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i DOSSIER di
Gli atti dei Convegni di Sicurezza sul Lavoro 2016
ESTRATTO
SafetyExpo2016
4 idossierdiambiente&sicurezzasullavoro
Sommario
Pagina
La Sicurezza sul Lavoro dopo il Jobs Act: Confronto a più voci.............................................................................5
Il nuovo accordo sulla formazione: punti di forza e criticità............................................................................6
Smart Working: tutele ed evoluzione tecnologica,nuove prospettive e nuove sfide ................ 17
Sicurezza e benessere: un binomio possibile.....................................................................................................................27
Il benessere tra i diritti dell’uomo......................................................................................................................................28
I Sistemi di Gestione della Sicurezza e la nuova ISO 45001...................................................................................44
Il complesso percorso del nuovo standard ISO sulla Sicurezza...................................................................45
La sicurezza in Scena................................................................................................................................................................................69
Giorni rubati
Spettacolo teatrale a cura della Compagnia Rossolevante ........................................................................... 70
ESTRATTO
un soggetto formatore che sia serio e che vi dia quelle competenze di cui necessitate, con corsi formativi che
possiamo definire veri“corsi di formazione”,non giornate in cui passiamo due ore e cerchiamo di portarci a casa l’at-
testato. valutare in maniera critica quella che è l'offerta formativa che trovate sul mercato. E, nell'estrema situazio-
ne in cui non riuscite a venirne fuori, chiedete alle ASL, al Ministero, ai rappresentanti istituzionali, un consiglio su
quella determinata tipologia di corso.
Avv. Lorenzo Fantini
Mi permetto di dire che condivido totalmente quello che è stato detto. È importante una scelta di questo tipo,
cioè che sia fatta una scelta sugli aspetti sostanziali. Le aziende più importanti, più significative, quelle responsa-
bili – e sono tante in Italia – lo fanno. E mi permetto di dirlo anche da avvocato, perché poi quando c’è un infor-
tunio e si fa fare un'indagine sull'efficacia dell'attività formativa,io non trovo giudici che vanno a vedere questi aspet-
ti formali, ma vanno a vedere come è stata fatta la formazione rispetto ai rischi che sono presenti in azienda.
Quindi tutta la discussione che stiamo facendo ovviamente è giusta, perché rispettiamo le regole, però alla fine
dei giochi è importante che la formazione abbia il suo effetto educativo. Non a caso, la formazione è definita dal
D.Lgs.81/08“processo educativo”.Quindi condivido l'approccio,che so essere anche della D.ssa Spagnuolo e di Asso-
lombarda e proprio a lei mi rivolgo, passando al tema successivo.
Un tema su cui Assolombarda sta lavorando da tanto è il cosiddetto Smart Working. Ci può aiutare, per favore, ad
inquadrare il concetto dal punto di vista della Sicurezza sul lavoro?
D.ssa Mariarosaria Spagnuolo
Grazie per questa domanda. Io in realtà vorrei agganciarmi al Jobs Act, che in qualche modo richiama il lavoro
che cambia, vedendolo dal punto di vista della tecnologia.
Indubbiamente noi oggi stiamo vivendo una rivoluzione industriale – viene definita ormai così, è la quarta rivolu-
zione industriale – ci sono già tutti gli elementi di concretezza e di affermazione di questo passaggio, stiamo
vivendo una forte digitalizzazione che è una componente essenziale di questa modifica e naturalmente abbiamo
l'opportunità già da oggi di cominciare a leggere – noi che siamo tecnici e professionisti della materia della sicurezza
– anche gli effetti che questi cambiamenti possono avere in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavo-
ro, soprattutto per quello che riguarda anche le dinamiche di utilizzo,di comportamento e di organizzazione delle
attività. Il fatto che oggi ci ritroviamo a lavorare sempre più spesso da luo-
ghi che non sono più fisicamente statici,cioè che non sono più riconducibili
unicamente ad una scrivania o ad un indirizzo specifico, è una realtà. Quin-
di dobbiamo prendere atto di questa realtà e calarla elle nostre organizza-
zioni – come RSPP,come ASPP o come esperti di questa materia – e aiutando
le funzioni aziendali a interpretare questi fenomeni,proprio perché è oppor-
tuno, come suggerisce anche la Commissione Europea, cominciare a
gestirli in ottica preventiva.
Che cosa si può fin da subito mettere in gioco? Indubbiamente il tema
dei comportamenti, il tema delle regole di utilizzo, per esempio, di questi
device; e naturalmente tutto questo ha portato anche a enfatizzare delle
nuove modalità di lavoro che vanno sotto l'etichetta del “lavoro agile”,
piuttosto che dello“smart working”.In realtà di cosa parliamo? Di lavoro agi-
le si è cominciato a parlarne sistematicamente dopo che il Comune di Mila-
SafetyExpo2016
21idossierdiambiente&sicurezzasullavoro
Indubbiamente
noi oggi stiamo vivendo
una rivoluzione industriale,
una forte digitalizzazione,
e naturalmente abbiamo
l'opportunità già da oggi,
di cominciare
a leggere anche gli effetti
che questi cambiamenti
possono avere in termini
di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro
ESTRATTO
no ha dedicato, qualche anno fa , una giornata a questo tipo di modalità lavorativa, avendo come obiettivo speri-
mentare una modalità di conciliazione delle esigenze del lavoratore con le esigenze della azienda e quindi: com-
patibilità lavoro-famiglia;magari un minore impatto del traffico in termini di mobilità sui territori;una maggiore“fles-
sibilità” in termini di uso delle ore di lavoro, sempre con la duplice ottica di mettere insieme le esigenze del lavo-
ratore con le esigenze dell'azienda. Da lì è iniziato tutto un percorso.
Per quanto riguarda Assolombarda, abbiamo seguito alcune aziende nello sviluppo dello smart working, aiutan-
dole a fissare le regole e delle procedure aziendali anche di salute e sicurezza in assenza di un qudro normativo
di riferimento. Perché il punto importante – ed è questo anche un po' il motivo per cui è necessario e utile par-
larne – è che non esiste oggi una legge che definisca che cos'è
lo smart working e quali sono le regole facilmente applicabili.
Abbiamo il disegno di legge Poletti, abbiamo altri disegni di leg-
ge che circolano, ma sono in discussione e comunque anche nei
loro contenuti provvisori devono essere assolutamente analizza-
ti e ponderati, perché ci sono sempre delle differenti chiavi di
lettura, da parte di alcuni troppo semplicistiche:“lo smart wor-
king vuol dire che il lavoratore è dove vuole, a casa sua, fa quello
che gli pare e io non sono responsabile, è lui il responsabile di se
stesso”,o troppo vincolanti che vorrebbero replicate a questa nuo-
va modalità aspetti legislativi già applicati con il telelavoro.
Lo smart working non è lavoro da casa;è lavoro da una sede diver-
sa da quella aziendale, scelta dal lavoratore; è una modalità di svolgimento che può prendere avvio dalla defini-
zione, di una policy aziendale che comprenda tutti gli aspetti in gioco - un accordo tra lavoratore e azienda - e in
questa policy si stabiliscono quali sono le regole condivise, comprese quelle di sicurezza, che comunque confer-
mano alcuni passaggi fondamentali:la valutazione dei rischi,la formazione,quanto previsto dall'articolo 20 del D.Lgs.
81/08. Quindi di maggior responsabilità del lavoratore, ma anche maggior responsabilità dei dirigenti e dei pre-
posti, che vengono chiamati a collaborare alla definizione nell'ambito dell'organizzazione di questa nuova
modalità di svolgimento del lavoro di alcuni loro collaboratori. Certo siamo fuori dai tradizionali canoni del posto
di lavoro fatto da VDT, impianto elettrico e microclima sui quali anche con le funzioni delle ASL – e l’Inail regiona-
le – ci siamo spesso confrontati: è un salto culturale notevole, perché si va oltre le concezioni tipiche che abbia-
mo imparato a conoscere nel decreto legislativo 81/08.
Avv. Lorenzo Fantini
Al Dottor Morone vorrei chiedere il suo punto di vista come ispettore di queste nuove problematiche,fermo restan-
do che parliamo di una fattispecie che non ha una regolamentazione normativa.
Dott. Marco Morone
Anche su questa partita, come ATS Milano, nel corso degli anni con Assolombarda è stato fatto un tavolo di lavo-
ro per iniziare ad affrontare quello che è il futuro, perché nel futuro andremo sempre di più verso queste forme
di lavoro agile e a distanza che vengono incontro anche alle esigenze di vita delle persone. Dovremmo rivedere
in maniera molto importante la nostra attività di vigilanza. Noi siamo abituati oggi a fare un'attività di vigilanza
sul posto di lavoro, quindi uscire la mattina – entriamo nel cantiere, entriamo nella fabbrica, entriamo nelle azien-
de - e facciamo l'ispezione, guardiamo i documenti, guardiamo le sostanze e guardiamo i preparati. Qui tutto
SafetyExpo2016
22 idossierdiambiente&sicurezzasullavoro
Lo smart working non è lavoro
da casa; è lavoro da una sede
diversa da quella aziendale,
scelta dal lavoratore; è una modalità
di svolgimento che può prendere
avvio dalla definizione,
di una policy aziendale
che comprenda
tutti gli aspetti in gioco
ESTRATTO
cambia, perché il lavoratore agile, o smart worker, non ha un luogo di lavoro, non ha un orario di lavoro predefini-
to – come può essere dalle 8.00 alle 18.00 con la pausa pranzo – ma ha un obiettivo, quindi deve produrre qual-
che cosa entro un determinato periodo, utilizzando strumentazioni – più che altro informatiche – che possono
essere messe a disposizione dall'azienda o che possono essere anche di sua proprietà - nei luoghi che lui reputa
più adatti . Quindi i rischi fisici come noi li conosciamo – elettromagnetici, rumore – anche se devono essere
valutati dal datore di lavoro, rivestono un'importanza minore dal punto di vista di vigilanza, proprio perché è dif-
ficile andare a ispezionare il luogo di lavoro. Quello su cui noi dovremo concentrarci sarà l'organizzazione del
lavoro e dell'azienda, quella che la società ha posto in essere per valutare la situazione di smart working con
misure organizzative.
Prendiamo ad esempio l’aspetto relativo all'orario di lavoro. Bisogna cercare di studiare i sistemi di valutazione
dei rischi per evitare che il lavoratore sia in qualche modo sempre a disposizione H24 dell'azienda.bisogna studiare
questi sistemi per evitare lo stress del lavoratore,lo stress della prestazione lavorativa e capire che lo svolgere un'at-
tività lavorativa in un altro posto deve avere sempre delle specifiche regole organizzative.
Un altro esempio: le dotazioni informatiche.
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  • 1. i DOSSIER di Gli atti dei Convegni di Sicurezza sul Lavoro 2016 ESTRATTO
  • 2. SafetyExpo2016 4 idossierdiambiente&sicurezzasullavoro Sommario Pagina La Sicurezza sul Lavoro dopo il Jobs Act: Confronto a più voci.............................................................................5 Il nuovo accordo sulla formazione: punti di forza e criticità............................................................................6 Smart Working: tutele ed evoluzione tecnologica,nuove prospettive e nuove sfide ................ 17 Sicurezza e benessere: un binomio possibile.....................................................................................................................27 Il benessere tra i diritti dell’uomo......................................................................................................................................28 I Sistemi di Gestione della Sicurezza e la nuova ISO 45001...................................................................................44 Il complesso percorso del nuovo standard ISO sulla Sicurezza...................................................................45 La sicurezza in Scena................................................................................................................................................................................69 Giorni rubati Spettacolo teatrale a cura della Compagnia Rossolevante ........................................................................... 70 ESTRATTO
  • 3. un soggetto formatore che sia serio e che vi dia quelle competenze di cui necessitate, con corsi formativi che possiamo definire veri“corsi di formazione”,non giornate in cui passiamo due ore e cerchiamo di portarci a casa l’at- testato. valutare in maniera critica quella che è l'offerta formativa che trovate sul mercato. E, nell'estrema situazio- ne in cui non riuscite a venirne fuori, chiedete alle ASL, al Ministero, ai rappresentanti istituzionali, un consiglio su quella determinata tipologia di corso. Avv. Lorenzo Fantini Mi permetto di dire che condivido totalmente quello che è stato detto. È importante una scelta di questo tipo, cioè che sia fatta una scelta sugli aspetti sostanziali. Le aziende più importanti, più significative, quelle responsa- bili – e sono tante in Italia – lo fanno. E mi permetto di dirlo anche da avvocato, perché poi quando c’è un infor- tunio e si fa fare un'indagine sull'efficacia dell'attività formativa,io non trovo giudici che vanno a vedere questi aspet- ti formali, ma vanno a vedere come è stata fatta la formazione rispetto ai rischi che sono presenti in azienda. Quindi tutta la discussione che stiamo facendo ovviamente è giusta, perché rispettiamo le regole, però alla fine dei giochi è importante che la formazione abbia il suo effetto educativo. Non a caso, la formazione è definita dal D.Lgs.81/08“processo educativo”.Quindi condivido l'approccio,che so essere anche della D.ssa Spagnuolo e di Asso- lombarda e proprio a lei mi rivolgo, passando al tema successivo. Un tema su cui Assolombarda sta lavorando da tanto è il cosiddetto Smart Working. Ci può aiutare, per favore, ad inquadrare il concetto dal punto di vista della Sicurezza sul lavoro? D.ssa Mariarosaria Spagnuolo Grazie per questa domanda. Io in realtà vorrei agganciarmi al Jobs Act, che in qualche modo richiama il lavoro che cambia, vedendolo dal punto di vista della tecnologia. Indubbiamente noi oggi stiamo vivendo una rivoluzione industriale – viene definita ormai così, è la quarta rivolu- zione industriale – ci sono già tutti gli elementi di concretezza e di affermazione di questo passaggio, stiamo vivendo una forte digitalizzazione che è una componente essenziale di questa modifica e naturalmente abbiamo l'opportunità già da oggi di cominciare a leggere – noi che siamo tecnici e professionisti della materia della sicurezza – anche gli effetti che questi cambiamenti possono avere in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavo- ro, soprattutto per quello che riguarda anche le dinamiche di utilizzo,di comportamento e di organizzazione delle attività. Il fatto che oggi ci ritroviamo a lavorare sempre più spesso da luo- ghi che non sono più fisicamente statici,cioè che non sono più riconducibili unicamente ad una scrivania o ad un indirizzo specifico, è una realtà. Quin- di dobbiamo prendere atto di questa realtà e calarla elle nostre organizza- zioni – come RSPP,come ASPP o come esperti di questa materia – e aiutando le funzioni aziendali a interpretare questi fenomeni,proprio perché è oppor- tuno, come suggerisce anche la Commissione Europea, cominciare a gestirli in ottica preventiva. Che cosa si può fin da subito mettere in gioco? Indubbiamente il tema dei comportamenti, il tema delle regole di utilizzo, per esempio, di questi device; e naturalmente tutto questo ha portato anche a enfatizzare delle nuove modalità di lavoro che vanno sotto l'etichetta del “lavoro agile”, piuttosto che dello“smart working”.In realtà di cosa parliamo? Di lavoro agi- le si è cominciato a parlarne sistematicamente dopo che il Comune di Mila- SafetyExpo2016 21idossierdiambiente&sicurezzasullavoro Indubbiamente noi oggi stiamo vivendo una rivoluzione industriale, una forte digitalizzazione, e naturalmente abbiamo l'opportunità già da oggi, di cominciare a leggere anche gli effetti che questi cambiamenti possono avere in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ESTRATTO
  • 4. no ha dedicato, qualche anno fa , una giornata a questo tipo di modalità lavorativa, avendo come obiettivo speri- mentare una modalità di conciliazione delle esigenze del lavoratore con le esigenze della azienda e quindi: com- patibilità lavoro-famiglia;magari un minore impatto del traffico in termini di mobilità sui territori;una maggiore“fles- sibilità” in termini di uso delle ore di lavoro, sempre con la duplice ottica di mettere insieme le esigenze del lavo- ratore con le esigenze dell'azienda. Da lì è iniziato tutto un percorso. Per quanto riguarda Assolombarda, abbiamo seguito alcune aziende nello sviluppo dello smart working, aiutan- dole a fissare le regole e delle procedure aziendali anche di salute e sicurezza in assenza di un qudro normativo di riferimento. Perché il punto importante – ed è questo anche un po' il motivo per cui è necessario e utile par- larne – è che non esiste oggi una legge che definisca che cos'è lo smart working e quali sono le regole facilmente applicabili. Abbiamo il disegno di legge Poletti, abbiamo altri disegni di leg- ge che circolano, ma sono in discussione e comunque anche nei loro contenuti provvisori devono essere assolutamente analizza- ti e ponderati, perché ci sono sempre delle differenti chiavi di lettura, da parte di alcuni troppo semplicistiche:“lo smart wor- king vuol dire che il lavoratore è dove vuole, a casa sua, fa quello che gli pare e io non sono responsabile, è lui il responsabile di se stesso”,o troppo vincolanti che vorrebbero replicate a questa nuo- va modalità aspetti legislativi già applicati con il telelavoro. Lo smart working non è lavoro da casa;è lavoro da una sede diver- sa da quella aziendale, scelta dal lavoratore; è una modalità di svolgimento che può prendere avvio dalla defini- zione, di una policy aziendale che comprenda tutti gli aspetti in gioco - un accordo tra lavoratore e azienda - e in questa policy si stabiliscono quali sono le regole condivise, comprese quelle di sicurezza, che comunque confer- mano alcuni passaggi fondamentali:la valutazione dei rischi,la formazione,quanto previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 81/08. Quindi di maggior responsabilità del lavoratore, ma anche maggior responsabilità dei dirigenti e dei pre- posti, che vengono chiamati a collaborare alla definizione nell'ambito dell'organizzazione di questa nuova modalità di svolgimento del lavoro di alcuni loro collaboratori. Certo siamo fuori dai tradizionali canoni del posto di lavoro fatto da VDT, impianto elettrico e microclima sui quali anche con le funzioni delle ASL – e l’Inail regiona- le – ci siamo spesso confrontati: è un salto culturale notevole, perché si va oltre le concezioni tipiche che abbia- mo imparato a conoscere nel decreto legislativo 81/08. Avv. Lorenzo Fantini Al Dottor Morone vorrei chiedere il suo punto di vista come ispettore di queste nuove problematiche,fermo restan- do che parliamo di una fattispecie che non ha una regolamentazione normativa. Dott. Marco Morone Anche su questa partita, come ATS Milano, nel corso degli anni con Assolombarda è stato fatto un tavolo di lavo- ro per iniziare ad affrontare quello che è il futuro, perché nel futuro andremo sempre di più verso queste forme di lavoro agile e a distanza che vengono incontro anche alle esigenze di vita delle persone. Dovremmo rivedere in maniera molto importante la nostra attività di vigilanza. Noi siamo abituati oggi a fare un'attività di vigilanza sul posto di lavoro, quindi uscire la mattina – entriamo nel cantiere, entriamo nella fabbrica, entriamo nelle azien- de - e facciamo l'ispezione, guardiamo i documenti, guardiamo le sostanze e guardiamo i preparati. Qui tutto SafetyExpo2016 22 idossierdiambiente&sicurezzasullavoro Lo smart working non è lavoro da casa; è lavoro da una sede diversa da quella aziendale, scelta dal lavoratore; è una modalità di svolgimento che può prendere avvio dalla definizione, di una policy aziendale che comprenda tutti gli aspetti in gioco ESTRATTO
  • 5. cambia, perché il lavoratore agile, o smart worker, non ha un luogo di lavoro, non ha un orario di lavoro predefini- to – come può essere dalle 8.00 alle 18.00 con la pausa pranzo – ma ha un obiettivo, quindi deve produrre qual- che cosa entro un determinato periodo, utilizzando strumentazioni – più che altro informatiche – che possono essere messe a disposizione dall'azienda o che possono essere anche di sua proprietà - nei luoghi che lui reputa più adatti . Quindi i rischi fisici come noi li conosciamo – elettromagnetici, rumore – anche se devono essere valutati dal datore di lavoro, rivestono un'importanza minore dal punto di vista di vigilanza, proprio perché è dif- ficile andare a ispezionare il luogo di lavoro. Quello su cui noi dovremo concentrarci sarà l'organizzazione del lavoro e dell'azienda, quella che la società ha posto in essere per valutare la situazione di smart working con misure organizzative. Prendiamo ad esempio l’aspetto relativo all'orario di lavoro. Bisogna cercare di studiare i sistemi di valutazione dei rischi per evitare che il lavoratore sia in qualche modo sempre a disposizione H24 dell'azienda.bisogna studiare questi sistemi per evitare lo stress del lavoratore,lo stress della prestazione lavorativa e capire che lo svolgere un'at- tività lavorativa in un altro posto deve avere sempre delle specifiche regole organizzative. Un altro esempio: le dotazioni informatiche. SafetyExpo2016 23idossierdiambiente&sicurezzasullavoro ESTRATTO