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Milano, 21 dicembre 2018
DECRETO FISCALE COLLEGATO: IN VIGORE DAL 19 DICEMBRE 2018. IL TESTO
PUBBLICATO IN GAZZETTA
Legge di conversione del Decreto Fiscale con le misure urgenti in Gazzetta. Elenco delle novità
approvate in sede di conversione
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.293 del 18 dicembre 2018 la legge 136/2018 " Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in
materia fiscale e finanziaria.". Il testo ha subìto molte modifiche in sede di conversione. Tra le
principali novità si segnalano:
 riduzione della soglia per accedere all'interpello sui nuovi investimenti da 30 milioni a
20 milioni di euro;
 definizione agevolata processi verbali di constatazione: le rate devono essere versate
entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre e sul relativo importo devono essere applicati gli interessi
legali calcolati dal giorno successivo al termine della prima rata;
 modifiche alla rottamazione-ter: aumento del numero delle rate da 10 a 18 e possibilità
di pagare le rate con un ritardo fino a 5 giorni senza decadere dalle agevolazioni. Introdotte, inoltre,
agevolazioni per il rilascio del DURC;
 proroga reverse charge per cessioni di tablet, console e pc fino al 2022;
 modifica alle sanzioni per gli assegni senza causa di trasferibilità;
 definizioni liti pendenti: modifica delle percentuali richieste per sanare il rapporto con il
fisco. Introdotta una specifica disposizione in relazione ai ricorsi
pendenti iscritti nel primo grado, prevedendo che la controversia possa essere definita con il
pagamento del 90% del valore della stessa;
 introdotta la sanatoria degli errori formali con un versamento di 200 euro per periodo
d'imposta;
 fatturazione elettronica: esclusione dall'obbligo dell'e-fattura per gli operatori sanitari;
 fatturazione elettronica: prolungamento del periodo di sanzioni soft;
 introduzione della dichiarazione IVA precompilata per i soggetti minori;
 modifiche al codice del terzo settore;
 ricerca dei beneficiari per le polizze assicurative e dei conti dormienti;
 misure per il contrasto all'evasione tramite l'aumento dello scambio di informazioni tra
l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza;
 proroga del bonus bebè;
 imposta dell'1,5% sui trasferimenti di denaro al di fuori dell'Unione Europea (money
transfer).
FATTURAZIONE ELETTRONICA: LE SEMPLIFICAZIONI CONTENUTE NEL
COLLEGATO FISCALE
Decreto fiscale collegato: ecco le semplificazioni contenute nel testo pubblicato in Gazzetta.
L’articolo 10 del decreto fiscale 119/2018, la cui Legge di conversione è stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2018, include fra i soggetti esonerati dall’emissione della
fattura elettronica le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario
opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398. Per tali soggetti è
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necessario, tuttavia, porre attenzione ai ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciale e ai
contrati di sponsorizzazione e/o pubblicità. La norma prevede, infatti, che le associazioni sportive
dilettantistiche che abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un
importo inferiore o pari a euro 65.000 siano esonerati dall’emissione della fattura elettronica ma, al
superamento di tale soglia devono assicurarsi che la fattura sia emessa per loro conto dal
cessionario o committente soggetto passivo d’imposta.
Qualora si tratti, invece, di contratti di sponsorizzazione e pubblicità, indipendentemente dai ricavi
conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, le fatture elettroniche dovranno essere emesse, per
loro conto, dai cessionari.
Di seguito una tabella di riepilogo:
Associazioni Sportive Dilettantistiche
TIPOLOGIA DI
OPERAZIONE
LIMITE RICAVI
OBBLIGO
EMISSIONE E-
FATTURA
CHI DEVE
EMETTERE LA
FATTURA
NO
SPOSORIZZAZIONI
E PUBBLICITA’
≤ 65.000 No Nessuno
> 65.000 Si
Committente/
prestatore
SPONSORIZZAZIONI
E PUBBLICITA’
≤ 65.000 Si Committente
> 65.000 Si Committente
L’articolo prevede, inoltre, che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 non siano
applicate le sanzioni previste qualora la fattura elettronica sia emessa oltre il termine di
legge ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta alla liquidazione di periodo (mensile
o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20%, quando la fattura,
emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.
Per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile, è stata
prevista una piccola dilazione dei termini entro i quali si applicheranno le sanzioni ridotte al 20%:
l’originaria scadenza del 30 giugno è stata infatti prorogata 30 settembre.
CONTRIBUENTE
Emissione tardiva ma entro la
liquidazione periodica del periodo in cui
è stata effettuata l’operazione
Emissione tardiva ma oltre la
liquidazione periodica del periodo in cui
è stata effettuata l’operazione
Trimestrale
Nessuna sanzione
(fino al 30-06-2019)
20% della sanzione
(fino al 30-06-2019)
Mensile
Nessuna sanzione
(fino al 30-06-2019)
20% della sanzione
(fino al 30-09-2019)
Definitivo anche l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica -per il periodo d'imposta
2019 - per gli operatori tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. La norma si
applica ai soggetti tenuti all'invio dei dati, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014 (recante
"Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata").
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MANOVRA BIS 2019: PIU’ VICINA L’APPROVAZIONE
Legge di bilancio 2019: trovato l'accordo. Tra modifiche e maxi emendamenti il testo rimane al
Senato
Si naviga a vista nel cantiere della Legge di Bilancio 2019, dopo l'esito positivo della trattativa con
Bruxelles. In particolare, si è svolta, in Assemblea, mercoledì 19 dicembre, l'informativa del
Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, sulla manovra economica. Sono stati rivisti i
saldi del bilancio (il deficit passa dal 2,4% al 2,04%), affinate le misure e rafforzate le coperture.
La manovra prevede anche un piano di interventi straordinari, pari a 10,5 miliardi nel triennio, per
le infrastrutture viarie e la gestione del rischio idrogeologico, sul quale il Governo ha chiesto
l'applicazione della flessibilità dello 0,2%.
La 5a Commissione del Senato prosegue, fino al 20 dicembre, l'esame, in sede referente, del
disegno legge di bilancio 2019, che è all'ordine del giorno dell'Aula il 20 dicembre.
Questi i principali punti di modifica della manovra:
 web tax 3% per le imprese che vendono online
 raffreddamento dell'indicizzazione
 niente Ires al 15% per gli enti non commerciali
 stop aumento IVA per il 2019
 rimodulazione del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale
 rivalutazione all'inflazione delle pensioni è parziale per gli assegni più elevati
 contributo di solidarietà progressivo sulle pensioni più alte
 slittamento del reddito di cittadinanza ad aprile
 piano straordinario di dismissione di immobili pubblici
 misure extra per gli enti locali (come l'utilizzo dell'Arma del Genio dell'Esercito per
riparare le buche di Roma
 riprogrammazione dei fondi destinati a Ferrovie dello Stato
 piano straordinario di dismissione di immobili pubblici
 aumento delle imposte sui giochi
 rinvio del turn over nelle amministrazioni centrali.
DETRAZIONE IVA: POSSIBILE SE LA FATTURA ARRIVA I PRIMI GIORNI DEL
MESE SUCCESSIVO
Detrazione IVA: la Commissione Europea chiarisce che la detrazione immediata è possibile anche
quando la fattura arriva i primi giorni del mese dopo l'operazione
Per i tempi per la detrazione IVA urgono chiarimenti ufficiali, in particolare dopo il collegato
fiscale alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018) che ne ha modificato la disciplina.
Con un recente comunicato stampa congiunto l'ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) e
Confimi Industria (Confederazione dell'Industria Manufatturiera italiana e dell'impresa privata)
hanno resa nota l'indicazione arrivata dall'Unione Europea. In particolare, "I margini per la
detrazione immediata dell’Iva nel mese di esigibilità (effettuazione dell’operazione) ci sono, anche
per la Commissione Europea, se il possesso (arrivo) della fattura si perfeziona entro i termini del
D.P.R. n. 100/98. La detrazione immediata è possibile, in altri termini, anche quando la
fattura arriva nei primi giorni del mese successivo a quello dell’operazione ed è la
Commissione stessa che – per superare i dubbi degli operatori - richiama l’attenzione sulla recente
modifica introdotta dal collegato fiscale alla manovra (art. 14 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119).
Questa l’importante indicazione che è arrivata dalla Commissione UE (TAXUD C3
D(2018)6177124) in ANC e in Confimi Industria".
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Il comunicato prosegue ricordando che, "fermo restando come sia chiaro che il diritto alla
detrazione sorge alla data in cui l’imposta diviene esigibile, ma sia esercitabile solo nel rispetto
anche del requisito del possesso della fattura, si è chiesto in sostanza:
 se sia sufficiente che il presupposto formale del possesso (arrivo) della fattura si
perfezioni entro il termine per l’autoliquidazione dell’Iva come dice il DPR. n.100, oppure
 se, ai fini della detrazione immediata, il possesso debba già concretizzarsi entro l’ultimo
giorno del periodo di riferimento della liquidazione come, secondo alcuni, parrebbe sottendere il
fatto che nella circolare n. 1/E l’Agenzia delle Entrate abbia “fatto salvi” i comportamenti di chi,
entro il 16 gennaio 2018, in aderenza al dettato letterale dell’articolo 19, ha retro imputato a
dicembre le fatture 2017 arrivate nei primi giorni del 2018.
Si è evidenziato, altresì, come la seconda ipotesi metterebbe a rischio il rispetto del principio di
neutralità in regime di fatturazione elettronica considerato altresì che il recapito dipende dal
sistema di interscambio (si pensi ad una fattura emessa e trasmessa in prossimità delle ore 24 di
fine mese e recapitata il giorno successivo dal SdI)."
In base a quanto scritto nel testo “la risposta della Commissione permette, infatti, di concludere:
 che i canoni comunitari non vietano agli Stati di considerare immediatamente detraibile
l’imposta relativa ad una fattura recapitata i primi giorni del mese successivo (fino al giorno
15 tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 119);
 che questo è ciò di cui ha finalmente preso atto il Governo con il collegato fiscale che però
– nella versione attualmente in corso di conversione in Parlamento – prevede stranamente il
riconoscimento di detto principio esclusivamente per le operazioni effettuate da gennaio a
novembre”.
FATTURA ELETTRONICA: APPROVATO EMENDAMENTO CHE ESCLUDE GLI
OPERATORI SANITARI
Decreto Fiscale 2019: approvato emendamento con le disposizioni di semplificazione in tema di
fatturazione elettronica per gli operatori sanitari
Con l'approvazione dell'emendamento 10.0.100 la Commissione in sede referente propone
l'introduzione di un nuovo articolo in materia di fatturazione elettronica per gli operatori
sanitari, prevedendo l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica -per il periodo
d'imposta 2019 - per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
La norma si applica ai soggetti tenuti all'invio dei dati, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione
dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 175 del
2014 (recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"). Il comma 3 sopra
richiamato elenca i seguenti soggetti:
 le aziende sanitarie locali,
 le aziende ospedaliere,
 gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
 i policlinici universitari,
 le farmacie, pubbliche e private,
 i presidi di specialistica ambulatoriale,
 le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa,
 gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari,
 gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Essi sono tenuti ad inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate dal
2015, con alcune esclusioni, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi.
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Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono
rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria.
Quanto al comma 4, esso demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
l'individuazione di termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei
dati relativi a talune spese che danno diritto a deduzioni dal reddito. In attuazione di quanto
disposto dal suddetto comma 4, sono stati emanati decreti ministeriali concernenti le seguenti
tipologie di spese:
 universitarie,
 funebri,
 per interventi di recupero del patrimonio edilizio,
 per interventi volti alla riqualificazione energetica,
 relative alle rette per la frequenza di asili nido,
 per le erogazioni liberali.
Si ricorda che le modalità di invio di dati di natura sanitaria nell'ambito del Sistema pubblico di
connettività sono state stabilite con il D.P.C.M. 26 marzo 2008. Inoltre, con decreto 27 aprile 2018,
emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono state fissate le "specifiche tecniche e
modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle
spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del
cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del
decreto legislativo n. 175/2014".
SANATORIA ERRORI FORMALI: APPROVATO EMENDAMENTO
Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019: approvato emendamento per la sanatoria
degli errori formali. 200 euro per periodo d'imposta da versare in due rate
Sono stati approvati l'emendamento 9.1000 ed i relativi subemendamenti 9.1000/5, 9.1000/8 (testo
2) e 9.1000/9 che propongono la soppressione dell'articolo 9 in merito alla dichiarazione integrativa
speciale e l'introduzione di disposizioni sostitutive.
In particolare, il comma 1 prevede che
 le irregolarità,
 le infrazioni,
 le inosservanze di obblighi o adempimenti,
 di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile
o delle imposte sui redditi
o dell'IVA
o dell'IRAP
o del pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018,
possano essere regolarizzate mediante la loro rimozione ed il versamento di una somma pari a
200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di
pari importo
 la prima entro il 31 maggio 2019
 la seconda entro il 2 marzo 2020.
Tale procedura di regolarizzazione non può essere esperita:
 con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito
della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto legge n. 167 del
1990;
 per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio
dello Stato;
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 per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla
data di entrata in vigore della disposizione in esame.
Le modalità di attuazione dell'articolo in esame dovranno essere disciplinate con provvedimento
del direttore della Agenzia delle Entrate.
REVERSE CHARGE: APPROVATO EMENDAMENTO DI PROROGA FINO AL 2022
Decreto collegato fiscale 2019: proroga applicazione reverse charge a fini IVA fino al 30 giugno
2022
E’ stata approvata l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 2. Detta disposizione
intende prorogare al 30 giugno 2022 l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile
facoltativa (cd. reverse charge) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa
europea.
Si ricorda che l’adempimento dell’imposta secondo il meccanismo dell’inversione contabile, ai
sensi dell’articolo 17, quinto comma, del D.P.R. 633/72, comporta che gli obblighi relativi
all’applicazione dell’IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o
committente, in luogo del cedente o del prestatore. Tale meccanismo, adottato dagli Stati membri
in deroga alla procedura normale di applicazione dell'IVA secondo il sistema della rivalsa, mira a
contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione
l’imposta che il cedente non provvede a versare all’erario.
L’articolo 17, sesto comma del D.P.R. 633/72, alle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) riporta le
categorie di beni e servizi per le quali l’Italia ha inteso far uso della deroga, cioè
 le cessioni di telefoni cellulari (“apparecchiature terminali per il servizio pubblico
radiomobile terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative”), con
esclusione dei componenti e accessori per i telefoni cellulari;
 le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di
elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; da
questa categoria vanno esclusi i computer quali beni completi e i loro accessori;
 le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop;
 i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili (articolo 3 della
Direttiva 2003/87/CE);
 i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla
citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
 le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
In precedenza, l’articolo 199-bis della direttiva IVA consentiva l’applicazione del meccanismo di
inversione contabile cd. facoltativa fino al 31 dicembre 2018; tale disposizione è riprodotta
dall’articolo 17, comma 8 del DPR IVA, su cui intervengono le norme in esame. L’articolo 199-bis
è stato recentemente modificato dalla Direttiva UE 2018/1695 del 6 novembre 2018, che ha
prorogato il termine per l’applicazione facoltativa del reverse charge al 30 giugno 2022. Le
modifiche proposte con l’em. 2.23 (testo 3), in coerenza coi nuovi termini fissati in sede UE,
modificano il richiamato comma 8 dell’articolo 17, per coordinare il termine ivi previsto con quello
dell’articolo 199-bis. Si intende, dunque, prorogare l’applicazione facoltativa del reverse charge
nei predetti settori al 30 giugno 2022.
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ROTTAMAZIONE-TER: COME CAMBIA CON LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL
FISCALE
Collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019: approvato emendamento di modifica alla
rottamazione -ter
L'articolo 3 del decreto contiene la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli
agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.
In particolare, durante l’esame in sede referente sono stati approvati alcuni emendamenti relativi ai
seguenti punti:
 alle modalità di pagamento rateale degli importi dovuti: ferma la possibilità di pagare
il quantum dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019. Per quanto riguarda il pagamento
rateale,
o il numero massimo delle rate viene elevato da dieci a diciotto, eliminando la
necessità che tali rate siano tutte di pari importo.
o l’ammontare della prima e della seconda rata, che sono pari al 10% delle somme
complessivamente dovute ai fini della definizione.
o il termine di scadenza delle rate viene modificato: per la prima e la seconda rata
rimane fermo il termine del 31 luglio e del 30 novembre dell'anno 2019. Con riferimento alle
restanti rate, si chiarisce che esse sono di pari ammontare e scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il
31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
 agli effetti della definizione agevolata sul rilascio del DURC: Con le modifiche
introdotte, si estende il rilascio del DURC a seguito della presentazione della domanda di
definizione agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente
disciplina ai fini del rilascio del documento. Anche in tale fattispecie opera dunque una deroga al
principio generale in base al quale, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei
contributi, il DURC è rilasciato solo successivamente all'adozione di un provvedimento di
rateizzazione, adozione che, peraltro, secondo le determinazioni in materia dell'INPS, non si
considera perfezionata prima del pagamento della prima rata.
 alla mitigazione delle conseguenze per il tardivo versamento del dovuto: non si
produce l’effetto di inefficacia della definizione agevolata se il ritardo nel pagamento delle rate non
supera i 5 giorni; né sono dovuti interessi.
ACCERTAMENTO BANCARIO SENZA NECESSITA’ DI PREVENTIVO
CONTRADDITTORIO
In tema di accertamento delle imposte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile
mediante l’utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio
con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l’invito a fornire dati, notizie e
chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l’Ufficio una mera
facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale
facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti (cfr.
sentenza n. 25770/2014).
Cassazione - ordinanza n. 29565 – 17 ottobre 2018 – 16 novembre 2018
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OPERATORI SOCIO SANITARI: PRESTAZIONI SOGGETTE AD IVA ORDINARIA
Prestazioni rese dagli OSS soggette ad IVA con aliquota ordinaria. Non prevista l'esenzione IVA.
L’operatore sociosanitario non rientra tra i soggetti abilitati all’esercizio delle professioni
sanitarie, e pertanto le prestazioni rese dai predetti operatori non applicano l’esenzione Iva
ma devono essere assoggettate ad Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria. E' questo il
chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta 90 del 3 Dicembre 2018.
In particolare, l'interpello è stato effettuato dalla società Alfa che presta servizi di assistenza
sanitaria a domicilio per il trattamento delle malattie croniche respiratorie o degenerative. Nello
svolgimento della propria attività, la Società si avvale di figure professionali indipendenti,
rappresentate da personale medico, infermieristico e riabilitativo, psicologi ed operatori
sociosanitari (OSS), organizzate in team di esperti, in modo da eseguire qualunque tipologia di
prestazione richiesta alla professione. Tali professionisti fatturano i propri servizi alla Società la
quale, a sua volta, li rifattura ai pazienti ovvero alle aziende sanitarie appaltanti, singolarmente
ovvero come pacchetti di servizi, a seconda delle specifiche previsioni contrattuali. Nell'interpello è
stato così chiesto il corretto trattamento ai fini IVA di queste prestazioni.
Nel rispondere l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'articolo 10, primo comma, n. 18), del DPR
n. 633/1972, dispone che sono esenti dall’imposta "le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza
ovvero individuate con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro delle
finanze". Come emerge da prassi ministeriale e dalla giurisprudenza, l’applicazione dell’esenzione
Iva alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni
fornite, riconducibili nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, e in relazione ai soggetti
prestatori, i quali devono essere abilitati all’esercizio della professione, a prescindere dalla forma
giuridica che riveste il soggetto che le rende.
Per quanto concerne, in particolare, i soggetti prestatori abilitati all’esercizio della professione
medica cui torna applicabile l’esenzione IVA, occorre fare riferimento all’articolo 99, primo
comma, del Testo unico delle leggi sanitarie secondo cui “è soggetto a vigilanza l'esercizio della
medicina e chirurgia, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente
sanitaria visitatrice e infermiera diplomata". Rileva, altresì, il decreto del 17 maggio 2002, adottato
dal ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, recante
individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto,
che all’articolo 1 dispone che “sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) le prestazioni di
diagnosi, cura e riabilitazione alla persona rese, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o
un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie
(…) da:
 a) gli esercenti le professioni di biologo e psicologo;
 b) gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla legge 24 luglio 1985, n.
409;
 c) gli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29
marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di
individuazione dei rispettivi profili”.
Nel predetto ambito non è ricompresa la figura dell’operatore sociosanitario.
In proposito, il ministero della Salute ha chiarito che “l’Operatore sociosanitario continua ad
essere identificato come un operatore d’interesse sanitario che si caratterizza per essere
sprovvisto delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, per la mancanza di
autonomia professionale, con funzioni accessorie e strumentali e per una formazione di livello
inferiore; per tali operatori non è prevista l’iscrizione ad uno specifico Albo professionale (…). In
particolare, l’Operatore sociosanitario è l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica
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conseguito al termine di specifica formazione professionale regionale, svolge attività indirizzata a
soddisfare bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un
contesto sia sociale che sanitario (…)”. Da ciò consegue, a parere del dicastero, che “per la
tipologia di formazione e le competenze attribuite sopra esplicitate, l’Operatore sociosanitario
non può essere assimilabile alle Professioni sanitarie e, pertanto, le sue prestazioni sono
sottoposte ad IVA con aliquota ordinaria.
FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE
FAQ dell'Agenzia delle Entrate in merito all'e-fattura differita per le cessioni di beni, le parcelle
pro-forma e i tempi di trasmissione del SdI
Fattura elettronica differita oggetto di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate nelle FAQ
pubblicate aggiornate al 30 novembre 2018.
In particolare, nella prima domanda sul tema è stato chiesto se generalmente nell'ambito della
fattura elettronica sia possibile l’uso della fattura differita. Nel rispondere le Entrate hanno chiarito
che l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni sulla
fattura previste all’articolo 21, comma 4, del Testo Unico IVA (DPR 633/72) e quindi è possibile
l’emissione di una fattura elettronica "differita". Secondo la norma si può emettere una
fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di
cessione di beni o prestazioni di servizi.
Ad esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore
IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 10 febbraio 2019
avendo cura di:
 emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente
che accompagni la merce;
 datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del
documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
 far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.
In generale, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla
c.d. fattura differita anche per “le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea
documentazione”. In una successiva domanda è stato chiesto se i documenti quali la c.d. “fattura
proforma” (o “avviso di parcella”), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a
supportare il differimento dell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello
dell’incasso del corrispettivo.
In questa risposta le Entrate hanno ribadito come l’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R.
633/72, preveda la possibilità di emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un
documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente
 la descrizione dell’operazione,
 la data di effettuazione
 gli identificativi delle parti contraenti,
può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura
elettronica.
Infine, ricordando che risulta tuttora vigente il DPR 100/1998 che permette di portare in
detrazione l’IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o
trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo, è stato chiesto se stante i
tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio,
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pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio. Nella
risposta l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre
scorso ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo
che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta
relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni
effettuate nell'anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che
riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1° febbraio 2019, potrà
essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.
LA DISCIPLINA DEGLI OMAGGI
Come ogni anno, al termine dell’esercizio ed in concomitanza con l’arrivo del Natale, le aziende
provvedono ad omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena
natalizia.
La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori; tuttavia, dal punto
di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità
dell’Iva, ed è pertanto necessario identificare:
 la tipologia dei beni oggetto dell’omaggio;
 le caratteristiche del soggetto ricevente.
In merito al primo discrimine occorre difatti distinguere, come si è già detto, tra dipendenti, clienti,
consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all’impresa.
Relativamente ai beni, invece, occorre differenziare tra beni acquisiti appositamente per essere
omaggiati e omaggi costituiti da beni oggetto dell’attività di impresa.
Vediamo pertanto quale trattamento risulta applicabile alle diverse situazioni che si ottengono
incrociando le due variabili sopra evidenziate.
Destinatario dell’omaggio
 Dipendente
 Terzo
Tipologia del bene
 Beni prodotti o commercializzati dall’impresa
 Beni acquistati per la donazione
Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell’attività d’impresa
I costi sostenuti per l’acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui
scambio non rientra nell’attività propria dell’impresa sono:
 integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore
unitario non superiore a 50 euro;
 qualificati come spese di rappresentanza.
Valore unitario inferiore a 50 euro integralmente deducibili
Valore unitario superiore a 50 euro la spesa rientra tra quelle di rappresentanza
In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che a far data dal 1° gennaio 2016 il
testo dell’articolo 108, comma 2, Tuir è stato modificato. Nella sua versione attuale esso lega la
deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di
inerenza, come stabiliti con decreto del Mef (tenuto conto anche della natura e della destinazione
delle stesse), e di congruità.
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L’inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano:
 sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
 ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici;
 coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.
Quanto alla congruità, essa andrà determinata rapportando:
 il totale delle spese imputate per competenza nell’esercizio;
 con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono
sostenute (come risultanti da dichiarazione).
Le nuove soglie contenute nel testo dell’articolo 108, Tuir sono le seguenti:
1. 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
2. 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50
milioni;
3. 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese sono da intendersi
indeducibili con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.
Nuove percentuali di deducibilità valide dal 2016
Fino a 10 milioni di euro 1,5%
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro 0,6%
Oltre 50 milioni di euro 0,4%
In merito all’Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell’Iva relativa alle spese
di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50
euro.
Da cui:
spese di rappresentanza di importo non superiore a 50
euro
detraibilità del 100%
spese di rappresentanza superiori a 50 euro indetraibilità del 100%
Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell’attività d’impresa
In taluni casi, ad essere destinati ad omaggio sono i beni che costituiscono il “prodotto”
dell’azienda erogante o i beni che l’azienda commercializza. La precisa individuazione della
documentazione relativa al bene omaggiato è tutt’altro che agevole e, quasi sempre, la successiva
destinazione ad omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione
contabile) originariamente operate:
 dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e
successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che
andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per
la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano
nell’attività di impresa);
 dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura
al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l’utilizzo dell’autofattura o del registro
omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato
nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.
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Omaggi a dipendenti di beni da parte dell’impresa
Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell’impresa, il costo di acquisto di tali
beni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese di
rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine
delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o
commercio da parte dell’impresa.
Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell’attività
propria dell’impresa, l’imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal
campo di applicazione dell’Iva.
L’acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra
nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli
omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, etc.).
Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai
singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore a 258,23 euro nello
stesso periodo d’imposta (se di importo complessivo inferiore a 258,23 euro sono esenti da tassazione). Pertanto, il
superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i benefits
(compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.
Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni
I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio, devono
distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a
dipendenti. Nell’ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta
certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non
fanno parte dell’attività propria dell’impresa.
Omaggi a clienti/fornitori Omaggi a dipendenti
 
Il costo sostenuto all’atto dell’acquisto costituisce spesa di
rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del
bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell’1%
dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale
limite l’importo degli acquisti per omaggi non risulta più
deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal
fine di valore imponibile inferiore a 50 euro scontano la
piena detrazione dell’imposta, mentre quelli di valore
superiore a 50 euro sono caratterizzati dalla totale
indetraibilità dell’Iva
Il costo di acquisto degli omaggi
va classificato nella voce “spese
per prestazioni di lavoro
dipendente” e non nelle spese per
omaggi; pertanto, tali costi sono
interamente deducibili dalla base
imponibile al fine delle imposte
dirette. L’Iva è indetraibile
PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI
L’erogazione di compensi all’Organo amministrativo deve essere effettuata avendo riguardo a 3
specifici aspetti:
1. il rispetto del principio di cassa;
2. la verifica della esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario
competente per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
3. il coordinamento con l’imputazione a Conto economico.
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Il principio di cassa
La deducibilità dei compensi deliberati per l’anno 2018 è subordinata all’effettivo pagamento dei
medesimi, secondo il principio di cassa. In particolare, si possono distinguere due differenti
situazioni a seconda del rapporto che lega l’amministratore alla società:
Amministratore con rapporto di collaborazione
(viene emesso cedolino paga)
I compensi sono deducibili dalla società nel 2018, a condizione
che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2019 (c.d. principio
della cassa “allargata”)
Amministratore con partita Iva
(viene emessa fattura)
I compensi sono deducibili dalla società nel 2018, a condizione
che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2018
Ipotizzando che le somme in questione siano pari o superiori alla soglia fissata dalla normativa
antiriciclaggio (e quindi non possano essere pagate in contanti), è necessario che entro la suddetta
scadenza:
 sia consegnato un assegno bancario “datato” all’amministratore;
 sia disposto il bonifico a favore dell’amministratore.
Ovviamente, il compenso all’amministratore dovrà essere stato opportunamente deliberato
dall’assemblea dei soci per un importo proporzionato all’opera svolta dall’amministratore stesso. Il
tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. Inoltre,
sarà bene indicare in delibera che all’importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale
secondo la specifica situazione del beneficiario.
L’esistenza della delibera
Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione (pagamento) secondo quanto sopra
ricordato, è necessario che sussista una specifica decisione del competente Organo societario;
diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio
regolarmente approvato, l’Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità del costo.
È, quindi, necessario che il compenso sia espressamente previsto da una apposita delibera
assembleare.
Nella tabella che segue sono riepilogate le possibili soluzioni che è bene verificare per l’anno 2018
e adottare in previsione del prossimo avvio del 2019.
Amministratore
senza compenso
È consigliabile che l’assemblea dei soci deliberi in merito all’assenza
della remunerazione, per evitare che, in caso di future contestazioni, il
beneficiario possa reclamare un compenso per l’opera svolta
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Amministratore con
compenso stabile
erogato in rate
mensili (oppure con
diversa periodicità)
nel corso dell’anno
L’assemblea che assegna il compenso deve precedere alla materiale
erogazione del compenso all’amministratore.
Ipotizzando, a titolo di esempio, che sia assegnato - per l’anno 2019 - un
compenso annuo di 120.000 euro, da pagarsi in 12 rate al termine di
ciascun mese, si dovrà osservare la seguente scaletta temporale:
 mese di gennaio (antecedentemente al primo pagamento):
assemblea dei soci che delibera il compenso all’amministratore per
l’intero anno 2019;
 mese di gennaio (dopo l’assemblea): erogazione della prima
tranche mensile;
 mese di febbraio: erogazione seconda tranche mensile; etc.
Talune società prevedono una ratifica a posteriori dei compensi
dell’organo amministrativo già erogati precedentemente (ad esempio, in
sede di approvazione del bilancio 2018, nell’aprile 2019, si ratifica il
compenso già erogato nel corso del 2018); tale comportamento pare
comunque sconsigliabile, resta preferibile la delibera che precede la
materiale erogazione del compenso
Amministratore con
compenso stabile,
cui viene destinata
una erogazione
straordinaria
Nulla vieta che l’assemblea dei soci decida di assegnare una quota
ulteriore di compenso all’amministratore, in aggiunta a quanto già
deliberato.
Ad esempio, in aggiunta al caso precedente, si ipotizzi che i soci (a
novembre 2019), decidano di assegnare un compenso straordinario di
ulteriori 30.000 euro, in aggiunta ai 120.000 euro già deliberati. Anche in
questa ipotesi, l’unico vincolo da rispettare è che la decisione preceda la
materiale erogazione del compenso
Amministratore con
compenso annuo
erogato in unica
soluzione
L’assemblea dei soci deve precedere il momento di erogazione del
compenso, a nulla rilevando che la decisione sia assunta in corso d’anno
e che si decida di remunerare il lavoro dell’amministratore per l’intero
periodo.
Ad esempio:
 mese di ottobre 2019: l’assemblea dei soci delibera il compenso
di 120.000 euro per l’intero anno 2019;
 mese di ottobre 2019 (dopo l’assembla): la società eroga il
compenso in una o più rate (ad esempio, 40.000 euro a ottobre, 40.000
euro a novembre, 40.000 euro a dicembre 2019)
Amministratore con
compenso deliberato
in anni precedenti, a
valere anche per il
futuro
Per evitare l’incombenza della ripetizione dell’assemblea, alcune società
prevedono un compenso che possa valere anche per più annualità.
Ad esempio, si ipotizzi che la società, nell’anno 2016, abbia assunto la
seguente delibera:
“… all’amministratore unico viene assegnato un compenso di 120.000
euro annui per l’anno 2016 e per i successivi, sino a nuova decisione dei
soci. Il pagamento dovrà avvenire in 12 rate da erogarsi alla scadenza
di ciascun mese solare”.
In tal caso, l’erogazione potrà avvenire tranquillamente anche per le
successive annualità, senza dover rispettare alcuna ulteriore formalità.
Va posta attenzione, in tal caso, al contenuto della delibera, nella quale
sarebbe bene prevedere anche la seguente clausola:
“… in relazione alla annualità a partire dalla quale i soci dovessero
15
decidere diversamente da quanto oggi stabilito, si dovrà provvedere con
una specifica decisione da assumersi entro e non oltre il giorno 10 del
mese di gennaio dell’anno a partire dal quale si intende modificare la
remunerazione”.
Questa accortezza consente di evitare che si producano problemi legati al
c.d. incasso “giuridico”, vale a dire la finzione per la quale
l’Amministrazione finanziaria possa prevedere, ove il compenso non sia
erogato, un pagamento seguito da una immediata restituzione delle
somme alla società
Il compenso deliberato e non pagato
Si presti attenzione al fatto che, in tempi di crisi, spesso le società provvedono al pagamento di una
parte del compenso già deliberato e, in corso d’anno, si accorgono del fatto che l’onere non è più
sostenibile; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso.
Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell’amministratore all’incasso del compenso; è bene
evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società)
l’Amministrazione finanziaria presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente
incassato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento.
Ciò determinerebbe l’obbligo di tassazione del compenso stesso.
È allora preferibile che l’assemblea decida di adeguare il compenso prima della sua maturazione,
sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l’erogazione della remunerazione.
ADEMPIMENTI PER L’AUTO IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE
Tra le forme di assegnazione dell’autovettura ai dipendenti aziendali il caso più frequente e, sotto il
profilo fiscale più premiante, è quello dell’autovettura concessa in uso al dipendente. In particolare,
la forma più frequentemente fruita è quella dell’utilizzo promiscuo: si tratta della situazione per cui
la vettura viene data al dipendente affinché questo la utilizzi tanto per le finalità aziendali (ad
esempio andare a visitare i clienti), quanto ai fini personali (ad esempio uscire la sera e nei
weekend, andare in vacanza, etc.).
Il trattamento fiscale è così riassumibile:
Benefit di modesto
ammontare addebitato
nella busta paga del
dipendente

Nella busta paga del dipendente si deve rilevare un compenso in natura tassabile,
determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 km prevista
per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito
dell’Aci al seguente link: http://www.aci.it/index.php?id=93.
Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono pubblicate sul sito dell’Aci le
tariffe valide per il periodo d’imposta successivo: sono pertanto in corso di
pubblicazione le tariffe previste per il 2019. L’addebito è del tutto forfettario e non
tiene conto in alcun modo dell’effettivo utilizzo nell’ambito della sfera
personale/familiare. Tale fringe benefit viene ragguagliato nel caso di assegnazione al
dipendente per un periodo inferiore all’anno
Deducibilità dei costi
per l’impresa nel
limite del 70%

La deduzione al 70% riguarda sia le spese di gestione della vettura (carburante,
manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, etc.), quanto il costo
di acquisizione (quota di ammortamento nel caso di acquisto diretto, canoni di
leasing o noleggio). Con riferimento al costo di acquisizione, peraltro, la deduzione
è ammessa senza alcun limite rapportato al valore del mezzo (che per le auto
16
destinate all’utilizzo esclusivamente aziendale è pari a 18.076 euro): la quota fiscale
di ammortamento viene quindi calcolata sul costo complessivo della vettura
I riaddebiti
In molti casi per l’assegnazione dell’auto in uso promiscuo al dipendente, l’impresa richiede delle
somme al lavoratore (che vanno a indennizzare il datore di lavoro per l’utilizzo personale del
dipendente stesso) che vengono addebitate con fattura assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria.
Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere, quindi, ridotto degli importi
addebitati; nel caso di importo fatturato al dipendente per l’utilizzo personale, il calcolo del fringe
benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile con le tariffe Aci di cui si
è detto) e l’importo fatturato comprensivo di Iva.
Spesso aziende e dipendenti si accordano per un riaddebito esattamente pari al fringe benefit
convenzionale: una volta fatturato (e pagato) tale importo, non vi sarà alcuna conseguenza
reddituale in capo al dipendente, e al datore di lavoro sarà assicurata la deduzione maggiorata dei
costi (ossia il 70% in luogo del 20% di un’autovettura aziendale) di cui si è detto in precedenza,
nonché la piena detrazione dell’Iva.
Esempio
La Alfa Srl ha destinato al dipendente Mario Rossi una vettura Volkswagen Golf Sportsvan 2.0 tdi 150 CV, affinché
questo la utilizzi sia per l’attività d’impresa che per l’uso privato, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
Si ipotizzi il seguente fringe benefit 2018 verificato sul sito Aci:
GOLF SPORTSVAN 2.0 TDI 150CV 0,5346 2.405,59 euro
Se l’impresa emette al dipendente una fattura dell’importo di 1.971,80 euro + Iva 22% (il cui totale dà un importo
complessivo della fattura di 2.405,59 euro, corrispondente al fringe benefit di utilizzo della vettura):
 non vi sarà alcuna tassazione in capo al dipendente (in quanto viene sterilizzato l’importo del fringe benefit da tassare
in capo al dipendente a seguito del pagamento della fattura);
 la deduzione di tutti i costi (acquisizione/leasing/noleggio e spese di gestione) è pari al 70% degli stessi;
 l’Iva assolta sulle fatture di acquisto risulterà interamente detraibile.
In tale procedura sono 3 gli aspetti da ricordare se non si vuole correre il rischio di vedersi contestare
gli importanti benefici fiscali riconosciuti a tale fattispecie:
In caso di riaddebito con
fattura

sulla base di quanto previsto dalla Circolare n. 326/E/1997, la fattura emessa deve
risultare altresì pagata entro la fine del periodo d’imposta
Esistenza di idonea
prova documentale

nella Circolare n. 48/E/1998 si afferma la necessità di predisporre e conservare
idonea documentazione al fine di provare con certezza l’utilizzo promiscuo del
mezzo (ad esempio, inserimento di specifica clausola nel contratto di lavoro del
dipendente stesso o contratto di comodato da menzionare nel contratto di lavoro)
17
Autovetture concesse in uso promiscuo agli amministratori
 Imposta sul valore aggiunto
La DRE Lombardia (interpello n. 904-472/2014) ha chiarito che alle autovetture concesse in uso promiscuo agli
amministratori non è possibile applicare il medesimo trattamento ai fini Iva previsto per le auto concesse in uso
promiscuo ai dipendenti. In quanto trattasi di 2 tipologie di rapporti di lavoro (l’ufficio di amministratore di società e
quello di lavoro dipendente) non pienamente assimilabili a tutti gli effetti di legge, la DRE ne ricava che le
affermazioni contenute nella risoluzione n. 6/DPF/2008, tese a riconoscere (a determinate condizioni) la piena
detrazione dell’Iva nei casi di utilizzo promiscuo dell’auto concessa in uso al dipendente, non sono in alcun modo
estensibili al caso dell’amministratore. Per tali ultime fattispecie, quindi, secondo la DRE Lombardia andrebbero
applicate le regole ordinarie previste dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 e che prevedono la
detrazione nella misura limitata del 40%.
 Imposte dirette
Il trattamento del benefit in capo all’utilizzatore è il medesimo previsto per il dipendente. È però diversa la
deducibilità dei costi della autovettura in capo all’azienda: integrale deduzione nel limite del benefit imputato in
capo all’amministratore e deduzione al 20% per la parte eccedente.
18
LA NUOVA COMUNICAZIONE ENEA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO E PER L’ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI CONCLUSI
NEL 2018
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ha
attivato di recente l’atteso portale utile per l’invio della comunicazione telematica introdotta
dalla Legge di Bilancio per il 2018:
Importante novità
Anche per fruire della detrazione Irpef del 50% vanno comunicati all’Enea:
1. taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio tassativamente individuati
2. gli acquisti di elettrodomestici di classe A / A+ che danno diritto al “Bonus mobili” conclusi in data successiva
al 1° gennaio 2018
L’obiettivo della comunicazione introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2018, e solo ora resa
operativa, è quello di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito a seguito della
realizzazione di detti interventi agevolabili.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio oggetto di comunicazione
È importante osservare che la nuova comunicazione all’Enea non riguarda tutti gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione nella misura del 50%, ma è
obbligatoria solo per gli interventi di seguito descritti in dettaglio e ricavati dalla guida rapida per
la trasmissione dei dati presente sul sito dell’Enea:
 riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati
dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
 riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che
delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
 riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati
dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
 riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli
ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi;
 installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria
e/o il riscaldamento degli ambienti;
 sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli
ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda
per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
 sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale
adeguamento dell’impianto;
 pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento
dell’impianto;
 sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento
dell’impianto;
 micro-cogeneratori (Pe<50kWe);
 scaldacqua a pompa di calore;
 generatori di calore a biomassa;
 installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una
pluralità di utenze;
 installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
 installazione di impianti fotovoltaici.
19
N.B.
L’obbligo di effettuazione della nuova comunicazione all’Enea spetta soltanto per gli interventi che sono
volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia
sopra evidenziati. Per tutti gli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis,
D.P.R. 917/1986 che fruiscono della detrazione Irpef del 50%, non è previsto alcun obbligo comunicativo
all’Enea.
Gli acquisti che danno diritto al “bonus mobili” oggetto di comunicazione
La nuova comunicazione all’Enea è, altresì, obbligatoria per i seguenti acquisti di elettrodomestici
di classe energetica minima prevista A+, a eccezione dei forni la cui classe minima è la A, che
danno diritto alla detrazione Irpef del 50% (c.d. “Bonus mobili”) se collegati ad un intervento di
recupero del patrimonio edilizio iniziato dopo il 1° gennaio 2017, effettuato sullo stesso fabbricato
oggetto del successivo acquisto dell’elettrodomestico agevolato:
 forni;
 frigoriferi;
 lavastoviglie;
 piani cottura elettrici;
 lavasciuga;
 lavatrici.
I termini di presentazione della nuova comunicazione telematica all’Enea
L’Enea ha attivato il portale http://ristrutturazioni2018.enea.it in data 21 novembre 2018 e ha
pubblicato sul proprio sito web una guida rapida disponibile al link
http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf.
La registrazione al portale, utile per l’invio telematico dei dati, può essere effettuata
alternativamente:
 sia dal tecnico che ha effettuato l’intervento;
 sia dal contribuente stesso (che dovrà essere in possesso dei dati tecnici inerenti
l’intervento effettuato).
La trasmissione dei dati all’Enea va effettuata entro 90 giorni dalla “data di ultimazione dei lavori”
intendendo per essa la data del collaudo, ovvero, laddove non sia richiesto il collaudo, il certificato
di fine lavori rilasciato dall’impresa esecutrice ovvero la dichiarazione di conformità, tenendo
presente la differenziazione evidenziata nella tabella che segue.
Interventi conclusi dal 1° gennaio
2018 al 21 novembre 2018
Il termine dei 90 giorni decorre dal 21 novembre 2018 per gli interventi
conclusi dal 1° gennaio 2018 fino alla data di pubblicazione del portale
dell’Enea. La comunicazione, in questi casi, andrà effettuata entro il 19
febbraio 2019
Interventi conclusi dal 22
novembre 2018 in poi
Il termine dei 90 giorni decorre dalla data di fine lavori
Si ritiene che, così come previsto per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, il
mancato invio della nuova comunicazione a consuntivo entro il termine di 90 giorni dalla fine dei
lavori faccia perdere il diritto alla detrazione, fatta salva la possibilità di avvalersi dell’istituto della
cosiddetta “remissione in bonis” di cui all’articolo 2, D.L. 16/2012 che prevede la possibilità di
regolarizzare il mancato invio con il pagamento di una sanzione ridotta entro il termine di
20
presentazione della prima dichiarazione utile. Sulle conseguenze della mancata effettuazione
dell’invio telematico all’Enea è, però, atteso un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
CHIARIMENTI IN TEMA DI VOUCHER DIGITALIZZAZIONE
Al fine di agevolare l’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di
ammodernamento tecnologico il Legislatore ha previsto la concessione di un voucher, ovvero di un
contributo a fondo perduto, per le micro, piccole e medie imprese, di importo non superiore a 10.000
euro e comunque al massimo pari al 50%, del totale delle spese sostenute per l’acquisto di software,
hardware e/o servizi specialistici atti a:
 migliorare l’efficienza aziendale;
 modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di
flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
 sviluppare soluzioni di e-commerce;
 fruire della connettività a banda larga e ultra larga o del collegamento alla rete internet mediante la
tecnologia satellitare;
 realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.
Nel novero dei soggetti beneficiari restano escluse le imprese che operano nei seguenti settori:
 pesca;
 acquacoltura;
 produzione primaria di prodotti agricoli.
Lo scorso 12 novembre 2018 il Mise è nuovamente intervenuto chiarendo alcuni aspetti legati alla
agevolazione.
In particolare, il Ministero ha chiarito che:
dizione “Bene acquistato ai sensi del
Decreto MISE 23 settembre 2014"
prevista nella lettera a) del comma 2,
articolo 6, D.Lgs. 145/2013
nel caso in cui l’impresa non abbia indicato in fattura la
dizione “Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23
settembre 2014" prevista nella lettera a) del comma 2 del
citato articolo 6, ma essa sia presente nel relativo bonifico,
la stessa potrà comunque beneficiare dell’agevolazione.
mancata certificazione della spesa
sull’estratto conto bancario
se la spesa sostenuta dalla azienda per la digitalizzazione
non risultasse dall’estratto conto bancario, ai fini della
prova del sostenimento del costo potrà prodursi altra
documentazione - esclusivamente rilasciata dalla banca -
attestante l’avvenuta esecuzione delle operazioni.
Si tratta della:
- attestazione di avvenuto pagamento;
- lista dei movimenti timbrata e firmata dalla
banca;
- ordine di bonifico accompagnato dalle distinte
bancarie di pagamento.
Quello che emerge dalle parole del Mise è che per poter
agevolare la spesa è necessario sostenerla attraverso mezzi
tracciabili che garantiscano la correlazione tra la spesa
stessa ed il relativo costo.
21
accezione di “variazione significativa”
dell’investimento originariamente
comunicato
il Mise chiarisce che in relazione all’accezione di
“variazione significativa” dell’investimento
originariamente comunicato, tale indicazione deve
intendersi come consistente riduzione della spesa
complessivamente prevista nell’istanza di agevolazione o
dalla realizzazione di progetti a fronte dei quali si registra
la mancata realizzazione di uno o più ambiti di intervento
indicati dall’impresa beneficiaria nel modulo di domanda
stesso.
REGIME FORFETTARIO: QUANDO CONVIENE?
Tra le ipotesi di modifica contenute nel prossimo Disegno Di Legge di Bilancio per il 2019 vi è un
ampliamento dell’ambito di applicazione del regime forfettario.
Molti contribuenti stanno già ipotizzando di passare a tale regime, allettati da una tassazione fissa
al 15%, ma soprattutto alla luce del fatto che aderendo a tale regime potrebbero evitare l’emissione
della fattura elettronica, a favore della tradizionale modalità analogica.
Va però osservato come tale regime in molte situazioni possa risultare svantaggioso: di seguito, per
iniziare a pianificare la gestione 2019, anticipiamo le regole che dovrebbero trovare applicazione
dal prossimo anno, focalizzando l’attenzione sulle considerazioni di convenienza che potrebbero
consigliare o meno l’utilizzo del nuovo regime.
Le nuove regole del regime forfettario
Il Disegno Di Legge di Bilancio 2019, nell’attuale formulazione, allarga il limite di ricavi o
compensi entro il quale il contribuente deve rimanere per poter applicare il regime forfettario:
mentre sino ad oggi tale limite risultava differenziato in ragione dell’attività esercitata, dal 2019
tale limite sarà fisso a 65.000 euro per tutti i contribuenti (importo da verificare con riferimento
al periodo d’imposta precedente).
Sotto il profilo della determinazione del reddito, al contrario, nulla cambia: occorrerà applicare ai
ricavi o compensi incassati nel periodo d’imposta una misura di forfettizzazione che varia a
seconda dell’attività esercitata dai soggetti (quindi sulla base del rispettivo codice di attività).
Gruppo Codice attività ATECO 2007 Coefficiente
redditività
Industrie alimentari e delle bevande (10 - 11) 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) -
47.9
40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari
e bevande
(47.81) 40%
Commercio ambulante di altri prodotti (47.82 - 47.8) 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 86%
Intermediari del commercio (46.1) 62%
Attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione
(55 - 56) 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche,
sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed
assicurativi
(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 -73 -
74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)
78%
22
Altre attività economiche
(da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da
35 a 39), (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58
- 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79
- 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 -
93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)
67%
Ad esempio, un professionista che incassa 10.000 euro di compensi, deve dichiarare un reddito di
7.800 euro, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti.
Requisiti di accesso e cause di esclusione
Dal 2019 sono stati semplificati i requisiti di accesso; vengono in particolar modo eliminati il
vincolo di sostenimento di costi per personale dipendente ed assimilato nel limite di 5.000 euro
annui e l’impiego al termine del periodo d’imposta di un ammontare di beni strumentali non
superiore a 20.000 euro.
L’unico requisito rimane quindi il tetto di fatturato.
Vengono modificate anche le cause di esclusione. In particolare, sarà confermata l’impossibilità di
applicare il regime forfetario per:
a) chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) le persone fisiche non residenti, ad eccezione di quelle che sono residenti in uno degli Stati
UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato
scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del
reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Relativamente a questi 3 requisiti non vi sono evoluzioni.
La preclusione riguardante coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro
dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, dovrebbe essere sostituita
dall’impossibilità di accedere al forfettario per i soggetti che erano assunti come dipendenti o
collaboratori e intendono svolgere l’attività d’impresa o professionale prevalentemente nei
confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei loro datori di lavoro.
L’intervento più delicato è quello legato alle partecipazioni societarie: mentre sino al 2018 tale
causa di esclusione si limita a considerare il possesso di partecipazioni in soggetti trasparenti, la
nuova versione che dovrebbe entrare in vigore nel 2019, con riferimento alle Società a
responsabilità limitata, non prevede più specificazioni, con la conseguenza che anche la
partecipazione in Srl non trasparente comporterà la fuoriuscita dal regime.
Considerazioni di convenienza
In vista del nuovo anno, sulla base delle modifiche normative ad oggi note, è possibile fare qualche
considerazione circa la convenienza o meno ad accedere al regime forfettario, ricordando che sono
molte le variabili in gioco che richiedono una valutazione specifica caso per caso.
Di seguito si segnalano i principali elementi da considerare.
23
Pro Contro
Calcolo dell’imposta
L’aliquota fissa al 15% è
certamente interessante, soprattutto
per chi dichiara redditi non
bassissimi; inoltre, per chi apre una
nuova attività, l’aliquota del 5%
risulta molto vantaggiosa.
Oltretutto, poter applicare
un’aliquota fissa consente anche di
pianificare più agevolmente gli
esborsi in termini di imposta
dovuta.
L’applicazione del regime
forfettario comporta l’esonero per i
committenti dall’applicazione di
ritenute sui ricavi e compensi
erogati a tali soggetti, conferendo
un vantaggio in termini finanziari a
professionisti e intermediari del
commercio
Il fatto di applicare una tassazione
sostitutiva sacrifica oneri detraibili e
deducibili del contribuente (a parte i
contributi previdenziali): il regime
forfettario rischia di diventare poco
conveniente per coloro che hanno
effettuato interventi sulle abitazioni,
pagano interessi passivi sul mutuo,
sostengono significativi costi per
spese sanitarie, effettuano versamenti
alla previdenza complementare, etc.
Allo stesso modo vengono perse le
detrazioni per carichi di famiglia.
Queste considerazioni valgono
ovviamente se il contribuente non
possiede altri redditi in grado di
assorbire il vantaggio fiscale
proveniente da tali oneri
Determinazione del
reddito
Nel regime forfettario il reddito è
determinato, appunto,
forfettariamente. Avranno
convenienza soprattutto i soggetti
che nell’ambito della propria
attività sostengono pochi costi, che
quindi nel regime forfettario si
vedranno riconosciuti
“gratuitamente” una quota di costi
Chi sostiene importi significativi di
costi ha interesse a rimanere in regimi
ordinari di determinazione del
reddito. Le percentuali di
forfettizzazione sono, infatti,
normalmente poco generose (si pensi,
ad esempio, alle attività nel campo
dell’edilizia, dove il reddito è pari
all’86% dei ricavi incassati nel
periodo d’imposta).
Opera negativamente sulla
convenienza l’impiego di beni
strumentali, in quanto si tratta di costi
non deducibili nel regime forfettario.
Iva
Il regime forfettario prevede
operazioni fuori dal campo di
applicazione dell’Iva, con la
conseguenza che le cessioni/
prestazioni verso privati
consumatori permettono al
contribuente forfettario di
“incamerare” la teorica Iva che
sarebbe gravata sull’operazione.
Non esercitare la rivalsa Iva non offre
alcun vantaggio per le
cessioni/prestazioni indirizzate a
soggetti titolari di partita Iva.
Di contro, il forfettario non ha diritto
a detrarre l’imposta assolta sugli
acquisti, che quindi per tali soggetti si
trasforma in un costo secco.
Inoltre, chi entra nel regime
forfettario è soggetto alla rettifica
della detrazione, con obbligo di
restituire una quota di Iva detratta nei
precedenti periodi d’imposta sui beni
in giacenza e sui beni strumentali
24
SERVIZI ELETTRONICI SENZA OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERSO
CONSUMATORI FINALI
Nessun obbligo di fattura o ricevuta fiscale o scontrino per i servizi elettronici resi nei confronti di
committenti non soggetti passivi d'imposta
Nessun obbligo di fattura o ricevuta fiscale o scontrino per i servizi elettronici resi nei confronti di
committenti residente non soggetti passivi di imposta. A fornire questo importante chiarimento è la
risposta dell'Agenzia delle Entrate 96 del 5.12.2018. L'interpello riguarda una società che svolge
molteplici attività via internet o comunque collegate alla rete documentandole con l’emissione di
apposite fatture e che ha chiesto delucidazioni in merito
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che per “servizi elettronici” devono intendersi
tra gli altri:
 la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e
aggiornamenti;
 i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete
elettronica, quali un sito o una pagina web;
 i servizi elencati nell’allegato I tra cui, ad esempio, «contenuto digitalizzato di libri e altre
pubblicazioni elettroniche» e «siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web».
Stanti le previsioni normative richiamate e la descrizione offerta dall’istante in merito ai servizi che
rende, si ritiene che tali servizi rientrino tra quelli esclusi dagli obblighi di certificazione. Ne
deriva, per la loro documentazione, che non solo non vi è obbligo di emettere fattura – fatta
eccezione per l’eventuale richiesta del committente che agisce al di fuori dell’esercizio
d’impresa, arte o professione, oppure quando lo stesso è soggetto passivo d’imposta – ma
nemmeno scontrino o ricevuta fiscale.
In assenza di obbligo, laddove si volesse comunque documentare l’operazione con ricevuta fiscale,
occorre rammentare che lo stesso deve essere dotato di requisiti tali da non consentirne una
emissione elettronica. Ciò non significa, tuttavia, che la consegna di copia del documento non
possa avvenire via e-mail se realizzata nel rispetto del CAD (Codice Amministrazione Digitale) e
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014.
Attenzione al fatto che le indicazioni qui fornite sulla documentazione dei servizi TTE riguardano
le ipotesi di rapporti con soggetti residenti/stabiliti in Italia. Laddove, invece, i clienti fossero
privati consumatori residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea, sarà possibile, in
alternativa, avvalersi del Mini One Stop Shop (c.d. “MOSS”) rimanendo territorialmente non
rilevanti in Italia le prestazioni di servizi TTE rese a privati consumatori residenti al di fuori
dell’Unione Europea.
COMPILAZIONE FATTURA ELETTRONICA: CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE NELLE FAQ (Frequently Asked Questions)
Fattura elettronica verso esportatori abituali, operazioni fuori campo iva, partita iva inesistente o
cessata, merce mai acquistata, tutti i chiarimenti dell'Agenzia
Continuano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica. Nelle FAQ
recentemente pubblicate, le Entrate hanno risolto alcuni dubbi in merito alla compilazione della
fattura elettronica. I quesiti riguardano le lettere d'intento degli esportatori abituali, fatture fuori
campo IVA, partita IVA inesistente, merce mai acquistata e altre casistiche.
E' necessario indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione
d’intento ricevuta? Si, la fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai
fini IVA, il numero della lettera d’intento. L’informazione può essere inserita utilizzando uno dei
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campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura. Se si utilizza una delle procedure messe a
disposizione dall’Agenzia delle entrate, questo campo è selezionabile nel menù “Altri dati” della
sezione “Dati della fattura”.
Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva? Per le operazioni fuori campo di
applicazione dell’IVA l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. E' possibile in
ogni caso gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA"
con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le
predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente indicando il "codice natura" “N2”.
Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata, il SdI
scarta questa fattura? Le due ipotesi vanno distinte, infatti
 nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA o un codice fiscale
del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto
non conforme
 nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata o un codice
fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la
fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali.
Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare? Nel caso in esempio, il
cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla
comunicando direttamente con il cedente (es. via e-mail, telefono ecc.): non è possibile veicolare
alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.
E' possibile usare i moduli polivalenti delle ricevute/fatture fiscali acquistati presso le
tipografie autorizzate? Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse
esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. Conseguentemente,
coloro che ancora utilizzano la “fattura-ricevuta”, dovranno emettere esclusivamente fatture
elettroniche via SdI, a meno che non rientrino tra i soggetti esonerati.
FATTURE ELETTRONICHE 2019 VERSO CONSUMATORI FINALI NON PARTITA
IVA E FORFETTARI
Fatture elettroniche: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate verso consumatori finali e coloro che
rientrano nei regimi esonerati da tale obbligo
A 10 giorni dall'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di fattura elettronica a partire dal 1°
gennaio 2019 continuano i dubbi degli operatori da una parte ed i chiarimenti dell'Agenzia delle
Entrate dall'altra.
Oggetto di qualche riflessione è il comportamento da adottare verso consumatori finali e coloro che
rientrano nei regimi esonerati (forfettari, minimi, ecc.). In particolare, infatti, anche i professionisti
dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita
Iva. Nelle FAQ pubblicate dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito il 30 novembre 2018 è stato
chiesto se il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf
della fattura elettronica e se, nel caso fornisca la PEC, è sufficiente l'invio dell'e-fattura a
quell’indirizzo o se è tenuto a scaricarla dallo SdI.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, come stabilito dall’art. 1 del D.Lgs. n.
127/15, l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei
rapporti con i consumatori finali (B2C) ed a consegnare agli stessi una copia della fattura
26
elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale
copia.
Inoltre, si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche, quanto gli operatori che
rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali,
possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a
questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio). Gli
operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati
(anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo
 di emettere le fatture elettroniche;
 di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al
cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.
Inoltre, si evidenzia come per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime
forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di
comunicazione “spesometro”.
FATTURA ELETTRONICA E ENTI NON COMMERCIALI
Enti non commerciali: ecco come fare con la fattura elettronica
Cosa cambia con l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato della fattura elettronica per gli enti
non commerciali? Allora per prima cosa occorre distingue tra due ipotesi:
 enti non commerciali che svolgono solo attività istituzionali
 enti non commerciali che svolgono attività mista cioè attività istituzionale e
commerciale.
Nel caso l'ente svolga unicamente attività istituzionali, è alla stregua di un consumatore finale.
Pertanto, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte alle FAQ sul proprio sito " gli
enti non commerciali possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai
loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del
Sistema di Interscambio). "
Le fatture emesse nei loro confronti devono:
 essere messe a disposizione nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate
 essere consegnate in copia analogica (su carta) o in formato digitale (tipo PDF allegato
all'email). In questo documento deve essere espressamente indicato che è una copia e che
l'originale in formato XML è disponibile nell'area riservata.
Il fornitore dell'ente nell'emettere fattura dovrà indicare il codice 0000000 nel campo
"IdFiscaleIVA" e compilare nel tracciato XML solo il campo "Codice Fiscale"; in questo modo il
SdI (Sistema di Interscambio) renderà il documento elettronico disponibile al
cessionario/committente.
Nell'ipotesi in cui un ente non commerciale svolga attività mista, le fatture relative alle attività
commerciali devono essere esclusivamente fatture elettroniche e transitare nel sistema di
interscambio. Per quanto riguarda le fatture dei fornitori si pone il problema circa la distinzione di
quelle che rientrano nell'attività istituzionale da quelle che si riferiscono invece all'attività
commerciale. In particolare, il problema emergerebbe sicuramente nel caso di contabilizzazione
automatica delle fatture di acquisto.
Una soluzione può essere l'utilizzo disgiunto di codice fiscale e partita IVA con due diversi
indirizzi di recapito consistente nell'utilizzo del codice fiscale nel caso di acquisti istituzionali e di
partita IVA nel caso di acquisti commerciali. Il problema rimarrebbe per le fatture riferite sia
all'ambito commerciale che all'ambito istituzionale come telefono, luce, gas della sede dell'ente, in
tal caso sarà necessario in fase di contabilizzazione procedere allo scorporo della fattura.
27
PRIVACY: ECCO QUANDO LE IMPRESE EXTRA UE DEVONO APPLICARE IL GDPR
Gdpr e imprese extra UE: avviate a consultazione le Linee guida approvate dai Garanti Europei. Un
mese di tempo per i commenti
Quanto influenza il nuovo regolamento privacy le imprese non europee? Molto, stando al
comunicato stampa della newsletter di dicembre pubblicato dal Garante per la protezione dei dati
personali il 7 dicembre 2018. In effetti, un sito di e-commerce straniero può effettuare la
profilazione di clienti italiani senza limitazioni? In generale, sono molte le domande a cui
rispondono le “linee guida sull’applicazione dell’ambito territoriale del Gdpr” approvate nel corso
della quarta riunione plenaria del Comitato europeo per la protezione dei dati (Edpb), di cui fa parte
anche il Garante privacy italiano. Il testo chiarisce alcuni aspetti dell’articolo 3 del Gdpr, quello
che obbliga molte imprese con sede in altri continenti, tra cui i giganti del mondo digitale, al
rispetto della normativa privacy europea.
Ad esempio, in merito al quesito posto precedentemente, se un sito di e-commerce, ad esempio,
apre a Milano un ufficio per promuovere le proprie attività commerciali, esso può essere
considerato al pari di uno stabilimento europeo della società stessa. E’ tenuta ad adeguarsi alla
normativa europea anche una start-up statunitense che propone “app” con servizi di
geolocalizzazione ad utenti che si trovano a Roma o Parigi, per offrire loro pubblicità mirata su
luoghi da visitare, ristoranti ed hotel. Al contrario, non è soggetta al Gdpr una banca di Taiwan che
offre servizi a clienti che risiedono in quel Paese, anche se tratta i dati di persone con cittadinanza
tedesca o di un’altra nazione dell’UE.
In considerazione del forte impatto che le linee guida possono produrre sull’attività di istituzioni ed
imprese - sia europee, sia straniere – con potenziali pesanti sanzioni per chi non rispettasse la
normativa UE, il Board europeo dei Garanti privacy ha sottoposto il testo a consultazione
pubblica prima della sua definitiva approvazione. Ogni commento dovrà essere inviato
direttamente all’indirizzo EDPB@edpb.europa.eu entro il 18 gennaio 2019.
ROTTAMAZIONE-TER: COSA CAMBIA PER CHI HA PAGATO RATE SCADUTE
ENTRO IL 07.12.2018
Definizione agevolata 2000/17: ecco cosa succede a chi ha pagato le rate scadute entro il 7
dicembre e a coloro che non hanno pagato
Chi ha aderito alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione-bis”) e ha pagato le
rate di luglio, settembre e ottobre entro il 7 dicembre, rientra automaticamente nei benefici
previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”). È questo quanto prevede
l’art.3 del Decreto Legge n. 119/2018 e riportato nel comunicato stampa di Agenzia delle Entrate
Riscossione.
In particolare, entro il 30 giugno 2019 Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza alcun ulteriore
adempimento a carico del debitore, invierà al contribuente una “Comunicazione” con il
differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla “rottamazione-bis”, ripartito in 10
rate di pari importo (5 anni), con scadenza
 il 31 luglio
 il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.
Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%.
E chi non ha versato entro il 7 dicembre 2018? Contrariamente al caso precedente, in caso di
omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate della “rottamazione-bis”, per gli stessi
carichi non si potrà più accedere alla nuova Definizione agevolata (cosiddetta "rottamazione-
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ter") e Agenzia delle Entrate-Riscossione, come stabilito dalla legge, dovrà riprendere le procedure
di riscossione.
Versamento delle
rate pregresse
entro il 7 dicembre
Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente una
“Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare
relativo alla “rottamazione-bis”, ripartito in 10 rate di pari importo (5
anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a
partire dal 2019.
Versamento delle
rate insufficiente o
tardivo
Nessuna possibilità di adesione alla rottamazione-ter per gli stessi
carichi e ripresa delle procedure di riscossione
DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI: NOVITA’ IN SEDE DI CONVERSIONE
Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019: introdotte modifiche alla definizione delle liti
con il Fisco
In sede di conversione in Legge del decreto fiscale 119/2018 contenente le misure urgenti, è stata
modificata la definizione agevolata delle liti pendenti. In particolare, l'articolo 6 consente
di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in cassazione e a
seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi cioè:
 avvisi di accertamento
 provvedimenti di irrogazione delle sanzioni
 ogni altro atto di imposizione.
Le controversie possono essere definite con il pagamento della metà del valore della controversia
in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e di un quinto del valore in
caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
In sede di conversione sono state apportate le seguenti modifiche:
 in relazione ai ricorsi pendenti iscritti nel primo grado, la controversia può essere definita
con il pagamento del 90% del valore della stessa (nuovo comma 1-bis);
 in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado, la controversia può essere
definita con il pagamento del 40% del valore della stessa
 in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado, la definizione può avvenire a
seguito del pagamento del 15% del valore della controversia
 in merito alle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 119/2018, per le quali risulti
soccombente l'Agenzia delle Entrate in tutti i precedenti gradi di giudizi, le controversie possono
essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del relativo valore
 concessione agli enti territoriali di applicare le norme sulla definizione agevolata in
commento anche alle controversie tributarie che coinvolgono gli enti strumentali degli enti
territoriali stessi.
SANATORIA ERRORI FORMALI: ECCO LE REGOLE
Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019: approvata la sanatoria degli errori formali.
200 euro per periodo d'imposta da versare in due rate
Una delle novità introdotte dalla Legge di conversione del decreto fiscale 119/2018 collegato alla
Legge di bilancio 2019 è rappresentata dalla sanatoria degli errori formali. In particolare, il comma
1 dell'articolo 9, modificato radicalmente in sede di discussione parlamentare, prevede che
29
 le irregolarità
 le infrazioni
 le inosservanze di obblighi o adempimenti
 di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile
o delle imposte sui redditi
o dell'IVA
o dell'IRAP
o del pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018,
possano essere regolarizzate mediante la loro rimozione ed il versamento di una somma pari a
200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di
pari importo
 la prima entro il 31 maggio 2019
 la seconda entro il 2 marzo 2020.
Tale procedura di regolarizzazione non può essere esperita:
 con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito
della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto legge n. 167 del
1990;
 per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio
dello Stato;
 per le irregolarità ed altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla
data di entrata in vigore della disposizione in esame.
Le modalità di attuazione dell'articolo in esame dovranno essere disciplinate con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
INTERESSE LEGALE 2019 SALITO ALLO 0,8%
Saggio di interesse legale quasi triplicato. Passa dallo 0.3% allo 0.8% dall’01.01.2019
A partire dal 1° gennaio 2019 aumenta il tasso di interesse legale, diventando pari allo 0,8%.
L’aggiornamento annuale è previsto dall’articolo 1284, primo comma, del Codice civile, secondo
cui la percentuale deve essere rivista “sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di
Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato
nell’anno”.
A stabilire la modifica per il 2019 è stato il decreto MEF del 12 dicembre 2018 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 291 del 15 dicembre 2018.
La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di
determinazione delle somme da versare quando si fa ravvedimento. Infatti, quando si ricorre a tale
istituto, è questo il saggio da considerare per il conteggio degli interessi dovuti: vanno calcolati
giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma
cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi.
Questo perché, negli ultimi anni, è stato puntualmente modificato:
 nel 2018 è pari allo 0,3%
 nel 2017 era pari allo 0,1%;
 nel 2016 era lo 0,2%;
 nel 2015 lo 0,5%;
 nel 2014 l’1%;
 negli anni 2013 e 2012, il 2,5%
30
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza
Studio Cassinis
STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati
Corso di Porta Nuova, 15
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Newsletter per Centri Sportivi - Dicembre 2018

  • 1. 1 Milano, 21 dicembre 2018 DECRETO FISCALE COLLEGATO: IN VIGORE DAL 19 DICEMBRE 2018. IL TESTO PUBBLICATO IN GAZZETTA Legge di conversione del Decreto Fiscale con le misure urgenti in Gazzetta. Elenco delle novità approvate in sede di conversione Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.293 del 18 dicembre 2018 la legge 136/2018 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.". Il testo ha subìto molte modifiche in sede di conversione. Tra le principali novità si segnalano:  riduzione della soglia per accedere all'interpello sui nuovi investimenti da 30 milioni a 20 milioni di euro;  definizione agevolata processi verbali di constatazione: le rate devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre e sul relativo importo devono essere applicati gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine della prima rata;  modifiche alla rottamazione-ter: aumento del numero delle rate da 10 a 18 e possibilità di pagare le rate con un ritardo fino a 5 giorni senza decadere dalle agevolazioni. Introdotte, inoltre, agevolazioni per il rilascio del DURC;  proroga reverse charge per cessioni di tablet, console e pc fino al 2022;  modifica alle sanzioni per gli assegni senza causa di trasferibilità;  definizioni liti pendenti: modifica delle percentuali richieste per sanare il rapporto con il fisco. Introdotta una specifica disposizione in relazione ai ricorsi pendenti iscritti nel primo grado, prevedendo che la controversia possa essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa;  introdotta la sanatoria degli errori formali con un versamento di 200 euro per periodo d'imposta;  fatturazione elettronica: esclusione dall'obbligo dell'e-fattura per gli operatori sanitari;  fatturazione elettronica: prolungamento del periodo di sanzioni soft;  introduzione della dichiarazione IVA precompilata per i soggetti minori;  modifiche al codice del terzo settore;  ricerca dei beneficiari per le polizze assicurative e dei conti dormienti;  misure per il contrasto all'evasione tramite l'aumento dello scambio di informazioni tra l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza;  proroga del bonus bebè;  imposta dell'1,5% sui trasferimenti di denaro al di fuori dell'Unione Europea (money transfer). FATTURAZIONE ELETTRONICA: LE SEMPLIFICAZIONI CONTENUTE NEL COLLEGATO FISCALE Decreto fiscale collegato: ecco le semplificazioni contenute nel testo pubblicato in Gazzetta. L’articolo 10 del decreto fiscale 119/2018, la cui Legge di conversione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2018, include fra i soggetti esonerati dall’emissione della fattura elettronica le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398. Per tali soggetti è
  • 2. 2 necessario, tuttavia, porre attenzione ai ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciale e ai contrati di sponsorizzazione e/o pubblicità. La norma prevede, infatti, che le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo inferiore o pari a euro 65.000 siano esonerati dall’emissione della fattura elettronica ma, al superamento di tale soglia devono assicurarsi che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta. Qualora si tratti, invece, di contratti di sponsorizzazione e pubblicità, indipendentemente dai ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, le fatture elettroniche dovranno essere emesse, per loro conto, dai cessionari. Di seguito una tabella di riepilogo: Associazioni Sportive Dilettantistiche TIPOLOGIA DI OPERAZIONE LIMITE RICAVI OBBLIGO EMISSIONE E- FATTURA CHI DEVE EMETTERE LA FATTURA NO SPOSORIZZAZIONI E PUBBLICITA’ ≤ 65.000 No Nessuno > 65.000 Si Committente/ prestatore SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA’ ≤ 65.000 Si Committente > 65.000 Si Committente L’articolo prevede, inoltre, che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 non siano applicate le sanzioni previste qualora la fattura elettronica sia emessa oltre il termine di legge ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20%, quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. Per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile, è stata prevista una piccola dilazione dei termini entro i quali si applicheranno le sanzioni ridotte al 20%: l’originaria scadenza del 30 giugno è stata infatti prorogata 30 settembre. CONTRIBUENTE Emissione tardiva ma entro la liquidazione periodica del periodo in cui è stata effettuata l’operazione Emissione tardiva ma oltre la liquidazione periodica del periodo in cui è stata effettuata l’operazione Trimestrale Nessuna sanzione (fino al 30-06-2019) 20% della sanzione (fino al 30-06-2019) Mensile Nessuna sanzione (fino al 30-06-2019) 20% della sanzione (fino al 30-09-2019) Definitivo anche l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica -per il periodo d'imposta 2019 - per gli operatori tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. La norma si applica ai soggetti tenuti all'invio dei dati, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014 (recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata").
  • 3. 3 MANOVRA BIS 2019: PIU’ VICINA L’APPROVAZIONE Legge di bilancio 2019: trovato l'accordo. Tra modifiche e maxi emendamenti il testo rimane al Senato Si naviga a vista nel cantiere della Legge di Bilancio 2019, dopo l'esito positivo della trattativa con Bruxelles. In particolare, si è svolta, in Assemblea, mercoledì 19 dicembre, l'informativa del Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, sulla manovra economica. Sono stati rivisti i saldi del bilancio (il deficit passa dal 2,4% al 2,04%), affinate le misure e rafforzate le coperture. La manovra prevede anche un piano di interventi straordinari, pari a 10,5 miliardi nel triennio, per le infrastrutture viarie e la gestione del rischio idrogeologico, sul quale il Governo ha chiesto l'applicazione della flessibilità dello 0,2%. La 5a Commissione del Senato prosegue, fino al 20 dicembre, l'esame, in sede referente, del disegno legge di bilancio 2019, che è all'ordine del giorno dell'Aula il 20 dicembre. Questi i principali punti di modifica della manovra:  web tax 3% per le imprese che vendono online  raffreddamento dell'indicizzazione  niente Ires al 15% per gli enti non commerciali  stop aumento IVA per il 2019  rimodulazione del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale  rivalutazione all'inflazione delle pensioni è parziale per gli assegni più elevati  contributo di solidarietà progressivo sulle pensioni più alte  slittamento del reddito di cittadinanza ad aprile  piano straordinario di dismissione di immobili pubblici  misure extra per gli enti locali (come l'utilizzo dell'Arma del Genio dell'Esercito per riparare le buche di Roma  riprogrammazione dei fondi destinati a Ferrovie dello Stato  piano straordinario di dismissione di immobili pubblici  aumento delle imposte sui giochi  rinvio del turn over nelle amministrazioni centrali. DETRAZIONE IVA: POSSIBILE SE LA FATTURA ARRIVA I PRIMI GIORNI DEL MESE SUCCESSIVO Detrazione IVA: la Commissione Europea chiarisce che la detrazione immediata è possibile anche quando la fattura arriva i primi giorni del mese dopo l'operazione Per i tempi per la detrazione IVA urgono chiarimenti ufficiali, in particolare dopo il collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018) che ne ha modificato la disciplina. Con un recente comunicato stampa congiunto l'ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) e Confimi Industria (Confederazione dell'Industria Manufatturiera italiana e dell'impresa privata) hanno resa nota l'indicazione arrivata dall'Unione Europea. In particolare, "I margini per la detrazione immediata dell’Iva nel mese di esigibilità (effettuazione dell’operazione) ci sono, anche per la Commissione Europea, se il possesso (arrivo) della fattura si perfeziona entro i termini del D.P.R. n. 100/98. La detrazione immediata è possibile, in altri termini, anche quando la fattura arriva nei primi giorni del mese successivo a quello dell’operazione ed è la Commissione stessa che – per superare i dubbi degli operatori - richiama l’attenzione sulla recente modifica introdotta dal collegato fiscale alla manovra (art. 14 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119). Questa l’importante indicazione che è arrivata dalla Commissione UE (TAXUD C3 D(2018)6177124) in ANC e in Confimi Industria".
  • 4. 4 Il comunicato prosegue ricordando che, "fermo restando come sia chiaro che il diritto alla detrazione sorge alla data in cui l’imposta diviene esigibile, ma sia esercitabile solo nel rispetto anche del requisito del possesso della fattura, si è chiesto in sostanza:  se sia sufficiente che il presupposto formale del possesso (arrivo) della fattura si perfezioni entro il termine per l’autoliquidazione dell’Iva come dice il DPR. n.100, oppure  se, ai fini della detrazione immediata, il possesso debba già concretizzarsi entro l’ultimo giorno del periodo di riferimento della liquidazione come, secondo alcuni, parrebbe sottendere il fatto che nella circolare n. 1/E l’Agenzia delle Entrate abbia “fatto salvi” i comportamenti di chi, entro il 16 gennaio 2018, in aderenza al dettato letterale dell’articolo 19, ha retro imputato a dicembre le fatture 2017 arrivate nei primi giorni del 2018. Si è evidenziato, altresì, come la seconda ipotesi metterebbe a rischio il rispetto del principio di neutralità in regime di fatturazione elettronica considerato altresì che il recapito dipende dal sistema di interscambio (si pensi ad una fattura emessa e trasmessa in prossimità delle ore 24 di fine mese e recapitata il giorno successivo dal SdI)." In base a quanto scritto nel testo “la risposta della Commissione permette, infatti, di concludere:  che i canoni comunitari non vietano agli Stati di considerare immediatamente detraibile l’imposta relativa ad una fattura recapitata i primi giorni del mese successivo (fino al giorno 15 tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 119);  che questo è ciò di cui ha finalmente preso atto il Governo con il collegato fiscale che però – nella versione attualmente in corso di conversione in Parlamento – prevede stranamente il riconoscimento di detto principio esclusivamente per le operazioni effettuate da gennaio a novembre”. FATTURA ELETTRONICA: APPROVATO EMENDAMENTO CHE ESCLUDE GLI OPERATORI SANITARI Decreto Fiscale 2019: approvato emendamento con le disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari Con l'approvazione dell'emendamento 10.0.100 la Commissione in sede referente propone l'introduzione di un nuovo articolo in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, prevedendo l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica -per il periodo d'imposta 2019 - per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. La norma si applica ai soggetti tenuti all'invio dei dati, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014 (recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"). Il comma 3 sopra richiamato elenca i seguenti soggetti:  le aziende sanitarie locali,  le aziende ospedaliere,  gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,  i policlinici universitari,  le farmacie, pubbliche e private,  i presidi di specialistica ambulatoriale,  le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,  gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari,  gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Essi sono tenuti ad inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015, con alcune esclusioni, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi.
  • 5. 5 Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria. Quanto al comma 4, esso demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a talune spese che danno diritto a deduzioni dal reddito. In attuazione di quanto disposto dal suddetto comma 4, sono stati emanati decreti ministeriali concernenti le seguenti tipologie di spese:  universitarie,  funebri,  per interventi di recupero del patrimonio edilizio,  per interventi volti alla riqualificazione energetica,  relative alle rette per la frequenza di asili nido,  per le erogazioni liberali. Si ricorda che le modalità di invio di dati di natura sanitaria nell'ambito del Sistema pubblico di connettività sono state stabilite con il D.P.C.M. 26 marzo 2008. Inoltre, con decreto 27 aprile 2018, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono state fissate le "specifiche tecniche e modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014". SANATORIA ERRORI FORMALI: APPROVATO EMENDAMENTO Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019: approvato emendamento per la sanatoria degli errori formali. 200 euro per periodo d'imposta da versare in due rate Sono stati approvati l'emendamento 9.1000 ed i relativi subemendamenti 9.1000/5, 9.1000/8 (testo 2) e 9.1000/9 che propongono la soppressione dell'articolo 9 in merito alla dichiarazione integrativa speciale e l'introduzione di disposizioni sostitutive. In particolare, il comma 1 prevede che  le irregolarità,  le infrazioni,  le inosservanze di obblighi o adempimenti,  di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile o delle imposte sui redditi o dell'IVA o dell'IRAP o del pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possano essere regolarizzate mediante la loro rimozione ed il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo  la prima entro il 31 maggio 2019  la seconda entro il 2 marzo 2020. Tale procedura di regolarizzazione non può essere esperita:  con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto legge n. 167 del 1990;  per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
  • 6. 6  per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. Le modalità di attuazione dell'articolo in esame dovranno essere disciplinate con provvedimento del direttore della Agenzia delle Entrate. REVERSE CHARGE: APPROVATO EMENDAMENTO DI PROROGA FINO AL 2022 Decreto collegato fiscale 2019: proroga applicazione reverse charge a fini IVA fino al 30 giugno 2022 E’ stata approvata l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 2. Detta disposizione intende prorogare al 30 giugno 2022 l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile facoltativa (cd. reverse charge) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea. Si ricorda che l’adempimento dell’imposta secondo il meccanismo dell’inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17, quinto comma, del D.P.R. 633/72, comporta che gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore. Tale meccanismo, adottato dagli Stati membri in deroga alla procedura normale di applicazione dell'IVA secondo il sistema della rivalsa, mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l’imposta che il cedente non provvede a versare all’erario. L’articolo 17, sesto comma del D.P.R. 633/72, alle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) riporta le categorie di beni e servizi per le quali l’Italia ha inteso far uso della deroga, cioè  le cessioni di telefoni cellulari (“apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative”), con esclusione dei componenti e accessori per i telefoni cellulari;  le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; da questa categoria vanno esclusi i computer quali beni completi e i loro accessori;  le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop;  i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili (articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE);  i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;  le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore. In precedenza, l’articolo 199-bis della direttiva IVA consentiva l’applicazione del meccanismo di inversione contabile cd. facoltativa fino al 31 dicembre 2018; tale disposizione è riprodotta dall’articolo 17, comma 8 del DPR IVA, su cui intervengono le norme in esame. L’articolo 199-bis è stato recentemente modificato dalla Direttiva UE 2018/1695 del 6 novembre 2018, che ha prorogato il termine per l’applicazione facoltativa del reverse charge al 30 giugno 2022. Le modifiche proposte con l’em. 2.23 (testo 3), in coerenza coi nuovi termini fissati in sede UE, modificano il richiamato comma 8 dell’articolo 17, per coordinare il termine ivi previsto con quello dell’articolo 199-bis. Si intende, dunque, prorogare l’applicazione facoltativa del reverse charge nei predetti settori al 30 giugno 2022.
  • 7. 7 ROTTAMAZIONE-TER: COME CAMBIA CON LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL FISCALE Collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019: approvato emendamento di modifica alla rottamazione -ter L'articolo 3 del decreto contiene la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. In particolare, durante l’esame in sede referente sono stati approvati alcuni emendamenti relativi ai seguenti punti:  alle modalità di pagamento rateale degli importi dovuti: ferma la possibilità di pagare il quantum dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019. Per quanto riguarda il pagamento rateale, o il numero massimo delle rate viene elevato da dieci a diciotto, eliminando la necessità che tali rate siano tutte di pari importo. o l’ammontare della prima e della seconda rata, che sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione. o il termine di scadenza delle rate viene modificato: per la prima e la seconda rata rimane fermo il termine del 31 luglio e del 30 novembre dell'anno 2019. Con riferimento alle restanti rate, si chiarisce che esse sono di pari ammontare e scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.  agli effetti della definizione agevolata sul rilascio del DURC: Con le modifiche introdotte, si estende il rilascio del DURC a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento. Anche in tale fattispecie opera dunque una deroga al principio generale in base al quale, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei contributi, il DURC è rilasciato solo successivamente all'adozione di un provvedimento di rateizzazione, adozione che, peraltro, secondo le determinazioni in materia dell'INPS, non si considera perfezionata prima del pagamento della prima rata.  alla mitigazione delle conseguenze per il tardivo versamento del dovuto: non si produce l’effetto di inefficacia della definizione agevolata se il ritardo nel pagamento delle rate non supera i 5 giorni; né sono dovuti interessi. ACCERTAMENTO BANCARIO SENZA NECESSITA’ DI PREVENTIVO CONTRADDITTORIO In tema di accertamento delle imposte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l’utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l’invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l’Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti (cfr. sentenza n. 25770/2014). Cassazione - ordinanza n. 29565 – 17 ottobre 2018 – 16 novembre 2018
  • 8. 8 OPERATORI SOCIO SANITARI: PRESTAZIONI SOGGETTE AD IVA ORDINARIA Prestazioni rese dagli OSS soggette ad IVA con aliquota ordinaria. Non prevista l'esenzione IVA. L’operatore sociosanitario non rientra tra i soggetti abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie, e pertanto le prestazioni rese dai predetti operatori non applicano l’esenzione Iva ma devono essere assoggettate ad Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria. E' questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta 90 del 3 Dicembre 2018. In particolare, l'interpello è stato effettuato dalla società Alfa che presta servizi di assistenza sanitaria a domicilio per il trattamento delle malattie croniche respiratorie o degenerative. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale di figure professionali indipendenti, rappresentate da personale medico, infermieristico e riabilitativo, psicologi ed operatori sociosanitari (OSS), organizzate in team di esperti, in modo da eseguire qualunque tipologia di prestazione richiesta alla professione. Tali professionisti fatturano i propri servizi alla Società la quale, a sua volta, li rifattura ai pazienti ovvero alle aziende sanitarie appaltanti, singolarmente ovvero come pacchetti di servizi, a seconda delle specifiche previsioni contrattuali. Nell'interpello è stato così chiesto il corretto trattamento ai fini IVA di queste prestazioni. Nel rispondere l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'articolo 10, primo comma, n. 18), del DPR n. 633/1972, dispone che sono esenti dall’imposta "le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ovvero individuate con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze". Come emerge da prassi ministeriale e dalla giurisprudenza, l’applicazione dell’esenzione Iva alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, riconducibili nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, e in relazione ai soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all’esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende. Per quanto concerne, in particolare, i soggetti prestatori abilitati all’esercizio della professione medica cui torna applicabile l’esenzione IVA, occorre fare riferimento all’articolo 99, primo comma, del Testo unico delle leggi sanitarie secondo cui “è soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata". Rileva, altresì, il decreto del 17 maggio 2002, adottato dal ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, recante individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, che all’articolo 1 dispone che “sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione alla persona rese, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (…) da:  a) gli esercenti le professioni di biologo e psicologo;  b) gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409;  c) gli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili”. Nel predetto ambito non è ricompresa la figura dell’operatore sociosanitario. In proposito, il ministero della Salute ha chiarito che “l’Operatore sociosanitario continua ad essere identificato come un operatore d’interesse sanitario che si caratterizza per essere sprovvisto delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, per la mancanza di autonomia professionale, con funzioni accessorie e strumentali e per una formazione di livello inferiore; per tali operatori non è prevista l’iscrizione ad uno specifico Albo professionale (…). In particolare, l’Operatore sociosanitario è l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica
  • 9. 9 conseguito al termine di specifica formazione professionale regionale, svolge attività indirizzata a soddisfare bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario (…)”. Da ciò consegue, a parere del dicastero, che “per la tipologia di formazione e le competenze attribuite sopra esplicitate, l’Operatore sociosanitario non può essere assimilabile alle Professioni sanitarie e, pertanto, le sue prestazioni sono sottoposte ad IVA con aliquota ordinaria. FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE FAQ dell'Agenzia delle Entrate in merito all'e-fattura differita per le cessioni di beni, le parcelle pro-forma e i tempi di trasmissione del SdI Fattura elettronica differita oggetto di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate nelle FAQ pubblicate aggiornate al 30 novembre 2018. In particolare, nella prima domanda sul tema è stato chiesto se generalmente nell'ambito della fattura elettronica sia possibile l’uso della fattura differita. Nel rispondere le Entrate hanno chiarito che l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni sulla fattura previste all’articolo 21, comma 4, del Testo Unico IVA (DPR 633/72) e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica "differita". Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. Ad esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 10 febbraio 2019 avendo cura di:  emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente che accompagni la merce;  datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);  far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio. In generale, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per “le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione”. In una successiva domanda è stato chiesto se i documenti quali la c.d. “fattura proforma” (o “avviso di parcella”), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell’incasso del corrispettivo. In questa risposta le Entrate hanno ribadito come l’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, preveda la possibilità di emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente  la descrizione dell’operazione,  la data di effettuazione  gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica. Infine, ricordando che risulta tuttora vigente il DPR 100/1998 che permette di portare in detrazione l’IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo, è stato chiesto se stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio,
  • 10. 10 pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio. Nella risposta l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1° febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio. LA DISCIPLINA DEGLI OMAGGI Come ogni anno, al termine dell’esercizio ed in concomitanza con l’arrivo del Natale, le aziende provvedono ad omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia. La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori; tuttavia, dal punto di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell’Iva, ed è pertanto necessario identificare:  la tipologia dei beni oggetto dell’omaggio;  le caratteristiche del soggetto ricevente. In merito al primo discrimine occorre difatti distinguere, come si è già detto, tra dipendenti, clienti, consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all’impresa. Relativamente ai beni, invece, occorre differenziare tra beni acquisiti appositamente per essere omaggiati e omaggi costituiti da beni oggetto dell’attività di impresa. Vediamo pertanto quale trattamento risulta applicabile alle diverse situazioni che si ottengono incrociando le due variabili sopra evidenziate. Destinatario dell’omaggio  Dipendente  Terzo Tipologia del bene  Beni prodotti o commercializzati dall’impresa  Beni acquistati per la donazione Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell’attività d’impresa I costi sostenuti per l’acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell’attività propria dell’impresa sono:  integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro;  qualificati come spese di rappresentanza. Valore unitario inferiore a 50 euro integralmente deducibili Valore unitario superiore a 50 euro la spesa rientra tra quelle di rappresentanza In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che a far data dal 1° gennaio 2016 il testo dell’articolo 108, comma 2, Tuir è stato modificato. Nella sua versione attuale esso lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di inerenza, come stabiliti con decreto del Mef (tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse), e di congruità.
  • 11. 11 L’inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano:  sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;  ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici;  coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore. Quanto alla congruità, essa andrà determinata rapportando:  il totale delle spese imputate per competenza nell’esercizio;  con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono sostenute (come risultanti da dichiarazione). Le nuove soglie contenute nel testo dell’articolo 108, Tuir sono le seguenti: 1. 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro; 2. 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni; 3. 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro. Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese sono da intendersi indeducibili con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi. Nuove percentuali di deducibilità valide dal 2016 Fino a 10 milioni di euro 1,5% Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro 0,6% Oltre 50 milioni di euro 0,4% In merito all’Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell’Iva relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Da cui: spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro detraibilità del 100% spese di rappresentanza superiori a 50 euro indetraibilità del 100% Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell’attività d’impresa In taluni casi, ad essere destinati ad omaggio sono i beni che costituiscono il “prodotto” dell’azienda erogante o i beni che l’azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt’altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione ad omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate:  dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell’attività di impresa);  dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l’utilizzo dell’autofattura o del registro omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.
  • 12. 12 Omaggi a dipendenti di beni da parte dell’impresa Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell’impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell’impresa. Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, l’imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva. L’acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, etc.). Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore a 258,23 euro nello stesso periodo d’imposta (se di importo complessivo inferiore a 258,23 euro sono esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i benefits (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro. Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio, devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. Nell’ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell’attività propria dell’impresa. Omaggi a clienti/fornitori Omaggi a dipendenti   Il costo sostenuto all’atto dell’acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l’importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione dell’imposta, mentre quelli di valore superiore a 50 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell’Iva Il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L’Iva è indetraibile PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI L’erogazione di compensi all’Organo amministrativo deve essere effettuata avendo riguardo a 3 specifici aspetti: 1. il rispetto del principio di cassa; 2. la verifica della esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata; 3. il coordinamento con l’imputazione a Conto economico.
  • 13. 13 Il principio di cassa La deducibilità dei compensi deliberati per l’anno 2018 è subordinata all’effettivo pagamento dei medesimi, secondo il principio di cassa. In particolare, si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega l’amministratore alla società: Amministratore con rapporto di collaborazione (viene emesso cedolino paga) I compensi sono deducibili dalla società nel 2018, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2019 (c.d. principio della cassa “allargata”) Amministratore con partita Iva (viene emessa fattura) I compensi sono deducibili dalla società nel 2018, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2018 Ipotizzando che le somme in questione siano pari o superiori alla soglia fissata dalla normativa antiriciclaggio (e quindi non possano essere pagate in contanti), è necessario che entro la suddetta scadenza:  sia consegnato un assegno bancario “datato” all’amministratore;  sia disposto il bonifico a favore dell’amministratore. Ovviamente, il compenso all’amministratore dovrà essere stato opportunamente deliberato dall’assemblea dei soci per un importo proporzionato all’opera svolta dall’amministratore stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all’importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario. L’esistenza della delibera Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione (pagamento) secondo quanto sopra ricordato, è necessario che sussista una specifica decisione del competente Organo societario; diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, l’Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità del costo. È, quindi, necessario che il compenso sia espressamente previsto da una apposita delibera assembleare. Nella tabella che segue sono riepilogate le possibili soluzioni che è bene verificare per l’anno 2018 e adottare in previsione del prossimo avvio del 2019. Amministratore senza compenso È consigliabile che l’assemblea dei soci deliberi in merito all’assenza della remunerazione, per evitare che, in caso di future contestazioni, il beneficiario possa reclamare un compenso per l’opera svolta
  • 14. 14 Amministratore con compenso stabile erogato in rate mensili (oppure con diversa periodicità) nel corso dell’anno L’assemblea che assegna il compenso deve precedere alla materiale erogazione del compenso all’amministratore. Ipotizzando, a titolo di esempio, che sia assegnato - per l’anno 2019 - un compenso annuo di 120.000 euro, da pagarsi in 12 rate al termine di ciascun mese, si dovrà osservare la seguente scaletta temporale:  mese di gennaio (antecedentemente al primo pagamento): assemblea dei soci che delibera il compenso all’amministratore per l’intero anno 2019;  mese di gennaio (dopo l’assemblea): erogazione della prima tranche mensile;  mese di febbraio: erogazione seconda tranche mensile; etc. Talune società prevedono una ratifica a posteriori dei compensi dell’organo amministrativo già erogati precedentemente (ad esempio, in sede di approvazione del bilancio 2018, nell’aprile 2019, si ratifica il compenso già erogato nel corso del 2018); tale comportamento pare comunque sconsigliabile, resta preferibile la delibera che precede la materiale erogazione del compenso Amministratore con compenso stabile, cui viene destinata una erogazione straordinaria Nulla vieta che l’assemblea dei soci decida di assegnare una quota ulteriore di compenso all’amministratore, in aggiunta a quanto già deliberato. Ad esempio, in aggiunta al caso precedente, si ipotizzi che i soci (a novembre 2019), decidano di assegnare un compenso straordinario di ulteriori 30.000 euro, in aggiunta ai 120.000 euro già deliberati. Anche in questa ipotesi, l’unico vincolo da rispettare è che la decisione preceda la materiale erogazione del compenso Amministratore con compenso annuo erogato in unica soluzione L’assemblea dei soci deve precedere il momento di erogazione del compenso, a nulla rilevando che la decisione sia assunta in corso d’anno e che si decida di remunerare il lavoro dell’amministratore per l’intero periodo. Ad esempio:  mese di ottobre 2019: l’assemblea dei soci delibera il compenso di 120.000 euro per l’intero anno 2019;  mese di ottobre 2019 (dopo l’assembla): la società eroga il compenso in una o più rate (ad esempio, 40.000 euro a ottobre, 40.000 euro a novembre, 40.000 euro a dicembre 2019) Amministratore con compenso deliberato in anni precedenti, a valere anche per il futuro Per evitare l’incombenza della ripetizione dell’assemblea, alcune società prevedono un compenso che possa valere anche per più annualità. Ad esempio, si ipotizzi che la società, nell’anno 2016, abbia assunto la seguente delibera: “… all’amministratore unico viene assegnato un compenso di 120.000 euro annui per l’anno 2016 e per i successivi, sino a nuova decisione dei soci. Il pagamento dovrà avvenire in 12 rate da erogarsi alla scadenza di ciascun mese solare”. In tal caso, l’erogazione potrà avvenire tranquillamente anche per le successive annualità, senza dover rispettare alcuna ulteriore formalità. Va posta attenzione, in tal caso, al contenuto della delibera, nella quale sarebbe bene prevedere anche la seguente clausola: “… in relazione alla annualità a partire dalla quale i soci dovessero
  • 15. 15 decidere diversamente da quanto oggi stabilito, si dovrà provvedere con una specifica decisione da assumersi entro e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio dell’anno a partire dal quale si intende modificare la remunerazione”. Questa accortezza consente di evitare che si producano problemi legati al c.d. incasso “giuridico”, vale a dire la finzione per la quale l’Amministrazione finanziaria possa prevedere, ove il compenso non sia erogato, un pagamento seguito da una immediata restituzione delle somme alla società Il compenso deliberato e non pagato Si presti attenzione al fatto che, in tempi di crisi, spesso le società provvedono al pagamento di una parte del compenso già deliberato e, in corso d’anno, si accorgono del fatto che l’onere non è più sostenibile; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso. Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell’amministratore all’incasso del compenso; è bene evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) l’Amministrazione finanziaria presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento. Ciò determinerebbe l’obbligo di tassazione del compenso stesso. È allora preferibile che l’assemblea decida di adeguare il compenso prima della sua maturazione, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l’erogazione della remunerazione. ADEMPIMENTI PER L’AUTO IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE Tra le forme di assegnazione dell’autovettura ai dipendenti aziendali il caso più frequente e, sotto il profilo fiscale più premiante, è quello dell’autovettura concessa in uso al dipendente. In particolare, la forma più frequentemente fruita è quella dell’utilizzo promiscuo: si tratta della situazione per cui la vettura viene data al dipendente affinché questo la utilizzi tanto per le finalità aziendali (ad esempio andare a visitare i clienti), quanto ai fini personali (ad esempio uscire la sera e nei weekend, andare in vacanza, etc.). Il trattamento fiscale è così riassumibile: Benefit di modesto ammontare addebitato nella busta paga del dipendente  Nella busta paga del dipendente si deve rilevare un compenso in natura tassabile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 km prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell’Aci al seguente link: http://www.aci.it/index.php?id=93. Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono pubblicate sul sito dell’Aci le tariffe valide per il periodo d’imposta successivo: sono pertanto in corso di pubblicazione le tariffe previste per il 2019. L’addebito è del tutto forfettario e non tiene conto in alcun modo dell’effettivo utilizzo nell’ambito della sfera personale/familiare. Tale fringe benefit viene ragguagliato nel caso di assegnazione al dipendente per un periodo inferiore all’anno Deducibilità dei costi per l’impresa nel limite del 70%  La deduzione al 70% riguarda sia le spese di gestione della vettura (carburante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, etc.), quanto il costo di acquisizione (quota di ammortamento nel caso di acquisto diretto, canoni di leasing o noleggio). Con riferimento al costo di acquisizione, peraltro, la deduzione è ammessa senza alcun limite rapportato al valore del mezzo (che per le auto
  • 16. 16 destinate all’utilizzo esclusivamente aziendale è pari a 18.076 euro): la quota fiscale di ammortamento viene quindi calcolata sul costo complessivo della vettura I riaddebiti In molti casi per l’assegnazione dell’auto in uso promiscuo al dipendente, l’impresa richiede delle somme al lavoratore (che vanno a indennizzare il datore di lavoro per l’utilizzo personale del dipendente stesso) che vengono addebitate con fattura assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria. Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere, quindi, ridotto degli importi addebitati; nel caso di importo fatturato al dipendente per l’utilizzo personale, il calcolo del fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile con le tariffe Aci di cui si è detto) e l’importo fatturato comprensivo di Iva. Spesso aziende e dipendenti si accordano per un riaddebito esattamente pari al fringe benefit convenzionale: una volta fatturato (e pagato) tale importo, non vi sarà alcuna conseguenza reddituale in capo al dipendente, e al datore di lavoro sarà assicurata la deduzione maggiorata dei costi (ossia il 70% in luogo del 20% di un’autovettura aziendale) di cui si è detto in precedenza, nonché la piena detrazione dell’Iva. Esempio La Alfa Srl ha destinato al dipendente Mario Rossi una vettura Volkswagen Golf Sportsvan 2.0 tdi 150 CV, affinché questo la utilizzi sia per l’attività d’impresa che per l’uso privato, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Si ipotizzi il seguente fringe benefit 2018 verificato sul sito Aci: GOLF SPORTSVAN 2.0 TDI 150CV 0,5346 2.405,59 euro Se l’impresa emette al dipendente una fattura dell’importo di 1.971,80 euro + Iva 22% (il cui totale dà un importo complessivo della fattura di 2.405,59 euro, corrispondente al fringe benefit di utilizzo della vettura):  non vi sarà alcuna tassazione in capo al dipendente (in quanto viene sterilizzato l’importo del fringe benefit da tassare in capo al dipendente a seguito del pagamento della fattura);  la deduzione di tutti i costi (acquisizione/leasing/noleggio e spese di gestione) è pari al 70% degli stessi;  l’Iva assolta sulle fatture di acquisto risulterà interamente detraibile. In tale procedura sono 3 gli aspetti da ricordare se non si vuole correre il rischio di vedersi contestare gli importanti benefici fiscali riconosciuti a tale fattispecie: In caso di riaddebito con fattura  sulla base di quanto previsto dalla Circolare n. 326/E/1997, la fattura emessa deve risultare altresì pagata entro la fine del periodo d’imposta Esistenza di idonea prova documentale  nella Circolare n. 48/E/1998 si afferma la necessità di predisporre e conservare idonea documentazione al fine di provare con certezza l’utilizzo promiscuo del mezzo (ad esempio, inserimento di specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente stesso o contratto di comodato da menzionare nel contratto di lavoro)
  • 17. 17 Autovetture concesse in uso promiscuo agli amministratori  Imposta sul valore aggiunto La DRE Lombardia (interpello n. 904-472/2014) ha chiarito che alle autovetture concesse in uso promiscuo agli amministratori non è possibile applicare il medesimo trattamento ai fini Iva previsto per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. In quanto trattasi di 2 tipologie di rapporti di lavoro (l’ufficio di amministratore di società e quello di lavoro dipendente) non pienamente assimilabili a tutti gli effetti di legge, la DRE ne ricava che le affermazioni contenute nella risoluzione n. 6/DPF/2008, tese a riconoscere (a determinate condizioni) la piena detrazione dell’Iva nei casi di utilizzo promiscuo dell’auto concessa in uso al dipendente, non sono in alcun modo estensibili al caso dell’amministratore. Per tali ultime fattispecie, quindi, secondo la DRE Lombardia andrebbero applicate le regole ordinarie previste dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 e che prevedono la detrazione nella misura limitata del 40%.  Imposte dirette Il trattamento del benefit in capo all’utilizzatore è il medesimo previsto per il dipendente. È però diversa la deducibilità dei costi della autovettura in capo all’azienda: integrale deduzione nel limite del benefit imputato in capo all’amministratore e deduzione al 20% per la parte eccedente.
  • 18. 18 LA NUOVA COMUNICAZIONE ENEA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER L’ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI CONCLUSI NEL 2018 L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ha attivato di recente l’atteso portale utile per l’invio della comunicazione telematica introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2018: Importante novità Anche per fruire della detrazione Irpef del 50% vanno comunicati all’Enea: 1. taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio tassativamente individuati 2. gli acquisti di elettrodomestici di classe A / A+ che danno diritto al “Bonus mobili” conclusi in data successiva al 1° gennaio 2018 L’obiettivo della comunicazione introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2018, e solo ora resa operativa, è quello di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione di detti interventi agevolabili. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio oggetto di comunicazione È importante osservare che la nuova comunicazione all’Enea non riguarda tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione nella misura del 50%, ma è obbligatoria solo per gli interventi di seguito descritti in dettaglio e ricavati dalla guida rapida per la trasmissione dei dati presente sul sito dell’Enea:  riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;  riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;  riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;  riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi;  installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;  sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;  sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;  pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;  sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;  micro-cogeneratori (Pe<50kWe);  scaldacqua a pompa di calore;  generatori di calore a biomassa;  installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;  installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;  installazione di impianti fotovoltaici.
  • 19. 19 N.B. L’obbligo di effettuazione della nuova comunicazione all’Enea spetta soltanto per gli interventi che sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia sopra evidenziati. Per tutti gli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986 che fruiscono della detrazione Irpef del 50%, non è previsto alcun obbligo comunicativo all’Enea. Gli acquisti che danno diritto al “bonus mobili” oggetto di comunicazione La nuova comunicazione all’Enea è, altresì, obbligatoria per i seguenti acquisti di elettrodomestici di classe energetica minima prevista A+, a eccezione dei forni la cui classe minima è la A, che danno diritto alla detrazione Irpef del 50% (c.d. “Bonus mobili”) se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato dopo il 1° gennaio 2017, effettuato sullo stesso fabbricato oggetto del successivo acquisto dell’elettrodomestico agevolato:  forni;  frigoriferi;  lavastoviglie;  piani cottura elettrici;  lavasciuga;  lavatrici. I termini di presentazione della nuova comunicazione telematica all’Enea L’Enea ha attivato il portale http://ristrutturazioni2018.enea.it in data 21 novembre 2018 e ha pubblicato sul proprio sito web una guida rapida disponibile al link http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf. La registrazione al portale, utile per l’invio telematico dei dati, può essere effettuata alternativamente:  sia dal tecnico che ha effettuato l’intervento;  sia dal contribuente stesso (che dovrà essere in possesso dei dati tecnici inerenti l’intervento effettuato). La trasmissione dei dati all’Enea va effettuata entro 90 giorni dalla “data di ultimazione dei lavori” intendendo per essa la data del collaudo, ovvero, laddove non sia richiesto il collaudo, il certificato di fine lavori rilasciato dall’impresa esecutrice ovvero la dichiarazione di conformità, tenendo presente la differenziazione evidenziata nella tabella che segue. Interventi conclusi dal 1° gennaio 2018 al 21 novembre 2018 Il termine dei 90 giorni decorre dal 21 novembre 2018 per gli interventi conclusi dal 1° gennaio 2018 fino alla data di pubblicazione del portale dell’Enea. La comunicazione, in questi casi, andrà effettuata entro il 19 febbraio 2019 Interventi conclusi dal 22 novembre 2018 in poi Il termine dei 90 giorni decorre dalla data di fine lavori Si ritiene che, così come previsto per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, il mancato invio della nuova comunicazione a consuntivo entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori faccia perdere il diritto alla detrazione, fatta salva la possibilità di avvalersi dell’istituto della cosiddetta “remissione in bonis” di cui all’articolo 2, D.L. 16/2012 che prevede la possibilità di regolarizzare il mancato invio con il pagamento di una sanzione ridotta entro il termine di
  • 20. 20 presentazione della prima dichiarazione utile. Sulle conseguenze della mancata effettuazione dell’invio telematico all’Enea è, però, atteso un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. CHIARIMENTI IN TEMA DI VOUCHER DIGITALIZZAZIONE Al fine di agevolare l’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico il Legislatore ha previsto la concessione di un voucher, ovvero di un contributo a fondo perduto, per le micro, piccole e medie imprese, di importo non superiore a 10.000 euro e comunque al massimo pari al 50%, del totale delle spese sostenute per l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici atti a:  migliorare l’efficienza aziendale;  modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;  sviluppare soluzioni di e-commerce;  fruire della connettività a banda larga e ultra larga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;  realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT. Nel novero dei soggetti beneficiari restano escluse le imprese che operano nei seguenti settori:  pesca;  acquacoltura;  produzione primaria di prodotti agricoli. Lo scorso 12 novembre 2018 il Mise è nuovamente intervenuto chiarendo alcuni aspetti legati alla agevolazione. In particolare, il Ministero ha chiarito che: dizione “Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014" prevista nella lettera a) del comma 2, articolo 6, D.Lgs. 145/2013 nel caso in cui l’impresa non abbia indicato in fattura la dizione “Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014" prevista nella lettera a) del comma 2 del citato articolo 6, ma essa sia presente nel relativo bonifico, la stessa potrà comunque beneficiare dell’agevolazione. mancata certificazione della spesa sull’estratto conto bancario se la spesa sostenuta dalla azienda per la digitalizzazione non risultasse dall’estratto conto bancario, ai fini della prova del sostenimento del costo potrà prodursi altra documentazione - esclusivamente rilasciata dalla banca - attestante l’avvenuta esecuzione delle operazioni. Si tratta della: - attestazione di avvenuto pagamento; - lista dei movimenti timbrata e firmata dalla banca; - ordine di bonifico accompagnato dalle distinte bancarie di pagamento. Quello che emerge dalle parole del Mise è che per poter agevolare la spesa è necessario sostenerla attraverso mezzi tracciabili che garantiscano la correlazione tra la spesa stessa ed il relativo costo.
  • 21. 21 accezione di “variazione significativa” dell’investimento originariamente comunicato il Mise chiarisce che in relazione all’accezione di “variazione significativa” dell’investimento originariamente comunicato, tale indicazione deve intendersi come consistente riduzione della spesa complessivamente prevista nell’istanza di agevolazione o dalla realizzazione di progetti a fronte dei quali si registra la mancata realizzazione di uno o più ambiti di intervento indicati dall’impresa beneficiaria nel modulo di domanda stesso. REGIME FORFETTARIO: QUANDO CONVIENE? Tra le ipotesi di modifica contenute nel prossimo Disegno Di Legge di Bilancio per il 2019 vi è un ampliamento dell’ambito di applicazione del regime forfettario. Molti contribuenti stanno già ipotizzando di passare a tale regime, allettati da una tassazione fissa al 15%, ma soprattutto alla luce del fatto che aderendo a tale regime potrebbero evitare l’emissione della fattura elettronica, a favore della tradizionale modalità analogica. Va però osservato come tale regime in molte situazioni possa risultare svantaggioso: di seguito, per iniziare a pianificare la gestione 2019, anticipiamo le regole che dovrebbero trovare applicazione dal prossimo anno, focalizzando l’attenzione sulle considerazioni di convenienza che potrebbero consigliare o meno l’utilizzo del nuovo regime. Le nuove regole del regime forfettario Il Disegno Di Legge di Bilancio 2019, nell’attuale formulazione, allarga il limite di ricavi o compensi entro il quale il contribuente deve rimanere per poter applicare il regime forfettario: mentre sino ad oggi tale limite risultava differenziato in ragione dell’attività esercitata, dal 2019 tale limite sarà fisso a 65.000 euro per tutti i contribuenti (importo da verificare con riferimento al periodo d’imposta precedente). Sotto il profilo della determinazione del reddito, al contrario, nulla cambia: occorrerà applicare ai ricavi o compensi incassati nel periodo d’imposta una misura di forfettizzazione che varia a seconda dell’attività esercitata dai soggetti (quindi sulla base del rispettivo codice di attività). Gruppo Codice attività ATECO 2007 Coefficiente redditività Industrie alimentari e delle bevande (10 - 11) 40% Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 40% Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81) 40% Commercio ambulante di altri prodotti (47.82 - 47.8) 54% Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 86% Intermediari del commercio (46.1) 62% Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 40% Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 -73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) 78%
  • 22. 22 Altre attività economiche (da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 67% Ad esempio, un professionista che incassa 10.000 euro di compensi, deve dichiarare un reddito di 7.800 euro, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti. Requisiti di accesso e cause di esclusione Dal 2019 sono stati semplificati i requisiti di accesso; vengono in particolar modo eliminati il vincolo di sostenimento di costi per personale dipendente ed assimilato nel limite di 5.000 euro annui e l’impiego al termine del periodo d’imposta di un ammontare di beni strumentali non superiore a 20.000 euro. L’unico requisito rimane quindi il tetto di fatturato. Vengono modificate anche le cause di esclusione. In particolare, sarà confermata l’impossibilità di applicare il regime forfetario per: a) chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito; b) le persone fisiche non residenti, ad eccezione di quelle che sono residenti in uno degli Stati UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi. Relativamente a questi 3 requisiti non vi sono evoluzioni. La preclusione riguardante coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, dovrebbe essere sostituita dall’impossibilità di accedere al forfettario per i soggetti che erano assunti come dipendenti o collaboratori e intendono svolgere l’attività d’impresa o professionale prevalentemente nei confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei loro datori di lavoro. L’intervento più delicato è quello legato alle partecipazioni societarie: mentre sino al 2018 tale causa di esclusione si limita a considerare il possesso di partecipazioni in soggetti trasparenti, la nuova versione che dovrebbe entrare in vigore nel 2019, con riferimento alle Società a responsabilità limitata, non prevede più specificazioni, con la conseguenza che anche la partecipazione in Srl non trasparente comporterà la fuoriuscita dal regime. Considerazioni di convenienza In vista del nuovo anno, sulla base delle modifiche normative ad oggi note, è possibile fare qualche considerazione circa la convenienza o meno ad accedere al regime forfettario, ricordando che sono molte le variabili in gioco che richiedono una valutazione specifica caso per caso. Di seguito si segnalano i principali elementi da considerare.
  • 23. 23 Pro Contro Calcolo dell’imposta L’aliquota fissa al 15% è certamente interessante, soprattutto per chi dichiara redditi non bassissimi; inoltre, per chi apre una nuova attività, l’aliquota del 5% risulta molto vantaggiosa. Oltretutto, poter applicare un’aliquota fissa consente anche di pianificare più agevolmente gli esborsi in termini di imposta dovuta. L’applicazione del regime forfettario comporta l’esonero per i committenti dall’applicazione di ritenute sui ricavi e compensi erogati a tali soggetti, conferendo un vantaggio in termini finanziari a professionisti e intermediari del commercio Il fatto di applicare una tassazione sostitutiva sacrifica oneri detraibili e deducibili del contribuente (a parte i contributi previdenziali): il regime forfettario rischia di diventare poco conveniente per coloro che hanno effettuato interventi sulle abitazioni, pagano interessi passivi sul mutuo, sostengono significativi costi per spese sanitarie, effettuano versamenti alla previdenza complementare, etc. Allo stesso modo vengono perse le detrazioni per carichi di famiglia. Queste considerazioni valgono ovviamente se il contribuente non possiede altri redditi in grado di assorbire il vantaggio fiscale proveniente da tali oneri Determinazione del reddito Nel regime forfettario il reddito è determinato, appunto, forfettariamente. Avranno convenienza soprattutto i soggetti che nell’ambito della propria attività sostengono pochi costi, che quindi nel regime forfettario si vedranno riconosciuti “gratuitamente” una quota di costi Chi sostiene importi significativi di costi ha interesse a rimanere in regimi ordinari di determinazione del reddito. Le percentuali di forfettizzazione sono, infatti, normalmente poco generose (si pensi, ad esempio, alle attività nel campo dell’edilizia, dove il reddito è pari all’86% dei ricavi incassati nel periodo d’imposta). Opera negativamente sulla convenienza l’impiego di beni strumentali, in quanto si tratta di costi non deducibili nel regime forfettario. Iva Il regime forfettario prevede operazioni fuori dal campo di applicazione dell’Iva, con la conseguenza che le cessioni/ prestazioni verso privati consumatori permettono al contribuente forfettario di “incamerare” la teorica Iva che sarebbe gravata sull’operazione. Non esercitare la rivalsa Iva non offre alcun vantaggio per le cessioni/prestazioni indirizzate a soggetti titolari di partita Iva. Di contro, il forfettario non ha diritto a detrarre l’imposta assolta sugli acquisti, che quindi per tali soggetti si trasforma in un costo secco. Inoltre, chi entra nel regime forfettario è soggetto alla rettifica della detrazione, con obbligo di restituire una quota di Iva detratta nei precedenti periodi d’imposta sui beni in giacenza e sui beni strumentali
  • 24. 24 SERVIZI ELETTRONICI SENZA OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERSO CONSUMATORI FINALI Nessun obbligo di fattura o ricevuta fiscale o scontrino per i servizi elettronici resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta Nessun obbligo di fattura o ricevuta fiscale o scontrino per i servizi elettronici resi nei confronti di committenti residente non soggetti passivi di imposta. A fornire questo importante chiarimento è la risposta dell'Agenzia delle Entrate 96 del 5.12.2018. L'interpello riguarda una società che svolge molteplici attività via internet o comunque collegate alla rete documentandole con l’emissione di apposite fatture e che ha chiesto delucidazioni in merito Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che per “servizi elettronici” devono intendersi tra gli altri:  la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;  i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;  i servizi elencati nell’allegato I tra cui, ad esempio, «contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche» e «siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web». Stanti le previsioni normative richiamate e la descrizione offerta dall’istante in merito ai servizi che rende, si ritiene che tali servizi rientrino tra quelli esclusi dagli obblighi di certificazione. Ne deriva, per la loro documentazione, che non solo non vi è obbligo di emettere fattura – fatta eccezione per l’eventuale richiesta del committente che agisce al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, oppure quando lo stesso è soggetto passivo d’imposta – ma nemmeno scontrino o ricevuta fiscale. In assenza di obbligo, laddove si volesse comunque documentare l’operazione con ricevuta fiscale, occorre rammentare che lo stesso deve essere dotato di requisiti tali da non consentirne una emissione elettronica. Ciò non significa, tuttavia, che la consegna di copia del documento non possa avvenire via e-mail se realizzata nel rispetto del CAD (Codice Amministrazione Digitale) e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014. Attenzione al fatto che le indicazioni qui fornite sulla documentazione dei servizi TTE riguardano le ipotesi di rapporti con soggetti residenti/stabiliti in Italia. Laddove, invece, i clienti fossero privati consumatori residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea, sarà possibile, in alternativa, avvalersi del Mini One Stop Shop (c.d. “MOSS”) rimanendo territorialmente non rilevanti in Italia le prestazioni di servizi TTE rese a privati consumatori residenti al di fuori dell’Unione Europea. COMPILAZIONE FATTURA ELETTRONICA: CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE NELLE FAQ (Frequently Asked Questions) Fattura elettronica verso esportatori abituali, operazioni fuori campo iva, partita iva inesistente o cessata, merce mai acquistata, tutti i chiarimenti dell'Agenzia Continuano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica. Nelle FAQ recentemente pubblicate, le Entrate hanno risolto alcuni dubbi in merito alla compilazione della fattura elettronica. I quesiti riguardano le lettere d'intento degli esportatori abituali, fatture fuori campo IVA, partita IVA inesistente, merce mai acquistata e altre casistiche. E' necessario indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d’intento ricevuta? Si, la fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d’intento. L’informazione può essere inserita utilizzando uno dei
  • 25. 25 campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura. Se si utilizza una delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, questo campo è selezionabile nel menù “Altri dati” della sezione “Dati della fattura”. Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva? Per le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. E' possibile in ogni caso gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA" con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente indicando il "codice natura" “N2”. Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata, il SdI scarta questa fattura? Le due ipotesi vanno distinte, infatti  nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA o un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto non conforme  nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata o un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali. Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare? Nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via e-mail, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI. E' possibile usare i moduli polivalenti delle ricevute/fatture fiscali acquistati presso le tipografie autorizzate? Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. Conseguentemente, coloro che ancora utilizzano la “fattura-ricevuta”, dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via SdI, a meno che non rientrino tra i soggetti esonerati. FATTURE ELETTRONICHE 2019 VERSO CONSUMATORI FINALI NON PARTITA IVA E FORFETTARI Fatture elettroniche: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate verso consumatori finali e coloro che rientrano nei regimi esonerati da tale obbligo A 10 giorni dall'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 continuano i dubbi degli operatori da una parte ed i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate dall'altra. Oggetto di qualche riflessione è il comportamento da adottare verso consumatori finali e coloro che rientrano nei regimi esonerati (forfettari, minimi, ecc.). In particolare, infatti, anche i professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Nelle FAQ pubblicate dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito il 30 novembre 2018 è stato chiesto se il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf della fattura elettronica e se, nel caso fornisca la PEC, è sufficiente l'invio dell'e-fattura a quell’indirizzo o se è tenuto a scaricarla dallo SdI. Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, come stabilito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 127/15, l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) ed a consegnare agli stessi una copia della fattura
  • 26. 26 elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Inoltre, si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche, quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio). Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo  di emettere le fatture elettroniche;  di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche. Inoltre, si evidenzia come per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione “spesometro”. FATTURA ELETTRONICA E ENTI NON COMMERCIALI Enti non commerciali: ecco come fare con la fattura elettronica Cosa cambia con l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato della fattura elettronica per gli enti non commerciali? Allora per prima cosa occorre distingue tra due ipotesi:  enti non commerciali che svolgono solo attività istituzionali  enti non commerciali che svolgono attività mista cioè attività istituzionale e commerciale. Nel caso l'ente svolga unicamente attività istituzionali, è alla stregua di un consumatore finale. Pertanto, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte alle FAQ sul proprio sito " gli enti non commerciali possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio). " Le fatture emesse nei loro confronti devono:  essere messe a disposizione nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate  essere consegnate in copia analogica (su carta) o in formato digitale (tipo PDF allegato all'email). In questo documento deve essere espressamente indicato che è una copia e che l'originale in formato XML è disponibile nell'area riservata. Il fornitore dell'ente nell'emettere fattura dovrà indicare il codice 0000000 nel campo "IdFiscaleIVA" e compilare nel tracciato XML solo il campo "Codice Fiscale"; in questo modo il SdI (Sistema di Interscambio) renderà il documento elettronico disponibile al cessionario/committente. Nell'ipotesi in cui un ente non commerciale svolga attività mista, le fatture relative alle attività commerciali devono essere esclusivamente fatture elettroniche e transitare nel sistema di interscambio. Per quanto riguarda le fatture dei fornitori si pone il problema circa la distinzione di quelle che rientrano nell'attività istituzionale da quelle che si riferiscono invece all'attività commerciale. In particolare, il problema emergerebbe sicuramente nel caso di contabilizzazione automatica delle fatture di acquisto. Una soluzione può essere l'utilizzo disgiunto di codice fiscale e partita IVA con due diversi indirizzi di recapito consistente nell'utilizzo del codice fiscale nel caso di acquisti istituzionali e di partita IVA nel caso di acquisti commerciali. Il problema rimarrebbe per le fatture riferite sia all'ambito commerciale che all'ambito istituzionale come telefono, luce, gas della sede dell'ente, in tal caso sarà necessario in fase di contabilizzazione procedere allo scorporo della fattura.
  • 27. 27 PRIVACY: ECCO QUANDO LE IMPRESE EXTRA UE DEVONO APPLICARE IL GDPR Gdpr e imprese extra UE: avviate a consultazione le Linee guida approvate dai Garanti Europei. Un mese di tempo per i commenti Quanto influenza il nuovo regolamento privacy le imprese non europee? Molto, stando al comunicato stampa della newsletter di dicembre pubblicato dal Garante per la protezione dei dati personali il 7 dicembre 2018. In effetti, un sito di e-commerce straniero può effettuare la profilazione di clienti italiani senza limitazioni? In generale, sono molte le domande a cui rispondono le “linee guida sull’applicazione dell’ambito territoriale del Gdpr” approvate nel corso della quarta riunione plenaria del Comitato europeo per la protezione dei dati (Edpb), di cui fa parte anche il Garante privacy italiano. Il testo chiarisce alcuni aspetti dell’articolo 3 del Gdpr, quello che obbliga molte imprese con sede in altri continenti, tra cui i giganti del mondo digitale, al rispetto della normativa privacy europea. Ad esempio, in merito al quesito posto precedentemente, se un sito di e-commerce, ad esempio, apre a Milano un ufficio per promuovere le proprie attività commerciali, esso può essere considerato al pari di uno stabilimento europeo della società stessa. E’ tenuta ad adeguarsi alla normativa europea anche una start-up statunitense che propone “app” con servizi di geolocalizzazione ad utenti che si trovano a Roma o Parigi, per offrire loro pubblicità mirata su luoghi da visitare, ristoranti ed hotel. Al contrario, non è soggetta al Gdpr una banca di Taiwan che offre servizi a clienti che risiedono in quel Paese, anche se tratta i dati di persone con cittadinanza tedesca o di un’altra nazione dell’UE. In considerazione del forte impatto che le linee guida possono produrre sull’attività di istituzioni ed imprese - sia europee, sia straniere – con potenziali pesanti sanzioni per chi non rispettasse la normativa UE, il Board europeo dei Garanti privacy ha sottoposto il testo a consultazione pubblica prima della sua definitiva approvazione. Ogni commento dovrà essere inviato direttamente all’indirizzo EDPB@edpb.europa.eu entro il 18 gennaio 2019. ROTTAMAZIONE-TER: COSA CAMBIA PER CHI HA PAGATO RATE SCADUTE ENTRO IL 07.12.2018 Definizione agevolata 2000/17: ecco cosa succede a chi ha pagato le rate scadute entro il 7 dicembre e a coloro che non hanno pagato Chi ha aderito alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione-bis”) e ha pagato le rate di luglio, settembre e ottobre entro il 7 dicembre, rientra automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”). È questo quanto prevede l’art.3 del Decreto Legge n. 119/2018 e riportato nel comunicato stampa di Agenzia delle Entrate Riscossione. In particolare, entro il 30 giugno 2019 Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza alcun ulteriore adempimento a carico del debitore, invierà al contribuente una “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla “rottamazione-bis”, ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni), con scadenza  il 31 luglio  il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%. E chi non ha versato entro il 7 dicembre 2018? Contrariamente al caso precedente, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate della “rottamazione-bis”, per gli stessi carichi non si potrà più accedere alla nuova Definizione agevolata (cosiddetta "rottamazione-
  • 28. 28 ter") e Agenzia delle Entrate-Riscossione, come stabilito dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione. Versamento delle rate pregresse entro il 7 dicembre Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente una “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla “rottamazione-bis”, ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. Versamento delle rate insufficiente o tardivo Nessuna possibilità di adesione alla rottamazione-ter per gli stessi carichi e ripresa delle procedure di riscossione DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI: NOVITA’ IN SEDE DI CONVERSIONE Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019: introdotte modifiche alla definizione delle liti con il Fisco In sede di conversione in Legge del decreto fiscale 119/2018 contenente le misure urgenti, è stata modificata la definizione agevolata delle liti pendenti. In particolare, l'articolo 6 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi cioè:  avvisi di accertamento  provvedimenti di irrogazione delle sanzioni  ogni altro atto di imposizione. Le controversie possono essere definite con il pagamento della metà del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. In sede di conversione sono state apportate le seguenti modifiche:  in relazione ai ricorsi pendenti iscritti nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa (nuovo comma 1-bis);  in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 40% del valore della stessa  in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado, la definizione può avvenire a seguito del pagamento del 15% del valore della controversia  in merito alle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 119/2018, per le quali risulti soccombente l'Agenzia delle Entrate in tutti i precedenti gradi di giudizi, le controversie possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del relativo valore  concessione agli enti territoriali di applicare le norme sulla definizione agevolata in commento anche alle controversie tributarie che coinvolgono gli enti strumentali degli enti territoriali stessi. SANATORIA ERRORI FORMALI: ECCO LE REGOLE Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019: approvata la sanatoria degli errori formali. 200 euro per periodo d'imposta da versare in due rate Una delle novità introdotte dalla Legge di conversione del decreto fiscale 119/2018 collegato alla Legge di bilancio 2019 è rappresentata dalla sanatoria degli errori formali. In particolare, il comma 1 dell'articolo 9, modificato radicalmente in sede di discussione parlamentare, prevede che
  • 29. 29  le irregolarità  le infrazioni  le inosservanze di obblighi o adempimenti  di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile o delle imposte sui redditi o dell'IVA o dell'IRAP o del pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possano essere regolarizzate mediante la loro rimozione ed il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo  la prima entro il 31 maggio 2019  la seconda entro il 2 marzo 2020. Tale procedura di regolarizzazione non può essere esperita:  con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto legge n. 167 del 1990;  per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;  per le irregolarità ed altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. Le modalità di attuazione dell'articolo in esame dovranno essere disciplinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. INTERESSE LEGALE 2019 SALITO ALLO 0,8% Saggio di interesse legale quasi triplicato. Passa dallo 0.3% allo 0.8% dall’01.01.2019 A partire dal 1° gennaio 2019 aumenta il tasso di interesse legale, diventando pari allo 0,8%. L’aggiornamento annuale è previsto dall’articolo 1284, primo comma, del Codice civile, secondo cui la percentuale deve essere rivista “sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno”. A stabilire la modifica per il 2019 è stato il decreto MEF del 12 dicembre 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 291 del 15 dicembre 2018. La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare quando si fa ravvedimento. Infatti, quando si ricorre a tale istituto, è questo il saggio da considerare per il conteggio degli interessi dovuti: vanno calcolati giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi. Questo perché, negli ultimi anni, è stato puntualmente modificato:  nel 2018 è pari allo 0,3%  nel 2017 era pari allo 0,1%;  nel 2016 era lo 0,2%;  nel 2015 lo 0,5%;  nel 2014 l’1%;  negli anni 2013 e 2012, il 2,5%
  • 30. 30 Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza Studio Cassinis STUDIO CASSINIS Dottori Commercialisti & Avvocati Corso di Porta Nuova, 15 20121 Milano Tel. +39 02 31 32 36 Fax +39 02 33 61 47 72 Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A 00184 Roma Tel. + 39 06 92919104 Fax. + 39 06 92919104 Web:www.studiocassinis.com e-mail:info@studiocassinis.com