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La PAC verso il 2020


                      Renzo Michieletto
 Veneto Agricoltura – Settore Ufficio Stampa e Comunicazione
                          Europe Direct Veneto


Circolo di Campagna Wigwam di Arzerello di Piove di Sacco (Pd), 24 gennaio 2012
Il contesto della PAC post 2013
• Trattato di Lisbona (entrato in vigore il 1° dicembre 2009)
  > co-decisione in materia di agricoltura > nuovo ruolo del
  Parlamento europeo;
• Strategia “Europa 2020” (sicurezza alimentare; gestione
  sostenibile delle risorse naturali; lotta ai cambiamenti
  climatici; sviluppo territoriale equilibrato);
• Risorse finanziarie ridotte;
• Ruolo dei 12 nuovi Stati Membri;
• Crisi economica e finanziaria in corso (volatilità dei
  prezzi);
• Ambiente, cambiamenti climatici ed energie rinnovabili
  (nuovo ruolo della PAC > greening).
Nonostante l’agricoltura UE-27 presenti
 un peso economico basso (2% del PIL,
5% dell’occupazione) la politica agricola
 europea rimane un capitolo importante
       nell’Agenda comunitaria,
    anche sotto il profilo finanziario
         (pur ridotto negli anni)
L’agricoltura nel bilancio comunitario


Il peso dell’agricoltura nel bilancio comunitario si è progressivamente
ridotto, fino a contare oggi per poco più del 40%.
              E l z o ed l as e a E e li e d i t r e t , 2 0 / 6-2 0 /1 ( )
              v u i n el
               o             p s U p r n a i ne v no 0 0 0        0 7 3 %


                                                                     C ta i a z , l b r ,
                                                                       i dn n a i e tà
                                                                        t
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                                                                      i ue z    i ti i
                                                                                 u
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                                                                      m i ai n
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                                                                      zo e s r e
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                                                                      o p ti vtà
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                                                                      o so e
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                                                                      ltr i r e a r l*
                                                                           s
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                                                                      gi otu a mr a
                 20/ 06
                 0 02 0                2 0 /2 1
                                        07 03




Del totale del sostegno agricolo, la parte di gran lunga preponderante
(e relativamente crescente) è quella dei pagamenti diretti del primo pilastro,
oggi disaccoppiati dalla produzione.
Le componenti della spesa agricola
PAC: la prima politica comune europea
 (1962), continua ad essere riformata.
La Riforma 2014 – 2020 rappresenta la
       quinta riforma in 20 anni
Nuova PAC 2014-2020
(proposte della Commissione europea
    presentate il 12 ottobre 2011)

          Cambiano:
                sfide
              obiettivi
             strumenti
Le sfide della PAC 2014-2020

• Approvvigionamento alimentare (domanda di
  prodotti agricoli: +50% nel 2030, +70% nel 2050).
  L’UE deve assumersi le sue responsabilità in fatto
  di produzione sufficiente e di qualità nel rispetto
  dell’ambiente;
• Utilizzo sostenibile delle risorse naturali (rispetto
  del suolo, dell’acqua, dell’ambiente e della
  biodiversità);
• Sviluppo equilibrato delle aree rurali UE (90% del
  territorio).
Gli obiettivi della PAC 2014-2020


• Preservare il potenziale produttivo
  alimentare UE secondo criteri sostenibili

• Sostenere le comunità agricole dei 27 Stati
  membri
Gli strumenti della PAC 2014-2020
  La PAC presenta una struttura che si regge
  su:
- Due Pilastri (Politiche di Mercato; Politiche di Sviluppo
  Rurale);
- Due Fondi (il FEAGA, Fondo Europeo Agricolo di
  Garanzia; il FEASR, Fondo Europeo per lo Sviluppo
  Rurale);
- Quattro Regolamenti (Pagamenti diretti, OCM Unica,
  Sviluppo Rurale, Regolamento Orizzontale su
  finanziamento, gestione e monitoraggio; più altre proposte
  ad integrazione);
I due Pilastri
  Il primo Pilastro (75% del Bilancio PAC) si
  occupa di:
- interventi di mercato volti alla stabilizzazione dei
  redditi tramite la gestione dei mercati agricoli;
- Pagamenti diretti agli agricoltori.

  Il secondo pilastro (25%) promuove lo sviluppo
  rurale e la competitività delle imprese agricole
  attraverso misure programmate a livello
  territoriale.
Spesa della PAC nei due Pilastri (2009)
La PAC 2014/2020 non sarà
 smantellata ma trasformata.

           Slogan:

    Continuità e
cambiamento assieme!!
Uno sguardo alla programmazione
              in corso (2007/2013)
Mrd €
                              2006       2009     2013

• Agricoltura                 54,3         56,1    55,5
• % sul Budget UE            (45%)       (39%)    (35%)

di cui:

• Mercato
  e aiuti diretti                 43,7     43,4   42,3

• Sviluppo rurale                 10,5     12,7    13,2


Fonte: Commissione europea

                             16
Spesa PAC 2014-2020
• Taglio del 12% del Bilancio PAC 2007/2013;
• In Italia la spesa per la PAC scenderà rispetto al
  periodo 2007-2013 del 18%;
• Tra i Paesi contributori netti, l’Italia risulta essere
  il più penalizzato (criterio di calcolo: uso della
  sola SAU del 2009 come parametro. Nello
  “storico” sono assenti le superfici a vigneto e
  frutta);
• L’Italia partecipa con un 6% al finanziamento
  della convergenza (Paesi con un pagamento medio
  per ettaro inferiore alla media UE).
I punti salienti della riforma
                della PAC 2014-2020

- Giustificazione dei pagamenti diretti come remunerazione
  della produzione di beni pubblici;
- Orientamento delle misure di mercato verso la
  competitività delle imprese ed il rafforzamento della
  componente agricola delle filiere;
- Rafforzamento della capacità di risposta della PAC alle
  sfide ambientali, compreso il cambiamento climatico;
- Difesa e valorizzazione delle diversità delle agricolture
  negli Stati Membri.
Proposte legislative del 12 ottobre 2011

Definiscono aspetti tecnici quali:
- Pagamenti diretti;
- Massimale dei Pagamenti diretti;
- Assegnazione dei nuovi titoli;
- Misure verdi;
- Misure di mercato;
- Sviluppo rurale;
- ecc. (definizione di “Agricoltore attivo”; “Beni
  pubblici”, ecc.).
Pagamenti Diretti 2014 – 2020
       (tra conferme e novità)

• La maggior parte del sostegno continuerà
  ad essere disaccoppiato dalla produzione;

• Il sostegno accoppiato non potrà superare il
  10% del plafond.
…. Un passo indietro
 (Riforma Fischler del 2003-2005) per
  comprendere il cuore pulsante della
       politica agricola europea:

• Pagamento unico per azienda scollegato
  (disaccoppiato) dalla produzione basato
     sullo “storico” percepito in un periodo di
  riferimento (2000/2001/2002) nei settori dei
     seminativi, carne bovina ed ovi-caprina,
     prodotti lattiero-caseari, sementi, foraggi
      essiccati, olio d’oliva, tabacco, cotone e
                        luppolo
Il pagamento disaccoppiato
Era (e lo è ancora) il punto innovativo della riforma
  Fischler 2003/2005

   •   riduce le distorsioni e le coltivazioni
       speculative;
   •   l’agricoltura si orienta al mercato;
   •   rende il sostegno più trasparente;
   •   semplifica il sistema (un’unica domanda da
       parte degli agricoltori).
Pagamenti Diretti 2014/2020:
            duplice finalità

• Garantire un reddito di base, con un pagamento
  diretto disaccoppiato che garantisca un livello
  uniforme di sostegno a tutti gli agricoltori di uno
  Stato membro o di una Regione;

• Rafforzare l’efficacia ambientale della PAC, a
  sostegno della fornitura di beni pubblici.
Ridistribuzione dei pagamenti diretti tra gli
        agricoltori dei 27 Stati Membri
• Uno dei punti qualificanti della proposta di riforma della
  PAC post 2013 è la redistribuzione delle risorse relative ai
  pagamenti diretti tra Stati Membri.
• Si pone il problema di una più equa distribuzione
  dell’ammontare di risorse tra Paesi, aree e singoli
  beneficiari.
• Su questo aspetto, l’Italia ha una importante partita da
  giocare: a seconda dei criteri che si individueranno per
  riallocare le risorse dei pagamenti diretti si potranno
  verificare degli ampi scostamenti dalla situazione attuale.
Il problema della parità di potere d’acquisto

• E’ stata posta l’attenzione sul fatto che il potere di acquisto
  tra i 27 Stati Membri è molto diverso tra Paese e Paese.
• In pratica, 100 euro di aiuto al settore agricolo
  corrispondono ad entità molto diverse a seconda se questi
  100 euro vengono dati ad un agricoltore tedesco, ad uno
  italiano o ad uno slovacco, dati i diversi livelli di potere di
  acquisto tra i tre Paesi.
• Applicando questo criterio della parità di potere di
  acquisto si ottengono dei dati molto diversi da quelli
  proposti dalla Commissione europea.
• Ogni tipologia di pagamento diretto sarà
  attivata entro percentuali del massimale
  nazionale parzialmente flessibili rispetto
  alle scelte degli Stati membri;

• L’unica componente che presenta una
  percentuale fissa ed uguale tra gli Stati
  Membri (30%) è il greening (importanza
  politica).
Massimale nazionale
• Per ogni Stato Membro viene fissato un
  massimale da destinare ai pagamenti diretti;

• Per l’Italia il massimale è di 4,125 miliardi
  di euro al 2014 e 3,842 al 2019;

• In pratica, nel 2019 l’Italia disporrà di una
  cifra pari al 6% in meno rispetto al 2013.
Come funzionerà la redistribuzione
           degli aiuti (Pagamenti Diretti) UE
                     agli agricoltori
• Dal 1° gennaio 2014 i “titoli storici” (non più
  giustificabili) saranno progressivamente azzerati per
  lasciare il posto a nuovi “titoli omogenei”;
• I “titoli storici” scadranno dunque il 31/12/2013 con
  possibilità di una deroga da parte degli SM;
• Per evitare perturbazioni sul reddito degli agricoltori il
  passaggio ai “titoli omogenei” sarà graduale (periodo
  transitorio di 5 anni > 2018);
• Tra il 2014 e il 2018 i pagamenti diretti saranno costituiti
  da un mix di “titoli storici” e “titoli omogenei”;
• Dal 1° gennaio 2019 gli agricoltori europei avranno solo
  “titoli omogenei” (prox diapositive).
Assegnazione dei Titoli
     e funzionamento dei Pagamenti Diretti
       nel periodo transitorio 2014 - 2018
• I titoli all’aiuto saranno assegnati agli agricoltori dopo la
  presentazione della Domanda Unica del 15 maggio 2014;
• Il numero dei titoli assegnati ad ogni agricoltore
  corrisponderà al numero di ettari ammissibili indicati nella
  Domanda Unica del 2014;
• E’ questa un’informazione importante perché ora sappiamo
  che l’assegnazione dei titoli avverrà sulla base del
  possesso dei terreni al 15 maggio 2014 (consentendo lo
  sblocco del mercato degli affitti nel 2012 e 2013).
Gli agricoltori riceveranno i titoli solo se
          rispetteranno due requisiti:
1) Essere agricoltori attivi;
2) Aver attivato nel 2011 almeno un titolo all’aiuto in base al
   regime di Pagamento Unico attualmente in vigore.
• In pratica, un agricoltore che non ha presentato la
   Domanda Unica nel 2011 non potrà accedere
   all’assegnazione dei nuovi titoli.
• Questa norma è stata introdotta per evitare che i proprietari
   terrieri si improvvisino agricoltori nel 2014 al solo scopo
   di accaparrarsi i titoli.
• Senza questa norma il mercato degli affitti (e delle
   compravendite) si sarebbe bloccato nel 2014.
Deroga per produttori ortofrutticoli e
                viticoltori
• L’assegnazione dei futuri titoli omogenei agli agricoltori
  che hanno presentato la Domanda Unica nel 2011 e che
  hanno attivato almeno un titolo all’aiuto rischiava di
  escludere i produttori di ortofrutticoli e i viticoltori (che
  non hanno titoli storici, con esclusione di chi produce
  pomodori, frutta trasformata e agrumi);

• Per questo caso è prevista una deroga: chi non ha attivato
  titoli nel 2011 ma ha prodotto esclusivamente ortofrutta e
  vino potrà accedere all’assegnazione dei titoli nel 2014.
Valore dei titoli (1)
• Il valore unitario dei titoli all’aiuto sarà calcolato
  dividendo il massimale nazionale (o regionale) per
  il numero dei titoli fissati a livello nazionale (o
  regionale);
• Gli agricoltori non avranno dunque un valore fisso
  dei titoli (come avviene oggi);
• Il valore cambierà ogni anno in funzione del
  numero di titoli fissati annualmente;
• In pratica, il valore deriva dal rapporto tra il
  massimale nazionale (o regionale) e il numero di
  titoli corrispondente alla superficie ammissibile.
Regime nazionale o regionale (1)
• Gli Stati Membri possono applicare il regime di
  pagamento di base a livello nazionale o regionale;
• L’applicazione di un solo massimale nazionale
  porterebbe ad uniformare i titoli in tutto il
  territorio nazionale;
• In questo caso, si registrerebbe una
  ridistribuzione dalle Regioni con aiuti diretti per
  ettaro più elevati della media nazionale (Veneto,
  Lombardia, Puglia, Calabria) a Regioni con
  pagamenti diretti più bassi (Sardegna, Toscana,
  Trentino-Alto Adige, Abruzzo, Basilicata);
Regime nazionale o regionale (2)
• Tenendo conto del massimale assegnato all’Italia, si può
  stimare che a regime (2019) il pagamento di base possa
  attestarsi sui 150-180 euro/ha (nell’ipotesi di applicazione
  del regime nazionale);
• Nel caso di “regionalizzazione”, il pagamento di base
  potrà assumere valori diversi calcolati sul potenziale
  agricolo regionale (> 250 euro/ha in Veneto e Lombardia;
  <100 euro/ha in Valle d’Aosta e Abruzzo);
• La “regionalizzazione” impedisce lo spostamento dei
  pagamenti diretti tra Regioni.
Titoli storici nel periodo transitorio

• L’UE ha previsto un avvicinamento “soft” al
  nuovo regime di pagamenti diretti;
• Nei primi anni, gli Stati Membri potranno
  continuare a tenere parzialmente conto dei criteri
  storici per il calcolo del valore dei titoli;
• Nel 2019 tutti i titoli all’aiuto in uno stato
  Membro (o Regione) dovranno avere un valore
  uniforme;
• Vediamo la tabella di marcia …..
Tabella di marcia
- Dal 2014 tutti gli agricoltori riceveranno titoli di valore
uniforme su tutta la superficie ammissibile;
- Questa assegnazione riguarderà solo una parte del massimale
nazionale o regionale (40% al primo anno);
- La parte restante del massimale sarà utilizzata per aumentare il
valore dei titoli, solo per gli agricoltori in possesso di titoli
storici al 31/12/2013;
-Tale componente sarà decrescente fino ad azzerarsi nel 2019
(anno in cui scompariranno definitivamente i titoli storici);
- In pratica, anno dopo anno crescerà la componente uniforme e
diminuirà la componente storica.
Attivazione dei titoli
• Per ricevere il pagamento, l’agricoltore in
  possesso di un titolo deve abbinare annualmente il
  titolo stesso a un ettaro di superficie ammissibile
  (seminativi, colture permanenti legnose, prati e
  pascoli permanenti);

• Rimangono escluse dall’attivazione dei titoli le
  superfici forestali e gli usi non agricoli.
Trasferimento dei titoli
• I titoli potranno essere affittati e ceduti
  (come avviene oggi);
• Gli Stati Membri potrebbero decidere di
  limitare i trasferimenti all’interno di una
  Regione;
• Ad oggi, l’Italia non ha posto limiti
  regionali al trasferimento di titoli.
Componente ecologica (1)
              (Greening: tra novità e polemiche)

• La nuova PAC intende rafforzare la sua efficacia
  ambientale attraverso una componente ecologica dei
  pagamenti diretti (Greening);
• Remunerazione per la produzione di “beni pubblici”;
• In pratica, gli agricoltori che percepiscono il “pagamento
  di base” e rispettano una serie di pratiche che vanno oltre
  la condizionalità avranno diritto a un pagamento
  addizionale;
• Tali pratiche, a beneficio del clima e dell’ambiente,
  riguardano …..
Componente ecologica (2)
                 (pratiche ….)

• Diversificazione delle colture:
  Quando le superfici a seminativo superano i
  3 ettari si dovranno prevedere tre tipi di
  colture che devono interessare almeno il 5%
  e non superare il 70% della superficie (sono
  previste deroghe per i prati temporanei, le
  colture a riso e i terreni a riposo).
Componente ecologica (3)
                (pratiche ….)

• Mantenimento dei prati e pascoli
  permanenti

  Gli agricoltori dovranno mantenere le
  superfici adibite a prati e pascoli
  permanenti.
Componente ecologica (4)
                    (pratiche ….)
• Aree ecologiche
  - Gli agricoltori dovranno dedicare almeno il 5%
  della superficie agricola a scopi ecologici (escluse
  le aree usate per i prati permanenti);
  - Sono tali: i terreni a riposo, le terrazze, il
  mantenimento del paesaggio, le fasce tampone, le
  pratiche agricole in rispetto delle direttive sulla
  protezione delle acque da nitrati, l’uso sostenibile
  dei pesticidi, la conservazione degli habitat, ecc.
Componente ecologica (5)
                   (pratiche ….)

• Agricoltori biologici
  Gli agricoltori biologici avranno automaticamente
  diritto a percepire la componente ecologica dei
  pagamenti;
• Natura 2000
  Gli agricoltori le cui aziende ricadono in queste
  aree hanno diritto a percepire la componente
  ecologica se rispettano le pratiche previste dalle
  direttive di Natura 2000.
Pagamento della componente ecologica

• Il pagamento relativo alla componente ecologica
  dell’aiuto prenderà la forma di aiuto annuale per
  ettaro ammissibile calcolato dividendo l’importo
  risultante dall’applicazione del 30% del massimale
  nazionale annuale per il numero di ettari
  ammissibili;
• Sulla base del budget disponibile si può stimare
  che il pagamento ecologico si attesti sugli 80-100
  euro/ha.
Aree svantaggiate
• Gli Stati membri possono destinare fino al 5% del
  massimale nazionale a un “pagamento
  supplementare” agli agricoltori che percepiscono
  il “pagamento di base” e la cui azienda sia ubicata
  (anche in parte) nelle aree soggette a svantaggi
  naturali;
• Il pagamento è concesso annualmente per ogni
  ettaro ammissibile situato in una zona con vincolo
  naturale e va attivato contestualmente ai titoli per
  il “pagamento di base”.
Giovani agricoltori
• Gli Stati Membri possono destinare fino al 2% del
  massimale nazionale annuale per concedere un
  “pagamento supplementare” (per max 5 anni) ai
  giovani agricoltori che abbiano diritto al
  “pagamento di base”;
• Sono giovani agricoltori:
   – agricoltori che si insediano per la prima volta in una
     azienda in qualità di capo azienda o che hanno già
     presentato nei 5 anni precedenti la domanda al regime
     dei giovani agricoltori del PSR;
   – agricoltori che hanno meno di 40 anni alla
     presentazione della domanda;
   – che possiedono adeguate competenze professionali.
Aiuto semplificato per piccoli agricoltori
• Gli agricoltori che detengono titoli all’aiuto assegnati nel
  2014 possono chiedere (entro il 15/10/2014) di partecipare
  al regime semplificato per piccoli imprenditori che dà
  diritto a un pagamento annuale che sostituisce tutti i
  pagamenti diretti;
• Gli agricoltori che non entreranno in questo regime entro il
  2014 non potranno più accedervi. Potranno beneficiare dei
  pagamenti a regime ordinario;
• Gli Stati Membri finanzieranno il regime semplificato
  utilizzando fino al 10% del massimale nazionale annuale;
• Si stima che l’importo per beneficiario possa oscillare tra i
  500 e i 1.000 euro.
Pagamenti accoppiati

• L’Italia potrà destinare fino al 10% del massimale
  nazionale per aiuti accoppiati;
• Sono interessati settori in difficoltà che rivestono una
  particolare importanza economica, sociale e ambientale;
• I comparti ammissibile all’aiuto sono: frumento duro,
  colture proteiche, riso, nocciole, colture energetiche, patate
  da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, colture
  arabili, carni ovi-caprini, carni bovine, leguminose da
  granella, olive da olio, baco da seta, luppolo, barbabietola
  da zucchero, canna da zucchero, cicoria e ortofrutta.
Agricoltore attivo
• La nuova definizione esclude chi non ha un reale impatto
  sulla produzione;
• Dal 2014 la percentuale degli aiuti dovrà rappresentare
  almeno il 5% del reddito globale del beneficiario;
• Gli Stati Membri dovranno indicare un quantitativo
  minimo di ore di lavoro per definire l’attività agricola;
• La norma non si applica a chi ha ricevuto < 5.000 euro di
  pagamenti diretti per l’anno precedente;
• In Italia saranno pochi i soggetti esclusi da pagamenti
  diretti visto che l’88,5% dei beneficiari riceve < 5.000
  euro;
• La deroga fino a 5.000 euro consente dunque alla grande
  maggioranza di agricoltori part-time o pensionati di non
  essere esclusi.
Tetti aziendali (Capping)
• Gli importi dei pagamenti diretti verranno così
  ridotti:
   –   20% per importi tra 150.000 e 200.000 euro;
   –   40% per importi tra 200.000 e 250.000 euro;
   –   70% per importi tra 250.000 e 300.000 euro;
   –   100% per importi superiori a 300.000 euro.

       Per stimolare le pratiche rispettose dell’ambiente, gli
       importi relativi alla componente ecologica non
       verranno contabilizzati ai fini del Capping.
Misure di Mercato > OCM Unica
• Il Regolamento sull’OCM Unica introduce una
  clausola di salvaguardia per tutti i settori
  produttivi;

• La Commissione europea potrà attivare una rete di
  sicurezza in caso di crisi di mercato e di prodotto;

• I fondi verranno reperiti dal Fondo riserva di crisi.
Altre novità

• Eliminazione delle quote per latte e zucchero;
• Riconoscimento delle Organizzazioni Produttori e
  delle Organizzazioni Interprofessionali;
• Gli agricoltori potranno riunirsi in associazioni e
  gli Stati Membri avranno l’obbligo di
  riconoscerle;
• Il provvedimento mira a favorire una migliore
  ripartizione del guadagno all’interno della catena
  di produzione.
Sviluppo Rurale (1)
• Sono state individuate 6 priorità:

  – Trasferimento dell’innovazione e della ricerca;
  – Competitività agricola legata alla sostenibilità;
  – Miglioramento nell’organizzazione della filiera e nella
    gestione dei rischi in agricoltura;
  – Valorizzazione e ripristino degli ecosistemi silvicoli;
  – Promozione dell’efficienza delle risorse verso un
    sistema a basso tasso di carbonio;
  – Promozione dell’inclusione sociale con riduzione della
    povertà.
Sviluppo Rurale (2)
• L’architettura dello Sviluppo Rurale conserva l’approccio
  strategico della precedente programmazione (ma non gli
  Assi);
• Attraverso il Quadro Strategico Comune (QSC), sostenuto
  dal FEASR, FSE, il Fondo di Coesione, si puntano gli
  obiettivi della Strategia Europa 2020 ” (produzione
  alimentare redditizia; gestione sostenibile delle risorse
  naturali; lotta ai cambiamenti climatici; sviluppo
  territoriale equilibrato);
• In base al QSC viene definito un Contratto di Partenariato
  > documento nazionale che definirà come ciascun Stato
  Membro intende utilizzare i Fondo in funzione degli
  obiettivi della Strategia Europa 2020.
Sviluppo Rurale (3)

• Il finanziamento nazionale del 2° Pilastro
  resta fissato al 50% (50% UE);
• Per le Regioni svantaggiate il sostegno
  nazionale scende al 15% (85% UE);
• Sono previsti dei sottoprogrammi per la
  modernizzazione di settori specifici in
  determinate Regioni.
Riserva nazionale
• La riserva nazionale rimane in vigore
• Ne beneficeranno gli agricoltori in zone
  soggette a programmi di ristrutturazione e i
  giovani agricoltori (< 40 anni) che iniziano
  l’attività agricola
Il futuro della PAC in sintesi
• Rafforzamento della competitività:
  innovazione, trasferimento delle
  conoscenze, gestione dei rischi,
  cooperazione nella filiera alimentare;
• Maggiore sostenibilità: Pagamento Verde,
  condizionalità rafforzata, efficienza delle
  risorse, ricerca e innovazione;
• Maggiore efficacia: migliore definizione di
  obiettivi, redistribuzione, quadro strategico
  comune, semplificazione
Per saperne di più
50° della PAC
             (1962 – 2012)




• http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-
  cap/network/index_it.htm
Fonti

• Commissione europea – Direzione Generale
  Agricoltura e Sviluppo rurale
• Parlamento europeo – Commissione Agricoltura
• G.U.U.E.
• Prof. Angelo Frascarelli – Università di Perugia
• Prof. Corrado Giacomini – Università di Parma
• Inea

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La PAC verso il 2020

  • 1. La PAC verso il 2020 Renzo Michieletto Veneto Agricoltura – Settore Ufficio Stampa e Comunicazione Europe Direct Veneto Circolo di Campagna Wigwam di Arzerello di Piove di Sacco (Pd), 24 gennaio 2012
  • 2. Il contesto della PAC post 2013 • Trattato di Lisbona (entrato in vigore il 1° dicembre 2009) > co-decisione in materia di agricoltura > nuovo ruolo del Parlamento europeo; • Strategia “Europa 2020” (sicurezza alimentare; gestione sostenibile delle risorse naturali; lotta ai cambiamenti climatici; sviluppo territoriale equilibrato); • Risorse finanziarie ridotte; • Ruolo dei 12 nuovi Stati Membri; • Crisi economica e finanziaria in corso (volatilità dei prezzi); • Ambiente, cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (nuovo ruolo della PAC > greening).
  • 3. Nonostante l’agricoltura UE-27 presenti un peso economico basso (2% del PIL, 5% dell’occupazione) la politica agricola europea rimane un capitolo importante nell’Agenda comunitaria, anche sotto il profilo finanziario (pur ridotto negli anni)
  • 4. L’agricoltura nel bilancio comunitario Il peso dell’agricoltura nel bilancio comunitario si è progressivamente ridotto, fino a contare oggi per poco più del 40%. E l z o ed l as e a E e li e d i t r e t , 2 0 / 6-2 0 /1 ( ) v u i n el o p s U p r n a i ne v no 0 0 0 0 7 3 % C ta i a z , l b r , i dn n a i e tà t s c r z aeg s z a i ue z i ti i u 10 0% A o ltr 9% 0 8% 0 A m tr z o e m i ai n s 7% 0 A i n e te n zo e s r e 6% 0 5% 0 C m e ti i o p ti vtà 4% 0 Ce i n o so e 3% 0 2% 0 A oR o s Ntu ai ltr i r e a r l* s 1% 0 0% Ar c l r - e c ti gi otu a mr a 20/ 06 0 02 0 2 0 /2 1 07 03 Del totale del sostegno agricolo, la parte di gran lunga preponderante (e relativamente crescente) è quella dei pagamenti diretti del primo pilastro, oggi disaccoppiati dalla produzione.
  • 5.
  • 6. Le componenti della spesa agricola
  • 7. PAC: la prima politica comune europea (1962), continua ad essere riformata. La Riforma 2014 – 2020 rappresenta la quinta riforma in 20 anni
  • 8. Nuova PAC 2014-2020 (proposte della Commissione europea presentate il 12 ottobre 2011) Cambiano: sfide obiettivi strumenti
  • 9. Le sfide della PAC 2014-2020 • Approvvigionamento alimentare (domanda di prodotti agricoli: +50% nel 2030, +70% nel 2050). L’UE deve assumersi le sue responsabilità in fatto di produzione sufficiente e di qualità nel rispetto dell’ambiente; • Utilizzo sostenibile delle risorse naturali (rispetto del suolo, dell’acqua, dell’ambiente e della biodiversità); • Sviluppo equilibrato delle aree rurali UE (90% del territorio).
  • 10. Gli obiettivi della PAC 2014-2020 • Preservare il potenziale produttivo alimentare UE secondo criteri sostenibili • Sostenere le comunità agricole dei 27 Stati membri
  • 11. Gli strumenti della PAC 2014-2020 La PAC presenta una struttura che si regge su: - Due Pilastri (Politiche di Mercato; Politiche di Sviluppo Rurale); - Due Fondi (il FEAGA, Fondo Europeo Agricolo di Garanzia; il FEASR, Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale); - Quattro Regolamenti (Pagamenti diretti, OCM Unica, Sviluppo Rurale, Regolamento Orizzontale su finanziamento, gestione e monitoraggio; più altre proposte ad integrazione);
  • 12. I due Pilastri Il primo Pilastro (75% del Bilancio PAC) si occupa di: - interventi di mercato volti alla stabilizzazione dei redditi tramite la gestione dei mercati agricoli; - Pagamenti diretti agli agricoltori. Il secondo pilastro (25%) promuove lo sviluppo rurale e la competitività delle imprese agricole attraverso misure programmate a livello territoriale.
  • 13. Spesa della PAC nei due Pilastri (2009)
  • 14. La PAC 2014/2020 non sarà smantellata ma trasformata. Slogan: Continuità e cambiamento assieme!!
  • 15.
  • 16. Uno sguardo alla programmazione in corso (2007/2013) Mrd € 2006 2009 2013 • Agricoltura 54,3 56,1 55,5 • % sul Budget UE (45%) (39%) (35%) di cui: • Mercato e aiuti diretti 43,7 43,4 42,3 • Sviluppo rurale 10,5 12,7 13,2 Fonte: Commissione europea 16
  • 17. Spesa PAC 2014-2020 • Taglio del 12% del Bilancio PAC 2007/2013; • In Italia la spesa per la PAC scenderà rispetto al periodo 2007-2013 del 18%; • Tra i Paesi contributori netti, l’Italia risulta essere il più penalizzato (criterio di calcolo: uso della sola SAU del 2009 come parametro. Nello “storico” sono assenti le superfici a vigneto e frutta); • L’Italia partecipa con un 6% al finanziamento della convergenza (Paesi con un pagamento medio per ettaro inferiore alla media UE).
  • 18. I punti salienti della riforma della PAC 2014-2020 - Giustificazione dei pagamenti diretti come remunerazione della produzione di beni pubblici; - Orientamento delle misure di mercato verso la competitività delle imprese ed il rafforzamento della componente agricola delle filiere; - Rafforzamento della capacità di risposta della PAC alle sfide ambientali, compreso il cambiamento climatico; - Difesa e valorizzazione delle diversità delle agricolture negli Stati Membri.
  • 19. Proposte legislative del 12 ottobre 2011 Definiscono aspetti tecnici quali: - Pagamenti diretti; - Massimale dei Pagamenti diretti; - Assegnazione dei nuovi titoli; - Misure verdi; - Misure di mercato; - Sviluppo rurale; - ecc. (definizione di “Agricoltore attivo”; “Beni pubblici”, ecc.).
  • 20. Pagamenti Diretti 2014 – 2020 (tra conferme e novità) • La maggior parte del sostegno continuerà ad essere disaccoppiato dalla produzione; • Il sostegno accoppiato non potrà superare il 10% del plafond.
  • 21. …. Un passo indietro (Riforma Fischler del 2003-2005) per comprendere il cuore pulsante della politica agricola europea: • Pagamento unico per azienda scollegato (disaccoppiato) dalla produzione basato sullo “storico” percepito in un periodo di riferimento (2000/2001/2002) nei settori dei seminativi, carne bovina ed ovi-caprina, prodotti lattiero-caseari, sementi, foraggi essiccati, olio d’oliva, tabacco, cotone e luppolo
  • 22. Il pagamento disaccoppiato Era (e lo è ancora) il punto innovativo della riforma Fischler 2003/2005 • riduce le distorsioni e le coltivazioni speculative; • l’agricoltura si orienta al mercato; • rende il sostegno più trasparente; • semplifica il sistema (un’unica domanda da parte degli agricoltori).
  • 23. Pagamenti Diretti 2014/2020: duplice finalità • Garantire un reddito di base, con un pagamento diretto disaccoppiato che garantisca un livello uniforme di sostegno a tutti gli agricoltori di uno Stato membro o di una Regione; • Rafforzare l’efficacia ambientale della PAC, a sostegno della fornitura di beni pubblici.
  • 24. Ridistribuzione dei pagamenti diretti tra gli agricoltori dei 27 Stati Membri • Uno dei punti qualificanti della proposta di riforma della PAC post 2013 è la redistribuzione delle risorse relative ai pagamenti diretti tra Stati Membri. • Si pone il problema di una più equa distribuzione dell’ammontare di risorse tra Paesi, aree e singoli beneficiari. • Su questo aspetto, l’Italia ha una importante partita da giocare: a seconda dei criteri che si individueranno per riallocare le risorse dei pagamenti diretti si potranno verificare degli ampi scostamenti dalla situazione attuale.
  • 25.
  • 26. Il problema della parità di potere d’acquisto • E’ stata posta l’attenzione sul fatto che il potere di acquisto tra i 27 Stati Membri è molto diverso tra Paese e Paese. • In pratica, 100 euro di aiuto al settore agricolo corrispondono ad entità molto diverse a seconda se questi 100 euro vengono dati ad un agricoltore tedesco, ad uno italiano o ad uno slovacco, dati i diversi livelli di potere di acquisto tra i tre Paesi. • Applicando questo criterio della parità di potere di acquisto si ottengono dei dati molto diversi da quelli proposti dalla Commissione europea.
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  • 28. • Ogni tipologia di pagamento diretto sarà attivata entro percentuali del massimale nazionale parzialmente flessibili rispetto alle scelte degli Stati membri; • L’unica componente che presenta una percentuale fissa ed uguale tra gli Stati Membri (30%) è il greening (importanza politica).
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  • 30. Massimale nazionale • Per ogni Stato Membro viene fissato un massimale da destinare ai pagamenti diretti; • Per l’Italia il massimale è di 4,125 miliardi di euro al 2014 e 3,842 al 2019; • In pratica, nel 2019 l’Italia disporrà di una cifra pari al 6% in meno rispetto al 2013.
  • 31. Come funzionerà la redistribuzione degli aiuti (Pagamenti Diretti) UE agli agricoltori • Dal 1° gennaio 2014 i “titoli storici” (non più giustificabili) saranno progressivamente azzerati per lasciare il posto a nuovi “titoli omogenei”; • I “titoli storici” scadranno dunque il 31/12/2013 con possibilità di una deroga da parte degli SM; • Per evitare perturbazioni sul reddito degli agricoltori il passaggio ai “titoli omogenei” sarà graduale (periodo transitorio di 5 anni > 2018); • Tra il 2014 e il 2018 i pagamenti diretti saranno costituiti da un mix di “titoli storici” e “titoli omogenei”; • Dal 1° gennaio 2019 gli agricoltori europei avranno solo “titoli omogenei” (prox diapositive).
  • 32. Assegnazione dei Titoli e funzionamento dei Pagamenti Diretti nel periodo transitorio 2014 - 2018 • I titoli all’aiuto saranno assegnati agli agricoltori dopo la presentazione della Domanda Unica del 15 maggio 2014; • Il numero dei titoli assegnati ad ogni agricoltore corrisponderà al numero di ettari ammissibili indicati nella Domanda Unica del 2014; • E’ questa un’informazione importante perché ora sappiamo che l’assegnazione dei titoli avverrà sulla base del possesso dei terreni al 15 maggio 2014 (consentendo lo sblocco del mercato degli affitti nel 2012 e 2013).
  • 33. Gli agricoltori riceveranno i titoli solo se rispetteranno due requisiti: 1) Essere agricoltori attivi; 2) Aver attivato nel 2011 almeno un titolo all’aiuto in base al regime di Pagamento Unico attualmente in vigore. • In pratica, un agricoltore che non ha presentato la Domanda Unica nel 2011 non potrà accedere all’assegnazione dei nuovi titoli. • Questa norma è stata introdotta per evitare che i proprietari terrieri si improvvisino agricoltori nel 2014 al solo scopo di accaparrarsi i titoli. • Senza questa norma il mercato degli affitti (e delle compravendite) si sarebbe bloccato nel 2014.
  • 34. Deroga per produttori ortofrutticoli e viticoltori • L’assegnazione dei futuri titoli omogenei agli agricoltori che hanno presentato la Domanda Unica nel 2011 e che hanno attivato almeno un titolo all’aiuto rischiava di escludere i produttori di ortofrutticoli e i viticoltori (che non hanno titoli storici, con esclusione di chi produce pomodori, frutta trasformata e agrumi); • Per questo caso è prevista una deroga: chi non ha attivato titoli nel 2011 ma ha prodotto esclusivamente ortofrutta e vino potrà accedere all’assegnazione dei titoli nel 2014.
  • 35. Valore dei titoli (1) • Il valore unitario dei titoli all’aiuto sarà calcolato dividendo il massimale nazionale (o regionale) per il numero dei titoli fissati a livello nazionale (o regionale); • Gli agricoltori non avranno dunque un valore fisso dei titoli (come avviene oggi); • Il valore cambierà ogni anno in funzione del numero di titoli fissati annualmente; • In pratica, il valore deriva dal rapporto tra il massimale nazionale (o regionale) e il numero di titoli corrispondente alla superficie ammissibile.
  • 36. Regime nazionale o regionale (1) • Gli Stati Membri possono applicare il regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale; • L’applicazione di un solo massimale nazionale porterebbe ad uniformare i titoli in tutto il territorio nazionale; • In questo caso, si registrerebbe una ridistribuzione dalle Regioni con aiuti diretti per ettaro più elevati della media nazionale (Veneto, Lombardia, Puglia, Calabria) a Regioni con pagamenti diretti più bassi (Sardegna, Toscana, Trentino-Alto Adige, Abruzzo, Basilicata);
  • 37. Regime nazionale o regionale (2) • Tenendo conto del massimale assegnato all’Italia, si può stimare che a regime (2019) il pagamento di base possa attestarsi sui 150-180 euro/ha (nell’ipotesi di applicazione del regime nazionale); • Nel caso di “regionalizzazione”, il pagamento di base potrà assumere valori diversi calcolati sul potenziale agricolo regionale (> 250 euro/ha in Veneto e Lombardia; <100 euro/ha in Valle d’Aosta e Abruzzo); • La “regionalizzazione” impedisce lo spostamento dei pagamenti diretti tra Regioni.
  • 38. Titoli storici nel periodo transitorio • L’UE ha previsto un avvicinamento “soft” al nuovo regime di pagamenti diretti; • Nei primi anni, gli Stati Membri potranno continuare a tenere parzialmente conto dei criteri storici per il calcolo del valore dei titoli; • Nel 2019 tutti i titoli all’aiuto in uno stato Membro (o Regione) dovranno avere un valore uniforme; • Vediamo la tabella di marcia …..
  • 39. Tabella di marcia - Dal 2014 tutti gli agricoltori riceveranno titoli di valore uniforme su tutta la superficie ammissibile; - Questa assegnazione riguarderà solo una parte del massimale nazionale o regionale (40% al primo anno); - La parte restante del massimale sarà utilizzata per aumentare il valore dei titoli, solo per gli agricoltori in possesso di titoli storici al 31/12/2013; -Tale componente sarà decrescente fino ad azzerarsi nel 2019 (anno in cui scompariranno definitivamente i titoli storici); - In pratica, anno dopo anno crescerà la componente uniforme e diminuirà la componente storica.
  • 40.
  • 41. Attivazione dei titoli • Per ricevere il pagamento, l’agricoltore in possesso di un titolo deve abbinare annualmente il titolo stesso a un ettaro di superficie ammissibile (seminativi, colture permanenti legnose, prati e pascoli permanenti); • Rimangono escluse dall’attivazione dei titoli le superfici forestali e gli usi non agricoli.
  • 42. Trasferimento dei titoli • I titoli potranno essere affittati e ceduti (come avviene oggi); • Gli Stati Membri potrebbero decidere di limitare i trasferimenti all’interno di una Regione; • Ad oggi, l’Italia non ha posto limiti regionali al trasferimento di titoli.
  • 43. Componente ecologica (1) (Greening: tra novità e polemiche) • La nuova PAC intende rafforzare la sua efficacia ambientale attraverso una componente ecologica dei pagamenti diretti (Greening); • Remunerazione per la produzione di “beni pubblici”; • In pratica, gli agricoltori che percepiscono il “pagamento di base” e rispettano una serie di pratiche che vanno oltre la condizionalità avranno diritto a un pagamento addizionale; • Tali pratiche, a beneficio del clima e dell’ambiente, riguardano …..
  • 44. Componente ecologica (2) (pratiche ….) • Diversificazione delle colture: Quando le superfici a seminativo superano i 3 ettari si dovranno prevedere tre tipi di colture che devono interessare almeno il 5% e non superare il 70% della superficie (sono previste deroghe per i prati temporanei, le colture a riso e i terreni a riposo).
  • 45. Componente ecologica (3) (pratiche ….) • Mantenimento dei prati e pascoli permanenti Gli agricoltori dovranno mantenere le superfici adibite a prati e pascoli permanenti.
  • 46. Componente ecologica (4) (pratiche ….) • Aree ecologiche - Gli agricoltori dovranno dedicare almeno il 5% della superficie agricola a scopi ecologici (escluse le aree usate per i prati permanenti); - Sono tali: i terreni a riposo, le terrazze, il mantenimento del paesaggio, le fasce tampone, le pratiche agricole in rispetto delle direttive sulla protezione delle acque da nitrati, l’uso sostenibile dei pesticidi, la conservazione degli habitat, ecc.
  • 47. Componente ecologica (5) (pratiche ….) • Agricoltori biologici Gli agricoltori biologici avranno automaticamente diritto a percepire la componente ecologica dei pagamenti; • Natura 2000 Gli agricoltori le cui aziende ricadono in queste aree hanno diritto a percepire la componente ecologica se rispettano le pratiche previste dalle direttive di Natura 2000.
  • 48. Pagamento della componente ecologica • Il pagamento relativo alla componente ecologica dell’aiuto prenderà la forma di aiuto annuale per ettaro ammissibile calcolato dividendo l’importo risultante dall’applicazione del 30% del massimale nazionale annuale per il numero di ettari ammissibili; • Sulla base del budget disponibile si può stimare che il pagamento ecologico si attesti sugli 80-100 euro/ha.
  • 49. Aree svantaggiate • Gli Stati membri possono destinare fino al 5% del massimale nazionale a un “pagamento supplementare” agli agricoltori che percepiscono il “pagamento di base” e la cui azienda sia ubicata (anche in parte) nelle aree soggette a svantaggi naturali; • Il pagamento è concesso annualmente per ogni ettaro ammissibile situato in una zona con vincolo naturale e va attivato contestualmente ai titoli per il “pagamento di base”.
  • 50. Giovani agricoltori • Gli Stati Membri possono destinare fino al 2% del massimale nazionale annuale per concedere un “pagamento supplementare” (per max 5 anni) ai giovani agricoltori che abbiano diritto al “pagamento di base”; • Sono giovani agricoltori: – agricoltori che si insediano per la prima volta in una azienda in qualità di capo azienda o che hanno già presentato nei 5 anni precedenti la domanda al regime dei giovani agricoltori del PSR; – agricoltori che hanno meno di 40 anni alla presentazione della domanda; – che possiedono adeguate competenze professionali.
  • 51. Aiuto semplificato per piccoli agricoltori • Gli agricoltori che detengono titoli all’aiuto assegnati nel 2014 possono chiedere (entro il 15/10/2014) di partecipare al regime semplificato per piccoli imprenditori che dà diritto a un pagamento annuale che sostituisce tutti i pagamenti diretti; • Gli agricoltori che non entreranno in questo regime entro il 2014 non potranno più accedervi. Potranno beneficiare dei pagamenti a regime ordinario; • Gli Stati Membri finanzieranno il regime semplificato utilizzando fino al 10% del massimale nazionale annuale; • Si stima che l’importo per beneficiario possa oscillare tra i 500 e i 1.000 euro.
  • 52. Pagamenti accoppiati • L’Italia potrà destinare fino al 10% del massimale nazionale per aiuti accoppiati; • Sono interessati settori in difficoltà che rivestono una particolare importanza economica, sociale e ambientale; • I comparti ammissibile all’aiuto sono: frumento duro, colture proteiche, riso, nocciole, colture energetiche, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, colture arabili, carni ovi-caprini, carni bovine, leguminose da granella, olive da olio, baco da seta, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero, cicoria e ortofrutta.
  • 53.
  • 54. Agricoltore attivo • La nuova definizione esclude chi non ha un reale impatto sulla produzione; • Dal 2014 la percentuale degli aiuti dovrà rappresentare almeno il 5% del reddito globale del beneficiario; • Gli Stati Membri dovranno indicare un quantitativo minimo di ore di lavoro per definire l’attività agricola; • La norma non si applica a chi ha ricevuto < 5.000 euro di pagamenti diretti per l’anno precedente; • In Italia saranno pochi i soggetti esclusi da pagamenti diretti visto che l’88,5% dei beneficiari riceve < 5.000 euro; • La deroga fino a 5.000 euro consente dunque alla grande maggioranza di agricoltori part-time o pensionati di non essere esclusi.
  • 55. Tetti aziendali (Capping) • Gli importi dei pagamenti diretti verranno così ridotti: – 20% per importi tra 150.000 e 200.000 euro; – 40% per importi tra 200.000 e 250.000 euro; – 70% per importi tra 250.000 e 300.000 euro; – 100% per importi superiori a 300.000 euro. Per stimolare le pratiche rispettose dell’ambiente, gli importi relativi alla componente ecologica non verranno contabilizzati ai fini del Capping.
  • 56. Misure di Mercato > OCM Unica • Il Regolamento sull’OCM Unica introduce una clausola di salvaguardia per tutti i settori produttivi; • La Commissione europea potrà attivare una rete di sicurezza in caso di crisi di mercato e di prodotto; • I fondi verranno reperiti dal Fondo riserva di crisi.
  • 57. Altre novità • Eliminazione delle quote per latte e zucchero; • Riconoscimento delle Organizzazioni Produttori e delle Organizzazioni Interprofessionali; • Gli agricoltori potranno riunirsi in associazioni e gli Stati Membri avranno l’obbligo di riconoscerle; • Il provvedimento mira a favorire una migliore ripartizione del guadagno all’interno della catena di produzione.
  • 58. Sviluppo Rurale (1) • Sono state individuate 6 priorità: – Trasferimento dell’innovazione e della ricerca; – Competitività agricola legata alla sostenibilità; – Miglioramento nell’organizzazione della filiera e nella gestione dei rischi in agricoltura; – Valorizzazione e ripristino degli ecosistemi silvicoli; – Promozione dell’efficienza delle risorse verso un sistema a basso tasso di carbonio; – Promozione dell’inclusione sociale con riduzione della povertà.
  • 59. Sviluppo Rurale (2) • L’architettura dello Sviluppo Rurale conserva l’approccio strategico della precedente programmazione (ma non gli Assi); • Attraverso il Quadro Strategico Comune (QSC), sostenuto dal FEASR, FSE, il Fondo di Coesione, si puntano gli obiettivi della Strategia Europa 2020 ” (produzione alimentare redditizia; gestione sostenibile delle risorse naturali; lotta ai cambiamenti climatici; sviluppo territoriale equilibrato); • In base al QSC viene definito un Contratto di Partenariato > documento nazionale che definirà come ciascun Stato Membro intende utilizzare i Fondo in funzione degli obiettivi della Strategia Europa 2020.
  • 60. Sviluppo Rurale (3) • Il finanziamento nazionale del 2° Pilastro resta fissato al 50% (50% UE); • Per le Regioni svantaggiate il sostegno nazionale scende al 15% (85% UE); • Sono previsti dei sottoprogrammi per la modernizzazione di settori specifici in determinate Regioni.
  • 61. Riserva nazionale • La riserva nazionale rimane in vigore • Ne beneficeranno gli agricoltori in zone soggette a programmi di ristrutturazione e i giovani agricoltori (< 40 anni) che iniziano l’attività agricola
  • 62. Il futuro della PAC in sintesi • Rafforzamento della competitività: innovazione, trasferimento delle conoscenze, gestione dei rischi, cooperazione nella filiera alimentare; • Maggiore sostenibilità: Pagamento Verde, condizionalità rafforzata, efficienza delle risorse, ricerca e innovazione; • Maggiore efficacia: migliore definizione di obiettivi, redistribuzione, quadro strategico comune, semplificazione
  • 64. 50° della PAC (1962 – 2012) • http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of- cap/network/index_it.htm
  • 65. Fonti • Commissione europea – Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo rurale • Parlamento europeo – Commissione Agricoltura • G.U.U.E. • Prof. Angelo Frascarelli – Università di Perugia • Prof. Corrado Giacomini – Università di Parma • Inea