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Costruzioni: settore a rischio
Dieci regole da osservare per la sicurezza nei luoghi di lavoro
E
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale degll AA.GG., Risorse Umane e Attività Ispettiva
Divisione VII - Coordinamento ispezione del Lavoro
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Costruzioni: settore a rischio
Dieci regole da osservare per la sicurezza sui luoghi di lavoro
Quello delle costruzioni è un settore ad alto rischio: assorbe solo l’8%
della manodopera dell’Unione Europea (UE) ma è responsabile del 25%
degli incidenti mortali sul lavoro accertati.
Anche da un punto di vista della tutela della salute la situazione nel
settore risulta problematica.
Per citare un esempio, in Francia il 7,6% della manodopera è impiegato
nelle costruzioni ma il 20% delle malattie, riconosciute come malattie
professionali nel settore assicurativo dei lavoratori edili, è attribuibile a tale
settore. Analoghi sono i risultati registrati in altri paesi.
Al fine di ovviare in parte a tali problemi, l’UE ha emanato diverse
direttive, la più importante delle quali, per il settore in oggetto, è quella che
riguarda la sicurezza nei cantieri (92/57/CEE), che completa la direttiva
quadro (89/391/CEE) e le direttive relative all’uso delle attrezzature di
lavoro (89/655/CEE e 89/656/CEE) e che specifica le prescrizioni minime
di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri di costruzione.
Nelle direttive cosiddette “mirate” sono stati definiti con esaustività gli
obiettivi da perseguire, ma sono stati altresì previsti alcuni elementi
prescrittivi.
L’allegato IV della direttiva 92/57/CEE elenca un numero considerevole
di disposizioni tecniche vincolanti. Molte di queste sono semplicemente il
risultato di un ricorso intelligente al buon senso, ma l’elenco fornisce un
riscontro utile, seppur non esaustivo e tassativo..
La direttiva quadro 89/391/CEE impone ai datori di lavoro di tenere un
inventario di tutti gli infortuni verificatisi sul posto di lavoro con
conseguenze tali da costringere il lavoratore ad astenersi dal lavoro per un
periodo superiore a tre giorni lavorativi. Inoltre il datore è tenuto a redigere
per l’autorità competente e conformemente a legislazioni e prassi nazionali,
relazioni sugli infortuni sul lavoro di cui siano state vittime i suoi
dipendenti.
Nonostante l’intervento delle direttive citate, non si è registrato fino ad
ora un loro effetto incisivo.
Da uno studio di recente condotto dalla Institution of Civil Engineers
(Associazione degli Ingegneri del Genio Civile) del Regno Unito (The New
Civil Engineer, 22 febbraio 2001) è emerso che:
• il 75% degli ingegneri ritiene che i committenti dell’opera non
attribuiscono il giusto valore alla competenza in materia di salute e
sicurezza all’atto dell’assegnazione degli incarichi di progettazione o di
costruzione;
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• il 75% degli ingegneri che operano nel campo della progettazione
reputa che si potrebbe fare di più nella fase di pianificazione dei lavori per
eliminare i rischi durante la realizzazione dell’opera;
• il 50% di tutti gli ingegneri intervistati e il 70% circa dei
committenti ritengono che i responsabili della progettazione non sono
sufficientemente consci delle loro responsabilità in materia di sicurezza e
• il 75% di tutti gli ingegneri ritiene che la sicurezza potrebbe essere
compromessa da un’eccessiva meticolosità nel rispetto dei tempi e dei costi
preventivati.
Eventuali sondaggi realizzati in qualsivoglia altro stato membro dell’UE
darebbero senza alcun dubbio risultati analoghi.
La causa principale dei decessi a seguito di infortuni sul posto di
lavoro nell’industria delle costruzioni è sicuramente la caduta dall’alto.
La Commissione europea, per ovviare a questo fenomeno, ha elaborato
un progetto di direttiva relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute
per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori in cantieri
temporanei, non a livello del terreno.
Il problema, comunque, si pone prima ancora che sul piano normativo,
sul piano della coscienza sociale.
E’ necessaria una maggiore diffusione della cultura della sicurezza per
raggiungere obiettivi più alti di quelli già conquistati.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sciali proprio nell’ottica di tale
finalità ha avuto cura di redigere un “codice dei diritti dei lavoratori”
grazie alla cui valenza trasversale lo stesso interessa ogni attività
lavorativa che presenti aspetti di pericolo per la salute e l’integrità fisica dei
lavoratori.
Già dalla fine degli anni ’80 l’attività del Servizio Centrale (ora
Divisione VII – Dir. Gen. AA.GG., Risorse Umane e Attività Ispettiva) del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha assunto un ruolo sempre
più qualificato e preponderante in materia di sicurezza, quale tema
affrontato a livello europeo, anche in considerazione del processo di
armonizzazione comunitaria delle procedure e delle tecniche ispettive e di
controllo.
Il Ministero, infatti, attraverso il Dirigente della Divisione VII –
Coordinamento Ispezione Lavoro, Dir. Gen. AA. GG., Risorse Umane e
Attività Ispettiva, nonché il Dirigente responsabile dei rapporti
internazionali del Coordinamento Ispezione Lavoro, fa parte del Comitato
degli Alti Responsabili dell’Ispettorato del Lavoro (CARIL), avente il
compito, tra gli altri, di rendere pareri alla Commissione UE
sull’applicazione del diritto comunitario in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché di proporre, alla medesima, qualsiasi iniziativa tesa
all’applicazione effettiva ed equipollente del diritto comunitario nella
stessa materia (art.2, Decisione della Commissione del 15 luglio 1995,
istitutiva del Comitato degli alti responsabili dell’Ispettorato del lavoro).
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Il contributo che il codice di seguito riportato può dare – quale valido
ausilio, nel settore delle costruzioni, soprattutto per i lavoratori, meglio
edotti in tal modo sull’esistenza di un diritto alla sicurezza di cui gli stessi
sono titolari - s’innesta pertanto sul piano di una politica della sicurezza
sviluppata a livello nazionale ma in ottemperanza ad impegni, ed in forza di
incarichi, di rilievo comunitario.
Codice dei diritti dei lavoratori
1. I rischi devono essere ridotti alla fonte
2. Il numero dei lavoratori che sono, o possono essere, esposti al rischio,
deve essere ridotto al minimo.
3. Sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro,
i lavoratori, ovvero i loro rappresentanti, hanno diritto all’informazione,
alla formazione, alla consulenza e alla partecipazione.
4. I lavoratori devono ricevere adeguate istruzioni sull’uso di macchine,
impianti, utensili, dispositivi di protezione individuali.
5. Gli ambienti, le attrezzature di lavoro, le macchine e gli impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, devono essere sottoposti a
regolare manutenzione.
6. Tutti i lavoratori, in relazione al tipo ed entità del rischio, devono
essere forniti dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.
7. Ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, non può essere
richiesto di riprendere le attività in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave ed immediato.
8. I lavoratori esposti ad un pericolo grave ed immediato hanno diritto
di essere informati in merito al rischio stesso e alle disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione.
9. I lavoratori hanno il diritto di verificare, mediante il rappresentante
per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute.
10.Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie ovvero
impiega i mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per
evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei
lavoratori.
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A cura della Divisione VII - Coordinamento Ispezione Lavoro
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