1. La PAC verso il 2020
Renzo Michieletto
Veneto Agricoltura – Settore Ufficio Stampa e Comunicazione
Europe Direct Veneto
Circolo di Campagna Wigwam di Arzerello di Piove di Sacco (Pd), 24 gennaio 2012
2. Il contesto della PAC post 2013
• Trattato di Lisbona (entrato in vigore il 1° dicembre 2009)
> co-decisione in materia di agricoltura > nuovo ruolo del
Parlamento europeo;
• Strategia “Europa 2020” (sicurezza alimentare; gestione
sostenibile delle risorse naturali; lotta ai cambiamenti
climatici; sviluppo territoriale equilibrato);
• Risorse finanziarie ridotte;
• Ruolo dei 12 nuovi Stati Membri;
• Crisi economica e finanziaria in corso (volatilità dei
prezzi);
• Ambiente, cambiamenti climatici ed energie rinnovabili
(nuovo ruolo della PAC > greening).
3. Nonostante l’agricoltura UE-27 presenti
un peso economico basso (2% del PIL,
5% dell’occupazione) la politica agricola
europea rimane un capitolo importante
nell’Agenda comunitaria,
anche sotto il profilo finanziario
(pur ridotto negli anni)
4. L’agricoltura nel bilancio comunitario
Il peso dell’agricoltura nel bilancio comunitario si è progressivamente
ridotto, fino a contare oggi per poco più del 40%.
E l z o ed l as e a E e li e d i t r e t , 2 0 / 6-2 0 /1 ( )
v u i n el
o p s U p r n a i ne v no 0 0 0 0 7 3 %
C ta i a z , l b r ,
i dn n a i e tà
t
s c r z aeg s z a
i ue z i ti i
u
10
0%
A o
ltr
9%
0
8%
0 A m tr z o e
m i ai n
s
7%
0
A i n e te n
zo e s r e
6%
0
5%
0 C m e ti i
o p ti vtà
4%
0
Ce i n
o so e
3%
0
2%
0 A oR o s Ntu ai
ltr i r e a r l*
s
1%
0
0% Ar c l r - e c ti
gi otu a mr a
20/ 06
0 02 0 2 0 /2 1
07 03
Del totale del sostegno agricolo, la parte di gran lunga preponderante
(e relativamente crescente) è quella dei pagamenti diretti del primo pilastro,
oggi disaccoppiati dalla produzione.
7. PAC: la prima politica comune europea
(1962), continua ad essere riformata.
La Riforma 2014 – 2020 rappresenta la
quinta riforma in 20 anni
8. Nuova PAC 2014-2020
(proposte della Commissione europea
presentate il 12 ottobre 2011)
Cambiano:
sfide
obiettivi
strumenti
9. Le sfide della PAC 2014-2020
• Approvvigionamento alimentare (domanda di
prodotti agricoli: +50% nel 2030, +70% nel 2050).
L’UE deve assumersi le sue responsabilità in fatto
di produzione sufficiente e di qualità nel rispetto
dell’ambiente;
• Utilizzo sostenibile delle risorse naturali (rispetto
del suolo, dell’acqua, dell’ambiente e della
biodiversità);
• Sviluppo equilibrato delle aree rurali UE (90% del
territorio).
10. Gli obiettivi della PAC 2014-2020
• Preservare il potenziale produttivo
alimentare UE secondo criteri sostenibili
• Sostenere le comunità agricole dei 27 Stati
membri
11. Gli strumenti della PAC 2014-2020
La PAC presenta una struttura che si regge
su:
- Due Pilastri (Politiche di Mercato; Politiche di Sviluppo
Rurale);
- Due Fondi (il FEAGA, Fondo Europeo Agricolo di
Garanzia; il FEASR, Fondo Europeo per lo Sviluppo
Rurale);
- Quattro Regolamenti (Pagamenti diretti, OCM Unica,
Sviluppo Rurale, Regolamento Orizzontale su
finanziamento, gestione e monitoraggio; più altre proposte
ad integrazione);
12. I due Pilastri
Il primo Pilastro (75% del Bilancio PAC) si
occupa di:
- interventi di mercato volti alla stabilizzazione dei
redditi tramite la gestione dei mercati agricoli;
- Pagamenti diretti agli agricoltori.
Il secondo pilastro (25%) promuove lo sviluppo
rurale e la competitività delle imprese agricole
attraverso misure programmate a livello
territoriale.
14. La PAC 2014/2020 non sarà
smantellata ma trasformata.
Slogan:
Continuità e
cambiamento assieme!!
15.
16. Uno sguardo alla programmazione
in corso (2007/2013)
Mrd €
2006 2009 2013
• Agricoltura 54,3 56,1 55,5
• % sul Budget UE (45%) (39%) (35%)
di cui:
• Mercato
e aiuti diretti 43,7 43,4 42,3
• Sviluppo rurale 10,5 12,7 13,2
Fonte: Commissione europea
16
17. Spesa PAC 2014-2020
• Taglio del 12% del Bilancio PAC 2007/2013;
• In Italia la spesa per la PAC scenderà rispetto al
periodo 2007-2013 del 18%;
• Tra i Paesi contributori netti, l’Italia risulta essere
il più penalizzato (criterio di calcolo: uso della
sola SAU del 2009 come parametro. Nello
“storico” sono assenti le superfici a vigneto e
frutta);
• L’Italia partecipa con un 6% al finanziamento
della convergenza (Paesi con un pagamento medio
per ettaro inferiore alla media UE).
18. I punti salienti della riforma
della PAC 2014-2020
- Giustificazione dei pagamenti diretti come remunerazione
della produzione di beni pubblici;
- Orientamento delle misure di mercato verso la
competitività delle imprese ed il rafforzamento della
componente agricola delle filiere;
- Rafforzamento della capacità di risposta della PAC alle
sfide ambientali, compreso il cambiamento climatico;
- Difesa e valorizzazione delle diversità delle agricolture
negli Stati Membri.
19. Proposte legislative del 12 ottobre 2011
Definiscono aspetti tecnici quali:
- Pagamenti diretti;
- Massimale dei Pagamenti diretti;
- Assegnazione dei nuovi titoli;
- Misure verdi;
- Misure di mercato;
- Sviluppo rurale;
- ecc. (definizione di “Agricoltore attivo”; “Beni
pubblici”, ecc.).
20. Pagamenti Diretti 2014 – 2020
(tra conferme e novità)
• La maggior parte del sostegno continuerà
ad essere disaccoppiato dalla produzione;
• Il sostegno accoppiato non potrà superare il
10% del plafond.
21. …. Un passo indietro
(Riforma Fischler del 2003-2005) per
comprendere il cuore pulsante della
politica agricola europea:
• Pagamento unico per azienda scollegato
(disaccoppiato) dalla produzione basato
sullo “storico” percepito in un periodo di
riferimento (2000/2001/2002) nei settori dei
seminativi, carne bovina ed ovi-caprina,
prodotti lattiero-caseari, sementi, foraggi
essiccati, olio d’oliva, tabacco, cotone e
luppolo
22. Il pagamento disaccoppiato
Era (e lo è ancora) il punto innovativo della riforma
Fischler 2003/2005
• riduce le distorsioni e le coltivazioni
speculative;
• l’agricoltura si orienta al mercato;
• rende il sostegno più trasparente;
• semplifica il sistema (un’unica domanda da
parte degli agricoltori).
23. Pagamenti Diretti 2014/2020:
duplice finalità
• Garantire un reddito di base, con un pagamento
diretto disaccoppiato che garantisca un livello
uniforme di sostegno a tutti gli agricoltori di uno
Stato membro o di una Regione;
• Rafforzare l’efficacia ambientale della PAC, a
sostegno della fornitura di beni pubblici.
24. Ridistribuzione dei pagamenti diretti tra gli
agricoltori dei 27 Stati Membri
• Uno dei punti qualificanti della proposta di riforma della
PAC post 2013 è la redistribuzione delle risorse relative ai
pagamenti diretti tra Stati Membri.
• Si pone il problema di una più equa distribuzione
dell’ammontare di risorse tra Paesi, aree e singoli
beneficiari.
• Su questo aspetto, l’Italia ha una importante partita da
giocare: a seconda dei criteri che si individueranno per
riallocare le risorse dei pagamenti diretti si potranno
verificare degli ampi scostamenti dalla situazione attuale.
25.
26. Il problema della parità di potere d’acquisto
• E’ stata posta l’attenzione sul fatto che il potere di acquisto
tra i 27 Stati Membri è molto diverso tra Paese e Paese.
• In pratica, 100 euro di aiuto al settore agricolo
corrispondono ad entità molto diverse a seconda se questi
100 euro vengono dati ad un agricoltore tedesco, ad uno
italiano o ad uno slovacco, dati i diversi livelli di potere di
acquisto tra i tre Paesi.
• Applicando questo criterio della parità di potere di
acquisto si ottengono dei dati molto diversi da quelli
proposti dalla Commissione europea.
27.
28. • Ogni tipologia di pagamento diretto sarà
attivata entro percentuali del massimale
nazionale parzialmente flessibili rispetto
alle scelte degli Stati membri;
• L’unica componente che presenta una
percentuale fissa ed uguale tra gli Stati
Membri (30%) è il greening (importanza
politica).
29.
30. Massimale nazionale
• Per ogni Stato Membro viene fissato un
massimale da destinare ai pagamenti diretti;
• Per l’Italia il massimale è di 4,125 miliardi
di euro al 2014 e 3,842 al 2019;
• In pratica, nel 2019 l’Italia disporrà di una
cifra pari al 6% in meno rispetto al 2013.
31. Come funzionerà la redistribuzione
degli aiuti (Pagamenti Diretti) UE
agli agricoltori
• Dal 1° gennaio 2014 i “titoli storici” (non più
giustificabili) saranno progressivamente azzerati per
lasciare il posto a nuovi “titoli omogenei”;
• I “titoli storici” scadranno dunque il 31/12/2013 con
possibilità di una deroga da parte degli SM;
• Per evitare perturbazioni sul reddito degli agricoltori il
passaggio ai “titoli omogenei” sarà graduale (periodo
transitorio di 5 anni > 2018);
• Tra il 2014 e il 2018 i pagamenti diretti saranno costituiti
da un mix di “titoli storici” e “titoli omogenei”;
• Dal 1° gennaio 2019 gli agricoltori europei avranno solo
“titoli omogenei” (prox diapositive).
32. Assegnazione dei Titoli
e funzionamento dei Pagamenti Diretti
nel periodo transitorio 2014 - 2018
• I titoli all’aiuto saranno assegnati agli agricoltori dopo la
presentazione della Domanda Unica del 15 maggio 2014;
• Il numero dei titoli assegnati ad ogni agricoltore
corrisponderà al numero di ettari ammissibili indicati nella
Domanda Unica del 2014;
• E’ questa un’informazione importante perché ora sappiamo
che l’assegnazione dei titoli avverrà sulla base del
possesso dei terreni al 15 maggio 2014 (consentendo lo
sblocco del mercato degli affitti nel 2012 e 2013).
33. Gli agricoltori riceveranno i titoli solo se
rispetteranno due requisiti:
1) Essere agricoltori attivi;
2) Aver attivato nel 2011 almeno un titolo all’aiuto in base al
regime di Pagamento Unico attualmente in vigore.
• In pratica, un agricoltore che non ha presentato la
Domanda Unica nel 2011 non potrà accedere
all’assegnazione dei nuovi titoli.
• Questa norma è stata introdotta per evitare che i proprietari
terrieri si improvvisino agricoltori nel 2014 al solo scopo
di accaparrarsi i titoli.
• Senza questa norma il mercato degli affitti (e delle
compravendite) si sarebbe bloccato nel 2014.
34. Deroga per produttori ortofrutticoli e
viticoltori
• L’assegnazione dei futuri titoli omogenei agli agricoltori
che hanno presentato la Domanda Unica nel 2011 e che
hanno attivato almeno un titolo all’aiuto rischiava di
escludere i produttori di ortofrutticoli e i viticoltori (che
non hanno titoli storici, con esclusione di chi produce
pomodori, frutta trasformata e agrumi);
• Per questo caso è prevista una deroga: chi non ha attivato
titoli nel 2011 ma ha prodotto esclusivamente ortofrutta e
vino potrà accedere all’assegnazione dei titoli nel 2014.
35. Valore dei titoli (1)
• Il valore unitario dei titoli all’aiuto sarà calcolato
dividendo il massimale nazionale (o regionale) per
il numero dei titoli fissati a livello nazionale (o
regionale);
• Gli agricoltori non avranno dunque un valore fisso
dei titoli (come avviene oggi);
• Il valore cambierà ogni anno in funzione del
numero di titoli fissati annualmente;
• In pratica, il valore deriva dal rapporto tra il
massimale nazionale (o regionale) e il numero di
titoli corrispondente alla superficie ammissibile.
36. Regime nazionale o regionale (1)
• Gli Stati Membri possono applicare il regime di
pagamento di base a livello nazionale o regionale;
• L’applicazione di un solo massimale nazionale
porterebbe ad uniformare i titoli in tutto il
territorio nazionale;
• In questo caso, si registrerebbe una
ridistribuzione dalle Regioni con aiuti diretti per
ettaro più elevati della media nazionale (Veneto,
Lombardia, Puglia, Calabria) a Regioni con
pagamenti diretti più bassi (Sardegna, Toscana,
Trentino-Alto Adige, Abruzzo, Basilicata);
37. Regime nazionale o regionale (2)
• Tenendo conto del massimale assegnato all’Italia, si può
stimare che a regime (2019) il pagamento di base possa
attestarsi sui 150-180 euro/ha (nell’ipotesi di applicazione
del regime nazionale);
• Nel caso di “regionalizzazione”, il pagamento di base
potrà assumere valori diversi calcolati sul potenziale
agricolo regionale (> 250 euro/ha in Veneto e Lombardia;
<100 euro/ha in Valle d’Aosta e Abruzzo);
• La “regionalizzazione” impedisce lo spostamento dei
pagamenti diretti tra Regioni.
38. Titoli storici nel periodo transitorio
• L’UE ha previsto un avvicinamento “soft” al
nuovo regime di pagamenti diretti;
• Nei primi anni, gli Stati Membri potranno
continuare a tenere parzialmente conto dei criteri
storici per il calcolo del valore dei titoli;
• Nel 2019 tutti i titoli all’aiuto in uno stato
Membro (o Regione) dovranno avere un valore
uniforme;
• Vediamo la tabella di marcia …..
39. Tabella di marcia
- Dal 2014 tutti gli agricoltori riceveranno titoli di valore
uniforme su tutta la superficie ammissibile;
- Questa assegnazione riguarderà solo una parte del massimale
nazionale o regionale (40% al primo anno);
- La parte restante del massimale sarà utilizzata per aumentare il
valore dei titoli, solo per gli agricoltori in possesso di titoli
storici al 31/12/2013;
-Tale componente sarà decrescente fino ad azzerarsi nel 2019
(anno in cui scompariranno definitivamente i titoli storici);
- In pratica, anno dopo anno crescerà la componente uniforme e
diminuirà la componente storica.
40.
41. Attivazione dei titoli
• Per ricevere il pagamento, l’agricoltore in
possesso di un titolo deve abbinare annualmente il
titolo stesso a un ettaro di superficie ammissibile
(seminativi, colture permanenti legnose, prati e
pascoli permanenti);
• Rimangono escluse dall’attivazione dei titoli le
superfici forestali e gli usi non agricoli.
42. Trasferimento dei titoli
• I titoli potranno essere affittati e ceduti
(come avviene oggi);
• Gli Stati Membri potrebbero decidere di
limitare i trasferimenti all’interno di una
Regione;
• Ad oggi, l’Italia non ha posto limiti
regionali al trasferimento di titoli.
43. Componente ecologica (1)
(Greening: tra novità e polemiche)
• La nuova PAC intende rafforzare la sua efficacia
ambientale attraverso una componente ecologica dei
pagamenti diretti (Greening);
• Remunerazione per la produzione di “beni pubblici”;
• In pratica, gli agricoltori che percepiscono il “pagamento
di base” e rispettano una serie di pratiche che vanno oltre
la condizionalità avranno diritto a un pagamento
addizionale;
• Tali pratiche, a beneficio del clima e dell’ambiente,
riguardano …..
44. Componente ecologica (2)
(pratiche ….)
• Diversificazione delle colture:
Quando le superfici a seminativo superano i
3 ettari si dovranno prevedere tre tipi di
colture che devono interessare almeno il 5%
e non superare il 70% della superficie (sono
previste deroghe per i prati temporanei, le
colture a riso e i terreni a riposo).
45. Componente ecologica (3)
(pratiche ….)
• Mantenimento dei prati e pascoli
permanenti
Gli agricoltori dovranno mantenere le
superfici adibite a prati e pascoli
permanenti.
46. Componente ecologica (4)
(pratiche ….)
• Aree ecologiche
- Gli agricoltori dovranno dedicare almeno il 5%
della superficie agricola a scopi ecologici (escluse
le aree usate per i prati permanenti);
- Sono tali: i terreni a riposo, le terrazze, il
mantenimento del paesaggio, le fasce tampone, le
pratiche agricole in rispetto delle direttive sulla
protezione delle acque da nitrati, l’uso sostenibile
dei pesticidi, la conservazione degli habitat, ecc.
47. Componente ecologica (5)
(pratiche ….)
• Agricoltori biologici
Gli agricoltori biologici avranno automaticamente
diritto a percepire la componente ecologica dei
pagamenti;
• Natura 2000
Gli agricoltori le cui aziende ricadono in queste
aree hanno diritto a percepire la componente
ecologica se rispettano le pratiche previste dalle
direttive di Natura 2000.
48. Pagamento della componente ecologica
• Il pagamento relativo alla componente ecologica
dell’aiuto prenderà la forma di aiuto annuale per
ettaro ammissibile calcolato dividendo l’importo
risultante dall’applicazione del 30% del massimale
nazionale annuale per il numero di ettari
ammissibili;
• Sulla base del budget disponibile si può stimare
che il pagamento ecologico si attesti sugli 80-100
euro/ha.
49. Aree svantaggiate
• Gli Stati membri possono destinare fino al 5% del
massimale nazionale a un “pagamento
supplementare” agli agricoltori che percepiscono
il “pagamento di base” e la cui azienda sia ubicata
(anche in parte) nelle aree soggette a svantaggi
naturali;
• Il pagamento è concesso annualmente per ogni
ettaro ammissibile situato in una zona con vincolo
naturale e va attivato contestualmente ai titoli per
il “pagamento di base”.
50. Giovani agricoltori
• Gli Stati Membri possono destinare fino al 2% del
massimale nazionale annuale per concedere un
“pagamento supplementare” (per max 5 anni) ai
giovani agricoltori che abbiano diritto al
“pagamento di base”;
• Sono giovani agricoltori:
– agricoltori che si insediano per la prima volta in una
azienda in qualità di capo azienda o che hanno già
presentato nei 5 anni precedenti la domanda al regime
dei giovani agricoltori del PSR;
– agricoltori che hanno meno di 40 anni alla
presentazione della domanda;
– che possiedono adeguate competenze professionali.
51. Aiuto semplificato per piccoli agricoltori
• Gli agricoltori che detengono titoli all’aiuto assegnati nel
2014 possono chiedere (entro il 15/10/2014) di partecipare
al regime semplificato per piccoli imprenditori che dà
diritto a un pagamento annuale che sostituisce tutti i
pagamenti diretti;
• Gli agricoltori che non entreranno in questo regime entro il
2014 non potranno più accedervi. Potranno beneficiare dei
pagamenti a regime ordinario;
• Gli Stati Membri finanzieranno il regime semplificato
utilizzando fino al 10% del massimale nazionale annuale;
• Si stima che l’importo per beneficiario possa oscillare tra i
500 e i 1.000 euro.
52. Pagamenti accoppiati
• L’Italia potrà destinare fino al 10% del massimale
nazionale per aiuti accoppiati;
• Sono interessati settori in difficoltà che rivestono una
particolare importanza economica, sociale e ambientale;
• I comparti ammissibile all’aiuto sono: frumento duro,
colture proteiche, riso, nocciole, colture energetiche, patate
da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, colture
arabili, carni ovi-caprini, carni bovine, leguminose da
granella, olive da olio, baco da seta, luppolo, barbabietola
da zucchero, canna da zucchero, cicoria e ortofrutta.
53.
54. Agricoltore attivo
• La nuova definizione esclude chi non ha un reale impatto
sulla produzione;
• Dal 2014 la percentuale degli aiuti dovrà rappresentare
almeno il 5% del reddito globale del beneficiario;
• Gli Stati Membri dovranno indicare un quantitativo
minimo di ore di lavoro per definire l’attività agricola;
• La norma non si applica a chi ha ricevuto < 5.000 euro di
pagamenti diretti per l’anno precedente;
• In Italia saranno pochi i soggetti esclusi da pagamenti
diretti visto che l’88,5% dei beneficiari riceve < 5.000
euro;
• La deroga fino a 5.000 euro consente dunque alla grande
maggioranza di agricoltori part-time o pensionati di non
essere esclusi.
55. Tetti aziendali (Capping)
• Gli importi dei pagamenti diretti verranno così
ridotti:
– 20% per importi tra 150.000 e 200.000 euro;
– 40% per importi tra 200.000 e 250.000 euro;
– 70% per importi tra 250.000 e 300.000 euro;
– 100% per importi superiori a 300.000 euro.
Per stimolare le pratiche rispettose dell’ambiente, gli
importi relativi alla componente ecologica non
verranno contabilizzati ai fini del Capping.
56. Misure di Mercato > OCM Unica
• Il Regolamento sull’OCM Unica introduce una
clausola di salvaguardia per tutti i settori
produttivi;
• La Commissione europea potrà attivare una rete di
sicurezza in caso di crisi di mercato e di prodotto;
• I fondi verranno reperiti dal Fondo riserva di crisi.
57. Altre novità
• Eliminazione delle quote per latte e zucchero;
• Riconoscimento delle Organizzazioni Produttori e
delle Organizzazioni Interprofessionali;
• Gli agricoltori potranno riunirsi in associazioni e
gli Stati Membri avranno l’obbligo di
riconoscerle;
• Il provvedimento mira a favorire una migliore
ripartizione del guadagno all’interno della catena
di produzione.
58. Sviluppo Rurale (1)
• Sono state individuate 6 priorità:
– Trasferimento dell’innovazione e della ricerca;
– Competitività agricola legata alla sostenibilità;
– Miglioramento nell’organizzazione della filiera e nella
gestione dei rischi in agricoltura;
– Valorizzazione e ripristino degli ecosistemi silvicoli;
– Promozione dell’efficienza delle risorse verso un
sistema a basso tasso di carbonio;
– Promozione dell’inclusione sociale con riduzione della
povertà.
59. Sviluppo Rurale (2)
• L’architettura dello Sviluppo Rurale conserva l’approccio
strategico della precedente programmazione (ma non gli
Assi);
• Attraverso il Quadro Strategico Comune (QSC), sostenuto
dal FEASR, FSE, il Fondo di Coesione, si puntano gli
obiettivi della Strategia Europa 2020 ” (produzione
alimentare redditizia; gestione sostenibile delle risorse
naturali; lotta ai cambiamenti climatici; sviluppo
territoriale equilibrato);
• In base al QSC viene definito un Contratto di Partenariato
> documento nazionale che definirà come ciascun Stato
Membro intende utilizzare i Fondo in funzione degli
obiettivi della Strategia Europa 2020.
60. Sviluppo Rurale (3)
• Il finanziamento nazionale del 2° Pilastro
resta fissato al 50% (50% UE);
• Per le Regioni svantaggiate il sostegno
nazionale scende al 15% (85% UE);
• Sono previsti dei sottoprogrammi per la
modernizzazione di settori specifici in
determinate Regioni.
61. Riserva nazionale
• La riserva nazionale rimane in vigore
• Ne beneficeranno gli agricoltori in zone
soggette a programmi di ristrutturazione e i
giovani agricoltori (< 40 anni) che iniziano
l’attività agricola
62. Il futuro della PAC in sintesi
• Rafforzamento della competitività:
innovazione, trasferimento delle
conoscenze, gestione dei rischi,
cooperazione nella filiera alimentare;
• Maggiore sostenibilità: Pagamento Verde,
condizionalità rafforzata, efficienza delle
risorse, ricerca e innovazione;
• Maggiore efficacia: migliore definizione di
obiettivi, redistribuzione, quadro strategico
comune, semplificazione
64. 50° della PAC
(1962 – 2012)
• http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-
cap/network/index_it.htm
65. Fonti
• Commissione europea – Direzione Generale
Agricoltura e Sviluppo rurale
• Parlamento europeo – Commissione Agricoltura
• G.U.U.E.
• Prof. Angelo Frascarelli – Università di Perugia
• Prof. Corrado Giacomini – Università di Parma
• Inea