Agenzia Entrate e CONI Emilia-Romagna - 1° tavolo tecnico
La riforma del contenzioso tributario - d.lgs.156/2015
1. 1
Progetto di formazione Pillio da Medicina
La riforma del contenzioso
tributario
Decreto legislativo n. 156 del 2015
di Giovanna Capponcelli, Alice Sandri
Videoconferenza del 9 febbraio 2016
Direzione Regionale dell’Emilia Romagna
2. 2
Premessa
L’articolo 10 della L. 23/2014, al comma
1, lettere a) e b), ha delegato il Governo
all’introduzione di «norme per il
rafforzamento della tutela giurisdizionale
del contribuente, assicurando la terzietà
dell’organo giudicante».
3. 3
Premessa
Principi e criteri direttivi stabiliti dall’art. 10 della
legge-delega rilevanti nel processo tributario:
1) rafforzamento e razionalizzazione della
conciliazione giudiziale;
2) revisione delle soglie in relazione alle quali il
contribuente può stare in giudizio anche
personalmente ed eventuale ampliamento dei
soggetti abilitati alla rappresentanza e alla
difesa;
3) massimo ampliamento dell’utilizzo della posta
elettronica certificata per le comunicazioni e le
notificazioni;
4. 4
Premessa
4) uniformazione e generalizzazione degli
strumenti di tutela cautelare;
5) previsione dell’immediata esecutività, per tutte
le parti in causa, delle sentenze delle
commissioni tributarie;
6) individuazione di criteri di maggior rigore
nell’applicazione del principio della soccombenza
ai fini del carico delle spese di giudizio.
5. 5
Premessa
In attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella
legge-delega n. 23 del 2014 è stato emanato il D.lgs. n.
156 del 2015, pubblicato sulla G.U. in data
07/10/2015, che ha apportato significative modifiche
alla disciplina del contenzioso tributario (D.lgs.
546/1992 e D.lgs. 545/1992). In particolare:
Art. 9: Modifiche al D.lgs. 546/1992, concernente la
disciplina del processo tributario
Art. 10: Norme di coordinamento
Art. 11: Modifiche al D.lgs. 545/1992, concernente
l’ordinamento degli organi speciali della giurisdizione
tributaria
Art. 12: Disposizioni transitorie (entrata in vigore)
6. 6
Premessa
Linee direttrici principali del decreto di riforma
Generale orientamento a perseguire l’obiettivo di
deflazione del contenzioso
Potenziamento e chiarimento degli strumenti di tutela
e di garanzia
Semplificazione, uniformazione e aggiornamento,
anche terminologico, delle norme positive
7. 7
Programma
1.Le disposizioni generali
2.La mediazione tributaria
3.La conciliazione giudiziale
4.La tutela cautelare
5.La sospensione del processo e le novità in
materia di impugnazioni
6.L’esecuzione delle sentenze
7.Norme di coordinamento
8.Cenni alle novità in materia di ordinamento
delle Commissioni Tributarie
9. 9
Modifica del testo normativo al fine di adeguarlo alle
statuizioni della giurisprudenza costituzionale.
In particolare si stabilisce che «appartengono alla
giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad
oggetto i tributi di ogni genere e specie (…), le relative
sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio».
La Corte costituzionale aveva infatti dichiarato
l’illegittimità costituzionale della norma allorché attribuiva
alle CCTT le controversie relative alle sanzioni
comunque irrogate da uffici finanziari, sulla base
dunque di un criterio soggettivo in contrasto con il
divieto di istituire giudici speciali (C.Cost. sent.
130/2008).
1. Modifiche alle disposizioni generali
1.1 Oggetto della giurisdizione tributaria
(art. 2 D.lgs. 546/92)
10. 10
Modifica del testo normativo al fine di aggiornare le
denominazioni degli enti impositori e dei soggetti
svolgenti attività di riscossione, ormai superate rispetto
alla riforma dell’Amministrazione finanziaria.
Sono parti del processo tributario:
- «l’ufficio dell’Agenzia delle entrate»;
- «l’agente della riscossione» (Equitalia Spa);
- «i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446» (i
concessionari privati della riscossione abilitati alla
riscossione delle entrate di Province e Comuni).
1. Modifiche alle disposizioni generali
1.2 Parti del processo tributario
(artt. 4, 10, 11 e 23 D.lgs. 546/92)
11. 11
Sono inoltre parti del processo tributario «le cancellerie
o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso
in materia di contributo unificato».
Il contributo unificato, previsto per ciascun grado di
giudizio nel processo civile, amministrativo e tributario,
configura un vero e proprio tributo e rientra quindi
nell’ambito della giurisdizione tributaria.
1. Modifiche alle disposizioni generali
… segue (Parti del processo tributario
- artt. 4, 10, 11 e 23 D.lgs. 546/92)
12. 12
La riforma ha integralmente sostituito la norma in
materia di assistenza tecnica, introducendo alcune
importanti novità.
Comma 1: prevede che anche gli agenti della riscossione
e i concessionari privati della riscossione non sono tenuti
a dotarsi di difensore abilitato.
Comma 2: eleva ad euro 3.000 il valore delle
controversie entro il quale il contribuente può stare in
giudizio senza assistenza tecnica (il testo previgente
fissava tale valore ad euro 2.582,28).
1. Modifiche alle disposizioni generali
1.3 Assistenza tecnica
(art. 12 D.lgs. 546/92)
13. 13
Comma 3: attribuisce anche ai dipendenti dei CAF
(muniti di laurea magistrale in giurisprudenza o in
economia ed equipollenti o di diploma di ragioneria e
della relativa abilitazione professionale) la difesa innanzi
alle Commissioni Tributarie, esclusivamente nei
contenziosi che scaturiscono dall’attività prestata dai CAF
ai propri assistiti (ad es. rettifica delle spese mediche
esposte in una dichiarazione compilata e trasmessa dal
CAF).
1. Modifiche alle disposizioni generali
… segue (Assistenza tecnica
- art. 12 D.lgs. 546/92)
14. 14
Comma 10: disciplina le ipotesi di difetto di
rappresentanza o di autorizzazione, rinviando alle
disposizioni contenute nell’art. 182 c.p.c.
Il giudice invita le parti a regolarizzare gli atti e
documenti, assegnando un termine perentorio entro il
quale è possibile sanare i relativi vizi, con efficacia
retroattiva.
La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata
soltanto quando la parte non ottemperi all’invito a
provvedere alla regolarizzazione, in conformità
all’indirizzo della Corte di cassazione (cfr. Cass. n.
19169/2014).
1. Modifiche alle disposizioni generali
… segue (Assistenza tecnica
- art. 12 D.lgs. 546/92)
15. 15
La norma in materia di spese del giudizio è stata
modificata in attuazione del seguente criterio direttivo
espresso dalla legge-delega: «individuazione di criteri di
maggior rigore nell’applicazione del principio di
soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio,
con conseguente limitazione del potere discrezionale
del giudice di disporre la compensazione delle spese
in casi diversi dalla soccombenza reciproca».
Il nuovo comma 2 stabilisce esplicitamente che le spese
di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte
«soltanto in caso di soccombenza reciproca oppure
qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che
devono essere espressamente motivate».
1. Modifiche alle disposizioni generali
1.4 Spese del giudizio
(Art. 15 D.lgs. 546/92)
16. 16
Sono state poi introdotte ulteriori novità.
Comma 2 bis: stabilisce che si applicano le disposizioni
dell’art. 96, primo e terzo comma, c.p.c. in tema di
responsabilità aggravata.
Pertanto, la parte soccombente che abbia agito o resistito in
giudizio con malafede o colpa grave, può essere condannata dal
giudice, su istanza dell’altra parte, oltre che alle spese, anche al
risarcimento dei danni liquidati nella sentenza; il giudice, anche
d’ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, a
favore della controparte, di una somma determinata in via
equitativa.
La condanna al risarcimento del danno per responsabilità
aggravata si aggiunge alla condanna alla rifusione delle spese
di lite.
1. Modifiche alle disposizioni generali
… segue (Spese del giudizio
- art. 15 D.lgs. 546/92)
17. 17
Comma 2 quater: stabilisce che con l’ordinanza che
decide sull’istanza cautelare la Commissione provvede
sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese
conserva efficacia anche dopo il provvedimento che
definisce il giudizio, salva diversa statuizione espressa
nella sentenza di merito.
La relazione illustrativa al decreto di riforma attribuisce a
tale disposizione la funzione di evitare un abuso delle
richieste di sospensione.
La circolare n. 38 del 2015 precisa che la non
impugnabilità dell’ordinanza relativa alla sospensione non
pregiudica l’impugnabilità della decisione sulle spese della
fase cautelare, che potrà avvenire con l’impugnazione
della sentenza.
1. Modifiche alle disposizioni generali
… segue (Spese del giudizio
- art. 15 D.lgs. 546/92)
18. 18
Comma 2 sexies: conferma che la riscossione delle
somme liquidate a favore di tutti gli enti impositori, nonché
degli agenti e concessionari della riscossione, avviene
mediante iscrizione a ruolo, soltanto dopo il passaggio in
giudicato della sentenza.
Al contrario, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 69,
le sentenze di condanna a favore del contribuente sono
immediatamente esecutive ed in caso di mancata
esecuzione il contribuente ha la possibilità di promuovere il
giudizio di ottemperanza ai sensi della nuova formulazione
dell’art. 70.
1. Modifiche alle disposizioni generali
… segue (Spese del giudizio
- art. 15 D.lgs. 546/92)
19. 19
Comma 2 octies: stabilisce che la parte che abbia
rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta conciliativa
formulata dall’altra parte è tenuta a sopportare le spese
processuali quando il riconoscimento delle sue pretese
risulti inferiore al contenuto della stessa proposta
conciliativa (si è reso quindi esplicitamente applicabile al
processo tributario la disposizione di cui all’art. 91 c.p.c.).
Nel caso invece di conclusione della conciliazione, si
stabilisce che le spese sono dichiarate compensate salva
diversa determinazione delle parti.
1. Modifiche alle disposizioni generali
… segue (Spese del giudizio
- art. 15 D.lgs. 546/92)
20. 20
Sono state apportate alcune modifiche all’art. 46 in materia di
estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
In specie, al comma 3 la compensazione delle spese di lite viene
circoscritta ai casi in cui la cessazione della materia del contendere sia
stata dichiarata a seguito di definizione delle pendenze tributarie
prevista dalla legge (ad es. in caso di condono).
La modifica si è resa necessaria per adeguare la norma ai principi
affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2005,
concernente illegittimità costituzionale dell’art. 46 comma 3 laddove
prevedeva che le spese del giudizio estinto restassero a carico della
parte che le aveva anticipate in qualsiasi caso di cessazione della
materia del contendere (ad es. anche in caso di autotutela).
1. Modifiche alle disposizioni generali
… segue (Spese del giudizio
- art. 46 D.lgs. 546/92)
21. 21
La nuova formulazione dell’art. 16 ha aggiornato la
denominazione delle parti processuali («enti impositori»,
«agenti della riscossione», «soggetti iscritti all’albo» di
cui all’art. 53 D.lgs. 446/97).
Ma soprattutto ha esteso all’agente della riscossione e ai
concessionari privati della riscossione le regole già
stabilite per gli enti impositori in materia di
comunicazioni da parte della segreteria della
Commissione tributaria, nonché di notificazioni tramite
messo comunale o messo autorizzato
dall’Amministrazione finanziaria.
1. Modifiche alle disposizioni generali
1.5 Comunicazioni e notificazioni
(art. 16 D.lgs. 546/92)
22. 22
Con l’introduzione dell’art. 16 bis «Comunicazione e
notificazione per via telematica» si è voluto attuare il
seguente criterio di delega: «massimo ampliamento
dell’utilizzazione della posta elettronica certificata per le
comunicazioni e le notificazioni».
Si stabilisce innanzi tutto al comma 1 che l’indirizzo PEC
del difensore o delle parti viene indicato nel ricorso ovvero
nel primo atto difensivo (si precisa che, ai sensi dell’art. 13,
comma 3 bis, DPR 115/2002, qualora il difensore non
indichi il proprio indirizzo PEC il contributo unificato è
aumentato della metà).
Inoltre, il comma 4 stabilisce che l’indicazione dell’indirizzo
PEC, valevole per le comunicazioni e notificazioni, equivale
alla comunicazione del domicilio eletto.
1. Modifiche alle disposizioni generali
… segue (Comunicazioni e notificazioni
- art. 16 bis D.lgs. 546/92)
23. 23
Per le comunicazioni viene confermato il principio secondo
cui possono essere effettuate anche mediante il sistema PEC
(Posta Elettronica Certificata) ovvero il sistema SPC (Sistema
Pubblico di Connettività) tra le pubbliche amministrazioni.
Per le notifiche si introduce un’importante novità. Il comma
3 stabilisce infatti che le notificazioni e i depositi presso le
CC.TT. possono avvenire in via telematica ai sensi del D.M.
163/2013 (Processo Tributario Telematico) e dei successivi
decreti di attuazione.
L’art. 12 del decreto di riforma precisa che questa
disposizione entrerà in vigore con decorrenza e modalità
previste dai predetti decreti (al momento il PTT è stato
attivato presso le Commissioni di Toscana e Umbria).
1. Modifiche alle disposizioni generali
… segue (Comunicazioni e notificazioni
- art. 16 bis D.lgs. 546/92)
25. 25
2. La mediazione
(modifiche all’art. 17bis)
La nuova formulazione
(art. 17bis D.lgs. 546/1992)
E’ stato interamente riscritto l’art. 17bis del D.lgs. n. 546 del
1992, concernente il reclamo e la mediazione, con
introduzione di alcune rilevanti modifiche.
Nella nuova formulazione «il ricorso produce anche gli effetti
di un reclamo» e può o meno contenere una dettagliata
proposta di mediazione (comma 1), mentre nel testo
previgente il reclamo produceva gli effetti del ricorso.
26. 26
2. La mediazione
(modifiche all’art. 17bis)
Ambito di applicazione: presupposto oggettivo
Sotto il profilo oggettivo di applicazione della norma:
viene confermato che il reclamo si applica alle controversie
di valore non superiore a 20.000 euro (comma 1), ivi
comprese quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso (non
previste espressamente dal testo previgente);
non sono reclamabili gli atti di valore indeterminabile, ad
eccezione di quelli riguardanti gli atti di
accertamento catastale di cui all’art. 2, comma 2, del
D.lgs. n. 546 del 1992 (precedentemente esclusi);
viene confermata altresì la non applicabilità del reclamo alle
controversie concernenti aiuti di Stato dichiarati in
contrasto con il diritto comunitario (comma 10).
27. 27
2. La mediazione
(modifiche all’art. 17bis)
Ambito di applicazione: presupposto soggettivo
Quanto all’ambito soggettivo di applicazione, l’istituto viene
esteso:
a tutti gli enti impositori, quindi anche all’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, nonché a Regioni, Province e
Comuni.
E’ stato infatti abrogato l’inciso di cui al comma 1 «relative
ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate».
La stessa norma, al comma 4, stabilisce che mentre le
Agenzie fiscali provvedono all’esame dei reclami attraverso
apposite strutture diverse da quelle che hanno emesso gli
atti reclamabili, per gli altri enti l’individuazione della
struttura adibita alla trattazione dei reclami è rimessa
all’organizzazione interna di ciascuno di essi.
28. 28
2. La mediazione
(modifiche all’art. 17bis)
… segue (ambito di applicazione: presupposto
soggettivo)
L’istituto viene altresì esteso:
agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti
all’albo di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997
(concessionari privati della riscossione), per i quali il comma
9 del nuovo art. 17bis prevede che il procedimento di
reclamo/mediazione è applicabile solo ove compatibile.
Considerato che tali soggetti non hanno la disponibilità del
tributo, l’istituto trova applicazione nei casi, ad esempio, di
cartelle di pagamento impugnate per vizi propri o di
impugnazione di fermi di beni mobili registrati o iscrizioni
ipotecarie (cfr. circ. 38/2015).
29. 29
2. La mediazione
(modifiche all’art. 17bis)
Ambito di applicazione: presupposto temporale
In via generale, le modifiche del decreto di riforma n. 156/2015
sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016 (salve le eccezioni di
cui si dirà in prosieguo) e si applicano ai giudizi pendenti a quella
data. Con specifico riferimento alla mediazione occorre distinguere:
Atti prima esclusi dalla mediazione: le nuove norme si
applicano ai ricorsi ex art. 17bis notificati a decorrere dal 1°
gennaio 2016
Atti già mediabili nella previgente disciplina: le nuove norme si
applicano ai procedimenti di mediazione pendenti alla data del
1° gennaio 2016 (purché non si siano già perfezionati)
30. 30
2. La mediazione
(modifiche all’art. 17bis)
La sospensione ex lege durante il procedimento di
mediazione
Il comma 8 ribadisce che, in pendenza del termine utile per
concludere la mediazione, sono sospesi la riscossione e il
pagamento delle somme dovute.
E ciò, diversamente dalla precedente disciplina contenuta nel
comma 9bis, anche nel caso di eventuale improcedibilità
del ricorso (perché depositato in CTP prima dello scadere del
termine di 90 gg.).
Decorsi 90 giorni, in assenza di accoglimento del reclamo o di
perfezionamento della mediazione, il contribuente è tenuto a
corrispondere gli interessi previsti dalle singole leggi
d’imposta.
31. 31
2. La mediazione
(modifiche all’art. 17bis)
Il perfezionamento
Le modalità di perfezionamento ricevono adesso una
regolamentazione espressa nella norma (comma 6), mentre nella
previgente disciplina si faceva mero rinvio all’art. 48.
La mediazione si perfeziona con:
il versamento entro il termine di 20 giorni dalla data di
sottoscrizione dell’accordo dell’intero importo ovvero della
prima rata, per le controversie relative ad atti impositivi o di
riscossione;
la sottoscrizione dell’accordo, in caso di controversie relative ai
rimborsi d’imposta (l’accordo deve contenere l’indicazione delle
somme dovute, dei termini e delle modalità di pagamento);
la sottoscrizione dell’accordo, in caso di controversie catastali.
32. 32
2. La mediazione
(modifiche all’art. 17bis)
Le modalità di pagamento
Lo stesso comma 6 prevede che per il versamento delle somme
dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste
per l’accertamento con adesione (art. 8 D.lgs. n. 218 del 1997).
Pertanto, è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 8 rate
trimestrali, elevato a 16 se le somme dovute superano i 50.000 euro.
Inoltre, si decade dal beneficio della rateazione qualora si ometta di
versare una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento
della rata successiva, con conseguente iscrizione a ruolo (o intimazione
di pagamento, per gli accertamenti esecutivi) dei residui importi dovuti
a titolo di imposta, interessi e sanzioni, ed irrogazione della sanzione ex
art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997, aumentata della metà e applicata
sull’imposta residua.
33. 33
2. La mediazione
Il cd. «lieve inadempimento»
E’ altresì applicabile la disciplina del cd. «lieve
inadempimento» di cui all’art. 15ter DPR n. 602 del
1973, secondo il quale è esclusa la decadenza dal
beneficio della rateazione in caso di:
insufficiente versamento della rata per una frazione
non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
tardivo versamento della prima rata non superiore a
7 giorni.
(cfr. circ. 38/2015)
34. 34
2. La mediazione
(modifiche all’art. 17bis)
Il nuovo regime sanzionatorio
Il comma 7 ridetermina, in senso più favorevole per il
contribuente, il beneficio della riduzione delle sanzioni a
seguito della mediazione sotto un duplice profilo:
le sanzioni sono dovute nella misura ridotta al 35%;
e sono irrogabili in base al minimo edittale.
La previgente disciplina determinava, invece, le sanzioni nella misura
del 40% dell’ammontare del tributo risultante dalla mediazione,
stabilendo che la misura non poteva, in ogni caso, essere inferiore al
40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a
ciascun tributo.
Resta confermato che sulle somme dovute a titolo di contributi
previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
35. 35
2. La mediazione
Sanzione unica in caso di progressione
E’ stata estesa espressamente all’istituto della mediazione
(mediante modifica all’art. 12, comma 8, del D.lgs. 472/1997)
l’applicabilità della sanzione unica in caso di
progressione:
separatamente per ciascun tributo
e per ciascun periodo d’imposta.
36. 36
2. La mediazione
La definizione agevolata con sanzioni ridotte in caso
di accoglimento parziale del reclamo
In caso di accoglimento parziale del reclamo si ritengono
applicabili le disposizioni recate dall’art. 2quater, comma
1sexies del D.L. 564/1994, come modificato dall’art. 11,
comma 1, lett. A) del D.lgs. 159/2015, che prevedono la
possibilità di avvalersi della definizione agevolata ex art. 15
del D.lgs. 218/1997 (in riferimento alla residua parte del
provvedimento, non annullata) previa rinuncia al (deposito
del) ricorso.
(cfr. circ. 38/2015)
37. 37
2. La mediazione
(modifiche all’art. 17bis)
Conciliabilità delle vertenze derivanti da mediazione
Con l’abrogazione al comma 1 dell’inciso «ed è esclusa la
conciliazione giudiziale di cui all’art. 48» scompare il
principio di alternatività tra mediazione e
conciliazione: le vertenze instaurate a seguito di infruttuoso
procedimento di mediazione rientrano nell’ambito di
applicabilità degli artt. 48, 48bis e 48ter.
39. 39
3. La conciliazione giudiziale
3.1 Le principali novità del decreto di riforma
La norma in materia di conciliazione giudiziale è stata
modificata in attuazione del seguente criterio direttivo espresso
dalla legge delega: «rafforzamento e razionalizzazione
dell’istituto della conciliazione nel processo tributario, anche ai
fini di deflazione del contenzioso».
Il decreto di riforma ha quindi operato una completa riscrittura
dell’istituto. Le due tipologie di conciliazione, rispettivamente
«fuori udienza» e «in udienza», sono ora regolate
separatamente dal novellato art. 48 e dal nuovo art. 48 bis,
mentre le disposizioni comuni sulla definizione e sul
pagamento delle somme dovute a seguito di conciliazione sono
contenute nel nuovo art. 48 ter.
40. 40
3. La conciliazione giudiziale
… segue (Le principali novità del decreto di riforma)
Le novità introdotte riguardano, in sintesi:
- l’estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto al secondo
grado di giudizio nonché alle controversie soggette a
reclamo/mediazione;
- l’individuazione di un diverso momento di perfezionamento della
conciliazione e di nuove regole per il pagamento delle somme
dovute;
- la determinazione del beneficio della riduzione delle sanzioni,
riformulata secondo modalità più favorevoli al contribuente.
Le nuove norme si applicano ai giudizi pendenti alla data del
1°gennaio 2016. La circolare n. 38 del 2015 ha precisato, in ordine
ai giudizi pendenti, che se a quella data la conciliazione risulta già
perfezionata attraverso il pagamento (dell’intero ovvero della prima
rata), gli effetti restano disciplinati dalle norme vigenti al momento del
perfezionamento.
41. 41
3. La conciliazione giudiziale
3.2 L’estensione dell’ambito di applicazione
La possibilità di utilizzare la conciliazione è stata estesa dal
decreto di riforma in due sensi:
- estensione dell’ambito di applicazione al secondo grado di
giudizio (attraverso l’eliminazione dell’indicazione del limite
temporale della prima udienza presso la CTP, contenuta nel
previgente art. 48, comma 2);
- estensione dell’ambito di applicazione alle controversie
soggette a reclamo/mediazione (attraverso l’eliminazione
della disposizione che imponeva l’alternatività tra
reclamo/mediazione e conciliazione, contenuta nel previgente
art. 17bis).
42. 42
3. La conciliazione giudiziale
3.3 Conciliazione fuori udienza (art. 48)
Ai sensi del nuovo art. 48 «se in pendenza di giudizio le parti
raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta
sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o
parziale della controversia».
Il giudice, valutate le condizioni di ammissibilità, pronuncia la
cessazione della materia del contendere con sentenza (nel caso di
trattazione già fissata), decreto (nel caso di trattazione non fissata)
ovvero ordinanza (nel caso di conciliazione parziale).
Il perfezionamento della conciliazione avviene con la sottoscrizione
dell’accordo, il quale costituisce dunque titolo per la riscossione.
43. 43
3. La conciliazione giudiziale
… segue (Conciliazione fuori udienza - art. 48)
La circolare n. 38 del 2015 precisa che, pur non fissando la nuova
disposizione alcun termine per il deposito dell’accordo di
conciliazione, si deve ritenere che un limite temporale sia comunque
rappresentato dal momento in cui la causa è trattenuta in decisione.
Pertanto il deposito deve avvenire non oltre l’ultima udienza di
trattazione, sia in primo sia in secondo grado.
Inoltre precisa che l’accordo costituisce sia titolo per la riscossione
delle somme dovute dal contribuente (tramite iscrizione a ruolo da
parte dell’Ufficio), sia titolo per il pagamento delle somme dovute al
contribuente (tramite azione esecutiva davanti al giudice ordinario).
44. 44
3. La conciliazione giudiziale
3.4 Conciliazione in udienza (art. 48 bis)
Ai sensi del nuovo art. 48 bis, ciascuna parte può presentare istanza
per la conciliazione totale o parziale della controversia entro il
termine per il deposito delle memorie illustrative (ovvero dieci giorni
liberi prima della trattazione).
All’udienza il giudice, valutate le condizioni di ammissibilità, invita a
conciliare (eventualmente disponendo il rinvio dell’udienza, senza
previsione di un termine).
La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale
da parte del segretario della Commissione. Il processo verbale
costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’Ufficio o
per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
45. 45
3. La conciliazione giudiziale
3.5 La riduzione delle sanzioni (art. 48 ter)
Ai sensi del nuovo art. 48 ter, le sanzioni irrogate sono ridotte al 40%
del minimo previsto dalla legge in primo grado ed al 50% del
minimo previsto dalla legge in secondo grado.
La nuova disciplina, rinnovata in senso più favorevole per il
contribuente così da incentivare il ricorso agli istituti deflattivi del
contenzioso, risulta in armonia con quanto previsto per l’accertamento
con adesione (1/3 del minimo) e per l’accordo di mediazione (35% del
minimo), realizzando una progressione sanzionatoria nel sistema.
Infine, la nuova lettera dell’art. 12, comma 8, D.lgs. 158/2015
stabilisce che la disciplina del cumulo giuridico nel caso di
conciliazione è la medesima prevista per l’accertamento con adesione,
(applicabilità della sanzione unica in caso di progressione per ciascun
tributo e per ciascun periodo d’imposta).
46. 46
3. La conciliazione giudiziale
3.6 Il pagamento delle somme dovute (art. 48 ter)
L’art. 48 ter stabilisce che entro 20 giorni dalla data di
sottoscrizione dell’accordo (conciliazione fuori udienza) o di
redazione del processo verbale (conciliazione in udienza) deve
essere versata l’intera somma dovuta o, in caso di pagamento
rateale, la prima rata.
In caso di mancato pagamento, le somme residue sono
iscritte a ruolo (ovvero intimate nel caso di accertamenti
esecutivi) unitamente alla sanzione per omesso versamento
(art. 13 D.lgs. 471/1997) aumentata della metà ed applicata
sull’importo residuo dovuto a titolo d’imposta.
47. 47
3. La conciliazione giudiziale
… segue (Il pagamento delle somme dovute – art. 48 ter)
Per la rateizzazione delle somme dovute si applica la stessa disciplina
dell’accertamento con adesione e la mediazione (art. 8 D.Lgs.
218/1997): un massimo di 8 rate trimestrali, elevate a 16 se le somme
dovute superano i 50.000 euro.
Si precisa l’applicabilità della nuova disciplina del c.d. «lieve
inadempimento» (art. 15 ter DPR 602/1973) per cui non si decade
dal beneficio della rateizzazione nel caso di:
- insufficiente versamento della rata non superiore al 3% e, in ogni
caso, a 10.000 euro;
- tardivo versamento della prima rata non superiore a 7 giorni.
La circolare n. 38 del 2015 chiarisce che la nuova dilazione delle
somme si applica solo per le conciliazioni perfezionate a partire dal 1°
gennaio 2016.
49. 49
4. La tutela cautelare
Principi di fondo
Le norme concernenti la sospensione cautelare nel processo
tributario (artt. 47, 49, 52 e 62bis del D.lgs. 546/1992) sono
state modificate/introdotte al fine di dare attuazione al principio
di delega concernente «l’uniformazione e generalizzazione della
tutela cautelare».
Il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto
impugnato in ogni fase del processo
Le parti possono chiedere la sospensione degli effetti delle
pronunce rese
I provvedimenti cautelari possono essere subordinati ad
idonea garanzia
50. 50
4. La tutela cautelare
La sospensione dell'atto impugnato
(art. 47 D.lgs. 546/1992)
In base alle modifiche apportate all’art. 47 del D.lgs. n. 546 del
1992, concernente la sospensione dell’atto impugnato, sono
ravvisabili le seguenti novità:
la sospensione inaudita altera parte (comma 3) può essere
disposta dal presidente della CT con decreto motivato
(autonomo rispetto all’ordinanza di fissazione dell’udienza);
è prevista (comma 4) l’immediata comunicazione alle parti
in udienza del dispositivo dell’ordinanza collegiale che decide
sull’istanza di sospensione;
51. 51
4. La tutela cautelare
… segue (La sospensione dell'atto impugnato – art. 47)
la disciplina dell’idonea garanzia (comma 5) alla quale il
giudice può subordinare la sospensione - garanzia già
contemplata dal testo previgente - è rimessa, nella
disciplina di dettaglio, all’emanazione di un DM
(richiamo all’art. 69, comma 2);
sulla base di quanto disposto dal nuovo comma 8bis,
viene chiarito che durante il periodo di sospensione
maturano gli interessi stabiliti per la sospensione
amministrativa (ossia quelli di cui all’art. 39, comma 1, del
DPR n. 602 del 1973, attualmente al tasso annuo del
4,5%), recependo in tal modo un già consolidato
orientamento di giurisprudenza e prassi.
52. 52
4. La tutela cautelare
Modifiche all’art. 49
(Disposizioni generali applicabili [alle impugnazioni])
In coerenza con la nuova disciplina di sospensione delle
sentenze di cui agli artt. 52 e 62 bis, è stato eliminato
dall’art. 49 del D.lgs. n. 546 del 1992 l’inciso «escluso
l’art. 337» del c.p.c. (secondo il quale l’esecuzione della
sentenza non è sospesa dall’impugnazione, salve le
disposizioni degli artt. 289, 373, 401 e 407 del c.p.c.).
Tale modifica, oltre a recepire l’orientamento della
giurisprudenza costituzionale e di Cassazione (cfr. Corte Cost.
n. 109 del 2012 e Cass. n. 2845 del 2012), rende priva di
ostacoli l’applicazione delle norme che disciplinano la
sospensione cautelare delle sentenze nel giudizio tributario.
53. 53
4. La tutela cautelare
La sospensione delle sentenze di primo grado
(art. 52 D.lgs. 546/1992)
All’art. 52 sono stati aggiunti cinque commi, tutti dedicati alla fase
cautelare in appello.
E’ stata quindi espressamente disciplinata la sospensione
dell’esecutività della sentenza di primo grado - già ammessa in via
giurisprudenziale - prevedendo che l’appellante possa richiederla alla CTR
in presenza di «gravi e fondati motivi» (requisiti: periculum in mora e
fumus boni iuris).
Al contribuente è inoltre accordata la possibilità di chiedere, anche in
grado di appello, la sospensione dell’esecuzione dell’atto, in
presenza di “danno grave e irreparabile” (oltre al fumus boni iuris, la cui
sussistenza ai fini della sospensione si desume dall’art. 47, che disciplina
la tutela cautelare in primo grado).
54. 54
4. La tutela cautelare
… segue (la sospensione delle sentenze di primo grado –
art. 52)
Sotto il profilo procedimentale la norma ricalca le previsioni di cui
all’art. 47 (presentazione istanza, termini per fissazione udienza, ecc.)
e ribadisce le nuove disposizioni precedentemente illustrate per la
sospensione dell’atto, di modo che le fasi cautelari si svolgono in
maniera del tutto analoga sia nel primo che nel secondo grado di
giudizio.
Gli effetti
La sospensione di una sentenza sfavorevole al contribuente inibisce
l’attivazione della riscossione frazionata di cui all’art. 68 del D.lgs.
546/1992 e 19 del D.lgs. 472/1997.
Per converso, la sospensione di una sentenza favorevole al
contribuente impedisce l’applicazione delle nuove norme sull’immediata
esecutività delle pronunce.
55. 55
4. La tutela cautelare
La sospensione delle sentenze impugnate per
cassazione (art. 62bis D.lgs. 546/1992)
Analogamente all’art. 52, nell’art. 62-bis, introdotto ex novo, è stata
espressamente prevista la sospensione dell’esecutività della
sentenza impugnata in cassazione, già ammessa in via
giurisprudenziale.
La parte che ha proposto ricorso per cassazione può richiederla alla
CT competente, in presenza di «danno grave e irreparabile»; ciò in
conformità a quanto disposto dall’art. 373 c.p.c., norma che
attribuisce rilievo al solo «periculum in mora», senza possibilità
di valutare anche il «fumus boni iuris».
Del pari è stata accordata al contribuente la possibilità di chiedere in
ogni caso la sospensione dell’esecuzione dell’atto, in presenza di
“danno grave e irreparabile”.
56. 56
4. La tutela cautelare
…segue (la sospensione delle sentenze impugnate per
cassazione)
In coerenza con i principi di uniformazione e organicità di cui alla
legge-delega, il procedimento per la sospensione dell’esecutività
della sentenza di secondo grado (o dell’atto in pendenza di giudizio
per cassazione) ricalca quello previsto dall’art. 52 (e dall’art. 47).
Particolarità
L’istanza di sospensione presentata direttamente alla Suprema
Corte si configura inammissibile (Cass. SSUU 4112/2007)
E’ necessaria, in questa fase cautelare, la prova dell’effettiva
instaurazione del processo innanzi alla Suprema Corte (comma 6
dell’art. 62bis)
57. 57
4. La tutela cautelare
La sospensione della sentenza impugnata per
revocazione
(art. 65 del D.lgs. 546/1992)
All’art. 65 del D.lgs. n. 546 del 1992, relativo alla revocazione,
è stato aggiunto il comma 3-bis, che estende al ricorso per
revocazione la tutela cautelare prevista dall’art. 52 per le
sentenze di primo grado, in quanto compatibile.
59. 59
5. Sospensione del processo e impugnazioni
5.1 La sospensione del processo
(art. 39 D.lgs. 546/1992)
Il decreto di riforma ha introdotto nuove ipotesi di sospensione del
processo tributario.
In particolare, il comma 1 bis prevede che la sospensione del
processo venga disposta dalla Commissione Tributaria qualora essa
stessa o altra Commissione debba risolvere una controversia dalla cui
definizione dipenda la decisione della causa. Si tratta della la
sospensione necessaria per pregiudizialità tra processi tributari
(c.d. rapporti interni), finalizzata ad evitare ipotesi di conflitto tra
giudicati.
La nuova norma riproduce il contenuto dell’art. 295 c.p.c., già
ritenuto applicabile dalla Corte di cassazione al rito tributario in virtù
del generale richiamo operato dall’art. 1 D.lgs. 546/1992.
60. 60
5. Sospensione del processo e impugnazioni
… segue (La sospensione del processo
- art. 39 D.lgs. 546/1992)
Il nuovo comma 1 ter stabilisce che il processo tributario venga
sospeso, su richiesta conforme delle parti, nei casi in cui sia iniziata
una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni contro le doppie
imposizioni (c.d. MAP – Mutual Agreement Procedure).
Le procedure amichevoli si fondano:
- sulle Convenzioni internazionali bilaterali concluse tra lo Stato
italiano ed altri Stati sulla base del Modello OCSE (il cui art. 25
disciplina appunto la procedura amichevole);
- sulla Convenzione per l’eliminazione delle doppie imposizioni
in materia di transfer pricing tra imprese associate residenti
nell’Unione europea (Convenzione n. 90/463/CEE del 23 luglio
1990).
61. 61
5. Sospensione del processo e impugnazioni
5.2 Il ricorso «per saltum»
(art. 62 D.lgs. 546/1992)
Il decreto di riforma ha introdotto all’art. 62 il nuovo comma 2 bis in
base al quale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello, la
sentenza di primo grado può essere impugnata direttamente con
ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme
di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
La relazione illustrativa al decreto evidenzia la funzione deflattiva del
contenzioso dell’istituto di nuova introduzione, mutuato dal processo
civile, allorché le parti concordino sulla circostanza che la causa
dipende da una questione di diritto sulla quale è prevedibile che la
Corte Suprema sarebbe chiamata in ogni caso ad esprimersi.
62. 62
5. Sospensione del processo e impugnazioni
… segue (Il ricorso «per saltum»
- art. 62 D.lgs. 546/1992)
In ordine alle modalità di proposizione del ricorso «per saltum», la
circolare n. 38 del 2015 ha precisato che occorre riferirsi alle rilevanti
norme del codice di procedura civile.
In particolare, ai sensi dell’art. 366, comma 2, c.p.c., l’accordo delle
parti può risultare:
- dal visto apposto al ricorso dalle altre parti o dai loro difensori
(muniti di procura speciale);
- mediante atto separato da unirsi al ricorso (anche anteriore alla
sentenza impugnata).
La circolare ritiene di preferire questa seconda modalità, non tuttavia
nell’ipotesi di accordo anteriore alla sentenza (che si configurerebbe
come una rinuncia incondizionata all’appello).
63. 63
5. Sospensione del processo e impugnazioni
5.3 Il termine di riassunzione del giudizio di rinvio
(art. 63 D.lgs. 546/1992)
In caso di rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale e
Provinciale da parte della Corte di cassazione, il termine per la
riassunzione è stato ridotto a sei mesi dalla pubblicazione della
sentenza (così da coincidere con quello già previsto nel caso di
riassunzione del giudizio interrotto o sospeso).
Come precisa la circolare n. 38 del 2015, il termine ridotto si applica
alle sentenze depositate a partire dal 1°gennaio 2016.
La medesima circolare ricorda come la sentenza di primo o secondo
grado cassata diventi inefficace e pertanto l’Ufficio sia legittimato a
riscuotere la pretesa erariale secondo le regole vigenti nella fase di
impugnazione dell’atto impositivo.
64. 64
5. Sospensione del processo e impugnazioni
5.4 Il giudizio di revocazione
(art. 64 D.lgs. 546/1992)
Al fine di eliminare le incertezze interpretative derivanti dalla
previgente formulazione, la nuova lettera dell’art. 64 stabilisce:
- le sentenze emesse in grado di appello o in unico grado (ricorso
«per saltum») possono essere oggetto sia di revocazione ordinaria
(nn. 4 e 5, art. 395 c.p.c.), sia di revocazione straordinaria (nn. 1,
2, 3 e 6, art. 395 c.p.c.);
- le sentenze emesse in primo grado possono essere oggetto solo di
revocazione straordinaria (poiché i motivi di revocazione ordinaria
devono essere fatti valere con l’appello).
65. 65
5. Sospensione del processo e impugnazioni
… segue (Il giudizio di revocazione
- art. 65 D.lgs. 546/1992)
Il decreto di riforma ha poi introdotto all’art. 65 il nuovo comma 3 bis
che estende la sospensione dell’esecutività anche alle sentenze
impugnate tramite revocazione.
In particolare, le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle
disposizioni di cui all’art. 52 in materia di «provvedimenti
sull’esecuzione provvisoria in appello».
La relazione illustrativa al decreto chiarisce che il rinvio alla disciplina
della tutela cautelare prevista per le sentenze di primo grado deriva
dalla circostanza che la causa sulla revocazione viene decisa dalla
medesima Commissione che ha pronunciato la sentenza oggetto di
revocazione.
67. 67
6. L’esecuzione delle sentenze
Premessa
Il decreto di riforma ha apportato significative modifiche al
capo IV del D.lgs. 546/1992, concernente l’esecuzione delle
sentenze tributarie.
La disciplina previgente riconosceva un trattamento
differenziato, nella fase di esecuzione della sentenza, in
ragione della tipologia di atto impugnato.
Atto impositivo: esecuzione frazionata in pendenza di
giudizio (art.68)
Diniego rimborso: esecuzione dopo passaggio in giudicato
(art. 69)
Atto relativo ad operazioni catastali: esecuzione dopo
passaggio in giudicato (art. 69bis)
68. 68
6. L’esecuzione delle sentenze
Introduzione dell’art. 67 bis
Al fine di dare esecuzione al principio di delega della
«immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle
sentenze delle commissioni tributarie» è stato introdotto
l’art. 67 bis, la cui entrata in vigore è posticipata al 1 giugno
2016, recante il principio generale secondo cui le sentenze
delle Commissioni tributarie provinciali e regionali sono
immediatamente esecutive, al pari di quelle emesse nel
giudizio civile e in quello amministrativo.
Nell’ottica di una revisione sistematica, il legislatore delegato
ha, altresì, disposto l’abrogazione dell’art.69bis e modificato
gli artt. 68, 69 e 70.
69. 69
6. L’esecuzione delle sentenze
Il pagamento del tributo in pendenza del processo
(art. 68 D.lgs. 546/1992)
Rimane confermato il meccanismo di riscossione frazionata in
base agli esiti dei vari gradi di giudizio.
La nuova formulazione della norma contiene tuttavia due
significative novità:
Comma 1, lett. c-bis): è stato espressamente disciplinato il
pagamento, nei casi di riscossione frazionata del tributo, a
seguito della sentenza di cassazione con rinvio:
in caso di riassunzione, è dovuta l’imposta con i relativi
interessi nella misura prevista in pendenza del giudizio di
primo grado ;
in caso di mancata riassunzione, è dovuto l’intero importo
indicato nell’atto (per effetto dell’estinzione del processo).
70. 70
6. L’esecuzione delle sentenze
… segue (Il pagamento del tributo in pendenza del
processo - art. 68 D.lgs. 546/1992)
Comma 2: il contribuente che ottenga una sentenza – anche
non definitiva – a lui favorevole, in caso di mancato rimborso
entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza delle somme
riscosse medio tempore, può richiedere l’ottemperanza ai
sensi dell’art. 70 alla CTP ovvero, se il giudizio è pendente
nei gradi successivi, alla CTR.
Entrata in vigore: 1°gennaio 2016
71. 71
6. L’esecuzione delle sentenze
Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del
contribuente (art. 69 D.lgs. 546/1992)
L’attuazione del principio di immediata esecutività delle sentenze ha
comportato la totale riscrittura dell’art. 69.
La nuova lettera della norma prevede, al comma 1, l’immediata
esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente e
di quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni
catastali, precisando che il pagamento delle somme di importo
superiore a 10.000 euro, diverse dalle spese di lite, può essere
subordinato dal giudice ad idonea garanzia, tenuto conto della
solvibilità dello stesso contribuente.
Il comma 2 demanda a un apposito DM la disciplina del contenuto
della garanzia sulla base di quanto previsto dall’art. 38-bis del DPR n.
633 del 1972, della durata e del termine entro il quale la garanzia
stessa può essere escussa, a seguito dell’inerzia del contribuente
protrattasi per oltre 3 mesi.
72. 72
6. L’esecuzione delle sentenze
…segue (esecuzione delle sentenze di condanna in
favore del contribuente - art. 69 d.lgs. 546/1992)
Il comma 3 stabilisce che i costi della garanzia, anticipati
dal contribuente, sono a carico della parte soccombente
all’esito definitivo del giudizio.
Il comma 4 prevede che il pagamento delle somme dovute a
seguito della sentenza deve essere eseguito
entro 90 giorni dalla notificazione della stessa
ovvero entro 90 giorni dalla presentazione della
garanzia, se dovuta.
Il comma 5 consente l’ottemperanza ai sensi dell’art. 70, nei
casi di inerzia dell’Amministrazione al rimborso.
73. 73
6. L’esecuzione delle sentenze
Entrata in vigore
In ragione di quanto disposto dall’art. 12 del decreto di riforma,
la nuova formulazione dell’art. 69 si applicherà con decorrenza
dal 1°giugno 2016, purché sia stato approvato il decreto
ministeriale sulla disciplina della garanzia di cui al comma 2.
Come hanno precisato sia la relazione governativa di
accompagnamento sia la circolare n. 38/2015, rileva a tal fine la
data di deposito della sentenza.
In sostanza, le nuove disposizioni si applicano con riferimento
alle sentenze depositate dal 1°giugno 2016 oppure dalla
data, se successiva, di approvazione del predetto decreto.
74. 74
6. L’esecuzione delle sentenze
Il giudizio di ottemperanza
(art. 70 D.lgs. 546/1992)
Il legislatore delegato ha accompagnato alla scelta dell’immediata
esecutività delle sentenze alcune significative modifiche alla
disciplina del giudizio di ottemperanza, concernenti in particolare
l’ambito applicativo dell’istituto (precedentemente consentito solo
in relazione a pronunce passate in giudicato).
La nuova lettera della norma consente l’esperibilità di tale rimedio
anche per:
Sentenze non definitive di condanna al rimborso (dal 1°giugno
2016);
Sentenze non definitive su operazioni catastali (dal 1°giugno
2016);
Sentenze non definitive su atti impositivi (dal 1°gennaio 2016);
Ordinanze liquidatorie di spese di lite su rinuncia al ricorso ex art.
44 D.lgs. 546/1992 (dal 1°giugno 2016).
75. 75
6. L’esecuzione delle sentenze
… segue (Il giudizio di ottemperanza
- art. 70 D.lgs. 546/1992)
Sotto il profilo soggettivo, come previsto dal novellato comma
2, l’ottemperanza può essere richiesta anche nei confronti
dell’agente della riscossione o dei soggetti iscritti
nell’albo di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997.
La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che il
giudizio di ottemperanza è ammesso anche nei confronti di un
soggetto privato concessionario di pubblici poteri, per il
compimento di attività connesse all’esercizio di questi ultimi
(cfr. Tar Campania n. 86 del 2011; C.d.S. n. 8250 del 2010).
76. 76
6. L’esecuzione delle sentenze
… segue (Il giudizio di ottemperanza
- art. 70 D.lgs. 546/1992)
La nuova norma disegna il giudizio di ottemperanza quale
rimedio per l’esecuzione delle sentenze tributarie previsto in via
esclusiva.
E’ stato infatti espunto, al comma 1, il riferimento alle norme del
c.p.c. sull’esecuzione forzata, che in precedenza riconoscevano al
contribuente la facoltà di attivare la procedura esecutiva davanti
al giudice ordinario.
A norma del nuovo comma 10bis, per il pagamento delle
somme fino a 20.000 euro e, in ogni caso, per il pagamento delle
spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla Commissione in
composizione monocratica.
77. 77
6. L’esecuzione delle sentenze
… segue (Il giudizio di ottemperanza
- art. 70 D.lgs. 546/1992)
In ordine agli aspetti procedimentali, le disposizioni normative
conservano il previgente assetto.
Il ricorso in ottemperanza è proponibile dopo la scadenza del
termine prescritto dalla legge a carico dell’ente impositore (o
dell’Agente della riscossione) ovvero, in assenza, dopo 30
giorni dalla notifica dell’atto di messa in mora.
Sul punto, la circolare 38/2015 ha evidenziato come, nei casi
di cui agli artt. 68, comma 2, e 69, comma 4, non
sussiste la necessità del preventivo atto di messa in
mora.
79. 79
7. Norme di coordinamento
7.1 Modifiche all’art. 63 D.P.R. 600/1973
Al fine di adeguare il sistema normativo alla nuova disciplina del
contenzioso, il decreto di riforma ha modificato l’art. 63 del D.P.R.
600/73 in materia di «Rappresentanza e assistenza dei
contribuenti».
In particolare:
- ha ampliato i soggetti che possono essere autorizzati dal Ministero
dell’economia e delle finanze all’assistenza tecnica innanzi alle
Commissioni Tributarie: non solo i dipendenti dell’Amministrazione
finanziaria o della Guardia di Finanza, ma i dipendenti di tutti gli
enti impositori e dello stesso Ministero;
80. 80
7. Norme di coordinamento
…segue (Modifiche all’art. 63 D.P.R. 600/1973)
- ha specificato che tra i requisiti, oltre all’effettivo servizio prestato
per almeno vent’anni, è necessario che gli ultimi dieci siano stati
spesi «nell’esercizio di attività connesse ai tributi»;
- ha confermato il divieto di esercitare attività di assistenza e
rappresentanza durante i due anni successivi alla data di
cessazione del rapporto di impiego;
- ha aumentato l’entità della sanzione irrogabile in caso di esercizio
delle funzioni in violazione dello stesso art. 63 (ora compresa tra un
minimo di 1.000 euro ed un massimo di 5.000 euro).
81. 81
7. Norme di coordinamento
7.2 Modifiche all’art. 19 D.lgs. 472/1997
Anche i commi 2, 3 e 6 dell’art. 19 D.lgs. 472/1997 sono stati
modificati al fine di renderli coerenti con il mutato assetto del processo
tributario.
In particolare:
- ai fini della sospensione dell’esecuzione delle sanzioni in
appello viene richiamato l’art. 52 D.lgs. 546/1992 in materia di
esecuzione provvisoria in appello (in luogo del previgente richiamo
all’art. 47 del medesimo decreto);
82. 82
7. Norme di coordinamento
… segue (Modifiche all’art. 19 D.lgs. 472/1997)
- ai fini della presentazione della garanzia viene richiamato l’art.
69 D.lgs. 546/1992 in materia di esecuzione delle sentenze di
condanna in favore del contribuente;
- ai fini della restituzione al contribuente di quanto versato in
eccedenza in pendenza di giudizio, viene richiamato l’art. 68
comma 2 D.lgs. 546/1992 che stabilisce il rimborso entro 90
giorni dalla notifica della sentenza, nonché la possibilità di esperire il
giudizio di ottemperanza.
83. 83
7. Norme di coordinamento
7.3 Modifiche all’art. 22 D.lgs. 472/1997
La disciplina delle misure cautelari (ipoteca e sequestro
conservativo) è stata modificata dal decreto di riforma al fine di
allineare il procedimento con quello previsto in materia dall’art. 669
sexies c.p.c.
In particolare, la norma continua a prevedere due distinte procedure:
- la procedura ordinaria che stabilisce l’attivazione del
contraddittorio tra le parti avanti la Commissione Tributaria
Provinciale competente che quindi decide con sentenza;
- la procedura speciale caratterizzata dalla pronuncia del decreto
del Presidente inaudita altera parte.
84. 84
7. Norme di coordinamento
… segue (Modifiche all’art. 22 D.lgs. 472/1997)
Il decreto di riforma è intervenuto su entrambe le procedure, seppure in
modo notevolmente diverso:
- procedura ordinaria: è stata aggiunta al comma 3 una disposizione
per l’ampliamento del termine per la notifica all’estero del
decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di trattazione (che passa
da 10 a 30 giorni antecedenti);
- procedura speciale: la disciplina di cui al comma 4 è stata
notevolmente modificata. Allorché la convocazione della controparte
possa pregiudicare l’attuazione del provvedimento, l’Ufficio provvede al
deposito dell’istanza senza notificarla preventivamente alle parti
interessate (la notifica dell’istanza e l’instaurazione del contraddittorio
avanti la Commissione avvengono successivamente, rispettivamente
entro 15 e 30 giorni dall’emissione del decreto del Presidente).
85. 85
7. Norme di coordinamento
… segue (Modifiche all’art. 22 D.lgs. 472/1997)
Infine, il nuovo comma 7 ha previsto che i provvedimenti cautelari
concessi perdano efficacia qualora non eseguiti nel termine di
sessanta giorni dalla comunicazione.
Per il resto, rimane invariata la pregressa disciplina che prevede la
perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari:
- se, nel termine di 120 giorni dalla loro adozione, non viene
notificato l’atto impositivo, di contestazione o di irrogazione;
- a seguito della sentenza, anche non definitiva, che accoglie il ricorso
avverso l’atto impositivo, di contestazione o di irrogazione.
86. 86
8. Cenni alle novità in materia di
ordinamento delle Commissioni
Tributarie
87. 87
In attuazione dei principi e criteri direttivi espressi nell’art. 10 della
legge delega n. 23 del 2014 per la revisione del contenzioso
tributario, l’art. 11 del decreto legislativo n. 156 del 2015 (c.d.
decreto di riforma) ha apportato diverse modifiche al decreto
legislativo n. 545 del 1992 in materia di ordinamento della
giustizia tributaria. In particolare:
- Art. 2: introduzione di un criterio di rotazione dell’incarico di
Presidente di Commissione Provinciale e Regionale (incarico
con durata quadriennale rinnovabile un’unica volta e previa
valutazione positiva del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria;
- Art. 6: istituzione di sezioni specializzate con provvedimento
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in relazione a
questioni controverse individuate con il provvedimento medesimo;
7. Ordinamento delle Commissioni Tributarie
88. 88
- Art. 7: previsione della necessità che i giudici delle Commissioni siano
muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche
o economico-aziendalistiche;
- Art. 8: impossibilità di far parte delle Commissioni per chi svolge
attività di consulenza tributaria anche indirettamente attraverso
forme associative, nonché per chi ricopre incarichi direttivi o
esecutivi non solo nei partiti ma anche nei movimenti politici;
- Art. 9: necessità di adozione del decreto del Presidente della
Repubblica nelle sole ipotesi di prima nomina dei giudici
tributari, mentre per trasferimenti e progressioni in carriera si
provvede tramite decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
7. Ordinamento delle Commissioni Tributarie
89. 89
- Art. 15: conferma del potere di vigilanza di ogni Presidente sugli altri
componenti della propria Commissione ed elencazione dettagliata
dei comportamenti censurabili e delle relative sanzioni
disciplinari (ammonimento, censura, sospensione e rimozione
dall’incarico);
- Artt. 21, 22 e 23: modifiche alla disciplina di elezione del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
- Art. 29: anticipazione della presentazione della relazione annuale
sullo stato della giustizia tributaria al Parlamento da parte del
Ministero dell’economia e delle finanze entro il 30 ottobre di ogni
anno (in luogo del 31 dicembre).
7. Ordinamento delle Commissioni Tributarie