2. 2
S.r.l. semplificata
La «storia» della s.r.l. semplificata
L’art. 3 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con modifiche dalla l. 24 marzo
2012, n. 27, ha introdotto la s.r.l. semplificata come «variante» della s.r.l.
tradizionale allo scopo di offrire ai giovani under 35 uno strumento
economico di esercizio dell’impresa.
Con l’art. 44 d.l. 22 giugno 2012 , n. 83, conv., con modifiche dalla l. 7
agosto 2012, n. 134 il legislatore aveva voluto estendere alcuni benefici
della s.r.l. semplificata a tutti gli imprenditori, anche over 35: nasce la s.r.l.
a capitale ridotto
Con l’art. 9, commi 14 e 15, d.l. 28 giugno 2013, n. 76, conv., con
modifiche, dalla l. 9 agosto 2013, n. 99, il legislatore ha eliminato la s.r.l. a
capitale ridotto modificando la s.r.l. tradizionale. Tutte le s.r.l. a capitale
ridotto sono divenute automaticamente s.r.l. semplificate.
3. 3
S.r.l. semplificata
Le caratteristiche della s.r.l. semplificata
- I soci devono essere persone fisiche
- La società deve avere un capitale sociale compreso fra 1,00 e
9.999,99 euro
- I conferimenti devono essere in denaro ed interamente versati
- I conferimenti devono essere sempre consegnati nelle mani degli
amministratori
- L’atto costitutivo deve essere redatto sulla base di un modello standard
ministeriale (d.m. 138/2012)
- L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da
diritti di bollo e di segreteria
- Il notaio non può esigere onorari per la costituzione
4. 4
S.r.l. semplificata
Le novità portate dalla l. 9 agosto 2013, n. 99
I commi 13, 14 e 15 dell’art. 9 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76,
introdotti dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, hanno apportato
una serie di modifiche alla disciplina della s.r.l. semplificata.
Di seguito, scritte in verde le modifiche in aggiunta, e in tra parentesi in
[rosso barrato le parti soppresse].
5. 5
S.r.l. semplificata
Art. 2463-bis del Codice civile:
Società a responsabilità limitata semplificata
1. La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o
atto unilaterale da persone fisiche [che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età
alla data della costituzione].
2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello
standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve
indicare:
[1)-5) omissis]
6) gli amministratori[, i quali devono essere scelti tra i soci].
3. Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.
6. 6
S.r.l. semplificata
Segue.
4. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del
capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese
presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della
società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete
telematica ad accesso pubblico.
5. [E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al
primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.]
6. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità
limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.
7. 7
S.r.l. semplificata
Art. 44, D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012
Società a responsabilità limitata a capitale ridotto
1. - 4. Abrogati
4 bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministero
dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a
condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono
attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una [società a responsabilità
limitata a capitale ridotto] società a responsabilità limitata semplificata.
Art. 9, comma 15, D.L. 76/2013
Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai
sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata.
8. 8
S.r.l. semplificata
Come scegliere il modello societario da adottare
- La s.r.l. semplificata
PRO: agevolazioni economiche
facilitazioni nell’accesso al credito
(accordo ABI-Ministero?)
CONTRO rigidità del modello statutario
incertezze interpretative
- La s.r.l. ordinaria
PRO disciplina collaudata
flessibilità statutaria
CONTRO maggiori oneri di start up
difficoltà di accesso al credito
vincoli alla distribuzione di utili