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Studio Lucchini
LA V.D. CONTESTO INTERNAZIONALE E DOMESTICO
Sistema di regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite e/o
detenute fuori del territorio Italiano. Quadro normativo e prassi
SONDRIO, 8 maggio 2015
Sala del Credito Valtellinese - Via delle Pergole n. 10
Dott. Andrea Brignoli LL.M.
2 Studio Lucchini
BEPS e CRS
FATCA
DIRETTIVE UE
GAFI / FATF
G20 G20
TIEA e art. 26
Trend Globale sulla trasparenza e sul segreto bancario
3 Studio Lucchini
BEPS e CRS
Common Reporting Standard (CRS)
Modalità di scambio automatico di informazioni a
livello globale non a richiesta. Ogni anno le autorità
nazionali trasmetteranno i dati individuati dagli
standard agli altri aderenti.
Primi 51 paesi partiranno dal 2017 (tra cui isole
Cayman, le Bermuda e il Liechtenstein)
A partire dal 2018 si aggiungeranno (probabilmente) 34
nazioni (tra cui Svizzera, Austria e Singapore)
4 Studio Lucchini
BEPS e CRS
Common Reporting Standard (CRS)
5 Studio Lucchini
BEPS e CRS
Alcuni paesi Extra EU non aderenti al
CRS (Black list)
6 Studio Lucchini
BEPS e CRS
1. Address the tax challenges of the digital
economy
2. Neutralise the effects of hybrid mismatch
arrangements
3. Strengthen CFC rules 4. Limit base erosion via interest deductions
and other financial payments
5. Counter harmful tax practices more
effectively, taking into account
transparency and substance
6. Prevent treaty abuse
7. Prevent the artificial avoidance of PE
status
8, 9, 10 Assure that TP outcomes are in line
with value creation
11. Establish methodologies to collect and
analyse data on BEPS and the actions to
address it
12. Require taxpayers to disclosure their
aggressive tax planning arrangements
13. Re-examine transfer pricing
documentation
14. Make dispute resolution mechanisms
more effective
15. Develop a multilateral instrument
7 Studio Lucchini
FATCA
Foreign Account Tax Compliance Act; normativa
statunitense che impone trattamenti “punitivi”
(dal 1.1.15 con ritenuta US 30%) per
intermediari non US che non rendano
trasparenti i loro rapporti con i cittadini
statunitensi all’estero.
8 Studio Lucchini
DIRETTIVE UE
Direttive sullo scambio d’informazioni:
- dal 2005 obbligo di raccogliere dati sui risparmi dei soggetti non
residenti e di trasmetterli automaticamente alle autorità fiscali
dei rispettivi paesi di residenza (Savings Directive);
- dal 2015 scambio automatico d’informazioni su redditi da
lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla
vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari (Administrative
Cooperation Directive);
- proposta del 14/10/14 di allargare lo scambio automatico
d’informazioni (dal 2017) anche su dividendi, plusvalenze altri
redditi finanziari e saldi di c/c.
9 Studio Lucchini
GAFI / FATF
GAFI, Agenzia specializzata antiriciclaggio
dell’OCSE. Nel 2012 inserimento tra i reati a
monte del riciclaggio anche le violazioni fiscali
aggravate (“serious tax crimes”);  reato fiscale
diviene fattispecie presupposto del reato
riciclaggio.
LaSvizzera ha sostenuto, ed ottenuto dal GAFI di
lasciare ai singoli stati la modalità di definire
l’“infrazione fiscale” (cfr. Prof. Bernasconi in Impatto delle iniziative fiscali
internazionali rispetto al diritto e alla prassi bancaria Svizzera, VD Milano Finanza 2014)
10 Studio Lucchini
G20
“(…) The G20 is strongly committed to international cooperation to protect the
integrity of national tax systems. International tax cooperation will continue to focus
on three related areas.
- Address tax avoidance, particularly, base erosion and profit shifting (BEPS) to ensure
profits are taxed in the location where the economic activity takes place.
- Promote international tax transparency and the global sharing of information
so that taxpayers with offshore investments comply with their domestic tax
obligations.
- Ensure that developing countries benefit from the G20’s tax agenda, particularly in
relation to information sharing.
In February, G20 Finance Ministers and Central Bank Governors endorsed a new
standard on automatic exchange of tax information between tax authorities in order to
increase transparency in tax systems and act as a deterrent to tax evasion by private
citizens (…)” (fonte: www.g20.org)
11 Studio Lucchini
The competent authorities of the Contracting States shall exchange such
information as is foreseeably relevant* (…) concerning taxes of every
kind and description imposed on behalf of the Contracting States, (…) The
exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. 2. (…)
information received by a Contracting State may be used for other purposes
when such information may be used for such other purposes under the laws
of both States and the competent authority of the supplying State authorises
such use.
(…) In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a
Contracting State to decline to supply information solely because the
information is held by a bank, other financial institution, nominee or
person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to
ownership interests in a person.
Art. 26 al modello OCSE (versione 2014)
* “Verosimile rilevanza”
12 Studio Lucchini
SVIZZERA
Il Consiglio Federale Elvetico ha sottoscritto in data 23/2/15 il
protocollo per la modifica dell’art. 27 (26) CDI con l’Italia
(risalente al 1976…). Prima della CDI perforazione del
segreto bancario elvetico solamente su rogatoria
internazionale (e reato in entrambi gli ordinamenti)
Dal 1.2.13 la LAAF, contrariamente al diritto interno elvetico, ha
stabilito la possibilità di esigere dalla banche elvetiche
l’informazione oggetto di richiesta d’assistenza
amministrativa.
Il cliente della banca deve essere informato (a meno di rischi per
la procedura estera).
13 Studio Lucchini
SVIZZERA
FISHING
EXPEDITION
DOMANDE
RAGGRUPPATE
Road map del Protocollo CDI: (i) ammissibili le richieste aventi
ad oggetto la chiusura delle relazioni bancarie al 23 febbraio;
(ii) ammissibili le richieste di informazioni sulle persone che
la banca svizzera ha qualificato come un soggetto fiscalmente
non in regola (!!!)
RETROATTIVITA’?
Convenzione di Vienna ‘69 art. 28
vieta la retroattività dei trattati
ATT: eccezione nei casi di atti
perseguibili penalmente nello
Stato richiedente!!!
14 Studio Lucchini
Modello OCSE Offshore Voluntary Disclosure (2010)
Linee guida volte ad individuare presupposti,
contenuti e limiti per l’implementazioni di
efficaci programmi di Voluntary:
1. DISPOSIZIONI CHIARE (…!)
2. ASPETTATIVE DI GETTITO
3. TERMINE MASSIMO
4. BENEFICI (riduzione di imposte (…!),
interessi, sanzioni, anche penali,
accertamento, antiriciclaggio)
15 Studio Lucchini
Esperienze VD in altri Stati
FRANCIA UK
- Circolare Ministere
Finances Publiques
21.6.13
- No regolarizzazione per
attività derivanti da reato
(no depenalizzazione)
- Pagamento imposte ed
interessi (integrativa)
- Contatto iniziale anonimo
- Sanzioni ridotte
- Circolare HMRC del
8/12/11
- Pagamento imposte ed
interessi (integrativa)
- Sanzioni ridotte (10% -
20%)
- Depenalizzazione in
alcuni casi eccetto non
completa disclosure
- Contatto iniziale anonimo
- “Rubik Agreement”
16 Studio Lucchini
Esperienze VD in altri Stati
SPAGNA CANADA
- L.T. 58 17.12.03
- Pagamento imposte ed
interessi (integrativa)
- Sanzioni ridotte (5% -
20%)
- Depenalizzazione dal
2012
- Pagamento imposte ed
interessi (integrativa)
- Sanzioni ridotte (5% -
20%)
- Depenalizzazione dal
2012
- Contatto iniziale anonimo
17 Studio Lucchini
Prima della V.D. 4/14 (non convertito) e della
L. 186/14
“SCUDO”
Fino al 30/9/03 2,5%
Fino al 15/12/09 5,0%
Fino al 20/2/10 6,0%
Fino al 30/4/10 7,0%
18 Studio Lucchini
“SCUDO”
- Anonimo;
- Economico;
- Imposta di bollo per mantenere anonimato;
- Utilizzo se necessario;
19 Studio Lucchini
ITALIA, V.D. D.L. n. 4 del 28/1/14 (in vigore fino al 30 marzo u.s.)
• Violazioni entro il 31.12.13;
• Solo per violazioni monitoraggio (escluse società);
• Sole imposte su redditi;
• Esclusione punibilità reati ex art. 4 e 5 D.Lgs. 74/00;
• Sanzioni per omesso RW 3% white list 6% black list;
• Pagamento immediato;
• Applicazione normativa antiriciclaggio?
20 Studio Lucchini
ITALIA, in caso di formale conoscenza di accessi, ispezioni,
verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento
amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme
tributarie; anche in caso di conoscenza da parte di soggetti
solidamente obbligati o concorrenti nel reato
PRESUNZIONE DI EVASIONE EX ART. 12 D.L. 78/09
In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di
natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato
(…), in violazione degli obblighi di dichiarazione (…) ai soli fini fiscali si
presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a
tassazione. In tale caso, le sanzioni previste (…), sono raddoppiate (ovvero
dal 240% al 480%).
Tali sanzioni possono anche subire l’aumento di 1/3 per redditi esteri
NO V.D.!
21 Studio Lucchini
ITALIA, NO VD…
- SANZIONI MONITORAGGIO RW
3% - 15% non Black List;
6% - 30% Black List.
(Principio del Favor Rei e pertanto le “precedenti sanzioni” del 10% - 50% non
valgono prima del 4.9.13)  ATT! Delega al Governo di riforma del sistema
fiscale…
- SANZIONI PER DICHIARAZIONE
INFEDELE dal 100% al 200% (sempre maggiorate di
1/3 in presenza di redditi esteri)
- ATT! MECCANISMO del cumulo giuridico e cumulo
materiale /se più favorevole
22 Studio Lucchini
ITALIA, NO VD...
… SE RICORRONO CIRCOSTANZE ECCEZIONALI CHE
RENDONO MANIFESTA LA SPROPORZIONE TRA
L’ENTITA’ DEL TRIBUTO CUI LA VIOLAZIONE SI
RIFERISCE E LA SANZIONE
RIDUZIONE FINO ALLA META’ DEL MINIMO
(v. Cass., 10 aprile 2013, n. 8722)
23 Studio Lucchini
Legge 186 del 15 dicembre 2014 già disegno di Legge n. 1962
(approvato dalla Camera il 20.10.14)  Circolare AE 10/E del
13.3.15  in attesa di ulteriri chiarimenti amministrativi
AMBITO SOGGETTIVO: L’autore di violazioni relative al
monitoraggio fiscale (RW), compresi i soggetti interposti (in
quanto rinvio alla norma antiriciclaggio afferente il titolare
effettivo), ed anche gli altri contribuenti non soggetti al
monitoraggio che hanno violato gli obblighi dichiarativi; c.d. “VD
internazionale” comma 1) e “VD nazionale” comma 2)
VD internazionale: le persone fisiche, anche se
imprenditori o lavoratori autonomi,
enti non commerciali, anche i Trust,
le società semplici, agricole, associazioni;
i titolari effettivi ex circ 38/E 2013
24 Studio Lucchini
AMBITO SOGGETTIVO:
VD domestica (per tutti i tributi e contributi) spesso
necessaria se VD estera
Anche per le c.d. società Estero Vestite  Effetto
immediato: ritenute, capital gain, dividendi e anche
obblighi per personale dipendente.
Reddito: o induttivo o se in EU scritture contabili?
 ECJ Futura e A.
Circolare 10/E rimanda ai concetti d’interposizione
come già chiarito con riguardo al precedente Scudo.
Legge 186/14 e Circolare AE 10E/15
25 Studio Lucchini
AMBITO SOGGETTIVO Circolare 10/E:
Il principio generale valorizza la localizzazione
dell’attività ove è ubicata la stessa. Qualora, però, venga
utilizzato un veicolo per garantire l’occultamento della
reale disponibilità, è la sede di quest’ultimo che
determina il paese di detenzione dell’attività.
Legge 186/14 e Circolare AE 10E/15
26 Studio Lucchini
AMBITO SOGGETTIVO Circolare 10/E:
Ad esempio, un immobile ubicato in Francia o addirittura in Italia, la cui
effettiva disponibilità in capo ad un contribuente italiano è stata schermata
attraverso la fittizia intestazione ad una società panamense, si considera
detenuto in Panama. Di contro, le attività finanziarie illecitamente detenute
da un contribuente italiano presso un istituto di credito con sede in Svizzera,
si considerano detenute nella Confederazione elvetica a prescindere dal fatto
che la relazione bancaria sia stata fittiziamente intestata ad una società
localizzata in un paese black list. Infatti, in tale caso, la semplice allocazione
delle attività finanziarie in Svizzera era, grazie al segreto bancario ivi vigente,
già di per sé in grado di garantire sufficientemente l’occultamento al fisco
italiano della disponibilità delle stesse in capo al contribuente nazionale.
Legge 186/14 e Circolare AE 10E/15
27 Studio Lucchini
TITOLARE EFFETTIVO RW14 e Circ. AE 38E del 23.12.13
NOVITA’ da RW14  eliminazione sez I e II (semplificazione?);
soglie; estensione a titolare effettivo “look through”; riduzione
sanzioni ed eliminazione confisca per equivalente; IVIE ed
IVAFE stesso quadro anche se sussistono eccezioni
T.E. o B.O. CONCETTO DERIVATO DALLA NORMATIVA
ANTIRICICLAGGIO (Dlgs 21/11/2007 n. 231-Allegato Tecnico
art 2.) (a sua volta di derivazione EU)
Titolare Effettivo nel caso di Società
P.F. CHE POSSIEDONO O CONTROLLANO
(DIRETTAMENTE/INDIRETTAMENTE O IN ALTRO MODO)
IL CS/DIRITTI DI VOTO DI UNA ENTITA’ GIURIDICA IN
MISURA PARI AD ALMENO IL 25% + 1
28 Studio Lucchini
TITOLARE EFFETTIVO RW14 e Circ. AE 38E del 23.12.13
Titolare Effettivo nel caso di Trust o simili:
1) SE I BENEFICIARI SONO DETERMINATI, LA P.F. BENEFICIARIA
DI ALMENO IL 25% DEL PATRIMONIO DEL TRUST
2) SE I BENEFICIARI NON SONO DETERMINATI, LA CATEGORIA
DI PERSONE NEL CUI INTERESSE PRINCIPALE E’ ISTITUITO O
AGISCE IL TRUST
3) LA P.F. CHE ESERCITA IL CONTROLLO SUL 25% O PIU’ DEL
PATRIMONIO DEL TRUST
NELLA PERCENTUALE SI CONSIDERANO ANCHE IL CONIUGE ED
I PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO, GLI AFFINI ENTRO IL
SECONDO E LE PARTCIPAZIONI DETENUTE INDIRETTAMENTE
TENEDO CONTO DELL’EFFETTO DEMOLTIPLICATIVO
29 Studio Lucchini
TITOLARE EFFETTIVO RW14 e Circ. AE 38E del 23.12.13
Titolare Effettivo nel caso di Trust o simili ed obblighi RW:
IN CASO DI DETENZIONE DI ATTIVITA’ ESTERE PER IL
TRAMITE DI SOCIETA’ IN PAESI WHITE LIST:
Indicare nel Quadro RW la % di partecipazione nella società
estera (sono escluse le partecipazioni in società italiane che
effettuano investimenti all’estero salvo il caso delle
partecipazioni che, unitamente alle partecipazioni indirette in
società estere, dovessero concorrere ad integrare in capo al
contribuente il requisito di titolare effettivo di investimenti
esteri)
IN PAESI NON WHITE LIST:
Indicare il valore degli investimenti esteri della società (LOOK
THROUGH) e la % di partecipazione sempreché risulti
integrato il controllo
30 Studio Lucchini
TITOLARE EFFETTIVO RW14 e Circ. AE 38E del 23.12.13
IN CASO DI DETENZIONE DI ATTIVITA’ ESTERE PER IL
TRAMITE DI ENTITA’ GIURIDICHE (TRUST)
SE I BENEFICIARI SONO DESTINATARI DI UNA QUOTA
DI PATRIMONIO
A) INFERIORE AL 25%
- OBBLIGHI DI MONITORAGGIO A CARICO DEL TRUST
RESIDENTE
B) SUPERIORE/UGUALE AL 25%
- IL BENEFICIARIO E’ TENUTO A DICHIARARE IL
VALORE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI E LA QUOTA %
DI PATRIMONIO DETENUTA NEL TRUST. IN QUESTO
CASO RILEVANO SIA I TRUST RESIDENTI CHE NON
RESIDENTI
31 Studio Lucchini
Legge 186/14 e Circolare AE 10E/15
AMBITO OGGETTIVO: Definizione della sanzioni
per obblighi di monitoraggio (RW) e definizione di
sanzioni in materia di: i) imposta sui redditi ed
addizionali, ii) imposte sostitutive, iii) IRAP, iv) IVA,
v) contributi, vi) ritenute, relativamente a tutti i periodi
d’imposta per i quali non sono scaduti i termini per
l’accertamento (alla data di presentazione della
richiesta).
IVIE , IVAFE ed IMPOSTA DI SUCCESSIONE 
no agevolazioni
32 Studio Lucchini
Legge 186/14 e Circolare AE 10E/15
SPONTANEA
COMPLETA
VERA
IRRETRATTABILE
La V.D. deve essere congiuntamente:
33 Studio Lucchini
Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate Prot. 2015/13193
in data 30.1.15
34 Studio Lucchini
“cd. Forfait”
Forfait possibile se al termine di ciascun periodo d’imposta
non ecceda i 2 milioni di Euro.
Circolare 10E
4.000.000 di euro al 31 dicembre 2010;
2.500.000 euro al 31 dicembre 2011;
50.000 euro al 31 dicembre 2012;
50.000 euro al 31 dicembre 2013.
Media aritmetica in questo caso risulta pari a (4.000.000 +
2.500.000 + 50.000 + 50.000)/4 = 6.600.000/4 = 1.650.000
Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate Prot. 2015/13193
in data 30.1.15
35 Studio Lucchini
Su istanza del contribuente l’ufficio in luogo della
determinazione analitica calcola una misura di
rendimento pari al 5% (!!!) e determina un’imposta da
versare del 27% (tassazione finale 1,35%).
Tale determinazione è possibile solo per importi medi
che non eccedano i 2 milioni di Euro.
Salvo prova contraria le disponibilità si considerano
in quote uguali tra tutti coloro che al termine del
periodo d’imposta ne avevano la disponibilità
“cd. Forfait”
36 Studio Lucchini
Colonna 1 VD estera Colonna 2 VD Domestica
Esempio Colonna 2:
Attività estera acquistata da A in tutto o in parte coi proventi derivanti da redditi
non dichiarati dalla società italiana X di cui è socio.
A deve indicare nella presente sezione, in colonna 2, il codice fiscale della società X
Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate Prot. 2015/13193
in data 30.1.15
37 Studio Lucchini
Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate Prot. 2015/13193
in data 30.1.15
Colonna 2, ex “gray list”, ovvero “(…) Stati o Territori che, alla data di
presentazione dell’istanza (??? estensione rispetto alla Legge) abbiano stipulato con
l’Italia accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’art. 26 del
(…) Modello OCSE” (Svizzera, Lussemburgo, Monaco…)
38 Studio Lucchini
Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate Prot. 2015/13193
in data 30.1.15
Colonna 2, ex “gray list”, ovvero “(…) Stati o Territori che, alla data di presentazione
dell’istanza (??? estensione rispetto alla Legge) abbiano stipulato con l’Italia accordi che
consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’art. 26 del (…) Modello OCSE”
(Svizzera, Lussemburgo, Monaco…) cfr allegati a circolare 10/E 2015
39 Studio Lucchini
Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate Prot. 2015/13193
in data 30.1.15
Si fa riferimento, ad esempio, ad ogni versamento di contanti, ogni bonifico in
entrata ovvero ogni trasferimento di valori mobiliari a favore di un conto corrente
intestato al contribuente ovvero ad un soggetto interposto  giroconti?
40 Studio Lucchini
L 186/14
v.d. “nazionale”
Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate Prot. 2015/13193
41 Studio Lucchini
Modello Prot. 2015/13193 del 31.1.15
RELAZIONE D’ACCOMPAGNAMENTO
… il copioso allegato e tutta la documentazione, tra cui le
traduzioni asseverate anche di lingue europee (!!!) scaturisce
testualmente da “(…) un’ottica di semplificazione degli
adempimenti e nel contesto di un rinnovato rapporto di
fiducia nei confronti dei contribuenti (…)”
ATT p.to 7) della relazione “EFFETTI DELLE
DICHIARAZIONI RISERVATE DI CUI ALL’ART. 13-BIS
DEL DL 78/09”.
Come si concilia tale punto richiesto solo dall’AE con il
requisito di completezza ai fini dell’efficacia della VD?
 FINE DELLA SEGRETEZZA SCUDO???
42 Studio Lucchini
VERSAMENTO: entro il 15° giorno antecedente la data fissata
per la comparizione ovvero entro venti giorni dall’accertamento
con adesione o entro i termine per la proposizione del ricorso.
In un’unica soluzione ovvero in tre rate mensili di pari
importo…
Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno
degli effetti della procedura di VD
VD non può essere presentata più di una volta, tranne per
integrativa entro 30 gg!!! E quella del DL 4/14?
43 Studio Lucchini
Redditi
infedele
Redditi
omessa
Violazio
ne RW
No penale + white
list o ex black list
Penale e/o black
list
44 Studio Lucchini
SANZIONI IMPOSTE SUI REDDITI
Generazio
ne del
reddito
Detenzio
ne
attività
Infedele dichiarazione Omessa dichiarazione
Sanzione
minima
Sanzione
ridotta VD
Riduzione
1/6
Sanzione
minima
Sanzione
ridotta VD
Riduzione
1/6
Italia Non/ex
black list
100% 75% 12,5% 120% 90% 15%
Black list 200% 150% 25% 240% 180% 30%
Estero Non/ex
black list
133% 100% 16,6% 160% 120% 20%
Black list 266,6% 200% 33,4% 320% 240% 40%
45 Studio Lucchini
SANZIONI OMESSO QUADRO RW
Meno degli interessi che sono del 2,75% fino al 1.10.09, del 4%
fino al 1.1.10 e da tale data del 3,5%
Detenzione
originaria attività
Trasferimento
in UE o
Waiver
Minimo
edittale
Riduzione
VD
Sanzioni Riduzione
1/3
Non black list/ex
black list
SI 3% 50% 1,5% 0,5%
Non black list/ex
black list
NO 3% 25% 2,25% 0,75%
Black list SI 6% 50% 3% 1%
Black list NO 6% 25% 4,5% 1,5%
46 Studio Lucchini
Art. 165 c. 8 TUIR secondo cui la detrazione non spetta in caso
di omessa presentazione di dichiarazione o omessa indicazione
dei redditi prodotti all’estero.
Caso VD 4/14  disconosciuto il credito per imposte assolte
all’estero nel caso di emolumento di membro CDA tassato
(erroneamente) solo nell’altro stato e non anche in quello di
residenza.
Per contro Cass. 2277/2011, 10465/14 e 4559/15; nel merito
CTR Toscana 8/2/11
Ed il credito per le imposte definitive pagate
all’Estero??? Euroritenuta?? Doppia Tassazione?
Apertura “informale” DRE Lombardia per
Euroritenuta
47 Studio Lucchini
L. 186/14 e Provvedimento AE Prot. n. 2015/44910 del 30.3.15
Comma 6 per i residenti nel comune di Campione d’Italia!
I residenti nel comune di Campione d’Italia, già esonerati dalla
compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità
detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da
trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative
svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto
comune, possono avvalersi della VD per i redditi.
Nei confronti dei residenti nel comune di Campione d’Italia,
non si applica il raddoppio dei termini di cui all’articolo
48 Studio Lucchini
L. 186/14 e Frontalieri
Frontalieri: residenti italiani che quotidianamente si recano
all’estero in zone di frontiera per svolgere lavoro (definizione
AE circ 2/2003)
CDI: art. 15 OCSE assoggettamento sia dello stato di residenza
che dello stato di fonte; poi art. 23 (Credito).
Generalmente tassazione frontaliero nello stato di residenza
(Austria, Francia, San Marino, Monaco)….
Frontalieri solo se entro 20Km; reddito di lavoro
imponibile solamente nello Stato in cui tale
attività è svolta …
49 Studio Lucchini
L. 186/14 e Frontalieri
I lavoratori frontalieri non sono tenuti agli obblighi di
monitoraggio con riferimento agli investimenti ed alle
attività detenute nel Paese estero in cui prestano la propria
attività lavorativa a condizione che quest’ultima sia stata svolta
in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta
(183 giorni). Ricorrono, invece, gli adempimenti impositivi e
dichiarativi mediante il quadro RW di Unico persone fisiche ai
fini Ivafe (imposta fissa di 34,20 euro, rapportata al periodo di
possesso), risultando la giacenza media del conto corrente
superiore al limite di esonero di 5.000 euro.
50 Studio Lucchini
L’autore della violazione deve rilasciare al
professionista che lo assiste nell’ambito della
procedura di collaborazione volontaria una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la
quale attesta che gli atti o documenti consegnati per
l’espletamento dell’incarico non sono falsi e che i dati
e notizie forniti sono rispondenti al vero.
ATT!
L’esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi, in
tutto o in parte, ovvero la comunicazione di dati e
notizie non corrispondenti al vero è punita con la
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
51 Studio Lucchini
Andrea Brignoli
Dottore Commercialista
LL.M. in International Tax Law (WU)
c/o Studio Lucchini Studio Integrato ACBGROUP
P.zza della Repubblica n. 2, Bergamo (Italy)
Tel. +39 035 21 50 08, Fax + 39 025 24 92 27,
Mail: andrea.brignoli.studiolucchini@acbgroup.com
GRAZIE!

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  • 1. Studio Lucchini LA V.D. CONTESTO INTERNAZIONALE E DOMESTICO Sistema di regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite e/o detenute fuori del territorio Italiano. Quadro normativo e prassi SONDRIO, 8 maggio 2015 Sala del Credito Valtellinese - Via delle Pergole n. 10 Dott. Andrea Brignoli LL.M.
  • 2. 2 Studio Lucchini BEPS e CRS FATCA DIRETTIVE UE GAFI / FATF G20 G20 TIEA e art. 26 Trend Globale sulla trasparenza e sul segreto bancario
  • 3. 3 Studio Lucchini BEPS e CRS Common Reporting Standard (CRS) Modalità di scambio automatico di informazioni a livello globale non a richiesta. Ogni anno le autorità nazionali trasmetteranno i dati individuati dagli standard agli altri aderenti. Primi 51 paesi partiranno dal 2017 (tra cui isole Cayman, le Bermuda e il Liechtenstein) A partire dal 2018 si aggiungeranno (probabilmente) 34 nazioni (tra cui Svizzera, Austria e Singapore)
  • 4. 4 Studio Lucchini BEPS e CRS Common Reporting Standard (CRS)
  • 5. 5 Studio Lucchini BEPS e CRS Alcuni paesi Extra EU non aderenti al CRS (Black list)
  • 6. 6 Studio Lucchini BEPS e CRS 1. Address the tax challenges of the digital economy 2. Neutralise the effects of hybrid mismatch arrangements 3. Strengthen CFC rules 4. Limit base erosion via interest deductions and other financial payments 5. Counter harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and substance 6. Prevent treaty abuse 7. Prevent the artificial avoidance of PE status 8, 9, 10 Assure that TP outcomes are in line with value creation 11. Establish methodologies to collect and analyse data on BEPS and the actions to address it 12. Require taxpayers to disclosure their aggressive tax planning arrangements 13. Re-examine transfer pricing documentation 14. Make dispute resolution mechanisms more effective 15. Develop a multilateral instrument
  • 7. 7 Studio Lucchini FATCA Foreign Account Tax Compliance Act; normativa statunitense che impone trattamenti “punitivi” (dal 1.1.15 con ritenuta US 30%) per intermediari non US che non rendano trasparenti i loro rapporti con i cittadini statunitensi all’estero.
  • 8. 8 Studio Lucchini DIRETTIVE UE Direttive sullo scambio d’informazioni: - dal 2005 obbligo di raccogliere dati sui risparmi dei soggetti non residenti e di trasmetterli automaticamente alle autorità fiscali dei rispettivi paesi di residenza (Savings Directive); - dal 2015 scambio automatico d’informazioni su redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari (Administrative Cooperation Directive); - proposta del 14/10/14 di allargare lo scambio automatico d’informazioni (dal 2017) anche su dividendi, plusvalenze altri redditi finanziari e saldi di c/c.
  • 9. 9 Studio Lucchini GAFI / FATF GAFI, Agenzia specializzata antiriciclaggio dell’OCSE. Nel 2012 inserimento tra i reati a monte del riciclaggio anche le violazioni fiscali aggravate (“serious tax crimes”);  reato fiscale diviene fattispecie presupposto del reato riciclaggio. LaSvizzera ha sostenuto, ed ottenuto dal GAFI di lasciare ai singoli stati la modalità di definire l’“infrazione fiscale” (cfr. Prof. Bernasconi in Impatto delle iniziative fiscali internazionali rispetto al diritto e alla prassi bancaria Svizzera, VD Milano Finanza 2014)
  • 10. 10 Studio Lucchini G20 “(…) The G20 is strongly committed to international cooperation to protect the integrity of national tax systems. International tax cooperation will continue to focus on three related areas. - Address tax avoidance, particularly, base erosion and profit shifting (BEPS) to ensure profits are taxed in the location where the economic activity takes place. - Promote international tax transparency and the global sharing of information so that taxpayers with offshore investments comply with their domestic tax obligations. - Ensure that developing countries benefit from the G20’s tax agenda, particularly in relation to information sharing. In February, G20 Finance Ministers and Central Bank Governors endorsed a new standard on automatic exchange of tax information between tax authorities in order to increase transparency in tax systems and act as a deterrent to tax evasion by private citizens (…)” (fonte: www.g20.org)
  • 11. 11 Studio Lucchini The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant* (…) concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, (…) The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. 2. (…) information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use. (…) In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person. Art. 26 al modello OCSE (versione 2014) * “Verosimile rilevanza”
  • 12. 12 Studio Lucchini SVIZZERA Il Consiglio Federale Elvetico ha sottoscritto in data 23/2/15 il protocollo per la modifica dell’art. 27 (26) CDI con l’Italia (risalente al 1976…). Prima della CDI perforazione del segreto bancario elvetico solamente su rogatoria internazionale (e reato in entrambi gli ordinamenti) Dal 1.2.13 la LAAF, contrariamente al diritto interno elvetico, ha stabilito la possibilità di esigere dalla banche elvetiche l’informazione oggetto di richiesta d’assistenza amministrativa. Il cliente della banca deve essere informato (a meno di rischi per la procedura estera).
  • 13. 13 Studio Lucchini SVIZZERA FISHING EXPEDITION DOMANDE RAGGRUPPATE Road map del Protocollo CDI: (i) ammissibili le richieste aventi ad oggetto la chiusura delle relazioni bancarie al 23 febbraio; (ii) ammissibili le richieste di informazioni sulle persone che la banca svizzera ha qualificato come un soggetto fiscalmente non in regola (!!!) RETROATTIVITA’? Convenzione di Vienna ‘69 art. 28 vieta la retroattività dei trattati ATT: eccezione nei casi di atti perseguibili penalmente nello Stato richiedente!!!
  • 14. 14 Studio Lucchini Modello OCSE Offshore Voluntary Disclosure (2010) Linee guida volte ad individuare presupposti, contenuti e limiti per l’implementazioni di efficaci programmi di Voluntary: 1. DISPOSIZIONI CHIARE (…!) 2. ASPETTATIVE DI GETTITO 3. TERMINE MASSIMO 4. BENEFICI (riduzione di imposte (…!), interessi, sanzioni, anche penali, accertamento, antiriciclaggio)
  • 15. 15 Studio Lucchini Esperienze VD in altri Stati FRANCIA UK - Circolare Ministere Finances Publiques 21.6.13 - No regolarizzazione per attività derivanti da reato (no depenalizzazione) - Pagamento imposte ed interessi (integrativa) - Contatto iniziale anonimo - Sanzioni ridotte - Circolare HMRC del 8/12/11 - Pagamento imposte ed interessi (integrativa) - Sanzioni ridotte (10% - 20%) - Depenalizzazione in alcuni casi eccetto non completa disclosure - Contatto iniziale anonimo - “Rubik Agreement”
  • 16. 16 Studio Lucchini Esperienze VD in altri Stati SPAGNA CANADA - L.T. 58 17.12.03 - Pagamento imposte ed interessi (integrativa) - Sanzioni ridotte (5% - 20%) - Depenalizzazione dal 2012 - Pagamento imposte ed interessi (integrativa) - Sanzioni ridotte (5% - 20%) - Depenalizzazione dal 2012 - Contatto iniziale anonimo
  • 17. 17 Studio Lucchini Prima della V.D. 4/14 (non convertito) e della L. 186/14 “SCUDO” Fino al 30/9/03 2,5% Fino al 15/12/09 5,0% Fino al 20/2/10 6,0% Fino al 30/4/10 7,0%
  • 18. 18 Studio Lucchini “SCUDO” - Anonimo; - Economico; - Imposta di bollo per mantenere anonimato; - Utilizzo se necessario;
  • 19. 19 Studio Lucchini ITALIA, V.D. D.L. n. 4 del 28/1/14 (in vigore fino al 30 marzo u.s.) • Violazioni entro il 31.12.13; • Solo per violazioni monitoraggio (escluse società); • Sole imposte su redditi; • Esclusione punibilità reati ex art. 4 e 5 D.Lgs. 74/00; • Sanzioni per omesso RW 3% white list 6% black list; • Pagamento immediato; • Applicazione normativa antiriciclaggio?
  • 20. 20 Studio Lucchini ITALIA, in caso di formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie; anche in caso di conoscenza da parte di soggetti solidamente obbligati o concorrenti nel reato PRESUNZIONE DI EVASIONE EX ART. 12 D.L. 78/09 In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (…), in violazione degli obblighi di dichiarazione (…) ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste (…), sono raddoppiate (ovvero dal 240% al 480%). Tali sanzioni possono anche subire l’aumento di 1/3 per redditi esteri NO V.D.!
  • 21. 21 Studio Lucchini ITALIA, NO VD… - SANZIONI MONITORAGGIO RW 3% - 15% non Black List; 6% - 30% Black List. (Principio del Favor Rei e pertanto le “precedenti sanzioni” del 10% - 50% non valgono prima del 4.9.13)  ATT! Delega al Governo di riforma del sistema fiscale… - SANZIONI PER DICHIARAZIONE INFEDELE dal 100% al 200% (sempre maggiorate di 1/3 in presenza di redditi esteri) - ATT! MECCANISMO del cumulo giuridico e cumulo materiale /se più favorevole
  • 22. 22 Studio Lucchini ITALIA, NO VD... … SE RICORRONO CIRCOSTANZE ECCEZIONALI CHE RENDONO MANIFESTA LA SPROPORZIONE TRA L’ENTITA’ DEL TRIBUTO CUI LA VIOLAZIONE SI RIFERISCE E LA SANZIONE RIDUZIONE FINO ALLA META’ DEL MINIMO (v. Cass., 10 aprile 2013, n. 8722)
  • 23. 23 Studio Lucchini Legge 186 del 15 dicembre 2014 già disegno di Legge n. 1962 (approvato dalla Camera il 20.10.14)  Circolare AE 10/E del 13.3.15  in attesa di ulteriri chiarimenti amministrativi AMBITO SOGGETTIVO: L’autore di violazioni relative al monitoraggio fiscale (RW), compresi i soggetti interposti (in quanto rinvio alla norma antiriciclaggio afferente il titolare effettivo), ed anche gli altri contribuenti non soggetti al monitoraggio che hanno violato gli obblighi dichiarativi; c.d. “VD internazionale” comma 1) e “VD nazionale” comma 2) VD internazionale: le persone fisiche, anche se imprenditori o lavoratori autonomi, enti non commerciali, anche i Trust, le società semplici, agricole, associazioni; i titolari effettivi ex circ 38/E 2013
  • 24. 24 Studio Lucchini AMBITO SOGGETTIVO: VD domestica (per tutti i tributi e contributi) spesso necessaria se VD estera Anche per le c.d. società Estero Vestite  Effetto immediato: ritenute, capital gain, dividendi e anche obblighi per personale dipendente. Reddito: o induttivo o se in EU scritture contabili?  ECJ Futura e A. Circolare 10/E rimanda ai concetti d’interposizione come già chiarito con riguardo al precedente Scudo. Legge 186/14 e Circolare AE 10E/15
  • 25. 25 Studio Lucchini AMBITO SOGGETTIVO Circolare 10/E: Il principio generale valorizza la localizzazione dell’attività ove è ubicata la stessa. Qualora, però, venga utilizzato un veicolo per garantire l’occultamento della reale disponibilità, è la sede di quest’ultimo che determina il paese di detenzione dell’attività. Legge 186/14 e Circolare AE 10E/15
  • 26. 26 Studio Lucchini AMBITO SOGGETTIVO Circolare 10/E: Ad esempio, un immobile ubicato in Francia o addirittura in Italia, la cui effettiva disponibilità in capo ad un contribuente italiano è stata schermata attraverso la fittizia intestazione ad una società panamense, si considera detenuto in Panama. Di contro, le attività finanziarie illecitamente detenute da un contribuente italiano presso un istituto di credito con sede in Svizzera, si considerano detenute nella Confederazione elvetica a prescindere dal fatto che la relazione bancaria sia stata fittiziamente intestata ad una società localizzata in un paese black list. Infatti, in tale caso, la semplice allocazione delle attività finanziarie in Svizzera era, grazie al segreto bancario ivi vigente, già di per sé in grado di garantire sufficientemente l’occultamento al fisco italiano della disponibilità delle stesse in capo al contribuente nazionale. Legge 186/14 e Circolare AE 10E/15
  • 27. 27 Studio Lucchini TITOLARE EFFETTIVO RW14 e Circ. AE 38E del 23.12.13 NOVITA’ da RW14  eliminazione sez I e II (semplificazione?); soglie; estensione a titolare effettivo “look through”; riduzione sanzioni ed eliminazione confisca per equivalente; IVIE ed IVAFE stesso quadro anche se sussistono eccezioni T.E. o B.O. CONCETTO DERIVATO DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (Dlgs 21/11/2007 n. 231-Allegato Tecnico art 2.) (a sua volta di derivazione EU) Titolare Effettivo nel caso di Società P.F. CHE POSSIEDONO O CONTROLLANO (DIRETTAMENTE/INDIRETTAMENTE O IN ALTRO MODO) IL CS/DIRITTI DI VOTO DI UNA ENTITA’ GIURIDICA IN MISURA PARI AD ALMENO IL 25% + 1
  • 28. 28 Studio Lucchini TITOLARE EFFETTIVO RW14 e Circ. AE 38E del 23.12.13 Titolare Effettivo nel caso di Trust o simili: 1) SE I BENEFICIARI SONO DETERMINATI, LA P.F. BENEFICIARIA DI ALMENO IL 25% DEL PATRIMONIO DEL TRUST 2) SE I BENEFICIARI NON SONO DETERMINATI, LA CATEGORIA DI PERSONE NEL CUI INTERESSE PRINCIPALE E’ ISTITUITO O AGISCE IL TRUST 3) LA P.F. CHE ESERCITA IL CONTROLLO SUL 25% O PIU’ DEL PATRIMONIO DEL TRUST NELLA PERCENTUALE SI CONSIDERANO ANCHE IL CONIUGE ED I PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO, GLI AFFINI ENTRO IL SECONDO E LE PARTCIPAZIONI DETENUTE INDIRETTAMENTE TENEDO CONTO DELL’EFFETTO DEMOLTIPLICATIVO
  • 29. 29 Studio Lucchini TITOLARE EFFETTIVO RW14 e Circ. AE 38E del 23.12.13 Titolare Effettivo nel caso di Trust o simili ed obblighi RW: IN CASO DI DETENZIONE DI ATTIVITA’ ESTERE PER IL TRAMITE DI SOCIETA’ IN PAESI WHITE LIST: Indicare nel Quadro RW la % di partecipazione nella società estera (sono escluse le partecipazioni in società italiane che effettuano investimenti all’estero salvo il caso delle partecipazioni che, unitamente alle partecipazioni indirette in società estere, dovessero concorrere ad integrare in capo al contribuente il requisito di titolare effettivo di investimenti esteri) IN PAESI NON WHITE LIST: Indicare il valore degli investimenti esteri della società (LOOK THROUGH) e la % di partecipazione sempreché risulti integrato il controllo
  • 30. 30 Studio Lucchini TITOLARE EFFETTIVO RW14 e Circ. AE 38E del 23.12.13 IN CASO DI DETENZIONE DI ATTIVITA’ ESTERE PER IL TRAMITE DI ENTITA’ GIURIDICHE (TRUST) SE I BENEFICIARI SONO DESTINATARI DI UNA QUOTA DI PATRIMONIO A) INFERIORE AL 25% - OBBLIGHI DI MONITORAGGIO A CARICO DEL TRUST RESIDENTE B) SUPERIORE/UGUALE AL 25% - IL BENEFICIARIO E’ TENUTO A DICHIARARE IL VALORE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI E LA QUOTA % DI PATRIMONIO DETENUTA NEL TRUST. IN QUESTO CASO RILEVANO SIA I TRUST RESIDENTI CHE NON RESIDENTI
  • 31. 31 Studio Lucchini Legge 186/14 e Circolare AE 10E/15 AMBITO OGGETTIVO: Definizione della sanzioni per obblighi di monitoraggio (RW) e definizione di sanzioni in materia di: i) imposta sui redditi ed addizionali, ii) imposte sostitutive, iii) IRAP, iv) IVA, v) contributi, vi) ritenute, relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento (alla data di presentazione della richiesta). IVIE , IVAFE ed IMPOSTA DI SUCCESSIONE  no agevolazioni
  • 32. 32 Studio Lucchini Legge 186/14 e Circolare AE 10E/15 SPONTANEA COMPLETA VERA IRRETRATTABILE La V.D. deve essere congiuntamente:
  • 33. 33 Studio Lucchini Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate Prot. 2015/13193 in data 30.1.15
  • 34. 34 Studio Lucchini “cd. Forfait” Forfait possibile se al termine di ciascun periodo d’imposta non ecceda i 2 milioni di Euro. Circolare 10E 4.000.000 di euro al 31 dicembre 2010; 2.500.000 euro al 31 dicembre 2011; 50.000 euro al 31 dicembre 2012; 50.000 euro al 31 dicembre 2013. Media aritmetica in questo caso risulta pari a (4.000.000 + 2.500.000 + 50.000 + 50.000)/4 = 6.600.000/4 = 1.650.000 Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate Prot. 2015/13193 in data 30.1.15
  • 35. 35 Studio Lucchini Su istanza del contribuente l’ufficio in luogo della determinazione analitica calcola una misura di rendimento pari al 5% (!!!) e determina un’imposta da versare del 27% (tassazione finale 1,35%). Tale determinazione è possibile solo per importi medi che non eccedano i 2 milioni di Euro. Salvo prova contraria le disponibilità si considerano in quote uguali tra tutti coloro che al termine del periodo d’imposta ne avevano la disponibilità “cd. Forfait”
  • 36. 36 Studio Lucchini Colonna 1 VD estera Colonna 2 VD Domestica Esempio Colonna 2: Attività estera acquistata da A in tutto o in parte coi proventi derivanti da redditi non dichiarati dalla società italiana X di cui è socio. A deve indicare nella presente sezione, in colonna 2, il codice fiscale della società X Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate Prot. 2015/13193 in data 30.1.15
  • 37. 37 Studio Lucchini Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate Prot. 2015/13193 in data 30.1.15 Colonna 2, ex “gray list”, ovvero “(…) Stati o Territori che, alla data di presentazione dell’istanza (??? estensione rispetto alla Legge) abbiano stipulato con l’Italia accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’art. 26 del (…) Modello OCSE” (Svizzera, Lussemburgo, Monaco…)
  • 38. 38 Studio Lucchini Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate Prot. 2015/13193 in data 30.1.15 Colonna 2, ex “gray list”, ovvero “(…) Stati o Territori che, alla data di presentazione dell’istanza (??? estensione rispetto alla Legge) abbiano stipulato con l’Italia accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’art. 26 del (…) Modello OCSE” (Svizzera, Lussemburgo, Monaco…) cfr allegati a circolare 10/E 2015
  • 39. 39 Studio Lucchini Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate Prot. 2015/13193 in data 30.1.15 Si fa riferimento, ad esempio, ad ogni versamento di contanti, ogni bonifico in entrata ovvero ogni trasferimento di valori mobiliari a favore di un conto corrente intestato al contribuente ovvero ad un soggetto interposto  giroconti?
  • 40. 40 Studio Lucchini L 186/14 v.d. “nazionale” Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate Prot. 2015/13193
  • 41. 41 Studio Lucchini Modello Prot. 2015/13193 del 31.1.15 RELAZIONE D’ACCOMPAGNAMENTO … il copioso allegato e tutta la documentazione, tra cui le traduzioni asseverate anche di lingue europee (!!!) scaturisce testualmente da “(…) un’ottica di semplificazione degli adempimenti e nel contesto di un rinnovato rapporto di fiducia nei confronti dei contribuenti (…)” ATT p.to 7) della relazione “EFFETTI DELLE DICHIARAZIONI RISERVATE DI CUI ALL’ART. 13-BIS DEL DL 78/09”. Come si concilia tale punto richiesto solo dall’AE con il requisito di completezza ai fini dell’efficacia della VD?  FINE DELLA SEGRETEZZA SCUDO???
  • 42. 42 Studio Lucchini VERSAMENTO: entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione ovvero entro venti giorni dall’accertamento con adesione o entro i termine per la proposizione del ricorso. In un’unica soluzione ovvero in tre rate mensili di pari importo… Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura di VD VD non può essere presentata più di una volta, tranne per integrativa entro 30 gg!!! E quella del DL 4/14?
  • 43. 43 Studio Lucchini Redditi infedele Redditi omessa Violazio ne RW No penale + white list o ex black list Penale e/o black list
  • 44. 44 Studio Lucchini SANZIONI IMPOSTE SUI REDDITI Generazio ne del reddito Detenzio ne attività Infedele dichiarazione Omessa dichiarazione Sanzione minima Sanzione ridotta VD Riduzione 1/6 Sanzione minima Sanzione ridotta VD Riduzione 1/6 Italia Non/ex black list 100% 75% 12,5% 120% 90% 15% Black list 200% 150% 25% 240% 180% 30% Estero Non/ex black list 133% 100% 16,6% 160% 120% 20% Black list 266,6% 200% 33,4% 320% 240% 40%
  • 45. 45 Studio Lucchini SANZIONI OMESSO QUADRO RW Meno degli interessi che sono del 2,75% fino al 1.10.09, del 4% fino al 1.1.10 e da tale data del 3,5% Detenzione originaria attività Trasferimento in UE o Waiver Minimo edittale Riduzione VD Sanzioni Riduzione 1/3 Non black list/ex black list SI 3% 50% 1,5% 0,5% Non black list/ex black list NO 3% 25% 2,25% 0,75% Black list SI 6% 50% 3% 1% Black list NO 6% 25% 4,5% 1,5%
  • 46. 46 Studio Lucchini Art. 165 c. 8 TUIR secondo cui la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione di dichiarazione o omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero. Caso VD 4/14  disconosciuto il credito per imposte assolte all’estero nel caso di emolumento di membro CDA tassato (erroneamente) solo nell’altro stato e non anche in quello di residenza. Per contro Cass. 2277/2011, 10465/14 e 4559/15; nel merito CTR Toscana 8/2/11 Ed il credito per le imposte definitive pagate all’Estero??? Euroritenuta?? Doppia Tassazione? Apertura “informale” DRE Lombardia per Euroritenuta
  • 47. 47 Studio Lucchini L. 186/14 e Provvedimento AE Prot. n. 2015/44910 del 30.3.15 Comma 6 per i residenti nel comune di Campione d’Italia! I residenti nel comune di Campione d’Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto comune, possono avvalersi della VD per i redditi. Nei confronti dei residenti nel comune di Campione d’Italia, non si applica il raddoppio dei termini di cui all’articolo
  • 48. 48 Studio Lucchini L. 186/14 e Frontalieri Frontalieri: residenti italiani che quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera per svolgere lavoro (definizione AE circ 2/2003) CDI: art. 15 OCSE assoggettamento sia dello stato di residenza che dello stato di fonte; poi art. 23 (Credito). Generalmente tassazione frontaliero nello stato di residenza (Austria, Francia, San Marino, Monaco)…. Frontalieri solo se entro 20Km; reddito di lavoro imponibile solamente nello Stato in cui tale attività è svolta …
  • 49. 49 Studio Lucchini L. 186/14 e Frontalieri I lavoratori frontalieri non sono tenuti agli obblighi di monitoraggio con riferimento agli investimenti ed alle attività detenute nel Paese estero in cui prestano la propria attività lavorativa a condizione che quest’ultima sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni). Ricorrono, invece, gli adempimenti impositivi e dichiarativi mediante il quadro RW di Unico persone fisiche ai fini Ivafe (imposta fissa di 34,20 euro, rapportata al periodo di possesso), risultando la giacenza media del conto corrente superiore al limite di esonero di 5.000 euro.
  • 50. 50 Studio Lucchini L’autore della violazione deve rilasciare al professionista che lo assiste nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l’espletamento dell’incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero. ATT! L’esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero la comunicazione di dati e notizie non corrispondenti al vero è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
  • 51. 51 Studio Lucchini Andrea Brignoli Dottore Commercialista LL.M. in International Tax Law (WU) c/o Studio Lucchini Studio Integrato ACBGROUP P.zza della Repubblica n. 2, Bergamo (Italy) Tel. +39 035 21 50 08, Fax + 39 025 24 92 27, Mail: andrea.brignoli.studiolucchini@acbgroup.com GRAZIE!