodologia proposta da ANRE, il sistema dei prezzi regolamentati:
non sarebbe applicabile ai produttori che hanno scelto: (i) il sistema di promozione tramite i CV; o (ii) il regime
rappresentato dai bonus o prezzi regolamentati per la cogenerazione ad alto rendimento, previsto dalla Decisione del
Governo n. 1215/2009;
sarebbe applicabile inter alia per l’energia prodotta da impianti:
oidroelettrici nuovi/ ritecnologizzati /messi in funzione prima del 01.01.2004 e non ritecnologizzati;
ofotovoltaici;
ogeotermici;
oda biomasse da rifiuti biologici/colture energetiche/frazioni biodegradabili di rifiuti industriali e urbani;
oda gas di discarica;
oda gas di fermentazione dei fanghi da installazioni di trattamento delle acque reflue.
sarebbe applicabile anche durante il periodo di prova dell’impianto;
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6. Proposta ANRE - Metodologia per la determinazione dei prezzi regolamentati
i distributori di energia hanno l’obbligo di acquistare l’energia consegnata alla rete elettrica ai
prezzi regolamentati, in base a contratti-quadro di compravendita di energia. Tali contratti
devono essere conclusi per un periodo di almeno 1 anno;
principi generali per la determinazione dei prezzi regolamentati sono considerati inter alia:
i dati relativi ai parametri tecnologici e operativi (potere installato, numero di ore di
funzionamento annuale, periodo normale di funzionamento, quota di profittabilita’); costi specifici
di investimento; costi operativi (operativita’, manutenzione, assicurazione, amministrazione); costi
del personale;
il prezzo regolamentato rappresenta i costi totali annuali meno i ricavi derivanti dalla
produzione di energia e la quantità di energia elettrica prodotta annualmente;
i costi totali includeranno i costi fissi e variabili.
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7. Proposta ANRE - Metodologia per la determinazione dei prezzi regolamentati
per poter beneficiare del sistema di prezzi regolamentati i produttori devono essere accreditati
dall’ANRE tramite una procedura simile all’accreditamento dei produttori per beneficiare del
sistema di promozione tramite i CV;
nelle centrali dove sono installati diversi tipi di FER ed esiste un gruppo di misurazione dell’energia
per ogni tipo di fonte, l’energia sarà venduta ad un prezzo regolamentato per ogni tipo di fonte;
entro il 1 Marzo, di ogni anno, i prezzi regolamentati saranno adeguati dall’ANRE, in base ad una
formula rappresentata dal rapporto tra il prezzo regolamento dell’energia in vigore al momento
dell’adeguamento ed il prodotto del tasso di cambio medio Lei/Euro (BNR) e l’indice di inflazione
comunicato dall’Eurostat;
nel caso in cui i produttori hanno beneficiato del sistema di promozione tramite i CV, il periodo di
applicabilità del sistema dei prezzi regolamentati sarà calcolato in modo proporzionale.
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8. Prospettive e Proposte
In conclusione, la riforma del sistema dell’Energia da fonti Rinnovabili in Romania e’ in atto e sta
progredendo con maggior tutela degli investitori e degli operatori del mercato. A tale proposito, e’
auspicabile - per rendere piu’ efficace il sitema – che si proceda a:
semplificare le procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze compresa la
pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli
impianti con potenza inferiore a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili ed alle necessarie
infrastrutture di rete, in base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto (cfr. modello italiano);
accelerare le procedure di adozione del sistema di prezzi regolamentati e della metodologia relativa
al fondo di garanzia;
assicurare la stabilita’ del futuro sistema prezzi regolamentati.
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9. Contatti
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